Parole chiave
Massima

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1. Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse d' effetto equivalente - Imposizioni interne - Tributo parafiscale applicato ai prodotti nazionali e ai prodotti importati ma il cui gettito è destinato a beneficio esclusivo dei primi - Criterio di qualificazione - Inapplicabilità dell' art. 30 del Trattato

(Trattato CEE, artt. 12, 30 e 95)

2. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Tributo parafiscale applicato ai prodotti nazionali e ai prodotti importati ma il cui gettito è destinato a beneficio esclusivo dei primi - Inclusione - Presupposti

(Trattato CEE, artt. 92 e 93)

3. Monopoli nazionali di carattere commerciale - Tributo parafiscale estero sull' esercizio dei diritti esclusivi previsti da un monopolio - Inapplicabilità dell' art. 37 del Trattato

(Trattato CEE, art. 37)

Massima

1. Un tributo parafiscale, applicato alle stesse condizioni di riscossione ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, il cui gettito è destinato esclusivamente a vantaggio dei prodotti nazionali, in modo che i benefici che ne derivano compensano integralmente l' onere che grava su quest' ultimi, costituisce una tassa di effetto equivalente a dazi doganali vietata dall' art. 12 del Trattato. Per contro, se questi benefici compensano solo una parte dell' onere sopportato dai prodotti nazionali, il tributo di cui trattasi costituisce un' imposizione discriminatoria ai sensi dell' art. 95 del Trattato, la cui riscossione è vietata per la parte del suo importo destinata alla compensazione di cui beneficiano i prodotti nazionali.

Un tale tributo parafiscale, essendo disciplinato dagli artt. 12 e segg. o 95 del Trattato, non è disciplinato dall' art. 30 di quest' ultimo.

2. Un tributo parafiscale, applicato alle stesse condizioni di riscossione ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, il cui gettito è destinato a beneficio dei soli prodotti nazionali, in modo che i benefici che ne derivano compensano l' onere che grava su quest' ultimi, può costituire, in funzione della destinazione del suo ricavato, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, se sono soddisfatte le condizioni di applicazione dell' art. 92 del Trattato, restanto inteso che l' accertamento del concorso di queste condizioni dev' essere effettuato secondo il procedimento previsto a tal fine dall' art. 93 del Trattato.

3. L' art. 37 del Trattato non si oppone alla creazione di un tributo parafiscale che sia stato istituito indipendentemente dal regime di importazione e di commercializzazione del petrolio in vigore in uno Stato membro e che non si ricolleghi all' esercizio dei diritti esclusivi previsti da tale regime.