Parole chiave
Massima

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1. Dipendenti - Ricorso - Domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto - Nozione - Candidatura ad un posto vacante - Inclusione

(Statuto del personale, art. 90, n. 1)

2. Dipendenti - Ricorso - Interesse ad agire - Ricorso contro il rigetto della candidatura ad un posto vacante - Trasferimento dell' interessato in un' altra istituzione - Ricevibilità

(Statuto del personale, art. 91)

3. Dipendenti - Promozione - Requisito del minimo di anzianità nel grado - Calcolo - Decorrenza - Nomina in ruolo

(Statuto del personale, art. 45, n. 1)

4. Dipendenti - Interim - Designazione del dipendente chiamato ad occupare un posto ad interim - Ricorso ad un procedimento di selezione - Conseguenze in merito all' acquisto della qualità di dipendente promovibile - Assenza

5. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Nomina di un vincitore di concorso ad un posto che non corrisponde al bando di concorso - Inammissibilità

(Statuto del personale, artt. 27, n. 1, e 29, n. 1)

6. Dipendenti - Promozione - Promesse - Misconoscimento delle disposizioni statutarie - Legittimo affidamento - Insussistenza

(Statuto del personale, art. 45)

7. Atti delle istituzioni - Presunzione di validità - Atto inesistente - Nozione

8. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Commissione giudicatrice - Composizione - Potere discrezionale dell' autorità che ha il potere di nomina e del comitato del personale quanto alla scelta dei membri - Sindacato giurisdizionale - Limiti

(Statuto del personale, allegato III, art. 3)

9. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Possibilità per un membro della commissione giudicatrice di identificare un candidato monostante l' anonimato delle prove - Conseguenze

(Statuto del personale, allegato III)

10. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Contenuto delle prove - Potere discrezionale della commissione giudicatrice - Sindacato giurisdizionale - Limiti

11. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Decisione di non iscrivere un candidato nell' elenco degli idonei - Obbligo di motivazione - Portata con riferimento alla segretezza dei lavori della commissione giudicatrice - Motivazione insufficiente - Regolarizzazione nel corso del procedimento contenzioso

(Statuto del personale, allegato III, art. 6)

12. Dipendenti - Ricorso - Ricorso per risarcimento danni - Domanda di constatazione di un illecito dell' amministrazione - Ricevibilità - Illecito commesso in seguito ad una domanda dell' interessato - Irrilevanza

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

13. Dipendenti - Ricorso - Ricorso per risarcimento danni - Motivi - Illegittimità di una decisione dell' autorità che ha il potere di nomina non impugnata entro i termini - Irricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

14. Dipendenti - Ricorso - Oggetto - Ingiunzione all' amministrazione - Irricevibilità

(Statuto del personale, artt. 90 e 91)

Massima

1. La candidatura di un dipendente ad un posto vacante equivale ad una domanda ai sensi dell' art. 90, n. 1, dello Statuto, visto che con essa si invita l' autorità che ha il potere di nomina ad emanare una decisione nei confronti di chi l' ha presentata.

2. Il ricorso inteso ad ottenere l' annullamento della decisione con cui è stata respinta la candidatura di un dipendente ad un posto vacante che doveva essere occupato mediante promozione non è irricevibile per mancanza di interesse ad agire in ragione del solo fatto che il ricorrente sia stato, nel frattempo, trasferito presso un' altra istituzione, giacché un simile trasferimento non rende impossibile l' esecuzione di un' eventuale sentenza d' annullamento.

3. Il minimo di anzianità che l' art. 45, n. 1, dello Statuto esige affinché un dipendente possa ricevere una promozione va calcolato, ove si tratti della prima promozione dopo l' assunzione, a decorrere dalla nomina in ruolo.

4. Lo Statuto, se non stabilisce come l' autorità che ha il potere di nomina debba selezionare i dipendenti chiamati a svolgere ad interim compiti di una carriera superiore, non contiene nemmeno disposizioni secondo cui un procedimento di selezione organizzato a questo scopo può produrre effetti giuridici quanto alla promozione di tali dipendenti. Non è quindi lecito equiparare gli effetti di un procedimento di questo genere a quelli di un concorso per quanto riguarda la possibilità di promuovere dipendenti che non abbiano maturato il minimo di anzianità prescritto dall' art. 45, n. 1, dello Statuto.

5. Se, quando adotta una decisione concernente la copertura di posti per i quali è stato bandito un concorso, l' autorità che ha il potere di nomina deve prendere in considerazione i risultati di detto concorso, tali risultati non le permettono tuttavia di nominare, in seguito, uno dei vincitori del concorso ad un posto la cui copertura non costituiva oggetto del concorso stesso.

Una simile nomina, che non lascerebbe a nessun altro la possibilità di dimostrare, nell' ambito di un nuovo concorso, che possiede le qualità necessarie per occupare il posto in esame, sarebbe manifestamente contraria allo scopo degli artt. 27, n. 1, e 29, n. 1, dello Statuto, cioè all' assunzione di dipendenti dotati delle migliori qualificazioni.

6. Per quanto riguarda la promozione dei dipendenti, l' autorità che ha il potere di nomina deve rispettare l' art. 45 dello Statuto. Promesse che non tengano conto delle disposizioni dello Statuto non possono ingenerare alcun legittimo affidamento nel dipendente a cui vengono indirizzate.

7. In circostanze eccezionali, un atto amministrativo può essere inesistente per vizi particolarmente gravi ed evidenti che lo inficino.

Affinché un atto venga privato del privilegio della presunzione di validità che è riconosciuto, per manifesti motivi di certezza del diritto, agli atti anche irregolari delle istituzioni, è necessario che esso sia viziato da un' irregolarità grossolana ed evidente, la cui gravità vada ben oltre la "normale" irregolarità dovuta all' erronea valutazione dei fatti o alla violazione della legge.

8. Per essere costituita conformemente alle disposizioni dello Statuto ed all' art. 3 del suo allegato III, la commissione giudicatrice di un concorso per titoli ed esami deve essere composta in modo da garantire una valutazione obiettiva delle prestazioni dei candidati alle prove d' esame per quanto concerne le loro qualità professionali. A questo riguardo, l' autorità che ha il potere di nomina e il comitato del personale godono di un ampio potere discrezionale nella valutazione della competenza delle persone che essi devono designare come membri della commissione giudicatrice e non spetta al Tribunale censurare la loro scelta, salvoché i limiti di detto potere non siano stati rispettati.

La designazione di un agente temporaneo come membro della commissione giudicatrice non può inficiare la regolarità della composizione della commissione, giacché l' art. 3 dell' allegato III dello Statuto non prescrive che i membri di una commissione giudicatrice siano necessariamente dipendenti di ruolo.

9. L' anonimato non rientra fra le modalità del procedimento di concorso prescritte dall' allegato III dello Statuto. Di conseguenza, la sola eventualità che un membro della commissione giudicatrice fosse in grado di identificare i candidati attraverso la loro grafia e le loro combinazioni linguistiche non è sufficiente per indurre il Tribunale a ritenere che la composizione della commissione fosse irregolare o non fosse tale da garantire una valutazione obiettiva delle qualità professionali dei candidati al concorso.

10. La commissione giudicatrice di un concorso dispone di un ampio potere discrezionale quanto al contenuto delle prove ed il giudice comunitario può censurare la scelta delle prove effettuata dalla commissione giudicatrice, solo qualora tale scelta esuli dall' ambito stabilito nel bando di concorso o sia completamente estranea agli scopi della prova o del concorso. Il Tribunale non può sostituire la sua valutazione a quella della commissione giudicatrice, per quel che riguarda il grado di difficoltà delle prove. Spetta, nondimeno, alla commissione giudicatrice provvedere affinché le prove presentino sostanzialmente lo stesso grado di difficoltà per tutti i candidati.

11. L' obbligo della commissione giudicatrice di motivare la propria decisione di non iscrivere un candidato nell' elenco degli idonei non è incompatibile con la segretezza dei lavori della commissione giudicatrice sancita dall' art. 6 dell' allegato III dello Statuto. Questo articolo vieta la divulgazione della posizione assunta dai singoli membri della commissione giudicatrice e la rivelazione degli elementi relativi a valutazioni di carattere personale o comparativo riguardanti i candidati. Al contrario, l' obbligo di serbare questo segreto non osta a che ciascun candidato sia informato dei punteggi che egli stesso ha conseguito nella valutazione dei suoi titoli o in esito alle prove sostenute. Il semplice richiamo generico ai risultati delle prove nella decisione comunicata all' interessato di non iscriverlo nell' elenco degli idonei non costituisce una motivazione sufficiente.

Tale irregolarità può tuttavia essere sanata dalla comunicazione all' interessato, nel corso del procedimento contenzioso, dei punteggi assegnatigli nelle diverse prove, giacché un annullamento fondato su questo unico vizio di forma potrebbe solo sfociare nell' adozione di una nuova decisione, identica, nel merito, alla decisione annullata.

12. Nell' ambito di un' azione di risarcimento, la domanda di un dipendente volta ad ottenere la declaratoria che l' istituzione convenuta ha commesso un illecito amministrativo non può essere dichiarata irricevibile per il solo motivo che il presunto illecito sarebbe stato commesso a seguito di una domanda dell' interessato.

13. Il dipendente che non abbia impugnato nei termini previsti dagli artt. 90 e 91 dello Statuto una decisione dell' autorità che ha il potere di nomina che gli arrechi pregiudizio non può avvalersi dell' asserita illegittimità di questa decisione nell' ambito di un' azione di risarcimento.

14. Il giudice comunitario non può, senza usurpare le prerogative dell' autorità amministrativa, rivolgere ingiunzioni ad un' istituzione comunitaria. Questo principio non solo rende irricevibili, nell' ambito di un ricorso d' annullamento, conclusioni miranti a far ingiungere all' istituzione convenuta di adottare le misure che comporta l' esecuzione di una sentenza d' annullamento, ma vale, in linea di massima, anche nell' ambito di un ricorso di legittimità. Ne consegue che un ricorrente non può chiedere, nell' ambito di un' azione di risarcimento, la condanna dell' istituzione convenuta ad adottare determinati provvedimenti onde risarcire il danno asserito.