61989A0160

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 13 DICEMBRE 1990. - GREGORIS EVANGELOS KALAVROS CONTRO CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTI - PROCEDIMENTO DI ASSUNZIONE - APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 29, PARAGRAFO 2 DELLO STATUTO DEL PERSONALE - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - VALUTAZIONE DELLE ATTITUDINI PROFESSIONALI DEI CANDIDATI. - CAUSE RIUNITE T-160/89 E T-161/89.

raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00871


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Dipendenti - Assunzione - Esame delle candidature relativamente ai requisiti indicati nell' avviso di posto vacante - Potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina - Sindacato giurisdizionale - Limiti

2. Dipendenti - Decisione che arreca pregiudizio - Obbligo di motivazione - Decisione di rigetto di una candidatura nell' ambito di un procedimento ai sensi dell' art. 29, n. 2, dello Statuto

(Statuto del personale, artt. 25, secondo comma, e 29, n. 2)

3. Dipendenti - Decisione che arreca pregiudizio - Obbligo di motivazione - Inosservanza - Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso

(Statuto del personale, art. 25, secondo comma)

Massima


1. Spetta all' autorità che ha il potere di nomina valutare se un candidato soddisfi le condizioni richieste nell' avviso di posto vacante e tale valutazione può essere messa in discussione solo in caso di errore manifesto. Di conseguenza, il Tribunale non può sostituirsi all' autorità che ha il potere di nomina e controllare le valutazioni di quest' ultima sulle attitudini professionali dei candidati, salvo constatare un errore manifesto di valutazione.

2. La regola posta dall' art. 25, secondo comma, dello Statuto, secondo cui ogni decisione che arreca danno deve essere motivata, si applica ad una decisione di rigetto di una candidatura che interviene nell' ambito di una procedura di assunzione basata sull' art. 29, n. 2, dello Statuto. Quest' ultima disposizione, malgrado il suo carattere eccezionale, non può infatti prevalere su una norma dello Statuto formulata in maniera generale e incondizionata.

3. In casi eccezionali, spiegazioni fornite nel corso del procedimento giurisdizionale possono svuotare di contenuto un mezzo relativo all' insufficienza di motivazione, così che esso non giustifichi più l' annullamento della decisione impugnata.

Parti


Nelle cause riunite T-160/89 e T-161/89,

Gregoris Evangelos Kalavros, avvocato, residente ad Atene, con l' avv. Antonis N. Phetokakis, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo presso l' avv. Kamitaki Thill, 17, boulevard Royal,

ricorrente,

contro

Corte di giustizia delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Amélia Cordeiro, in qualità di agente, assistita dall' avv. Konstantinos Th. Loukopoulos, del foro di Atene, con domicilio eletto in Lussemburgo nell' ufficio della sig.ra Amélia Cordeiro presso la Corte di giustizia delle Comunità europee,

convenuta,

avente ad oggetto l' annullamento della decisione di rigetto della sua candidatura ad un posto di direttore e della decisione di nomina di un altro candidato a tale posto, nonché della decisione con cui si rifiuta di comunicargli quest' ultima decisione e di ordinare che tale decisione di nomina gli sia comunicata,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composta dai signori C.P. Briët, presidente di sezione, D.P.M. Barrington e J. Biancarelli, giudici,

cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale del 21 novembre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti

1 Al fine di coprire il posto vacante di direttore della direzione "Biblioteca, ricerca e documentazione", la Corte di giustizia delle Comunità europee (in prosieguo: la "Corte") avviava una procedura di assunzione. Essa anzitutto pubblicava, in data 2 maggio 1988, un avviso di posto vacante (CJ/3/88), approvato il 16 marzo 1988, al quale i dipendenti interessati, di grado A2 e A3, dovevano rispondere entro il 17 maggio 1988. Successivamente, nella riunione amministrativa dell' 8 giugno 1988, dopo aver preso atto delle candidature presentate, decideva di passare direttamente alla procedura di assunzione prevista all' art. 29, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto").

2 A tal fine veniva pubblicato un comunicato sulla GU C 196 del 26 luglio 1988, pag. 11 (comunicazione n. 88/C/196/13), e sulla stampa venivano pubblicati avvisi di apertura di una procedura di assunzione, CJ/180/88, nei quali si precisava che gli interessati dovevano inviare alla Corte la loro candidatura entro il 30 settembre 1988, utilizzando un modulo previsto a tal fine ed allegando un curriculum vitae completo. I requisiti relativi ai titoli, diplomi ed esperienza professionale dei candidati erano formulati nell' avviso CJ/3/88 e nel comunicato n. 88/C/196/13, nel modo seguente:

"- Formazione giuridica completa sancita da un diploma universitario,

- conoscenza approfondita del diritto comunitario,

- attitudini a dirigere e a coordinare le attività di un' unità amministrativa importante,

- buona conoscenza dei problemi della ricerca giuridica, della documentazione giuridica e della gestione di una Biblioteca giuridica,

- comprovata esperienza adeguata alla funzione".

3 Il ricorrente, informato a mezzo della stampa in Grecia, dopo aver chiesto l' avviso di posto vacante ufficiale, inviava il suo atto di candidatura in data 25 agosto 1988. Alla Corte erano inviate anche 92 altre candidature di dipendenti comunitari e di candidati esterni. L' avvocato generale Mischo, su mandato del comitato amministrativo, constatava che solo 12 candidature soddisfacevano i requisiti posti dall' avviso di posto vacante e dal comunicato.

4 La Corte, nella riunione amministrativa del 18 gennaio 1989, dopo aver esaminato i fascicoli di questi dodici candidati, ai quali erano allegate brevi sintesi dei loro titoli e qualificazioni, decideva di prenderne in considerazione otto, tra le quali si trovavano quattro candidati interni e quattro candidati esterni, tra cui il ricorrente, e successivamente conferiva mandato al comitato amministrativo di procedere ad un nuovo esame delle candidature, al fine di sottoporre in una prossima riunione amministrativa la propria valutazione motivata sulle qualificazioni di ciascuno e di attirare eventualmente l' attenzione della Corte su due o tre dei candidati. La Corte autorizzava anche il comitato amministrativo a chiedere a questi candidati di redigere un testo che chiarisse la loro concezione della funzione alla quale aspiravano e a procedere ad un' audizione di questi candidati. Nella riunione del 30 gennaio 1989, il comitato amministrativo decideva che si sarebbe chiesto a questi otto candidati di redigere un tale testo.

5 Il 31 gennaio 1989, il presidente della Corte inviava pertanto al ricorrente una lettera con la quale l' informava che egli faceva parte di un gruppo risultante da una scelta più ristretta di candidati e lo invitava a presentare un' esposizione di circa cinque pagine sulla sua concezione del posto da coprire, entro il 1º marzo 1989. Si trattava di consentire ai candidati "di esporre le loro idee sulla struttura, i compiti ed il funzionamento della direzione 'Biblioteca, ricerca e documentazione' e sull' assistenza che questa può fornire all' attività giudiziaria della Corte, la loro concezione del ruolo del suo direttore nonché i principi e i metodi con cui essi intendessero esercitare queste funzioni". A tale lettera erano allegate informazioni sulla direzione "Biblioteca, ricerca e documentazione" e i suoi compiti, dirette più in particolare ai candidati esterni. Il 14 febbraio 1989, il ricorrente inviava tale esposizione al presidente della Corte. A seguito di un' identica lettera del presidente della Corte, anche gli altri sette candidati inviavano le loro rispettive esposizioni.

6 Nella sua relazione finale indirizzata ai membri della Corte il 31 maggio 1989, il comitato amministrativo riteneva che la candidatura del ricorrente non offriva le garanzie necessarie perché gli si affidassero le funzioni di direttore di un' importante unità amministrativa della Corte. Infatti, secondo il comitato, "anche tenendo conto delle difficoltà particolari alle quali dovevano far fronte candidati esterni per la redazione di tale esposizione", quella del ricorrente conteneva "pochi elementi interessanti sulla collocazione del servizio all' interno dell' istituzione, sul piano interistituzionale e sul piano esterno, nonché sulla collocazione ed il ruolo del suo direttore. Anche se l' esposizione del sig. Kalavros contiene talune proposte di carattere strutturale, si tratta piuttosto di un esercizio quasi 'matematico' , sulla base dell' organigramma della Corte". Inoltre, dall' esposizione del ricorrente risulta "una mancanza di esperienza sul piano dell' organizzazione e della direzione di un' unità amministrativa" e conferma "l' impressione che si aveva alla lettura del curriculum vitae (...), che egli ha avuto una carriera essenzialmente di ricercatore e di insegnante universitario". Per questi motivi, il comitato amministrativo decideva di non convocare il ricorrente per i colloqui che si svolgevano il 9 maggio 1989 e che hanno interessato solo quattro degli otto candidati preselezionati.

7 Il 31 maggio 1989, il presidente della Corte inviava un memorandum a tutti i membri della Corte, trasmettendo la relazione sopra menzionata del comitato amministrativo e specificando che: "Gli atti di candidatura sono già stati distribuiti e le esposizioni scritte dei candidati ai quali la relazione fa riferimento sono allegate ad essa. Il fascicolo consente così a tutti i membri di formarsi la loro propria opinione su ciascuna delle candidature e di controllare la valutazione relativa a queste ultime da parte del comitato, salvo per quanto riguarda i colloqui con quattro candidati".

8 Il 7 giugno 1989, la Corte, in riunione amministrativa, decideva di nominare la sig.ra Maggioni come direttore della direzione "Biblioteca, ricerca e documentazione".

9 Il 9 giugno 1989, il presidente della Corte informava il ricorrente che un' altra persona era stata scelta per il posto da coprire. Il 16 giugno 1989, il ricorrente chiedeva al presidente della Corte di comunicargli la decisione relativa alla procedura di selezione per il posto di direttore. Il 19 giugno 1989, il presidente della Corte rispondeva che tale procedura di selezione si basava sull' art. 29, n. 2, dello Statuto e che non aveva più niente da comunicare relativamente alla sua lettera del 9 giugno 1989. Il 26 giugno 1989, il ricorrente inviava al presidente della Corte una nuova lettera, nella quale reiterava la sua richiesta di comunicazione della decisione della Corte con cui veniva coperto il posto di cui trattasi e faceva valere un interesse personale ad ottenere comunicazione di una decisione sufficientemente motivata nei suoi confronti al fine eventualmente di sottoporre al sindacato della Corte la legittimità di quest' ultima. Il 6 luglio 1989, il presidente della Corte gli rispondeva facendogli presente: anzitutto che, nell' ambito dell' art. 29, n. 2, dello Statuto, l' autorità che ha il potere di nomina "dispone di un ampio potere discrezionale e ((che)) gli elementi di tale valutazione non richiedono, per loro natura, una motivazione"; in secondo luogo, che non è "d' uso, alla Corte, inviare a terzi interessati copie delle decisioni individuali adottate nei confronti di un dipendente"; in terzo luogo, che il candidato nominato era la sig.ra Maggioni, fin' ora capo della divisione "Ricerca e documentazione" presso la Corte.

10 Il 15 luglio 1989, il ricorrente presentava due reclami alla Corte. Nel primo, egli chiedeva l' annullamento della decisione dell' autorità che ha il potere di nomina con cui gli si rifiutava la comunicazione della decisione di nomina e che quest' ultima decisione gli fosse comunicata. Nel secondo, egli chiedeva l' annullamento della decisione 7 giugno 1989 con cui veniva nominato un altro candidato, nonché della decisione dello stesso giorno con cui veniva respinta la sua candidatura al posto di direttore e che la Corte constatasse il suo successo nella procedura di assunzione CJ/180/88.

11 Con lettera 30 novembre 1989, il presidente della Corte respingeva i due reclami del ricorrente. Egli vi precisava: anzitutto, che l' art. 29, n. 2, "non obbliga l' autorità che ha il potere di nomina a motivare la sua decisione, né nei confronti di colui che è stato nominato, né nei confronti dei candidati esclusi" e che la "scelta dell' autorità che ha il potere di nomina deve essere effettuata, ai sensi dell' art. 7 dello Statuto, nel solo interesse del servizio e prescindendo da considerazioni di cittadinanza"; in secondo luogo, che la lettera 9 giugno 1989 inviata al ricorrente costituisce la decisione che pone fine alla procedura di nomina; in terzo luogo, che la motivazione di una tale decisione "può riguardare solo la constatazione della regolarità della procedura seguita secondo le condizioni legali previste dallo Statuto nonché quelle ((che l' autorità che ha il potere di nomina)) si è imposta mediante l' avviso di posto vacante" e che quest' ultima "dispone di un ampio potere discrezionale per quanto riguarda complessi giudizi di valore che, per loro stessa natura, non possono essere sottoposti ad una verifica obiettiva".

Procedimento

12 Con atti introduttivi depositati in cancelleria il 30 novembre 1989, il sig. Kalavros ha introdotto i presenti ricorsi.

13 A seguito di un' istanza della convenuta in data 21 febbraio 1990, il presidente della Quinta Sezione ha disposto, con ordinanza 14 marzo 1990, dopo aver sentito il ricorrente, la riunione delle due cause T-160/89 e T-161/89 ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento nonché della sentenza.

14 Il 20 giugno 1990, il Tribunale ha pronunciato, in conformità alle disposizioni dell' art. 44, n. 2, e dell' art. 45 del regolamento di procedura della Corte, che si applica mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale a norma dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988 che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un' ordinanza con la quale ha chiesto alla convenuta di esibire, entro il 1º luglio 1990, tutti i documenti relativi alla procedura di assunzione CJ/180/88, nonché la decisione di nomina dell' autorità che ha il potere di nomina con cui si pone termine a tale procedura. Questi documenti sono stati presentati nei termini.

15 Il 16 luglio 1990, la cancelleria del Tribunale ha comunicato al ricorrente i documenti pertinenti del fascicolo di assunzione, ivi compresa la decisione finale di nomina, e gli ha fatto presente che poteva, anzitutto, venire a consultare l' intero fascicolo presso la cancelleria del Tribunale e, in secondo luogo, che poteva depositare eventuali osservazioni entro il 31 agosto 1990. Nel corso del mese di agosto, il ricorrente è venuto a consultare il fascicolo presso la cancelleria del Tribunale, quindi ha depositato le sue osservazioni il 16 agosto 1990. La Corte ha depositato le sue l' 8 ottobre 1990.

16 La trattazione orale si è svolta il 21 novembre 1990. Il presidente ha disposto la chiusura della fase orale del procedimento a conclusione dell' udienza.

17 Nella causa T-160/89, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione con cui l' autorità che ha il potere di nomina rifiuta di comunicargli la decisione di nomina al posto di direttore di cui trattasi;

- ordinare che tale decisione gli sia comunicata affinché possa presentare ricorso contro l' autorità che ha il potere di nomina;

- condannare la convenuta alle spese.

La Corte conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso in quanto è impreciso e privo di qualsiasi fondamento in diritto e in fatto;

- statuire sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti del regolamento di procedura.

18 Nella causa T-161/89, il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il suo reclamo ricevibile;

- annullare la decisione della Corte 7 giugno 1989 con cui viene nominato un altro candidato al posto di direttore della direzione "Biblioteca, ricerca e documentazione" e la decisione della Corte dello stesso giorno con cui viene respinta la sua candidatura a tale posto;

- dichiarare che egli ha superato con successo la procedura di assunzione CJ/180/88.

La Corte conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso "in quanto è impreciso e privo di qualsiasi fondamento in diritto e in fatto";

- statuire sulle spese in conformità alle disposizioni vigenti del regolamento di procedura.

Sulla ricevibilità

19 Il 16 agosto 1990, il ricorrente ha depositato le sue osservazioni sul fascicolo comunicato dalla Corte, in seguito alla misura istruttoria disposta il 20 giugno 1990. Egli deduce in particolare due mezzi nuovi, il primo relativo ad uno sviamento di procedura o di potere che avrebbe commesso la Corte nella procedura di assunzione di cui trattasi, il secondo, basato su un vizio di procedura derivante da errori di traduzione e dal carattere incompleto di una sintesi dei suoi titoli e qualificazioni.

20 Benché la Corte non ne abbia contestato la ricevibilità, occorre rilevare che, ai sensi dell' art. 42, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura della Corte, questi mezzi nuovi sono ricevibili, poiché si basano su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta del procedimento.

Nel merito

A - La causa T-161/89

21 In questa causa, il ricorrente chiede l' annullamento contemporaneamente della decisione di rigetto della sua candidatura e della decisione di nomina di un altro candidato. Nelle sue memorie, a sostegno di queste due conclusioni, il ricorrente ha dedotto gli stessi mezzi, cioè: anzitutto, la Corte avrebbe commesso un errore manifesto di valutazione; in secondo luogo, essa avrebbe trasgredito il principio di uguaglianza; in terzo luogo, essa avrebbe violato l' art. 27 dello Statuto; in quarto luogo, essa avrebbe commesso uno sviamento di procedura o di potere; in quinto luogo, errori di traduzione e sintesi incomplete costituirebbero un vizio che inficia la procedura di assunzione; in sesto luogo, la Corte non ha motivato la decisione controversa escludendo la sua candidatura. Occorre quindi esaminare tutti questi sei mezzi.

Sul primo mezzo, basato su un errore manifesto di valutazione

22 Il ricorrente sostiene che la motivazione della decisione impugnata è manifestamente erronea, poiché le qualificazioni della persona che è stata nominata al posto di direttore sono, in particolare da un punto di vista scientifico, inferiori alle sue, tale persona non ha una conoscenza approfondita del diritto comunitario, contrariamente a lui, e il posto che essa deteneva precedentemente non prova, di per sé, la sua idoneità a svolgere le mansioni di direttore di cui trattasi. Egli precisa inoltre che la scelta di un capodivisione, come capo di una direzione nella quale egli già lavorava, è manifestamente incompatibile con l' interesse del servizio, poiché tale situazione "inciderà sfavorevolmente sui suoi rapporti" con il capo della divisione "Biblioteca" ed il capo del servizio dell' informatica giuridica. Egli conclude sottolineando che la Corte avrebbe dovuto seguire la prassi comunitaria secondo cui "era preferibile, per i posti di direzione alla Comunità, nominare persone esterne che possiedano competenze elevate e idee nuove, piuttosto che dipendenti di carriera che provengono dall' amministrazione comunitaria privi di fantasia e di risorse".

23 Nelle sue osservazioni successive alla misura istruttoria del 20 giugno 1990, il ricorrente ha completato come segue i suoi argomenti relativi a tale mezzo.

24 Egli ha affermato, anzitutto, che la motivazione adottata dal comitato amministrativo, nella sua relazione finale, secondo cui la sua esposizione sulla concezione del posto da coprire "conteneva pochi elementi interessanti sulla collocazione del servizio all' interno dell' istituzione, sul piano interistituzionale e sul piano esterno" è erronea, poiché egli non doveva trattare tali questioni, tenuto conto dei termini stessi della lettera del presidente della Corte in data 31 gennaio 1989 con cui si chiedeva una tale esposizione da parte dei candidati "preselezionati".

25 In secondo luogo, il ricorrente ha contestato le valutazioni relative alla sua esposizione, contenute nella relazione finale del comitato amministrativo, ritenendole vaghe e prive di fondamento. Anzitutto, l' asserzione secondo cui nella sua esposizione mancavano elementi interessanti sarebbe manifestamente erronea, poiché egli aveva sviluppato idee "eccezionalmente interessanti" sulla collocazione della direzione nell' ambito della Corte, sul suo ruolo nell' ambito dei nuovi compiti attuali e futuri della Corte e sulle sue concezioni del ruolo del direttore. Quindi, l' affermazione secondo cui le sue proposte di carattere strutturale costituivano un "esercizio quasi matematico" derivano da un evidente disconoscimento del loro contenuto e degli schemi ad essi relativi, mentre egli è stato il solo candidato a sviluppare tali proposte strutturali e ad allegare tali schemi, i quali, a suo parere, sarebbero eccezionalmente semplici. Infine, la valutazione secondo cui la sua esposizione ed i suoi schemi darebbero l' impressione di provenire essenzialmente da un ricercatore e da un insegnante universitario è basata su un errore manifesto commesso dal comitato amministrativo, poiché, in realtà, gli alti funzionari della Comunità ed i membri della Corte provengono tradizionalmente dal mondo universitario. Il ricorrente conclude che le valutazioni contenute in tale relazione finale riflettono un disconoscimento evidente delle sue qualificazioni e qualità.

26 In terzo luogo, il ricorrente ha contestato anche le valutazioni contenute nella relazione finale del comitato amministrativo che mettono in valore l' esposizione del candidato alla fine nominato. A suo parere, tale esposizione non presenterebbe "alcuna originalità" e riprenderebbe dei "luoghi comuni" che si ritrovano del resto in tutte le altre esposizioni.

27 La Corte fa presente che, comparando le sue proprie qualificazioni con quelle della persona che è stata alla fine nominata, il ricorrente tenta di sostituirsi all' autorità che ha il potere di nomina e che, in ogni caso, egli non era riuscito a dimostrare, da parte sua, un errore manifesto di valutazione o uno sviamento di potere. Infatti, secondo la Corte, il ricorrente si limita a ricordare le sue qualificazioni e a svalutare quelle della persona nominata e sembra così credere che il solo fatto della sua partecipazione alla procedura di assunzione sia sufficiente ad attribuirgli il posto. Essa ribadisce, inoltre, che la persona alla fine nominata al posto di direttore lo è stato dopo un esame comparativo dei meriti e delle qualificazioni dei candidati, da cui risultava che le sue qualificazioni erano superiori a quelle del ricorrente e soddisfaceva i requisiti per il posto di cui trattasi, come definiti dall' avviso di posto vacante.

28 Nelle sue osservazioni successive alla misura istruttoria del 20 giugno 1990, la Corte fa presente che la scelta di un candidato deve rispondere solo ai requisiti dell' interesse del servizio, come risulta dall' art. 7 dello Statuto. A tal riguardo, l' autorità che ha il potere di nomina dispone di un ampio potere di valutazione dell' idoneità professionale dei candidati e non è tenuta a giustificare la sua scelta nella sua decisione. Essa aggiunge che il ricorrente non può sostituirsi all' autorità che ha il potere di nomina per formulare critiche sulla sua scelta finale.

29 Il Tribunale ritiene che occorra anzitutto ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza della Corte (sentenza 30 maggio 1984, Picciolo / Parlamento, causa 111/83, Racc. pag. 2323), spetta all' autorità che ha il potere di nomina il valutare se il candidato possieda i requisiti prescritti dall' avviso di posto vacante e questa valutazione può essere impugnata solo per errore manifesto. Di conseguenza, il Tribunale non può sostituirsi all' autorità che ha il potere di nomina nel controllare le valutazioni di quest' ultima relative alle qualità professionali dei candidati, salvo constatare un errore manifesto di valutazione.

30 Nella fattispecie, la candidatura del ricorrente è stata esclusa dal comitato amministrativo nella fase dell' esame dell' esposizione sulla concezione del posto da coprire, e tale presa di posizione è stata confermata dall' autorità che ha il potere di nomina, a seguito della relazione finale del comitato amministrativo comunicata ai membri della Corte il 31 maggio 1989. Tale relazione precisava i motivi che hanno indotto il comitato a non convocare il ricorrente al colloquio orale del 9 maggio 1989. Secondo il comitato, l' esposizione del ricorrente conteneva pochi elementi interessanti sulla collocazione del servizio all' interno dell' istituzione, sul piano interistituzionale e sul piano esterno nonché sulla collocazione ed il ruolo del direttore nella direzione "Biblioteca, ricerca e documentazione". Certo, essa conteneva alcune proposte di carattere strutturale, ma si trattava piuttosto di un' esposizione quasi matematica effettuata sulla base dell' esame dell' organigramma della Corte. Inoltre, da tale esposizione risulta una mancanza di esperienza sul piano dell' organizzazione e della direzione dell' unità amministrativa e conferma l' impressione che il ricorrente ha avuto una carriera essenzialmente di ricercatore e d' insegnante universitario.

31 Non sembra, dalla lettura dei fascicoli e delle esposizioni degli otto candidati, nonché di tale motivazione adottata dal comitato amministrativo, che la Corte abbia commesso un errore manifesto di valutazione. Inoltre, dai documenti del fascicolo, in particolare dalla lettura della relazione del comitato amministrativo, risulta che un esame comparativo delle otto rimanenti candidature è stato effettuato. Inoltre, in ogni caso, il fatto di scegliere un candidato interno nell' ambito di una procedura di assunzione aperta non costituisce, in quanto tale, un errore di valutazione.

32 Infine, per quanto riguarda la richiesta di redazione di un' esposizione, nella formulazione della lettera del presidente della Corte 31 gennaio 1989, nulla consente di affermare che la collocazione del servizio all' interno dell' istituzione, sul piano interistituzionale e sul piano esterno, non dovesse essere trattata; al contrario, la formulazione scelta tende ad includere naturalmente questi temi che sono del resto sviluppati da altri candidati nelle loro rispettive esposizioni; d' altra parte, la richiesta di una tale esposizione non è incompatibile con la natura della procedura di assunzione seguita nella fattispecie.

33 Da quanto precede risulta che il mezzo relativo ad un errore manifesto di valutazione dev' essere respinto.

Sul secondo mezzo, relativo alla violazione del principio d' uguaglianza

34 Il ricorrente sostiene inoltre che l' autorità che ha il potere di nomina ha violato il principio d' uguaglianza valutando in modo inappropriato le rispettive qualità dei candidati, non tenendo sufficientemente conto dell' interesse del servizio e richiedendo un' esposizione di idee sul posto da coprire, cosa che avrebbe favorito i candidati che già prestavano servizio nell' istituzione. Egli aggiunge che questi requisiti devono essere tanto più rispettati in quanto si tratta di un posto di livello elevato.

35 Nelle sue osservazioni successive alla misura istruttoria del 20 giugno 1990, il ricorrente sostiene inoltre che l' esposizione richiesta agli otto candidati selezionati favoriva i sei candidati interni, più in particolare i tre capidivisione della Corte, poiché essi disponevano di una posizione più vantaggiosa per valutare le caratteristiche del posto da coprire nell' ambito della Corte. Egli ne deduce che una tale domanda trasgredisce il principio di parità di trattamento dei dipendenti e che egli è stato privato, senza fondamento giuridico, della possibilità di partecipare ad un colloquio orale.

36 La Corte non replica esplicitamente a tale mezzo nelle sue osservazioni scritte. Tuttavia, nel controricorso, essa afferma, sotto il titolo "Per quanto riguarda gli altri mezzi", che questi ultimi contengono "giudizi di valutazione" e che essi "sono vaghi e contraddittori". Per il resto, nel corso della trattazione orale, la Corte ha sostenuto che un tale esercizio fosse essenziale nell' ambito della procedura di assunzione scelta e che il principio di uguaglianza è stato perfettamente rispettato nella fattispecie.

37 Il Tribunale ritiene a tal riguardo che dalla relazione del comitato amministrativo risulti chiaramente che, nell' esame della candidatura del ricorrente, si è tenuto conto delle difficoltà particolari che potevano incontrare candidati esterni per la redazione dell' esposizione richiesta. A tal fine il presidente della Corte aveva allegato alla sua lettera 31 gennaio 1989, specialmente all' attenzione dei candidati esterni all' istituzione, alcune indicazioni supplementari sulla direzione "Biblioteca, ricerca e documentazione" nonché i suoi compiti tra cui in particolare un organigramma. Inoltre, dai documenti del fascicolo risulta che la proposta finale del comitato comprendeva un candidato interno ed un candidato esterno e che, inoltre, la prima candidatura poteva, secondo il comitato, apportare alla direzione una certa apertura e concezioni nuove. Non si può inoltre addebitare all' autorità che ha il potere di nomina, quando si propone di coprire posti di alto livello, il fatto di richiedere ai candidati di precisare la concezione che essi si fanno di tale posto.

38 Da quanto precede risulta che questo mezzo non può essere accolto.

Sul terzo mezzo, relativo alla violazione dell' art. 27 dello Statuto

39 Il ricorrente sostiene che il principio, secondo cui l' assunzione deve essere effettuata su una base geografica quanto più ampia possibile, enunciato all' art. 27, n. 1, dello Statuto, e che si applica anche alla procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello stesso Statuto, non è stato rispettato nella procedura di assunzione di cui è causa.

40 La Corte sostiene che le disposizioni dell' art. 27 non le imponevano di assumere il ricorrente, poiché non esiste nei suoi servizi uno squilibrio geografico e d' altra parte il principio fondamentale in materia resta quello enunciato dall' art. 7 dello Statuto, secondo cui le assegnazioni avvengono nel solo interesse del servizio.

41 A tal riguardo, la Corte nella sua sentenza 30 giugno 1983, Schloh / Consiglio (causa 85/82, Racc. pag. 2105), ha dichiarato che il combinato disposto degli artt. 7 e 27 dello Statuto stabilisce che per l' assunzione, la promozione e l' assegnazione dei propri dipendenti, ciascuna istituzione comunitaria deve, da un lato, aver riguardo all' interesse del servizio prescindendo da considerazioni di cittadinanza e, dall' altro, procedere alle assunzioni secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri della Comunità; l' istituzione concilia questi imperativi quando, a parità di titoli fra i vari candidati, si avvale come criterio preferenziale della cittadinanza, onde conservare o ristabilire l' equilibrio geografico; tuttavia, in qualunque altro caso, l' esigenza di ovviare ad uno squilibrio geografico deve cedere il passo dinanzi agli imperativi dell' interesse del servizio e della presa in considerazione dei meriti personali dei candidati.

42 Ora, dalla relazione del comitato amministrativo della Corte risulta che la candidatura del ricorrente è stata esclusa a causa delle sole insufficienze constatate nell' esposizione che egli ha presentato e il ricorrente non ha allegato al suo mezzo relativo ad un asserito squilibrio negli effettivi della Corte alcun elemento che consentisse di valutarne la fondatezza.

43 Da quanto precede risulta che questo mezzo non può essere accolto.

Sul quarto mezzo, relativo ad uno sviamento di procedura o di potere

44 Il ricorrente rileva che dal fascicolo comunicato alla Corte risulta che quest' ultima in un primo tempo ha avviato una procedura di assunzione interna, nella quale i requisiti relativi ai titoli, diplomi ed esperienza professionale erano diversi da quelli adottati per la procedura esterna, avviata in un secondo tempo, ed alla quale egli ha partecipato. Egli si basa a tal riguardo su una proposta della divisione del personale, in data 14 gennaio 1987, alla quale era allegato un progetto di avviso di posto vacante per l' assunzione del direttore della direzione "Biblioteca, ricerca e documentazione". Egli afferma inoltre che tale procedura interna non si è conclusa e ne deduce che il candidato nominato, che ha partecipato a tale procedura, necessariamente non doveva soddisfare talune delle condizioni previste da questo primo avviso. Nel corso della fase orale del procedimento, il ricorrente ha precisato che dal verbale 8/88 della riunione amministrativa della Corte dell' 8 giugno 1988 risultava che quest' ultima aveva deciso di passare direttamente alla procedura di cui all' art. 29, n. 2, dopo aver effettivamente proceduto ad una valutazione delle candidature interne.

45 Egli sostiene quindi che a seguito di questa procedura infruttuosa la Corte avrebbe volontariamente modificato le qualificazioni richieste. Per il ricorrente, queste modifiche avrebbero avuto come oggetto di favorire i candidati che erano già in servizio presso la direzione "Biblioteca, ricerca e documentazione" e avrebbero trasgredito di conseguenza i principi di parità di trattamento e di buona amministrazione. Il ricorrente nota inoltre che "tutte le circostanze che hanno circondato la procedura di assunzione costituiscono un mezzo di annullamento del bando di concorso generale". Egli fa valere a tal riguardo le sentenze della Corte 30 ottobre 1974, Grassi / Consiglio (causa 188/73, Racc. pag. 1099), e 28 febbraio 1989, Van der Stijl e a. / Commissione (cause riunite 341/85, 251/86, 258/86, 259/86, 262/86, 266/86, 222/87 e 232/87, Racc. pag. 511). Secondo il ricorrente, infine, l' esame statistico delle selezioni successive effettuate nell' ambito di tale procedura di assunzione dimostrerebbe anche la volontà della Corte di favorire i candidati dipendenti dell' istituzione.

46 La Corte rileva anzitutto che il ricorrente ha basato questo mezzo nuovo su un erroneo presupposto, derivante da elementi di fatto inesatti e da una cattiva interpretazione della procedura di assunzione. Infatti, la proposta del 14 gennaio 1987 era solo un semplice progetto della divisione del personale ed è solo nella riunione amministrativa del 16 marzo 1988 che la Corte ha adottato definitivamente la formulazione dell' avviso di posto vacante 3/88. Successivamente, dopo aver registrato le candidature che hanno fatto seguito a tale avviso, la Corte, nella riunione amministrativa dell' 8 giugno 1988, è passata direttamente alla procedura dell' art. 29, n. 2, senza modificare affatto le condizioni poste nell' avviso di posto vacante. La Corte conclude che la violazione del principio di uguaglianza e lo sviamento di procedura fatti valere dal ricorrente non sono fondati e si basano su una cattiva analisi dei documenti del fascicolo.

47 Per il resto, la Corte sostiene che la sua decisione di passare dalla procedura di assunzione di cui all' art. 29, n. 1, a quella dell' art. 29, n. 2, dello Statuto non consente al ricorrente né di concludere che i candidati alla procedura interna fossero tutti, in particolare il candidato nominato, privi di tutte o di alcune qualificazioni richieste dall' avviso di posto vacante 3/88, né di dedurne che essi non erano stati ritenuti idonei ad occupare il posto di cui trattasi. La Corte sostiene di essersi limitata a prendere atto delle candidature interne registrate e di aver deciso, alle condizioni previste dallo Statuto, di passare direttamente alla procedura di assunzione prevista dall' art. 29, n. 2, che consente la libera scelta dell' istituzione.

48 Il Tribunale, in considerazione dei documenti del fascicolo, constata che il ricorrente basa tale mezzo sull' esistenza di una proposta datata 14 gennaio 1987 nella quale figurava un semplice progetto di avviso di posto vacante, in cui la descrizione delle condizioni richieste per il posto di cui trattasi differiva da quella pubblicata il 2 maggio 1988. Tuttavia, dal titolo stesso di tale documento risulta che si trattava solo di un progetto. Per contro, l' avviso di posto vacante 3/88 del 2 maggio 1988, successivamente adottato e diffuso, contiene una formulazione identica, per quanto riguarda le condizioni richieste per il posto da coprire, a quella del comunicato pubblicato sulla GU 26 luglio 1988, che estendeva la procedura di assunzione alle candidature esterne. L' argomento del ricorrente è quindi inesatto in fatto.

49 Per il resto, dai documenti del fascicolo risulta che la Corte ha semplicemente preso atto delle candidature presentate a seguito del primo avviso di posto vacante CJ/3/88, senza procedere ad una qualsiasi valutazione di queste candidature, prima di decidere, nell' ambito del suo potere di valutazione molto ampio in materia, e non contestato dal ricorrente, di passare alla procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto. Inoltre, senza che sia necessario statuire sulla ricevibilità di tale mezzo, il Tribunale constata che il ricorrente non ha unito alle sue asserzioni intese all' annullamento dell' avviso di concorso generale alcuna precisazione.

50 Da quanto precede risulta che il mezzo non è fondato.

Sul quinto mezzo, relativo ad un vizio procedurale che vizia la procedura di assunzione e deriva da errori di traduzione e da una sintesi incompleta del suo fascicolo

51 Il ricorrente sostiene che la sintesi, effettuata dal comitato amministrativo per la riunione amministrativa della Corte del 18 gennaio 1989, contiene gravi errori di traduzione e non riporta fedelmente il suo curriculum vitae. Egli rileva inoltre che le sintesi relative ai fascicoli degli altri candidati non contenevano gli stessi errori. A suo parere, si sarebbe dovuto tradurre il suo titolo universitario con "professeur agrégé permanent" e non con "maître de conférence" e, d' altra parte, la sua qualifica di dottore in legge non figurava nella sintesi del suo fascicolo, a differenza di quelle degli altri candidati che contenevano tale precisazione, quando risultava necessaria.

52 La Corte fa presente che in ogni caso nelle riunioni amministrative nel corso delle quali ha proceduto all' esame delle candidature i suoi membri erano in possesso dei fascicoli completi dei candidati ammessi e di conseguenza le qualificazioni del ricorrente non potevano essere disconosciute o deformate.

53 Occorre constatare che le sintesi dei curriculum vitae contestate dal ricorrente sono state sottoposte alla Corte in quanto autorità che ha il potere di nomina nell' ambito di un primo esame delle candidature pertinenti, che ha avuto luogo il 18 gennaio 1989. Ora, in base a tale prima selezione, il ricorrente è rimasto tra gli otto candidati scelti. Successivamente, gli errori fatti presenti, anche supponendoli dimostrati, non sono stati tali da arrecargli danno. Inoltre, nella selezione finale, i membri del comitato amministrativo, e poi della Corte, disponevano dell' intero fascicolo di ciascuno degli otto candidati, come risulta dalla lettera del presidente della Corte 31 maggio 1989.

54 Da quanto precede deriva che tale mezzo può solo essere eliminato.

55 Pervenuto a tale fase del ragionamento, il Tribunale constata che tutti i mezzi intesi all' annullamento della decisione di procedere alla nomina del candidato alla fine scelto devono essere respinti. Rimane da esaminare il sesto mezzo di ricorso, che riguarda esclusivamente la decisione con cui viene respinta la candidatura del ricorrente.

Sul sesto mezzo relativo ad una mancanza di motivazione della decisione con cui si respinge la candidatura del ricorrente

56 Il ricorrente sostiene anzitutto che la decisione impugnata viola gli artt. 25, n. 2, 27 e 29, n. 2, dello Statuto, in quanto non è motivata e la convenuta non può basarsi sul suo potere discrezionale per non giustificare le sue decisioni. Quest' ultima avrebbe dovuto in particolare contenere indicazioni sul rispetto o meno, da parte dei candidati, delle qualificazioni richieste dall' avviso di assunzione. Inoltre, il ricorrente precisa che egli non vede in cosa la menzione dei motivi della decisione potrebbe arrecargli un danno e in cosa quindi la mancanza di comunicazione dei motivi dovrebbe prevalere sul diritto alla tutela giuridica. Infatti, come ha indicato nel corso della trattazione orale, tale comunicazione è individuale e personale, e non costituisce oggetto di alcuna pubblicità. Egli sostiene anche che la copertura di un posto di grado elevato dovrebbe indurre l' autorità che ha il potere di nomina ad esercitare il suo potere discrezionale con prudenza, necessitando così da parte sua, dopo un esame comparativo dei titoli dei candidati, la motivazione delle sue decisioni. Egli afferma quindi che, in violazione di questo principio, la Corte ha dato prova di "mancanza di trasparenza", d' "illegittimità", di "arbitrarietà", di "abuso di potere" ed ha violato il principio di buona amministrazione.

57 Il ricorrente fa notare anche che la decisione negativa di rigetto della sua candidatura, necessario corollario della decisione di nomina, gli arreca necessariamente danno e deve quindi rispettare le disposizioni statutarie, più in particolare l' art. 25, secondo comma, secondo cui l' autorità che ha il potere di nomina deve comunicare la motivazione delle decisioni che arrecano danno ai destinatari di queste ultime. A tal riguardo, egli si richiama alle conclusioni dell' avvocato generale Sir Gordon Slynn nella causa 128/84, Van der Stijl / Commissione (sentenza della Corte 7 ottobre 1985, Racc. pag. 3281, in particolare pag. 3286).

58 Il ricorrente aggiunge anzitutto che la motivazione della decisione di rigetto della sua candidatura avrebbe dovuto essergli comunicata per cortesia e sulla base di una buona amministrazione della giustizia e, in secondo luogo, che, nel diritto amministrativo dei vari Stati membri, nonché in quello di tutti gli "Stati civilizzati e democratici del mondo", il potere discrezionale non dispensa l' amministrazione dal motivare i suoi atti.

59 La Corte ribadisce anzitutto che, a suo parere, la procedura di cui all' art. 29, n. 2, dello Statuto è destinata ad essere utilizzata eccezionalmente, per casi tassativamente elencati, quando si tratta di assumere persone per posti di direzione comportanti requisiti più elevati e compiti specifici. Di conseguenza, i criteri di selezione dei candidati per tali posti comportano una motivazione a carattere soggettivo, poiché i posti di cui trattasi presupporrebbero, in via principale, l' esistenza di un rapporto di fiducia, che comporta una limitazione del controllo delle decisioni adottate sulla base di questa disposizione. A tal riguardo, essa si basa sulle sentenze della Corte 5 febbraio 1987, Huybrechts / Commissione (causa 306/85, Racc. pag. 639), e 12 febbraio 1987, Bonino / Commissione (causa 233/85, Racc. pag. 755). Nella trattazione orale, la Corte ha aggiunto che, nell' ambito della procedura di cui all' art. 29, n. 2, e per la copertura dei posti di alto livello, l' interesse del servizio aveva la priorità sul requisito legittimo di motivazione.

60 Essa sostiene quindi che la decisione di nomina non arreca danno al ricorrente e di conseguenza l' autorità che ha il potere di nomina non è tenuta a giustificarsi nei suoi confronti (sentenze 5 febbraio 1987, Huybrechts / Commissione, sopra menzionata, e 22 giugno 1989, Brus / Commissione, causa 104/88, Racc. pag. 1873). Del resto, nella sentenza 9 marzo 1964, Raponi / Commissione (causa 27/63, Racc. pag. 247), la Corte ha dichiarato che il riferimento a tali valutazioni potrebbe essere pregiudizievole per i candidati esclusi. Essa fa notare anche che, nella sentenza 14 luglio 1983, Nebe / Commissione (causa 176/82, Racc. pag. 2475), che riguardava una decisione di assegnazione di un dipendente, la Corte ha ritenuto che la portata dell' obbligo di motivazione deve in ogni caso essere valutata in funzione delle circostanze concrete e che, nella sentenza 29 ottobre 1981, Arming / Commissione (causa 125/80, Racc. pag. 2555), ha dichiarato che l' obbligo di motivare una misura di organizzazione del servizio deve essere messo in relazione con l' estensione del potere discrezionale di cui dispone l' autorità che ha il potere di nomina in materia e che una tale posizione non rientra nell' arbitrario.

61 Essa precisa inoltre che, in base a quanto risulta negli ordinamenti giuridici degli Stati membri, l' esistenza di un potere discrezionale molto ampio dell' amministrazione la dispensa dall' obbligo di una motivazione specifica e approfondita. Infine, essa sostiene che in materia il controllo del giudice si limita alla legittimità formale della procedura, contro la quale del resto il ricorrente non ha formulato alcuna censura, alla verifica dell' esattezza materiale dei fatti sui quali l' autorità che ha il potere di nomina si è basata, nonché dell' assenza di errore manifesto di valutazione, di errore di diritto e di sviamento di potere, come ha precisato l' avvocato generale Dutheillet de Lamothe nelle conclusioni nella causa 29/70, Marcato / Commissione (sentenza della Corte 17 marzo 1971, Racc. pag. 243). Per contro, tale controllo non si esercita sulla valutazione fatta dall' amministrazione delle idoneità professionali dei candidati. La Corte conclude che il ricorrente non ha potuto dimostrare la fondatezza di uno qualsiasi di questi mezzi di annullamento.

62 Il Tribunale constata che l' art. 25, secondo comma, dello Statuto, riprendendo l' obbligo generale di cui all' art. 190 del Trattato che istituisce la CEE, precisa: "Ogni decisione individuale presa in applicazione del presente Statuto deve essere immediatamente comunicata per iscritto al funzionario interessato; quelle prese a suo carico devono essere motivate". Nella sentenza 26 novembre 1981, Michel / Parlamento (causa 195/80, Racc. pag. 2861), la Corte ha dichiarato che "l' obbligo di motivare una decisione che reca pregiudizio ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il suo controllo sulla legittimità della decisione e di fornire all' interessato indicazioni sufficienti per stabilire se la decisione sia fondata o sia inficiata da un vizio che permette di contestarne la legittimità". Infine, la Corte ha confermato l' obbligo di motivazione anche nell' ambito dell' art. 29, n. 2, dello Statuto, nella sentenza 30 giugno 1983, Schloh / Consiglio (sopra menzionata). L' obbligo di motivazione così fissato costituisce quindi un principio essenziale del diritto comunitario al quale si può derogare solo in ragione di considerazioni imperative.

63 Occorre quindi rilevare che l' art. 29 dello Statuto distingue due tipi di procedure di assunzione dei dipendenti delle Comunità. La prima, quella del concorso, che è la procedura di assunzione classica, con riserva delle possibilità di promozione, di trasferimento, di organizzazione di concorsi interni nell' ambito dell' istituzione nonché delle domande di trasferimento, è disciplinata dal n. 1 di tale disposizione e dall' allegato III dello Statuto. La seconda, più eccezionale, è disciplinata dal n. 2 dell' art. 29, che precisa che: "Per l' assunzione dei funzionari di grado A1 e A2 nonché in casi eccezionali per impieghi che richiedono una speciale competenza, l' autorità che ha il potere di nomina può adottare una procedura diversa da quella del concorso".

64 Queste disposizioni non esonerano l' autorità che ha il potere di nomina dall' obbligo generale di motivazione delle decisioni che arrecano danno, anche quando quest' ultime sono adottate sulla base della procedura dell' art. 29, n. 2. Tale interpretazione è confermata dalla sentenza 5 dicembre 1974, Van Belle / Consiglio (causa 176/73, Racc. pag. 1361), nella quale la Corte ha dichiarato che l' art. 29, n. 2, in ragione del suo carattere eccezionale, deve essere interpretato in senso stretto e non può prevalere su una norma dello Statuto formulata in modo generale e incondizionata, quale l' art. 25, secondo comma. Questa giurisprudenza è stata confermata dalla sentenza 30 maggio 1984, Picciolo / Parlamento (sopra menzionata), dove si trattava dell' applicazione di una procedura di assunzione basata sull' art. 29, n. 2, nella quale la Corte ha dichiarato che "occorre ricordare la giurisprudenza costante (...) secondo cui l' obbligo di motivare la decisione che rechi pregiudizio ha lo scopo di consentire alla Corte di esercitare il proprio sindacato di legittimità sulla decisione, nonché di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per stabilire se la decisione ((di rifiuto di ammissione al concorso)) sia fondata".

65 Nella presente fattispecie, la procedura di assunzione, basata sull' art. 29, n. 2, si è svolta in tre fasi. La prima è consistita nell' escludere le candidature che non rispondevano alle condizioni dell' avviso di posto vacante; essa è stata effettuata dal gruppo di lavoro presieduto dall' avvocato generale Mischo su mandato del comitato amministrativo, e si è conclusa con la scelta di dodici candidature. La seconda è consistita nel selezionare, tra gli otto candidati presi in considerazione dall' autorità che ha il potere di nomina, due o tre particolarmente degni di attenzione; essa è stata effettuata dal comitato amministrativo, la cui relazione finale, comunicata il 31 maggio 1989 ai membri della Corte, conclude proponendo due candidati ritenuti i più idonei per il posto da coprire. La terza fase è stata la scelta finale dell' autorità che ha il potere di nomina, decidendo, nella sua riunione amministrativa del 7 giugno 1989, di nominare uno dei due candidati proposti dal comitato amministrativo.

66 Per valutare l' obbligo di motivazione della decisione di rigetto della candidatura del ricorrente nella fattispecie, e indipendentemente dalle specificità della procedura dell' art. 29, n. 2, dello Statuto, occorre constatare che questa procedura in tre fasi si avvicina alla procedura di assunzione classica che fa intervenire, anche in tre fasi, successivamente la commissione giudicatrice del concorso e l' autorità che ha il potere di nomina. Le prime due fasi, effettuate sotto la responsabilità della commissione giudicatrice di concorso, nell' ambito delle regole stabilite dall' allegato III dello Statuto, consistono anzitutto nel verificare la conformità delle candidature alle condizioni poste nel bando di concorso e in secondo luogo nel selezionare i candidati ammessi al concorso, dopo un esame comparativo dei loro titoli, qualificazioni ed esperienza professionale, in funzione della natura del concorso, e nell' inserire quello che essa ritiene i migliori sull' elenco degli idonei proposto all' autorità che ha il potere di nomina. La nomina da parte dell' autorità che ha il potere di nomina di uno dei candidati inseriti su tale elenco costituisce la terza fase, facendo osservare che l' autorità che ha il potere di nomina può discostarsi dall' ordine di merito eventualmente stabilito dalla commissione giudicatrice solo per ragioni imperative legate al buon funzionamento del servizio e debitamente motivato.

67 Dai documenti del fascicolo risulta che la candidatura del ricorrente è stata esclusa dal comitato amministrativo ad un livello corrispondente alla seconda fase sopra descritta, cioè al livello equivalente, nella procedura di assunzione classica, a quello della decisione della commissione giudicatrice di concorso che fissa l' elenco degli idonei. Infatti, occorre constatare leggendo in particolare i verbali delle riunioni amministrative della Corte che i candidati che non erano stati convocati ad un colloquio orale non erano più in grado di aspirare utilmente al posto di cui trattasi.

68 A tal riguardo, e senza dover ricercare la soluzione che occorrerebbe adottare per quanto riguarda la scelta finale dell' autorità che ha il potere di nomina, allo stadio della terza fase, da una giurisprudenza consolidata della Corte risulta che le decisioni di una commissione giudicatrice di concorso con cui viene respinta una candidatura ad un concorso arrecano danno e devono essere motivate, indipendentemente dal se il candidato sia o meno un dipendente. Tale giurisprudenza è consolidata sia per le decisioni delle commissioni giudicatrici di concorso adottate nella prima fase consistente nell' escludere le candidature che non soddisfano le condizioni del bando di concorso (v., in particolare, sentenza 14 giugno 1972, Marcato / Commissione, causa 44/71, Racc. pag. 427) sia per le decisioni adottate nella seconda fase consistente nel procedere ad un esame comparativo dei titoli o qualificazioni dei candidati al fine di stabilire l' elenco degli idonei (v., in particolare, sentenze 31 marzo 1965, Vandevyvere / Parlamento, causa 23/64, Racc. pag. 200, 26 novembre 1981, Michel / Parlamento, sopra menzionata, 14 luglio 1983, Detti / Corte di giustizia, causa 144/82, Racc. pag. 2421, e 27 marzo 1985, Kypreos / Consiglio, causa 12/84, Racc. pag. 1005).

69 Del resto, occorre prendere in considerazione anzitutto la formulazione chiara dell' art. 25, secondo comma, dello Statuto, in secondo luogo, la giurisprudenza sopra menzionata della Corte relativa all' obbligo di motivazione delle decisioni delle commissioni giudicatrici di concorso, più specificamente quando procedono ad una valutazione comparativa dei candidati, e, in terzo luogo, la sentenza della Corte 30 giugno 1983, Schloh / Consiglio (sopra menzionata), nella quale si trattava dell' applicazione della procedura dell' art. 29, n. 2, nel caso in cui l' autorità che ha il potere di nomina aveva proceduto ad un esame comparativo delle candidature e la Corte ha controllato, in modo molto preciso, la motivazione della decisione con cui viene respinta la candidatura del ricorrente.

70 Inoltre, bisogna aggiungere che nella fattispecie era perfettamente possibile per l' autorità che ha il potere di nomina, senza comportare pertanto un onere di lavoro eccessivo per i suoi servizi, comunicare, nelle lettere indirizzate ai candidati esclusi dal comitato amministrativo, una motivazione, redatta in termini sufficientemente obiettivi, con cui si riprendeva quella già esposta dal comitato amministrativo nella relazione finale e non disconoscendo affatto il dovere di riservatezza dovuto nei confronti degli altri candidati. Inoltre, occorre far presente che, secondo una giurisprudenza consolidata della Corte, relativa a concorsi con numerosi candidati e applicabile a fortiori a concorsi o alle procedure di cui all' art. 29, n. 2, con partecipazione limitata di candidati, l' autorità che ha il potere di nomina dispone sempre della possibilità, nelle risposte che essa indirizza alle domande di chiarimenti o ai reclami dei candidati esclusi, di completare una motivazione inizialmente succinta ma sufficiente, comunicata a questi ultimi nella decisione con cui viene respinta la loro candidatura. Infine, l' argomento secondo cui una tale motivazione potrebbe arrecare danno ai candidati esclusi non è pertinente, poiché la motivazione di una decisione che arreca danno comporta di per sé una valutazione negativa sugli interessati che essa riguarda e poiché questi ultimi sono i soli ad avere conoscenza di tale motivazione che non è in alcun caso resa pubblica.

71 Nella fattispecie, risulta che la decisione di rigetto della candidatura alla procedura di assunzione CJ/180/88, indirizzata al ricorrente il 9 giugno 1989, confermata dalle lettere 19 giugno e 6 luglio 1989 del presidente della Corte, costituisce, in ragione del suo oggetto e della sua natura, una decisione che reca danno al ricorrente. Alla lettura di tale decisione, confermata negli stessi termini dalla decisione di rigetto del reclamo, occorre constatare che essa si limita a informare il ricorrente, anzitutto, del rigetto della sua candidatura, in secondo luogo, che un' altra persona è stata scelta per il posto da coprire e, in terzo luogo, che la procedura di assunzione avviata era quella di cui all' art. 29, n. 2, senza precisare i motivi anche succinti del rigetto della sua candidatura. Una tale risposta non è tale da soddisfare l' obbligo di cui all' art. 25, secondo comma, dello Statuto.

72 Tuttavia, in tale fase del ragionamento ed essendo stato precisato precedentemente che tutti i mezzi del ricorso rivolti contro la decisione di nomina del candidato alla fine scelto per il posto controverso non erano fondati, occorre ricordare i termini della sentenza della Corte 30 maggio 1984, Picciolo / Parlamento (sopra menzionata), in cui la Corte ha dichiarato che "dato che le censure dedotte dal ricorrente contro la decisione dell' autorità che ha il potere di nomina di non dar seguito alla sua candidatura al posto vacante si sono rivelate complessivamente infondate, il ricorrente non ha alcun interesse legittimo all' annullamento della nomina di un altro candidato a tale posto, al quale egli non può validamente pretendere" e, d' altra parte, i termini della sentenza della Corte 8 marzo 1988, Sergio / Commissione (cause riunite 64/86, 71/86, 72/86, 73/86 e 78/86, Racc. pag. 1399), in cui la Corte ha dichiarato che "spiegazioni fornite nel corso del procedimento possono in casi eccezionali svuotare di contenuto il mezzo relativo all' insufficienza di motivazione, cosicché questo non giustifichi più l' annullamento della decisione impugnata".

73 Nella fattispecie, da tutto quanto precede risulta che il ricorrente non ha presentato alcun mezzo tale da comportare l' annullamento della nomina del candidato alla fine scelto per il posto controverso e che egli ha ottenuto, a seguito della misura istruttoria disposta dal Tribunale, la totalità dei motivi che hanno indotto l' autorità che ha il potere di nomina ad escludere la sua candidatura prima della scelta finale alla quale essa ha proceduto.

74 Stando così le cose, le conclusioni del ricorso intese all' annullamento della decisione dell' autorità che ha il potere di nomina con cui si esclude la candidatura del ricorrente, a causa di una mancanza di motivazione che inficia tale decisione, sono divenute senza oggetto.

75 Da tutto quanto precede risulta che, nella causa T-161/89, le conclusioni miranti all' annullamento della decisione della Corte 7 giugno 1989, con cui si provvede alla copertura del posto di direttore della direzione "Biblioteca, ricerca e documentazione", devono essere respinte e le conclusioni intese all' annullamento della decisione della Corte con cui si esclude la candidatura del ricorrente sono divenute senza oggetto.

76 Infine, occorre rilevare che le conclusioni del ricorrente miranti a che il Tribunale constati che il ricorrente ha superato la procedura di assunzione CJ/180/88 sono, in ogni stato di causa, irricevibili, in quanto non spetta al Tribunale indirizzare ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime.

B - La causa T-160/89

77 Nella causa T-160/89, il ricorrente conclude per l' annullamento della decisione con cui l' autorità che ha il potere di nomina ha rifiutato di comunicargli la decisione di nomina al posto di direttore di cui trattasi e che il Tribunale ordini che tale decisione gli sia comunicata.

78 Occorre constatare, come del resto il ricorrente ha riconosciuto all' udienza, che la misura istruttoria disposta dal Tribunale il 20 giugno 1990 ha consentito ad esso di ottenere la comunicazione della decisione di nomina controversa. Di conseguenza, le conclusioni nella causa T-160/89 sono divenute senza oggetto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

79 Ai sensi dell' art. 69, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura, il Tribunale può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all' altra le spese che le ha causato col suo proprio comportamento.

80 Nella sentenza Picciolo, sopra menzionata, la Corte ha dichiarato che: "Benché il ricorrente sia quindi rimasto soccombente in tutti i mezzi dedotti, si deve tuttavia tener conto, per la liquidazione delle spese, delle considerazioni sopra svolte circa la concisione della motivazione del provvedimento con cui l' autorità che ha il potere di nomina non ha dato seguito alla candidatura del ricorrente. Solo in seguito alle risposte date dal Parlamento ai quesiti della Corte, infatti, è stato possibile al ricorrente valutare in pieno il contenuto della motivazione espressa. Orbene, stando così le cose non si può far carico al ricorrente di aver adito la Corte per sindacare la legittimità delle decisioni dell' autorità che ha il potere di nomina".

81 Nelle presenti cause, occorre constatare che lo stesso ragionamento trova applicazione, in ragione delle decisioni ripetute della Corte con cui si rifiuta di comunicare qualsiasi motivazione al ricorrente per quanto riguarda il rigetto della sua candidatura. Occorre considerare che questo comportamento della Corte ha indotto il ricorrente ad adire il Tribunale.

82 Stando così le cose, occorre dare applicazione alle disposizioni sopra menzionate dell' art. 69, n. 3, secondo comma, del regolamento di procedura della Corte e porre tutte le spese a carico della Corte.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Nella causa T-161/89, il ricorso è respinto.

2) Nella causa T-160/89, non occorre statuire sulle conclusioni del ricorso.

3) La Corte di giustizia delle Comunità europee è condannata alle spese, ivi comprese quelle del ricorrente.