SENTENZA DELLA CORTE (SECONDA SEZIONE) DEL 24 GENNAIO 1991. - SOCIETE INDUSTRIELLE DE TRANSFORMATION DE PRODUITS AGRICOLES (SITPA) CONTRO OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES FRUITS, DES LEGUMES ET DE L'HORTICULTURE (ONIFLHOR). - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE DIJON - FRANCIA. - REGOLAMENTI - AIUTI ALLA TRASFORMAZIONE DI POMODORI - VALIDITA. - CAUSA C-27/90.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00133
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Regolamenti
(Trattato CEE, art. 190)
2. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Discriminazione tra produttori o consumatori - Aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori - Misure destinate a evitare la sovrapproduzione - Fissazione di un limite di garanzia accompagnato da una riduzione dell' importo dell' aiuto in caso di superamento - Applicazione della riduzione a tutti i produttori indipendentemente dalla loro parte di responsabilità nel superamento - Mancanza di discriminazione
(Trattato CEE, art. 40, n. 3, secondo comma; regolamento del Consiglio n. 989/84; regolamenti della Commissione nn. 1925/84, 2222/85, 2077/86 e 2160/87)
1. La motivazione richiesta dall' art. 190 del Trattato deve essere adattata alla natura dell' atto giuridico di cui trattasi. Non si può esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto dei regolamenti, qualora questi siano in armonia con il contesto normativo di cui fanno parte. E' sufficiente che i regolamenti contengano le indicazioni che consentono agli interessati di conoscere le ragioni delle norme in essi contenute e alla Corte di esercitare il suo controllo. Gli errori nella motivazione di un regolamento che sono privi di conseguenze dal punto di vista di detti requisiti non incidono sulla validità del regolamento stesso.
2. Nell' ambito di un' organizzazione comune dei mercati che non conosce un sistema di quote nazionali, tutti i produttori comunitari debbono, qualunque sia lo Stato membro nel quale sono stabiliti, sopportare, in modo solidale e uguale, le conseguenze delle decisioni che le istituzioni comunitarie sono chiamate ad adottare, nell' ambito delle loro competenze, per far fronte al rischio che si manifesti sul mercato uno squilibrio tra la produzione e la possibilità di smaltimento. Per queste ragioni, le misure, adottate dal Consiglio e dalla Commissione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli e consistenti nell' introdurre nel regime di aiuto ai prodotti trasformati a base di pomodori un sistema di limite di garanzia il cui superamento ha comportato riduzioni degli importi pagati, non possono essere considerate discriminatorie, per il motivo che dette misure, essendo applicabili sul mercato comunitario nel suo insieme, avrebbero penalizzato i produttori stabiliti in uno Stato membro in ragione di un aumento della produzione che ad essi non può essere imputato in alcun modo.
Nel procedimento C-27/90,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Tribunal administratif di Digione nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Société industrielle de transformation de produits agricoles (Sitpa)
e
Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l' horticulture (Oniflhor),
domanda vertente sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 989, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 103, pag. 19), e dei regolamenti (CEE) della Commissione 5 luglio 1984, n. 1925 (GU L 179, pag. 15), 31 luglio 1985, n. 2222 (GU L 205, pag. 16), 30 giugno 1986, n. 2077 (GU L 179, pag. 11), e 22 luglio 1987, n. 2160 (GU L 202, pag. 32), che determinano per le campagne che vanno da quella del 1984-85 a quella del 1987-88 il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l' importo dell' aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori,
LA CORTE (Seconda Sezione),
composta dai signori T.F. O' Higgins, presidente di sezione, G.F. Mancini e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: C.O. Lenz
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
viste le osservazioni scritte presentate:
- per la società Sitpa, dall' avv. Nicole Coutrelis, del foro di Parigi,
- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Patrick Hetsch, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
- per il Consiglio delle Comunità europee, dal sig. Bernhard Schloh, consigliere presso il servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d' udienza,
sentite le difese orali della società Sitpa, della Commissione e del Consiglio all' udienza del 2 ottobre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 14 novembre 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con decisione 26 dicembre 1989, pervenuta alla Corte il 26 gennaio 1990, il Tribunal administratif di Digione (Francia) ha sollevato, in forza dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sulla validità del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 989, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (GU L 103, pag. 19), e dei regolamenti (CEE) della Commissione 5 luglio 1984, n. 1925 (GU L 179, pag. 15), 31 luglio 1985, n. 2222 (GU L 205, pag. 16), 30 giugno 1986, n. 2077 (GU L 179, pag. 11), e 22 luglio 1987, n. 2160 (GU L 202, pag. 32), che determinano per le campagne che vanno da quella del 1984-85 a quella del 1987-88 il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l' importo dell' aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori.
2 Detta questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia tra la Société industrielle de transformation de produits agricoles (in prosieguo: la "Sitpa") e l' Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l' horticulture (in prosieguo: l' "Oniflhor") circa il pagamento della differenza tra l' aiuto che l' Oniflhor avrebbe dovuto versare in assenza delle riduzioni decise dalla Commissione e l' aiuto effettivamente concesso.
3 L' organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, disciplinata dal regolamento (CEE) del Consiglio 14 marzo 1977, n. 516 (GU L 73, pag. 1), sostituito dal regolamento (CEE) del Consiglio 24 febbraio 1986, n. 426 (GU L 49, pag. 1), comporta un regime di aiuti alla produzione. In base all' art. 3, n. 3, del regolamento n. 516/77, come successivamente modificato con regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 988 (GU L 103, pag. 11), ed all' art. 2, n. 3, del regolamento n. 426/86, in caso di rischi di notevole squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento, il Consiglio può prendere le misure opportune, in particolare limitare la concessione dell' aiuto alla produzione ad un quantitativo determinato.
4 Il citato regolamento n. 989/84, fondato sul menzionato regolamento n. 516/77, fissa per ciascuna campagna un limite di garanzia corrispondente ad un determinato quantitativo di prodotti trasformati a base di pomodori e prevede che, in caso di superamento di detto limite di garanzia, calcolato sulla base della media dei quantitativi prodotti nelle tre campagne che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l' aiuto, quest' ultimo è ridotto per la campagna successiva, in funzione del superamento del limite.
5 Poiché era stato rilevato un superamento sostanziale di detto limite nel corso delle campagne 1982-83 e 1983-84, la Commissione con i menzionati regolamenti nn. 1925/84, 2222/85, 2077/86 e 2160/87, fondati sul regolamento n. 989/84, procedeva a delle riduzioni dell' aiuto per le campagne dal 1984-85 al 1987-88.
6 La Sitpa, affermando che la normativa comunitaria era invalida, chiedeva all' Oniflhor il pagamento della differenza tra l' aiuto ad aliquota piena, che avrebbe dovuto essere versato se non vi fossero state le riduzioni decise, e l' importo effettivamente erogato. Avverso la decisione che respingeva detta domanda, la Sitpa proponeva ricorso dinanzi al Tribunal administratif di Digione, il quale ha sottoposto alla Corte la presente questione affinché si pronunci in via pregiudiziale sulla validità dei regolamenti nn. 989/84, 1925/84, 2222/85, 2077/86 e 2160/87.
7 Per una più ampia illustrazione dei fatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria per la comprensione del ragionamento della Corte.
8 La Sitpa, nelle sue osservazioni scritte e orali, considera che la Commissione ha violato l' obbligo della motivazione sancito dall' art. 190 del Trattato CEE, in quanto il regolamento n. 989/84 si limita a fare riferimento, senza ulteriori precisazioni, alle caratteristiche del mercato dei prodotti trasformati a base di pomodori e non contiene alcuna indicazione circa le ragioni che hanno portato alla scelta di una riduzione dell' importo nominale dell' aiuto piuttosto che all' istituzione di un sistema di quote, che è pur tuttavia espressamente previsto nel menzionato regolamento di base n. 516/77. I regolamenti successivamente adottati dalla Commissione per le campagne dal 1984-85 al 1987-88 sarebbero affetti dal medesimo vizio. D' altra parte, la Commissione avrebbe omesso di indicare nei suddetti regolamenti l' entità del superamento del limite di garanzia accertato con riferimento alla media dei quantitativi prodotti nelle tre campagne che precedono la campagna per la quale l' aiuto deve essere fissato nonché le modalità del calcolo di detto aiuto. Il menzionato regolamento n. 2160/87, inoltre, conterrebbe un errore di fatto.
9 La Sitpa pone ancora in dubbio la validità della normativa comunitaria, in quanto il Consiglio e la Commissione avrebbero commesso una violazione del principio di non discriminazione sancito nell' art. 40, n. 3, del Trattato istituendo e applicando un sistema di riduzione degli aiuti sia nei confronti dei produttori francesi, che non sono responsabili dei superamenti del limite di garanzia, sia nei confronti dei produttori stabiliti in altri Stati membri, che di detti superamenti sono responsabili.
10 Si deve subito rilevare, come ha osservato l' avvocato generale ai punti 7 e seguenti delle sue conclusioni, che, secondo una costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall' art. 190 del Trattato deve essere adattata alla natura dell' atto giuridico di cui trattasi. Non si può esigere che la motivazione dei regolamenti specifichi i vari elementi di fatto o di diritto, talvolta molto numerosi e complessi, che costituiscono oggetto dei regolamenti, qualora questi siano in armonia con il contesto normativo di cui fanno parte (sentenza 22 gennaio 1986, Eridania, causa 250/84, Racc. pag. 117).
11 Per quanto riguarda la determinazione delle caratteristiche del mercato che giustificano l' istituzione di un sistema di limiti di garanzia, si deve constatare che dal preambolo del regolamento n. 989/84 emerge chiaramente che esse consistono nel sopravvenire della situazione prevista dall' art. 3, n. 3, del regolamento n. 516/77, come successivamente modificato dal regolamento del Consiglio n. 988/84, cioè nell' apparire di un notevole squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento. Il secondo considerando del regolamento n. 989/84 precisa, inoltre, che il limite di garanzia deve essere fissato in modo da corrispondere alle possibilità di smercio dei prodotti considerati.
12 Quanto alla motivazione della scelta consistente nel ridurre l' ammontare nominale dell' aiuto anziché istituire un sistema di quote, si deve rilevare che anche l' art. 3, n. 3, del regolamento n. 516/77, come modificato dal menzionato regolamento n. 988/84, stabilisce che, in caso di rischi di un notevole squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento, il Consiglio può prendere le misure opportune. Dal fatto che il Consiglio abbia precisato in detto regolamento che tra dette misure rientra, in particolare, la limitazione della concessione dell' aiuto alla produzione a un quantitativo determinato risulta evidente che il Consiglio può adottare dei provvedimenti anche molto rigorosi per i produttori, senza vedersi pertanto preclusa la possibilità di adottare provvedimenti meno rigorosi, qualora questi si rivelino appropriati. Nel terzo considerando del regolamento n. 989/84 viene inoltre precisato che la riduzione dell' aiuto in funzione del superamento del limite globale è la misura più appropriata per rispondere alla situazione esistente sul mercato.
13 Per quanto riguarda il motivo secondo il quale i regolamenti della Commissione nn. 1925/84 e 2222/85 e, in misura minore, i regolamenti nn. 2077/86 e 2160/87 non determinano il superamento del limite di garanzia con riferimento alla media dei quantitativi prodotti nel corso delle tre campagne precedenti, occorre riconoscere che nelle rispettive motivazioni dei regolamenti considerati ci si riferisce effettivamente alla sola campagna che precede quella per la quale deve essere fissato l' aiuto, e nel corso della quale è stato superato il limite di garanzia. Si deve tuttavia considerare che questa omissione costituisce soltanto un errore di redazione inidoneo ad inficiare i regolamenti per vizio di motivazione, poiché non è stata comunque tale da poter indurre gli interessati in errore sulle ragioni della misura adottata dall' autorità comunitaria. Come peraltro rilevato dall' avvocato generale nei punti 55 e seguenti delle sue conclusioni, questo errore di redazione non figura nell' insieme delle versioni linguistiche, delle quali è necessario tener conto quando una singola versione di un testo normativo presenta contraddizioni con la lettera e con lo spirito della normativa globale di cui fa parte.
14 Per quanto riguarda il motivo che deduce la mancanza di indicazioni in merito alle modalità di calcolo dell' aiuto, si deve rilevare che nel preambolo dei quattro regolamenti della Commissione considerati vengono citate le basi giuridiche del calcolo degli aiuti, con specifico richiamo alle pertinenti disposizioni dei citati regolamenti nn. 516/77 e 426/86 e del citato regolamento n. 989/84.
15 L' errore di fatto commesso dalla Commissione allorché, adottando il citato regolamento n. 2160/87, ha constatato a torto un superamento del limite di garanzia per tutti i prodotti trasformati a base di pomodoro non è tale da costituire una violazione dell' art. 190 del Trattato in quanto non rappresenta un elemento determinante della motivazione, la quale, peraltro, appare sufficiente.
16 Considerato quanto sopra, si deve constatare che i regolamenti di cui trattasi contengono le indicazioni che consentono agli interessati di conoscere le ragioni delle norme in essi contenute ed alla Corte di esercitare il suo controllo, e pertanto soddisfano l' obbligo di motivazione di cui all' art. 190 del Trattato CEE.
17 Per quanto riguarda il motivo che deduce la violazione del principio di non discriminazione, la Sitpa rileva che il sistema dei limiti di garanzia istituito dal Consiglio e le riduzioni dell' aiuto operate dalla Commissione trovano uniforme applicazione in tutta la Comunità, di modo che i trasformatori francesi, i quali non sono in alcun modo responsabili dei superamenti, sono penalizzati allo stesso modo delle imprese italiane e greche, colpevoli delle frodi che sono all' origine dei superamenti del limite di garanzia.
18 Si deve rilevare che questo motivo si fonda, in primo luogo, sul fatto che le istituzioni comunitarie avrebbero dovuto reagire alle frodi commesse in Italia e in Grecia. Orbene, dalla sentenza 17 maggio 1990, Sonito (causa C-87/89, Racc. pag. I-1981) risulta che la Commissione non disponeva di dati precisi e concludenti in merito alle pretese frodi commesse in Italia e in Grecia e non poteva pertanto mettere giuridicamente in dubbio i dati forniti da detti Stati.
19 Considerato quanto sopra, il Consiglio poteva, senza violare il principio di non discriminazione, adottare, su proposta della Commissione, un regolamento che istituisse un sistema di limiti di garanzia per il mercato comunitario dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli nel suo complesso. La Commissione, dal suo canto, era, in forza del regolamento del Consiglio, obbligata a procedere anno per anno alle riduzioni dell' aiuto che si rendessero necessarie, con riferimento ai superamenti del limite di garanzia accertati.
20 Nella misura in cui questo motivo deve essere altresì inteso nel senso che rimprovera al Consiglio e alla Commissione di aver penalizzato i trasformatori francesi, mentre il superamento della produzione non era dovuto a un aumento della produzione in Francia, si deve sottolineare che, nell' ambito di un' organizzazione comune dei mercati che non conosce un sistema di quote nazionali, tutti i produttori comunitari devono, qualunque sia lo Stato membro nel quale sono stabiliti, sopportare, in modo solidale ed eguale, le conseguenze delle decisioni che le istituzioni comunitarie sono chiamate ad adottare, nell' ambito delle loro competenze, per fare fronte al rischio che può manifestarsi sul mercato di uno squilibrio tra la produzione e le possibilità di smaltimento.
21 Considerato quanto sopra, si deve constatare che la Commissione e il Consiglio, adottando i regolamenti di cui trattasi, non hanno violato il principio di non discriminazione.
22 Da quanto sopra considerato emerge che l' esame del regolamento del Consiglio n. 989/84 e dei regolamenti della Commissione nn. 1925/84, 2222/85, 2077/86 e 2160/87 non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei suddetti regolamenti.
Sulle spese
23 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Seconda Sezione),
pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Tribunal administratif di Digione con decisione 26 dicembre 1989, dichiara:
L' esame del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 989, che istituisce un sistema di limiti di garanzia per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, e dei regolamenti (CEE) della Commissione 5 luglio 1984, n. 1925, 31 luglio 1985, n. 2222, 30 giugno 1986, n. 2077, e 22 luglio 1987, n. 2160, che determinano per le campagne che vanno da quella del 1984-85 a quella del 1987-88 il prezzo minimo da pagare ai produttori di pomodori e l' importo dell' aiuto alla produzione per i prodotti trasformati a base di pomodori, non ha messo in luce elementi atti ad inficiare la validità dei suddetti regolamenti.