Parole chiave
Massima

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1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Comunicazione degli addebiti - Obbligo di rispondervi - Insussistenza

((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 17, artt. 11 e 19; regolamento (CEE) della Commissione n. 99/63, artt. 2, n. 4, 3, n. 1))

2. Concorrenza - Posizione dominante - Mercato di cui trattasi - Delimitazione - Criterio della scarsa intercambiabilità dei prodotti

(Trattato CEE, art. 86)

3. Concorrenza - Posizione dominante - Nozione - Criteri di valutazione - Quote di mercato rilevanti

(Trattato CEE, art. 86)

4. Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Fatto di ritardare coscientemente la concessione ad un concorrente di una licenza di diritto su un brevetto

(Trattato CEE, art. 86)

5. Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Abbinamento di prodotti - Esercizio di pressioni su distributori indipendenti - Rifiuto di onorare la garanzia in caso di utilizzazione con gli attrezzi venduti di prodotti accessori provenienti da altri fabbricanti

(Trattato CEE, art. 86)

6. Concorrenza - Posizione dominante - Abuso - Impresa che crea ostacoli all' attività dei suoi concorrenti sul mercato dei prodotti destinati ad esser utilizzati mediante un attrezzo di sua fabbricazione - Possibilità di giustificazione desunta dalla pericolosità o dalla qualità inferiore dei prodotti dei concorrenti - Mancanza

(Trattato CEE, art. 86)

7. Concorrenza - Ammende - Ammontare - Determinazione - Volume d' affari preso in considerazione

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

Massima

1. Né l' art. 19 del regolamento n. 17 né l' art. 2, n. 4, del regolamento n. 99/63, persino considerati in combinato disposto con l' art. 3, n. 1, di quest' ultimo regolamento, possono essere interpretati nel senso che essi obbligherebbero l' impresa considerata, nell' ambito del procedimento amministrativo previsto dal diritto comunitario della concorrenza, a rispondere alla comunicazione degli addebiti inviatale dalla Commissione. Infatti, né l' uno né l' altro di questi regolamenti, né alcun principio generale di diritto comunitario obbligano le imprese considerate a compiere un' attività diversa da quella di fornire alla Commissione i riscontri relativi ai fatti che essa ha chiesto loro a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, sotto forma di infomazioni o di documentazione. Siffatto obbligo sarebbe inoltre, almeno in mancanza di fondamento legale, difficilmente conciliabile con il principio dell' osservanza dei diritti della difesa, in quanto esso renderebbe difficile la proposizione di un ricorso dinanzi al giudice comunitario per un' impresa che, per una ragione qualsiasi, non abbia risposto ad una comunicazione degli addebiti.

2. Per delimitare il mercato di cui trattasi, ai fini dell' applicazione dell' art. 86 del Trattato, vanno valutate le caratteristiche dei prodotti in esame, in forza delle quali tali prodotti siano particolarmente idonei a soddisfare bisogni costanti e siano poco intercambiabili con altri prodotti.

3. La posizione dominante di cui all' art. 86 del Trattato è caratterizzata da una situazione di potere economico detenuto da un' impresa che dà ad essa il potere di ostacolare il mantenimento di una concorrenza effettiva sul mercato fornendo alla stessa la possibilità di comportamenti in notevole misura indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, infine, dei consumatori. L' esistenza di una posizione dominante può risultare da vari fattori, che, considerati isolatamente, non sarebbero necessariamente determinanti. Tra tali fattori l' esistenza di quote di mercato molto grandi è tuttavia altamente significativa e va considerato che quote di mercato estremamente rilevanti costituiscono di per sé, salvo circostanze eccezionali, la prova dell' esistenza di una posizione dominante. Ciò vale per una quota di mercato compresa tra il 70% e l' 80%.

4. Costituisce abuso della sua posizione dominante il fatto che un' impresa protragga inutilmente il procedimento per la concessione ad un concorrente di una licenza di diritto su un brevetto che essa detiene, formulando pretese manifestamente esagerate per quanto riguarda l' ammontare dei diritti che essa può esigere.

5. Costituisce abuso della sua posizione dominante il fatto che un' impresa si rifiuti di fornire separatamente alcuni prodotti, eserciti pressioni sui distributori indipendenti per indurli a conformarsi alle proprie prassi discriminatorie e si rifiuti di onorare la garanzia di cui sono provvisti gli attrezzi che essa smercia in caso di una loro utilizzazione con prodotti accessori fabbricati da altri produttori.

6. Poiché essa può, qualora lo richieda la tutela dei suoi diritti, promuovere i procedimenti contemplati dalle varie normative nazionali in materia di responsabilità per i prodotti difettosi o di pubblicità ingannevole, un' impresa in posizione dominante non può dedurre la natura assertivamente pericolosa o la qualità assertivamente inferiore dei prodotti dei suoi concorrenti, destinati ad essere utilizzati mediante un attrezzo che essa fabbrica e smercia, per giustificare pratiche abusive consistenti nel tentare di eliminare dal mercato detti prodotti, al fine di tutelare la sua posizione commerciale.

7. Il volume d' affari cui si riferisce l' art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, che stabilisce criteri al fine di determinare l' ammontare delle ammende amministrative che possono essere inflitte alle imprese le quali abbiano commesso infrazioni delle norme in materia di concorrenza, è il volume d' affari complessivo dell' impresa.