61990J0078

SENTENZA DELLA CORTE DELL'11 MARZO 1992. - COMPAGNIE COMMERCIALE DE L'OUEST E ALTRI CONTRO RECEVEUR PRINCIPAL DES DOUANES DE LA PALLICE PORT. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR D'APPEL DE POITIERS - FRANCIA. - TRIBUTI PARAFISCALI SU PRODOTTI PETROLIFERI. - CAUSE RIUNITE C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 E C-83/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-01847


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Libera circolazione delle merci - Dazi doganali - Tasse d' effetto equivalente - Imposizioni interne - Tributo parafiscale applicato ai prodotti nazionali e ai prodotti importati ma il cui gettito è destinato a beneficio esclusivo dei primi - Criterio di qualificazione - Inapplicabilità dell' art. 30 del Trattato

(Trattato CEE, artt. 12, 30 e 95)

2. Aiuti concessi dagli Stati - Nozione - Tributo parafiscale applicato ai prodotti nazionali e ai prodotti importati ma il cui gettito è destinato a beneficio esclusivo dei primi - Inclusione - Presupposti

(Trattato CEE, artt. 92 e 93)

3. Monopoli nazionali di carattere commerciale - Tributo parafiscale estero sull' esercizio dei diritti esclusivi previsti da un monopolio - Inapplicabilità dell' art. 37 del Trattato

(Trattato CEE, art. 37)

Massima


1. Un tributo parafiscale, applicato alle stesse condizioni di riscossione ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, il cui gettito è destinato esclusivamente a vantaggio dei prodotti nazionali, in modo che i benefici che ne derivano compensano integralmente l' onere che grava su quest' ultimi, costituisce una tassa di effetto equivalente a dazi doganali vietata dall' art. 12 del Trattato. Per contro, se questi benefici compensano solo una parte dell' onere sopportato dai prodotti nazionali, il tributo di cui trattasi costituisce un' imposizione discriminatoria ai sensi dell' art. 95 del Trattato, la cui riscossione è vietata per la parte del suo importo destinata alla compensazione di cui beneficiano i prodotti nazionali.

Un tale tributo parafiscale, essendo disciplinato dagli artt. 12 e segg. o 95 del Trattato, non è disciplinato dall' art. 30 di quest' ultimo.

2. Un tributo parafiscale, applicato alle stesse condizioni di riscossione ai prodotti nazionali e ai prodotti importati, il cui gettito è destinato a beneficio dei soli prodotti nazionali, in modo che i benefici che ne derivano compensano l' onere che grava su quest' ultimi, può costituire, in funzione della destinazione del suo ricavato, un aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune, se sono soddisfatte le condizioni di applicazione dell' art. 92 del Trattato, restanto inteso che l' accertamento del concorso di queste condizioni dev' essere effettuato secondo il procedimento previsto a tal fine dall' art. 93 del Trattato.

3. L' art. 37 del Trattato non si oppone alla creazione di un tributo parafiscale che sia stato istituito indipendentemente dal regime di importazione e di commercializzazione del petrolio in vigore in uno Stato membro e che non si ricolleghi all' esercizio dei diritti esclusivi previsti da tale regime.

Parti


Nei procedimenti riuniti C-78/90, C-79/90, C-80/90, C-81/90, C-82/90 e C-83/90,

aventi ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour d' appel di Poitiers nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Sociétés Compagnie Commerciale de l' Ouest e altri

e

Receveur principal des douanes de La Pallice-Port

domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 3, 5, 6, 12, 13, 30, 31, primo comma, 32, primo comma, 37, n. 2, 92 e 95 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, F.A. Schockweiler e F. Grévisse, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, J.C. Moitinho de Almeida, M. Díez de Velasco e M. Zuleeg, giudici,

avvocato generale: G. Tesauro

cancelliere: H. Ruehl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per le società Compagnie Commerciale de l' Ouest, Montenay, Propétrol e Picoty, dall' avv. C. Imbach, dei fori di Strasburgo e Bruxelles;

- per il governo francese, dai sigg. P. Pouzolet, vicedirettore presso la direzione degli Affari giuridici, e G. de Bergues, segretario aggiunto principale degli Affari esteri, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J. Sack, consigliere giuridico, e H. Lehman, dipendente pubblico francese messo a disposizione della Commissione, in qualità di agenti;

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali delle società Compagnie Commerciale de l' Ouest, Montenay, Propétrol e Picoty, e della Commissione all' udienza del 13 giugno 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale all' udienza dell' 11 luglio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenze 14 febbraio 1990, pervenute in cancelleria il 22 marzo seguente, la Cour d' appel di Poitiers ha sottoposto alla Corte, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, alcune questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 3, 5, 6, 12, 13, 30, 31, primo comma, 32, primo comma, 37, n. 2, 92 e 95 del Trattato CEE.

2 Tali questioni sono state sollevate nell' ambito di controversie, che oppongono talune imprese che esercitano il commercio di prodotti petroliferi all' amministrazione francese delle dogane, circa la legittimità di un tributo parafiscale riscosso in Francia su taluni prodotti petroliferi.

3 Dal fascicolo risulta che i prezzi di ritiro in raffineria dei prodotti petroliferi erano fissati in Francia dall' autorità amministrativa sulla base di vari elementi, tra cui il corso del dollaro americano, moneta di pagamento del petrolio greggio sui mercati internazionali. I prezzi al dettaglio di questi prodotti venivano anch' essi fissati dall' autorità amministrativa sulla base di vari elementi tra cui i prezzi di ritiro in raffineria. Questi prezzi di ritiro sono stati ridotti nel 1978 a seguito della diminuzione del corso del dollaro.

4 Affinché tale diminuzione di prezzi non si traducesse in un aumento del consumo dei prodotti petroliferi, i pubblici poteri hanno deciso di non ripercuotere la diminuzione dei prezzi di ritiro sui prezzi al dettaglio. A tal fine, con due decreti in data 30 agosto e 2 novembre 1978, per compensare questa diminuzione, è stato istituito fino al 31 dicembre 1978 un tributo parafiscale sul carburante super, la benzina normale ed il gasolio da riscaldamento per uso domestico. L' aliquota di tale tributo è stata fissata con decreti ministeriali a 6,85 FF per ettolitro per il carburante super e la benzina normale e a 2,06 FF per ettolitro per il gasolio da riscaldamento per uso domestico.

5 In questi due decreti si precisava che il fatto generatore del tributo parafiscale di cui trattasi era l' immissione in consumo dei prodotti interessati, indipendentemente dal fatto che fossero importati oppure ottenuti nelle raffinerie francesi da petrolio greggio di origine nazionale o estera.

6 I decreti sopramenzionati prevedevano che questo tributo venisse riscosso a beneficio dell' Agence pour les économies d' énergie (Ente per i risparmi di energia), ente pubblico a carattere industriale e commerciale che doveva utilizzarne i fondi per finanziare talune azioni intese ad incentivare la realizzazione di economie energetiche o l' uso razionale delle risorse energetiche insufficientemente sfruttate.

7 Sostenendo che la riscossione del tributo di cui trattasi fosse illegittimo, quattro imprese, la cui attività consiste nell' acquisto, l' importazione e la distribuzione di prodotti petroliferi, convenivano l' amministrazione delle dogane dinanzi al Tribunal d' instance di la Rochelle, affinché fosse condannata a rimborsare loro le somme percepite in applicazione dei due decreti sopramenzionati.

8 Il Tribunal d' instance ha ritenuto che le imprese ricorrenti non avessero fornito la prova, richiesta dall' art. 13-5 della loi des finances (legge finanziaria) 30 dicembre 1980, ora art. 352 bis del "Code des douanes" (codice doganale), della mancata rivalsa sul consumatore per i tributi pagati. Esso ha quindi respinto le loro domande.

9 La Cour d' appel di Poitiers, dinanzi alla quale era stato interposto appello contro tale sentenza, ha deciso di sospendere il procedimento in attesa della sentenza che la Corte di giustizia delle Comunità europee doveva emettere su una questione pregiudiziale che la Cour de cassation francese le aveva sottoposto, a seguito di azioni analoghe di altre imprese interessate.

10 Con sentenza 25 febbraio 1988, Bianco e Girard (cause riunite 331/85, 376/85 e 378/85, Racc. pag. 1099), la Corte ha risolto tale questione nel modo seguente:

"1) Il Trattato che istituisce la Comunità economica europea va interpretato nel senso che uno Stato membro non può emanare norme che subordinino il rimborso di tributi nazionali riscossi in spregio al diritto comunitario alla prova che detti tributi non sono stati trasferiti agli acquirenti dei prodotti su cui gravavano, ponendo l' onere di questa prova negativa a carico delle sole persone fisiche o giuridiche che chiedono il rimborso.

2) La soluzione non muta a seconda della natura retroattiva o meno della norma nazionale, a seconda della natura del tributo e a seconda del carattere concorrenziale, regolamentato o monopolistico, in tutto o in parte, del mercato".

11 Constatando che questa sentenza della Corte di giustizia riguardava solo l' onere della prova relativo alla richiesta del rimborso dei tributi nazionali "riscossi in spregio al diritto comunitario", la Cour d' appel di Poitiers ha concluso che occorreva ancora determinare se i tributi controversi fossero stati istituiti e riscossi in violazione del diritto comunitario.

12 Con sei sentenze identiche in data 14 febbraio 1990, la Cour d' appel ha pertanto sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se un tributo parafiscale istituito da uno Stato membro, che grava su una merce al momento della sua immissione al consumo e il cui gettito è destinato ad un ente nazionale di diritto pubblico, sia compatibile con gli artt. 3, 5, 6, 12 e 13 del Trattato CEE che sanciscono la libera circolazione delle merci tra gli Stati membri,

a) qualora si applichi ad una merce importata,

b) qualora si applichi indifferentemente, con le stesse modalità di imposizione e di riscossione, sia ad una merce d' importazione sia ad una merce nazionale.

2) Se un tributo parafiscale istituito da uno Stato membro e che colpisce un prodotto industriale come la benzina normale, la super o il gasolio per uso domestico al momento della sua immissione al consumo sul mercato interno costituisca una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione e sia compatibile con gli artt. 30, 31, primo comma, e 32, primo comma, del Trattato,

a) qualora si applichi ad una merce importata,

b) qualora si applichi indifferentemente, con le stesse modalità di riscossione, sia ai prodotti petroliferi d' importazione sia ai prodotti petroliferi nazionali e questi non rappresentino che una percentuale modesta del consumo nazionale.

3) Se un tributo parafiscale come quello istituito dai decreti contestati sia compatibile con l' art. 37, n. 2, del Trattato.

4) Se il tributo parafiscale, qualora possa essere considerato come una tassa di effetto equivalente, possa essere considerato come un' imposizione interna ai sensi dell' art. 95 del Trattato.

5) Se un tributo parafiscale il cui gettito sia destinato a sovvenzionare solo le imprese nazionali - e, nella specie, l' Agence pour les économies d' énergie cui l' art. 5 del decreto 30 agosto 1978 impone di utilizzare detti fondi per il finanziamento di azioni volte ad incentivare economie di energia o l' uso razionale delle risorse energetiche insufficientemente sfruttate - sia compatibile con le disposizioni del Trattato di Roma e, segnatamente, con l' art. 92 del Trattato".

13 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte depositate dinanzi alla Corte, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sulle questioni pregiudiziali

14 La Commissione sostiene che, al fine di risolvere le questioni pregiudiziali, non si deve esaminare il tributo preso isolatamente, in quanto quest' ultimo si inserisce nell' ambito di un regime di prezzi regolamentati, incompatibile con l' art. 30 del Trattato, in conformità alle sentenze della Corte 29 gennaio 1985, Leclerc (causa 231/83, Racc. pag. 305), e 6 novembre 1979, Danis (cause riunite da 16/79 a 20/79, Racc. pag. 3327). Secondo la Commissione, i tributi parafiscali che costituiscono oggetto della questione pregiudiziale costituivano parte integrante del regime di fissazione dei prezzi, di cui tutte le componenti erano determinate dall' autorità amministrativa. Essi rientrerebbero quindi nel divieto di cui all' art. 30 del Trattato, in quanto questo regime regolamentare aveva come conseguenza che la situazione concorrenziale dei prodotti nazionali non era cambiata, in quanto l' onere fiscale era compensato dalla diminuzione del prezzo; per contro, i prodotti petroliferi importati dagli altri Stati membri sarebbero stati svantaggiati dal fatto che essi subivano l' onere fiscale senza beneficiare della diminuzione del prezzo.

15 Occorre rilevare, a tale riguardo, che le questioni pregiuziali non si riferiscono nella fattispecie al sistema francese dei prezzi regolamentati ma solo al tributo parafiscale in quanto tale. Di conseguenza, la Corte si limita alla questione così formulata ed esamina il tributo parafiscale di cui trattasi senza entrare nella questione dei rapporti di quest' ultimo con la diminuzione dei prezzi dei prodotti petroliferi.

16 Di conseguenza, le questioni sottoposte devono essere intese nel modo seguente:

Se gli artt. 3, 5, 6, 12, 13, 30, 31, primo comma, 32, primo comma, 37, n. 2, 92 e 95 del Trattato si oppongano all' introduzione di un tributo parafiscale, riscosso al momento della commercializzazione di taluni prodotti petroliferi, il quale grava indistintamente sui prodotti nazionali e importati ed è istituito a beneficio di un ente pubblico che utilizza i suoi fondi per il finanziamento di azioni di incentivazione alla realizzazione di economie energetiche o all' uso razionale delle risorse energetiche insufficientemente sfruttate.

Sugli artt. 3, 5 e 6 del Trattato

17 L' art. 3 del Trattato indica in generale i settori ai quali si riferisce l' azione della Comunità, "(...) secondo il ritmo previsto dal presente Trattato".

18 Come la Corte ha indicato nella sentenza 29 gennaio 1985, Cullet, punto 10 della motivazione (causa 231/83, Racc. pag. 305) a proposito dell' art. 3, lett. f), le disposizioni dell' art. 3 fanno parte dei principi generali del mercato comune che sono applicati unitamente ai rispettivi capi del Trattato destinati ad attuare tali principi, in quanto gli obiettivi generali che vi sono enunciati vengono esplicitati dalle norme specifiche contenute in altre disposizioni. Ne deriva che l' articolo di cui trattasi non può ricevere un' applicazione autonoma rispetto alle disposizioni specifiche del Trattato che disciplinano la materia di cui trattasi.

19 Inoltre, gli artt. 5 e 6 del Trattato hanno una formulazione così generica che non possono essere applicati in maniera autonoma quando la situazione considerata è disciplinata da una disposizione specifica del Trattato, come è il caso nella fattispecie. Di conseguenza, la questione relativa agli artt. 3, 5 e 6 del Trattato non necessita alcuna soluzione.

Sugli artt. 12, 13, 30 e seguenti e 95 del Trattato

20 Costituisce giurisprudenza costante (v. in particolare sentenza 22 marzo 1977, Ianelli e Volpi, causa 74/76, Racc. pag. 557) che il campo di applicazione dell' art. 30 non comprende gli ostacoli considerati da altre disposizioni specifiche del Trattato e che gli ostacoli di natura fiscale o di effetto equivalente a dazi doganali considerati dagli artt. da 9 a 16 e 95 del Trattato non rientrano nel divieto dell' art. 30.

21 In considerazione di questa giurisprudenza, la Corte deve esaminare anzitutto se una misura come quella descritta nelle questioni poste dal giudice nazionale rientri nelle disposizioni degli artt. 12 e 13 o dell' art. 95 del Trattato, e solo nel caso in cui la soluzione fosse negativa essa dovrebbe verificare se la misura di cui trattasi ricada nel campo di applicazione dell' art. 30 del Trattato.

22 Poiché le disposizioni relative alle tasse di effetto equivalente e quelle relative alle imposizioni interne discriminatorie non possono essere applicate cumulativamente (v. sentenza 18 giugno 1985, IGAV, causa 94/74, Racc. 699), occorre precisare il campo di applicazione di ciascuna di queste disposizioni.

23 Gli artt. 12 e 13 del Trattato comportano il divieto dei dazi doganali all' importazione e all' esportazione nonché delle tasse di effetto equivalente, nel commercio fra Stati membri. Per quanto riguarda i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente all' importazione, la Corte ha rilevato, nella sentenza 19 giugno 1973, Capolongo (causa 77/72, Racc. pag. 611), che, in via di principio, il divieto di cui trattasi si riferisce a qualsiasi tributo riscosso in occasione o in ragione dell' importazione il quale colpisce specificamente la merce importata, ad esclusione della merce nazionale similare, e che anche gli oneri pecuniari destinati a finanziare l' attività di un ente di diritto pubblico possono costituire tasse di effetto equivalente.

24 La Corte ha dichiarato in questa sentenza che, nell' interpretazione della nozione di "tasse di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione", può essere opportuno tener conto della destinazione degli oneri pecuniari riscossi. Infatti, qualora essi siano esclusivamente destinati a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, può derivarne che il tributo generale riscosso secondo gli stessi criteri sulla merce importata e su quella nazionale costituisca cionondimeno per l' una un onere pecuniario supplementare netto, mentre per l' altra costituisce in realtà una contropartita di vari vantaggi o sovvenzioni. Di conseguenza, il contributo che rientra in un regime generale di tributi interni, gravanti tanto sui prodotti nazionali quanto su quelli importati, secondo gli stessi criteri, può cionondimeno essere una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale all' importazione, qualora sia esclusivamente destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico al prodotto nazionale tassato.

25 L' art. 95 vieta che uno Stato membro applichi direttamente o indirettamente ai prodotti degli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti nazionali similari o intese a proteggere altre produzioni nazionali. Il criterio di applicazione della disposizione di cui trattasi è, di conseguenza, il carattere discriminatorio o protezionistico di una misura di imposizione interna.

26 Per quanto riguarda il caso di un tributo che colpisce i prodotti nazionali e quelli importati in base a identici criteri, la Corte ha tuttavia rilevato che può esservi ragione di tener conto della destinazione del gettito dell' imposizione. In effetti, quando il gettito di un' imposizione del genere è destinato a finanziare attività che giovano in modo specifico ai prodotti nazionali tassati, può derivarne che il tributo riscosso secondo gli stessi criteri costituisca nondimeno una tassazione discriminatoria, nella misura in cui l' onere fiscale gravante sui prodotti nazionali sia neutralizzato da vantaggi finanziati per mezzo di esso, mentre quello gravante sui prodotti importati rappresenti un onere netto (sentenza 21 maggio 1980, Commissione/Italia, punto 15 della motivazione, causa 73/79, Racc. pag. 1533).

27 Dalle considerazioni che precedono risulta che se i benefici che comporta la destinazione del ricavato dell' imposizione di cui trattasi compensano integralmente l' onere sopportato dal prodotto nazionale all' atto della sua immissione in commercio, tale imposizione costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale, incompatibile con gli artt. 12 e segg. del Trattato. Per contro se questi benefici compensano solo una parte dell' onere che grava sul prodotto nazionale, il tributo di cui trattasi è disciplinato dall' art. 95 del Trattato. In quest' ultimo caso, il tributo è incompatibile con l' art. 95 del Trattato e quindi vietato nella misura in cui è discriminatorio a danno del prodotto importato, cioè nella misura in cui compensa parzialmente l' onere sopportato dal prodotto nazionale assoggettato all' imposta.

28 Spetta al giudice nazionale verificare se l' onere che grava sul prodotto nazionale sia integralmente o parzialmente compensato dall' utilizzazione delle entrate del tributo di cui trattasi in modo da avvantaggiare i prodotti nazionali.

29 Sulla base delle considerazioni precedenti, secondo cui il tributo parafiscale controverso è disciplinato o dagli artt. 12 e segg o dall' art. 95 del Trattato, in funzione degli elementi di fatto che il giudice nazionale deve verificare, l' art. 30 non può trovare applicazione nella fattispecie.

30 Occorre quindi risolvere la questione proposta dal giudice nazionale nel senso che un tributo parafiscale come quello di cui è causa, essendo disciplinato dagli artt. 12 e seguenti o dell' art. 95 del Trattato, non è disciplinato dall' art. 30 di quest' ultimo.

Sugli artt. 92 e seguenti del Trattato

31 Il giudice nazionale chiede se un tributo parafiscale come quello di cui è causa sia compatibile con le disposizioni del Trattato che disciplinano gli aiuti di Stato.

32 Occorre osservare al riguardo che, come è stato rilevato, il tributo parafiscale di cui trattasi è disciplinato o dagli artt. 12 e 13 o dall' art. 95 del Trattato. La destinazione del suo ricavato può tuttavia costituire un aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, se nella fattispecie sono soddisfatte le condizioni di applicazione dell' art. 92 del Trattato, come interpretate dalla giurisprudenza della Corte.

33 Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, l' incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato comune non è né assoluta né incondizionata. Il Trattato, organizzando con l' art. 93 l' esame permanente ed il controllo degli aiuti da parte della Commissione, vuole che l' eventuale incompatibilità di un determinato aiuto con il mercato comune venga accertata, sotto il controllo della Corte di giustizia, mediante un apposito procedimento, che spetta alla Commissione avviare. Di conseguenza i singoli non possono, richiamandosi unicamente all' art. 92, contestare la compatibilità di un aiuto con il diritto comunitario dinanzi ai giudici nazionali né chiedere a questi di pronunciarsi, in via principale o incidentale, sull' eventuale incompatibilità (sentenze 22 marzo 1977, Ianelli e Volpi, causa 74/76, sopramenzionata, e Steinike e Weinlig, causa 78/76, Racc. pag. 595).

34 Occorre ricordare per contro le competenze del giudice nazionale in caso di inosservanza, da parte dello Stato membro interessato, dell' art. 93, n. 3, del Trattato, così come tali competenze sono state definite dalla Corte nella sentenza 21 novembre 1991, Fédération nationale du commerce extérieur des produits alimentaires (causa 354/90, Racc. pag. I-5505).

35 Pertanto, un tributo parafiscale quale quello di cui trattasi nella fattispecie può costituire, in funzione della destinazione del suo ricavato, un aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, se sono soddisfatte le condizioni di applicazione dell' art. 92 del Trattato, restando inteso che l' accertamento del concorso di queste condizioni dev' essere effettuato secondo il procedimento previsto a tal fine dall' art. 93 del Trattato.

Sull' art. 37 del Trattato

36 Nel caso considerato dal giudice nazionale, occorre rilevare che il tributo parafiscale di cui trattasi è stato istituito indipendentemente dal regime di importazione e di commercializzazione del petrolio in Francia e non si ricollegava all' esercizio dei diritti esclusivi previsti da tale regime.

37 Occorre di conseguenza risolvere la questione posta dal giudice nazionale nel senso che l' art. 37 del Trattato non si oppone all' introduzione di un tributo parafiscale istituito indipendentemente dal regime di importazione e di commercializzazione del petrolio in vigore in uno Stato membro e che non si ricollega all' esercizio dei diritti esclusivi previsti da tale regime.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

38 Le spese sostenute dal governo francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti della causa principale il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla Cour d' appel di Poitiers, con sentenza 14 febbraio 1990, dichiara:

1) Un tributo parafiscale, riscosso alle stesse condizioni sui prodotti nazionali e sui prodotti importati, e il cui gettito è destinato a beneficio dei soli prodotti nazionali in modo che i benefici che ne derivano compensano integralmente l' onere che grava su questi prodotti, costituisce una tassa di effetto equivalente ad un dazio doganale vietato dall' art. 12 del Trattato CEE. Per contro, se questi benefici compensano solo una parte dell' onere sopportato dai prodotti nazionali, il tributo di cui trattasi costituisce un' imposizione discriminatoria vietata dall' art. 95 del Trattato.

2) Un tale tributo parafiscale può costituire, in funzione della destinazione del suo ricavato, un aiuto di Stato, incompatibile con il mercato comune, se sono soddisfatte le condizioni di applicazione dell' art. 92 del Trattato, restando inteso che l' accertamento del concorso di queste condizioni deve essere effettuato seguendo il procedimento previsto a tal fine dall' art. 93 del Trattato.

3) Un tale tributo parafiscale, essendo disciplinato dagli artt. 12 e seguenti o dell' art. 95 del Trattato, non è disciplinato dall' art. 30 di quest' ultimo.

4) L' art. 37 del Trattato non si oppone all' introduzione di un tributo parafiscale istituito indipendentemente dal regime di importazione e di commercializzazione del petrolio in vigore in uno Stato membro e che non si ricollega all' esercizio dei diritti esclusivi previsti da tale regime.