Parole chiave
Massima

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1. Concorrenza ° Procedimento amministrativo ° Accesso al fascicolo ° Domanda presentata dopo l' adozione della decisione finale della Commissione ° Rifiuto ° Incidenza sulla legittimità della decisione ° Assenza

2. Concorrenza ° Intese ° Mercato di cui trattasi ° Delimitazione ° Rete metallica elettrosaldata

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

3. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Prova dell' esistenza di un accordo ° Fatti addotti quali indizi dalla Commissione ° Giustificazione opposta dall' impresa di cui trattasi ° Accertamento spettante al giudice comunitario

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

4. Concorrenza ° Intese ° Accordi di esclusiva ° Esenzione per categorie ° Regolamento n. 67/67 ° Contratto di distribuzione esclusiva senza divieto d' esportazione ° Esistenza di una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele ° Esclusione dall' esenzione

(Regolamento della Commissione n. 67/67, artt. 1 e 3)

5. Concorrenza ° Intese ° Accordi tra imprese ° Nozione ° Accordi tra società capogruppo e controllate prive di effettiva autonomia ° Esclusione ° Presupposto ° Società che detiene un effettivo potere direttivo nei confronti di un' altra società e non una semplice quota minoritaria

(Trattato CEE, art. 85)

6. Concorrenza ° Intese ° Clausole di esportazione in un contratto di compravendita ° Obbligo di rivendere in un paese determinato ° Divieto ° Presupposti

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

7. Concorrenza ° Intese ° Partecipazione a riunioni tra imprese a scopo anticoncorrenziale ° Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

8. Concorrenza ° Norme comunitarie ° Infrazioni ° Intenzionalità ° Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

Massima

1. La legittimità di una decisione della Commissione adottata nei confronti di un' impresa in una procedura di concorrenza non può in alcun modo essere inficiata dal rifiuto opposto dalla Commissione alla richiesta di accesso al fascicolo, né dalla mancata trasmissione di determinati documenti nel corso dei termini d' impugnazione, dal momento che la domanda della ricorrente intesa ad avere nuovamente accesso al fascicolo è stata presentata alla Commissione dopo che era stata adottata la decisione, e costituisce pertanto una circostanza posteriore all' adozione di quest' ultima.

2. Il mercato dei diversi tipi di rete saldata (che include rete standard, rete su misura tipo "Lettermatten" o semi-standardizzata, rete su misura tipo "Listenmatten", e rete fabbricata in base ad apposito disegno) costituisce, ai fini dell' applicazione dell' articolo 85, n. 1, del Trattato, un mercato unico della rete saldata, in quanto, in primo luogo, un ribasso del prezzo della rete standard può rendere sostituibile questo prodotto alle "Listenmatten" e alla rete fabbricata su disegno e può determinare uno spostamento della clientela verso la rete standard, e, in secondo luogo, nel settore industriale considerato esiste una certa capacità di adattamento degli strumenti produttivi al fine di produrre i vari tipi di rete saldata.

3. Ove la Commissione adduca, quali prove della partecipazione di un' impresa a un' intesa proibita dall' articolo 85, n. 1, del Trattato, una serie di fatti presentati come altrettanti indizi di esistenza dell' intesa suddetta, e l' impresa interessata opponga a tali indizi una giustificazione basata sull' esistenza di un contratto di licenza di brevetto di cui la Commissione non fa valere l' illiceità, il Tribunale è tenuto ad accertare se i fatti addotti dalla Commissione non possano trovare una spiegazione diversa dall' esistenza di un' intesa, e, in particolare, se possano spiegarsi con l' esistenza del contratto di licenza fatto valere.

4. Lo spirito del regolamento n. 67/67, quale si riflette nel preambolo e nell' art. 3, lett. b), sub 2), dello stesso, consiste nel subordinare la prevista esenzione alla condizione che venga garantito, tramite la possibilità di importazioni parallele, il fatto che agli utilizzatori sarà riservata un' equa parte dei vantaggi derivanti dalla distribuzione esclusiva. In tal senso, un contratto di distribuzione esclusiva che non implichi, di per sé, alcun divieto di esportazione non può fruire dell' esenzione per categoria in forza del regolamento n. 67/67, qualora le imprese interessate partecipino a una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele.

5. Benché l' art. 85 del Trattato non si applichi agli accordi e alle pratiche concordate che sono opera di imprese che appartengono allo stesso gruppo e che costituiscono un' unità economica nell' ambito della quale la controllata non dispone di reale autonomia nella determinazione della propria linea d' azione sul mercato, non si è in presenza di una tale fattispecie quando un' impresa esercita su un' altra impresa soltanto il controllo corrispondente alla quota del capitale sociale da essa detenuta, che è ben lungi dalla maggioranza.

6. Le clausole d' esportazione contenute in un contratto di compravendita e che obbligano il rivenditore ad esportare la merce in un determinato paese costituiscono un' infrazione all' art. 85 del Trattato qualora abbiano essenzialmente lo scopo d' impedire la riesportazione della merce nel paese di produzione, onde conservare un sistema di prezzi doppi nel mercato comune e restringere in tal modo il gioco della concorrenza nell' ambito di questo.

7. Qualora un' impresa partecipi, pur senza svolgervi un ruolo attivo, a riunioni tra imprese aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi dei loro prodotti e non prenda pubblicamente le distanze dal loro oggetto, inducendo così gli altri partecipanti a ritenere che essa approva il risultato delle riunioni e che intende attenervisi, può considerarsi dimostrata la sua partecipazione all' intesa conseguente alle dette riunioni.

8. Perché un' infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente ch' essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza.