61990J0302

SENTENZA DELLA CORTE (QUINTA SEZIONE) DEL 15 OTTOBRE 1991. - CAISSE AUXILIAIRE D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE E INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE CONTRO NAPOLEON E JOCELYNE FAUX. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR DU TRAVAIL DE MONS - BELGIO. - PREVIDENZA SOCIALE DEI LAVORATORI FRONTALIERI - REGOLAMENTO (CEE) N. 36/63. - CAUSA C-302/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-04875


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Lavoratore frontaliero - Nozione ai sensi dell' art. 1, n. 1, lett. c), del regolamento n. 36/63 - Lavoratore frontaliero in disoccupazione completa - Inclusione

((Regolamento del Consiglio n. 36/63/CEE, art. 1, n. 1, lett. c) ))

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Assicurazione malattia - Assicurazione invalidità - Lavoratore frontaliero in disoccupazione completa - Regime del regolamento n. 36/63, indi del regolamento n. 1408/71, prima della sua modifica da parte del regolamento n. 2793/81 - Prestazioni a carico dell' ente competente dello Stato membro dell' ultimo posto di lavoro

((Regolamenti del Consiglio n. 36/63/CEE, art. 6, n. 1, e (CEE) n. 1408/71, art. 39, nn. 1 e 2, prima della modifica effettuata dal regolamento n. 2793/81))

3. Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Periodi di assicurazione - Periodi equiparati - Lavoratore frontaliero in disoccupazione completa tenuto ad esercitare i suoi diritti alle prestazioni di disoccupazione nello Stato membro di residenza - Periodo di disoccupazione non riconosciuto come periodo di assicurazione nello Stato membro di residenza - Normativa dello Stato membro dell' ultimo posto di lavoro che equipara i periodi di disoccupazione compiuti nel suo territorio a periodi di assicurazione malattia - Obbligo dello Stato membro dell' ultimo posto di lavoro di equiparare il periodo di disoccupazione compiuto nello Stato membro di residenza ad un periodo di assicurazione

((Trattato CEE, artt. 48-51; regolamenti del Consiglio n. 3, art. 1, lett. p), n. 36/63, art. 19, n. 1, e n. 1408/71, art. 1, lett. r) ))

Massima


1. L' art. 1, n. 1, lett. c), del regolamento n. 36/63, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri, deve essere interpretato nel senso che un lavoratore frontaliero non perde questo status qualora si trovi in disoccupazione completa.

2. In vigenza del regolamento n. 36/63, indi del regolamento n. 1408/71, prima della modifica da parte del regolamento n. 2793/81, un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa aveva diritto alle prestazioni di inabilità al lavoro, in forza dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 36/63, indi alle prestazioni di invalidità, in forza dell' art. 39, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71, a carico dell' ente competente dello Stato membro dell' ultimo posto di lavoro.

3. Il periodo di disoccupazione completa di un lavoratore frontaliero tenuto, a norma dell' art. 19, n. 1, del regolamento n. 36/63, ad esercitare i suoi diritti alle prestazioni di disoccupazione nello Stato membro di residenza, benché non riconosciuto in quest' ultimo come periodo di assicurazione o equiparato, deve essere considerato come tale nello Stato dell' ultimo posto di lavoro, la cui normativa equipara i periodi di disoccupazione compiuti nel suo territorio a periodi di assicurazione malattia.

La questione va risolta in tal senso nonostante le disposizioni dei regolamenti n. 3 e n. 1408/71, le quali specificano che i "periodi di assicurazione" indicano i periodi definiti o ammessi come tali dalla normativa in forza della quale sono stati compiuti, la cui applicazione in un caso del genere, privando un lavoratore migrante dei vantaggi cui avrebbe avuto diritto ai sensi della normativa di un solo Stato membro, sarebbe in contrasto con le finalità perseguite dagli artt. 48-51 del Trattato.

Parti


Nel procedimento C-302/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour du travail di Mons (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente fra

Caisse auxiliaire d' assurance maladie-invalidité (CAAMI),

interveniente:

Institut national d' assurance maladie-invalidité (INAMI)

e

Napoléon e Joceline Faux,

domanda vertente sull' interpretazione del regolamento del Consiglio 2 aprile 1963, n. 36/63/CEE, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri (GU 1963, n. 62, pag. 1314),

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dai signori Sir Gordon Slynn, presidente di sezione, facente funzione di presidente, F. Grévisse, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

vista le osservazioni scritte presentate:

- per l' INAMI, interveniente nella causa principale, dagli avv.ti A. Wattier e J. Saint-Ghislain, del foro di Mons;

- per i sigg. Faux, appellati nella causa principale, dagli avv.ti Gaston Dramaix e José Chevalier, del foro di Mons;

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Dimitrios Gouloussis, membro del servizio giuridico, in qualità di agente;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Commissione all' udienza del 4 giugno 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 3 luglio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 28 settembre 1990, pervenuta alla Corte il 5 ottobre seguente, la Cour du travail di Mons ha sollevato, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali relative all' interpretazione del regolamento del Consiglio 2 aprile 1963, n. 36/63/CEE, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri (GU 1963, n. 62, pag. 1314), e del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2).

2 Le questioni sono sorte nell' ambito di una controversia fra i sigg. Napoléon e Jocelyne Faux, eredi della sig.ra Desse, deceduta in corso di causa, e la Caisse auxiliaire d' assurance maladie-invalidité (in prosieguo: la "CAAMI") e l' interveniente Institut national d' assurance maladie-invalidité (in prosieguo: l' "INAMI").

3 La sig.ra Desse, cittadina francese che ha lavorato in Belgio come lavoratrice frontaliera dal 25 febbraio 1957 al 4 dicembre 1970, data del suo licenziamento, fruiva delle prestazioni di disoccupazione in Francia in forza dell' art. 19, n. 1, del regolamento n. 36/63, sino all' 11 ottobre 1971, con una sola interruzione fra il 2 ed il 21 febbraio 1971, periodo nel corso del quale fruiva delle indennità di malattia dell' ente assicuratore belga.

4 La sig.ra Desse veniva riconosciuta inabile al lavoro dalla CAAMI dal 12 ottobre 1971 al 30 settembre 1980, data del suo collocamento a riposo. Tuttavia la CAAMI le negava le prestazioni di assicurazione malattia-invalidità con provvedimento 11 maggio 1973. La sig.ra Desse impugnava quest' ultimo provvedimento dinanzi al Tribunal du travail di Tournai, che accoglieva il ricorso con sentenza 4 giugno 1976.

5 La CAAMI, sostenuta dall' INAMI, interponeva appello dinanzi alla Cour du travail di Mons, la quale ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se una lavoratrice subordinata francese residente in Francia che abbia lavorato unicamente in Belgio durante quasi quattordici anni come dipendente perda lo status di frontaliera ai sensi dell' art. 1, lett. c), del regolamento n. 36/63/CEE (status ancora riconosciutole al momento del licenziamento del 4 dicembre 1970);

se la perdita dello status di frontaliero sia conseguenza del fatto che si è trovata in stato di disoccupazione completa e per questo motivo ha ricevuto indennità dall' ente francese del luogo di residenza durante il periodo 24 febbraio 1971 - 11 ottobre 1971 ai sensi dell' art. 19, n. 1, del regolamento 2 aprile 1963, n. 36/63/CEE, mentre essa sembra conservare questo status ai sensi degli artt. 2, n. 1, e 19, n. 1, di detto regolamento;

2) se, in caso di malattia e di inabilità al lavoro, di invalidità in seguito riconosciuta ai sensi della normativa belga sull' assicurazione malattia-invalidità (legge 9 agosto 1963) dal 12 ottobre 1971 sino all' età del collocamento a riposo (cioè il 30 settembre 1980) essa possa aver diritto o no alle indennità di inabilità primaria (durante un anno), indi di invalidità a carico dell' ente belga competente ai sensi dell' art. 6 del medesimo regolamento n. 36/63/CEE;

3) se - secondo lo spirito del regolamento n. 36/63 e delle specifiche disposizioni integrative che si sono rese necessarie (v. quinto 'considerando' del preambolo del regolamento) - si debba ammettere che il periodo di disoccupazione in Francia - benché non riconosciuto in questo paese di residenza come periodo di assicurazione o equiparato o equivalente ad un periodo di assicurazione - dev' essere considerato in Belgio, paese di occupazione precedente, come un periodo di assicurazione o equiparato ad un periodo di assicurazione (in particolare per l' applicazione della legge nazionale 9 agosto 1963 sull' assicurazione malattia-invalidità) (artt. 66-68 e 75);

la soluzione di questa questione deve tener conto di quanto prescritto dall' art. 19, n. 1, del regolamento n. 36/63/CEE, che implicitamente impone al lavoratore frontaliero che si sia venuto a trovare in disoccupazione completa di esercitare il suo diritto alle indennità di disoccupazione e quindi di iscriversi come disoccupato in cerca di lavoro nel paese del luogo di residenza (nel caso di specie la Francia) e non nel paese di occupazione e di assoggettamento alla previdenza sociale dei lavoratori subordinati in cui ha perso il posto di lavoro;

4) in subordine, infine, in caso di soluzione negativa delle prime tre questioni e di applicazione del regolamento n. 3 dal 1 ottobre 1971 e del regolamento (CEE) n. 1408/71 dal 1 ottobre 1972, in materia di assicurazione malattia-invalidità:

se l' ente del paese di occupazione e di assoggettamento alla previdenza sociale dei lavoratori subordinati (nella fattispecie il Belgio) debba riconoscere che il periodo di versamento di prestazioni di disoccupazione in Francia ai sensi dell' art. 19, n. 1, del regolamento n. 36/63/CEE (anche se non è riconosciuto in questo paese come periodo di assicurazione o equiparato o equivalente) deve essere considerato periodo di assicurazione o equiparato o equivalente ai sensi degli artt. 66 (periodo assicurativo minimo) - 68 e 75 (a causa della conservazione dello status del titolare) della legge 9 agosto 1963 in materia di assicurazione malattia-invalidità".

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla prima questione

7 Con la prima questione il giudice di rinvio intende in sostanza accertare se l' art. 1, n. 1, lett. c), del regolamento n. 36/63 vada interpretato nel senso che un lavoratore frontaliero perde questo status qualora si trovi in stato di disoccupazione completa.

8 L' INAMI sostiene che, per l' applicazione delle disposizioni del regolamento n. 36/63 ad un lavoratore, occorre che quest' ultimo sia un frontaliero ai sensi dell' art. 1, n. 1, lett. c), di detto regolamento, e in particolare sia occupato nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di residenza. Ora, questo presupposto non sarebbe soddisfatto quando il lavoratore si trova in stato di disoccupazione completa. A sostegno della sua tesi l' INAMI richiama l' interpretazione dei termini "è occupato" data dalla commissione amministrativa istituita in forza dell' art. 43 del regolamento del Consiglio 25 settembre 1958, n. 3, per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, n. 30, pag. 561). Questa Commissione aveva ritenuto che l' espressione avesse una portata molto ampia comprendente, in particolare, i "lavoratori in stato di disoccupazione parziale o accidentale, beneficiari dell' art. 19, n. 2, del regolamento n. 36/63". L' INAMI desume da questa interpretazione che i lavoratori in situazione di disoccupazione completa, cui l' art. 19, n. 1, del medesimo regolamento attribuisce i diritti a prestazioni di disoccupazione, non sono più lavoratori frontalieri.

9 Si deve osservare che sebbene l' interpretazione sostenuta dall' INAMI possa trovare un qualche fondamento nell' espressione "è occupato nel territorio di un altro Stato membro", utilizzata all' art. 1, n. 1, lett. c), del regolamento n. 36/63, essa è in contraddizione con il contenuto e con il dettato di altre disposizioni del medesimo regolamento, e cioè quelle degli artt. 19, n. 1, e 10.

10 Infatti, l' art. 19, n. 1, di questo regolamento riguarda le prestazioni cui ha diritto un "lavoratore frontaliero che si trovi in stato di disoccupazione totale". Quanto all' art. 10, esso dispone che "il lavoratore frontaliero che, in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2 dell' art. 19, usufruisce delle prestazioni di disoccupazione previste dalla legislazione di uno Stato membro, ha diritto nello stesso periodo, per sé stesso e per i propri familiari, alle prestazioni in natura dell' istituzione del luogo di residenza". Da queste disposizioni risulta che un lavoratore frontaliero disoccupato conserva lo status di lavoratore frontaliero.

11 Per quel che riguarda l' argomento dell' interpretazione della commissione amministrativa di cui all' art. 43 del regolamento n. 3, basterà rilevare che, come risulta dagli atti di causa, il problema all' origine di questa interpretazione riguardava esclusivamente la questione se i lavoratori frontalieri che fruiscono di prestazioni di disoccupazione parziale o accidentale andassero considerati "occupati" ai sensi dell' art. 1, n. 1, lett. c), del citato regolamento n. 36/63. La situazione dei lavoratori in stato di disoccupazione totale non è stata invece presa in considerazione.

12 Si deve pertanto risolvere la prima questione sollevata dal giudice di rinvio dichiarando che l' art. 1, n. 1, lett. c), del regolamento n. 36/63 deve essere interpretato nel senso che un lavoratore frontaliero non perde questo status qualora si trovi in disoccupazione completa.

Sulla seconda questione

13 Con la seconda questione il giudice nazionale domanda in sostanza se un lavoratore frontaliero che si trovi in stato di disoccupazione totale abbia diritto alle prestazioni di inabilità al lavoro, indi di invalidità, a carico dell' ente competente dello Stato membro in cui ha occupato l' ultimo posto di lavoro.

14 Per quel che riguarda anzitutto le prestazioni di inabilità al lavoro, basti rilevare, dato che il lavoratore frontaliero in stato di disoccupazione totale conserva la propria condizione di frontaliero, che nella presente causa dev' essere applicato l' art. 6 del regolamento n. 36/63, che poneva a carico dello Stato membro di occupazione le prestazioni in denaro per malattia cui un lavoratore frontaliero avrebbe diritto se risiedesse nel territorio di detto Stato.

15 Quanto alle prestazioni di invalidità del lavoratore frontaliero in disoccupazione completa, risulta dall' art. 39, n. 5, del regolamento n. 1408/71 che esse sono erogate dall' ente competente dello Stato membro nel cui territorio egli risiede. Tuttavia, come ha sottolineato la Commissione, questa disposizione non è applicabile alla fattispecie della causa principale. Questa disposizione è stata infatti inserita in quest' ultimo regolamento in forza del regolamento (CEE) del Consiglio 17 settembre 1981, n. 2793, recante modifica del regolamento n. 1408/71 (GU L 275, pag. 1), e quest' ultimo è entrato in vigore solo il giorno della sua pubblicazione, cioè il 29 settembre 1981.

16 Occorre pertanto prendere in considerazione l' art. 39 del regolamento n. 1408/71 nella versione in vigore durante il periodo su cui verte la causa principale. Orbene risulta dai nn. 1 e 2 di questa disposizione che le prestazioni di invalidità sono a carico dell' ente dello Stato membro la cui normativa era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l' incapacità al lavoro seguita da invalidità, purché l' interessato soddisfacesse alle condizioni richieste da detta normativa.

17 In una situazione come quella su cui verte la causa principale, si deve riconoscere che lo Stato membro la cui normativa era applicabile al momento in cui è sopravvenuta l' incapacità di un lavoratore frontaliero in disoccupazione completa poteva solo essere, a norma delle disposizioni del regolamento n. 36/63 ed in particolare dell' art. 6, lo Stato dell' ultimo posto di lavoro.

18 La seconda questione sollevata dal giudice nazionale va pertanto risolta nel senso che, a norma del diritto che si applica alla fattispecie di cui alla causa principale, un lavoratore frontaliero che si trovi in stato di disoccupazione totale ha diritto alle prestazioni di inabilità al lavoro in forza dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 36/63, indi alle prestazioni di invalidità in forza dell' art. 39, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1408/71, a carico dell' ente competente dello Stato membro dell' ultimo posto di lavoro.

Sulla terza questione

19 Con la terza questione il giudice nazionale intende in sostanza stabilire se il periodo di disoccupazione completa di un lavoratore frontaliero il quale, ai sensi dell' art. 19, n. 1, del regolamento n. 36/63, è tenuto ad esercitare i suoi diritti alle prestazioni di disoccupazione nello Stato membro di residenza, benché non riconosciuto in quest' ultimo come periodo di assicurazione malattia o equiparato, debba essere considerato a tale stregua nello Stato dell' ultimo posto di lavoro la cui normativa, applicabile nel momento preso in considerazione, equiparava i periodi di disoccupazione nel suo territorio a periodi di assicurazione malattia.

20 Per risolvere tale questione occorre prendere in considerazione taluni elementi di diritto nazionale e di diritto comunitario che sono all' origine del problema sollevato nella causa principale.

21 Risulta dagli atti di causa che, all' epoca presa in considerazione, la normativa belga, applicabile in quanto normativa dello Stato dell' ultimo posto di lavoro (v. punto 17 della motivazione della presente sentenza), subordinava la concessione delle prestazioni di inabilità al lavoro in particolare all' effettuazione di un periodo lavorativo e assicurativo minimo (artt. 66 e 68 della legge belga 9 agosto 1963, che istituisce e disciplina un regime di assicurazione obbligatoria contro la malattia e l' invalidità, Moniteur belge del 1 e 2 novembre 1963). Ai sensi degli artt. 21, terzo comma, e 45, n. 1, primo comma, lett. c), di questa legge, i lavoratori disoccupati venivano riconosciuti titolari del diritto alle prestazioni di inabilità al lavoro, e pertanto il periodo di disoccupazione veniva equiparato ad un periodo assicurativo.

22 Dall' ordinanza di rinvio risulta che l' ente belga competente ha negato alla sig.ra Desse le prestazioni controverse perché il periodo durante il quale l' interessata ha ricevuto le prestazioni di disoccupazione in Francia, Stato di residenza, non è stato riconosciuto in quest' ultimo Stato come un periodo assicurativo.

23 Ora, il fatto che la sig.ra Desse abbia percepito le prestazioni di disoccupazione in Francia e non in Belgio è stato una conseguenza necessaria dell' applicazione del diritto comunitario. Infatti, dal dettato dell' art. 19, n. 1, del regolamento n. 36/63, risulta che il lavoratore frontaliero in disoccupazione completa ha diritto solo alle prestazioni di disoccupazione dello Stato membro di residenza (v. sentenza 12 giugno 1986, Miethe, punto 10 della motivazione, causa 1/85, Racc. pag. 1837, in ordine all' interpretazione dell' art. 71, n. 1, lett. a), punto ii), del regolamento n. 1408/71, i cui termini sono praticamente identici a quelli di cui all' art. 19, n. 1, del regolamento n. 36/63).

24 Tenuto conto di tutti questi elementi, la questione sollevata dal giudice nazionale onde accertare se il periodo durante il quale l' interessata ha percepito in Francia prestazioni di disoccupazione vada equiparato o no ad un periodo assicurativo per la concessione delle prestazioni di inabilità al lavoro in applicazione della normativa belga, deve essere risolta in senso affermativo.

25 E' vero che, come ha rilevato più volte la Corte (v. ad esempio sentenza 5 dicembre 1967, Welchner, causa 14/67, Racc. pag. 392), e come ha sostenuto l' INAMI, sia il regolamento n. 3 ((art. 1, lett. p) )) sia il regolamento n. 1408/71 ((art. 1, lett. r) )), che si applicano alla fattispecie di cui alla causa principale, precisano che i "periodi di assicurazione" designano i periodi definiti o riconosciuti come tali dalla normativa sotto la quale sono stati compiuti.

26 Tuttavia, in una situazione come quella su cui verte la causa principale, questa interpretazione avrebbe la conseguenza che ad un lavoratore frontaliero, iscrittosi nelle liste di collocamento dello Stato membro di residenza conformemente all' art. 19, n. 1, del regolamento n. 36/63, verrebbero negate, nello Stato membro dell' ultimo posto di lavoro, le indennità di inabilità al lavoro cui avrebbe avuto diritto se si fosse iscritto nelle liste di collocamento di quest' ultimo Stato membro e se pertanto il suo periodo di disoccupazione vi fosse stato equiparato ad un periodo di assicurazione malattia.

27 Ora, per giurisprudenza costante della Corte (v. sentenze 5 luglio 1967, Colditz, causa 9/67, Racc. pag. 270, 21 ottobre 1975, Petroni, punto 13 della motivazione, causa 24/75, Racc. pag. 1149, e 7 marzo 1991, Masgio, punto 18 della motivazione, causa C-10/90, Racc. pag. I-1119), lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non sarebbe raggiunto se i lavoratori, come conseguenza dell' esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalle leggi di un solo Stato membro.

28 Risulta da quanto precede che le disposizioni relative alla definizione dei periodi di assicurazione di cui ai regolamenti n. 3 e n. 1408/71 non possono essere interpretate in modo da privare i lavoratori migranti dei vantaggi cui avrebbero avuto diritto in forza della normativa di un solo Stato membro e da precludere in tal modo la realizzazione delle finalità perseguite dagli artt. 48-51 del Trattato (v. sentenze 5 luglio 1967, Colditz, già citata, 6 marzo 1979, Rossi, causa 100/78, Racc. pag. 831, e 12 giugno 1980, Laterza, causa 733/79, Racc. pag. 1915).

29 La terza questione va pertanto risolta nel senso che il periodo di disoccupazione completa di un lavoratore frontaliero tenuto ad esercitare i suoi diritti alle prestazioni di disoccupazione nello Stato membro di residenza a norma dell' art. 19, n. 1, del regolamento n. 36/63, benché non riconosciuto in detto Stato membro come periodo di assicurazione o equiparato, deve essere considerato come tale nello Stato dell' ultimo posto di lavoro, la cui normativa, che si applicava nel momento preso in considerazione, equiparava i periodi di disoccupazione compiuti nel suo territorio a periodi di assicurazione malattia.

30 Vista la soluzione della terza questione, non occorre risolvere la quarta questione.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

31 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Quinta Sezione),

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour du travail di Mons con ordinanza 28 settembre 1990, dichiara:

1) L' art. 1, n. 1, lett. c), del regolamento del Consiglio 2 aprile 1963, n. 36/63/CEE, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri, deve essere interpretato nel senso che un lavoratore frontaliero non perde questo status qualora si trovi in disoccupazione completa.

2) A norma del diritto che si applica alla fattispecie di cui alla causa principale, un lavoratore frontaliero che si trovi in stato di disoccupazione totale ha diritto alle prestazioni di inabilità al lavoro in forza dell' art. 6, n. 1, del regolamento del Consiglio 2 aprile 1963, n. 36/63/CEE, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri, indi alle prestazioni di invalidità in forza dell' art. 39, nn. 1 e 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità.

3) Il periodo di disoccupazione completa di un lavoratore frontaliero tenuto ad esercitare i suoi diritti alle prestazioni di disoccupazione nello Stato membro di residenza a norma dell' art. 19, n. 1, del regolamento del Consiglio 2 aprile 1963, n. 36/63/CEE, relativo alla sicurezza sociale dei lavoratori frontalieri, benché non riconosciuto in detto Stato membro come periodo di assicurazione o equiparato, deve essere considerato come tale nello Stato dell' ultimo posto di lavoro la cui normativa, che si applicava nel momento preso in considerazione, equiparava i periodi di disoccupazione compiuti nel suo territorio a periodi di assicurazione malattia.