Parole chiave
Massima

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1. Disposizioni fiscali ° Imposte interne ° Tributo quale l' imposta nazionale di consumo italiana sulle banane fresche ° Qualificazione di imposta interna ° Riscossione limitata, in forza d' una sentenza della Corte, ai soli prodotti importati direttamente dai paesi terzi ° Conseguenze ° Qualificazione immutata, ma sottrazione al campo d' applicazione dell' art. 95 del Trattato CEE

(Trattato CEE, artt. 9, 12 e 95)

2. Politica commerciale comune ° Riscossione da parte di uno Stato membro di un' imposta interna di natura protezionistica su prodotti importati direttamente da paesi terzi ° Ammissibilità con riferimento alle norme del Trattato, ma necessità di un esame alla luce degli accordi internazionali tra la Comunità ed i paesi terzi

(Trattato CEE, art. 113)

3. Diritto comunitario ° Efficacia diretta ° Conflitto tra il diritto comunitario convenzionale che conferisce diritti ai singoli ed una legge nazionale ° Obblighi e poteri del giudice nazionale adito - Disapplicazione della legge nazionale

Massima

1. Un tributo quale l' imposta nazionale di consumo sulle banane fresche, introdotta nel sistema giuridico italiano dalla legge n. 986/1964, come modificata dalla legge n. 873/1982, dev' essere considerato parte integrante di un regime generale di imposte interne ai sensi dell' art. 95 del Trattato e la sua compatibilità con il diritto comunitario deve essere valutata alla luce di questo articolo e non già degli artt. 9 e 12 del Trattato, quando

° esso fa parte di un insieme di imposte di consumo disciplinate da disposizioni fiscali comuni e gravanti determinate categorie di prodotti in base ad un criterio obiettivo, indipendentemente dall' origine del prodotto in questione, cioè in base all' appartenenza del prodotto ad una determinata categoria di merci;

° una parte delle imposte summenzionate colpisce prodotti destinati all' alimentazione umana ed il fatto che questi beni siano di produzione nazionale o di produzione estera non sembra influire sull' aliquota né sulla base imponibile né sulle modalità di riscossione;

° la destinazione del ricavato di queste imposte non è specifica, costituisce un' entrata fiscale identica alle altre e concorre come le altre a finanziare in modo generale le spese dello Stato in tutti i settori.

La sua natura giuridica di imposta interna non può essere contraddetta dal fatto che, in seguito ad una sentenza della Corte che dichiarava incompatibile con l' art. 95 la sua riscossione sulle importazioni di banane fresche da altri Stati membri, detto tributo è ormai riscosso sulle sole banane importate direttamente da paesi terzi. Infatti, tale circostanza è la conseguenza di una sentenza della Corte e non può essere considerata come un criterio per la determinazione della nozione di tassa d' effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione. Non è nemmeno possibile considerare il suddetto tributo isolatamente rispetto al sistema di imposizioni interne di cui fa parte.

Poiché l' art. 95 si applica solo ai prodotti importati da altri Stati membri, un tributo quale l' imposta in oggetto non rientra nel campo d' applicazione della suddetta disposizione in quanto si applica ad importazioni di banane fresche provenienti direttamente da paesi terzi.

2. Un tributo quale l' imposta nazionale di consumo sulle banane fresche, introdotta nel sistema giuridico italiano dalla legge n. 986/1964, come modificata dalla legge n. 873/1982, in quanto si applica ad importazioni di banane fresche provenienti direttamente da paesi terzi e benché sia accertata la sua natura di imposta volta a proteggere la produzione nazionale di frutta da tavola, non è incompatibile con lo spirito ed il sistema del diritto comunitario quali risultano dalle disposizioni del Trattato relative all' istituzione della politica commerciale comune, senza pregiudicare tuttavia l' applicazione di disposizioni di accordi internazionali eventualmente in vigore tra la Comunità ed i paesi terzi da cui provengono le banane.

Spetta ai giudici nazionali, eventualmente, dopo aver sottoposto alla Corte questioni pregiudiziali sulla loro interpretazione, determinare se le disposizioni degli accordi internazionali siano di natura tale da vietare effettivamente la riscossione del tributo considerato.

3. In quanto una legge nazionale che introduce un tributo quale l' imposta di consumo, sulla banane fresche, introdotta nel sistema giuridico italiano dalla legge n. 986/1964, modificata dalla legge n. 873/1982, viene ritenuta incompatibile con disposizioni del diritto comunitario convenzionale che conferiscono diritti ai singoli, tale legge dev' essere disapplicata dai giudici nazionali e in tale ipotesi gli interessati non sono tenuti a versare il tributo di cui trattasi.