61989A0169

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUARTA SEZIONE) DELL'11 DICEMBRE 1991. - ERIK DAN FREDERIKSEN CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - ANNULLAMENTO D'UNA PROMOZIONE - ANNULLAMENTO DEL RIGETTO DI UNA CANDIDATURA. - CAUSA T-169/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-01403


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Ricorso proposto da un candidato ad un posto vacante contro la nomina di un altro candidato - Ricevibilità - Presupposti - Possibilità oggettiva per il ricorrente di essere nominato

(Statuo del personale, artt. 90 e 91)

2. Dipendenti - Assunzione - Avviso di posto vacante - Oggetto - Esame delle candidature alla luce dei requisiti prescritti - Potere discrezionale dell' amministrazione - Limiti - Osservanza delle condizioni poste dall' avviso di posto vacante

(Statuto del personale, art. 4)

3. Dipendenti - Promozione - Potere discrezionale dell' amministrazione - Sindacato giurisdizionale - Limiti

(Statuto del personale, art. 45)

Massima


1. Se è pur vero che un dipendente, candidato ad un posto vacante, non ha alcun interesse legittimo a sentire annullare la nomina di un altro candidato ad un posto vacante al quale egli stesso non può validamente aspirare, diversa è l' ipotesi in cui il dipendente soddisfi i requisiti dall' avviso di posto vacante e vanti meriti tali da consentirgli di accedere al posto in questione.

2. La funzione essenziale di un avviso di posto di vacante è quella di informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti necessari per l' assegnazione del posto considerato, al fine di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura. L' avviso di posto vacante costituisce così l' assetto legale che l' autorità che ha il potere di nomina impone a sé medesima, cosicché se essa riscontra, in sede di esame delle candidature, che le condizioni stabilite dall' avviso erano più rigorose di quanto non lo richiedesse l' organizzazione del servizio, ha la facoltà di iniziare un nuovo procedimento di promozione, revocando l' avviso originale e sostituendolo con un altro modificato.

3. Per valutare l' interesse del servizio nonché i meriti da prendere in considerazione nell' ambito della decisione di promozione prevista all' art. 45 dello Statuto, l' autorità che ha il potere di nomina gode di un ampio potere di valutazione e, in questo campo, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle ragioni che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall' amministrazione, quest' ultima abbia agito correttamente e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato.

Al riguardo, l' esercizio del potere discrezionale rimesso all' autorità che ha il potere di nomina presuppone lo scrupoloso esame dei fascicoli di candidatura ed il coscienzioso rispetto delle condizioni stabilite nell' avviso di posto vacante, essendo tale potere discrezionale controbilanciato dall' obbligo di esaminare, con cura ed imparzialità, tutti gli elementi pertinenti di ciascuna candidatura.

Parti


Nella causa T-169/89,

Erik Dan Frederiksen, dipendente del Parlamento europeo, residente in Lussemburgo, assistito dall' avv. Georges Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. Alex Schmitt, 62, avenue Guillaume,

ricorrente,

contro

Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Jorge Campinos, giureconsulto, assistito dal sig. Didier Petersheim, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, e dall' avv. Vanderberghe, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il segretariato generale del Parlamento europeo, Kirchberg,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione 3 luglio 1989, con la quale il presidente del Parlamento europeo ha promosso la sig.ra X al posto di consigliere linguistico alla divisione danese della traduzione (direzione generale Traduzione e servizi generali) e, in quanto necessario, della nota del servizio assunzioni 17 luglio 1989, che informa il ricorrente del rigetto della sua candidatura al medesimo posto,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione),

composto dai sigg. R. García-Valdecasas, presidente, D.A.O. Edward e R. Schintgen, giudici,

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento ed in seguito alle procedure orali del 5 dicembre 1990 e 3 ottobre 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti della controversia

1 Il ricorrente, sig. Erik Dan Frederiksen, è traduttore principale di grado LA 4 presso la divisione danese della traduzione, in seno alla direzione generale VII "Traduzioni e servizi generali" (in prosieguo: "DG VII") del Parlamento europeo (in prosieguo: "il Parlamento"). Dopo aver insegnato, a decorrere dal 1965, le lingue francese e tedesca in Danimarca, come docente di ruolo nelle scuole superiori, a partire dal 1965, è entrato al servizio del Parlamento il 1 agosto 1973. Assegnato ad un posto di traduttore nel grado LA 7, nominato in seguito revisore, egli fruiva di promozioni regolari fino a raggiungere, il 1 gennaio 1978, il grado LA 4. Nel luglio 1979 veniva trasferito alla divisione della terminologia, nella quale prestava servizio fino a quando, nel maggio del 1988, egli veniva reintegrato nella divisione danese della traduzione. In seno a quest' ultima assumeva, fra l' altro, il compito di organizzare un corso di lingua francese.

2 In data 9 gennaio 1989, il Parlamento pubblicava un avviso di posto vacante n. 5809, concernente un posto di consigliere linguistico di grado LA 3 presso la divisione danese della traduzione. Le pertinenti indicazioni dell' avviso di posto vacante erano del seguente tenore:

"Natura delle funzioni

Consigliere linguistico alle dipendenze funzionali del capodivisione ed incaricato in particolare di assisterlo nei seguenti ambiti:

- formazione professionale dei dipendenti e degli altri agenti della divisione;

- formazione e controllo del lavoro dei(lle) nuovi(e) traduttori(trici) e dei tirocinanti borsisti;

- organizzazione della documentazione della divisione, specialmente in vista della predisposizione di fascicoli di documentazione specifici per sovvenire alle necessità dei traduttori, informatizzazione dell' attività di documentazione e terminologica della divisione;

- controllo della qualità dei testi tradotti.

Al consigliere linguistico può venir richiesta la traduzione e la revisione di testi difficili, e potranno essere affidati incarichi particolari nell' ambito dell' organizzazione della divisione.

In caso d' impedimento del capodivisione, egli ne fa le veci.

Le suddette mansioni esigono attitudini ed interesse sia per il miglioramento e lo sviluppo dei metodi di lavoro d' una divisione linguistica, sia per la cura della formazione professionale.

Qualifiche e conoscenze richieste

- Formazione di livello universitario sancita da diploma o esperienza professionale che garantisca un livello di competenza equivalente;

- esperienza professionale comprovata nel campo della traduzione e della revisione;

- conoscenza delle tecniche d' informatizzazione applicate ai lavori di gestione;

- conoscenze linguistiche: padronanza perfetta della lingua danese; i candidati devono avere, inoltre, una conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali della Comunità europea ed una buona conoscenza di una quarta lingua comunitaria; la conoscenza di una quinta lingua è auspicabile e quella di altre lingue (...) sarà presa in considerazione".

3 Nel suo "Bilancio delle attività della DG VII nel corso dell' esercizio 1988", la sig.ra Carmen G. De Enterria, direttore generale della DG VII, si era espressa nel modo seguente:

"Al di là dei (...) problemi tecnici, la direzione della traduzione si trova sempre a dover far fronte a difficoltà connesse alla sostituzione del personale per vari motivi assente: lavoro ad orario ridotto, malattia, aspettativa per motivi personali, formazione professionale.

Le prospettive di sviluppo di questa direzione passano, come per la direzione dell' edizione, attraverso una migliore utilizzazione delle risorse umane ed un impiego più generalizzato delle tecnologie moderne.

A questo riguardo, il programma di formazione professionale specifico della direzione è stato accolto molto favorevolmente, sia dai linguisti sia dalle segretarie dei pools dattilografici".

Da ciò concludendo che:

"Occorrerà effettuare uno sforzo considerevole nel campo della formazione e dell' utilizzazione delle nuove tecnologie".

4 Il ricorrente ed altri due membri della divisione danese della traduzione, la sig.ra X e il sig. Y, presentavano le loro candidature con riferimento alla pubblicazione del suddetto avviso di posto vacante.

5 La sig.ra X era entrata in servizio alle dipendenze del Parlamento il 2 febbraio 1973, conseguendo la promozione nel grado LA 4 alla stessa data del ricorrente. Essa prestava sempre servizio, dapprima come traduttrice, poi come revisore, in seno alla divisione danese della traduzione. Per ragioni di carattere famigliare, la sig.ra X prestava servizio ad orario ridotto a partire dal 1 ottobre 1979, eccezion fatta per il periodo dal 1 aprile al 1 ottobre 1983.

6 Il sig. Y era entrato in servizio presso la Commissione delle Comunità europee il 1 febbraio 1976, prima di essere trasferito al Consiglio nel 1977, poi al Parlamento nel 1979, ed era stato promosso al grado LA 4 nel 1986. Ha sempre lavorato, in seno al Parlamento, alla divisione danese della traduzione. Durante il periodo 1987/1988, egli era responsabile, in seno a questa divisione, dei lavori di terminologia e del collegamento con gli uffici ed i gruppi di terminologia delle altre istituzioni delle Comunità.

7 Nei loro rapporti informativi per il periodo 1983/1984, i tre candidati avevano ottenuto una menzione "eccellente" e due "buono". Per il periodo 1985/1986, il ricorrente aveva ricevuto una menzione "eccellente", (qualità del lavoro), due "ottimo" e cinque "buono"; la sig.ra X una menzione "eccellente" (conoscenze), quattro "ottimo" e tre "buono"; e il sig. Y due menzioni "eccellente" (conoscenze e qualità del lavoro), quattro "ottimo" e due "buono". Per il periodo 1985/1986, il primo compilatore dei rapporti sul ricorrente era il suo superiore gerarchico in seno alla divisione della terminologia, il sig. Minnaert, mentre i rapporti informativi concernenti la sig.ra X ed il sig. Y erano stati entrambi redatti dal medesimo compilatore della divisione danese della traduzione.

8 Ciascun rapporto informativo conteneva una dichiarazione dell' interessato circa le sue conoscenze linguistiche. Nel rapporto redatto per il periodo 1985/1986, il ricorrente aveva fatto valere una conoscenza "ottima" del tedesco, dell' inglese e del francese, una conoscenza "buona" dell' italiano e dello spagnolo, ed una conoscenza "discreta" dell' olandese; la sig.ra X una conoscenza "ottima" del tedesco, dell' inglese, del francese e dell' italiano, nonché una conoscenza "buona" del greco e dell' olandese; il sig. Y un' "ottima" conoscenza di quattro lingue oltre al danese, ovvero il tedesco, l' inglese, il francese e l' olandese.

9 Il ricorrente aveva seguito cinque corsi di formazione in informatica organizzati dal Parlamento ((introduzione all' informatica I e II (3 giorni ciascuno), MS-DOS (2 giorni), dBase III (4 giorni) ed Open Access II (5 giorni) )). In una nota allegata al suo atto di candidatura, aveva dichiarato che, oltre alle conoscenze che aveva potuto acquisire grazie a quella formazione, utilizzava dei programmi di elaborazione dei testi (segnatamente il WordPerfect) nonché le basi di dati Epoque, Celex, APC ed Eurodicautom. Nella medesima nota aveva affermato di essere proprietario/utente di un elaboratore elettronico Commodore PC 10-III (munito di disco duro di 32 Mb, e di due lettori di dischetti di 5.25" e 3.5" rispettivamente nonché di una stampante matrix NEC P2200), munito di programmi GW-Basic e MS-DOS; di disporre di taluni altri programmi ed "utilities" come dBase III Plus e PC Tools e, infine di lavorare con il programma Open Access recentemente installato su uno dei nuovi elaboratori elettronici M240 della divisione danese della traduzione. Tra il febbraio e l' aprile del 1989, egli aveva seguito due corsi di formazione integrativa su Open Access II (5 giorni) e Open Access II Advanced (5 giorni). La sig.ra X, dal canto suo, aveva partecipato a due seminari diretti dal sig. Y, aventi ad oggetto un' introduzione alla consultazione delle basi di dati Eurodicautom ed Epoque; aveva ricevuto alcuni ragguagli sull' utilizzazione delle dette basi di dati Eurodicautom ed Epoque, come pure una guida per l' appplicazione d' Epoque; inoltre, essa utilizzava, per la consultazione di tali dati nell' ambito del suo lavoro di traduttore-revisore, un terminale telescrivente senza unità di elaborazione. Nell' ambito della istruttoria disposta dal Tribunale, il Parlamento ha chiesto che si tenesse conto del fatto che la sig.ra X, stando alle sue stesse dichiarazioni, aveva a disposizione a casa propria un elaboratore elettronico Commodore 128 a partire dal 1988. Riguardo al sig. Y, le cui conoscenze in materia d' informatica non sono state precisate in dettaglio, risulta dal fascicolo che egli aveva diretto i suddetti seminari destinati ai linguisti della divisione danese, oltre ad aver esteso una guida per l' utilizzazione della base di dati Epoque. Risulta inoltre che, durante il periodo 1987/1988, egli aveva seguito dei corsi di formazione per l' utilizzazione del programma Open Access (5 giorni) e della base di dati Celex.

10 Con nota del 2 febbraio 1989 indirizzata alla sig.ra De Enterria, il sig. John Hargreaves, direttore della traduzione e della terminologia, commentava nei seguenti termini le tre candidature al posto di consigliere linguistico:

"In risposta a questo annuncio sono state presentate tre candidature.

Con riguardo all' anzianità di grado, due candidati, il sig. Frederiksen e la sig.ra X, vantano un' anzianità identica - la loro anzianità di servizio è, peraltro, apparentemente la stessa. Il terzo candidato, il sig. Y, ha un' anzianità di grado e di servizio nettamente inferiore.

Con riguardo ai rapporti informativi, quello del sig. Y è di gran lunga il migliore, seguito, rispettivamente, da quello della sig.ra X e quello del sig. Frederiksen. Occorre rilevare che tali rapporti riguardano il lavoro svolto come revisore/traduttore principale.

I tre candidati dispongono di un cospicuo bagaglio di conoscenze linguistiche.

La sig.ra X è un traduttore/revisore le cui qualità professionali, in seno alla divisione, non hanno più bisogno di essere dimostrate. Ha seguito dei corsi di lingua ma non ha acquisito ulteriori conoscenze propedeutiche al lavoro di formazione, documentazione e informatizzazione preannunciato nella natura delle funzioni.

Il sig. Y ha svolto, oltre alle sue funzioni di traduttore/revisore, un lavoro di terminologia e di documentazione molto apprezzato all' interno della divisione, e ugualmente di concerto con il gruppo 'terminologia danese del Consiglio' . Inoltre, egli ha organizzato dei corsi di formazione volti a familiarizzare i linguisti della divisione con determinate basi di dati.

M. Frederiksen è anch' egli un traduttore/revisore le cui qualità, in seno alla divisione, sono altamente apprezzate. Egli ha lavorato per vari anni alla divisione della terminologia, dove ha beneficiato di un' esperienza molto proficua nella documentazione e nell' informatica, settori nei quali le sue capacità sono notevoli. Prima di entrare in servizio al Parlamento europeo, egli ha peraltro acquisito un' esperienza nell' ambito della didattica che sarebbe di particolare utilità per l' espletamento delle mansioni di formazione e controllo enunciate nell' avviso di posto vacante.

Alla luce di quanto emerge dal profilo dei candidati, la scelta dovrebbe ricadere tra il sig. Y ed il sig. Frederiksen.

In considerazione della maggiore anzianità di grado del sig. Frederiksen, la cui età è peraltro nettamente più avanzata di quella del sig. Y, propongo la promozione del sig. Frederiksen.

La sua nomina si presterebbe a garantire l' ottimizzazione del funzionamento di questa divisione: egli soddisfa a tutti i requisiti per il posto vacante e gode inoltre del rispetto dei suoi colleghi grazie alle sue qualità personali ed alla sua consolidata esperienza in tutti i settori richiesti".

11 Con nota del 10 marzo 1989, la sig.ra De Enterria proponeva al direttore generale dell' amministrazione, del personale e delle finanze la promozione della sig.ra X al posto di consigliere linguistico "per i motivi enunciati nella nota allegata". Tale nota precisava quanto segue:

"Dalle tre candidature presentate in seguito a questo avviso di posto vacante emergono i seguenti elementi:

- con riguardo all' anzianità di servizio, la sig.ra X primeggia, seguita nell' ordine dal sig. Frederiksen e dal sig. Y;

- con riguardo all' anzianità di grado, le posizioni della sig.ra X e del sig. Frederiksen sono identiche, mentre quella del sig. Y è nettamente inferiore;

- riguardo ai rapporti informativi: per i due candidati più anziani, quello della sig.ra X presenta degli 'eccellente' nelle rubriche 1 (cognizioni generali e professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni) e 4 (capacità d' organizzazione - spirito e metodo) mentre il sig. Frederiksen ha soltanto un 'ottimo' . Le restanti menzioni contenute nel rapporto devono considerarsi equivalenti.

Due candidati, la sig.ra X ed il sig. Y, hanno sempre lavorato presso la divisione danese della traduzione mentre il sig. Frederiksen ha prestato servizio presso la divisione della terminologia tra il luglio del 1979 ed il maggio 1988.

I tre candidati vantano un cospicuo bagaglio di conoscenze linguistiche; tuttavia, soltanto la sig.ra X conosce la lingua greca, anche ad un livello tale da poter effettuare revisioni.

In seguito allo scrutinio comparativo delle competenze dei tre candidati e tenendo conto, da un lato, della situazione dell' organigramma alla direzione della traduzione (su 21 posti LA 3, soltanto tre sono occupati da donne) e, d' altro canto, alla luce del programma della nostra istituzione, tendente ad operare nel rispetto del principio dell' uguaglianza d' opportunità tra gli uomini e le donne, propongo la promozione della sig.ra X al posto di consigliere linguistico, benchè la candidata sia momentaneamente obbligata a lavorare ad orario ridotto per motivi di famiglia (bambini piccoli)".

12 Tale proposta di promozione della sig.ra X dava luogo, il giorno stesso, ad una protesta indirizzata al sig. Hargreaves da 27 traduttori e 6 segretarie della divisione danese della traduzione, tra i quali il sig. Y, motivata in base al rilievo che la raccomandazione del sig. Hargreaves era stata ignorata pur essendo "prettamente ed unicamente basata sull' avviso di posto vacante approvato dall' autorità che ha il potere di nomina".

13 Con nota del 14 marzo 1989, il sig. Hargreaves chiedeva alla sig.ra De Enterria un riesame della sua proposta, rilevando come il profilo della sig.ra X corrispondesse in misura minore ai requisiti prescritti per il posto da assegnare e che il lavoro ad orario ridotto non era compatibile con l' esercizio delle funzioni di consigliere linguistico al Parlamento, dal momento che i compiti relativi a tale posto sono in stretta connessione con il ritmo delle attività parlamentari. Il 22 marzo 1989, la sig.ra De Enterria gli rispondeva che gli elementi sui quali la sua attenzione era stata richiamata non l' avevano indotta a cambiare posizione.

14 Il 26 aprile 1989, la sig.ra De Enterria inviava una nota al sig. Hans Drangsfeldt, capo della divisione danese della traduzione, chiedendogli di confermare "che la nomina della sig.ra X a consigliere linguistico non provocherebbe alcuna incompatibilità col buon funzionamento della vostra divisione". Una copia di tale nota veniva fatta pervenire al sig. Hargreaves. In pari data, il sig. Hargreaves ha scritto alla sig.ra De Enterria che, qualora intendesse imporre la sua scelta, sarebbe gravata su di lei l' intera responsabilità "senza chiedere al sig. Drangsfeldt o a me stesso di avallare una decisione che lei, e lei sola, avrà preso".

15 Il 16 maggio 1989, a seguito di un colloquio con la sig.ra De Enterria, il sig. Drangsfeldt le scriveva "che nel lungo periodo la nomina di un candidato che non soddisfa certamente le competenze formali richieste nell' avviso di posto vacante rischia di nuocere all' atteggiamento del personale della divisione nei confronti dell' istituzione". In una successiva nota in data 31 maggio 1989, il sig. Drangsfeldt metteva in rilievo quanto segue:

" Una delle qualifiche formali richieste nell' avviso di posto vacante è 'la conoscenza delle tecniche d' informatizzazione applicate ai lavori di gestione' . La sig.ra X non possiede tale qualifica formale, che è assolutamente indispensabile non soltanto per l' espletamento delle mansioni elencate alla rubrica 'Natura delle funzioni' ma soprattutto per lo sviluppo e la razionalizzazione della divisione a breve e a lungo termine".

16 In una nota del 7 giugno 1989, indirizzata al segretario generale del Parlamento, la sig.ra De Enterria ha mantenuto la sua proposta, argomentando come segue:

"Riguardo alle qualifiche attinenti alla 'conoscenza delle tecniche d' informazione (sic) applicate ai lavori di gestione' la cui carenza, a giudizio del capo della divisione in questione, potrebbe 'nel lungo periodo ... pregiudicare il rendimento dei dipendenti della divisione' , nessun elemento ci permette di giudicare a priori che la candidata proposta presenti una qualsiasi inidoneità intellettuale in proposito. E' esatto che il fascicolo personale dell' altro candidato comprende tre certificati relativi ai corsi di 'Open access' e 'WordPerfect' organizzati dalla nostra istituzione. L' assenza di un lavoro impegnativo, all' interno della divisione di terminologia nella quale detto candidato ha prestato servizio nel periodo compreso tra il 19 luglio 1979 ed il 1 maggio 1988, gli ha certamente consentito d' approfittare dei suddetti vantaggi nell' ambito della formazione professionale.

Riguardo alla candidata proposta dalla direzione generale, ho potuto sincerarmi del fatto che essa utilizza le installazioni informatiche della divisione per operazioni di base, come le ricerche della documentazione e dei precedenti: infatti, negli anni passati, una formazione di base in informatica era stata fornita a dei revisori danesi da parte di alcuni colleghi della divisione. La formazione integrativa può del resto conseguirsi nel giro di qualche giorno, trattandosi degli stessi corsi seguiti dai dipendenti della nostra istituzione, nessuna categoria esclusa (...)

Per tutte queste ragioni ed a conferma degli argomenti contenuti nella mia proposta del 10 marzo (anzianità, qualifiche, senso di responsabilità), la prego, Signor segretario generale, di voler apporre la firma per dar corso alla nomina della sig.ra X (...)".

17 Il 3 luglio 1989 l' autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: "APN") promuoveva la sig.ra X alla carriera di consigliere linguistico, al grado LA 3, con effetto dal 1 giugno 1989.

18 Il 12 luglio 1989 il ricorrente presentava un reclamo avverso la decisione di nomina della sig.ra X .

19 Il 17 luglio 1989 il ricorrente riceveva una lettera del servizio assunzioni che l' informava del rigetto della sua candidatura.

20 La nomina della sig.ra X suscitava, il 2 agosto 1989, una protesta da parte della delegazione dei linguisti del Parlamento, per il motivo che un consigliere linguistico non può lavorare validamente ad orario ridotto.

21 Il 31 agosto 1989, la sig.ra De Enterria, dando seguito all' invito del servizio giuridico del Parlamento, commentava nel seguente modo il reclamo del ricorrente:

" Avendo esaminato personalmente i fascicoli dei tre candidati al posto vacante ... ho ritenuto che la candidatura della sig.ra X fosse la più meritevole; cionondimeno, essa era stata esclusa nella proposta dei suoi superiori diretti.

Da parte mia, l' unico motivo di esitazione era costituito dalla situazione amministrativa della sig.ra X, ossia il suo lavoro ad orario ridotto. In proposito, ho potuto verificare che questa situazione risponde esclusivamente ad esigenze di ordine famigliare, aventi, tuttavia, carattere temporaneo. Per tale ragione, nella motivazione della mia proposta per l' assegnazione del posto, ho sottolineato lo sforzo compiuto dalla nostra istituzione per assicurare il rispetto del principio dell' uguaglianza di opportunità tra gli uomini e le donne (a tale scopo, un' azione concreta potrebbe dimostrarsi necessaria)".

22 Il 3 ottobre 1989, invitata a precisare "su quali basi si potesse ritenere che le conoscenze della sig.ra X in materia di 'tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione' fossero sufficienti"_, la sig.ra De Enterria rispondeva al servizio giuridico nei seguenti termini:

"Per quel che riguarda segnatamente le conoscenze informatiche della candidata prescelta, vi ricordo che nell' 'esame comparativo' dei meriti che mi ha indotto a proporre la promozione della sig.ra X, ho parimenti appurato, avvalendomi di informazioni obiettive che mi sono state confermate dal sig. Y, revisore specializzato in informatica che ha organizzato la formazione professionale permanente 'interna' dei revisori danesi, i seguenti elementi di fatto:

1) La sig.ra X aveva partecipato ai due periodi di formazione professionale (in gruppi di due o tre dipendenti) previsti all' interno della divisione danese;

2) Essa utilizzava regolarmente, e senza assistenza 'tecnica' , le installazioni comuni della divisione danese per le ricerche di documentazione e per i collegamenti con l' ufficio della terminologia.

Ne ho concluso che le sue cognizioni erano adeguate in relazione ai 'lavori di gestione' previsti nell' avviso di posto vacante (assegnazione di un posto di consigliere linguistico".

23 Il 16 ottobre 1989, la sig.ra De Enterria inviava al servizio giuridico una seconda nota, redatta nei termini seguenti:

"Dato che le funzioni di consigliere linguistico non possono in alcun modo essere equiparate a quelle di un esperto in informatica, tengo a farvi notare ancora una volta che la descrizione delle funzioni che risulta nell' avviso di posto vacante n. 5809 è esattamente la stessa di quella del bando di concorso per l' assegnazione del medesimo posto nelle divisioni spagnola e portoghese.

Essendo stata membro della commissione giudicatrice di esami nei detti concorsi, tengo a comunicarvi, previa autorizzazione del sig. Quemener, suo presidente, che, al momento della determinazione dei criteri per l' esame dei fascicoli dei candidati, la conoscenza delle tecniche informatiche era stata esclusa dalla valutazione dei titoli, e ciò in ragione del carattere sussidiario che i membri della detta commissione hanno attribuito a tali conoscenze.

Pertanto, pur essendo auspicabile, e perfino necessario, che i quadri di una divisione della traduzione possano servirsi del supporto informatico, mi sembrerebbe eccessivo basare la scelta del candidato sul livello delle conoscenze acquisite in tale campo. Anche se, nel caso della presente controversia, la candidata proposta era in possesso, come potete constatare, perlomeno del livello minimo di conoscenze necessario a soddisfare le esigenze del lavoro".

24 I bandi di concorso che la sig.ra De Enterria aveva richiamato nella sua nota del 16 ottobre 1989 si riferivano ai concorsi generali n. PE 126/LA e PE/127/LA, indetti dal Parlamento allo scopo di coprire, rispettivamente, un posto di consigliere linguistico di lingua spagnola ed un posto di consigliere linguistico di lingua portoghese (GU 1988, C 114, p. 19 - edizione spagnola - e pag. 17 - edizione portoghese). Sotto la rubrica "Titoli, diplomi ed esperienza richiesti", nei suddetti bandi si leggeva che:

"I candidati devono possedere:

- una formazione di livello universitario (...);

- un' esperienza professionale comprovata nel campo della traduzione e della revisione.

Inoltre, è auspicabile che il candidato conosca le tecniche informatiche applicate ai lavori di gestione/(testo spagnolo): la conoscenza delle tecniche dell' informatica applicate alla gestione è auspicabile (testo portoghese)".

25 Nel frattempo, erano stati compilati i rapporti informativi dei tre candidati per il periodo 1987/1988. Il sig. Y aveva ottenuto tre menzioni "eccellente" (conoscenze, capacità organizzative e qualità del lavoro), tre "ottimo" e due "buono"; la sig.ra X due menzioni "eccellente" (conoscenze e qualità del lavoro), tre "ottimo" e tre "buono"; ed il ricorrente tre "eccellente" (conoscenze, capacità di organizzazione e qualità del lavoro), quattro "ottimo" ed un "buono". Nel rapporto del ricorrente per quest' ultimo periodo figurava il seguente giudizio analitico:

"L' interessato è in possesso di eccezionali qualificazioni per l' esercizio delle sue funzioni. Grazie alle sue conoscenze approfondite nel campo informatico, didattico e terminologico, fornisce un contributo altamente apprezzato ai lavori della divisione nel suo insieme".

Per quanto attiene alla conoscenza delle lingue, la sig.ra X faceva valere l' acquisizione di nuove conoscenze di livello "discreto" in spagnolo, ed il ricorrente quella di nuove conoscenze di livello "bene" in portoghese. Durante il periodo considerato, il ricorrente aveva seguito dei corsi di spagnolo dei livelli III-V. I tre rapporti informativi erano stati sottoscritti rispettivamente dal sig. Drangsfeldt, quale primo compilatore, il 21 luglio 1989, dal ricorrente il 31 luglio 1989, dal sig. Y il 2 agosto 1989 e dalla sig.ra X il 19 settembre 1989.

26 Con lettera del 29 novembre 1989, il presidente del Parlamento notificava al ricorrente il rigetto del suo reclamo, con la seguente motivazione:

"(...) da un esame comparativo delle qualifiche, dei meriti e dei rapporti informativi dei candidati, è risultato che la candidatura della sig.ra X rispondeva meglio ai requisiti indicati nel summenzionato avviso di posto vacante, specialmente in ragione del fatto che ella possedeva un bagaglio di conoscenze linguistiche più ampio, un miglior rapporto informativo 1985/1986 ed un' anzianità di servizio maggiore di quella degli altri candidati. Inoltre, e contrariamente alle Sue affermazioni, non risulta che la sig.ra X, che ha seguito una formazione sulla pratica dell' informatica applicata alla documentazione ed alla terminologia, abbia una competenza inadeguata in questo campo in relazione all' avviso di posto vacante (...).

Aggiungo in conclusione che il lavoro ad orario ridotto non menoma assolutamente le aspettative di un dipendente ad ottenere una promozione. Soltanto in un secondo tempo la promozione può ostare al mantenimento dell' orario ridotto, ove questo si riveli incompatibile con l' interesse del servizio".

27 In seguito alla sua nomina, la sig.ra X ha chiesto ed ottenuto, il 4 dicembre 1989, l' autorizzazione a lavorare ad orario ridotto fino al 30 settembre 1990. Su domanda del Tribunale, il Parlamento ha fatto sapere, il 29 marzo 1990, che la sig.ra X era, tra i dipendenti del Parlamento di grado A 3, LA 3 o di grado superiore, l' unica impiegata che fosse stata autorizzata, nel corso degli ultimi cinque anni, a prestare servizio a tempo parziale.

Procedimento

28 Stando così le cose, il ricorrente, con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 1989, ha proposto il presente ricorso diretto all' annullamento della decisione con la quale la sig.ra X è stata promossa al posto di consigliere linguistico.

29 Su invito del Tribunale, il convenuto ha prodotto, il 29 marzo 1990, taluni documenti relativi all' esame comparativo dei meriti dei candidati per il posto da coprire, la cui produzione era stata richiesta nel ricorso o dei quali si era fatta menzione nel controricorso.

30 Il 27 aprile 1990, le sig.re ed i sigg. Soren Anker Christensen, Vibeke Emborg, Elke Flatterich, Ebbe Torring Jensen, Joern Kofoed-Nielsen, Lennart Bach Nielsen, Nini Pedersen, Hanne Riisberg, e Leif Winther hanno presentato istanza di intervento a sostegno delle conclusioni del ricorrente. Con ordinanza 13 giugno 1990, tale istanza è stata respinta.

31 Il 17 luglio 1990, è stata dichiarata conclusa la fase scritta del procedimento.

32 Il 20 settembre 1990, il ricorrente ha reiterato la richiesta formulata nella sua replica, volta ad ottenere che taluni documenti complementari fossero acquisiti agli atti da parte del Parlamento. Con lettera del 10 ottobre 1990, il Parlamento ha preso posizione su tale domanda.

33 Il 25 ottobre 1990, su rapporto del giudice relatore, il Tribunale ha chiesto al Parlamento di produrre tutti i documenti ai quali il ricorrente aveva fatto riferimento, in quanto tali documenti si trovassero negli archivi del Parlamento o in quelli dei suoi servizi e non fossero già stati acquisiti agli atti, e di qualsiasi documento relativo alla stesura dell' avviso di posto vacante di cui trattasi. In pari data, il Tribunale ha disposto il passaggio alla fase orale.

34 Facendo seguito all' invito del Tribunale, il Parlamento ha annesso al fascicolo un certo numero di documenti complementari, affermando di non essere in possesso di alcun altro documento concernente la decisione di nomina della sig.ra X, la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente o la motivazione di tali decisioni. Il Parlamento ha del pari affermato che i suoi servizi non avevano conservato alcun documento riferentesi alla stesura dell' avviso di posto vacante, eccetto il testo finale definitivo.

35 La fase orale si è svolta il 5 dicembre 1990. Sono state ascoltate le difese orali dei rappresentanti delle parti nonché le loro risposte ai quesiti del Tribunale. Al termine dell' udienza, il presidente ha annunciato che il Tribunale avrebbe ordinato un mezzo istruttorio supplementare in una forma che sarebbe stata in seguito comunicata alle parti.

36 Con ordinanza 7 dicembre 1990, il Parlamento è stato invitato a fornire ulteriori informazioni e documenti al fine di permettere al Tribunale di valutare in fatto, da un lato, quale fosse la natura delle conoscenze della sig.ra X in materia di tecniche di informatizzazione e, dall' altro, in base a quali informazioni e raccomandazioni fossero state prese le decisioni del presidente del Parlamento 3 luglio 1989 - promozione della sig.ra X - e 29 novembre 1989 - rigetto del reclamo del ricorrente. Con lettera del 28 gennaio 1991, il Parlamento ha risposto ai quesiti rivoltigli dal Tribunale, illustrando la procedura interna espletata in seno ai suoi servizi per la preparazione di una proposta di nomina destinata al presidente del Parlamento in veste di APN. Lo stesso giorno, il Parlamento ha prodotto alcuni documenti supplementari. Questi documenti comprendevano segnatamente una dichiarazione scritta in lingua danese del sig. Y, relativa al contenuto ed alla durata dei corsi che aveva tenuto e che erano stati seguiti dalla sig.ra X, ed una copia di tutti i fascicoli trasmessi al presidente del Parlamento, in base ai quali quest' ultimo, in veste di APN, aveva adottato le decisioni 3 luglio e 29 novembre 1989.

37 Con lettera del 21 febbraio 1991, in risposta ad un quesito del Tribunale, il Parlamento ha precisato che alcune delle note manoscritte comprese nel fascicolo trasmesso al presidente del Parlamento con la proposta di nomina al posto di consigliere linguistico erano state apposte dal segretario generale del Parlamento in persona.

38 Sulla scorta delle informazioni e dei documenti assunti, il Tribunale ha deciso che si doveva procedere ad una perizia per poter accertare, da un lato, i criteri da applicare per valutare le cognizioni di un candidato in materia di "tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione" e, dall' altro, in quale misura tali criteri siano soddisfatti da un candidato che disponga, rispettivamente, delle cognizioni del ricorrente e di quelle della sig.ra X. Il Tribunale ha quindi invitato le parti, con lettera del suo cancelliere recante data 27 febbraio 1991, a presentare le loro proposte, se possibile di comune accordo, sulla scelta di un perito e le loro eventuali osservazioni sui quesiti che il Tribunale si riproponeva di rivolgere loro.

39 Con telefax del 7 marzo 1991, copia del quale è stata trasmessa al Tribunale, il ricorrente ha proposto al convenuto il nome di due persone. Con lettera del 14 marzo 1991, il ricorrente ha presentato al Tribunale le sue osservazioni sui quesiti proposti. Con lettera del 14 marzo 1991, il convenuto, formulando le sue osservazioni sui quesiti proposti, ha contestato l' opportunità ed il fondamento della perizia che il Tribunale intendeva disporre. Il convenuto non ha proposto il nome di alcun perito, né risposto alle proposte del ricorrente. Invitato nuovamente, con lettera del cancelliere del Tribunale del 21 marzo 1991, a prender posizione sulla scelta di un perito, il convenuto, con lettera del 12 aprile 1991, ha reiterato le sue obiezioni giuridiche alla designazione di un perito rimettendosi, per il resto, al prudente apprezzamento del Tribunale.

40 Atteso quanto sopra, il Tribunale ha deciso di nominare d' ufficio un perito, conformemente all' art. 49, numero 1, del regolamento di procedura della Corte, allora applicabile, mutatis mutandis, ai procedimenti dinanzi al Tribunale. Con ordinanza 23 aprile 1991, la sig.ra Hélène Bauer Bernet, direttore onorario, ex consigliere in informatica giuridica presso il servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, è stata nominata perito.

41 Il perito ha depositato la sua relazione l' 11 giugno 1991. Le parti hanno formulato, entro il termine assegnato a tal fine, le loro osservazioni su tale relazione.

42 Nella sua relazione, il perito ha risposto al quesito del Tribunale relativo ai criteri che permettono di valutare le conoscenze dei candidati in materia di "tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione" nei seguenti termini:

"I criteri (...) sono a mio parere i seguenti:

- conoscenza di un sistema operativo (operating system) sufficientemente potente e diffuso, che permetta delle applicazioni di gestione e possa sopportare delle configurazioni di serie di terminali, per esempio MS-DOS, Unix o Novell;

- esperienza pratica dell' informatica sufficiente a diagnosticare e risolvere in modo autonomo i problemi minori;

- esperienza di un' applicazione concreta di gestione plurifunzionale, se possibile in un contesto amministrativo".

43 Il perito ha poi esaminato le qualifiche della sig.ra X e del ricorrente, come esposte sopra al punto 9, che gli erano state comunicate prescindendo da qualsiasi riferimento diretto alle loro rispettive identità. La sua conclusione è la seguente:

"a) Formazione

"Il primo candidato (la sig.ra X ) ha ricevuto una formazione di utilizzatore avveduto o di 'corrispondente informatico' . Una simile formazione, a prescindere dalla sua durata, non fornisce ipso facto le conoscenze tecniche che consentono l' informatizzazione dei lavori di gestione; si tratta di una differenza di ordine qualitativo. (L' insistenza del candidato sull' importanza di questa formazione potrebbe essere interpretata come indice di una mancanza di sensibilità agli altri aspetti dell' informatica).

b) Attrezzatura

Il sistema operativo di un 'home computer' di tipo Commodore 128 non presenta la complessità e non possiede le funzioni del sistema operativo di un vero microelaboratore di gestione. Le applicazioni di gestione su un tale elaboratore elettronico (col supporto, per esempio, del programma Superbase) sono marginali. Il candidato non menziona, del resto, l' utilizzazione di un programma di questo tipo".

Quanto alle conoscenze di cui disponeva il ricorrente,

il perito ha concluso:

"Un candidato che abbia seguito cinque corsi di formazione in materia di informatica, totalizzando 17 giorni (...) pur non potendo per ciò stesso essere considerato come informatico, ha perlomeno dimostrato una capacità di assimilare un minimo di conoscenze teoriche corrispondenti per contenuto e livello.

Quanto agli aspetti pratici: un candidato che possieda la seguente attrezzatura (...) e vari programmi ad essa relativi tra cui dBase III e che abbia acquisito un' esperienza con l' Open Access installato nella divisione della traduzione in questione, può essere reputato avere una certa pratica".

44 Il perito è stato sentito all' udienza del 3 ottobre 1991 ed ha risposto alle domande rivoltegli dal Tribunale e dal patrocinante del ricorrente. L' agente del Parlamento ha rinunciato a porre domande al perito.

45 Invitato ad illustrare i criteri che aveva esposto nella sua relazione scritta, il perito ha spiegato che l' applicazione delle tecniche di informatizzazione ai lavori di gestione implica la capacità di

"individuare la connessione tra il problema così come è formalizzabile, riducibile a modello, e ciò che viene offerto sul mercato, che oggigiorno sono dei programmi uniformizzati (... trovare) le necessarie connessioni per conciliare ciò che esiste con ciò che si desidera avere ... Bisogna avere la conoscenza delle strutture programma dell' informatica (... e ...) essere in grado di conoscere i vincoli e le possibilità di un (...) programma (... La) persona a cui si riferisce la descrizione non ha alcun interesse a essere programmatore e non sussiste alcun interesse per richiederglielo. Non ha neppure alcun interesse ad essere analista-programmatore (... ma) deve avere uno stato d' animo, una conoscenza che le permetta di cooperare efficacemente con una persona del tipo analista-programmatore (...) Si tratta di capire bene il problema ma, in seguito, di poterlo configurare in una forma tale che sia orientato verso l' informatica, quale che ne sia la definizione. Ciò esige un grande rigore ed una conoscenza delle possibilità della macchina in materia di 'gestione".

46 Invitato a precisare la natura delle conoscenze di un "utilizzatore", il perito ha chiarito che una formazione di questo tipo:

"potrebbe essere molto lunga, molto perfezionata, molto valida, al punto di consentire di trasmettere l' informazione a numerose persone (...) Il fatto di essere formatore ed utilizzatore non impedisce, ovviamente, di diventare gestore, ma è la formazione non è quella di un gestore. (... Si) può essere un buon utilizzatore di una base di dati come Eurodicautom senza avere la minima conoscenza di un sistema operativo".

47 Interrogato sulle cognizioni di ciascuno dei due candidati, il perito si è dichiarato del parere che, per soddisfare i requisiti dell' avviso di posto vacante, un candidato dovrebbe avere al minimo le cognizioni del ricorrente, essendo le cognizioni della sig.ra X di natura diversa ed insufficienti di per sé stesse a soddisfare i requisiti posti dall' avviso di posto vacante.

48 Dopo l' audizione del perito, sono state ascoltate le osservazioni e le arringhe conclusive dei rappresentanti delle parti, al termine delle quali il presidente ha dichiarato conchiusa la fase orale.

49 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;

- di conseguenza, annullare la decisione del presidente del Parlamento europeo 3 luglio 1989 di nomina della sig.ra X al posto di consigliere linguistico alla traduzione danese e, in quanto sia necessario, la comunicazione 17 luglio 1989 del servizio assunzioni;

- in ogni caso, condannare il convenuto al totale delle spese.

50 Il convenuto conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso irricevibile o, altrimenti, infondato;

- respingerlo;

- constatare che la decisione di rigetto opposta il 29 novembre 1989 al reclamo del ricorrente conteneva espressamente i motivi del rigetto della sua candidatura;

- statuire, di conseguenza, sulle spese conformemente alle norme applicabili.

Sulla ricevibilità

51 Il Parlamento solleva un' eccezione di irricevibilità del ricorso per il motivo che il ricorrente non dimostra il ricorrere di alcun interesse ad agire. Secondo il Parlamento, non è evidente che, nell' ipotesi in cui la promozione della sig.ra X fosse annullata, il ricorrente sarebbe promosso in sua vece. Il Parlamento fa osservare che il terzo candidato, il sig. Y, è stato scartato unicamente in considerazione della sua età e della sua anzianità di grado, entrambi inferiori a quelli del ricorrente, e che, ad ogni buon conto, se l' avviso di posto vacante dovesse essere interpretato nel senso che il posto dichiarato vacante esigeva una conoscenza approfondita dell' informatica, nemmeno i corsi generali di informatica seguiti dal ricorrente sarebbero sufficienti a permettergli di soddisfare tale requisito.

52 Secondo il ricorrente, la nozione di interesse ad agire è intimamente connessa a quella di atto pregiudizievole. L' atto impugnato gli arreca sicuramente pregiudizio in quanto ha attribuito ad un altro candidato la promozione per la quale aveva posto la sua candidatura. Il grado di individualizzazione che deve caratterizzare l' interesse ad agire non esige che il ricorrente sia l' unica persona a poter trarre giovamento dall' azione che intenta.

53 Se è pur vero che un dipendente non ha alcun interesse legittimo a sentire annullare la nomina di un altro candidato ad un posto vacante al quale egli stesso non può validamente aspirare (sentenza della Corte 30 maggio 1984, Picciolo/Parlamento, causa 111/83, Racc. pag. 2323), conviene tuttavia rilevare nella fattispecie che, tanto nel corso della procedura che ha preceduto l' adozione della decisione recante la nomina della sig.ra X quanto nel corso della procedura amministrativa che ha seguito il reclamo introdotto dal ricorrente contro tale decisione, le cognizioni del ricorrente in materia di informatica non sono mai state messe in dubbio. Analogamente, durante il presente procedimento contenzioso, il Parlamento non ha mai affermato in modo esplicito che il ricorrente non potesse validamente aspirare al posto da coprire, avendo sollevato l' eccezione di irricevibilità soltanto in via del tutto subordinata. In ogni caso, il perito nella sua relazione ha rilevato, dandone conferma in udienza, che le cognizioni del ricorrente erano qualitativamente superiori a quelle della sig.ra X e rispondevano ai requisiti prescritti dall' avviso di posto vacante.

54 L' eccezione di irricevibiltià deve pertanto essere respinta.

Sul merito

55 A sostegno delle sue conclusioni, il ricorrente fa valere due mezzi dedotti, rispettivamente, dalla motivazione erronea dell' atto impugnato e dalla violazione dell' articolo 45 dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"). Poichè gli argomenti invocati a sostegno di questi due mezzi sono intimamente connessi, è opportuno esaminare i due mezzi congiuntamente.

Argomenti delle parti

56 Il ricorrente asserisce che la motivazione della decisione impugnata è viziata da errori per quanto concerne, in primo luogo, la valutazione delle cognizioni dei candidati in materia di informatica; in secondo luogo, la valutazione delle altre cognizioni dei candidati; in terzo luogo, l' applicazione del principio dell' uguaglianza delle opportunità tra uomini e donne; e, in quarto luogo, la possibilità di esercitare ad orario ridotto le funzioni inerenti al posto da assegnare.

57 Richiamandosi alla sentenza della Corte 30 ottobre 1974, Grassi/Consiglio (causa 188/73, Racc. pag. 1099), secondo la quale l' APN è tenuta a rispettare i vincoli che essa stessa si è imposta con l' avviso di posto vacante, il ricorrente assume, in primo luogo, che la candidata nominata non soddisfa una delle qualifiche e cognizioni essenziali richieste dall' avviso di posto vacante di cui trattasi, e più precisamente che ella non dispone della "conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione" prescritta dal suddetto avviso. Le cognizioni della sig.ra X in questo campo sono "estremamente superficiali se non inesistenti", poichè la sua pretesa formazione in materia di informatica è limitata ad una formazione destinata ad introdurre i principianti alla consultazione delle basi di dati, consultazione normalmente effettuata dalle segretarie. Quanto al fatto che il Parlamento fa leva sulle informazioni scritte, sotto forma di guide per la compilazione del rapporto informativo od altre, delle quali la sig.ra X è stata destinataria, il ricorrente fa osservare che egli avrebbe potuto produrre in giudizio centinaia di pagine relative ai corsi di informatica dallo stesso seguiti. Riguardo alle proprie conoscenze, il ricorrente fa valere che la sua formazione, pur essendo stata acquisita, per l' essenziale, nell' ambito delle attività della divisione della terminologia, riguardava direttamente compiti d' informatizzazione e gestione corrispondenti a quelli contemplati dall' avviso di posto vacante. Egli aggiunge che tale formazione, destinata a consentire a non specialisti di creare e gestire indipendentemente le loro proprie basi di dati, è stata acquisita sui programmi utilizzati dai servizi del Parlamento e precisa, a questo proposito, che una conoscenza adeguata del programma MS-DOS è indispensabile per poter utilizzare gli elaboratori elettronici di cui è dotato il Parlamento e per effettuare i lavori di informatizzazione.

58 In secondo luogo, il ricorrente sostiene che le altre sue qualifiche sono almeno equivalenti a quelle della sig.ra X. Con riguardo alle loro cognizioni linguistiche, egli segnala che entrambi lavoravano a partire da tutte le lingue ufficiali della Comunità salvo una, cioè il portoghese nel caso della sig.ra X e il greco nel caso del ricorrente. Quanto ai loro rapporti informativi, il ricorrente assume che, se i rapporti relativi al periodo 1985/1986 fossero stati redatti dallo stesso compilatore, anziché da due diversi capidivisione, è più che probabile che le sue conoscenze linguistiche gli avrebbero procurato una seconda menzione "eccellente", come nel caso del suo rapporto informativo per il periodo 1987/1988. Il ricorrente richiama l' attenzione del Tribunale su alcuni errori commessi dalla sig.ra De Enterria, nella sua nota del 10 marzo 1989, in riferimento al contenuto dei rapporti informativi, e sul fatto che i suoi stessi rapporti informativi attestano un progresso costante. A suo parere, l' APN avrebbe dovuto prendere in considerazione i rapporti riferentisi al periodo 1987/1988, i quali, oltre ad essere i più recenti, erano pure stati, contrariamente ai rapporti anteriori, tutti redatti all' interno della stessa divisione e dagli stessi compilatori, cioè i sigg. Drangsfeldt e Hargreaves. Ricordando che la consultazione dei rapporti informativi ha per fine di garantire che l' APN eserciti il suo potere di giudizio con piena cognizione di causa (sentenza della Corte 23 gennaio 1975, De Dapper/Parlamento, causa 29/74, Racc. pag. 45), il ricorrente segnala che i detti rapporti sono stati, nella fattispecie, redatti tardivamente, e, comunque, sono stati consegnati agli interessati soltanto dopo la decisione di nomina della sig.ra X, circostanze che la Corte ha già sanzionato nella sua giurisprudenza (sentenze 14 luglio 1977, Geist/Commissione, causa 61/76, Racc. pag. 1419; 18 dicembre 1980 e 17 dicembre 1981, Gratreau/Commissione, cause riunite 156/79 e 51/80, Racc. pag. 3943 e 3139). Aggiunge il medesimo che quei rapporti erano perlomeno disponibili - e dunque avrebbero dovuto essere presi in considerazione - in occasione dell' esame del suo reclamo (sentenza della Corte 23 ottobre 1986, Vaysse/Commissione, causa 26/85, Racc. pag. 3131). Riguardo all' anzianità di servizio, il ricorrente adduce che, essendo entrata in servizio soltanto sei mesi prima di lui ed avendo lavorato ad orario ridotto a partire dal 1979, la sig.ra X non può pretendere di aver acquisito qualifiche superiori alle sue sotto questo aspetto.

59 In terzo luogo, il ricorrente sostiene che la decisione impugnata è stata motivata principalmente in base al rilievo che, in seno al Parlamento, il numero delle donne che occupano posti di rango superiore è insufficiente rispetto a quello degli uomini. Egli ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte, il principio della parità di trattamento tra uomini e donne impone il rispetto dell' imparzialità ed esclude il riconoscimento di un diritto di preferenza (sentenze 16 dicembre 1987, Delauche/Commissione, causa 111/86, Racc. pag. 5345, e 12 febbraio 1987, Bonino/Commissione, causa 233/85, Racc. pag. 739).

60 In quarto luogo, il ricorrente ritiene che, per un consigliere linguistico incaricato di assistere il capodivisione, il lavoro ad orario ridotto sia incompatibile con l' interesse del servizio.

61 Quanto al mezzo dedotto dalla pretesa violazione dell' articolo 45 dello Statuto, il ricorrente asserisce che "lo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che vantano i requisiti per essere promossi, nonchè l' esame dei rapporti informativi estesi sul loro conto", previsto da tale articolo, deve essere effettuato in modo obiettivo, mentre la sig.ra De Enterria ha negato a questa procedura ogni carattere di obiettività nell' intento di favorire la sig.ra X, contro l' interesse del servizio e dei dipendenti assegnati alla divisione danese della traduzione. Questo atteggiamento è stato confermato, secondo il ricorrente, dalla decisione di prorogare l' autorizzazione, della quale fruiva la sig.ra X, a prestare servizio ad orario ridotto, malgrado il parere contrario dei sigg. Drangsfeldt e Hargreaves e le proteste della delegazione dei linguisti. Secondo il parere del ricorrente, è significativo che in tale decisione del 4 dicembre 1989 figuri il richiamo "Vista la nota della sig.ra Carmen G. De Enterria del 28 agosto 1989" e non, come di consueto, "Visto il parere favorevole della direzione generale in questione". Secondo il ricorrente, è inusitato che una decisione di promozione sia presa contro il parere concorde dei superiori diretti dell' interessato e che sollevi una vigorosa protesta da parte degli appartenenti al medesimo servizio.

62 Ribattendo a questi argomenti, il Parlamento esamina, prima di tutto, la formula utilizzata nella versione danese dell' avviso di posto vacante per definire le qualifiche e le conoscenze richieste ai candidati. Esso osserva che i termini in questione (("kendskab til administrativ anvendelse af edb (elektronisk databehandling)")) esigono soltanto una "conoscenza dell' applicazione amministrativa dell' informatica". Esso richiama all' attenzione del Tribunale la formulazione, nella versione francese di tale avviso, della rubrica "natura delle funzioni", che prevede solo l' "informatizzazione del lavoro di documentazione e del lavoro terminologico della divisione". Il livello di capacità richiesto dovrebbe essere esaminato nell' ambito del "Bilancio delle attività della DG VII", quale è stato redatto dalla sig.ra De Enterria (v. oltre, punto 3). La sola interpretazione valida dell' avviso di posto vacante sarebbe quella attribuitagli dall' APN nell' approvare il testo dell' avviso. L' "informatizzazione dell' attività di documentazione e dell' attività terminologica della divisione" contemplata dall' avviso di posto vacante sarebbe soltanto una delle otto mansioni attribuite al consigliere linguistico e non potrebbe, considerata isolatamente, determinare quale candidato sia più idoneo ad esercitare l' insieme delle funzioni connesse a tale posto. Essa non consisterebbe nel "mettere i dati in informatica", ma piuttosto nel controllare e coordinare il corretto svolgimento dell' informatizzazione dei lavori di terminologia e di traduzione. Le mansioni di programmazione ed aggiornamento non sarebbero espletate da dipendenti di categoria A, bensì da dipendenti delle categorie B o C. Il Parlamento ne trae la conclusione che, avendo i candidati al posto di consigliere linguistico conoscenze sufficienti per accedere alle diverse basi di dati e constatare la qualità del loro aggiornamento, le loro qualifiche rispondevano ai requisiti prescritti dall' avviso di posto vacante. Quanto alle cognizioni rispettive della sig.ra X e del ricorrente in informatica e nelle lingue, il Parlamento aderisce, per l' essenziale, alla valutazione effettuata dalla sig.ra De Enterria, ricordando peraltro come spetti all' APN sola valutare le attitudini dei candidati (sentenze della Corte 12 dicembre 1956, Mirossevich/Alta Autorità, causa 10/55, Racc. pag. 359, e 27 giugno 1973, Kley/Commissione, 35/72, Racc. pag. 679).

63 Con riferimento ai rapporti informativi relativi al periodo 1987/1988, il Parlamento assume che, al momento dell' adozione dell' impugnata decisione di promozione, l' APN non disponeva ancora dei suddetti rapporti. L' APN si sarebbe dunque basata sui rapporti pregressi e, comunque sia, il principio della certezza del diritto non permetterebbe di tener conto di elementi successivi a tale decisione. Il Parlamento aggiunge che un ritardo di otto mesi per la stesura di tali rapporti non era eccessivo. Inoltre, il Parlamento mette in questione l' attendibilità del rapporto concernente il ricorrente per il periodo 1987/1988, poichè quel rapporto è stato compilato dalle persone che appoggiavano la sua candidatura al posto di consigliere linguistico e dal momento che, statisticamente, le valutazioni ivi risultanti non corrispondono a quelle che sono state riportate nei rapporti degli altri dipendenti della divisione danese. Quanto al computo dell' anzianità di servizio, il Parlamento sottolinea come i diritti e gli obblighi dei dipendenti che prestano servizio ad orario ridotto siano, salvo per quanto attiene alla retribuzione ed all' orario di servizio, identici a quelli dei dipendenti che lavorano a tempo pieno.

64 Quanto alla discriminazione in suo favore della quale avrebbe fruito la sig.ra X, il Parlamento sostiene che tale motivo è stato sollevato dalla sig.ra De Enterria solo "dopo l' esame comparativo delle qualifiche possedute dai tre candidati". In ogni caso, secondo il Parlamento, l' APN non si è fondata, nel prendere la sua decisione, sul principio dell' uguaglianza delle opportunità per attribuire una preferenza alla candidata nominata. Supponendo pure che la formulazione di taluni documenti che le sono stati trasmessi nell' ambito della procedura di promozione abbiano potuto indurre l' APN in errore, quest' ultima avrebbe nondimeno confermato la sua decisione e sufficientemente motivato la medesima sul piano giuridico allorché ha respinto, con piena conoscenza dei dati rettificati, il reclamo presentato dal ricorrente.

65 Quanto al fatto che la sig.ra X ha esercitato la sua attività ad orario ridotto, il Parlamento ritiene che il ricorrente non abbia provato che questa circostanza abbia penalizzato il servizio. Tale circostanza non potrebbe inoltre costituire un motivo di annullamento della controversa decisione di promozione, dal momento che la sola conseguenza giuridica di una eventuale incompatibilità con l' interesse del servizio sarebbe stata la revoca dell' autorizzazione a lavorare ad orario ridotto che era stata concessa all' interessata.

Valutazione del Tribunale

66 Il Tribunale ritiene doversi anzitutto distinguere i due aspetti dei mezzi e degli argomenti dedotti dal ricorrente. In primo luogo, si deve accertare se la sig.ra X rispondesse ad uno dei requisiti prescritti dall' avviso di posto vacante, ossia quello relativo alla "conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione". In secondo luogo, occorre controllare la maniera in cui l' APN ha proceduto all' esame comparativo dei meriti dei candidati previsto dall' articolo 45 dello Statuto.

67 Con riguardo alla prima questione, si deve rilevare che la Corte ha affermato che funzione essenziale dell' avviso di posto vacante è quella di informare gli interessati nel modo più esatto possibile circa la natura dei requisiti necessari per l' assegnazione del posto considerato, al fine di metterli in grado di valutare l' opportunità di presentare la propria candidatura. L' avviso di posto vacante costituisce così l' assetto legale che l' APN impone a sé medesima. Tuttavia, se essa riscontra che le condizioni stabilite dall' avviso erano più rigorose di quanto non lo richiedesse l' organizzazione del servizio, essa ha la facoltà di iniziare un nuovo procedimento di promozione, revocando l' avviso originale e sostituendolo con un altro modificato (sentenze 30 ottobre 1974, Grassi/Consiglio, causa 188/73, Racc. pag. 1099, e 7 febbraio 1990, Culin/Commissione, causa C-343/87, Racc. pag. I-225).

68 Spetta pertanto al Tribunale verificare se le competenze della sig.ra X fossero oggettivamente adeguate al testo dell' avviso di concorso. L' esame delle competenze del ricorrente non presenta alcun interesse al fine di rispondere a tale questione.

69 Per contro, la risposta alla seconda questione necessita un esame da parte del Tribunale dei documenti attestanti i meriti tanto del ricorrente quanto della sig.ra X. Tuttavia, quest' esame non implica che il Tribunale possa procedere in modo autonomo ad una comparazione dei meriti dei candidati e ancor meno che esso possa sostituire la sua propria valutazione di questi meriti a quella dell' APN. Per valutare l' interesse del servizio ed i meriti da prendere in considerazione nell' ambito della decisione di promozione prevista all' articolo 45 dello Statuto, l' APN gode di un ampio potere di valutazione; in questo campo, il controllo del giudice comunitario deve limitarsi ad accertare se, tenuto conto delle ragioni che hanno potuto determinare la valutazione espressa dall' amministrazione, quest' ultima abbia agito correttamente e non abbia esercitato il proprio potere in modo manifestamente errato (sentenza della Corte 23 ottobre 1986, Vaysse/Commissione, causa 26/85, Racc. pag. 3131). Si deve rilevare, inoltre, che l' esercizio del potere discrezionale dell' APN presuppone lo scrupoloso esame dei fascicoli ed il coscienzioso rispetto delle condizioni stabilite nell' avviso di posto vacante (sentenza della Corte 30 ottobre 1974, Grassi, causa 188/73, citata) e che tale potere discrezionale è controbilanciato dall' obbligo di esaminare, con cura ed imparzialità, tutti gli elementi pertinenti della fattispecie (sentenza della Corte 21 novembre 1991, Technische Universitaet Muenchen/Hauptzollamt Muenchen, causa C-269/90, Racc. pag. I-000).

70 Ne consegue che il Tribunale deve limitarsi a controllare l' obiettività e l' esattezza dell' esame dei meriti comparativi previsto dall' articolo 45 dello Statuto, quale doveva essere effettuato nella fattispecie dall' APN in forza dell' avviso di posto vacante.

71 Riguardo alla prima questione, relativa all' adeguatezza delle qualifiche presentate dalla sig.ra X a quelle enunciate nell' avviso di posto vacante, si deve sottolineare come l' avviso in questione, pubblicato nel 1989, indicasse come conoscenza richiesta una "conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione", mentre gli avvisi di concorso relativi ai posti di consigliere linguistico di lingua spagnola e portoghese, pubblicati nel corso dell' anno 1988 e richiamati dalla sig.ra De Enterria nella sua nota del 16 ottobre 1989 (v. punti 23 e seguenti), si limitavano ad enunciare che una tale conoscenza era auspicabile. Se è vero, come fa valere il Parlamento, che l' "informatizzazione del lavoro di documentazione e del lavoro terminologico della divisione" era solo una delle otto mansioni attribuite al consigliere linguistico, ciò non toglie che la modificazione intervenuta tra il 1988 ed il 1989 - per quel che riguarda i requisiti previsti nei suddetti avvisi di posto vacante, da una parte, e quelli risultanti dall' avviso di posto vacante di cui trattasi, dall' altra, in relazione alle conoscenze richieste ai candidati in materia di informatica - deve essere considerata significativa. Tale carattere significativo si evince specialmente da quanto la stessa sig.ra De Enterria ha scritto nel suo "Bilancio delle attività della DG VII nel corso dell' esercizio 1988", dianzi citato, considerato dallo stesso Parlamento alla stregua del contesto necessario nel quale occorre analizzare l' avviso di posto vacante di cui trattasi. Infatti, detto bilancio sottolineava la necessità, per il futuro, di utilizzare le nuove tecnologie al fine di sovvenire alle necessità della direzione della traduzione. L' importanza dell' informatica per il lavoro della divisione danese della traduzione è stata inoltre messa in rilievo nelle note del sig. Hargreaves del 2 febbraio 1989, e del sig. Drangsfeldt del 31 maggio 1989.

72 Ciò premesso, il Tribunale constata che, contrariamente alle asserzioni del Parlamento, il requisito, enunciato nell' avviso di posto vacante, di una "conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione" esprimeva un' esigenza effettiva da parte dell' APN in relazione all' organizzazione dei servizi, esigenza che, così come era stata definita dall' amministrazione stessa, non può essere considerata accessoria. Si deve presumere che una simile condizione, ancorché formulata in termini tecnici, abbia una portata oggettiva, che consente di delineare criteri concreti di delimitazione dell' ambito all' interno del quale si eserciterà il potere di valutazione dell' APN, non potendo la definizione di tale ambito essere rimessa all' interpretazione discrezionale dell' APN stessa.

73 Emerge dalla perizia disposta dal Tribunale che il requisito relativo ad una "conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione", contemplato nell' avviso di posto vacante, deve essere interpretato nel senso che esso richiedeva ai candidati una conoscenza qualitativamente diversa, per un verso, da quella di un utilizzatore o di un ricercatore di basi di dati, e, per l' altro, da quella di un programmatore o di un' analista-programmatore. Risulta inoltre che solo una conoscenza conforme al profilo di "gestore" delineato dal perito corrispondeva in modo specifico alla "natura delle funzioni" descritte nell' avviso di posto vacante, ossia l' "informatizzazione del lavoro di documentazione e del lavoro terminologico della divisione".

74 Quanto alle cognizioni della sig.ra X , emerge dalla dichiarazione scritta del sig. Y riguardo ai seminari che ha diretto ed ai quali ha partecipato la sig.ra X (v. precedente punto 35) che "uno degli obiettivi di maggior rilievo era (...) proprio quello di familiarizzare i partecipanti completamente privi di conoscenza dei materiali informatici con la manipolazione meramente tecnica di un terminale di elaboratore elettronico". Alla luce delle spiegazioni fornite dal perito, il Tribunale constata che né una tale formazione né l' utilizzazione successiva di un terminale per ricerche della documentazione e dei precedenti basterebbero a conferire una conoscenza delle tecniche di informatizzazione applicate ai lavori di gestione conforme ai requisiti qualitativi precisati innanzi. Al riguardo, il Tribunale reputa particolarmente significativo il rilievo formulato nella relazione scritta del perito, secondo il quale "l' insistenza del candidato sull' importanza di tale formazione potrebbe essere interpretata come indice di una scarsa sensibilità agli altri aspetti dell' informatica". Il Tribunale ha del pari rilevato che, durante la sua audizione, il perito ha affermato categoricamente che cognizioni come quelle attribuite alla sig.ra X non erano sufficienti a soddisfare i criteri che esso stesso aveva ritenuto idonei a consentire di valutare le cognizioni dei candidati nella materia in questione.

75 Conseguentemente, il Tribunale constata che le cognizioni della sig.ra X non erano adeguate ai requisiti enunciati nell' avviso di posto vacante, secondo l' obiettiva interpretazione che ad essi doveva attribuirsi. Ne deriva che, ritenendo che la sig.ra X soddisfacesse le condizioni imposte dall' avviso di posto vacante, così come era stato pubblicato, l' APN ha esorbitato dai limiti che essa stessa si era imposta riguardo alle sue possibilità di scelta, limiti ai quali doveva attenersi, sia al momento in cui è stata presa la decisione di nomina della sig.ra X sia al momento in cui è stata presa la decisione di rigetto del reclamo proposto dal ricorrente. A difetto di aver revocato l' avviso di posto vacante originale per sostituirlo con un avviso dalla formulazione espressamente modificata, l' APN poteva soltanto escludere la candidatura della sig.ra X.

76 In ogni caso, si deve constatare che il Parlamento non ha fornito la prova che l' APN abbia effettivamente effettuato una valutazione in ordine all' adeguatezza delle cognizioni della sig.ra X ai requisiti imposti dall' avviso di posto vacante con l' obiettività e l' esattezza necessarie. Infatti, emerge dalle spiegazioni fornite dal Parlamento che il fascicolo trasmesso al presidente del Parlamento, in qualità di APN, per consentirgli di decidere la nomina al posto di consigliere linguistico di lingua danese, non conteneva un benché minimo elemento atto a permettergli di procedere ad una tale valutazione; invero, tra i documenti trasmessi al presidente, gli unici a far riferimento a cognizioni in materia di informatica erano l' avviso di posto vacante e la dichiarazione allegata dal ricorrente al suo atto di candidatura. Allo stesso modo, se si esaminano le valutazioni effettuate dalle autorità inferiori tanto nel corso del procedimento di preparazione della decisione di nomina impugnata quanto nel corso del procedimento che ha preceduto la decisione di rigetto del reclamo presentato dal ricorrente, è giocoforza constatare che le valutazioni effettuate dalla sig.ra De Enterria nelle sue note 7 giugno, 3 ottobre e 16 ottobre 1989 erano viziate da errore, in quanto si basavano a torto, come risulta chiaramente dall' ultima nota del 16 ottobre 1989, sulla supposizione che i requisiti enunciati nell' avviso di posto vacante fossero gli stessi che apparivano negli avvisi di concorso pubblicati un anno prima, concernenti i posti di consigliere linguistico di lingua spagnola e di lingua portoghese. Si deve constatare, inoltre, che la valutazione alla quale aveva proceduto il servizio giuridico del Parlamento, trasmessa al presidente per consentirgli di decidere sul reclamo del ricorrente, era del pari viziata da errore, in quanto essa si basa esplicitamente sulla valutazione anteriormente effettuata dalla sig.ra De Enterria e si limita ad affermare che "una tale valutazione compete al potere discrezionale dell' APN che ha condiviso il parere del suo direttore generale".

77 In ordine alla seconda questione, relativa all' esame dei meriti comparativi dei candidati previsto dall' art. 45 dello Statuto, il Tribunale ritiene che le constatazioni sopra effettuate siano in sé stesse sufficienti per stabilire che l' anzidetto esame mancava dell' obiettività e dell' esattezza necessarie. Si deve constatare, inoltre, che l' unica valutazione comparativa portata a conoscenza del presidente del Parlamento, in qualità di APN, in vista della decisione che gli spettava di prendere, ossia la valutazione espressa dalla sig.ra De Enterria nella sua nota del 10 marzo 1989, era incompleta e viziata da errori palesi, di fatto e di diritto.

78 Il Tribunale rileva che la nota del 2 febbraio 1989 indirizzata dal sig. Hargreaves alla sig.ra De Enterria opera una comparazione dei meriti dei tre candidati in relazione, da un lato, alla natura delle funzioni relative al posto dichiarato vacante e, dall' altro, alle qualifiche e cognizioni richieste dall' avviso di posto vacante. La nota della sig.ra De Enterria del 10 marzo 1989, per contro, trascura diversi aspetti analizzati dal sig. Hargreaves, specialmente per ciò che riguarda l' esperienza del sig. Y in materia di terminologia, l' esperienza del ricorrente nel campo didattico e, soprattutto, le cognizioni e l' esperienza dei tre candidati nel campo dell' informatica. Essa contiene, inoltre, un errore grave nella valutazione dei rapporti informativi, poichè la sig.ra X ed il ricorrente - contrariamente a ciò che si afferma nella nota - sono in parità per quanto riguarda il numero di giudizi "eccellente" riportati. Infine, essa fa riferimento, a titolo di considerazione se non determinante almeno equivalente alle altre nell' ambito dell' esame comparativo dei meriti, ad uno sforzo per garantire la parità di opportunità tra uomini e donne, mentre il Parlamento, sia nelle sue memorie sia nel corso dell' udienza, ha insistito sul fatto che una simile considerazione non era assolutamente pertinente e che d' altronde l' APN stessa non ne aveva tenuto conto.

79 Il Tribunale ritiene che una simile mancanza di obiettività e di esattezza non potrebbe essere compensata, come ha sostenuto il Parlamento, né dal fatto che il fascicolo trasmesso al presidente conteneva una tabella meccanografica, sulla quale il segretario generale del Parlamento aveva scarabocchiato una valutazione corretta dei rapporti informativi - senza peraltro correggere quella della sig.ra De Enterria -, né dal fatto che il parere del servizio giuridico del Parlamento, predisposto per l' istruttoria del reclamo del ricorrente, annota tra parentesi, sulla sua tredicesima pagina, l' errore commesso dalla sig.ra De Enterria su questo punto.

80 Emerge dal complesso delle considerazioni che precedono che, adottando la decisione impugnata, l' APN si è discostata dai dettami che essa stessa si era imposta con l' avviso di posto vacante e che, inoltre, la sua valutazione è stata viziata da un errore manifesto, sia con riguardo alla verifica della sussistenza, in capo alla candidata nominata, dei requisiti annunciati nell' avviso di posto vacante, sia con riguardo alla comparazione dei meriti di ciascuno dei candidati. Di conseguenza, i due mezzi dedotti dal ricorrente devono essere accolti e, pertanto, la decisione del presidente del Parlamento che promuove la sig.ra X al posto di consigliere linguistico di lingua danese deve essere annullata.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

81 Ai sensi dell' articolo 87, numero 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Il convenuto è rimasto soccombente e deve essere quindi condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) La decisione del presidente del Parlamento europeo, del 3 luglio 1989, che promuove la sig.ra X al posto di consigliere linguistico presso la divisione danese della traduzione (direzione generale della traduzione e dei servizi generali), in seguito alla pubblicazione dell' avviso di posto vacante n. 5809 (PE 128908), è annullata.

2) Il convenuto è condannato alle spese.