61990J0375

SENTENZA DELLA CORTE DEL 27 APRILE 1993. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REPUBBLICA ELLENICA. - RESTRIZIONI QUANTITATIVE - PROTEZIONE DELLA SALUTE - POLLI CONGELATI. - CAUSA C-375/90.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-02055


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure di effetto equivalente ° Requisiti microbiologici da applicare ai prodotti alimentari ° Assenza di norme comunitarie ° Competenza degli Stati membri ° Limiti

(Trattato CEE, artt. 30 e 36)

2. Ricorso per inadempimento ° Prova dell' inadempimento ° Onere a carico della Commissione

(Trattato CEE, art. 169)

Massima


1. Se i dati disponibili, allo stato attuale della ricerca scientifica, non consentono di determinare con certezza il numero esatto di microrganismi patogeni al di là del quale un prodotto alimentare può nuocere alla salute, spetta agli Stati membri, in mancanza di armonizzazione in materia, stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della salute e della vita delle persone, tenendo conto dell' esigenza della libera circolazione delle merci.

2. Nell' ambito del procedimento previsto dall' art. 169 del Trattato CEE, spetta alla Commissione provare l' esistenza dell' asserita infrazione.

Parti


Nella causa C-375/90,

Commissione delle Comunità Europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, signor Dimitrios Gouloussis, e dal signor Rafael Pellicer, membro del suo servizio giuridico, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Nicola Annecchino, membro del suo servizio giuridico, Centro Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

sostenuta dalla

Repubblica francese, rappresentata dal signor Philippe Pouzoulet, vicedirettore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e dal signor Géraud de Bergues, vicesegretario principale degli Affari esteri, presso il medesimo ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell' ambasciata di Francia, 9, bd du Prince Henri,

interveniente,

contro

Repubblica ellenica, rappresentata inizialmente dall' avv. Samoni-Rantou, collaboratrice giuridica di primo livello presso il servizio generale del contenzioso comunitario del ministero degli Affari esteri, poi dal signor Fokion P. Georgakopoulos, membro delegato del Consiglio giuridico di Stato, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l' ambasciata di Grecia, 117, Val Sainte-Croix,

convenuta,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far constatare che la Repubblica ellenica,

a) vietando l' importazione di una partita di 90 t di polli congelati provenienti dalla Francia a causa della presenza di salmonelle sulla superficie di talune carcasse;

b) vietando l' importazione di oltre 40 t di polli col pretesto di un asserito eccessivo tenore d' acqua estraneo;

c) ritardando sistematicamente e ripetutamente l' importazione di parecchie partite di polli congelati,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55 pag. 23), della direttiva del Consiglio 1 dicembre 1983, 83/643/CEE, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1986, 87/53/CEE (GU L 24 pag. 33), del regolamento (CEE) del Consiglio, 23 novembre 1976, n. 2967, recante norme comuni relative al tenore d' acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati (GU L 339 pag. 1), del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77) e degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris e M. Zuleeg, presidenti di sezione, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, M. Diez de Velasco, P.J.G. Kapteyn e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H. von Holstein, cancelliere aggiunto

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 27 ottobre 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 2 dicembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 1990, la Commissione delle Comunità europee ha presentato, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica ellenica, vietando l' importazione di una partita di 90 t di polli congelati provenienti dalla Francia a causa della presenza di salmonelle sulla superficie di talune carcasse, vietando l' importazione di più di 40 t di polli col pretesto di un eccessivo tenore d' acqua estraneo e ritardando sistematicamente e ripetutamente l' importazione di parecchie partite di polli congelati, è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva del Consiglio 15 febbraio 1971, 71/118/CEE, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU L 55, pag. 23), della direttiva del Consiglio 1 dicembre 1983, 83/643/CEE, relativa all' agevolazione dei controlli fisici e delle formalità amministrative nei trasporti di merci tra Stati membri, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 15 dicembre 1986, 87/53/CEE (GU L 24, pag. 33), del regolamento del Consiglio 23 novembre 1976, n. 2967, recante norme comuni relative al tenore d' acqua dei galli, galline e polli congelati o surgelati (GU L 339, pag. 1) del regolamento (CEE) del Consiglio 29 ottobre 1975, n. 2777, relativo all' organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame (GU L 282, pag. 77), e degli artt. 30 e 36 del Trattato CEE.

2 Nel corso dell' anno 1987, i servizi della Commissione hanno ricevuto più denunce in cui si lamentava il fatto che le autorità elleniche avevano imposto restrizioni all' importazione di polli congelati provenienti dalla Francia.

3 Secondo la prima denuncia le autorità elleniche avrebbero sequestrato, senza alcuna giustificazione, 90 t di polli congelati in quanto da un' ispezione veterinaria effettuata da tali autorità sarebbe risultata la presenza di salmonelle sulla pelle dei campioni prelevati. Inoltre, tali autorità non avrebbero rispettato le procedure previste dalla citata direttiva 71/118/CEE.

4 Alla luce di questa denuncia, una perizia è stata effettuata il 2 dicembre 1987 ai sensi dell' art. 10 della citata direttiva da un esperto veterinario avente cittadinanza diversa dalla francese o dalla greca. Al termine di tale perizia, quest' ultimo ha considerato che la presenza di salmonelle era dovuta ad una contaminazione post mortem della pelle dei polli. A suo parere, la differenza tra i risultati degli esami effettuati in Grecia ed in Francia si spiega col fatto che, mentre i veterinari greci avevano prelevato assieme alla pelle anche tessuto sottocutaneo e muscolo pettorale, il metodo utilizzato in Francia comportava l' analisi di 25 g di tessuto muscolare previa asportazione della pelle. Esso ha quindi concluso che le partite di cui trattasi erano conformi ai requisiti di cui alla citata direttiva 71/118/CEE.

5 In seguito all' intervento dei servizi della Commissione è stata effettuata una nuova perizia su una partita di 50 polli. Tale perizia comportava l' analisi della metà di ciascun pollo secondo il metodo greco e dell' altra metà secondo il metodo francese. I campioni analizzati secondo il metodo francese non hanno rivelato alcuna traccia di salmonelle, mentre quelli analizzati con il metodo greco hanno rivelato tracce di salmonelle su due polli.

6 In base alla seconda denuncia, due partite di polli sarebbero state bloccate a partire dall' ottobre 1987, con il pretesto che tali polli avevano un tenore d' acqua che superava le norme comunitarie.

7 Per quanto riguarda questa seconda denuncia, una controperizia effettuata il 25 e il 26 gennaio 1988 ha rivelato che il tenore d' acqua estranea, mediante la tecnica di accertamento rapido di cui all' allegato II del citato regolamento (CEE) n. 2967/76, era del 4,9%, cioè inferiore al tenore massimo del 5,2% consentito da detto regolamento. Tuttavia, un secondo controllo su sette carcasse, effettuato con il metodo di controllo di cui all' allegato III dello stesso regolamento, ha rivelato che il tenore d' acqua era superiore ai valori limite previsti dallo stesso regolamento.

8 Secondo la terza denuncia, le autorità elleniche avrebbero ritardato, a tre riprese, nel 1987, l' ammissione al consumo sul mercato greco di partite di polli congelati.

9 A seguito dell' esame degli elementi della questione, la Commissione ha avviato la procedura di cui all' art. 169 del Trattato e, il 18 aprile 1988, ha inviato al governo ellenico una lettera di diffida.

10 Con lettera del 22 luglio 1988 le autorità elleniche hanno negato di aver violato le norme comunitarie controverse e hanno affermato di aver applicato alla lettera le disposizioni della Comunità in materia sanitaria e, in loro mancanza, le disposizioni nazionali in vigore, senza fare alcuna discriminazione per quanto riguarda il paese di origine dei prodotti oggetto di ispezione sanitaria.

11 Considerando insoddisfacente la risposta delle autorità elleniche alla lettera di diffida, il 28 settembre 1989 la Commissione ha inviato alla Repubblica ellenica un parere motivato chiedendole di adottare le misure necessarie per conformarvisi entro il termine di un mese a decorrere dalla sua notifica.

12 Con lettera del 18 dicembre 1989, la Repubblica ellenica ha fatto sapere che confermava il proprio punto di vista secondo il quale le misure in esame erano giustificate da ragioni di sanità pubblica.

13 Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha proposto alla Corte il presente ricorso.

14 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento, nonché dei motivi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima censura relativa alla violazione dell' art. 30 del Trattato e della direttiva del Consiglio 71/118/CEE

15 Va preliminarmente ricordato che, ai sensi dell' art. 9 della citata direttiva 71/118/CEE "uno Stato membro può vietare che nel proprio territorio siano messe in circolazione carni fresche di volatili da cortile provenienti da un altro Stato membro se è stato accertato (...) che dette carni non sono atte al consumo umano". Come già dichiarato dalla Corte, la direttiva 71/118/CEE riserva espressamente tale facoltà agli Stati membri in attesa di un' armonizzazione più spinta (v. sentenza 22 maggio 1990, causa C-332/88, Alimenta, Racc. pag. I-2077, punto 17 della motivazione).

16 Va ugualmente ricordato che, come precisato nella stessa sentenza, sebbene il parere dell' esperto veterinario, il cui intervento è previsto dall' art. 10 della succitata direttiva 71/118/CEE, costituisca un elemento di valutazione importante per l' autorità nazionale, esso non ha però alcuna efficacia decisiva e vincolante.

17 La Commissione sostiene, in primo luogo, che, in base alle disposizioni della direttiva, i polli sono inadatti al consumo umano solo se affetti da malattia infettiva. Quindi, soltanto qualora tale ipotesi si fosse realizzata nel caso di specie, la Repubblica ellenica avrebbe avuto il diritto di impedire l' importazione delle partite di cui trattasi. Orbene, la presenza di salmonelle sulla pelle dei polli non significherebbe assolutamente che tale pollame sia affetto da una malattia infettiva, nel caso specifico la salmonellosi, infezione setticemica a localizzazione gastrointestinale.

18 La Repubblica ellenica fa valere l' art. 36 del Trattato per giustificare le misure controverse. Essa sostiene, infatti, che la sola presenza di salmonelle sulla pelle di un pollo, sia esso affetto o no da salmonellosi, costituisce un rischio per la salute umana, dato che tali microbi possono causare malattie infettive nell' uomo.

19 Tenuto contro di tali diversi argomenti, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, se i dati disponibili, allo stato attuale della ricerca scientifica non consentono di determinare con certezza il numero esatto di microrganismi patogeni al di là del quale un prodotto alimentare può nuocere alla salute, spetta agli Stati membri in mancanza di armonizzazione in materia, stabilire il livello al quale intendono garantire la tutela della salute e della vita delle persone, tenendo conto dell' esigenza della libera circolazione delle merci (v., in particolare, sentenza 6 giugno 1984, causa 97/83, Melkunie, Racc. pag. 2367, punto 18 della motivazione).

20 La Commissione, pur ammettendo l' applicabilità di tale giurisprudenza nella presente controversia, ritiene non di meno che i controlli effettuati dalle autorità elleniche non siano stati operati nel rispetto del principio di proporzionalità. A tale riguardo essa sostiene, in primo luogo, che, esaminando non solo i tessuti muscolari ma anche quelli della pelle e quelli sottocutanei, la Repubblica greca ha utilizzato un metodo escluso dalla totalità degli Stati membri, compresa la stessa Repubblica ellenica, per il controllo preliminare allo smercio del medesimo prodotto di origine nazionale. In secondo luogo, il rischio per la sanità pubblica rappresentato dalla presenza di salmonelle sulla pelle dei volatili da cortile può essere eliminato attraverso misure igieniche e, in particolare, attraverso un trattamento ad alta temperatura. In terzo luogo, le tracce di salmonella rilevate sui campioni prelevati erano nettamente inferiori alla dose minima in grado di provocare una intossicazione alimentare.

21 Tali argomenti della Commissione non possono essere accolti.

22 Infatti, per quanto riguarda il primo argomento, bisogna constatare che, in udienza, la Commissione ha precisato, rispondendo ad un quesito rivoltole dalla Corte, di non disporre di alcun elemento che le consentisse di definire i metodi realmente applicati dalla Repubblica ellenica per rilevare la presenza di salmonelle sui polli greci, e, in ogni caso, di non asserire che la Repubblica ellenica avesse applicato misure discriminatorie nei confronti dei prodotti importati. Inoltre, emerge dai dati forniti dalla Commissione stessa che un certo numero di altri Stati membri procedono ai controlli di cui trattasi sulla pelle nonché sul tessuto muscolare dei volatili da cortile, così come nella Repubblica ellenica. Va rilevato infine che la Repubblica francese, intervenuta a sostegno delle conclusioni della Commissione, ha riconosciuto che, in mancanza di disposizioni comunitarie, le autorità elleniche avevano il diritto di procedere all' analisi dei campioni composti da un insieme di pelle e muscolo.

23 Quanto al secondo argomento, emerge dalla letteratura scientifica prodotta dalle parti su richiesta della Corte che la presenza di salmonelle, anche solo sulla pelle dei volatili da cortili, può essere nociva per la salute umana a causa, in particolare, del rischio di contaminazione, prima della cottura della carne, dei locali, degli utensili e degli altri prodotti alimentari utilizzati a tal fine.

24 Riguardo al terzo argomento, la Repubblica ellenica ha affermato, nel corso dell' udienza, senza che tale affermazione sia stata contestata dalla Commissione, che il metodo di rilevamento di salmonelle di cui trattasi, che è un metodo di arricchimento, permette solo di accertare la presenza o l' assenza di salmonelle e non di determinare il numero esatto di salmonelle presenti. Inoltre, anche se questo numero fosse relativamente ridotto, si deduce dai documenti prodotti che taluni strati della popolazione, soprattutto i bambini, gli anziani e le persone già ammalate, sono particolarmente vulnerabili ed è quindi sufficiente anche una dose relativamente ridotta per contaminarli.

25 Ne consegue che la Commissione non ha fornito la prova dell' affermazione secondo cui i controlli controversi sarebbero stati sproporzionati rispetto al fine perseguito e che, pertanto, la sua prima censura dev' essere respinta nel suo insieme.

Sulla seconda censura, relativa alla violazione del regolamento del Consiglio n. 2967/76/CEE

26 Occorre, innanzi tutto, ricordare le disposizioni dell' art. 4 del citato regolamento (CEE) n. 2967/76 che recita:

"1. Il primo controllo del tenore d' acqua può essere effettuato secondo la tecnica di accertamento rapido di cui all' allegato II.

Qualora esista motivo di ritenere che, durante la preparazione, siano state utilizzate sostanze aventi per effetto di aumentare la ritenzione d' acqua nel pollame, la determinazione del tenore d' acqua è effettuata direttamente secondo uno dei metodi d' analisi descritti negli allegati III e IV, a scelta dello Stato membro.

Se il controllo effettuato secondo la tecnica di accertamento rapido dà un risultato uguale o inferiore al valore fissato nell' allegato II, punto 7, si presume che il pollame sia conforme al presente regolamento.

2. Se i risultati del controllo effettuato secondo la tecnica di accertamento rapido superano il limite fissato nell' allegato II, punto 7, ovvero se il controllo secondo questa tecnica non ha luogo, si procede ad un' analisi chimica secondo uno dei metodi di cui agli allegati III e IV, a scelta dello Stato membro.

Se i risultati del controllo effettuato secondo uno dei metodi di analisi di cui agli allegati III e IV superano i limiti tollerati, il pollame è considerato non conforme al presente regolamento. Tuttavia, in tal caso, il detentore del pollame può chiedere che si proceda ad un' analisi contraddittoria, da effettuarsi secondo lo stesso metodo".

27 La Commissione fa valere che, all' atto del controllo effettuato sulle due partite di polli di cui trattasi, le autorità elleniche hanno prima usato il metodo di controllo di accertamento rapido di cui all' allegato II del citato regolamento, che ha rivelato che i polli avevano un tenore in acqua inferiore al limite autorizzato. Pertanto, in conformità all' art. 4, n. 1, di tale regolamento, i volatili da cortile avrebbero dovuto essere considerati conformi al regolamento e non formare oggetto del secondo controllo al quale le autorità elleniche hanno proceduto secondo il metodo di cui all' allegato III dello stesso regolamento.

28 Nelle sue risposte alla lettera di diffida ed al parere motivato, nel controricorso, nonché nel corso dell' udienza, la Repubblica ellenica ha asserito di aver usato, nel caso di specie, non il metodo di accertamento rapido, di cui all' allegato II, ma esclusivamente il metodo di controllo previsto nell' allegato III del regolamento n. 2967/76. Il metodo di accertamento rapido sarebbe stato utilizzato soltanto nell' ambito della nuova analisi effettuata su domanda dell' esperto.

29 Va rilevato che la Commissione non ha contestato tale affermazione né durante la fase scritta, né in udienza. Va quindi constatato che tale istituzione non ha fornito la prova del suo assunto secondo cui la Repubblica ellenica era vincolata dai risultati dei controlli operati secondo il metodo di cui all' allegato II, e che pertanto essa non aveva il diritto di procedere ad un secondo controllo con il metodo di accertamento considerato all' allegato III del regolamento (CEE) n. 2967/76.

30 Nel corso dell' udienza, Commissione ha sostenuto che, in forza dell' art. 4 del citato regolamento (CEE) n. 2967/76, la Repubblica ellenica avrebbe dovuto, in ogni caso, ricorrere in primo luogo al metodo di accertamento rapido di cui all' allegato II, in quanto le autorità nazionali avrebbero il diritto di utilizzare il metodo previsto all' allegato III soltanto laddove esistano presunzioni secondo cui l' impiego di talune sostanze all' atto della preparazione dei volatili da cortile avrebbe causato l' aumento della ritenzione di acqua nei tessuti.

31 Va constatato che tale argomento, addotto durante l' udienza, non è stato fatto valere durante la fase precontenziosa né durante la fase scritta del procedimento dinanzi alla Corte. Tale argomento non può quindi essere preso in considerazione dalla Corte.

32 In via subordinata, la Commissione sostiene che la Repubblica ellenica non ha rispettato, in occasione dell' analisi dei polli di cui trattasi, le prescrizioni tecniche di cui all' allegato III del regolamento (CEE) n. 2967/76, il che mette in dubbio l' affidabilità di tali analisi.

33 Va in proposito ricordato che per giurisprudenza costante (v. sentenze 17 novembre 1992, causa C-157/91, Commissione/Paesi Bassi, Racc. pag. I-5899, punto 12 della motivazione, e 25 aprile 1989, causa 141/87, Commissione/Italia, Racc. pag. 943, punti 15 e 16 della motivazione) nell' ambito del procedimento previsto dall' art. 169 del Trattato CEE, spetta alla Commissione provare l' esistenza dell' asserita infrazione.

34 Orbene, se, nell' ambito della presente controversia, la Commissione ha suffragato il proprio motivo con un certo numero di dati, nondimeno la Grecia ha fornito, nelle sue memorie scritte e durante l' udienza, precisazioni dettagliate dirette a dimostrare che in realtà gli obblighi dell' allegato III erano stati rispettati, senza che l' esattezza di tali precisazioni venisse del resto contestata dalla Commissione.

35 Va quindi constatato che la Commissione non ha dimostrato la pretesa violazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2967/76. Pertanto, la seconda censura dev' essere respinta.

Sulla terza censura relativa alla violazione dell' art. 30 del Trattato e dell' art. 6 della direttiva del Consiglio 83/643/CEE

36 Con tale censura la Commissione contesta alla Repubblica ellenica il fatto di aver ritardato sistematicamente e ripetutamente l' importazione di svariate partite di polli congelati. Si tratta infatti di una partita di 112 t la cui ammissione al consumo è stata ritardata di un mese nell' aprile 1987, di una partita di 216 t ritardata di due settimane nel luglio 1987, e di due partite, di 22 t ciascuna, ritardate rispettivamente di due e quattro settimane nell' ottobre 1987.

37 Tale censura si fonda sull' art. 30 del Trattato e sull' art. 6 della direttiva 83/643/CEE, modificata dalla direttiva 87/53/CEE, entrambe in precedenza citate. Ai sensi di quest' ultima disposizione:

"Gli Stati membri prendono le misure necessarie per garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superino il tempo necessario alla loro buona esecuzione. A tal fine, essi organizzano gli orari d' intervento dei servizi che devono effettuare i controlli e espletare le formalità, l' organico disponibile nonché le modalità pratiche di trattamento delle merci e dei documenti connessi con l' espletamento dei controlli e delle formalità, in modo da ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico".

38 Per giustificare tali ritardi, la Repubblica ellenica ha fornito un certo numero di spiegazioni che occorre prendere in esame.

39 In primo luogo, per quanto riguarda la partita di 216 t e una delle partite di 22 t la Repubblica ellenica sostiene che i ritardi subiti erano imputabili al fatto che i polli di cui trattasi avevano un tenore di acqua estraneo che superava i limiti previsti dal citato regolamento (CEE) n. 2967/76. Così, conformemente all' art. 2 del regolamento (CEE) della Commissione 30 ottobre 1980, n. 2785, che stabilisce modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 2967/76 (GU L 288, pag. 13), i polli dovevano rimanere sotto il controllo dell' autorità competente fino a che il loro detentore non procedesse, sotto il controllo di dette autorità, ad apporre etichette contenenti la dicitura "tenore d' acqua superiore al limite CEE". Tenuto conto di tali circostanze, la Repubblica ellenica non sarebbe responsabile del ritardo contestato.

40 Secondo la Commissione, tale argomento non può venire accolto nei limiti in cui il controllo del tenore d' acqua non sia stato effettuato correttamente dalle autorità elleniche e, pertanto, queste ultime non potrebbero far valere tale circostanza per giustificare il ritardo causato alle importazioni.

41 In proposito occorre ricordare che la seconda censura della Commissione, riguardante la violazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2967/76 relative al controllo del tenore d' acqua estraneo, è stata respinta. Orbene, nel caso in cui le partite considerate nell' ambito della seconda e della terza censura siano identiche, va constatato che la Commissione non ha fornito la prova dell' esistenza della violazione delle disposizioni fatte valere nell' ambito della terza censura, e, nel caso in cui si tratti di partite differenti, che la stessa non ha fornito nessun nuovo elemento che permetta di stabilire la violazione così asserita.

42 Si debbono quindi respingere gli argomenti fatti valere dalla Commissione per quanto riguarda le due partite summenzionate.

43 In secondo luogo, per quanto riguarda la seconda partita di 22 t, la Repubblica ellenica, che riconosce gli obblighi posti a carico degli Stati membri dalla citata direttiva 83/643/CEE, ha sostenuto che il ritardo era giustificato da circostanze eccezionali. Secondo la convenuta, detto ritardo sarebbe imputabile al fatto che la macchina usata per effettuare il controllo del tenore d' acqua estraneo si era guastata, che la stessa non ha potuto essere riparata e ha dovuto essere sostituita da una macchina importata dall' estero, il che ha comportato il ritardo di un mese censurato dalla Commissione.

44 Senza contestare la veridicità di tali affermazioni, la Commissione ha replicato asserendo che una difficoltà di ordine interno non poteva giustificare ostacoli agli scambi.

45 Occorre constatare che l' art. 6 della citata direttiva 83/643/CEE impone un dovere di diligenza agli Stati membri, al fine, in particolare, di ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico. Ciononostante, la Commissione non ha fornito la prova del fatto che il guasto in questione fosse imputabile alla negligenza delle autorità elleniche, o che queste ultime avessero impiegato un tempo eccessivo per sostituire la macchina difettosa, o che il ritardo contestato avrebbe potuto essere ridotto ricorrendo ad altri mezzi.

46 Pertanto, anche la censura della Commissione relativa alla seconda partita di 22 t di polli dev' essere respinta.

47 In terzo luogo, per quanto riguarda la partita di 112 t, la Repubblica ellenica ha sostenuto che il ritardo di un mese provocato all' importazione di detta partita era dovuto al fatto che, da un lato, i polli non erano muniti di etichette dalle quali risultassero le date di abbattimento e di congelamento, e che dall' altro, il ritardo si era prolungato a causa delle vacanze di Pasqua.

48 Tale argomento non può essere accolto.

49 Infatti, per quanto riguarda l' apposizione delle etichette testé menzionata, si deve constatare che tale obbligo non è giustificato da alcuna disposizione di diritto comunitario. Per quanto riguarda la spiegazione secondo la quale il ritardo era in parte imputabile alle vacanze di Pasqua, basta ricordare che le autorità elleniche avevano l' obbligo, in conformità all' art. 6 della citata direttiva 83/643/CEE, di garantire che i tempi di attesa causati dai vari controlli e formalità non superassero il tempo necessario alla loro esecuzione, e che, nel contesto di tale obbligo, le stesse erano tenute a ridurre al minimo i tempi di attesa nello svolgimento del traffico.

50 Occorre quindi constatare che la Repubblica ellenica non ha rispettato tale obbligo per quanto riguarda dette partite, dato che la spiegazione da essa addotta non costituisce una giustificazione ragionevole.

51 Occorre comunque ricordare che, in base al tenore letterale della terza censura, la Commissione contesta alla Repubblica ellenica il fatto di aver ritardato sistematicamente e ripetutamente l' importazione di svariate partite di polli congelati. Orbene, nella fattispecie, la Commissione ha dimostrato solo un ritardo ingiustificato per quanto riguarda l' ammissione al consumo di un' unica partita.

52 Si deve dunque ritenere che la Commissione non abbia fornito la prova del fatto che la Repubblica ellenica ha ritardato sistematicamente e ripetutamente l' importazione di svariate partite di polli. L' ultimo argomento della Commissione deve quindi essere respinto e così la terza censura nel suo insieme.

53 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il ricorso è respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

54 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Commissione è risultata soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La Commissione è condannata alle spese.