61989B0050

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DELL'11/10/90. - JUERGEN SPARR CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - OMISSIONE DI STATUIRE. - CAUSA T-50/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00539


Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo

Parole chiave


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Procedura - Istanza diretta a far rimediare ad un' omissione di statuire - Condanna alle spese che non distingue fra procedimento sommario e procedimento principale - Insussistenza di omissione di statuire - Irricevibilità

( Regolamento di procedura, artt . 67 e 69, n . 2 )

Parti


Nel procedimento T-50/89,

Juergen Sparr, giurista, residente in Amburgo ( Repubblica federale di Germania ), con gli avv.ti L . Schulze e G . Meyer, del foro di Amburgo, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Gerd Recht, c/o Fulton Prebon SA, 25, rue Notre-Dame,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig . Henri Étienne, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dal sig . Reinhard Wagner, giudice tedesco messo a disposizione del servizio giuridico della Commissione, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig . Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/621 si è rifiutata d' ammettere il ricorrente alle prove di tale concorso, domanda sulla quale il Tribunale si è pronunziato con sentenza 22 maggio 1990,

IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITA' EUROPEE

( Quarta Sezione ),

composto dai signori R . Schintgen, presidente, D.A.O . Edward, R . García-Valdecasas, giudici,

cancelliere : H . Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Motivazione della sentenza


1 Con sentenza 22 maggio 1990, la Quarta Sezione del Tribunale ha annullato la decisione con cui la commissione giudicatrice del concorso generale COM/A/621 si è rifiutata di ammettere il sig . Sparr alle prove del concorso ed ha condannato la Commissione alle spese .

2 Con ordinanza emessa il 13 dicembre 1988, a conclusione di un procedimento sommario, fra le stesse parti, il presidente della Terza Sezione della Corte, previa reiezione della domanda di provvedimenti urgenti presentata dal sig . Sparr, aveva disposto che le spese erano riservate .

3 Con atto depositato nella cancelleria del Tribunale di primo grado il 10 agosto 1990, la Commissione ha chiesto alla Quarta Sezione del Tribunale di statuire sull' onere delle spese afferenti il procedimento sommario . Essa deduce che nella sentenza 22 maggio 1990 il Tribunale ha statuito solo sulle spese del procedimento principale .

4 Nelle osservazioni presentate il 14 settembre 1990, il sig . Sparr ha sostenuto che il Tribunale, facendo espressamente menzione del procedimento sommario nella sentenza 22 maggio 1990, ha in realtà deciso che la convenuta doveva sopportare le spese relative ai due procedimenti . Anche ammesso che una siffatta decisione non risulti espressamente dal dispositivo della stessa sentenza, la convenuta dovrebbe cionondimeno sopportare le spese controverse .

5 Poiché la Commissione ha omesso di fornire qualsiasi indicazione che consenta di qualificare la sua domanda alla luce delle disposizioni che determinano la competenza e la procedura del Tribunale, quest' ultimo deve procedere a tale qualificazione, dal punto di vista processuale, nell' ambito del sistema costituito dal Trattato, dallo Statuto ( CEE ) della Corte di giustizia e dal regolamento di procedura ( v . ordinanza 11 gennaio 1977, Nold / Ruhrkohle AG, causa 4/73, Racc . pag . 1 ).

6 Il Tribunale constata che la domanda della Commissione rientra nell' ambito dell' art . 67 del regolamento di procedura della Corte, applicabile mutatis mutandis al Tribunale a norma dell' art . 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee . Il detto art . 67 dispone, nel primo comma, che, "se la Corte ha omesso di statuire su un capo isolato delle conclusioni o sulle spese, la parte che intende dolersene deve adire la Corte mediante istanza nel termine di un mese a decorrere dalla notifica della sentenza ".

7 La ricevibilità di un' istanza proposta in base all' articolo in questione presuppone due condizioni, e cioè l' omissione di statuire e la proposizione dell' istanza entro un mese dalla notifica della sentenza .

8 Nel caso di specie non è soddisfatta nessuna delle due condizioni .

9 Infatti, si deve osservare in primo luogo che il Tribunale ha statuito sulle spese controverse nella sentenza 22 maggio 1990, dato che la condanna in essa pronunciata comprende l' insieme delle spese . La Commissione, se voleva opporsi a che le spese del procedimento sommario fossero poste a suo carico, avrebbe dovuto concludere in questo senso . Pur se, nel corso del procedimento che si è svolto davanti al Tribunale, ciascuna parte ha concluso che la controparte fosse condannata alle spese, nessuna di esse ha sollevato la questione di una distinzione fra le spese del procedimento sommario e quelle del procedimento principale . Quindi il Tribunale ha applicato l' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, a termine del quale "la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda ".

10 D' altra parte, non è soddisfatta nemmeno la condizione dell' osservanza del termine di un mese per la presentazione dell' istanza, dato che la sentenza è stata notificata alle parti lo stesso giorno della pronuncia, e cioè il 22 maggio 1990, e l' istanza è stata proposta solo il 10 agosto 1990 .

11 Di conseguenza, l' istanza della Commissione è irricevibile .

12 A norma dell' art . 69, n . 2, del regolamento di procedura, la Commissione va condannata alle spese causate con l' istanza in oggetto .

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE ( Quarta Sezione )

così provvede :

1 ) L' istanza della Commissione è irricevibile .

2 ) La Commissione è condannata alle spese .

Lussemburgo, 11 ottobre 1990 .