61990J0063

SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 OTTOBRE 1992. - REPUBBLICA PORTOGHESE E REGNO DI SPAGNA CONTRO CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE. - PESCA - REGOLAMENTO CHE RIPARTISCE LE QUOTE DI CATTURE TRA STATI MEMBRI - ATTO DI ADESIONE DELLA SPAGNA E DEL PORTOGALLO. - CAUSE RIUNITE C-63/90 E C-67/90.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina I-05073
edizione speciale svedese pagina I-00123
edizione speciale finlandese pagina I-00125


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Agricoltura ° Politica agricola comune ° Regolamenti ° Procedura di elaborazione ° Distinzione tra regolamenti di base e regolamenti di esecuzione ° Regolamento di esecuzione adottato nel rispetto della procedura prescritta dal regolamento di base - Legittimità

(Trattato CEE, art. 43, n. 2, terzo comma)

2. Atti delle istituzioni ° Motivazione ° Obbligo ° Portata ° Regolamenti

(Trattato CEE, art; 190)

3. Pesca ° Conservazione delle risorse marine ° Regime di contingenti di pesca ° Ripartizione tra gli Stati membri del volume delle catture disponibili ° Esigenza di stabilità relativa ° Applicazione ° Invariabilità del criterio di ripartizione ° Obbligo per il Consiglio di procedere ad una nuova ripartizione in caso di variazione in aumento di una popolazione ittica ° Insussistenza

[Trattato CEE, art. 43, n. 2, terzo comma; regolamento (CEE) del Consiglio n. 170/83, artt. 4 e 11]

4. Adesione di nuovi Stati membri alle Comunità ° Spagna ° Portogallo ° Pesca ° Rispetto del patrimonio normativo comunitario ° Principio della stabilità relativa della ripartizione delle risorse ° Applicazione alle risorse esterne

(Atto di adesione del 1983, artt. 2, 167 e 354; regolamento del Consiglio n. 170/83)

5. Diritto comunitario ° Principi ° Parità di trattamento ° Discriminazione in base alla nazionalità ° Divieto ° Esclusione, per l' anno 1990, della Spagna e del Portogallo dalla ripartizione dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Groenlandia ° Ammissibilità

[Trattato CEE, art. 7; regolamento (CEE) del Consiglio n. 4054/89]

Massima


1. Non si può pretendere che tutti i particolari dei regolamenti relativi alla politica agricola comune siano fissati dal Consiglio secondo la procedura di cui all' art. 43 del Trattato. Pertanto, questa norma è osservata qualora i punti essenziali dell' emananda disciplina siano stati stabiliti in modo conforme alla procedura ivi contemplata; invece, le disposizioni di esecuzione dei regolamenti di base possono essere adottate dal Consiglio secondo una procedura diversa.

Non constituisce pertanto una violazione di tale norma l' adozione, da parte del Consiglio, di un regolamento di esecuzione nel rispetto della procedura prescritta dal regolamento di base.

2. La motivazione, prescritta dall' art. 190 del Trattato, deve essere adeguata alla natura dell' atto di cui trattasi. Essa deve manifestare in modo chiaro e non equivoco il ragionamento dell' autorità comunitaria, autrice dell' atto, in modo da consentire agli interessati di conoscere i motivi del provvedimento adottato ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato. Non si può tuttavia esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono oggetto, qualora l' atto stesso rientri nell' ambito sistematico del complesso di cui fa parte.

3. L' esigenza di stabilità relativa della ripartizione tra gli Stati membri del volume delle catture disponibili per la Comunità in caso di limitazione delle attività di pesca, posta dall' art. 4, n. 1, del regolamento n. 170/83, deve intendersi nel senso che significa il mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro in tale ripartizione. Il criterio di ripartizione inizialmente fissato in forza di detta disposizione e secondo la procedura prevista dall' art. 11 dello stesso regolamento continua ad essere applicato finché non venga adottato un regolamento di modifica secondo la procedura prevista dall' art. 43 del Trattato.

Il principio della stabilità relativa delle attività di pesca non può essere interpretato nel senso che implichi l' obbligo per il Consiglio di procedere ad una nuova ripartizione, ogni volta che sia dimostrata una variazione in aumento di una popolazione ittica determinata e qualora tale popolazione abbia già costituito oggetto della ripartizione iniziale.

4. L' art. 2 dell' atto di adesione della Spagna e del Portogallo stabilisce che, a partire dall' adesione, le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni delle Comunità prima dell' adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano, in tali Stati, secondo le modalità stabilite da detti trattati e dello stesso atto di adesione. Per quanto riguarda la pesca, e in particolare le risorse esterne, lo stesso atto (art. 167 per quanto riguarda la Spagna e art. 354 per quanto riguarda il Portogallo) contempla un regime di inserimento che si limita al subentro della Comunità nella gestione degli accordi di pesca conclusi in precedenza con paesi terzi dai nuovi Stati membri, come pure alla conservazione provvisoria, da parte di questi ultimi, dei diritti e degli obblighi che ne derivano, in attesa che il Consiglio adotti gli opportuni provvedimenti per la salvaguardia delle attività di pesca derivanti dagli accordi stessi. Pertanto, a norma dell' art. 2 di tale atto si adesione, si impone l' applicazione del patrimonio normativo comunitario, e in particolare del principio della stabilità relativa, quale è stato posto dal regolamento n. 170/83 ed interpretato dalla Corte.

Tuttavia, anche se l' atto di adesione non ha modificato la situazione esistente in materia di ripartizione delle risorse esterne della pesca, non è men vero che, a partire dall' adesione, il Portogallo e la Spagna si trovano nella stessa situazione degli Stati membri che non hanno fruito della ripartizione iniziale. Questi due Stati membri hanno quindi il diritto di partecipare alla ripartizione di nuove possibilità di pesca, disponibili in forza di accordi con paesi terzi conclusi dopo l' adesione e, al momento di un' eventuale revisione del sistema, possono far valere le loro pretese nello stesso modo di tutti gli altri Stati membri.

5. L' esclusione, da parte del regolamento n. 4054/89, della Spagna e del Portogallo dalla ripartizione, per l' anno 1990, dei contingenti di cattura della Comunità nelle acque della Groenlandia non configura una discriminazione in base alla nazionalità, vietata dall' art. 7 del Trattato, poiché la situazione di questi due Stati membri non è paragonabile a quella degli Stati membri beneficiari della suddetta ripartizione, se si tiene conto del contenuto dell' atto di adesione del 1983 a proposito dell' inserimento dei nuovi Stati membri nella politica comune della pesca.

Infatti, in primo luogo, i nuovi Stati membri non possono invocare circostanze anteriori all' adesione, fra cui in particolare le loro attività di pesca durante il periodo di riferimento, per rimettere in discussione il patrimonio normativo comunitario mentre l' atto di adesione non ha modificato la situazione esistente in materia di ripartizione delle risorse esterne. In secondo luogo, a partire dalla loro adesione, e anche se quest' ultima li ha privati della competenza a concludere accordi autonomi e se non hanno ottenuto una contropartita per le risorse esterne da essi apportate alla Comunità, questi stessi Stati si trovano nella stessa situazione degli Stati membri esclusi dalle ripartizioni in forza del principio della stabilità relativa delle attività di pesca, concretata, per quanto riguarda gli accordi stipulati prima dell' adesione, nella ripartizione effettuata nel 1983.

Parti


Nelle cause riunite C-63/90 e C-67/90,

Repubblica portoghese, rappresentata dal professor João Mota de Campos, dal signor Luís Inês Fernandes, direttore dell' ufficio legale della direzione generale per le Comunità europee del ministero degli Affari esteri, dal signor Marcelo Vasconcelos, direttore del gabinetto per gli studi e per la pianificazione del ministero dell' Agricoltura, della Pesca e dell' Alimentazione, e dalla signora Maria Luisa Duarte, consigliere giuridico presso la direzione generale per le Comunità europee del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata del Portogallo, 33, allée Scheffer,

e

Regno di Spagna, rappresentato inizialmente dal signor Carlos Bastarreche Saguees, indi dal signor Alberto Navarro González, direttore generale del coordinamento giuridico ed istituzionale comunitario, e dalla signora Rosario Silva de Lapuerta, abogado del Estado, capo del servizio giuridico dello Stato, incaricata di rappresentare il governo spagnolo dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata di Spagna, 4-6, boulevard E. Servais,

ricorrenti,

contro

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato dai signori Arthur Alan Dashwood, direttore del servizio giuridico, e John Carbery, consigliere giuridico, assistiti dal signor Jorge Monteiro indi dal signor Amadeu Lopes Sabino, da un lato, e dal signor Germán-Luis Ramos Ruano, dall' altro, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Xavier Herlin, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Robert Caspar Fischer e, rispettivamente, dai signori Herculano Lima e Francisco José Santaolalla, consiglieri giuridici, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

Repubblica federale di Germania, rappresentata dai signori Ernst Roeder, Regierungsdirektor del ministero federale degli Affari economici, e Joachim Karl, Oberregierungsrat dello stesso ministero, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' ambasciata della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile Reuter,

Regno Unito di Gran Bretagna e d' Irlanda del Nord, rappresentato dal signor J.E. Collins, del Treasury Solicitor' s Department, in qualità di agente, assistito dal signor Christopher Vajda, barrister, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Regno Unito, 14, boulevard Roosevelt,

intervenienti,

aventi ad oggetto l' annullamento del regolamento (CEE) del Consiglio 19 dicembre 1989, n. 4054, che ripartisce, per il 1990, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia (GU L 389, pag. 65),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, C.N. Kakouris e M. Zuleeg, presidenti di sezione, G.F. Mancini, R. Joliet, J.C. Moitinho de Almeida e Díez de Velasco, giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 18 febbraio 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 6 maggio 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atti depositati nella cancelleria della Corte il 14 e, rispettivamente, il 16 marzo 1990, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna hanno chiesto, a norma dell' art. 173, primo comma, del Trattato CEE, l' annullamento del regolamento del Consiglio 19 dicembre 1989, n. 4054, che ripartisce, per il 1990, i contingenti di cattura comunitari nelle acque della Groenlandia (GU L 389, pag. 65). Questo regolamento faceva seguito all' accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea, da un lato, ed il governo della Danimarca ed il governo locale della Groenlandia, dall' altro (GU 1985, L 29, pag. 9), ed al protocollo che fissa le condizioni di pesca previste nell' accordo (GU 1989, L 389, pag. 83), cioè i contingenti di cattura assegnati alla Comunità nelle acque groenlandesi dal 1 gennaio 1990 al 31 dicembre 1994.

2 Il Consiglio adottava il regolamento impugnato a norma dell' art. 11 del regolamento (CEE) del Consiglio 25 gennaio 1983, n. 170, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (GU L 24, pag. 1). Questo regime contempla fra l' altro provvedimenti di conservazione i quali, secondo l' art. 2, possono in particolare implicare la limitazione dello sforzo di pesca, in particolare mediante la limitazione delle catture.

3 A questo proposito, l' art. 3 del regolamento n. 170/83 stabilisce che, se, per una specie o per specie affini è necessario limitare il volume delle catture, vengono definiti ogni anno il totale di catture ammesse per popolazione o gruppo di popolazioni (in prosieguo: "TAC"), la quota disponibile per la Comunità, nonché, se del caso, il totale delle catture assegnate ai paesi terzi e le condizioni specifiche nelle quali devono essere effettuate tali catture. La quota disponibile per la Comunità è aumentata del totale delle catture effettuate dalla Comunità al di fuori delle acque soggette alla giurisdizione o alla sovranità degli Stati membri.

4 D' altro canto, l' art. 4, n. 1, del regolamento n. 170/83 stabilisce che "il volume delle catture disponibili per la Comunità menzionato all' art. 3 è ripartito fra gli Stati membri in modo da assicurare a ciascuno Stato membro uno stabilità relativa delle attività esercitate su ciascuna delle popolazioni ittiche considerate". Il n. 2 dello stesso articolo stabilisce, d' altra parte, che il Consiglio, che delibera secondo la procedura prevista dall' art. 43 del Trattato ed in base ad una relazione che la Commissione gli deve sottoporre entro il 31 dicembre 1991 sulla situazione della pesca nella Comunità, sullo sviluppo economico e sociale delle regioni costiere e sullo stato delle popolazioni ittiche nonché sulla loro evoluzione prevedibile, adotta gli adattamenti eventualmente necessari nella ripartizione delle risorse tra gli Stati membri.

5 Infine l' art. 11 del regolamento n. 170/83 stabilisce che la scelta dei provvedimenti di conservazione, la determinazione dei TAC e del volume disponibile per la Comunità e la ripartizione di questo volume fra gli Stati membri sono decisi dal Consiglio che statuisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. I regolamenti che determinano i TAC per le specie di pesci la cui conservazione deve essere garantita e che ripartiscono il volume delle catture disponibili per la Comunità fra gli Stati membri sono stati adottati ogni anno, su detta base, dal 1983.

6 Con regolamento (CEE) 25 gennaio 1983, n. 172, che fissa, per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche presenti nelle zone di pesca della Comunità, il totale delle catture ammesse per il 1982 e la parte di queste catture disponibile per la Comunità, la ripartizione di detta parte tra gli Stati membri, nonché le condizioni cui è soggetta la pesca del totale delle catture ammesse (GU L 24, pag. 30), il Consiglio ha proceduto alla ripartizione delle risorse disponibili nelle acque comunitarie secondo i tre criteri indicati della motivazione di detto regolamento: le attività di pesca tradizionali, le esigenze specifiche delle regioni i cui abitanti dipendono prevalentemente dall' industria della pesca e dalle industrie connesse nonché la perdita di potenziale di cattura nelle acque dei paesi terzi.

7 Questi stessi criteri sono serviti come base per la ripartizione delle risorse disponibili, al di fuori delle acque comunitarie, in forza di accordi con paesi terzi e che hanno costituito oggetto di vari regolamenti del Consiglio. Ciò vale per i regolamenti (CEE) 25 gennaio 1983, n. 173, che modifica il regolamento (CEE) n. 370/82 relativo alla gestione ed al controllo di alcuni contingenti di cattura per il 1982 per i pescherecci battenti bandiera di uno degli Stati membri che operano nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO (GU L 24, pag. 68), 25 gennaio 1983, n. 174, che ripartisce tra gli Stati membri i contingenti di cattura concessi nel 1982 alla Comunità nel quadro dell' accordo di pesca tra la Comunità e il Canada (GU L 24, pag. 70), 25 gennaio 1983, n. 175, che ripartisce tra gli Stati membri alcuni contingenti di cattura per le navi che pescano nella zona economica della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen (GU L 24, pag. 72), e 25 gennaio 1983, nn. 176 e 177, che ripartiscono tra gli Stati membri i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia (GU L 24, pag. 75) e in quelle delle isole Faeroeer (GU L 24, pag. 77).

8 Le percentuali di ripartizione, stabilite in relazione alle attività di pesca durante il periodo di riferimento 1973-1978 e tradotte in quantità assegnate, non sono cambiate dal 1983 e sono state usate per tutte le ripartizioni avvenute in seguito. L' adesione della Repubblica portoghese e del Regno di Spagna alla Comunità (1 gennaio 1986) non ha portato ad alcun cambiamento nella formula di ripartizione: i due nuovi Stati membri ne sono rimasti esclusi.

9 Per una più ampia illustrazione della normativa comunitaria da applicarsi, dello svolgimento del procedimento come pure dei mezzi ed argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

10 A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono numerosi mezzi che possono essere raggruppati in tre capi, cioè l' inosservanza di forme sostanziali, l' inosservanza del principio di stabilità relativa delle attività di pesca e l' inosservanza di principi generali del diritto comunitario.

Sui mezzi relativi all' inosservanza di forme sostanziali

11 La Repubblica portoghese sostiene anzitutto che il regolamento impugnato è stato adottato in spregio alla procedura di cui all' art. 43 del Trattato, al quale esso non opera del resto alcun richiamo. Essa sostiene in proposito che l' esigenza della certezza del diritto non può essere soddisfatta né dal richiamo al Trattato CEE nel suo complesso né dal richiamo al soprammenzionato regolamento n. 170/83.

12 Essa fa poi valere che il regolamento impugnato è stato adottato in contrasto con l' art. 190 del Trattato, in quanto esso non indica i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il Consiglio a ripartire le catture disponibili fra taluni Stati membri, escludendone altri, come i ricorrenti, che avevano pur tuttavia manifestato il loro interesse in proposito.

13 La Repubblica portoghese deduce infine che il regolamento impugnato è stato adottato prima dell' entrata in vigore, anche solo provvisoria, del soprammenzionato protocollo relativo alle disponibilità di pesca nelle acque groenlandesi. Essa pone in rilievo in proposito che detto Protocollo è stato ufficialmente approvato in nome della Comunità solo con regolamento (CEE) del Consiglio 16 luglio 1990, n. 2647, riguardante la conclusione del soprammenzionato secondo Protocollo (GU L 252, pag. 1), e che l' applicazione provvisoria di tale Protocollo è stata decisa di comune accordo fra le parti contraenti con uno scambio di lettere in data 21 dicembre 1989.

14 Per quanto riguarda il fondamento giuridico del regolamento impugnato, va osservato che questo si basa espressamente sul soprammenzionato art. 11 del regolamento n. 170/83 il quale, richiamandosi in particolare all' art. 4, n. 1, dello stesso regolamento, attribuisce al Consiglio, che statuisce a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, il potere di determinare la ripartizione fra gli Stati membri del volume delle catture disponibili per la Comunità. Dato che il regolamento n. 170/83 è a sua volta basato sull' art. 43 del Trattato, il suo art. 11 costituisce un fondamento giuridico appropriato e sufficiente per l' adozione del regolamento impugnato. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 16 giugno 1987, causa 46/86, Romkes (Racc. pag. 2681, punto 16 della motivazione), infatti, non si può pretendere che tutti i particolari dei regolamenti relativi alla politica agricola comune siano fissati dal Consiglio secondo la procedura di cui all' art. 43 del Trattato. Al contrario, questa norma è osservata qualora i punti essenziali dell' emananda disciplina siano stati stabiliti in modo conforme alla procedura ivi contemplata; le disposizioni di esecuzione dei regolamenti di base possono infatti essere adottate dal Consiglio secondo una procedura diversa, come stabilito da detto art. 11.

15 Questo mezzo va quindi disatteso.

16 Per quanto riguarda l' asserita mancanza, nella motivazione del regolamento impugnato, di qualsiasi precisazione circa i motivi di fatto e di diritto che hanno indotto il Consiglio a far fruire determinati Stati membri della ripartizione e ad escluderne in particolare i ricorrenti, va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, la motivazione prescritta dall' art. 190 del Trattato deve essere adeguata alla natura dell' atto considerato. Essa deve far apparire in forma chiara e non equivoca l' iter logico seguito dall' istituzione da cui promana l' atto, onde consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e onde permettere alla Corte di esercitare il proprio controllo. Emerge inoltre dalla predetta giurisprudenza come non si possa esigere che la motivazione di un atto specifichi i vari elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono oggetto, qualora l' atto stesso sia in armonia con il contesto normativo di cui fa parte (v. in particolare la sentenza 22 gennaio 1986, causa 250/84, Eridania (Racc. pag. 117, punti 37 e 38 della motivazione).

17 Orbene, il quinto 'considerando' del regolamento impugnato si richiama espressamente al criterio essenziale di qualsiasi ripartizione delle risorse della pesca, cioè quello di garantire a ciascuno Stato membro una stabilità relativa delle attività di pesca di cui trattasi, contemplata nel soprammenzionato art. 4 del regolamento n. 170/83. Si deve inoltre tener conto del fatto che il regolamento impugnato fa parte di tutta una serie di regolamenti, alcuni dei quali posteriori all' adesione, che applicano lo stesso criterio di base. Si deve quindi ritenere che esso soddisfi le esigenze di motivazione di cui all' art. 190 del Trattato, quali sono state sopra ricordate.

18 Questo secondo mezzo va quindi disatteso.

19 Infine il mezzo relativo al fatto che il regolamento impugnato è stato adottato prima dell' entrata in vigore, anche solo provvisoria, del secondo protocollo relativo alle disponibilità di pesca nelle acque groenlandesi va del pari disatteso. Basta infatti rilevare che, comunque siano le cose, e a norma del suo art. 3, detto regolamento è entrato in vigore il 1 gennaio 1990, cioè il giorno stesso di detto protocollo in forza della decisione del Consiglio 19 dicembre 1989, n. 89/650/CEE, relativa alla conclusione dell' accordo in forma di scambio di lettere sulla sua applicazione provvisoria (GU L 389, pag. 80).

20 Dalle considerazioni che precedono discende che i mezzi relativi all' inosservanza di forme sostanziali devono essere disattesi nel loro complesso.

Sul mezzo relativo all' inosservanza del principio della stabilità relativa delle attività di pesca

21 I ricorrenti sostengono che, adottando il regolamento impugnato, che li esclude dalla ripartizione, il Consiglio ha applicato in modo troppo rigido, e quindi errato, il principio della stabilità relativa delle attività di pesca, sancito dall' art. 4, n. 1, del citato regolamento n. 170/83, in quanto non avrebbe tenuto conto delle loro legittime pretese di ottenere risorse di pesca disponibili al di fuori della Comunità e attribuite a quest' ultima nel suo complesso.

22 A sostegno della loro tesi i ricorrenti adducono essenzialmente tre argomenti.

23 In primo luogo, essi pongono in rilievo il fatto che il secondo protocollo dell' accordo con la Groenlandia ha offerto alla Comunità, rispetto al primo protocollo del 1985, un rilevante aumento delle possibilità di pesca, fra cui in particolare 7 500 t supplementari per il merluzzo bianco. Questo aumento avrebbe dovuto indurre il Consiglio ad includere i ricorrenti nella ripartizione, pur facendo salvi gli interessi degli Stati membri che già ne fruivano.

24 In secondo luogo, i ricorrenti ritengono che la clausola di revisione di cui all' art. 4, n. 2, del citato regolamento n. 170/83 non costituisce il solo mezzo per adeguare la formula di ripartizione, stabilita nel 1983, a circostanze nuove. Lo stesso Consiglio avrebbe ammesso, in una dichiarazione inserita nel processo verbale al momento dell' adozione del regolamento n. 170/83, che, anche prima della revisione ufficiale del sistema di ripartizione, sarebbe opportuno, al momento della valutazione della stabilità relativa dei contingenti da assegnare agli Stati membri, prendere in considerazione le varie circostanze che possano incidere in modo sostanziale sulla situazione generale che ha determinato la ripartizione iniziale. Orbene, l' adesione di due nuovi Stati membri costituirebbe una modifica sostanziale di detta situazione, giacché la tabella iniziale era concepita per dieci Stati membri, il che non corrisponde più all' attuale composizione della Comunità. Del resto, il silenzio dell' atto di adesione in proposito significherebbe che il principio della stabilità relativa delle attività di pesca deve essere applicato tenendo conto della nuova composizione della Comunità.

25 Secondo il Regno di Spagna, infine, le possibilità di pesca determinate nel protocollo del 1985 sarebbero state sistematicamente sottoutilizzate dagli Stati membri beneficiari. Pertanto, anche in mancanza di contingenti supplementari, il principio di stabilità relativa delle attività di pesca non sarebbe stato trasgredito se fossero state attribuite possibilità di pesca ad altri Stati membri, giacché gli Stati membri, che sono stati i beneficiari esclusivi di tale principio, non hanno mai esaurito completamente i loro contingenti.

26 Prima di esaminare questi vari argomenti, è opportuno ricordare che nella soprammenzionata sentenza 16 giugno 1987, Romkes, la Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla compatibilità, con l' esigenza di stabilità relativa delle attività di pesca posta dal regolamento n. 170/83, delle ripartizioni dei contingenti effettuate dopo quella iniziale del 1983. Al punto 17 di questa sentenza la Corte ha dichiarato che questa esigenza di stabilità relativa doveva intendersi nel senso che significa il mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro in tale ripartizione. Essa ha precisato in proposito che, prescrivendo che gli adattamenti eventualmente necessari nella ripartizione delle risorse tra Stati membri vengono adottati dal Consiglio secondo la procedura prevista dall' art. 43 del Trattato, l' art. 4, n. 2, dello stesso regolamento dimostra che il criterio di ripartizione inizialmente fissato in forza dell' art. 4, n. 1, e sulla base dell' art. 11, continuerà ad essere applicato finché non venga adottato un regolamento di modifica secondo la procedura seguita per il regolamento n. 170/83.

27 I ricorrenti sostengono tuttavia che questa giurisprudenza presuppone una limitazione delle attività di pesca rispetto alle catture disponibili in un determinato momento e che essa non può essere invocata nel caso di un aumento delle possibilità di pesca, come nella presente fattispecie.

28 In proposito va rilevato che, secondo l' art. 2, n. 2, del soprammenzionato regolamento n. 170/83, i provvedimenti di limitazione delle catture riguardano specie o gruppi di specie; inoltre, secondo l' art. 4, n. 1, dello stesso regolamento la stabilità relativa deve essere garantita, per ciascuno Stato membro, "su ciascuna delle popolazioni ittiche considerate", cioè per i pesci di una determinata specie che si trovino in una determinata zona geografica. Orbene, è assodato che è impossibile valutare in modo preciso il volume di queste popolazioni, che possono subire, da un anno all' altro, delle oscillazioni, in aumento come in diminuzione, dovute essenzialmente all' andamento biologico delle specie. E' questo il motivo per cui la Corte ha precisato nella soprammenzionata sentenza Romkes, che la stabilità relativa delle attività di pesca doveva intendersi nel senso del mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro, non già, quindi, della garanzia di una quantità fissa di pesce.

29 Ciò premesso, il principio della stabilità relativa delle attività di pesca non può essere interpretato nel senso che implichi l' obbligo per il Consiglio di procedere ad una nuova ripartizione, ogni volta che sia dimostrata una variazione in aumento di una popolazione ittica determinata e qualora tale popolazione abbia già costituito oggetto della ripartizione iniziale. Del resto, come l' avvocato generale ha giustamente osservato, l' accordo sulla pesca con la Groenlandia contiene numerose disposizioni che trovano la loro giustificazione unicamente nella natura aleatoria delle previsioni quantitative su una popolazione ittica determinata.

30 Il primo argomento addotto va quindi disatteso.

31 Per quanto riguarda l' argomento relativo all' adesione della Repubblica portoghese e del Regno di Spagna alla Comunità il 1 gennaio 1986, si deve considerare che il fatto obiettivo dell' adesione di uno Stato non può avere, di per sé, conseguenze giuridiche, dato che le condizioni di adesione sono disciplinate nell' atto relativo a quest' ultima.

32 Nel caso in esame, l' art. 2 dell' atto di adesione di cui trattasi stabilisce che, a partire dall' adesione, le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni della Comunità prima dell' adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano, in tali Stati, secondo le modalità stabilite da detti trattati e dallo stesso atto di adesione.

33 Orbene, è assodato che, per quanto riguarda la pesca, e in particolare le risorse esterne, l' atto di adesione (art. 167 per quanto riguarda la Spagna e art. 354 per quanto riguarda il Portogallo) contempla un regime di inserimento che si limita al subentro della Comunità nella gestione degli accordi di pesca conclusi in precedenza con paesi terzi dai nuovi Stati membri, come pure alla conservazione provvisoria, da parte di questi ultimi, dei diritti e degli obblighi che ne derivano, in attesa che il Consiglio adotti gli opportuni provvedimenti per la salvaguardia delle attività di pesca derivanti dagli accordi stessi.

34 Pertanto, a norma dell' art. 2 dell' atto di adesione, si impone l' applicazione del patrimonio normativo comunitario, e in particolare del principio della stabilità relativa, quale è stato posto dal soprammenzionato regolamento n. 170/83, il quale del resto non ha subito alcuna modifica, ad eccezione dell' adattamento tecnico del numero di voti nella procedura di decisione di cui all' art. 14, n. 2 (allegato I, punto XV, dell' atto di adesione), ed interpretato dalla Corte.

35 Occorre quindi respingere questo secondo argomento.

36 E' tuttavia opportuno precisare che, benché l' atto di adesione non abbia modificato, come avrebbe potuto fare, la situazione esistente in materia di ripartizione delle risorse esterne della pesca, non è men vero che, a partire dall' adesione, la Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna si trovano nella stessa situazione degli Stati membri che non hanno fruito della ripartizione iniziale.

37 Ne deriva che questi due Stati membri hanno il diritto di partecipare alla ripartizione di nuove possibilità di pesca, eventualmente disponibili in forza di accordi con paesi terzi conclusi dopo l' adesione ed aventi ad oggetto risorse di pesca ancora da ripartire; inoltre ne deriva che, al momento dell' eventuale revisione del sistema, a norma dell' art. 4, n. 2, del regolamento n. 170/83, detti Stati possono far valere le loro pretese allo stesso modo di tutti gli altri Stati membri.

38 Per quanto riguarda infine l' argomento addotto dal Regno di Spagna e relativo all' asserita sottoutilizzazione dei contingenti, va rilevato che, in realtà, e come il Consiglio ha del resto fatto osservare senza essere contraddetto in modo convincente, le possibilità di pesca attribuite alla Comunità in forza di un accordo con un paese terzo si basano su previsioni, circa lo stato e l' andamento delle popolazioni ittiche, che possono rivelarsi errate e non esprimere i quantitativi che possono essere effettivamente catturati. Ciò posto, il semplice accertamento di risultati di pesca inferiori ai quantitativi previsti non può far sorgere l' obbligo di procedere ad una nuova ripartizione per l' anno seguente. Va aggiunto che il Regno di Spagna non ha fornito alcuna prova di una sottoutilizzazione volontaria, da parte degli Stati membri beneficiari, dei contingenti di pesca loro attribuiti a norma del regolamento impugnato.

39 Dato che questo terzo argomento non può quindi essere accolto, il mezzo relativo all' inosservanza del principio della stabilità relativa delle attività di pesca va disatteso nel suo complesso.

Sui mezzi relativi all' inosservanza di principi generali del diritto comunitario

40 I ricorrenti sostengono che, adottando il regolamento impugnato senza includerli nella formula di ripartizione, il Consiglio ha trasgredito il principio di non discriminazione sancito dall' art. 7 del Trattato. Secondo il governo portoghese, il Consiglio ha del pari trasgredito i principi di proporzionalità, di equità nonché di solidarietà comunitaria.

41 L' inosservanza del principio di non discriminazione deriverebbe essenzialmente, secondo il governo portoghese, dal fatto che, dal 1973 al 1977, cioè pressappoco durante il periodo di riferimento in base al quale è stata stabilita nel 1983 la formula di ripartizione fra Stati membri, la flotta portoghese avrebbe pescato, nelle acque groenlandesi, in media la stessa quantità di merluzzo bianco pescata dalla Repubblica federale di Germania e circa tredici volte di più di quella pescata dal Regno Unito.

42 Il governo spagnolo fa valere in proposito che i nuovi Stati membri, pur avendo perduto a favore della Comunità, in seguito all' adesione, il potere di negoziare accordi di pesca con paesi terzi, restano esclusi dalle possibilità di pesca che la Comunità ottiene negoziando direttamente accordi del genere con i paesi terzi; esso rileva inoltre che gli altri Stati membri hanno fruito degli accordi di pesca conclusi dalla Spagna con paesi terzi prima dell' adesione, mentre la Spagna è esclusa dai contingenti che la Comunità ottiene in forza di accordi da essa conclusi dal canto suo durante lo stesso periodo.

43 In proposito va rilevato che la situazione dei ricorrenti non è paragonabile a quella degli altri Stati membri beneficiari delle ripartizioni, se si tiene conto del contenuto dell' atto di adesione, quale sopra ricordato, a proposito dell' inserimento dei nuovi Stati membri nella politica comune della pesca, e più particolarmente per quanto riguarda le risorse esterne della pesca già disponibili e ripartite al momento dell' adesione.

44 Nei limiti in cui l' atto di adesione non ha modificato la situazione esistente in materia di ripartizione delle risorse esterne, infatti, continua ad applicarsi il patrimonio normativo comunitario. Di conseguenza, i nuovi Stati membri non possono invocare circostanze anteriori all' adesione, fra cui in particolare le loro attività di pesca durante il periodo di riferimento, per escludere l' applicazione delle disposizioni di cui trattasi. A partire dalla loro adesione, essi si trovano nella stessa situazione degli Stati membri esclusi dalle ripartizioni in forza del principio della stabilità relativa delle attività di pesca, concretata, per quanto riguarda gli accordi stipulati prima dell' adesione, nella ripartizione effettuata nel 1983. Questa valutazione non può essere infirmata dal fatto che, con l' adesione, i nuovi Stati membri non hanno più la competenza per concludere accordi autonomi, il che li pone in una situazione identica a quella di tutti gli altri Stati membri, né dal fatto che non hanno ricevuto alcuna contropartita per le risorse esterne da essi apportate alla Comunità.

45 Il mezzo relativo all' inosservanza del principio di non discriminazione va quindi disatteso.

46 Secondo il governo portoghese, il rifiuto di attribuire contingenti di pesca a nuovi Stati membri che abbiano vecchie e solide tradizioni di pesca nelle acque della Groenlandia sarebbe sproporzionato, rispetto allo scopo perseguito, cioè la stabilità relativa delle attività di pesca, in quanto gli interessi della flotta portoghese in questa zona sarebbero in tal modo completamente sacrificati.

47 Questo mezzo non può essere accolto. Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, basta constatare che la formula di ripartizione, stabilita prima dell' adesione, non è stata modificata dallo stesso atto di adesione, per il motivo che detta formula è necessaria e idonea a garantire la stabilità relativa dell' attività di pesca degli Stati membri che ne fruiscono, per quanto riguarda le popolazioni ittiche già ripartite al momento dell' adesione. Qualsiasi ampliamento della formula di ripartizione pregiudicherebbe infatti detta stabilità, anche nel caso di oscillazioni positive delle possibilità di pesca, le quali non fanno che compensare, a medio termine, le oscillazioni negative, dato che tanto le une quanto le altre possono verificarsi in relazione all' andamento biologico delle specie.

48 Il governo portoghese deduce del pari l' inosservanza del principio di equità il quale, se non si identifica esattamente con i principi di non discriminazione e di proporzionalità, esigerebbe la giusta ponderazione degli interessi contrapposti. Detto principio non sostituirebbe la norma comunitaria, ma ne giustificherebbe un' interpretazione sufficientemente flessibile. Spetterebbe al giudice comunitario dare espressione all' esigenza generica di equità procedendo ad un' interpretazione flessibile della stabilità perseguita.

49 In proposito va ricordato che, nella soprammenzionata sentenza 16 giugno 1987, Romkes, la Corte ha già interpretato l' esigenza di stabilità relativa nel senso del mantenimento di una percentuale fissa per ciascuno Stato membro. Il governo portoghese invoca la propria adesione alla Comunità per motivare l' opportunità, o addirittura la necessità, di modificare detta interpretazione alla luce di tale evento. Orbene, è del pari opportuno ricordare che l' adesione di nuovi Stati membri alla Comunità avviene mediante atti che hanno efficacia di diritto primario e che possono modificare, in qualsiasi settore del diritto comunitario, le situazioni preesistenti, mentre il patrimonio normativo comunitario è la regola generale. Nel caso in esame, come si è detto sopra, l' atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese ha disciplinato il settore delle risorse esterne della pesca, in modo da lasciare immutato il sistema di ripartizione di cui trattasi. Ciò posto, l' adesione dei ricorrenti non può costituire un elemento atto a far modificare la giurisprudenza soprammenzionata.

50 Questo mezzo va perciò disatteso.

51 Il governo portoghese sostiene infine che il Consiglio ha trasgredito il principio della "solidarietà comunitaria", che si desumerebbe dall' art. 5, secondo comma, del Trattato, per quanto riguarda in particolare l' atteggiamento degli Stati membri in seno al Consiglio, al momento dell' adozione del regolamento impugnato.

52 Questo mezzo va disatteso. E' opportuno ricordare infatti che l' art. 5 del Trattato pone un principio di leale collaborazione nelle relazioni fra gli Stati membri e le istituzioni comunitarie. Questo principio non obbliga solo gli Stati membri ad adottare tutte le misure atte a garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario, ma impone anche alle istituzioni comunitarie obblighi reciproci di leale collaborazione con gli Stati membri (v. ordinanza 13 luglio 1990, causa C-2/88 Imm., Zwartveld, Racc. pag. I-3365, punto 17 della motivazione).

53 Orbene, l' adozione di un atto legislativo da parte del Consiglio non può costituire né trasgressione dell' obbligo imposto agli Stati membri di garantire la portata e l' efficacia del diritto comunitario, dato che la tutela dei propri interessi da parte di ciascuno Stato membro in seno al Consiglio esorbita manifestamente da detto obbligo, né inosservanza dell' obbligo di lealtà che incombe al Consiglio in quanto istituzione.

54 Quest' ultimo mezzo deve perciò essere del pari disatteso.

55 Da tutte le considerazioni che precedono discende che i ricorsi devono essere respinti nel loro complesso.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

56 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna sono rimasti soccombenti e vanno quindi condannati in solido alle spese. A norma dell' art. 69, n. 4, la Commissione e gli Stati membri intervenienti sopporteranno le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) I ricorsi sono respinti.

2) La Repubblica portoghese ed il Regno di Spagna sono condannati alle spese. La Commissione, la Repubblica federale di Germania ed il Regno Unito sopporteranno le proprie spese.