61990J0333

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 26 FEBBRAIO 1992. - ROYALE BELGE CONTRO ROBERT JORIS. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE PAIX DE LUXEMBOURG - GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO. - STATUTO DEL PERSONALE - SURROGAZIONE DELLE COMUNITA. - CAUSA C-333/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-01135


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Dipendenti - Surrogazione delle Comunità - Fatto generatore - Verificarsi dell' evento dannoso - Transazione fra il dipendente e il terzo responsabile - Opponibilità all' istituzione surrogata nei diritti della vittima - Eccezioni

(Statuto del personale, art. 85 bis, n. 1)

Massima


La surrogazione ipso iure delle Comunità nel diritto di agire del dipendente comunitario, prevista dall' art. 73, n. 4, dello Statuto, nella versione di cui al regolamento n. 912/78, nonché dall' art. 85 bis, n. 1, della versione attualmente in vigore, ha luogo al momento dell' evento dannoso. Tuttavia, il terzo responsabile che abbia stipulato una transazione con il dipendente comunitario può validamente opporla all' istituzione, sempreché questa non informi il terzo responsabile, prima che venga stipulata la transazione, dell' esistenza del diritto di surrogazione e della propria intenzione di esercitarlo o non provi che il terzo responsabile era informato dell' esistenza del diritto di surrogazione prima di addivenire alla transazione con il dipendente.

Parti


Nel procedimento C-333/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de paix di Lussemburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Royale belge

e

Robert Joris,

domanda vertente sull' interpretazione dello Statuto del personale delle Comunità europee, ed in particolare dell' art. 73, n. 4, dello stesso, nella versione di cui al regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912 (GU L 119, pag. 1),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori R. Joliet, presidente di sezione, Sir Gordon Slynn, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: signora D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Royale belge, dall' avv. Fernand Zurn, del foro di Lussemburgo;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal signor J. Griesmar, consigliere giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Jean-Luc Fagnart, del foro di Bruxelles;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Royale belge e della Commissione, presentate all' udienza del 23 ottobre 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 16 gennaio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 16 ottobre 1990, pervenuta in cancelleria il 26 ottobre successivo, il Tribunal de paix di Lussemburgo ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), nella versione di cui al regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912 (GU L 119, pag. 1).

2 Emerge dal fascicolo che il 19 giugno 1982 il signor Guy Hinger, dipendente delle Comunità europee, rimaneva vittima di un infortunio di cui era responsabile il signor Robert Joris. Conformemente allo Statuto, la cassa di assicurazione contro le malattie dei dipendenti delle Comunità europee assumeva a proprio carico talune spese mediche. Inoltre, la Commissione delle Comunità europee versava al signor Hinger la somma di 50 218 BFR come indennizzo per un' inabilità permanente parziale. In base ad un contratto di assicurazione stipulato con la Commissione, la compagnia di assicurazione Royale belge rimborsava la detta somma alla Commissione ed assumeva a suo carico altre spese mediche e farmaceutiche per complessivi 10 619 BFR. Considerandosi surrogata nei diritti sia del signor Hinger sia della Commissione, la Royale belge citava il signor Joris dinanzi al Tribunal de paix di Lussemburgo esigendo il rimborso delle due dette prestazioni, vale a dire, complessivamente, della somma di 60 837 BFR.

3 Il signor Joris sosteneva che il suo debito nei confronti del signor Hinger era stato estinto con il pagamento allo stesso della somma di 32 000 BFR, comprovato da una ricevuta per risarcimento in via transattiva in data 23 novembre 1982. Con tale ricevuta il signor Hinger riconosceva che la somma suddetta rappresentava il risarcimento integrale del danno cagionatogli dall' infortunio e che egli non aveva più nulla da esigere dal signor Joris o dall' assicuratore di quest' ultimo. Basandosi sul principio che la surroga avviene solo con, e in conseguenza del, pagamento, il signor Joris faceva valere che le prestazioni successivamente erogate dalla Commissione al suo dipendente non avevano potuto comportare una surrogazione nei diritti del signor Hinger, estintisi con il pagamento della detta somma allo stesso.

4 Dal canto suo, la Royale belge deduceva che la surrogazione delle Comunità nei diritti del loro dipendente trasmette tutti i diritti di questo alle Comunità già al momento in cui si verifica l' infortunio. Secondo la Royale belge e la Commissione, tale surrogazione delle Comunità nei diritti della vittima non è subordinata alla condizione del pagamento, da parte delle Comunità, delle prestazioni da esse dovute in base allo Statuto e quindi ha luogo subito dopo il verificarsi dell' evento dannoso. Pertanto, una transazione come quella fatta valere dal convenuto era inopponibile all' attrice.

5 Ritenendo che la definizione della lite dipendesse dall' interpretazione dello Statuto, il Tribunal de paix di Lussemburgo decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

"Se la surrogazione legale delle Comunità nei diritti e nelle azioni dei loro dipendenti contro il terzo responsabile, di cui all' art. 85 bis, n. 1, (e al vecchio art. 73, n. 4) dello Statuto del personale delle Comunità europee, abbia luogo già al momento stesso dell' evento dannoso o soltanto all' atto dell' erogazione di prestazioni alla vittima".

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

7 Si deve anzitutto ricordare che, a tenore dell' art. 73, n. 4, dello Statuto, nella versione vigente all' epoca dei fatti di causa, le Comunità, nei limiti degli obblighi loro imposti dagli artt. 72, 73 e 75, sono surrogate ipso iure al dipendente o ai suoi aventi causa nei loro diritti di azione nei confronti del terzo responsabile dell' infortunio che ha causato la morte o le lesioni del dipendente o delle persone assicurate per il suo tramite.

8 L' art. 73, n. 4, dello Statuto, nei termini in cui è redatto, non stabilisce che la surrogazione a favore delle Comunità è subordinata al pagamento delle prestazioni statutarie. Al contrario, esso dispone che le Comunità sono surrogate ipso iure al dipendente nel limite non già dei pagamenti effettuati, ma degli obblighi che per esse derivano dallo Statuto. Risulta dalla sua lettera che il fatto generatore della surrogazione a favore delle Comunità è l' esistenza dell' obbligo di versare le prestazioni statutarie e non il pagamento delle stesse. Tale surrogazione ha luogo al momento dell' evento dannoso che fa sorgere la responsabilità di un terzo, anche se non è possibile valutare immediatamente la misura pecuniaria degli obblighi delle Comunità.

9 Occorre poi ricordare che lo scopo del diritto di surrogazione delle Comunità è quello di evitare che un dipendente venga risarcito due volte per lo stesso danno (v. sentenza 18 marzo 1982, causa 103/81, Chaumont-Barthel/Parlamento, Racc. pag. 1003, punto 11 della motivazione). Se il danno subito dal dipendente comporta, per le Comunità, l' obbligo di versare a quest' ultimo le prestazioni previste dallo Statuto, il rischio di tale cumulo può essere evitato solo se il dipendente viene privato, a vantaggio delle Comunità, dei suoi diritti nei confronti del terzo responsabile già al momento dell' evento dannoso.

10 Ne consegue che la surrogazione automatica prevista dall' art. 73, n. 4, dello Statuto, nella versione vigente all' epoca dei fatti di causa, ha luogo al momento dell' evento dannoso, di modo che il dipendente non ha il diritto di transigere con il terzo o di agire nei suoi confronti per quanto riguarda la riparazione delle conseguenze dell' evento dannoso alla quale le Comunità sono tenute.

11 Nella questione pregiudiziale si fa menzione anche dell' art. 85 bis, n. 1, della versione dello Statuto attualmente in vigore, il quale dispone che, "quando la causa (...) d' un infortunio (...) di cui è vittima una persona cui si applica il presente Statuto è imputabile a un terzo, le Comunità, nei limiti degli obblighi statutari che loro incombono in seguito all' evento dannoso, si surrogano di pieno diritto alla vittima o ai suoi aventi diritto nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile".

12 Le differenze esistenti fra la norma or ora citata ed il vecchio art. 73, n. 4, sono irrilevanti per la soluzione della questione pregiudiziale.

13 Risulta tuttavia dall' ordinanza di rinvio che il Tribunal de paix di Lussemburgo si è rivolto alla Corte in via pregiudiziale per essere messo in grado di risolvere la questione più generale se il terzo responsabile potesse opporre all' istituzione comunitaria o all' assicuratore di questa una transazione stipulata con il dipendente prima che le Comunità versassero le prestazioni a quest' ultimo.

14 Occorre quindi stabilire se il fatto che la surrogazione prevista dalle citate norme statutarie abbia luogo già al momento dell' evento dannoso renda una transazione del genere inopponibile all' istituzione comunitaria.

15 A tale proposito, anche se è vero che lo Statuto può avere effetti nei confronti dei terzi (v. in particolare sentenza 20 ottobre 1981, causa 137/80, Commissione/Belgio, Racc. pag. 2393), va rilevato che all' epoca dei fatti di causa le condizioni e le modalità della copertura dei dipendenti comunitari contro il rischio di infortunio erano fissate da una normativa interna, vale a dire la "Regolamentazione relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee", adottata dalle istituzioni comunitarie in date diverse e non pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

16 L' art. 2 della "Regolamentazione" definiva la nozione di "infortunio" e ne indicava alcuni esempi. Tuttavia l' art. 4 conteneva un elenco di infortuni che, in generale, non erano coperti dall' art. 73 dello Statuto. Era quindi necessario leggere le pertinenti disposizioni dello Statuto assieme a quelle della "Regolamentazione" per stabilire se il dipendente fosse tutelato contro il rischio di un determinato infortunio e se, quindi, le Comunità fossero surrogate nel diritto del dipendente ad agire contro il terzo responsabile.

17 Orbene, sarebbe illogico esigere che il terzo sia tenuto a conoscere non solo le disposizioni dello Statuto del personale delle Comunità europee, ma anche quelle della detta normativa interna.

18 Tocca pertanto all' istituzione comunitaria che intenda avvalersi della surrogazione prevista dal citato art. 73, n. 4, informare il terzo responsabile dell' esistenza di tale surrogazione o provare che egli sapeva dell' esistenza del diritto di surrogazione prima di stipulare la transazione con il dipendente.

19 Si deve quindi concludere che, sebbene la surrogazione di cui trattasi abbia luogo già al momento dell' evento dannoso, il terzo responsabile che abbia stipulato una transazione col dipendente comunitario può validamente opporla all' istituzione, sempreché quest' ultima non informi il terzo responsabile, prima che venga stipulata la transazione, dell' esistenza del diritto di surrogazione e della propria intenzione di esercitarlo o non provi che il terzo responsabile era informato dell' esistenza del diritto di surrogazione prima di addivenire alla transazione con il dipendente.

20 Di conseguenza, la questione del giudice di rinvio dev' essere risolta nel senso che la surrogazione ipso iure delle Comunità nel diritto di agire del dipendente comunitario prevista dall' art. 73, n. 4, dello Statuto ha luogo al momento dell' evento dannoso. Tuttavia, il terzo responsabile che abbia stipulato una transazione con il dipendente comunitario può validamente opporla all' istituzione, sempreché questa non informi il terzo responsabile, prima che venga stipulata la transazione, dell' esistenza del diritto di surrogazione e della propria intenzione di esercitarlo o non provi che il terzo responsabile era informato dell' esistenza del diritto di surrogazione prima di addivenire alla transazione con il dipendente.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

21 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de paix di Lussemburgo con ordinanza 26 ottobre 1990, dichiara:

La surrogazione ipso iure delle Comunità nel diritto di agire del dipendente comunitario, prevista dall' art. 73, n. 4, dello Statuto del personale delle Comunità europee, nella versione di cui al regolamento (Euratom, CECA, CEE) del Consiglio 2 maggio 1978, n. 912, nonché dall' art. 85 bis, n. 1, della versione attualmente in vigore, ha luogo al momento dell' evento dannoso. Tuttavia, il terzo responsabile che abbia stipulato una transazione con il dipendente comunitario può validamente opporla all' istituzione, sempreché questa non informi il terzo responsabile, prima che venga stipulata la transazione, dell' esistenza del diritto di surrogazione e della propria intenzione di esercitarlo o non provi che il terzo responsabile era informato dell' esistenza del diritto di surrogazione prima di addivenire alla transazione con il dipendente.