61990J0163

SENTENZA DELLA CORTE DEL 16 LUGLIO 1992. - ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS CONTRO LEOPOLD LEGROS E ALTRI. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS (LA REUNION) - FRANCIA. - LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI - REGIME FISCALE DEI DIPARTIMENTI FRANCESI D'OLTREMARE. - CAUSA C-163/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-04625
edizione speciale svedese pagina I-00053
edizione speciale finlandese pagina I-00053


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Libera circolazione delle merci ° Dazi doganali ° Tasse d' effetto equivalente ° Nozione ° Imposta ad valorem riscossa da uno Stato membro sulle merci importate da altri Stati membri per la loro introduzione in una regione del suo territorio ° Inclusione ° Imposizione anche per le merci di provenienza nazionale ° Irrilevanza

(Trattato CEE, artt. 9, 12 e 13)

2. Accordi internazionali ° Accordo CEE-Svezia ° Soppressione degli ostacoli agli scambi mediante l' abolizione dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente ° Conseguenze ° Interpretazione dell' art. 6 dell' accordo improntata su quella degli artt. 9, 12 e 13 del Trattato ° Riscossione da parte di uno Stato membro di un' imposta ad valorem sulle merci importate dalla Svezia a causa della loro introduzione in una regione del suo territorio ° Inammissibilità ° Imposizione anche sulle merci di provenienza nazionale ° Irrilevanza

(Trattato CEE, artt. 9, 12 e 13; accordo CEE-Svezia, art. 6)

3. Questioni pregiudiziali ° Interpretazione ° Effetti nel tempo delle sentenze di interpretazione ° Efficacia retroattiva ° Limiti ° Certezza del diritto ° Potere discrezionale della Corte

(Trattato CEE, art. 177)

Massima


1. Il dazio di mare applicato nei dipartimenti francesi di oltremare ed il cui regime è quello di una imposta proporzionale al valore in dogana delle merci riscossa da uno Stato membro sui prodotti importati da un altro Stato membro a causa della loro introduzione in una regione del territorio del primo Stato membro costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione vietata dagli artt. 9, 12 e 13 del Trattato, nonostante il fatto che essa colpisca anche le merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra parte di questo Stato.

Infatti, la giustificazione del divieto di ogni dazio doganale sulle merci che circolano fra Stati membri va ricercata nell' ostacolo che gli oneri pecuniari, applicati in ragione del passaggio delle frontiere, costituiscono per la circolazione delle merci e un tributo riscosso ad una frontiera regionale a causa dell' introduzione di prodotti in una regione di uno Stato membro costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci di gravità almeno pari a quella di un' imposta riscossa alla frontiera nazionale a causa dell' introduzione dei prodotti nel complesso del territorio di uno Stato membro. Il danno causato da siffatta imposta regionale all' unitarietà del territorio doganale comunitario non è sminuito dalla circostanza che essa colpisce del pari le merci provenienti da altre parti del territorio dello Stato membro di cui trattasi.

2. L' accordo fra la Comunità economica europea e la Svezia è volto a consolidare ed estendere le relazioni economiche esistenti tra le parti ed a tal fine ad eliminare gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi conformemente alle disposizioni dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) concernenti la creazione di zone di libero scambio. In tale contesto la soppressione sia dei dazi doganali all' importazione sia delle tasse di effetto equivalente, ad essi strettamente correlate, è di importanza fondamentale. Il citato accordo verrebbe pertanto ad essere privato di gran parte della sua efficacia qualora la nozione di tassa di effetto equivalente, di cui all' art. 6, che vieta la riscossione di tali tributi, dovesse essere interpretata più restrittivamente della corrispondente nozione contenuta nel Trattato CEE.

L' art. 6 dell' accordo va quindi interpretato nel senso che preclude la riscossione da parte di uno Stato membro, su merci importate dalla Svezia, di un' imposta come il dazio di mare applicato nei dipartimenti francesi di oltremare, che è proporzionale al valore in dogana delle merci ed è riscossa all' atto della loro introduzione in una regione del detto Stato membro, nonostante il fatto che il tributo gravi altresì sulle merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra parte del territorio dello Stato membro interessato.

3. Nell' esercizio del potere di interpretazione conferitole dall' art. 177 del Trattato, solo in via eccezionale, ed unicamente nella sentenza stessa che statuisce sull' interpretazione richiesta, la Corte può, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all' ordinamento giuridico comunitario, essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. E' necessario tener conto in proposito del fatto che, sebbene le conseguenze pratiche di qualsiasi pronuncia del giudice vadano vagliate accuratamente, non ci si può tuttavia spingere sino a sminuire l' obiettività del diritto e compromettere la sua applicazione futura a motivo delle ripercussioni che la pronuncia può avere per il passato.

Atteso che le peculiarità dei dipartimenti francesi d' oltremare e le caratteristiche del dazio di mare colà riscosso hanno fatto sorgere uno stato di incertezza circa la legittimità di tale tributo sotto il profilo del diritto comunitario, incertezza che, a livello delle istituzioni comunitarie, si è tradotta in un comportamento che ha potuto indurre le autorità francesi a ritenere che la riscossione dell' imposta fosse conforme al diritto comunitario, considerazioni tassative di certezza del diritto ostano alla possibilità di rimettere in discussione rapporti giuridici che hanno esaurito i loro effetti nel passato, dal momento che ciò sconvolgerebbe retroattivamente il sistema di finanziamento degli enti territoriali interessati.

Pertanto la Corte dichiara che né le disposizioni del Trattato CEE né l' art. 6 dell' accordo fra la Comunità e la Svezia possono essere invocati a sostegno di richieste di rimborso di importi pagati per un tributo come il dazio di mare prima della data della sentenza che accerta l' inammissibilità di siffatto tributo alla luce del diritto comunitario, salvo per i richiedenti i quali prima di tale data abbiano agito in giudizio o esperito un reclamo equivalente, precisando che la limitazione nel tempo della portata della detta sentenza non opera nei confronti delle domande di rimborso di importi pagati dopo la sua pronuncia per importazioni effettuate in precedenza.

Parti


Nel procedimento C-163/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla cour d' appel di Saint-Denis (Réunion), nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Administration des douanes et droits indirects,

e

Léopold Legros,

Louise Alidor, coniugata Brun,

Armand-Joseph Payet,

Henri-Michel Techer,

interveniente volontario:

La regione Réunion,

domanda vertente sull' interpretazione del Trattato CEE, e in particolare degli artt. 9, 13 e 95,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias, M. Díez de Velasco, M. Zuleeg, J.L. Murray e D.A.O. Edward, giudici,

avvocato generale: F.G. Jacobs

cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

° per i signori Legros, Payet, Techer e la signora Alidor, dall' avv. Philippe Rivière, del foro di Saint-Denis (Réunion);

° per la regione Réunion, dall' avv. Pierre Soler-Couteaux, professore "agrégé" presso la facoltà Robert Schuman, avvocato del foro di Strasburgo;

° per il governo della Repubblica francese, dal signor Philippe Pouzoulet, in qualità di agente, assistito dal signor Géraud de Bergues, agente supplente;

° per la Commissione delle Comunità europee, dal signor Joern Sack, consigliere giuridico, in qualità d' agente;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della regione Réunion, rappresentata dall' avv. Llorens, del foro di Strasburgo, del governo francese, del Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dal signor Torrens, in qualità di agente, e della Commissione, presentate all' udienza del 31 marzo 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate alle udienze del 21 novembre 1991 e del 20 maggio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 21 febbraio 1990, pervenuta nella cancelleria della Corte il 1 marzo 1990, la cour d' appel di Saint-Denis (Réunion) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, tre questioni pregiudiziali vertenti sull' interpretazione del Trattato medesimo, e particolarmente sugli artt. 9, 13 e 95, nonché sull' art. 6 dell' accordo di libero scambio stipulato tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia.

2 Tali questioni sono sorte nell' ambito di una controversia tra l' administration des douanes et droits indirects e i signori Léopold Legros, Armand-Joseph Payet, Henri-Michel Techer e la signora Louise Alidor, coniugata Brun (in prosieguo: i "resistenti") avente ad oggetto una domanda di questi ultimi in merito alla restituzione di talune somme da essi versate all' administration des douanes et droits indirects.

3 Emerge dagli atti di causa che i resistenti acquistavano, presso un concessionario sito nella Francia metropolitana, tre automobili costruite in Germania nonché una proveniente dalla Svezia. Tali automobili, al momento dell' introduzione in territorio doganale francese, fruivano di un regime di sospensione dei dazi. Munite sempre di targa di transito, esse venivano trasferite nel territorio della regione Réunion, in regime di transito comunitario interno per quel che riguarda le automobili tedesche, e di transito comunitario esterno per la vettura svedese. Il regime di sospensione dei dazi perdurava fino al momento dell' arrivo alla Réunion, ove prendevano inizio le operazioni di sdoganamento. In sede di sdoganamento, l' administration des douanes et droits indirects esigeva dai resistenti il pagamento di un "dazio di mare", da percepirsi al momento dell' introduzione delle merci nella regione Réunion.

4 E' pacifico che il dazio di mare è riscosso nei dipartimenti francesi d' oltremare (in prosieguo: il "DOM") in forza di taluni decreti del 1947 e di una legge del 1984. Esso, in linea di principio, grava tutte le merci di qualsivoglia origine, ad eccezione di taluni prodotti di prima necessità, provenienti dalla Francia metropolitana nonché dagli altri DOM, all' atto della loro introduzione nel DOM interessato. In compenso, le merci provenienti dal DOM in oggetto sono esenti dal dazio di mare nonché da ogni tributo interno equivalente. L' imponibile è costituito dal valore doganale delle merci nel luogo di introduzione nel DOM di cui trattasi. I prodotti soggetti a dazio di mare sono gravati da quattro aliquote principali; oltre a ciò, le regioni sono autorizzate a riscuotere, alle stesse condizioni un dazio addizionale dell' aliquota massima dell' 1%. Il gettito dei dazi di mare serve essenzialmente a finanziare, conformemente alle norme in materia di autonomia regionale, i bilanci degli enti territoriali.

5 I resistenti, ritenendo che l' applicazione del dazio di mare alle merci importate nella Réunion e prodotte in un altro Stato membro, o nel Regno di Svezia, trasgredisse il diritto comunitario, adivano i competenti organi giurisdizionali ai fini della ripetizione delle somme versate. In tale contesto la cour d' appel di Saint-Denis ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se gli artt. 3, 9 e 13 e, in subordine, 95, secondo comma, del Trattato di Roma vadano interpretati nel senso che vietano ad uno Stato membro od agli enti pubblici territoriali di detto Stato di riscuotere un' imposta proporzionale al valore dei beni, distinta dall' IVA, applicata in ragione dell' introduzione dei beni in una parte soltanto del territorio di detto Stato e gravante in ugual misura sulle merci straniere e sulle merci nazionali diverse da quelle originarie della parte del territorio considerata.

2) Più in particolare:

a) se gli artt. 9 e 13 del Trattato di Roma vadano interpretati nel senso che può essere considerato una tassa di effetto equivalente a dazi doganali un tributo riscosso in base al valore delle merci straniere e nazionali all' atto della loro immissione in consumo, senza tener conto, direttamente o indirettamente, dell' attraversamento di una frontiera nazionale, oppure sia norma delle suddette disposizioni l' attraversamento di una frontiera nazionale sia, de jure o de facto, il fatto o uno dei fatti generatori di imposta.

b) se, a norma dell' art. 95, secondo comma, del Trattato di Roma:

° l' origine regionale delle merci o di categorie di merci, necessariamente preclusiva dell' applicazione ai produttori stranieri di disposizioni più favorevoli, possa costituire legittimo criterio per una diversità di regime fiscale stabilita da uno Stato membro, ovvero se questa diversità vada fondata anche od esclusivamente sulla natura dei prodotti di cui trattasi;

° le agevolazioni fiscali concesse ai prodotti dei Dipartimenti francesi d' oltremare, segnatamente a quelli della Réunion, risultanti dall' esenzione dei 'dazi di mare' , possano considerarsi intese a perseguire finalità di politica economica compatibili con gli imperativi del Trattato e del diritto derivato.

3) Se l' accordo di libero scambio in vigore fra la Comunità e la Svezia vada interpretato nel senso che vieta ad uno Stato membro od agli enti pubblici territoriali di detto Stato di riscuotere un tributo proporzionale al valore delle merci, distinto dall' IVA, applicato all' atto dell' immissione in libera pratica delle merci importate dalla Svezia in ragione della loro introduzione in una parte del territorio dello Stato e gravante in pari misura sulle merci comunitarie diverse da quelle originarie della parte del territorio considerata".

6 Per una più ampia illustrazione e degli antefatti della controversia principale, della normativa comunitaria di cui è causa, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulle norme del diritto comunitario che si applicano ai dipartimenti francesi d' oltremare

7 Occorre anzitutto ricordare lo status dei DOM rispetto al diritto comunitario. E' pacifico che, secondo la costituzione francese, i DOM sono parte integrante della Repubblica francese. In quanto tali, essi sono ricompresi nel territorio doganale della Comunità, in conformità all' art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1984, n. 2151, relativo al territorio doganale della Comunità (GU L 197, pag. 1). Tuttavia, l' applicazione del Trattato CEE ai DOM è disciplinata dalle specifiche norme di cui all' art. 27, n. 2, del Trattato medesimo, che recita:

"Per quanto riguarda l' Algeria e i dipartimenti francesi d' oltremare, le disposizioni e particolari e generali del presente Trattato, riguardanti:

° la libera circolazione delle merci;

° l' agricoltura, escluso l' art. 40, n. 4;

° la liberalizzazione dei servizi;

° le regole di concorrenza;

° le misure di salvaguardia contemplate dagli artt. 108, 109 e 226;

° le istituzioni

sono applicabili fin dall' entrata in vigore del presente Trattato.

Le condizioni di applicazione delle altre disposizioni del presente Trattato saranno definite al più tardi entro due anni dall' entrata in vigore di esso, mediante decisioni del Consiglio, che delibera all' unanimità su proposta della Commissione".

8 Secondo la giurisprudenza della Corte (v. sentenza 10 ottobre 1978, causa 148/77, Hansen, Racc. pag. 1787), emerge da tale articolo che le disposizioni del Trattato di esplicita menzione all' art. 227, n. 2, primo comma, erano applicate nei DOM sin dall' entrata in vigore del Trattato, mentre per le altre disposizioni l' articolo medesimo fissava un termine di due anni entro il quale il Consiglio avrebbe potuto determinare le particolari condizioni d' applicazione. La Corte ha poi precisato che, per le disposizioni del Trattato non elencate nel n. 2, primo comma, del suddetto articolo, resta sempre possibile la successiva emanazione di provvedimenti specifici rispondenti alle esigenze di detti territori.

9 Sulla base delle attribuzioni in tal modo riconosciutegli, il Consiglio ha emanato un certo numero di provvedimenti, fra cui in particolare la decisione 22 dicembre 1989, 89/687/CEE, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all' insularità dei dipartimenti francesi d' oltremare "Poséidom" (GU L 399, pag. 39). Nell' ambito di tale programma, il Consiglio ha altresì adottato, in parti data, la decisione 89/688/CEE, relativa al regime dei dazi di mare nei dipartimenti francesi d' oltremare (GU L 399, pag. 46). Tale ultima decisione dispone, in particolare che "entro il 31 dicembre 1992 le autorità francesi adottano le misure necessarie affinché il regime 'dazi di mare' attualmente in vigore nei dipartimenti d' oltremare sia applicabile indistintamente ai prodotti introdotti e a quelli ottenuti in queste regioni (...)". L' art. 4 della decisione medesima dispone che "la Repubblica francese è autorizzata a mantenere in vigore, al massimo fino al 31 dicembre 1992, l' attuale regime dei dazi di mare". Si deve nondimeno rilevare che le norme della decisione in oggetto sono entrate in vigore solo dopo i fatti della causa, ed è pacifico che esse non hanno alcun effetto retroattivo.

Sulla legittimità di un tributo come il dazio di mare

10 Con le prime due questioni, il giudice di rinvio domanda se un tributo proporzionale al valore in dogana dei beni, riscosso solamente in una regione del territorio nazionale di uno Stato membro, applicato indistintamente alle merci straniere e alle merci provenienti dalle altre parti del territorio nazionale o dall' estero, in ragione dell' introduzione di esse in tale regione, ma da cui sono esonerati i prodotti originari di detta regione, costituisca una tassa di effetto equivalente a dazi doganali oppure una forma di imposizione interna.

11 La Corte ha già statuito che un onere gravante su un prodotto di un altro Stato membro non costituisce una tassa di effetto equivalente, bensì un tributo interno ai sensi dell' art. 95 del Trattato, purché rientri in un regime generale di tributi interni che gravano sistematicamente su categorie di prodotti secondo criteri obiettivi applicati indipendentemente dall' origine dei prodotti (sentenza 3 ottobre 1981, causa 90/79, Commissione/Francia, Racc. pag. 283, punto 14 della motivazione). Inoltre, la Corte ha precisato che un onere pecuniario, prelevato all' importazione, può essere qualificato tributo interno unicamente qualora sia destinata a porre in una situazione fiscale comparabile, sul territorio nazionale, tutte le categorie di prodotti, qualunque ne sia l' origine (sentenza 4 aprile 1968, causa 27/67, Fink-Frucht, Racc. pag. 298).

12 Orbene, il dazio di mare, a parte talune eccezioni, colpisce tutti i beni introdotti nella regione Réunion, a causa della loro introduzione in tale parte del territorio francese, mentre i prodotti originari della Réunion ne sono sistematicamente esonerati proprio a causa della loro origine regionale, e non già di criteri oggettivi che potrebbero applicarsi del pari a prodotti importati. Tali circostanze portano ad escludere che il tributo controverso possa essere qualificato alla stregua di un' imposta interna.

13 Occorre pertanto accertare se un tributo come il dazio di mare costituisca una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale. A tal proposito, la Corte ha già rilevato che un onere pecuniario, imposto unilateralmente, a prescindere dalla sua denominazione e dalla sua struttura, e che colpisce le merci nazionali od estere in ragione del fatto che esse varcano la frontiera, se non è un dazio doganale propriamente detto costituisce una tassa di effetto equivalente ai sensi degli artt. 9 e 12 del Trattato, anche se non sia riscosso a profitto dello Stato, non abbia alcun effetto discriminatorio o protezionistico e il prodotto colpito non sia in concorrenza con un prodotto nazionale (v., in particolare, sentenza 1 luglio 1969, cause 2/69 e 3/69, Sociaal Fonds Diamantarbeiders, Racc. pag. 211).

14 La Repubblica francese assume che il tributo controverso non costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale. In primo luogo, essa sottolinea che merci importate e immesse in consumo nella Francia metropolitana non sono gravate dal dazio di mare. A suo parere, l' introduzione nella regione Réunion, vale a dire una transazione interna, e non già l' attraversamento della frontiera nazionale, costituisce il fatto generatore del dazio di mare. In secondo luogo, essa osserva che il dazio di mare colpisce anche ed in identico modo i beni introdotti nella Réunion dalla Francia metropolitana.

15 Tale argomento va respinto.

16 Infatti, la giustificazione del divieto di ogni dazio doganale applicabile alle merci che circolano fra Stati membri va ricercata nell' ostacolo che gli oneri pecuniari ° sia pure minimi ° applicati in ragione del passaggio dalle frontiere costituiscono per la circolazione delle merci (v. sentenza Sociaal Fonds Diamantarbeiders, già citata). Orbene, un' imposta riscossa ad una frontiera regionale per il fatto dell' introduzione di beni in una regione di uno Stato membro costituisce un ostacolo alla libera circolazione delle merci di gravità almeno pari a quella di un' imposta riscossa alla frontiera nazionale a causa dell' introduzione dei prodotti nel complesso del territorio di uno Stato membro.

17 Il pregiudizio arrecato da siffatta imposta regionale all' unitarietà del territorio doganale comunitario non è sminuito dalla circostanza che essa colpisce del pari le merci provenienti da altre parti del territorio dello Stato membro di cui trattasi.

18 Si deve quindi risolvere la questione sollevata dal giudice di rinvio nel senso che un' imposta proporzionale al valore in dogana dei beni riscossa da uno Stato membro sulle merci importate da un altro Stato membro all' atto della loro introduzione in una regione del territorio del primo Stato membro costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio all' importazione, nonostante il fatto che essa colpisca altresì le merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra parte di questo stesso Stato.

Sull' applicabilità dell' accordo di libero scambio stipulato tra la Comunità e la Svezia (terza questione del giudice di rinvio)

19 Con la terza questione il giudice di rinvio chiede se l' accordo tra la Comunità e il Regno di Svezia [regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2838, che reca conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Svezia, GU L 300, pag. 96, in prosieguo l' "accordo"] precluda la riscossione di un tributo dalle caratteristiche del dazio di mare, così come sopra descritto, su merci provenienti dalla Svezia.

20 Si deve ricordare, a tal proposito, che l' accordo si applica a taluni prodotti, tra i quali le autovetture, originari della Comunità o della Svezia. L' art. 6 vieta l' introduzione di nuove tasse di effetto equivalente a dazi doganali all' importazione negli scambi tra la Comunità e la Svezia, e preveda anche la soppressione, entro il 1 luglio 1977, delle tasse di effetto equivalente esistenti.

21 La Repubblica francese assume che, anche qualora il dazio di mare dovesse essere considerato una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione ai sensi del Trattato CEE, non ne conseguirebbe che esso lo sia a norma dell' art. 6 dell' accordo. A sostegno di tale argomento, essa cita segnatamente la sentenza 9 febbraio 1982, causa 270/80, Polydor (Racc. pag. 329), in cui la Corte ha ritenuto che le analogie testuali fra gli artt. 14, n. 2, e 23, dell' accordo di libero scambio tra la Comunità e il Portogallo, e gli artt. 30 e 36 del Trattato CEE non fossero un motivo sufficiente per trasporre al sistema dell' accordo la giurisprudenza della Corte, che determina, nell' ambito della Comunità, il rapporto fra la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale e le norme in materia di libera circolazione delle merci.

22 Tale argomento va respinto.

23 I termini di un accordo concluso tra la Comunità e un paese terzo non hanno necessariamente lo stesso significato di quelli, identici, delle norme del Trattato CEE. Come emerge dalla citata sentenza Polydor, al fine di stabilire se l' interpretazione di una norma del Trattato CEE possa essere estesa ad una norma identica di un accordo come quello di cui trattasi occorre analizzare quest' ultima alla luce sia dell' oggetto e della finalità dell' accordo medesimo sia del suo contesto.

24 Emerge dal preambolo che, l' accordo si propone di consolidare ed estendere le relazioni economiche esistenti tra la Comunità e la Svezia, e di assicurare, nel rispetto di condizioni eque di concorrenza, lo sviluppo armonioso del loro commercio, allo scopo di contribuire all' opera della costruzione europea. Pertanto, le parti contraenti hanno deciso di eliminare gradualmente gli ostacoli alla parte essenziale dei loro scambi, conformemente alle disposizioni dell' accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) concernenti la creazione di zone di libero scambio.

25 A norma dell' art. XXIV, n. 8, di detto accordo generale, per zone di libero scambio si intende "un gruppo di due o più territori doganali fra i quali i dazi doganali e le altre normative commerciali restrittive (...) sono eliminati per la parte essenziale degli scambi commerciali attinenti ai prodotti originari dei territori costituenti la zona di libero scambio".

26 Ne consegue che, in relazione all' obiettivo dell' eliminazione degli ostacoli agli scambi, la soppressione dei dazi doganali all' importazione è di importanza fondamentale. Lo stesso vale per il divieto di tasse di effetto equivalente le quali, secondo la giurisprudenza della Corte, sono strettamente correlate con i dazi doganali stricto sensu (v. in particolare sentenze Sociaal Fonds Diamantarbeiders, già citata, e 12 febbraio 1992, causa C-260/90, Leplat, Racc. pag. I-643). L' accordo verrebbe pertanto ad essere privato di gran parte della sua efficacia qualora la nozione di tassa di effetto equivalente, di cui all' art. 6, dovesse essere interpretata più restrittivamente della corrispondente nozione contenuta nel Trattato CEE.

27 Si deve quindi risolvere la terza questione sollevata dal giudice di rinvio dichiarando che l' art. 6 dell' accordo stipulato tra la Comunità e la Svezia, in allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2838, deve essere interpretato nel senso che esso preclude la riscossione da parte di uno Stato membro di un' imposta proporzionale al valore in dogana dei beni su merci importate dalla Svezia all' atto della loro introduzione in una regione del detto Stato membro, nonostante il fatto che il tributo gravi altresì sulle merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra parte del territorio dello Stato membro considerato.

Sugli effetti nel tempo della presente sentenza

28 Nelle osservazioni scritte e orali, la regione Réunion e la Repubblica francese hanno prospettato la possibilità che la Corte, qualora ritenga un tributo come il dazio di mare incompatibile con le relative norme del Trattato CEE e dell' accordo di libero scambio tra la Comunità e la Svezia, limiti nel tempo gli effetti della presente sentenza.

29 A sostegno di tale richiesta, la Repubblica francese ha segnatamente rilevato che per lungo tempo era sussistita incertezza giuridica quanto all' applicazione del diritto comunitario nei DOM, e che tale incertezza sussiste tuttora relativamente al dazio di mare. Inoltre ha richiamato l' attenzione della Corte sulle catastrofiche conseguenze finanziare che risulterebbero per i DOM da una sentenza che comporti l' obbligo di rimborsare l' imposta indebitamente riscossa fino ad oggi. Gli enti territoriali dei DOM dovrebbero far fronte ad un numero incalcolabile di domande di rimborso che probabilmente non sarebbero in grado di soddisfare. Il tutto sarebbe poi aggravato dal fatto che il termine per tali domande di rimborso verrebbe ad essere quello prescrittivo trentennale previsto dal codice civile francese.

30 Si deve rilevare che solo in via eccezionale la Corte, applicando il principio generale della certezza del diritto inerente all' ordinamento giuridico comunitario, può essere indotta a limitare la possibilità per gli interessati di far valere una disposizione da essa interpretata onde rimettere in discussione rapporti giuridici costituiti in buona fede. Siffatta limitazione può essere ammessa, secondo la costante giurisprudenza della Corte, solo nella sentenza stessa che statuisce sull' interpretazione richiesta. Per stabilire se si debba limitare la portata di una sentenza nel tempo, è necessario tener conto del fatto che, benché le conseguenze pratiche di qualsiasi pronuncia del giudice vadano vagliate accuratamente, non si può tuttavia spingersi fino a sminuire l' obiettività del diritto e compromettere la sua applicazione futura a motivo delle ripercussioni che la pronuncia può avere per il passato (sentenza 2 febbraio 1988, causa 24/86, Blaizot, Racc. pag. 379, punti 28 e 30 della motivazione).

31 Quanto alla presente causa, le caratteristiche dal dazio di mare nonché le peculiarità dei DOM francesi hanno creato una situazione di incertezza circa la legittimità di tale tributo sotto il profilo del diritto comunitario. Siffatta incertezza trova del resto un suo riflesso nel comportamento tenuto dalle istituzioni comunitarie in ordine al problema del dazio di mare.

32 Infatti, in primo luogo la Commissione ha rinunciato a proseguire il procedimento per inadempimento avviato contro la Francia relativamente al dazio di mare. Essa ha poi proposto al Consiglio la decisione 89/688, la quale, tra gli altri obiettivi, contiene anche quello di consentire in via provvisoria il mantenimento del dazio di mare, nell' ambito del citato programma Poséidom. Da ultimo, nel terzo e quarto 'considerando' della medesima decisione si precisa che "il dazio di mare costituisce attualmente un elemento di sostegno alle produzioni locali esposte a varie difficoltà a causa della lontananza e dell' insularità", e che "si tratta inoltre di uno strumento essenziale di autonomia e di democrazia locale, i cui proventi devono costituire un mezzo di sviluppo economico e sociale dei DOM".

33 Siffatte circostanze hanno potuto indurre la Repubblica francese, nonché le autorità locali dei DOM, a ritenere ragionevolmente che la normativa nazionale in materia fosse conforme al diritto comunitario.

34 Stando così le cose, condizioni tassative di certezza del diritto ostano alla possibilità di rimettere in discussione rapporti giuridici che hanno esaurito i loro effetti nel passato, dal momento che ciò sconvolgerebbe retroattivamente il sistema di finanziamento degli enti territoriali dei DOM francesi.

35 Si deve pertanto dichiarare che né le disposizioni del Trattato CEE relative alle tasse di effetto equivalente a dazi all' importazione né l' art. 6 dell' accordo tra la Comunità e la Svezia possono essere invocati a sostegno di richieste di rimborso di un tributo come il dazio di mare, pagato anteriormente alla data della presente sentenza, salvo per i richiedenti i quali, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o altrimenti contestato l' imposizione con un' impugnativa equivalente.

36 Va precisato in proposito che la limitazione nel tempo della portata della presente sentenza non opera nei confronti delle domande di rimborso di siffatto tributo, pagato alle autorità competenti dopo la data della sentenza, per l' importazione di merci nel DOM interessato effettuata prima di tale data.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

37 Le spese sostenute dalla Repubblica francese, dalla regione Réunion e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla cour d' appel de Saint-Denis (Réunion), dichiara:

1) Un' imposta proporzionale al valore in dogana dei beni, riscossa da uno Stato membro sulle merci importate da un altro Stato membro all' atto della loro introduzione in una regione del territorio del primo Stato membro, costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio all' importazione, nonostante il fatto che essa colpisca altresì le merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra parte di questo stesso Stato.

2) L' art. 6 dell' accordo stipulato tra la Comunità e la Svezia, in allegato al regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1972, n. 2838, dev' essere interpretato nel senso che esso preclude la riscossione da parte di uno Stato membro di un' imposta proporzionale al valore in dogana dei beni su merci importate dalla Svezia all' atto della loro introduzione in una regione del detto Stato membro, nonostante il fatto che il tributo gravi altresì sulle merci introdotte in tale regione in provenienza da un' altra parte del territorio dello Stato membro considerato.

3) Né le disposizioni del Trattato CEE relative alle tasse di effetto equivalente a dazi all' importazione né l' art. 6 dell' accordo tra la Comunità e la Svezia possono essere invocati a sostegno di richieste di rimborso di un tributo come il dazio di mare, pagato anteriormente alla data della presente sentenza, salvo per i richiedenti i quali, prima di tale data, abbiano agito in giudizio o altrimenti contestato l' imposizione con un' impugnativa equivalente.