SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 4 GIUGNO 1992. - CIPEKE - COMERCIO E INDUSTRIA DE PAPEL LDA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - FONDO SOCIALE EUROPEO - RICORSO PER ANNULLAMENTO AVVERSO LA RIDUZIONE DEL CONCORSO FINANZIARIO INIZIALMENTE CONCESSO. - CAUSA C-189/90.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-03573
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Decisione della Commissione che riduce il contributo del Fondo sociale europeo ad un' azione di formazione professionale
(Trattato CEE, art. 190)
Sebbene, nell' ambito di una domanda iniziale di contributo del Fondo sociale europeo ad un' azione di formazione professionale, una motivazione sommaria della decisione della Commissione che nega il contributo sia conforme a quanto prescrive l' art. 190 del Trattato, la decisione con cui viene ridotto l' ammontare del contributo inizialmente concesso deve invece, poiché comporta conseguenze più gravi per il richiedente, far chiaramente risultare i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all' ammontare inizialmente concesso.
Non soddisfa tale obbligo, e deve essere per tale ragione annullata, una decisione basata sul fatto che talune spese effettuate non sono state approvate in sede di concessione del contributo, mentre non era stata notificata alcuna decisione di approvazione dettagliata e precisa, e che non contiene alcuna indicazione in ordine alle modalità adottate per la determinazione dell' importo della riduzione comunicato al beneficiario.
Nella causa C-189/90,
Cipeke ° Comércio e Indústria de Papel, Ld.ª, società di diritto portoghese, con sede in Lisbona, rappresentata dell' avv. João Paulo Teixeira de Matos, del foro di Lisbona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Portogallo, 33, allée Scheffer,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Herculano Lima, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda volta ad ottenere l' annullamento della decisione della Commissione 15 marzo 1990, che ha considerato non riconoscibili e di conseguenza non rientranti nella responsabilità del Fondo sociale europeo spese per un importo di 11 104 748 ESC relative alla domanda di contributo 871012 P1,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori F.A. Schockweiler, presidente di sezione, G.F. Mancini e J.L. Murray, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 7 gennaio 1992,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 25 febbraio 1992,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con ricorso depositato nella cancelleria della Corte il 13 giugno 1990, la società Cipeke ° Comércio e Indústria de Papel, Ld.ª, ha chiesto ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento della decisione della Commissione 15 marzo 1990, con cui veniva ridotto il contributo che il Fondo sociale europeo aveva inizialmente concesso per un progetto di formazione presentato per conto della ricorrente.
2 Ai sensi dell' art. 1, n. 2, lett. a), della decisione del Consiglio 17 ottobre 1983, 83/516/CEE, relativa ai compiti del Fondo sociale europeo (GU L 289, pag. 38, in prosieguo: il "Fondo"), quest' ultimo partecipa al finanziamento di azioni di formazione e di orientamento professionale.
3 L' approvazione da parte del Fondo di una domanda di finanziamento presentata ex art. 3, n. 1, della predetta decisione 83/516 comporta, secondo l' art. 5, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 17 ottobre 1983, n. 2950, concernente l' applicazione della decisione 83/516 (GU L 289, pag. 1, in prosieguo: il "regolamento"), il versamento di un anticipo del 50% del contributo alla data prevista per l' inizio dell' azione di formazione. A norma del n. 4 dello stesso articolo, le domande di pagamento del saldo contengono una relazione particolareggiata sul contenuto, i risultati e gli aspetti finanziari dell' azione considerata.
4 A tenore dell' art. 6, n. 1, del regolamento, qualora il contributo del Fondo non sia utilizzato alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione, la Commissione può sospendere, ridurre o sopprimere il contributo, dopo aver dato allo Stato membro interessato la possibilità di presentare le sue osservazioni. Il n. 2 dello stesso articolo dispone che le somme versate che non sono state utilizzate alle condizioni fissate dalla decisione di approvazione vengono recuperate e che lo Stato membro interessato è responsabile, in via sussidiaria, del rimborso delle somme indebitamente versate, per azioni di cui esso garantisce il buon esito a norma dell' art. 2, n. 2, della suddetta decisione 83/516.
5 Il dipartimento degli affari del Fondo sociale europeo (in prosieguo: il "DAFSE") a Lisbona ha presentato, a nome della Repubblica portoghese ed a favore di un gruppo di imprese di cui faceva parte la ricorrente, una domanda di contributo del Fondo per l' esercizio 1987.
6 Il progetto di formazione per cui era chiesto il contributo, ed il cui fascicolo è stato contrassegnato con il numero FSE 871012 P1, è stato approvato il 30 aprile 1987 con decisione della Commissione, salvo alcune modifiche. Tale decisione è stata comunicata al DAFSE, quindi notificata da quest' ultimo alla ricorrente.
7 Conclusa l' azione di formazione, la ricorrente ha presentato al DAFSE una domanda finale di pagamento del saldo e la relazione di valutazione quantitativa e qualitativa di cui all' art. 5, n. 4, del regolamento.
8 A norma di tale disposizione, la Repubblica portoghese ha certificato l' esattezza di fatto e contabile delle indicazioni contenute nella domanda di pagamento ed ha trasmesso quest' ultima alla Commissione.
9 A seguito dell' analisi della domanda di pagamento, la Commissione, con lettera 10 gennaio 1990, ha messo in evidenza l' esistenza di un certo ammontare di spese non riconoscibili. Dopo uno scambio di lettere tra il DAFSE e la Commissione, quest' ultima, con lettera 2 marzo 1990, ha ridotto il contributo del Fondo inizialmente concesso. Tale decisione è stata notificata alla ricorrente con lettera del DAFSE in data 15 marzo 1990.
10 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
11 Risulta che la decisione di cui trattasi è stata comunicata dalla Commissione al DAFSE mediante lettera con cui gli notificava che, a norma dell' art. 6, n. 1, del regolamento, il contributo del Fondo era ridotto ad un ammontare inferiore a quello inizialmente approvato.
12 Entro tali limiti, la decisione controversa, benché rivolta alla Repubblica portoghese, riguarda individualmente e direttamente la ricorrente ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato, in quanto priva quest' ultima di una parte dell' aiuto che le era stato inizialmente concesso, benché lo Stato membro non disponga al riguardo di un potere discrezionale proprio.
13 A sostegno del suo ricorso, la Cipeke sostiene, anzitutto, che la Commissione ha commesso una violazione delle forme sostanziali, in quanto la decisione impegnata non risponde all' obbligo di motivazione stabilito dall' art. 190 del Trattato.
14 Secondo la costante giurisprudenza della Corte, l' obbligo di motivare una decisione individuale ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo sindacato sulla legittimità della decisione e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per giudicare se la decisione è fondata oppure se è eventualmente inficiata da un vizio che consente di contestarne la validità. La portata di quest' obbligo dipende dalla natura dell' atto in questione e dal contesto nel quale è stato adottato (sentenza 7 aprile 1987, causa 32/86, Sima, Racc. pag.1645, punto 8 della motivazione).
15 Va rilevato che, sebbene nell' ambito di una domanda iniziale di contributo del Fondo la Corte abbia dichiarato come nota l' avvocato generale nel punto 74 delle sue conclusioni, che una motivazione sommaria era conforme a quanto prescritto dall' art. 190 del Trattato (sentenza 7 febbraio 1990, causa 213/87, Gemeente Amsterdam, Racc. pag. I-221, punto 28 della motivazione), tale soluzione è giustificata dal fatto che il rigetto di una tale domanda comporta soltanto il rifiuto del sostegno finanziario richiesto.
16 Invece, qualora la domanda iniziale sia stata approvata, la decisione con cui viene ridotto l' ammontare del contributo inizialmente concesso determina conseguenze più gravi per il richiedente.
17 Infatti, la richiedente ha percepito un anticipo che copre il 50% delle spese approvate, cosicché è obbligata ad anticipare essa stessa fondi rilevanti nell' attesa del versamento del saldo che può legittimamente sperare di ricevere, qualora dimostri di aver utilizzato il contributo del Fondo alle condizioni stabilite dalla decisione di approvazione.
18 Ne consegue che una decisione di riduzione del contributo deve far risultare chiaramente i motivi che giustificano la riduzione del contributo rispetto all' ammontare inizialmente approvato.
19 Relativamente ai motivi addotti dalla Commissione a sostegno della sua decisione di riduzione del contributo, va rilevato che l' approvazione è stata data per un importo globale e che la domanda di pagamento del saldo è stata presentata globalmente per l' intero progetto, senza che sia stata notificata a ciascuna delle imprese interessate una decisione di approvazione dettagliata e precisa.
20 Peraltro, risulta che la Commissione ha suddiviso tra gli appartenenti al gruppo di imprese, fra cui la ricorrente, le riduzioni in proporzione all' importanza di ciascuna di esse nelle voci considerate e non in base all' ammontare esatto delle spese irregolari. Orbene, tale modalità di calcolo non è mai stata portata a conoscenza della ricorrente.
21 Anche se la ricorrente ha effettivamente potuto prendere conoscenza dell' ammontare totale della riduzione, essa ignorava l' elenco esatto delle voci o rubriche in questione, la ripartizione per voci della riduzione e il modo di calcolo di tale riduzione.
22 Poiché alla ricorrente non è stata data comunicazione delle modalità di riduzione del contributo erogato dal Fondo, si deve considerare che la decisione non è sufficientemente motivata, ai sensi dell' art. 190 del Trattato.
23 Ne consegue che la decisione di riduzione controversa deve essere annullata senza che sia necessario esaminare gli altri mezzi dedotti dalla ricorrente.
Sulle spese
24 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La Commissione è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione)
dichiara e statuisce:
1) La decisione della Commissione 15 marzo 1990 che dichiara non riconoscibili spese per un importo di 11 104 748 ESC, relative alla domanda di contributo 871012 P1, presentata al Fondo sociale europeo, è annullata.
2) La Commissione è condannata alle spese.