CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
F.G. JACOBS
presentate 1'8 aprile 1992 ( *1 )
Signor Presidente,
Signori Giudia,
|
1. |
Nell'ambito della presente causa, la Corte, una volta ancora, si trova a dover esaminare l'art. 3 bis, del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), aggiunto con regolamento (CEE) del Consiglio 20 marzo 1989 n. 764 (GU L 84, pag. 2). Ricordo che lo scopo di tale nuovo articolo era quello di consentire la concessione di un quantitativo specifico di riferimento («quota») ai produttori di latte i quali, come contropartita di un premio, avessero assunto un impegno di non commercializzazione o di riconversione ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine ad orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1). Precedentemente, tali produttori non potevano ottenere quote ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 857/84, in quanto non avevano potuto produrre latte nel corso di uno degli anni di riferimento indicati all'art. 2 come base per l'attribuzione di una quota. Tuttavia, nella causa 120/86, Mulder (Race. 1988, pag. 2321), e nella causa 170/86, Von Deetzen (Race. 1988, pag. 2355), era stato dichiarato che tali produttori avevano una legittima aspettativa a riprendere la produzione lattiero-casearia una volta cessato il loro impegno di non commercializzazione o di riconversione. Il nuovo art. 3 bis è stato inserito nel regolamento n. 857/84 per tener conto di tale legittimo affidamento. A seguito delle sentenze della Corte 11 dicembre 1990, nelle cause C-189/89, Spagl (Race, pag. I-4539) e C-217/89, Pastätter (Race. pag. I-4585), l'art. 3 bis è stato modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 13 giugno 1991, n. 1639 (GU L 150, pag. 35), per meglio tutelare tale legittimo affidamento, malgrado il fatto che tale recente modifica non rilevi ai fini delle questioni poste nella fattispecie. |
|
2. |
L'attribuzione di una quota specifica a norma dell'art. 3 bis è assoggettata a diverse condizioni e requisiti. In particolare, per poter ricevere una quota provvisoria a norma dell'art. 3 bis, n. 1, un produttore non deve aver cessato l'attività, né ceduto la totalità della sua azienda lattiera nel corso del periodo di non commercializzazione o di riconversione e deve dimostrare di essere in grado di realizzare nell'azienda medesima una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto. Le domande di concessione di una quota provvisoria vanno presentate entro tre mesi a far data dal 29 marzo 1989. L'art. 3 bis, n. 3, dispone inoltre quanto segue: «Se entro un termine di due anni a decorrere dal 29 marzo 1989 il produttore può provare, con piena soddisfazione dell'autorità competente, di avere effettivamente ripreso le vendite dirette e/o le consegne e che tali vendite dirette e/o consegne hanno raggiunto nel corso degli ultimi dodici mesi un livello pari o superiore all'80% del quantitativo provvisorio di riferimento, il quantitativo specifico di riferimento gli è attribuito definitivamente (...). Il livello delle vendite dirette e/o delle consegne effettive è fissato tenendo conto dell'evoluzione del ritmo di produzione nell'azienda del produttore, delle condizioni stagionali e di qualsiasi circostanza eccezionale». Come già indicato, le modifiche apportate all'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 1639/91 non rilevano nella fattispecie. La condizione secondo cui il produttore deve dimostrare entro due anni a far data dal 29 marzo 1989 che le vendite o le consegne di latte abbiano raggiunto un livello pari almeno all'80% del quantitativo provvisorio di riferimento sarà chiamata: la «condizione di produzione». |
|
3. |
Il signor O'Brien, ricorrente nella causa in via principale, è un agricoltore risiedente nei pressi di Ballynalacken, contea di Cork. Nel 1979, egli richiedeva di usufruire di un regime di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77. La sua domanda veniva accolta e, come contropartita di un premio, egli assumeva un impegno di non commercializzazione per il periodo 28 ottobre 1979-27 ottobre 1984. Conseguentemente, egli si asteneva dalla produzione di latte per detti cinque anni, e non poteva riprenderla alla fine di questo periodo in quanto, per tale circostanza, non soddisfaceva le condizioni per la concessione di una quota a norma dell'art. 2 del regolamento n. 857/84. Il 24 giugno 1989, a seguito della modifica apportata al suddetto regolamento dal regolamento n. 764/89, egli inoltrava domanda al ministero dell'Agricoltura al fine di ottenere un quantitativo specifico di riferimento ai sensi del nuovo art. 3 bis e si vedeva attribuire una quota provvisoria di 39803 galloni. Non di meno, con lettera 28 agosto 1989, il signor O'Brien veniva informato che, per soddisfare le condizioni stabilite per l'attribuzione della quota in via definitiva, egli doveva dimostrare di aver effettuato, nella misura richiesta, consegne di latte prodotto dai fondi da lui gestiti alla fine del periodo di non commercializzazione, il quale — lo ricordo — era scaduto quasi cinque anni prima. Il signor O'Brien riteneva tale condizione inaccettabile, visto che da poco aveva aggiunto nuovi terreni alla sua azienda. Infatti, all'incirca all'epoca della sua domanda di concessione di una quota, egli era stato autorizzato ad utilizzare 60 acri di terreno appartenenti al fratello, adiacenti alla propria fattoria e che si proponeva di utilizzare in società con quest'ultimo. Chiameremo questi 60 acri «terreni adiacenti». |
|
4. |
Pertanto, il signor O'Brien proponeva dinanzi alla High Court un ricorso volto a far dichiarare che, con riferimento alla condizione di produzione, un'azienda ricomprende tutti i terreni gestiti dal produttore al momento della sua domanda di un quantitativo specifico di riferimento, e non solo i terreni da esso gestiti alla fine del periodo di non commercializzazione o di riconversione. La High Court respingeva la domanda di declaratoria in tal senso del signor O'Brien che proponeva quindi appello alla Supreme Court d'Irlanda, la quale ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale: «Se, perché sia soddisfatta la condizione di cui all'art. 3 bis, n. 3, del regolamento (CEE) del Consiglio n. 857/84 [aggiunto a tale regolamento dall'art. 1 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 764/89], sia necessario il latte a cui si riferiscono le vendite dirette e/o le consegne fatte valere sia prodotto esclusivamente, nell'ambito dei terreni in base alla cui produzione era stato calcolato il premio di non commercializzazione o di riconversione, sulla stessa area ancora gestita dal produttore interessato alla fine del periodo di non commercializzazione o di riconversione». |
|
5. |
Emerge dall'ordinanza di rinvio che il signor O'Brien aveva ottenuto l'autorizzazione a utilizzare i terreni adiacenti nell'ambito di quelli che l'ordinanza medesima chiama «accordi di associazione temporanea» (joint venture) conclusi all'atto della presentazione della sua domanda di concessione di una quota. Ai sensi dei medesimi accordi, il signor O'Brien prendeva in affitto 40 mucche appartenenti al fratello. Risulta inoltre che i due fratelli concludevano contemporaneamente un accordo per la costituzione di una società (partnership), in virtù del quale il ricorrente conferiva al capitale societario i terreni adiacenti, i suoi propri e le 40 mucche prese in affitto. I due fratelli davano quindi vita ad una società avente ad oggetto l'utilizzazione della quota, e i terreni adiacenti rientravano nel capitale societario. |
|
6. |
In prosieguo esaminerò innanzi tutto il problema della soluzione da dare alla questione sollevata dinanzi alla Corte, per poi esaminare le conseguenze che scaturiscono dal fatto che l'azienda di cui trattasi è gestita da una società, e non da un singolo produttore. Da ultimo, considererò in che modo si debba calcolare, in circostanze quali quelle del caso di specie, il livello di produzione ai fini dell'art. 3 bis, n. 3. |
|
7. |
Per brevità, menzionerò unicamente i produttori i quali, alla stregua del ricorrente, hanno fruito di un regime di non commercializzazione ai sensi del regolamento n. 1078/77; è però chiaro che i medesimi principi trovano applicazione anche nei riguardi dei produttori che hanno fruito del regime di riconversione ai sensi del regolamento medesimo. |
Il significato del termine «azienda»
|
8. |
Ai sensi dell'art. 4, n. 1, del regolamento n. 1078/77, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 22 maggio 1978, n. 1041 (GU L 134, pag. 9), il premio di non commercializzazione viene calcolato in relazione al quantitativo di latte consegnato dal produttore nel corso dei dodici mesi precedenti la presentazione della sua domanda di ammissione al regime di non commercializzazione. Così, la questione sollevata dalla Supreme Court è volta in sostanza a chiarire il punto se, ai fini dell'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, un'«azienda» si limiti al terreno utilizzato dal produttore anteriormente alla domanda di concessione di un premio di non commercializzazione, e ancora in suo possesso alla fine del periodo di non commercializzazione medesimo. |
|
9. |
La Supreme Court non solleva espressamente la questione se terreni aggiunti all'azienda del produttore durante il periodo oggetto dell'impegno di non commercializzazione possono del pari essere ricompresi nella sua «azienda» ex art. 3 bis, n. 3. Nonostante il fatto che nelle loro osservazioni scritte sia il governo irlandese che la Commissione abbiano dato l'impressione di proporre una soluzione affermativa della questione di cui trattasi, è parso che il governo irlandese abbia del pari accettato l'idea che l'azienda possa ricomprendere terreni aggiunti nel corso del periodo oggetto dell'impegno di non commercializzazione. Inoltre, la Commissione ha assunto, in udienza, una posizione più conciliante, limitandosi ormai a sostenere che solo ciò che essa definisce il «cuore» dell'azienda debba restare immutato nel periodo intercorrente tra la data della domanda di premio e il momento a decorrere dal quale va adempiuta la condizione di produzione. Per «cuore» dell'azienda, pare che la Commissione intenda la parte della medesima essenziale per la ripresa della produzione lattiero-casearia. In udienza, il governo irlandese ha tenuto ferma l'opinione secondo cui la condizione di produzione può adempiersi producendo su terreni aggiunti all'azienda durante il periodo di non commercializzazione, ma non su terreni aggiunti dopo la fine di tale periodo. |
|
10. |
Come rileva il ricorrente nelle sue osservazioni scritte, se si accettasse la posizione iniziale della Commissione, o quella del governo irlandese, le conseguenze sarebbero dure per i produttori in oggetto; anche se, come ho già ricordato, il punto di vista della Commissione si è sensibilmente mitigato in udienza. Così, nel corso dei dieci anni durante i quali tali produttori erano esclusi dalla produzione lattiero-casearia, è possibile che la loro capacità di produrre latte sull'azienda iniziale si sia fortemente ridotta. È ad esempio possibile che dei contratti di affitto vertenti su parte dell'azienda siano venuti a scadenza, che altre parti siano state volontariamente cedute quando è diventato chiaro che i regolamenti sulle quote avrebbero frustrato le attese del produttore di riprendere la produzione lattiero-casearia, ed è anche possibile che gli impianti produttivi iniziali non siano stati mantenuti in efficenza. Esigere da tali produttori che raggiungano il livello di produzione precisato su ciò che rimane dell'azienda inizialmente utilizzata pregiudicherebbe quindi il legittimo affidamento da essi riposto nella possibilità di riprendere la produzione, come è stato riconosciuto dalla Corte nelle cause 120/86, Mulder, e 170/86, Von Deetzen, citate al precedente paragrafo 1, e riaffermato nella cause C-189/89, Spagl, e C-217/89, Pastätter, anch'esse in precedenza citate. |
|
11. |
Vero è, come osserva il governo irlandese, che il legittimo affidamento riconosciuto dalla Corte nelle cause suddette aveva ad oggetto la possibilità di ridare inizio alla produzione una volta venuto a scadenza il periodo di non commercializzazione: ossia, nel caso del signor O'Brien, la fine dell'anno 1984. Tuttavia, non è sostenibile che, per soddisfare un tale legittimo affidamento, basti autorizzare il ricorrente a includere la produzione effettuata su terreni aggiunti anteriormente alla fine del periodo di non commercializzazione, escludendo invece i terreni aggiunti successivamente. L'adozione della normativa in materia di quote, nella sua forma iniziale, aveva infatti frustrato proprio il legittimo affidamento dei produttori di poter riprendere la produzione una volta terminato il periodo di non commercializzazione. Solo quando, nel 1989, il regolamento n. 857/84 fu modificato dal regolamento n. 764/89, i produttori che si trovano nella situazione del ricorrente ebbero qualche prospettiva di riprendere la produzione. Se quindi, come ammette il governo irlandese, alla luce della condizione di produzione un'«azienda» può ricomprendere terreni aggiunti durante il periodo di non commercializzazione, non si comprende perché essa non possa ricomprendere anche i terreni aggiunti successivamente, in un periodo durante il quale i produttori hanno continuato a vedersi esclusi dalla produzione lattiero-casearia in virtù di una normativa comunitaria invalida. In realtà, poiché i produttori che già avevano ottenuto una quota ai sensi dell'art. 2 del regolamento n. 857/84 potevano, durante il medesimo periodo, aggiungere terreni alla loro azienda senza perdere alcun quantitativo di riferimento, ogni altra soluzione equivarrebbe a trattare in maniera discriminatoria i produttori aderenti ad un regime di non commercializzazione e che, a seguito di una normativa comunitaria illegittima, erano temporaneamente nell'impossibilità di ottenere una quota. Vero è che i produttori che fruivano di una quota ex art. 2 probabilmente non sarebbero stati in grado di vendere terreni durante tale periodo senza perdere una parte della loro quota a vantaggio dell'acquirente (v. art. 7, n. 1, del regolamento n. 857/84); è però altrettanto vero che il valore di tali terreni sarebbe allora aumentato a causa del quantitativo di riferimento ad essi connesso. |
|
12. |
In ogni caso, mi sembra che non vi sia alcun fondamento, nelle disposizioni considerate, per poter limitare il significato del termine «azienda» in uno dei modi proposti dalla Commissione o dal governo irlandese. |
|
13. |
L'art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84 definisce l'«azienda» come «il complesso delle unità di produzione gestite dal produttore e situate nel territorio geografico della Comunità», definizione che non è stata modificata quando l'art. 3 bis fu introdotto dal regolamento n. 764/89. Apparentemente, tale definizione permette che l'«azienda» del produttore ricomprenda, in un dato momento, ogni terreno da esso allora utilizzato ai fini della produzione lattiero-casearia. Dal tenore della definizione sopraccitata non emerge nulla che limiti l'azienda ai terreni destinati alla produzione lattiero-casearia in un momento anteriore. Il problema è quindi quello di stabilire se dallo stesso art. 3 bis, o da ogni altra disposizione in materia, si possano ricavare elementi che limitino la nozione di «azienda». |
|
14. |
Nelle osservazioni scritte, la Commissione rileva che la base di calcolo, ex art. 3 bis, n. 2, del regolamento n. 857/84, del quantitativo di riferimento provvisorio assegnato ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, è costituita dall'azienda, così come esistente prima dell'adesione del produttore al regime di non commercializzazione. Ne consegue, a parere della Commissione, che la stessa azienda, o per lo meno il «cuore» di essa, secondo quanto da tale istituzione più recentemente sostenuto, va utilizzato per soddisfare la condizione di produzione di cui all'art. 3 bis, n. 3. Mi sembra peraltro che tale argomento non possa condividersi. Nell'iniziale versione, l'art. 3 bis, n. 2, primo comma, così disponeva: «Il quantitativo specifico di riferimento è pari al 60% del quantitativo di latte consegnato o al quantitativo di equivalente latte venduto dal produttore nel periodo di dodici mesi di calendario precedente il mese in cui è stata presentata la domanda relativa al premio di non commercializzazione o di riconversione (...) e per il quale il produttore non abbia perso il diritto al premio». Tale disposizione non fa riferimento a un particolare tipo di azienda, ma piuttosto ad un quantitativo di latte. Allo stesso modo, successivamente alla modifica apportata all'art. 3 bis, n. 2, dal regolamento del Consiglio n. 1639/91, la norma continua a riferirsi al «quantitativo, per il quale è stato conservato o acquisito il diritto al premio» (il corsivo è mio). È evidente che tutti i quantitativi di latte prodotti anteriormente alla presentazione della domanda di premio di non commercializzazione debbono essere stati prodotti sui terreni in quel tempo utilizzati dal produttore. Tuttavia, come si è visto, l'art. 3 bis è stato inserito nel regolamento n. 857/84 onde salvaguardare il legittimo affidamento dei produttori i quali desiderassero riprendere la produzione di latte. Mi sembra quindi che, nel calcolo della quota loro spettante, l'elemento determinante fosse il volume di produzione raggiunto precedentemente e non i particolari terreni sui quali tale produzione veniva effettuata. |
|
15. |
È ben vero che, ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. a), del regolamento n. 857/84, chi domanda una quota non deve, prima della scadenza del periodo di non commercializzazione, aver cessato la sua attività o ceduto la totalità della sua azienda lattiera, vale a dire la porzione di azienda destinata alla produzione lattiera. Inoltre, il nuovo art. 3 bis del regolamento (CEE) della Commissione 3 giugno 1988, n. 1546, che fissa le modalità di applicazione del sistema delle quote, inserito mediante il regolamento (CEE) della Commissione 20 aprile 1989, n. 1033 (GU L 110, pag. 27), al n. 1 dispone quanto segue: «La domanda [di attribuzione di un quantitativo di riferimento ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, del regolamento (CEE) n. 857/84] (...) è presentata dal produttore interessato all'autorità competente designata dallo Stato membro (...) a condizione che il produttore possa dimostrare di gestire ancora interamente o parzialmente la stessa azienda che gestiva al momento della accettazione (...) della sua domanda di concessione del premio». Deve dunque sussistere una certa continuità tra l'azienda esistente anteriormente al periodo di non commercializzazione e quella attualmente gestita dal produttore. Non mi sembra però che tali disposizioni mirino ad imporre al produttore di riprendere la produzione su un'azienda identica a quella gestita al momento della sua domanda di premio. La disposizione testé citata è così illustrata nel terzo ‘considerando’ del regolamento n. 1033/89: «considerando che occorre che la domanda possa emanare soltanto da un produttore in grado di gestire, almeno parzialmente, le stesse unità di produzione gestite al momento della domanda volta alla concessione del premio per la non commercializzazione (...) se il produttore infatti non disponesse più della stessa azienda [vale dire le unità di produzione-v. art. 12, lett. d), del regolamento n. 857/84, citato al precedente punto 13], avrebbe manifestato, secondo la logica dei sistemi dei premi, l'intenzione di cessare la produzione lattiera e non sarebbe pertanto interessato dal regime speciale istituito (...) ai termini dell'art. 3 bis del regolamento (CEE) n. 857/84 (...)». Il significato dell'espressione «logica del sistema dei premi», menzionata in tale ‘considerando’, è forse non pienamente chiaro. Evidente è però che la finalità della norma in oggetto non è quella di limitare la produzione ai terreni ricompresi nell'azienda iniziale, ma semplicemente di garantire che chi domanda un quantitativo di riferimento abbia intenzione di riprendere l'attività precedentemente svolta, e non si metta a gestire, invece, un'impresa totalmente diversa. U legislatore ha ritenuto che tale finalità si raggiunga allorquando almeno una frazione dell'azienda iniziale venga nuovamente destinata alla produzione lattiera. |
|
16. |
Si deve osservare, inoltre, che ai sensi della terza frase dell'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, il livello delle vendite o delle consegne, ai fini dell'adempimento della condizione di produzione, è fissato «tenendo conto dell'evoluzione del ritmo di produzione nell'azienda del produttore, delle condizioni stagionali e di qualsiasi circostanza eccezionale». Mi sembra chiaro che l'evoluzione e le condizioni stagionali di cui trattasi attengono al periodo durante il quale il produttore cerca di adempiere la condizione di produzione, e non ad un momento precedente, all'impegno di non commercializzazione. Nessun elemento indica che l'espressione «azienda del produttore» significhi qualcosa di diverso dall'azienda attuale del produttore, anziché essere ristretta alla frazione di quest'ultima originariamente gestita dal produttore medesimo. |
|
17. |
Siffatta interpretazione trova conferma nell'analisi dell'art. 3 bis, n. 1, lett. b), del regolamento n. 857/84, il quale dispone che, per ricevere un quantitativo provvisorio di riferimento ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, il produttore deve dimostrare: «in appoggio alla sua domanda, di essere in grado di realizzare nell'azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto». Tale condizione non implica nessuna limitazione, espressa o tacita, dell'«azienda» del produttore. Inoltre, come già abbiamo visto, le modalità di applicazione dell'art. 3 bis vengono determinate nel nuovo art. 3 bis, inserito nel regolamento della Commissione n. 1546/88 dal regolamento della Commissione n. 1033/89. Tali modalità non impongono al produttore l'obbligo di determinare quali quantitativi di latte siano stati prodotti e da quali parti dell'azienda attuale, vuoi ai fini dell'applicazione della condizione soprammenzionata, vuoi ai fini dell'applicazione della condizione di produzione stessa. Una siffatta identificazione potrebbe rivelarsi problematica, ma sarebbe certamente necessaria qualora le condizioni che vengono in rilievo potessero adempiersi unicamente utilizzando latte prodotto su talune parti dell'azienda. |
|
18. |
Ne concludo che, per adempiere la condizione di cui all'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84, un produttore può, in linea di principio, utilizzare latte prodotto su qualsiasi frazione della sua azienda attuale. È però chiaro che tale principio è sottoposto a due restrizioni. Innanzi tutto, debbono continuare ad essere soddisfatte le condizioni poste dagli artt. 3 bis, n. 1, lett. a), del regolamento n. 857/84 e 3 bis, n. 1, del regolamento della Commissione n. 1546/88. Così, il produttore deve ancora gestire, interamente o parzialmente, la stessa azienda da lui gestita al momento dell'accoglimento della sua domanda di concessione del premio, visto che si trattava di una condizione per la concessione provvisoria di un quantitativo di riferimento, il quale viene attribuito in via definitiva ai sensi dell'art. 3 bis, n. 3, del regolamento n. 857/84. In secondo luogo, ai fini dell'art. 3 bis, n. 3, l'azienda sulla quale la produzione è effettuata deve essere quella che esisteva al momento della presentazione della domanda di concessione di un quantitativo provvisorio di riferimento, poiché è in relazione a tale azienda che il quantitativo provvisorio di riferimento è stato fissato, in conformità dell'art. 3 bis, n. 1, lett. b), del regolamento n. 857/84. Mi pare però che ogni interpretazione più restrittiva dell'art. 3 bis vanificherebbe la chiara finalità di tale norma, e non sarebbe inoltre giustificata dal testo di alcuno dei regolamenti in materia. Come già ho lasciato capire, una conclusione del genere è anche la più equa. È difficile capire perché un produttore il quale intenda sinceramente riprendere la produzione lattiera dovrebbe vedersi limitato alla parte di azienda da lui gestita cinque o (secondo quanto inizialmente sostenuto dalla Commissione) addirittura dieci anni prima, o dovrebbe essere obbligato (secondo quanto sostenuto più tardi dalla Commissione stessa) a continuare a produrre nel «cuore» dell'azienda iniziale. |
|
19. |
Gli elementi essenziali sono quindi costituiti dall'identità del produttore che riprende l'attività lattiero-casearia, e dal quantitativo di latte precedentemente consegnato da tale produttore. È pertanto necessario chiedersi se rilevi l'essere l'impresa gestita — come nella fattispecie — non da un produttore singolo, ma da una società. |
Quando l'azienda gestita in forma associata
|
20. |
Allorché viene attribuito un quantitativo di riferimento ai sensi del regolamento n. 857/84, esso viene attribuito più al produttore che all'azienda, ed è pertanto necessario identificare il produttore il quale gestisce l'azienda al momento dell'attribuzione medesima (v. le recenti conclusioni dell'avvocato generale Lenz, presentate il 27 febbraio 1992 nella causa C-236/90, Maier, Race. pag. I-4483, punti 10-11 della motivazione). Vero è che se in seguito l'azienda viene totalmente o parzialmente ceduta, si considera la quota di riferimento come connessa con le varie parti dell'azienda ai fini della determinazione del quantitativo il quale viene ceduto con la terra o, eventualmente, torna alla riserva comunitaria (v. artt. 3 bis, n. 4, 7, n. 1, del regolamento n. 857/84, 7 e 7 bis, del regolamento della Commissione n. 1546/88, come modificato dal regolamento della Commissione n. 1033/89). Resu il fano che, fino a quando l'azienda non viene totalmente o parzialmente ceduta, del quantitativo di riferimento gode il produttore che gestisce l'azienda, così come essa si configura di volta in volta. |
|
21. |
Tuttavia, così come cambia la composizione dell'azienda, può cambiare anche quella del produttore. Ai sensi dell'art. 12, lett. c), del regolamento n. 857/84, il «produttore» di un'azienda a norma dell'art. 3 bis è l'imprenditore agricolo, «persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche». In tal modo, il «produttore» di un'azienda può essere un gruppo di persone, laddove è chiaro che la composizione di tale gruppo può mutare nel tempo. |
|
22. |
L'azienda che inizialmente fruisce dell'attribuzione di un quantitativo di riferimento è chiaramente quella gestita dal produttore all'atto dell'attribuzione medesima. Allo stesso modo, allorché la quota viene assegnata, essa spetta al produttore che gestisce l'azienda al momento dell'attribuzione (v. sentenza 10 marzo 1992, causa C-84/90, Dent, Race. pag. I-2009, punto 17 della motivazione). Un quantitativo attribuito a norma dell'art. 3 bis, n. 1, è assegnato in particolare al gruppo di produttori che, al momento, gestisce l'azienda, e i beneficiari di tale quantitativo non sono soltanto gli attuali gestori dell'azienda, che avevano originariamente assunto l'impegno di non commercializzazione di cui all'art. 3 bis, n. 1. Così, quando, come nella fattispecie, il produttore il quale aveva inizialmente assunto l'impegno gestisce ormai l'azienda in società con un'altra persona, l'attribuzione di quantitativi di riferimento ai sensi dell'art. 3 bis, n. 1, dovrà avvenire nei confronti della società composta da due persone che gestisce attualmente l'azienda, anziché nei confronti di un singolo socio. Occorre tuttavia osservare che la società deve necessariamente ricomprendere il produttore iniziale, poiché in caso contrario non sarebbero adempiute le condizioni di cui agli artt. 3 bis, n. 1, lett. a), del regolamento n. 857/84 e 3 bis, n. 1, del regolamento n. 1546/88 (v. il precedente paragrafo 18). Inoltre, l'obiettivo della normativa è quello di consentire al produttore iniziale, o ai suoi eredi, di riprendere la produzione lattiera, e non di permettere a un produttore totalmente diverso di iniziare a produrre nell'azienda (v. sentenza 22 ottobre 1991, causa C-44/89, Von Deetzen, Race. pag. I-5119, punto 29 della motivazione). |
|
23. |
Mi sembra che, in linea di principio, si debba sempre attribuire il quantitativo di riferimento al gruppo di persone che gestisce al momento l'azienda, anche se, come nella fattispecie, la composizione dell'azienda, come del resto quella del produttore, è cambiata dopo la domanda di concessione di un premio di non commercializzazione. È chiaro che l'azienda non fruirà in nessun caso di un quantitativo che ecceda l'importo stabilito all'art. 3 bis, n. 2, importo che è a sua volta calcolato sulla base dei quantitativi prodotti dal produttore iniziale sull'azienda quale esisteva anteriormente alla domanda di concessione di un premio. Così, nella fattispecie, il ricorrente, concludendo col fratello gli accordi di associazione, voleva unicamente tentare di poter riprendere la produzione lattiera ad un livello comparabile con il precedente rendimento. Anche se a seguito di tali accordi il fratello del ricorrente verrà a godere di una parte di quota della quale altrimenti non avrebbe potuto beneficiare, da ciò però non conseguirà un aumento dell'importo globale della quota medesima, in quanto la parte di quota assegnata al ricorrente subirà una proporzionale riduzione. Pertanto, non mi sembra che il fatto di concedere un quantitativo di riferimento alla società anziché a un produttore singolo sia fonte di vantaggi indebiti. |
|
24. |
Occorre peraltro sottolineare che, per poter ottenere un quantitativo provvisorio di riferimento a norma dell'art. 3 bis, n. 1, il produttore deve comprovare di essere in grado di realizzare nell'azienda una produzione corrispondente al quantitativo di riferimento richiesto [v. art. 3 bis, n. 1, lett. b)]. Parimenti, ai sensi dell'art. 3 bis, n. 3, prima che l'attribuzione sia resa definitiva, il produttore deve dimostrare di aver effettivamente ripreso le vendite o le consegne di prodotti della sua azienda. Così, una quota viene concessa ai sensi dell'art. 3 bis perché tale latte venga prodotto dalla persona, o dal gruppo di persone, a cui la quota medesima è stata attribuita. Una tale condizione impedisce che un quantitativo di riferimento venga attribuito ad un richiedente il quale non abbia intenzione di produrre latte, ma desideri semplicemente concludere un accordo con un altro produttore che autorizzi quest'ultimo a produrre latte sui propri terreni pur godendo del diritto ad una quota del primo produttore. Spetta pertanto al giudice nazionale decidere, eventualmente, se accordi conclusi dal produttore abbiano lo scopo di consentirgli la produzione di latte sulla sua azienda, eventualmente in associazione con altri, o se, al contrario, tali accordi costituiscano unicamente un mezzo per trasmettere ad un'altra persona il beneficio della quota. |
Calcolo del livello di produzione
|
25. |
Infine, il ricorrente fa capire, nelle sue osservazioni scritte, che si presenta un problema per quanto riguarda l'applicazione dei termini per l'attribuzione di un quantitativo di riferimento, termini che sono stabiliti, in particolare dall'art. 3 bis, n. 3, prima frase, del regolamento n. 857/84. Il ricorrente rileva che sarebbe ingiusto esigere, da produttori che versino nella sua stessa situazione, la dimostrazione di aver raggiunto il livello di produzione adeguato entro un termine di due anni dal 29 marzo 1989, poiché, almeno in Irlanda, tali produttori hanno continuato a trovarsi in uno stato di incertezza del diritto quanto alla determinazione dei terreni da considerarsi, agli effetti di cui sopra, come parti dell'azienda. |
|
26. |
Dinanzi alla Supreme Court d'Irlanda non è stata sollevata alcuna questione relativa al termine entro il quale va soddisfatta la condizione di produzione. D'altra parte, la questione proposta dal ricorrente può interpretarsi come volta a stabilire in che modo, nella fattispecie, debba calcolarsi il livello di produzione ai fini della condizione di produzione. Così intesa, tale problematica rientra pienamente nell'ambito della questione sollevata. |
|
27. |
Non mi sembra del tutto fuori luogo esigere da un produttore nella situazione del signor O'Brien di aver ripreso almeno qualche vendita o consegna nei dodici mesi precedenti il 29 marzo 1991, anche tenendo conto dello stato di incertezza del diritto esistente all'epoca: dopo tutto, un siffatto produttore sapeva che il latte prodotto su una parte almeno della sua impresa, vale a dire la porzione dell'impresa iniziale ancora in suo possesso, sarebbe stato preso in cosiderazione ai fini dell'adempimento della condizione di produzione. Oltre a ciò, si deve osservare che, ai sensi dell'art. 3 bis, n. 3, ultima frase, per determinare il livello delle vendite o delle consegne raggiunto, occorre tener conto di «qualsiasi circostanza eccezionale». A mio parere, tra le circostanze eccezionali che occorre prendere in considerazione ve ne sono alcune, a causa delle quali un produttore non è stato in grado di produrre latte nella globalità dell'azienda attualmente gestita per una persistente incertezza del diritto sul se tutta questa produzione conti ai fini dell'adempimento della condizione suddetta. Nella fattispecie, l'autorità competente deve quindi tener conto delle stime delle vendite o delle consegne che siano state effettuate dei terreni adiacenti, e non unicamente delle vendite o consegne effettivamente compiute dal ricorrente anteriormente al 29 marzo 1991. |
Conclusione
|
28. |
Ritengo pertanto che la questione sollevata dalla Supreme Court d'Irlanda vada risolta nel modo seguente:
|
( *1 ) Lingua originale: l'inglese.