Parole chiave
Massima

Parole chiave

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1. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Requisiti di ammissione - Valutazione diversa dei titoli dello stesso candidato in diversi concorsi - Ammissibilità - Presupposti

(Statuto del personale, all. III, art. 5)

2. Dipendenti - Ricorso - Motivi - Insufficiente motivazione - Accertamento d' ufficio

3. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Commissione giudicatrice - Redazione di una relazione motivata - Oggetto

(Statuto del personale, all. III, art. 5, sesto comma)

4. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Decisione di non ammettere al concorso - Motivazione - Obbligo - Portata

(Statuto del personale, all. III, art. 5)

5. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esammi - Esperienza professionale di un cadidato - Potere discrezionale della commissione giudicatrice - Sindacato giurisdizionale - Limiti

Massima

1. Qualora diversi bandi di concorso emanati successivamente abbiano stabilito condizioni di ammissione redatte in termini identici, un candidato non può venir giudicato in modo meno favorevole rispetto a valutazioni precedenti, salvo che la motivazione della decisione giustifichi chiaramente il diverso apprezzamento; a maggior ragione ciò vale se le condizioni del precedente concorso erano più severe di quelle del concorso litigioso.

2. Il Tribunale deve accertare d' ufficio se l' istituzione convenuta ha assolto l' obbligo che le incombeva di motivare la decisione impugnata.

3. L' obbligo, imposto alle commissioni giudicatrici dei concorsi dell' art. 5, sesto comma, dell' allegato III dello Statuto, di redigere una relazione motivata, che accompagna l' elenco degli idonei trasmesso all' autorità che ha il potere di nomina, ha lo scopo di consentire a detta autorità di avvalersi con ponderazione del proprio potere discrezionale di scelta e di valutare se la commissione giudicatrice ha deciso senza commettere irregolarità o se invece sia necessario, in considerazione di eventuali illeciti commessi dalla commissione giudicatrice, prescindere dai risultati del concorso ed avviare un nuovo procedimento. A questo scopo, la relazione di cui sopra deve illustrare tanto i criteri adottati seguiti dalla commissione giudicatrice, quanto l' applicazione fattane nei confronti dei candidati.

4. La commissione giudicatrice del concorso deve indicare con precisione quali sono le condizioni del bando di concorso che si ritengono non soddisfatte da un candidato. Tuttavia, onde tener conto delle difficoltà pratiche che sorgono nel caso di numerose candidature ad un concorso, la commissione giudicatrice competente può, in un primo tempo, limitarsi a comunicare ai candidati i criteri e i risultati della selezione, riservandosi di fornire in seguito chiarimenti specifici ai candidati che ne facciano espressa richiesta.

5. Allorché la valutazione dell' esperienza professionale di un candidato implica un apprezzamento che rientra nelle competenze specifiche dei componenti della commissione giudicatrice, il Tribunale deve limitarsi a controllare se l' esercizio di detta facoltà non è viziato da errore manifesto.