61990C0348

Conclusioni dell'avvocato generale Lenz del 3 ottobre 1991. - PARLAMENTO EUROPEO CONTRO GABRIELLA VIRGILI-SCHETTINI. - DIPENDENTE - FERIE - INDENNITA COMPENSATIVA PER FERIE NON GODUTE. - CAUSA C-348/90 P.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-05211


Conclusioni dell avvocato generale


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Signor Presidente,

Signori Giudici,

A - Antefatti

1. La causa per cui presento oggi le mie conclusioni è sorta in seguito ad un ricorso proposto contro una sentenza del Tribunale di primo grado in una causa di dipendenti per la quale si dovrà statuire senza espletare la fase orale dinanzi alla Corte.

2. La sig.ra Virgili-Schettini, ricorrente nel giudizio di primo grado (in prosieguo: la "ricorrente"), al momento della cessazione dal servizio aveva chiesto all' autorità che ha il potere di nomina, vale a dire il Parlamento europeo (in prosieguo: il "convenuto"), un' indennità di compensazione per i giorni di congedo non usufruiti a norma dell' art. 4 dell' allegato V dello Statuto del personale delle Comunità europee. Siffatta compensazione le veniva negata con decisione 1 febbraio 1989 per il motivo che essa aveva esaurito i suoi diritti al congedo.

3. La ricorrente impugnava tale decisione, poiché a suo parere le spettavano ancora giorni di congedo per due ragioni: in primo luogo, a causa del riporto di giorni di congedo dal 1987 al 1988 ed, in secondo luogo, per un diverso computo dell' inizio e della fine del suo congedo di maternità nel 1988.

4. Il Tribunale di primo grado accoglieva la tesi della ricorrente per quanto riguarda il riporto all' anno 1988 del saldo dei diritti a congedo. Per il resto il Tribunale respingeva il ricorso.

5. Il convenuto proponeva ricorso contro la parte del dispositivo della sentenza che lo condannava a versare un' idennità di compensazione per 27 giorni di congedo. Per quanto attiene ai dettagli degli antefatti, dei mezzi, degli argomenti delle parti e del procedimento, rinvio alla relazione del giudice relatore.

6. Col ricorso il convenuto deduce tre mezzi, fondati rispettivamente:

1) sull' irricevibilità del ricorso;

2) sul difetto di motivazione della sentenza emessa nel giudizio di primo grado;

3) sulla violazione dell' art. 4 dell' allegato V dello Statuto.

B - Il mio punto di vista

1. Sull' irricevibilità del ricorso

7. In primo grado il convenuto non ha presentato alcun capo delle sue conclusioni basato sull' irricevibilità del ricorso, ma ha rimesso espressamente la questione della ricevibilità del ricorso all' equo apprezzamento del Tribunale. In via subordinata esso ha presentato talune considerazioni relative all' irricevibilità del ricorso, basate sul fatto che il reclamo precontenzioso era stato firmato non dalla ricorrente in persona, bensì dal suo difensore, vale a dire dal suo futuro procuratore ad litem.

8. Il Tribunale di primo grado ha affermato che, siccome non è contestato il fatto che l' iniziativa del reclamo provenga dal dipendente il quale ne ha anche definito la portata, si darebbe prova di un formalismo del tutto eccessivo privo di fondamento giuridico e incompatibile con il senso della giurisprudenza pretendere che il dipendente sottoscriva il reclamo redatto dal suo difensore (1).

9. Il convenuto, per non aver sollevato un' eccezione d' irricevibilità, non poteva venir formalmente dichiarato soccombente quanto al capo delle conclusioni relativo alla ricevibilità. L' art. 113, n. 1, del regolamento di procedura della Corte dispone espressamente l' esclusione di ogni nuova conclusione. L' art. 113, n. 1, del regolamento di procedura recita:

"Le conclusioni dell' atto di impugnazione debbono avere per oggetto:

- l' annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale;

- l' accoglimento, totale o parziale, delle conclusioni presentate in primo grado, esclusa ogni nuova conclusione".

10. Poiché conclusioni miranti a far dichiarare l' irricevibilità del ricorso non sono state presentate in primo grado, le stesse non possono essere "accolte" nemmeno nel giudizio d' impugnazione.

11. La censura relativa all' irricevibilità del ricorso va quindi dichiarata irricevibile, dato che la medesima esorbita dalle conclusioni formulate in primo grado.

12. In subordine vorrei rilevare che tale censura non può nemmeno essere dichiarata fondata. Entrambe le parti si sono richiamate, a sostegno delle loro tesi rispettive, alla causa Herpels (2). Secondo il convenuto verrebbe falsato il carattere del procedimento precontenzioso, quale dialogo fra il dipendente e l' autorità che ha il potere di nomina, se già in questa fase il dipendente si facesse consigliare e rappresentare dal proprio difensore.

13. A siffatta tesi la ricorrente ha opposto che un dipendente della Comunità europea è libero di procurarsi, anche nella fase precontenziosa, la consulenza e l' assistenza di un difensore.

14. Per quanto riguarda la causa Herpels, va sin da ora segnalato che la questione del patrocinio di un avvocato nella fase del reclamo precontenzioso si poneva in tale causa soltanto riguardo alla presa a carico da parte dell' istituzione convenuta delle spese sostenute durante detta fase.

15. Il convenuto fonda il suo assunto su una ristretta interpretazione letterale di una parte di frase compresa nei punti 45-49 della motivazione della sentenza Herpels. La fase precontenziosa vi è descritta infatti come un "dibattito fra il dipendente, che agisce senza patrocinio d' avvocato, e l' amministrazione" (3).

16. La ricorrente basa invece il suo argomento sul contesto in cui sono inserite tali considerazioni della motivazione. Infatti nel medesimo paragrafo la Corte rileva che non si può impedire agli interessati di avvalersi già in questa fase di una consulenza legale. Tale considerazione, con riguardo al problema sollevato nel caso di specie, è accompagnata dal rilievo secondo cui la decisione di consultare un avvocato costituisce una decisione degli interessati che "non può comunque venire imputata all' istituzione interessata" (4).

17. Le considerazioni del Tribunale di primo grado contenute nella sentenza impugnata in merito al patrocinio del difensore nella fase precontenziosa non possono in alcun modo essere ritenute erronee alla luce della giurisprudenza già citata.

18. Il convenuto non ha avanzato alcuna riserva contro la valutazione dei fatti, secondo la quale il reclamo proviene, sul piano sia formale che sostanziale, dall' iniziativa della ricorrente. Poiché riguardo alla genesi di tale valutazione dei fatti non vengono dedotti errori di diritto e né gli stessi sono ravvisabili, la Corte deve presumere che la suddetta valutazione sia stata corretta. Infine, dev' essere considerata un' interpretazione giuridicamente corretta del regolamento di procedura la considerazione svolta dal Tribunale di primo grado secondo la quale il difensore che rappresenta una parte in un procedimento che si svolge dinanzi al giudice comunitario deve esibire la procura ad litem solo in caso di contestazione (5).

19. La prima censura del Parlamento va quindi disattesa.

2. e 3. Sulla mancanza di motivazione della sentenza e sull' errata interpretazione dell' art. 4 dell' allegato V dello Statuto

20. Il convenuto fa valere nella sua impugnazione che né dalla sentenza del Tribunale di primo grado né, del resto, dalla relazione d' udienza emergono i criteri giuridici in base ai quali il Tribunale è pervenuto al computo del saldo dei 27 giorni di congedo non utilizzati.

21. La compensazione finanziaria per giorni di congedo non usufruiti al momento della cessazione dal servizio si basa sull' art. 4 dell' allegato V dello Statuto. In diritto può quindi trattarsi soltanto dell' applicazione di detta disposizione, cosicché la terza censura - l' errata applicazione della disposizione appunto in parola - va considerata insieme alla censura fondata sulla mancanza di motivazione. Le considerazioni giuridiche circa l' interpretazione e l' applicazione dell' art. 4 dell' allegato V dello Statuto costituiscono la premessa del calcolo meramente aritmetico effettuato dal Tribunale che ha comportato infine la condanna dell' istituzione convenuta a versare un' indennità di compensazione per 27 giorni di congedo.

22. L' art. 4, n. 1, dell' allegato V dello Statuto istituisce un limite di 12 giorni per riportare il congedo non usufruito da un anno civile a quello successivo qualora il dipendente, per ragioni diverse dalle esigenze di servizio, non ha usufruito interamente del suo congedo ordinario. Se sussistono invece esigenze di servizio un riporto illimitato è possibile. Orbene, il Tribunale ha rilevato che la ricorrente "ha reso credibile la sua tesi secondo cui il cumulo dei suoi giorni di congedo andava imputato ad esigenze di servizio, senza che il Parlamento fosse pervenuto a invalidare siffatte affermazioni" (6). Il convenuto non ha affermato nel suo gravame né che la constatazione in parola sia avvenuta in violazione di principi giuridici né che una siffatta violazione possa essere dedotta dalla stessa sentenza. Ci si deve quindi basare su tale circostanza di fatto.

23. Orbene, il convenuto fa valere tuttavia che il Tribunale di primo grado ha ignorato la regolamentazione interna in materia di congedi, emanata nell' ambito del potere di organizzazione interna al fine di riconoscere i giorni di congedo non utilizzati per ragioni di servizio. A tale riguardo si riferisce alle istruzioni di servizio, a suo parere applicabili, le quali dovrebbero implicare l' esclusione del saldo del congedo ordinario per l' anno 1987 eccedente 12 giorni, a causa della violazione del procedimento previsto.

24. Si deve convenire con il convenuto che il Parlamento dispone, nell' esercizio del suo potere di organizzazione interna, del diritto di definire i procedimenti tecnico-amministrativi necessari per l' applicazione dei diritti accordati dallo Statuto ai dipendenti di ruolo e agli agenti. Tali disposizioni amministrative non possono tuttavia pregiudicare il diritto degli interessati di fornire la prova delle esigenze di servizio con qualsivoglia altro mezzo adeguato. E' quanto si è verificato nella fattispecie.

25. Il calcolo di 27 giorni di congedo al momento della cessazione dal servizio della ricorrente alla fine del gennaio 1989 costituisce il risultato meramente contabile delle considerazioni giuridiche svolte. Le cifre determinanti figurano nella sentenza del Tribunale di primo grado (7). A tale proposito, il Tribunale ha ripreso il computo effettuato dall' istituzione convenuta nella decisione impugnata apportandovi una sola modificazione relativa al riporto dell' anno 1987 all' anno 1988. Per maggiore chiarezza il calcolo è riprodotto in prosieguo.

Calcolo effettuato Calcolo effettuato

dal Parlamento europeo dal Tribunale

Riporto 1987: 12 giorni 44 giorni

Congedo 1988:

- 24

- giorni di viaggio 5

- età 1 + 30 giorni + 30 giorni

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42 giorni 74 giorni

Compensazione 16 settimane

per congedo di maternità, unitamente

a 2 giorni per congedo speciale

in occasione della nascita

(11 luglio - 4 novembre) contro assenze

ingiustificate dal servizio

(7 novembre - 21 dicembre 1988) - 33 giorni - 33 giorni

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Riporto 1988: 9 giorni 41 giorni

Congedo 1989:

- 2 + 7 giorni + 7 giorni

- giorni di viaggio 5

Imputazione assenze

ingiustificate (3 gennaio -31 gennaio 1989) - 21 giorni - 21 giorni

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- 5 giorni + 27 giorni

E' del tutto irrilevante a tale riguardo, dal punto di vista contabile, se si fornisce un totale provvisorio per la fine del 1988, ovvero se si confronta il totale dei giorni di congedo dei due anni, ai fini della compensazione rispettiva:

Riporto 1987: 44

Congedo 1988: + 30 - 33 assenze ingiustificate

Congedo 1989: + 7 - 21 dal servizio

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81 - 54 = 27

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La sentenza impugnata contiene quindi tutti gli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della pronuncia. Tanto la censura fondata sulla mancanza di motivazione quanto quella relativa all' errata applicazione dell' art. 4 dell' allegato V dello Statuto vanno pertanto respinte.

Sulle spese

26. Poiché l' istituzione è rimasta soccombente nel suo gravame, essa va condannata alle spese a norma del combinato disposto dell' art. 122, nn. 1 e 2, con l' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura.

C - Conclusioni

27. Suggerisco di dichiarare quanto segue:

"1) Il ricorso è respinto;

2) il convenuto è condannato alle spese".

(*) Lingua originale: il tedesco.

(1) Sentenza 26 settembre 1990, punto 20 della motivazione (causa T-139/89, Racc. pag. II-535).

(2) Sentenza 9 marzo 1978, Herpels / Commissione (causa 54/77, Racc. pag. 585).

(3) Causa Herpels, citata, punti 45-49 della motivazione.

(4) Causa Herpels, citata, punto 48 della motivazione.

(5) V. art. 38, n. 3, del regolamento di procedura.

(6) Causa T-139/89, citata, punto 31 della motivazione.

(7) V. punto 2 della motivazione della sentenza.