SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (QUINTA SEZIONE) DEL 13 DICEMBRE 1990. - HEINZ-JOERG MORITZ CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - DIPENDENTE - RICEVIBILITA - RAPPORTO INFORMATIVO - RITARDO - DANNO. - CAUSA T-29/89.
raccolta della giurisprudenza 1990 pagina II-00787
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Dipendenti - Ricorso - Termini - Perentorietà - Esame d' ufficio
(Statuto del personale, art. 91)
2. Dipendenti - Ricorso - Rapporto informativo - Reclamo amministrativo previo - Natura facoltativa
(Statuto del personale, artt. 90 e 91)
3. Dipendenti - Valutazione - Rapporto informativo - Compilazione - Tardività - Ritardo dovuto in parte al dipendente
(Statuto del personale, art. 43)
1. Poiché i termini per impugnare sono tassativi, spetta al Tribunale accertare, anche d' ufficio, se sono stati osservati.
2. La presentazione di un reclamo formale, ai sensi dell' art. 90 dello Statuto, non è una condizione preliminare indispensabile per proporre un ricorso contenzioso se questo verte su un rapporto informativo. In mancanza di reclamo, il termine di impugnazione di tre mesi, di cui all' art. 91, n. 3, dello Statuto, decorre dal giorno in cui il rapporto informativo che si può considerare definitivo è stato comunicato all' interessato.
3. Un dipendente non può dolersi del ritardo con cui è stato redatto il suo rapporto informativo né esigere per questo il risarcimento del danno morale, allorché detto ritardo gli è imputabile, almeno in parte, o allorché vi ha contribuito in modo non indifferente.
Nella causa T-29/89,
Heinz-Joerg Moritz, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bridel (Lussemburgo), con l' avvocato domiciliatario Victor Biel, del foro di Lussemburgo, 18 A, rue des Glacis, assistito dall' avv. Aloyse May, del foro di Lussemburgo,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata in un primo tempo dalla sig.ra Christine Berardis-Kayser, membro del servizio giuridico, in seguito dal sig. Henri Étienne, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistito dall' avv. Barbara Rapp-Jung, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento del rapporto informativo periodico relativo al biennio 1983-85,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),
composto dai signori H. Kirschner, presidente, C.P. Briët e J. Biancarelli, giudici,
cancelliere: sig.ra B. Pastor, amministratore
visti gli atti di causa ed in esito alla fase orale svoltasi l' 8 maggio 1990,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti, procedimento e conclusioni delle parti
1 Fino alla fine del gennaio 1990, data del suo collocamento a riposo, il ricorrente è stato dipendente di grado A3 presso la Commissione delle Comunità europee, ove occupava il posto di capodivisione nella direzione generale XVIII (Crediti e investimenti).
2 Il 31 luglio 1986, il sig. van Goethem, superiore gerarchico diretto, incaricato di redigere il rapporto informativo sul ricorrente, proponeva a quest' ultimo di riprendere anche per il periodo 1º luglio 1983 - 30 giugno 1985, le valutazioni già espresse con riferimento al biennio 1981-1983.
3 Con nota del 26 novembre 1986, il ricorrente respingeva detta proposta.
4 Il 16 gennaio 1987, al ricorrente veniva trasmesso un progetto di rapporto informativo per il biennio 1983-1985. Ne seguiva un colloquio con il redattore il 6 febbraio 1987, in esito al quale quest' ultimo trasmetteva all' interessato un nuovo progetto di rapporto in data 10 febbraio 1987.
5 Il 3 marzo 1987, il ricorrente sollecitava una valutazione in sede d' appello, redatta - il 7 aprile 1987 - dal sig. Cioffi, direttore generale. Consultando il fascicolo personale del ricorrente, il Tribunale ha avuto modo di accertare che la valutazione sollecitata in secondo grado è stata comunicata al ricorrente il 7 aprile 1987. All' udienza le parti hanno confermato questa data di comunicazione.
6 Con reclamo del 13 agosto 1987, il ricorrente ha chiesto la rettifica del rapporto informativo per il biennio 1983-1985, nonché la riapertura del procedimento di valutazione in secondo grado. Il reclamo è stato respinto con decisione del 9 dicembre 1987, comunicata con lettera 17 dicembre 1987.
7 Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 marzo 1988, il ricorrente ha proposto il presente ricorso nei confronti della Commissione chiedendo l' annullamento del rapporto informativo per il biennio 1983-1985.
8 La fase scritta si è svolta interamente dinanzi alla Corte. Questa, con ordinanza del 15 novembre 1989, ha rimesso la causa al Tribunale, in applicazione dell' art. 14 della decisione del Consiglio del 24 ottobre 1988 che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee.
9 Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
10 La fase orale si è svolta l' 8 maggio 1990. I rappresentanti delle parti hanno presentato le loro difese ed hanno risposto alle domande loro rivolte dal Tribunale.
11 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:
a) dichiarare ricevibile il ricorso;
b) dichiararlo fondato e, di conseguenza,
c) annullare la decisione emanata in esito al suo reclamo del 17 dicembre 1987;
d) dichiarare illegittimo il rapporto informativo, che perciò va annullato;
e) dichiarare tardivamente compilato il rapporto informativo, il che ha arrecato al ricorrente un danno pari a due mesi di stipendio o, in subordine,
f) determinare il danno secondo equità;
g) in subordine, raccogliere la testimonianza del direttore generale sig. Cioffi;
h) in ogni caso, porre tutte le spese processuali a carico della Commissione.
12 La convenuta conclude che piaccia al Tribunale:
a) dichiarare infondato il ricorso e respingerlo;
b) porre le spese a carico del ricorrente.
Sulla ricevibilità della domanda di annullamento
13 Sebbene il problema della ricevibilità del presente ricorso non sia stato sollevato dalle parti nelle loro memorie, occorre accertare d' ufficio se il ricorso è stato proposto entro i termini prescritti. Poiché i termini per impugnare sono tassativi, spetta al Tribunale accertare, anche d' ufficio, se sono stati osservati (v., in particolare, la sentenza della Corte 5 giugno 1980, Belfiore / Commissione, causa 108/79, Racc. pag. 1769).
14 A norma dell' art. 91, n. 2, dello Statuto del personale delle Comunità europee (in prosieguo: lo "Statuto"), un ricorso dinanzi al Tribunale è ricevibile solo se - in precedenza - è stato presentato reclamo all' autorità che ha il potere di nomina a norma dell' art. 90, n. 2, entro il termine di tre mesi e se detto reclamo è stato respinto con decisione espressa o mediante silenzio-rifiuto.
15 La presentazione di un reclamo formale ai sensi dell' art. 90 dello Statuto non è una condizione preliminare indispensabile per la proposizione di un ricorso contenzioso se questo verte su un rapporto informativo (v., in particolare, sentenza della Corte 3 luglio 1980, Grassi / Consiglio, cause riunite 6/79 e 97/79, Racc. pag. 2141). In questo caso, il termine d' impugnazione di tre mesi, di cui all' art. 91, n.3, dello Statuto, decorre dal giorno in cui il rapporto informativo che si può considerare definitivo è stato comunicato all' interessato.
16 Emerge dal fascicolo personale del ricorrente, che è stato trasmesso al Tribunale a norma dell' art. 26 dello Statuto, che la versione definitiva della valutazione di secondo grado è stata comunicata al ricorrente il 7 aprile 1987. Da questa data si poteva esperire un ricorso contenzioso contro detta valutazione di secondo grado senza dover in precedenza presentare un reclamo né attendere una decisione esplicita di rigetto o un silenzio-rifiuto, a norma dell' art. 90 dello Statuto. La prima reazione del ricorrente, dopo il 7 aprile 1987, è stata la presentazione di un reclamo, il 13 agosto 1987, a norma dell' art. 90, n. 2, dello Statuto. Questo reclamo, superfluo a stretto rigor di logica, ma non vietato, è quindi stato presentato non solo fuori termine rispetto ai tre mesi di cui all' art. 90, n. 2, ma anche tardivamente rispetto ai tre mesi di cui all' art. 91, n. 3, dello Statuto.
17 E' d' uopo ricordare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, la rigida applicazione delle norme comunitarie in materia di termini processuali è una conseguenza dell' osservanza del principio della certezza del diritto e della necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell' amministrazione della giustizia (v., in particolare, le sentenze della Corte 12 luglio 1984, Valsabbia / Commissione, causa 209/83, Racc. pag. 3089, 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre / Commissione, causa 42/85, Racc. pag. 3749, e 15 gennaio 1987, Misset / Consiglio, causa 152/85, Racc. pag. 223).
18 L' art. 42, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia CEE, che si applica nel procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 46 dello stesso Statuto, dispone, a ver dire, che nessuna decadenza per scadenza del termine può venir opposta se l' interessato dimostra il sopraggiungere di eventi fortuiti o di forza maggiore. Il ricorrente non ha però fatto appello, né nelle memorie scritte né nella fase orale, a questo tipo di circostanze.
19 Da quanto precede emerge che la domanda di annullamento avanzata dal ricorrente deve considerarsi, sotto ogni aspetto, tardiva e va quindi disattesa in quanto irricevibile.
Sulla domanda di risarcimento
20 Qualora la domanda di risarcimento, per un presunto danno morale patito per effetto del ritardo con cui è stato redatto il rapporto informativo, potesse ritenersi chiaramente differenziata e distinta dalla domanda di annullamento di cui sopra, a sua volta irricevibile, andrebbe comunque disattesa, in quanto infondata, per le seguenti ragioni.
21 L' art. 43 dello Statuto prescrive che venga compilato, almeno ogni due anni, un rapporto informativo sulla competenza, sul rendimento e sul comportamento in servizio di ciascun dipendente. Questo documento deve venir compilato tassativamente per ragioni di buona amministrazione e di razionalizzazione dei servizi della Comunità, nonché per tutelare gli interessi dei dipendenti. Uno dei doveri inderogabili dell' amministrazione è dunque quello di curare che i rapporti informativi siano periodicamente compilati alle date volute dallo Statuto e siano stesi in modo regolare (sentenza della Corte 18 dicembre 1980, Gratreau / Commissione, cause riunite 156/79 e 51/80, Racc. pag. 3943). A questo scopo l' amministrazione dispone di un termine ragionevole e qualsiasi inosservanza di detto termine va giustificata con l' esistenza di circostanze particolari (sentenza della Corte 5 maggio 1983, Ditterich / Commissione, causa 207/81, Racc. pag. 1359).
22 D' altro canto, in linea generale e specie nell' ambito del procedimento di stesura del rapporto informativo, ogni dipendente deve comportarsi in modo leale e cooperativo nei confronti dell' autorità da cui dipende (sentenza della Corte 14 dicembre 1966, Alfieri / Parlamento, causa 3/66, Racc. pag. 595). Un dipendente non può dunque dolersi del ritardo con cui è stato redatto il suo rapporto informativo allorché detto ritardo gli è imputabile almeno in parte o allorché egli ha contribuito, in modo non indifferente, a provocarlo.
23 Infine, come ha dichiarato la Corte in svariate occasioni, il ritardo nella compilazione del rapporto informativo è di per sé idoneo ad arrecare pregiudizio al dipendente, per il solo fatto che lo svolgimento della sua carriera può risentire della mancanza di detto rapporto in un momento in cui si devono adottare decisioni che lo riguardano (sentenza della Corte 6 febbraio 1986, Castille/Commissione, cause riunite 173/82, 157/83 e 186/84, Racc. pag. 497).
24 Nella fattispecie, il Tribunale osserva che il ritardo nella stesura del rapporto informativo per il biennio 1983-1985 non è determinato esclusivamente dal fatto che solo il 31 luglio 1986 il superiore gerarchico del ricorrente gli ha proposto di riprendere per il biennio 1983-1985 il giudizio già formulato in relazione al periodo 1981-1983, ma dipende altresì dalla negligenza dimostrata dal ricorrente, che ha atteso fino al 26 novembre 1986 per pronunciarsi su questa proposta.
25 Il Tribunale ritiene che, in ossequio al già ricordato obbligo di comportarsi in modo corretto e cooperativo, il ricorrente doveva rispondere entro un termine ragionevole alla proposta del superiore gerarchico di mantenere il giudizio formulato nel precedente rapporto ed è venuto meno a quest' obbligo lasciando in sospeso la sua risposta per circa quattro mesi. Egli ha quindi notevolmente contribuito a procrastinare la redazione del rapporto ed a provocare il ritardo di cui si duole.
26 Così stando le cose, il ritardo criticato non può, nella fattispecie, esser causa di danni morali, pur se il ritardo di otto mesi con il quale il superiore gararchico del ricorrente ha proposto la conferma della valutazione precedente sia di per sé al limite del termine ragionevole ammissibile.
27 Ne consegue che è inevitabile la reiezione della domanda di risarcimento del danno morale, senza che occorra pronunciarsi sulla sua ricevibilità.
28 Vanno quindi pure disattese le richieste, presentate in subordine, di audizione di testimoni.
29 Da quanto precede si evince che tutto il ricorso va respinto.
Sulle spese
30 A norma dell' art. 69 del regolamento di procedura della Corte, applicabile - mutatis mutandis - al Tribunale in virtù dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, già ricordata, le spese sono poste a carico della parte soccombente, se ne viene fatta richiesta. Tuttavia, a norma dell' art. 70 dello stesso regolamento, le spese sostenute dalle istituzioni nei ricorsi promossi dai dipendenti restano a carico delle stesse. Le spese vanno dunque poste a carico di ciascuna delle parti che le ha sostenute.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) Ciascuna delle parti sopporterà le spese che ha incontrato.