SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 13 DICEMBRE 1990. - JOSE MARIA GONZALEZ HOLGUERA CONTRO PARLAMENTO EUROPEO. - DIPENDENTE - REQUISITI DI AMMISSIONE AD UN CONCORSO GENERALE ESTERNO. - CAUSA T-115/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00831
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Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esami - Requisiti di ammissione - Valutazione diversa dei titoli dello stesso candidato in diversi concorsi - Ammissibilità - Presupposti
(Statuto del personale, all. III, art. 5)
2. Dipendenti - Ricorso - Motivi - Insufficiente motivazione - Accertamento d' ufficio
3. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Commissione giudicatrice - Redazione di una relazione motivata - Oggetto
(Statuto del personale, all. III, art. 5, sesto comma)
4. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Decisione di non ammettere al concorso - Motivazione - Obbligo - Portata
(Statuto del personale, all. III, art. 5)
5. Dipendenti - Assunzione - Concorso - Concorso per titoli ed esammi - Esperienza professionale di un cadidato - Potere discrezionale della commissione giudicatrice - Sindacato giurisdizionale - Limiti
1. Qualora diversi bandi di concorso emanati successivamente abbiano stabilito condizioni di ammissione redatte in termini identici, un candidato non può venir giudicato in modo meno favorevole rispetto a valutazioni precedenti, salvo che la motivazione della decisione giustifichi chiaramente il diverso apprezzamento; a maggior ragione ciò vale se le condizioni del precedente concorso erano più severe di quelle del concorso litigioso.
2. Il Tribunale deve accertare d' ufficio se l' istituzione convenuta ha assolto l' obbligo che le incombeva di motivare la decisione impugnata.
3. L' obbligo, imposto alle commissioni giudicatrici dei concorsi dell' art. 5, sesto comma, dell' allegato III dello Statuto, di redigere una relazione motivata, che accompagna l' elenco degli idonei trasmesso all' autorità che ha il potere di nomina, ha lo scopo di consentire a detta autorità di avvalersi con ponderazione del proprio potere discrezionale di scelta e di valutare se la commissione giudicatrice ha deciso senza commettere irregolarità o se invece sia necessario, in considerazione di eventuali illeciti commessi dalla commissione giudicatrice, prescindere dai risultati del concorso ed avviare un nuovo procedimento. A questo scopo, la relazione di cui sopra deve illustrare tanto i criteri adottati seguiti dalla commissione giudicatrice, quanto l' applicazione fattane nei confronti dei candidati.
4. La commissione giudicatrice del concorso deve indicare con precisione quali sono le condizioni del bando di concorso che si ritengono non soddisfatte da un candidato. Tuttavia, onde tener conto delle difficoltà pratiche che sorgono nel caso di numerose candidature ad un concorso, la commissione giudicatrice competente può, in un primo tempo, limitarsi a comunicare ai candidati i criteri e i risultati della selezione, riservandosi di fornire in seguito chiarimenti specifici ai candidati che ne facciano espressa richiesta.
5. Allorché la valutazione dell' esperienza professionale di un candidato implica un apprezzamento che rientra nelle competenze specifiche dei componenti della commissione giudicatrice, il Tribunale deve limitarsi a controllare se l' esercizio di detta facoltà non è viziato da errore manifesto.
Nella causa T-115/89,
José Maria González Holguera, dipendente del Parlamento europeo, con l' avvocato domiciliatario Blanche Moutrier, del foro di Lussemburgo, 16, avenue de la Porte-Neuve,
ricorrente,
contro
Parlamento europeo, rappresentato dal sig. Jorge Campinos, giureconsulto, e dal sig. Manfred Peter, capodivisione, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la segreteria generale del Parlamento europeo, Kirchberg,
convenuto,
causa avente ad oggetto l' annullamento della decisione della commissione giudicatrice del concorso generale PE/126/LA (consigliere linguistico di lingua spagnola) di non ammettere il ricorrente a partecipare al concorso in questione,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai signori: C.P. Briët, presidente, H. Kirschner e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore,
visti gli atti di causa ed in esito alla fase orale dell' 11 ottobre 1990
ha pronunciato la presente
Sentenza
*ntefatti
(omissis)
21 Il ricorrente conclude che piaccia al Tribunale:
1) dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
2) annullare la decisione della commissione giudicatrice del concorso generale PE/126/LA, intitolato "consigliere linguistico di lingua spagnola" in forza della quale il ricorrente non è stato ammesso alle prove d' esame;
3) dichiarare che si deve tener conto, nell' adottanda decisione, della precedente esperienza professionale del ricorrente nel settore della traduzione ed in rapporto con la traduzione;
4) annullare, rispettivamente, le prove del concorso e la nomina effettuata in esito allo stesso concorso;
5) porre le spese a carico del convenuto.
22 Il Parlamento conclude che piaccia al Tribunale:
- respingere il ricorso;
- pronunciarsi sulle spese in conformità con le vigenti disposizioni dello Statuto.
Nel merito
23 A sostegno del suo ricorso, il ricorrente ha invocato quattro mezzi che il Tribunale ritiene doveroso esaminare nell' ordine logico che segue: in primo luogo, la commissione giudicatrice non avrebbe tenuto conto del fatto che egli era stato ammesso a partecipare a concorsi precedenti, in particolare al concorso interno LA/103; in secondo luogo, la motivazione della decisione della commissione giudicatrice sarebbe insufficiente ed erronea; in terzo luogo la commissione giudicatrice avrebbe trascurato la sua esperienza professionale; in quarto luogo, la decisione della commissione giudicatrice avrebbe carattere discriminatorio nei suoi confronti rispetto agli altri candidati del concorso.
Sul primo mezzo, tratto dal fatto che in precedenza il candidato era stato ammesso a partecipare ad altri concorsi analoghi
(omissis)
29 il Tribunale ritiene necessario osservare che, secondo la giurisprudenza della Corte, qualora diversi bandi di concorso successivi abbiano contemplato condizioni di ammissione redatte in termini identici, un candidato non può venir valutato in modo meno favorevole rispetto alla valutazione ottenuta in un concorso precedente, salvo che la motivazione della decisione giutifichi chiaramente questa diversa valutazione (sentenze della Corte 5 aprile 1979, Kobor / Commissione, causa 112/78, Racc. pag. 1573, in particolare pag. 1578 e segg. e 12 luglio 1989, Belardinelli / Corte di giustizia, causa 225/87, Racc. pag. 2353). Per poter applicare questa giurisprudenza, occorre tuttavia che le condizioni prescritte per partecipare al concorso precedente siano state le stesse o siano state più rigorose di quelle prescritte nel concorso litigioso (v. la sentenze della Corte 21 marzo 1985, De Santis / Corte dei conti, causa 108/84, Racc. pag. 947, in particolare pag. 959). Si deve perciò accertare se questa situazione sussiste anche nei concorsi ai quali si riferisce il ricorrente.
30 Per il concorso interno LA/103 (capodivisione), indetto dal Parlamento, è d' uopo osservare che era destinato ad occupare un posto diverso da quello per il quale era stato bandito il concorso litigioso. Emerge dalla lettura dei bandi dei due concorsi che entrambi i posti vacanti erano dello stesso grado, ma che le relative funzioni erano solo parzialmente comparabili. Tra le funzioni del capodivisione erano largamente preponderanti i compiti organizzativi e di gestione dei lavori della divisione. Il consigliere linguistico, dal canto suo, doveva semplicemente "assistere" il capodivisione nei lavori di gestione, ma, soprattutto, nel settore linguistico, specie per quel che riguarda il controllo della qualità dei testi tradotti, la revisione e la traduzione di testi complessi, nonché la formazione professionale. Nell' attività del consigliere erano dunque preponderanti i compiti puramente linguistici.
31 Questa differenza nell' indole delle funzioni si rispecchia nelle condizioni di ammissione ai due concorsi. Il requisito dell' esperienza professionale, in particolare, era definito in termini più generali nel bando di concorso LA/103 rispetto al bando PE/126/LA. Per essere ammessi al concorso LA/103 era sufficiente comprovare un' esperienza professionale nei settori "liguistico, della traduzione, della revisione o della terminologia". Al contrario, l' esperienza professionale richiesta per partecipare al concorso bandito per un posto di consigliere linguistico si riferiva ai soli settori "della traduzione e della revisione", però in forma cumulativa e non già alternativa. Ne consegue che, mentre l' esperienza professionale prescritta per il posto di capodivisione poteva essere stata acquisita in uno solo dei quattro settori menzionati nel relativo bando di concorso, oppure in più settori, indipendentemente da quali questi fossero, il requisito dell' esperienza cumulata in due settori ben precisi dimostra che le qualifiche richieste in quest' ultimo caso dovevano essere più specifiche di quelle elencate nel primo bando di concorso. Il Tribunale ne conclude perciò che le condizioni d' ammissione al concorso bandito per occupare il posto di capodivisione non erano né identiche né più severe di quelle indicate nel bando di concorso litigioso.
32 Quanto agli altri concorsi ai quali ha partecipato il ricorrente si deve osservare anzitutto che i due procedimenti organizzati dal Parlamento, cioè la selezione PE/26/LA e il concorso PE/101/LA erano destinati ad occupare posti di traduttori principali, quindi di livello ben diverso da quello per il quale è stato organizzato il concorso litigioso. Quanto al concorso generale EUR/LA/7, bandito dalla Commissione, il ricorrente non ha fornito alcun elemento da cui risultasse che detto concorso fosse analogo, vuoi per il tipo di posto da occupare, vuoi per le rispettive condizioni di ammissione, al concorso PE/LA/126. Non si può infine tener conto del concorso CES/LA/4/89 che è stato bandito solo nell' aprile 1989, quindi dopo la decisione impugnata dal ricorrente.
33 Ne consegue che il ricorrente non ha dimostrato che la valutazione espressa nei suoi confronti tramite la decisione di non ammetterlo al concorso litigioso fosse contraddittoria con quelle anteriori di ammetterlo ad altri concorsi. Il primo mezzo dedotto dal ricorrente non è perciò fondato.
Sul secondo mezzo, tratto dall' insufficienza della motivazione della decisione impugnata
(omissis)
37 Secondo il Tribunale, si deve preliminarmente osservare che l' art. 42, n. 2, del regolamento di procedura della Corte, applicabile, mutatis mutandis, ai procedimenti dinanzi al Tribunale, vieta la deduzione di mezzi nuovi nel corso di causa, salvo che detti mezzi si fondino su elementi di diritto e di fatto emersi durante la fase scritta. Il Tribunale deve comunque accertare d' ufficio se il Parlamento ha assolto l' obbligo, che gli incombe, di motivare la sua decisione (v. sentenza della Corte 20 marzo 1959, Nold / Alta Autorità, causa 18/57, Racc. V, pag 91, in particolare pag. 115, sentenza 1 luglio 1986, Usinor / Commissione, causa 185/85, Racc. pag. 2079, in particolare pag. 2098, nonché la sentenza del Tribunale 20 settembre 1990, Hanning, causa T-37/89, Racc. pag. II-463).
38 Poiché nel pronunciarsi sul primo mezzo, il Tribunale ha constatato che vi erano differenze tra i concorsi ai quali il ricorrente aveva partecipato e il concorso litigioso, ne consegue che l' ammissione del ricorrente a detti concorsi precedenti non ha affatto influito, nella fattispecie, sulla portata dell' obbligo di motivare la reiezione della sua candidatura (v. sentenze della Corte 5 agosto 1979, Kobor, 21 marzo 1985, De Santis e 12 luglio 1989, Belardinelli, già citate).
39 Quanto alla prima parte del mezzo, cioè l' asserita inosservanza, da parte della commissione giudicatrice, dell' obbligo sancito dall' art. 5, sesto comma, dell' allegato III dello Statuto, di motivare la sua relazione, si deve osservare che questa censura non riguarda la motivazione della decisione della Commissione esaminatrice nei confronti dei candidati, bensì solo nei confronti dell' APN (v. sentenza della Corte 13 luglio 1989, Caturla-Poch e de la Fuente Pascual, cause riunite 361/87 e 362/87, Racc. pag. 2471). Come la Corte ha stabilito in detta sentenza, la prescrizione di una relazione motivata mira, quanto alla valutazione dei candidati inclusi nell' elenco degli idonei, a consentire all' APN di avvalersi ponderatamente del proprio potere discrezionale nella scelta. Per far ciò l' APN deve essere informata sia dei criteri generali adottati dalla commissione giudicatrice sia dell' applicazione fattane nei confronti dei candidati. A questo proposito la Corte ha stabilito che è sufficiente che la relazione della commissione esaminatrice contenga i punteggi conseguiti dai candidati e corrispondenti ai criteri di valutazione.
40 Se, come nella fattispecie, si è rifiutato di ammettere al concorso alcuni candidati, l' obbligo di motivazione mira invece a consentire all' APN di giudicare se le decisioni della commissione giudicatrice sono scevre da irregolarità oppure se essa deve, avendo constatato talune irregolarità commesse dalla commissione esaminatrice, prescindere dai risultati del concorso e instaurare una nuova procedura (v. le sentenze della Corte 23 ottobre 1986 Schwiering / Corte dei conti, causa 321/85, Racc. pag. 3177, in particolare pag. 3199 e Hoyer / Corte dei conti, cause riunite 322/85 e 323/85, Racc. pag. 3215). A questo proposito, l' APN deve pure essere informata dei criteri generali seguiti dalla commissione giudicatrice per le condizioni di ammissione e del modo in cui questi sono stati applicati ai candidati.
41 Nella fattispecie, la relazione indicava il numero di anni di esperienza richiesti dalla commissione giudicatrice e precisava che questa esperienza doveva esser comprovata da documenti. L' APN poteva perciò controllare se i criteri applicati dalla commissione giudicatrice erano conformi al bando di concorso. La commissione giudicatrice aveva poi allegato alla propria relazione l' elenco dei candidati non ammessi al concorso indicando, mediante un codice numerico, la condizione d' ammissione non soddisfatta. E' vero che il rapporto non conteneva una valutazione espressa dei documenti prodotti dai singoli candidati, tuttavia le indicazioni fornite dalla commissione giudicatrice erano sufficienti per consentire all' APN, in caso di contestazione, di verificare se le decisioni della commissione giudicatrice con cui si ammettevano o meno i candidati alle prove d' esame fossero viziate da irregolarità. Di conseguenza, la relazione della commissione giudicatrice è conforme all' obbligo di motivazione prescritto dall' art. 5, sesto comma, dell' allegato III dello Statuto.
42 Quanto alla seconda parte del mezzo, tratta dall' inosservanza dell' obbligo, sancito dall' art. 25, n. 2, dello Statuto, di motivare qualsiasi decisione di carattere lesivo adottata in applicazione dello Statuto, è giurisprudenza costante che questo obbligo ha lo scopo, da un lato, di fornire all' interessato le indicazioni necessarie per rendersi conto se la decisione è o meno fondata e, dall' altro, di rendere possibile il controllo giurisdizionale (v., ad esempio, le sentenze della Corte 21 giugno 1984, Lux / Corte dei conti, causa 69/83, Racc. pag. 2447, in particolare pag. 2467, e 13 luglio 1989, Jaenicke Cendoya / Commissione, punto 10 della motivazione, causa 108/88, Racc. pag. 2711, e la sentenza del Tribunale 20 settembre 1990, Hanning, punto 39 della motivazione, causa T-37/89, già citata).
43 Per quel che riguarda più specialmente le decisioni con le quali non si ammette un candidato ad un concorso, la Corte ha precisato che è necessario, a questo proposito, che la commissione giudicatrice indichi con precisione le condizioni elencate nel bando di concorso che il candidato non soddisfa (v., ad esempio, le sentenze 30 novembre 1978, Salerno / Commissione, cause riunite 4/78, 19/78 e 28/78, Racc. pag. 2403, in particolare pag. 2416 e 21 marzo 1985, De Santis, causa 108/84, già citata, Racc. pag. 958). A questo proposito si deve però ricordare che la commissione giudicatrice di un concorso con numerosi candidati può, in un primo tempo, limitarsi a comunicare ai candidati solo i criteri ed i risultati della selezione, riservandosi la facoltà di comunicare solo in un secondo tempo chiarimenti personali complementari ai candidati che ne facciano espressa richiesta (v., in ultimo luogo, la sentenza della Corte 12 luglio 1989, Belardinelli, causa 225/87, già citata). Non si può perciò far carico alla commissione giudicatrice di aver comunicato al ricorrente la decisione di non ammetterlo al concorso tramite la lettera tipo del 21 novembre 1988, nella quale si dichiarava, con sufficiente precisione, quali erano le condizioni del bando di concorso che, a giudizio della commissione, non erano soddisfatte.
44 La lettera del 19 dicembre 1988, con la quale il presidente della commissione giudicatrice rispondeva alla richiesta del ricorrente di riesaminare la sua candidatura, precisava, da parte sua, il periodo che la commissione aveva stabilito, con riferimento alla pratica della traduzione e della revisione come attività principale e regolare, per determinare se l' esperienza professionale dei candidati era conforme alle condizioni poste dal bando di concorso. La lettera indicava inoltre che i documenti giustificativi che il ricorrente aveva allegato alla domanda non avevano consentito alla commissione giudicatrice di accertare se egli possedesse i requisiti prescritti. Queste indicazioni consentivano al ricorrente di raffrontare i documenti che aveva prodotto ai criteri fissati dalla commissione. Egli poteva desumerne i motivi per i quali la commissione aveva giudicato insufficienti i suoi attestati e valutare se la reiezione della sua candidatura fosse giustificata o meno. Gli argomenti svolti dal ricorrente, nell' ambito del presente ricorso, dimostrano d' altro canto che egli conosceva nel complesso gli elementi necessari per salvaguardare efficacemente i suoi diritti.
45 Per questi motivi si deve constatare che la decisione con la quale si rifiuta di ammettere il ricorrente al concorso litigioso non è viziata da difetto di motivazione e che il secondo mezzo va disatteso.
Sul terzo mezzo, relativo alla valutazione dell' esperienza professionale del ricorrente da parte della commissione esaminatrice
(omissis)
52 Il Tribunale ritiene necessario accertare se la commissione giudicatrice, scartando la candidatura del ricorrente, ha sconfinato dai limiti del potere discrezionale che le conferiva il testo del bando di concorso PE/126/LA o se ha commesso un errore manifesto nella valutazione delle qualifiche individuali del ricorrente (v. le sentenze della Corte 26 febbraio 1981, Authié / Commissione, causa 34/80, Racc. pag. 665, in particolare pag. 677, e 4 febbraio 1987, Maurissen / Corte dei conti, causa 417/85, Racc. pag. 551, in particolare pag. 563).
53 A questo proposito è d' uopo osservare che spettava alla commissione giudicatrice determinare, come previsto nel bando di concorso, i criteri per l' ammissione dei candidati (sentenza 26 febbraio 1981, Authié, causa 34/80, già citata, Racc. pag. 678). Nella fattispecie, i criteri prescelti dalla commissione giudicatrice sono consoni al bando di concorso. Del resto il ricorrente non ha contestato la decisione della commissione giudicatrice di prescrivere, tra le condizioni di ammissione, un' esperienza triennale di traduzione e un' ulteriore esperienza biennale di revisione, vale a dire un minimo di cinque anni di esperienza nel settore della traduzione e della revisione.
54 Quanto alla valutazione dell' esperienza professionale del ricorrente, è opportuno osservare che questa implica un apprezzamento che rientra nelle competenze linguistiche di cui dispone la commissione giudicatrice, necessarie per stabilire se le funzioni svolte in precedenza dal ricorrente corrispondano ai criteri prescelti. Nel sindacare la regolarità di siffatto apprezzamento, che rientra essenzialmente nell' ampio potere discrezionale della commissione giudicatrice in questo campo, non spetta al Tribunale sostituirsi alla commissione giudicatrice. Il Tribunale deve limitarsi ad accertare se la decisione della commissione è viziata da palesi errori d' apprezzamento (v. sentenza della Corte 4 febbraio 1987, Maurissen, causa 417/85, già citata).
55 Il 1 novembre 1988, giorno di riferimento scelto dalla commissione giudicatrice, il ricorrente era in grado di comprovare un' esperienza professionale di due anni e quasi dieci mesi nel settore della revisione e della traduzione presso il Parlamento. Questa esperienza, isolata, era di per sé insufficiente sotto il profilo dei criteri prescelti dalla commissione giudicatrice, che aveva richiesto un' esperienza complessiva di cinque anni in questo settore. Tuttavia, poiché il lavoro svolto dal ricorrente presso il Parlamento avrebbe potuto considerarsi come pratica della revisione per un periodo superiore ai due anni, occorre esaminare se la commissione giudicatrice ha commesso un errore manifesto non tenendo conto dell' esperienza professionale precedente del ricorrente come esperienza nel settore della traduzione.
56 A questo proposito, il ricorrente osserva in linea principale che la sua attività come lettore presso l' università di Rouen, durante tre anni e un mese, deve considerarsi come esperienza di traduzione. Quanto alle mansioni svolte dal ricorrente durante questo periodo, emerge da un certificato che il direttore dell' istituto spagnolo gli ha rilasciato il 23 ottobre 1985 che "le sue qualità di traduttore ci hanno indotto ad affidargli corsi di traduzione al livello più elevato, specie per la preparazione ai concorsi di abilitazione". Questo documento attesta inoltre che il ricorrente si è occupato del cine-club e della compagnia teatrale dell' istituto stesso ed ha effettuato ricerche, pubblicando in particolare un articolo dedicato a Miguel de Unamuno. L' incarico del ricorrente comprendeva l' insegnamento della lingua e della cultura spagnola, nonché ricerche in questo settore. Gli altri documenti giustificativi prodotti dal ricorrente relativamente alla sua attività di lettore si limitano a comprovarne la durata senza specificare le mansioni a lui affidate.
57 Nell' ambito del sindacato giurisdizionale che il Tribunale deve effettuare sulla valutazione data dalla commissione giudicatrice di detti documenti, si deve osservare che i documenti di cui disponeva la commissione giudicatrice relativi all' attività del ricorrente a Rouen riguardavano, evidentemente ed in base al loro steso tenore, un' esperienza professionale di insegnante universitario e non già di traduttore come attività regolare e prevalente. Inoltre mettevano in luce che la gamma di mansioni svolte dal ricorrente è stata nel contempo più vasta e meno specifica dell' esperienza di traduzione e revisione prescritta dal bando di concorso. Si deve aggiungere che il fascicolo personale del ricorrente, che la commissione ha consultato, non contiene alcun documento che possa indurre a dare un giudizio diverso. Così stando le cose, si deve constatare che la commissione, nella prima fase del concorso generale esterno litigioso, non ha commesso palesi errori di valutazione ritenendo che l' esperienza professionale acquisita dal ricorrente presso l' università di Rouen non corrispondeva ad un' esperienza professionale principale e regolare nel settore della traduzione.
58 Quanto ai precedenti posti occupati dal ricorrente presso diversi istituti universitari del Regno Unito ed in Irlanda, si desume dai relativi attestati inclusi nel suo fascicolo personale che implicavano in primo luogo compiti di insegnamento della lingua spagnola. Infine, le indicazioni contenute in detto fascicolo circa i libri tradotti dal ricorrente non mettono in evidenza che questa fosse la sua attività principale e regolare. Ne consegue che ancora una volta la commissione giudicatrice non ha commesso errori manifesti di valutazione sotto questo profilo.
59 Di conseguenza, la valutazione della commissione, secondo la quale l' esperienza professionale del ricorrente non corrispondeva alle condizioni stabilite dal bando di concorso, non può considerarsi viziata da errore manifesto. Ne consegue che il terzo mezzo di impugnazione non è fondato.
Sull' ultimo mezzo di impugnazione
60 Il ricorrente ha inoltre sostenuto che la commissione ha commesso nei suoi confronti una discriminazione rispetto agli altri candidati del concorso. Si deve però osservare che questo mezzo non è stato corredato da alcun elemento che consenta di vagliarne la fondatezza, tanto nella fase scritta quanto all' udienza. Questo mezzo quindi va disatteso (v. sentenza della Corte 4 luglio 1989, Kerzmann / Corte dei conti, causa 198/87, Racc. pag. 2083).
Dalle considerazioni suesposte consegue che il ricorso va respinto.
Sulle spese
(omissis)
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le spese rispettivamente incontrate, comprese quelle inerenti al procedimento sommario.