SENTENZA DELLA CORTE DEL 26 GENNAIO 1993. - TELEMARSICABRUZZO SPA E TELALTITALIA SRL E TELELAZIO SPA CONTRO CIRCOSTEL, MINISTERO DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E MINISTERO DELLA DIFESA. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: PRETURA DI FRASCATI - ITALIA. - RINVIO PREGIUDIZIALE A NORMA DELL'ART. 177 DEL TRATTATO CEE - PRESUPPOSTI. - CAUSE RIUNITE C-320/90, C-321/90 E C-322/90.
raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-00393
edizione speciale svedese pagina I-00001
edizione speciale finlandese pagina I-00001
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Questioni pregiudiziali ° Competenza della Corte ° Limiti ° Questione posta in un contesto che non consente una risposta utile
(Trattato CEE, art. 177)
L' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate. Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse.
Nei procedimenti riuniti C-320/90, C-321/90 e C-322/90,
aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Pretura di Frascati (Italia) nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra
Telemarsicabruzzo SpA
e
Circostel, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa
e tra
Telaltitalia Srl
e
Circostel, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa
e tra
Telelazio SpA
e
Circostel, Ministero delle Poste e Telecomunicazioni e Ministero della Difesa
domande vertenti sull' interpretazione dgli artt. 85, 86 e 90 del Trattato CEE in considerazione del comportamento del governo italiano in materia di assegnazione dei canali UHF destinati alle trasmissioni televisive,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Zuleeg, J.L. Murray, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, J.C. Moitinho de Almeida, F. Grévisse, Díez de Velasco, P.J.G. Kapteyn, D.A.O. Edward, giudici,
avvocato generale: C. Gulmann
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
° per la società Telemarsicabruzzo, SpA, dall' avv. Giorgio Rubini, del foro di Frascati;
° per la società Telelazio SpA, dall' avv. Fabrizio Paoletti, del foro di Roma;
° per il governo italiano, dal prof. Luigi Ferrari Bravo, capo servizio del contenzioso diplomatico del ministero degli Esteri, in qualità di agente, assistito dall' avvocato dello Stato Sergio Laporta;
° per la Commmissione delle Comunità europee, dal signor Enrico Traversa, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali del governo italiano e della Commissione all' udienza del 9 giugno 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 ottobre 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanze del 4 settembre 1990, pervenute alla Corte il 22 ottobre successivo, il Vicepretore di Frascati (Italia) ha proposto, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, due questioni pregiudiziali relative all' interpretazione delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza, al fine di valutare la compatibilità con il diritto comunitario di taluni aspetti di un sistema nazionale di ripartizione di frequenze con riguardo al servizio di radiodiffusione televisiva.
2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie che vedono di fronte le società Telemarsicabruzzo, Telaltitalia e Telelazio, proprietarie di emittenti di radiodiffusione televisiva, e il Circostel (Circolo costruzioni telegrafiche e telefoniche di Roma), e, rispettivamente, il ministero delle Poste e Telecomunicazioni e il ministero della Difesa.
3 Per spiegare le questioni, il Vicepretore di Frascati, nelle cause C-320 e 322/90, dopo aver citato il testo dell' art. 86 del Trattato CEE, si limita a far valere che tale disposizione vieta qualsiasi forma di monopolio. Nella causa C-321/90, il giudice nazionale aggiunge che è stato sollevato dinanzi ad esso un problema di competenza. Esso ritiene però, a causa della supremazia del diritto comunitario, di non poter esaminare tale eccezione prima di aver sottoposto alla Corte qualche questione pregiudiziale. Precisa inoltre che, anche nell' ipotesi di una sua incompetenza, le questioni si giustificano per motivi di economia processuale.
4 Le questioni pregiudiziali sollevate dal Vicepretore di Frascati sono così formulate:
"1) Se il fatto che il governo italiano si sia riservato l' uso di vari canali per la radiodiffusione televisiva, impedendo che il privato potesse disporre degli stessi canali dal 67 al 99 UHF ed in particolare dei canali 67, 68 e 69, senza emanare norme di coordinamento sull' uso di detti canali, costituisca violazione degli artt. 85, n. 3, e 86 del Trattato di Roma.
2) Se tale comportamento sia compatibile col Trattato di Roma e con le sue regole sulla concorrenza".
5 La Commissione fa osservare, in via preliminare, che le ordinanze di rinvio sono particolarmente laconiche e avare di particolari quanto agli elementi di fatto e di diritto che consentirebbero di identificare lo scopo delle questioni poste e quindi di comprenderne il senso e la portata.
6 Si deve ricordare che l' esigenza di giungere ad un' interpretazione del diritto comunitario che sia utile per il giudice nazionale impone che quest' ultimo definisca l' ambito di fatto e di diritto in cui si inseriscono le questioni sollevate o che esso spieghi almeno le ipotesi di fatto su cui tali questioni sono fondate.
7 Tali esigenze valgono in modo del tutto particolare nel settore della concorrenza, caratterizzato da situazioni di fatto e di diritto complesse.
8 Orbene, le ordinanze di rinvio non contengono alcuna indicazione al riguardo.
9 Vero è che gli atti trasmessi dal giudice nazionale e le osservazioni scritte hanno fornito talune informazioni alla Corte, così come risulta dalla relazione d' udienza, analogamente alle osservazioni presentate dalle parti all' udienza. Tuttavia, tali osservazioni sono frammentarie e non consentono alla Corte, in mancanza di una sufficiente conoscenza dei fatti all' origine della causa principale, di interpretare le regole comunitarie di concorrenza alla luce della situazione che forma oggetto della controversia, come chiede il giudice a quo.
10 Di conseguenza, non occorre statuire sulle questioni proposte dal Vicepretore di Frascati.
Sulle spese
11 Le spese sostenute dal governo italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Vicepretore di Frascati con ordinanza 4 settembre 1990, dichiara:
Non occorre statuire sulle questioni proposte.