61990J0260

SENTENZA DELLA CORTE DEL 12 FEBBRAIO 1992. - BERNARD LEPLAT CONTRO TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL DE PAIX DE PAPEETE (POLINESIA) - FRANCIA. - PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE - DAZI DOGANALI ED IMPOSTE DI EFFETTO EQUIVALENTE. - CAUSA C-260/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-00643


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Associazione dei paesi e territori d' oltremare - Disposizioni del Trattato relative ai dazi doganali riscossi sulle importazioni provenienti dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori - Applicazione alle tasse di effetto equivalente - Facoltà per i paesi e territori di riscuotere dazi all' importazione - Presupposti - Riduzione progressiva dei dazi esistenti al momento dell' entrata in vigore del Trattato per eliminare ogni discriminazione a seconda dello Stato membro di provenienza - Obiettivo raggiunto - Conseguenza

(Trattato CEE, art. 133, nn. 2, 3 e 5; decisione del Consiglio 64/349)

Massima


L' art. 133, nn. 2 e 3, del Trattato, relativo alle importazioni, nei paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità, di merci provenienti dagli Stati membri e dagli altri paesi e territori, fa riferimento, oltre ai dazi doganali, da esso espressamente menzionati, anche alle tasse di effetto equivalente a dazi doganali.

I paesi e territori d' oltremare possono riscuotere tali dazi e tasse, esistenti o no al momento dell' entrata in vigore del Trattato, a condizione, in primo luogo, che i dazi o le tasse riscossi rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o abbiano lo scopo di alimentare il loro bilancio e, in secondo luogo, che l' introduzione o la modifica di tali dazi o tasse non provochi alcuna discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri e fatto salvo l' obbligo di riduzione sancito all' art. 133, n. 3, secondo comma.

La riduzione progressiva dei dazi e delle tasse esistenti al momento dell' entrata in vigore del Trattato al livello di quelli gravanti sulle importazioni in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari, quale prevista da tale disposizione, è stata realizzata quando è stata applicata la decisione 64/349. Da allora, per questi dazi doganali o tasse di effetto equivalente è vietata qualsiasi discriminazione tra le importazioni in provenieneza dai diversi Stati membri.

Parti


Nella causa C-260/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal de paix di Papeete (Polinesia francese) nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Bernard Leplat, residente a Papeete, Polinesia francese,

e

Territorio della Polinesia francese,

domanda vertente sull' interpretazione dell' art. 133 del Trattato CEE e sulla validità dell' art. 74 della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (GU L 175, pag. 1),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: D. Louterman-Hubeau, amministratore principale

considerate le osservazioni scritte presentate:

- per il territorio autonomo della Polinesia francese, dal presidente del suo governo, sig. Alexandre Leontieff, e dall' avv. Jean-Paul Levy, patrocinante presso la corte d' appello di Parigi,

- per la Repubblica francese, dal sig. Philippe Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal sig. Claude Chavance, addetto principale di amministrazione centrale presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,

- per il Regno dei Paesi Bassi, dal Dr B.R. Bot, segretario generale presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente,

- per il Regno Unito, dal sig. Derrick Wyatt, barrister, e dal sig. H.A. Kaya, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agenti,

- per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig. Juergen Huber, consigliere giuridico, in qualità di agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.ra Marie-José Jonczy e dal sig. Hans Peter Hartvig, consiglieri giuridici, in qualità di agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali del territorio autonomo della Polinesia francese, rappresentato dall' avv. François Sarda, del foro di Parigi, del governo olandese, rappresentato dal sig. H.G.T.W. Knippenberg, consigliere presso l' ambasciata dei Paesi Bassi a Lussemburgo, in qualità di agente, dal governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. J.C. Collins, assistente del Treasury Solicitor, in qualità di agente, dal Consiglio e dalla Commissione, all' udienza del 3 ottobre 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza del 7 novembre 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 20 agosto 1990, pervenuta alla Corte il 27 agosto 1990, il Tribunal de paix di Papeete (Polinesia francese) ha proposto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, quattro questioni pregiudiziali sull' interpretazione dell' art. 133 del Trattato CEE e sulla validità della decisione del Consiglio 30 giugno 1986, 86/283/CEE, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea (GU L 175, pag. 1).

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di una controversia tra il sig. Bernard Leplat e il territorio della Polinesia francese, riguardo alla sua richiesta di rimborso di svariati importi da lui versati in occasione dell' importazione su tale territorio di un autoveicolo originario della Repubblica federale di Germania.

3 Risulta dagli atti che all' atto dell' importazione, avvenuta il 26 luglio 1988, il sig. Leplat ha dovuto versare svariati importi a titolo di dazio fiscale di entrata, di nuova imposta di solidarietà per la protezione sociale, di diritti di pedaggio e di diritti di statistica.

4 Il sig. Leplat ha chiesto al Tribunal de paix di Papeete di condannare il territorio della Polinesia francese a rimborsargli tali importi oltre agli interessi legali. A sostegno di tale domanda, egli ha fatto valere che i dazi e le imposte da esso versati costituivano tasse di effetto equivalente a dazi doganali che sarebbero presi in considerazione e, nella fattispecie, vietati dall' art. 133 del Trattato CEE. Inoltre, egli ha sostenuto che l' art. 74 della citata decisione 86/283 non poteva servire come base giuridica alla riscossione dei dazi e delle imposte controversi, nei limiti in cui tale norma contrasta con l' art. 133 del Trattato.

5 Ritenendo che la soluzione della controversia dipendesse, da un lato, dall' interpretazione del Trattato e, dall' altro, dalla validità della decisione comunitaria di cui trattasi, il Tribunal de paix di Papeete ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se l' art. 133, nn. 2 e 3, del Trattato 25 marzo 1957 faccia riferimento alle misure di effetto equivalente a dazi doganali.

2) In caso di soluzione affermativa: se i paesi e territori d' oltremare associati alla Comunità possano riscuotere detti dazi o tasse all' atto dell' importazione di prodotti originari della Comunità economica europea.

3) In caso di soluzione affermativa: quali siano gli obblighi derivanti ai paesi e territori d' oltremare dalla finalità di ridurre i dazi doganali di cui all' art. 133, n. 3, del Trattato.

4) In caso di soluzione negativa: se le decisioni del Consiglio delle Comunità europee in materia di associazione dei paesi e territori d' oltremare che autorizzano questi ultimi a mantenere in vigore o a fissare dazi doganali sui prodotti importati dalla Comunità, segnatamente l' art. 74 della decisione 30 giugno 1986, 86/283/CEE, siano valide alla luce degli artt. 133 e 136 del Trattato".

6 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulla competenza della Corte

7 Il Regno Unito sostiene che la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de paix di Papeete è irricevibile in quanto tale giudice non è un giudice di uno Stato membro.

8 Al riguardo, va ricordato che dalla sentenza 10 dicembre 1990, Kaefer e Procacci (cause C-100/89 e C-101/89, Racc. pag. 4647), risulta che un giudice della Polinesia francese è un giudice di uno degli Stati membri ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE.

9 Va pertanto constatato che la Corte è competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sulle questioni proposte dal Tribunal de paix di Papeete.

Sul merito

10 Al fine di risolvere le questioni del giudice proponente, occorre ricordare, in via preliminare, la natura dell' associazione prevista dal Trattato CEE per i paesi e territori d' oltremare (in prosieguo: i "PTOM"). Tale associazione forma oggetto di un regime definito nella parte quarta del Trattato (artt. 131-136), cosicché le norme generali del Trattato non si applicano ai PTOM senza riferimento espresso. A norma dell' art. 131, lo scopo di tale associazione "è di promuovere lo sviluppo economico e sociale dei paesi e territori e l' instaurazione di strette relazioni economiche tra essi e la Comunità nel suo insieme". L' art. 132 definisce gli obiettivi dell' associazione stabilendo in particolare che "gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i paesi e territori il regime che si accordano tra di loro" mentre "ciascun paese o territorio applica ai suoi scambi commerciali con gli Stati membri e gli altri paesi e territori il regime che applica allo Stato europeo con il quale mantiene relazioni particolari". L' art. 133, n. 1, dispone che le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell' eliminazione totale dei dazi doganali. Tale articolo prevede, al n. 2, che i PTOM sopprimono progressivamente i dazi gravanti sulle importazioni dagli Stati membri. Tuttavia, il n. 3 dello stesso articolo stabilisce che i paesi e territori possono riscuotere dazi doganali che rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o dazi di carattere fiscale che abbiano per scopo di alimentare il loro bilancio.

11 Infine, l' art. 136, primo comma, prevede che, per un periodo di cinque anni a decorrere dall' entrata in vigore del Trattato, una convenzione di applicazione, allegata a tale Trattato, stabilisce le modalità e la procedura dell' associazione. Ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, prima dello scadere della convenzione di applicazione, il Consiglio stabilisce, movendo dalle realizzazioni acquisite e basandosi sui principi iscritti nel Trattato, le disposizioni che dovranno essere previste per un nuovo periodo. Infatti, in applicazione di tale disposizione, il Consiglio ha adottato un certo numero di decisioni, di cui la prima era la decisione 64/349/CEE (GU 1964, n. 93, pag. 1472) e quella in vigore all' epoca dei fatti era la citata decisione 86/283.

Sulla prima questione

12 La Polinesia francese, il governo olandese e il governo francese ritengono che l' art. 133 riguardi non soltanto i dazi doganali in senso stretto, ma anche le tasse di effetto equivalente a tali dazi.

13 Invece, il Regno Unito e la Commissione sostengono che l' art. 133, nn. 2 e 3, si applica soltanto ai dazi in senso stretto e non alle tasse di effetto equivalente. Al riguardo, essi ritengono che quando il Trattato o, se del caso, le decisioni adottate sulla base dell' art. 136 del Trattato disciplinano le tasse di effetto equivalente a dazi doganali, essi lo fanno esplicitamente, il che non avviene nell' art. 133. Secondo gli interessati, anche se tale articolo cita, al n. 2, svariate disposizioni del Trattato che riguardano nel contempo i dazi e le tasse di effetto equivalente, questo rinvio riguarda tali disposizioni unicamente nei limiti in cui trattano dei dazi in senso stretto, i soli ad essere espressamente considerati dall' art. 133. Inoltre, il riferimento, al n. 3 dello stesso articolo, alle percentuali e al ritmo delle riduzioni previsti nel Trattato è pertinente solo per quanto riguarda i dazi in senso stretto, menzione che può riguardare solo il ritmo delle riduzioni dei dazi stabilito all' art. 14 del Trattato, non il ritmo dell' abolizione delle tasse di effetto equivalente, che dev' essere fissato da direttive della Commissione ai sensi dell' art. 13 e che il Trattato stesso non fissa.

14 L' argomento del Regno Unito e della Commissione non può essere accolto.

15 Innanzitutto, dalla sentenza della Corte 13 dicembre 1973, Sociaal Fonds voor de Diamantarbeiders, punti 10 e 13 della motivazione (cause 37/73 e 38/73, Racc. pag. 1609), risulta che una norma che riguarda dazi doganali senza menzionare espressamente le tasse di effetto equivalente può essere compresa, nella sua finalità, come riguardante anche queste ultime.

16 D' altro canto, il rinvio dell' art. 133, n. 2, agli artt. 12, 13, 14, 15 e 17 del Trattato tende a mostrare che l' espressione "dazi doganali" impiegata all' art. 133 designa i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente. Va rilevato, infatti, che gli articoli summenzionati trattano nel contempo dazi doganali e tasse di effetto equivalente mentre invece il titolo della sezione nella quale essi figurano è limitato ai dazi doganali. La circostanza per la quale il ritmo delle riduzioni dei dazi doganali, la cui soppressione progressiva è contemplata dall' art. 13, è fissato dall' art. 14 mentre quello delle tasse di effetto equivalente, a norma dell' art. 13, è fissato da direttive e non dall' art. 14, è ininfluente sull' interpretazione dell' ambito di applicazione dell' art. 133.

17 Infine, nell' ambito degli obiettivi contemplati all' art. 132, l' art. 133 definisce la sorte dei dazi doganali stabilendo l' eliminazione totale di quelli che colpiscono, all' ingresso negli Stati membri, le importazioni originarie dei PTOM e lasciando la possibilità a questi ultimi di riscuotere a talune condizioni dazi doganali gravanti, all' ingresso in tali paesi o territori, sulle importazioni provenienti dagli Stati membri e da altri PTOM.

18 Un' interpretazione dell' art. 133 che limiti il suo ambito di applicazione ai dazi doganali in senso stretto porterebbe a privare di significato il sistema predisposto da tale articolo e a renderlo praticamente inefficace nei limiti in cui sia possibile eluderne l' applicazione istituendo tasse che, pur non essendo dazi doganali in senso stretto, avrebbero tuttavia gli stessi effetti sugli scambi commerciali tra gli Stati membri e i PTOM. D' altro canto, tale interpretazione sarebbe contraria agli obiettivi definiti nella parte del Trattato dedicata all' associazione dei PTOM.

19 Occorre rilevare, inoltre, che l' art. 133, n. 1, dispone che "le importazioni originarie dei paesi e territori beneficiano, al loro ingresso negli Stati membri, dell' eliminazione totale dei dazi (...)". Tale disposizione è espressione concreta dell' obiettivo sancito all' art. 132, n. 1, ai sensi del quale gli Stati membri applicano ai loro scambi commerciali con i PTOM il regime che si accordano tra di loro in forza del Trattato. Orbene, è certo che gli Stati membri non possono legittimamente istituire né dazi doganali né tasse di effetto equivalente nei loro scambi reciproci. Ne consegue che, per conformarsi all' obbligo di cui all' art. 132, n. 1, il riferimento ai dazi doganali figurante all' art. 133, n. 1, deve ricomprendere le tasse di effetto equivalente a dazi doganali. Se la questione pregiudiziale non riguarda espressamente l' art. 133, n. 1, è chiaro che il termine "dazi doganali" deve essere definito ai sensi dell' art. 133 nel suo insieme.

20 La prima questione pregiudiziale va pertanto risolta nel senso che l' art. 133, nn. 2 e 3, del Trattato CEE fa riferimento anche alle tasse di effetto equivalente a dazi doganali.

Quanto alla seconda questione

21 A questo proposito, va ricordato che l' art. 133, n. 3, primo comma, riconosce il potere dei PTOM di riscuotere dazi doganali, ma limita questo potere a quelli che rispondono alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o a quelli di carattere fiscale che abbiano lo scopo di alimentare il loro bilancio. Tale disposizione non precisa se il potere di riscuotere tali dazi sia limitato al mantenimento del diritto esistente o se autorizzi anche l' istituzione di nuovi dazi.

22 L' art. 133, n. 3, secondo comma, dispone che i dazi di cui al precedente primo comma sono progressivamente ridotti sino al livello di quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti provenienti dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari, e ciò conformemente alla percentuale e al ritmo delle riduzioni previste nel Trattato.

23 Come il Consiglio ha giustamente rilevato, l' art. 133, n. 3, secondo comma, riguarda unicamente i dazi doganali esistenti al momento dell' entrata in vigore del Trattato, il che potrebbe far pensare che anche l' ambito di applicazione del primo comma sia limitato a tali dazi doganali.

24 Tuttavia, l' art. 133, n. 5, dispone che "l' introduzione o la modifica di dazi che colpiscano le merci importate nei paesi e territori non deve provocare, in linea di diritto o in linea di fatto, una discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri". Tale disposizione riconosce quindi il potere dei PTOM di istituire e di modificare i dazi doganali che gravano sulle merci importate. Questo potere è tuttavia limitato alla riscossione dei dazi doganali che rispondono ai criteri precisati all' art. 133, n. 3, primo comma. E' quindi chiaro che l' art. 133, n. 3, primo comma, letto congiuntamente all' art. 133, n. 5, si applica non soltanto al mantenimento dei dazi esistenti, ma anche all' introduzione di nuovi dazi.

25 La seconda questione proposta dal giudice di rinvio va pertanto risolta nel senso che i paesi e territori d' oltremare, a cui si applica la parte quarta del Trattato CEE, possono riscuotere dazi doganali e tasse di effetto equivalente sulle importazioni in provenienza dagli Stati membri della CEE, a condizione, in primo luogo, che i dazi o le tasse riscossi rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o abbiano lo scopo di alimentare il loro bilancio e, in secondo luogo, che l' introduzione o la modifica di tali dazi o tasse non provochi alcuna discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri e fatto salvo l' obbligo di riduzione sancito all' art. 133, n. 3, secondo comma.

Quanto alla terza questione

26 La terza questione verte sugli obblighi imposti ai paesi e territori d' oltremare dall' obiettivo di riduzione dei dazi doganali sancito all' art. 133, n. 3, secondo comma, del Trattato.

27 Tale secondo comma, che si applica ai dazi doganali esistenti al momento dell' entrata in vigore del Trattato, aveva lo scopo di ridurre progressivamente i dazi doganali fino al livello di quelli gravanti sulle importazioni dei prodotti in provenienza dallo Stato membro con il quale ciascun paese o territorio mantiene relazioni particolari.

28 Nel suo terzo comma, l' art. 2 della citata decisione del Consiglio 64/349, adottata sulla base dell' art. 136 del Trattato, dispone che "i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente a tali dazi, riscossi nei paesi e territori in conformità del comma precedente (...) non devono provocare, de jure o de facto, una discriminazione diretta o indiretta nel regime applicabile agli Stati membri e agli altri paesi e territori". I dazi di cui al comma precedente dell' art. 2, ossia il secondo comma, sono i dazi "mantenuti o istituiti in ciascun paese o territorio".

29 Così, secondo la formulazione stessa di tali disposizioni, i dazi mantenuti, vale a dire anteriori all' entrata in vigore del Trattato di Roma, non possono più comportare alcuna discriminazione diretta o indiretta a decorrere dall' entrata in vigore della decisione del Consiglio 64/349.

30 Ne consegue che l' obiettivo di riduzione sancito all' art. 133, n. 3, secondo comma, è stato raggiunto fin dal momento dell' applicazione della citata decisione 64/349, e che, pertanto, i dazi doganali esistenti alla data dell' entrata in vigore del Trattato non debbono più dar luogo ad alcuna discriminazione.

31 Occorre quindi risolvere la terza questione proposta dal giudice a quo nel senso che l' obbligo di riduzione sancito all' art. 133, n. 3, secondo comma, si applica ai dazi doganali esistenti al momento dell' entrata in vigore del Trattato e, a partire dall' applicazione della decisione del Consiglio 64/349, per questi dazi doganali o tasse di effetto equivalente è vietata qualsiasi discriminazione tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.

La quarta questione proposta dal giudice a quo

32 Poiché la quarta questione è stata proposta dal giudice nazionale solo per il caso in cui fosse data soluzione negativa alla prima questione, essa non deve essere risolta.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

33 Le spese sostenute dalla Repubblica francese, dal Regno dei Paesi Bassi, dal Regno Unito, dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, a cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal de paix di Papeete (Polinesia francese) con sentenza 20 agosto 1990, dichiara:

1) L' art. 133, nn. 2 e 3, del Trattato CEE fa riferimento anche alle tasse di effetto equivalente a dazi doganali.

2) I paesi e territori d' oltremare, a cui si applica la parte quarta del Trattato CEE, possono riscuotere dazi doganali e tasse di effetto equivalente sulle importazioni in provenienza dagli Stati membri della CEE, a condizione, in primo luogo, che i dazi o le tasse riscossi rispondano alle necessità del loro sviluppo e ai bisogni della loro industrializzazione o abbiano lo scopo di alimentare il loro bilancio e, in secondo luogo, che l' introduzione o la modifica di tali dazi o tasse non provochi alcuna discriminazione diretta o indiretta tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri e fatto salvo l' obbligo di riduzione sancito all' art. 133, n. 3, secondo comma.

3) L' obbligo di riduzione sancito all' art. 133, n. 3, secondo comma, si applica ai dazi doganali esistenti al momento dell' entrata in vigore del Trattato e, a partire dall' applicazione della decisione del Consiglio 64/349/CEE, relativa all' associazione dei paesi e territori d' oltremare alla Comunità economica europea, per questi dazi doganali o tasse di effetto equivalente è vietata qualsiasi discriminazione tra le importazioni in provenienza dai diversi Stati membri.