SENTENZA DELLA CORTE DEL 17 OTTOBRE 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DI DANIMARCA. - DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 69/169/CEE - NORMATIVA NAZIONALE NON CONFORME. - CAUSA C-100/90.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05089
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
Disposizioni in materia tributaria - Armonizzazione delle legislazioni - Franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle accise - Merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori - Esclusione dei serbatoi portatili contenenti carburante dalla nozione di bagagli personali - Portata - Distinzione tra carburante e combustibile
(Direttiva del Consiglio 69/169/CEE, art. 3, n. 3, nella versione di cui alla direttiva 78/1033/CEE)
La limitazione prevista dall' art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva 69/169, relativa alle franchigie dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle accise riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, come modificata dalla direttiva 78/1033, che esclude dalla nozione di bagagli personali i serbatoi portatili contenenti carburante, pur ammettendo l' importazione in franchigia di un quantitativo non superiore a 10 litri, dev' essere interpretata nel senso che essa riguarda solo i carburanti, vale a dire il combustibile per motori a scoppio, e non i combustibili in generale. Pertanto, viene meno agli obblighi incombentigli ai sensi del Trattato lo Stato membro che limiti a 10 litri il quantitativo di combustibile che i viaggiatori possono importare in franchigia, in serbatoi portatili a bordo di un autoveicolo, anche quando il detto combustibile sia di tipo diverso dal carburante.
Nella causa C-100/90,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Johannes Foens Buhl, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
ricorrente,
contro
Regno di Danimarca, rappresentato dal sig. Joergen Molde, consigliere giuridico presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata di Danimarca, 11 B, boulevard Joseph II,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, limitando a 10 litri il quantitativo di combustibile che i viaggiatori possono importare in Danimarca, in franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle accise, in serbatoi portatili a bordo di un autoveicolo, anche quando detto combustibile è di tipo diverso dal carburante, in contrasto con le disposizioni della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, pag. 6), come modificata dalla quarta direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 78/1033/CEE (GU L 366, pag. 31), il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE,
LA CORTE,
composta dai signori O. Due, presidente, Sir Gordon Slynn, R. Joliet, F. Grévisse e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,
avvocato generale: M. Darmon
cancelliere: H.A. Ruehl, amministratore principale
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali delle parti all' udienza del 25 aprile 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza dell' 11 giugno 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l' 11 aprile 1990, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, limitando a 10 litri il quantitativo di combustibile che i viaggiatori possono importare in Danimarca, in franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle accise, in serbatoi portatili a bordo di un autoveicolo, anche quando detto combustibile è di tipo diverso dal carburante, in contrasto con le disposizioni della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori (GU L 133, pag. 6, in prosieguo: la "direttiva"), come modificata dalla quarta direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 78/1033/CEE (GU L 366, pag. 31), il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE.
2 La Commissione sostiene che la limitazione controversa, istituita mediante il decreto 25 settembre 1985, n. 422, del ministero delle Imposte e delle Accise (Lovtidende A, 1985, pag. 1397), che è stato sostituito dal decreto ministeriale 13 giugno 1989, n. 412 (Lovtidende A, 1989, pag. 1379), e modificato da ultimo dal decreto ministeriale 6 novembre 1989, n. 688 (Lovtidende A, 1989, pag. 585), è incompatibile con gli artt. 1, n. 1, 2, n. 1, e 3, n. 3, della direttiva, modificata, in quanto la limitazione prevista dall' art. 3, n. 3, secondo comma, riguarda solo i carburanti, cioè il combustibile per i motori a scoppio.
3 Per una più ampia illustrazione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
4 Si deve ricordare che, conformemente ai predetti artt. 1, n. 1, e 2, n. 1, alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori provenienti da paesi terzi o, rispettivamente, da Stati membri della Comunità si applica, se sussistono determinate condizioni, una franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle accise riscosse all' importazione.
5 A tenore dell' art. 3, n. 3, della direttiva, modificata:
"Per bagagli personali si intendono tutti i bagagli che il viaggiatore è in grado di presentare al servizio doganale al momento del suo arrivo, nonché quelli che presenta in un secondo tempo a questo stesso servizio, a condizione che comprovi che sono stati registrati come bagaglio appresso, al momento della partenza, presso la compagnia che ne ha curato il trasporto.
Non costituiscono bagagli personali i serbatoi portatili contenenti carburanti. Tuttavia, per ciascun mezzo di trasporto a motore, è ammesso in franchigia il carburante contenuto in tali serbatoi portatili per un quantitativo non superiore a 10 litri, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di detenzione e di trasporto del carburante".
6 Il governo danese sostiene che la limitazione contemplata dall' art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva, nella versione modificata, riguarda i combustibili in generale e non solo i carburanti. A questo proposito, esso presenta un argomento relativo al fatto che diverse versioni linguistiche della disposizione in esame, tra le quali la danese, usano un termine che designa i combustibili in generale.
7 Si deve constatare che in più versioni linguistiche della citata disposizione il termine impiegato si riferisce ai carburanti, mentre in altre versioni si fa uso della nozione più generica di combustibile. Così, le versioni tedesca, inglese, danese, greca, olandese, portoghese, spagnola e italiana impiegano rispettivamente i termini "Kraftstoff", "fuel", braendstof", "*******", "brandstof", "combustível", "carburante", "carburante".
8 Data questa divergenza, è necessario, per l' interpretazione della disposizione considerata, individuare la finalità di questa.
9 Secondo la Commissione, l' introduzione di detta limitazione è stata motivata dal fatto che molti automobilisti rivendicavano, col rischio di compromettere la sicurezza del traffico, il diritto di fruire delle franchigie applicabili alle condizioni di cui agli artt. 1 e 2 della direttiva per il carburante contenuto in serbatoi portatili trasportati nel loro veicolo. E' per questo che la Commissione, nella proposta di quarta direttiva del Consiglio, che modifica la direttiva 69/169 (GU 1978, C 213, pag. 9), avrebbe previsto una limitazione dei quantitativi di carburante che possono essere trasportati in franchigia in serbatoi di riserva. La sostituzione, da parte del Consiglio, di questa nozione con quella di "serbatoi portatili" non avrebbe avuto lo scopo di estendere la limitazione a tutti i tipi di combustibile trasportati, ma semplicemente quello di includere tutti i carburanti, compresi quelli di tipo diverso da quello impiegato nel veicolo considerato.
10 A questo proposito si deve osservare che, se la finalità di detta disposizione era quella di garantire la sicurezza del traffico, non si comprende perché un tipo di carburante come il gasolio, che non è infiammabile, sia soggetto alla limitazione di cui trattasi. D' altro canto, come ha osservato all' udienza il governo danese, una finalità di questo genere non può nemmeno spiegare perché la Commissione avesse proposto limiti diversi per le importazioni dai paesi terzi e per quelle effettuate da un altro Stato membro, cioè, rispettivamente, 5 e 15 litri.
11 Non essendovi elementi che consentano di determinare la finalità specifica della disposizione in esame, si deve rilevare che i provvedimenti previsti dalla direttiva costituiscono, come si desume dal terzo 'considerando' , un nuovo passo in direzione della reciproca apertura dei mercati degli Stati membri e della creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno e che, quindi, dal momento che mira a realizzare una libertà fondamentale, la direttiva deve, in caso di dubbio, venir interpretata nel senso più favorevole a detta libertà.
12 Ne consegue che l' art. 3, n. 3, secondo comma, della direttiva, modificata, riguarda solo i carburanti.
13 Il governo danese sostiene, in subordine che, se venisse accolta questa interpretazione, agli altri combustibili non potrebbe applicarsi alcuna franchigia in forza della direttiva. Infatti, poiché l' articolo summenzionato esclude i serbatoi portatili contenenti carburante dalla nozione di bagaglio personale, gli altri combustibili dovrebbero, a maggior ragione, esserne esclusi, poiché non hanno alcun nesso con il viaggio.
14 A questo proposito si deve osservare che la nozione di bagaglio personale ai sensi dell' art. 3, n. 3, primo comma, della direttiva, modificata, è una nozione obiettiva, più ampia della corrente accezione del termine. Essa si riferisce ai bagagli che il viaggiatore può presentare all' ufficio doganale all' arrivo ed a quelli che presenta in seguito allo stesso ufficio alle condizioni contemplate nella citata disposizione. E' vero che, a norma del secondo comma di detto paragrafo, i serbatoi portatili che contengono carburante non costituiscono bagagli personali. Tuttavia questa disposizione, che stabilisce una limitazione alla nozione di bagagli personali, deve venir interpretata in senso stretto.
15 Ne consegue che i combustibili diversi dal carburante, che il viaggiatore è in grado di presentare all' ufficio doganale, rientrano nella nozione di "bagaglio personale" ai sensi della citata disposizione.
16 Dal complesso delle considerazioni sopra esposte emerge che, limitando a 10 litri il quantitativo di combustibile che i viaggiatori possono importare in Danimarca in franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle accise, in serbatoi portatili a bordo di un autoveicolo, anche quando detto combustibile è di tipo diverso dal carburante, in contrasto con le disposizioni della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, come modificata dalla quarta direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 78/1033, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE.
Sulle spese
17 A tenore dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno di Danimarca è rimasto soccombente e quindi va condannato alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1) Limitando a 10 litri il quantitativo di combustibile che i viaggiatori possono importare in Danimarca in franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle accise, in serbatoi portatili a bordo di un autoveicolo, anche quando detto combustibile è di tipo diverso dal carburante, in contrasto con le disposizioni della direttiva del Consiglio 28 maggio 1969, 69/169/CEE, relativa all' armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti la franchigia dalle imposte sulla cifra d' affari e dalle altre imposizioni indirette interne riscosse all' importazione nel traffico internazionale di viaggiatori, come modificata dalla quarta direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 78/1033/CEE, il Regno di Danimarca è venuto meno agli obblighi che gli incombono ai sensi del Trattato CEE.
2) Il Regno di Danimarca è condannato alle spese.