Parole chiave
Massima

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1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un' infrazione - Elementi di prova che possono essere presi in considerazione a carico

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

2. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Audizioni - Carattere provvisorio del verbale sottoposto al comitato consultivo e alla Commissione - Vizio procedurale - Insussistenza

(Regolamento della Commissione n. 99/63)

3. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

4. Concorrenza - Intese - Divieto - Intese che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale - Applicazione dell' art. 85 del Trattato

(Trattato CEE, art. 85)

5. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l' elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

6. Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione unica come "accordo e pratica concordata" - Ammissibilità - Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

7. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione unica che statuisce in merito a una serie di comportamenti illeciti non imputabili in modo uniforme a tutte le imprese destinatarie - Ammissibilità - Presupposti - Possibilità per ogni impresa di individuare le censure formulate nei propri confronti

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

8. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza

(Trattato CEE, art. 190)

9. Concorrenza - Ammende - Importo - Fissazione - Criteri - Gravità delle infrazioni - Elementi di valutazione - Inasprimento generale delle ammende - Ammissibilità - Presupposti

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

10. Atti delle istituzioni - Presunzione di validità - Impugnazione - Condizioni

Massima

1. Una decisione avente come destinataria un' impresa ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato può tenere in considerazione come mezzi di prova a carico di quest' ultima solo i documenti nel caso dei quali era evidente, già in fase di comunicazione degli addebiti e grazie alla menzione fattane in detta comunicazione o nei suoi allegati, che la Commissione intendeva avvalersene e dei quali l' impresa abbia quindi potuto esaminare, in tempo utile e in contraddittorio, il valore probatorio.

2. Il carattere provvisorio del verbale dell' audizione sottoposto al comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti e alla Commissione può costituire un vizio del procedimento amministrativo atto ad inficiare la legittimità della decisione che ne rappresenta il risultato solo quando il testo del detto verbale sia stato redatto in modo tale da indurre in errore i suoi destinatari su un punto essenziale.

3. Perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.

4. L' art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale.

5. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.

Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.

6. Poiché l' art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un' infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un' azione continuata, caratterizzata da un' unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate", tale infrazione può essere qualificata "accordo e pratica concordata" senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.

7. Nulla vieta alla Commissione di statuire mediante un' unica decisione in merito a una serie di violazioni dell' art. 85 del Trattato alle quali le diverse imprese destinatarie non abbiano partecipato allo stesso modo, a condizione che la decisione permetta a ogni destinatario di isolare con precisione le censure formulate nei propri confronti.

8. Benché a norma dell' art. 190 del Trattato la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è necessario, trattandosi di una decisione emanata ai sensi delle norme in materia di concorrenza, che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.

9. Nel valutare la gravità di un' infrazione onde determinare l' entità dell' ammenda, la Commissione deve tener conto non solo delle circostanze particolari della fattispecie, ma anche del contesto in cui si colloca l' infrazione e deve curare che la sua azione abbia carattere dissuasivo, soprattutto per i tipi di trasgressione particolarmente nocivi per il conseguimento degli scopi della Comunità.

Il fatto che la Commissione abbia inflitto in passato ammende di una certa entità per determinati tipi di infrazioni non può impedirle di aumentare tale entità entro i limiti stabiliti dal regolamento n. 17, se ciò è necessario per garantire l' attuazione della politica comunitaria in materia di concorrenza. In particolare, è lecito alla Commissione inasprire le ammende onde rafforzarne l' effetto dissuasivo quando infrazioni di un determinato tipo, per quanto la loro illegalità sia stata assodata sin dagli inizi della politica comunitaria in tema di concorrenza, sono ancora relativamente frequenti dati i vantaggi che talune imprese interessate possono trarne.

10. Posto che un atto notificato e pubblicato deve presumersi valido, tocca a colui che fa valere il difetto di validità formale o l' inesistenza di un atto fornire al giudice ragioni che lo inducano a non tener conto dell' apparenza di validità.