SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 MAGGIO 1991. - JAN VAN NOORDEN CONTRO ASSOCIATION POUR L'EMPLOI DANS L'INDUSTRIE ET LE COMMERCE (ASSEDIC) DE L'ARDECHE ET DE LA DROME. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE VALENCE - FRANCIA. - PREVIDENZA SOCIALE - DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DI DISOCCUPAZIONE. - CAUSA C-272/90.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02543
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Disoccuppato che si reca in un altro Stato membro - Mantenimento del diritto alle prestazioni - Limiti - Disoccupato che non è stato soggetto da ultimo alla legislazione dello Stato membro di soggiorno - Rifiuto di versare indennità di disoccupazione oltre un periodo di tre mesi - Ammissibilità
(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 67, n. 3, 69 e 70)
Le norme comunitarie applicabili in materia di concessione di indennità di disoccupazione ai disoccupati che si rechino in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, in particolare gli artt. 67, n. 3, 69 e 70 del regolamento n. 1408/71, non ostano a che uno Stato membro neghi ad un lavoratore l' attribuzione di indennità di disoccupazione oltre il periodo massimo di tre mesi previsto dall' art. 69 sopra richiamato ad un lavoratore che non abbia compiuto, da ultimo, periodi di assicurazione o di occupazione in forza della normativa del suddetto Stato.
Nel procedimento C-272/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de grande instance di Valence (Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente fra
Jan van Noorden
e
Association pour l' emploi dans l' industrie et le commerce (Assedic) de l' Ardèche et de la Drôme,
domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 7 e 58-66 del Trattato CEE nonché dell' art. 67 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ((nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6) )),
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, J.C. Moitinho de Almeida e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, giudici,
avvocato generale: G. Tesauro
cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
- per il governo francese, dalla sig.ra Edwige Belliard, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal sig. Claude Chavance, addetto principale dell' amministrazione centrale presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Dimitrios Gouloussis, consigliere giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali dell' Assedic, rappresentata dall' avv. Balsan, del foro di Valence, e dal presidente dell' ordine forense avv. Philippe Lafarge, dal governo francese, rappresentato dai sigg. Chavance e Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione Affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, e dalla Commissione, all' udienza del 18 aprile 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dello stesso giorno,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ordinanza 4 settembre 1990, pervenuta in cancelleria il successivo 10 settembre, il Tribunal de grande instance di Valence ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione degli artt. 7 e 58-66 del Trattato CEE nonché dell' art. 67 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità ((nella versione codificata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6) )).
2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta tra il sig. van Noorden, cittadino olandese residente in Francia, e l' Association pour l' emploi dans l' industrie et le commerce de l' Ardèche et de la Drôme (in prosieguo: l' "Assedic") in ordine al rifiuto di quest' ultima di continuare a versare indennità di disoccupazione al ricorrente.
3 Il 30 giugno 1985 il sig. van Noorden, dopo aver prestato lavoro dal 1947 in poi, in ordine successivo, nei Paesi Bassi, in Belgio e infine nella Repubblica federale di Germania, rimaneva disoccupato in quest' ultimo Stato membro, nel quale gli venivano versate delle indennità di disoccupazione. Il 27 maggio 1986, egli si stabiliva in Francia, iscrivendosi nelle liste di disoccupazione di tale paese.
4 Dopo aver inoltrato all' Assedic domanda per ottenere l' attribuzione delle indennità di disoccupazione in forza della normativa francese, il sig. van Noorden riceveva notizia del fatto che egli aveva diritto alle dette indennità di disoccupazione per un periodo di ventisette mesi. Tali indennità tuttavia gli venivano versate solo per il periodo 28 maggio - 27 agosto 1986.
5 Il mutato atteggiamento dell' Assedic era conseguenza di una sopravvenuta circolare n. 86-19 dell' Union nationale interprofessionnelle pour l' emploi dans l' industrie et le commerce (in prosieguo: l' "Unedic"), ente che coordina le attività delle varie Assedic. Risulta da tale circolare che, a far data dal 1º luglio, un lavoratore comunitario ha diritto alle indennità di disoccupazione solo se abbia svolto da ultimo un periodo lavorativo in Francia.
6 A seguito del rigetto opposto dall' Assedic alla sua domanda intesa ad ottenere la conservazione del diritto alle indennità di disoccupazione oltre la data del 27 agosto 1986, il sig. van Noorden impugnava il suddetto provvedimento dinanzi al Tribunal de grande instance di Valence. Detto collegio ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
"Se il diritto comunitario nel suo complesso, e in particolare gli artt. 7, 58-66 del Trattato di Roma e 67 del regolamento n. 1408/71 autorizzino uno Stato membro a negare ad un lavoratore europeo che, dopo aver prestato lavoro per trentasette anni, dal 1947 al 1985, nei Paesi Bassi, in Belgio e nella Repubblica federale di Germania, decida di stabilirsi in Francia, il diritto alle indennità erogate dall' Assedic per il solo motivo che egli non ha svolto, da ultimo, un periodo lavorativo in Francia".
7 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
8 Va anzitutto rilevato che l' art. 67, nn. 1 e 2, del sopra richiamato regolamento n. 1408/71, prevede che ai fini dell' acquisizione, del mantenimento o del recupero del diritto alle prestazioni, si tiene conto, nella misura necessaria, dei periodi di assicurazione o di occupazione compiuti sotto la legislazione di ogni altro Stato membro. Tuttavia, in forza del n. 3 dello stesso articolo, la concessione delle indennità di disoccupazione è subordinata alla condizione che il disoccupato abbia compiuto da ultimo periodi di assicurazione o periodi di occupazione in forza della legislazione a norma della quale vengono richieste le prestazioni.
9 Occorre poi sottolineare che, nel definire le condizioni per il mantenimento del diritto alle prestazioni del lavoratore disoccupato che si rechi in uno Stato membro diverso da quello tenuto all' erogazione delle suddette prestazioni, ossia in uno Stato membro diverso da quello dell' ultima occupazione, l' art. 69, n. 1, lett. c), del citato regolamento limita tale mantenimento ad un periodo massimo di tre mesi, a decorrere dalla data in cui l' interessato ha cessato di restare a disposizione degli uffici del lavoro dello Stato membro che ha lasciato. In siffatta ipotesi, le prestazioni vengono erogate, giusta l' art. 70 del regolamento medesimo, dall' ente competente dello Stato membro nel quale il disoccupato cerca un lavoro.
10 Discende dalle suddette disposizioni che un disoccupato in cerca di lavoro che non sia mai stato soggetto alla legislazione sociale dello Stato membro nel quale chiede l' assegnazione delle indennità di disoccupazione e che non abbia pertanto compiuto, da ultimo, periodi di assicurazione o di occupazione secondo le disposizioni della legislazione dello stesso Stato membro, non può fruire delle indennità di disoccupazione in forza dell' art. 67 del regolamento n. 1408/71, bensì soltanto in forza del richiamato art. 69 del medesimo regolamento.
11 Le altre norme del diritto comunitario, in particolare gli artt. 7 e 58-66 del Trattato menzionati dal giudice nazionale, non contengono alcun elemento atto ad infirmare tale conclusione.
12 La questione deferita dal giudice nazionale deve pertanto essere risolta nel senso che le norme comunitarie applicabili in materia, in particolare gli artt. 67, n. 3, 69 e 70 del regolamento n. 1408/71, non ostano a che uno Stato membro neghi ad un lavoratore l' attribuzione di indennità di disoccupazione oltre il periodo massimo di tre mesi previsto dall' art. 69 di questo stesso regolamento, qualora il lavoratore non abbia compiuto, da ultimo, periodi di assicurazione o di occupazione nel detto Stato membro.
Sulle spese
13 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal de grande instance di Valence, con ordinanza 4 settembre 1990, dichiara:
Le norme comunitarie applicabili in materia, in particolare gli artt. 67, n. 3, 69 e 70 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità, non ostano a che uno Stato membro neghi ad un lavoratore l' attribuzione di indennità di disoccupazione oltre il periodo massimo di tre mesi previsto dall' art. 69 di questo stesso regolamento, qualora il lavoratore non abbia compiuto, da ultimo, periodi di assicurazione o di occupazione nel detto Stato membro.