61990J0106

SENTENZA DELLA CORTE DEL 20 GENNAIO 1993. - EMERALD MEATS LTD CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER LA CARNE BOVINA CONGELATA - GESTIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE. - CAUSE RIUNITE C-106/90, C-317/90 E C-129/91.

raccolta della giurisprudenza 1993 pagina I-00209


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Tariffa doganale comune ° Contingenti doganali comunitari ° Carni bovine congelate ° Gestione dei contingenti ° Ripartizione delle competenze fra gli Stati membri e la Commissione

(Regolamenti del Consiglio nn. 3889/89 e 3838/90; regolamenti della Commissione nn. 4024/89 e 3885/90)

2. Tariffa doganale comune ° Contingenti doganali comunitari ° Carni bovine congelate ° Termine di comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri dei quantitativi non richiesti ° Mancanza di tassatività ° Obbligo della Commissione di effettuare la riattribuzione

(Regolamento del Consiglio n. 3889/89, art. 3)

3. Tariffa doganale comune ° Contingenti doganali comunitari ° Carni bovine congelate ° Ripartizione del contingente principale fra i vari importatori richiedenti ° Pluralità di operatori che sostengono di aver importato lo stesso quantitativo di riferimento ° Poteri di gestione della Commissione ° Imposizione di una cauzione agli importatori interessati ° Liceità

(Regolamenti della Commissione n. 3885/90, art. 5, e n. 519/91, art. 2)

Massima


1. I regolamenti nn. 3889/89 e 3838/90, relativi, rispettivamente per il 1990 e il 1991, all' istituzione e alle modalità di gestione di un contingente doganale comunitario per le carni bovine congelate, nonché i regolamenti di attuazione nn. 4024/89 e 3885/90, hanno stabilito, per quanto riguarda la gestione di detti contingenti, una ripartizione dei compiti e delle competenze fra gli Stati membri e la Commissione. Nell' ambito di questa ripartizione, spetta alle autorità designate dagli Stati membri raccogliere le domande e redigere l' elenco di coloro che possono beneficiare del regime, con i quantitativi da prendere in considerazione, in base ai documenti probatori prodotti dinanzi ad esse. Il compito della Commissione si limita ad accertare se uno stesso richiedente non figuri in più di un elenco e a determinare, tenuto conto dei quantitativi indicati nei vari elenchi nazionali e della quantità complessiva del contingente da ripartire, la misura in cui le autorità nazionali possano accogliere le domande da loro ammesse. La Commissione non ha l' obbligo né la possibilità di controllare la regolarità degli elenchi o delle informazioni comunicatile dalle autorità degli Stati membri, ed essa non procede direttamente all' assegnazione o alla riattribuzione dei quantitativi agli aventi diritto.

Siffatta ripartizione non è in contrasto con l' intenzione del Consiglio, affermata nei 'considerando' dei regolamenti nn. 3889/89 e 3838/90, di istituire un sistema di gestione comunitaria dei contingenti doganali di cui trattasi. Questo sistema può infatti limitarsi a una gestione decentrata, che coinvolga le autorità degli Stati membri, poiché gli operatori economici sono liberi di presentare le loro domande nello Stato membro di loro scelta e le domande sono esaminate in base a principi uniformi, applicabili in tutta la Comunità. Esso non implica peraltro che la Commissione debba necessariamente poter correggere, in singoli casi, decisioni errate adottate dalle autorità nazionali nell' esercizio delle competenze loro attribuite.

2. Il termine impartito agli Stati membri dall' art. 3 del regolamento n. 3889/89 per comunicare alla Commissione i quantitativi del contingente doganale comunitario per le carni bovine congelate che non siano stati oggetto di una domanda di titoli di importazione durante i primi otto mesi dell' anno in corso, ai fini della loro riattribuzione, non è un termine tassativo, e la sua inosservanza da parte di uno Stato membro non dispensa la Commissione dall' obbligo di effettuare, per quanto possibile, una riattribuzione di tutti i quantitativi inutilizzati onde garantire la completa utilizzazione del contingente annuale.

3. L' art. 5 del regolamento n. 3885/90 che, nell' ambito della gestione di un contingente doganale comunitario per le carni bovine congelate, autorizza la Commissione, qualora uno stesso richiedente presenti varie domande di titoli di importazione in due o più Stati membri, a dichiarare irricevibili tutte le domande considerate, non riguarda il caso in cui più richiedenti presentano domande relative agli stessi quantitativi di riferimento in due Stati membri. Onde evitare che, in tal caso, importazioni vengano effettuate due volte in base allo stesso quantitativo di riferimento, l' art. 2 del regolamento n. 519/91, che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande presentate, ha potuto legittimamente disporre che possono essere rilasciati titoli di importazione relativi a detto quantitativo di riferimento solo previa costituzione, da parte degli importatori interessati, di una cauzione di importo pari al prelievo di base sull' importazione delle carni considerate, maggiorato del 10%, la quale viene svincolata quando l' operatore interessato è stato definitivamente individuato come l' importatore del quantitativo di riferimento di cui trattasi.

Parti


Nelle cause riunite C-106/90, C-317/90 e C-129/91,

Emerald Meats Ltd, società di diritto irlandese, con sede a Dublino, rappresentata dal signor John Ratliff, barrister of the Middle Temple, e dalla signora Elisabethann Wright, barrister of the Inn of Court of Northern Ireland, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio Stanbrook and Hooper, 12, boulevard de la Foire,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata inizialmente dal signor Peter Oliver, e successivamente dai signori Thomas van Rijn e Christopher Docksey, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

aventi ad oggetto:

° nella causa C-106/90:

° da un lato, l' annullamento

° della decisione, adottata a norma dell' art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1989, n. 4024, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 382, pag. 53), con la quale la Commissione ha stabilito in quale misura potevano essere accolte le domande di titoli di importazione nell' ambito del contingente doganale comunitario per le carni bovine congelate per l' anno 1990,

e/o

° della parte del regolamento (CEE) della Commissione 8 febbraio 1990, n. 337, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 4024/89 nel settore delle carni bovine (GU L 37, pag. 11), basata sulla summenzionata decisione, e,

° dall' altro, la condanna della Comunità economica europea a risarcire la Emerald Meats per le perdite che ha subito o subirà a causa del fatto che la Commissione non ha amministrato e gestito correttamente il contingente comunitario;

° nella causa C-317/90:

° l' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 15 ottobre 1990, n. 2983, relativo all' attribuzione dei quantitativi non richiesti del contingente di importazione di carni bovine congelate istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89 (GU L 283, pag. 36),

e/o

° la condanna della Comunità economica europea a risarcire la Emerald Meats per le perdite che ha subito o subirà a causa del fatto che la Commissione non ha amministrato e gestito la parte del contingente comunitario detta "dei nuovi arrivati";

° e, nella causa C-129/91:

° da un lato, l' annullamento

° della decisione, adottata a norma dell' art. 6, n. 1, del regolamento (CEE) della Commissione 27 dicembre 1990, n. 3885, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazioni istituito dal regolamento (CEE) n. 3838/90 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 367, pag. 136), con la quale la Commissione ha stabilito in quale misura potevano essere accolte le domande di titoli di importazione nell' ambito del contingente doganale comunitario per le carni bovine congelate per il 1991,

e

° del regolamento (CEE) della Commissione 1 marzo 1991, n. 519, che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 3885/90, nel settore delle carni bovine (GU L 56, pag. 12), nella parte in cui detto regolamento applica la summenzionata decisione, e,

° dall' altro, la condanna della Comunità economica europea a risarcire la Emerald Meats per le perdite che ha subito o subirà in conseguenza degli atti della Commissione e a causa del fatto che essa non ha amministrato e gestito la ripartizione, per il 1991, del precitato contingente doganale comunitario conformemente al diritto comunitario,

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente di Sezione, facente funzione di presidente, M. Zuleeg, presidente di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse e M. Diez de Velasco, giudici,

avvocato generale: C. Gulmann

cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 15 maggio 1992, durante la quale la Emerald Meats Ltd è stata rappresentata dal signor John Ratliff e dalla signora Elisabethann Wright, nonché dal signor Paul Gallagher, Senior Counsel,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 18 novembre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atti introduttivi depositati nella cancelleria della Corte rispettivamente il 18 aprile 1990, il 22 ottobre 1990 e il 9 maggio 1991, la Emerald Meats Ltd (in prosieguo: la "Emerald Meats"), società di diritto irlandese, ha chiesto, in forza dell' art. 173, secondo comma, e degli artt. 178 e 215, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento di taluni atti adottati dalla Commissione nell' ambito della gestione dei contingenti doganali comunitari per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per i prodotti del codice NC 0206 29 91, istituiti per gli anni 1990 e 1991 rispettivamente con il regolamento (CEE) del Consiglio 11 dicembre 1989, n. 3889 (GU L 378, pag. 16), e con il regolamento (CEE) del Consiglio 20 dicembre 1990, n. 3838 (GU L 367, pag. 3), e, inoltre, la condanna della Comunità economica europea a risarcire la Emerald Meats per le perdite che ha subito o subirà a causa del fatto che la Commissione non ha amministrato e gestito correttamente i contingenti doganali di cui trattasi.

2 L' art. 1 del predetto regolamento n. 3889/89, relativo all' istituzione e alle modalità di gestione di un contingente doganale comunitario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e per prodotti del codice NC 0206 29 91 (1990) (in prosieguo: il "regolamento base"), istituisce un contingente doganale comunitario per un volume complessivo di 53 000 tonnellate per il 1990.

3 In forza dell' art. 2 di detto regolamento, il volume di cui sopra è diviso in due parti: la prima, pari al 90% (in prosieguo: il "contingente principale"), viene ripartita fra gli importatori che possono provare di avere importato carni congelate appartenenti alle voci doganali di cui trattasi durante gli ultimi tre anni; la seconda parte, pari al 10% (contingente riservato ai nuovi importatori, in prosieguo: il "contingente dei nuovi arrivati"), viene ripartita fra gli operatori che possono provare di svolgere un' attività, relativamente ad un quantitativo minimo e durante un periodo da stabilirsi, negli scambi con i paesi terzi di carni bovine diverse da quelle oggetto del regime di importazione di cui trattasi o sottoposte ad operazioni di traffico di perfezionamento attivo o passivo.

4 L' art. 3, n. 1, dello stesso regolamento prevede che i quantitativi che non siano stati oggetto di una domanda di titolo di importazione in data 31 agosto 1990 vengono nuovamente attribuiti nel corso del quarto trimestre dello stesso anno, ove necessario senza tener conto della ripartizione di cui all' art. 2. In forza dell' art. 3, n. 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione, anteriormente al 16 settembre 1990, i quantitativi non richiesti in data 31 agosto dello stesso anno.

5 A norma dell' art. 4 del regolamento base, la Commissione adottava, il 21 dicembre 1989, il regolamento (CEE) n. 4024/89, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (in prosieguo: il "regolamento di applicazione", GU L 382, pag. 53), il quale riproduce, nell' art. 1, nn. 1 e 2, i criteri di assegnazione delle due parti del contingente doganale stabiliti dall' art. 2 del regolamento base, pur precisando che il contingente dei "nuovi arrivati" viene riservato agli operatori che possono provare di avere importato e/o esportato durante il 1988 e il 1989 un quantitativo di almeno 50 tonnellate l' anno di carni bovine.

6 L' art. 1, n. 3, del regolamento di applicazione dispone che "La prova di cui ai paragrafi 1 e 2 è fornita con il documento doganale di immissione in libera pratica" e che "Gli Stati membri possono disporre che questa prova sia fornita dal titolare indicato nella casella n. 4 del titolo di importazione".

7 L' art. 4, n. 1, del regolamento di applicazione prevede che gli importatori presentino alle autorità competenti la domanda di importazione, accompagnata dalla prova di cui all' art. 1, n. 3, entro il 19 gennaio 1990, e che gli Stati membri comunichino alla Commissione, entro il 31 gennaio 1990, l' elenco degli importatori indicando il loro nome e indirizzo nonché il quantitativo di carne importato nell' ambito del contingente durante ciascuno degli ultimi tre anni. In forza dell' art. 4, n. 2, gli stessi termini si applicano per le domande presentate riguardo al contingente dei "nuovi arrivati".

8 Ai sensi dell' art. 6, n. 1, del regolamento di applicazione, "La Commissione decide entro quali limiti può essere dato seguito alle domande". Questa disposizione prevede anche che "Su riserva di questa decisione di accettazione delle domande da parte della Commissione, i titoli di importazione sono rilasciati a partire dal 9 febbraio 1990".

9 Nel gennaio 1990 la Emerald Meats, che importa prodotti a base di carne nella Comunità dal 1983, presentava al ministero irlandese dell' Agricoltura e dell' Alimentazione (in prosieguo: il "ministero dell' Agricoltura") domande di importazione sia per il contingente principale sia per il contingente dei "nuovi arrivati". A sostegno di queste domande la Emerald Meats produceva vari documenti a titolo di prova ai sensi dell' art. 1, n. 3, del regolamento di applicazione.

10 Il ministero dell' Agricoltura respingeva le domande presentate in forza del contingente principale per la parte in cui esse si basavano sulle importazioni effettuate durante gli anni di riferimento 1987 e 1988, in quanto la Emerald Meats avrebbe effettuato queste importazioni solo in qualità di rappresentante delle società autorizzate che trasformano carne cui erano stati concessi i titoli di importazione. Il 31 gennaio 1990 esso comunicava quindi alla Commissione, a norma dell' art. 4, n. 1, del regolamento di applicazione, un elenco nel quale la Emerald Meats figurava solo per i quantitativi dichiarati per il 1989 e inoltre le suddette società che trasformano carne figuravano per i quantitativi che la Emerald Meats sosteneva di avere importato nel 1987 e nel 1988.

11 La Emerald Meats ricorreva quindi dinanzi alla High Court di Dublino avverso la decisione con cui il ministero dell' Agricoltura si rifiutava di considerarla importatrice dei quantitativi dichiarati per gli anni 1987 e 1988. Essa informava anche la Commissione del fatto che era sbagliato l' elenco che le era stato comunicato dal ministero dell' Agricoltura, e le inviava documenti volti a provare che era essa che doveva essere considerata importatrice, ai sensi dell' art. 1 del regolamento di applicazione, dei quantitativi dichiarati per i tre anni di riferimento.

12 Il 6 febbraio 1990 la Commissione chiedeva, con telefax, spiegazioni al ministero dell' Agricoltura e rilevava che, nell' ambito del contingente per il 1989, questo aveva indicato la Emerald Meats quale importatrice di notevoli quantitativi durante gli anni 1987 e 1988.

13 L' 8 febbraio 1990 la Commissione, la quale non aveva ricevuto una risposta dal ministero dell' Agricoltura, adottava, in base ai dati contenuti nell' elenco comunicatole dal ministero dell' Agricoltura, il regolamento (CEE) n. 337/90, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 4024/89 nel settore delle carni bovine (GU L 37, pag. 11, in prosieguo: il "regolamento di ripartizione 1990"). L' art. 1, n. 1, di questo regolamento prevede che ciascuna domanda di titolo di importazione presentata in forza del contingente principale è soddisfatta entro il limite di 321,581 kg per tonnellata importata nel 1987, nel 1988 e nel 1989, e che ciascuna domanda di titolo di importazione presentata in forza del contingente dei "nuovi arrivati" è soddisfatta entro il limite di 16,56 tonnellate per domanda. Ai sensi dell' art. 1, n. 2, dello stesso regolamento, "Gli Stati membri rilasciano i titoli di importazione a decorrere dal 9 febbraio 1990".

14 Successivamente, la Emerald Meats si rivolgeva più volte alla Commissione per chiederle di provvedere affinché fossero soppresse le irregolarità che il ministero dell' Agricoltura avrebbe commesso nell' esecuzione del regolamento di applicazione e le fossero concessi i titoli di importazione, che nel frattempo essa aveva chiesto. A questo proposito, la Emerald Meats si preoccupava anche per il fatto di non aver ancora ricevuto il titolo di importazione relativo alla domanda presentata in relazione al contingente dei "nuovi arrivati", benché il ministero dell' Agricoltura l' avesse accolta includendola nell' elenco che il 31 gennaio 1990 esso aveva inviato alla Commissione, a norma dell' art. 4, n. 2, del regolamento di applicazione, e benché il regolamento controverso avesse stabilito che gli Stati membri rilasciano i titoli di importazione a decorrere dal 9 febbraio 1990.

15 Essendo rimasti senza risultati concreti i passi da essa effettuati presso la Commissione, la Emerald Meats proponeva, il 18 aprile 1990, il ricorso nella causa C-106/90, con cui essa chiede, oltre alla condanna della Comunità al risarcimento danni, l' annullamento della decisione, adottata a norma dell' art. 6, n. 1, del regolamento di applicazione, con cui la Commissione ha stabilito la misura in cui possono essere accolte le domande di titoli di importazione per il contingente doganale comunitario di carni bovine congelate per il 1990, e/o l' annullamento della parte del regolamento di ripartizione 1990, basata sulla summenzionata decisione.

16 Con atto separato, presentato nella cancelleria della Corte il 13 luglio 1990, la Emerald Meats ha presentato un' istanza di provvedimenti urgenti mirante a che fosse sospesa l' esecuzione degli atti oggetto del ricorso di annullamento e, inoltre, a che fosse ingiunto alla Commissione di adottare tutti i provvedimenti necessari per consentire alla Emerald Meats di ottenere la parte del contingente doganale cui essa sosteneva di aver diritto. Questa domanda veniva respinta con ordinanza del presidente della Corte 14 agosto 1990, che ha riservato le spese.

17 Il 23 luglio 1990 il ministero dell' Agricoltura informava la Emerald Meats che non potevano essere presi in considerazione alcuni documenti probatori relativi alle importazioni effettuate durante gli anni 1998 e 1989, che essa aveva presentato a sostegno della sua domanda di importazione relativa al contingente dei "nuovi arrivati", e che la sua domanda doveva essere pertanto respinta.

18 In varie lettere indirizzate alla Commissione, nell' agosto, nel settembre e nell' ottobre 1990, la Emerald Meats si preoccupava per il fatto che il quantitativo ° cui essa riteneva di aver diritto in forza del contingente dei "nuovi arrivati", per il fatto che la sua domanda era stata inizialmente inclusa nell' elenco del ministero dell' Agricoltura ed accolta dalla Commissione quando questa aveva deciso, nel regolamento di ripartizione 1990, in quale misura potevano essere accolte le domande presentate in forza del regolamento di applicazione ° non fosse riassegnato, a norma dell' art. 3 del regolamento base, nell' ambito dell' assegnazione dei quantitativi che non avevano costituito oggetto di una domanda di titoli di importazione in data 31 agosto 1990.

19 Parallelamente, l' 8 ottobre 1990 la Emerald Meats esperiva un' azione dinanzi ai giudici irlandesi affinché intimassero al ministero dell' Agricoltura di rilasciarle il titolo di importazione richiesto relativo al contingente dei "nuovi arrivati". Essa ne informava ufficialmente la Commissione con lettera 15 ottobre 1990.

20 Nel frattempo, l' 11 ottobre 1990, il ministero dell' Agricoltura, il quale il 26 settembre 1990 aveva nuovamente informato la Commissione del fatto che l' Irlanda non disponeva di alcun quantitativo non richiesto in data 31 agosto 1990, ai sensi dell' art. 3 del regolamento base, inviava alla Commissione un telefax con cui comunicava che 16,56 tonnellate non erano state utilizzate.

21 A norma dell' art. 3 del regolamento base, la Commissione adottava quindi, il 15 ottobre 1990, il regolamento (CEE) n. 2983/90, relativo all' attribuzione dei quantitativi non richiesti del contingente di importazione di carni bovine congelate istituito dal regolamento (CEE) n. 3889/89 (GU L 283, pag. 36, in prosieguo: il "regolamento di riattribuzione").

22 Ritenendo che le 16,56 tonnellate, cui essa sosteneva di aver diritto in forza del regolamento di ripartizione del 1990, fossero state incluse nel quantitativo complessivo di 35 tonnellate, la cui attribuzione veniva disciplinata dal regolamento di riattribuzione, la Emerald Meats proponeva, il 22 ottobre 1990, il ricorso nella causa C-317/90, con il quale essa chiede, oltre alla condanna della Comunità al risarcimento danni, l' annullamento del regolamento di riattribuzione.

23 Il 20 dicembre 1990 il Consiglio, col predetto regolamento n. 3838/90, istituiva per il 1991 un nuovo contingente doganale comunitario ammontante a 53 000 tonnellate. Il 27 dicembre 1990 la Commissione adottava il regolamento (CEE) n. 3885/90, che stabilisce le modalità di applicazione del regime di importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3838/90 del Consiglio, per quanto concerne le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (GU L 367, pag. 136). Dette modalità sono essenzialmente identiche a quelle contemplate dai regolamenti di base e di applicazione per il 1990.

24 Temendo che il ministero dell' Agricoltura respingesse, ancora una volta, nell' ambito del contingente per il 1991, i quantitativi che essa aveva dichiarato di avere importato nel 1988, e si rifiutasse di considerarla importatrice nel 1990 dei quantitativi cui essa sosteneva di avere diritto, ma che non era stata autorizzata ad importare, la Emerald Meats nel gennaio 1991 presentava alle autorità del Regno Unito le domande di importazione relative al contingente per il 1991. Dette autorità, benché considerassero valide tutte le domande presentate dalla Emerald Meats, individuavano, su richiesta della Commissione, in una lettera 12 febbraio 1991, i quantitativi che rischiavano di costituire oggetto di domande doppie presentate sia nel Regno Unito dalla Emerald Meats sia in Irlanda dalle società di trasformazione di carne cui il ministero dell' Agricoltura aveva riconosciuto la qualità di società importatrici per i quantitativi che la Emerald Meats aveva dichiarato di avere importato nel 1988, e alle quali esso aveva rilasciato i titoli di importazione chiesti dalla Emerald Meats in relazione al contingente per il 1990.

25 Il 1 marzo 1991 la Commissione adottava il regolamento (CEE) n. 519/91, che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di titoli di importazione presentate a norma del regolamento (CEE) n. 3885/90 nel settore delle carni bovine (GU L 56, pag. 12, in prosieguo: il "regolamento di ripartizione per il 1991"). Onde evitare che, qualora due o più operatori sostengano di avere importato, durante gli anni precedenti, lo stesso quantitativo di riferimento, questo quantitativo venga preso in considerazione più di una volta all' atto della ripartizione del contingente principale fra i vari importatori che hanno presentato domanda al riguardo, l' art. 2 di detto regolamento dispone che il rilascio dei titoli di importazione relativi al quantitativo di riferimento è subordinato alla condizione che gli importatori interessati costituiscano una cauzione di importo pari al prelievo di base sull' importazione delle carni considerate, maggiorato del 10%, e che la cauzione viene svincolata quando l' operatore interessato è definitivamente riconosciuto quale importatore del quantitativo di riferimento di cui trattasi.

26 Ritenendo che il regolamento di ripartizione per il 1991 subordinasse così i diritti che essa faceva valere in forza del contingente comunitario per il 1991 ad una decisione delle autorità nazionali attestante nei suoi confronti la qualità di società importatrice per i quantitativi assertivamente oggetto di domande doppie, la Emerald Meats ha proposto, il 9 maggio 1991, il ricorso nella causa C-129/91, col quale essa chiede, oltre la condanna della Comunità al risarcimento danni, l' annullamento della decisione della Commissione, adottata a norma dell' art. 6, n. 1, del regolamento n. 3885/90, che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di titoli di importazione per il contingente doganale comunitario per le carni bovine congelate per il 1991 e, inoltre, l' annullamento del regolamento di ripartizione per il 1991, nella parte in cui questo regolamento applica la summenzionata decisione.

27 Con ordinanza 16 dicembre 1992, il presidente della Corte ha deciso di riunire le tre cause ai fini della sentenza.

28 Per una più ampia illustrazione dei fatti delle cause, dello svolgimento del procedimento, nonché dei motivi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alle relazioni d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

29 Si deve preliminarmente rilevare che le decisioni della Commissione, adottate a norma dell' art. 6, n. 1, dei regolamenti di applicazione, con le quali la Commissione ha stabilito la misura in cui potevano essere accolte le domande di rilascio di titoli di importazione, sono contenute nei regolamenti di ripartizione per il 1990 e il 1991, di modo che si deve ammettere che le domande di annullamento formulate nelle cause C-106/90 e C-129/91 riguardano in realtà esclusivamente questi ultimi regolamenti.

30 A sostegno dei suoi ricorsi, la Emerald Meats deduce vari motivi ed argomenti basati sull' assunto secondo cui le esigenze di una gestione comunitaria dei contingenti doganali di cui trattasi implicano che la Commissione debba gestire ed amministrare tali contingenti conformemente ai principi uniformi e alle norme comuni dettati dalla pertinente normativa comunitaria, e debba provvedere affinché i propri atti, che essa deve adottare nell' ambito di detta gestione, siano ad essi conformi. Per questo motivo, essa sarebbe in particolare tenuta a verificare specificamente le informazioni fornite dalle autorità nazionali, in particolare negli elenchi dei richiedenti previsti dagli artt. 4 dei regolamenti di applicazione, quando essa sa o dovrebbe ragionevolmente sapere che sono sbagliate o si basano su un' interpretazione illegittima della normativa comunitaria e che non potrebbero mai costituire una base valida dei propri atti.

31 A questo proposito, si deve innanzitutto ricordare che in forza dei pertinenti regolamenti di base e di applicazione i contingenti doganali di cui trattasi sono ripartiti fra gli operatori che possono provare di avere effettuato importazioni di carni bovine congelate durante alcuni anni di riferimento. I regolamenti di applicazione precisano, nell' art. 1, n. 3, quale tipo di prova possa essere ammesso, e dispongono, nell' art. 1, nn. 4 e 5, che la ripartizione viene effettuata, per quanto riguarda il contingente principale, proporzionalmente alle importazioni effettuate durante gli anni di riferimento e, per quanto attiene al contingente dei nuovi arrivati, in proporzione ai quantitativi richiesti.

32 Si deve anche osservare che, a norma dell' art. 2, n. 1, dei regolamenti di applicazione, non possono accedere al contingente gli operatori che non esercitino più alcuna attività nel settore delle carni bovine il 1 gennaio dell' anno per il quale il contingente viene istituito.

33 Occorre rilevare inoltre che, ai sensi dell' art. 4 dei regolamenti di applicazione, gli importatori devono presentare alle autorità competenti degli Stati membri le loro domande, corredate dei documenti di prova richiesti, e dette autorità comunicano alla Commissione l' elenco degli importatori in cui figura in particolare il loro nome e indirizzo e i quantitativi di carne importati durante ciascun anno di riferimento.

34 Occorre osservare inoltre che, a norma dell' art. 5, primo comma, dei regolamenti di applicazione, le domande di importazione sono ricevibili solo qualora il richiedente dichiari, per iscritto, che non ha presentato, e si impegna a non presentare, domande concernenti lo stesso regime speciale in Stati membri diversi da quello in cui la domanda viene presentata. In caso di presentazione, da parte dello stesso interessato, di domande attinenti allo stesso regime speciale in due o più Stati membri, tutte le domande sono irricevibili.

35 Infine, ai sensi dell' art. 6, n. 1, dei regolamenti di applicazione, spetta alla Commissione decidere in quale misura possano essere accolte le domande e, con riserva di questa decisione, agli Stati membri rilasciare i titoli di importazione richiesti.

36 Da dette disposizioni risulta che la normativa comunitaria, anche se ha introdotto un regime comunitario dei contingenti doganali di cui trattasi, ha istituito, per quanto concerne la gestione dei contingenti, una ripartizione dei compiti e delle competenze fra gli Stati membri e la Commissione. Nell' ambito di questa ripartizione, spetta alle autorità designate dagli Stati membri raccogliere le domande e redigere l' elenco di coloro che possono beneficiare del regime, con i quantitativi da prendere in considerazione, in base ai documenti probatori prodotti dinanzi ad esse. Il compito della Commissione si limita ad accertare se uno stesso richiedente non figuri in più di un elenco e a determinare, tenuto conto dei quantitativi indicati nei vari elenchi nazionali e della quantità complessiva del contingente da ripartire, la misura in cui le autorità nazionali possano accogliere le domande da loro ammesse.

37 Occorre inoltre constatare, come nel paragrafo 35 delle sue conclusioni ha rilevato l' avvocato generale, che né le domande stesse né i documenti richiesti a titolo di prova devono essere inviati alla Commissione. Del pari, per quanto concerne la riattribuzione, durante il quarto trimestre dell' anno di cui trattasi, dei quantitativi inutilizzati, l' art. 3, n. 2, dei regolamenti base si limita a prevedere che le autorità degli Stati membri comunichino alla Commissione, prima del 16 settembre dell' anno in corso, i quantitativi non richiesti in data 31 agosto dello stesso anno, senza richiedere che siano fornite anche altre precisazioni relative, in particolare, all' identità degli operatori interessati o ai motivi per i quali i quantitativi non sono stati utilizzati.

38 Da quanto precede discende che, in base alla normativa comunitaria, la Commissione non ha l' obbligo né del resto la possibilità di controllare la regolarità degli elenchi o delle informazioni comunicatile dalle autorità degli Stati membri, e che, essendo competente solo a determinare la misura in cui possono essere accolte le domande prese in considerazione dalle autorità nazionali, essa non procede direttamente all' assegnazione o alla riattribuzione dei quantitativi così definiti agli aventi diritto, e non ha in particolare il potere di sostituirsi alle autorità nazionali per quanto concerne il rilascio dei titoli di importazione.

39 Contrariamente a quanto sostiene la Emerald Meats, siffatta conclusione non è in contrasto con l' intenzione del Consiglio, affermata nei 'considerando' dei regolamenti base, di istituire un sistema di gestione comunitaria dei contingenti doganali di cui trattasi. Tale sistema di gestione non implica che tutte le decisioni siano adottate dalla Commissione, ma può limitarsi anche ad una gestione decentrata, che coinvolga le autorità degli Stati membri, poiché gli operatori economici sono liberi di presentare le loro domande nello Stato membro di loro scelta, e in quanto le domande sono esaminate in base a principi uniformi, applicabili in tutta la Comunità.

40 La necessità di una gestione comunitaria non implica neanche che la Commissione debba necessariamente poter correggere, in singoli casi, decisioni errate adottate dalle autorità nazionali nell' ambito di detta gestione, poiché l' osservanza delle norme comuni e la loro applicazione uniforme, in tutti gli Stati membri della Comunità, possono essere garantite mediante il procedimento per inadempimento contemplato dall' art. 169 del Trattato, oppure nell' ambito dei procedimenti giurisdizionali promossi dinanzi ai giudici nazionali, che possono avvalersi del procedimento di cui all' art. 177 del Trattato.

41 Dalle precedenti considerazioni risulta che devono essere respinti tutti i motivi e gli argomenti che la Emerald Meats deduce in relazione al fatto che, nella fattispecie, la Commissione avrebbe dovuto verificare le informazioni fornitele dalle autorità irlandesi e non avrebbe dovuto incorporarle nei propri atti.

42 La Emerald Meats sostiene inoltre che la Commissione ha violato il suddetto art. 3 del regolamento base n. 3889/89, ammettendo che le venissero restituiti alcuni quantitativi, ai fini della loro riassegnazione, dopo il 16 settembre 1990, vale a dire dopo la data della comunicazione alla Commissione da parte degli Stati membri dei quantitativi non richiesti in data 31 agosto dello stesso anno.

43 A questo proposito, occorre constatare innanzitutto che nessuna specifica disposizione della pertinente normativa comunitaria prevede conseguenze in caso di inosservanza del termine contemplato dall' art. 3, n. 2, di detto regolamento.

44 Va rilevato inoltre che i quantitativi che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione sono quelli che non hanno costituito oggetto di una domanda in data 31 agosto, e che la data del 16 settembre costituisce unicamente il dies ad quem del termine fissato per notificare alla Commissione la situazione esistente in ciascuno Stato membro il 31 agosto. Una notifica dopo il 16 settembre non può quindi incidere affatto sulla situazione esistente il 31 agosto dello stesso anno, e non può danneggiare gli interessi degli operatori economici.

45 Occorre osservare, in generale, che, come si afferma nel quinto 'considerando' del regolamento base, la riassegnazione, durante l' anno, mira a consentire la completa utilizzazione del contingente annuale, il che è nell' interesse tanto degli operatori comunitari interessati quanto degli interlocutori della Comunità in seno al GATT.

46 Dalle precedenti considerazioni discende che il termine del 16 settembre 1990 non è tassativo, e che la sua inosservanza da parte di uno Stato membro non dispensa la Commissione dal suo obbligo di effettuare, per quanto possibile, una riattribuzione di tutti i quantitativi inutilizzati onde garantire la completa utilizzazione del contingente.

47 Di conseguenza, neanche questo mezzo può essere accolto.

48 La Emerald Meats adduce infine che l' obbligo della costituzione di una cauzione per evitare che siano effettuate importazioni due volte in base agli stessi quantitativi di riferimento, sancito dall' art. 2 del regolamento di ripartizione per il 1991, è, da un lato, illegittimo, poiché la stessa Commissione ha l' obbligo di verificare l' esistenza di domande che possono comportare siffatte doppie importazioni e di respingere quelle che non sono valide, e, inoltre, è irragionevole, in quanto la Emerald Meats non è stata in grado di sostenere l' onere finanziario connesso alla costituzione della cauzione.

49 A questo proposito, si deve osservare anzitutto che la situazione che si era verificata per quanto riguarda le domande per il contingente del 1991 non era quella contemplata dall' art. 5 del regolamento di applicazione. Infatti, mentre questo articolo riguarda il caso in cui lo stesso richiedente presenta varie domande in due o più Stati membri, la Commissione doveva far fronte nel 1991 ad una situazione in cui vari richiedenti avevano presentato domande relative agli stessi quantitativi di riferimento in due Stati membri.

50 Ne consegue che la Commissione non poteva meramente, come previsto dall' art. 5 del regolamento di applicazione, dichiarare irricevibili tutte le domande di cui trattasi. D' altro canto, essa non poteva neanche sostituirsi alle autorità degli Stati membri e correggere gli elenchi che esse le avevano comunicato, né ammettere tali e quali due volte gli stessi quantitativi di riferimento, perché altrimenti avrebbe ridotto illegittimamente i quantitativi che potevano essere assegnati agli altri operatori della Comunità in base a quantitativi che questi avevano provato di avere importato durante gli anni di riferimento.

51 Di conseguenza, non risulta irragionevole che, per evitare che le importazioni fossero effettuate due volte in base agli stessi quantitativi di riferimento, la Commissione abbia istituito il sistema di cauzione previsto dall' art. 2 del regolamento di ripartizione per il 1991.

52 Neanche l' importo della cauzione risulta irragionevole, poiché, con riserva di una maggiorazione del 10% prevista per tener conto di possibili fluttuazioni dei tassi di prelievo, esso è pari al prelievo di base sull' importazione delle carni considerate, che in ogni caso dovrebbe essere versato dall' operatore le cui domande fossero infine respinte.

53 Anche questo motivo deve essere pertanto respinto.

54 Dall' insieme delle precedenti considerazioni risulta che tutte le domande di annullamento devono essere disattese.

55 Per quanto riguarda le domande di risarcimento, occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, dall' art. 215, secondo comma, del Trattato emerge che la responsabilità extracontrattuale della Comunità e il diritto al risarcimento del danno subito presuppongono che siano soddisfatte varie condizioni, vale a dire l' illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni, l' effettività del danno e l' esistenza di un nesso di causalità fra detto comportamento e il danno lamentato (v., in questo senso, sentenza 8 aprile 1992, causa C-55/90, Cato/Commissione, Racc. pag. I-2533, punto 18 della motivazione).

56 Orbene, dalle precedenti considerazioni risulta che nessuna illiceità tale da far sorgere la responsabilità extracontrattuale della Comunità può essere presa in considerazione contro la Commissione quanto all' adozione degli atti impugnati.

57 Al contrario, dal fascicolo emerge che, intervenendo più volte presso le autorità irlandesi, e apportando varie modifiche ai propri atti per tener conto dell' andamento delle azioni in giudizio esperite dalla Emerald Meats dinanzi ai giudici irlandesi, la Commissione ha prestato alla Emerald Meats un' assistenza ben più ampia di quella che essa doveva fornirle in base alla normativa di cui trattasi.

58 Di conseguenza, e senza che occorra accertare se ricorrano gli altri presupposti della responsabilità della Comunità, anche le domande di risarcimento devono essere respinte.

59 I ricorsi devono essere pertanto respinti interamente.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

60 Ai termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. In forza dell' art. 69, n. 3, la Corte può tuttavia ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali. A questo proposito, la Corte rileva che la Commissione, promuovendo contro la Repubblica irlandese un procedimento ex art. 169 del Trattato e modificando, a seguito del procedimento sommario promosso nel procedimento C-317/90 R, il regolamento di riattribuzione onde preservare i diritti che la Emerald Meats faceva valere in forza del contingente dei "nuovi arrivati", ha potuto indurre la Emerald Meats a ritenere che le sue domande fossero fondate.

61 Ciò premesso, si deve stabilire che ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario promosso nel procedimento C-106/90 R.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) I ricorsi sono respinti.

2) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario promosso nel procedimento C-106/90 R.