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1. Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Divieto di dare esecuzione all' aiuto prima della decisione finale della Commissione - Efficacia diretta - Portata - Obblighi dei giudici nazionali - Ruolo riservato alla Commissione dal Trattato - Ininfluenza
(Trattato CEE, artt. 92 e 93)
2. Aiuti concessi dagli Stati - Progetti di aiuti - Concessione di un aiuto in violazione del divieto enunciato dall' art. 93, n. 3, del Trattato - Successiva decisione della Commissione che dichiari l' aiuto compatibile col mercato comune - Efficacia - Sanatoria degli atti di diritto interno relativi alla concessione degli aiuti - Mancanza
(Trattato CEE, art. 93, n. 3)
1. L' attuazione del sistema di controllo degli aiuti statali spetta, da un lato, alla Commissione e, dall' altro, tenuto conto dell' efficacia diretta riconosciuta all' ultima frase del n. 3 dell' art. 93 del Trattato, ai giudici nazionali. L' efficacia immediata del divieto di dare esecuzione all' aiuto, previsto dal suddetto articolo, investe qualsiasi aiuto posto in essere senza preventiva notifica, mentre in caso di avvenuta notifica, spiega i suoi effetti durante la fase preliminare e, qualora la Commissione promuova la procedura contraddittoria, sino al momento in cui è adottata la decisione finale. L' inosservanza di questo divieto da parte delle autorità nazionali inficia la validità degli atti che hanno ad oggetto l' attuazione di misure d' aiuto. I giudici nazionali devono garantire ai cittadini comunitari, i quali siano in grado di far valere tale inosservanza, che ne saranno tratte tutte le conseguenze collegate a questo fatto dal loro diritto interno, sia per quanto riguarda la validità dei suddetti atti, sia per quanto attiene al recupero degli aiuti finanziari concessi in violazione di tale norma o di eventuali misure provvisorie.
Il fatto che la Corte non abbia riconosciuto alla Commissione il potere di dichiarare illegali degli aiuti per la sola ragione che l' obbligo di comunicazione non era stato rispettato e senza dover ricercare se l' aiuto fosse o meno compatibile con il mercato comune non influisce per nulla sui menzionati obblighi dei giudici nazionali. Infatti, il ruolo centrale ed esclusivo riservato dagli artt. 92 e 93 del Trattato alla Commissione è sostanzialmente diverso da quello che spetta ai giudici nazionali. Mentre tocca alla Commissione, e solo ad essa, esaminare la compatibilità del progettato aiuto con il mercato comune, anche nel caso in cui lo Stato membro trascuri il divieto di attuare progetti d' aiuto, i giudici nazionali non devono far altro che salvaguardare, fino al momento della decisione finale da parte della Commissione e senza pronunciarsi sulla compatibilità delle misure di aiuto con il mercato comune, i diritti dei cittadini comunitari di fronte ad un' eventuale inosservanza, da parte delle autorità statali, del divieto sancito dall' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato.
2. A meno di pregiudicare l' efficacia diretta dell' art. 93, n. 3, ultima frase, del Trattato e di trascurare gli interessi dei soggetti dell' ordinamento comunitario, che i giudici nazionali sono chiamati a tutelare, la decisione finale della Commissione che dichiari un aiuto compatibile col mercato comune non può avere l' effetto di sanare gli atti di esecuzione invalidi per il fatto di esser stati adottati violando il divieto sancito in tale articolo. Qualsiasi altra interpretazione condurrebbe a favorire l' inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, dell' art. 93, n. 3, ultima frase, e svuoterebbe quest' ultimo della sua efficacia pratica.