SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 10 MARZO 1992. - CHEMIE LINZ AG CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCERTATA - RESPONSABILITA COLLETTIVA. - CAUSA T-15/89.
raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-01275
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un' infrazione - Elementi di prova che possono essere presi in considerazione a carico
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Accesso al fascicolo - Obbligo della Commissione a motivo delle norme da essa stessa formulate in una relazione sulla politica di concorrenza
3. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Audizioni - Carattere provvisorio del verbale sottoposto al comitato consultivo e alla Commissione - Vizio procedurale - Insussistenza
(Regolamento della Commissione n. 99/63)
4. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Rispetto dei diritti della difesa - Diritto delle parti coinvolte in un procedimento di ricevere comunicazione della relazione del consigliere-uditore e di commentarla - Insussistenza
5. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
6. Concorrenza - Intese - Divieto - Intese che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale - Applicazione dell' art. 85 del Trattato
(Trattato CEE, art. 85)
7. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l' elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
8. Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione unica come "accordo e pratica concordata" - Ammissibilità - Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
9. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza
(Trattato CEE, art. 190)
10. Concorrenza - Norme comunitarie - Infrazioni - Intenzionalità - Nozione
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15)
11. Ricorso di annullamento - Verifica d' ufficio da parte del giudice dell' esistenza dell' atto impugnato - Presupposti
(Trattato CEE, art. 173, secondo comma)
1. Una decisione avente come destinataria un' impresa ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato può tenere in considerazione come mezzi di prova a carico di quest' ultima solo i documenti nel caso dei quali era evidente, già in fase di comunicazione degli addebiti e grazie alla menzione fattane in detta comunicazione o nei suoi allegati, che la Commissione intendeva avvalersene e dei quali l' impresa abbia quindi potuto esaminare, in tempo utile e in contraddittorio, il valore probatorio.
2. Dato che, andando al di là di quanto richiesto dal rispetto dei diritti della difesa, essa ha stabilito una procedura d' accesso al fascicolo nelle questioni di concorrenza e ne ha formulato e pubblicizzato le norme in una delle sue relazioni sulla politica di concorrenza, la Commissione non può discostarsi dalle norme che essa stessa si è imposta e ha così l' obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell' indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate.
3. Il carattere provvisorio del verbale dell' audizione sottoposto al comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti e alla Commissione può costituire un vizio del procedimento amministrativo atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale.
4. I diritti della difesa non esigono che le imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato possano commentare la relazione del consigliere-uditore. Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti. Orbene, la relazione del consigliere-uditore è un documento puramente interno alla Commissione, che ha solo valore di parere e che non ha lo scopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formulare nuovi addebiti o fornire elementi probatori nuovi a carico delle imprese.
5. Perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.
6. L' art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale.
7. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.
Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.
8. Poiché l' art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un' infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un' azione continuata, caratterizzata da un' unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate", tale infrazione può essere qualificata "accordo e pratica concordata" senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.
9. Benché a norma dell' art. 190 del Trattato la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è necessario, trattandosi di una decisione emanata ai sensi delle norme in materia di concorrenza, che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.
10. Perché un' infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il comportamento censurato aveva come scopo la restrizione della concorrenza.
11. Pur incombendo al giudice comunitario, nell' ambito di un ricorso di annullamento ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, di valutare d' ufficio l' esistenza dell' atto impugnato, ciò tuttavia non significa che, nell' ambito di qualunque ricorso fondato sull' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorra procedere d' ufficio a indagini riguardanti l' eventuale inesistenza dell' atto impugnato. Il giudice vi è tenuto solo in quanto le parti forniscano indizi sufficienti a porre in dubbio l' esistenza dell' atto impugnato.
Nella causa T-15/89,
Chemie Linz AG, società di diritto austriaco, con sede in Linz (Austria), con l' avv. O. Lieberknecht, del foro di Duesseldorf, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. A. Bonn, 20, côte d' Eich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor A. McClellan, consigliere giuridico principale, in qualità di agente, assistito dal signor B. Jansen, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione, del 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149-Polipropilene),
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: B. Vesterdorf
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale svoltasi dal 10 al 15 dicembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti
1 Questa causa verte su una decisione con cui la Commissione ha inflitto a quindici produttori di polipropilene un' ammenda per violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto che costituisce oggetto della decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione") è uno dei principali polimeri termoplastici grezzi. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori, che lo convertono in prodotti finiti o semifiniti. I maggiori produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consentono una vasta gamma di utilizzazioni finali. I principali tipi base di polipropilene sono la rafia, l' omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Le imprese destinatarie della decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico.
2 Il mercato del polipropilene dell' Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive impiantate in Europa. Prima del 1977 esso era rifornito da dieci imprese produttrici, vale a dire la Montedison (diventata la Montepolimeri SpA, a sua volta poi diventata la Montedipe SpA), la Hoechst AG, l' Imperial Chemical Industries PLC e la Shell International Chemical Company Ltd (dette le "quattro grandi"), che disponevano complessivamente di una quota di mercato del 64%, l' Enichem Anic SpA in Italia, la Rhône-Poulenc SA in Francia, l' Alcudia in Spagna, la Chemische Werke Huels e la BASF AG in Germania e la Chemie Linz AG in Austria. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Montedison, si sono affacciati sul mercato dell' Europa occidentale, nel 1977, sette nuovi produttori: l' Amoco e la Hercules Chemicals NV in Belgio, la ATO Chimie SA e la Solvay & Cie SA in Francia, la SIR in Italia, la DSM NV nei Paesi Bassi e la Taqsa in Spagna. La Saga Petrokjemi AS & Co., produttore norvegese, ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978 e la Petrofina SA nel 1980. L' avvento dei nuovi produttori, che disponevano di una capacità nominale di circa 480 000 tonnellate, ha comportato un incremento sostanziale della capacità produttiva in Europa occidentale, alla quale, per vari anni, non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, che tuttavia sarebbe gradualmente aumentato tra il 1977 e il 1983, passando dal 60% al 90%. Secondo la decisione, a partire dal 1982 l' offerta e la domanda sarebbero rimaste sostanzialmente in equilibrio. Tuttavia, durante la maggior parte del periodo di riferimento (1977-1983) il mercato del polipropilene sarebbe stato caratterizzato da una bassa redditività, ovvero da sostanziali perdite in ragione, segnatamente, degli elevati costi fissi e dell' aumento dei prezzi della materia prima, il propilene. Sempre secondo la decisione (punto 8) nel 1983 la Montepolimeri deteneva il 18% del mercato europeo del polipropilene, l' Imperial Chemical Industries PLC, la Shell International Chemical Company Ltd e la Hoechst AG l' 11% ciascuna, la Hercules Chemicals NV poco meno del 6%, la ATO Chimie SA, la BASF AG, la DSM NV, la Chemische Werke Huels, la Chemie Linz AG, la Solvay & Cie SA e la Saga Petrokjemi AS & Co. dal 3% al 5% ciascuna e la Petrofina SA il 2% circa. Il polipropilene sarebbe stato oggetto di una vasta corrente di scambi tra gli Stati membri, poiché ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.
3 La Chemie Linz AG faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato prima del 1977. La sua posizione sul mercato del polipropilene in Europa occidentale era quella di un produttore di medie dimensioni, il quale disponeva di una quota di mercato del 3,2%-3,9%.
4 In data 13 e 14 ottobre 1983 venivano effettuati da funzionari della Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), accertamenti simultanei presso le seguenti imprese che producono polipropilene e riforniscono il mercato comunitario:
- ATO Chimie SA, attualmente Atochem (in prosieguo: la "ATO");
- BASF AG (in prosieguo: la "BASF");
- DSM NV (in prosieguo: la "DSM");
- Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la "Hercules");
- Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst");
- Chemische Werke Huels (in prosieguo: la "Huels");
- Imperial Chemical Industries PLC (in prosieguo: l' "ICI");
- Montepolimeri SpA, attualmente Montedipe (in prosieguo: la "Monte");
- Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell");
- Solvay & Cie SA (in prosieguo: la "Solvay");
- BP Chimie (in prosieguo: la "BP").
Non venivano effettuati accertamenti presso la Rhône-Poulenc SA (in prosieguo: la "Rhône-Poulenc"), né presso l' Enichem Anic SpA.
5 In esito a tali accertamenti la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17 (in prosieguo: le "richieste di informazioni"), non solo alle imprese sopra elencate, ma anche alle seguenti imprese:
- Amoco;
- Chemie Linz AG (in prosieguo: la "Linz");
- Saga Petrokjemi AS & Co., che fa attualmente parte della Statoil (in prosieguo: la "Statoil");
- Petrofina SA (in prosieguo: la "Petrofina");
- Enichem Anic SpA (in prosieguo: l' "Anic").
La Linz, impresa austriaca, contestava la competenza della Commissione e si rifiutava di ottemperare alla richiesta. Successivamente, a norma dell' art. 14, n. 2, del regolamento suddetto, i funzionari della Commissione effettuavano accertamenti presso l' Anic e la Saga Petrochemicals UK Ltd, controllata inglese della Saga, nonché presso alcuni agenti di vendita della Linz nel Regno Unito e in Germania. Non venivano inviate richieste d' informazioni alla Rhône-Poulenc.
6 Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all' art. 85 del Trattato CEE, avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato con regolarità prezzi obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale dei volumi di vendita, allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Pertanto, il 30 aprile 1984 la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e nel maggio 1984 inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese summenzionate, ad eccezione dell' Anic e della Rhône-Poulenc. Tutte le imprese destinatarie rispondevano per iscritto.
7 Il 24 ottobre 1984 il consigliere-uditore designato dalla Commissione si incontrava con i legali delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti per concordare determinate modalità procedurali dell' audizione, prevista nell' ambito del procedimento amministrativo, che sarebbe cominciata il 12 novembre 1984. Nel corso della detta riunione la Commissione annunciava peraltro che, in considerazione degli argomenti dedotti dalle imprese nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, avrebbe fatto pervenire loro in tempi brevi altro materiale probatorio ad integrazione di quello di cui già disponevano relativamente all' attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Infatti, il 31 ottobre 1984 la Commissione trasmetteva ai legali delle imprese un fascicolo contenente copie delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai loro uffici vendite nonché tabelle riepilogative di tali documenti. Onde garantire la tutela di eventuali segreti aziendali, la Commissione vincolava la comunicazione al rispetto di talune condizioni; in particolare i documenti comunicati non dovevano venir trasmessi agli uffici commerciali delle imprese. I legali di varie imprese si rifiutavano di accettare tali condizioni e restituivano la documentazione prima dell' audizione.
8 Sulla base delle informazioni fornite nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione decideva di avviare il procedimento anche contro le imprese Anic e Rhône-Poulenc; a questo scopo inviava loro, il 25 ottobre 1984, una comunicazione degli addebiti analoga a quella inviata alle altre quindici imprese.
9 Durante una prima serie di audizioni, svoltasi dal 12 al 20 novembre 1984, venivano sentite tutte le imprese, salvo la Shell (che si era rifiutata di partecipare a qualsiasi audizione), l' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc (che ritenevano di non aver avuto agio di preparare il loro fascicolo).
10 Nel corso di dette audizioni varie imprese si rifiutavano di discutere i punti sollevati nella documentazione loro inviata il 31 ottobre 1984, sostenendo che la Commissione aveva radicalmente cambiato l' orientamento della sua argomentazione e che quantomeno andava loro concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Altre imprese dichiaravano di non aver avuto tempo sufficiente per esaminare i documenti prima dell' audizione. Una lettera collettiva in questo senso veniva inviata alla Commissione il 28 novembre 1984 dai legali delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina e Solvay. Con lettera 4 dicembre 1984, la Huels dichiarava di aderire a questo punto di vista.
11 Di conseguenza, il 29 marzo 1985 la Commissione inviava alle imprese una nuova serie di documenti, riproducenti istruzioni sui prezzi impartite dalle imprese ai loro uffici vendite, corredati di tabelle relative ai prezzi, nonché un compendio delle risultanze probatorie relative a ciascuna iniziativa in materia di prezzi per la quale erano disponibili documenti. Le imprese venivano invitate a rispondere, sia per iscritto, sia durante una successiva serie di audizioni. La Commissione precisava di revocare le restrizioni inizialmente previste in merito alla comunicazione dei documenti agli uffici commerciali.
12 Con ulteriore lettera di pari data, la Commissione rispondeva all' affermazione dei legali, secondo cui essa non aveva qualificato giuridicamente con precisione l' asserita intesa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ed invitava i legali stessi a presentarle osservazioni scritte e orali.
13 Una seconda serie di audizioni si svolgeva dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985. L' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc presentavano le loro osservazioni e le altre imprese (salvo la Shell) commentavano i punti sollevati nelle due lettere della Commissione del 29 marzo 1985.
14 La bozza di processo verbale delle audizioni, corredata della documentazione utile, veniva trasmessa ai membri del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il "comitato consultivo") il 19 novembre 1985 e veniva inviata alle imprese il 25 novembre 1985. Il comitato consultivo esprimeva il proprio parere nella sua 170ª riunione, il 5 e il 6 dicembre 1985.
15 A conclusione di detto procedimento, la Commissione ha adottato la controversa decisione 23 aprile 1986, che contiene il seguente dispositivo:
"Articolo 1
Anic SpA, ATO Chemie SA (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI PLC, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l' art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:
- nel caso di Anic, all' incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all' inizio del 1983;
- nel caso di Rhône-Poulenc, dal novembre (all' incirca) del 1977 sino alla fine del 1980;
- nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983;
- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all' incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983;
ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:
a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
b) stabilivano periodicamente prezzi 'obiettivo' (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;
c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di 'direzione contabile' , volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una 'quota' di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).
Articolo 2
Le imprese menzionate all' articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d' informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costi o di investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio d' informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.
Articolo 3
Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:
i) Anic SpA ammenda di 750 000 ECU, o 1 103 692 500 LIT;
ii) Atochem ammenda di 1 750 000 ECU, o 11 973 325 FF;
iii) BASF AG ammenda di 2 500 000 ECU, o 5 362 225 DM;
iv) DSM NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 HFL;
v) Hercules Chemicals NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 BFR;
vi) Hoechst AG ammenda di 9 000 000 di ECU, o 19 304 010 DM;
vii) Huels AG ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM;
viii) ICI PLC ammenda di 10 000 000 di ECU, o 6 447 970 UKL;
ix) Chemische Werke Linz ammenda di 1 000 000 di ECU, o 1 471 590 000 LIT;
x) Montedipe ammenda di 11 000 000 di ECU, o 16 187 490 000 LIT;
xi) Petrofina SA ammenda di 600 000 ECU, o 26 306 100 BFR;
xii) Rhône Poulenc SA ammenda di 500 000 ECU, o 3 420 950 FF;
xiii) Shell International Chemical Company Ltd ammenda di 9 000 000 di ECU, o 5 803 173 UKL;
xiv) Solvay & Cie ammenda di 2 500 000 ECU, o 109 608 750 BFR;
xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokjemi), ammenda di 1 000 000 di ECU, o 644 797 UKL.
Articoli 4 e 5
(omissis)"
16 L' 8 luglio 1986 veniva inviato alle imprese il verbale definitivo delle audizioni, contenente le correzioni, le integrazioni e le cancellazioni da loro richieste.
Procedimento
17 A seguito dei fatti sopra descritti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte l' 11 agosto 1986, ha proposto il ricorso in esame, diretto all' annullamento della decisione. Tredici delle altre quattordici imprese destinatarie della decisione hanno proposto ricorsi analoghi (cause da T-1/89 a T-4/89 e da T-6/89 a T-14/89).
18 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte.
19 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato questa causa e le altre tredici al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: la "decisione del Consiglio 24 ottobre 1988"; GU L 319, pag. 1).
20 A norma dell' art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il presidente del Tribunale ha designato un avvocato generale.
21 Con lettera 3 maggio 1990 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale, allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione della fase orale. La riunione ha avuto luogo il 28 giugno 1990.
22 Con lettera 9 luglio 1990 il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sull' eventuale riunione delle cause da T-1/89 a T-4/89 e da T-6/89 a T-15/89 ai fini della trattazione orale. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni su questo punto.
23 Con ordinanza 25 settembre 1990 il Tribunale ha disposto la riunione delle cause suddette, per connessione, ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, che allora si applicava mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.
24 Con ordinanza 15 novembre 1990 il Tribunale ha statuito sulle domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nelle cause T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89, accogliendole parzialmente.
25 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale fra il 9 ottobre e il 29 novembre 1990, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale e comunicati con lettere datate 19 luglio 1990 del cancelliere.
26 Viste le risposte fornite ai suoi quesiti e su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
27 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è svolta dal 10 al 15 dicembre 1990.
28 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 10 luglio 1991.
Conclusioni delle parti
29 La società Chemie Linz conclude che il Tribunale voglia:
1) annullare la decisione della convenuta 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento a norma dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149-Polipropilene), notificata il 28 maggio 1986, nella parte riguardante la ricorrente;
2) in via subordinata, annullare l' art. 3 della suddetta decisione, per la parte in cui l' ammenda inflitta da tale articolo vada oltre un limite ragionevole, la cui determinazione viene rimessa al giudice;
3) condannare la convenuta alle spese.
La Commissione, dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
Nel merito
30 Occorre esaminare, in primo luogo, le censure della ricorrente relative alla violazione dei diritti della difesa, secondo le quali la Commissione 1) avrebbe omesso di comunicare alla ricorrente taluni documenti sui quali si basa la decisione, 2) si sarebbe basata su elementi di prova inaffidabili, 3) non avrebbe consentito alla ricorrente un accesso integrale al fascicolo, 4) avrebbe formulato per la prima volta nella decisione taluni addebiti a carico della ricorrente, e secondo le quali 5) il verbale definitivo delle audizioni non sarebbe stato comunicato né ai membri della Commissione né a quelli del comitato consultivo e 6) la relazione del consigliere-uditore non sarebbe stata comunicata né alla Commissione, né al comitato consultivo, né alla ricorrente; in secondo luogo, le censure relative all' accertamento dell' infrazione sotto il profilo 1) della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione e 2) dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti, censure secondo cui la Commissione A) non avrebbe correttamente qualificato l' infrazione e B) non avrebbe correttamente valutato il suo effetto restrittivo della concorrenza; in terzo luogo, le censure della ricorrente relative alla motivazione della decisione e, in quarto luogo, le censure relative alla determinazione dell' ammenda, la quale 1) sarebbe in parte prescritta e non sarebbe adeguata né 2) alla durata né 3) alla gravità dell' asserita infrazione.
Sui diritti della difesa
1. Omessa comunicazione di documenti all' atto della comunicazione degli addebiti
31 La ricorrente sostiene che, all' atto della comunicazione degli addebiti, la Commissione non le ha trasmesso alcuni documenti sui quali essa avrebbe basato la decisione, ponendola così nell' impossibilità di formulare osservazioni sul loro contenuto. Si tratterebbe del resoconto della riunione del 13 maggio 1982 elaborato da un dipendente della Hercules ((decisione, punto 15, lett. b) )), di quello della riunione del 10 marzo 1982, redatto da un dipendente dell' ICI ((decisione, punti 15, lett. b) e 58)), di un documento del 6 settembre 1977, che si asserisce trovato presso la Solvay (decisione, punto 16, penultimo capoverso), della risposta della Shell alla comunicazione degli addebiti (decisione, punto 17), delle risposte delle imprese Amoco, ATO, BASF, DSM, Hoechst, Huels e Monte alla richiesta di informazioni (decisione, punto 18), di istruzioni in materia di prezzi (decisione, punti 25 e 88), di due resoconti di riunioni interne della Shell, svoltesi rispettivamente il 5 luglio e il 12 settembre 1979 (decisione, punti 29 e 31), di un documento interno della Solvay (decisione, punto 32), di un memorandum della Solvay inviato ai propri uffici vendite il 17 luglio 1981 (decisione, punto 35), di articoli della stampa specializzata della fine del 1981 (decisione, punto 36), di una nota interna dell' ICI riguardante il "clima favorevole" (decisione, punto 46), di un documento della Shell intitolato "PP. W. Europe-Pricing" ("Prezzi del polipropilene in Europa occidentale") e "Market quality report" ("Relazione sui tipi presenti sul mercato") (decisione, punto 49), di documenti della Shell riguardanti il Regno Unito e la Francia (decisione, punto 49), di una nota interna della ATO del 28 settembre 1983 (decisione, punto 51), di una nota non datata dell' ICI destinata ad una riunione con la Shell che avrebbe dovuto svolgersi nel maggio 1983 (decisione, punto 63, secondo capoverso), di un documento di lavoro riguardante il primo trimestre del 1983, rinvenuto presso la Shell (decisione, punto 63, terzo capoverso) e, infine, di documenti provenienti dalle imprese ATO, DSM e Shell riguardanti i problemi discussi in occasione delle riunioni (decisione, punto 70).
32 Al riguardo, essa aggiunge in primo luogo che il procedimento di accesso al fascicolo non potrebbe prendere il posto della comunicazione dei documenti, a meno che la Commissione, in occasione di detto procedimento, non indichi i documenti sui quali intende basare la sua decisione (il che non avrebbe fatto); in secondo luogo che, sebbene la stampa specializzata costituisca effettivamente una fonte di informazioni accessibile a tutti, occorrerebbe che la Commissione indichi con precisione i riferimenti riguardanti le prove a carico (cosa che non sarebbe avvenuta); in terzo e ultimo luogo, che la Commissione non potrebbe validamente sostenere che taluni documenti non riguardavano la ricorrente o erano una mera riconferma di altra documentazione, già resa nota, poiché, a detta della stessa Commissione, ci si troverebbe in presenza di un' infrazione collettiva.
33 La Commissione replica che le affermazioni della ricorrente sono in parte false sul piano dei fatti e, per il resto, insignificanti dal punto di vista giuridico. Alcuni documenti fra quelli citati sarebbero stati resi accessibili alla ricorrente o come allegati alla comunicazione generale degli addebiti, o in quanto pubblicati sulla stampa specializzata, che la Linz non può asserire di ignorare (anche se la Commissione non ha fornito in merito riferimenti precisi), o in quanto prodotti in sede di procedimento di accesso al fascicolo, essendo quest' ultimo specificamente destinato a permettere alle imprese di conoscere le prove a disposizione della Commissione e di preparare le loro difese.
34 Essa afferma che esistono altri documenti, i quali non dovevano essere comunicati o perché non riguardavano la ricorrente, o perché si limitavano a confermarne altri, già comunicati.
35 La Commissione riconosce tuttavia che una nota non datata dell' ICI destinata a una riunione con la Shell (decisione, punto 63) e il resoconto della riunione del 10 marzo 1982, redatto da un dipendente dell' ICI (decisione, punto 58), non sono stati comunicati per errore. Ma quest' ultimo resoconto si limiterebbe a confermarne un altro della stessa riunione, reperito presso la Hercules, il quale sarebbe stato invece trasmesso (allegato 23 alla comunicazione generale degli addebiti; in prosieguo: la "com. gen., all."), e conterrebbe semplicemente l' individuazione di una tabella, anch' essa comunicata (com. gen., all. 71).
36 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte discende che ciò che importa non sono i documenti in quanto tali, bensì le conclusioni che ne ha tratte la Commissione e che se tali documenti non sono stati menzionati nella comunicazione degli addebiti, l' impresa interessata ha potuto giustamente ritenere ch' essi fossero irrilevanti ai fini del procedimento. Non informando un' impresa del fatto che taluni documenti sarebbero stati usati per la decisione, la Commissione ha impedito a quest' ultima di manifestare tempestivamente il proprio punto di vista circa il valore probante di tali documenti. Ne consegue che i documenti stessi non possono essere considerati validi mezzi di prova per la parte che la riguarda (sentenze 25 ottobre 1983, causa 107/82, AEG / Commissione, Racc. pag. 3151, punto 27 della motivazione, e, in ultimo, 3 luglio 1991, causa C-62/86, AKZO Chemie / Commissione, Racc. pag. I-3359, punto 21 della motivazione).
37 Nella fattispecie, occorre rilevare che solo i documenti menzionati nelle comunicazioni, generale o specifica, degli addebiti o nella lettera del 29 marzo 1985, o ad esse allegati senza esservi specificamente menzionati, possono essere ritenuti mezzi di prova opponibili alla ricorrente nell' ambito del presente procedimento. Per quanto riguarda i documenti allegati alla comunicazione degli addebiti ma ivi non menzionati, essi possono essere tenuti presenti nella decisione a carico della ricorrente soltanto se quest' ultima, partendo dalla comunicazione degli addebiti, abbia potuto ragionevolmente dedurre le conclusioni che la Commissione intendeva trarne.
38 Da quanto esposto discende che, tra i documenti citati dalla ricorrente, possono essere presi in considerazione come elementi di prova a suo carico solo i seguenti: le istruzioni in materia di prezzi, provenienti da vari produttori (decisione, punti 25 e 88), menzionate nei punti 58 e 75 della comunicazione generale degli addebiti, di cui inoltre costituiscono gli allegati 19, 42, 46, 50 e 52, e che sono stati inoltre allegati alla lettera del 29 marzo 1985, inviata alla ricorrente; la nota interna dell' ICI sul "clima favorevole" (decisione, punto 46), menzionata nel punto 71 della comunicazione generale degli addebiti, di cui inoltre costituisce l' allegato 35, e i documenti reperiti presso la ATO (decisione, punto 70), menzionati nei punti 94 e 102 della comunicazione generale degli addebiti, di cui inoltre costituiscono gli allegati 60 e 72. Gli altri documenti citati dalla ricorrente non possono essere considerati mezzi di prova a essa opponibili nell' ambito della presente controversia.
39 La questione se questi ultimi documenti costituiscano un sostegno indispensabile alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione a carico della ricorrente nella decisione rientra nell' esame, che sarà compiuto da questo Tribunale, della fondatezza di tale ricostruzione.
2. Valore probatorio di documenti presi in considerazione a carico
40 La ricorrente sostiene che la Commissione si sarebbe basata su voci o su semplici presunzioni e illazioni o su teorie empiriche illusorie. Essa fa rilevare che i resoconti di riunioni non sono verbali approvati e sottoscritti, ma soltanto riassunti che possono contenere, come contributo personale del loro autore, interpretazioni, deformazioni, esagerazioni o auspici. Il valore probatorio di tali note sarebbe smentito dal comportamento divergente tenuto dalle imprese sul mercato.
41 La Commissione afferma di disporre di tutta una serie di elementi di prova, scaglionati nell' arco di sei anni e mezzo, tali da provare l' infrazione contestata in capo ai produttori di polipropilene. Essa sottolinea che la sua ricostruzione poggia su prove documentali e non su voci o su dichiarazioni testimoniali. In particolare, non ci sarebbe ragione di dubitare dell' esattezza e dell' affidabilità dei resoconti di riunioni.
42 Il Tribunale rileva che il contenuto dei resoconti delle riunioni provenienti dall' ICI è confermato da numerosi documenti, come diverse tabelle riguardanti i quantitativi di vendita di diversi produttori e come alcune istruzioni in materia di prezzi, i quali corrispondono, sia per il loro importo sia per la data fissata per la loro applicazione, ai prezzi obiettivo menzionati nei suddetti resoconti di riunioni. Le risposte di numerosi produttori alle richieste di informazioni loro inviate dalla Commissione corroborano parimenti, in generale, il contenuto dei suddetti resoconti.
43 Di conseguenza, la Commissione ha correttamente ritenuto che i resoconti delle riunioni reperiti presso l' ICI riferissero in modo abbastanza obiettivo il contenuto di queste ultime, la presidenza delle quali veniva ricoperta da diversi membri del personale dell' ICI, il che aumentava la necessità per essi di informare con esattezza in merito al contenuto di tali riunioni quei dipendenti dell' ICI che non partecipavano a qualche incontro, redigendo dei resoconti di questi ultimi.
44 Ciò posto, incombe alla ricorrente fornire una diversa spiegazione del contenuto delle riunioni cui ha partecipato, offrendo elementi precisi, come le note redatte dai membri del suo personale durante le riunioni cui hanno partecipato o la loro testimonianza. E' giocoforza constatare che la ricorrente non ha addotto, né si è offerta di addurre in giudizio, elementi del genere.
45 Peraltro, la questione se la Commissione si sia basata su voci o su semplici presunzioni e illazioni o su teorie empiriche illusorie rientra nell' ambito dell' altra, se la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione nella decisione sia corroborata dagli elementi di prova da essa prodotti. Poiché si tratta di una questione di merito connessa all' accertamento dell' infrazione, occorre esaminarla successivamente, insieme alle altre questioni connesse all' accertamento dell' infrazione.
3. Insufficiente accesso al fascicolo
46 La ricorrente ritiene di non aver avuto accesso a tutto il fascicolo, ma solo ai documenti sui quali la Commissione si è basata in sede di comunicazione degli addebiti, cioè unicamente ai documenti contenenti prove a carico. Secondo la Linz, la correttezza del procedimento e il diritto delle parti a essere ascoltate non verrebbero tutelati qualora le parti non abbiano accesso a tutti i documenti a carico e a favore. Tale vizio non sarebbe riparabile in sede di giudizio.
47 La ricorrente dichiara al riguardo di non ignorare che dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, VBVB e VBBB / Commissione, Racc. pag. 19, punto 25 della motivazione) non può farsi discendere un diritto di accesso completo al fascicolo per le parti di un procedimento amministrativo. Ma essa sostiene che questo diritto è riconosciuto presso vari Stati membri e che esso potrebbe essere elevato al rango di principio generale comune ai diritti degli Stati membri (ex art. 215, secondo comma, del Trattato CEE). Essa invita pertanto il Tribunale a rimeditare detta giurisprudenza.
48 La ricorrente aggiunge che, anche tenendo presente lo stato attuale della giurisprudenza, la Commissione è rimasta al di sotto delle regole imposte da tali pronunce, non mettendo a disposizione della ricorrente i documenti a favore.
49 La Commissione replica di non essere obbligata a far conoscere agli interessati l' intero fascicolo (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, già citata, punto 25 della motivazione). Del resto, nella fattispecie la Commissione, pur non essendo pertanto obbligata a farlo, avrebbe consentito l' accesso a tutti i documenti in suo possesso (facendo salvo il rispetto dei segreti aziendali), sia nella comunicazione degli addebiti e nella sua lettera del 29 marzo 1985, sia in sede di procedimento d' accesso al fascicolo. Pertanto, sarebbe vano l' invito, rivolto dalla ricorrente al giudice comunitario, a modificare la sua giurisprudenza al riguardo.
50 Sarebbe inoltre inesatto asserire, come fa la ricorrente, che la Commissione avrebbe reso accessibili solo i documenti a carico, conservando in proprio possesso tutti quelli a favore. La Linz non sarebbe del resto riuscita a indicare nessun documento che potesse suffragare una simile, grave accusa.
51 Il Tribunale rileva che il rispetto dei diritti della difesa esige che la ricorrente sia stata posta in grado di illustrare, nel modo da essa voluto, il suo punto di vista sul complesso delle accuse formulate a suo carico dalla Commissione nelle comunicazioni degli addebiti ad essa inviate nonché sugli elementi di prova destinati a corroborare tali accuse e menzionati dalla Commissione nelle sue comunicazioni degli addebiti, o a queste ultime allegati (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, Michelin / Commissione, Racc. pag. 3461, punto 7 della motivazione).
52 Di contro, il rispetto dei diritti della difesa non comporta necessariamente che un' impresa implicata in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE possa esprimere pareri su tutti i documenti presenti nel fascicolo della Commissione, poiché non vi è alcuna norma che imponga alla Commissione l' obbligo di far conoscere alle parti interessate i propri fascicoli (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, già citata, punto 25 della motivazione).
53 Tuttavia si deve rilevare che, determinando una procedura d' accesso al fascicolo nelle questioni in materia di concorrenza, la Commissione s' è autonomamente imposta talune norme che vanno di là da quanto prescritto dalla Corte. Secondo dette norme, formulate nella Dodicesima Relazione sulla politica di concorrenza (pagg. 42 e 43):
"Essa [la Commissione] dà ormai alle imprese implicate in una procedura la facoltà di prendere visione dei fascicoli che le riguardano. Le imprese vengono informate del contenuto del fascicolo della Commissione con l' invio, contemporaneamente alla comunicazione degli addebiti o alla lettera di rigetto della denuncia, di un elenco di tutti i documenti che compongono il fascicolo, con l' indicazione dei documenti o di loro parti che sono accessibili alle imprese. Le imprese sono invitate ad esaminare in loco i documenti accessibili. Se un' impresa desidera esaminare soltanto alcuni documenti, la Commissione potrà inviarle una copia degli stessi. La Commissione considera come riservati e pertanto inaccessibili ad un' impresa determinata i seguenti documenti: i documenti, o loro parti, contenenti segreti professionali di altre imprese; i documenti interni della Commissione, come le note, i progetti o altri documenti di lavoro; ogni altra informazione riservata, come quelle che consentano di identificare i denuncianti che desiderino restare nell' anonimato, nonché le informazioni comunicate alla Commissione alla condizione che ne venga rispettata la riservatezza".
Occorre rilevare che la Commissione non può discostarsi dalle regole che essa si è in tal modo imposte (sentenze della Corte 5 giugno 1973, causa 81/72, Commissione / Consiglio, Racc. pag. 575, punto 9 della motivazione, e 30 gennaio 1974, causa 148/73, Louwage / Commissione, Racc. pag. 81).
54 Da quanto precede discende che la Commissione ha l' obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell' indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate.
55 Il Tribunale prende atto che la Commissione nega categoricamente che i suoi uffici abbiano omesso di rendere accessibile alla ricorrente documenti che potessero contenere elementi a suo discarico.
56 Ebbene, a fronte dei dinieghi della Commissione, la ricorrente non adduce nessun indizio che valga a dimostrare che gli uffici della Commissione abbiano selezionato i documenti resi accessibili alla ricorrente, allo scopo di impedirle di confutare gli elementi di prova addotti dalla Commissione per dimostrare la sua partecipazione all' infrazione. Essa fa infatti riferimento alla circostanza che il relatore della Commissione e il suo legale avrebbero avuto taluni colloqui, senza però provare, né offrire di provare, che colloqui del genere si siano realmente svolti e che abbiano avuto come argomento quanto asserito dalla ricorrente.
57 La censura dev' essere pertanto respinta.
4. Nuovi addebiti
58 La ricorrente sostiene che, accusando le imprese di aver partecipato a un "accordo quadro" e a un "unico accordo continuato", la decisione formula contemporaneamente un' affermazione di fatto e una qualificazione giuridica dell' infrazione. Ebbene, in nessuna fase del procedimento amministrativo la Commissione avrebbe asserito che le imprese avessero concluso un "accordo quadro" o che la Linz avesse partecipato alla conclusione di un accordo del genere o persino che ne avesse avuto successivamente notizia. Per quanto riguarda la qualificazione giuridica, essa sarebbe stata oggetto, a dire della ricorrente, di spiegazioni poco chiare e contraddittorie da parte della Commissione in sede di procedimento amministrativo.
59 La ricorrente sostiene che la decisione non costituisce un "completamento" o una "correzione" degli addebiti richiamati in precedenza dalla Commissione (sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF Chemiefarma / Commissione, Racc. pag. 661, punti 91-93 della motivazione, e 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, van Landewyck / Commissione, Racc. pag. 3125, punto 68 della motivazione), bensì rappresenta una sostituzione pura e semplice delle accuse formulate contro la ricorrente o, se del caso, delle relative motivazioni giuridiche. La decisione sarebbe così fondata su addebiti sui quali la Linz non ha potuto formulare osservazioni.
60 La Commissione contesta l' affermazione secondo la quale l' accusa riguardante la conclusione di un accordo quadro sarebbe comparsa nella decisione in forma del tutto nuova e sorprendente, poiché nella comunicazione generale degli addebiti inviata alla ricorrente (punti 128 e 132) la Commissione aveva già parlato di una "collaborazione duratura e istituzionalizzata", il che rappresentava già una descrizione sufficientemente chiara dell' esistenza di un accordo quadro. Nella sua lettera del 29 marzo 1985 la Commissione avrebbe inoltre rilevato che "è infatti possibile che i quattro principali produttori abbiano ad esempio creato un accordo 'centrale' (pag. 3) e che, per quanto riguardava gli altri partecipanti alle riunioni, gli accordi "(si basavano su) un piano sufficientemente dettagliato da poter essere assimilate ad un 'accordo' o ad 'accordi' ai sensi dell' art. 85" (pag. 4).
61 Il Tribunale rileva che i passi della decisione criticati dalla ricorrente coincidono per contenuto con gli addebiti formulati dalla Commissione nei confronti della ricorrente nonché delle altre imprese destinatarie della decisione nelle comunicazioni degli addebiti loro inviate.
62 Infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la decisione (punto 81) non si limita a costatare che le imprese di cui trattasi "hanno partecipato ad un accordo quadro generale che si è concretato in una serie di più particolareggiati subaccordi, stipulati di volta in volta" e che si è pertanto trattato di un "unico 'accordo' continuato ai sensi dell' art. 85, paragrafo 1", poiché la prima di queste frasi è preceduta dal testo seguente: "Nel caso di specie i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene (...)"; e la seconda è introdotta da queste parole: "A giudizio della Commissione, l' intero complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari e istituzionalizzate ha costituito (...)". Ne consegue che, nella decisione, i termini "accordo quadro" o "unico 'accordo' continuato" servono solo a esprimere il fatto che la Commissione ha addebitato alle imprese destinatarie della decisione un' infrazione unica, i vari elementi della quale hanno costituito un articolato complesso di sistemi di riunioni regolari di produttori di polipropilene e di determinazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote, caratterizzato da un' unica finalità economica, cioè alterare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene.
63 Ebbene, è esattamente tale il tenore dell' intera comunicazione generale degli addebiti inviata alla ricorrente e alle altre imprese destinatarie della decisione; in particolare, dei suoi punti 1, 5, 128, 132 e 151, lett. a). Il punto 1 è infatti formulato nel seguente modo:
"Gli addebiti comunicati con la presente riguardano l' applicazione dell' articolo 85, paragrafo 1, del Trattato CEE ad un complesso di accordi e/o di pratiche concordate in forza dei quali i produttori che forniscono il polipropilene termoplastico sfuso nel mercato comune hanno - con continuità e regolarità - coordinato - all' incirca dal 1977 fino all' ottobre 1983 - le loro vendite e le loro politiche dei prezzi fissando ed osservando 'prezzi obiettivo' e/o prezzi minimi, controllando i quantitativi venduti sul mercato attraverso un meccanismo di quote concordate e/o di 'quantiativi obiettivo' , ed organizzando incontri a scadenze regolari al fine di seguire gli sviluppi degli accordi anzidetti".
E il punto 132, ultima frase, precisa:
"I produttori miravano infatti a controllare il mercato e il gioco normale delle forze concorrenziali è stato sostituito da una collaborazione permanente e istituzionalizzata ad alto livello".
64 Occorre aggiungere che il contenuto degli addebiti formulati a carico della ricorrente e delle altre imprese destinatarie della decisione è stato ribadito con la lettera loro inviata il 29 marzo 1985, nella quale si legge (pag. 4): "Queste intese costituivano un piano sufficientemente dettagliato da poter essere assimilato ad un 'accordo' o ad 'accordi' ai sensi dell' art. 85 perlomeno per quanto riguarda i produttori partecipanti alle riunioni".
65 Di conseguenza il Tribunale ritiene che nella decisione la Commissione si è limitata a riordinare e motivare in diritto l' argomento sul quale essa fonda gli addebiti che ha tenuto in considerazione e che, pertanto, non ha impedito alla ricorrente di manifestare il proprio punto di vista prima dell' adozione della decisione.
66 Ne consegue che la ricorrente ha torto a contestare alla Commissione di aver violato le sue prerogative della difesa, formulando a suo carico nuovi addebiti nella decisione.
5. Omessa comunicazione del verbale delle audizioni
67 La ricorrente sostiene che il diritto a essere ascoltati è stato conculcato, poiché è pacifico che né i membri del comitato consultivo né quelli della Commissione avevano a disposizione i verbali definitivi delle audizioni nel momento in cui hanno formulato le rispettive deliberazioni. Pertanto, essi avrebbero potuto basarsi solo su bozze, le quali spesso riportavano solo in modo quanto mai lacunoso il contenuto delle dichiarazioni delle imprese.
68 Per quanto riguarda i membri del comitato consultivo, l' argomento della Commissione secondo il quale gli Stati membri sono stati rappresentati in sede di audizioni sarebbe infondato: innanzitutto, due Stati membri non erano rappresentati in occasione di una serie di audizioni; inoltre, i rappresentanti degli Stati membri in sede di audizioni non risultano essere necessariamente gli stessi di quelli che si trovano presenti nel comitato consultivo; infine, anche quando sono gli stessi, si deve poter verificare se abbiano correttamente tenuto a mente gli argomenti delle imprese.
69 Per quanto riguarda i membri della Commissione, era difficile per loro conoscere gli argomenti rilevanti addotti dalle parti interessate, poiché essi erano costretti a esaminare parallelamente le bozze iniziali di verbale e le modifiche richieste dalle imprese.
70 La Commissione replica che l' art. 9, n. 4, del regolamento (CEE) della Commissione 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni previste all' articolo 19, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 17 del Consiglio (GU 1963, 127, pag. 2268; in prosieguo: il "regolamento n. 99/63"), non indica il termine entro il quale il verbale debba essere approvato dalle imprese né a quali organi debbano essere sottoposti il verbale provvisorio e quello definitivo.
71 Essa aggiunge che le modifiche delle bozze del verbale richieste dalla ricorrente erano insignificanti e che la decisione non sarebbe stata diversa anche se il verbale definitivo fosse stato messo a disposizione dei membri del comitato consultivo e della Commissione e che, pertanto, anche se ci fossero irregolarità procedurali, esse non dovrebbero formare oggetto di esame da parte del Tribunale (sentenza della Corte 10 luglio 1980, causa 30/78, Distillers Company / Commissione, Racc. pag. 2229, punto 26 della motivazione).
72 Per quanto riguarda il comitato consultivo, la Commissione fa rilevare che è vero che i membri del comitato consultivo avevano a disposizione solo il verbale provvisorio, ma che gli Stati membri erano rappresentati alle audizioni, salvo la Grecia e il Lussemburgo, che non hanno partecipato alla seconda serie di audizioni. Per le autorità degli Stati membri il verbale fungerebbe pertanto da semplice promemoria. Sarebbe al riguardo poco rilevante il fatto che il funzionario presente alle audizioni non sia stato ugualmente membro del comitato consultivo.
73 I membri della Commissione, per parte loro, disponevano non solo del verbale provvisorio, ma anche delle osservazioni formulate dalle imprese in merito a detto verbale.
74 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come il carattere provvisorio del verbale dell' audizione sottoposto al comitato consultivo e alla Commissione possa costituire un difetto del procedimento amministrativo atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale (sentenza 15 luglio 1970, causa 44/69, Buchler / Commissione, Racc. pag. 733, punto 17 della motivazione).
75 Per quanto riguarda il verbale trasmesso alla Commissione, va osservato che quest' ultima ha ricevuto, assieme al verbale provvisorio, le osservazioni sullo stesso formulate dalle imprese e che quindi si deve ritenere che i membri della Commissione disponessero di tutti i dati pertinenti prima di adottare la decisione.
76 Quanto al verbale provvisorio trasmesso al comitato consultivo, va rilevato che la ricorrente non ha indicato in quale punto esso non costituisca un resoconto obiettivo ed esatto delle audizioni e quindi non ha provato che esso fosse redatto in modo tale da indurre in errore su un punto essenziale i membri del comitato consultivo.
77 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
6. Omessa comunicazione della relazione del consigliere-uditore
78 La ricorrente sostiene che, non avendo avuto comunicazione della relazione del consigliere-uditore nonostante la richiesta in tal senso inoltrata presso la Commissione, le è impossibile sapere se quest' ultimo abbia tenuto presenti nella sua relazione circostanze relative alla ricorrente diverse da quelle risultanti dal verbale delle audizioni. Pertanto essa non è nemmeno in condizioni di sapere se la Commissione ne abbia avuto conoscenza e se si sia servita di eventuali dichiarazioni a favore, sottoposte alla sua attenzione da parte del consigliere-uditore. Il Tribunale dovrebbe ordinare alla Commissione la produzione di tale relazione.
79 Secondo la Commissione, dal mandato del consigliere-uditore si ricava che quest' ultimo svolge un ruolo importante nel processo decisionale interno alla Commissione, processo al quale le imprese non potrebbero chiedere di venire associate. Nessuna disposizione prevedrebbe la comunicazione della relazione del consigliere-uditore. La lealtà e l' indipendenza di quest' ultimo sarebbero compromesse se detta relazione dovesse venire comunicata. La Corte avrebbe inoltre respinto una domanda dell' ICI (ordinanza 11 dicembre 1986, causa 212/86 R, ICI / Commissione, non pubblicata sulla Raccolta, punti 5-8 della motivazione), la quale aveva chiesto che fosse ordinata la produzione di tale relazione.
80 Il Tribunale preliminarmente osserva che le pertinenti disposizioni del mandato del consigliere-uditore, allegato alla Tredicesima Relazione sulla politica di concorrenza, sono le seguenti:
"Articolo 2
Compito del consigliere-uditore è di assicurare il corretto svolgimento dell' audizione e di contribuire in tal modo all' obiettività tanto dell' audizione stessa quanto dell' eventuale successiva decisione. Egli vigila in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, favorevoli o sfavorevoli che essi siano agli interessati, vengano presi in considerazione nell' elaborazione dei progetti di decisione della Commissione in materia di concorrenza. Nell' esercizio delle sue funzioni, egli vigila sul rispetto dei diritti della difesa, tenendo nel contempo conto della necessità di un' applicazione efficace delle regole di concorrenza, in conformità con i regolamenti in vigore e con i principi seguiti dalla Corte di giustizia. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0015.1
Articolo 5
Il consigliere-uditore riferisce al direttore generale della concorrenza sullo svolgimento dell' audizione e sulle conclusioni cui è giunto. Egli formula le proprie osservazioni sul proseguimento della procedura. Queste osservazioni possono riguardare, fra l' altro, la necessità di ulteriori informazioni, la rinuncia a determinati addebiti o la comunicazione di nuovi addebiti.
Articolo 6
Nell' esercizio delle funzioni definite nel precedente articolo 2, il consigliere-uditore può, qualora lo ritenga opportuno, presentare direttamente le proprie osservazioni al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza quando a quest' ultimo viene sottoposto il progetto preliminare di decisione destinato al comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti.
Articolo 7
Ove necessario, il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza può decidere, su domanda del consigliere-uditore, di allegare il parere finale formulato da quest' ultimo al progetto di decisione trasmesso alla Commissione, in modo da garantire che, quando si pronuncia in veste di organo decisionale in un caso individuale, essa sia pienamente informata di tutti gli elementi del caso".
81 Dai termini stessi del mandato del consigliere-uditore risulta che la sua relazione non deve obbligatoriamente essere comunicata né al comitato consultivo né alla Commissione. Nessuna disposizione, infatti, prevede la trasmissione della detta relazione al comitato consultivo. Anche se il consigliere-uditore deve riferire al direttore generale della concorrenza (art. 5) ed ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di presentare direttamente le sue osservazioni al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza (art. 6), il quale, a sua volta, può allegare, su domanda del consigliere-uditore, il parere finale di quest' ultimo al progetto di decisione trasmesso alla Commissione (art. 7), non v' è tuttavia alcuna disposizione che faccia obbligo al consigliere-uditore, al direttore generale della concorrenza o al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza di trasmettere alla Commissione la relazione del consigliere-uditore.
82 Di conseguenza, la ricorrente non può avvalersi del fatto che la relazione del consigliere-uditore non sia stata trasmessa ai membri del comitato consultivo o ai membri della Commissione.
83 Il Tribunale rileva peraltro che i diritti della difesa non esigono che le imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE possano commentare la relazione del consigliere-uditore, che costituisce un documento puramente interno alla Commissione. A questo proposito la Corte ha considerato che la detta relazione costituisce un parere per la Commissione, che questa non è affatto tenuta ad attenervisi e che quindi la relazione non presenta alcun aspetto decisivo di cui il giudice comunitario debba tener conto per esercitare il proprio sindacato (ordinanza 11 dicembre 1986, causa 212/86 R, già citata, punti 5-8 della motivazione). Infatti, il rispetto dei diritti della difesa è adeguatamente garantito se i vari organi che concorrono alla formazione della decisione finale sono stati correttamente informati degli argomenti formulati dalle imprese in risposta agli addebiti comunicati loro dalla Commissione e agli elementi di prova presentati dalla Commissione per suffragare tali addebiti (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, già citata, punto 7 della motivazione).
84 A questo proposito va rilevato che la relazione del consigliere-uditore non ha lo scopo di integrare o correggere gli argomenti delle imprese, né quello di formulare nuovi addebiti o fornire elementi probatori nuovi a carico delle imprese.
85 Ne consegue che le imprese non hanno il diritto, in base al rispetto dei diritti della difesa, di esigere la comunicazione della relazione del consigliere-uditore per poterla commentare (v. sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, già citata, punto 25 della motivazione).
86 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.
Sull' accertamento dell' infrazione
87 Secondo la decisione (punto 80, primo capoverso), dal 1977 i produttori di polipropilene che riforniscono la CEE hanno fatto parte di un intero complesso di progetti, accordi e provvedimenti decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari e di contatti continui. L' intento generale dei produttori (decisione, punto 80, secondo capoverso) era di raggiungere un accordo su materie specifiche.
88 Si deve pertanto accertare, anzitutto, se la Commissione abbia sufficientemente provato i fatti da essa ricostruiti per quanto riguarda A) la riunione di un' associazione commerciale di clienti, la European Association for Textile Polyolefins (in prosieguo: l' "EATP"), del 22 novembre 1977, B) il sistema delle riunioni regolari di produttori di polipropilene, C) le iniziative in materia di prezzi, D) le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi ed E) la fissazione di obiettivi in termini di quantitativi e di quote, riproducendo a) l' atto impugnato e b) gli argomenti delle parti prima di c) valutarli; successivamente si deve sindacare l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti.
1. Ricostruzione dei fatti
A - La riunione dell' "EATP" del 22 novembre 1977
a) Atto impugnato
89 La decisione (punti 17, quarto capoverso, 78, terzo capoverso, e 104, secondo capoverso) contesta alla ricorrente di aver dichiarato, allo stesso modo che la Hercules, la Hoechst, l' ICI, la Rhône-Poulenc, la Saga e la Solvay, di sostenere il progetto annunciato dalla Monte con un articolo apparso sulla stampa specializzata (European Chemical News, in prosieguo: l' "ECN") il 18 novembre 1977, di portare il prezzo della rafia a 1,30 marchi tedeschi (DM)/kg a partire dal 1 dicembre. Dalle varie dichiarazioni espresse al riguardo durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, quali riportate dal verbale, emergerebbe che il prezzo di 1,30 DM/kg definito dalla Monte era stato accettato dagli altri produttori come "obiettivo" generale del settore industriale in questione.
90 Secondo la decisione (punto 16, primo e secondo capoverso), questa dichiarazione di sostegno si inseriva nell' ambito di discussioni avviate tra i produttori per evitare una caduta sostanziale dei prezzi del polipropilene e le conseguenti perdite; discussioni in occasione delle quali i maggiori produttori, la Monte, la Hoechst, l' ICI e la Shell, sarebbero pervenuti ad un "accordo sui prezzi-base", destinato a entrare in vigore il 1 agosto 1977, e i cui elementi sarebbero stati comunicati agli altri produttori e segnatamente alla Hercules.
91 La decisione (punto 16, quinto e sesto capoverso) illustra inoltre che l' ICI e la Shell ammettono di aver avuto contatti con altri produttori sulle modalità di un' azione intesa a bloccare la caduta dei prezzi. Tuttavia, la Commissione riconosce che, fatta eccezione per le "quattro grandi" (la Hoechst, l' ICI, la Monte e la Shell), per la Hercules e per la Solvay non le è stato possibile accertare l' identità dei produttori coinvolti in tale periodo nelle discussioni, né ottenere dettagli sul funzionamento dell' accordo sui "prezzi-base".
92 La decisione (punto 17, primo capoverso) afferma ancora che è all' incirca al momento dell' annuncio della Monte della sua intenzione di aumentare i suoi prezzi che cominciarono le riunioni regolari di produttori di polipropilene. Essa nota tuttavia che, secondo quanto la stessa ICI ha ammesso, si ebbero contatti tra i vari produttori prima di questa data, probabilmente per telefono, quando lo si reputò necessario.
b) Argomenti delle parti
93 La ricorrente sostiene che la Commissione non può far uso del resoconto della riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 (com. gen., all. 6) per dimostrare l' esistenza di un' intesa sui prezzi alla fine del 1977. Infatti, tale documento permetterebbe solo di constatare che in esso non compaiono né il prezzo di 1,30 DM/kg, né il termine "obiettivo", citato tra virgolette dalla Commissione. Nessuna dichiarazione resa dai partecipanti a detta riunione fornirebbe il benché minimo indizio in merito a un precedente incontro tra i produttori. La collaborazione di cui trattasi sarebbe, senza ambiguità alcuna, quella tra produttori e clienti.
94 Essa afferma che dalla dichiarazione resa dal suo rappresentante si ricava con assoluta chiarezza che egli solo il giorno prima aveva avuto notizia della decisione della Monte di aumentare i prezzi, che non conosceva ancora l' esatto ammontare di tale aumento e che la ricorrente era costretta, in considerazione della situazione disastrosa delle sue entrate, a seguire l' aumento dei prezzi deciso dal leader del mercato.
95 La ricorrente sostiene inoltre che dal resoconto della riunione dell' EATP non può dedursi l' esistenza di una concertazione riguardante un aumento dei prezzi, poiché quest' ultimo era già stato annunziato pubblicamente dalla Monte. Inoltre, il fatto che i produttori avessero intenzioni analoghe in relazione alle tendenze del mercato non potrebbe essere considerato come la prova di una collusione, dato che tali intenzioni erano le stesse per tutti i produttori.
96 La Commissione per parte sua afferma che la sua ricostruzione, secondo cui la Linz ha cominciato a partecipare all' asserita intesa nel novembre del 1977, è fondata sul fatto che tale impresa ha sostenuto l' iniziativa, pubblicamente annunciata dalla Monte, riguardante un aumento dei prezzi a partire dal dicembre 1977. Orbene, tale iniziativa e il sostegno che essa ha trovato avrebbero costituito un' azione concordata e non un comportamento parallelo dovuto al caso o alle forze del mercato. Infatti, il resoconto della riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 dimostrerebbe che la fissazione del prezzo della rafia a 1,30 DM/kg, annunciata dalla Monte, era già stata preventivamente accettata come prezzo obiettivo comune, poiché può leggersi che la Linz ha dichiarato:
"Just yesterday we learnt that one of the important European polymer PP suppliers had already announced in the European Chemical News an increase in his PP polymer prices as from 1st December. At the present time, I do not know exactly how much his price increase will be, but I am hoping this price increase can and will be accepted by his customers. Chemie Linz will have to follow these new prices to be in a better position to give all their customers in all applications all the supplies they require, including help in developing new and additional applications for PP polymers".
(Solo ieri abbiamo appreso che uno fra i maggiori fornitori del polimero PP ha già annunziato sulla European Chemical News un aumento dei prezzi da lui praticati per il polimero PP a partire dal 1 dicembre. Non so al momento in quanto consisterà tale aumento, ma spero che esso possa e venga infine accettato dai suoi clienti. Chemie Linz dovrà adeguarsi a questi nuovi prezzi per trovarsi in una posizione migliore che le consenta di offrire ai suoi clienti tutte le forniture da loro richieste per tutte le qualità più l' assistenza utile a sviluppare tipi nuovi e ulteriori di polimeri PP).
97 La Commissione aggiunge che, se si tien conto del fatto che nel periodo in cui tale annuncio è stato reso pubblico erano già stati stretti i primi contatti tra i produttori, non è credibile che la Linz abbia aderito a tale iniziativa senza aver avuto nessun contatto preliminare.
98 Per rafforzare - indirettamente - la sua tesi secondo la quale devono esserci stati taluni contatti tra produttori prima della riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, la Commissione fa riferimento a una nota che riporta una conversazione telefonica che si sarebbe svolta tra un dirigente della Hercules e un dipendente di una delle "quattro grandi" (com. gen., all. 2), poiché quel che vale per la Hercules varrebbe, per analogia, per tutte le altre (compresa la Linz).
99 In udienza la Commissione ha sottolineato che lo scopo delle dichiarazioni parallele dei vari produttori durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 era quello di presentare ai loro clienti un fronte unito e di convincere questi ultimi del carattere ineluttabile di un aumento dei prezzi di livello pari a quello annunciato dalla Monte.
c) Giudizio del tribunale
100 Il Tribunale constata che le dichiarazioni rese dalla ricorrente durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 (com. gen., all. 6) costituiscono, da un lato, la manifestazione di un sostegno globale alla politica di aumento dei prezzi avviata dalla Monte e, dall' altro, un' indicazione precisa, indirizzata ai suoi concorrenti, in merito al comportamento che essa era decisa ad adottare sul mercato. Tali constatazioni sono corroborate dal resoconto della successiva riunione dell' EATP, del 26 maggio 1978 (com. gen., all. 7), alla quale non partecipava la ricorrente, resoconto nel quale vengono riportate le valutazioni formulate dai vari produttori sui risultati ottenuti sul mercato in seguito alla riunione del 22 novembre 1977. Il fatto che la Commissione abbia riconosciuto in udienza che, oltre alla riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, essa non disponeva di nessuna prova diretta dell' esistenza di contatti tra la Linz e gli altri produttori non è tale da far vacillare tale ricostruzione.
101 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente, in presenza dei suoi concorrenti, ha espresso un sostegno globale alla politica di aumento dei prezzi avviata dalla Monte (decisione, punti 17, quarto capoverso, prima frase, e 78, terzo capoverso, seconda frase) e che essa ha fornito loro un' indicazione precisa in merito al comportamento che aveva deciso di adottare sul mercato.
B - Il sistema delle riunioni regolari
a) Atto impugnato
102 Secondo la decisione (punto 18, primo capoverso), nel 1978 ebbero luogo almeno sei riunioni tra alti dirigenti responsabili della direzione generale del settore del polipropilene di alcuni produttori ("dirigenti"). Questo sistema sarebbe andato ben presto evolvendosi con l' inserimento di una serie di riunioni di dirigenti minori dotati di competenze specifiche nel campo della commercializzazione ("esperti"; si fa riferimento alla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, com. gen., all. 8). La decisione contesta alla ricorrente di aver partecipato regolarmente a tali riunioni almeno sino alla fine del settembre 1983 (punto 105, quarto capoverso).
103 Secondo la decisione (punto 21) le dette riunioni regolari di produttori di polipropilene avevano lo scopo, in particolare, di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e di controllarne il rispetto da parte dei produttori.
b) Argomenti delle parti
104 La ricorrente sostiene che la sua partecipazione a un accordo quadro relativo a un sistema istituzionalizzato di riunioni regolari, di durata pari all' intero periodo, non è stata dimostrata dalla Commissione, poiché quest' ultima non ha provato che nel 1977 i produttori di polipropilene abbiano deciso, mediante dichiarazioni di volontà reciproche e concordanti, di incontrarsi con regolarità per esaminare e definire la loro politica commerciale. La stessa Commissione ammetterebbe che le riunioni di produttori di polipropilene hanno acquisito solo gradualmente una certa organizzazione (decisione, punto 18).
105 Secondo la ricorrente, le riunioni si sono svolte con una certa regolarità solo a partire dal 1982. Da tale fatto non potrebbe dedursi che il sistema delle riunioni sia stato istituito di comune accordo cinque anni prima. In realtà, si sarebbe trattato di incontri informali.
106 Essa sostiene che la sua partecipazione alle riunioni è comunque provata solo dall' inizio del 1981 e che essa pertanto non ha potuto partecipare all' asserito accordo quadro, in merito al quale ricorda che ne è stata asserita per la prima volta l' esistenza nella decisione.
107 La ricorrente non può più ricostruire la data in cui ha partecipato per la prima volta alle riunioni di produttori. Essa sostiene di non avervi partecipato sin dal principio e rileva che la prima prova della sua presenza a una riunione risale all' inizio del 1981 (com. gen., all. 17). Essa ne trae la conclusione che non è possibile imputarle la benché minima responsabilità per i fatti anteriori a tale data.
108 Essa sostiene che scopo delle riunioni era discutere nei particolari sulla situazione del mercato, al solo fine di raccogliere informazioni. Le discussioni riguardavano i prezzi e i quantitativi di vendita di ogni partecipante, nonché i suoi obiettivi futuri.
109 La ricorrente spiega che, data la situazione del mercato, tutti i fornitori avevano un grande interesse a che il mercato fosse quanto mai trasparente. Questo bisogno di informazioni sarebbe stato particolarmente acuto per la ricorrente la quale, provenendo da un paese terzo, si affacciava su un mercato ampiamente sconosciuto. Essa era costretta a raccogliere il maggior numero possibile di informazioni sul mercato e, in particolare, a partecipare alle discussioni dei produttori sulla situazione in cui versava quest' ultimo. Di conseguenza la Linz afferma che, se è vero che ha partecipato alle riunioni, ciò è avvenuto unicamente al fine di poter sorvegliare i suoi concorrenti e di ottenere informazioni importanti riguardo al mercato.
110 Essa afferma che non era previsto che i partecipanti assumessero un impegno giuridico o morale riguardante il loro comportamento sul mercato o che ne sottoscrivessero uno. Prova ne è, a suo dire, che, con riferimento ai casi in cui gli obiettivi che si asseriscono perseguiti non venivano raggiunti, la Commissione non sarebbe in grado di citare il benché minimo episodio di censura formulata da parte di altre imprese contro un partecipante, il quale si fosse comportato diversamente da quanto dichiarato.
111 La ricorrente pertanto sostiene di aver deciso essa stessa, autonomamente, il comportamento da tenere sul mercato e spiega che era naturale, per definire le istruzioni in materia di prezzi impartite ai suoi uffici vendite, utilizzare le informazioni raccolte durante le riunioni. Essa perciò sfruttava dette informazioni nello stesso modo in cui faceva uso di tutte le altre informazioni raccolte studiando il mercato o consultando la stampa specializzata.
112 La Commissione per parte sua ricorda che la ricorrente ha partecipato a iniziative in materia di prezzi a partire dal novembre 1977 e che nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) l' ICI ha affermato che i produttori si sono incontrati per la prima volta nel dicembre 1977, per coordinare le loro strategie commerciali, e che si è deciso di organizzare nuove riunioni, inizialmente ad hoc e, dopo, in modo meglio organizzato.
113 Secondo la Commissione, l' accordo quadro s' è concretato con l' instaurazione di un sistema di riunioni istituzionalizzate, aventi lo scopo di analizzare le strategie commerciali dei vari produttori. Detto accordo sarebbe stato consolidato facendo ricorso ad accordi particolari, riguardanti misure concrete nell' ambito dei prezzi e, se del caso, ad accordi in materia di quote o a un sistema di "leadership contabile".
114 Essa contesta l' affermazione secondo la quale la Linz avrebbe partecipato alle riunioni solo a partire dal 1981, offrendo al riguardo due elementi di prova. Si tratta, nel primo caso, della risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, in cui quest' ultima avrebbe classificato la Linz tra i partecipanti regolari alle riunioni, senza altre indicazioni cronologiche (diversamente, ad esempio, dall' Anic e dalla Rhône-Poulenc le quali, secondo l' ICI, avrebbero partecipato solo per un determinato periodo, e dalla Hercules, la quale avrebbe partecipato alle riunioni solo saltuariamente), e farebbe risalire l' inizio di dette riunioni al dicembre 1977. Nel secondo caso, si tratta di una tabella non datata, intitolata "Producers' Sales to West Europe" ("Vendite dei produttori in Europa occidentale"; com. gen., all. 55), reperita presso l' ICI, che riporta per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale i dati sulle vendite, espressi in migliaia di tonnellate, per gli anni 1976, 1977 e 1978, nonché alcune cifre menzionate sotto le rubriche "1979 actual" ("cifre effettive del 1979") e "revised target" ("obiettivo modificato"). Poiché contiene informazioni da custodire gelosamente come segreti aziendali, non sarebbe stato possibile redigere tale tabella senza la collaborazione della Linz.
115 Secondo la Commissione, le assenze occasionali dei partecipanti abituali alle riunioni non le impediscono di ritenere che questi ultimi abbiano preso parte a tutti gli accordi, visto il carattere permanente della collusione sui prezzi e in considerazione del fatto che i programmi riguardanti le iniziative in materia di prezzi hanno generalmente avuto una durata di parecchi mesi.
116 Per quanto riguarda lo scopo delle riunioni, essa contesta l' affermazione secondo la quale, da un lato, queste ultime servivano solo a consentire scambi di informazioni e, dall' altro, né la Linz né gli altri produttori avrebbero avuto l' intenzione di conformare il loro comportamento sul mercato alle decisioni adottate. In realtà, i produttori avrebbero attuato le decisioni adottate durante le riunioni per mezzo delle loro regolari istruzioni in materia di prezzi, il che dimostrerebbe in modo sufficiente la loro volontà di associarsi, parimenti manifestata nei numerosi resoconti di riunioni.
117 La Commissione sostiene che, nel caso della Linz, una nota reperita presso la sede della sua filiale di Monaco di Baviera (com. gen., all. 21) rivela, senza ombra di dubbio, quale vantaggio essa pensava di trarre dai contatti regolari con i suoi concorrenti. La Commissione si chiede al riguardo perché mai le imprese avrebbero continuato, per anni, a riunirsi con regolarità e a calcolare al centesimo i prezzi del polipropilene in tutte le divise europee, se si fosse trattato soltanto di raccogliere informazioni del tutto inaffidabili, senza assumere poi nessun impegno.
118 Essa infine sostiene che l' affermazione della ricorrente, secondo la quale non venivano formulate critiche nei confronti dei partecipanti alle riunioni i quali non conseguivano gli obiettivi convenuti, è contraddetta da numerosi elementi della documentazione, quali la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni o vari resoconti di riunioni contenenti critiche, come quelli delle riunioni del 21 settembre e del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 30 e 33), o ancora una nota dell' ICI, risalente al 1981 (com. gen., all. 64), la quale parla della necessità di esercitare pressioni su taluni produttori.
c) Giudizio del Tribunale
119 Il Tribunale rileva che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) ricomprende la ricorrente tra coloro che, a differenza di due altri produttori, hanno partecipato regolarmente alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti". Tale risposta va interpretata nel senso che essa fa risalire la partecipazione della ricorrente all' inizio del sistema delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", instaurato alla fine del 1978 o all' inizio del 1979.
120 La risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni viene corroborata in merito dall' indicazione, accanto al nome della ricorrente nelle varie tabelle ritrovate presso l' ICI e la ATO (com. gen., all. 55-61), dei suoi dati relativi alle vendite riguardanti diversi mesi e diversi anni. Orbene, come è stato ammesso dalla maggior parte delle ricorrenti nella loro risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale, non sarebbe stato possibile elaborare le tabelle scoperte presso l' ICI, la ATO e la Hercules sulla base delle statistiche del sistema Fides di scambio di informazioni. Del resto, nella sua risposta alla richiesta di informazioni in merito a una di tali tabelle l' ICI ha dichiarato che: "The source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). Inoltre, nel corso del presente giudizio la ricorrente, a fronte di indizi di tale gravità, non ha mai puntualmente negato di essere stata presente alle riunioni, il cui svolgimento non è mai stato da lei contestato.
121 Per quanto riguarda la questione se la ricorrente abbia partecipato alle riunioni del 1978, il Tribunale rileva che dal combinato disposto della decisione (punto 18) e della comunicazione specifica degli addebiti inviata alla Linz si ricava che quest' ultima è accusata di avervi partecipato.
122 In sede di ricorso, la ricorrente sottolinea al riguardo che "benché la Commissione affermi che nel 1978 si sono svolte sei riunioni, essa lo fa senza indicare il luogo, la data, i partecipanti o il contenuto delle discussioni e senza fornire nessuna prova in merito. La ricorrente è all' oscuro di tali riunioni".
123 Il Tribunale rileva che, piuttosto che negare la sua partecipazione alle riunioni svoltesi nel 1978, la ricorrente sostiene che la Commissione non ha prove al riguardo e che essa stessa non dispone di informazioni in merito.
124 Ebbene, lo svolgimento di riunioni di produttori durante il 1978 è comprovato dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, dove si legge: "During the first year (1978) about six 'ad hoc' meetings took place at about two monthly intervals between the Senior Managers responsible for the polypropylene business of some producers" ((Durante il primo anno (1978) si svolsero pressappoco sei riunioni "ad hoc", ad intervalli di circa due mesi, tra gli alti dirigenti responsabili del settore del polipropilene di alcuni produttori)). La stessa risposta indica che tali riunioni si sono iniziate verso il mese di dicembre del 1977 (("Because of the problems facing the polypropylene industry (...) a group of producers met in about December 1977 to discuss what, if any, measures could be pursued in order to reduce the burden of the inevitable heavy losses about to be incurred by them")) ((A causa dei problemi cui doveva far fronte l' industria del polipropilene (...) un gruppo di produttori si riunì intorno al dicembre 1977 per discutere se e quali misure sarebbe stato possibile adottare per ridurre il peso delle inevitabili pesanti perdite che essi avrebbero dovuto sopportare)), o subito dopo la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, cui la Linz ha partecipato.
125 A fronte di tali elementi di prova, la ricorrente ha continuato a non contestare la sua partecipazione alle riunioni, ma in sede di replica ha sostenuto che:
"Ammesso che tali affermazioni (quelle contenute nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni) siano corrette, esse non consentono di concludere che ci sia stato subito un accordo quadro generale (...)".
126 Il Tribunale inoltre rileva che le riunioni svoltesi nel 1978 e negli anni successivi avevano lo stesso scopo di quelle dell' EATP, e cioè discutere sulle misure da adottare per bloccare le perdite subite dai produttori di polipropilene. Infatti, nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni si legge che:
"It was felt to be essential for producers to consider appropriate means of alleviating this impending crisis which could, unless controlled in some way, lead eventually to the collapse of the polypropylene industry. It was proposed that future meetings of those producers who wished to attend should be called on an 'ad hoc' basis in order to exchange and develop ideas to tackle these problems (...) Generally speaking however, the concept of recommending 'Target Prices' was developed during the early meetings which took place in 1978 (...)".
((Ai produttori parve essenziale riflettere sui modi adeguati a rendere meno grave la crisi incombente che poteva, se lasciata del tutto incontrollata, portare anche al collasso dell' industria del polipropilene. Si propose di fissare in futuro alcune riunioni per quei produttori che avessero desiderato prendervi parte, con ordini del giorno "ad hoc", al fine di scambiarsi e di sviluppare idee utili ad affrontare questi problemi (...) In generale, comunque, l' idea di raccomandare "prezzi obiettivo" fu elaborata durante le prime riunioni, svoltesi nel 1978 (...) )).
127 Ebbene, durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, i vari produttori hanno rilevato che i prezzi erano troppo bassi e che essi non sarebbero stati in grado di sostenerli all' infinito. In tale occasione, la Linz ha dichiarato quanto segue:
"We are sure that you all know the current low PP price level and we do hope also that you know that such a price level is far below the level needed to break even. There has been no reasonable return for PP polymer producers for too long a period and we at Chemie Linz do not and cannot believe that Polymer manufacturers can and will accept such an extremely low price level any longer".
(Siamo sicuri che tutti voi conoscete gli attuali bassi prezzi del PP e speriamo vivamente che sappiate pure che tali prezzi sono di gran lunga al di sotto di quelli necessari a chiudere in pareggio. Da troppo tempo i produttori del polimero PP non ottengono più risultati soddisfacenti e noi della Chemie Linz non crediamo, non possiamo credere che i produttori di questo polimero possano e vogliano ulteriormente sopportare un prezzo così basso).
I produttori hanno parimenti sottolineato la necessità di aumentare i prezzi e hanno aderito all' annuncio, fatto dalla Monte, di un aumento dei prezzi.
128 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che le riunioni del 1978 e degli anni successivi si siano situate, riguardo ai produttori, nella scia delle dichiarazioni da loro rese nella riunione dell' EATP del 22 novembre 1977.
129 Peraltro, è giocoforza costatare che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni mostra che dette riunioni sono state il momento iniziale del sistema delle riunioni di "dirigenti" ed "esperti" - cui la ricorrente ha partecipato dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979 - sia dal punto di vista organizzativo, sia da quello dello scopo. In tale risposta si legge infatti che:
"By late 1978/early 1979 it was determined that the 'ad hoc' meetings of Senior Managers (' Bosses' ) (of 1978) should be supplemented by meetings of lower level managers with more marketing knowledge (' Experts' )".
((Alla fine del 1978/inizio 1979 si decise che le riunioni "ad hoc" di dirigenti "Senior" ("dirigenti") (1978) fossero integrate da riunioni di dirigenti di livello inferiore, dotati di competenze più ampie nel campo della commercializzazione ("esperti") )),
e occorre ricordare che l' idea di raccomandare prezzi obiettivo, attuata nell' ambito del sistema di riunioni di "dirigenti" e di "esperti", era stata sviluppata durante le riunioni del 1978.
130 Il Tribunale conseguentemente constata che, poiché la ricorrente ha partecipato sia alla riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 sia al sistema delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", la Commissione poteva ben ritenere che la ricorrente avesse partecipato alle riunioni del 1978 le quali, da un lato, possono considerarsi, per i produttori, come gli sviluppi delle dichiarazioni da loro rese durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 e, dall' altro, hanno loro permesso di attuare il sistema delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti".
131 Al riguardo, il Tribunale giudica giusto che la Commissione abbia ritenuto, in base agli elementi forniti dall' ICI nella sua risposta alla richiesta di informazioni, confermati dai resoconti di varie riunioni, che scopo di queste ultime fosse segnatamente quello di fissare obiettivi in materia di prezzi, da un lato, e di quantitativi di vendita, dall' altro. Nella detta risposta si leggono infatti i passi seguenti:
"Generally speaking however, the concept of recommending 'Target Prices' was developed during the early meetings which took place in 1978"; "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule (...)"
e:
"A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings".
((In linea generale, l' idea di raccomandare prezzi obiettivo venne sviluppata durante le prime riunioni svoltesi nel 1978; (...) I "prezzi obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) ))
e:
(Nel corso delle riunioni furono discusse alcune proposte relative al volume delle vendite dei singoli produttori).
132 Inoltre, la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, riferendo l' organizzazione di riunioni, oltre che di "dirigenti", anche di "esperti" nel settore della commercializzazione, a partire dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979, rivela che le discussioni relative alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita diventavano sempre più concrete e precise, mentre nel 1978 i "dirigenti" si erano limitati a sviluppare il concetto dei prezzi obiettivo.
133 Oltre ai passi precedenti, nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni si legge che: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" (Solo le riunioni di 'dirigenti' e di 'esperti' si tenevano mensilmente). Giustamente la Commissione ha dedotto da tale risposta, nonché dall' identità della natura e dello scopo delle riunioni, che queste si inserivano in un sistema di riunioni regolari.
134 A fronte di questi elementi, la ricorrente asserisce che la sua partecipazione alle riunioni era assolutamente priva di intenti anticoncorrenziali. Al riguardo occorre notare che, essendo stato dimostrato che la ricorrente ha partecipato a dette riunioni e che queste ultime avevano come scopo, segnatamente, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, la ricorrente ha per lo meno dato ai suoi concorrenti l' impressione di partecipare alle riunioni con lo stesso spirito degli altri.
135 Stando così le cose, spetta alla ricorrente presentare indizi tali da provare che la sua partecipazione alle riunioni era assolutamente priva di intenti anticoncorrenziali, dimostrando che i suoi concorrenti sapevano che essa partecipava a dette riunioni con uno spirito differente dal loro.
136 A tal riguardo, occorre rilevare che le tesi della ricorrente, formulate in base al suo comportamento sul mercato e destinate a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni avrebbe avuto l' unico scopo di consentirle di informarsi in merito allo sviluppo prevedibile del mercato, non costituiscono indizi tali da provare la mancanza in capo ad essa di spirito anticoncorrenziale, in quanto la ricorrente non offre nessun elemento in grado di dimostrare che i suoi concorrenti sapevano che il suo comportamento sul mercato non dipendeva dal contenuto delle riunioni. Anche supponendo che i suoi concorrenti l' abbiano saputo, il mero fatto di cercare di ottenere da questi ultimi informazioni che un operatore indipendente tutela rigorosamente come segreti d' affari basta a rendere manifesta l' esistenza in capo ad essa di uno spirito anticoncorrenziale.
137 Occorre aggiungere che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, i resoconti delle riunioni indicano che sono state formulate critiche nei confronti di produttori i quali, a giudizio dei partecipanti alle riunioni, non si conformavano ai risultati di queste ultime. Così, nel resoconto della riunione del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 30) si legge che:
"Anic were seen as a problem in September (...) Pressure was needed + Z. was asked to get M. to speak to C. Sales to Italy were a potential problem + pressure was needed on Shell Italy to restrain themselves to the agreed levels for October"
((In settembre, Anic ha costituito un problema (...) E' stato necessario esercitare pressioni + si è chiesto a Z. di far sì che M. parli a C. Le vendite in Italia potrebbero diventare un problema + è stato necessario esercitare pressioni su Shell Italia affinché essa stessa si contenga nell' ambito dei livelli concordati per ottobre))
e in quello della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) è riportato quanto segue: "Hercules said that they would not attend in future in view of criticism from Dutch + Germans" (Hercules ha detto che non parteciperà in futuro, viste le critiche degli olandesi e dei tedeschi).
138 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente ha sistematicamente partecipato alle riunioni regolari di produttori di polipropilene tra il 1978 e il settembre 1983, che dette riunioni avevano segnatamente come scopo la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, che si inserivano in un sistema e che la partecipazione della ricorrente a dette riunioni non è stata scevra di spirito anticoncorrenziale.
C - Le iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
139 Secondo la decisione (punti 28-51) è stato attuato un sistema di prezzi obiettivo mediante iniziative in materia di prezzi, sei delle quali hanno potuto essere identificate: la prima andava dal luglio al dicembre 1979, la seconda dal gennaio al maggio 1981, la terza dall' agosto al dicembre 1981, la quarta dal giugno al luglio 1982, la quinta dal settembre al novembre 1982 e la sesta dal luglio al novembre 1983.
140 A proposito della prima di dette iniziative in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 29) fa presente di non disporre di prove particolareggiate in merito a riunioni o iniziative in materia di prezzi nella prima metà del 1979. Tuttavia, da una nota su una riunione tenutasi il 26 e il 27 settembre 1979 emergerebbe che era stata prevista un' iniziativa in materia di prezzi in base ad un prezzo della rafia di 1,90 DM/kg da applicare dal 1 luglio, e di 2,05 DM/kg dal 1 settembre. La Commissione avrebbe reperito istruzioni in materia di prezzi di taluni produttori, tra i quali la Linz, dalle quali risulterebbe che detti produttori avevano dato istruzione agli uffici nazionali vendite di applicare il suddetto livello di prezzo o il suo equivalente nelle valute nazionali a partire dal 1 settembre e ciò, per la maggior parte di esse, prima dell' annuncio, da parte della stampa specializzata, dell' aumento dei prezzi progettato (decisione, punto 30).
141 Tuttavia, in ragione di difficoltà che ostavano all' aumento dei prezzi, i produttori, nella riunione dei giorni 26 e 27 settembre 1979, avrebbero deciso di rinviare la data prevista per l' applicazione del prezzo obiettivo di vari mesi, cioè al 1 dicembre 1979; il nuovo piano sarebbe consistito nel "mantenere" in ottobre i livelli raggiunti, con la possibilità di un incremento intermedio in novembre, che avrebbe portato i prezzi a 1,90 o 1,95 DM/kg (decisione, punto 31, primo e secondo capoverso).
142 Quanto alla seconda iniziativa in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 32), pur ammettendo che non è stato possibile disporre di verbali delle riunioni tenutesi nel 1980, afferma che in quell' anno i produttori si riunirono almeno sette volte (essa rinvia alla tabella 3 della decisione). All' inizio del 1980 la stampa specializzata avrebbe annunciato che i produttori erano favorevoli ad un forte aumento dei prezzi nel corso dell' anno. Ciò nondimeno i prezzi di mercato sarebbero calati in misura sostanziale, fino a 1,20 DM/kg, o anche meno, prima di stabilizzarsi verso il settembre 1980. Dalle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori (la DSM, la Hoechst, la Linz, la Monte, la Saga e l' ICI) risulterebbe che per ristabilire il livello dei prezzi vennero fissati per il periodo dicembre 1980 - gennaio 1981 i seguenti obiettivi: 1,50 DM/kg per la rafia, 1,70 DM/kg per l' omopolimero e 1,95-2,00 DM/kg per il copolimero. Un documento interno della Solvay conterrebbe una tabella che confronta i "prezzi raggiunti" nell' ottobre e nel novembre 1980 con i "prezzi di listino" del gennaio 1981, cioè 1,50/1,70/2,00 DM/kg. Inizialmente sarebbe stato previsto di applicare tali livelli dal 1 dicembre 1980 (si sarebbe tenuta una riunione a Zurigo dal 13 al 15 ottobre), ma l' attuazione di questa iniziativa sarebbe stata rinviata al 1 gennaio 1981.
143 Nella decisione (punto 33) si rileva la partecipazione della Linz a una delle due riunioni del gennaio 1981, nel corso delle quali sarebbe stata riconosciuta la necessità di un aumento dei prezzi, fissato nel dicembre 1980 per il 1 febbraio 1981, sulla base di 1,75 DM/kg per la rafia, in due fasi: per febbraio l' obiettivo sarebbe rimasto a 1,75 DM/kg, mentre un obiettivo di 2,00 DM/kg sarebbe stato introdotto "senza eccezioni" dal 1 marzo. Sarebbe stata redatta una tabella dei prezzi obiettivo nelle sei valute nazionali per sei principali tipi o qualità, prezzi che sarebbero dovuti entrare in vigore il 1 febbraio e il 1 marzo 1981. La documentazione ottenuta dalla Linz mostrerebbe che essa adottò misure per introdurre gli obiettivi fissati in febbraio e marzo.
144 Secondo la decisione (punto 34) non sembra però che il progetto di aumentare i prezzi a 2,00 DM/kg dal 1 marzo abbia avuto successo. I produttori avrebbero modificato le loro aspettative e sperato di raggiungere in marzo il livello di 1,75 DM/kg. Una riunione di "esperti" si sarebbe tenuta ad Amsterdam il 25 marzo 1981. Non ne sussisterebbe alcuna traccia, ma, subito dopo, almeno la BASF, la DSM, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero impartito istruzioni per aumentare i prezzi obiettivo (o di "listino") ad un livello equivalente a 2,15 DM/kg per la rafia a partire dal 1 maggio. La Hoechst avrebbe impartito istruzioni identiche per il 1 maggio, con circa quattro settimane di ritardo rispetto agli altri. Alcuni produttori avrebbero lasciato ai loro uffici vendite un certo margine per l' applicazione di prezzi "minimi" o "estremi" un po' al di sotto degli obiettivi concordati. Nella prima parte del 1981 si sarebbe registrata una forte ascesa dei prezzi ma, sebbene l' aumento del 1 maggio fosse attivamente sostenuto dai produttori, la tendenza non si sarebbe mantenuta. Verso la metà dell' anno, allorché la domanda diminuì durante l' estate, i produttori avrebbero previsto una stabilizzazione dei livelli di prezzo o addirittura una tendenza al ribasso.
145 Per quanto concerne la terza iniziativa in materia di prezzi, si afferma nella decisione (punto 35) che la Shell e l' ICI avrebbero previsto una nuova iniziativa per settembre-ottobre 1981 già nel mese di giugno, quando si manifestò un rallentamento degli aumenti registrati nel primo trimestre. Il 15 giugno 1981 la Shell, l' ICI e la Monte si sarebbero incontrate per discutere le modalità di aumento dei prezzi sul mercato. Qualche giorno dopo la riunione sia l' ICI sia la Shell avrebbero dato istruzioni ai rispettivi uffici vendite di preparare il mercato per un forte aumento in settembre, basato su un progetto di aumento del prezzo della rafia a 2,30 DM/kg. Il 17 luglio 1981 la Solvay avrebbe ricordato altresì al proprio ufficio vendite del Benelux di avvertire la clientela che i prezzi sarebbero notevolmente aumentati dal 1 settembre; l' entità dell' aumento avrebbe dovuto essere decisa l' ultima settimana di luglio, mentre sarebbe stata prevista una riunione di "esperti" per il 28 luglio 1981. Il piano originario, secondo il quale occorreva arrivare a 2,30 DM/kg nel settembre 1981, sarebbe stato modificato probabilmente in tale riunione ed il livello previsto per agosto sarebbe stato ridotto a 2,00 DM/kg per la rafia. Il prezzo di settembre avrebbe dovuto essere di 2,20 DM/kg. Una nota manoscritta reperita presso la Hercules e datata 29 luglio 1981 (giorno successivo alla riunione cui la Hercules sicuramente non ha partecipato) riporterebbe questi prezzi definendoli prezzi "ufficiali" per agosto e settembre e citerebbe, sia pur in termini vaghi, la fonte dell' informazione. Altre riunioni si sarebbero tenute a Ginevra il 4 agosto ed a Vienna il 21 agosto 1981. Dopo queste sessioni i produttori avrebbero impartito nuove istruzioni per aumentare il prezzo a 2,30 DM/kg il 1 ottobre. La BASF, la DSM, la Hoechst, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero dato istruzioni praticamente identiche perché questi prezzi fossero applicati in settembre e ottobre.
146 Secondo la decisione (punto 36), il nuovo piano avrebbe previsto di passare nel settembre-ottobre 1981 ad un "prezzo base" di 2,20-2,30 DM/kg per la rafia. Un documento della Shell indicherebbe che originariamente era stato ventilato un ulteriore incremento a 2,50 DM/kg per il 1 novembre, poi abbandonato. Dalle relazioni dei diversi produttori risulterebbe che in settembre i prezzi aumentarono e che l' azione al rialzo continuò fino all' ottobre 1981, raggiungendo prezzi di mercato effettivamente acquisiti di circa 2,00-2,10 DM/kg per la rafia. Una nota della Hercules indicherebbe che nel dicembre 1981 l' obiettivo di 2,30 DM/kg venne modificato e ridotto ad un più realistico livello di 2,15 DM/kg, ma riferisce che "la determinazione generale fece arrivare i prezzi a 2,05 DM/kg, che fra tutti i livelli mai fissati fu quello che maggiormente si approssimò ai prezzi obiettivo pubblicati (sic!)". Alla fine del 1981 la stampa specializzata avrebbe rilevato per il mercato del polipropilene prezzi da 1,95 a 2,10 DM/kg per la rafia, circa 20 centesimi di marco (pfennig; in prosieguo: il "pf") al di sotto degli obiettivi dei produttori. Le capacità sarebbero state utilizzate nella misura dell' 80%, livello giudicato "sano".
147 La quarta iniziativa in materia di prezzi, del giugno-luglio 1982, si sarebbe inserita nel contesto di un ritorno del mercato all' equilibrio tra l' offerta e la domanda. Tale iniziativa sarebbe stata decisa nella riunione di produttori del 13 maggio 1982, alla quale avrebbe partecipato la Linz e nel corso della quale sarebbe stata elaborata una tabella dettagliata degli obiettivi da perseguire dal 1 giugno per vari tipi di polipropilene, in diverse valute nazionali (2,00 DM/kg per la rafia) (decisione, punti 37-39, primo capoverso).
148 Alla riunione del 13 maggio 1982 avrebbero fatto seguito istruzioni sui prezzi diramate dalle imprese ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell; i prezzi, con poche eccezioni insignificanti, sarebbero stati corrispondenti ai prezzi obiettivo definiti nella detta riunione (decisione, punto 39, secondo capoverso). Nella riunione del 9 giugno 1982 i produttori avrebbero riferito aumenti modesti.
149 Secondo la decisione (punto 40) la ricorrente ha partecipato anche alla quinta iniziativa in materia di prezzi per il periodo settembre/novembre 1982 (decisa nella riunione dei giorni 20 e 21 luglio 1982, mirante a raggiungere il prezzo di 2,00 DM/kg il 1 settembre e di 2,10 DM/kg il 1 ottobre) in quanto fu presente alla maggior parte, se non a tutte le riunioni svoltesi fra il luglio e il novembre 1982, nelle quali tale iniziativa fu progettata e controllata (decisione, punto 45). Nella riunione del 20 agosto 1982 l' aumento previsto per il 1 settembre sarebbe stato rinviato al 1 ottobre e questa decisione sarebbe stata confermata nella riunione del 2 settembre 1982 (decisione, punto 41).
150 A seguito delle riunioni del 20 agosto e del 2 settembre 1982 le imprese ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell avrebbero dato istruzioni in materia di prezzi conformi al prezzo obiettivo fissato nelle dette riunioni (decisione, punto 43).
151 Secondo la decisione (punto 44), nella riunione del 21 settembre 1982, alla quale avrebbe partecipato la ricorrente, sarebbero state esaminate le misure prese per raggiungere l' obiettivo fissato in precedenza e le imprese, nel loro complesso, avrebbero espresso il loro assenso ad una proposta diretta ad aumentare il prezzo a 2,10 DM/kg per il periodo novembre-dicembre 1982. Tale aumento sarebbe stato confermato nella riunione del 6 ottobre 1982.
152 A seguito della riunione del 6 ottobre 1982, le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Shell e Saga avrebbero impartito istruzioni in materia di prezzi che applicavano l' aumento deciso (decisione, punto 44, secondo capoverso).
153 Al pari delle imprese ATO, BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Monte e Saga, la ricorrente avrebbe comunicato alla Commissione istruzioni in materia di prezzi impartite ai suoi uffici vendite locali, che non solo coinciderebbero fra loro quanto agli importi e alle scadenze, ma corrisponderebbero altresì alla tabella dei prezzi obiettivo allegata al resoconto ICI della riunione degli "esperti" del 2 settembre 1982 (decisione, punto 45, secondo capoverso).
154 Secondo la decisione (punto 46, secondo capoverso), la riunione del dicembre 1982 sarebbe sfociata in un accordo, diretto ad introdurre per la fine del gennaio 1983 il livello previsto per novembre-dicembre.
155 Secondo la decisione (punto 47), la ricorrente avrebbe infine partecipato alla sesta iniziativa in materia di prezzi del luglio-novembre 1983. Nella riunione del 3 maggio 1983 sarebbe stato infatti convenuto di applicare il prezzo obiettivo di 2,00 DM/kg nel giugno 1983. Tuttavia, nella riunione del 20 maggio successivo tale obiettivo sarebbe stato rinviato a settembre e sarebbe stato fissato un obiettivo intermedio (1,85 DM/kg) per il 1 luglio. Successivamente, in una riunione del 1 giugno 1983, i produttori presenti, tra cui la Linz, avrebbero riaffermato il loro totale impegno per il livello 1,85 DM/kg. In tale occasione sarebbe stato convenuto che la Shell avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa sull' ECN.
156 Nella decisione (punto 49) si rileva che dopo la riunione del 20 maggio 1983 le imprese ICI, DSM, BASF, Hoechst, Linz, Shell, Hercules, ATO, Petrofina e Solvay diedero ai rispettivi uffici vendite l' istruzione di applicare dal 1 luglio una tabella di prezzi basata su 1,85 DM/kg per la rafia. Le istruzioni in materia di prezzi reperite presso la ATO e la Petrofina, anche se frammentarie, confermerebbero che dette imprese aumentarono il livello dei loro prezzi, con un certo ritardo nel caso della Petrofina e della Solvay. Sarebbe così dimostrato che, ad eccezione della Huels, nel cui caso la Commissione non ha reperito tracce di istruzioni per il luglio 1983, tutti i produttori che avevano partecipato alle riunioni o si erano impegnati ad applicare il nuovo prezzo obiettivo di 1,85 DM/kg impartirono istruzioni in tal senso. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0015.2
157 Si rileva peraltro nella decisione (punto 50) che il 16 giugno, il 6 e il 21 luglio, il 10 e il 23 agosto nonché il 5, il 15 e il 29 settembre 1983 si svolsero altre riunioni, alle quali erano presenti tutti i produttori che partecipavano regolarmente a tali incontri. Verso la fine del luglio e l' inizio dell' agosto 1983 le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Solvay, Monte e Saga avrebbero inviato ai loro vari uffici vendite nazionali istruzioni da applicare a partire dal 1 settembre, basate sul prezzo di 2,00 DM/kg per la rafia. Una nota interna della Shell, datata 11 agosto, relativa ai prezzi di tale impresa nel Regno Unito, indicherebbe che la sua consociata del Regno Unito stava "promuovendo" prezzi di base, che sarebbero entrati in vigore il 1 settembre, coincidenti con gli obiettivi stabiliti dagli altri produttori. Alla fine del mese, però, la Shell avrebbe impartito al suo ufficio vendite del Regno Unito l' istruzione di differire l' aumento integrale dei prezzi fino a che gli altri produttori non avessero fissato il livello base auspicato. Con qualche eccezione di scarso rilievo, tali istruzioni avrebbero coinciso per ciascun tipo e per ciascuna moneta nazionale.
158 Secondo la decisione (punto 50, ultimo capoverso), le istruzioni ottenute dai produttori mostrano che successivamente fu deciso di mantenere la dinamica del mese di settembre, con ulteriori aumenti, sulla base di 2,10 DM/kg per la rafia il 1 ottobre e di un incremento a 2,25 DM/kg il 1 novembre. Le imprese BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay avrebbero impartito ai rispettivi uffici vendite istruzioni per la fissazione di prezzi identici per ottobre e novembre, mentre la Hercules avrebbe fissato inizialmente prezzi leggermente inferiori (decisione, punto 51, primo capoverso).
159 Nella decisione (punto 51, terzo capoverso) si rileva che una nota interna della ATO datata 28 settembre 1983 conterrebbe una tabella, intitolata "Rappel du prix de cota (sic)" ("Promemoria per i prezzi dei quantitativi"), che indicherebbe per vari paesi i prezzi per settembre e ottobre relativi ai tre tipi principali di polipropilene, prezzi coincidenti con quelli delle imprese BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay. Nel corso delle ispezioni effettuate presso la ATO nell' ottobre 1983 i rappresentanti dell' impresa avrebbero confermato che i detti prezzi erano stati comunicati agli uffici vendite.
160 Secondo la decisione (punto 105, quarto capoverso), qualunque sia la data dell' ultima riunione, l' infrazione è durata fino al novembre 1983 poiché l' accordo continuò a produrre i suoi effetti almeno fino ad allora, essendo novembre l' ultimo mese per il quale risulta che furono concordati prezzi obiettivo e impartite istruzioni in materia di prezzi.
161 Nella decisione (punto 51, ultimo capoverso) si rileva in ultimo che alla fine del 1983, secondo la stampa specializzata, i prezzi del polipropilene erano stati "consolidati", così da raggiungere per la rafia un prezzo di mercato da 2,08 a 2,15 DM/kg (rispetto all' obiettivo indicato di 2,25 DM/kg).
b) Argomenti delle parti
162 La ricorrente sostiene che la Commissione, da un lato, accusa le imprese di aver concluso alcuni accordi, dall' altro non ha sufficientemente precisato l' oggetto di questi ultimi. L' uso, in sede di decisione, del termine "iniziative in materia di prezzi" avrebbe infatti lo scopo di eludere la determinazione dell' oggetto degli asseriti accordi. La Commissione sarebbe in realtà partita dall' idea che le imprese avrebbero raggiunto un accordo su un prezzo auspicabile e ritenuto raggiungibile, che esse avrebbero poi cercato di ottenere in vari modi mediante pratiche concordate, poiché la Commissione era consapevole del fatto che i prezzi conseguiti sul mercato non corrispondevano per nulla a quelli che si asseriscono convenuti in occasione delle riunioni.
163 Essa inoltre sostiene che a non essere dimostrato non è solo il contenuto degli asseriti accordi, ma pure il fatto che i partecipanti alle riunioni avessero concluso accordi del genere. I resoconti di riunioni redatti da dipendenti dell' ICI, cui la Commissione fa riferimento, potrebbero infatti essere interpretati in modo diverso da come è stato fatto dalla Commissione. Secondo la ricorrente, tali resoconti riflettevano in realtà le impressioni personali dei loro autori, come dimostrerebbe il fatto che sono oggetto di contestazione da parte di tutte le imprese, e le idee di cui essi parlano non sono mai state attuate nella forma ivi indicata. Essa rileva che la Commissione sbaglia nell' assegnare un valore particolare al termine "agreed" (convenuto), presente in alcuni di detti resoconti, come quelli riguardanti le riunioni del 12 agosto 1982 (com. gen., all. 27) e del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29). Tale termine indicherebbe infatti un' identità di opinioni in merito a una constatazione, non a un accordo. Parimenti, il termine "commitment" (impegno), utilizzato nei resoconti delle riunioni del 2 settembre 1982 e del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 29 e 40), non avrebbe l' importanza ad esso riconosciuta dalla Commissione, posto che non viene precisato nei confronti di chi sarebbe stato assunto un impegno. La ricorrente sostiene comunque di non aver mai assunto impegni verso i suoi concorrenti riguardo all' assunzione di un determinato comportamento in materia di prezzi.
164 La ricorrente peraltro sottolinea che le accuse formulate dalla Commissione in merito al comportamento delle imprese destinatarie della decisione non sono state espresse in modo sufficientemente preciso e hanno subito modifiche durante il procedimento. La Commissione in un primo tempo avrebbe contestato alle imprese di avere applicato sul mercato i prezzi obiettivo riguardo ai quali esse, a quanto si sostiene, si sarebbero messe d' accordo; in un secondo tempo, la convenuta le avrebbe accusate di aver comunicato istruzioni interne in materia di prezzi ai loro uffici vendite; e, successivamente, di avere organizzato riunioni a scadenza regolare.
165 Essa afferma che la mancanza di un accordo sui prezzi è confermata dalle divergenze rilevanti tra i prezzi ottenuti dai produttori sul mercato e quelli che si asseriscono convenuti. E' opinione della ricorrente che la mancata concordanza tra il comportamento dei produttori e gli asseriti accordi tende a confermare la loro inesistenza, piuttosto che il contrario. Del resto, posti di fronte a un simile comportamento dei loro concorrenti, i produttori avrebbero rapidamente rinunciato ad accordi del genere.
166 La ricorrente sostiene che le istruzioni in materia di prezzi erano puramente interne, poiché non erano comunicate ai clienti e non possono pertanto essere considerate alla stregua di comportamenti sul mercato, non essendo dimostrato che i loro destinatari le abbiano attuate. La ricorrente afferma che gli uffici vendite della Linz hanno agito in modo tale da evitare che le istruzioni in materia di prezzi loro inviate dalla direzione avessero ripercussioni sui clienti. La direzione stabiliva i prezzi massimi che si poteva sperare di ottenere sul mercato fondandosi su una valutazione autonoma e indipendente della situazione dello stesso, compiuta ovviamente nell' ambito delle discussioni con gli altri produttori. Questi obiettivi potevano non venire raggiunti dalle reti di vendita, come evidenzierebbe l' annotazione "burlone" presente su un' istruzione del 19 ottobre 1983 (allegato 19 alla comunicazione specifica degli addebiti inviata alla Linz; in prosieguo: l' "all., com. Linz"), e del resto avrebbero dovuto essere spesso ridimensionati a causa della forte concorrenza (all. 10 e 14, com. Linz).
167 Essa sottolinea che, contrariamente alle asserzioni della Commissione, i listini dei prezzi della Linz non venivano comunicati ai clienti. Al riguardo, per corroborare la sua tesi la Commissione non potrebbe fondarsi su un telex che la Linz ha inviato a un suo ufficio vendite il 31 agosto 1983 (all. Linz I2, lettera del 29 marzo 1985), in quanto, lungi dal fare riferimento alla comunicazione ai clienti dei prezzi ivi indicati, detto telex attesterebbe semplicemente che:
"bedauerlicherweise sind wir mit der vorangegangenen liste bereits bei unseren kunden vorgegangen, muessen jedoch auf basis der konkurrenzsituation entsprechende korrekturen anbringen und versuchen dies in entsprechend vorsichtiger weise bei den schon kontaktierten kunden, insbesondere skandinavien copo-preise, durchzufuehren" (sic).
((purtroppo abbiamo già avviato contatti con i nostri clienti sulla base del precedente listino e tuttavia, in considerazione della situazione della concorrenza, dobbiamo apportare le dovute correzioni e farlo con l' opportuna prudenza nei confronti dei clienti già precedentemente informati, in particolare per quanto riguarda il prezzo copo scandinavo (sic) )).
Da queste indicazioni si potrebbe dedurre soltanto che la ricorrente si è basata sul precedente listino dei prezzi al momento di presentarsi presso i clienti e non che abbia loro comunicato detto listino. Inoltre, dall' espressione "La invitiamo ad attuare l' operazione obiettivo, come al solito" non si potrebbe dedurre un ordine vincolante, avente lo scopo di far applicare un certo listino dei prezzi. Al contrario, si sarebbe trattato di semplici prezzi obiettivo i quali davano l' idea dei prezzi massimi che la direzione dell' impresa pensava di poter ottenere sul mercato. E' ovvio che gli uffici vendite erano tenuti ad avvicinarsi il più possibile a tali prezzi in sede di conclusione dei vari contratti.
168 Essa comunque ritiene che, anche ammettendo che taluni prezzi obiettivo siano stati comunicati ai clienti da parte di alcuni partecipanti, detto comportamento potrebbe essere considerato censurabile solo se i clienti avessero dovuto giudicare probabile l' attuazione effettiva e immediata di detti prezzi. Ma non sarebbe stato questo il caso, date le condizioni del mercato, che avrebbero impedito ai produttori di richiedere ai clienti i prezzi indicati nelle relative istruzioni. Queste ultime avrebbero pertanto avuto un valore puramente teorico e avrebbero costituito al massimo una base per il calcolo degli sconti che occorreva concedere.
169 In merito all' affermazione della Commissione che i prezzi obiettivo sono aumentati negli anni parallelamente al livello dei prezzi effettivamente praticati, la ricorrente sostiene che si tratta di un' asserzione così generale e relativa a un periodo talmente lungo da essere priva di valore probatorio, poiché un simile sviluppo dei prezzi è normale, qualora i produttori conoscano, anche solo rudimentalmente, il mercato. Ebbene, la stessa Commissione riconoscerebbe che le iniziative in materia di prezzi si sono concluse persino con una brusca caduta dei prezzi.
170 La ricorrente sostiene infine che, pur ammettendo che gli accordi e le pratiche concordate siano esistiti secondo quanto asserito dalla Commissione, questi ultimi riguardavano solo i tipi base e le "commodities" (materie prime), ma mai i prodotti speciali, i quali costituivano il 63%-80% delle vendite della Linz nell' ambito della Comunità. Essa rileva che la Commissione non è stata in grado di produrre il benché minimo elemento di prova del fatto che le discussioni riguardanti i prezzi vertessero sui tipi speciali poiché, benché le tabelle dei prezzi allegate ai resoconti delle riunioni del 13 maggio e del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 24 e 29) contengano effettivamente numerosi prezzi, ciò è dovuto al fatto che uno stesso prezzo è espresso in numerose divise nazionali. A differenza, forse, di taluni produttori, la Linz non avrebbe mai uniformato gli aumenti di prezzo per i tipi speciali. La ricorrente aggiunge che l' argomento che la Commissione ha dedotto dal fatto che gli asseriti accordi in materia di prezzi riguardanti i tipi base avrebbero avuto effetti sui prezzi dei tipi speciali non potrebbe essere accolto, poiché si finirebbe col commettere un errore logico analogo a quello che si realizzerebbe imputando all' OPEC la responsabilità di un aumento dei prezzi del gas o del carbone, verificatosi a seguito di un rincaro del petrolio.
171 La Commissione sostiene viceversa di disporre di numerose prove dell' esistenza di accordi in materia di prezzi, attuati mediante le varie, corrispondenti iniziative, accertate in sede di decisione.
172 Essa infatti avrebbe in suo possesso numerosi resoconti di riunioni, cui la ricorrente ha partecipato, i quali attestano che queste ultime avevano segnatamente lo scopo di fissare prezzi obiettivo, il cui fine principale consisteva nel raggiungimento di una relativa stabilità dei prezzi a un livello più elevato di quello che sarebbe stato raggiunto in un mercato concorrenziale, anche se alla fine tale livello risultava inferiore a quello inizialmente fissato in sede di riunioni.
173 La Commissione sostiene che le affermazioni della ricorrente, secondo le quali sarebbe stato chiaro per tutti i partecipanti alle riunioni che le informazioni scambiate nel corso di queste ultime non comportavano nessuna assunzione di impegni da parte loro, sono contraddette dal fatto che a conclusione di ogni riunione sono state trasmesse agli uffici vendite istruzioni in materia di prezzi corrispondenti fin nei minimi particolari alle decisioni assunte in sede di riunioni. Inoltre, il rispetto dei prezzi obiettivo sarebbe stato, di regola, un argomento centrale di discussione durante le riunioni, come dimostrerebbero i raffronti tra i prezzi obiettivo e i prezzi effettivamente praticati dai partecipanti, raffronti che compaiono nei resoconti delle riunioni svoltesi nel periodo agosto-novembre 1982 (com. gen., all. 28-32).
174 La Commissione fa rilevare che l' invio agli uffici vendite nazionali di istruzioni in materia di prezzi conformi ai prezzi obiettivo prova che i produttori davano importanza ai loro accordi e li attuavano. La Commissione tuttavia riconosce che le intese sui prezzi certamente non hanno conseguito i loro scopi in ogni caso e che di conseguenza è stato necessario abbassare i prezzi obiettivo in diverse occasioni, dato che i clienti sapevano dell' esistenza di sovraccapacità produttive e non erano pertanto disposti ad accettare gli aumenti di prezzo concordati dai produttori. La Commissione contesta alla ricorrente di aver preso accordi con gli altri produttori di polipropilene nell' ambito delle iniziative in materia di prezzi per determinare prezzi obiettivo, che i loro uffici vendite avrebbero dovuto applicare.
175 La Commissione conclude che, benché alcune iniziative in materia di prezzi non abbiano ottenuto pieno successo, altre sono sfociate in un chiaro aumento dei prezzi sul mercato.
176 La Commissione sostiene che le istruzioni in materia di prezzi sono state impartite al fine di essere applicate sul mercato e che esse sono servite quanto meno da base negoziale nei confronti dei clienti. A riprova di ciò, essa richiama il testo stesso di alcune istruzioni in materia di prezzi (all. Linz, G1 e I2, lettera del 29 marzo 1985), il quale dimostrerebbe che gli uffici vendite dovevano assumere tali prezzi come punto di partenza nelle loro trattative con i clienti e dovevano concludere contratti a prezzi il più possibile vicini ai suddetti obiettivi.
177 La Commissione peraltro sostiene che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, le iniziative in materia di prezzi riguardavano i prodotti speciali tanto quanto i tipi base. Infatti, i resoconti delle riunioni del 13 maggio e del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 24 e 29) indicherebbero prezzi per dieci tipi differenti. Le istruzioni in materia di prezzi impartite da vari produttori, tra i quali la ricorrente (all. Linz C, lettera del 29 marzo 1985), indicherebbero inoltre che gli aumenti di prezzo riguardanti i tipi base si accompagnavano regolarmente ad aumenti simultanei del prezzo dei tipi speciali. Essa afferma infine che è fuor di dubbio che le intese sui prezzi dei tipi base abbiano avuto ripercussioni anche sui prezzi dei prodotti speciali.
c) Giudizio del Tribunale
178 Il Tribunale preliminarmente rileva che la ricorrente ritiene che la Commissione non abbia sufficientemente precisato che cosa intendesse con "iniziative in materia di prezzi" e che essa contesta l' affermazione secondo la quale i resoconti di riunioni redatti da dipendenti dell' ICI possano dimostrare l' assunzione da parte sua di impegni in relazione a dette iniziative.
179 Occorre innanzitutto rilevare che la decisione ((punto 21, lett. a) )) afferma che le riunioni avevano come obiettivo la "definizione dei prezzi che i produttori avrebbero cercato di realizzare durante un certo periodo (' prezzi obiettivo' ), con 'iniziative' concertate in materia di prezzi, relative talvolta ad un periodo di vari mesi e consistenti in una serie di aumenti attuati 'per fasi successive' ", e che essa ha così definito con sufficiente precisione ciò che intendeva per iniziative in materia di prezzi. Occorre aggiungere al riguardo che i punti 28-51 della decisione costituiscono una spiegazione particolareggiata di tale concetto.
180 E' importante ricordare inoltre che i resoconti di riunioni redatti da dipendenti dell' ICI riflettevano con grande obiettività il contenuto delle riunioni, tanto per quanto riguarda gli impegni assunti durante queste ultime da parte delle imprese che vi partecipavano quanto per quel che riguarda l' oggetto di detti impegni.
181 Occorre peraltro rilevare che, sebbene i termini "agreed" (concordato) e "commitment" (impegno) non consentano di per sé di dimostrare l' esistenza di un impegno dei produttori a partecipare a un' iniziativa in materia di prezzi, essi consentono di concludere a favore dell' esistenza di un impegno del genere quando vengono esaminati nella cornice complessiva dei resoconti delle riunioni in cui compaiono.
182 Il Tribunale infatti rileva che dai resoconti delle riunioni regolari dei produttori di polipropilene emerge che i produttori ad esse partecipanti si accordarono in tal sede sulle iniziative in materia di prezzi descritte nella decisione. Così, nel resoconto della riunione del 13 maggio 1982 si legge (com. gen., all. 24):
"everyone felt that there was a very good opportunity to get a price rise through before the holidays + after some debate settled on DM 2.00 from 1st June (UK 14th June). Individual country figures are shown in the attached table".
((tutti hanno pensato che ci sia un' ottima occasione per ottenere un aumento dei prezzi prima delle vacanze + fissazione (previa discussione) a 2 DM a partire dal 1 giugno (14 giugno per il Regno Unito). Le cifre per ciascun paese sono indicate nella tabella allegata)).
183 Poiché è adeguatamente provato che essa ha partecipato alle dette riunioni, la ricorrente non può sostenere di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi decise, progettate e controllate in quella sede, senza fornire indizi idonei a corroborare tale asserzione. Infatti, in mancanza di tali indizi, non vi è alcun motivo di ritenere che la ricorrente, diversamente dagli altri partecipanti alle dette riunioni, non abbia aderito a tali iniziative.
184 Occorre rilevare al riguardo che la ricorrente ha richiamato due argomenti miranti a dimostrare, in linea generale, che essa non avrebbe aderito alle iniziative in materia di prezzi concordate in occasione delle riunioni regolari dei produttori di polipropilene. La Linz ha affermato, in primo luogo, che la sua partecipazione alle riunioni era scevra di spirito anticoncorrenziale e, in secondo luogo, che essa non ha assolutamente tenuto conto dei risultati delle riunioni per determinare il suo comportamento sul mercato in materia di prezzi, come sarebbe attestato dalle significative divergenze rilevate tra i prezzi che si asseriscono concordati in occasione delle riunioni e quelli da lei praticati sul mercato.
185 Nessuno di questi due argomenti può essere considerato un indizio utile a corroborare l' affermazione della ricorrente secondo la quale essa non avrebbe aderito alle concordate iniziative in materia di prezzi. Il Tribunale ricorda infatti che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la partecipazione della ricorrente alle riunioni non è stata priva di spirito anticoncorrenziale, per cui il primo argomento illustrato dalla ricorrente resta privo di fondamento in fatto.
186 Per quanto riguarda il secondo argomento, occorre osservare che anche se fosse fondato in fatto esso non sarebbe tale da inficiare la partecipazione della ricorrente alla fissazione di prezzi obiettivo durante le riunioni, ma potrebbe al massimo tendere a dimostrare che la ricorrente non ha dato attuazione ai risultati di queste ultime. Del resto, la decisione non afferma assolutamente che la ricorrente abbia praticato prezzi sempre corrispondenti agli obiettivi concordati al riguardo durante le riunioni, il che evidenzia che l' atto impugnato non si fonda neanche sull' attuazione da parte della ricorrente dell' esito delle suddette per dimostrare la sua partecipazione alla determinazione di tali prezzi obiettivo.
187 Occorre inoltre rilevare che la questione se la ricorrente abbia comunicato le sue istruzioni interne in materia di prezzi ai clienti è irrilevante. La ricorrente non può infatti avvalersi del carattere puramente interno delle sue istruzioni in materia di prezzi poiché, benché queste ultime siano certamente di tale natura in quanto indirizzate dalla sede centrale agli uffici vendite, esse sono state nondimeno impartite per essere eseguite e per produrre, pertanto, direttamente o indirettamente effetti esterni, la qual cosa fa perdere a esse il loro carattere interno, e ciò anche se abbiano costituito unicamente una base per il calcolo degli sconti che occorreva concedere, come asserito dalla ricorrente.
188 Per quanto riguarda la questione se le iniziative in materia di prezzi vertessero anche sui prodotti speciali, il Tribunale ritiene che essa dev' essere risolta in sede di esame della partecipazione della ricorrente alla determinazione di obiettivi in termini di quantitativi e di quote (lettera E, qui di seguito); esame che ruota in particolare intorno alla questione, quale fosse lo spettro di prodotti rientranti negli accordi in materia di quote accertati in sede di decisione. Esso giudica inoltre che quel che vale per le quote vale anche, quanto meno indirettamente, per le iniziative in materia di prezzi, a sostegno delle quali erano finalizzati gli accordi in materia di quote.
189 Aggiungasi che giustamente la Commissione ha desunto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in cui si legge che:
"' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule (...)"
((I "prezzi obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) )),
che tali iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di prezzi obiettivo.
190 Il Tribunale constata infine che, sebbene l' ultima riunione di produttori di cui la Commissione abbia fornito la prova è quella del 29 settembre 1983, ciò non toglie che vari produttori (la BASF, la Hercules, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Linz, la Monte, la Solvay e la Saga) tra il 20 settembre e il 25 ottobre 1983 abbiano inviato istruzioni concordanti in materia di prezzi (lettera del 29 marzo 1985, all. I), destinate a entrare in vigore il 1 novembre successivo e che, quindi, la Commissione abbia potuto ragionevolmente ritenere che le riunioni di produttori avessero continuato a produrre i loro effetti sino al novembre 1983.
191 Inoltre, occorre far osservare che, per poter dare dimostrazione della suesposta ricostruzione dei fatti, la Commissione non ha avuto bisogno di ricorrere a documenti non menzionati nella sua comunicazione degli addebiti o da lei non comunicati alla ricorrente.
192 Da quanto precede deriva che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione, che tali iniziative si inserivano in un sistema e che esse hanno prodotto effetti sino al novembre 1983.
D - Le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
193 Nella decisione ((art. 1, lett. c), e punto 27; v. anche il punto 42)) si fa carico alla ricorrente di aver concordato con gli altri produttori vari provvedimenti intesi a facilitare l' applicazione dei prezzi obiettivo, come riduzioni temporanee della produzione, scambi d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, organizzazione di riunioni locali e, dalla fine del settembre 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzo a singoli clienti.
194 Per quanto riguarda il sistema di "gestione contabile", la cui forma successiva e più raffinata, risalente al dicembre 1982, è nota col nome di "leadership contabile", la ricorrente, come tutti i produttori, sarebbe stata designata come coordinatore o "leader" per almeno un cliente di primaria importanza, con l' incarico di coordinare segretamente i contatti dello stesso con i fornitori. Per l' attuazione di tale sistema sarebbero stati individuati in Belgio, in Italia, in Germania e nel Regno Unito taluni clienti e per ciascuno di essi sarebbe stato designato un "coordinatore". Nel dicembre 1982 sarebbe stata proposta una versione più generale del sistema, con la designazione di un "leader" incaricato di orientare, di negoziare e di organizzare gli aumenti di prezzo. Gli altri produttori, che mantenevano rapporti commerciali normali con i clienti, erano denominati "concorrenti" e collaboravano con il "leader contabile" nella fissazione dei prezzi per il cliente in questione. Per "proteggere" il "leader" e i "concorrenti", qualsiasi altro produttore contattato dal cliente sarebbe stato tenuto ad offrire prezzi superiori al prezzo obiettivo fissato. Nonostante le asserzioni dell' ICI, secondo cui il sistema sarebbe fallito dopo solo pochi mesi di funzionamento parziale e inefficace, la decisione afferma che il resoconto completo di una riunione tenutasi il 3 maggio 1983 mostrerebbe come allora si siano svolte discussioni dettagliate a proposito di taluni clienti, dei prezzi che ciascun produttore applicava o doveva applicare ad essi nonché del volume delle forniture e degli ordini.
b) Argomenti delle parti
195 La ricorrente sostiene che è impossibile che essa sia stata indicata come "leader contabile" dell' impresa Billermann, come afferma la Commissione in base alla tabella 3 allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), giacché essa ha effettuato solo qualche rara fornitura a beneficio di detta impresa e non era del resto in grado di influenzare i prezzi praticati nei confronti di quest' ultima. Essa inoltre sottolinea che non è possibile sapere se il documento prodotto dalla Commissione sia una semplice proposta o se abbia costituito l' oggetto di un accordo.
196 La ricorrente parimenti sostiene che, benché essa occasionalmente possa aver parlato dei prezzi da lei praticati nei confronti di alcuni clienti, la Commissione non potrebbe scorgere in ciò un indizio a favore della sua partecipazione al sistema di "leadership contabile", poiché informazioni di tal genere rientrano fra quelle normalmente disponibili sul mercato. Essa rileva che è in tale cornice che ha parlato delle sue forniture all' impresa Adolff a un prezzo elevato. La Commissione avrebbe torto nel considerare tale fatto la prova della sua partecipazione all' asserito sistema di "leadership contabile", in quanto i prezzi praticati nei confronti di questa impresa erano elevati a causa del carattere circoscritto e limitato della fornitura effettuata.
197 Essa ribadisce che il fatto che, in occasione di riunioni svoltesi nella primavera del 1983 (com. gen., all. 37 e 38), si sia parlato di forniture effettuate a favore di alcuni clienti e degli sconti loro accordati non costituisce per nulla la prova della realizzazione di un accordo sul sistema di "leadership contabile", trattandosi di uno scambio di informazioni accessibili sul mercato.
198 La Commissione replica che dal resoconto della riunione del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29) discende con chiarezza che il sistema di "leadership contabile" è stato adottato di comune accordo durante tale riunione. Il rappresentante della BASF avrebbe infatti messo in guardia gli altri partecipanti alla riunione contro la comunicazione di un prezzo identico a tutti i clienti. I produttori presenti, tra i quali la ricorrente, avrebbero approvato tale opinione e sarebbe stato suggerito e convenuto che i produttori diversi dal fornitore principale di un determinato cliente avrebbero chiesto qualche pfennig in più del loro concorrente.
199 Essa ritiene che dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) nonché dal resoconto della riunione del 3 maggio 1983 (com. gen., all. 38) discende che è stato possibile attuare il sistema. La Commissione rileva in quest' ottica che il nome della ricorrente è menzionato in due resoconti di riunioni in qualità di fornitore delle ditte Adolff, Billermann e Teufelberger (com. gen., all. 37 e 38).
200 Secondo la Commissione la ricorrente, la quale avrebbe partecipato alle corrispondenti riunioni, avrebbe pertanto preso parte a detto sistema, pur non essendo stata designata quale "gestore contabile", avendo potuto svolgere il ruolo di "concorrente" a fianco di un "leader contabile".
c) Giudizio del Tribunale
201 Il Tribunale ritiene che il punto 27 della decisione dev' essere interpretato, alla luce del punto 26, secondo capoverso, nel senso che esso addebita a ciascun produttore non di essersi impegnato individualmente a prendere tutte le misure ivi menzionate, ma di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un complesso di misure, menzionate nella decisione, dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi - segnatamente riducendo artificiosamente l' offerta di polipropilene -, complesso la cui esecuzione, nelle varie misure che ne facevano parte, era ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica.
202 Si deve constatare che, partecipando alle riunioni durante le quali il predetto complesso di misure è stato adottato ((in particolare, quelle del 13 maggio, del 2 e del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 24, 29, 30) )), la ricorrente ha aderito ad esso, poiché non produce nessun indizio atto a dimostrare il contrario.
203 Per quanto riguarda la "leadership contabile", il Tribunale rileva che la ricorrente ha partecipato alle quattro riunioni (quelle del 2 settembre 1982, del 2 dicembre 1982, del marzo 1983 e del 3 maggio 1983) durante le quali detto sistema è stato oggetto di discussioni tra produttori e che dai resoconti di dette riunioni risulta che in tal sede la ricorrente ha fornito talune informazioni riguardanti i suoi clienti (com. gen., all. 29, 33, 37 e 38). A tal riguardo, l' adozione del sistema di "leadership contabile" risulta dal seguente brano del resoconto della riunione del 2 settembre 1982:
"about the dangers of everyone quoting exactly DM 2.00 A.' s point was accepted but rather than go below DM 2.00 it was suggested & generally agreed that others than the major producers at individual accounts should quote a few pfs higher. Whilst customer tourism was clearly to be avoided for the next month or two it was accepted that it would be very difficult for companies to refuse to quote at all when, as was likely, customers tried to avoid paying higher prices to the regular suppliers. In such cases producers would quote but at above the minimum levels for October".
(il punto di vista di A. circa i rischi che sussisterebbero se tutti praticassero esattamente il prezzo di 2,00 DM è stato accolto, ma piuttosto che scendere al di sotto di 2,00 DM è stato suggerito - e tutti sono stati d' accordo - che produttori diversi dai principali fornitori di un determinato cliente debbano praticare prezzi superiori di qualche pfennig nei confronti di quest' ultimo. Mentre è chiaramente da evitare la ricerca di nuovi clienti per il mese o i due mesi successivi, si è riconosciuto che sarebbe molto difficile per le imprese rifiutarsi completamente di proporre un prezzo qualora, come è probabile, i clienti cerchino di evitare di pagare prezzi più alti ai fornitori abituali. In tali ipotesi, i produttori dovranno sì proporre prezzi, ma superiori ai livelli minimi di ottobre).
Del pari, alla riunione del 21 settembre 1982, alla quale partecipava la ricorrente, si dichiarò: "In support of the move, BASF, Hercules and Hoechst said they would be taking plant off line temporarily" (BASF, Hercules e Hoechst hanno detto che esse sospenderanno temporaneamente l' attività dei loro stabilimenti, per sostenere l' azione) e alla riunione del 13 maggio 1982 la Fina affermò: "Plant will be shut down for 20 days in August" (Lo stabilimento verrà chiuso per 20 giorni in agosto).
204 L' attuazione, quanto meno parziale, del sistema in esame è attestata dal resoconto della riunione del 3 maggio, nel quale si legge quanto segue:
"A long discussion took place on Jacob Holm who is asking for quotations for the 3rd quarter. It was agreed not to do this and to restrict offers to the end of June. April/May levels were at 6.30 DKR (DM 1.72). Hercules were definitely in and should not have been so. To protect BASF, it was agreed that CWH(uels) + ICI would quote DKR 6.75 from now to end June (DM 1.85) (...)".
((Si è svolta una lunga discussione riguardo a Jacob Holm, che chiede uno sconto per il terzo trimestre. Si è convenuto di non farlo e di limitare le proposte di prezzo alla fine di giugno. In aprile/maggio il livello dei prezzi era di 6,30 corone danesi (DKR) (1,72 DM). Manifestamente Hercules era in lizza e non avrebbe dovuto esserlo. Per proteggere la BASF, si è concordato che la CWH(uels) + l' ICI vendano ormai a 6,75 DKR sino alla fine di giugno (1,85 DM) (...) )).
Tale attuazione è confermata dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), che a proposito di detto resoconto osserva:
"In the Spring of 1983 there was a partial attempt by some producers to operate the 'Account Leadership' scheme (...) Since Hercules had not declared to the 'Account Leader' its interest in supplying Jacob Holm, the statement was made at this meeting in relation to Jacob Holm that 'Hercules were definitely in and should not have been so' . It should be made clear that this statement refers only to the Jacob Holm account and not to the Danish market. It was because of such action by Hercules and others that the 'Account Leadership' scheme collapsed after at most two months of partial and ineffective operation.
The method by which Huels and ICI should have protected BASF was by quoting a price of DKR 6.75 for the supply of raffia grade polypropylene to Jacob Holm until the end of June".
((Nella primavera del 1983, alcuni produttori tentarono di applicare parzialmente il sistema di "leadership contabile" (...) Poiché la Hercules non aveva dichiarato al "leader contabile" di essere interessata a rifornire Jacob Holm, si affermò in quella riunione, a proposito di Jacob Holm, che manifestamente "la Hercules era in lizza e non avrebbe dovuto esserlo". Va chiarito che questa affermazione si riferisce solo al cliente Jacob Holm e non al mercato danese. Fu a causa di comportamenti del genere da parte di Hercules e di altri che il sistema di "leadership contabile" fallì dopo non più di due mesi di funzionamento parziale e inefficace.
Il metodo grazie al quale la Huels e l' ICI avrebbero dovuto proteggere la BASF consisteva nel praticare un prezzo di 6,75 DKR per la fornitura di polipropilene, qualità rafia, a Jacob Holm sino alla fine di giugno)).
205 La partecipazione della ricorrente a detto sistema risulta, da un lato, dalla sua presenza alle riunioni durante le quali detto sistema è stato concepito e controllato nella sua attuazione e, dall' altro, dal fatto che il suo nome compare a fronte di quello di alcuni suoi clienti nelle tabelle allegate ai resoconti delle riunioni del 2 settembre (com. gen., all. 29) e del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33). La ricorrente è infatti menzionata, nella prima tabella, tra i "present suppliers + leaders" (attuali fornitori + leader) del suo cliente tedesco Billermann e, nella seconda tabella, quale "leader contabile" dello stesso cliente, nonché del suo cliente austriaco Teufelberger e di altri clienti in Svizzera e in Svezia.
206 Il Tribunale rileva che la ricorrente non indica ragioni tali da dimostrare di non essere stata designata "leader contabile" di questi clienti, eccezion fatta per Billermann. Occorre concluderne che, anche ad ammettere che non sia stata designata "leader contabile" di Billermann, resta nondimeno che la ricorrente è stata indicata come tale per altri clienti situati all' esterno della Comunità. La posizione di questi clienti non inficia per nulla la constatazione della sua partecipazione al sistema di "leadership contabile" nel mercato comunitario, poiché detto sistema rappresentava un tutto armonico, per cui il vantaggio di cui godeva la ricorrente quale "leader contabile" di un dato cliente avente la sede, se del caso, all' esterno della CEE veniva compensata dall' impegno a non scendere in concorrenza nei confronti di altri clienti situati all' interno della Comunità, in relazione ai quali altri produttori erano stati designati quali "leader contabili".
207 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali si sono prodotti concorsi di volontà sulle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione.
E - Gli obiettivi in termini di quantitativi e quote
a) Atto impugnato
208 Secondo la decisione (punto 31, terzo capoverso), "è stato riconosciuto che un sistema rigoroso di quote (era) essenziale" nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, nel cui resoconto si fa menzione di un piano proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno.
209 Si rileva inoltre nella decisione (punto 52) che prima dell' agosto 1982 erano già stati applicati vari sistemi di ripartizione del mercato. A ciascun produttore sarebbe stata assegnata una quota percentuale del volume complessivo previsto degli ordini, ma non vi sarebbero state limitazioni sistematiche anticipate della produzione globale, per cui le valutazioni del mercato globale sarebbero state riviste periodicamente e le vendite di ciascun produttore, espresse in tonnellate, sarebbero state modificate perché corrispondessero all' assegnazione percentuale.
210 Per il 1979 sarebbero stati fissati obiettivi in termini di volume (tonnellate), basati almeno in parte sulle vendite registrate nei tre anni precedenti. Talune tabelle reperite presso l' ICI riporterebbero gli "obiettivi riveduti" per ciascun produttore per il 1979, rispetto alle vendite effettive, in tonnellate, registrate in quel periodo nell' Europa occidentale (decisione, punto 54).
211 Alla fine del febbraio 1980 i produttori si sarebbero accordati su obiettivi in termini di volume per il 1980, espressi ancora in tonnellate, in base ad un mercato annuale previsto di 1 390 000 tonnellate. Secondo la decisione (punto 55), varie tabelle che indicavano gli "obiettivi concordati" per ogni produttore per il 1980 sarebbero state reperite presso la ATO e l' ICI. La suddetta stima iniziale del mercato globale si sarebbe rivelata troppo ottimistica, per cui sarebbe stato necessario modificare la quota di ciascun produttore per adeguarla a un consumo totale, per il 1980, di sole 1 200 000 tonnellate. Salvo che nel caso dell' ICI e della DSM, le vendite effettuate dai vari produttori avrebbero corrisposto grosso modo ai rispettivi obiettivi.
212 Secondo la decisione (punto 56), la ripartizione del mercato per il 1981 sarebbe stata oggetto di trattative lunghe e complesse. Nelle riunioni del gennaio 1981 sarebbe stato convenuto, come misura provvisoria, che per poter attuare l' iniziativa in materia di prezzi per il periodo febbraio-marzo ciascun produttore avrebbe ridotto le vendite mensili a un dodicesimo dell' 85% dell' "obiettivo" del 1980. Nell' attesa di un sistema di carattere più permanente, ciascun produttore avrebbe comunicato ai partecipanti alla riunione il tonnellaggio che sperava di vendere nel 1981. Tuttavia, la somma di tali "aspirazioni" sarebbe stata ampiamente superiore alla domanda globale prevista. Nonostante varie formule di compromesso proposte dalla Shell e dall' ICI, per il 1981 non sarebbe stato concluso alcun accordo definitivo in materia di quote. Come rimedio provvisorio i produttori si sarebbero assegnati le rispettive quote teoriche dell' anno precedente ed avrebbero riferito ad ogni riunione mensile le vendite effettuate ogni mese. Di conseguenza, le vendite effettive sarebbero state controllate alla luce di una ripartizione teorica del mercato disponibile effettuata con riferimento alle quote del 1980 (decisione, punto 57).
213 Per stabilire un sistema per il 1982, vennero formulate (decisione, punto 58) complesse proposte in materia di quote, nel tentativo di conciliare fattori divergenti, quali i risultati precedenti, le aspirazioni in materia di mercato e le capacità di produzione disponibili. Si sarebbe stimato in 1 450 000 tonnellate il mercato globale da suddividere. Taluni produttori avrebbero presentato piani particolareggiati per la ripartizione del mercato, mentre altri si sarebbero accontentati d' indicare le proprie aspirazioni in termini di tonnellate. Nella riunione del 10 marzo 1982 la Monte e l' ICI avrebbero tentato di promuovere un accordo, ma - si rileva nella decisione (punto 58, ultimo capoverso) -, come nel 1981, non si sarebbe raggiunto nessun accordo definitivo e per il primo semestre ciascun produttore avrebbe riferito nelle riunioni sulle proprie vendite mensili, raffrontandole alla sua quota percentuale dell' anno precedente. Secondo la decisione (punto 59), nella riunione dell' agosto 1982 sarebbero proseguite le trattative dirette ad un accordo sulle quote per il 1983 e l' ICI avrebbe avuto discussioni bilaterali con ciascun produttore in merito al nuovo sistema. Tuttavia, in attesa dell' istituzione di tale sistema di quote, i produttori sarebbero stati invitati a limitare nel secondo semestre 1982 le proprie vendite mensili alla medesima percentuale del mercato globale ottenuta da ciascuno di essi nel primo semestre. Così, nel 1982, le quote di mercato avrebbero raggiunto un relativo equilibrio e sarebbero rimaste stabili in confronto agli anni precedenti per la maggior parte dei produttori.
214 Sempre secondo la decisione (punto 60), per il 1983 l' ICI avrebbe chiesto a ciascun produttore d' indicare la quota desiderata e di proporre le percentuali di mercato da assegnare a ciascuno degli altri. Così, le imprese Monte, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga e Solvay, nonché i produttori tedeschi tramite la BASF, avrebbero presentato proposte dettagliate. Dopodiché le varie proposte sarebbero state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, raffrontata poi con le aspirazioni di ciascun produttore. Tali operazioni avrebbero consentito all' ICI di suggerire orientamenti per un nuovo accordo quadro per il 1983. Tali proposte sarebbero state discusse nelle riunioni del novembre e del dicembre 1982. Nella riunione del 2 dicembre 1982 sarebbe stata discussa una proposta limitata inizialmente al primo trimestre dell' anno. Dal resoconto della riunione redatto dall' ICI risulterebbe che la ATO, la DSM, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Monte e la Solvay, al pari della Hercules, ritennero "accettabile" la quota loro assegnata (decisione, punto 63). Tali informazioni sarebbero confermate dal resoconto del 3 dicembre 1982 di un colloquio telefonico dell' ICI con la Hercules.
215 Nella decisione (punto 63, terzo capoverso) si afferma che un documento reperito presso la Shell confermerebbe la conclusione di un accordo, in quanto questa impresa si sarebbe adoperata per non superare la propria quota. Detto documento confermerebbe inoltre che un sistema di controllo dei volumi continuò ad essere applicato nel secondo trimestre 1983 in quanto, per mantenere in quel periodo la quota di mercato della Shell prossima all' 11%, le società di vendite nazionali di questo gruppo avrebbero ricevuto l' ordine di ridurre le vendite. L' esistenza di tale accordo sarebbe confermata dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983, che, pur non facendo menzione di quote, riferirebbe di uno scambio d' informazioni fra gli esperti sui quantitativi venduti da ciascun produttore nel mese precedente, il che attesterebbe l' applicazione di un sistema di quote (decisione, punto 64).
216 La decisione (punto 65) fa rilevare che, pur non essendo mai stato instaurato un sistema di sanzioni per il superamento delle quote, il sistema secondo cui ciascun produttore riferiva nelle riunioni sui quantitativi venduti nel mese precedente, con il rischio di trovarsi di fronte a critiche da parte degli altri produttori qualora fosse stato ritenuto inadempiente, avrebbe costituito uno stimolo a rispettare l' obiettivo assegnato.
b) Argomenti delle parti
217 La ricorrente sostiene che la Commissione non è riuscita a dimostrare l' attuazione di un sistema in materia di quote e, ancor meno, la partecipazione della Linz a quest' ultimo. Essa sostiene che gli accertamenti della Commissione riguardanti la determinazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita spiccano per la mancanza di precisione e che la sola cosa davvero certa riguarda il riconoscimento, da parte della Commissione, del fatto che le imprese non hanno raggiunto un accordo definitivo per il 1981 e il 1982.
218 Essa rileva che gli elementi di prova prodotti dalla Commissione consistono essenzialmente in proposte e tabelle redatte a posteriori, delle quali non si conoscono né gli autori, né i criteri di elaborazione. Essa ritiene che la Commissione voglia trarre abusivamente vantaggio dalla menzione dei termini "agreed targets" (obiettivi concordati) contenuta in una di tali tabelle (com. gen., all. 60), poiché omette di rilevare che su detto documento compariva l' indicazione "to be rechecked" (da verificare) per quattro delle imprese menzionate. La ricorrente ne deduce che non è stato possibile concludere nessun accordo.
219 La ricorrente fa anche osservare che la mancanza di precisione della decisione non consente di sapere se le imprese siano accusate di aver attuato gli obiettivi in materia di quantitativi di vendita. Essa ritiene tuttavia che l' art. 1, n. 1, lett. e), della decisione, si limiti ad addebitare alle imprese di essersi assegnate alcune quote o di essersi impegnate a limitare le loro vendite mensili, senza parlare di una qualsiasi attuazione.
220 Essa sottolinea al riguardo, da un lato, che gli obiettivi in materia di quantitativi di vendita non sono stati affatto applicati in generale e, dall' altro, che non venivano formulate critiche nei confronti delle imprese che non rispettavano le quote che, secondo quanto si sostiene, sarebbero state loro assegnate. Dalla mancata attuazione delle quote la ricorrente deduce che gli obiettivi menzionati in taluni documenti non costituivano il risultato di accordi, ma erano soltanto ipotesi di lavoro o meri auspici, dato che la Commissione non è riuscita a dimostrare che le imprese si fossero impegnate a rispettare detti obiettivi. La Commissione stessa riconoscerebbe che l' adeguamento a tali obiettivi è stato di carattere volontario, cosicché la volontà giuridica o morale di impegnarsi, necessaria per la conclusione di un accordo, sarebbe irrefutabilmente mancata.
221 Per quanto riguarda l' attuazione delle asserite quote, la ricorrente aggiunge che la tabella 8 della decisione prova essa stessa che i quantitativi effettivamente forniti erano sensibilmente diversi da queste ultime. Nel caso della ricorrente sarebbe possibile osservare divari sino a un massimo del 20% in confronto alle quote che si sostengono assegnate.
222 La Linz esamina poi in successione i vari anni in relazione ai quali è stato attuato, secondo quanto sostenuto nella decisione, un sistema riguardante obiettivi in materia di quantitativi di vendita.
223 Per il 1979, la ricorrente rileva che la Commissione parla di obiettivi in materia di quantitativi di vendita, i quali sarebbero stati determinati in tonnellate, ma senza precisarne l' autore e senza provare che qualcuno si sia impegnato a rispettarli.
224 Per quanto riguarda il 1980, essa ritiene che non c' è nessun indizio del fatto che ci sia stato un accordo e che le imprese si siano impegnate a rispettare gli obiettivi fissati. Inoltre, la ricostruzione operata dalla Commissione, secondo la quale le vendite di un fornitore sarebbero rimaste al di sotto degli obiettivi per il 1980, non dimostrerebbe nulla per quanto riguarda le quote che si asseriscono concordate dalle imprese. La ricorrente ricorda che la Commissione non è stata in grado di dimostrare la sua partecipazione alle riunioni di produttori anteriori al 1981 e che ciò dev' essere tenuto in considerazione al momento di esaminare gli elementi di prova addotti dalla Commissione per il 1979 e il 1980.
225 Per il 1981 e il 1982 la ricorrente sottolinea che l' unico fatto dimostrato è la mancanza di un accordo definitivo, ammessa espressamente nella decisione. Essa aggiunge che non è dimostrato che i dati scambiati durante le riunioni svoltesi nel 1981 e nel 1982 fossero esatti e che la Commissione non ha specificato se i dati corrispondevano agli obiettivi di vendita. Essa inoltre rileva che l' importanza particolare che nel 1982 il nuovo presidente delle riunioni di produttori ascriveva all' instaurazione di un sistema di quote - al quale tutti i produttori avrebbero dovuto aderire - si può spiegare solo col fatto che nessuno sino a quel momento aveva rispettato le quote discusse o convenute precedentemente.
226 Essa rileva in subordine che la corrispondenza che può essersi eventualmente realizzata tra obiettivi in materia di quantitativi di vendita e vendite effettive discende dal fatto che, quando programmano a fine anno la loro strategia per l' anno seguente, le imprese elaborano proiezioni le quali non possono discostarsi in misura eccessiva dalla realtà a causa della natura stessa del polipropilene, che è un prodotto che può presentarsi con tipologie particolari le quali favoriscono la formazione di una clientela fedele, per cui è difficile che si realizzino brusche variazioni delle quote di mercato. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0015.3
227 Per quanto riguarda il 1983, la ricorrente sostiene che la decisione contiene un racconto particolareggiato degli sforzi compiuti da talune imprese per instaurare un sistema di quote. La decisione tuttavia non indicherebbe mai con chiarezza se detti sforzi siano stati coronati da successo. La ricorrente ritiene che gli elementi di prova addotti dalla Commissione non consentano di concludere che detti sforzi siano sfociati in un accordo.
228 Essa innanzitutto afferma al riguardo che le conversazioni tra la Shell e l' ICI nel maggio 1983, delle quali parla la Commissione nella decisione, le sono totalmente estranee e che la Commissione sbaglia nel sostenere che la stessa Linz abbia formulato una proposta particolareggiata in materia di quote. La nota dell' ICI di cui parla la Commissione (com. gen., all. 80) non permetterebbe infatti di corroborare detta affermazione, in quanto detta nota indica semplicemente che la ricorrente, rispondendo a una richiesta di informazioni formulata per telefono, ha indicato il 5% come dato corrispondente ai suoi obiettivi per il 1983. La ricorrente afferma che, com' è ovvio, tale cifra non è stata accettata.
229 Secondo la ricorrente, nemmeno il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40), al quale fa rinvio la Commissione per dimostrare che le quote concordate sono state effettivamente rispettate, avrebbe valore probatorio, in quanto esso non contiene il benché minimo raffronto tra le vendite effettivamente realizzate e le asserite quote. Tale documento infatti parla soltanto delle vendite effettive dei vari produttori.
230 Essa conclude che, in definitiva, ciò che è decisivo è l' ammissione, da parte della stessa Commissione, che il rispetto degli obiettivi era volontario, cosicché la volontà di assumere impegni precisi - elemento costitutivo di un accordo - sarebbe inconfutabilmente mancata.
231 La ricorrente infine sostiene che, anche ammettendo che i produttori abbiano stabilito alcune quote, queste avrebbero riguardato solo le qualità base e le "commodities", ma mai i prodotti speciali, che costituivano il 63%-80% delle sue vendite all' interno della Comunità.
232 Dal canto suo, la Commissione sostiene che, contrariamente a quanto indicato dalla ricorrente, la decisione (punti 54 e seguenti) fornisce con estrema chiarezza un quadro generale del sistema di quote, qual è stato applicato per alcuni anni.
233 Per quanto riguarda il 1979, essa afferma che una tabella non datata, intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori nell' Europa occidentale), reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), la quale riporta per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale i dati di vendita, espressi in migliaia di tonnellate, per gli anni 1976, 1977 e 1978, nonché altre cifre indicate sotto le rubriche "1979 actual" (cifre effettive del 1979) e "revised target 79") (obiettivo modificato 1979) e la cui interpretazione non dovrebbe dare adito a dubbi, rende evidente con chiarezza che la Linz ha partecipato a un accordo in materia di quote per tale anno. I dati esatti compresi in detto documento sarebbero di quelli sconosciuti ai concorrenti in condizioni "normali" di concorrenza e presupporrebbero pertanto la partecipazione della Linz alla redazione del documento.
234 Quanto poi al 1980, la Commissione sostiene che la partecipazione della Linz all' intesa si ricava con chiarezza dalla documentazione a sua disposizione. Si tratta in particolare di una tabella datata 26 febbraio 1980, rinvenuta presso la ATO, intitolata: "Polypropylene - Sales target 1980 (kt)" (("Polipropilene - Obiettivi di vendita 1980 (kt)")), che mette a confronto per tutti i produttori dell' Europa occidentale un "1980 target" (obiettivo 1980), indicando "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte) e "agreed targets" (obiettivi concordati; com. gen., all. 60). Questo documento mostrerebbe il meccanismo di elaborazione delle quote. Tale prova sarebbe corroborata da una tabella reperita presso la ATO e l' ICI, la quale pone a confronto, per tutti i produttori, le loro vendite in termini di tonnellate e di quote di mercato, nelle seguenti rubriche: "1979 actual", "1980 target", "(1980) actual" (dati effettivi del 1980) e "1981 aspirations" (quote proposte per il 1981; com. gen., all. 59 e 61). La Commissione sostiene che, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in merito a una di tali tabelle l' ICI ha dichiarato che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori).
235 Per quanto riguarda il 1981, la Commissione rileva che, pur essendo vero che non fu possibile raggiungere nessun accordo in materia di quote il quale comprendesse tutto l' anno, la quota per il 1980 sarebbe stata di contro considerata come un diritto teorico e sarebbero stati compiuti controlli mensili sulle vendite. La Commissione in tal senso afferma che dal resoconto delle suddette riunioni del gennaio 1981 risulta che i produttori confrontavano i loro risultati effettivi con gli obiettivi definiti (com. gen., all. 17), mentre da una tabella reperita presso l' ICI, ma proveniente da un produttore italiano, si ricava che i produttori confrontavano le loro vendite del 1981 con quelle dell' anno precedente (com. gen., all. 65). Essa ne deduce che, in mancanza di un accordo generale sulla ripartizione dei quantitativi per il 1981, per tale anno sono state adottate alcune misure provvisorie. Ciò troverebbe conferma in altri documenti (com. gen., all. 66-68).
236 Essa poi sostiene che dalle tabelle allegate ai resoconti delle riunioni del 9 giugno 1982 e del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 25 e 28) si ricava che nel primo semestre del 1982 i produttori confrontavano le loro vendite mensili con quelle realizzate nel 1981. Per quanto riguarda il secondo semestre essa aggiunge che dal secondo di tali documenti risulta che i produttori sono stati invitati a limitare le loro vendite mensili al livello di quelle del primo semestre. Dalle tabelle allegate ai resoconti delle riunioni del 6 ottobre, del 2 novembre e del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 31-33) discenderebbe che i produttori hanno confrontato le vendite del secondo semestre con quelle del primo.
237 Per il 1983, la Commissione prosegue affermando di disporre delle ambizioni e delle proposte che diversi produttori - tra i quali, la ricorrente (com. gen., all. 80) - hanno formulato per loro stessi e per gli altri produttori, su domanda dell' ICI, le quali sono state comunicate a quest' ultima ai fini della conclusione di un accordo in materia di quote per il 1983 (com. gen., all. 74-84). Al riguardo, essa rileva che la ricorrente non ha fornito nessuna indicazione concreta atta a far sospettare che la nota dell' ICI non riporti il contenuto della sua proposta. Secondo la Commissione, le proposte summenzionate sono state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, che è stata poi raffrontata con le aspirazioni di ciascun produttore (com. gen., all. 85). A questi documenti la Commissione aggiunge una nota interna dell' ICI, intitolata "Polypropylene framework 1983" (Programma quadro per il polipropilene 1983; com. gen., all. 86), nella quale quest' ultima descrive, a grandi linee, un futuro accordo sulle quote.
238 La Commissione sostiene infine che da un documento interno reperito presso la Shell (com. gen., all. 90) si ricava che per il secondo trimestre del 1983 è stato concluso un accordo in materia di quote. Infatti, secondo tale documento la Shell avrebbe ordinato alle sue filiali nazionali per le vendite di ridurre le loro forniture al fine di rispettare la quota assegnatale. A ciò la Commissione aggiunge che il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) dimostra che c' erano stati scambi di informazioni sui quantitativi di vendita di maggio e che la ricorrente ha rispettato le quote assegnatele.
239 Ciò posto, essa conclude che la mancata previsione di una sanzione per il caso di superamento delle quote si configurerebbe come una circostanza irrilevante.
240 La Commissione infine sostiene che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, le quote riguardavano tutti i tipi di polipropilene.
c) Giudizio del Tribunale
241 Occorre ricordare che la ricorrente ha partecipato dall' inizio alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene durante le quali si sono svolte discussioni riguardanti i quantitativi di vendita dei vari produttori e si sono scambiate informazioni al riguardo.
242 Parallelamente alla partecipazione della Linz alle riunioni occorre rilevare che il suo nome compare in numerose tabelle (com. gen., all. 55-61), il cui contenuto indica con chiarezza che esse erano destinate alla determinazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita. Ebbene, occorre ricordare che nelle rispettive risposte a un quesito scritto posto dal Tribunale la maggioranza delle ricorrenti ha ammesso che non sarebbe stato possibile redigere le tabelle reperite presso l' ICI, la ATO e la Hercules in base alle statistiche del sistema Fides e che, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in merito a una di tali tabelle l' ICI ha dichiarato che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). La Commissione aveva pertanto il diritto di ritenere che il contenuto di dette tabelle fosse stato fornito dalla Linz (per la parte a lei relativa) nell' ambito delle riunioni cui essa partecipava.
243 La terminologia usata nelle tabelle relative al 1979 e al 1980 (come "revised target" (obiettivo modificato), "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati) consente di concludere che vi sono stati concorsi di volontà fra produttori.
244 Per quanto riguarda in particolare il 1979, si deve rilevare, in base al resoconto complessivo della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) ed alla tabella non datata, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori nell' Europa occidentale) - nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita espressi in migliaia di tonnellate degli anni 1976, 1977 e 1978 nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" (cifre effettive del 1979), "revised target" (obiettivo modificato) e "79" -, che in quella riunione si riconobbe la necessità di rendere il sistema di quote concordato per il 1979 più rigoroso negli ultimi tre mesi di quell' anno. Infatti, il termine "tight" (severo), letto congiuntamente alla limitazione all' 80% di 1/12 delle vendite annue previste, indica che il regime inizialmente contemplato per il 1979 doveva essere reso più rigoroso per l' ultimo trimestre. Questa interpretazione del resoconto è corroborata dalla tabella sopra citata, la quale contiene, sotto il titolo "79" nell' ultima colonna a destra della colonna intitolata "revised target", cifre che devono corrispondere alle quote fissate inizialmente. Queste ultime devono essere state modificate in senso più rigoroso giacché erano state stabilite in base ad una stima troppo ottimistica del mercato, come si è verificato anche nel 1980. Questi rilievi non sono infirmati dal riferimento, contenuto nel punto 31, terzo capoverso, della decisione, ad un piano "proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno". Infatti, questo riferimento, letto congiuntamente al punto 54 della decisione, dev' essere inteso nel senso che per le vendite mensili dei primi otto mesi del 1979 erano già stati definiti inizialmente obiettivi quantitativi.
245 Per quanto riguarda il 1980, il Tribunale rileva che la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita per l' intero anno risulta principalmente dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso la ATO (com. gen., all. 60) e contenente una colonna "agreed targets 1980". Il valore probatorio di tale tabella non è inficiato dall' indicazione "to be rechecked" (da verificare) scritta accanto al nome di quattro imprese, poiché altri due elementi di prova confermano che, compiuta la nuova verifica, si raggiunse un accordo fra tutte le parti. Si tratta innanzitutto del resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali alcuni produttori, tra cui la ricorrente, confrontarono i quantitativi effettivamente venduti ("actual kt") con gli obiettivi fissati ("target kt"); e si tratta poi di una tabella, datata 8 ottobre 1980 (com. gen., all. 57), la quale contiene un raffronto tra due colonne: una, che riporta la "1980 Nameplate Capacity" (capacità nominale 1980); l' altra, la quale contiene la "1980 Quota" per i vari produttori.
246 Per quanto concerne il 1981, il Tribunale rileva che si fa carico ai produttori di aver partecipato alle trattative dirette ad un accordo in materia di quote per tale anno e di avere, in quell' ambito, indicato le loro "aspirazioni"; in attesa di un accordo, di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre nel periodo febbraio-marzo 1981 le loro vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" concordato per il 1980; di essersi assegnati, per il resto dell' anno, la stessa quota teorica dell' anno precedente; di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite; infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche assegnate.
247 L' esistenza di trattative fra i produttori intese all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione delle loro "aspirazioni" durante dette trattative sono attestate da vari elementi di prova, come talune tabelle riproducenti, per ciascun produttore, le cifre "actual" e i "targets" per il 1979 e il 1980, nonché le "aspirations" (aspirazioni) per il 1981 (com. gen., all. 59 e 61); come una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 62) in cui figurano, per ciascun produttore, la quota per il 1980, le proposte di altri produttori quanto alla quota da assegnargli per il 1981 e le sue "ambitions" (quote ambite) per il 1981; e come una nota interna dell' ICI (com. gen., all. 63), che descrive l' evoluzione delle trattative e in cui si legge:
"Taking the various alternatives discussed at yesterday' s meeting we would prefer to limit the volume to be shared to no more than the market is expected to reach in 1981, say 1.35 million tonnes. Although there has been no further discussion with Shell, the four majors could set the lead by accepting a reduction in their 1980 target market share of about 0.35% provided the more ambitious smaller producers such as Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR also tempered their demands. Provided the majors are in agreement the anomalies could probably be best handled by individual discussions at Senior level, if possible before the meeting in Zurich".
(Fra le varie soluzioni discusse durante la riunione di ieri, preferiremmo che il quantitativo da dividere non superasse quello che si prevede che il mercato raggiunga nel 1981, ossia 1,35 milioni di tonnellate. Sebbene non vi siano state ulteriori discussioni con Shell, le "quattro grandi" potrebbero dare l' esempio accettando una riduzione dello 0,35% circa della loro quota di mercato prevista come obiettivo per il 1980, purché i produttori minori più ambiziosi, come Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR moderino anch' essi le loro pretese. Purché i maggiori produttori siano d' accordo, il miglior modo per trattare le anomalie sarebbe probabilmente quello di discuterle singolarmente a livello dirigenziale, se possibile prima della riunione di Zurigo).
Questo documento è accompagnato da una proposta di compromesso espressa in cifre, che raffronta i risultati di ognuno rispetto al 1980 ("% of 1980 target").
248 L' adozione di misure temporanee consistenti nella riduzione nel periodo febbraio-marzo 1981 delle vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo concordato l' anno precedente risulta dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981, nel quale si legge:
"In the meantime (febbraio-marzo) monthly volume would be restricted to 1/12 of 85% of the 1980 target with a freeze on customers".
((Nel frattempo (febbraio-marzo) si ridurrebbe il quantitativo mensile a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo 1980 con un congelamento dei clienti)).
249 Il fatto che i produttori si siano assegnati per il resto dell' anno la stessa quota teorica dell' anno precedente e abbiano controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, che queste ultime rispettassero la detta quota è provato dalla combinata lettura di tre documenti. Si tratta innanzitutto di una tabella datata 21 dicembre 1981 (com. gen., all. 67), che riproduce per ciascun produttore le vendite ripartite mese per mese e le cui ultime tre colonne relative a novembre e dicembre nonché al totale annuo sono state aggiunte a mano. Si tratta poi di una tabella non datata, redatta in italiano, intitolata "Scarti per società" e reperita presso l' ICI (com. gen., all. 65), in cui sono poste a confronto, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-dicembre 1981, le cifre delle vendite "actual" con le cifre "theoretic(al)" (teoriche). Si tratta infine di una tabella senza data, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 68), nella quale si raffrontano, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-novembre 1981, le cifre delle vendite e le quote di mercato con quelle del 1979 e del 1980 e si effettua una proiezione per la fine dell' anno.
250 Effettivamente, la prima tabella mostra come i produttori si siano scambiati i dati delle rispettive vendite mensili. Combinato con il raffronto tra tali dati e quelli relativi al 1980 - raffronto operato nelle altre due tabelle concernenti lo stesso periodo - tale scambio d' informazioni, trattandosi di dati che un operatore indipendente custodisce gelosamente come segreti aziendali, corrobora le conclusioni formulate nella decisione.
251 La partecipazione della ricorrente a queste diverse iniziative discende, da un lato, dalla sua partecipazione alle riunioni durante le quali si sono svolte tali operazioni - e, in particolare, alle riunioni del gennaio 1981 - e, dall' altro, dalla menzione del suo nome nei vari documenti prima richiamati. In questi ultimi compaiono del resto alcuni dati, riguardo ai quali è opportuno ricordare che l' ICI, nella sua risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale - cui altre ricorrenti fanno riferimento nelle proprie risposte -, ha dichiarato che non sarebbe stato possibile stabilirli in base alle statistiche del sistema Fides.
252 Per quanto riguarda il 1982, il Tribunale rileva che si rimprovera ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote per quell' anno; di aver espresso, in tale ambito, le proprie aspirazioni in termini di tonnellate; di aver comunicato nelle riunioni, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle loro vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell' anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale dell' intero mercato raggiunta nel primo semestre del 1982.
253 L' esistenza di trattative tra i produttori volte all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione, in tale ambito, delle loro aspirazioni sono attestate, in primo luogo, da un documento intitolato "Scheme for discussions 'quota system 1982' " (Schema per la discussione di un sistema di quote per il 1982; com. gen., all. 69), nel quale sono indicati, per tutti i destinatari della decisione, tranne la Hercules, il tonnellaggio che ciascuno riteneva spettargli e inoltre, per taluni di essi (tutti tranne l' Anic, la Linz, la Petrofina, la Shell e la Solvay), il tonnellaggio che, a loro avviso, doveva essere attribuito agli altri produttori; in secondo luogo, da una nota dell' ICI intitolata "Polypropylene 1982, Guidelines" (Polipropilene 1982, linee direttrici; com. gen., all. 70, a), nella quale l' ICI fa un' analisi delle trattative in corso; in terzo luogo, da una tabella datata 17 febbraio 1982 (com. gen., all. 70, b), in cui si confrontano varie proposte di ripartizione delle vendite, una delle quali, intitolata "ICI Original Scheme" (Schema originario ICI), costituisce oggetto, in un' altra tabella manoscritta, di leggere modifiche ad opera della Monte in una colonna intitolata "Milliavacca 27/1/82" (si tratta del nome di un dipendente della Monte; com. gen., all. 70, c); in ultimo luogo, da una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 71), che costituisce una proposta complessa (descritta nel punto 58, secondo capoverso, parte finale, della decisione).
254 Le misure adottate per il primo semestre risultano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), nel quale si legge in particolare:
"To support the move a number of other actions are needed a) limit sales volume to some agreed prop. of normal sales".
((Per sostenere l' azione sono necessarie talune altre misure a) limitare il volume delle vendite a una determinata prop(orzione) concordata delle vendite normali)).
255 L' attuazione di tali misure è attestata dal resoconto della riunione del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25), al quale è allegata una tabella che riproduce, per ciascun produttore, la cifra "actual" delle vendite del periodo gennaio-aprile 1982 confrontata con una cifra "theoretical based on 1981 av(erage) market share" ("teorica calcolata in base alla quota media di mercato del 1981"), nonché dal resoconto della riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26) relativamente al periodo gennaio/maggio 1982 e dal resoconto del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28) relativamente al periodo gennaio-luglio 1982.
256 Le misure prese per il secondo semestre sono provate dal resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 (com. gen., all. 31), nel quale si legge che: "In October this would also mean restraining sales to the Jan/June achieved market share of a market estimated at 100 kt" (In ottobre ciò significherà anche limitare le vendite alla quota di mercato ottenuta nel periodo gennaio-giugno su un mercato stimato in 100 kt) e che: "Performance against target in September was reviewed" (I risultati ottenuti rispetto all' obiettivo di settembre sono stati riesaminati). Al detto resoconto è allegata una tabella, intitolata "September provisional sales versus target ((based on Jan-June market share applied to demand est(imated) at 120 Kt"; Vendite previste per settembre rispetto all' obiettivo (calcolato in base alla quota di mercato gennaio-giugno applicata a una domanda valutata in 120 kt) )). Il mantenimento di tali misure è confermato dal resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), al quale è allegata una tabella in cui sono raffrontate, per il novembre 1982, le vendite "Actual" con le cifre "Theoretical", calcolate a partire da "J-June % of 125 Kt" (percentuale g-giugno di 125 kt).
257 Il Tribunale rileva che, per quanto concerne il 1981 e i due semestri del 1982, giustamente la Commissione ha desunto dal reciproco controllo, nel corso delle riunioni periodiche, sull' attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo anteriore, che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.
258 Quanto al 1983, il Tribunale rileva che dai documenti forniti dalla Commissione (com. gen., all. 33 e 74-87) risulta che alla fine del 1982 e all' inizio del 1983 i produttori di polipropilene discussero di un sistema di quote relativo al 1983, che la ricorrente ha partecipato alle riunioni durante le quali si sono svolte dette discussioni, che in tali occasioni essa ha fornito dati riguardanti le sue vendite e che da una nota dell' ICI, intitolata "1983 - C. Linz proposal" (1983 - proposta di C. Linz; com. gen., all. 80) si ricava che la ricorrente ha formulato una proposta, espressa in tonnellate, di ripartizione del mercato tra i vari produttori, la quale è riportata nel quadro di sintesi redatto dall' ICI (com. gen., all. 85, pag. 2), convertita in termini di quote di mercato.
259 Ne consegue che la ricorrente ha partecipato alle trattative organizzate al fine di giungere alla realizzazione di un regime di quote per il 1983.
260 Quanto alla questione se tali trattative abbiano effettivamente avuto successo per quanto riguarda i primi due trimestri del 1983, come si afferma nella decisione (punti 63, terzo capoverso, e 64), il Tribunale rileva che dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) emerge che la ricorrente - così come altre nove imprese - ha indicato in quella sede i dati relativi alle sue vendite di maggio. Inoltre, nel resoconto di una riunione interna del gruppo Shell del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 90) si legge:
"(...) and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed Shell target of 11%. Accordingly the following reduced sales targets were set and agreed by the integrated companies".
(( (...) e porterebbe a una quota di mercato prossima al 12%, che sarebbe di molto superiore all' obiettivo Shell concordato dell' 11%. Pertanto sono stati fissati e concordati dalle imprese del gruppo i seguenti, più limitati, obiettivi di vendita)).
Sono indicati i nuovi obiettivi, espressi in tonnellate, dopo di che si rileva:
"this would be 11.2 Pct of a market of 395 kt. The situation will be monitored carefully and any change from this agreed plan would need to be discussed beforehand with the other PIMS members".
(ciò rappresenterebbe l' 11,2% di un mercato di 395 kt. La situazione sarà attentamente seguita ed ogni modifica di questo piano concordato sarà previamente discussa con gli altri membri del PIMS).
261 Al riguardo, secondo il Tribunale, la Commissione ha giustamente desunto dalla lettura combinata di questi due documenti che le trattative tra i produttori portarono all' istituzione di un sistema di quote. Infatti la nota interna del gruppo Shell indica che questa impresa chiedeva alle proprie società nazionali di vendita di limitare le vendite, non per ottenere la diminuzione del volume complessivo delle vendite del gruppo Shell, ma per limitare all' 11% l' intera quota di mercato del gruppo. Tale limitazione, espressa in termini di quota di mercato, può spiegarsi solo nell' ambito di un sistema di quote. Inoltre, il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 costituisce un ulteriore indizio dell' esistenza di tale sistema, poiché uno scambio di informazioni relative alle vendite mensili dei vari produttori ha lo scopo primario di controllare il rispetto degli impegni assunti.
262 Si deve infine rilevare che la cifra dell' 11%, come quota di mercato della Shell, figura non solo nella nota interna della Shell, ma anche in altri due documenti, vale a dire una nota interna dell' ICI, in cui quest' ultima rileva che la Shell propone la cifra suddetta per sé, per la Hoechst e per l' ICI (com. gen., all. 87), e il resoconto, redatto dall' ICI, di una riunione del 29 novembre 1982 fra l' ICI e la Shell, nella quale fu richiamata la proposta precedente (com. gen., all. 99).
263 Il Tribunale inoltre rileva che le quote riguardavano tutti i tipi di polipropilene (tipi base e prodotti speciali). Infatti, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti la ricorrente ha affermato che le sue vendite per il 1980 e il 1983 in Europa occidentale erano pari, rispettivamente e per tutti i tipi, a 50 600 t e a 55 100 t, e che i prodotti speciali costituivano una quota delle sue vendite pari al 63% e all' 80%. Ebbene, la quota assegnata alla ricorrente per l' Europa occidentale nel 1980 era di 55 000 t (com. gen., all. 60), portata in seguito a 48 000 t (com. gen., all. 17), e nel 1983 era di 54 000 t (dato estrapolato in base alla quota per il primo trimestre dell' anno; com. gen., all. 33, tabella 2).
264 Occorre aggiungere che in considerazione dell' identità degli obiettivi delle varie misure, volte a limitare i quantitativi di vendita - e cioè, diminuire la pressione esercitata sui prezzi dall' offerta in esubero -, la Commissione ha potuto giustamente dedurre che queste ultime si inserivano in un sistema di quote.
265 Il Tribunale peraltro rileva che, partecipando alle riunioni durante le quali vari produttori venivano criticati quando non si adeguavano a quanto convenuto, la ricorrente ha condiviso tali critiche e ha in tal modo esercitato pressioni su detti produttori.
266 Occorre inoltre far osservare che, per poter provare la ricostruzione suesposta, la Commissione non ha avuto bisogno di ricorrere a documenti da essa non menzionati nelle sue comunicazioni degli addebiti o da essa non trasmessi alla ricorrente.
267 Viste le suesposte considerazioni, occorre concludere che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sugli obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, il 1980 e la prima metà del 1983 e sulla limitazione delle loro vendite mensili, con riferimento ad un periodo precedente, per il 1981 e per il 1982, menzionati nella decisione e che si inserivano in un sistema di quote.
F - Conclusione
268 Da tutto quanto esposto discende che la Commissione ha sufficientemente provato l' intera ricostruzione dei fatti da essa compiuta nell' atto impugnato a carico della ricorrente e che, di conseguenza, contrariamente a quanto asserito da quest' ultima, essa non si è basata su voci o su mere presunzioni e illazioni o su teorie empiriche illusorie.
2. Applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE
A - Qualificazione giuridica
a) Atto impugnato
269 Secondo la decisione (punto 81, primo capoverso), il complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto del sistema delle riunioni regolari ed istituzionalizzate ha costituito un unico "accordo" continuato ai sensi dell' art. 85, n. 1.
270 Nel caso di specie i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene, avrebbero partecipato ad un accordo quadro generale che si sarebbe concretato in una serie di più particolareggiati subaccordi, stipulati di volta in volta (decisione, punto 81, terzo capoverso).
271 La decisione (punto 82, primo capoverso) prosegue rilevando che nell' applicazione specifica del piano generale fu raggiunto un espresso accordo in molti campi, come le iniziative singole in materia di prezzi e i sistemi di quote annuali. In certi casi i produttori potrebbero, senza dubbio, perfino non aver raggiunto un accordo su un piano definitivo - per esempio le quote del 1981 e del 1982 - ma il fatto che siano stati adottati provvedimenti di ripiego, tra cui lo scambio di informazioni e il controllo delle vendite mensili effettive in rapporto ai risultati ottenuti in un precedente periodo di riferimento, non soltanto presupporrebbe un accordo esplicito di istituire ed applicare siffatte misure, ma indicherebbe anche un accordo implicito inteso a salvaguardare per quanto possibile la posizione dei singoli produttori.
272 La Commissione ritiene che già prima del 1979 le varie iniziative riferite come "condotte" da un produttore e "appoggiate" dagli altri fossero il risultato di un accordo (decisione, punto 82, secondo capoverso).
273 Per quanto riguarda specificamente l' iniziativa del dicembre 1977, si afferma nella decisione (punto 82, terzo capoverso) che nelle riunioni EATP produttori come la Hercules, la Hoechst, l' ICI, la Linz, la Rhône-Poulenc, la Saga e la Solvay dichiaravano, addirittura di fronte a clienti, di ritenere necessaria un' azione concertata per aumentare i prezzi. Al di fuori delle riunioni EATP vi sarebbero stati ulteriori contatti fra i produttori in materia di prezzi. In considerazione di questi contatti ammessi dagli stessi produttori, la Commissione ritiene che l' espediente, adottato da uno o più produttori, di lagnarsi dell' "insufficiente" livello di redditività e di suggerire un' azione comune, che gli altri dichiaravano di "appoggiare", sottendesse in realtà un accordo esistente in materia di prezzi. La Commissione aggiunge che, anche in mancanza di ulteriori contatti, tale espediente può nondimeno implicare l' esistenza di un consenso sufficiente a configurare un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1.
274 La conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione e il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo (decisione, punto 83, primo capoverso).
275 Secondo la decisione (punto 86, primo capoverso), la realizzazione dell' intesa, in base ad un piano comune dettagliato, ha costituito un "accordo" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
276 Sempre nella decisione (punto 86, secondo capoverso) si rileva poi che le nozioni di "accordi" e "pratiche concordate" sono distinte, ma possono verificarsi fattispecie in cui la collusione presenta elementi di entrambe queste forme di cooperazione illecita.
277 La "pratica concordata" costituirebbe una forma di cooperazione in cui le imprese, pur senza giungere alla stipulazione di un vero e proprio accordo, consapevolmente sostituiscono la reciproca collaborazione pratica ai rischi della concorrenza (decisione, punto 86, terzo capoverso).
278 Secondo la decisione (punto 87, primo capoverso), la creazione, nel Trattato, di una nozione separata di "pratica concordata" ha lo scopo di precludere l' evenienza di intese suscettibili di eludere l' applicazione dell' art. 85, n. 1, che, senza configurare un vero e proprio accordo, costituiscono in pratica una consapevole collaborazione a danno della concorrenza. Ciò avverrebbe, per esempio, quando ciascuna impresa informa in anticipo le altre della condotta che intende tenere, affinché regolino il loro comportamento sapendo che i concorrenti si comportano nello stesso modo (v. sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, ICI / Commissione, Racc. pag. 619).
279 Nella sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie / Commissione (Racc. pag. 1663), la Corte avrebbe affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione stabiliti dalla sua giurisprudenza non richiedono l' elaborazione di un vero e proprio "piano", ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia non escluderebbe il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, ma vieterebbe rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente effettivo o potenziale ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso sul mercato (decisione, punto 87, secondo capoverso). Tale comportamento potrebbe ricadere sotto l' art. 85, n. 1, in quanto "pratica concordata", anche se le parti non abbiano raggiunto previamente un accordo su un piano comune che ne definisca la posizione sul mercato, ma adottino o aderiscano a pratiche collusive che facilitino il coordinamento del loro comportamento commerciale (decisione, punto 87, terzo capoverso, prima frase).
280 Nella decisione (punto 87, terzo capoverso, terza frase) si considera inoltre che in un' intesa complessa può accadere che taluni produttori non approvino decisamente gli orientamenti concordati dagli altri, pur dichiarandosi disposti ad appoggiarli e comportandosi di conseguenza. Per certi aspetti, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione dell' accordo generale presenterebbero pertanto le caratteristiche di una pratica concordata (decisione, punto 87, terzo capoverso, quinta frase).
281 Secondo la decisione (punto 87, quarto capoverso), non rileva dunque tanto la distinzione tra "pratica concordata" e "accordo" quanto quella tra forme di collusione che ricadono sotto l' art. 85, n. 1, e il semplice comportamento parallelo, privo di qualsiasi elemento di concertazione. Nella fattispecie sarebbe quindi del tutto irrilevante la precisa forma assunta dagli accordi collusivi.
282 Nella decisione (punto 88, primo e secondo capoverso) si constata che la maggioranza dei produttori ha sostenuto durante la procedura amministrativa che la loro condotta in relazione alle asserite iniziative in materia di prezzi non è riconducibile ad alcun "accordo" ai sensi dell' art. 85 (vedi decisione, punto 82), e che essa non rientra neppure nella nozione di pratica concordata. Perché tale pratica si concreti (essi sostengono) è necessario un "atto manifesto" sul mercato, atto che a loro giudizio sarebbe mancato nella fattispecie poiché mai vennero comunicati ai clienti listini o "prezzi obiettivo". La decisione respinge questo argomento rilevando che nella fattispecie sussiste la prova di una pratica concordata, in quanto ai partecipanti fu chiesto di prendere certe misure per la realizzazione del loro obiettivo comune. Le varie iniziative in materia di prezzi risulterebbero dai verbali e non si potrebbe negare una corrispondenza dei comportamenti dei singoli produttori in ordine alla loro applicazione. Le iniziative prese dai produttori, sia singolarmente sia collettivamente, risulterebbero dalle prove documentali quali verbali di riunione, note interne, istruzioni e circolari agli uffici vendite e lettere ai clienti. L' esistenza di listini "ufficiali" dei prezzi sarebbe del tutto irrilevante giacché le istruzioni in materia di prezzi non solo proverebbero senza possibilità di dubbio che ogni produttore agiva in vista dell' obiettivo comune, ma, dato il loro contenuto e scaglionamento nel tempo, rafforzerebbero altresì la prova della collusione.
b) Argomenti delle parti
283 La ricorrente sostiene che la tesi della Commissione, secondo la quale poco importerebbe se nella fattispecie ci siano stati un accordo o soltanto alcune pratiche concordate, non può essere accolta. Non può restare senza risposta la questione, se la collusione contestata alla Linz costituisca, sul piano giuridico, un accordo o una pratica concordata ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE, o se essa contenga elementi tanto dell' uno quanto dell' altra.
284 Essa ritiene che tale tesi poggi su una definizione erronea della nozione di pratica concordata, secondo la quale il requisito dell' elemento "pratica" della pratica concordata sarebbe soddisfatto qualora si realizzi un contatto diretto o indiretto tra le imprese, mentre il comportamento di queste ultime sul mercato avrebbe, in questa prospettiva, solo la funzione di indizio utile a dimostrare l' esistenza di tali contatti, nel caso in cui manchino altri mezzi di prova.
285 La ricorrente sostiene che la tesi della Commissione non è conforme al dettato dell' art. 85, il quale non pone l' "accordo" e la "concertazione" sullo stesso piano - che è ciò cui vorrebbe giungere la Commissione -, dato che a essere equiparati sono invece l' "accordo"e la "pratica concordata". La tesi della Commissione non sarebbe inoltre conforme alla giurisprudenza della Corte, citata dalla Commissione (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 172-180 della motivazione; 14 luglio 1981, causa 172/80, Zuechner, Racc. pag. 2021), e non sarebbe conforme nemmeno alle conclusioni presentate dagli avvocati generali nelle sentenze 29 ottobre 1980 (cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata) e 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, Musique Diffusion française / Commissione (Racc. pag. 1825). Da un' analisi attenta della già citata sentenza 16 dicembre 1975 (cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, punti 173-180 della motivazione) discenderebbe infatti che la Corte, per riconoscere l' esistenza di una pratica concordata, impone la contemporanea presenza di due condizioni: l' esistenza di una concertazione e di un comportamento ad essa corrispondente. I punti 173 e 174 della motivazione di detta sentenza, citati dalla Commissione a sostegno della sua tesi, lungi dal riguardare la definizione del concetto di pratica concordata, si riferirebbero a uno solo dei due elementi, cioè la concertazione. A quest' ultimo si dovrebbe aggiungere il secondo elemento della "pratica concordata", e cioè il comportamento effettivamente coordinato sul mercato, del quale la Corte avrebbe valutato l' esistenza nel punto 180 della motivazione della sua sentenza.
286 La ricorrente asserisce che l' eliminazione del rischio connesso al gioco della concorrenza ha un rapporto diretto col comportamento effettivo. Vero è infatti che qualunque informazione supplementare relativa al mercato riduce in certa misura i rischi generati dalla concorrenza; però il limite a partire dal quale la diminuzione di tale rischio diventa sanzionabile ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE sarebbe raggiunto solo qualora sia possibile calcolare la reazione dei partecipanti a un certo comportamento sul mercato.
287 Nella fattispecie, essa sostiene che nessuna delle due condizioni necessarie all' esistenza di una pratica concordata è stata soddisfatta: le discussioni riguardanti le varie questioni relative al mercato non avrebbero permesso di eliminare l' incertezza in merito al comportamento dei concorrenti e non sarebbe rilevabile un comportamento sul mercato corrispondente a eventuali pratiche concordate.
288 La ricorrente conclude che la tesi della Commissione poggia su un' interpretazione dell' art. 85 la quale, ammesso che sia lecita, sarebbe nuova e pertanto non potrebbe venire applicata retroattivamente a situazioni trascorse senza violare il principio del "nulla poena sine lege".
289 Essa sostiene che la Commissione, in sede di decisione, non ha mai dimostrato l' esistenza di un accordo con una precisione sufficiente per quanto riguarda la sua data, il suo oggetto e i suoi partecipanti. Poiché la Commissione non contesterebbe concretamente nessun accordo alle imprese interessate, il Tribunale potrebbe giudicarsi esonerato dal verificare se i fatti permettano di dimostrare la fondatezza di una simile accusa, se fosse formulata, poiché non si può pretendere dalle imprese interessate che esse si difendano contro addebiti non formulati dalla Commissione.
290 Secondo la ricorrente, incombeva così alla Commissione l' onere di dimostrare che gli elementi costitutivi o di un accordo o di una pratica concordata si trovassero riuniti in capo ad essa; la Commissione non lo avrebbe fatto, concludendo nel senso dell' esistenza di una "collusione", la quale presenta elementi dell' una e dell' altra nozione.
291 Secondo la Commissione, invece, la questione se una collusione o un' intesa vada qualificata, sotto il profilo giuridico, accordo o pratica concordata ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE, o se tale collusione contenga elementi dell' uno e dell' altra, riveste un' importanza trascurabile. Infatti, i termini "accordo" e "pratica concordata" ricomprenderebbero i vari tipi di intese mediante le quali imprese concorrenti, invece di stabilire in modo indipendente la propria linea di condotta concorrenziale futura, si impongono reciprocamente una limitazione della loro libertà d' azione sul mercato, mettendosi direttamente o indirettamente in contatto fra loro.
292 La Commissione sostiene che l' uso dei vari termini nell' art. 85 ha lo scopo di vietare l' intera gamma di strumenti di collusione e non quello di riservare a ciascuno di essi un diverso trattamento. Di conseguenza, il tracciato della linea di demarcazione tra i vari termini miranti a coprire nella sua interezza la gamma delle condotte vietate sarebbe privo di qualsiasi rilevanza giuridica. La ratio legis dell' introduzione della nozione di "pratica concordata" nell' art. 85 consisterebbe nel ricomprendere, oltre agli accordi, tipi di collusione che rispecchiano solo una forma di coordinamento di fatto o una cooperazione pratica, ma che possono ciononostante falsare la concorrenza (sentenza 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punti 64-66 della motivazione).
293 La Commissione sottolinea come dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione) risulti che si tratta di opporsi a qualsiasi contatto, diretto o indiretto, fra operatori avente lo scopo o l' effetto di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare a un concorrente del genere il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato. L' esistenza di una pratica concordata si situerebbe quindi già al livello del contatto fra concorrenti che precede il loro comportamento sul mercato.
294 Per la Commissione vi è pratica concordata già quando vi è una concertazione avente lo scopo di limitare la reciproca autonomia delle imprese, a prescindere da comportamenti concreti sul mercato. Secondo la Commissione, la discussione verte in realtà sul significato della parola "pratica". Contrariamente a quanto sostenuto, "pratica" non avrebbe il significato ristretto di "comportamento sul mercato", ma potrebbe designare il semplice fatto di prendere contatto con altri operatori allo scopo di definire una reciproca limitazione d' autonomia.
295 La Commissione aggiunge che, se si ritenesse necessaria la contestuale sussistenza di entrambi gli elementi (concertazione e comportamento sul mercato) per configurare la pratica concordata, si escluderebbe dalla sfera d' applicazione dell' art. 85 tutta una gamma di pratiche aventi lo scopo, ma non necessariamente l' effetto, di falsare la concorrenza sul mercato comune. Si finirebbe così col neutralizzare parzialmente la portata dell' art. 85. Inoltre, secondo la Commissione, questa tesi non è conforme alla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di pratica concordata (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 66 della motivazione; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 26 della motivazione, e 14 luglio 1981, causa 172/80, già citata, punto 14 della motivazione). Contrariamente a quanto assume la ricorrente, questa giurisprudenza si riferirebbe, di volta in volta, a pratiche sul mercato non già come a un elemento costitutivo dell' infrazione, ma come a un elemento di fatto dal quale la concertazione può essere desunta. Secondo questa giurisprudenza non sarebbe necessario che sussista un comportamento effettivo sul mercato; sarebbe sufficiente un contatto fra operatori economici, caratteristico della loro rinuncia alla necessaria autonomia.
296 Per la Commissione, quindi, non occorre, perché sussista infrazione dell' art. 85, che le imprese abbiano attuato quanto concordato. Il comportamento vietato dall' art. 85, n. 1, è pienamente realizzato quando l' intenzione di sostituire una cooperazione ai rischi della concorrenza viene concretata in una concertazione, anche se successivamente non si verifichino comportamenti sul mercato che possano essere accertati.
297 La Commissione ne deduce, per quanto riguarda la prova, che l' accordo e la pratica concordata possono essere dimostrati con l' ausilio di prove dirette e indirette. Nella fattispecie essa non avrebbe avuto bisogno di ricorrere a prove indirette, come il comportamento parallelo sul mercato, poiché disponeva di elementi di prova diretta dell' intesa, segnatamente dei resoconti delle riunioni.
298 La Commissione conclude sottolineando che essa aveva il diritto di qualificare l' infrazione rilevata nella fattispecie in via principale come accordo e, in subordine e nella misura del necessario, come pratica concordata.
c) Giudizio del Tribunale
299 Si deve osservare che, contrariamente alle affermazioni della ricorrente, la Commissione ha qualificato ciascun elemento di fatto rilevato a carico della ricorrente come accordo o come pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Risulta infatti dalla lettura combinata dei punti 80, secondo capoverso, 81, terzo capoverso, e 82, primo capoverso, della decisione che la Commissione ha qualificato, in via principale, "accordo" ciascuno di tali vari elementi.
300 Del pari, dalla lettura combinata dei punti 86, secondo e terzo capoverso, 87, terzo capoverso, e 88 della decisione risulta che la Commissione ha qualificato, in subordine, "pratiche concordate" gli elementi dell' infrazione quando questi non consentivano di affermare che le parti avevano previamente raggiunto un accordo su un piano comune che ne definisse l' azione sul mercato, bensì che avevano adottato, o avevano aderito a, pratiche collusive che facilitassero il coordinamento della loro attività commerciale, ovvero quando tali elementi dell' infrazione non consentivano di stabilire, in ragione della complessità dell' intesa, che taluni produttori avevano espressamente approvato gli orientamenti concordati dagli altri, ma solo che essi si erano dichiarati disposti ad appoggiarli e si erano comportati di conseguenza. Così, la Commissione conclude nella decisione che, sotto taluni profili, la collaborazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione di un accordo generale possono presentare le caratteristiche di una pratica concordata.
301 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come, perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sia sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. sentenze 15 luglio 1970, causa 41/69, già citata, punto 112 della motivazione, e 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 86 della motivazione). Pertanto la Commissione poteva qualificare "accordi" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, i concorsi di volontà fra la ricorrente ed altri produttori di polipropilene che essa ha adeguatamente provato e che vertevano su iniziative in materia di prezzi, su misure destinate ad agevolare l' attuazione di tali iniziative, su obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, per il 1980 e per la prima metà del 1983, nonché su misure di limitazione delle vendite mensili, con riferimento a un periodo precedente, per il 1981 e il 1982. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0015.4
302 Inoltre, giustamente la Commissione, avendo sufficientemente provato che gli effetti delle iniziative in materia di prezzi si sono prodotti sino al novembre 1983, ha considerato che l' infrazione si sia protratta almeno sino a tale mese. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che l' art. 85 si applica anche agli accordi che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale (sentenza 3 luglio 1985, causa 243/83, Binon, Racc. pag. 2015, punto 17 della motivazione).
303 Per definire la nozione di pratica concordata occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che i criteri del coordinamento e della collaborazione, messi in evidenza dalla stessa giurisprudenza, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione).
304 Nella fattispecie la ricorrente ha partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, nel corso delle quali imprese concorrenti si scambiavano informazioni sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, sui prezzi che si proponevano di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritenevano necessarie, sui dati relativi alle loro vendite o sull' identità dei loro clienti. In tal modo la ricorrente ha preso parte, con i suoi concorrenti, ad una concertazione avente lo scopo di influire sul rispettivo comportamento sul mercato e di manifestare il comportamento che ciascun produttore si proponeva di tenere esso stesso sul mercato.
305 Pertanto, la ricorrente non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l' incertezza quanto al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma deve aver necessariamente tenuto conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni per definire la condotta che intendeva seguire sul mercato. Del pari, i suoi concorrenti devono aver necessariamente tenuto conto, direttamente o indirettamente, per definire la condotta che intendevano seguire sul mercato, delle informazioni loro rivelate dalla ricorrente circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva, di tenere essa stessa sul mercato.
306 Ne consegue che giustamente, consideratone lo scopo, la Commissione ha qualificato, in subordine, pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, cui la ricorrente ha partecipato, e le riunioni periodiche di produttori di polipropilene alle quali la ricorrente ha partecipato tra il 1978 e il settembre 1983.
307 Quanto al problema se la Commissione potesse ritenere sussistente un' infrazione unica, qualificata nell' art. 1 della decisione "accordo e pratica concordata", il Tribunale ricorda che le varie pratiche concordate rilevate e i vari accordi conclusi si inserivano, data l' identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche e di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote.
308 Si deve sottolineare che tali sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un' unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, la ricorrente ha partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un' infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.
309 Va rilevato che la Commissione poteva, inoltre, qualificare tale infrazione unica come "accordo e pratica concordata", poiché era composta ad un tempo da elementi che andavano qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate". Infatti, trattandosi di un' infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla Commissione nell' art. 1 della decisione dev' essere intesa non come una qualifica che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designa un tutto complesso di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa.
310 Di conseguenza, la censura della ricorrente dev' essere respinta.
B - Effetto restrittivo sulla concorrenza
a) Atto impugnato
311 Nella decisione (punto 90, primo e secondo capoverso) si rileva che, siccome l' oggetto dell' accordo è manifestamente anticoncorrenziale, non è strettamente necessario, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, dimostrare che anche l' effetto di tale accordo è pregiudizievole alla concorrenza. Nella fattispecie, però, le risultanze probatorie evidenzierebbero che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza.
b) Argomenti delle parti
312 La ricorrente sostiene che la sua politica commerciale, per quanto riguarda sia i prezzi, sia i quantitativi di vendita, è stata del tutto indipendente dal contenuto delle riunioni cui essa ha partecipato. Essa fa riferimento al riguardo a una relazione elaborata da uno studio indipendente di revisione contabile, Coopers e Lybrand (in prosieguo: la "relazione Coopers e Lybrand"), nonché a uno studio econometrico relativo al mercato tedesco compiuto dal prof. Albach, dell' università di Bonn, i quali dimostrerebbero che le riunioni non hanno per nulla influenzato il mercato né hanno in nessun modo danneggiato i clienti.
313 La Commissione replica che lo scopo anticoncorrenziale degli accordi e delle pratiche concordate costitutivi dell' infrazione è comunque provato e che pertanto non è necessario dimostrare che questi ultimi abbiano avuto un effetto restrittivo sulla concorrenza. Per il resto, essa fa rinvio al testo della decisione.
c) Giudizio del Tribunale
314 Il Tribunale rileva che l' argomento della ricorrente mira sostanzialmente a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni regolari di produttori di polipropilene non giustificava il ricorso alle sanzioni previste dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, in quanto il comportamento concorrenziale sul mercato tanto suo, quanto degli altri produttori dimostrerebbe che tale partecipazione era priva di effetti anticoncorrenziali.
315 L' art. 85, n. 1, del Trattato CEE vieta, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l' effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.
316 Il Tribunale ricorda che dalle sue valutazioni in merito alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione discende che le riunioni regolari cui la ricorrente ha partecipato con taluni concorrenti avevano come scopo la restrizione della concorrenza all' interno del mercato comune, soprattutto mediante la determinazione di prezzi obiettivo e di quantitativi di vendita e che, conseguentemente, la sua partecipazione a tali riunioni non era priva di scopi anticoncorrenziali ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
317 Pertanto, la censura dev' essere respinta.
3. Conclusione
318 Da tutto quel che precede risulta che il complesso delle censure della ricorrente in merito alla ricostruzione dei fatti e all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, compiute dalla Commissione nell' atto impugnato, dev' essere respinto.
Sulla motivazione
319 La ricorrente sostiene che, in forza dell' art. 190 del Trattato CEE, la Commissione ha l' obbligo di motivare le sue decisioni. Detto obbligo servirebbe al tempo stesso a tutelare la persona interessata e a garantire la corretta amministrazione della giustizia (sentenza della Corte 20 marzo 1959, causa 18/57, Nold / Alta Autorità, Racc. pag. 85). Pertanto, allo scopo di consentire al giudice comunitario di esercitare un pieno controllo, la motivazione dovrebbe contenere un' esposizione particolareggiata e precisa delle considerazioni in fatto e in diritto che hanno portato alla sua adozione. La Linz ammette che la Commissione non ha certamente l' obbligo di esaminare tutti gli argomenti delle parti; tuttavia, essa deve però esporre con chiarezza per quali ragioni ritenga che talune obiezioni, fondate e rilevanti, non debbano essere accolte.
320 Nella fattispecie, essa ritiene che la Commissione abbia contravvenuto all' obbligo di motivazione a lei incombente, trascurando l' intera ricostruzione dei fatti offerta dalla ricorrente e dalle altre imprese, la quale provava, mediante perizie complete e inoppugnabili, che gli asseriti accordi o pratiche concordate non hanno avuto effetti di rilievo sugli sviluppi del mercato. Così, la Commissione avrebbe omesso di confutare sia la perizia del prof. Albach, la quale, vertendo sul mercato tedesco, sul quale operava la ricorrente, costituirebbe un' importante fonte di informazioni, sia la relazione Coopers e Lybrand.
321 La ricorrente ritiene che, poiché nella decisione la Commissione s' è basata su conclusioni opposte, essa non può aver giudicato irrilevanti i risultati di detta relazione e, pertanto, avrebbe dovuto analizzarli in sede di valutazione delle prove e spiegare sulla base di quale ricostruzione dei fatti pensava di poterli confutare.
322 Essa poi contesta alla Commissione di non aver risposto agli argomenti dedotti dalla posizione specifica della Linz, sottolineando al riguardo che il riferimento fatto dalla Commissione a quest' ultima nel punto 95 della decisione è totalmente insufficiente.
323 La Commissione replica innanzitutto di non essere obbligata a esaminare tutti gli argomenti delle parti né a replicare a tutte le perizie presentate da queste ultime mediante argomenti altrettanto particolareggiati in senso contrario, posto che taluni aspetti presi in considerazione da dette perizie non sono rilevanti per la soluzione della controversia (sentenza della Corte 4 luglio 1963, causa 24/62, Germania / Commissione, Racc. pag. 127, in particolare pag. 153).
324 Essa tuttavia ritiene di aver indicato le ragioni per le quali riteneva che la relazione Coopers e Lybrand, relativa alle ripercussioni dell' intesa sul mercato, sia irrilevante nell' ambito dell' accertamento di una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
325 La Commissione ritiene di aver sufficientemente espresso il suo punto di vista sullo studio del prof. Albach (decisione, punti 72 e 73), in merito al quale sottolinea che esso riguardava unicamente il mercato tedesco e che non è stato commissionato dalla ricorrente.
326 Essa ritiene infine di aver tenuto pienamente in considerazione nella decisione la posizione particolare della ricorrente, la quale è contrassegnata unicamente dal fatto che la sua sede sociale si trova al di fuori della Comunità (decisione, punto 95).
327 La Commissione conclude nel senso della sufficiente motivazione della decisione.
328 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. segnatamente le sentenze 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 66 della motivazione, e 10 dicembre 1985, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Stichting Sigarettenindustrie / Commissione, Racc. pag. 3831, punto 88 della motivazione), benché a norma dell' art. 190 del Trattato CEE la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta a rispondere su quei punti che le appaiano del tutto irrilevanti.
329 Il Tribunale rileva che dai giudizi da esso espressi relativamente alla ricostruzione dei fatti ed all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE compiute dalla Commissione nell' atto impugnato risulta che quest' ultima ha pienamente preso in considerazione gli argomenti della ricorrente riguardanti gli effetti dell' intesa sul mercato ed ha esposto in maniera convincente nella decisione (punti 72-74 e 89-92) le ragioni che l' avevano indotta a ritenere infondate le conclusioni che la ricorrente traeva dalla relazione Coopers e Lybrand e dallo studio del prof. Albach.
330 Inoltre, la Commissione ha giustamente ritenuto che la sola particolarità relativa alla posizione della ricorrente che avesse bisogno di una soluzione specifica in sede di decisione fosse che la sua sede sociale si trova all' esterno della Comunità. Secondo il Tribunale, il punto 95 della decisione ha replicato in modo sufficiente e concludente agli argomenti dedotti dalla ricorrente in merito alla sua situazione specifica. La Linz non avrebbe per di più indicato in che cosa consista l' insufficienza della risposta.
331 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
Sull' ammenda
332 La ricorrente sostiene che nella decisione la Commissione ha violato l' art. 15 del regolamento n. 17, non tenendo nella giusta considerazione la durata e la gravità dell' infrazione contestatale.
1. Prescrizione
333 La ricorrente sottolinea che, poiché gli accertamenti della Commissione si sono iniziati il 13 ottobre 1983, le eventuali infrazioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, commesse prima del 13 ottobre 1978, sono cadute in prescrizione. La Commissione asserisce - a torto - che sarebbe esistito un solo accordo continuato, concluso nel 1977 in forma di accordo quadro, solo per sfuggire all' applicazione delle norme sulla prescrizione.
334 La Commissione sostiene che si è in presenza di un' infrazione continuata, il cui termine di prescrizione comincia a decorrere solo a partire dal giorno in cui l' infrazione si sia conclusa.
335 Il Tribunale rileva che secondo il dettato dell' art. 1, n. 2, del regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 2988/74"), la prescrizione quinquennale del potere della Commissione di infliggere ammende decorre solo dal giorno in cui è cessata l' infrazione permanente o continuata.
336 Nella fattispecie, dalle valutazioni espresse da questo Tribunale in merito all' accertamento dell' infrazione discende che la ricorrente ha partecipato ininterrottamente a un' infrazione unica e continuata, dal novembre del 1977 sino al novembre del 1983.
337 Di conseguenza, la ricorrente non può valersi della prescrizione delle ammende.
2. Durata dell' infrazione
338 La ricorrente innanzitutto sostiene che la Commissione non è riuscita a provare che la Linz abbia in qualche modo partecipato all' infrazione prima del 1981 e che, per il periodo successivo, potrebbero essere tenuti in considerazione solo i periodi interessati dalle specifiche iniziative in materia di prezzi. La durata dell' infrazione dovrebbe allora essere sensibilmente ridotta.
339 La Commissione sostiene che la durata relativamente lunga dell' infrazione accertata in capo alla ricorrente giustifica l' applicazione di pesanti sanzioni.
340 Essa ritiene che l' infrazione si sia protratta anche quando i suoi effetti non si riflettevano sul mercato e che pertanto, in sede di determinazione della durata della stessa, non ci si debba limitare ai periodi corrispondenti alle singole iniziative in materia di prezzi.
341 Il Tribunale ricorda che esso ha accertato che la Commissione ha correttamente valutato il periodo durante il quale la ricorrente ha infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
342 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
3. Gravità dell' infrazione
A - Il ruolo svolto dalla ricorrente
343 La ricorrente nega di aver partecipato alle infrazioni descritte nella decisione e ritiene che, se il Tribunale dovesse giudicare che essa ha violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, tale infrazione sarebbe stata commessa inconsapevolmente, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione. La Linz non sarebbe stata mai consapevole del fatto che la partecipazione a riunioni, volta a raccogliere informazioni e ad accrescere la trasparenza del mercato, fosse censurabile ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE, poiché la Commissione avrebbe accertato un' infrazione a suo carico in base a una nuova interpretazione della nozione di pratica concordata. Essa fa notare al riguardo che in Austria, paese dove essa ha sede, un comportamento del genere non è sanzionato e che conseguentemente, in considerazione delle possibilità per lei limitate di conoscenza del diritto comunitario della concorrenza, essa ignorava l' illegalità del suo comportamento e il fatto che sarebbe incorsa in pesanti ammende per tali motivi.
344 La ricorrente ha insistito in udienza sul fatto che la Linz è un' impresa statale di piccole dimensioni, la quale aveva enorme bisogno di informazioni e il cui personale, costituito essenzialmente da funzionari, ignorava totalmente che la semplice partecipazione a riunioni di produttori di polipropilene potesse essere sanzionabile ai sensi del diritto della concorrenza.
345 Essa ritiene peraltro che la Commissione sbaglia nel considerare circostanza aggravante il fatto che le riunioni si siano svolte nel più grande segreto, sottolineando di non aver adottato nessuna misura per garantire la segretezza delle riunioni e affermando che i clienti erano a conoscenza delle stesse. La ricorrente si chiede se occorra dopo tutto ritenere circostanza aggravante il fatto di tener segreta un' infrazione.
346 Dal canto suo, la Commissione rileva che la ricorrente non ignorava che le riunioni non avevano come unico scopo lo scambio di informazioni e che essa sapeva che in tal sede si adottavano talune decisioni.
347 Essa ritiene che la ricorrente non possa nemmeno avvalersi di una sua asserita ignoranza del diritto comunitario della concorrenza, basandosi sull' argomento dedotto dal fatto che la sua sede si trova all' esterno della Comunità. La Commissione rileva del resto che le intese orizzontali sui prezzi costituiscono un' infrazione classica del diritto della concorrenza, ovunque esista un diritto del genere.
348 La Commissione ricorda che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenze 1 febbraio 1978, causa 19/77, Miller / Commissione, Racc. pag. 131, punto 18 della motivazione, e 8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, IAZ / Commissione, Racc. pag. 3369, punto 45 della motivazione), il fatto di non essersi resa conto di contravvenire all' art. 85 del Trattato sarebbe privo di importanza, dal momento che la ricorrente era consapevole del fatto che il suo comportamento aveva lo scopo di restringere la concorrenza.
349 Essa peraltro ritiene che la segretezza delle riunioni sia indizio dell' intenzionalità del comportamento dei partecipanti poiché, se questi ultimi non fossero stati consapevoli della criminosità del loro comportamento, essi non avrebbero sentito il bisogno di adottare determinate precauzioni, come l' apposizione dell' indicazione "personal - no copy to file" (personale - nessuna copia da archiviare) su vari documenti riguardanti le riunioni. Essa inoltre rileva che, rifiutandosi di rispondere alla richiesta di informazioni indirizzatale dalla Commissione, la ricorrente non ha contribuito a svelare il segreto relativo alle riunioni. La convenuta ritiene infine che la segretezza dell' intesa costituisca uno dei tanti suoi aspetti dei quali la Linz, al pari delle altre imprese, deve accettare responsabilmente le conseguenze.
350 Il Tribunale rileva che i fatti dimostrati - in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita - pongono in evidenza per la loro gravità intrinseca che la ricorrente non ha agito né per imprudenza né per negligenza, bensì deliberatamente. Al riguardo, occorre sottolineare in modo speciale il carattere evidente dell' infrazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE ((in particolare, delle sue lett. a), b) e c) )), che non era ignoto ai produttori di polipropilene, persino a quelli con sede all' esterno della Comunità. Occorre comunque rilevare che, anche se non avesse avuto la consapevolezza di contravvenire all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, la ricorrente non può sottrarsi alla sua responsabilità. Dalla giurisprudenza della Corte discende infatti che, perché un' infrazione alle norme del Trattato sulla concorrenza si possa considerare intenzionale non è necessario che l' impresa sia stata conscia di trasgredire un divieto posto da tali norme; è sufficiente che essa non potesse ignorare che il suo comportamento aveva come scopo la restrizione della concorrenza (sentenze 11 luglio 1989, causa 246/86, Belasco / Commissione, Racc. pag. 2117, punto 41 della motivazione, e 8 febbraio 1990, causa C-279/87, Tipp-Ex / Commissione, Racc. pag. I-261). Dato lo scopo delle riunioni di cui trattasi, tale dev' essere stato manifestamente il caso nella fattispecie.
351 Occorre peraltro respingere categoricamente l' argomento della ricorrente riguardante la circolazione dell' informazione, poiché, se dovesse venire accolto, porterebbe alla completa inefficacia delle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza.
352 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.
B - La mancata specificazione dei criteri per la fissazione delle ammende
353 La ricorrente riconosce che la Commissione dispone di un margine di discrezionalità nella determinazione delle ammende, ma ritiene che essa lo debba utilizzare con prudenza ed equità, pena la violazione del principio della certezza del diritto e l' irrogazione di ammende arbitrarie. Essa rileva che le ammende inflitte dalla decisione sono infinitamente superiori a quelle disposte anteriormente dalla Commissione, senza che quest' ultima abbia fornito una giustificazione di questo brusco aumento delle ammende.
354 Essa sottolinea inoltre che la Commissione avrebbe dovuto porre in evidenza l' importanza da essa attribuita a ognuno dei fattori dei quali ha tenuto conto per la determinazione dell' importo dell' ammenda, e ciò nei confronti di ciascuna impresa. Omettendo di specificare i fattori presi in considerazione per la determinazione delle ammende, la Commissione renderebbe impossibile la ricostruzione del metodo da essa seguito per la fissazione delle ammende per ogni impresa, evidenziando l' arbitrarietà del suo comportamento.
355 La ricorrente sostiene che, agendo in tal modo e giustificando tale modo di procedere con la necessità di garantire l' effetto dissuasivo delle ammende, la Commissione sembra adottare una politica di "dissuasione per atti di arbitrio". Essa afferma che, pur essendo vero che l' amministrazione e il giudice devono godere di un margine di discrezionalità nella determinazione delle ammende, la loro azione dev' essere in linea di principio prevedibile e a ogni infrazione deve corrispondere una pena adeguata, a meno che non si voglia rinunciare all' idea stessa dello Stato di diritto. La ricorrente afferma allora che l' effetto dissuasivo delle ammende può ottenersi mediante un' indicazione chiara dell' importo dell' ammenda irrogata.
356 La Commissione rileva che, infliggendo sanzioni nel caso di cui trattasi, essa ha agito in conformità alla sua consolidata linea di condotta e ai principi enunciati dalla Corte in materia di ammende. La convenuta sottolinea che sin dal 1979 essa si è impegnata in una strategia consistente nel far rispettare le norme in materia di concorrenza infliggendo sanzioni più pesanti, in particolare per le tipologie di infrazione consolidate nell' ambito del diritto della concorrenza e per le violazioni particolarmente gravi, come nella fattispecie, per accrescere in particolare l' effetto dissuasivo delle sanzioni. Questa linea di azione sarebbe stata approvata dalla Corte (sentenza 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, già citata, punti 106 e 109 della motivazione), la quale avrebbe più volte riconosciuto che la determinazione delle sanzioni implica la valutazione di un gran numero di fattori (sentenze 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, già citata, punto 120 della motivazione, e 8 novembre 1983, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, già citata, punto 52 della motivazione).
357 La Commissione sarebbe particolarmente qualificata ad effettuare tale valutazione, che potrebbe essere sanzionata solo in caso di errore di fatto o di diritto. Inoltre la Corte avrebbe confermato che gli apprezzamenti della Commissione sulle sanzioni da infliggere possono variare da un caso all' altro, anche se le situazioni risultano simili (sentenze 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e da 36/78 a 82/78, BMW Belgium / Commissione, Racc. pag. 2435, punto 53 della motivazione, e 9 novembre 1983, causa 322/81, già citata, punti 111 e seguenti della motivazione).
358 Nella fattispecie, la Commissione sostiene anche di aver determinato l' importo delle ammende tenendo conto di osservazioni sia di ordine generale (decisione, punto 108), sia di ordine specifico (decisione, punto 109). Le prime sarebbero state rilevanti al momento di determinare il limite massimo dell' ammenda, le seconde avrebbero permesso alla Commissione di ripartire detta ammenda in maniera equa e proporzionale tra i diversi produttori interessati. Le considerazioni di ordine generale non dovevano, per loro stessa natura, venire specificate in relazione al caso singolo. La Commissione ricorda di avere del resto tenuto conto degli elementi addotti al riguardo dalla Linz. Quanto alle considerazioni di ordine specifico, la Commissione ritiene di aver già risposto agli argomenti addotti dalla Linz. La Corte avrebbe approvato un tal modo di procedere (sentenza 15 luglio 1970, causa 45/69, Boehringer Mannheim / Commissione, Racc. pag. 769, punto 55 della motivazione).
359 La Commissione afferma di aver motivato nei particolari le ammende da lei inflitte alle singole imprese, indicando le circostanze sia attenuanti sia aggravanti da lei tenute in considerazione. Essa aggiunge di non avere l' obbligo di stabilire una graduatoria aritmetica degli elementi a favore e a carico, per non rischiare di far perdere alle ammende il loro carattere dissuasivo. Il potere discrezionale della Commissione non dovrebbe poter essere pertanto soggetto a controlli di ordine aritmetico, giacché altrimenti le imprese potrebbero inserire in anticipo l' importo di un' eventuale ammenda nel calcolo della redditività dei loro programmi di intesa. La Commissione respinge l' accusa di aver determinato in modo arbitrario l' importo delle ammende venendo meno agli obblighi caratterizzanti uno Stato di diritto.
360 Il Tribunale rileva che, per determinare l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente, la Commissione ha definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione (decisione, punto 108) e, dall' altra, i criteri per l' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna di dette imprese (decisione, punto 109).
361 Il Tribunale ritiene che i criteri esposti nel punto 108 della decisione giustificano ampiamente il livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione. A questo proposito si deve sottolineare particolarmente il carattere manifesto dell' infrazione dell' art. 85, n. 1 - segnatamente lett. a), b) e c) -, del Trattato CEE, carattere di cui erano consapevoli i produttori di polipropilene, i quali hanno agito intenzionalmente e con la massima segretezza.
362 Il Tribunale ritiene del pari che i quattro criteri menzionati nel punto 109 della decisione sono pertinenti e sufficienti per consentire un' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa.
363 Per quanto riguarda i primi due criteri, menzionati nel punto 109 della decisione, vale a dire la funzione svolta da ciascuna delle imprese negli accordi collusivi e la durata della loro partecipazione all' infrazione, occorre ricordare che, poiché i motivi riguardanti la determinazione dell' entità dell' ammenda vanno interpretati alla luce della motivazione complessiva della decisione, la Commissione ha specificato sufficientemente il modo in cui applicare tali criteri nei confronti della ricorrente.
364 Per quanto riguarda gli ultimi due criteri, vale a dire le forniture di ciascuno dei vari produttori di polipropilene all' interno della Comunità nonché la cifra totale di affari di ciascuna impresa, il Tribunale, in base ai dati da esso richiesti alla Commissione, la cui esattezza non è stata contestata dalla ricorrente, rileva che tali criteri non sono stati applicati in maniera iniqua nel determinare l' ammenda inflitta alla ricorrente rispetto a quelle irrogate ad altri produttori.
365 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere respinta.
C - L' individuazione del mercato interessato
366 La ricorrente ricorda che i comportamenti contestati nella decisione riguardavano solo i tipi base di polipropilene e le "commodities". Ebbene, i tipi speciali avrebbero costituito la maggior parte della produzione della ricorrente. Pertanto, la quota di mercato della ricorrente tenuta in considerazione al fine di determinare l' ammenda sarebbe stata nettamente sopravvalutata.
367 Essa inoltre afferma che, per determinare l' importo dell' ammenda, la Commissione si è basata sulla sua quota di mercato in Europa occidentale e non su quella relativa al solo ambito comunitario, il che avrebbe parimenti portato a una sopravvalutazione della sua quota di mercato, poiché la maggior parte delle forniture della Linz non sarebbe destinata al mercato comunitario, dato che la sua sede si trova all' esterno della CEE.
368 La Commissione ricorda che l' intesa riguardava sia i tipi speciali sia i tipi base e che pertanto, sotto questo aspetto, essa ha correttamente valutato la quota di mercato della ricorrente.
369 Essa aggiunge di aver tenuto conto, secondo quanto da lei indicato nella decisione (punto 109), al fine di determinare l' importo dell' ammenda, delle forniture della ricorrente all' interno della Comunità e non dell' Europa occidentale in generale, il che sarebbe dimostrato anche dalla divergenza esistente tra le tabelle 1 e 2 della decisione e dal fatto che alla Linz è stata inflitta un' ammenda inferiore a quella della ATO, nonostante la ricorrente abbia una quota di mercato maggiore in Europa occidentale.
370 Il Tribunale rileva che, poiché l' infrazione ha riguardato tutti i tipi di polipropilene, la Commissione si è giustamente basata sulla quota totale di mercato della ricorrente per determinare l' importo dell' ammenda inflittale.
371 Occorre inoltre rilevare che la tabella 1 della decisione, la quale riporta le quote di mercato dei vari produttori in Europa occidentale, non è stata il fondamento in base al quale sono state calcolate le ammende inflitte alle varie imprese destinatarie della decisione. Né il punto 108 né il punto 109 della decisione fanno infatti riferimento alle "quote di mercato nell' Europa occidentale (secondo i produttori)". Nel punto 109 della decisione la Commissione si è infatti riferita alla dimensione delle imprese sul mercato comunitario del polipropilene elencando, tra i criteri impiegati per l' equa ponderazione delle ammende inflitte a ogni impresa, le loro rispettive forniture di polipropilene all' interno della Comunità.
372 Dal confronto tra l' ammenda inflitta alla ricorrente e quelle irrogate agli altri produttori discende peraltro che per determinare l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente la Commissione si è effettivamente basata sulla quota di mercato detenuta dalla Linz nella CEE e non nell' Europa occidentale in generale.
373 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere respinta.
D - La presa in considerazione della situazione di crisi del mercato
374 La ricorrente sostiene che la Commissione non ha tenuto conto delle perdite rilevanti subite dal settore del polipropilene, non rilevando parimenti che i risultati catastrofici registrati dai produttori erano conseguenza di una concorrenza accanita, per effetto della quale i prezzi del polipropilene in Europa occidentale erano probabilmente i più bassi del mondo.
375 Essa contesta l' indicazione, espressa dalla Commissione nella decisione (punto 108), che il mercato del polipropilene fosse in fase di rapida espansione. In realtà, contro tutte le attese, il mercato del polipropilene non avrebbe goduto della prevista espansione a causa di un cedimento rilevante nello sviluppo dei bisogni. Di conseguenza la Commissione sarebbe in torto nel considerare una tale crescita favorevole del mercato come circostanza aggravante e nel menzionare un settore "caratterizzato da bassa redditività ovvero sostanziali perdite". Ebbene, tale settore non avrebbe mai goduto di una qualche redditività, nemmeno bassa. Per parte sua, la Linz avrebbe sofferto perdite notevoli per l' intera durata dell' asserita infrazione.
376 Dal canto suo, la Commissione fa rilevare di aver ammesso, per moderare l' importo delle ammende, che le imprese interessate hanno subito perdite notevoli nell' esercizio delle loro attività riguardanti il polipropilene per un lunghissimo periodo, pur non essendo obbligata a tenerne conto.
377 In merito alle perdite e al disastroso andamento dei prezzi la Commissione afferma che i resoconti delle stesse riunioni denotano un sensibile miglioramento della situazione della domanda a partire dal 1982. Ciò avrebbe indotto la Solvay a proporre la fine delle riunioni, divenute ormai inutili (com. gen., all. 24). Sarebbe falso asserire pertanto che ci sia stato uno squilibrio tra l' offerta e la domanda sul mercato del polipropilene per tutto il periodo durante il quale si sono svolte riunioni. Il fatto che la Linz abbia subito perdite per tutto questo periodo non sarebbe dovuto unicamente alla cattiva situazione del mercato.
378 Il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, la Commissione ha dichiarato espressamente, nel punto 108, ultimo trattino, della decisione, di aver tenuto conto del fatto che per un periodo piuttosto lungo le imprese hanno subito perdite sostanziali nelle loro operazioni relative al polipropilene, il che indica non solo che la Commissione ha tenuto conto delle perdite, ma anche che, ciò facendo, essa ha tenuto conto delle sfavorevoli condizioni economiche del settore (sentenza della Corte 9 novembre 1983, causa 322/81, già citata, punti 111 e seguenti della motivazione) allo scopo di determinare, anche in base agli altri criteri menzionati nel punto 108, il livello generale delle ammende da infliggere alle imprese contravvenienti.
379 Peraltro, il fatto che la Commissione abbia ritenuto in passato che, in base alle circostanze di fatto, occorresse tener conto della situazione di crisi in cui versava il settore economico interessato non può costringerla a tener conto allo stesso modo di una situazione del genere nella fattispecie, essendo stato sufficientemente dimostrato che le imprese destinatarie della decisione hanno commesso un' infrazione particolarmente grave delle norme di cui all' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
380 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
E - La presa in considerazione degli effetti dell' infrazione
381 La ricorrente sostiene che i comportamenti che le sono contestati in sede di decisione non hanno avuto nessuna conseguenza o, comunque, non ne hanno avute di sensibili sulla situazione del mercato e che non ne sarebbe derivato nessun danno nei confronti dei clienti. Essa ricorda di aver prodotto numerosi studi, come la relazione Coopers e Lybrand e le analisi del prof. Albach, che dimostrano in modo inconfutabile che né le iniziative in materia di prezzi né le misure destinate ad agevolare l' attuazione di queste ultime né le asserite quote hanno avuto il benché minimo effetto sul mercato. La Linz ritiene che tali elementi dovrebbero essere tenuti in considerazione per valutare la gravità dell' infrazione e l' importo delle ammende. Invece la Commissione avrebbe ritenuto, in sede di fissazione dell' ammenda, che l' asserita intesa avrebbe sostanzialmente conseguito il suo scopo (decisione, punto 108).
382 La Commissione ritiene irrilevanti le proteste della Linz in merito all' assenza di effetti dell' intesa. Da un lato, quest' ultima avrebbe avuto un effetto concreto sui prezzi e, dall' altro, la Commissione avrebbe tenuto in considerazione, in sede di valutazione dell' importo delle ammende, il fatto che le iniziative in materia di prezzi non conseguirono appieno il loro obiettivo (decisione, punto 108). In tal modo essa sarebbe del resto andata al di là di quanto fosse obbligata a fare, poiché ai sensi dell' art. 85 devono essere condannate non solo le intese le quali provocano ostacoli alla concorrenza ma anche quelle che hanno uno scopo del genere.
383 Il Tribunale rileva che la Commissione ha fatto una distinzione fra due tipi di effetti dell' infrazione. Il primo consiste nel fatto che, dopo aver concordato prezzi obiettivo nel corso delle riunioni, tutti i produttori hanno impartito istruzioni ai rispettivi uffici vendite perché applicassero tali livelli di prezzo e gli "obiettivi" sono così serviti come base per le trattative sui prezzi con la clientela. Ciò ha consentito alla Commissione di concludere che nella fattispecie le risultanze probatorie evidenziano che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni della concorrenza (decisione, punto 74, secondo capoverso, contenente un rinvio al punto 90). Il secondo consiste nel fatto che il confronto fra l' evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti e i prezzi obiettivo stabiliti nel corso di una particolare iniziativa conferma i resoconti contenuti nella documentazione trovata presso l' ICI ed altri produttori sull' attuazione delle iniziative in materia di prezzi (decisione, punto 74, sesto capoverso).
384 Va rilevato che il primo tipo di effetti è stato sufficientemente comprovato dalla Commissione sulla base delle numerose istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori, le quali concordano fra loro e con i prezzi obiettivo stabiliti nel corso delle riunioni ed erano manifestamente destinate a servire da base per le trattative sui prezzi con i clienti.
385 Per quanto riguarda il secondo tipo di effetti, si deve rilevare, da un lato, che la Commissione non aveva motivo di dubitare dell' esattezza delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni (v. segnatamente i resoconti delle riunioni del 21 settembre, 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982, com. gen., all. 30-33), le quali dimostrano che i prezzi obiettivo definiti durante le riunioni venivano in larga parte applicati sul mercato, e, dall' altro, che, anche ad ammettere che la relazione Coopers e Lybrand, nonché le ricerche economiche commissionate da taluni produttori, consentissero di dimostrare l' erroneità delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni, una simile constatazione non sarebbe tale da portare a una riduzione dell' ammenda, in quanto nel punto 108, ultimo trattino, della decisione, la Commissione ha dichiarato di essersi basata, per mitigare le sanzioni, sul fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non avevano conseguito appieno il loro obiettivo e che, in ultima analisi, non venivano adottate misure coattive per assicurare l' osservanza delle quote o di altre decisioni.
386 Poiché i punti della motivazione della decisione relativi alla determinazione dell' importo delle ammende vanno letti alla luce degli altri punti della stessa motivazione, si deve ritenere che giustamente la Commissione ha preso interamente in considerazione gli effetti del primo tipo ed ha tenuto conto della limitatezza di quelli del secondo. A questo proposito va rilevato che la ricorrente non ha indicato in che misura sia stata insufficiente la presa in considerazione della limitatezza del secondo tipo di effetti per quanto riguarda la mitigazione delle ammende.
387 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere respinta.
F - L' accordo o la pratica concordata
388 La ricorrente sostiene che, a livello di politica della concorrenza, le pratiche concordate risultano molto meno pericolose e pertanto meno gravi degli accordi, i quali vincolano giuridicamente o moralmente le parti, provocando distorsioni della concorrenza molto più rilevanti rispetto alle pratiche concordate. In considerazione del fatto che la Commissione non sarebbe stata in grado di dimostrare l' esistenza di accordi, il comportamento della ricorrente dovrebbe essere qualificato come pratica concordata e pertanto non sarebbe grave tanto quanto asserito.
389 La Commissione contesta l' affermazione della ricorrente secondo la quale esiste una differente gravità intrinseca tra gli accordi e le pratiche concordate. Secondo la Commissione, il grado di illegalità di un' intesa, e pertanto la sua gravità, dipende dal suo contenuto e non dalla sua forma giuridica. In realtà, sarebbe perfettamente concepibile una pratica concordata capace di avere effetti sulla concorrenza infinitamente più nocivi di un accordo.
390 Il Tribunale ricorda che dalle valutazioni da esso espresse in merito all' accertamento dell' infrazione si ricava che la Commissione aveva giustamente qualificato l' infrazione contestata come "un accordo e pratica concordata", in quanto gli elementi di fatto accertati hanno rivelato che i vari accordi conclusi e le diverse pratiche concordate attuate si inserivano in uno schema unico, al quale la ricorrente ha aderito partecipando a detti accordi e pratiche concordate. Ne consegue che la Commissione s' è fondata su una tale, corretta qualificazione dell' infrazione per calcolare l' importo dell' ammenda da infliggere alla ricorrente.
391 Di conseguenza, questa censura non può essere accolta.
392 Da quanto suesposto discende che l' ammenda inflitta alla ricorrente è adeguata alla durata e alla gravità della violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza accertata a carico della stessa.
Sulla riapertura della fase orale
393 Con atto separato, datato 28 febbraio 1992, la ricorrente ha chiesto la riapertura della fase orale al fine di esperire altri mezzi istruttori. Essa ha sostenuto che il Tribunale di primo grado, nella sentenza 27 febbraio 1992 (cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e altri / Commissione, Racc. pag. II-315; in prosieguo: la "PVC"), ha accertato l' inesistenza delle decisioni della convenuta nelle cause PVC. La ricorrente non era parte in detta causa. Tuttavia, essa ha appreso che gli agenti della Commissione avrebbero dichiarato nell' udienza svoltasi nell' ambito di detta causa che la Commissione segue sempre una prassi identica a quella adottata nel caso PVC. Di conseguenza, sarebbe altamente probabile che la decisione impugnata sia parimenti inesistente. La ricorrente dichiara di sollevare espressamente detto mezzo, il quale dovrebbe del resto essere esaminato d' ufficio. Solo un esame dell' originale, che la Commissione dovrebbe produrre, consentirebbe di stabilire se la convenuta abbia, anche nella fattispecie, apportato modifiche a posteriori alla decisione. La ricorrente si riserva di sviluppare i conseguenti mezzi.
394 Dopo aver sentito nuovamente l' avvocato generale, il Tribunale ritiene che non vi è motivo di disporre, ai sensi dell' art. 62 del suo regolamento di procedura, la riapertura della fase orale o di procedere all' assunzione di altri mezzi istruttori.
395 Occorre innanzitutto rilevare che la citata sentenza 27 febbraio 1992 non giustifica, di per sé, la riapertura della fase orale nel procedimento in corso, durante il quale, inoltre, la ricorrente non ha sostenuto, sino alla chiusura della fase orale, anche solo in forma allusiva, la tesi dell' inesistenza della decisione impugnata a causa dei vizi accertati nella suddetta sentenza. E' pertanto fin d' ora opportuno chiedersi se la ricorrente abbia sufficientemente giustificato la ragione per cui nel procedimento in corso non si sia avvalsa ancor prima di tali asseriti vizi i quali, comunque, dovevano già sussistere all' atto della presentazione del ricorso. Pur incombendo al giudice comunitario, nell' ambito di un ricorso per nullità ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, di valutare d' ufficio l' esistenza dell' atto impugnato, ciò tuttavia non significa che, nell' ambito di qualunque ricorso fondato sull' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, occorra procedere d' ufficio a indagini riguardanti l' eventuale inesistenza dell' atto impugnato. Il giudice ha l' obbligo di compiere accertamenti d' ufficio al riguardo solo in quanto le parti avanzino indizi sufficienti a porre in dubbio l' esistenza dell' atto impugnato. Nella fattispecie, l' argomento sviluppato dalla ricorrente non fornisce indizi sufficienti a far sorgere un dubbio del genere. Dalla dichiarazione resa dagli agenti della Commissione nell' udienza che si è tenuta nelle cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T/86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89, T-102/89 e T-104/89, sulla quale si è fondata la ricorrente, discenderebbe che nella fattispecie mancherebbe parimenti un originale della decisione impugnata, sottoscritto nelle forme di rito. Tale asserito vizio, ammesso che esista, non potrebbe di per sé portare, tuttavia, all' inesistenza della decisione impugnata. La ricorrente non ha infatti avanzato nessun indizio in grado di spiegare per quale motivo la Commissione avrebbe modificato a posteriori la decisione nel 1986, cioè in uno stato di normalità che differisce notevolmente dalle circostanze particolari in cui si è svolto il procedimento PVC, caratterizzate dal fatto che, nel gennaio 1989, la Commissione sarebbe giunta al termine del suo mandato. Il fatto di riservarsi di sviluppare mezzi a ciò relativi non è al riguardo sufficiente. Ciò posto, nulla consente di ritenere che, dopo l' adozione della decisione impugnata, si sia verificata una violazione del principio dell' intangibilità dell' atto adottato e che la suddetta decisione abbia in tal modo perso, a vantaggio della ricorrente, la presunzione di legalità di cui essa godeva in forza del suo aspetto formale. Il solo fatto che manchi un originale debitamente autenticato non comporta, di per sé, l' inesistenza dell' atto impugnato. Pertanto, nemmeno in forza di tale motivo occorre riaprire la fase orale per procedere all' assunzione di nuovi mezzi istruttori. Poiché l' argomento della ricorrente non potrebbe fondare un ricorso per revisione, non occorreva accogliere la sua proposta di riapertura della fase orale.
Sulle spese
396 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, quest' ultima va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.