61990J0120

SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 7 MAGGIO 1991. - LUDWIG POST GMBH CONTRO OBERFINANZDIREKTION MUENCHEN. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: BUNDESFINANZHOF - GERMANIA. - TARIFFA DOGANALE COMUNE - SOTTOVOCI 0404 10 11 E 0404 90 33 - CONCENTRATO DI PROTEINE DI SIERO DI LATTE AL 75 %. - CAUSA C-120/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02391


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Tariffa doganale comune - Voci doganali - Prodotto contenente il 76,6% di proteine, il 5% di lattosio e il 2,1% di grassi, senza tracce di zucchero, ottenuto per mezzo dell' ultrafiltrazione - Classificazione nella voce 0404 90 33 della nomenclatura combinata.

Massima


La Tariffa doganale comune deve essere interpretata nel senso che un prodotto denominato "concentrato di proteine di siero di latte al 75%", che è stato ottenuto per mezzo dell' ultrafiltrazione del siero di latte e contenente il 76,6% di proteine, il 5% di lattosio e il 2,1% di grassi, senza tracce di zucchero, va classificato nella sottovoce 0404 90 33, relativa ai "prodotti costituiti di componenti naturali del latte", di detta Tariffa, come tale sottovoce risulta dall' allegato del regolamento (CEE) della Commissione n. 3174/88, che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura doganale e statistica e alla Tariffa doganale comune. Tale prodotto, che non possiede più le caratteristiche essenziali del siero di latte, non può infatti rientrare nella sottovoce 0404 10, riguardante il "siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti".

Parti


Nella causa C-120/90,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Bundesfinanzhof nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Ludwig Post GmbH,

e

Oberfinanzdirektion Muenchen,

domanda vertente sull' interpretazione delle sottovoci 0404 10 11 "siero di latte, anche concentrato (...) senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti", e 0404 90 33 "prodotti costituiti di componenti naturali del latte, non nominati né compresi altrove, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di proteine superiore al 42% ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all' 1,5% ed inferiore o uguale al 27%", della Tariffa doganale comune, nella versione di cui all' allegato del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1),

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori T.F. O' Higgins, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: sig.ra D. Louterman, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Ludwig Post GmbH, dall' avv. Barbara Festge, del foro di Amburgo,

- per il governo francese, dal sig. Philippe Pouzoulet, vicedirettore degli affari giuridici presso il ministero degli Affari esteri, e dalla sig.ra Hélène Duchène, segretaria degli Affari esteri presso lo stesso ministero,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Joern Sack, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Ludwig Post GmbH e della Commissione all' udienza del 7 marzo 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dello stesso giorno,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 13 marzo 1990, pervenuta nella cancelleria della Corte il 26 aprile seguente, il Bundesfinanzhof ha sottoposto a questa Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione delle sottovoci 0404 10 11 "siero di latte, anche concentrato (...) senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti", e 0404 90 33 "prodotti costituiti di componenti naturali del latte, non nominati né compresi altrove, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ed aventi tenore, in peso, di proteine superiore al 42% ed aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore all' 1,5% ed inferiore o uguale al 27%", della Tariffa doganale comune (in prosieguo: la "TDC"), nella versione di cui all' allegato del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1).

2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la società Ludwig Post GmbH (in prosieguo: la "Post") e l' Oberfinanzdirektion di Monaco (in prosieguo: l' "Oberfinanzdirektion"), in merito alla classificazione doganale di un prodotto definito "concentrato di proteine di siero di latte al 75%".

3 Dal fascicolo della causa principale emerge che il prodotto controverso è una polvere ottenuta mediante ultrafiltrazione del siero di latte, destinata ad essere utilizzata nella preparazione di generi alimentari, e contenente 76,6% di proteine, 5% di lattosio e 2,1% di grassi, senza tracce di zucchero. La proporzione di lattosio presente in tale prodotto rappresenta solo un quattordicesimo circa del valore in genere contenuto nel siero di latte in polvere.

4 Nel 1988 l' Oberfinanzdirektion comunicava alla Post un parere doganale vincolante con cui classificava il prodotto di cui trattasi nella sottovoce 0404 90 33 della nomenclatura combinata della TDC. La Post sosteneva invece che la merce rientrava nella sottovoce 0404 10 11 della TDC.

5 A sostegno del ricorso proposto dinanzi al Bundesfinanzhof la Post deduceva che dalle note esplicative relative alla voce 0404 della TDC risultava che l' estrazione dal prodotto di cui trattasi di una parte del lattosio non modificava la sua natura di "siero di latte" ai sensi della sottovoce doganale 0404 10 11. A questo proposito la Post si basava sull' uso linguistico in materia di prodotti alimentari dei tecnici dell' alimentazione, nonché sulla terminologia utilizzata dagli operatori del settore.

6 Nella motivazione dell' ordinanza di rinvio il giudice nazionale precisava di essere propenso a condividere la tesi sostenuta dall' Oberfinanzdirektion. A questo riguardo il Bundesfinanzhof faceva riferimento soprattutto al basso tenore di lattosio del prodotto di cui trattasi. La merce avrebbe pertanto perso le caratteristiche essenziali del prodotto base e non avrebbe potuto più, come la Corte ha rilevato nella sentenza 25 maggio 1989, Weber (causa 40/88, Racc. pag. 1395), ricevere la stessa classificazione doganale di tale prodotto. Non si tratterebbe quindi più di siero di latte da cui è stato estratto in parte il lattosio, ma di siero di latte modificato con basso tenore di lattosio.

7 Il giudice nazionale riteneva tuttavia che l' interpretazione delle disposizioni doganali di cui trattasi sollevasse taluni dubbi perché era stata prospettata una modifica della disciplina doganale, allo scopo di menzionare nella sottovoce 0404 10 della TDC il siero di latte modificato accanto al "siero di latte" e in quanto, inoltre, il rappresentante della Post aveva sostenuto che le autorità doganali di taluni Stati membri avevano classificato nella sottovoce 0404 10 della TDC la polvere di siero di latte contenente il 75% di proteine e il 3% di lattosio.

8 Il Bundesfinanzhof ha pertanto sospeso il procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

"Se la nomenclatura combinata (1988) vada interpretata nel senso che il siero di latte in polvere ottenuto per mezzo dell' ultrafiltrazione, con un tenore del 76,6% di proteine del latte, del 2,1% di grassi del latte e del 5% di lattosio, senza tracce di zucchero, debba essere classificato come 'prodotto costituito di componenti naturali del latte (...)' nella sottovoce 0404 90 33 oppure - in caso negativo - come 'siero di latte (...)' nella sottovoce 0404 10 11".

9 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

10 Con la questione sollevata il giudice nazionale intende, in sostanza, accertare se la TDC debba essere interpretata nel senso che un prodotto denominato "concentrato di proteine di siero di latte al 75%", ottenuto per mezzo dell' ultrafiltrazione del siero di latte, che contiene il 76,6% di proteine, il 5% di lattosio e il 2,1% di grassi, senza tracce di zucchero, dev' essere classificato nella sottovoce 0404 90 33 della TDC, riguardante i "prodotti costituiti di componenti naturali del latte (...)", o rientri come "siero di latte (...)" nella sottovoce 0404 10 11 della TDC.

11 Per risolvere tale questione si deve ricordare, in via preliminare, che, secondo la costante giurisprudenza (v., da ultimo, sentenza 24 gennaio 1991, Tomatis, causa C-384/89, Racc. pag. I-127), tenuto conto delle esigenze della certezza del diritto e della facilità dei controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci deve venire reperito, in linea generale, nelle loro caratteristiche e proprietà obiettive, quali definite dal testo delle voci e sottovoci della TDC, e dalle note delle sezioni o dei capitoli.

12 A questo proposito va anzitutto osservato che le sottovoci 0404 10 e 0404 90, che rientrano nella voce 0404 della TDC, riguardano due categorie di prodotti, denominati "siero di latte, anche concentrato o addizionato con zucchero o altri dolcificanti" (sottovoce 0404 10) e, inoltre, "prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati con zucchero o altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove" (sottovoce 0404 90).

13 Si deve poi rilevare che le note esplicative del sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci precisano, a proposito della voce 0404 della TDC, che il siero di latte è costituito di residui dei componenti naturali, dopo l' eliminazione dal latte dei grassi e della caseina. Inoltre, conformemente alle note esplicative, il siero di latte può essere parzialmente delattosizzato o demineralizzato e può essere concentrato.

14 Si deve, pertanto, confrontare la proporzione di lattosio contenuta nel siero di latte e nel prodotto oggetto della causa principale, allo scopo di valutare se quest' ultimo possa essere considerato siero di latte parzialmente delattosizzato ai sensi delle note esplicative.

15 Come il giudice nazionale ha rilevato nell' ordinanza di rinvio, il prodotto ottenuto dal latte, dopo l' eliminazione dei grassi e della caseina, contiene in genere il 70% di lattosio e una percentuale del 10-14% di albumina, e questo punto di vista è stato peraltro confermato dalla Commissione. Dall' ordinanza di rinvio risulta invece che nel prodotto di cui trattasi nella causa principale il tenore di lattosio è solo del 5%.

16 La Corte ha già affermato che, per poter essere classificato in una determinata sottovoce della TDC, un prodotto deve contenere i componenti essenziali del prodotto base e la sua composizione non deve differire sostanzialmente, nelle sue proporzioni, da quella del prodotto base (v. sentenza 25 maggio 1989, Weber, già citata).

17 Ciò non si verifica per un concentrato di proteine di siero di latte al 75% come quello esaminato dal giudice nazionale, poiché la proporzione di lattosio in tale prodotto rappresenta soltanto un quattordicesimo circa del valore abitualmente contenuto nel siero di latte in polvere e in quanto, a seguito dell' eliminazione pressoché totale del lattosio, le rispettive parti degli altri componenti del siero di latte hanno anch' esse subito sostanziali cambiamenti.

18 Stando così le cose, tale prodotto non possiede più le caratteristiche essenziali del prodotto base "siero di latte" e, tenuto conto dello scarso tenore di lattosio rispetto al suo normale valore, non può essere considerato siero di latte parzialmente delattosizzato, ai sensi delle note esplicative. Di conseguenza, un prodotto di tale genere non può essere classificato nella sottovoce 0404 10 della TDC.

19 Per contro, si deve rilevare che, data la composizione del prodotto, quale emerge dall' ordinanza di rinvio, un concentrato di proteine di siero di latte al 75% - come quello oggetto della causa principale - presenta le caratteristiche obiettive definite dal testo della sottovoce doganale 0404 90 33.

20 Si tratta infatti di un prodotto costituito di componenti naturali del latte, che contiene il 76,6% di proteine, vale a dire oltre il 42%, come prescritto dal testo della sottovoce di cui trattasi, il cui tenore in peso di grassi del 2,1% si colloca entro il valore normale richiesto (tra l' 1,5% e il 27%), e che, essendo privo di zucchero, soddisfa il requisito dell' esclusione di ogni aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti.

21 Pertanto, un concentrato proteico di siero di latte al 75% come quello considerato dal giudice nazionale costituisce, ai fini della classificazione doganale, un prodoto costituito di componenti naturali del latte, ai sensi della sottovoce 0404 90 33 della TDC.

22 Tale conclusione è confermata dal fatto che il comitato per la nomenclatura del consiglio di cooperazione doganale ha deciso di classificare, allo stato attuale della normativa, il siero di latte modificato nella sottovoce 0404 90 della TDC.

23 Come la Commissione ha giustamente osservato, il fatto che in tale occasione il comitato per la nomenclatura abbia comunicato di considerare auspicabile per il futuro una modifica della nomenclatura nel senso di un raggruppamento del siero di latte naturale e del siero di latte modificato nella sottovoce 0404 10 della TDC - orientamento fatto proprio il 5 luglio 1989 dal consiglio di cooperazione doganale ed espresso in una raccomandazione indirizzata agli Stati membri, la quale sarà recepita nella normativa comunitaria a decorrere dal 1 gennaio 1992 - non è rilevante ai fini dell' interpretazione della versione attuale della TDC.

24 Del pari né la terminologia assertivamente usata dagli operatori del settore né un' applicazione eventualmente divergente in taluni Stati membri possono influire nell' interpretazione della TDC, la quale si basa sul testo delle voci doganali.

25 Dalle considerazioni che precedono emerge che la questione sollevata dal giudice nazionale va risolta come segue: la TDC deve essere interpretata nel senso che un prodotto denominato "concentrato di proteine di siero di late al 75%", che è stato ottenuto per mezzo dell' ultrafiltrazione del siero di latte e che contiene il 76,6% di proteine, il 5% di lattosio e il 2,1% di grassi, senza tracce di zucchero, deve essere classificato nella sottovoce 0404 90 33 "prodotti costituiti di componenti naturali del latte (...)" della TDC, come tale sottovoce risulta dall' allegato del citato regolamento n. 3174/88.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

26 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Bundesfinanzhof, con ordinanza 13 marzo 1990, dichiara:

La Tariffa doganale comune dev' essere interpretata nel senso che un prodotto denominato "concentrato di proteine di siero di latte al 75%", che è stato ottenuto mediante ultrafiltrazione del siero di latte e che contiene il 76,6% di proteine, il 5% di lattosio e il 2,1% di grassi, senza tracce di zucchero, deve essere classificato nella sottovoce 0404 90 33, "prodotti costituiti di componenti naturali del latte (...)", di detta Tariffa, come tale sottovoce risulta dall' allegato del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l' allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio, n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla Tariffa doganale comune.