Parole chiave
Massima

Parole chiave

++++

1. Diritto comunitario - Interpretazione - Metodi

2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Latte e latticini - Prelievo supplementare sul latte - Scelta della formula B - Quantitativo di riferimento individuale spettante ad un produttore che cambia acquirente - Parziale attribuzione alla riserva nazionale - Violazione del principio del libero esercizio delle attività professionali - Inammissibilità

((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84, art. 7, nn. 2 e 3, come modificato dal regolamento (CEE) n. 590/85))

Massima

1. Allorché una norma di diritto comunitario derivato necessiti di interpretazione, essa dev' essere interpretata, per quanto possibile, in modo da renderla conforme alle norme del Trattato e ai principi generali del diritto comunitario.

2. L' art. 7, nn. 2 e 3, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l' applicazione del prelievo supplementare sul latte, come modificato dal regolamento n. 590/85, dev' essere interpretato nel senso che non consente agli Stati membri, nell' ambito della formula B, di aggiungere alla riserva nazionale parte del quantitativo di riferimento individuale di un produttore che, di propria iniziativa, cambi latteria di affiliazione. La riduzione dei quantitativi individuali di riferimento cui i produttori si esporrebbero, se una simile facoltà fosse riconosciuta agli Stati membri, potrebbe infatti scoraggiarli dal cambiare acquirente per affiliarsi alla latteria che offre loro le condizioni più favorevoli e sarebbe, per ciò stesso, incompatibile con il principio del libero esercizio delle attività professionali che comporta la libera scelta del contraente.