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1. Ravvicinamento delle legislazioni ° Rifiuti ° Spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi ° Direttiva 84/631/CEE ° Divieto assoluto da parte di uno Stato membro di depositare nel suo territorio rifiuti provenienti da un altro Stato membro ° Inammissibilità ° Obbligo di seguire la procedura di comunicazione stabilita dalla direttiva
(Direttiva del Consiglio 84/631/CEE)
2. Libera circolazione delle merci ° Restrizioni quantitative ° Misure d' effetto equivalente ° Art. 30 del Trattato ° Ambito d' applicazione ° Rifiuti riciclabili o no ° Inclusione ° Divieto da parte di uno Stato membro di depositare nel suo territorio rifiuti provenienti da un altro Stato membro ° Giustificazione ° Tutela dell' ambiente
(Trattato CEE, artt. 30 e 130 R, n. 2)
1. Viene meno agli obblighi che gli incombono in forza della direttiva 84/631, relativa alla sorveglianza e al controllo all' interno della Comunità delle spedizioni transfrontaliere di rifiuti pericolosi, uno Stato membro che istituisce un divieto assoluto di ammassare, di depositare o di scaricare in una delle sue regioni rifiuti pericolosi provenienti da un altro Stato membro e che disapplica quindi la procedura stabilita dalla suddetta direttiva.
Infatti, la direttiva 84/631 ha attuato un sistema completo che verte in particolare su movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi ai fini del loro smaltimento in impianti concretamente definiti e si basa sull' obbligo della previa comunicazione particolareggiata da parte del detentore dei rifiuti, dato che le autorità nazionali interessate hanno la facoltà di sollevare obiezioni e quindi di vietare una determinata spedizione di rifiuti pericolosi per far fronte ai problemi relativi, in primo luogo, alla tutela dell' ambiente e della salute e, in secondo luogo, all' ordine pubblico e alla pubblica sicurezza, ma non dispongono di alcuna possibilità di vietare globalmente tali movimenti.
2. Rientrano nell' ambito d' applicazione dell' art. 30 del Trattato gli oggetti che vengono trasportati al di là di una frontiera nazionale per dar luogo a negozi commerciali, indipendentemente dalla natura di tali negozi, tanto che i rifiuti, riciclabili o no, devono considerarsi prodotti la cui circolazione, in conformità alla suddetta disposizione, non dovrebbe in linea di principio essere impedita.
Tuttavia, e senza pregiudizio delle disposizioni della direttiva 84/631 riguardanti le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti pericolosi, il divieto istituito da uno Stato membro di ammassare, di depositare o di scaricare in una delle sue regioni rifiuti provenienti da un altro Stato membro è atto ad essere giustificato dalle esigenze imperative attinenti alla protezione dell' ambiente. Infatti, in primo luogo i rifiuti sono oggetti di natura particolare il cui accumulo, ancor prima che essi divengano pericolosi per la salute, costituisce, tenuto conto in particolare della capacità limitata di ciascuna regione o località di riceverli, un pericolo per l' ambiente e, in secondo luogo, un divieto del genere non può considerarsi discriminatorio tenuto conto del principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all' ambiente stabilito per l' azione della Comunità in materia ambientale all' art. 130 R, n. 2, del Trattato, il quale implica che spetta a ciascuna regione, comune o altra entità locale adottare i provvedimenti adeguati al fine di garantire l' accoglimento, il trattamento e lo smaltimento dei propri rifiuti al fine di limitare, per quanto si possa fare, nelle migliori condizioni possibili, il loro trasporto.