61990J0018

SENTENZA DELLA CORTE DEL 31 GENNAIO 1991. - OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI CONTRO BAHIA KZIBER. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: COUR DU TRAVAIL DE LIEGE - BELGIO. - ACCORDO DI COOPERAZIONE CEE-MAROCCO - PRINCIPIO DI NON DISCRIMINAZIONE - PREVIDENZA SOCIALE. - CAUSA C-18/90.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00199
edizione speciale svedese pagina 00009
edizione speciale finlandese pagina I-00009


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Accordi internazionali - Accordi della Comunità - Efficacia diretta - Presupposti - Art. 41, n. 1, dell' accordo di cooperazione CEE-Marocco

(Accordo di cooperazione CEE-Marocco, art. 41, n. 1)

2. Accordi internazionali - Accordo di cooperazione CEE-Marocco - Lavoratori marocchini occupati in uno Stato membro - Previdenza sociale - Parità di trattamento - Diniego di concessione, a causa della sua cittadinanza, ad un familiare di un lavoratore marocchino, con lui residente, di una prestazione di disoccupazione giovanile - Inammissibilità

(Accordo di cooperazione CEE-Marocco, art. 41, n. 1)

Massima


1. Una disposizione di un accordo concluso dalla Comunità europea con paesi terzi deve essere considerata direttamente efficace quando, in considerazione della sua lettera nonché dell' oggetto e della natura dell' accordo, essa contiene un obbligo chiaro e preciso che non è subordinato nella sua esecuzione e nei suoi effetti all' intervento di alcun atto ulteriore.

Tale è il caso dell' art. 41, n. 1, dell' accordo di cooperazione tra la CEE e il Marocco, che figura nel titolo III, relativo alla cooperazione nel settore della manodopera, il quale, lungi dal rivestire un carattere puramente programmatico, istituisce, nel settore della sicurezza sociale, il principio di non discriminazione in ragione della nazionalità dei lavoratori marocchini e dei loro familiari con essi residenti, principio che può disciplinare direttamente la situazione giuridica dei singoli.

2. Poiché pone in via di principio il divieto, nel settore della sicurezza sociale, di qualsiasi discriminazione in ragione della nazionalità nei confronti dei lavoratori marocchini e dei loro familiari con essi residenti, l' art. 41, n. 1, dell' accordo di cooperazione tra la CEE e il Marocco si oppone a che uno Stato membro rifiuti di concedere un' indennità di disoccupazione giovanile, prevista dalla sua normativa e rientrante nella categoria delle prestazioni di disoccupazione, ad un familiare di un lavoratore di nazionalità marocchina con esso residente, per il fatto che la persona in cerca di occupazione sia di nazionalità marocchina.

Parti


Nella causa C-18/90,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dalla Cour du travail di Liegi (Belgio) nella causa dinanzi ad essa pendente tra

Office national de l' emploi (Onem)

e

Bahia Kziber,

domanda vertente sull' interpretazione di talune disposizioni dell' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: W. Van Gerven

cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

viste le osservazioni scritte presentate:

- per l' Onem, dall' avv. C. Derwael del foro di Bruxelles,

- per la sig.ra Bahia Kziber, dalla sig.ra Michèle Baiwir e dal sig. René Jamar, delegati sindacali,

- per il governo tedesco, dai sigg. Ernst Roeder e Joachim Karl, dipendenti presso il ministero federale dell' Economia, in qualità di agenti,

- per il governo francese, dai sigg. Philippe Pouzoulet, vicedirettore presso la direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e Claude Chavance, addetto principale dell' amministrazione centrale alla direzione degli affari giuridici presso lo stesso ministero, in qualità di agenti,

- per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. Jean-Claude Séché, consigliere giuridico, in qualità di agente,

vista la relazione d' udienza,

sentite, all' udienza del 6 novembre 1990, le osservazioni orali dell' Onem, della sig.ra Kziber, del governo francese e della Commissione,

sentite, all' udienza del 6 dicembre 1990, le conclusioni dell' avvocato generale,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 16 gennaio 1990, pervenuta in cancelleria il 22 gennaio seguente, la Cour du travail di Liegi (Belgio) ha sottoposto, ai sensi dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione dell' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976, concluso in nome della Comunità con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978, n. 2211 (GU L 264, pag. 1, in prosieguo: l' "accordo").

2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia che oppone la sig.ra Bahia Kziber, cittadina marocchina, all' Office national de l' emploi (ufficio nazionale del lavoro) belga relativamente al rifiuto della concessione dell' indennità di disoccupazione.

3 Dal fascicolo della causa principale risulta che la sig.ra Kziber vive presso suo padre, cittadino marocchino, pensionato in Belgio dopo aver svolto in tale Stato un' attività come lavoratore dipendente.

4 Il regio decreto belga 20 dicembre 1963 relativo all' occupazione ed alla disoccupazione (Moniteur belge 18 gennaio 1964, pag. 506) prevede, all' art. 124, la concessione dell' indennità di disoccupazione a favore dei giovani lavoratori che hanno terminato o studi di carattere professionale o un periodo di apprendistato. Per quanto riguarda i lavoratori stranieri e apolidi, l' art. 125 del regio decreto soprammenzionato stabilisce che essi sono ammessi al beneficio dell' indennità di disoccupazione solo nei limiti di una convenzione internazionale.

5 L' Office national de l' emploi rifiutava di concedere alla sig.ra Kziber il beneficio dell' indennità di disoccupazione, a causa della sua nazionalità. Contro tale decisione di rifiuto l' interessata presentava un ricorso dinanzi ai giudici belgi del lavoro.

6 Adita in appello, la Cour du travail di Liegi ha deciso di sospendere il procedimento finché la Corte di giustizia non si sia pronunciata in via pregiudiziale sulla seguente questione:

"Se uno Stato membro possa negare, applicando il criterio della nazionalità, un vantaggio sociale ai sensi dell' art. 7, n. 2, del regolamento n. 1612/68, ai figli a carico di un lavoratore cittadino di uno Stato terzo (il Marocco) con cui la Comunità economica europea ha concluso un accordo di cooperazione che prevede, in materia di previdenza sociale, la parità di trattamento in favore dei lavoratori migranti di questo paese occupati nella Comunità e dei loro familiari conviventi".

7 Per una più dettagliata esposizione degli antefatti, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate dinanzi alla Corte si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

8 Al fine di precisare l' oggetto della questione posta dalla Cour du travail di Liegi, occorre ricordare l' obiettivo e le disposizioni pertinenti dell' accordo.

9 L' obiettivo dell' accordo è, ai sensi dell' art. 1, di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale del Marocco e favorire il consolidamento delle loro relazioni. Tale cooperazione si istituisce, in base al titolo I, nel campo economico, tecnico e finanziario, in base al titolo II, nel campo degli scambi commerciali e, in base al titolo III, in quello della manodopera.

10 L' art. 40, che figura nel titolo III relativo alla cooperazione nel settore della manodopera, stabilisce che ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza marocchina, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, è caratterizzato dall' assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalità, rispetto ai propri cittadini.

11 L' art. 41, che fa parte dello stesso titolo III, prevede, al n. 1, che, fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza marocchina e i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall' assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati. Tale articolo concede ai lavoratori marocchini, al n. 2, il beneficio del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda talune prestazioni, e concede loro, al n. 3, il beneficio delle prestazioni familiari per i membri della famiglia residenti all' interno della Comunità e consente loro, al n. 4, il libero trasferimento in Marocco delle pensioni e rendite di anzianità. Il n. 5 dell' art. 41 istituisce il principio di reciprocità a favore dei lavoratori cittadini degli Stati membri per quanto riguarda il regime di cui ai nn. 1, 3 e 4 di tale articolo.

12 L' art. 42 dell' accordo affida al consiglio di cooperazione il compito di adottare le disposizioni per l' applicazione dei principi enunciati all' art. 41.

13 Analizzata alla luce di tale disposizione dell' accordo, la questione pregiudiziale deve essere intesa nel senso che mira in sostanza ad accertare se l' art. 41, n. 1, dell' accordo si oppone a che uno Stato membro rifiuti di concedere un' indennità di disoccupazione giovanile prevista dalla sua normativa ad un familiare di un lavoratore di nazionalità marocchina residente con lui, poiché la persona in cerca di lavoro è di nazionalità marocchina.

14 Al fine di risolvere utilmente tale questione, occorre accertare innanzitutto se l' art. 41, n. 1, dell' accordo possa essere fatto valere dinanzi ad un giudice nazionale e quindi se in tale disposizione rientri la situazione del familiare di un lavoratore migrante marocchino che chiede il beneficio di un' indennità del tipo di quella di cui si tratta nella causa principale.

Sull' efficacia diretta dell' art. 41, n. 1, dell' accordo

15 Costituisce giurisprudenza costante (v. sentenza 30 settembre 1987, Demirel, punto 14 della motivazione, causa 12/86, Racc. pag. 3719) che una disposizione di un accordo stipulato dalla Comunità con paesi terzi va considerata direttamente efficace, qualora, tenuto conto del suo tenore letterale nonché dell' oggetto e della natura dell' accordo, implichi un obbligo chiaro e preciso la cui esecuzione o i cui effetti non siano subordinati all' adozione di alcun atto ulteriore.

16 Per determinare se la disposizione dell' art. 41, n. 1, dell' accordo risponda a tali criteri, occorre innanzitutto esaminare la sua formulazione.

17 A tale riguardo va constatato che l' art. 41, n. 1, consacra, in termini chiari, precisi ed incondizionati, il divieto di discriminare, in ragione della nazionalità, i lavoratori di nazionalità marocchina e i loro familiari residenti con essi nel settore della sicurezza sociale.

18 Il fatto che l' art. 41, n. 1, precisi che tale divieto di discriminazione vale solo fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, significa che, per quanto riguarda il cumulo dei periodi, la concessione di prestazioni familiari e il trasferimento in Marocco delle pensioni e delle rendite di anzianità, tale divieto di discriminazione è assicurato solo nei limiti delle condizioni fissate ai nn. 2, 3 e 4 dell' art. 41. Tale riserva non può tuttavia essere interpretata nel senso che tolga al divieto di discriminazione il suo carattere incondizionato per qualsiasi altra questione che si ponga nel settore della sicurezza sociale.

19 Allo stesso modo, la circostanza che l' art. 42, n. 1, preveda l' attuazione dei principi di cui all' art. 41 da parte del consiglio di cooperazione non può essere interpretata nel senso che mette in causa l' applicabilità diretta di una norma che non è subordinata, nella sua esecuzione o nei suoi effetti, all' intervento di alcun atto ulteriore. Il ruolo con cui l' art. 42, n. 1, investe il consiglio di cooperazione consiste, come ha sottolineato l' avvocato generale al punto 12 delle sue conclusioni, nel facilitare il rispetto del divieto di discriminazione e eventualmente nell' adottare i provvedimenti necessari per l' applicazione del principio di cumulo di cui al n. 2 dell' art. 41, ma non può essere considerato nel senso che condiziona l' applicazione immediata del principio di non discriminazione.

20 La constatazione che il principio di non discriminazione di cui all' art. 41, n. 1, può disciplinare direttamente la situazione del lavoratore marocchino e dei familiari con esso residenti negli Stati membri della Comunità non è del resto contraddetta dall' esame dell' oggetto e della natura dell' accordo di cui tale norma fa parte.

21 L' accordo ha infatti come obiettivo, come è già stato indicato, di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti, in particolare nel settore della manodopera. La circostanza che l' accordo miri essenzialmente a favorire lo sviluppo economico del Marocco e che esso si limiti a istituire una cooperazione tra le parti senza mirare ad un' associazione o ad una futura adesione del Marocco alle Comunità non è tale da impedire l' applicabilità diretta di talune delle sue disposizioni.

22 Tale constatazione vale in particolare per gli artt. 40 e 41, che figurano nel titolo III relativo alla cooperazione nel settore della manodopera, che, lungi dal rivestire un carattere puramente programmatico, istituiscono, nel settore delle condizioni di lavoro e di retribuzione e in quello della sicurezza sociale, un principio che può disciplinare la situazione giuridica dei singoli.

23 Stando così le cose, occorre constatare che dalla lettera dell' art. 41, n. 1, nonché dall' oggetto e dalla natura dell' accordo nel quale tale articolo è inserito risulta che tale norma può essere direttamente applicata.

Sulla portata dell' art. 41, n. 1, dell' accordo

24 Per determinare la portata del principio di non discriminazione di cui all' art. 41, n. 1, dell' accordo occorre definire innanzitutto la nozione di sicurezza sociale che figura in tale testo, analizzare quindi quella di lavoratore, ai sensi di tale disposizione, prima di precisare le condizioni in cui i familiari del lavoratore marocchino possono aspirare al beneficio di prestazioni di previdenza sociale.

25 La nozione di sicurezza sociale di cui all' art. 41, n. 1, dell' accordo deve essere intesa in analogia con la nozione identica che figura nel regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori salariati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (versione codificata, GU 1980, C 138, pag. 1). Ora, l' art. 4 di tale regolamento, relativo al campo di applicazione materiale, elenca, al n. 1, tra i settori della sicurezza sociale, le prestazioni di disoccupazione di cui l' indennità di disoccupazione giovanile, di cui trattasi nella causa principale, costituisce solo una forma particolare.

26 Il fatto che l' art. 41, n. 2, dell' accordo contrariamente al regolamento n. 1408/71 soprammenzionato non menzioni le indennità di disoccupazione tra i regimi ai quali si applica il cumulo dei periodi di assicurazione riveste importanza unicamente per la questione del cumulo, ma non può, di per sé solo, in mancanza di un' intenzione chiaramente manifestata dalle parti contraenti, far ritenere che queste ultime abbiano inteso escludere dalla nozione di sicurezza sociale, ai sensi dell' accordo, le prestazioni di disoccupazione considerate tradizionalmente come un settore della sicurezza sociale.

27 Per quanto riguarda la nozione di lavoratore di cui all' art. 41, n. 1, dell' accordo occorre constatare che essa comprende contemporaneamente i lavoratori attivi e quelli che hanno abbandonato il mercato del lavoro dopo aver raggiunto l' età richiesta per beneficiare di una pensione di anzianità o dopo essere state vittime di uno dei rischi che danno diritto ad indennità in base ad altri settori della sicurezza sociale. Infatti, i nn. 2 e 4 dell' art. 41 fanno un riferimento esplicito, per quanto riguarda il beneficio del cumulo e della possibilità di trasferire le prestazioni verso il Marocco, a regimi quali le pensioni e rendite di anzianità o di invalidità di cui beneficiano i lavoratori pensionati.

28 Per quanto riguarda infine la portata dei diritti del familiare del lavoratore marocchino con lui residente, il principio dell' assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità nel settore della sicurezza sociale, di cui all' art. 41, n. 1, comporta che all' interessato, che soddisfa tutte le condizioni contemplate da una normativa nazionale al fine di beneficiare della indennità di disoccupazione giovanile, non si può rifiutare il beneficio di tali prestazioni, in considerazione della sua nazionalità.

29 Da quanto precede risulta che bisogna risolvere la questione posta dalla Cour du travail di Liegi nel senso che l' art. 41, n. 1, dell' accordo deve essere interpretato nel senso che esso si oppone a che uno Stato membro rifiuti di concedere un' indennità di disoccupazione giovanile, prevista dalla sua normativa, ad un familiare di un lavoratore di nazionalità marocchina con lui residente, per il fatto che la persona in cerca di lavoro sia di nazionalità marocchina.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

30 Le spese sostenute dal governo della Repubblica federale di Germania, dal governo della Repubblica francese e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione ad essa sottoposta dalla Cour du travail di Liegi, con sentenza 16 gennaio 1990, dichiara:

L' art. 41, n. 1, dell' accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea ed il Regno del Marocco, firmato a Rabat il 27 aprile 1976, concluso, in nome della Comunità, con regolamento (CEE) del Consiglio 26 settembre 1978 n. 2211, deve essere interpretato nel senso che esso si oppone a che uno Stato membro rifiuti di concedere un' indennità di disoccupazione giovanile, prevista dalla sua normativa, ad un familiare di un lavoratore di nazionalità marocchina con lui residente, per il fatto che la persona in cerca di lavoro sia di nazionalità marocchina.