61989A0141

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 6 APRILE 1995. - TREFILEUROPE SALES SARL CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - INFRAZIONE ALL'ART. 85 DEL TRATTATO CEE. - CAUSA T-141/89.

raccolta della giurisprudenza 1995 pagina II-00791


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1. Concorrenza - Intese - Mercato di cui trattasi - Delimitazione - Rete metallica elettrosaldata

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

2. Concorrenza - Intese - Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Concorrenza che si esplica essenzialmente, per le caratteristiche del prodotto, nelle zone frontaliere degli Stati membri

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

3. Concorrenza - Intese - Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri - Effetto favorevole di un accordo sul volume degli scambi intracomunitari - Irrilevanza

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

4. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Partecipazione sotto asserita costrizione - Elemento che non costituisce un'esimente per l'impresa che non si è avvalsa della facoltà di denuncia alle autorità competenti

(Trattato CEE, art. 85, n. 1; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

5. Concorrenza - Intese - Lesione della concorrenza - Criteri di valutazione - Oggetto anticoncorrenziale - Constatazione sufficiente

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

6. Concorrenza - Intese - Partecipazione a riunioni tra imprese a scopo anticoncorrenziale - Circostanza che, in assenza di una dissociazione rispetto alle decisioni adottate, consente di presumere la partecipazione alla conseguente intesa

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

7. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - "Gentlemen's agreement" sul comportamento da tenere nel mercato

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

8. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Assicurazioni formulate da funzionari privi della necessaria autorizzazione - Insussistenza di un impegno della Commissione

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

9. Concorrenza - Intese - Accordi di esclusiva - Esenzione per categorie - Regolamento n. 67/67 - Contratto di distribuzione esclusiva senza divieto di esportazione - Esistenza di una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele - Esclusione dall'esenzione

(Regolamento della Commissione n. 67/67, artt. 1 e 3)

10. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Oggetto o effetto anticoncorrenziale - Pregiudizio per gli scambi fra Stati membri - Criteri - Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

11. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Accordi tra società capogruppo e controllate prive di effettiva autonomia - Esclusione - Presupposto - Società che detiene un effettivo potere direttivo nei confronti di un'altra società e non una semplice quota minoritaria

(Trattato CEE, art. 85)

12. Concorrenza - Intese - Clausole di esportazione in un contratto di compravendita - Obbligo di rivendere in un paese determinato - Divieto - Presupposti

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

13. Concorrenza - Ammende - Pluralità di infrazioni - Imposizione di un'ammenda unica - Ammissibilità

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

14. Concorrenza - Norme comunitarie - Infrazioni - Intenzionalità - Nozione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

15. Concorrenza - Ammende - Importo - Sanzioni comunitarie e sanzioni inflitte dalle autorità di uno Stato membro per violazione del diritto nazionale della concorrenza - Cumulo - Ammissibilità - Obbligo della Commissione di tener conto di una sanzione inflitta dalle autorità nazionali per i medesimi fatti

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)

16. Concorrenza - Norme comunitarie - Applicazione da parte della Commissione - Autonomia rispetto all'applicazione di norme nazionali analoghe da parte di un organo nazionale

(Trattato CEE, artt. 85 e 86)

Massima


1. Il mercato dei diversi tipi di rete saldata (che include rete standard, rete su misura tipo "Lettermatten" o semi-standardizzata, rete su misura tipo "Listenmatten" e rete fabbricata in base ad apposito disegno) costituisce, ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, un mercato unico della rete saldata in quanto, in primo luogo, un ribasso del prezzo della rete standard può rendere sostituibile questo prodotto alle "Listenmatten" e alla rete fabbricata su disegno e può determinare uno spostamento della clientela verso la rete standard e, in secondo luogo, nel settore industriale considerato esiste una certa capacità di adattamento degli strumenti produttivi al fine di produrre i vari tipi di rete saldata.

2. Il pregiudizio, derivante da intese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, a danno di una parte sostanziale del mercato comune e, pertanto, degli scambi intracomunitari non può escludersi per il fatto che la concorrenza per il prodotto in questione si esplichi essenzialmente nelle varie zone frontaliere degli Stati membri interessati. Al contrario, questo fatto implica necessariamente che il mercato nazionale sia pregiudicato nella zona naturale di vendita e la circostanza che questa zona costituisca solo una parte del territorio geografico di uno Stato membro non esclude che venga pregiudicato il mercato nazionale nel suo insieme.

3. La circostanza che un accordo tra imprese ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato favorisca l'aumento, anche in misura considerevole, del volume degli scambi fra Stati membri non è sufficiente ad escludere che detto accordo possa nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra tali Stati.

4. Un'impresa che partecipa con altre ad attività anticoncorrenziali aventi ad oggetto la fissazione di prezzi e quote non può far valere a proprio vantaggio la circostanza di esservi stata costretta dagli altri partecipanti. Infatti, anziché prendere parte a tali attività, essa poteva denunciare alle autorità competenti le pressioni cui era sottoposta e presentare alla Commissione un reclamo a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17.

5. Ai fini dell'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, ove risulti che esso ha per oggetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune. A tale riguardo, la circostanza che un'impresa che partecipa ad un accordo per la ripartizione del mercato non rispetti successivamente i prezzi e le quote convenute non è atta a discolparla.

6. Qualora un'impresa partecipi, pur senza svolgervi un ruolo attivo, a riunioni tra imprese aventi ad oggetto la fissazione dei prezzi dei loro prodotti e non prenda pubblicamente le distanze dal loro oggetto, inducendo così gli altri partecipanti a ritenere che essa approvi il risultato delle riunioni e che intenda attenervisi, può considerarsi dimostrata la sua partecipazione all'intesa conseguente alle dette riunioni.

7. Perché sussista un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese esista un "gentlemen's agreement" che rappresenta la fedele espressione della comune volontà e determina una restrizione della concorrenza.

8. Nell'ambito di un procedimento amministrativo relativo ad un'intesa ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato, eventuali assicurazioni fornite da funzionari della Commissione non possono dare l'impressione di un impegno da parte della Commissione qualora i detti funzionari non siano autorizzati ad assumere un siffatto impegno.

9. Lo spirito del regolamento n. 67/67, quale si riflette nel preambolo e nell'art. 3, lett. b), sub 2), dello stesso, consiste nel subordinare la prevista esenzione alla condizione che venga garantito, tramite la possibilità di importazioni parallele, il fatto che agli utilizzatori sarà riservata un'equa parte dei vantaggi derivanti dalla distribuzione esclusiva. In tal senso, un contratto di distribuzione esclusiva che non implichi, di per sé, alcun divieto di esportazione non può fruire dell'esenzione per categoria in forza del regolamento n. 67/67, qualora le imprese interessate partecipino a una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele.

10. Per stabilire se si possa addebitare ad un'impresa una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, le sole questioni pertinenti sono se essa abbia partecipato assieme ad altre imprese ad un accordo che aveva lo scopo o l'effetto di restringere la concorrenza e se questo accordo fosse atto a pregiudicare il commercio fra Stati membri. E'irrilevante stabilire se la partecipazione individuale dell'impresa considerata potesse, malgrado le piccole dimensioni di quest'ultima, restringere la concorrenza o pregiudicare il commercio fra Stati membri.

D'altronde la norma citata non esige che le constatate restrizioni della concorrenza abbiano in effetti pregiudicato in misura rilevante gli scambi fra Stati membri, ma richiede unicamente che si provi che l'accordo era atto a produrre questo effetto.

11. Benché l'art. 85 del Trattato non si applichi agli accordi e alle pratiche concordate che sono opera di imprese che appartengono allo stesso gruppo in quanto capogruppo e controllata e che costituiscono un'unità economica nell'ambito della quale la controllata non dispone di reale autonomia nella determinazione della propria linea d'azione sul mercato, non si è in presenza di una tale fattispecie quando un'impresa esercita su un'altra impresa soltanto il controllo corrispondente alla quota del capitale sociale da essa detenuta, che è ben lungi dalla maggioranza.

12. Le clausole d'esportazione contenute in un contratto di compravendita e che obbligano il rivenditore ad esportare la merce in un determinato paese costituiscono un'infrazione all'art. 85 del Trattato qualora abbiano essenzialmente lo scopo d'impedire la riesportazione della merce nel paese di produzione, onde conservare un sistema di prezzi doppi nel mercato comune e restringere in tal modo il gioco della concorrenza nell'ambito di questo.

13. La Commissione può, ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 17, imporre un'unica ammenda per diverse infrazioni, tanto più quando le diverse infrazioni si siano concretate nello stesso tipo di comportamenti su vari mercati, in particolare nella determinazione di prezzi e quote e nello scambio di informazioni e a tali infrazioni abbiano partecipato quasi sempre le stesse imprese.

Inoltre, l'imposizione di un'unica ammenda non priva l'impresa della possibilità di verificare se la Commissione abbia correttamente valutato la gravità e la durata delle infrazioni, né il giudice comunitario della possibilità di esercitare il proprio controllo di legittimità purché la decisione impugnata, considerata nel suo complesso, fornisca all'impresa le indicazioni necessarie per rendersi conto delle varie infrazioni che le vengono addebitate e delle specifiche circostanze del suo comportamento.

14. Perché un'infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l'impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente ch'essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza.

15. Benché il particolare sistema di ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri in materia di intese renda possibile il cumulo delle sanzioni, a seguito di due procedimenti paralleli, che perseguono fini diversi, un'esigenza generale di equità implica che, nel commisurare l'ammenda ai sensi dell'art. 15 del regolamento n. 17, la Commissione deve tener conto delle sanzioni che siano state già irrogate all'impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario.

16. Le analogie eventualmente esistenti fra la legislazione di uno Stato membro in materia di concorrenza e il regime degli artt. 85 e 86 del Trattato non possono in alcun caso limitare l'autonomia di cui la Commissione dispone nell'applicazione degli artt. 85 e 86, imponendole di adottare lo stesso punto di vista degli organi incaricati di applicare una siffatta legislazione nazionale

Parti


Nella causa T-141/89,

Tréfileurope Sales SARL, ex Tréfilarbed SA, successivamente Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL, società di diritto lussemburghese, con sede in Lussemburgo, con l'avv. Dominique Voillemot, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Jacques Loesch, 11, rue Goethe,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata e difesa dai signori Norbert Koch, Enrico Traversa e Julian Currall, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, assistiti dagli avv.ti Nicole Coutrelis e André Coutrelis, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto l'annullamento della decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 - Rete metallica elettrosaldata; GU 1989, L 260, pag. 1),

Motivazione della sentenza


Fatti

1 La presente causa verte sulla decisione della Commissione 2 agosto 1989, 89/515/CEE, relativa ad un procedimento a norma dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.553 - Rete metallica elettrosaldata; GU L 260, pag. 1; in prosieguo: la "Decisione"), con la quale la Commissione ha condannato ad un'ammenda quattordici produttori di rete metallica elettrosaldata per aver violato l'art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto oggetto della Decisione è la rete metallica elettrosaldata. Si tratta di un prodotto prefabbricato per rinforzo, costituito da fili d'acciaio trafilati a freddo, lisci o ad aderenza migliorata, saldati insieme ad ogni incrocio in modo da formare una rete, ed impiegato in quasi tutti i settori della costruzione in cemento rinforzato.

2 Un certo numero di intese e pratiche, che sono all'origine della decisione, si sarebbero sviluppate in questo settore nei mercati tedesco, francese e del Benelux a partire dal 1980.

3 Per il mercato tedesco, il 31 maggio 1983 il Bundeskartellamt autorizzava la costituzione, fra i produttori tedeschi di rete saldata, di un cartello di crisi strutturale, il quale, dopo essere stato prorogato una volta, scadeva nel 1988. Il cartello aveva lo scopo di ridurre le capacità e prevedeva anche quote di consegna, nonché una disciplina dei prezzi, che tuttavia veniva autorizzata solo per i primi due anni (punti 126 e 127 della Decisione).

4 In Francia, il 20 giugno 1985 la Commission de la concurrence emetteva un parere relativo alla situazione della concorrenza sul mercato interno della rete elettrosaldata, parere cui faceva seguito la decisione 3 settembre 1985, n. 85-6 DC, del ministro dell'Economia, delle Finanze e del Bilancio, con la quale venivano inflitte ammende a varie imprese francesi per aver posto in essere azioni e pratiche aventi lo scopo e l'effetto di restringere o falsare il gioco della concorrenza e di ostacolare il normale funzionamento del mercato nel periodo 1982-1984. Alla ricorrente veniva inflitta un'ammenda di 10 000 FF per la sua partecipazione, dalla fine di settembre 1983 al mese di aprile 1984, ad un'intesa avente lo scopo e l'effetto di falsare il gioco della concorrenza.

5 Il 6 e 7 novembre 1985 funzionari della Commissione effettuavano, a norma dell'art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), contemporaneamente e senza preavviso, accertamenti negli uffici di sette imprese e di due associazioni, ossia: Tréfilunion SA, Sotralentz SA, Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL, Ferriere Nord SpA (Pittini), Baustahlgewebe GmbH (BStG), Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (Thibodraad), NV Bekaert, Syndicat national du tréfilage d'acier (STA) e Fachverband Betonstahlmatten eV; il 4 e 5 dicembre 1985, essi effettuavano accertamenti negli uffici delle imprese ILRO SpA, G.B. Martinelli, NV Usines Gustave Boël (Afdeling Trébos), Tréfileries de Fontaine-l'Evêque (TFE), Frère Bourgeois Commerciale SA (FBC), Van Merksteijn Staalbouw BV e ZND Bouwstaal BV.

6 Gli elementi reperiti nell'ambito di tali accertamenti, oltre alle informazioni ottenute a norma dell'art. 11 del regolamento n. 17, hanno condotto la Commissione a ritenere che tra il 1980 e il 1985 i produttori in questione avevano violato l'art. 85 del Trattato mediante una serie di accordi o pratiche concordate riguardanti le quote di consegna e i prezzi della rete saldata. La Commissione ha iniziato il procedimento previsto dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ha inviato il 12 marzo 1987 una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, che hanno risposto. Il 23 e 24 novembre 1987 ha avuto luogo una audizione dei loro rappresentanti.

7 In esito di questo procedimento, la Commissione ha adottato la Decisione. Secondo questa (punto 22) le restrizioni della concorrenza consistevano in una serie di intese (accordi e/o pratiche concordate) aventi per oggetto la fissazione di prezzi e/o di quote di consegna, nonché la ripartizione dei mercati della rete saldata. Le intese in questione riguardavano, secondo la Decisione, singoli mercati parziali (il mercato francese, quello tedesco o quello del Benelux), ma pregiudicavano il commercio tra gli Stati membri perché vi partecipavano imprese aventi sede in più Stati membri. Secondo la Decisione, "nel presente caso, piuttosto che di un'intesa globale tra tutti i produttori di tutti i paesi membri interessati, si tratta di un insieme di più intese tra parti a volte diverse. Tuttavia tale insieme di intese, attraverso la regolamentazione dei singoli mercati parziali, provoca un'ampia regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune".

8 La Decisione reca il seguente dispositivo:

"Articolo 1

Le imprese Tréfilunion SA, Société métallurgique de Normandie (SMN), CCG (Tecnor), Société des treillis et panneaux soudés (STPS), Sotralentz SA, Tréfilarbed SA ovvero Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken S.à.r.l., Tréfileries de Fontaine-l'Evêque, Frère Bourgeois Commerciale SA (ora Steelinter SA), NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos, Thibo Draad- en Bouwstaalprodukten BV (ora Thibo Bouwstaal BV), Van Merksteijn Staalbouw BV, ZND Bouwstaal BV, Baustahlgewebe GmbH, ILRO SpA, Ferriere Nord SpA (Pittini) e G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA hanno violato l'articolo 85, paragrafo 1, del Trattato partecipando nel periodo dal 27 maggio 1980 al 5 novembre 1985, in una o più occasioni, ad uno o più accordi e/o pratiche concordate consistenti nella fissazione di prezzi di vendita, nella limitazione delle vendite, nella ripartizione dei mercati, nonché in misure di applicazione di detti accordi e di controllo dei medesimi.

Articolo 2

Le imprese menzionate all'articolo 1, sempreché siano ancora operanti nel settore della rete saldata della CEE, sono tenute a cessare immediatamente le infrazioni accertate (qualora non lo abbiano già fatto) e ad astenersi in futuro per quanto riguarda le loro attività nel settore della rete saldata da qualsiasi accordo e/o pratica concordata che abbia un oggetto o effetto identico o simile.

Articolo 3

A causa delle infrazioni di cui all'articolo 1, alle imprese qui di seguito elencate vengono inflitte le seguenti ammende:

1) Tréfilunion SA (TU): un'ammenda di 1 375 000 ECU;

2) Société métallurgique de Normandie (SMN): un'ammenda di 50 000 ECU;

3) Société des treillis et panneaux soudés (STPS): un'ammenda di 150 000 ECU;

4) Sotralentz SA: un'ammenda di 228 000 ECU;

5) Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken S.à.r.l.: un'ammenda di 1 143 000 ECU;

6) Steelinter SA: un'ammenda di 315 000 ECU;

7) NV Usines Gustave Boël, Afdeling Trébos: un'ammenda di 550 000 ECU;

8) Thibo Bouwstaal BV: un'ammenda di 420 000 ECU;

9) Van Merksteijn Staalbouw BV: un'ammenda di 375 000 ECU;

10) ZND Bouwstaal BV: un'ammenda di 42 000 ECU;

11) Baustahlgewebe GmbH (BStG): un'ammenda di 4 500 000 ECU;

12) ILRO SpA: un'ammenda di 13 000 ECU;

13) Ferriere Nord SpA (Pittini): un'ammenda di 320 000 ECU;

14) G.B. Martinelli fu G.B. Metallurgica SpA: un'ammenda di 20 000 ECU;

(...)".

9 Anteriormente al 1 agosto 1984, la Tréfilarbed SA era un'affiliata del gruppo Arbed, che svolgeva attività di gestione e di vendita e controllava le imprese di produzione di rete saldata situate a Gand (Belgio), a Roermond (Paesi Bassi) e a St Ingbert (Germania), nonché altri stabilimenti di trafilazione e uffici vendite, aventi sede, in particolare, a Parigi e Gand. Nel 1984 la Tréfilarbed si trasformava nell'impresa di vendita denominata Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL, il cui capitale era detenuto in parti uguali dall'Arbed SA e dalla Techno Saarstahl GmbH (affiliata al 100% della Saarstahl). Secondo la decisione [punto 195, sub d)], la Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken è quindi l'avente causa della Tréfilarbed SA e dev'essere considerata responsabile degli atti di quest'ultima, nonché degli atti da essa stessa compiuti successivamente alla data del 1 agosto 1984. La Decisione precisa che gli atti di cui viene considerata responsabile la Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL comprendono anche gli atti delle sue affiliate in Francia, Belgio e Paesi Bassi, poiché deve ritenersi che la Tréfilarbed SA o Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL costituisca, con dette affiliate, un'unica impresa. Nel 1993, in seguito alla decisione dei gruppi Arbed ed Usinor-Sacilor/Saarstahl di raggruppare le loro attività di trafilazione, svolte dalla Schmerbeck & Kuhlmann, dalla Techno Saarstahl, dalla Tréfilarbed Bissen e dalla Tréfileurope France, la Tréfilarbed Luxembourg-Saarbruecken SARL cambiava la propria ragione sociale in Tréfileurope Sales SARL (in prosieguo: la "Tréfilarbed").

Svolgimento del processo

10 In tali circostanze, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 13 ottobre 1989, la ricorrente ha introdotto il presente ricorso, tendente all'annullamento della Decisione. Anche dieci dei rimanenti tredici destinatari della Decisione hanno proposto ricorso.

11 Con ordinanze 15 novembre 1989 la Corte ha trasferito questa causa e le altre dieci al Tribunale, in applicazione dell'art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle Comunità europee (GU L 319, pag. 1). Dette cause sono state iscritte a ruolo con i numeri da T-141/89 a T-145/89 e da T-147/89 a T-152/89.

12 Con ordinanza 13 ottobre 1992 il Tribunale ha riunito per connessione le suddette cause ai fini della trattazione orale, a norma dell'art. 50 del regolamento di procedura.

13 Con lettere depositate nella cancelleria del Tribunale tra il 22 aprile e il 7 maggio 1993, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale.

14 Viste le risposte fornite a tali quesiti e su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

15 Le difese delle parti e le loro risposte alle domande del Tribunale sono state sentite nell'udienza svoltasi dal 14 al 18 giugno 1993.

Conclusioni delle parti

16 La ricorrente ha concluso che il Tribunale voglia:

- annullare in tutto o in parte gli artt. 1 e 3 della Decisione, in quanto detti articoli riguardino la Tréfilarbed;

- in subordine, modificare l'art. 3 della Decisione in modo da abolire o ridurre sostanzialmente l'ammenda inflitta alla Tréfilarbed;

- condannare la Commissione a tutte le spese che saranno in seguito documentate.

17 La convenuta ha concluso che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese del giudizio.

Nel merito

18 La ricorrente adduce, in sostanza, due motivi a sostegno del ricorso. Il primo attiene alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato; il secondo, alla violazione dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17.

Sul motivo attinente alla violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato

I - Sul mercato in questione

A - Sul mercato del prodotto

Argomenti delle parti

19 La ricorrente sostiene che l'analisi del mercato effettuata nella Decisione è generica e superficiale e che la Commissione ha commesso un errore manifesto nella determinazione del mercato rilevante.

20 La ricorrente osserva che la Decisione (punto 3) indica che esistono vari tipi di rete saldata: rete standard, rete su misura e rete fabbricata in base ad apposito disegno. La ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto si afferma nella decisione, questi tre tipi di rete saldata non sono in concorrenza tra loro e non costituiscono un unico mercato. A suo avviso, esistono due mercati distinti: quello della rete standard ("panneaux standard", "Lagermatten") e quello della rete fabbricata su apposito disegno ("panneaux sur devis", "Zeichnungsmatten"). Questi due tipi di rete sarebbero diversi dal punto di vista del processo di fabbricazione, delle caratteristiche esteriori, delle esigenze di uso cui essi rispondono, e del prezzo. La rete standard è un prodotto piatto, di formato e trama standard, fabbricato con macchine interamente automatiche ed atto ad essere depositato in magazzino in attesa dell'acquirente. La rete fabbricata su apposito disegno viene prodotta in base alle specifiche istruzioni dell'ufficio che ha elaborato il progetto cui essa è destinata; non è possibile conservarla in magazzino ed anzi essa dev'essere consegnata direttamente in cantiere; spesso, il costruttore esige la consegna "just in time", il che impone al fornitore particolari costrizioni quanto al trasporto. In merito alla cosiddetta "rete su misura", la ricorrente osserva che i "panneaux lettrés" e le "Listenmatten" non sono prodotti dello stesso tipo e non costituiscono una categoria omogenea. La nozione di "Listenmatten" coinciderebbe, in linea di massima, con quella di "panneaux sur devis". Tuttavia, si avrebbero "Listenmatten" di tipo semplice, che sarebbero prodotti non standard, bensì standardizzati.

21 La ricorrente sottolinea la differenza che esisterebbe, quanto al prezzo, fra le due suddette categorie di prodotti, e che deriverebbe dalla differenza nel valore aggiunto (assai modesto, dal 20 al 25 % del prezzo di vendita, per la rete standard, e molto più elevato, dal 50 all'80% e addirittura al 100%, per la rete fabbricata su disegno). La ricorrente aggiunge che gli elementi compresi nel costo della rete standard sono abbastanza semplici, mentre quelli compresi nel costo della rete su apposito disegno variano in funzione del lavoro che questa richiede. In proposito, ed in base ad un grafico allegato al ricorso, la ricorrente sostiene che, pur se l'andamento dei prezzi dei due tipi di rete non è del tutto autonomo, i due prezzi variano tuttavia in modo indipendente. Quanto all'influenza che il prezzo della rete standard avrebbe sul prezzo della rete su disegno, la ricorrente osserva che solo in circostanze assolutamente anormali - come un crollo del prezzo della rete standard - un utilizzatore rinuncerebbe ad ordinare rete fabbricata in base ad apposito disegno per servirsi della rete standard e che tale situazione non si è mai verificata nel periodo 1980-1985.

22 La ricorrente conclude che, dal punto di vista dell'utilizzatore, le due categorie di prodotti sopra descritte non sono intercambiabili e costituiscono, quindi, mercati distinti, mentre la vera concorrenza nei confronti della rete su disegno è quella del tondino di rinforzo.

23 La Commissione rileva che la descrizione del mercato fatta dalla ricorrente non sembra affatto essere in contraddizione con la sua. Essa ricorda di aver ammesso la differenza fra la rete standard e la rete su disegno, in particolare per quanto riguarda il rispettivo costo di produzione, e che, per questo motivo, nel punto 3 della Decisione, essa ha considerato che esiste un sottomercato della rete fabbricata in base ad apposito disegno. A suo avviso, tuttavia, non ci si trova di fronte a due mercati distinti. Per quanto riguarda la reciproca influenza esercitata dai prezzi dei vari tipi di rete, la Commissione osserva che, secondo quanto affermato dalla ricorrente, la sostituzione della rete fabbricata su disegno con rete standard è tecnicamente possibile, il che dimostra la loro intercambiabilità. Il fatto che sostituzioni del genere non abbiano avuto luogo sarebbe dovuto, come ammesso dalla stessa ricorrente, alla circostanza che i prezzi della rete standard non sono scesi ad un livello che li avrebbe resi tali da fare efficacemente concorrenza alla rete su disegno. Orbene, un produttore di rete fabbricata in base ad apposito disegno avrebbe interesse a partecipare alla fissazione dei prezzi della rete standard e tale sarebbe stato per l'appunto lo scopo della fissazione dei prezzi minimi nell'ambito delle intese sui prezzi relative al mercato del Benelux, alle quali avrebbe partecipato la ricorrente.

Giudizio del Tribunale

24 Il Tribunale rileva che la descrizione del mercato fatta dalla ricorrente non contraddice affatto quella della Commissione. La ricorrente stabilisce infatti una distinzione tra rete standard, rete su misura o semi-standardizzata, "Listenmatten" e rete fabbricata su disegno, per sostenere che i primi due tipi sono molto simili l'uno all'altro e gli ultimi due tipi sono anch'essi fra loro simili, ma presentano differenze essenziali rispetto ai primi due. Il Tribunale ritiene che nella Decisione non si dica alcunché di diverso quando, nel punto 3, si considera che "vi è ampia sostituibilità tra la rete standard e la rete su misura" e che "si può quindi parlare in genere del mercato della rete saldata entro il quale esiste un sottomercato della rete fabbricata in base ad apposito disegno".

25 Per quanto riguarda i prezzi, cui si riferisce la ricorrente, della rete standard e della rete fabbricata in base ad apposito disegno, il Tribunale constata ch'essi non si discostano molto gli uni dagli altri. Questo ravvicinamento dei prezzi deriva, evidentemente, come riconosce la stessa ricorrente, da fattori obiettivi che influiscono sui due mercati dei prodotti in questione, e cioè dal prezzo della vergella, materia prima di entrambi questi prodotti, e dall'andamento della domanda sul mercato di uso, quello dell'edilizia, che riflette la congiuntura generale.

26 Fatte queste constatazioni, occorre esaminare una questione ad esse strettamente legata, quella dell'influenza del prezzo della rete standard sul prezzo delle "Listenmatten" e della rete fabbricata in base ad apposito disegno. In altri termini, si tratta di stabilire se un ribasso del prezzo della rete standard possa rendere sostituibile questo prodotto alle "Listenmatten" e alla rete fabbricata su disegno e possa determinare uno spostamento della clientela verso la rete standard. Va ricordato anzitutto che l'uso di rete standard in certi cantieri ove si dovrebbero usare "Listenmatten" o rete fabbricata su disegno è possibile solo qualora la configurazione dell'armatura da realizzare lo permetta e, comunque, purché nei cantieri vengano adottate misure d'adattamento che non presentino impedimenti tecnici, né implichino costi supplementari troppo elevati. Al riguardo si deve pure constatare come la ricorrente abbia ammesso che l'uso della rete standard in un cantiere in cui normalmente dovrebbe essere usata rete fabbricata in base ad apposito disegno è in realtà possibile nel caso in cui il prezzo della rete standard sia così basso da garantire al costruttore un significativo risparmio, tale da coprire gli ulteriori costi e compensare gli inconvenienti tecnici connessi al cambiamento del materiale usato. Inoltre, va ricordato che, in udienza, è emerso che tale situazione si è verificata durante una parte del periodo in cui sono state attuate le intese.

27 Per di più, il Tribunale constata che talune imprese cui si riferisce la Decisione, fra le quali la ricorrente, sono in grado di produrre diversi tipi di rete saldata, dalla qual cosa si può logicamente desumere che nel settore industriale considerato esiste una certa capacità di adattamento degli strumenti produttivi al fine di produrre i vari tipi di rete saldata.

28 La possibilità di produrre vari tipi di rete saldata e l'esistenza di una reciproca influenza sui prezzi tra questi vari prodotti risultano infatti da più documenti sui quali si basa la decisione. In proposito si deve richiamare la lettera 6 giugno 1980 [allegato (all.) 55 alla comunicazione degli addebiti (c.a.), punto 79 della Decisione] della Tréfilunion alla STA, in merito alla riunione svoltasi il 27 maggio 1980, a Bruxelles, fra la Thibodraad, l'Arbed, la Van Merksteijn, la Tréfilunion e la TFE, lettera secondo cui "la ditta Van Merksteijn, che domina di gran lunga il mercato dei prodotti standard e che non fabbrica altro che questa gamma di prodotti, auspica manifestamente che i prezzi vengano mantenuti bassi, onde perpetuare in tal modo il suo predominio sulle importazioni e sugli altri produttori locali, fra i quali lo stesso signor Bakker, che sembra aver già praticamente abbandonato la rete standard per passare a quella semi-standardizzata ed a quella fabbricata in base ad apposito disegno, come, del resto, l'Arbed". D'altronde, da un suo telex in data 22 giugno 1983 (all. 33 c.a., punto 55 della Decisione) risulta che la ricorrente ha incluso anche la rete fabbricata su apposito disegno nell'accordo relativo al mercato francese per il periodo 1983-1984. Inoltre, in una lettera 4 novembre 1983 della Tréfilarbed France alla Tréfilarbed Luxembourg (all. 36 c.a., punto 59 della Decisione) si afferma che "la posizione da mantenere era quella illustrata in occasione della nostra riunione del 28.3.1983 a Parigi con il signor Marie, cioè limitare gli accordi alla rete standard e standardizzata che rappresenta almeno il 95% del mercato attuale". Va pure sottolineata l'esistenza d'una nota interna della Thibodraad, in data 3 marzo 1980, contenente informazioni su un colloquio che aveva avuto luogo con l'Arbed il 27 febbraio 1980 (all. 83 c.a., punto 117 della Decisione), nota nella quale si indica che sarebbe stato preferibile lavorare su prezzi base e prezzi massimi relativi a tutti i tipi di rete saldata. Si devono rilevare, ancora, i termini di una relazione di carattere interno della Tréfilarbed in data 7 maggio 1980, stilata dopo una visita fatta alla Van Merksteijn il 28 aprile 1980 (all. 81 c.a., punto 114 della Decisione), secondo cui "dato che la produzione è orientata verso la rete standard e che la vendita ai commercianti non rientra nello scopo perseguito, non vi è concorrenza diretta fra la Van Merksteijn e la Thibo/Staalmat o la Tréfilarbed; ciò non toglie che il livello dei prezzi praticati dalla Van Merksteijn per la rete standard abbia una certa influenza su quello della rete su misura". La possibilità, per taluni produttori, di operare sui vari mercati della rete saldata, assertivamente diversi, risulta anche da una nota interna della Tréfilarbed in data 18 dicembre 1981, relativa ad un'altra visita presso la Van Merksteijn, avvenuta il 1 dicembre 1981 (all. 82 c.a., punto 116 della Decisione). Infine, il Tribunale constata che i contratti di fornitura del 24 novembre 1976 e del 22 marzo 1982 stipulati fra la BStG, da un lato, e la Bouwstaal Roermond BV e l'Arbed SA afdeling Nederland, dall'altro (all. 109 e 109 A c.a.), riguardano sia la rete standard sia la rete non standard.

29 Tenuto conto di tutto quanto precede, il Tribunale ritiene che l'analisi del mercato del prodotto effettuata dalla Commissione non sia errata; pertanto, la censura della ricorrente dev'essere respinta.

B - Sul mercato geografico

Argomenti delle parti

30 La ricorrente osserva che a giusto titolo la Commissione ha preso in considerazione separatamente i tre mercati nazionali francese, tedesco e del Benelux. Questi tre mercati presenterebbero differenti caratteristiche, tanto dal punto di vista economico quanto sotto il profilo degli adempimenti amministrativi imposti da ciascuno degli Stati membri: perciò, l'importazione in uno Stato membro sarebbe praticamente impossibile senza il rispetto delle norme ivi in vigore e senza omologazione o autorizzazione, benché, come ammette la ricorrente, sia possibile smerciare i prodotti in questione su due mercati, se gli strumenti produttivi sono adattati alle esigenze di ciascuno di questi mercati. La Tréfilarbed sostiene però che il vero mercato della rete saldata è un mercato regionale; la naturale zona di vendita della rete si colloca, infatti, entro un raggio di 150 km dal punto di produzione e non è escluso che sia attraversata da una frontiera. Ciò è dovuto, a suo avviso, al fatto che il costo del trasporto è particolarmente elevato rispetto al prezzo del prodotto. Da questa circostanza discenderebbe che la concorrenza si esplica soltanto nella naturale zona di vendita e fra produttori i cui costi di produzione, di trasporto e di vendita sono sufficientemente vicini per consentire una certa penetrazione. Non esisterebbe concorrenza, quindi, a livello dei mercati nazionali.

31 Perciò, la ricorrente considera che a torto, nel punto 22 della Decisione, si constata che "tale insieme di intese, attraverso la regolamentazione dei singoli mercati parziali, provoca un'ampia regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune". Secondo la ricorrente, la regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune prospettata dalla Commissione si riduceva, in pratica, a taluni dispositivi di protezione accessori relativi alla penetrazione nelle zone frontaliere ed il preteso isolamento di una parte sostanziale del mercato comune riguardava solo i quantitativi prodotti a una distanza economicamente conveniente dalla frontiera. La ricorrente afferma di essersi sforzata di restare al di fuori delle intese nazionali in modo da conservare la propria libertà, poiché i suoi stabilimenti erano situati in zona frontaliera e la sua zona di vendita si estendeva sulle linee di confine di vari Stati membri. Essa aggiunge che l'aspetto transfrontaliero di queste intese non aveva altro scopo né altro effetto che la protezione di ciascuno dei sistemi nazionali nelle zone frontaliere.

32 La Commissione condivide l'affermazione della ricorrente secondo cui il mercato della rete saldata ha essenzialmente carattere regionale e transfrontaliero, più che nazionale. Tuttavia, al contrario della ricorrente, essa ne desume che, manifestamente, il commercio fra Stati membri poteva essere pregiudicato dalle intese poste in atto su tale mercato e che a queste intese doveva quindi applicarsi l'art. 85 del Trattato.

33 Per quanto riguarda le considerazioni svolte dalla ricorrente circa l'aspetto transfrontaliero delle intese nazionali, la Commissione constata che la Tréfilarbed non fa altro che spiegare come le intese cui essa ha partecipato avessero lo scopo e l'effetto di ostacolare l'interpenetrazione economica voluta dal Trattato. Essa aggiunge che, dal momento in cui è stata realmente presente sui mercati francese, tedesco e del Benelux, e in cui ha aderito ad intese su tali mercati, la Tréfilarbed ha realmente partecipato ad intese che falsavano la concorrenza nel mercato comune e che pregiudicavano il commercio fra Stati membri. Inoltre, secondo la Commissione, i dispositivi di protezione relativi alla penetrazione nelle zone frontaliere nulla avevano di "accessorio", ma erano per l'appunto la ragion d'essere delle intese in questione.

34 Per quanto riguarda le diverse norme di omologazione cui ha fatto riferimento la ricorrente, la Commissione osserva che tali norme non comportano - salvi i casi particolari di omologazione ai fini degli appalti pubblici - specificazioni obbligatorie, mentre non si tratta di un ostacolo insormontabile, com'è provato dalle intese in esame; d'altra parte, gli scambi intracomunitari di rete elettrosaldata sono passati, fra il 1980 e il 1985, dall'8,5% al 15% della produzione. La Commissione rileva che l'esistenza di una siffatta barriera frapposta agli scambi, da tollerare in attesa dell'elaborazione di una norma comunitaria, porta ad esigere che le imprese non restringano la concorrenza effettiva residua (sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione, Racc. pag. 3125, punti 133 e 134).

Giudizio del Tribunale

35 Il Tribunale constata, preliminarmente, che la tesi della ricorrente non contraddice affatto quella della Commissione. Nel punto 5 della decisione si afferma, infatti, che gli scambi intracomunitari di rete saldata sono particolarmente intensi nelle regioni frontaliere e che le spese di trasporto sono elevate, anche se, quando il prezzo del prodotto è relativamente elevato sul mercato di cui trattasi, le spese di trasporto non costituiscono un ostacolo insormontabile.

36 In primo luogo, si deve rilevare che non a torto la Commissione ha dichiarato, nel punto 22 della Decisione, che una parte sostanziale del mercato comune è stata regolamentata mediante le varie intese. Il fatto che la concorrenza per il prodotto in questione si esplichi essenzialmente, come viene ammesso di comune accordo dalle parti, nelle varie zone frontaliere implica necessariamente che il mercato nazionale sia pregiudicato nella zona naturale di vendita ed il fatto che questa zona costituisca solo una parte del territorio geografico di uno Stato membro non esclude che venga pregiudicato il mercato nazionale, nel suo insieme. Così pure, la presenza, nelle intese, di un elemento transfrontaliero che si traduce in una protezione delle zone di confine non può essere considerata un elemento accessorio, ma costituisce, com'è stato giustamente sottolineato dalla Commissione, la ragion d'essere delle intese in questione. Il Tribunale constata che la stessa ricorrente ammette che le intese, dato il loro aspetto transfrontaliero, avevano lo scopo e l'effetto di proteggere sistemi nazionali. Ne consegue che le varie intese hanno realmente pregiudicato gli scambi intracomunitari.

37 In secondo luogo, si deve sottolineare che la ricorrente ammette, nell'atto introduttivo, che i vari mercati nazionali possono essere approvvigionati da produttori comunitari i quali abbiano adattato i propri strumenti produttivi alle norme in questione, e non contesta che l'omologazione sia necessaria soltanto per gli appalti pubblici.

38 Tenuto conto di tutto quanto precede, il Tribunale ritiene che l'analisi del mercato geografico effettuata dalla Commissione non sia errata; pertanto, la censura formulata dalla ricorrente dev'essere respinta.

II - Sull'accertamento delle intese

A - Sul mercato francese

1. Per il periodo 1981-1982

Atto impugnato

39 La Decisione (punti 23-50 e 159) fa carico alla ricorrente di avere partecipato, fra l'aprile 1981 e il marzo 1982, ad una prima serie di intese sul mercato francese. Tali intese, in cui sarebbero coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e Sotralentz) e, dall'altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese (ILRO, Ferriere Nord, Martinelli, Boël/Trébos, Tréfileries de Fontaine-l'Evêque, Frère Bourgeois Commerciale e Tréfilarbed), avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in Francia.

Argomenti delle parti

40 La ricorrente ammette di aver partecipato alle riunioni relative alle intese e di aver avuto colloqui in merito alle quote, ma nega di aver partecipato a qualsiasi accordo e di esservisi attenuta. A torto, a suo avviso, la Commissione inferisce dalla sua partecipazione alle riunioni la sua partecipazione alle intese.

41 In primo luogo, essa fa valere che, se ha partecipato alle riunioni, è perché vi era costretta onde evitare reazioni negative, in quanto i produttori francesi esercitavano forti pressioni nei suoi confronti.

42 In secondo luogo, la ricorrente osserva che il parere 20 giugno 1985 della Commission de la concurrence, relativo alla situazione della concorrenza sul mercato della rete elettrosaldata in Francia, nonché la decisione 3 settembre 1985 adottata dalle autorità francesi in base a tale parere riguardavano intese che avrebbero avuto luogo nei periodi 1981-1982 e 1983-1984; nessuna infrazione, tuttavia, veniva accertata a carico della Tréfilarbed per il periodo 1981-1982.

43 In terzo luogo, essa assume che l'art. 85, n. 1, del Trattato non si applica alle trattative fra imprese, neppure a quelle che abbiano uno scopo illecito, qualora non siano sfociate in un accordo.

44 In quarto luogo, la ricorrente contesta l'interpretazione data dalla Commissione ai vari documenti che costituirebbero la prova della sua asserita partecipazione agli accordi, nonché le conclusioni che la stessa ne trae.

45 Quanto alla riunione del 20 ottobre 1981 con la Tréfilunion (verbale della Tréfilunion datato 23 ottobre 1981, all. 1 c.a., punto 46 della Decisione), la ricorrente ammette che, nel corso di tale riunione, la Tréfilunion le aveva proposto una quota di 1 300 tonnellate mensili; essa afferma, però, di non averla accettata, in quanto la sua reale quota di mercato in Francia era più elevata. La ricorrente aggiunge che il documento in questione dimostra ch'essa non era al corrente della quota della FBC, il che sarebbe stato impossibile se fosse stata coinvolta nell'intesa.

46 Circa la riunione del 21 aprile 1982 con tutti i produttori francesi (tranne la Sotralentz) (all. 24 c.a., punto 45 della Decisione), la ricorrente ammette di avervi partecipato, ma afferma che l'unica decisione da lei sottoscritta riguardava l'importo dei ribassi per i soli mesi di maggio e giugno 1982. Il resoconto di detta riunione proverebbe che, in quella data, essa non era vincolata da alcuna quota; ne risulterebbe infatti che, alla richiesta di rinnovare gli accordi dell'anno precedente, formulata dalla Tréfilunion, essa aveva risposto che non era necessario stipulare accordi sulle quote.

47 Quanto al proprio telex del 25 maggio 1983 al signor Choppin de Janvry, che rappresentava la Sacilor (all. 31 c.a., punto 55 della Decisione), la ricorrente spiega che l'espressione ivi usata ("già allora, ci si è forzata la mano perché accettassimo un accordo") non prova l'accettazione di accordi di sorta, ma indica piuttosto uno scopo.

48 Secondo la ricorrente, dalla tabella che figura nell'allegato 6 della comunicazione degli addebiti (punto 29 della Decisione) risulta un aumento delle esportazioni (dal 24,28% al 26,95%) sul mercato francese dal 1980 al 1981, il che smentirebbe l'affermazione della Commissione secondo cui le importazioni in Francia erano state contingentate. Per la ricorrente, la percentuale del 7,4% risultante dal raffronto delle ultime due colonne della suddetta tabella non costituisce una quota effettivamente attribuitale, ma solo una stima della sua posizione sul mercato in questione. La ricorrente produce in causa una tabella in cui sono indicate le cifre relative alle proprie spedizioni, al fine di provare ch'essa non ha accettato né rispettato alcuna quota.

49 Infine, la ricorrente rileva che la Commissione non ha provato che esista un nesso fra gli aumenti di prezzo e le presunte intese, ed afferma che, se le importazioni in Francia sono aumentate, è perché gli importatori, e in particolare la Tréfilarbed, praticavano prezzi competitivi per ampliare la propria quota di mercato.

50 La Commissione rileva che la ricorrente ammette di aver partecipato alle riunioni riguardanti le intese e non nega che queste avessero uno scopo anticoncorrenziale. A suo avviso, il fatto che tale partecipazione mirasse a scambi di vedute sulle ideali ripartizioni dei prodotti non toglie alla stessa il carattere di violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, poiché una siffatta partecipazione è di per sé in contrasto con questa norma.

51 Essa aggiunge che i documenti menzionati nella Decisione provano a sufficienza che la ricorrente ha preso attivamente parte alle intese. Il fatto che la ricorrente non abbia rispettato i prezzi e le quote non influirebbe sull'esistenza dell'infrazione.

52 La Commissione osserva ch'essa non è in alcun modo vincolata dalle conclusioni delle autorità francesi (sentenza della Corte 28 marzo 1985, causa 298/83, CICCE/Commissione, Racc. pag. 1105, punto 27), ed afferma di aver potuto raccogliere determinate prove di cui tali autorità non erano in possesso (in particolare, all. 1 e 24 c.a.).

Giudizio del Tribunale

53 Il Tribunale constata che la ricorrente ammette di aver partecipato alle riunioni, pur negando di aver sottoscritto accordi in materia di prezzi e di quote. Si deve però rilevare che la ricorrente non nega che le riunioni alle quali ha partecipato avessero lo scopo di fissare prezzi e quote. Occorre quindi accertare se a buon diritto la Commissione abbia inferito, dalla partecipazione della ricorrente alle riunioni, la partecipazione della stessa alle intese.

54 Il Tribunale considera che i documenti prodotti dalla Commissione permettono di stabilire che la ricorrente ha partecipato alle intese sul mercato francese nel 1981 e nel 1982. Dal verbale 23 ottobre 1981 della Tréfilunion (all. 1 c.a., punto 46 della Decisione) risulta infatti che la ricorrente ha partecipato ad una riunione tenutasi a Parigi il 20 ottobre 1981 con la Tréfilunion. Nel corso di questa riunione la Tréfilarbed non si mostrava contraria al principio di una ripartizione dei mercati, né si esprimeva come un operatore che non avrebbe partecipato all'accordo che stava per essere concluso. Essa si riferiva infatti espressamente agli "ultimi accordi" con i produttori italiani e belgi, per dichiarare che la quota loro concessa era "eccessiva" rispetto alla propria. Da questo verbale risulta che il rappresentante della ricorrente menzionava poi la quota della Tréfilarbed. Il verbale parla anche di una quota di 1 300 tonnellate per la ricorrente: "Tréfilunion dichiara che Tréfilarbed deve fornire mensilmente circa 500 t a Woippy e Strasburgo (...), sicché le rimangono circa 800 t per gli altri clienti".

55 Da un altro documento, datato 23 aprile 1982 e proveniente dalla Tréfilarbed, relativo alla riunione tenuta con i produttori francesi il 21 aprile 1982, emerge che uno degli scopi perseguiti era stato il "rinnovo degli accordi dello scorso anno", senza che ne risulti alcuna distinzione fra vecchi partecipanti a questi accordi ed eventuali nuovi partecipanti, come la Tréfilarbed, che fossero stati invitati ad aderirvi in futuro. Benché la Tréfilarbed avesse espresso, per l'avvenire, la sua preferenza per la fissazione di un quantitativo in valore assoluto rispetto all'assegnazione di quote, tale elemento non smentisce l'esistenza di un'intesa nel periodo anteriore, sia perché si tratta di una dichiarazione riguardante il futuro, sia perché s'iscrive comunque nell'ambito di un'intesa per la ripartizione del mercato, implicante una limitazione quantitativa.

56 La partecipazione della ricorrente alle intese è confermata dal telex 25 maggio 1983, inviato dalla Tréfilarbed alla Sacilor, nel quale il rappresentante della ricorrente sottolinea che "già allora, ci si è forzata la mano perché accettassimo un accordo che non ci conveniva" e si lamenta del fatto che la Tréfilarbed disponesse soltanto "di una quota del 6,3% per St Ingbert e dello 0,75% per Gand" perché aveva accettato le limitazioni che i produttori francesi avevano imposto ai produttori italiani e ad essa stessa.

57 Quanto all'argomento della ricorrente relativo all'aumento delle esportazioni, si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, la circostanza che un accordo favorisca l'aumento, anche in misura considerevole, del volume degli scambi fra Stati membri non è sufficiente ad escludere che detto accordo possa nuocere alla realizzazione degli obiettivi di un mercato unico fra tali Stati (sentenza della Corte 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 458, in particolare pag. 519).

58 Il Tribunale ritiene che la ricorrente non possa far valere a proprio vantaggio la circostanza di esser stata costretta a partecipare alle riunioni. Essa avrebbe infatti potuto denunciare alle autorità competenti le pressioni cui era sottoposta e presentare alla Commissione un reclamo a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17, piuttosto che partecipare a dette riunioni (v. sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-9/89, Huels/Commissione, Racc. II-499, punto 128).

59 In merito al parere della Commission de la concurrence francese, il Tribunale non può accogliere l'argomento della ricorrente. Anzitutto, come giustamente è stato sottolineato dalla Commissione, quest'ultima poteva giungere alle proprie conclusioni in base alle prove di cui era in possesso, che non erano necessariamente le stesse di cui disponeva la Commission de la concurrence; inoltre, la Commissione non può essere vincolata dalle conclusioni delle autorità nazionali.

60 Infine, il Tribunale rileva che la circostanza che la ricorrente non abbia rispettato i prezzi e le quote non è atta a discolparla. Dalla giurisprudenza della Corte risulta, infatti, che è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di un accordo, "ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune" (sentenza della Corte 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz Prodotti Farmaceutici/ Commissione, Racc. pag. I-45, punto 15).

61 Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve concludere che la Commissione ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese aventi lo scopo di definire prezzi e quote sul mercato francese nel periodo dall'aprile 1981 al marzo 1982.

62 Ne consegue che la censura della ricorrente dev'essere respinta.

2. Per il periodo 1983-1984

Atto impugnato

63 La Decisione (punti 51-76 e 160) fa carico alla ricorrente di aver partecipato a una seconda serie d'intese nelle quali erano coinvolti, da un lato, i produttori francesi (Tréfilunion, STPS, SMN, CCG e Sotralentz) e, dall'altro, i produttori stranieri attivi sul mercato francese [ILRO, Ferriere Nord, Martinelli, Boël/Trébos, Tréfileries de Fontaine-l'Evêque (TFE), Frère Bourgeois Commerciale (FBC) - la FBC si occupava della vendita dei prodotti della TFE - e Tréfilarbed]. Queste intese avrebbero avuto per oggetto la definizione di prezzi e quote, allo scopo di limitare le importazioni di rete saldata in Francia. Esse sarebbero state poste in atto fra l'inizio del 1983 e la fine del 1984 e sarebbero state formalizzate mediante l'adozione, nell'ottobre 1983, di un "protocollo di accordo" stipulato per il periodo 1 luglio 1983 - 31 dicembre 1984. In questo protocollo sarebbero sanciti i risultati delle varie trattative fra i produttori francesi, italiani, belgi e l'Arbed, riguardo alle quote e ai prezzi da applicare sul mercato francese, e la quota delle importazioni dal Belgio, dall'Italia e dalla Germania sarebbe stata fissata al 13,95% del consumo sul mercato francese, "nel quadro di una convenzione stipulata fra tali produttori e i produttori francesi".

Argomenti delle parti

64 La ricorrente ammette di aver partecipato alle suddette intese. Tuttavia, essa fa valere di aver opposto forte resistenza e di aver aderito solo perché costrettavi, al fine di evitare rappresaglie.

65 Inoltre, la ricorrente osserva ch'essa non ha rispettato gli accordi ed ha sempre effettuato consegne al di sopra della sua quota.

66 Per quanto riguarda i prezzi, la ricorrente sottolinea che, anche se nel protocollo d'accordo sono menzionate "direttive in materia di prezzi", nella Decisione non è stato affatto provato che direttive del genere siano state emanate, né che siano state rispettate.

67 Relativamente alla durata dell'infrazione, la ricorrente contesta quanto affermato nel punto 76 della Decisione, e cioè che solo dopo il giugno 1984 essa non avrebbe più rispettato le intese, e sostiene di aver superato fin dalla metà dell'anno 1983 le quote che le erano state assegnate. A sostegno della propria affermazione, essa produce una tabella in cui figurano i dati relativi alle sue importazioni in Francia dal luglio 1983 al marzo 1984, dati dai quali risulterebbe ch'essa aveva consegnato quantitativi pari all'8,33%, superando così la sua quota del 7,55%.

68 Dopo aver rilevato che la ricorrente ha ammesso di aver partecipato alle intese, la Commissione fa valere che la Tréfilarbed, benché abbia opposto forte resistenza relativamente al livello delle quote che le era stato proposto, non si è tuttavia opposta al principio di una ripartizione del mercato. Anzi, manifestando il proprio consenso circa le condizioni dell'intesa, il rappresentante della ricorrente, signor Buck, osservava: "l'accordo, a mio avviso, non è abbastanza rigido, in quanto non è prevista alcuna penalità, né alcuna garanzia" (all. 33 c.a., punto 55 della Decisione).

69 Quanto ai prezzi, la Commissione ricorda che il protocollo d'accordo conteneva una clausola secondo cui i partecipanti s'impegnavano a rispettare le direttive di prezzi stabilite dalla segreteria.

Giudizio del Tribunale

70 Il Tribunale constata che la ricorrente ammette di aver partecipato alle intese sul mercato francese nel periodo 1983-1984 e ch'essa non nega che tali intese avessero come scopo la determinazione di prezzi e quote.

71 Il Tribunale ritiene che la ricorrente, per ragioni analoghe a quelle esposte sopra, al punto 58, non può far valere utilmente il fatto di esser stata costretta a partecipare alle intese. Inoltre, secondo il Tribunale, il testo del telex inviato dal rappresentante della ricorrente alla Tréfilunion, con la frase "l'accordo, a mio avviso, non è abbastanza rigido, in quanto non è prevista alcuna penalità, né alcuna garanzia", viene ad inficiare la tesi sostenuta in proposito dalla ricorrente.

72 Infine, il Tribunale rileva che, per ragioni analoghe a quelle esposte sopra, al punto 60, la circostanza che la ricorrente non abbia rispettato i prezzi e le quote non è atta a discolparla.

73 Per quanto riguarda la durata della partecipazione della ricorrente alle intese, va rilevata la mancanza di chiarezza dei dati relativi ai quantitativi che la ricorrente sostiene di avere consegnato in Francia dal luglio 1983 al marzo 1984: 12 373 tonnellate secondo il ricorso, 900 tonnellate secondo la replica. In ogni caso, e anche ammettendo che le cifre esatte siano quelle del ricorso, cioè 12 373 tonnellate, basta constatare che la ricorrente non fornisce alcuna prova a sostegno delle proprie affermazioni e che la percentuale dell'8,33% indicata dalla Tréfilarbed non si discosta molto da quella del 7,71% menzionata nel punto 65 della Decisione.

74 Da quanto precede risulta che la Commissione ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente, sul mercato francese, nel periodo 1983-1984, alle intese aventi lo scopo di definire prezzi e quote, onde limitare le importazioni di rete saldata in Francia.

75 La censura della ricorrente dev'essere perciò respinta.

B - Sul mercato del Benelux

76 La Decisione fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad intese riguardanti il mercato del Benelux e comprendenti in particolare, da un lato, intese in materia di quote e, dall'altro, intese in materia di prezzi.

1. Le intese in materia di quote

77 La Decisione [punti 78, sub b), e 171] fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad intese fra i produttori tedeschi, da un lato, e i produttori del Benelux ("circolo di Breda"), dall'altro, intese consistenti nell'applicazione di restrizioni quantitative alle esportazioni tedesche nel Belgio e nei Paesi Bassi, come pure nella comunicazione dei dati relativi alle esportazioni di certi produttori tedeschi al gruppo belgo-olandese.

78 Il Tribunale constata che la ricorrente non nega affatto la propria partecipazione alle intese riguardanti le restrizioni quantitative sulle esportazioni tedesche nel Benelux e la comunicazione dei dati relativi alle esportazioni.

2. Le intese in materia di prezzi

Atto impugnato

79 La Decisione [punti 78, sub a) e b), 163 e 168] fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad intese in materia di prezzi fra i principali produttori che vendono sul mercato del Benelux, compresi i produttori "non Benelux", nonché ad intese fra i produttori tedeschi che esportano nel Benelux e gli altri produttori che vendono sul mercato del Benelux, in materia di rispetto di prezzi fissati per questo mercato. Secondo la Decisione, tali intese sarebbero state stipulate nel corso delle riunioni tenutesi a Breda ed a Bunnik (Paesi Bassi) fra l'agosto 1982 e il novembre 1985, riunioni alle quali avrebbero partecipato (punto 168 della Decisione) almeno la Thibodraad, la Tréfilarbed, la Boël/Trébos, la FBC, la Van Merksteijn, la ZND, la Tréfilunion e, dei produttori tedeschi, almeno la BStG. La Decisione si basa su numerosi telex inviati alla Tréfilunion dal suo agente per il Benelux. Questi telex contengono dati precisi per ogni riunione [data, luogo, partecipanti, assenti, oggetto (discussione della situazione del mercato, proposte e decisioni in materia di prezzi), fissazione della data e del luogo della riunione successiva].

Argomenti delle parti

80 La ricorrente ammette di aver partecipato a tutte le riunioni relative al mercato del Benelux, nel corso delle quali venivano scambiate informazioni riguardanti la situazione e le prospettive di tale mercato e stipulati accordi sui prezzi della rete standard e della rete su misura. Essa sostiene, tuttavia, di avervi assistito soltanto per informarsi della situazione del mercato, di aver svolto un ruolo puramente passivo, di non essersi mai impegnata nei confronti degli altri partecipanti e di non aver avuto alcun interesse agli accordi in quanto vendeva soltanto rete metallica fabbricata su apposito disegno che, a suo avviso, non è in diretta concorrenza con la rete standard e con la rete su misura. Tuttavia, la ricorrente riconosce di aver fornito un quantitativo residuo di rete standard o su misura, anche se ad un prezzo nettamente più elevato di quelli fissati nelle riunioni, poiché la fabbricazione di rete standard su macchine destinate alla produzione di rete su disegno - le sole di cui la Tréfilarbed disponeva a Gand e a Roermond - implicava notevoli costi supplementari.

81 La Commissione si chiede perché la ricorrente avrebbe tenuto, per vari anni, a partecipare alle riunioni e perché, il 31 agosto 1984, avrebbe assunto la presidenza del gruppo, se non fosse stata interessata agli accordi. Inoltre, la Commissione fa valere che il livello dei prezzi delle rete standard influisce sul livello dei prezzi delle rete su disegno, cosicché i produttori di quest'ultima hanno un interesse immediato a partecipare alla fissazione dei prezzi della rete standard, affinché questi siano i meno bassi possibile. La Commissione sottolinea che è stata la stessa ricorrente a dichiarare che solo in circostanze assolutamente anormali - come un crollo dei prezzi della rete standard - un utilizzatore rinuncerebbe a ordinare rete su disegno per passare alla rete standard.

Giudizio del Tribunale

82 In via preliminare, il Tribunale ricorda che gli argomenti della ricorrente relativi all'analisi assertivamente errata del mercato di cui trattasi da parte della Commissione sono già stati disattesi.

83 Il Tribunale constata che la ricorrente ammette di aver partecipato alle riunioni, pur negando di aver sottoscritto accordi in materia di prezzi. Si deve però rilevare che la ricorrente non contesta che le riunioni cui ha partecipato avessero lo scopo di fissare prezzi. Occorre quindi accertare se a buon diritto la Commissione abbia inferito, dalla partecipazione della ricorrente alle riunioni, la partecipazione della stessa alle intese.

84 Il Tribunale constata che, contrariamente a quanto essa afferma, la ricorrente non si è limitata, nel corso delle riunioni, a raccogliere informazioni relative al mercato, ma vi ha partecipato attivamente. Al riguardo va rilevato che la ricorrente è sempre stata considerata come una partecipante abituale alle riunioni. Essa è stata pure vista dai suoi partner come un'impresa di cui era necessario conoscere l'opinione per stabilire un atteggiamento comune, come risulta, fra l'altro, dalla lettera inviata il 16 dicembre 1983 dalla Thibodraad alla Tréfilarbed [all. 65 (a) c.a., punto 93 della Decisione] e con la quale veniva a questa trasmesso, in allegato, il telex 15 dicembre 1983 del signor Mueller, amministratore delegato della BStG. Infine, si deve sottolineare che dal telex 31 agosto 1984 della Tréfilunion (all. 74 c.a.) risulta che la ricorrente, il 24 agosto 1984, aveva assunto la presidenza delle riunioni di Breda e di Bunnik, succedendo al rappresentante della Thibodraad, che l'aveva esercitata in precedenza.

85 In ogni caso, anche ammettendo che, almeno in parte, la ricorrente non abbia partecipato attivamente alle riunioni, il Tribunale considera che, tenuto conto del fatto che lo scopo di queste ultime era manifestamente anticoncorrenziale, come provano i numerosi telex del signor Peters alla Tréfilunion menzionati nella decisione, la ricorrente, partecipando a dette riunioni senza prendere pubblicamente le distanze dal loro oggetto, ha indotto gli altri partecipanti a ritenere ch'essa approvava il risultato delle riunioni stesse e che vi si sarebbe attenuta (sentenze del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-7/89, Hercules Chemicals/Commissione, Racc. pag. II-1711, punto 232, e 10 marzo 1992, causa T-12/89, Solvay/Commissione, Racc, pag. II-907, punti 98-100).

86 Da quanto precede risulta che la Commissione ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese in materia di prezzi sul mercato del Benelux nel periodo agosto 1982 - novembre 1985.

87 La censura della ricorrente dev'essere quindi respinta.

3. Gentlemen's agreement fra la Tréfilarbed e la Thibodraad, da una parte, e la Van Merksteijn, dall'altra

Atto impugnato

88 La Decisione (punti 114-116 e 172) fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad un "gentlemen's agreement" in forza del quale la Van Merksteijn si sarebbe astenuta dalla produzione di rete su misura, mentre la Tréfilarbed (a Gand e a Roermond) avrebbe rinunciato a produrre rete standard. Secondo la decisione, tale accordo dev'essere considerato una restrizione del gioco della concorrenza fra le parti, atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri, in quanto ciascuna delle parti rinunciava a produrre e a vendere tramite la propria rete di distribuzione, che si estendeva a più Stati membri e non era identica a quella della controparte, il prodotto assegnato all'altra parte. L'intesa in questione era stata posta in essere già prima del 1 dicembre 1981, o al massimo a partire da tale data, e perdurava almeno fino all'avvio degli accertamenti della Commissione (6 e 7 novembre 1985). Nella Decisione (punto 191) si constata che il "gentlemen's agreement" non costituisce un accordo o una pratica concordata di specializzazione che possa fruire di un'esenzione, poiché il fatturato complessivo di tutte le imprese partecipanti, compreso il fatturato consolidato dei gruppi Arbed e Hooghovens [v. art. 4 del regolamento (CEE) della Commissione 21 dicembre 1972, n. 2779, artt. 4, n. 3, e 5 del regolamento (CEE) della Commissione 23 dicembre 1982, n. 3604, e artt. 6 e 7 del regolamento (CEE) della Commissione 19 dicembre 1984, n. 417/85, "relativo all'applicazione dell'articolo 85, n. 3, del Trattato CEE a categorie di accordi di specializzazione" (rispettivamente GU L 292, pag. 23, GU L 376, pag. 33, e GU 1985, L 53, pag. 1)], supera i massimali di 150, 300 e 500 milioni di ECU stabiliti dall'art. 3 del regolamento rispettivamente in vigore durante il periodo di validità dell'accordo considerato.

Argomenti delle parti

89 La ricorrente ammette che hanno avuto luogo discussioni fra i rappresentanti delle tre imprese, ma sostiene che si è trattato di un semplice scambio di informazioni e di vedute, che non implicava alcun obbligo per ciascuna delle parti. Essa aggiunge che queste si sono limitate a prendere atto delle rispettive capacità produttive ed a manifestare la propria intenzione di proseguire la stessa politica di produzione.

90 A suo avviso, la Commissione non ha fornito alcuna prova né alcun indizio del fatto che i partecipanti alle discussioni si sarebbero impegnati, a seguito di queste ultime, in una pratica concordata avente lo scopo di limitare i rispettivi investimenti nella creazione di nuove capacità produttive relative ai prodotti fabbricati dalle controparti.

91 La ricorrente critica il fatto che la Commissione non abbia applicato i regolamenti nn. 3604/82 e 417/85 per il motivo che il fatturato globale di tutte le imprese partecipanti, compreso il fatturato consolidato dei gruppi Arbed e Hooghovens, superava i massimali di 150, 300 e 500 milioni di ECU. Tale motivo, secondo la ricorrente, era puramente formale perché, quando si tratta di grandi gruppi dell'industria siderurgica, i massimali relativi al fatturato sono quasi necessariamente superati, mentre l'accordo in esame poteva rispondere ad un'effettiva esigenza e ad una vera logica economica.

92 La Commissione considera che la ricorrente non abbia svolto alcun valido argomento a sostegno della sua affermazione secondo cui il "gentlemen's agreement" non costituiva un vero e proprio accordo.

93 La Commissione rileva che, comunque, la descrizione che la ricorrente fa del suo incontro con la Van Merksteijn rivela l'esistenza di una pratica concordata, ai sensi della sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione (Racc. pag. 1663, punti 173-175), che non le consente di sfuggire all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

94 La Commissione osserva inoltre che il rispetto dei massimali previsti nei regolamenti relativi all'esenzione per categorie s'impone non già per motivi formali, bensì in forza di una norma imperativa, dettata dalla necessità di assicurare che la concorrenza non venga eliminata per una parte sostanziale dei prodotti considerati (sesto 'considerando'dei regolamenti nn. 2779/72, 3604/82 e 417/85). Nondimeno, la Commissione ricorda che le imprese interessate avrebbero potuto notificarle gli accordi di specializzazione, chiedendo un'esenzione individuale in base all'art. 85, n. 3, del Trattato.

Giudizio del Tribunale

95 Il Tribunale ricorda che, secondo quanto risulta dalla giurisprudenza della Corte, perché esista un accordo ai sensi dell'art. 85, n. 1, del Trattato è sufficiente che le imprese considerate abbiano espresso la loro comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, Chemiefarma/Commissione, Racc. pag. 661, punto 112, e 29 ottobre 1980, Van Landewyck e a./Commissione, loc. cit., punto 86).

96 Secondo il Tribunale, giustamente la Commissione ha considerato che il "gentlemen's agreement" rappresenta la fedele espressione della comune volontà dei membri dell'intesa circa il loro comportamento nel mercato comune e costituisce perciò un accordo contemplato dall'art. 85, n. 1, del Trattato (v. sentenza Chemiefarma, loc. cit., punto 112). In proposito, il Tribunale rileva che il testo della nota della ricorrente in data 18 dicembre 1981, relativa alla visita effettuata il 1 dicembre 1981 presso la Van Merksteijn, la ZND e la Thibodraad (all. 82 c.a., punto 116 della Decisione) non lascia alcun dubbio quanto all'esistenza dell'accordo. Nella nota si dice infatti che "il nostro gentlemen's agreement secondo cui Van Merksteijn non produce rete su misura e Tréfilarbed non produce rete standard (a Gand e a Roermond) è stato confermato" e che "Van Merksteijn ha ritenuto necessario avvertirci del fatto che TM (Thy Marcinelle) sta per lanciarsi anche sul mercato della rete su misura". Inoltre, la ricorrente vi si dichiara a sua volta d'accordo "per insistere con la Thibodraad affinché non entri nel mercato della rete standard" e, infine, riferisce che "è stato ancora una volta raccomandato a Thibo di attenersi scrupolosamente al nostro gentlemen's agreement con Van Merksteijn". Il Tribunale ritiene che, di fronte a questi elementi probatori, emananti dalla stessa ricorrente, gli argomenti da questa svolti nelle sue memorie appaiono infondati in fatto.

97 La Commissione ha quindi sufficientemente provato l'esistenza di un accordo fra la Tréfilarbed e la Thibodraad, da una parte, e la Van Merksteijn, dall'altra, accordo in forza del quale la Van Merksteijn si asteneva dal produrre rete su misura, mentre la Tréfilarbed (a Gand e a Roermond) e la Thibodraad rinunciavano alla produzione di rete standard. Questo accordo costituisce, data la sua intrinseca gravità e il suo carattere manifesto, una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato, e in particolare della lett. c) di questa norma, ed era, di conseguenza, atto a pregiudicare il commercio fra Stati membri e a restringere il gioco della concorrenza nell'ambito del mercato comune.

98 Quanto al rispetto dei massimali di fatturato stabiliti dai suddetti regolamenti relativi all'esenzione per categorie, "ad abundantiam" il Tribunale rileva che l'esistenza di detti massimali nei regolamenti considerati dipende, come giustamente ha sostenuto la Commissione, da una norma imperativa dettata dalla necessità di garantire che non sia eliminata la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi. Inoltre, si deve constatare che la ricorrente non ha chiesto alla Commissione alcuna decisione di applicazione individuale dell'art. 85, n. 3, del Trattato.

99 La censura della ricorrente dev'essere perciò respinta.

4. Contatti e intese bilaterali fra la Tréfilarbed e la Thibodraad

100 La Decisione (punti 117-124 e 173) fa carico alla ricorrente di aver partecipato ad un'intesa con la Thibodraad in materia di prezzi della rete su misura almeno dal 1 gennaio 1982 e ad un'intesa in materia di prezzi della rete su apposito disegno almeno dal 1 ottobre 1983. Secondo la Decisione, l'intesa bilaterale sui prezzi della rete su misura veniva sostituita dalle intese globali in materia di prezzi a Breda e a Bunnik, mentre quella sui prezzi della rete fabbricata su apposito disegno continuava ad operare sino alla fine del 1984. La Decisione precisa che queste intese avevano lo scopo e hanno avuto l'effetto di eliminare o di restringere notevolmente la concorrenza fra i partecipanti ed erano inoltre atte a pregiudicare il commercio fra Stati membri, dato che entrambe le imprese realizzavano un volume considerevole di esportazioni e, per di più, la Tréfilarbed aveva sedi in numerosi Stati membri.

101 Il Tribunale constata che la ricorrente non nega affatto la propria partecipazione alle suddette intese bilaterali.

C - Sul mercato tedesco

102 La Decisione (punti 147 e 182) fa carico alla ricorrente di aver partecipato, sul mercato tedesco, ad intese aventi lo scopo, da una parte, di regolamentare le esportazioni dei produttori Benelux in Germania e, dall'altra, d'imporre il rispetto dei prezzi in vigore sul mercato tedesco. Secondo la decisione, a queste intese avevano partecipato la ricorrente, la BStG, la Boël/Trébos, la TFE/FBC e la Thibodraad.

1. I contratti di distribuzione esclusiva fra la BStG, da un lato, e la Bouwstaal Roermond BV e l'Arbed SA afdeling Nederland, dall'altro

a) Atto impugnato

103 Secondo la Decisione (punto 148), l'interesse della BStG di giungere ad una limitazione o ad una disciplina delle esportazioni straniere in Germania trova espressione, per quanto riguarda i Paesi Bassi, nei due contratti di fornitura del 24 novembre 1976 (all. 109 c.a.) e del 22 marzo 1982 (all. 109 A c.a.) stipulati fra la BStG, da un lato, e la Bouwstaal Roermond BV (in seguito Tréfilarbed Bouwstaal Roermond) e l'Arbed SA afdeling Nederland, dall'altro. Il secondo di questi contratti era corredato, in allegato, da un verbale firmato, di pari data, in cui l'Arbed SA afdeling Nederland s'impegnava, per la durata del contratto, a non effettuare, né direttamente né indirettamente, forniture in Germania. Con questi contratti la BStG assumeva la distribuzione esclusiva in Germania, a prezzi da fissarsi in base a determinati criteri, di una determinata quantità annua di rete metallica saldata proveniente dallo stabilimento di Roermond. La Bouwstaal Roermond BV e l'Arbed SA afdeling Nederland s'impegnavano, per la durata dei contratti, a non effettuare, né direttamente né indirettamente, forniture in Germania.

104 Nella Decisione (punto 189) si constata che questi contratti di distribuzione esclusiva non soddisfacevano le condizioni poste dal regolamento della Commissione 22 marzo 1967, n. 67/67/CEE, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3, del Trattato a categorie di accordi di distribuzione esclusiva (GU 1967, n. 57, pag. 849; in prosieguo: il "regolamento n. 67/67"), almeno da quando esistevano le intese di reciproca penetrazione per gli scambi tra Germania e Benelux. Da quel momento, tali accordi dovevano essere considerati parte di un accordo globale per la ripartizione del mercato, cui partecipavano più di due imprese, il che escludeva, nel loro caso, l'applicabilità del regolamento n. 67/67 (combinato disposto degli artt. 1 e 8 del regolamento n. 67/67).

105 Secondo la Decisione (punto 178), detti accordi di distribuzione esclusiva costituivano una restrizione della concorrenza tra due imprese (concorrenti) di due Stati membri, atta a pregiudicare il commercio tra Stati membri. La Commissione non considerava valido l'argomento della BStG e della Tréfilarbed, secondo cui nella fattispecie si trattava di una mera procedura interna di gruppo in quanto l'Arbed partecipava, per il 25,001%, al capitale della BStG. Essa riteneva che, in presenza di partecipazioni ben più elevate di altri soci (Thyssen 34% e Kloeckner 33,5%), una partecipazione del 25,001% non determina di per sé un rapporto società madre-affiliata per effetto del quale un accordo atto a restringere la concorrenza tra le due imprese suddette sarebbe sottratto all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

106 Il Tribunale constata che la ricorrente critica, da una parte, il rifiuto della Commissione di applicare il regolamento n. 67/67 ai contratti in questione e, dall'altra, il rifiuto della stessa di considerare detti contratti come un accordo interno del gruppo cui appartenevano le imprese interessate. Questi due punti vanno esaminati separatamente.

b) Sull'applicazione del regolamento n. 67/67

Argomenti delle parti

107 La ricorrente fa valere che, prima del 1972, la BStG si era occupata della distribuzione dei prodotti delle sue consociate, fra le quali l'Arbed. Nel 1972, dietro suggerimento del Bundeskartellamt, la BStG aveva intrapreso essa stessa la produzione ed aveva acquistato talune macchine che si trovavano negli stabilimenti di proprietà delle sue consociate, ivi compreso lo stabilimento di Colonia (Germania) della Felten & Guillaume, appartenente all'Arbed, e chiuso nel 1976, mentre certe macchine di proprietà della BStG erano state trasferite nello stabilimento di Roermond, anche questo appartenente all'Arbed. Da allora, in base a contratti di produzione, le consociate, compresa l'Arbed, avevano lavorato per conto della BStG, con macchine di proprietà di quest'ultima. Perciò, l'intera produzione di Roermond, proveniente dalle macchine della BStG, apparteneva alla BStG. Nel contempo, la Bouwstaal Roermond disponeva di proprie macchine, la cui produzione di rete metallica elettrosaldata veniva venduta nel Benelux dalla Tréfilarbed, nonché in Germania tramite la BStG, in base ai contratti di distribuzione esclusiva in questione.

108 La ricorrente ricorda che, secondo la Decisione (punto 189), l'unico motivo per cui gli accordi di distribuzione esclusiva non sarebbero conformi alle condizioni stabilite dal regolamento n. 67/67 è ch'essi andrebbero considerati "parte di un accordo globale di ripartizione del mercato al quale partecipano più di due imprese". La ricorrente ritiene che a torto nella decisione è stato affermato che i suddetti accordi facevano parte di un accordo globale, e sostiene che nella fattispecie era invece applicabile il regolamento n. 67/67, cosicché gli accordi stessi avrebbero potuto fruire, per tutta la loro durata, dell'esenzione per categoria prevista dal regolamento.

109 A suo avviso, la Commissione ha arbitrariamente riunito, nella sua valutazione, "comportamenti fra loro non connessi", i quali avevano giustificazioni obiettive diverse dall'esistenza di un'intesa; in realtà, gli accordi in questione, stipulati nel 1976, in un momento in cui non esistevano intese, non erano che accordi commerciali di tipo classico, conseguenti agli sviluppi storici della partecipazione dell'Arbed al capitale della BStG, ed intesi allo scopo di rifornire in modo soddisfacente ed efficace il mercato tedesco, senza che l'Arbed fosse costretta a creare una rete parallela di vendita per smerciare i quantitativi prodotti a Roermond sulle proprie macchine e senza ch'essa dovesse far concorrenza alla propria affiliata. In tale contesto la ricorrente assume che il divieto, imposto alla Bouwstaal Roermond, di continuare ad esportare in Germania per la durata del contratto è solo espressione dell'esclusiva concessa al distributore tedesco, del quale non si voleva indebolire la posizione facendogli direttamente o indirettamente concorrenza.

110 La ricorrente critica anche la tesi della Commissione secondo cui un contratto di distribuzione perde il suo carattere bilaterale, qualora esista, parallelamente allo stesso, un'intesa fra più imprese.

111 La ricorrente fa valere che gli accordi in questione riguardavano una modestissima parte del mercato tedesco, pari allo 0,60% delle forniture complessive su tale mercato, e che perciò i quantitativi prodotti a Roermond con le proprie macchine e distribuiti tramite la BStG non potevano esercitare alcuna reale influenza sul gioco della concorrenza e sulla sua struttura in Germania.

112 Inoltre, la ricorrente afferma che, avendo essa fatto conoscere alla Commissione, fin dal momento in cui aveva ricevuto la comunicazione degli addebiti, la propria volontà di porre rimedio alla situazione criticata relativamente ai contratti di distribuzione esclusiva, ed avendo essa effettivamente posto in atto una soluzione alternativa, le veniva assicurato, da funzionari responsabili degli uffici della Commissione, nella fase amministrativa del presente procedimento, che la Commissione non avrebbe insistito su questo punto.

PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO: 689A0141.1

113 Secondo la Commissione, nella fattispecie non si tratta di contratti commerciali di tipo classico, bensì di contratti che stabiliscono, per la Bouwstaal Roermond, quote d'importazione sul mercato tedesco, a fronte dell'esclusiva di distribuzione di tali quote, per la BStG. In questi contratti, infatti, la BStG assumeva la vendita esclusiva in Germania di un quantitativo annuo massimo di rete saldata prodotta dallo stabilimento di Roermond, mentre la Bouwstaal Roermond e l'Arbed SA afdeling Nederland s'impegnavano, per la durata di detti contratti, a non effettuare, né direttamente né indirettamente, forniture in Germania.

114 La Commissione afferma che i contratti di fornitura vanno esaminati nel loro contesto globale e si oppone alla tesi della ricorrente secondo cui un accordo di distribuzione esclusiva va considerato un rapporto strettamente bilaterale, quali che siano le altre intese in cui siano coinvolte le parti che hanno stipulato l'accordo. Secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 12 dicembre 1967, causa 23/67, Brasserie de Haecht, Racc. pag. 480), l'art. 85, n. 1, del Trattato implica infatti la necessità che gli effetti degli accordi vengano considerati nel contesto in cui essi si producono, cioè nel contesto economico e giuridico in cui tali accordi si inseriscono. Perciò, gli accordi in questione vanno esaminati in relazione all'accordo globale cui sono connessi, e cioè all'intesa in materia di prezzi e alle restrizioni quantitative delle esportazioni belgo-olandesi in Germania. Al riguardo, la Commissione si riferisce al telex 15 dicembre 1983 inviato alla Thibodraad e da questa trasmesso alla Tréfilarbed [all. 65, sub b), c.a., punto 92 della Decisione], in cui il signor Mueller dichiara esservi una "stretta concertazione" fra la Boël/Trébos e la BStG, ed aggiunge che "resta immutata (...) la disponibilità a mantenere le esportazioni dirette ai paesi vicini allo status quo, vale a dire a non espanderle più delle importazioni provenienti da detti paesi". Secondo la Commissione è importante, quindi, inquadrare in tale contesto generale gli accordi di fornitura stipulati fra la Tréfilarbed Roermond e la BStG, per rendersi conto del fatto che non si trattava di "una serie di comportamenti fra loro non connessi", ma di una linea di condotta assai coerente. In detto contesto, e alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, la quota di mercato costituita dalle sole vendite dei quantitativi prodotti sulle macchine della Tréfilarbed Roermond in Germania è irrilevante, a suo avviso, per valutare l'applicabilità dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

115 Infine, la Commissione riconosce che l'accordo di distribuzione esclusiva fra la Tréfilarbed Roermond e la BStG ha effettivamente costituito oggetto di discussioni con i suoi funzionari prima che venisse emanata la decisione. Essa precisa però che tali discussioni avevano riguardato l'abolizione dell'accordo e le nuove modalità di distribuzione in Germania dei prodotti fabbricati a Roermond, in seguito a ristrutturazioni nell'ambito del gruppo Arbed e della BStG. Nella sua lettera dell'11 agosto 1988, il funzionario responsabile aveva effettivamente espresso un'opinione favorevole in merito alle soluzioni prospettate per il futuro dalla Tréfilarbed e dalla BStG, senza alcun pregiudizio, tuttavia, della posizione della Commissione quanto ai fatti e alle pratiche che avevano avuto luogo in passato. La Commissione conclude che i suoi uffici non hanno quindi mai dato alla Tréfilarbed alcuna assicurazione a proposito delle quote fissate nell'accordo di distribuzione fra la Tréfilarbed Roermond e la BStG.

Giudizio del Tribunale

116 Preliminarmente, il Tribunale rileva che, anche ammesso che possano ritenersi provate le affermazioni della ricorrente circa l'opinione assertivamente espressa da funzionari della Commissione sulle intese controverse, e fortemente contestata dalla Commissione, opinioni formulate in circostanze come quelle del caso di specie non potevano comunque dare l'impressione di un impegno da parte della Commissione, dal momento che detti funzionari non erano competenti ad assumere un siffatto impegno (sentenza della Corte 15 maggio 1975, causa 71/74, Frubo/Commissione, Racc. pag. 563, punto 20).

117 Il Tribunale ritiene che i contratti di distribuzione esclusiva di cui trattasi non soddisfino le condizioni poste dal regolamento n. 67/67. L'art. 9 del contratto 24 novembre 1976 fra la BStG e la Bouwstaal Roermond stipula infatti che "per la durata del presente contratto (la Bouwstaal Roermond) non effettuerà né direttamente né indirettamente forniture nella Repubblica federale di Germania". Quanto al contratto 22 marzo 1982 (all. 109 A c.a.), già ricordato, fra la BStG e l'Arbed SA afdeling Nederland, va rilevata l'esistenza di una clausola aggiuntiva al contratto stesso (all. 109 B c.a.), ai sensi della quale "le parti contraenti convengono di comune accordo che, per la durata del contratto, l'Arbed SA non effettuerà né direttamente né indirettamente forniture nella Repubblica federale di Germania. In contropartita di questa rinuncia, l'Arbed fruisce ...".

118 Secondo il Tribunale, nel caso di specie il significato delle parole "né direttamente né indirettamente" va al di là del semplice impegno del fornitore di cedere prodotti solo alla BStG a fini di rivendita. Questa valutazione si basa su due elementi. In primo luogo, esisteva, da parte della Tréfilarbed Roermond, un'espressa rinuncia - che, stando a quanto risulta dal documento firmato separatamente come atto aggiuntivo al contratto 22 marzo 1982, implicava una contropartita - a qualsiasi tipo di forniture, anche a quelle il cui scopo non fosse la rivendita. In secondo luogo, il termine "indirettamente" poteva esser interpretato dal rivenditore nel senso ch'esso impegnava il fornitore a fare il necessario per evitare che venissero venduti in Germania prodotti provenienti da altri paesi, cioè a controllare gli altri distributori esclusivi per vietare loro di esportare in Germania.

119 Il Tribunale rileva che lo spirito del regolamento n. 67/67, quale si riflette nel preambolo e nell'art. 3, lett. b), sub 2), dello stesso, consiste nel subordinare la prevista esenzione alla condizione che venga garantito, tramite la possibilità di importazioni parallele, il fatto che agli utilizzatori sarà riservata un'equa parte dei vantaggi derivanti dalla distribuzione esclusiva. Questa constatazione risulta conforme alla costante giurisprudenza secondo la quale un contratto di distribuzione esclusiva che non implichi, di per sé, alcun divieto di esportazione non può fruire dell'esenzione per categoria in forza del regolamento n. 67/67, qualora le imprese interessate partecipino a una pratica concordata mirante a limitare le importazioni parallele destinate a un rivenditore non autorizzato (v. sentenza della Corte 21 febbraio 1984, causa 86/82, Hasselblad/Commissione, Racc. pag. 883, punto 35, e sentenza del Tribunale 7 luglio 1994, causa T-43/92, Dunlop Slazenger/Commissione, Racc. pag. II-441, punto 88).

120 Le precedenti considerazioni valgono a fortiori nel caso di specie, se le summenzionate clausole contrattuali vengono interpretate alla luce delle rimostranze espresse dalla BStG nella sua lettera del 26 settembre 1979 (all. 110 c.a., punto 148 della Decisione), in cui si accusa l'Arbed di aver effettuato, "tramite la società Eurotrade, Alkmaar", forniture indirette in Germania, il che fa ritenere provata l'esistenza di una protezione territoriale assoluta, contrastante con lo spirito e con la lettera del regolamento n. 67/67.

121 Ne consegue che i contratti in questione non soddisfacevano le condizioni poste dal regolamento n. 67/67.

122 D'altra parte, il Tribunale ritiene che la ricorrente non possa far valere il fatto che gli accordi riguardavano una modestissima parte del mercato tedesco e che le forniture effettuate dalla Tréfilarbed Roermond tramite la BStG non hanno potuto influire realmente sul gioco della concorrenza. Dal testo dell'art. 85, n. 1, del Trattato risulta infatti che le sole questioni pertinenti sono se gli accordi ai quali la ricorrente ha partecipato assieme ad altre imprese avessero lo scopo o l'effetto di restringere la concorrenza e se essi fossero atti a pregiudicare il commercio fra Stati membri. E'perciò irrilevante stabilire se la partecipazione individuale della ricorrente a detti accordi potesse, malgrado le piccole dimensioni dell'impresa, restringere la concorrenza o pregiudicare il commercio fra Stati membri (sentenza del Tribunale 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione, Racc. pag. II-1623, punti 216 e 224). Occorre rilevare, d'altronde, che l'art. 85, n. 1, del Trattato non esige che le constatate restrizioni della concorrenza abbiano in effetti pregiudicato in misura rilevante gli scambi fra Stati membri, ma richiede unicamente che si provi che i relativi accordi erano atti a produrre questo effetto (sentenza della Corte 1 febbraio 1978, causa 19/77, Miller/Commissione, Racc. pag. 131, punto 15).

123 Conseguentemente, questa parte del motivo in esame va disattesa.

c) Sull'esistenza di un rapporto di gruppo

Argomenti delle parti

124 La ricorrente critica il fatto che la Commissione si sia rifiutata di ammettere che i contratti controversi costituivano una procedura puramente interna del gruppo. Secondo la ricorrente, alla circostanza che l'Arbed detiene il 25% del capitale della BStG si aggiungono vari elementi, che consentono di equiparare i rapporti tra le due società ai rapporti interni di un gruppo. Benché la BStG sia una società di capitali (a responsabilità limitata, "Gesellschaft mit beschraenkter Haftung", in prosieguo: "GmbH"), fra la stessa e le sue consociate esisterebbe, infatti, un cosiddetto "accordo di dominio in comune" ("Mehrmuetterorganschaft mit Beherrschungsvertrag") che renderebbe la sua struttura simile a quella delle società di persone - per le quali il diritto societario tedesco vieta chiaramente ogni eventuale concorrenza da parte di un socio nei confronti della società - e in forza del quale l'Arbed era strettamente associata alla sua gestione e ne era corresponsabile. Inoltre, esisterebbe un "accordo di trasferimento dei risultati della società alle consociate", che attribuirebbe a ciascuna di queste un interesse diretto a favorire al massimo la redditività dell'impresa comune. Sarebbe in contrasto con questo interesse indebolire l'impresa comune facendole concorrenza dall'esterno. Secondo la ricorrente, per effetto di questo accordo, i rapporti commerciali che esistevano fra la BStG e la Tréfilarbed vanno considerati come se si fosse trattato di rapporti interni del gruppo e gli accordi con i quali erano stati creati questi rapporti dovevano ritenersi estranei al campo di applicazione del divieto di cui all'art. 85, n. 1, del Trattato.

125 La Commissione sottolinea che, se è vero che in Germania il diritto societario consente, più che nella maggior parte degli altri Stati membri, varie forme di controllo, in particolare nel caso delle GmbH, ciò non toglie che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza della Corte 31 ottobre 1974, causa 15/74, Centrafarm e Peijper, Racc. pag. 1147), i soli casi che non rientrano nell'art. 85 sono quelli di accordi o pratiche concordate fra imprese appartenenti allo stesso gruppo come società madre e affiliata, qualora esse costituiscano un'unità economica nell'ambito della quale l'affiliata non disponga di effettiva autonomia nella determinazione del proprio comportamento sul mercato, e gli accordi o pratiche di cui trattasi abbiano semplicemente lo scopo di effettuare una ripartizione di compiti fra le imprese all'interno del gruppo. La Commissione critica inoltre la ricorrente per aver questa fatto menzione per la prima volta dinanzi al Tribunale di dati ch'essa ritiene rilevanti per la valutazione dei propri rapporti giuridici con la BStG, limitandosi, per di più, a fare semplici affermazioni, senza fornire alcun dato preciso atto a smentire che la partecipazione del 25,001% non basta per costituire un rapporto del tipo società madre-affiliata.

Giudizio del Tribunale

126 Su richiesta del Tribunale, la ricorrente ha prodotto in causa un contratto di conferimento in comune dei risultati stipulato fra le consociate della BStG - riunite nella "Vereinigung der Gesellschafter der Baustahlgewebe" (unione delle consociate della BStG) - e la BStG (agosto 1962), lo statuto dell'unione delle consociate della BStG (13 luglio 1970) con il relativo allegato, nonché l'accordo circa l'ingresso dell'Arbed Saarstahl GmbH in tale unione (gennaio-febbraio 1986). Nella fase orale del procedimento, le parti hanno spiegato il contenuto e la ragion d'essere del suddetto contratto.

127 Il Tribunale rileva che, secondo il contratto di conferimento in comune dei risultati, la BStG agisce esclusivamente in base alla volontà unanime delle proprie consociate e gli utili della società sono trasferiti all'unione delle consociate, che, eventualmente, assume a proprio carico anche le perdite.

128 Il Tribunale rileva inoltre che, secondo lo statuto dell'unione delle consociate della BStG, queste detengono tutte certe quote di capitale della BStG e la qualità di consociata dipende da tale partecipazione. L'unione va considerata come un'impresa commerciale operante in tutti i settori di attività della BStG. Per l'adozione di decisioni da parte dell'unione, ciascuna consociata dispone dello stesso numero di voti di cui dispone, secondo lo statuto della BStG, nell'assemblea di questa società. Le decisioni dell'unione sono adottate a maggioranza semplice dei voti disponibili in funzione del capitale sociale, purché espressi da almeno due consociate. Qualora, per l'adozione di decisioni da parte dell'assemblea della BStG, la legge o lo statuto prevedano una maggioranza più ampia, la stessa maggioranza è richiesta anche per le decisioni dell'unione.

129 Dall'esame dei suddetti documenti risulta che il rapporto fra l'Arbed e la BStG non soddisfaceva le condizioni per ritenere che gli accordi stipulati fra le due società potessero sfuggire all'applicazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato. In proposito si deve ricordare che l'art. 85 del Trattato non si applica agli accordi e alle pratiche concordate che siano opera di imprese appartenenti allo stesso gruppo in quanto capogruppo e controllata e costituenti un'unità economica nell'ambito della quale l'affiliata non dispone di reale autonomia nella determinazione della propria linea d'azione sul mercato (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI/Commissione, Racc. pag. 619, punto 134, e 11 aprile 1989, causa 66/86, Ahmed Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebuero, Racc. pag 803, punto 35). Nella fattispecie, si deve rilevare che il controllo esercitato dall'Arbed sulla BStG corrispondeva alla quota detenuta dalla prima nel capitale sociale, cioè al 25,001%, il che è ben lungi dalla maggioranza. Ora, non si può fare a meno di constatare che una siffatta partecipazione non può giustificare la conclusione secondo cui l'Arbed e la BStG appartenevano ad un gruppo nell'ambito del quale esse costituivano un'unità economica, il che farebbe sì che un'intesa restrittiva della concorrenza fra due imprese non sia soggetta all'art. 85, n. 1, del Trattato.

130 Questa constatazione è corroborata da quanto affermato in udienza dalla BStG, e cioè che l'accordo di dominio in comune ed il contratto di conferimento in comune dei risultati erano stati essenzialmente conclusi per motivi fiscali, perché quest'ultimo contratto consentiva di trasferire le perdite e gli utili della BStG alle consociate della stessa. Dati i vincoli imposti dal diritto tributario tedesco, tutte le consociate dovevano essere tedesche. Sarebbe questo il motivo per cui l'Arbed non partecipava direttamente al contratto, ma era rappresentata da una consociata tedesca, la St Ingbert (e in precedenza dalla Felten & Guillaume).

131 Infine, il Tribunale constata che la stessa BStG ha affermato ch'essa era un'impresa autonoma e indipendente e che, poiché ciascuna delle sue quattro consociate aveva solo una partecipazione minoritaria, non poteva considerarsi affiliata ad un gruppo.

132 Tenuto conto di tutto quanto precede, si deve concludere che giustamente la Commissione ha ritenuto contrastanti con l'art. 85, n. 1, del Trattato i contratti di distribuzione esclusiva e che, perciò, la censura della ricorrente dev'essere respinta.

133 Conseguentemente, la seconda parte del motivo in esame va disattesa.

2. L'intesa tra BStG e la Tréfilarbed (St Ingbert)

Atto impugnato

134 La Decisione (punti 152 e 180) fa carico alla ricorrente di aver partecipato, con la BStG, ad un'intesa mirante a far cessare le reimportazioni in Germania, via Lussemburgo, di rete metallica saldata dello stabilimento di St Ingbert. Questa intesa avrebbe costituito una restrizione della concorrenza e sarebbe stata atta a pregiudicare il commercio fra Stati membri.

Argomenti delle parti

135 La ricorrente fa valere che, prima del 1972, la BStG si era occupata della distribuzione dei prodotti delle sue consociate, fra le quali l'Arbed. Nel 1972, dietro suggerimento del Bundeskartellamt, la BStG aveva intrapreso essa stessa la produzione ed aveva acquistato talune delle macchine che si trovavano negli stabilimenti di proprietà delle sue consociate, compreso quello di St Ingbert, appartenente all'Arbed, e che erano rimaste in loco. Da quel momento, in base a contratti di produzione, le consociate, compresa l'Arbed, avevano lavorato per conto della BStG con macchine di proprietà di quest'ultima. Perciò, l'intera produzione di St Ingbert, proveniente dalle macchine della BStG, apparteneva alla BStG ed era stata da essa venduta sul mercato tedesco. Nel contempo, lo stabilimento di St Ingbert disponeva di proprie macchine, la cui produzione di rete metallica elettrosaldata era destinata ad essere esportata, principalmente in Francia.

136 La ricorrente osserva che, nell'ambito dei suddetti contratti di produzione, essa aveva il diritto di prelevare limitati quantitativi di rete standard necessari per approvvigionare il Lussemburgo, ove si applicano le norme tedesche; questa rete sarebbe stata fabbricata con macchine appartenenti alla BStG, le sole che, a St Ingbert, erano in grado di produrre rete saldata conforme alle norme tedesche. I responsabili della Tréfilarbed, intravista la possibilità di ottenere qualche profitto sul mercato tedesco, ove i prezzi erano relativamente elevati a causa del cartello di crisi, avevano prelevato sulle scorte della BStG certi quantitativi di rete saldata, come se fossero destinati al Lussemburgo. Tramite un commerciante lussemburghese, tali quantitativi venivano rispediti dal Lussemburgo in Germania. Anche se i quantitativi così prelevati dalle scorte della BStG venivano in seguito reintegrati nelle stesse scorte grazie ad una successiva produzione, la BStG aveva avuto pienamente ragione, secondo la ricorrente, a lamentarsi del procedimento seguito, che violava l'accordo concluso fra gli interessati. Benché non avessero commesso alcun "furto" a danno della BStG, gli autori dell'operazione erano però riusciti, in particolare, a vendere in Germania prodotti di origine tedesca per i quali non erano state pagate le penali dovute alla BStG in conformità a quanto stabilito nell'accordo di cartello.

137 Così si spiegano, secondo la ricorrente, le lettere inviate dal signor Mueller, il 27 aprile 1984, ai signori Rimbeaux, della Tréfilarbed St Ingbert, e Schuerr, della Tréfilarbed Luxembourg [all. 110 (a) c.a., punto 152 della Decisione]. Gli "accordi chiari ed inequivocabili" ai quali si riferisce il signor Mueller sarebbero gli accordi stipulati dalla BStG con la St Ingbert, da un lato, per la fabbricazione, il deposito, la distribuzione, la gestione e tutte le altre operazioni relative alle macchine appartenenti alla BStG, e con la Tréfilarbed, dall'altro, per le forniture di rete saldata conforme alle norme tedesche sul mercato lussemburghese, nonché la promessa, fatta l'anno precedente, di non reiterare i comportamenti criticati.

138 La Commissione osserva che da queste spiegazioni emerge che, in base all'accordo concluso fra la BStG e la Tréfilarbed relativamente alle forniture di rete saldata conforme alle norme tedesche destinata al Lussemburgo, erano vietate le importazioni parallele in Germania. Essa ne desume che era stata commessa una violazione dell'art. 85, n. 1, del Trattato.

139 Inoltre, la Commissione sottolinea che la lettera del signor Mueller datata 27 aprile 1984 fa espressa menzione di un accordo, e che lo stesso signor Mueller, rispondendo alla comunicazione degli addebiti della Commissione, ha spiegato che la lotta contro le reimportazioni aveva lo scopo di vigilare sul rispetto delle quote di consegna fissate dal cartello.

Giudizio del Tribunale

140 Il Tribunale constata che la ricorrente ammette di aver concluso con la BStG un accordo in forza del quale la ricorrente aveva il diritto di prelevare determinati quantitativi di rete saldata fabbricati a St Ingbert con macchine appartenenti alla BStG, a condizione che tali quantitativi venissero rivenduti nel Lussemburgo, condizione imposta per evitare la riesportazione della rete saldata in Germania. Ciò risulta chiaramente dal testo della lettera 27 aprile 1984 inviata dal signor Mueller alla Tréfilarbed e nella quale il mittente si lamenta di reimportazioni in Germania "ad un prezzo inferiore a quello minimo del cartello", in violazione di "accordi chiari ed inequivocabili" conclusi al riguardo [all. 110 (a) c.a.].

141 Si deve ricordare che, secondo quanto dichiarato dalla Corte, le clausole d'esportazione contenute in un contratto di compravendita e che obbligano il rivenditore ad esportare la merce in un determinato paese costituiscono un'infrazione all'art. 85 del Trattato qualora abbiano essenzialmente lo scopo d'impedire la riesportazione della merce nel paese di produzione, onde conservare un sistema di prezzi doppi nel mercato comune e restringere in tal modo il gioco della concorrenza nell'ambito di questo (sentenza della Corte 28 marzo 1984, cause riunite 29/83 e 30/83, Compagnie royale asturienne des mines e Rheinzink/Commissione, Racc. pag. 1679, punti 24 e 28).

142 In proposito, si deve constatare che gli accordi stipulati fra la ricorrente e la BStG, che avevano lo scopo e l'effetto di restringere la concorrenza, pregiudicando gli scambi fra Stati membri e in questo modo conservando le differenze fra i prezzi praticati nell'ambito del mercato comune, sono in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato.

143 Quanto al fatto che la rete saldata prelevata dalla ricorrente, e di cui era vietata la reimportazione in Germania, fosse stata fabbricata su macchine appartenenti alla BStG, il Tribunale lo considera privo di qualsiasi incidenza nel caso di specie. Infatti, dal momento che i prodotti in questione erano stati prelevati dalla Tréfilarbed, il diritto di proprietà sulle macchine usate per la loro fabbricazione è un elemento irrilevante, che non poteva attribuire al proprietario il diritto di decidere dove i prodotti potevano essere rivenduti.

144 Da quanto precede risulta che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente ha partecipato ad un'intesa con la BStG avente lo scopo di vietare la riesportazione in Germania di rete saldata proveniente dallo stabilimento di St Ingbert, e che tale intesa era in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato.

145 La censura della ricorrente dev'essere quindi respinta.

146 Si deve inoltre rilevare che il Tribunale, nella sua odierna sentenza BStG/Commissione (causa T-145/89), ha ritenuto, nei confronti della BStG, che il divieto di riesportazione in Germania, pur contrastante con l'art. 85, n. 1, del Trattato, trovava una spiegazione nell'accordo relativo al cartello di crisi strutturale. In effetti, già il semplice transito attraverso il Lussemburgo verso la Germania di rete saldata prodotta dalla BStG, recante i marchi di laminazione di quest'ultima, costituiva una violazione del cartello, in quanto tale produzione sfuggiva al controllo delle quote di consegna spettanti alla BStG. Questa si trovava perciò di fronte alla seguente alternativa: rispettare le clausole dell'accordo di cartello, che le imponevano di controllare e dichiarare l'entità della sua produzione collocata sul mercato tedesco, o rispettare le norme di concorrenza del Trattato, in forza delle quali essa non poteva imporre alla ricorrente una clausola che vietasse le esportazioni. Ciò posto, e tenuto conto del fatto che a quell'epoca il cartello di crisi godeva di una presunzione di legittimità, in quanto la Commissione non lo aveva condannato, il Tribunale ha ritenuto che le circostanze del tutto particolari del caso di specie dovessero essere considerate un'attenuante per il comportamento della BStG.

147 Il Tribunale non ritiene, tuttavia, che le circostanze del caso di specie giustifichino l'applicazione di questa attenuante a favore della ricorrente. Comunque, ammettendo che nella fattispecie sia giustificato prendere in considerazione un'attenuante, questa verrebbe a coincidere con quella di cui la Commissione ha tenuto conto, nel punto 206 della decisione, a favore di tutti i produttori non tedeschi. Nel punto 206 della decisione è detto, infatti, che l'esistenza del cartello di crisi strutturale in Germania costituisce una circostanza attenuante per i produttori di altri Stati membri.

3. Sulle intese miranti a proteggere il mercato tedesco

Argomenti delle parti

148 La ricorrente osserva che, nei punti 182 e 183 della Decisione, la Commissione, procedendo ad una globalizzazione arbitraria, riunisce in un'unico insieme comportamenti diversi che avrebbero riguardato i rapporti fra Benelux e Germania e che avrebbero coinvolto quasi tutti i produttori belgi e olandesi, nonché la BStG. La ricorrente sostiene che queste censure sono vaghe, che non le è possibile stabilire se le stesse la riguardino e che, al di là dei contratti di distribuzione esclusiva con la BStG, essa non ha partecipato alle intese sui prezzi e sulle restrizioni quantitative delle esportazioni belgo-olandesi in Germania, né è stata coinvolta in tali intese.

149 La ricorrente fa valere ch'essa non esercitava alcuna attività commerciale in Germania, perché tutti i quantitativi di rete saldata prodotti dallo stabilimento di Roermond, indipendentemente dal fatto che fossero stati prodotti sulle macchine della BStG o su quelle di sua proprietà, sono stati venduti sul mercato tedesco dalla BStG.

150 La ricorrente ammette di aver partecipato alle riunioni di Breda e di Bunnik, ma dichiara di aver svolto soltanto un ruolo di osservatore, di non aver partecipato alle concertazioni e di aver mantenuto le distanze rispetto a queste, conservando la propria autonomia. Infine, secondo la ricorrente, è normale che la Thibodraad le abbia trasmesso il telex 15 dicembre 1983 del signor Mueller, poiché essa partecipava alle riunioni, e il signor Mueller aveva chiesto alla Thibodraad di esaminare la sua posizione con i colleghi del circolo di Breda.

151 La Commissione sostiene che la partecipazione della ricorrente alle intese miranti a proteggere il mercato tedesco si desume dalla sua abituale partecipazione alle riunioni di Breda e di Bunnik, cui partecipava anche la BStG per discutere la reciproca penetrazione sul mercato del Benelux e sul mercato tedesco, come risulta da numerosi documenti menzionati nella Decisione. Inoltre, il coinvolgimento della ricorrente nelle intese sarebbe provato anche dal fatto che la Thibodraad le aveva trasmesso il telex 15 dicembre 1983 del signor Mueller.

152 La Commissione fa valere che, se è vero che la ricorrente non svolgeva alcuna attività in proprio in Germania, dato il contratto di distribuzione esclusiva con la BStG, ciò non toglie ch'essa svolgeva attività di produzione nei Paesi Bassi e vendeva parte dei suoi prodotti in Germania.

Giudizio del Tribunale

153 Si deve ricordare che il Tribunale ha già dichiarato (v. supra, punti 117 e seguenti e 126 e seguenti) che i contratti di distribuzione esclusiva tra la BStG e la ricorrente (Roermond) non soddisfacevano le condizioni poste dal regolamento n. 67/67 ed erano in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, come pure che la ricorrente (St Ingbert) aveva partecipato ad un'intesa con la BStG, riguardo alla riesportazione in Germania di rete saldata, intesa ritenuta anch'essa (v. supra, punti 140 e seguenti) in contrasto con l'art. 85, n. 1, del Trattato, e che queste due intese miravano a proteggere il mercato tedesco.

154 Inoltre, si deve rilevare che il coinvolgimento della ricorrente nelle intese miranti a proteggere il mercato tedesco si desume dal telex 15 dicembre 1983 inviato dal signor Mueller alla Thibodraad e riferentesi alla riunione tenuta a Breda il 5 dicembre 1983, alla quale avevano partecipato la ricorrente, la Thibodraad, la Van Merksteijn, la FBC, la Boël/Trébos, la ZND, la Tréfilunion e la BStG. Il signor Mueller si dichiarava disposto "a mantenere allo status quo le importazioni dirette ai paesi vicini, vale a dire a non espanderle più delle importazioni provenienti da detti paesi". Copia di detto telex veniva trasmessa alla ricorrente, con lettera 16 dicembre 1983 della Thibodraad [all. 65 (a) c.a., punto 93 della Decisione], "per poter successivamente comunicare al signor Mueller la nostra posizione".

155 Il coinvolgimento della ricorrente nelle intese si desume, inoltre, dal telex 11 gennaio 1984, inviato dal signor Peters, della Tréfilunion, al signor Marie, della Tréfilunion, (all. 66 c.a., punti 95 e 153 della Decisione), telex che fa riferimento ad una riunione tenuta a Breda il 5 gennaio 1984, cui intervenivano la ricorrente, la Boël/Trébos, la FBC, la BStG, la Tréfilunion ed altre imprese olandesi. Detto telex precisa quanto segue: "I partecipanti abituali chiedono ai rappresentanti della BStG di non perturbare più i mercati del Benelux con esportazioni consistenti ed a prezzi molto bassi verso tali mercati. I tedeschi si difendono spiegando che i belgi (la Boël e più di recente la Frère Bourgeois) esportano in Germania quantitativi analoghi. I belgi precisano ch'essi rispettano i prezzi del mercato tedesco, che si deve parlare di percentuale di mercato e non di tonnellate. Non si è deciso nulla di concreto".

156 Alla luce di tali prove, il Tribunale non può condividere la tesi della ricorrente secondo cui questa non esercitava alcuna attività commerciale in Germania; il fatto ch'essa producesse rete saldata a Roermond e che questo prodotto fosse venduto dalla BStG in Germania dimostra infatti ch'essa aveva sempre tutto l'interesse a profittare dei prezzi elevati del mercato tedesco.

157 Infine, il Tribunale ricorda di aver già constatato che la ricorrente ha partecipato alle riunioni di Breda e di Bunnik e che, contrariamente a quanto essa afferma, vi ha partecipato attivamente. La ricorrente, inoltre, è sempre stata considerata come una partecipante abituale alle riunioni. Essa è stata pure vista dai suoi partner come un'impresa di cui era necessario conoscere l'opinione per stabilire un atteggiamento comune, come risulta, fra l'altro, dalla lettera inviata il 16 dicembre 1983 dalla Thibodraad alla Tréfilarbed [all. 65 (a) c.a., punto 93 della Decisione] e con la quale veniva a questa trasmesso, in allegato, il telex 15 dicembre 1983 del signor Mueller. Infine, si deve sottolineare che dal suddetto telex 31 agosto 1984 della Tréfilunion risulta che la ricorrente, il 24 agosto 1984, aveva assunto la presidenza delle riunioni di Breda e di Bunnik, succedendo al rappresentante della Thibodraad, che l'aveva esercitata in precedenza.

158 Comunque, anche ammettendo che, almeno in parte, la ricorrente non abbia partecipato attivamente alle riunioni, il Tribunale considera che, tenuto conto del fatto che lo scopo di queste ultime era manifestamente anticoncorrenziale, la ricorrente, partecipando a dette riunioni senza prendere pubblicamente le distanze dal loro oggetto, ha indotto gli altri partecipanti a ritenere ch'essa approvava il risultato delle riunioni stesse e che vi si sarebbe attenuta (sentenze 17 dicembre 1991, Hercules Chemicals/Commissione, loc. cit., punto 232, e 10 marzo 1992, Solvay/Commissione, loc. cit., punti 98-100)

159 Da quanto precede risulta che la Commissione ha sufficientemente provato la partecipazione della ricorrente alle intese miranti a proteggere il mercato tedesco.

160 La censura della ricorrente dev'essere quindi respinta.

Sul motivo attinente alla violazione dell'art. 15 del regolamento n. 17

I - Sulla mancata specificazione dei criteri per determinare la gravità delle infrazioni e l'importo dell'ammenda

Argomenti delle parti

161 Nell'atto introduttivo, la ricorrente fa valere che la Commissione commette un errore di qualificazione quando considera come un'unica infrazione comportamenti illeciti non connessi fra loro e tenuti su mercati diversi. Di fronte all'obiezione della Commissione, secondo cui questa non ha mai ritenuto che vi fosse una sola intesa generale, bensì un'insieme di intese differenti, in epoche differenti e su mercati geografici differenti, la ricorrente, nella replica, sostiene che la Commissione le ha inflitto un'unica ammenda per il complesso dei fatti addebitatile, senza indicare la parte dell'ammenda, o la percentuale della stessa, imputabile a ciascuna delle infrazioni. Questo modo di procedere impedirebbe ogni esame comparativo quanto alla valutazione, effettuata dalla Commissione, della gravità delle infrazioni commesse dalla ricorrente e dalle altre singole imprese. Secondo la ricorrente, la Commissione è perciò venuta meno all'obbligo di motivazione.

162 La ricorrente sostiene che a torto, nel punto 22 della Decisione, si constata che le intese hanno l'effetto di regolamentare una parte sostanziale del mercato comune. Essa ritiene che si sia trattato di concertazioni nazionali con carattere, portata e "timing" alquanto diversi, ma che la Commissione abbia amalgamato tale insieme di elementi disparati basandosi sul comune carattere transfrontaliero degli stessi, il che avrebbe implicato, nella valutazione, un loro "ingigantimento" che è stato, per lei, particolarmente sfavorevole. Secondo la ricorrente, la regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune prospettata dalla Commissione si riduceva, in pratica, a taluni dispositivi di protezione accessori relativi alla penetrazione nelle zone frontaliere ed il preteso isolamento di una parte sostanziale del mercato comune riguardava solo i quantitativi prodotti a una distanza economicamente conveniente dalla frontiera.

163 La Commissione obietta che l'ammenda inflitta alla Tréfilarbed non costituisce la somma aritmetica di varie ammende relative a distinte infrazioni, poiché non si è trattato di intese separate, bensì, come rilevato nel punto 22 della Decisione, di un insieme di intese che hanno avuto, congiuntamente, l'effetto di regolamentare una parte sostanziale del mercato comune. Le imprese avrebbero infatti partecipato nel contempo a più intese su vari mercati geografici parziali, cosicché, ad un certo momento, si sarebbe determinata la ripartizione del mercato della Comunità. La Tréfilarbed, ad esempio, nel 1982 partecipava contemporaneamente ad un'intesa sul mercato francese, ad un'intesa sul mercato del Benelux e ad un'intesa sul mercato tedesco. La Commissione conclude che, stando così le cose, non le si può far carico di un'artificiale globalizzazione delle infrazioni.

164 Inoltre, secondo la Commissione, i dispositivi di protezione riguardanti la penetrazione nelle zone frontaliere nulla avevano di "accessorio", ma erano per l'appunto la ragion d'essere delle intese in questione. Il fatto che questi dispositivi riguardassero anzitutto l'accesso sulle zone frontaliere non diminuirebbe in alcun modo la loro illiceità, ma deriverebbe dalla semplice circostanza che gli scambi intracomunitari di rete saldata hanno luogo essenzialmente in queste zone, in ragione dei costi di trasporto del prodotto.

Giudizio del Tribunale

165 Il Tribunale rileva che, secondo una giurisprudenza costante, la Commissione può imporre un'unica ammenda per diverse infrazioni (v., in proposito, sentenze della Corte 16 dicembre 1975, Suiker Unie e a./Commissione, loc. cit., 14 febbraio 1978, United Brands/Commissione, causa 27/76, Racc. pag. 207, e 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80, Musique diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825), tanto più quando, come nel caso di specie, le infrazioni accertate nella decisione si siano concretate nello stesso tipo di comportamenti sui vari mercati, in particolare nella determinazione di prezzi e di quote e nello scambio d'informazioni, e a tali infrazioni abbiano partecipato quasi sempre le stesse imprese. In proposito non si può ignorare che, in un dato momento, la ricorrente partecipava ad intese su vari mercati, quali il mercato francese, quello tedesco e quello del Benelux.

166 Si deve poi sottolineare che l'irrogazione di un'unica ammenda non ha privato la ricorrente della possibilità di verificare se la Commissione abbia correttamente valutato la gravità e la durata delle infrazioni. La ricorrente ha effettuato, infatti, una lettura della decisione che ne isola artificialmente una parte, mentre la Decisione costituisce un insieme e ogni sua parte va letta alla luce delle altre. Il Tribunale ritiene che la Decisione, considerata nel suo complesso, abbia fornito alla ricorrente le indicazioni necessarie per rendersi conto delle varie infrazioni che le venivano addebitate e delle specifiche circostanze del suo comportamento, e gli abbia consentito di esercitare il proprio controllo di legittimità.

167 Il Tribunale ricorda che gli argomenti svolti dalla ricorrente per quanto riguarda il mercato geografico di cui trattasi sono già stati disattesi.

168 Il Tribunale non può condividere la tesi della ricorrente secondo la quale la Commissione, considerando congiuntamente le varie intese in base al loro comune carattere transfrontaliero, avrebbe determinato un deprecabile effetto di "ingigantimento". Se è vero, infatti, che la Commissione ha accertato l'esistenza di una serie d'intese diverse, in epoche diverse e su mercati diversi, è pur vero ch'essa ha accertato che lo scopo delle intese era il medesimo, vale a dire la determinazione di prezzi e di quote, e che le medesime imprese partecipavano nel contempo a più intese su vari mercati.

169 Tenuto conto del complesso di questi elementi, si deve constatare che, dichiarando, nel punto 22 della Decisione, che l'insieme delle intese di cui trattasi, attraverso la regolamentazione dei singoli mercati parziali, ha provocato un'ampia regolamentazione di una parte sostanziale del mercato comune, la Commissione non ha commesso alcun errore di valutazione giuridica.

170 Alla luce di tutto quanto precede, la censura della ricorrente dev'essere respinta.

II - Sull'assenza di intenzionalità o di negligenza in capo alla ricorrente

Argomenti delle parti

171 La ricorrente fa valere la propria buona fede e nega di aver agito intenzionalmente. Al riguardo essa sostiene, anzitutto, che le imprese operanti sul mercato della rete saldata si considerano, per lo più, imprese siderurgiche soggette al Trattato CECA, e pertanto vincolate dal regime anticrisi istituito dalla Comunità, il quale implicava la determinazione di prezzi e di quote di produzione. Essa rileva, inoltre, che sul mercato tedesco della rete saldata vigeva un cartello di crisi strutturale, autorizzato dal Bundeskartellamt e tollerato dalla Commissione. Incontestabilmente, a suo avviso, l'esistenza del cartello aveva indotto i produttori del settore ad istituire misure di controllo dei prezzi e delle quote, in base all'idea che quanto era lecito in Germania doveva esser lecito anche altrove. La ricorrente sostiene che queste due circostanze avevano convinto le imprese del settore dell'ineccepibilità del loro comportamento.

172 La ricorrente assume di essersi trovata di fronte alla minaccia, da parte dei produttori francesi, del ritiro dell'omologazione; il suo atteggiamento cooperativo si spiegherebbe con la continua pressione in tal senso.

173 La Commissione ritiene inammissibile l'argomento secondo il quale le imprese ritenevano che alla rete saldata si applicasse il Trattato CECA. Se così fosse stato - il che, a suo avviso, è inverosimile, in quanto esse sapevano che, a differenza di quanto avveniva per i "prodotti CECA", nella fattispecie non vi erano prezzi stabiliti sul piano comunitario, né prelievi da pagare in base all'art. 49 del Trattato CECA -, le imprese avrebbero agito almeno con negligenza, ed anche questo giustificherebbe l'irrogazione di ammende a norma dell'art. 15, n. 1, del regolamento n. 17.

174 Per quanto riguarda il cartello di crisi tedesco, la Commissione fa valere che, nel punto 206 della Decisione, il cartello è stato preso in considerazione come circostanza attenuante ai fini del calcolo dell'ammenda. Essa ricorda che il cartello è stato istituito solo nel 1983, cioè dopo che erano state commesse parecchie delle infrazioni contestate. Infine, secondo la Commissione, un comportamento illecito non può essere giustificato con riferimento al comportamento di altre imprese, a prescindere dal fatto che quest'ultimo costituisca o meno un'infrazione.

175 Rispondendo alla spiegazione della Tréfilarbed, secondo cui la sua "cooperazione" con i produttori francesi le avrebbe evitato il ritiro dell'omologazione, la Commissione rileva che un siffatto compromesso non è sottratto all'art. 85, n. 1, del Trattato e che, quali che siano state la realtà e la gravità delle minacce eventualmente subite dalla ricorrente, questa non ha addotto alcun elemento in base al quale si possa concludere ch'essa vi ha fatto fronte rispettando il diritto comunitario della concorrenza.

Giudizio del Tribunale

176 Il Tribunale ricorda che, perché un'infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale, non è necessario che l'impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente ch'essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza (sentenze della Corte 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco/Commissione, Racc. pag. 2117, punto 41, e 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex/Commissione, Racc. pag. I-261; sentenza del Tribunale 10 marzo 1992, causa T-15/89, Chemie Linz/Commissione, Racc. pag. II-1275, punto 350).

177 Inoltre, il Tribunale osserva che la Commissione, tenendo conto di un insieme di circostanze valide per tutte le imprese, è stata indotta a limitare le ammende ad un importo notevolmente inferiore a quello che sarebbe stato giustificato in condizioni normali (punto 208 della Decisione). Fra le suddette circostanze sono menzionate la dipendenza, per il 75-80%, del prezzo della rete saldata dal prezzo della vergella, prodotto sottoposto a quote di produzione, la situazione di calo strutturale della domanda, l'esistenza di capacità eccedentarie, le fluttuazioni di breve periodo del mercato e l'insoddisfacente redditività del settore (punto 201 della Decisione), nonché la correlazione fra la rete saldata e il tondino per cemento armato (punto 202 della Decisione). Inoltre, nella Decisione si è tenuto conto, in quanto circostanza attenuante, che non giustifica tuttavia le misure illecitamente adottate, anche del fatto che l'esistenza del cartello di crisi strutturale in Germania aveva indotto le parti di altri Stati membri a cercare di tutelarsi a loro volta (punto 206 della Decisione).

178 Si deve rilevare che i timori nutriti dalla ricorrente quanto alla possibilità di subire misure di ritorsione da parte dei concorrenti non possono giustificare la sua partecipazione alle intese. Ammesso che i suoi timori fossero fondati, la ricorrente avrebbe infatti potuto denunciare alle autorità competenti le pressioni subite e presentare alla Commissione un reclamo a norma dell'art. 3 del regolamento n. 17, piuttosto che partecipare a dette intese (v. sentenza Huels/Commissione, loc. cit., punto 128).

179 Ne consegue che la censura dev'essere respinta.

III - Sulla sproporzionata entità dell'ammenda

Argomenti delle parti

180 Secondo la ricorrente, l'importo di 1 143 000 ECU dell'ammenda inflittale è eccessivo e sproporzionato. Essa fa valere che la percentuale del fatturato applicata nel suo caso (3%) è superiore alla percentuale mediamente applicata nei confronti delle altre imprese (2,5%), e considera ingiustificato ed ingiusto ch'essa sia stata trattata più severamente delle altre imprese. La ricorrente sostiene inoltre che il trattamento riservatole è stato più severo in quanto, per valutare la gravità delle pretese infrazioni, la Commissione ha preso in considerazione i mercati nazionali, e le intese, in funzione delle frontiere. Al riguardo la ricorrente assume che la Commissione non ha tenuto conto dell'ubicazione dei suoi stabilimenti, situati tutti sulla linea di confine dei tre mercati, il che avrebbe dato l'impressione del suo necessario coinvolgimento in tutte le concertazioni riguardanti il passaggio delle frontiere. E'per questo che la Commissione sarebbe stata indotta ad imputarle una responsabilità più grave di quella delle altre imprese, che, data l'ubicazione dei loro stabilimenti, operavano soltanto su uno o due mercati nazionali; in realtà, essa non aveva avuto alcuna intenzione di determinare ripartizioni, le quali, al contrario, l'intralciavano, data la sua necessità di esportare i propri prodotti. La ricorrente aggiunge che, poiché il suo naturale mercato geografico era a cavallo delle frontiere ed occupava in pratica la zona centrale della Comunità, l'effetto di qualsiasi intesa nella quale essa fosse stata coinvolta avrebbe potuto esplicarsi solo in questa zona di vendita, determinata dalla geografia.

181 La Commissione precisa ch'essa non ha tenuto conto, nei confronti della Tréfilarbed, di alcuna "responsabilità più grave" rispetto a quella delle altre imprese che avevano svolto un ruolo attivo nella organizzazione delle intese, e che nel punto 207, in fine, della Decisione è detto esattamente il contrario. La Commissione osserva che alla Tréfilarbed è stata inflitta un'ammenda più elevata, in percentuale del fatturato, della media delle altre, in quanto non tutte le imprese hanno partecipato, come la Tréfilarbed, a tutte le intese contestate. La Commissione aggiunge che l'aliquota applicata nel caso della Tréfilarbed è inferiore a quella massima applicata, che è stata del 3,6%, e che altre due imprese sono state colpite da ammende più elevate di quella della ricorrente.

182 La Commissione nega che la situazione geografica della Tréfilarbed implichi necessariamente la partecipazione di quest'ultima ad intese transfrontaliere, ed afferma che è paradossale vedere un'impresa necessariamente presente sul mercato di più Stati membri avvalersi proprio di tale situazione per cercare di sottrarsi all'applicazione del diritto comunitario. La Commissione rileva che, qualora venisse seguito il ragionamento della Tréfilarbed, se ne dovrebbe inferire che i principi di libera circolazione sanciti dal Trattato non si applicano alle zone frontaliere.

Giudizio del Tribunale

183 Il Tribunale ricorda che, a norma dell'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, la Commissione può infliggere ammende da un minimo di mille ECU a un massimo di un milione di ECU; quest'ultimo importo può esser aumentato fino al 10% del fatturato realizzato nel corso dell'esercizio sociale precedente da ciascuna delle imprese coinvolte nell'infrazione. Per determinare l'importo dell'ammenda entro questi limiti, detta disposizione prescrive che si tenga conto della gravità e della durata dell'infrazione. Poiché la nozione di fatturato è stata interpretata dalla Corte come riferentesi al fatturato complessivo (sentenza Musique diffusion française e a./Commissione, loc. cit., punto 119), si deve concludere che la Commissione, la quale ha tenuto conto non già del fatturato complessivo realizzato dalla ricorrente, bensì unicamente del fatturato relativo alla rete saldata nella Comunità a sei, e non ha superato il limite del 10%, non ha quindi violato, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, le disposizioni dell'art. 15 del regolamento n. 17.

184 D'altro canto, il Tribunale constata che la ricorrente non fornisce indizi sufficienti per provare che, tenuto conto della durata e della particolare gravità delle infrazioni accertate a suo carico, essa sia stata trattata più severamente di altre imprese destinatarie della Decisione.

185 In realtà, per quanto riguarda la differenza tra l'aliquota applicata alla ricorrente (3%) e quella applicata alla Tréfilunion, impresa cui è stata applicata, nella Decisione, l'aliquota più elevata (3,6%), il Tribunale ritiene che non vi sia sproporzione. Anche se, infatti, a carico della Tréfilunion si tiene conto di una circostanza aggravante - il fatto che questa impresa sia stata una delle iniziatrici e una delle principali autrici di comportamenti colpiti da sanzione -, è pur vero che la decisione imputa alla ricorrente la partecipazione ad un numero di infrazioni superiore a quello che è stato accertato nel caso della Tréfilunion. Analogamente, la differenza tra l'aliquota applicata alla ricorrente e quella, inferiore, applicata alle altre imprese partecipanti è giustificata dall'applicazione, per queste ultime, di circostanze attenuanti di cui non fruisce la ricorrente.

186 Infine, il Tribunale rileva che la ricorrente non può far valere la situazione geografica dei propri stabilimenti per sostenere di non aver partecipato alle intese. Non è perché detti stabilimenti erano situati sulle linee di confine che la Commissione le ha fatto carico di aver partecipato alle intese, ma perché questa partecipazione è risultata da un complesso di prove. L'ubicazione degli stabilimenti della ricorrente non implicava necessariamente la partecipazione di questa ad intese transfrontaliere, ma evidentemente rendeva più facile la sua partecipazione alle intese riguardanti i vari mercati.

187 La censura della ricorrente dev'essere perciò respinta.

IV - Sulla presa in considerazione dell'ammenda inflitta dalle autorità francesi

Argomenti delle parti

188 La ricorrente fa valere che, in quanto importatore in Francia, essa è stata colpita da un'ammenda inflitta dalle autorità francesi, e che la Commissione non poteva infliggerle un'ulteriore sanzione per gli stessi fatti, accaduti sullo stesso mercato, per l'unico motivo che i comportamenti addebitatile avevano carattere "transfrontaliero". Secondo la ricorrente, la Commissione non ha provato che intendeva infliggere sanzioni per fatti diversi, o che aveva accertato nuovi comportamenti illeciti. La ricorrente lamenta il fatto che la Commissione le abbia inflitto un'ammenda 800 volte più elevata di quella irrogata dalle autorità francesi competenti in materia di concorrenza. Questa enorme differenza di valutazione sarebbe stata spiegata solo con un vago accenno, da parte della Commissione, alle "conseguenze generali di tali intese [francesi] e in particolare [al] loro effetto sul commercio tra Stati membri" (punto 205 della Decisione). Infine, secondo la ricorrente, il fatto che la Commissione si sia limitata a detrarre dall'importo dell'ammenda l'importo della sanzione inflittale in Francia non corrisponde al modo in cui si deve tener conto di una precedente decisione nazionale, ai sensi della sentenza della Corte 13 febbraio 1969 (causa 14/68, Walt Wilhelm e a., Racc. pag. 1). Per la ricorrente, la corretta interpretazione di questa sentenza impone che, in caso di procedimento parallelo dinanzi ad un'autorità nazionale, l'autorità comunitaria tenga conto della complessiva motivazione della decisione nazionale, e non solo dell'importo dell'ammenda da questa inflitta.

189 La Commissione considera che il raffronto con la decisione delle autorità francesi è irrilevante, poiché questa decisione riguardava solo un mercato nazionale e in quanto la Commissione non può essere vincolata, nell'applicazione dell'art. 85 del Trattato, da eventuali decisioni adottate da autorità nazionali.

190 Per di più, secondo la Commissione, nella decisione francese era stata accertata la partecipazione della ricorrente solo all'accordo relativo al mercato francese nel periodo 1983-1984. Non ci si deve stupire, quindi, della notevole differenza tra l'ammenda inflitta dalle autorità francesi e quella irrogata alla Tréfilarbed per la lunga serie di infrazioni accertate a suo carico. La Commissione aggiunge di aver disposto di elementi che permettevano di addebitare alla Tréfilarbed un'infrazione relativa al mercato francese per il periodo 1981-1982, il che non è stato fatto dalle autorità francesi. D'altra parte, la Commissione non può condividere l'interpretazione della sentenza Walt Wilhelm e a. proposta dalla ricorrente, che è contraddetta dalla giurisprudenza della Corte. Perciò, ai sensi della sentenza Walt Wilhelm e a., la Commissione non poteva far altro che detrarre l'importo dell'ammenda già inflitta in Francia.

Giudizio del Tribunale

191 Il Tribunale ricorda che nella giurisprudenza della Corte è stata ammessa la possibilità di un cumulo delle sanzioni qualora vi siano due procedimenti paralleli, che perseguono fini diversi, e la cui ammissibilità deriva dal particolare sistema di ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri in materia d'intese. Tuttavia, la Corte ha dichiarato che un'esigenza generale d'equità implica che, nel commisurare l'ammenda, la Commissione deve tener conto delle sanzioni che siano state già irrogate all'impresa per lo stesso fatto, qualora si tratti di sanzioni inflitte per violazione del diritto delle intese di uno Stato membro e, di conseguenza, per fatti avvenuti nel territorio comunitario (v., in proposito, sentenze della Corte 13 febbraio 1969, Walt Wilhelm e a., loc. cit., punto 11, e 14 dicembre 1972, causa 7/72, Boehringer/Commissione, Racc. pag. 1281, punto 3). Si deve constatare che ciò è avvenuto nel caso di specie, in cui la Commissione ha tenuto conto, nel punto 205 della Decisione, dell'ammenda già inflitta dalle autorità francesi.

192 Per quanto riguarda la differenza tra l'ammenda inflitta dalla Commissione e quella irrogata dalle autorità francesi competenti in materia di concorrenza, il Tribunale ritiene che la Commissione poteva basare le proprie conclusioni sulle prove in suo possesso, che non erano necessariamente le stesse di cui disponevano le autorità francesi della concorrenza, e ch'essa non può essere vincolata dalle conclusioni di dette autorità. In effetti, secondo una giurisprudenza costante, le analogie eventualmente esistenti fra la legislazione di uno Stato membro in materia di concorrenza e il regime degli artt. 85 e 86 del Trattato non possono in alcun caso limitare l'autonomia di cui la Commissione dispone nell'applicazione degli artt. 85 e 86, imponendole di adottare lo stesso punto di vista degli organi incaricati di applicare una siffatta legislazione nazionale (sentenza della Corte 28 marzo 1985, CICCE/Commissione, loc. cit., punto 27).

193 La censura della ricorrente non può quindi essere accolta.

194 Da tutto quanto precede risulta che il ricorso deve essere respinto in ogni sua parte.

Decisione relativa alle spese


195 Ai sensi dell'art. 87 del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha concluso in questo senso, la ricorrente va condannata alle spese

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese