61990J0373

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 16 GENNAIO 1992. - PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI X. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BERGERAC - FRANCIA. - AUTOMOBILI - PUBBLICITA INGANNEVOLE. - CAUSA C-373/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00131


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Ravvicinamento delle legislazioni - Pubblicità ingannevole - Direttiva 84/450 - Pubblicità che presenta autoveicoli già immatricolati come nuovi, meno cari e garantiti dal costruttore - Ammissibilità - Presupposti

(Direttiva del Consiglio 84/450/CEE, art. 2, punto 2)

Massima


La direttiva 84/450/CEE, relativa alla pubblicità ingannevole, non osta a che una pubblicità presenti degli autoveicoli come nuovi, meno cari e garantiti dal costruttore, qualora detti veicoli siano stati immatricolati soltanto ai fini dell' importazione, non abbiano mai circolato e siano venduti in uno Stato membro ad un prezzo inferiore a quello praticato dai concessionari stabiliti nel detto Stato membro, in quanto dotati di un minor numero di accessori.

Parti


Nel procedimento C-373/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal giudice istruttore presso il Tribunal de grande instance di Bergerac (Francia), nella causa penale dinanzi ad esso pendente contro

X,

domanda vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, f.f. di presidente, F. Grévisse, J.C. Moitinho Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate, per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Xavier Lewis e dalla sig.ra Maria Condou-Durande, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite, all' udienza del 25 settembre 1991, le osservazioni orali del sig. Jean-Pierre Richard, parte civile nella causa principale, rappresentato dall' avv. J.M. Reynaud, del foro di Versailles, e della Commissione,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 24 ottobre 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con lettera 12 dicembre 1990, pervenuta in cancelleria il 17 dicembre successivo, il giudice istruttore del Tribunal de grande instance di Bergerac ha sottoposto alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione della direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole (GU L 250, pag. 17).

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di un procedimento penale promosso a seguito della denuncia presentata contro X dal sig. Jean-Pierre Richard, costituitosi parte civile, presidente del consiglio di amministrazione della società Richard-Nissan, importatrice esclusiva in Francia dei veicoli di marca Nissan. La denuncia, fondata sull' art. 44 della legge francese n. 73-1193 del 27 dicembre 1973, sull' orientamemto del commercio e dell' artigianato, detta legge "Royer", è diretta contro atti di pubblicità ingannevole ed illecita.

3 L' art. 44 soprammenzionato costituisce, secondo la comunicazione del governo francese alla Commissione, la norma legislativa che dà attuazione in diritto francese alla direttiva succitata.

4 Detta denuncia è rivolta contro un rivenditore di autoveicoli di Bergerac, che ha diffuso, tramite stampa, una pubblicità con il motto "comprate la vostra auto nuova a minor prezzo", a cui faceva seguito la dicitura "garanzia 1 anno costruttore". Risulta peraltro dalla lettera di rinvio della questione pregiudiziale che questa pubblicità si riferisce a veicoli importati dal Belgio e immatricolati ai fini dell' importazione, i quali sono venduti in Francia, senza avere mai circolato, a prezzi inferiori a quelli di listino praticati dai concessionari locali, per essere i modelli base venduti in Belgio meno accessoriati di quelli venduti in Francia.

5 E' alla luce di questi elementi che il giudice istruttore del Tribunal de grande instance di Bergerac, chiamato a conoscere della causa, ha sospeso il procedimento in attesa che la Corte, pronunciandosi in via pregiudiziale, precisi "se simile pratica di vendita sia conforme alle attuali norme europee".

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

7 Occorre anzitutto ricordare che, secondo una giurisprudenza divenuta costante, l' obbligo imposto agli Stati membri da una direttiva, di conseguire il risultato da quest' ultima stabilito, nonché il loro dovere di adottare, così come dispone l' art. 5 del Trattato, tutte le misure di carattere generale o particolare, atte ad assicurare l' esecuzione di quest' obbligo, vincolano tutte le autorità nazionali degli Stati membri, ivi comprese quelle giudiziarie, nei limiti delle loro competenze. Ne consegue quindi che, nell' applicare le norme di diritto interno, il giudice nazionale deve interpretare queste norme alla luce del testo e delle finalità della direttiva, in modo da realizzare l' obiettivo da essa fissato e conformarsi così all' art. 189, terzo comma, del Trattato (sentenze 10 aprile 1984, von Colson e Kamann, causa 14/83, Racc. pag. 1891, punto 26 della motivazione, e 13 novembre 1990, Marleasing, causa C-106/89, Racc. pag. I-4135, punto 8 della motivazione).

8 La questione posta dal giudice nazionale deve pertanto essere compresa come volta a sapere se la direttiva n. 84/450 del Consiglio, soprammenzionata, osti oppure no ad una pubblicità del tipo di quella di cui trattasi nella causa principale.

9 La direttiva in parola, adottata in forza dell' art. 100 del Trattato, si prefigge, come si evince dai suoi considerandi, di rafforzare la tutela del consumatore nonché di porre fine alle distorsioni della concorrenza e agli ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi, derivanti dalle disparità esistenti tra le normative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole. A questo scopo, essa intende stabilire dei criteri minimi oggettivi, che consentano di determinare se una pubblicità è ingannevole.

10 L' art. 2, n. 2, della direttiva così definisce la "pubblicità ingannevole":

"' Pubblicità ingannevole' , qualsiasi pubblicità che in qualsiasi modo, compresa la sua presentazione, induca in errore o possa indurre in errore le persone alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, dato il suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il comportamento economico di dette persone o che, per questo motivo, leda o possa ledere un concorrente".

11 L' interpretazione di questa disposizione, tenuto conto delle caratteristiche di una pubblicità come quella di cui trattasi nella causa principale, presuppone che siano esaminati in ordine successivo i tre elementi menzionati in tale pubblicità, ossia che gli autoveicoli di cui si tratta sono nuovi, meno cari e coperti dalla garanzia del costruttore.

12 Prima di procedere al loro esame, è opportuno sottolineare che questi elementi di pubblicità assumono una notevole importanza pratica per l' attività degli importatori paralleli di autoveicoli e che, come ha rilevato l' avvocato generale nelle sue conclusioni (punti 5 e 6), le importazioni parallele godono di una certa protezione nel diritto comunitario, in quanto favoriscono lo sviluppo degli scambi e il rafforzamento della concorrenza.

13 Anzitutto, con riguardo all' indicazione del fatto che si tratta di veicoli nuovi, sarebbe errato ritenere ingannevole questa pubblicità ai sensi dell' art. 2, già citato, solo perché i veicoli sono stati immatricolati prima della loro importazione.

14 E' la messa in circolazione, infatti, e non l' immatricolazione che fa perdere ad un veicolo la qualità di veicolo nuovo. Inoltre, come ha osservato la Commissione, l' immatricolazione precedente l' importazione facilita considerevolmente le operazioni d' importazione parallela.

15 Spetta comunque al giudice nazionale accertare, alla luce delle particolarità del caso sottoposto al suo vaglio, se, considerando i consumatori ai quali è rivolta, una pubblicità del genere integri gli estremi della pubblicità ingannevole, in quanto miri a nascondere la circostanza che i veicoli presentati come nuovi sono stati immatricolati prima di essere importati e in quanto una simile circostanza avrebbe l' effetto di indurre un numero significativo di consumatori a rinunziare all' acquisto.

16 In secodo luogo, per quanto riguarda la menzione del prezzo meno elevato dei veicoli, tale pubblicità potrebbe essere considerata ingannevole solo nell' ipotesi in cui fosse assodato che un numero significativo di consumatori, ai quali essa è rivolta, ha deciso l' acquisto dei veicoli, ignorando che la riduzione di prezzo s' accompagna ad una riduzione del numero di accessori, per i veicoli venduti dall' importatore parallelo.

17 Per quanto attiene, infine, alla menzione relativa alla garanzia del costruttore, essa non può essere considerata costitutiva di pubblicità ingannevole, se corrisponde alla realtà.

18 Giova ricordare, al riguardo, che, nella sentenza 10 dicembre 1985, ETA/DK Investment, punto 14 della motivazione (causa 31/85, Racc. pag. 3933), la Corte ha affermato che un sistema di garanzia in cui il fornitore di merci riservi la garanzia ai soli clienti del concessionario esclusivo pone quest' ultimo ed i suoi rivenditori in una posizione privilegiata rispetto agli importatori e distributori paralleli e, di conseguenza, deve ritenersi abbia per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato.

19 Conseguentemente, la questione pregiudiziale va risolta dichiarando che la direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una pubblicità che presenti come nuovi, meno cari e coperti dalla garanzia del costruttore dei veicoli immatricolati al solo fine dell' importazione, che non abbiano mai circolato e il cui prezzo di vendita in uno Stato membro sia inferiore a quello praticato dai concessionari stabiliti in questo stesso Stato, perché muniti di una gamma di accessori più ridotta.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

20 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal giudice istruttore del Tribunal de grande instance di Bergerac con lettera 12 dicembre 1990, dichiara:

La direttiva del Consiglio 10 settembre 1984, 84/450/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità ingannevole, va interpretata nel senso che essa non osta ad una pubblicità che presenti come nuovi, meno cari e coperti dalla garanzia del costruttore dei veicoli immatricolati al solo fine dell' importazione, che non abbiano mai circolato ed il cui prezzo di vendita in uno Stato membro sia inferiore a quello praticato dai concessionari stabiliti in questo stesso Stato, perché muniti di una gamma di accessori più ridotta.