61989A0011

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 10 MARZO 1992. - SHELL INTERNATIONAL CHEMICAL COMPANY LTD CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCERTATA - RESPONSABILITA COLLETTIVA. - CAUSA T-11/89.

raccolta della giurisprudenza 1992 pagina II-00757
edizione speciale svedese pagina II-00047
edizione speciale finlandese pagina II-00049


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Inapplicabilità dell' art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell' uomo.

2. Diritto comunitario - Principi - Diritti della difesa - Rispetto nell' ambito dei procedimenti amministrativi - Concorrenza - Portata (Regolamento del Consiglio n. 17, art. 19, n. 1; regolamento della Commissione n. 99/63, art. 4)

3. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Decisione della Commissione che accerta un' infrazione - Elementi di prova che possono essere presi in considerazione a carico

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

4. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

5. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l' elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

6. Concorrenza - Intese - Impresa - Nozione - Unità economica - Imputazione delle infrazioni

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

7. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza

(Trattato CEE, art. 190)

8. Concorrenza - Ammende - Importo - Fissazione - Criteri - Comportamento precedente dell' impresa

(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)

9. Atti delle istituzioni - Presunzione di validità - Impugnazione - Condizioni

Massima


1. Benché la Commissione debba rispettare le garanzie processuali contemplate dal diritto comunitario della concorrenza, essa non può essere per questo considerata, quando ne applica le disposizioni, un "tribunale" ai sensi dell' art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell' uomo, a norma del quale ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente da un giudice indipendente e imparziale.

2. Le disposizioni riguardanti le garanzie processuali di cui all' art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 ed al regolamento n. 99/63 sono informate ad un principio fondamentale del diritto comunitario il quale esige il rispetto dei diritti della difesa in qualsiasi procedimento, anche di carattere amministrativo, e implica in particolare che l' impresa interessata sia stata messa in grado, durante la procedura amministrativa, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegate, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l' asserita trasgressione del Trattato.

Dette garanzie processuali contemplate dal diritto comunitario non impongono tuttavia alla Commissione di fornirsi di un' organizzazione interna che impedisca che un solo e medesimo funzionario possa intervenire nel medesimo caso in qualità d' inquirente e di relatore.

3. Una decisione avente come destinataria un' impresa ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, può tenere in considerazione come mezzi di prova a carico di quest' ultima solo i documenti nel caso dei quali era evidente, già in fase di comunicazione degli addebiti e grazie alla menzione fattane in detta comunicazione o nei suoi allegati, che la Commissione intendeva avvalersene e dei quali l' impresa abbia quindi potuto esaminare, in tempo utile e in contraddittorio, il valore probatorio.

4. Perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.

5. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che ciò non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.

Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.

6. Si deve ritenere che la nozione di impresa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, individui un' entità economica costituita da un' organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un' infrazione della stessa disposizione.

Pertanto, quando un gruppo di società costituisce una sola e medesima impresa, la Commissione può giustamente imputare la responsabilità di un' infrazione commessa dalla suddetta impresa e infliggere un' ammenda alla società responsabile dell' azione del gruppo nell' ambito dell' infrazione.

7. Benché a norma dell' art. 190 del Trattato la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è necessario, trattandosi di una decisione emanata ai sensi delle norme in materia di concorrenza, che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.

8. Quando si tratta di fissare l' ammontare dell' ammenda inflitta per una violazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza, il fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un' impresa aveva violato le norme sulla concorrenza ed eventualmente le abbia inflitto una sanzione per questo motivo, può essere considerato come circostanza aggravante a carico di detta impresa, ma la mancanza di precedenti infrazioni costituisce una circostanza normale di cui la Commissione non è obbligata a tener conto come circostanza attenuante.

9. Posto che un atto notificato e pubblicato deve presumersi valido, tocca a colui che fa valere il difetto di validità formale o l' inesistenza dell' atto fornire al giudice ragioni che lo inducano a non tener conto dell' apparenza di validità.

Parti


Nella causa T-11/89,

Shell International Chemical Company Ltd, società di diritto inglese, con sede in Londra, con gli avv.ti J.F. Lever, QC, K.B. Parker, barrister, e J.W. Osborne, solicitor, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. J. Hoss, 15, Côte d' Eich,

ricorrente

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor A. McClellan, consigliere giuridico principale, e dalla signora K. Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor R. Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149: Polipropilene; GU L 230, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,

avvocato generale: B. Vesterdorf

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale svoltasi dal 10 al 15 dicembre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 10 luglio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti

1 Questa causa verte su una decisione con cui la Commissione ha inflitto a quindici produttori di polipropilene un' ammenda per violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto che costituisce oggetto della decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione") è uno dei principali polimeri termoplastici grezzi. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori, che lo convertono in prodotti finiti o semifiniti. I maggiori produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consentono una vasta gamma di utilizzazioni finali. I principali tipi base di polipropilene sono la rafia, l' omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Le imprese destinatarie della decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico.

2 Il mercato del polipropilene dell' Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive impiantate in Europa. Prima del 1977 esso era rifornito da dieci imprese produttrici, vale a dire la Montedison (diventata la Montepolimeri SpA, a sua volta poi diventata la Montedipe SpA), la Hoechst AG, la Imperial Chemical Industries PLC e il gruppo Shell (dette le "quattro grandi"), che disponevano complessivamente di una quota di mercato del 64%, la Enichem Anic SpA in Italia, la Rhône-Poulenc SA in Francia, la Alcudia in Spagna, la Chemische Werke Huels e la BASF AG in Germania e la Chemie Linz AG in Austria. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Montedison, si sono affacciati sul mercato dell' Europa occidentale, nel 1977, sette nuovi produttori: la Amoco e la Hercules Chemicals NV in Belgio, la ATO Chimie SA e la Solvay & Cie SA in Francia, la SIR in Italia, la DSM NV nei Paesi Bassi e la Taqsa in Spagna. La Saga Petrokjemi AS & Co., produttore norvegese, ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978 e la Petrofina SA nel 1980. L' avvento dei nuovi produttori, che disponevano di una capacità nominale di circa 480 000 tonnellate, ha comportato un incremento sostanziale della capacità produttiva in Europa occidentale, alla quale, per vari anni, non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, che tuttavia sarebbe gradualmente aumentato tra il 1977 e il 1983, passando dal 60% al 90%. Secondo la decisione, a partire dal 1982 l' offerta e la domanda sono rimaste sostanzialmente in equilibrio. Tuttavia, durante la maggior parte del periodo di riferimento (1977-1983) il mercato, del polipropilene sarebbe stato caratterizzato da una bassa redditività, ovvero da sostanziali perdite in ragione, segnatamente, degli elevati costi fissi e dell' aumento della materia prima, il propilene. Sempre secondo la decisione (punto 8) nel 1983 la Montepolimeri SpA deteneva il 18% del mercato europeo del polipropilene, la Imperial Chemical Industries PLC, il gruppo Shell e la Hoechst AG l' 11% ciascuna, la Hercules Chemicals NV poco meno del 6%, la ATO Chimie SA, la BASF AG, la DSM NV, la Chemische Werke Huels, la Chemie Linz AG, la Solvay & Cie SA e la Saga Petrokjemi AS & Co. dal 3% al 5% ciascuna e la Petrofina SA il 2% circa. Il polipropilene sarebbe stato oggetto di una vasta corrente di scambi tra gli Stati membri, poiché ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.

3 Il gruppo Shell faceva parte dei produttori che rifornivano il mercato prima del 1977 ed è uno dei "quattro grandi". La sua quota di mercato oscillava tra il 10,7% e l' 11,7%.

4 In data 13 e 14 ottobre 1983 venivano effettuati da funzionari della Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, 13, pag. 204; in prosieguo: il "regolamento n. 17"), accertamenti simultanei presso le seguenti imprese che producono polipropilene e riforniscono il mercato comunitario:

- ATO Chimie SA, attualmente Atochem (in prosieguo: la "ATO"),

- BASF AG (in prosieguo: la "BASF"),

- DSM NV (in prosieguo: la "DSM"),

- Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la "Hercules"),

- Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst"),

- Chemische Werke Huels (in prosieguo: la "Huels"),

- Imperial Chemical Industries PLC (in prosieguo: l' "ICI"),

- Montepolimeri SpA, attualmente Montedipe (in prosieguo: la "Monte"),

- Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell"),

- Solvay & Cie SA (in prosieguo: la "Solvay"),

- BP Chimie (in prosieguo: la "BP").

Non venivano effettuati accertamenti presso la Rhône-Poulenc SA (in prosieguo: la "Rhône-Poulenc"), né presso la Enichem Anic SpA.

5 In esito a tali accertamenti la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17 (in prosieguo: le "richieste di informazioni"), non solo alle imprese sopra elencate, ma anche alle seguenti imprese:

- Amoco,

- Chemie Linz AG (in prosieguo: la "Linz"),

- Saga Petrokjemi AS & Co., che fa attualmente parte della Statoil (in prosieguo: la "Statoil"),

- Petrofina SA (in prosieguo: la "Petrofina"),

- Enichem Anic SpA (in prosieguo: la "Anic").

La Linz, impresa austriaca, contestava la competenza della Commissione e si rifiutava di ottemperare alla richiesta. Successivamente, a norma dell' art. 14, n. 2, del regolamento suddetto, i funzionari della Commissione effettuavano accertamenti presso la Anic e la Saga Petrochemicals UK Ltd, controllata inglese della Saga, nonché presso alcuni agenti di vendita della Linz nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania. Non venivano inviate richieste d' informazioni alla Rhône-Poulenc.

6 Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all' art. 85 del Trattato CEE, avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato con regolarità prezzi-obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale dei volumi di vendita, allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Pertanto, il 30 aprile 1984, la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e nel maggio 1984 inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese summenzionate, ad eccezione della Anic e della Rhône-Poulenc. Tutte le imprese destinatarie rispondevano per iscritto.

7 Il 24 ottobre 1984 il consigliere-uditore designato dalla Commissione si incontrava con i legali delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti per concordare determinate modalità procedurali dell' audizione, prevista nell' ambito del procedimento amministrativo, che sarebbe cominciata il 12 novembre 1984. Nel corso di detta riunione la Commissione annunciava peraltro che, in considerazione degli argomenti dedotti dalle imprese nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, avrebbe fatto pervenire loro in tempi brevi altro materiale probatorio ad integrazione di quello di cui già disponevano relativamente all' attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Infatti, il 31 ottobre 1984, la Commissione trasmetteva ai legali delle imprese un fascicolo contenente copie delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai loro uffici vendite nonché tabelle riepilogative di tali documenti. Onde garantire la tutela di eventuali segreti aziendali, la Commissione vincolava la comunicazione al rispetto di talune condizioni; in particolare i documenti comunicati non dovevano venir trasmessi agli uffici commerciali delle imprese. I legali di varie imprese si rifiutavano di accettare tali condizioni e restituivano la documentazione prima dell' audizione.

8 Sulla base delle informazioni fornite nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione decideva di avviare il procedimento anche contro le imprese Anic e Rhône-Poulenc; a questo scopo inviava loro, il 25 ottobre 1984, una comunicazione degli addebiti analoga a quella inviata alle altre quindici imprese.

9 Durante una prima serie di audizioni, svoltasi dal 12 al 20 novembre 1984, venivano sentite tutte le imprese, salvo la Shell (che si era rifiutata di partecipare a qualsiasi audizione), la Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc (che ritenevano di non aver avuto agio di preparare il loro fascicolo).

10 Nel corso di dette audizioni varie imprese si rifiutavano di discutere i punti sollevati nella documentazione loro inviata il 31 ottobre 1984, sostenendo che la Commissione aveva radicalmente cambiato l' orientamento della sua argomentazione e che quantomeno andava loro concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Altre imprese dichiaravano di non aver avuto tempo sufficiente per esaminare i documenti prima dell' audizione. Una lettera collettiva in questo senso veniva inviata alla Commissione, il 28 novembre 1984, dai legali delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina e Solvay. Con lettera 4 dicembre 1984, la Huels dichiarava di aderire a questo punto di vista.

11 Di conseguenza, il 29 marzo 1985, la Commissione inviava alle imprese una nuova serie di documenti, riproducenti istruzioni sui prezzi impartite dalle imprese ai loro uffici vendite, corredati di tabelle relative ai prezzi, nonché un compendio delle risultanze probatorie relative a ciascuna iniziativa in materia di prezzi per la quale erano disponibili documenti. Le imprese venivano invitate a rispondere, sia per iscritto, sia durante una successiva serie di audizioni. La Commissione precisava di revocare le restrizioni inizialmente previste in merito alla comunicazione dei documenti agli uffici commerciali.

12 Con ulteriore lettera di pari data, la Commissione rispondeva all' affermazione dei legali, secondo cui essa non aveva qualificato giuridicamente con precisione l' asserita intesa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ed invitava i legali stessi a presentarle osservazioni scritte e orali.

13 Una seconda serie di audizioni si svolgeva dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985. La Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc presentavano le loro osservazioni e le altre imprese (salvo la Shell) commentavano i punti sollevati nelle due lettere della Commissione del 29 marzo 1985.

14 La bozza di processo verbale delle audizioni, corredata della documentazione utile, veniva trasmessa ai membri del Comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il "Comitato consultivo") il 19 novembre 1985 e veniva inviata alle imprese il 25 novembre 1985. Il Comitato consultivo esprimeva il proprio parere nella sua 170ª riunione, il 5 e 6 dicembre 1985.

15 A conclusione di detto procedimento, la Commissione ha adottato la controversa decisione 23 aprile 1986, che contiene il seguente dispositivo:

"Articolo 1

Anic SpA, ATO Chemie SA (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI PLC, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l' art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:

- nel caso di Anic, all' incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all' inizio del 1983;

- nel caso di Rhône-Poulenc, dal novembre (all' incirca) del 1977 sino alla fine del 1980;

- nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983;

- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983;

- nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all' incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983;

- nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983;

- nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983;

ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:

a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;

b) stabilivano periodicamente prezzi 'obiettivo' (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;

c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di 'direzione contabile' , volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;

d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;

e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una 'quota' di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).

Articolo 2

Le imprese menzionate all' articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d' informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costo o di investimento di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio d' informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.

Articolo 3

Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

i) Anic SpA ammenda di 750 000 ECU, o 1 103 692 500 LIT;

ii) Atochem ammenda di 1 750 000 ECU, o 11 973 325 FF;

iii) BASF AG ammenda di 2 500 000 ECU, o 5 362 225 DM;

iv) DSM NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 FL;

v) Hercules Chemicals NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 BFR;

vi) Hoechst AG ammenda di 9 000 000 di ECU, o 19 304 010 DM;

vii) Huels AG ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM;

viii) ICI PLC ammenda di 10 000 000 di ECU, o 6 447 970 UKL;

ix) Chemische Werke Linz ammenda di 1 000 000 di ECU, o 1 471 590 000 LIT;

x) Montedipe ammenda di 11 000 000 di ECU, o 16 187 490 000 LIT;

xi) Petrofina SA ammenda di 600 000 ECU, o 26 306 100 BFR;

xii) Rhône Poulenc SA ammenda di 500 000 ECU, o 3 420 950 FF;

xiii) Shell International Chemical Company Ltd ammenda di 9 000 000 di ECU, o 5 803 173 UKL;

xiv) Solvay & Cie ammenda di 2 500 000 ECU, o 109 608 750 BFR;

xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokjemi), ammenda di 1 000 000 di ECU, o 644 797 UKL;

Articoli 4 e 5

(omissis)"

16 L' 8 luglio 1986 veniva inviato alle imprese il verbale definitivo delle audizioni, contenente le correzioni, le integrazioni e le cancellazioni da loro richieste.

Procedimento

17 A seguito dei fatti sopra descritti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 5 agosto 1986, ha proposto il ricorso in esame, diretto all' annullamento della decisione. Tredici delle altre quattordici imprese destinatarie della decisione hanno proposto ricorsi analoghi (cause da T-1/89 a T-4/89, da T-6/89 a T-10/89 e da T-12/89 a T-15/89).

18 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte.

19 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato questa causa e le altre tredici al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, 88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: la "decisione del Consiglio 24 ottobre 1988", GU L 319, pag. 1).

20 A norma dell' art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il presidente del Tribunale ha designato un avvocato generale.

21 Con lettera 3 maggio 1990 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale, allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione della fase orale. La riunione ha avuto luogo il 28 giugno 1990.

22 Con lettera 9 luglio 1990 il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sull' eventuale riunione delle cause da T-1/89 a T-4/89 e da T-6/89 a T-15/89 ai fini della trattazione orale. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni su questo punto.

23 Con ordinanza 25 settembre 1990 il Tribunale ha disposto la riunione delle cause suddette, per connessione, ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, che allora si applicava mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.

24 Con ordinanza 15 novembre 1990 il Tribunale ha statuito sulle domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nelle cause T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89, accogliendole parzialmente.

25 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale il 9 ottobre e il 29 novembre 1990, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale e comunicati con lettere 19 luglio 1990 del cancelliere.

26 Viste le risposte fornite ai suoi quesiti e su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

27 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è svolta dal 10 al 15 dicembre 1990.

28 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 10 luglio 1991.

Conclusioni delle parti

29 La società Shell International Chemical Company Ltd conclude che il Tribunale voglia:

1) annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149: Polipropilene) nella parte che concerne la ricorrente;

2) in subordine, annullare l' ammenda o procedere a una significativa riduzione della stessa;

3) condannare la Commissione al pagamento delle spese sostenute dalla ricorrente.

La Commissione, dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

30 Occorre esaminare, in primo luogo, le censure della ricorrente relative alla violazione dei diritti della difesa, secondo le quali: 1) la Commissione sarebbe venuta meno al suo dovere d' imparzialità nell' elaborazione della decisione, 2) avrebbe omesso di comunicare alla ricorrente taluni documenti sui quali si basa la decisione, e secondo cui 3) nessun addebito contestato alla ricorrente nella decisione avrebbe costituito oggetto della comunicazione degli addebiti; in secondo luogo, le censure relative all' accertamento dell' infrazione sotto il profilo 1) della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione e 2) dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti; in terzo luogo, le censure relative all' imputabilità dell' infrazione alla ricorrente; in quarto luogo, le censure relative alla motivazione; in quinto luogo, le censure relative alla determinazione dell' ammenda, la quale 1) sarebbe in parte prescritta e non sarebbe adeguata né 2) alla durata né 3) alla gravità dell' asserita infrazione.

Sui diritti della difesa

1. Mancanza d' imparzialità nell' elaborazione della decisione

31 La ricorrente sostiene che sino al 1985 l' organizzazione interna della Commissione riduceva i rischi di parzialità e iniquità delle sue deliberazioni poiché, sin dalle fasi preliminari del procedimento, la funzione istruttoria era distinta da quella di promozione del procedimento. Orbene, durante il procedimento amministrativo posto in atto nella fattispecie, la direzione generale della Concorrenza sarebbe stata riorganizzata in modo tale che lo stesso funzionario avrebbe dovuto svolgere il ruolo di inquirente/ispettore e quello di esaminatore/relatore. Le garanzie d' imparzialità ed equità sarebbero così venute meno.

32 In sede di replica, essa aggiunge che - contrariamente a quanto affermato dalla Commissione - il nuovo sistema adottato può non offrire tutte le garanzie auspicabili, che essendo stato realizzato nel 1985 non ha potuto trovare applicazione nella fattispecie e che comunque non ha potuto porre rimedio alla mancata distinzione delle funzioni sin dalla fase preliminare. La ricorrente cita esempi ricavati dalla decisione, dai quali discenderebbe che gli inconvenienti di tale riorganizzazione non sono meramente ipotetici, poiché essi evidenzierebbero, in particolare, che la Commissione ha interpretato taluni documenti in maniera incompleta o parziale. Essa afferma infine che la Commissione non dice che il nuovo sistema è stato applicato al presente procedimento nella sua interezza.

33 La ricorrente sostiene che, vista questa riorganizzazione della direzione generale della concorrenza, essa considerava particolarmente importante la possibilità di essere effettivamente sentita nell' ambito del procedimento amministrativo. Ma il consigliere-uditore, incaricato d' assicurare il corretto svolgimento delle audizioni, avrebbe avvertito le imprese del fatto che, in base alle istruzioni da lui ricevute, egli non avrebbe potuto compiere interventi efficaci dopo le audizioni qualora avesse ritenuto che il progetto di decisione fosse viziato da errori o esagerazioni e che egli, dopo l' audizione, avrebbe potuto compiere interventi solo su questioni procedurali. Egli avrebbe richiesto precisazioni in merito al suo ruolo, ma non ne avrebbe ottenuto nessuna; egli si sarebbe trovato, a suo dire, in "posizione debole". Da queste dichiarazioni Shell ha dedotto che il consigliere-uditore non sarebbe stato in grado di tutelare efficacemente i diritti della difesa e di svolgere il suo ruolo di mediatore imparziale, cioè di esercitare effettivamente le funzioni che il suo incarico comporta, nei termini riportati nella Tredicesima Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza. Proprio per questa ragione, malgrado tutte le disposizioni adottate a tal fine, la ricorrente ha dovuto rinunciare a partecipare alle riunioni, nel timore di esporsi al rischio serio che le sue dichiarazioni venissero mal interpretate o utilizzate contro di lei da parte di un' amministrazione la cui obiettività era ormai compromessa. Essa infine rileva che la Commissione non contesta l' esattezza della versione della dichiarazione fatta dal consigliere-uditore, fornita dalla ricorrente.

34 Per parte sua, la Commissione spiega che la riorganizzazione della direzione generale della Concorrenza, compiuta nel 1985, aveva lo scopo di unire, in modo ottimale, efficacia e imparzialità. Così, le garanzie di obiettività e di coerenza sarebbero state accresciute mediante la creazione di una nuova direzione, incaricata di coordinare l' adozione di decisioni e di vigilare sulla reciproca compatibilità delle decisioni riguardanti lo stesso tipo di comportamento anticoncorrenziale nei vari settori. Detta riorganizzazione sarebbe stata illustrata nella Quattordicesima e Quindicesima Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza.

35 In sede di controreplica, essa rileva che è inesatto che la questione di cui trattasi sia stata curata dagli stessi funzionari dall' inizio alla fine del procedimento amministrativo, poiché più di 20 persone si sarebbero occupate della sua istruzione. Richiamando gli esempi citati dalla ricorrente per illustrare un' asserita mancanza d' imparzialità della Commissione, essa sostiene che detti esempi fanno riferimento a una fase del procedimento successiva alla comunicazione degli addebiti e che, di conseguenza, non possono valere come sostegno della tesi secondo cui la mancata separazione delle funzioni d' inquirente e di relatore sarebbe stata nociva. Essa aggiunge che detti esempi non consentono nemmeno di concludere che la Commissione avrebbe compiuto un' analisi sbagliata dei fatti o dei documenti e ancor meno che una simile analisi sarebbe dovuta all' organizzazione interna del lavoro della Commissione.

36 La Commissione ricorda lo scopo perseguito con l' istituzione del consigliere-uditore e puntualizza i termini dell' incarico che gli viene affidato. Alla luce di tali considerazioni, essa fa osservare che la ricorrente non fornisce nessun elemento tale da dimostrare che la procedura adottata nella fattispecie non sia stata corretta. Essa rileva che l' affermazione della ricorrente, secondo cui tutto quello che essa avrebbe potuto dire durante l' audizione sarebbe stato "utilizzato contro di lei" e secondo cui le informazioni orali che sarebbe stato possibile fornire in tale occasione non sarebbero state utilizzate in modo obiettivo, costituisce un puro processo alle intenzioni, gratuito e ingiusto. Essa aggiunge che, non avendo voluto godere del beneficio di un' audizione, la ricorrente non ha il diritto di sostenere che l' intervento del consigliere-uditore avrebbe permesso di evitare i presunti errori che la decisione conterrebbe.

37 Preliminarmente il Tribunale rileva che la ricorrente, in sede di ricorso, ha sostenuto che erano stati lesi i suoi diritti della difesa a causa della modificazione dell' organizzazione interna dei servizi della Commissione e dell' abbandono delle garanzie d' imparzialità offerte dalla precedente procedura connessa a detta organizzazione. In sede di replica, la ricorrente sostiene di non essere certa che la nuova organizzazione e la nuova procedura offrano tutte le garanzie d' imparzialità attribuite loro dalla Commissione nel suo controricorso, ma afferma ora di non aver potuto godere delle garanzie offerte dalla nuova procedura, dato che quest' ultima non le è stata applicata nella fattispecie.

38 Per superare la contraddizione apparente contenuta nella tesi della ricorrente - che prima si lamenta della mancata applicazione, nei suoi confronti, della precedente procedura e poi si duole di non aver nemmeno beneficiato della nuova - occorre tener presente che la ricorrente ritiene che i suoi diritti della difesa siano stati violati in quanto, a seguito della riorganizzazione dei servizi della Commissione, avvenuta durante lo svolgimento del procedimento amministrativo che ha portato all' adozione dell' atto impugnato, le è stata applicata prima la vecchia e poi la nuova procedura, la qual cosa avrebbe finito per svuotare tali procedure delle garanzie da esse offerte separatamente.

39 Il Tribunale ritiene che il fatto che taluni funzionari della Commissione siano intervenuti nel procedimento amministrativo di volta in volta in qualità di ispettori e di relatori non renda illegittima la decisione. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte discende che la Commissione non può essere considerata un "tribunale" ai sensi dell' art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell' uomo. Tuttavia, nel corso del procedimento amministrativo dinanzi alla Commissione, questa deve rispettare le garanzie processuali contemplate dal diritto comunitario. Per questo motivo l' art. 19, n. 1, del regolamento n. 17 impone alla Commissione, prima di adottare una decisione, di offrire agli interessati occasione di esporre il loro punto di vista circa gli addebiti di cui essa fa loro carico. Ed è ancora per questa ragione che, nel suo regolamento (CEE) 25 luglio 1963, n. 99, relativo alle audizioni di cui all' art. 19 del regolamento n. 17 (GU 1963, 127, pag. 2268), la Commissione ha istituito un procedimento contraddittorio che implica la comunicazione degli addebiti da parte della Commissione, la possibilità per le imprese di rispondere per iscritto a questa comunicazione entro un termine determinato e, se del caso e soprattutto nelle ipotesi in cui la Commissione prevede di irrogare una ammenda, un' audizione. A norma dell' art. 4 di detto regolamento della Commissione, questa prende in considerazione, nelle sue decisioni a carico delle imprese, soltanto quegli addebiti sui quali le stesse imprese hanno avuto modo di manifestare il proprio punto di vista. Queste disposizioni sono informate ad un principio fondamentale del diritto comunitario il quale esige il rispetto delle prerogative della difesa in qualsiasi procedimento, anche di carattere amministrativo, ed implica in particolare che l' impresa interessata sia stata messa in grado, durante la procedura amministrativa, di far conoscere in modo efficace il proprio punto di vista sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti e delle circostanze allegate, nonché sui documenti di cui la Commissione ha tenuto conto per suffragare l' asserita trasgressione del Trattato CEE (sentenza della Corte 7 giugno 1983, Musique Diffusion française/Commissione, cause riunite da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punti da 7 a 10 della motivazione).

40 Tuttavia, il Tribunale rileva che le garanzie processuali contemplate dal diritto comunitario non impongono alla Commissione di dotarsi di un' organizzazione interna che impedisca che un solo e medesimo funzionario possa intervenire nel medesimo caso in qualità d' inquirente e di relatore.

41 Ne consegue che, se la censura dedotta dall' organizzazione interna della Commissione non può essere accolta come tale, il diritto comunitario ha in sé tutti gli elementi necessari per esaminare le censure ricavate dalla violazione dei diritti della difesa della ricorrente ed eventualmente accoglierle.

42 Peraltro, è giocoforza rilevare che la ricorrente non è stata in grado di precisare in che misura le violazioni dei suoi diritti della difesa e gli errori di fatto di cui essa asserisce l' esistenza dovessero venire imputati all' incriminata riorganizzazione della direzione generale della Concorrenza.

43 Il Tribunale inoltre rileva che le pertinenti disposizioni del mandato del consigliere-uditore, allegato alla Tredicesima Relazione sulla politica di concorrenza, sono le seguenti:

"Articolo 2

Compito del consigliere-uditore è di assicurare il corretto svolgimento dell' audizione e di contribuire in tal modo all' obiettività tanto dell' audizione stessa quanto dell' eventuale successiva decisione. Egli vigila in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, favorevoli o sfavorevoli che essi siano agli interessati, vengano presi in considerazione nell' elaborazione dei progetti di decisione della Commissione in materia di concorrenza. Nell' esercizio delle sue funzioni, egli vigila sul rispetto dei diritti della difesa, tenendo nel contempo conto della necessità di un' applicazione efficace delle regole di concorrenza, in conformità con i regolamenti in vigore e con i principi seguiti dalla Corte di giustizia.

(...)

Articolo 5

Il consigliere-uditore riferisce al direttore generale della Concorrenza sullo svolgimento dell' audizione e sulle conclusioni cui è giunto. Egli formula le proprie osservazioni sul proseguimento della procedura. Queste osservazioni possono riguardare, fra l' altro, la necessità di ulteriori informazioni, la rinuncia a determinati addebiti o la comunicazione di nuovi addebiti.

Articolo 6

Nell' esercizio delle funzioni definite nel precedente articolo 2, il consigliere-uditore può, qualora lo ritenga opportuno, presentare direttamente le proprie osservazioni al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza quando a quest' ultimo viene sottoposto il progetto preliminare di decisione destinato al Comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti.

Articolo 7

Ove necessario, il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza può decidere, su domanda del consigliere-uditore, di allegare il parere finale formulato da quest' ultimo al progetto di decisione trasmesso alla Commissione, in modo da garantire che quando si pronuncia in veste di organo decisionale in un caso individuale, essa sia pienamente informata di tutti gli elementi del caso".

44 Le dichiarazioni che la ricorrente attribuisce al consigliere-uditore sarebbero equivalse a un processo alle intenzioni, compiuto da quest' ultimo nei confronti della Commissione, e pertanto avrebbero travalicato gli ambiti del suo mandato. La ricorrente non può giustificare il suo rifiuto di partecipare alle audizioni richiamandosi a tale processo alle intenzioni e poi sostenere che i suoi diritti della difesa sono stati violati.

45 Pertanto, la censura dev' essere respinta.

2. Omessa comunicazione dei documenti all' atto della comunicazione degli addebiti

46 Nelle sue memorie la ricorrente elenca un certo numero di documenti o di serie di documenti sui quali la Commissione avrebbe omesso di attirare la sua attenzione all' atto della comunicazione degli addebiti e sui quali essa avrebbe fondato la decisione. La Shell ritiene che la Commissione l' abbia posta così nell' impossibilità di fornire spiegazioni in merito al contenuto di detti documenti e che essa abbia in tal modo violato i diritti della difesa.

47 Tra tali documenti, la ricorrente rileva che un documento che si asserisce reperito presso la Solvay, che reca la data del 6 settembre 1977 e che dà notizia di una riunione tra un dipendente della Solvay e uno della ricorrente (decisione, punto 16, penultimo capoverso), e una serie di documenti reperiti presso la ATO, riguardanti lo scambio di informazioni sulle forniture effettuate dai produttori francesi e l' applicazione delle quote sul mercato francese nel 1979 ((decisione, punto 15, lett. h) )), non sono menzionati nella comunicazione degli addebiti indirizzatale né sono stati allegati a quest' ultima.

48 Essa poi sostiene che due altri documenti, da lei forniti alla Commissione in allegato alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti, sono stati presi in considerazione a suo carico nella decisione, senza che essa abbia potuto fornire spiegazioni in merito al loro contenuto, poiché essa non sapeva che potessero venir presi in considerazione contro di lei. Si tratta di due resoconti di riunioni interne della Shell, svoltesi rispettivamente il 5 luglio e il 12 settembre 1979 (decisione, punti 29 e 31).

49 La ricorrente conclude che, poiché non le ha permesso di formulare osservazioni in merito al valore probatorio di detti documenti, la Commissione ne ha tratto conclusioni erronee, in particolare omettendo di prendere in considerazione gli elementi a discarico che tali documenti potevano contenere. Al riguardo, la ricorrente osserva che i documenti reperiti presso la ATO non menzionano la Shell Chimie (Francia) e sostiene che tale silenzio prova che le società del gruppo Shell non hanno partecipato agli accordi in materia di quote. Essa afferma poi che i documenti reperiti presso la Solvay non contengono nessun riferimento ad accordi in materia di prezzi e che ciò smentisce la conclusione di accordi del genere nel 1977.

50 Essa peraltro sostiene che nella decisione la Commissione utilizza due documenti a sostegno di accuse diverse da quelle che si poteva supporre che essi corroborassero nella comunicazione degli addebiti. Si tratta, da un lato, di una nota interna della Shell, datata 20 ottobre 1982, e relativa ad una riunione interna della Shell del 7 settembre 1982, che nella comunicazione specifica degli addebiti inviata alla ricorrente - di cui essa costituisce l' allegato 30 - sarebbe stata utilizzata per dimostrare l' esistenza di un accordo in materia di prezzi alla fine del 1982, mentre la decisione richiamerebbe detto documento nel punto 68, secondo capoverso, per affermare che la ricorrente faceva parte dei "leader" dell' intesa e che essa ha concluso un accordo in materia di prezzi e/o di quote con gli altri tre cosiddetti "leader" alla fine del 1982. Dall' altro, si tratta di un documento intitolato "PP W. Europe Pricing", interno alla Shell (comunicazione specifica degli addebiti indirizzata alla Shell, allegato 49; in prosieguo: l' "all., com. Shell"), al quale la Commissione avrebbe fatto riferimento nella comunicazione specifica degli addebiti inviata alla ricorrente al fine di dimostrare la sua partecipazione a un accordo in materia di quote per il 1983, mentre nel punto 49 della decisione essa utilizzerebbe questo documento per dimostrare la partecipazione della Shell a un accordo in materia di prezzi nel luglio 1983. La ricorrente sostiene che, essendo impossibile per un' impresa accusata dalla Commissione di violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, inventariare ogni documento allegato alla comunicazione degli addebiti e illustrare tutte le conclusioni che, secondo lei, non potrebbero venir ricavate da tale documento, la Commissione non può utilizzare nella decisione documenti menzionati nella comunicazione degli addebiti per suffragare accuse diverse da quelle a sostegno delle quali essi erano richiamati in detta comunicazione.

51 Dal canto suo la Commissione afferma di aver permesso alla ricorrente di chiarire efficacemente la sua posizione in merito a tutti i documenti che la riguardavano e che potevano esser presi in considerazione a suo carico. Per questa ragione essa sostiene che i documenti reperiti presso la ATO o si limitavano a confermare documenti reperiti presso l' ICI e già trasmessi alla ricorrente o non riguardavano la Shell e non dovevano pertanto esserle comunicati.

52 Essa sostiene che il documento della Solvay menzionato nel punto 16, quinto capoverso, della decisione è stato reso accessibile, nell' ambito del procedimento d' accesso al fascicolo, alla ricorrente che, in tale occasione, se ne è procurata una copia. Essa aggiunge che detto documento è utilizzato nella decisione soprattutto per dimostrare la data in cui la Solvay ha iniziato a partecipare alle discussioni riguardanti i prezzi e che, in via subordinata, esso conferma che all' epoca si erano svolte talune discussioni in merito.

53 Circa i due documenti interni della Shell, del 5 luglio e del 12 settembre 1979, la Commissione fa osservare che il primo si limita a confermare un particolare riguardante il calendario delle iniziative in materia di prezzi del 1979 e che, essendo stato prodotto dalla stessa ricorrente, quest' ultima avrebbe dovuto rendersi conto dell' importanza di tale documento e pertanto chiarirne spontaneamente i contenuti; lo stesso varrebbe per il secondo di tali documenti.

54 La Commissione infine afferma che, per quanto riguarda l' utilizzazione del documento intitolato "PP W. Europe Pricing" per suffragare accuse diverse da quelle a sostegno delle quali esso era stato menzionato nella comunicazione degli addebiti, è esatto che detto documento era specificamente citato nella comunicazione degli addebiti inviata alla ricorrente solo in relazione alla determinazione delle quote per il 1983, mentre nella decisione esso è utilizzato per provare la partecipazione della ricorrente all' iniziativa in materia di prezzi del luglio 1983. Tuttavia essa ritiene che, a causa dello stretto legame esistente tra questi due elementi, la ricorrente avrebbe dovuto rendersi conto che la menzione in tale documento di un "obiettivo per luglio" avrebbe potuto essere presa in considerazione a suo carico.

55 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte discende che ciò che importa non sono i documenti in quanto tali, bensì le conclusioni che ne ha tratte la Commissione e che se tali documenti non sono stati menzionati nella comunicazione degli addebiti, l' impresa interessata ha potuto giustamente ritenere ch' essi fossero irrilevanti ai fini del procedimento. Non informando un' impresa del fatto che taluni documenti sarebbero stati usati per la decisione, la Commissione ha impedito a quest' ultima di manifestare tempestivamente il proprio punto di vista circa il valore probante di tali documenti. Ne consegue che i documenti stessi non possono essere considerati validi mezzi di prova per la parte che la riguarda (sentenza 25 ottobre 1983, AEG-Telefunken/Commissione, causa 107/82, Racc. pag. 3151, punto 27 della motivazione, e, in ultimo, sentenza 3 luglio 1991, AKZO Chemie/Commissione, causa C-62/86, Racc. pag. I-3359, punto 21 della motivazione).

56 Nella fattispecie, occorre rilevare che solo i documenti menzionati nelle comunicazioni, generale o specifica, degli addebiti o nelle lettere del 29 marzo 1985, o quelli a queste ultime allegati senza esservi specificamente menzionati, possono essere ritenuti mezzi di prova opponibili alla ricorrente nell' ambito del presente procedimento. Per quanto riguarda i documenti allegati alla comunicazione degli addebiti ma ivi non menzionati, essi possono essere tenuti presenti nella decisione a carico della ricorrente soltanto se quest' ultima, partendo dalla comunicazione degli addebiti, abbia potuto ragionevolmente dedurre le conclusioni che la Commissione intendeva trarne.

57 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che il documento reperito presso la Solvay, recante la data del 6 settembre 1977, menzionato nel punto 16, penultimo capoverso, della decisione, e i documenti reperiti presso la ATO, menzionati nel punto 15, lett. h), della decisione, non possono essere utilizzati come mezzi di prova a carico della ricorrente. Ciò non può tuttavia impedire alla ricorrente di utilizzarli come mezzi di prova a discarico.

58 La questione se questi ultimi documenti costituiscano un sostegno indispensabile alla ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione a carico della ricorrente nella decisione rientra nell' esame, che sarà compiuto da questo Tribunale, della fondatezza di tale ricostruzione.

59 Al contrario, i due resoconti delle riunioni interne della Shell che quest' ultima aveva allegato alla sua risposta alla comunicazione degli addebiti e che sono menzionati nei punti 29 e 31 della decisione devono essere considerati mezzi di prova opponibili alla ricorrente nell' ambito della causa di cui trattasi. La ricorrente non poteva ignorare che, producendo detti documenti nell' ambito del procedimento amministrativo, essa avrebbe corso il rischio che la Commissione li prendesse in considerazione come prove a suo carico. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte (sentenza 29 ottobre 1980, Van Landewyck/Commissione, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125, punto 68 della motivazione) discende che la decisione non deve necessariamente essere una copia della comunicazione degli addebiti. La Commissione deve infatti tener conto delle risultanze del procedimento amministrativo tanto per lasciar cadere gli addebiti che si sono rivelati infondati, quanto per riordinare e completare, in fatto e in diritto, i propri argomenti a sostegno degli addebiti che essa tiene fermi. Quest' ultima possibilità non è in contraddizione col principio del contraddittorio sancito dall' art. 4 del regolamento n. 99/63.

60 Di conseguenza, la Commissione poteva benissimo prendere in considerazione, a sostegno delle accuse già comunicate alla ricorrente, documenti da quest' ultima forniti nell' ambito del procedimento amministrativo.

61 Per quanto riguarda l' utilizzazione nella decisione dell' allegato 30 alla comunicazione specifica degli addebiti inviata alla ricorrente a sostegno di accuse diverse da quelle che si ritenevano suffragate da questo allegato nella suddetta comunicazione degli addebiti, è importante far rilevare che il primo di tali documenti costituisce l' allegato 100 alla comunicazione generale degli addebiti (in prosieguo: la "com. gen., all.") e che detto allegato è utilizzato in quest' ultima (punto 124) a sostegno delle accuse connesse al ruolo particolare svolto dalle "quattro grandi", come nel caso del punto 68, secondo capoverso, della decisione.

62 L' allegato 49 alla comunicazione specifica degli addebiti, menzionato nel punto 49 della decisione a sostegno dell' accusa basata sulla conclusione di un accordo in materia di prezzi nel luglio 1983 (mentre nella comunicazione specifica degli addebiti esso era utilizzato per dimostrare la partecipazione della Shell a un accordo in materia di quote) può essere contestato alla ricorrente nella decisione solo se quest' ultima abbia potuto verosimilmente dedurre dalle comunicazioni degli addebiti e dal contenuto dei documenti le conclusioni che la Commissione intendeva ricavarne. Orbene, nella fattispecie occorre constatare che la comunicazione specifica degli addebiti inviata alla ricorrente riporta la partecipazione della Shell all' iniziativa in materia di prezzi del giugno e luglio 1983 ((pag. 8, lett. h) )), che la comunicazione generale degli addebiti ne fa cenno nel suo punto 74 e che le prime due frasi del suddetto documento avrebbero consentito alla ricorrente di dedurre verosimilmente le conclusioni che la Commissione intendeva ricavarne a sostegno delle accuse da essa formulate. Infatti, si legge in tale documento:

"Despite 100% loading of W. European PP effective industrial production capacity, prices have generally fallen from 1.85/1.95 DM/kg (' marker' grade-tape, raffia) in December 1982 to approx. 1.70 DM (gross) in May, June 1983.

This paper provides data on PP supply, demand and pricing to show the cost to the Group of failing to use the present opportunity for a general increase of prices".

((Malgrado la capacità di produzione effettiva dell' industria del polipropilene dell' Europa occidentale si sia attestata al 100%, i prezzi sono generalmente diminuiti da 1,85/1,95 marchi tedeschi (DM)/kg (fascia qualitativa 'marker' , rafia) a dicembre 1982 sino a 1,70 DM circa (grezzo) a maggio-giugno 1983.

Questa nota fornisce dati su offerta, domanda e quotazioni del polipropilene, per evidenziare il costo che deriverebbe al gruppo dal mancato sfruttamento della presente opportunità di un generale aumento dei prezzi)).

63 Ne consegue che la Commissione poteva utilizzare detto documento a sostegno dell' accusa basata sulla conclusione di un accordo in materia di prezzi nel luglio 1983.

3. Nuovi addebiti

64 Nel corso della sua argomentazione relativa alla ricostruzione dei fatti, la ricorrente sostiene che la Commissione ha formulato nella decisione talune accuse che non erano state sviluppate nelle comunicazioni degli addebiti inviatele. Questo sarebbe il caso dell' asserita partecipazione della Shell a un' iniziativa in materia di prezzi nel luglio 1979 (punto 30 della decisione) nonché della sua partecipazione ad alcune riunioni nel 1981, partecipazione cui la Commissione fa riferimento per fondare l' accusa che essa ricava dal ruolo svolto dai quattro maggiori produttori, fra i quali la ricorrente (punti 19, 57, 67, 68, 78 e 109 della decisione).

65 Dal canto suo, la Commissione sostiene che gli addebiti presi complessivamente in considerazione nella decisione erano stati formulati o nella comunicazione specifica degli addebiti inviata alla ricorrente o nella lettera del 29 marzo 1985.

66 Il Tribunale rileva che l' addebito preso in considerazione nel punto 30 della decisione è stato menzionato nell' allegato A alla lettera del 29 marzo 1985 inviata dalla Commissione alla ricorrente (in prosieguo: l' "all. A, lettera 29 marzo 1985") al fine di precisare e integrare le precedenti comunicazioni degli addebiti.

67 In merito al riferimento, di cui ai punti 19, 57, 67, 68, 78 e 109 della decisione, alla partecipazione della Shell, nel 1981, ad alcune riunioni con l' ICI e la Monte, riferimento cui la Commissione fa ricorso per dimostrare il ruolo particolare svolto dalla ricorrente nella direzione dell' intesa, occorre rilevare che esso non è per nulla nuovo, poiché ne è fatta espressa menzione, sotto il titolo "Ruolo particolare delle quattro grandi", nel punto 118 della comunicazione generale degli addebiti, che può essere individualmente contestata alla ricorrente, nonché nel punto 2, lett. a), della comunicazione specifica degli addebiti, che le è stata inviata.

68 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

Sull' accertamento dell' infrazione

69 Secondo la decisione (punto 80, primo capoverso), dal 1977 i produttori di polipropilene che riforniscono la CEE hanno fatto parte di un intero complesso di progetti, accordi e provvedimenti decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari e di contatti continui. L' intento generale dei produttori (decisione, punto 80, secondo capoverso) era di raggiungere un accordo su materie specifiche. Essa aggiunge che il comportamento può ricadere sotto l' art. 85, n. 1, in quanto "pratica concordata" anche se le parti non abbiano raggiunto previamente un accordo su un piano comune che ne definisca la posizione sul mercato ma adottino o aderiscano a pratiche collusive che facilitano il coordinamento del loro comportamento commerciale. Per certi aspetti, dunque, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione dell' accordo generale presenterebbero le caratteristiche di una pratica concordata (punto 87, terzo capoverso).

70 Si deve pertanto accertare, anzitutto, se la Commissione abbia sufficientemente provato i fatti da essa ricostruiti per quanto riguarda A) l' accordo sui prezzi-base del 1977, B) i contatti della ricorrente con i partecipanti alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", C) le iniziative in materia di prezzi, le misure destinate ad agevolare l' attuazione di dette iniziative e la fissazione di obiettivi in termini di quantitativi e di quote per gli anni C.1) 1979 e 1980, C.2) 1981, C.3) 1982 e C.4) 1983, riproducendo a) l' atto impugnato e b) gli argomenti delle parti prima di c) valutarli; occorre poi valutare D) la fondatezza degli argomenti generali addotti dalla ricorrente in merito alla ricostruzione dei fatti e occorre infine verificare l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti.

1. La ricostruzione dei fatti

A - L' accordo sui prezzi-base

a) Atto impugnato PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0011.1

71 La decisione (punto 16, primo, secondo e terzo capoverso; v. anche il punto 67, primo capoverso) indica quanto segue: nel corso del 1977, dopo la comparsa nell' Europa occidentale di sette nuovi produttori di polipropilene, i produttori già presenti sul mercato avviarono discussioni intese ad evitare una caduta sostanziale dei prezzi e conseguenti perdite. I maggiori produttori partecipanti a tali discussioni - la Monte, la Hoechst, l' ICI e la Shell - pervennero ad un "accordo sui prezzi-base" destinato ad entrare in vigore il 1 agosto 1977. L' accordo originario non comportava controlli quantitativi ma, qualora i risultati fossero stati positivi, nel 1978 si sarebbero dovuti introdurre provvedimenti intesi a limitare i quantitativi. Questo accordo avrebbe dovuto avere una durata iniziale di applicazione di quattro mesi e i suoi elementi furono comunicati agli altri produttori, e segnatamente alla Hercules, il cui direttore commerciale rilevava come prezzi-base per le principali qualità, per ciascuno Stato membro, un prezzo di mercato della rafia di 1,25 DM/kg.

72 Secondo la decisione (punto 16, quinto capoverso), l' ICI e la Shell ammettono di aver avuto contatti con altri produttori sulle modalità di un' azione intesa a bloccare la caduta dei prezzi. Secondo l' ICI, sarebbe stato proposto un livello al di sotto del quale i prezzi non sarebbero dovuti scendere. L' ICI e la Shell avrebbero confermato che le discussioni non furono limitate alle "quattro grandi". Un documento del 6 settembre 1977, trovato nella sede della Solvay, farebbe riferimento ad una riunione svoltasi il 30 agosto 1977 tra questa società e la Shell. Nella decisione si rileva che, se è vero che la Hercules era ben al corrente dei risultati di queste discussioni sui prezzi, non è stato tuttavia possibile accertare l' identità di altri produttori che parteciparono alle discussioni. Risulta comunque (punto 78, terzo capoverso) che almeno altri cinque produttori appoggiarono espressamente l' iniziativa del 1 dicembre 1977 adottata dalla Monte, dalla Hoechst, dall' ICI e dalla Shell. Non sarebbe stato possibile conoscere con precisione i particolari sul funzionamento dell' accordo sui prezzi-base. Nel novembre 1977, comunque, allorché venne riferito che il prezzo della rafia era calato a circa 1,00 DM/kg, la Monte avrebbe annunciato un aumento a 1,30 DM/kg a partire dal 1 dicembre e, il 25 novembre, la stampa specializzata avrebbe riferito che gli altri tre principali produttori avevano espresso il loro appoggio all' iniziativa, annunciando analoghi incrementi di prezzo a partire dalla stessa data o dal mese di dicembre.

73 Nella decisione (punto 17, primo e secondo capoverso) si rileva che le riunioni regolari dei produttori di polipropilene cominciarono all' incirca in quel periodo e che l' ICI sostiene che non furono tenute riunioni prima del dicembre 1977, pur ammettendo che si ebbero contatti tra i vari produttori prima di questa data, probabilmente per telefono e quando lo si reputò necessario. La Shell avrebbe affermato che i suoi dirigenti "potrebbero aver discusso i prezzi con Montedison nel novembre 1977 o all' incirca a quell' epoca e che non è escluso che Montepolimeri abbia prospettato la possibilità di aumentare i prezzi e chiesto (a Shell) quale sarebbe stata la sua reazione ad eventuali aumenti". Se ne deduce (punto 78, terzo capoverso) che la Shell era fra i produttori che, nella scia dell' accordo sui prezzi-base, hanno promosso un' iniziativa per il 1 dicembre 1977. Secondo la decisione (punto 17, terzo capoverso), anche se non esistono prove dirette del fatto che prima del dicembre 1977 si siano svolte riunioni di gruppo per la fissazione dei prezzi, i produttori avevano già espresso, in occasione di alcune riunioni di un' associazione commerciale di clienti, la "European Association for Textile Polyolefins" (in prosieguo: la "EATP"), svoltesi nel maggio e nel novembre 1977, la necessità di un' azione comune intesa ad aumentare i livelli dei prezzi. Nel maggio 1977 la Hercules avrebbe ribadito che le "tradizionali imprese guida del settore" avrebbero dovuto assumere l' iniziativa, mentre la Hoechst avrebbe espresso il convincimento che i prezzi dovessero essere aumentati del 30%-40%.

74 E' in questo contesto che la decisione (punti 17, quarto capoverso, 78, terzo capoverso, e 104, secondo capoverso) contesta ad alcuni produttori, tra i quali non compare la ricorrente, di aver dichiarato di sostenere il progetto annunciato dalla Monte con un articolo apparso sulla stampa specializzata (European Chemical News, in prosieguo: la "ECN") il 18 novembre 1977, di portare il prezzo della rafia a 1,30 DM/kg a partire dal 1 dicembre. Dalle varie dichiarazioni espresse al riguardo durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, quali riportate dal verbale, emergerebbe che il prezzo di 1,30 DM/kg definito dalla Monte era stato accettato dagli altri produttori come "obiettivo" generale del settore industriale in questione.

b) Argomenti delle parti

75 La ricorrente afferma che, per dimostrare l' esistenza di questo asserito accordo sui prezzi-base, la Commissione si fonda su un' unica nota manoscritta predisposta dal direttore commerciale della Hercules nella prima metà del 1977 (com. gen., all. 2). Detta nota - che la ricorrente ha definito in udienza "scrappy handwritten note" (frammentaria nota manoscritta) - non può essere tenuta in considerazione come prova a causa delle circostanze della sua elaborazione, dell' ambiguità del suo contenuto e delle difficoltà che suscita la sua interpretazione. Infatti, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (all. 1, com. Her.), la Hercules avrebbe fatto capire che l' autore di questa nota non si ricordava più delle circostanze nelle quali aveva redatto il documento, ma che egli pensava che si trattasse di un appunto preso durante una chiamata telefonica da parte di un altro produttore, "forse l' ICI". Inoltre, le asserzioni contenute in tale nota sarebbero di seconda mano, e sarebbe impossibile identificare gli intermediari che potrebbero essersi completamente ingannati o che potrebbero aver riferito quella che era una mera voce circolante sul mercato o che potrebbero anche essersi inventati questo accordo concluso tra le "quattro grandi" al fine di convincere la Hercules, ultima arrivata, preoccupata di garantirsi una quota di mercato, a non praticare prezzi inferiori a quelli esistenti sul mercato.

76 Essa comunque sostiene che i resoconti delle riunioni interne della Shell dimostrano che le società di tale gruppo avevano all' epoca adottato una politica commerciale di "key account" (clienti-chiave) totalmente incompatibile con la conclusione o l' esecuzione di un accordo in materia di prezzi. Inoltre mancherebbe la prova che alcuni produttori abbiano tentato di attuare gli asseriti prezzi-base.

77 La ricorrente ricorda che il documento reperito presso la Solvay, che indica che la Solvay e la Shell SA, sua società di gestione belga, si sono riunite il 30 agosto 1977 per discutere del prezzo del polipropilene, non può essere preso in considerazione a suo carico nell' ambito del presente procedimento e che inoltre esso non dimostra assolutamente l' esistenza di accordi illeciti sui prezzi. Il suo contenuto dimostrerebbe persino il contrario, poiché non conterrebbe nessun riferimento ad accordi del genere. Essa inoltre sostiene che solo grazie a una citazione selettiva e parziale della risposta della Shell alla comunicazione degli addebiti la Commissione può inferire da questa la partecipazione della Shell all' asserito accordo sui prezzi-base.

78 Essa peraltro sottolinea che, contrariamente alla comunicazione degli addebiti, la decisione non si fonda più sulle dichiarazioni rese dalla Shell durante le riunioni dell' EATP, ma soltanto su discussioni relative ai prezzi che si sarebbero svolte tra la Shell e la Monte e su una dichiarazione della Shell sull' ECN (com. gen., all. 3), in cui essa si dichiara favorevole a un aumento dei prezzi in seguito all' annuncio di un rincaro nel novembre 1977. E' opinione della ricorrente che questi due ultimi elementi sarebbero manifestamente insufficienti per concludere nel senso di una violazione dell' art. 85, n. 1, da parte delle società del gruppo Shell nel novembre 1977.

79 Infine, in sede di replica, la ricorrente sostiene che la Commissione non può affermare dinanzi al Tribunale che l' accordo del novembre 1977 costituiva in realtà solo la tardiva attuazione dell' asserito accordo sui prezzi-base, concluso verso la metà del 1977. Infatti, una simile asserzione non sarebbe mai stata formulata né durante il procedimento amministrativo né in sede di decisione e sarebbe comunque ingiustificata, poiché l' asserito accordo della metà del 1977, per la fissazione del prezzo a 1,25 DM/kg, riguardava il "blocco delle perdite" e doveva essere attuato il 1 agosto, mentre l' accordo di novembre mirava a portare i prezzi a 1,30 DM/kg per il 1 dicembre. Essa sottolinea al riguardo che la Commissione non ha provveduto a fornire la prova dell' esistenza di una connessione tra questi due asseriti accordi.

80 Dal canto suo, la Commissione chiarisce che la nota del direttore commerciale della Hercules (com. gen., all. 2) non è il solo documento sul quale essa si fonda per dimostrare l' esistenza dell' accordo sui prezzi-base e che detta nota dev' essere riconsiderata in un ambito generale caratterizzato dai contatti tra la Shell e altri produttori in merito alla fissazione dei prezzi, contatti di cui la Shell avrebbe ammesso l' esistenza nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (punti da 3.10 a 3.15). In considerazione di tale situazione generale, la Commissione poteva ben ritenere che detta nota provasse in modo affidabile, preciso e puntuale l' esistenza di un accordo sui prezzi-base, persino se non fosse stata l' ICI ma un altro produttore a informare la Hercules. Circa il documento reperito presso la Solvay, la Commissione ricorda che esso è utilizzato nella decisione principalmente per dimostrare la data in cui la Solvay ha iniziato a partecipare alle discussioni sui prezzi e che esso conferma che si erano davvero svolte talune discussioni in proposito, come del resto avrebbe ammesso la ricorrente.

81 Essa afferma che i documenti che si ritiene provino un comportamento concorrenziale della Shell non sono rilevanti, poiché essa ritiene di avere il diritto di utilizzare documenti che attestano l' esistenza di un' intesa persino se accompagnati da smentite e da scritti che facciano pensare a una rilevante concorrenza.

82 In merito all' accordo del novembre 1977 la Commissione peraltro sostiene che, una volta dimostrato che la Shell aveva partecipato all' accordo sui prezzi-base, la decisione non passa a constatare l' esistenza di una distinta iniziativa in materia di prezzi per il mese di novembre 1977, ma rileva semplicemente che l' accordo sui prezzi-base è stato attuato in numerose fasi. Essa ritiene che ciò sia dimostrato dal fatto che la decisione (punti 16 e 17) riporta complessivamente l' accordo iniziale sui prezzi-base e l' iniziativa del novembre 1977 nella medesima rubrica, intitolata "l' accordo originario sui prezzi-base", e che essa non li ha pertanto distinti.

83 Essa infine spiega la differenza di obiettivo (1,25 DM/kg per l' estate e 1,30 DM/kg per novembre) con il fatto che la Monte, rilevando un crollo dei prezzi a 1,00 DM/kg, è giunta in tale lasso di tempo alla conclusione che sarebbero stati necessari notevoli sforzi per ottenere il livello auspicato. Per questo motivo essa avrebbe fissato un obiettivo leggermente superiore al prezzo che essa sperava fosse conseguito.

c) Giudizio del Tribunale

84 Il Tribunale rileva che la ricorrente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, ha affermato che:

"SICC/SCITCO has made enquiry of executives concerned with polypropylene in 1977. There is no record or recollection of such agreement (the alleged 'floor price' agreement in June 1977). On the basis of these enquiries, it appears likely that views were exchanged in 1977 with other producers, including Montepolimeri (then Montedison), Hoechst and ICI as to how the sharp fall in prices might be checked. SICC may have urged operating companies not to sell below a price level corresponding with variable cost. Shell operating companies however, were not prepared to lose market share to give effect to any such recommendation, for at that time they were following a policy of 'Key Accounts' (...) SICC does not accept that any discussions between producers in mid-1977 were limited to the 'Big Four' (...) (com. gen., all. 2) itself makes clear that other companies were involved. Any such discussions were not in any way connected with subsequent multilateral meetings in the period 1978-1982, which SICC/SCITCO did not attend. With the flood of new capacity in 1977, market conditions were chaotic and producers were incurring serious financial losses. SICC does not know what level of prices may have been considered in any discussions in mid-1977, but the price of 1.25 DM/kg referred to in the Hercules note cited (...) would have barely covered variable production costs. In any event, as the Commission fairly acknowledges (paragraph 34 of the Statement of Objections), any attempt by producers to implement any such 'stop-loss' floor price agreement wholly failed in the face of the continuation of unbridled price competition (...)

(Concerning) the alleged price initiative of November 1977, again, the same difficulties in reconstructing events many years ago arise as in the case of the alleged floor price agreement. However, SICC' s researches indicate that executives from the service company may have had discussions concerning price with Montepolimeri in or about November 1977 and Montepolimeri may have suggested the possibility of increasing prices and may have sought SICC' s views on its reactions to any increase. Shell companies continued to lose heavily on their polypropylene businesses; SICC' s policy was to recommend the operating companies to support any moves towards increasing prices that would enable losses to be reduced but it recognised that other producers, particularly new entrants, would be likely to hold prices at uneconomic levels to win market share. In that event, Shell operating companies were obliged to meet competitors' offers to retain their market share and to ensure a minimum acceptable loading of the Shell polypropylene plants in Western Europe. For that reason and because of the Shell Group structure SICC could not give Montepolimeri or any producer a commitment that operating companies would sell at increased prices".

((SICC/SCITCO ha condotto un' indagine presso i dirigenti che si occupavano del polipropilene nel 1977. Non c' è nessun documento né nessun ricordo relativo a tale accordo (l' asserito accordo sui "prezzi-base", del giugno 1977). In base a queste indagini sembra verosimile che nel 1977 si siano avuti scambi di vedute con altri produttori, compreso Montepolimeri (allora Montedison), Hoechst e ICI sulle possibili maniere di controllare il crollo dei prezzi. SICC può aver invitato le società di gestione a non vendere al di sotto di un livello dei prezzi corrispondente ai costi variabili. Le società di gestione della Shell non erano comunque disposte a perdere quote di mercato per dare seguito a tali raccomandazioni, poiché in quel periodo esse seguivano una politica di "clienti chiave" (...) SICC nega che tutte le discussioni fra produttori verso la metà del 1977 fossero limitate alle "quattro grandi" (...) lo stesso (com. gen., all. 2) evidenzia che altre società erano coinvolte. Tutte le discussioni di quella natura non ebbero alcuna connessione con le successive riunioni multilaterali del periodo 1978-1982, cui SICC/SCITCO non prese parte. Con l' afflusso di nuova capacità produttiva nel 1977, la situazione del mercato era divenuta caotica e i produttori stavano andando incontro a gravi perdite economiche. SICC non sa quale livello di prezzi può essere stato preso in considerazione in tutte le discussioni della metà del 1977, ma il prezzo di 1,25 DM/kg riportato nella suddetta nota della Hercules (...) avrebbe appena coperto i costi variabili di produzione. Comunque, come la Commissione correttamente ammette (comunicazione degli addebiti, punto 34), ogni tentativo da parte dei produttori di attuare qualunque accordo del genere sui prezzi-base "blocca-perdite" fallì completamente al cospetto di una concorrenza sui prezzi rimasta fuori controllo (...) (Circa) l' asserita iniziativa in materia di prezzi del novembre 1977 si ripropongono le medesime difficoltà nella ricostruzione di fatti di molti anni fa, così come nel caso dell' asserito accordo sui prezzi-base. Comunque, le ricerche della SICC indicano che dirigenti della società di gestione possono aver avuto colloqui in materia di prezzi con Montepolimeri nel novembre 1977, o giù di lì, e Montepolimeri può aver accennato alla possibilità di aumentare i prezzi e può aver chiesto l' opinione di SICC in merito alle sue reazioni a un qualunque aumento. Le società del gruppo Shell continuavano a subire perdite notevoli nel settore del polipropilene; la linea di azione di SICC era di invitare le società di gestione a sostenere qualunque iniziativa volta ad aumentare i prezzi che consentisse una riduzione delle perdite, ma riconosceva che gli altri produttori, soprattutto gli ultimi arrivati, avrebbero preferito mantenere i prezzi a livelli antieconomici per conquistare quote di mercato. In tal caso, le società di gestione della Shell sarebbero state costrette a venire incontro alle offerte dei concorrenti per mantenere la loro quota di mercato e garantire un minimo livello di utilizzazione accettabile degli impianti di polipropilene della Shell in Europa occidentale. Per questo motivo e a causa della struttura del gruppo Shell SICC non poté impegnarsi verso la Montepolimeri o un qualunque altro produttore a garantire che le società di gestione avrebbero venduto a prezzi rincarati)).

85 E' in considerazione di questi elementi che occorre esaminare la nota redatta dal direttore commerciale della Hercules (com. gen., all. 2), in cui la Commissione scorge l' espressione di un concorso di volontà tra le "quattro grandi". Secondo detta nota:

"Major producers have made agreement (Mont., Hoechst, Shell, ICI) 1. No tonnage control; 2. System floor prices - DOM less for importers; 3. Floor prices from July 1. definitely Aug. 1st when present contracts expire; 4. Importers restrict to 20% for 1000 tonnes; 5. Floor prices for 4 month period only - alternative is for existing; 6. Com.[panies] to meet Oct. to review progress; 7. Subject [of the] scheme working - Tonnage restrictions would operate next year".

((I maggiori produttori (Mont., Hoechst, Shell, ICI) hanno concluso il seguente accordo: 1. Nessun controllo in termini di volume; 2. Sistema di prezzi-base per i DOM (produttori nazionali), meno per gli importatori; 3. Prezzi base a partire dal 1 luglio o certamente dal 1 agosto, quando scadranno gli attuali contratti; 4. Gli importatori limitano al 20% per 1000 tonnellate; 5. Prezzi base soltanto per un periodo di quattro mesi - l' alternativa è la situazione esistente; 6. Le società si riuniranno in ottobre per esaminare gli sviluppi; 7. Oggetto del regime vigente - Le restrizioni in termini di volume diverrebbero operative l' anno prossimo)).

(segue un elenco di prezzi per tre tipi di polipropilene, espressi in quattro valute nazionali, tra cui 1,25 DM/kg per la rafia).

86 Il Tribunale rileva che gli indizi addotti dalla ricorrente per inficiare il valore probatorio di detta nota del direttore commerciale della Hercules non consentono di contestare le conclusioni che ne ha tratto la Commissione. Infatti il testo di tale nota è privo di ambiguità e il fatto che sia scritta male, manchi di firme e non abbia data è normale, dato che si tratta di un appunto preso durante un colloquio, verosimilmente telefonico, il cui oggetto anticoncorrenziale rendeva comprensibile, per quanto riguarda l' autore di tale nota, che quest' ultimo lasciasse il minor numero possibile di tracce. Il fatto che l' autore di detta nota abbia ricordi imprecisi riguardo alle condizioni di elaborazione di quest' ultima non priva di valore probatorio il documento di cui trattasi, dato che il contenuto di quest' ultimo indica che le informazioni che esso contiene sono state fornite da una delle "quattro grandi", senza che sia necessario precisare quale. Peraltro, il fatto che dette informazioni siano riferite di seconda mano è privo di importanza, poiché la Commissione utilizza espressamente questa nota come testimonianza scritta e contemporanea ai fatti, la quale dà atto che taluni produttori diversi dall' autore di detta nota hanno concluso un accordo. Infine, la precisione di tali informazioni rende del tutto inverosimile l' ipotesi che possa trattarsi soltanto di voci raccolte sul mercato o di informazioni del tutto sbagliate o inventate di sana pianta.

87 Inoltre, dato che la ricorrente ha ammesso che all' epoca i produttori avevano discussioni in tema di prezzi, il Tribunale ritiene che la Commissione avesse il diritto di prendere atto della realizzazione di un concorso di volontà relativo alla fissazione di prezzi-base tra diversi produttori, tra i quali la ricorrente, senza che ci sia bisogno di dimostrare se produttori diversi dalle "quattro grandi" abbiano aderito a detti prezzi.

88 Il fatto che non sia stato possibile conseguire i prezzi-base convenuti non è tale da confutare l' adesione della ricorrente a detti prezzi, in quanto il Tribunale è dell' opinione che, anche ritenendo dimostrato tale fatto, esso potrebbe al massimo provare la mancata attuazione dei prezzi-base. Orbene, la decisione (punto 16, ultimo capoverso), lungi dal sostenere che i prezzi-base siano stati raggiunti, indica che il prezzo della rafia era crollato a circa 1,00 DM/kg nel novembre 1977.

89 In merito alla questione se la decisione sostenga l' esistenza di un collegamento tra l' accordo sui prezzi-base e l' iniziativa in materia di prezzi del dicembre 1977, occorre osservare che dalla combinata lettura dei punti 16 e 17, da un lato, e 78, dall' altro, della decisione discende che secondo quest' ultima l' accordo sui prezzi-base e l' iniziativa in materia di prezzi della fine del 1977 rappresentano un tutt' uno. La Commissione si basa al riguardo sul fatto che la Shell aveva ammesso la possibilità che suoi dirigenti "abbiano avuto discussioni in tema di prezzi con la Montedison nel novembre 1977 o intorno a tale data e che la Montepolimeri abbia menzionato un aumento eventuale dei prezzi, provocando la reazione (della Shell) in merito a detta eventualità", fatto da cui essa ha dedotto (punto 78, terzo capoverso) che la Shell faceva parte dei produttori che avevano programmato un' iniziativa per il 1 dicembre 1977, sulla scia dell' accordo sui prezzi-base.

90 A tal riguardo, il Tribunale rileva che giustamente la Commissione ha dedotto dalla risposta della Shell alla comunicazione degli addebiti, vista in connessione con la sua partecipazione all' accordo sui prezzi-base, che la Shell, sugli sviluppi di detto accordo, aveva deciso detta iniziativa con la Monte, l' ICI e la Hoechst. E' infatti lecito ricavare dalla risposta della Shell che, tra la conclusione dell' accordo sui prezzi-base e l' annuncio da parte della Monte sull' ECN della sua intenzione di aumentare i suoi prezzi a partire dal 1 dicembre 1977, la ricorrente ha intrattenuto contatti con la Monte vertenti su aumenti di prezzo, poiché in detta risposta si legge:

"However, SICC' s researches indicate that executives from the service company may have had discussions concerning price with Montepolimeri in or about November 1977 and Montepolimeri may have suggested the possibility of increasing prices and may have sought SICC' s views on its reactions to any increase".

(Comunque, le ricerche della SICC indicano che dirigenti della società di gestione possono aver avuto colloqui in materia di prezzi con Montepolimeri nel novembre 1977, o giù di lì, e Montepolimeri può aver accennato alla possibilità di aumentare i prezzi e può aver chiesto l' opinione di SICC in merito alle sue reazioni a un qualunque aumento).

91 A fronte di tali elementi, la ricorrente non ha dimostrato di aver fatto presente ai suoi concorrenti, nell' ambito di detti contatti, che essa avrebbe rifiutato di partecipare a qualunque concertazione di questo tipo.

92 Da quanto suesposto deriva che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente compare tra i produttori tra i quali si sono realizzati concorsi di volontà riguardanti i prezzi-base verso la metà del 1977 e, sulla scia di questi ultimi, un prezzo-obiettivo di 1,30 DM/kg per il 1 dicembre 1977.

B - I contatti della ricorrente con i partecipanti alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti"

a) Atto impugnato

93 La decisione (punti 18, 19, terzo capoverso, e 78, primi tre capoversi) riconosce che la Shell non assisteva alle riunioni plenarie dei produttori di polipropilene cui partecipavano, da un lato, alti dirigenti responsabili della direzione generale del settore del polipropilene di alcuni produttori ("dirigenti") e, dall' altro, dirigenti minori dotati di competenze specifiche nel campo della commercializzazione ("esperti"), riunioni che avevano come oggetto, in particolare, la fissazione di prezzi-obiettivo e di quote e il controllo del loro rispetto da parte dei produttori. Tuttavia, essa riferisce che la Shell è stata coinvolta sia nell' accordo iniziale sui prezzi-base sia nelle discussioni che l' hanno accompagnato e che essa ha partecipato a riunioni "ad hoc" con gli altri maggiori produttori. La Shell avrebbe ammesso che prima delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti" veniva talvolta chiesto il suo parere sulla attuabilità degli aumenti di prezzo e che dopo le riunioni veniva informata dalla Monte e dall' ICI che erano stati proposti certi obiettivi, informazioni che la Shell passava successivamente alle proprie società operative. I documenti interni della Shell confermerebbero che era a conoscenza delle "iniziative" in materia di prezzi e vi partecipava, talvolta anche come evidente leader. Inoltre, dalla fine del 1982 in poi il rappresentante della Shell avrebbe partecipato regolarmente alle "riunioni preliminari" dei quattro principali produttori, che si svolgevano il giorno precedente le normali riunioni dei "dirigenti".

94 Sempre secondo la decisione (punto 68, secondo e terzo capoverso), queste cosiddette "riunioni preliminari" sarebbero state l' ambito in cui i quattro maggiori produttori avrebbero concordato una posizione comune prima della riunione vera e propria, allo scopo di favorire una stabilizzazione dei prezzi adottando un approccio comune. L' ICI avrebbe ammesso che gli argomenti discussi nelle riunioni preliminari erano gli stessi trattati nelle riunioni successive dei "dirigenti"; per contro, la Shell avrebbe negato che le riunioni delle "quattro grandi" fossero servite in qualche modo a preparare le riunioni plenarie o a definire una posizione comune prima della successiva riunione. Secondo la decisione, però, la documentazione riguardante alcune riunioni (nell' ottobre 1982 e nel maggio 1983) contraddice tale affermazione della Shell.

95 La decisione rileva infine (punto 78, secondo capoverso) che le società operative del gruppo Shell partecipavano alle riunioni locali, dedicate all' attuazione a livello nazionale degli accordi conclusi in occasione delle sessioni plenarie (decisione, punto 20). Prima di cominciare a partecipare a "riunioni preliminari" delle "quattro grandi" nell' ottobre 1982, la Shell avrebbe incontrato gli altri principali produttori per discutere nei particolari le questioni oggetto delle sessioni regolari dei "dirigenti" e degli "esperti" (decisione, punto 109, quarto capoverso).

96 La decisione (punti 16, 17, 19, 30, 31, 35, 45, 47, 48, 57, 62, 63, 67 e 109) menziona poi numerosi contatti tra la Shell e alcuni produttori che partecipavano alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti".

b) Argomenti delle parti

97 La ricorrente sottolinea che la decisione pone l' accento in modo determinante sull' esistenza di riunioni di produttori durante le quali sarebbero state convenute le varie misure collusive. Orbene, la Commissione non contesterebbe il fatto che le società del gruppo Shell non abbiano partecipato a nessuna di dette riunioni. Pertanto, dette società non avrebbero partecipato alle discussioni sfociate segnatamente nella fissazione di obiettivi in termini di prezzi o di quote o nell' adozione di misure di sostegno. Così, la situazione della Shell sarebbe identica a quella della Amoco e della BP, a carico delle quali la Commissione non ha contestato infrazioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE (decisione, punto 78, ultimo capoverso).

98 Essa sostiene che la situazione della Shell era in realtà la seguente: essa era al corrente dell' esistenza di riunioni; talvolta le si chiedeva di esprimere il suo parere sulle condizioni generali del mercato prima delle riunioni; talvolta, ma non sistematicamente, essa veniva informata del fatto che erano stati proposti taluni obiettivi particolari; essa trasmetteva dette informazioni alle società operative, fornendo loro di quando in quando un parere in merito alle iniziative da avviare, ma tali società sarebbero rimaste del tutto libere nell' assumere le loro decisioni.

99 La ricorrente certo ammette che un rappresentante della Shell ha partecipato ad alcune riunioni che si svolgevano il giorno precedente le riunioni di "dirigenti" e alle quali assistevano rappresentanti dell' ICI, della Monte e della Hoechst, ma sostiene che dette riunioni preliminari si sono svolte solo negli ultimi dieci mesi del periodo incriminato e che la Shell avrebbe assistito soltanto a circa la metà di esse. Tale circostanza non può pertanto essere validamente richiamata per dimostrare che le società del gruppo Shell abbiano partecipato a intese illecite.

100 Essa aggiunge che nel 1981 si sono svolte solo due riunioni isolate, cui hanno partecipato solo l' ICI, la Shell e la Monte, ma non la Hoechst, che pure è una delle "quattro grandi". Nessun accordo, accomodamento o intesa sarebbero stati raggiunti a conclusione di dette riunioni, come dimostrerebbe il resoconto di quella del 15 giugno 1981 (com. gen., all. 64b). La Commissione avrebbe fornito un' immagine ingannevole di queste riunioni riguardo alla loro frequenza e al loro carattere e avrebbe loro attribuito, nell' ambito degli asseriti accordi illeciti, un' importanza che esse non avevano. La Commissione, peraltro, nelle memorie da essa presentate al Tribunale fa riferimento a contatti regolari che la ricorrente avrebbe allacciato con le altre "grandi" a partire dal 1977 e per tutto il periodo: si tratterebbe però di un argomento nuovo che comunque descriverebbe con toni esagerati alcuni contatti assai sporadici, non tali da poter modificare la situazione della Shell a livello locale in relazione a qualunque asserita intesa illecita.

101 Per quanto riguarda la sua partecipazione a talune riunioni preliminari svoltesi dalla fine del 1982 sino alla metà del 1983, la ricorrente fa osservare che dette riunioni sono iniziate soltanto una decina di mesi prima della fine del periodo di sette anni durante il quale si sarebbe prolungata l' asserita intesa, che essa ha assistito solo a circa la metà delle riunioni preliminari di "dirigenti" svoltesi durante tale periodo, che gli scambi di opinioni non l' hanno indotta a partecipare a nessuna intesa illecita e che, infine, tali riunioni non erano destinate a permettere a un asserito "direttorio" di predisporre le successive riunioni di "dirigenti".

102 Dal canto suo, la Commissione ritiene che non si debba sopravvalutare l' importanza attribuita nella decisione alle riunioni definite "istituzionalizzate". Del resto, essa non comprende perché la ricorrente non annoveri, tra le riunioni "istituzionalizzate", quelle svoltesi tra le "quattro grandi". Orbene, la ricorrente, o essa stessa o tramite la SCITCO (divisione della Shell), avrebbe partecipato a tali riunioni preliminari, la cui importanza e il cui scopo sarebbero dimostrati da resoconti sia di colloqui telefonici tra la ricorrente e l' ICI (com. gen., all. 95 e 96) sia di una di dette riunioni (com. gen., all. 101).

103 La Commissione rileva che persino prima che le riunioni preliminari cominciassero a svolgersi regolarmente verso la fine del 1982 la ricorrente aveva allacciato contatti regolari con le altre "grandi", come avrebbe ammesso la Shell nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti (punto 3.19). Essa aggiunge che tali contatti regolari sono stati denunciati tanto nella comunicazione degli addebiti quanto nella decisione (punto 109, quarto capoverso). In particolare, la Commissione sostiene che una nota riguardante una riunione delle "quattro grandi" del 15 giugno 1981 (com. gen., all. 64b) mostra con chiarezza che la responsabilità condivisa da queste ultime sul mercato era notoria e che esse ritenevano che spettasse a loro di assumere la guida delle iniziative.

104 Essa aggiunge che, secondo il parere della stessa Shell (com. gen., all. 9, allegato 2), le società operative del gruppo Shell negli Stati membri avrebbero assistito a riunioni dette "locali", dedicate alle modalità di attuazione degli accordi raggiunti durante le riunioni di "dirigenti" e di "esperti". Per tutti questi motivi la situazione della Shell non sarebbe comparabile a quella della Amoco o della BP.

105 La Commissione sostiene che la ricorrente ha partecipato a tutte le riunioni preliminari di cui ha avuto notizia la Commissione e che l' atteggiamento comune adottato dalle "quattro grandi" al fine di aumentare i prezzi era connesso a dette riunioni, durante le quali si tenevano discorsi di assoluta concretezza. Al riguardo, i due documenti sui quali si fonda la decisione, e cioè il documento dell' ICI intitolato "Polypropylene Framework" (Schema per il polipropilene, com. gen., all. 87) e la nota della Shell del 20 ottobre 1982 (com. gen., all. 100 e all. 30, com. Shell), sarebbero assolutamente rilevanti fintantoché siano interpretati nel contesto delle riunioni e non siano isolati l' uno dall' altro. La Commissione nota, di sfuggita, che la riunione dell' ottobre 1982 ha raccolto le "quattro grandi" ed è stata una riunione preliminare e che la nota del fascicolo del 20 ottobre 1982 (richiamata nel punto 68 della decisione) è stata menzionata nella comunicazione generale degli addebiti (punto 124).

106 Conseguentemente, la Commissione ritiene che il fatto che la ricorrente non abbia assistito alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti" non sia determinante e che sia lecito concludere che la ricorrente ha contribuito alla fissazione di prezzi, applicandoli d' intesa con le società del gruppo Shell, ed ha cooperato al sistema delle quote.

c) Giudizio del Tribunale

107 Il Tribunale rileva che la Commissione ha potuto giustamente dedurre dai diversi elementi di prova menzionati nella decisione - in particolare, dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), dai numerosi resoconti di riunioni e dalle tabelle che riportano, per vari produttori, i dati relativi alle loro vendite e alle loro quote - che a partire dal mese di dicembre 1977 in poi si è andato progressivamente perfezionando un sistema di riunioni regolari di produttori di polipropilene, che talune riunioni di "dirigenti" e di "esperti" si sono svolte dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979 in poi, che tali riunioni, presiedute inizialmente dalla Monte, poi dall' ICI, avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita nonché l' adozione di varie misure destinate ad agevolare l' attuazione dei prezzi-obiettivo e che, durante tali riunioni, si sono realizzati concorsi di volontà in merito a detti obiettivi e a tali misure.

108 Peraltro, occorre dare atto del fatto che la decisione non contesta alla ricorrente di aver partecipato alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", bensì di essere stata in stretto contatto con alcuni partecipanti a tali riunioni, fornendo dati relativi alla sua linea di condotta commerciale, mandando le sue società nazionali a riunioni locali dedicate all' attuazione, a livello nazionale, di misure convenute durante riunioni di "dirigenti" e di "esperti", intervenendo a riunioni con alcuni partecipanti alle suddette e mantenendo contatti bilaterali con questi ultimi.

109 Occorre pertanto esaminare se la Commissione abbia sufficientemente dimostrato l' esistenza di contatti tra la ricorrente e i partecipanti alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti" tra la fine del 1977 e il settembre 1983.

110 Per quanto riguarda in particolare il periodo compreso tra la fine del 1977 e il 1978, la ricorrente, sulla scia dei concorsi di volontà raggiunti nel 1977, ha partecipato a due riunioni dell' EATP. Nel resoconto della prima di esse, svoltasi il 22 novembre 1977 (com. gen., all. 6), si legge che vari produttori hanno fornito il loro sostegno all' annuncio pubblico fatto dalla Monte di un aumento dei suoi prezzi e che la ricorrente, dal canto suo, ha dichiarato che:

"any opportunity to achieve more realistic polypropylene prices will have the full support of Shell. We also noticed the moves in Italy and I feel certain that these are going to spread across Europe".

(Ogni occasione di ottenere prezzi più realistici per il polipropilene avrà il pieno sostegno della Shell. Abbiamo anche notato le iniziative avviate in Italia e sono sicuro che queste troveranno diffusione in tutta l' Europa).

Nel resoconto della seconda di tali riunioni, svoltasi il 26 maggio 1978 (com. gen., all. 7), possono leggersi le valutazioni espresse dai vari produttori circa i risultati ottenuti sul mercato in seguito alla riunione del 22 novembre 1977. Durante la riunione del 26 maggio 1978 la ricorrente ha dichiarato:

"We have heard most people, both in the informal discussions and around the table this morning plead for stability and cooperation in the economic situation of slow growth in which we find ourselves and with the situation of low demand for our products and surplus capacity (...) Last November, I mentioned that the losses being incurred by the polymer producers, by the chemical producers of the world were reaching very large proportions. We have seen further company reports in the last 6 months which have confirmed this, and I put it to you that the magnitude of the sums of money being lost by the chemical industry and by the polymer producers over the coming years are going to lead to some fundamental thinking as (...)".

((Abbiamo sentito la maggior parte delle persone, sia nei colloqui informali sia stamattina attorno al tavolo, parlare in favore della stabilità e della cooperazione nella situazione economica di crescita lenta nella quale ci troviamo, con una domanda bassa in relazione ai nostri prodotti e una capacità produttiva esuberante (...) Nel novembre scorso rilevai che le perdite che i produttori di polimeri e i produttori di sostanze chimiche di tutto il mondo avevano dovuto fronteggiare avrebbero raggiunto dimensioni notevoli. Negli ultimi 6 mesi abbiamo visto altri prospetti societari che hanno confermato ciò, e vi invito a riflettere sul fatto che l' ammontare delle somme di denaro che le industrie chimiche e i produttori di polimeri avranno perso nei prossimi anni ci porterà ad alcune fondamentali riflessioni, per esempio (...) )).

111 Il Tribunale rileva inoltre che la ricorrente, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, per quanto riguarda il periodo compreso tra il 1978 e il settembre 1983, ha dichiarato che:

"SICC/SCITCO knew that multilateral meetings between producers were taking place from time to time and that the subject matter of the discussions at such meetings included 'target' prices. Prior to meetings SICC/SCITCO' s views were sometimes sought on general market conditions including as to the feasibility of price increases. After multilateral meetings had taken place, the service company was sometimes informed (by ICI or Montepolimeri) that particular price 'targets' had been proposed, and passed this market information to the operating companies. SICC/SCITCO' s support might be sought for the proposed move, and in response the service company would make it clear that it could not commit the Shell operating companies even to work towards the goal of attaining the 'target' prices (...) SICC/SCITCO informed the operating companies of the 'target' price as part of a general market intelligence service that it provided to the operating companies. It did not ordinarily tender advice as to the appropriate action the operating companies should take. On occasions, however, it would commend to the operating companies moves towards higher prices as a means of reducing losses; but on other occasions SICC/SCITCO would agree with operating companies that they should hold current prices so as to retain volume and market share. The operating companies would make their own pricing decision on their evaluation of the local market, bearing in mind their volume objectives".

((SICC/SCITCO sapeva che di tanto in tanto si svolgevano riunioni multilaterali tra produttori e che l' oggetto delle discussioni durante tali riunioni comprendeva "prezzi-obiettivo". Prima delle riunioni talvolta si richiedevano i pareri di SICC/SCITCO sulle condizioni generali del mercato, compreso quanto riguardava la possibilità di realizzare aumenti di prezzo. Svoltesi le riunioni multilaterali, la società di servizi veniva talvolta informata (da ICI o da Montepolimeri) del fatto che erano stati proposti determinati "prezzi -obiettivo" e trasmetteva queste informazioni riguardanti il mercato alle società operative. Poteva accadere che venisse chiesto il sostegno di SICC/SCITCO per l' iniziativa proposta e che in risposta la società di servizi chiarisse che essa non avrebbe potuto assumere impegni per le società operative del gruppo Shell, anche solo per tentare di realizzare i "prezzi-obiettivo". (...) SICC/SCITCO provvedeva a informare le società operative in merito ai "prezzi-obiettivo" nell' ambito di un' abituale attività di informazione relativa al mercato da essa svolta in favore della suddetta società. Essa normalmente non forniva suggerimenti in merito alla strategia più opportuna che le società operative avrebbero dovuto adottare. Comunque, occasionalmente essa poteva lodare le iniziative delle società operative volte ad ottenere prezzi più elevati, come sistema per ridurre le perdite; ma in altre occasioni SICC/SCITCO poteva concordare con le società operative che queste ultime mantenessero i prezzi correnti per conservare i volumi di vendita e le quote di mercato. Le società operative adottavano le loro decisioni in materia di prezzi in base alla loro valutazione del mercato locale, tenendo a mente i loro obiettivi in materia di volumi di vendita)).

112 E' importante rilevare che la ricorrente ha confermato dette circostanze nelle memorie da essa presentate al Tribunale e che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) ne corrobora parimenti l' esistenza, poiché vi si legge:

"The relationship between these producers (Alcudia, Amoco, BP, Hercules and Shell) and producers which participated was simply one whereby these producers would usually be advised of the upshot (if any) of meetings".

((I rapporti tra questi produttori (Alcudia, Amoco, BP, Hercules e Shell) e i produttori che partecipavano si limitavano al fatto che questi produttori erano normalmente avvisati delle conclusioni (ammesso che ce ne fossero) delle riunioni)).

113 Inoltre il Tribunale osserva che detti elementi di prova trovano conferma nelle prove documentali coeve ai fatti incriminati.

114 Pertanto il Tribunale rileva che l' esistenza di contatti tra la ricorrente e i partecipanti alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti" trova conferma nella menzione, accanto al nome della ricorrente, nelle varie tabelle (com. gen., all. 55 e segg., nonché com. gen., all. 23, 25, 28 e 32), dei dati relativi alle sue vendite per vari mesi e anni. Orbene, nelle risposte a un quesito posto per iscritto dal Tribunale la maggior parte dei ricorrenti ha ammesso che non sarebbe stato possibile redigere le tabelle reperite presso l' ICI, la ATO e la Hercules sulla base delle statistiche del sistema di scambio di dati Fides. Nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), l' ICI ha dichiarato in merito a una di tali tabelle che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). La Commissione aveva pertanto il diritto di ritenere che i dati relativi alla Shell presenti in tali tabelle fossero stati forniti dalla stessa Shell.

115 Al riguardo è importante sottolineare che tale conclusione è confermata dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, poiché quest' ultima non contiene nei confronti della Shell la stessa riserva riguardante la Amoco, la Hercules e la BP in merito alla fonte dei dati sulle sue vendite che compaiono in tali tabelle, riserva secondo la quale tali produttori

"did not report as a group, they did not report individually, and they were not represented at the meetings. In passing it should be stated that even when Hercules did attend meetings they would not report their figures.

By way of explanation, Amoco/Hercules/BP are 'grouped' together in the table because, in the absence of any specific data relating to their sales volume, their sales volume was calculated by deducting from known total sales for West Europe (derived from FIDES data) the total of sales made by other producers which had declared details of their sales volume".

((non presentavano relazioni né come gruppo né individualmente e non erano rappresentati alle riunioni. Occorre dire, per inciso, che persino quando la Hercules partecipava alle riunioni, i suoi rappresentanti non comunicavano i loro dati.

Per fare un esempio, Amoco/Hercules/BP facevano "gruppo" assieme nella tabella poiché, in mancanza di qualunque dato specifico relativo ai loro volumi di vendita, questi ultimi venivano calcolati sottraendo dal totale conosciuto delle vendite per l' Europa occidentale (ricavato dai dati Fides) le vendite totali realizzate dagli altri produttori, che avevano dichiarato con precisione i loro volumi di vendita)).

116 A tali elementi occorre aggiungere, in primo luogo, che dalla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti discende che le società operative del gruppo Shell hanno partecipato a riunioni locali per il Regno Unito (sei all' anno), per il Belgio (con cadenza oscillante fra le quattro e le sei settimane), per l' Italia (regolarmente), per la Danimarca (occasionalmente) e per i Paesi Bassi (settembre 1983). Ebbene, benché la ricorrente sostenga che scopo della partecipazione a queste riunioni era quello di ottenere informazioni di carattere generale sul mercato, i due unici resoconti di tali riunioni di cui si dispone evidenziano che queste ultime avevano come scopo la discussione a livello locale di misure definite durante le riunioni di "dirigenti" e di "esperti". Infatti, il resoconto della riunione locale per il Regno Unito del 18 ottobre 1982 (com. gen., all. 10), cui prendeva parte la Shell UK, mostra che i produttori che vi partecipavano si sono scambiati in tal sede informazioni sulle vendite da loro effettuate al di sopra e al di sotto del prezzo-obiettivo, hanno esaminato talune anomalie del mercato e hanno analizzato la situazione in relazione ai loro rispettivi clienti. Lo scopo di dette riunioni è confermato dal resoconto della riunione di "esperti" del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25), in cui può leggersi:

"From this it was felt that it was impossible to reach the target level of 36 BFR/kg etc in June, ICI & DSM pressed for a major push in Belgium as it would have beneficial effects on the surrounder countries + bring Shell back into the fold without any producers having to put too much at stake in terms of volume. After a lot of discussions DSM agreed to call a meeting on 16th June to be attended by some marketing managers as well as local representatives. The objectives would be to quote the target levels absolutely rigidly for July".

((Da ciò si intuì che sarebbe stato impossibile raggiungere l' obiettivo di 36 franchi belgi (BFR)/kg ecc. in giugno; ICI e DSM insistevano per una maggiore pressione in Belgio, poiché essa avrebbe avuto effetti benefici sui paesi confinanti + per ricondurre Shell all' ovile, senza che nessun produttore dovesse rischiare troppo in termini di volume. Dopo molte discussioni DSM acconsentì a convocare una riunione per il 16 giugno, cui avrebbero dovuto partecipare alcuni direttori commerciali nonché taluni rappresentanti locali. Lo scopo sarebbe stato quello di preventivare gli obiettivi per luglio in termini assolutamente rigidi)).

Orbene, dalla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti risulta che essa ha partecipato alla riunione svoltasi il 16 giugno.

117 In secondo luogo occorre aggiungere che la ricorrente nel 1981 ha partecipato a due riunioni, cui erano presenti, in quella del 27 maggio 1981, la Shell e l' ICI, nell' altra del 15 giugno 1981, la Shell, l' ICI e la Monte (com. gen., all. 64); nel 1982 a due riunioni cui erano presenti rappresentanti delle "quattro grandi", il 13 ottobre e il 20 dicembre 1982; nel 1983, a cinque di tali riunioni. Al riguardo, è importante rilevare che è infondata l' affermazione della ricorrente, secondo la quale si tratterebbe solo di una parte delle riunioni delle "quattro grandi", in quanto, in risposta a un quesito del Tribunale, la ricorrente ha affermato di non essere a conoscenza di nessun altra riunione preliminare svoltasi in una qualunque altra occasione tra l' ICI, la Hoechst e la Monte.

118 La ricorrente sostiene che lo scopo di dette riunioni era indipendente da quello delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti". Dal canto suo, in base alle note relative ai contatti tra la ricorrente e le altre "grandi", il Tribunale ritiene che tali riunioni avessero uno scopo strettamente connesso a quello delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti". Infatti, i resoconti delle due riunioni del 1981 mostrano che esse avevano per scopo la discussione sul livello dei prezzi e sui sistemi di quote, poiché nel primo si legge (com. gen., all. 64a):

"This meeting was arranged to review the polypropylene scene and to seek SICC' s views on the volume scheme put forward by Montepolimeri in Rome (...) Current price levels were compared and Shell seemed to have much the same view as ourselves"

((Questa riunione era stata programmata per esaminare il panorama del polipropilene e per chiedere l' opinione di SICC sulla proposta relativa ai volumi avanzata da Montepolimeri a Roma (...) Sono stati raffrontati i livelli correnti dei prezzi e Shell pareva che fosse in buona parte della nostra opinione))

(segue un elenco di prezzi) e nel secondo (com. gen., all. 64b): PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0011.2

"Possible solutions included (a) sanctions (not a great success so far on PVC), (b) control production which is within the power of the bosses ((L. (il rappresentante della ricorrente) thought propylene availability might scupper this)), (c) quotas which Z. favoured but L. discounted, (d) new initiative by the 4 majors whereby they accommodated the hooligans in Europe and made up the loss by sales in ROW markets. Given that W European sales would probably not exceed 105 kt/month for the next few months and then not over 125 kt for the remainder of the year say 115 kt average for July-Sept and exports continued at 30 kt/month there would still be a surplus of capacity of 10 kt/month. Shared by the Big Four each would have to drop 2.5 kt/m in Europe equivalent to 30 kt/yr of say 2.3% market share. I said that despite L.' s contention about ROW prices that such a proposal would be totally unacceptable to us, (e) a flat price increase of say 20 pf/kg wef 1st July - this avoids unrealistic requirements for the lowest priced business".

((Le soluzioni possibili comprendevano: a) sanzioni (non un gran successo finora per quanto riguarda il PVC); b) controllo della produzione, il che rientra nel potere dei dirigenti (L. pensava che la disponibilità di propilene avrebbe potuto far naufragare ciò); c) quote, ben accolte da Z. ma tenute in scarso conto da L.; d) una nuova iniziativa delle "quattro grandi", per mezzo della quale si mettessero d' accordo gli "hooligan" in Europa e si reintegrassero le perdite mediante vendite nei mercati ROW ("rest of the world": "resto del mondo"). Dato che le vendite in Europa occidentale non dovrebbero superare le 105 migliaia di tonnellate (kt)/mese nei prossimi mesi e, in seguito, non dovrebbero oltrepassare le 125 kt per la restante parte dell' anno - diciamo, una media di 115 kt per luglio-settembre, con le esportazioni stabili a 30 kt/mese -, dovrebbe esserci un eccesso di capacità produttiva di 10 kt/mese. Divisa fra le "quattro grandi", ciascuna dovrebbe subire un abbassamento di 2,5 kt/mese in Europa, pari a 30 kt/anno - diciamo, un 2,3% della quota di mercato. Ho detto che, a dispetto dell' opinione di L. in merito ai prezzi ROW, una simile proposta sarebbe del tutto inaccettabile per noi, e) un aumento del prezzo forfettario, diciamo, di 20 centesimi di marco (pf)/kg a partire dal 1 luglio - questo evita aspettative irreali per le contrattazioni condotte ai prezzi più bassi)).

119 Il Tribunale ritiene che le riunioni delle "quattro grandi" che si svolgevano il giorno precedente le riunioni di "dirigenti" avevano lo scopo di determinare le iniziative che sarebbe stato possibile promuovere insieme al fine di far aumentare i prezzi, come indica la sintesi redatta da un dipendente dell' ICI per informare un suo collega del contenuto di una riunione preliminare del 19 maggio 1983, cui le "quattro grandi" avevano partecipato (com. gen., all. 101). Questa nota parlava di una proposta che sarebbe stata esaminata durante la riunione di "dirigenti" del 20 maggio. Ebbene, nella sua risposta alla richiesta di informazioni l' ICI, a proposito di tale nota, parla di

"A meeting of the 'Big Four' which had taken place on 19 May 1983 immediately prior to a 'Bosses' meeting held on 20 May. The 'Big Four Pre-meeting' took place in Barcelona (...) the outcome of the meeting was a proposal for a 'Target Price' for raffia of DM 1.85/kg with effects from 1 July 1983".

((Una riunione delle "quattro grandi", svoltasi il 19 maggio 1983, subito prima della riunione di "dirigenti" tenutasi il 20 maggio. La "riunione preliminare delle quattro grandi" si svolse a Barcellona (...) L' esito della riunione fu la proposta di un "prezzo-obiettivo" per la rafia di 1,85 DM/kg, con effetti a partire dal 1 luglio 1983)).

Inoltre, occorre osservare che il resoconto della riunione di "esperti" del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40), successiva a quella del 20 maggio, riporta che:

"those present reaffirmed complete commitment to the 1.85 move to be achieved by 1st July. Shell was reported to have committed themselves to the move and would lead publicly in ECN".

(i presenti riaffermarono il loro totale impegno per il livello 1,85, da raggiungere per il 1 luglio. Venne riferito che Shell si era impegnata al riguardo e avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa sull' ECN).

Ebbene, nella suddetta sintesi si leggeva che: "Shell to lead - ECN article 2 weeks. ICI informed" (Shell guiderà l' iniziativa. Articolo ECN fra due settimane. ICI informata).

120 Ciò si ricava anche dal resoconto dei colloqui telefonici, del 9 e 10 settembre 1982, della ricorrente con l' ICI, dove si legge:

"I spoke to L. to get his reaction to the sugges(tion) that the 4 majors might operate a compensation scheme amongst themselves whilst the price initiative was being forced through". (com. gen., all. 95)

(Ho parlato con L. per conoscere le sue reazioni alla seguente proposta: che le "quattro grandi" attuino un piano di compensazione tra loro stesse, imponendo nel contempo con decisione l' iniziativa in materia di prezzi).

121 Il Tribunale pertanto ritiene che l' assenza della ricorrente dalle riunioni di "dirigenti" e di "esperti" non era dovuta al caso. Essa si inscrive nell' ambito di una strategia consapevole della ricorrente, che mirava a godere dei vantaggi attesi da tali riunioni, senza assumersi i rischi inerenti alla partecipazione a incontri che raggruppavano un numero tanto elevato di produttori, tenendosi in contatto con questi ultimi senza partecipare alle riunioni. Ciò si ricava infatti da una nota interna della ricorrente del 15 febbraio 1982 (com. gen., all. 94), in cui essa, constatata l' inefficacia delle iniziative in materia di prezzi delle "quattro grandi", dichiara che:

"SCITCO will NOT participate in any poly-competitor meetings, but will try to keep informed of their activities & ambitions through CITP bilateral contacts".

(SCITCO NON parteciperà a nessuna riunione con un gran numero di concorrenti, ma cercherà di tenersi informata sulle loro operazioni e aspirazioni mediante contatti bilaterali con CITP).

Nell' ambito complessivo del documento di cui trattasi occorre interpretare i termini "poly-competitor meetings" non nel senso di "polypropylene competitor meetings" (riunioni tra concorrenti nel settore del polipropilene), ma nel senso di "multi-competitor meetings"; e ciò per due ragioni. La prima è che, in questo documento come negli altri, il termine "polypropylene" è sostituito dovunque dall' abbreviazione "PP" e non da "poly", e che i termini "poly-competitor meetings" devono considerarsi utilizzati per esprimere la contrapposizione con l' espressione "bi-lateral meetings", che compare quattro righe più in basso nel documento. La seconda è che tale interpretazione del documento è corroborata da un altro documento, datato 18 ottobre 1982 (com. gen., all. 96), proveniente dall' ICI, in cui si legge:

"L. of SCITCO said that (...) he would be willing to attend meetings of the big four but not wider gatherings".

((L. di SCITCO diceva che (...) sarebbe stato disposto a partecipare alle riunioni delle "quattro grandi", ma non a incontri più allargati)).

122 Inoltre, la presenza delle società operative del gruppo Shell alle riunioni locali e quella della ricorrente alle riunioni delle "quattro grandi" hanno agevolato la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita durante le riunioni di "dirigenti" e di "esperti".

123 Di conseguenza, il Tribunale rileva che la ricorrente ha mantenuto contatti regolari con i partecipanti alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti" e che detti contatti avevano lo stesso scopo delle suddette riunioni.

124 Il Tribunale ritiene che tale ricostruzione non è inficiata dal fatto che la Commissione non ha proceduto alla medesima ricostruzione a carico della Amoco e della BP, i cui nomi compaiono parimenti nelle suddette tabelle. Il caso di tali imprese si distingue da quello della ricorrente in quanto dette imprese non hanno partecipato a nessuna riunione di produttori avente come scopo, segnatamente, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, mentre le società operative del gruppo Shell hanno partecipato alle riunioni locali e la ricorrente ha preso parte alle riunioni che raccoglievano i maggiori produttori svoltesi nel 1981, 1982 e 1983. Di conseguenza, la Commissione poteva giustamente ritenere di non disporre di prove sufficienti in merito alla partecipazione della Amoco e della BP a una concertazione avente uno scopo anticoncorrenziale (decisione, punto 78, ultimo capoverso). Orbene, l' esistenza di una simile concertazione costituisce la base del complesso probatorio preso in considerazione nella decisione. Inoltre, la Amoco e la BP non erano nel novero di produttori tra i quali nel 1977 sono intervenuti concorsi di volontà riguardanti prezzi-base o un' iniziativa in materia di prezzi da avviare il 1 dicembre di tale anno. Ne consegue che la diversità di condizioni osservata tra dette imprese e la ricorrente giustificava il fatto che fosse loro riservato un trattamento differente.

125 Da quanto esposto discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che, tra il 1977 e il settembre 1983, la ricorrente ha avuto contatti regolari con altri produttori di polipropilene, coinvolti in un sistema di riunioni regolari, che questi contatti avevano lo stesso scopo di tali riunioni, che le società operative del gruppo Shell hanno partecipato a riunioni locali il cui scopo si situava nell' ottica di quello delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", cui la ricorrente non partecipava, e che la ricorrente ha partecipato a riunioni con altri grandi produttori nel 1981, nel 1982 e nel 1983.

C - Le iniziative in materia di prezzi, le misure destinate ad agevolare l' attuazione di tali iniziative e le quote

126 Secondo la decisione (punti da 28 a 51) è stato attuato un sistema di prezzi-obiettivo mediante iniziative in materia di prezzi, sei delle quali hanno potuto essere identificate: la prima andava dal luglio al dicembre 1979, la seconda dal gennaio al maggio 1981, la terza dall' agosto al dicembre 1981, la quarta dal giugno al luglio 1982, la quinta dal settembre al novembre 1982 e la sesta dal luglio al novembre 1983. Sempre secondo la decisione (punto 26, secondo capoverso), nei casi in cui era necessario appoggiare una particolare iniziativa, occorreva creare le condizioni favorevoli ad un aumento: nelle varie riunioni sarebbero state in tal modo raccomandate o concordate misure di vario genere, destinate a sostenere l' attuazione di una determinata iniziativa. Inoltre, si sarebbe ammesso in generale che, per ottenere condizioni di mercato favorevoli al successo delle iniziative concertate in materia di prezzi, era necessario un qualche sistema permanente di controllo dei quantitativi (decisione, punto 52, primo capoverso).

C.1 - Gli anni 1979 e 1980

a) Atto impugnato

127 A proposito della prima di dette iniziative in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 29) fa presente di non disporre di prove particolareggiate in merito a riunioni o iniziative in materia di prezzi nella prima metà del 1979. Tuttavia, da una nota su una riunione tenutasi il 26 e 27 settembre 1979, emergerebbe che era stata prevista un' iniziativa in materia di prezzi in base ad un prezzo della rafia di 1,90 DM/kg da applicare dal 1 luglio e di 2,05 DM/kg dal 1 settembre. Ciò troverebbe conferma nel verbale di una riunione interna della Shell del 5 luglio 1979, in cui si leggerebbe: "Il prezzo-obiettivo per il 1 luglio 1979 era di 1,90 DM/kg, ma questo livello non è stato raggiunto specialmente in Francia e Germania". La stampa specializzata riferì che la Monte avrebbe progettato di aumentare i prezzi a 2,05 DM/kg per il 1 settembre e che la Shell e l' ICI avrebbero appoggiato tale azione. La Commissione avrebbe reperito le istruzioni sui prezzi impartite da alcuni produttori, oltre all' ICI e alla Shell, dalle quali risulterebbe che tali produttori avevano dato istruzioni agli uffici nazionali vendite di applicare il suddetto livello di prezzo a partire dal 1 settembre e ciò, per quasi tutte le istruzioni, prima dell' annuncio, da parte della stampa specializzata, dell' aumento dei prezzi progettato (decisione, punto 30).

128 Nella decisione (punto 31) si sostiene che alla fine del settembre 1979 il prezzo della rafia aveva raggiunto 1,70-1,75 DM/kg, importo lievemente inferiore all' obiettivo. Dal verbale di una riunione dell' impresa responsabile per il settore polipropilene del gruppo Shell del 12 settembre 1979 risulterebbe al riguardo che: "Il presidente ha preso atto del mancato raggiungimento del prezzo-obiettivo per settembre, 2,05 DM/kg, e delle conseguenti notevoli perdite subite da Shell date le sue consistenti spese generali (...) è difficile alzare ulteriormente i prezzi senza un aumento del prezzo dei monomeri, specie perché alcuni concorrenti considerano remunerativi i livelli di prezzo correnti".

129 E' per questo che, in ragione di difficoltà che ostavano all' aumento dei prezzi, i produttori, nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, avrebbero deciso di rinviare la data prevista per l' applicazione del prezzo-obiettivo di vari mesi, cioè al 1 dicembre 1979; il nuovo piano sarebbe consistito nel "mantenere" in ottobre i livelli raggiunti, con la possibilità di un incremento intermedio in novembre, che avrebbe portato i prezzi a 1,90 o 1,95 DM/kg (decisione, punto 31, primo e secondo capoverso).

130 La Commissione (decisione, punto 32), pur ammettendo che non è stato possibile disporre di verbali delle riunioni tenutesi nel 1980, afferma che in quell' anno i produttori si riunirono almeno sette volte (essa rinvia alla tabella 3 della decisione). All' inizio del 1980 la stampa specializzata avrebbe annunciato che i produttori erano favorevoli ad un forte aumento dei prezzi nel corso dell' anno. Ciò nondimeno i prezzi di mercato sarebbero calati in misura sostanziale, fino a 1,20 DM/kg, o anche meno, prima di stabilizzarsi verso il settembre 1980.

131 Secondo la decisione (punto 31, terzo capoverso), "è stato riconosciuto che un sistema rigoroso di quote (era) essenziale" nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, nel cui resoconto si fa menzione di un piano proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno.

132 Si rileva inoltre nella decisione (punto 52) che prima dell' agosto 1982 erano già stati applicati vari sistemi di ripartizione del mercato. A ciascun produttore sarebbe stata assegnata una quota percentuale del volume complessivo previsto degli ordini, ma non vi sarebbero state limitazioni sistematiche anticipate della produzione globale, per cui le valutazioni del mercato globale sarebbero state riviste periodicamente e le vendite di ciascun produttore, espresse in tonnellate, sarebbero state modificate perché corrispondessero all' assegnazione percentuale.

133 Per il 1979 sarebbero stati fissati obiettivi in termini di volume (tonnellate), basati almeno in parte sulle vendite registrate nei tre anni precedenti. Talune tabelle reperite presso l' ICI riporterebbero gli "obiettivi riveduti" per ciascun produttore per il 1979, rispetto alle vendite effettive, in tonnellate, registrate in quel periodo nell' Europa occidentale (decisione, punto 54).

134 Alla fine del febbraio 1980 i produttori si sarebbero accordati su obiettivi in termini di volume per il 1980, espressi ancora in tonnellate, in base ad un mercato annuale previsto di 1 390 000 tonnellate. Secondo la decisione (punto 55), varie tabelle che indicavano gli "obiettivi concordati" per ogni produttore per il 1980 sarebbero state reperite presso la ATO e l' ICI. La suddetta stima iniziale del mercato globale si sarebbe rivelata troppo ottimistica, per cui sarebbe stato necessario modificare la quota di ciascun produttore per adeguarla a un consumo totale, per il 1980, di sole 1 200 000 tonnellate. Salvo che nel caso dell' ICI e della DSM, le vendite effettuate dai vari produttori sarebbero corrisposte grosso modo ai rispettivi obiettivi.

b) Argomenti delle parti

135 La ricorrente nega di aver partecipato alle iniziative in materia di prezzi che, secondo la decisione, sarebbero state stabilite durante le riunioni di "dirigenti" e di "esperti" cui essa non ha partecipato.

136 La ricorrente ricorda che, durante il procedimento amministrativo, la Commissione non ha mai menzionato un' asserita iniziativa in materia di prezzi per il luglio 1979 né la partecipazione delle società del gruppo Shell a simile iniziativa e che solo a partire dalla decisione essa richiamerebbe il resoconto di una riunione interna della Shell, svoltasi il 5 luglio 1979 (allegato 9 della risposta della Shell alla comunicazione degli addebiti; in prosieguo, l' "all. risposta SC"), resoconto in merito al quale la Shell non sarebbe mai stata invitata dalla Commissione a formulare le sue osservazioni. Non ci sarebbe pertanto nessuna prova che consenta di accusare le società del gruppo Shell di aver partecipato a un accordo sui prezzi nel luglio 1979, soprattutto qualora si esamini la situazione del mercato, caratterizzata da una rilevante competizione.

137 Per quanto riguarda il settembre 1979, essa afferma che la Commissione si basa unicamente sul fatto, privo di valore probatorio, che, essendo stata informata dalla stampa specializzata dell' aumento dei prezzi progettato dalla Monte, la Shell si sarebbe dichiarata favorevole a detto aumento in un articolo dell' ECN del 30 luglio 1979. La ricorrente poi ricorda che le osservazioni riguardanti il resoconto della riunione del 5 luglio 1979 varrebbero anche per quello di una riunione interna della Shell, svoltasi il 12 settembre 1979 (all. 10, risposta SC), qualora la Commissione voglia parimenti basarvisi. Per di più, detto documento sarebbe citato in modo inesatto e, pertanto, sarebbe male interpretato dalla Commissione.

138 La ricorrente sottolinea che non esiste la benché minima prova che essa abbia contribuito al rinvio di un obiettivo dal settembre al dicembre 1979 o che essa abbia mai adottato la benché minima misura volta ad attuare un obiettivo per il mese di settembre. Al contrario, le prove raccolte all' epoca dimostrerebbero che, in quel momento, essa determinava i suoi prezzi in modo indipendente a conclusione di normali contrattazioni con i clienti.

139 Per quanto riguarda le quote, la ricorrente sostiene di aver confutato, nella sua risposta alla comunicazione generale degli addebiti, la ricostruzione complessiva della Commissione facendo rilevare, in particolare: che le società del gruppo Shell fissavano autonomamente i loro specifici obiettivi in materia di volumi; che la determinazione dei loro bilanci e dei loro progetti in materia di produzione e di vendita precedeva generalmente le riunioni e non era rimessa successivamente in discussione dai risultati di dette riunioni, persino quando la quota di mercato attribuita alla Shell dagli altri produttori era superiore alla quota-obiettivo che la Shell si era imposta; che i dati previsti dalle società e i volumi di vendita ottenuti differivano sensibilmente da quelli assegnati alla Shell dagli altri produttori; infine, che le società del gruppo Shell non avevano partecipato alle riunioni e che la Shell non conosceva le quote assegnate agli altri produttori e non scambiava informazioni con essi. Così, secondo la ricorrente, le società del gruppo Shell portavano avanti una loro peculiare strategia, stabilita in modo del tutto indipendente per quel che riguarda il volume delle vendite.

140 Essa afferma, in particolare, che il riferimento a "obiettivi" per la Shell, fatto in diversi documenti provenienti da altri produttori, è privo di valore probatorio poiché, da un lato, tali dati potrebbero essere stati attribuiti alla ricorrente dagli altri produttori senza il suo consenso, in base a dati disponibili sul mercato e, dall' altro, questi dati non corrispondono né agli obiettivi interni della Shell né alle vendite da essa effettuate sul mercato.

141 Da parte sua, per quanto riguarda l' iniziativa in materia di prezzi del luglio-dicembre 1979, la Commissione chiarisce di non essere pervenuta a conclusioni isolate circa l' esistenza di un accordo per il mese di luglio 1979, ma di aver ritenuto che ci fossero stati un accordo e una pratica concordata, di cui avrebbe fatto parte l' iniziativa del luglio-dicembre 1979.

142 Per quanto riguarda il mese di settembre 1979, la Commissione fa notare che tutti gli elementi sui quali essa si basa mostrano chiaramente che la Shell disponeva di informazioni in merito ai comportamenti degli altri produttori, che non potevano essere frutto di una spigolatura delle notizie di stampa, e che essa adottava un obiettivo comune a questi ultimi, poiché impartiva istruzioni in materia di prezzi per il Regno Unito (all. A, lettera 29 marzo 1985) perfettamente concordanti con i prezzi annotati dall' ICI successivamente a una riunione di produttori (com. gen., all. 12) e con le istruzioni, in materia di prezzi, di altri produttori. In sede di controreplica, la Commissione ammette che le istruzioni, in materia di prezzi della ricorrente, hanno la stessa data dell' annuncio reso pubblico dalla Monte sull' ECN in merito a un aumento dei prezzi, ma ritiene ciò privo di importanza, giacché la sollecitudine dimostrata dalla ricorrente farebbe pensare a contatti precedenti.

143 Essa fa poi rilevare di non aver mai asserito che un nuovo accordo (o una nuova iniziativa) in materia di prezzi fosse stato concluso per il dicembre 1979, ma soltanto che l' obiettivo di settembre era stato rinviato a dicembre.

144 La Commissione ritiene che la partecipazione della ricorrente agli accordi in materia di quote riguardanti il 1979 sia dimostrata da una tabella non datata, reperita presso l' ICI, intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori nell' Europa occidentale, com. gen., all. 55), nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita espressi in migliaia di tonnellate degli anni 1976, 1977 e 1978, nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" (cifre effettive del 1979), e "revised target" (obiettivo rivisto). Alla Shell sarebbe stato assegnato un "revised target" di 150,3 kt e un "1979 actual" di 144,8 kt. Poiché detta tabella contiene informazioni da tutelare rigorosamente in quanto segreti aziendali, non la si sarebbe potuta elaborare senza la partecipazione della Shell.

145 Essa aggiunge che il resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) conferma che il problema delle quote costituiva oggetto delle riunioni di produttori che si svolgevano in quel periodo.

146 Quanto al 1980, essa sostiene che è stato parimenti concluso un accordo sulle quote. Essa basa tale affermazione essenzialmente su una tabella datata 26 febbraio 1980, rinvenuta presso la ATO, intitolata: "Polypropylene - Sales target 1980 (kt)" (Polipropilene -Obiettivi di vendita 1980 (kt)) (com. gen., all. 60), che mette a confronto per tutti i produttori dell' Europa occidentale un "1980 target" (obiettivo 1980), indicando "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte) e "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980). Questo documento mostrerebbe il meccanismo di elaborazione delle quote. La Commissione sostiene che a proposito di detto documento l' ICI, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), ha dichiarato che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). Tale analisi verrebbe confermata dal resoconto delle due riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali gli obiettivi in termini di volumi di vendite sarebbero stati raffrontati ai quantitativi effettivamente venduti dai diversi produttori.

147 La Commissione sottolinea che scopo del sistema delle quote era quello di consolidare le quote di mercato. E' per questo che gli accordi si incentravano sulle quote di mercato, che venivano poi convertite in numero di tonnellate per fungere da dati di riferimento: infatti, in mancanza di tale conversione, sarebbe stato impossibile accertare a partire da quale momento un partecipante all' intesa avrebbe dovuto limitare le proprie vendite, secondo gli accordi. A tal fine, era indispensabile prevedere il volume totale delle vendite. Per il 1980, poiché le previsioni iniziali si erano rivelate troppo ottimistiche, sarebbe stato necessario modificare più volte il volume totale delle vendite inizialmente previsto, con un conseguente adattamento dei volumi assegnati ad ogni impresa.

c) Giudizio del Tribunale

148 Il Tribunale ritiene che occorra esaminare la partecipazione della ricorrente all' iniziativa in materia di prezzi del luglio-dicembre 1979 e al sistema delle quote durante il 1979 e il 1980 alla luce dei contatti che la ricorrente ha instaurato con i partecipanti alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", contatti che la Commissione ha sufficientemente dimostrato.

149 Occorre rilevare che il 30 luglio 1979 la Shell ha inviato alle società nazionali del gruppo una nota interna, intitolata "Polypropylene increase - 1st September, 1979" (aumento polipropilene - 1 settembre 1979, allegato Shell A1 alla lettera del 29 marzo 1985; in prosieguo: l' "all. SC A1, lettera 29 marzo 1985"). Tale nota contiene prezzi identici a quelli dei suoi concorrenti; prezzi che dovevano venire applicati il 1 settembre 1979. Tale documento fa espresso riferimento a un articolo comparso sull' ECN il 30 luglio 1979, in cui si riporta l' annuncio dato dalla Monte in merito a un aumento dei suoi prezzi per fine agosto e il sostegno prestato a tale iniziativa da parte dell' ICI e della Shell. Essa segue un telex inviato dalla Shell alle società operative del suo gruppo il 24 luglio 1979 (allegato A1 alla risposta della Shell alla lettera del 29 marzo 1985; in prosieguo: l' "all. A1, risposta SC alla lettera 29 marzo 1985"), in cui è scritto:

"ECN have advised us that Montedison have issued a statement to the effect that they will be raising their polypropylene prices in Europe w.e.f. 27/8/79 to DM 2,05 kg (...) for homopolymer. This will be published in this week' s ECN. Montedison also indicated that there will need to be a further increase before the end of 1979 (...)".

((ECN ci ha avvertito che Montedison ha rilasciato una dichiarazione del seguente tenore: essi aumenteranno i loro prezzi del polipropilene in Europa a 2,05 DM/kg a partire dal 27 agosto 1979 (...) per l' omopolimero. Questo sarà pubblicato sul numero di questa settimana di ECN. Montedison ha inoltre affermato che ci sarà bisogno di un ulteriore aumento prima della fine del 1979 (...) )).

Di conseguenza, il Tribunale ritiene che tra l' ICI, la Monte e la Shell si sia avuta, direttamente o tramite l' ECN, una concertazione in merito all' aumento dei prezzi a 2,05 DM/kg per fine agosto-inizio settembre, e che detta concertazione sia sfociata in un concorso di volontà tra questi tre produttori, reso pubblico il 30 luglio 1979 tramite l' ECN e tramite una nota interna della Shell, che ha avuto ampia diffusione, con data dello stesso giorno. Sono questi i soli addebiti presi in considerazione a carico della ricorrente dai punti da 29 a 31 della decisione.

150 Il fatto che i vari documenti provenienti dalla ricorrente giustifichino l' aumento di prezzo stabilito facendo riferimento a diversi fattori economici, quali il prezzo delle materie prime o il costo del lavoro, non consente di inficiare tale ricostruzione; lo stesso dicasi per il fatto che non sia stato possibile attuare tale aumento sul mercato. Infatti, nonostante i fattori economici cui vien fatto riferimento consentano di giustificare un aumento dei prezzi, essi non permettono di fare lo stesso relativamente all' importo uguale per tutte le imprese - centesimi di marco in più o in meno - e alla data quasi identica di applicazione. Il fatto che non sia stato possibile attuare l' aumento dei prezzi stabilito, perfino se fosse dimostrato, non sarebbe tale da inficiare la partecipazione della ricorrente alla fissazione di prezzi-obiettivo, ma potrebbe arrivare al massimo a dimostrare che la ricorrente non è riuscita ad applicarli. Del resto, la decisione non afferma assolutamente che la ricorrente ha applicato prezzi sempre corrispondenti ai prezzi-obiettivo convenuti, la qual cosa mostra che l' atto impugnato non si fonda nemmeno sull' attuazione di detti obiettivi da parte della ricorrente per dimostrare la sua partecipazione alla loro determinazione.

151 Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente al sistema di quote negli anni di cui trattasi, occorre ricordare che il suo nome compare in numerose tabelle (com. gen., all. da 55 a 61), il cui contenuto indica chiaramente che esse erano destinate alla fissazione di obiettivi in termini di volumi di vendita e alla cui elaborazione la ricorrente ha attivamente partecipato (v. i precedenti punti 114 e 115).

152 La terminologia usata nelle tabelle relative al 1979 e al 1980 (come "revised target" (obiettivo modificato), "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati) consente di concludere che vi sono stati concorsi di volontà fra i partecipanti alle riunioni e che la ricorrente vi ha contribuito, fornendo i dati sulle sue vendite e ricevendo informazioni, poiché l' ICI nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) ha dichiarato che la Shell e altri produttori "would usually be advised of the upshot (if any) of meetings" ((venivano abitualmente informati avvisati in merito al risultato (eventuale) delle riunioni)).

153 Per quanto riguarda in particolare il 1979, si deve rilevare, in base al resoconto complessivo della riunione dei giorni 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) ed alla tabella non datata, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori nell' Europa occidentale) - nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita espressi in migliaia di tonnellate degli anni 1976, 1977 e 1978 nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" (cifre effettive del 1979), "revised target" e "79" - che in quella riunione si riconobbe la necessità di rendere il sistema di quote concordato per il 1979 più rigoroso negli ultimi tre mesi di quell' anno. Infatti, il termine "tight" (severo), letto in connessione con la limitazione all' 80% di 1/12 delle vendite annue previste, indica che il regime inizialmente contemplato per il 1979 doveva essere reso più rigoroso per l' ultimo trimestre. Questa interpretazione del resoconto è corroborata dalla tabella sopra citata, la quale contiene, sotto il titolo "79" nell' ultima colonna a destra della colonna intitolata "revised target", cifre che devono corrispondere alle quote fissate inizialmente. Queste ultime devono essere state modificate in senso più rigoroso giacché erano state stabilite in base ad una stima troppo ottimistica del mercato, come si è verificato anche nel 1980. Questi rilievi non sono infirmati dal riferimento, contenuto nel punto 31, terzo capoverso, della decisione, ad un piano "proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno". Infatti, questo riferimento, letto in connessione con il punto 54 della decisione, dev' essere inteso nel senso che per le vendite mensili dei primi otto mesi del 1979 erano già stati definiti inizialmente obiettivi in termini di quantitativi.

154 Per quanto riguarda il 1980, il Tribunale rileva che la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita per l' intero anno risulta dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso la ATO (com. gen., all. 60) e contenente una colonna "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980) e dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali alcuni produttori, tra cui non figura la ricorrente, hanno posto a confronto i quantitativi effettivamente venduti ("Actual kt") con gli obiettivi determinati ("Target kt"). Tali documenti sono inoltre confermati da una tabella datata 8 ottobre 1980 (com. gen., all. 57), nella quale si raffrontano due colonne, l' una relativa alla "1980 Nameplate Capacity" (capacità nominale per il 1980) e l' altra alla "1980 Quota" per i vari produttori.

155 Da quanto esposto discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti, da un lato, su un prezzo-obiettivo di 2,05 DM/kg per il 1 settembre 1979 nell' ambito dell' iniziativa in materia di prezzi del luglio-dicembre 1979 e, dall' altro, sugli obiettivi in materia di volumi di vendita per il 1979 e il 1980.

C.2 - L' anno 1981

a) Atto impugnato

156 Quanto all' iniziativa in materia di prezzi del gennaio-maggio 1981, dalle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori (la DSM, la Hoechst, la Linz, la Monte, la Saga e l' ICI) risulterebbe che per ristabilire il livello dei prezzi vennero fissati per il periodo dicembre 1980 - gennaio 1981 i seguenti obiettivi: 1,50 DM/kg per la rafia, 1,70 DM/kg per l' omopolimero e 1,95-2,00 DM/kg per il copolimero. Un documento interno della Solvay conterrebbe una tabella che confronta i "prezzi raggiunti" nell' ottobre e nel novembre 1980 con i "prezzi di listino" del gennaio 1981, cioè 1,50/1,70/2,00 DM/kg. Inizialmente sarebbe stato previsto di applicare tali livelli dal 1 dicembre 1980 (si sarebbe tenuta una riunione a Zurigo dal 13 al 15 ottobre), ma l' attuazione di questa iniziativa sarebbe stata rinviata al 1 gennaio 1981 (decisione, punto 32, terzo capoverso).

157 Nella decisione (punto 33) si rileva poi che nel gennaio 1981 si sono svolte due riunioni di produttori, nel corso delle quali sarebbe stata riconosciuta la necessità di un aumento dei prezzi, fissato nel dicembre 1980 per il 1 febbraio 1981, sulla base di 1,75 DM/kg per la rafia, in due fasi: per febbraio l' obiettivo sarebbe rimasto a 1,75 DM/kg, mentre un obiettivo di 2,00 DM/kg sarebbe stato introdotto "senza eccezioni" dal 1 marzo. Sarebbe stata redatta una tabella dei prezzi-obiettivo nelle sei valute nazionali per sei principali tipi o qualità, prezzi che avrebbero dovuto entrare in vigore il 1 febbraio e il 1 marzo 1981. La documentazione ottenuta dalla Shell mostrerebbe in particolare che essa adottò misure per introdurre gli obiettivi fissati in febbraio e marzo.

158 Secondo la decisione (punto 34) non sembra però che il progetto di aumentare i prezzi a 2,00 DM/kg dal 1 marzo abbia avuto successo. I produttori avrebbero modificato le loro aspettative e sperato di raggiungere in marzo il livello di 1,75 DM/kg. Una riunione di "esperti" si sarebbe tenuta ad Amsterdam il 25 marzo 1981. Non ne sussisterebbe alcuna traccia, ma, subito dopo, almeno la BASF, la DSM, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero impartito istruzioni per aumentare i prezzi-obiettivo (o di listino) ad un livello equivalente a 2,15 DM/kg per la rafia a partire dal 1 maggio. La Hoechst avrebbe impartito istruzioni identiche per il 1 maggio, con circa quattro settimane di ritardo rispetto agli altri. Alcuni produttori avrebbero lasciato ai loro uffici vendite un certo margine per l' applicazione di prezzi "minimi" o "estremi" un po' al di sotto degli obiettivi concordati. Nella prima parte del 1981 si sarebbe registrata una forte ascesa dei prezzi ma, sebbene l' aumento del 1 maggio fosse attivamente sostenuto dai produttori, la tendenza non si sarebbe mantenuta. Verso la metà dell' anno, allorché la domanda diminuì durante l' estate, i produttori avrebbero previsto una stabilizzazione dei livelli di prezzo o addirittura una tendenza al ribasso.

159 Per quanto concerne l' iniziativa in materia di prezzi dell' agosto-dicembre 1981, si afferma nella decisione (punto 35) che la Shell e l' ICI avrebbero previsto una nuova iniziativa per settembre-ottobre 1981 già nel mese di giugno, quando si manifestò un rallentamento degli aumenti registrati nel primo trimestre. Il 15 giugno 1981 la Shell, l' ICI e la Monte si sarebbero incontrate per discutere le modalità di aumento dei prezzi sul mercato. Qualche giorno dopo la riunione sia l' ICI che la Shell avrebbero dato istruzioni ai rispettivi uffici vendite di preparare il mercato per un forte aumento in settembre, basato su un progetto di aumento del prezzo della rafia a 2,30 DM/kg. Il 17 luglio 1981 la Solvay avrebbe ricordato altresì al proprio ufficio vendite del Benelux di avvertire la clientela che i prezzi sarebbero notevolmente aumentati dal 1 settembre; l' entità dell' aumento avrebbe dovuto essere decisa l' ultima settimana di luglio, mentre sarebbe stata prevista una riunione di "esperti" per il 28 luglio 1981. Il piano originario, secondo il quale occorreva arrivare a 2,30 DM/kg nel settembre 1981, sarebbe stato modificato probabilmente in tale riunione ed il livello previsto per agosto sarebbe stato ridotto a 2,00 DM/kg per la rafia. Il prezzo di settembre avrebbe dovuto essere di 2,20 DM/kg. Una nota manoscritta reperita presso la Hercules e datata 29 luglio 1981 (giorno successivo alla riunione cui la Hercules sicuramente non ha partecipato) riporterebbe questi prezzi definendoli prezzi "ufficiali" per agosto e settembre e citerebbe, sia pur in termini vaghi, la fonte dell' informazione. Altre riunioni si sarebbero tenute a Ginevra il 4 agosto ed a Vienna il 21 agosto 1981. Dopo queste sessioni i produttori avrebbero impartito nuove istruzioni per aumentare il prezzo a 2,30 DM/kg il 1 ottobre. La BASF, la DSM, la Hoechst, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero dato istruzioni praticamente identiche perché questi prezzi fossero applicati in settembre e ottobre.

160 Secondo la decisione (punto 36), il nuovo piano avrebbe previsto di passare nel settembre-ottobre 1981 ad un "prezzo base" di 2,20-2,30 DM/kg per la rafia. Un documento della Shell indicherebbe che originariamente era stato ventilato un ulteriore incremento a 2,50 DM/kg per il 1 novembre, poi abbandonato. Dalle relazioni dei diversi produttori risulterebbe che in settembre i prezzi aumentarono e che l' azione al rialzo continuò fino all' ottobre 1981, raggiungendo prezzi di mercato effettivamente acquisiti di circa 2,00-2,10 DM/kg per la rafia. Una nota della Hercules indicherebbe che nel dicembre 1981 l' obiettivo di 2,30 DM/kg venne modificato e ridotto ad un più realistico livello di 2,15 DM/kg, ma riferisce che "la determinazione generale fece arrivare i prezzi a 2,05 DM, che fra tutti i livelli mai fissati fu quello che maggiormente si approssimò ai prezzi-obiettivo pubblicati (sic!)". Alla fine del 1981 la stampa specializzata avrebbe rilevato per il mercato del polipropilene prezzi da 1,95 a 2,10 DM/kg, per la rafia, circa 20 pfenning al di sotto degli obiettivi dei produttori. Le capacità sarebbero state utilizzate nella misura dell' 80%, livello giudicato "sano".

161 Secondo la decisione (punto 56), la ripartizione del mercato per il 1981 sarebbe stata oggetto di trattative lunghe e complesse. Nelle riunioni del gennaio 1981 sarebbe stato convenuto, come misura provvisoria, che per poter attuare l' iniziativa in materia di prezzi per il periodo febbraio-marzo ciascun produttore avrebbe ridotto le vendite mensili a un dodicesimo dell' 85% dell' "obiettivo" del 1980. Nell' attesa di un sistema di carattere più permanente, ciascun produttore avrebbe comunicato ai partecipanti alla riunione il tonnellaggio che sperava di vendere nel 1981. Tuttavia, la somma di tali "aspirazioni" sarebbe stata ampiamente superiore alla domanda globale prevista. Malgrado varie formule di compromesso proposte dall' ICI, per il 1981 non sarebbe stato concluso alcun accordo definitivo in materia di quote. Nell' ambito di tali trattative, l' ICI e la Shell si sarebbero incontrate in almeno altre due occasioni, il 27 maggio e il 15 giugno 1981; la Monte avrebbe partecipato a una riunione. La Shell sarebbe stata scettica dinanzi alle proposte avanzate durante tali discussioni, in quanto a suo parere esse si sarebbero basate su stime sovradimensionate del mercato, ma avrebbe nondimeno dichiarato che si sarebbe contentata di una quota di mercato dell' 11%-12%. Nella decisione (punto 87, terzo capoverso) si rileva che il fatto che la Shell abbia manifestato un certo scetticismo sul sistema delle quote pur indicando nel contempo all' ICI l' assegnazione che considerava accettabile sarebbe un esempio tipico del seguente comportamento: in un' intesa complessa può darsi il caso che alcuni produttori non approvino decisamente gli orientamenti concordati dagli altri, pur dichiarandosi disposti ad appoggiarli e comportandosi di conseguenza. Come rimedio provvisorio i produttori si sarebbero assegnati le rispettive quote teoriche dell' anno precedente ed avrebbero riferito ad ogni riunione mensile le vendite effettuate ogni mese. Di conseguenza, le vendite effettive sarebbero state controllate alla luce di una ripartizione teorica del mercato disponibile effettuata con riferimento alle quote del 1980 (decisione, punto 57).

b) Argomenti delle parti

162 La ricorrente nega di aver partecipato alle due iniziative in materia di prezzi del 1981, e cioè quella del gennaio-maggio 1981 e quella del settembre-dicembre 1981. Circa il gennaio 1981, la ricorrente sostiene che, nelle memorie presentate al Tribunale, la Commissione le contesta di aver partecipato a un accordo in materia di prezzi, mentre la decisione non pare formulare una simile contestazione. Quest' ultima non sarebbe giustificata, poiché l' analogia fra i prezzi indicati dalla ricorrente alle società operative del gruppo Shell e quelli che si asseriscono convenuti sarebbe rilevabile solo in relazione alla rafia. La mancanza di analogie tra il cosiddetto prezzo convenuto e il prezzo richiesto per il copolimero dimostrerebbe del resto che l' analogia rilevata in merito al prezzo della rafia non sarebbe il risultato di una collusione.

163 Per quanto riguarda il febbraio 1981, essa ritiene che la Commissione abbia torto nell' affermare che le società operative del gruppo Shell hanno adottato misure per conseguire i prezzi-obiettivo fissati durante una riunione di produttori, Al contrario, le "istruzioni" in materia di prezzi impartite dalla Shell successivamente a detta riunione, e cioè il 26 gennaio 1981 (all. C1, risposta SC alla lettera 29 marzo 1985), avrebbero contenuto l' invito per le società operative a fatturare prezzi inferiori ai suddetti obiettivi.

164 In relazione al marzo 1981, la ricorrente fa rilevare che una delle società operative del gruppo Shell (la Shell UK) tentava di spuntare prezzi notevolmente inferiori ai prezzi-obiettivo (memorandum Shell UK del 23 febbraio 1981, all. C2, risposta SC alla lettera 29 marzo 1985). Peraltro essa sostiene che, pur essendo esatto che le società operative abbiano tentato di far aumentare i prezzi verso un livello che appare corrispondere al prezzo-obiettivo, da ciò non può dedursi che essa intendesse attuare in tal modo detto prezzo-obiettivo, a meno di non interpretare la documentazione in modo sbagliato (all. C2 e C3, lettera 29 marzo 1985).

165 Per quanto riguarda il maggio 1981, essa sostiene di aver raccomandato alle società operative, in un telex del 10 aprile 1981 (all. SC D3, lettera 29 marzo 1985), di fatturare prezzi inferiori ai prezzi-obiettivo; e sostiene che parecchie società operative hanno adottato obiettivi in materia di prezzi ancora più bassi, facendo notare che i prezzi-obiettivo non erano conseguibili (memorandum Shell UK del 29 e 30 aprile 1981, all. SC D2, lettera 29 marzo 1985 e all. D1, risposta SC alla lettera 29 marzo 1985) e, infine, che i prezzi effettivi sono stati notevolmente inferiori.

166 In merito all' iniziativa in materia di prezzi del settembre-dicembre 1981, la ricorrente fa rinvio alle sue risposte alla comunicazione degli addebiti e alla lettera 29 marzo 1985.

167 Per quanto riguarda le quote, la ricorrente fa rilevare come non possa riconoscersi valore probante al fatto che un suo direttore avesse indicato che la Shell si sarebbe contentata di una quota di mercato tra l' 11% e il 12% (com. gen., all. 64), poiché gli altri produttori sapevano che detta dichiarazione non avrebbe potuto vincolare le società del gruppo Shell. I resoconti delle riunioni svoltesi nel maggio e nel giugno 1981 (com. gen., all. 64) mostrerebbero chiaramente che le discussioni non miravano alla conclusione di un accordo in materia di quote. Se ci sono stati scambi di informazioni a posteriori riguardanti i fatturati, ciò sarebbe avvenuto al fine di raccogliere dati commerciali per evidenziare una maggiore competitività e non al fine di verificare il rispetto di un accordo in materia di quote.

168 Dal canto suo, la Commissione sostiene che la partecipazione della ricorrente alle iniziative in materia di prezzi del 1981 discende con chiarezza dagli elementi di prova da essa prodotti. Così, per quanto riguarda il gennaio 1981, i prezzi raccomandati dalla Shell sarebbero stati gli stessi che comparivano nelle istruzioni in materia di prezzi degli altri produttori per il tipo-chiave (la rafia) e per gli omopolimeri. Anche se la Commissione ammette che i prezzi erano differenti per il copolimero, essa ritiene che ciò non basti a dimostrare che la Shell seguisse una politica in materia di prezzi del tutto indipendente.

169 In merito al febbraio 1981, la Commissione sostiene che gli obiettivi erano stati fissati nel dicembre 1980. Ebbene, in tale data la Shell avrebbe diffuso raccomandazioni basate su tali obiettivi, pur essendo vero che in seguito essa ha trasmesso nuove raccomandazioni, corrette nel senso di un ribasso.

170 Secondo la Commissione, lo stesso intento di adeguarsi ai prezzi convenuti risulterebbe evidente anche per i mesi di marzo e maggio 1981. Così, l' ICI e la Shell avrebbero impartito istruzioni identiche per l' aprile e il maggio 1981 (all. C3 e D1 e segg., lettera 29 marzo 1985).

171 La Commissione sottolinea che il fatto che l' una o l' altra società operativa del gruppo Shell abbia deciso di applicare un prezzo inferiore all' obiettivo fissato non esclude che la Shell avesse iniziato con l' accettare il prezzo-obiettivo, dato che tale comportamento potrebbe spiegarsi con l' intento di operare raggiri.

172 La Commissione ammette che non è stato possibile concludere nessun accordo definitivo in materia di quote per il 1981. Essa tuttavia afferma che all' inizio del 1981 i produttori sono giunti a un accordo su un sistema provvisorio, consistente nel limitare le vendite mensili a 1/12 dell' 85% degli obiettivi convenuti per il 1980, come attestato dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17). In secondo luogo, i produttori avrebbero operato un controllo reciproco delle loro vendite effettive nell' arco di ciascun mese, come dimostrerebbe segnatamente una tabella datata 21 dicembre 1981, reperita presso l' ICI, che riporta le vendite mensili dei vari produttori nel 1981 (com. gen., all. 67). In terzo luogo, l' ICI, la Shell e la Monte si sarebbero incontrate in due occasioni, il 27 maggio e il 15 giugno 1981, per discutere intorno a proposte di accordi in materia di quote (com. gen., all. 64).

c) Giudizio del Tribunale

173 Il Tribunale ritiene che l' esame della partecipazione della ricorrente alle iniziative in materia di prezzi e al sistema delle quote per il 1981 debba svolgersi alla luce dei contatti che la ricorrente manteneva con i partecipanti alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", della sua partecipazione alle riunioni del 27 maggio e del 15 giugno 1981 (com. gen., all. 64) e alla luce del contenuto di una nota interna della Shell, del 15 febbraio 1982 (com. gen., all. 94), intitolata "Market Quality PP.", in cui si legge:

"Price initiatives by PP majors (Hoechst, M-E, ICI, Shell) unlikely to have much effect (as usual: there are too many PP producers with differing objectives & perceptions)".

((Non sembra che le iniziative in materia di prezzi delle grandi del PP (Hoechst, M-E, ICI, Shell) ottengano molti risultati (come al solito: ci sono troppi produttori di PP con obiettivi e visioni divergenti) ))

174 Circa l' iniziativa in materia di prezzi del gennaio-maggio 1981 il Tribunale rileva che, diversamente da quanto affermato dalla ricorrente, la decisione (tabella 7B) l' accusa di aver partecipato alla fissazione di un prezzo-obiettivo per il 1 gennaio 1981. Quest' ultima si basa sull' identità dei prezzi contenuti in un telex inviato dalla Shell alle società operative del gruppo il 17 dicembre 1980 (all. SC B/C1, lettera 29 marzo 1985) e delle istruzioni in materia di prezzi inviate da altri cinque produttori tra il 29 ottobre e il 15 dicembre 1980 per i tipi rafia e omopolimero e da tre di tali produttori per il copolimero. Al riguardo, occorre rilevare che, da un lato, dall' istruzione in materia di prezzi dell' ICI del 1 dicembre 1980 (all. ICI B2, lettera 29 marzo 1985) discende che quest' ultima aveva appreso dal mercato che la Shell aveva deciso di aumentare i suoi prezzi a partire dal mese di novembre, cioè prima della riunione del 16 dicembre 1980 ricordata dalla Commissione, e che, dall' altro, contrariamente a quanto evidenziato nella tabella 7B della decisione, l' istruzione in materia di prezzi della Shell del 17 dicembre 1980 non corrisponde a quella di nessun altro produttore in relazione al copolimero, poiché la ricorrente dichiara un prezzo di 1,80 DM/kg, mentre gli altri tre produttori dichiarano un prezzo di 2,00 DM/kg e altri due un prezzo di 1,95/DM kg, cioè prezzi notevolmente superiori. Ne consegue che la tabella 7B della decisione fornisce un' immagine ingannevole di somiglianza tra il prezzo della ricorrente e quello degli altri produttori per quanto riguarda detta qualità di polipropilene. Poiché la Commissione non ha prodotto nessun altro documento che contenga l' indicazione di prezzi della ricorrente identici a quelli degli altri produttori per tale qualità, il Tribunale ritiene che la Commissione non possa basarsi sul solo telex del 17 dicembre 1980 della ricorrente per sostenere che la Shell ha partecipato alla fissazione di un prezzo-obiettivo per il 1 gennaio 1981. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0011.3

175 Per quanto riguarda il febbraio 1981, il Tribunale rileva che, per ritenere coinvolta la ricorrente, la Commissione si è basata sul telex del 17 dicembre 1980 della Shell (all. SC B/C1, lettera 29 marzo 1985) e sul memorandum interno della Shell UK del 21 gennaio 1981 (all. SC C2, lettera 29 marzo 1985), che parlano entrambi di un aumento di prezzi corrispondente a quello preventivato dai suoi concorrenti. A fronte di tali elementi di prova, la ricorrente ha prodotto un telex della Shell, datato 26 gennaio 1981 (all. C1, risposta SC alla lettera 29 marzo 1985), che riporta alcuni prezzi per il 1 febbraio 1981, diversi tanto dalle istruzioni precedenti e da quelle degli altri produttori, quanto dal prezzo-obiettivo determinato durante le riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17). Essa aggiunge che, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, il memorandum della Shell UK del 21 gennaio 1981 (all. SC C2, lettera 29 marzo 1985) riguarda un aumento di prezzo per il marzo 1981, non per il 1 febbraio 1981. Il Tribunale ritiene, in primo luogo, che il documento prodotto dalla ricorrente non sia tale da inficiare le conclusioni che la Commissione ha dedotto dai precedenti documenti. Infatti, era prassi comune che, una volta impartite istruzioni in materia di prezzi corrispondenti rigorosamente a quelle dei loro concorrenti, le società operative del gruppo Shell modificassero dette istruzioni alcuni giorni prima della loro applicazione, quando ritenevano che l' iniziativa in materia di prezzi stabilita avesse poche possibilità di riuscita. E' per questo motivo che le iniziative in materia di prezzi sono spesso fallite e che i prezzi praticati dalla ricorrente sul mercato sono stati spesso inferiori ai prezzi-obiettivo fissati (il che è stato ammesso dalla Commissione nella decisione). In secondo luogo, il Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, il memorandum della Shell UK del 21 gennaio 1981 evidenzi disgiuntamente, da un lato, la sua intenzione di attenersi all' aumento di prezzi annunciato per febbraio dai produttori europei, per raggiungere il prezzo menzionato sia nel suo telex del 17 dicembre 1980 che nel resoconto della riunione del gennaio 1981 (1,75 DM/kg per la rafia) e, dall' altro, l' aumento di prezzo previsto per il 3 marzo. In realtà, la tesi della ricorrente è incompatibile con i vari dati citati nel memorandum, poiché questo parla di un prezzo per il mese di gennaio di 1,50 DM/kg, corrispondenti a 315 lire sterline (UKL)/t, di un obiettivo per febbraio di 1,75 DM/kg, corrispondenti a 360-370 UKL/t, e di un aumento preventivato per il 3 marzo di 20 UKL/t.

176 In merito al marzo 1981 il Tribunale rileva che, per affermare che la Shell era implicata in tale fase dell' iniziativa in materia di prezzi di cui trattasi, la Commissione si basa su un memorandum interno della Shell UK del 21 gennaio 1981 (all. SC C2, lettera 29 marzo 1985) e su un memorandum della Shell del 28 gennaio 1981 (all. SC C3, lettera 29 marzo 1985), che parla di un prezzo-obiettivo di 2,00 DM/kg, che corrisponde rigorosamente al prezzo-obiettivo fissato durante le riunioni di gennaio e alle istruzioni in materia di prezzi dei suoi concorrenti. A fronte di tali elementi, la ricorrente sostiene che un memorandum della Shell UK del 23 febbraio 1981 (all. C2, risposta SC alla lettera 29 marzo 1985) parla di un prezzo nettamente inferiore al suddetto. Il Tribunale rileva che giustamente la Commissione si è basata sui documenti richiamati per concludere nel senso della partecipazione della ricorrente a tale fase dell' iniziativa in materia di prezzi di cui trattasi, in quanto era prassi comune presso la Shell modificare i prezzi precedentemente stabiliti qualche giorno prima della loro entrata in vigore. Al riguardo, è importante sottolineare che, in un memorandum del 27 marzo 1981 (all. SC D1, lettera 29 marzo 1985), la Shell UK ha fatto implicito riferimento al suo stesso memorandum del 21 gennaio 1981, facendone il punto di partenza per il calcolo del prezzo-obiettivo da raggiungere per il 1 aprile 1981; prezzo identico a quelli della Hoechst e della Monte (senza fare nessun riferimento al suo memorandum del 23 febbraio 1981).

177 Per quanto riguarda l' aumento di prezzo che doveva entrare in vigore il 1 maggio 1981, il Tribunale rileva che la Commissione, per coinvolgere la ricorrente, si basa sul memorandum della Shell UK del 27 marzo 1981 e su un telex della Shell del 10 aprile 1981 (all. SC D3, lettera 29 marzo 1985), che parlano entrambi di un prezzo-obiettivo di 2,15 DM/kg, accanto al quale il secondo aggiunge un prezzo minimo di 2,00 DM/kg. Essa rileva che il memorandum della Shell UK ha la stessa data delle istruzioni in materia di prezzi della BASF, dell' ICI e della Monte e che segue di due giorni una riunione di produttori che si sarebbe svolta il 25 marzo. A fronte di questi elementi di prova, la ricorrente sostiene che i memorandum della Shell UK del 29 aprile (all. SC D2, lettera 29 marzo 1985), 30 aprile e 13 maggio 1981 (all. D1 e D2, risposta SC alla lettera 29 marzo 1985) hanno rilevato che i livelli di prezzo precedentemente richiamati non erano conseguibili. Il Tribunale rileva che giustamente la Commissione ha dedotto dal memorandum della Shell UK del 27 marzo 1981 e dal telex della Shell del 10 aprile 1981 la partecipazione della ricorrente a un' iniziativa in materia di prezzi, che doveva essere avviata il 1 maggio; e ciò, ponendo a confronto tali documenti con la riunione del 25 marzo 1981 e con le istruzioni in materia di prezzi impartite dalla BASF, dall' ICI e dalla Monte. Il fatto che il telex del 10 aprile 1981 contenesse un prezzo-obiettivo e un prezzo minimo, il primo soltanto dei quali corrispondente alle istruzioni in materia di prezzi impartite dagli altri produttori, non è tale da inficiare tale ricostruzione.

178 Per quanto riguarda l' iniziativa in materia di prezzi dell' agosto-dicembre 1981, il Tribunale rileva che giustamente la Commissione ha ritenuto che la ricorrente avesse partecipato alla predisposizione di tale iniziativa con la Monte e l' ICI, durante le riunioni del 27 maggio e del 15 giugno 1981. Infatti, dal resoconto della prima di tali riunioni (com. gen., all. 64a), discende che i partecipanti a detta riunione, tra i quali la Shell e l' ICI, ritenevano che il prezzo medio della rafia a fine maggio fosse di 1,80 DM/kg. Dal resoconto della seconda di tali riunioni (com. gen., all. 64b) si deduce che i partecipanti, tra i quali la Shell, l' ICI e la Monte, a fronte di un livello eccessivamente basso dei prezzi preventivavano un aumento di 0,20 DM/kg per il 1 luglio e che è in base ai risultati di questa riunione che la Shell ha determinato il prezzo da essa trasmesso alle sue società operative il 17 giugno 1981 (all. SC E1, lettera 29 marzo 1985), cioè 2,00 DM/kg a partire dal 1 luglio (ossia, 1,80 DM/kg + 0,20 DM/kg).

179 Circa il 1 settembre, il Tribunale rileva che la Commissione basa le sue asserzioni ancora sul telex della Shell del 17 giugno 1981, che prevede anche un obiettivo di partenza per settembre di 2,30 DM/kg. E' opinione della Commissione che detto obiettivo sia stato verosimilmente corretto durante la riunione del 28 luglio 1981. Essa parla poi di un memorandum della Shell UK, datato 4 agosto 1981 (all. SC E3, lettera 29 marzo 1985), che menziona un aumento di 40 UKL/t per l' omopolimero e il copolimero a partire dal 5 settembre. A tali elementi essa aggiunge un telex della Shell del 28 agosto 1981 (all. SC E2, lettera 29 marzo 1985), che parla di un prezzo-obiettivo di 2,20 DM/kg per il mese di settembre, ossia 0,20 DM/kg "higher than existing target of 2.00 DM/kg" (più elevato dell' obiettivo esistente (2,00 DM/kg)). La Commissione ritiene che il confronto in parallelo tra dette istruzioni in materia di prezzi con le riunioni del 4 e 21 agosto 1981 corrobori le conclusioni cui essa è pervenuta. A fronte di questi numerosi elementi di prova, la ricorrente sostiene che un telex della Shell UK del 16 luglio 1981 e un telex della Shell France del 17 luglio 1981 (all. E2 ed E3, risposta SC alla lettera 29 marzo 1985) menzionano prezzi-obiettivo diversi da quelli che sarebbero stati fissati secondo la Commissione. Essa aggiunge che alcuni telex della Shell, del 4 e 20 agosto 1981 (all. E4 ed E5, risposta SC alla lettera 29 marzo 1985) parlano ugualmente di prezzi-obiettivo diversi per il mese di settembre. Il Tribunale ritiene che la Commissione ha sufficientemente dimostrato la partecipazione della Shell alla determinazione di un prezzo-obiettivo per il 1 settembre, in quanto il prezzo contenuto nel telex iniziale della Shell del 17 giugno 1981 rappresentava in modo evidente un obiettivo a lunghissimo termine ("we suggest you start discussions with your customers indicating a floor PP ff level of 2.30 DM/kg"; "vi suggeriamo di iniziare le discussioni con i vostri clienti indicando un prezzo-base di 2,30 DM/kg per il PP ff"), che sarebbe stato pertanto soggetto a revisione; in quanto il memorandum della Shell UK del 4 agosto 1981 e il telex della Shell dello stesso giorno evidenziano che a quella data l' obiettivo per settembre era stato riportato a 2,00 DM/kg; e in quanto il telex della Shell del 28 agosto 1981 dimostra che a tale data "new business/orders should be based on a minimum of 2.20 DM for kg, 0.20 DM/kg higher than existing target of 2.00 DM per kg" (i nuovi contratti/ordini devono basarsi su un minimo di 2,20 DM/kg, 0,20 DM/kg al di sopra dell' obiettivo esistente di 2,00 DM/kg). Tale ricostruzione viene rafforzata dal fatto che il 28 luglio 1981, il 4 e 21 agosto 1981 si sono svolte alcune riunioni di produttori e che dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) discende che la ricorrente era informata del risultato delle riunioni di produttori.

180 Per quanto riguarda il 1 ottobre, il Tribunale rileva che la Commissione, per coinvolgere la Shell in tale fase dell' iniziativa in materia di prezzi, si basa sul telex della Shell del 28 agosto 1981 (all. SC E2, lettera 29 marzo 1985), che indica un prezzo-obiettivo di 2,30 DM/kg per il 1 ottobre, nonché su un memorandum della Shell UK dell' 8 settembre 1981 (all. SC E4, lettera 29 marzo 1985), che annuncia un aumento di 60 UKL/t per l' inizio di ottobre. A fronte di tali elementi, la ricorrente menziona il resoconto di una riunione interna della Shell del 24 settembre 1981 (all. E6, risposta SC alla lettera 29 marzo 1985), durante la quale le società operative del gruppo Shell avrebbero affermato che esse speravano di raggiungere un minimo notevolmente inferiore agli obiettivi. Essa aggiunge che i prezzi effettivamente conseguiti sul mercato erano nettamente inferiori agli obiettivi. Il Tribunale non ritiene l' argomento della ricorrente tale da porre in questione la ricostruzione della Commissione, in quanto nella nota del 24 settembre 1981 si parla di un prezzo-obiettivo di 2,20 DM/kg per il 1 ottobre, aumentato a 2,30 DM/kg, in corrispondenza con il prezzo-obiettivo cui puntavano gli altri produttori. Occorre inoltre rilevare che il memorandum della Shell UK dell' 8 settembre 1981 è stato redatto il giorno successivo a quello in cui la BASF e l' ICI avevano impartito le loro istruzioni in materia di prezzi e solo quattro giorni dopo che la Monte e la DSM avevano fatto lo stesso.

181 Da quanto detto discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente ha aderito alle due iniziative svoltesi durante il 1981 e descritte nei punti da 32 a 36 della decisione e nelle tabelle da 7B a 7G della stessa, fatta eccezione per quanto riguarda la fase d' avvio della prima di dette iniziative.

182 Per quanto concerne la partecipazione della ricorrente al sistema delle quote, il Tribunale rileva che si fa carico ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote per tale anno e di avere, in quell' ambito, indicato le loro "aspirazioni"; in attesa di un accordo, di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre nel periodo febbraio-marzo 1981 le loro vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" concordato per il 1980 e di essersi assegnati, per il resto dell' anno, la stessa quota teorica dell' anno precedente; di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite; infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche assegnate.

183 L' esistenza di trattative fra i produttori intese all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione delle loro "aspirazioni" durante dette trattative sono attestate da vari elementi di prova, come talune tabelle riproducenti, per ciascun produttore, le cifre "actual" ed i "targets" per il 1979 e il 1980, nonché le "aspirations" (aspirazioni) per il 1981 (com. gen., all. 59 e 61); come una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 62) in cui figuravano, per ciascun produttore, la quota per il 1980, le proposte di altri produttori quanto alla quota da assegnargli per il 1981 e le sue "ambitions" (quote desiderate) per il 1981; e come una nota interna dell' ICI (com. gen., all. 63), che descrive l' evoluzione delle trattative e in cui si legge:

"Taking the various alternatives discussed at yesterday' s meeting we would prefer to limit the volume to be shared to no more than the market is expected to reach in 1981, say 1.35 million tonnes. Although there has been no further discussion with Shell, the four majors could set the lead by accepting a reduction in their 1980 target market share of about 0.35% provided the more ambitious smaller producers such as Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR also tempered their demands. Provided the majors are in agreement the anomalies could probably be best handled by individual discussions at Senior level, if possible before the meeting in Zurich".

(Fra le varie soluzioni discusse durante la riunione di ieri, preferiremmo che il quantitativo da dividere non superasse quello che si prevede che il mercato raggiunga nel 1981, ossia 1,35 milioni di tonnellate. Sebbene non vi siano state ulteriori discussioni con Shell, le quattro grandi potrebbero dare l' esempio accettando una riduzione dello 0,35% circa della loro quota di mercato prevista come obiettivo per il 1980, purché i produttori minori più ambiziosi, come Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR moderino anch' essi le loro pretese. Purché i maggiori produttori siano d' accordo, il miglior modo per trattare le anomalie sarebbe probabilmente quello di discuterle singolarmente a livello dirigenziale, se possibile prima della riunione di Zurigo).

Questo documento è accompagnato da una proposta di compromesso espressa in cifre, che raffronta i risultati di ognuno rispetto al 1980 ("% of 1980 target") (% dell' obiettivo per il 1980).

184 L' adozione di misure temporanee consistenti nella riduzione nel periodo febbraio-marzo 1981 delle vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo concordato l' anno precedente risulta dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981, nel quale si legge:

"In the meantime (febbraio-marzo) monthly volume would be restricted to 1/12 of 85% of the 1980 target with a freeze on customers"

((Nel frattempo (febbraio-marzo) si ridurrebbe il quantitativo mensile a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo 1980 con un congelamento dei clienti)).

185 Il fatto che i produttori si siano assegnati per il resto dell' anno la stessa quota teorica dell' anno precedente ed abbiano controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, che queste ultime rispettassero la detta quota è provato dalla combinata lettura di tre documenti. Si tratta innanzitutto di una tabella datata 21 dicembre 1981 (com. gen., all. 67), che riproduce per ciascun produttore le vendite ripartite mese per mese e le cui ultime tre colonne relative a novembre e dicembre nonché al totale annuo sono state aggiunte a mano. Si tratta poi di una tabella non datata, redatta in italiano, intitolata "Scarti per società" e reperita presso l' ICI (com. gen., all. 65), in cui sono poste a confronto, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-dicembre 1981, le cifre delle vendite "actual" con le cifre "theoretic.(al)" (teoriche). Si tratta infine di una tabella senza data, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 68), nella quale si raffrontano, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-novembre 1981, le cifre delle vendite e le quote di mercato con quelle del 1979 e del 1980 e si effettua una proiezione per la fine dell' anno.

186 Effettivamente, la prima tabella mostra come i produttori si siano scambiati i dati delle rispettive vendite mensili, informazioni che un operatore indipendente custodisce gelosamente come segreti aziendali, e li abbiano comparati con i dati corrispondenti del 1980, come indicato dalle altre due tabelle riguardanti lo stesso periodo.

187 La partecipazione della ricorrente a queste varie operazioni discende, in primo luogo, dai contatti da essa avuti con i partecipanti alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti". Occorre ricordare che, secondo la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), la ricorrente era informata dei risultati di tali riunioni, che avevano come argomento - secondo quanto attestato dai resoconti delle riunioni del 27 maggio e del 15 giugno 1981 (com. gen., all. 64) - accordi in materia di quantitativi. Infatti, nel primo di detti resoconti si legge che:

"this meeting was arranged to review the polypropylene scene and to seek SICCs' views on the volume scheme put forward by Montepolimeri in Rome (...) As expected, Shell were unimpressed by the volume proposals as basically they are unconvinced that they work".

((questa riunione era stata programmata per esaminare il contesto del polipropilene e per chiedere l' opinione di SICC sullo schema riguardante i volumi proposto a Roma da Montepolimeri (...) Come previsto, Shell non apparve impressionata dai volumi proposti, poiché sostanzialmente non era convinta che la cosa funzionasse)).

Nel secondo resoconto si legge:

"L. repeated his comments about quotas and Z. said only DSM, Saga and ICI had commented on his proposals. Possible solutions included (a) sanctions (not a great success so far on PVC), (b) control production which is within the power of the bosses (L. thought propylene availability might scupper this), (c) quotas which Z. favoured but L. discounted (...)".

((L. ripeté i suoi commenti a proposito delle quote e Z. disse che solo DSM, Saga e ICI avevano espresso la loro opinione sulle sue proposte. Le soluzioni possibili comprendevano: a) sanzioni (non un gran successo per quanto riguarda il PVC); b) controllo della produzione, il che rientra nel potere dei dirigenti (L. pensava che la disponibilità di propilene avrebbe potuto far naufragare ciò); c) quote, ben accolte da Z. ma tenute in scarso conto da L (...) )).

Benché tali elementi attestino l' esistenza di riserve espresse dalla Shell sul sistema delle quote, essi dimostrano la sua partecipazione alle discussioni che hanno avuto per scopo l' attuazione di tale sistema.

188 In secondo luogo, la partecipazione della ricorrente discende dalla menzione del suo nome nei vari, suddetti documenti. Del resto, in tali documenti compaiono dati a proposito dei quali occorre ricordare che sono stati forniti dalla stessa ricorrente (v. i precedenti punti 114 e 115).

189 Il Tribunale rileva che la Commissione ha giustamente dedotto dal controllo reciproco, in occasione delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", che la ricorrente ha reso possibile fornendo i dati sulle sue vendite, e dall' attuazione nel 1981 di un sistema di limitazione delle vendite mensili, compiuto facendo riferimento a un periodo precedente, che detto sistema era stato adottato dai produttori di polipropilene.

190 Da quanto esposto discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato, salvo per quanto riguarda la fase d' avvio dell' iniziativa in materia di prezzi del gennaio-maggio 1981, che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti su detta iniziativa in materia di prezzi e su quella dell' agosto-dicembre 1981, nonché sulla limitazione delle loro vendite mensili, compiuta facendo riferimento a un periodo anteriore, per quanto riguarda il 1981.

C.3 - L' anno 1982

a) Atto impugnato

191 Secondo la decisione (punti da 37 a 39, primo capoverso), l' iniziativa in materia di prezzi, del giugno-luglio 1982, si sarebbe inserita nel contesto di un ritorno del mercato all' equilibrio fra l' offerta e la domanda. Tale iniziativa sarebbe stata decisa nella riunione dei produttori del 13 maggio 1982, nel corso della quale sarebbe stata elaborata una tabella dettagliata degli obiettivi da perseguire dal 1 giugno per vari tipi di polipropilene, in diverse valute nazionali (2,00 DM/kg per la rafia).

192 Alla riunione del 13 maggio 1982 avrebbero fatto seguito istruzioni in materia di prezzi diramate dalle imprese ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell; i prezzi, con poche eccezioni insignificanti, sarebbero stati corrispondenti ai prezzi-obiettivo definiti nella detta riunione (decisione, punto 39, secondo capoverso). Nella riunione del 9 giugno 1982 i produttori avrebbero riferito che gli aumenti sarebbero stati modesti.

193 Secondo la decisione (punto 40) un' iniziativa in materia di prezzi per il periodo settembre-novembre 1982, mirante a raggiungere il prezzo di 2,00 DM/kg il 1 settembre e di 2,10 DM/kg il 1 ottobre, sarebbe stata decisa nella riunione del 20 e 21 luglio 1982. Nella riunione del 20 agosto 1982 l' aumento previsto per il 1 settembre sarebbe stato rinviato al 1 ottobre e questa decisione sarebbe stata confermata nella riunione del 2 settembre 1982 (decisione, punto 41).

194 A seguito delle riunioni del 20 agosto e del 2 settembre 1982 le imprese ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell avrebbero dato istruzioni in materia di prezzi conformi al prezzo-obiettivo fissato nelle dette riunioni (decisione, punto 43).

195 Secondo la decisione (punto 44), nella riunione del 21 settembre 1982 sarebbero state esaminate le misure prese per raggiungere l' obiettivo fissato in precedenza e le imprese, nel loro complesso, avrebbero espresso il loro assenso ad una proposta diretta ad aumentare il prezzo a 2,10 DM/kg per il periodo novembre-dicembre 1982. Tale aumento sarebbe stato confermato nella riunione del 6 ottobre 1982.

196 A seguito della riunione del 6 ottobre 1982, le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Shell e Saga avrebbero impartito istruzioni che applicavano in materia di prezzi l' aumento deciso (decisione, punto 44, secondo capoverso).

197 Le imprese ATO, BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Saga avrebbero comunicato alla Commissione istruzioni in materia di prezzi impartite ai loro uffici vendite locali, che non solo coinciderebbero fra loro quanto agli importi e alle scadenze, ma corrisponderebbero altresì alla tabella dei prezzi-obiettivo allegata al resoconto ICI della riunione degli "esperti" del 2 settembre 1982. La ricorrente ammetterebbe di aver partecipato ad una riunione delle "quattro grandi" a Heathrow il 13 ottobre (una settimana prima della riunione dei "dirigenti" di ottobre) e in settembre essa sarebbe stata in regolare contatto con l' ICI in merito all' iniziativa in materia di prezzi di ottobre (decisione, punto 45).

198 Secondo la decisione (punto 46, secondo capoverso), la riunione del dicembre 1982 sarebbe sfociata in un accordo, diretto ad introdurre per la fine del gennaio 1983 il livello previsto per novembre-dicembre.

199 Nella decisione ((art. 1, lett. c), e punto 27; v. anche il punto 42) )) si fa peraltro carico alla ricorrente di aver concordato con gli altri produttori vari provvedimenti intesi a facilitare l' applicazione dei prezzi-obiettivo, come riduzioni temporanee della produzione, scambi d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, organizzazione di riunioni locali e, dalla fine del settembre 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzo a singoli clienti.

200 Per quanto riguarda il sistema di "gestione contabile", la cui forma successiva e più raffinata, risalente al dicembre 1982, è nota col nome di "leadership contabile", la ricorrente, come tutti i produttori, sarebbe stata designata come coordinatore o "leader" per almeno un cliente di primaria importanza, con l' incarico di coordinare segretamente i contatti dello stesso con i fornitori. Per l' attuazione di tale sistema sarebbero stati individuati in Belgio, in Italia, in Germania e nel Regno Unito taluni clienti e per ciascuno di essi sarebbe stato designato un "coordinatore". Nel dicembre 1982 sarebbe stata proposta una versione più generale del sistema, con la designazione di un "leader" incaricato di orientare, di negoziare e di organizzare gli aumenti di prezzo. Gli altri produttori, che mantenevano rapporti commerciali normali con i clienti, erano denominati "concorrenti" e collaboravano con il "leader contabile" nella fissazione dei prezzi per il cliente in questione. Per "proteggere" il "leader" e i "concorrenti", qualsiasi altro produttore contattato dal cliente sarebbe stato tenuto ad offrire prezzi superiori al prezzo-obiettivo fissato. Nonostante le asserzioni dell' ICI, secondo cui il sistema sarebbe fallito dopo solo pochi mesi di funzionamento parziale e inefficace, la decisione afferma che il resoconto completo di una riunione tenutasi il 3 maggio 1983 mostrerebbe come allora si siano svolte discussioni dettagliate a proposito di taluni clienti, dei prezzi che ciascun produttore applicava o doveva applicare ad essi nonché del volume delle forniture e degli ordini.

201 Onde stabilire un sistema per il 1982, i produttori presentarono (decisione, punto 58) proposte complesse in materia di quote, nel tentativo di conciliare fattori divergenti, come i risultati precedenti, le aspirazioni in materia di mercato e le capacità produttive disponibili. Il mercato globale da suddividere sarebbe stato stimato in 1 450 000 tonnellate. Taluni produttori avrebbero presentato piani particolareggiati per la ripartizione del mercato, mentre altri si sarebbero accontentati d' indicare le proprie aspirazioni in termini di tonnellate. Nella riunione del 10 marzo 1982 la Monte e l' ICI avrebbero tentato di promuovere un accordo, ma - si rileva nella decisione (punto 58, ultimo capoverso) -, come nel 1981, non si sarebbe raggiunto nessun accordo definitivo e per il primo semestre ciascun produttore avrebbe riferito nelle riunioni sulle proprie vendite mensili, raffrontandole alla sua quota percentuale dell' anno precedente. Secondo la decisione (punto 59), nella riunione dell' agosto 1982 sarebbero proseguite le trattative dirette ad un accordo sulle quote per il 1983 e l' ICI avrebbe avuto discussioni bilaterali con ciascun produttore in merito al nuovo sistema. Tuttavia, in attesa dell' istituzione di tale sistema di quote i produttori sarebbero stati invitati a limitare nel secondo semestre 1982 le proprie vendite mensili alla medesima percentuale del mercato globale ottenuta da ciascuno di essi nel primo semestre. Così, nel 1982, le quote di mercato avrebbero raggiunto un certo equilibrio, definito "quasi-consenso" dalla ATO e, tra i grandi, l' ICI e la Shell si sarebbero mantenuti intorno all' 11% e la Hoechst a un livello leggermente inferiore (10,5%). La Monte, che sarebbe rimasta il produttore più importante, avrebbe fatto un leggero progresso, arrivando a occupare il 15% del mercato, contro il 14,2% dell' anno precedente.

b) Argomenti delle parti

202 Nelle memorie presentate al Tribunale la ricorrente non contesta specificamente la propria partecipazione alle iniziative in materia di prezzi del 1982, ma fa notare che le sue obiezioni in merito alle iniziative in materia di prezzi del 1977, 1979, 1981 e 1983 devono intendersi soltanto come esempi. Per il resto dei suoi argomenti, essa fa rinvio alle memorie da lei depositate durante il procedimento amministrativo.

203 Essa sostiene - senza essere contraddetta sul punto dalla Commissione - di non aver partecipato alle riunioni del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29) e del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), durante le quali sarebbe stato proposto e perfezionato il sistema di "leadership contabile", mentre, secondo la Commissione, "tutti i produttori che partecipavano in questo periodo (a partire dal settembre 1982 in poi) alle riunioni (Shell compresa) furono designati come coordinatori o leader per almeno un cliente di primaria importanza" (decisione, punto 27, ultimo capoverso). Del resto, non sarebbe dimostrato che i produttori presenti abbiano raggiunto un accordo al fine di attuare detto sistema. Comunque, la Shell non sarebbe stata informata e la circostanza che altri produttori avrebbero studiato la possibilità per società del gruppo Shell di partecipare quali "leader contabili" non può bastare per dimostrare che tali società avevano accettato di partecipare al sistema.

204 Peraltro, essa ritiene che la Commissione abbia torto quando pensa di poter dedurre dal resoconto di una riunione di produttori della primavera del 1983 (com. gen., all. 37) che la ricorrente avrebbe comunicato informazioni particolareggiate sulla sua clientela, rilevanti solo nell' ambito di un sistema di "leadership contabile". Nessuno, infatti, all' interno del gruppo Shell sarebbe stato a conoscenza del contenuto di tale riunione e nessuna società del gruppo stesso vi avrebbe partecipato o avrebbe fornito informazioni a chicchessia, affinché fossero utilizzate durante tale riunione. Un confronto tra il resoconto di tale riunione e i fatti effettivamente avvenuti avrebbe potuto dimostrare che i riferimenti fatti alla Shell erano basati su proiezioni, in realtà imprecise, dei dati sulle vendite effettuate da altre società e non su una relazione riguardante la situazione reale, elaborata da una delle società del gruppo Shell. Per l' impresa BIHR, della quale la Shell sarebbe stata "leader contabile", i prezzi furono determinati in funzione dei prezzi medi degli altri suoi fornitori; ciò avrebbe impedito alla Shell di realizzare, suo tramite, un aumento di prezzo o di segnalare i prezzi che essa avrebbe applicato nei suoi confronti, dato che sarebbe stato possibile fissare questi ultimi solo a posteriori.

205 Infine, la ricorrente sostiene che la Commissione non può nemmeno basarsi sul resoconto di una riunione interna della Shell del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 53), poiché tale resoconto non dimostrerebbe la partecipazione della ricorrente al sistema. Inoltre, la Commissione ometterebbe di menzionare il resoconto di un' altra riunione interna della Shell del 14 marzo 1983 (all. 42, com. SC), da cui risulterebbe che la Shell pensava che, in quanto fornitore principale, essa non poteva aumentare i suoi prezzi nei confronti di un cliente importante quale la BIHR. Infine, l' intervento della Shell in un sistema del genere sarebbe stato contrario alla sua linea di condotta, incentrata in quel periodo sui quantitativi.

206 In merito alle quote, la ricorrente sostiene che, avendo la Shell rifiutato di partecipare a un sistema di compensazioni, quest' ultimo sarebbe fallito e non sarebbe stato concluso nessun accordo in materia di quote. Vero è che, durante tali discussioni, un dirigente della Shell avrebbe dichiarato di contentarsi di una quota di mercato oscillante tra l' 11% e il 12%; ma, tenendo in considerazione la struttura del gruppo Shell, nell' ambito della quale la ricorrente non poteva assumere impegni per conto delle società operative, è escluso che le altre imprese abbiano potuto interpretare tale dichiarazione come accettazione di una quota. Nel 1982 la Shell avrebbe avuto una quota di mercato superiore al 12% e avrebbe sfruttato al 98% le sue capacità produttive, cosa che gli altri produttori non potevano ignorare.

207 Dal canto suo, la Commissione fa riferimento agli elementi di prova menzionati nella decisione per coinvolgere la ricorrente nelle iniziative in materia di prezzi del 1982.

208 Peraltro, essa ritiene che esistano prove inconfutabili del fatto che le società del gruppo Shell hanno partecipato alle riunioni delle "quattro grandi" e a riunioni locali e che esse pertanto non possono essere rimaste a lungo all' oscuro del sistema di "leadership contabile" e del ruolo che avrebbero dovuto svolgervi (com. gen., all. 29 e 33), poiché venivano informate del contenuto delle riunioni, come asserito dall' ICI nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8). Se gli altri produttori hanno menzionato la Shell come probabile "impresa guida" ciò significa, a dire della Commissione, che avevano buone ragioni di pensare che essa fosse disposta a partecipare al sistema.

209 Secondo la Commissione, il resoconto di una riunione della primavera del 1983 (com. gen., all. 37), confermato dal resoconto di una riunione del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 53), dimostrerebbe che la Shell forniva agli altri produttori informazioni puntuali sui suoi clienti nell' ambito della sua funzione di "impresa guida", segnatamente della BIHR.

210 La Commissione sottolinea inoltre che il sistema di "leadership contabile" costituiva solo un aspetto degli accordi intercorsi tra i produttori.

211 Per quanto riguarda il 1982 essa afferma che non è stato possibile concludere nessun accordo in materia di quote, nonostante gli sforzi in tal senso, attestati dai vari progetti scoperti. Tuttavia, sarebbe stata escogitata una soluzione provvisoria, sotto forma di orientamento predeterminato delle vendite in funzione dei dati dell' anno precedente. La Commissione sostiene che l' esistenza di discussioni in merito alla definizione delle quote è deducibile da numerosi documenti. Tra questi, occorre ricordare soprattutto alcuni resoconti di riunioni redatti dall' ICI, dai quali si ricava che si svolgevano scambi di informazioni aventi ad oggetto i quantitativi venduti (com. gen., all. da 24 a 26 e da 31 a 33). Occorre anche menzionare diversi progetti reperiti presso l' ICI (com. gen., all. 69 e 71), nonché una proposta relativa al 1982, di grande completezza, proveniente dall' ICI (com. gen., all. 70).

212 La Commissione afferma che le informazioni riguardanti la Shell, presenti in questi numerosi documenti, devono essere state trasmesse dalla stessa Shell, come si affermerebbe nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni.

c) Giudizio del Tribunale

213 Il Tribunale rileva che la partecipazione della ricorrente alle iniziative in materia di prezzi, alle misure destinate ad agevolare l' attuazione di queste ultime e al sistema delle quote dev' essere valutata alla luce dei contatti mantenuti dalla ricorrente con i partecipanti alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", della sua partecipazione alle riunioni delle "quattro grandi" e della partecipazione delle società operative del gruppo Shell alle riunioni locali.

214 Per quanto riguarda l' iniziativa in materia di prezzi del giugno-luglio 1982, che comprendeva la definizione di un prezzo-obiettivo per il 14 giugno relativamente al Regno Unito, decisa durante la riunione di "esperti" del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), la Commissione si basa su un memorandum della Shell UK del 17 giugno 1982 (all. SC F1, lettera 29 marzo 1985), che parla di un aumento di prezzo di 50 UKL/t, pari al prezzo-obiettivo, per il 21 giugno. A fronte di tali elementi, la ricorrente sostiene che, poiché la Commissione ha ammesso che tale iniziativa non è stata attuata, essa non ha nient' altro da aggiungere, se non che in giugno i suoi prezzi sono rimasti gli stessi di maggio. Il Tribunale rileva che, benché il memorandum della Shell sia posteriore di più di un mese alla riunione del 13 maggio 1982 e di tre giorni alla data fissata per l' applicazione del prezzo-obiettivo per giugno, tuttavia la sua data segue di un solo giorno quella di una riunione locale, svoltasi il 16 giugno 1982 in Belgio, su iniziativa della DSM, a seguito della richiesta formulata dagli altri produttori nella riunione del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25). Questa riunione locale, alla quale la Shell ha partecipato, aveva come scopo "to quote the target levels absolutely rigidly for July" (quotare i livelli-obiettivo per luglio in maniera assolutamente rigorosa). Ebbene, questa decisione è stata adottata dopo che i produttori hanno accertato che:

"It was impossible to reach the target level of 36 BFR/kg etc. in June. ICI & DSM pressed for a major push in Belgium as it would have beneficial effects on the surrounding countries + bringing Shell back into the fold (without any producers having to put too much at stake in terms of volume)".

((Da ciò si intuì che sarebbe stato impossibile raggiungere l' obiettivo di 36 BFR/kg ecc. in giugno; ICI e DSM insistevano per una maggiore pressione in Belgio, poiché essa avrebbe avuto effetti benefici sui paesi confinanti + per ricondurre Shell all' ovile (senza che nessun produttore dovesse rischiare troppo in termini di volume) )).

Di conseguenza, il Tribunale ritiene che la riunione locale del 16 giugno 1982 sia sfociata nell' adesione della Shell all' iniziativa in materia di prezzi in corso e che sia irrilevante il fatto che quest' ultima sia fallita.

215 Per dimostrare la partecipazione della ricorrente all' iniziativa in materia di prezzi del settembre-dicembre 1982, la Commissione si basa su una nota della Shell UK del 26 agosto 1982 (all. SC G1, lettera 29 marzo 1985), che inviterebbe l' ufficio vendite a informare i clienti del Regno Unito di un aumento valido a partire dal 1 ottobre 1982 e fisserebbe "livelli-obiettivo" corrispondenti esattamente a quelli elencati nel resoconto della riunione di "esperti" del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29). Una nota, datata 1 novembre, sulla "politica commerciale in materia di poliolefine" consiglierebbe per parte sua di mantenere la struttura dei prezzi-base allora applicati, aumentandoli però nel Regno Unito di 20 UKL/t in corrispondenza con lo stabilizzarsi dei prezzi sul mercato del Benelux e su quello scandinavo sulla base di 2,00 DM/kg e con la richiesta di un aumento di dieci pf, che gli europei avrebbero iniziato ad avanzare in novembre e in dicembre (all. SC. G2, lettera 29 marzo 1985). A ciò la Commissione aggiunge una nota del 25 novembre 1982, che inviterebbe a introdurre l' aumento di 20 UKL/t in dicembre e di portare i "livelli-base" a 490 UKL/t per la rafia non appena possibile all' inizio di dicembre (all. SC. G3, lettera 29 marzo 1985). Inoltre, il resoconto di una riunione svoltasi il 30 novembre e presieduta dalla SCITCO, alla quale assistevano le altre società del gruppo Shell, menzionerebbe alcuni "obiettivi per dicembre" di 2,10 DM/kg per la rafia, 2,30 DM/kg per l' omopolimero e 2,50 DM/kg per il copolimero (all. SC. G4, lettera 29 marzo 1985). Infine, una nota dell' ICI sulla crescita dei prezzi conseguente alle riunioni di produttori di dicembre conterrebbe un' osservazione significativa: "Shell & ourselves have made good progress towards the UKL 490 December levels (...)" ((Shell e noi stessi abbiamo fatto buoni progressi verso i livelli di 490 UKL per dicembre (...); com. gen., all. 34)). La Shell avrebbe tuttavia manifestato all' ICI talune riserve a proposito di un' iniziativa successiva, il che spinge l' autore della nota ad aggiungere: "The most I could persuade them to consider was + UKL 20/t in February to UKL 510/t (...)" ((Il massimo che son riuscito a far tenere a loro in considerazione è stato un aumento di 20 UKL/t per febbraio, sino a 510 UKL/t (...) )). Il resoconto della riunione della Shell del 30 novembre farebbe pensare che l' obiettivo della Shell UK per il 1 febbraio 1983 fosse proprio di 510 UKL. A fronte di tali numerosi elementi, la ricorrente sostiene che il memorandum della Shell UK del 26 agosto 1982 è stato redatto una settimana prima della riunione del 2 settembre 1982, durante la quale, secondo la Commissione, sarebbe stato determinato il prezzo-obiettivo per ottobre e che tale memorandum non va considerato un' istruzione in materia di prezzi. Essa aggiunge che le sue affermazioni sono confermate, da un lato, dal resoconto della riunione interna PIM della Shell del 7 settembre 1982 (all. 30, com. SC), durante la quale sarebbe stato chiaramente definito difficile il raggiungimento dell' obiettivo, a causa del rifiuto da parte di talune società operative del gruppo Shell di perdere quote di mercato per portare avanti una politica dei prezzi irragionevole e, dall' altro, da alcuni documenti provenienti da altri produttori, secondo i quali la Shell avrebbe seguito una politica dei prezzi molto aggressiva. La ricorrente prosegue affermando che la nota del 1 novembre non parla di nessun aumento di prezzo da parte della Shell e che quella del 25 novembre contiene una spiegazione della necessità di aumentare i prezzi in dicembre (vale a dire, la debolezza della lira sterlina). Ad integrazione di tali elementi, essa fa riferimento a una nota della Shell UK del 14 dicembre (all. G1, risposta SC alla lettera 29 marzo 1985), secondo la quale detto aumento sarebbe stato annullato, il che sarebbe confermato da una nota dell' ICI, intitolata "W. European Polypropylene situation December 1982" (com. gen., all. 34; situazione del polipropilene in Europa occidentale nel dicembre 1982), in cui si parlerebbe della politica dei prezzi aggressiva adottata dalla Shell. La cautela della Shell in materia di aumento dei prezzi sarebbe evidenziata anche dal resoconto della riunione del 30 novembre 1982. Il Tribunale rileva che, benché precedente alla riunione del 2 settembre 1982, il memorandum del 26 agosto 1982 segue l' incontro dei "dirigenti" del 20 agosto 1982 e la riunione locale del 23 agosto 1982, dedicata al Belgio e alla quale ha partecipato una società operativa della ricorrente. Ebbene, proprio durante la riunione del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28) è stato fissato per il 1 ottobre 1982 l' obiettivo di 2,00 DM/kg. Per quanto riguarda il resoconto della riunione interna del 7 settembre 1982 (all. 30, com. SC.), occorre rilevare che in esso si dice che il panorama economico era favorevole a un aumento dei prezzi, ma che il livello di 2,00 DM/kg sarebbe stato raggiungibile solo in determinati casi. Per il resto, il Tribunale rileva che l' argomento della ricorrente mira soltanto a dimostrare l' impossibilità da parte sua di applicare sul mercato i prezzi-obiettivo e non che essa non abbia aderito all' accordo che istituiva detti prezzi.

216 Da quanto esposto discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente ha aderito alle due iniziative in materia di prezzi svoltesi durante il 1982 e illustrate nei punti da 37 a 46 della decisione e nelle tabelle 7H e 7J di quest' ultima.

217 Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente al sistema di "leadership contabile", il Tribunale rileva che la ricorrente nega non soltanto la sua partecipazione a detto sistema, ma anche il fatto che quest' ultimo sia stato adottato e attuato dagli altri produttori. Dai resoconti delle riunioni del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29), del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) e della primavera del 1983 (com. gen., all. 37) si ricava che durante queste ultime i produttori presenti hanno aderito a tale sistema. A tal riguardo, l' adozione del sistema di "leadership contabile" risulta dal seguente brano del resoconto della riunione del 2 settembre 1982:

"about the dangers of everyone quoting exactly DM 2.00 A.' s point was accepted but rather than go below DM 2.00 it was suggested & generally agreed that others than the major producers at individual accounts should quote a few pfs higher. Whilst customer tourism was clearly to be avoided for the next month or two it was accepted that it would be very difficult for companies to refuse to quote at all when, as was likely, customers tried to avoid paying higher prices to the regular suppliers. In such cases producers would quote but at above the minimum levels for October".

(il punto di vista di A. circa i rischi che sussisterebbero se tutti praticassero esattamente il prezzo di 2,00 DM è stato accolto, ma piuttosto che scendere al di sotto di 2,00 DM è stato suggerito - e tutti sono stati d' accordo - che produttori diversi dai principali fornitori di un determinato cliente debbano praticare prezzi superiori di qualche pfennig. Mentre è chiaramente da evitare la ricerca di nuovi clienti per il mese o i due mesi successivi, si è riconosciuto che sarebbe molto difficile per le imprese rifiutarsi completamente di proporre un prezzo qualora, come è probabile, i clienti cerchino di evitare di pagare prezzi più alti ai fornitori abituali. In tali ipotesi, i produttori dovrebbero sì proporre prezzi, ma superiori ai livelli minimi di ottobre).

218 L' attuazione, quanto meno parziale, del sistema in esame è attestata dal resoconto della riunione del 3 maggio 1983 (com. gen., all. 38), nel quale si legge:

"A long discussion took place on Jacob Holm who is asking for quotations for the 3rd quarter. It was agreed not to do this and to restrict offers to the end of June, April/May levels were at 6.30 DKR (1.72 DM). Hercules were definitely in and should not have been so. To protect BASF, it was agreed that CWH[uels] + ICI would quote 6.75 DKR from now to end June (1.85 DM)(...)".

((Si è svolta una lunga discussione riguardo a Jacob Holm, che chiede uno sconto per il terzo trimestre. Si è convenuto di non farlo e di limitare le proposte di prezzo alla fine di giugno. In aprile/maggio il livello dei prezzi era di 6,30 corone danesi (DKR) (1,72 DM). Manifestamente Hercules era in lizza e non avrebbe dovuto esserlo. Per proteggere BASF, si è concordato che CWH[uels] + ICI vendano ormai a 6,75 DKR sino alla fine di giugno (1,85 DM) (...) )).

Tale attuazione è confermata dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), che, a proposito del suddetto resoconto osserva:

"In the Spring of 1983 there was a partial attempt by some producers to operate the 'Account Leadership' scheme (...) Since Hercules had not declared to the 'Account Leader' its interest in supplying Jacob Holm, the statement was made at this meeting in relation to Jacob Holm that 'Hercules were definitely in and should not have been so' . It should be made clear that this statement refers only to the Jacob Holm account and not to the Danish market. It was because of such action by Hercules and others that the 'Account Leadership' scheme collapsed after at most two months of partial ineffective operation.

The method by which Huels and ICI should have protected BASF was by quoting a price of 6.75 DKR for the supply of raffia grade polypropylene to Jacob Holm until the end of June".

((Nella primavera del 1983, alcuni produttori tentarono di applicare parzialmente il sistema di "leadership contabile" (...) Poiché Hercules non aveva dichiarato al "leader contabile" di essere interessata a rifornire Jacob Holm, si affermò in quella riunione, a proposito di Jacob Holm, che manifestamente "la Hercules era in lizza e non avrebbe dovuto esserlo". Va chiarito che questa affermazione si riferisce solo al cliente Jacob Holm e non al mercato danese. Fu a causa di questo comportamento della Hercules e di altri che il sistema di "leadership contabile" fallì dopo non più di due mesi di funzionamento parziale e inefficace.

Il metodo grazie al quale Huels e ICI avrebbero dovuto proteggere BASF consisteva nel praticare un prezzo di 6,75 DKR per la fornitura di polipropilene, qualità rafia, a Jacob Holm sino alla fine di giugno)).

219 Il Tribunale ritiene che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) mostra che il sistema di "leadership contabile" era stato adottato durante la riunione del 2 settembre (com. gen., all. 29), in quanto vi si legge che il 2 dicembre "the idea of account management was proposed for more general adoption" (è stata avanzata l' idea di una gestione contabile allo scopo di una sua più generale adozione), il che indica che il sistema era già stato adottato precedentemente in misura più limitata. Circa il valore probatorio della menzione del nome della ricorrente nelle tabelle allegate ai resoconti di queste due riunioni alle quali essa non partecipava, occorre sottolineare che il nome della ricorrente compare accanto a quello dei suoi maggiori clienti del Regno Unito, sia nella tabella allegata al primo resoconto sia in quella allegata al secondo, ma che il numero dei suoi clienti è stato ridotto nel secondo resoconto, in cui è stato aggiunto il nome del suo più importante cliente in Francia. Ebbene, nell' intervallo tra queste due riunioni, una società operativa del gruppo Shell ha partecipato a riunioni locali per il Regno Unito il 13 settembre, 18 ottobre e 15 novembre 1982 e la ricorrente ha partecipato a una riunione delle "quattro grandi" il 13 ottobre 1982. A fronte di tali elementi, il Tribunale ritiene non credibile che la ricorrente non sia stata informata dai suoi concorrenti, durante queste quattro riunioni, in merito all' adozione del sistema di "gestione contabile" avvenuta durante la riunione del 2 settembre 1982. Di conseguenza, il fatto che il nome della Shell sia stato mantenuto nell' elenco dei "leader contabili" per taluni suoi clienti più importanti nella tabella allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 rivela, quanto meno, che essa non aveva formulato, in linea di principio, obiezioni in merito alla sua partecipazione a detto sistema e che pertanto non è solo dopo la riunione del 2 dicembre 1982 che la ricorrente è stata informata dell' esistenza di proposte riguardanti la "leadership contabile", come da essa affermato. Non rifiutando in modo chiaro di partecipare a detto sistema, la ricorrente ha perlomeno dato l' impressione ai suoi concorrenti di accettare di parteciparvi.

220 Circa la questione se, in occasione di una riunione locale svoltasi nel gennaio 1983 per il Regno Unito, la società di gestione della ricorrente nel Regno Unito si sia opposta alla sua partecipazione a un sistema del genere, il Tribunale ritiene che le affermazioni della ricorrente al riguardo non siano sostenute da nessuna prova, in quanto essa non ha prodotto il resoconto della riunione locale durante la quale detto rifiuto sarebbe stato formulato.

221 In merito all' affermazione della ricorrente, secondo la quale le sarebbe stato impossibile svolgere il ruolo di "leader contabile" nei confronti dei suoi principali clienti nel Regno Unito, dato che non avrebbe potuto assumersi il rischio di aumentare per prima i prezzi da essa applicati ai suoi principali clienti, è importante far rilevare che detto argomento potrebbe esser valido solo ipotizzando che la concorrenza in materia di prezzi si sia svolta allora senza vincoli di sorta. Orbene, il Tribunale ha constatato, da un lato, che i produttori di polipropilene coordinavano la loro linea di azione in materia di prezzi e, dall' altro, che essi si erano accordati sul sistema di "leadership contabile". Ne consegue che la ricorrente poteva aumentare i prezzi praticati ai suoi principali clienti senza assumere nessun rischio, poiché sapeva che i suoi concorrenti avrebbero fatto lo stesso. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0011.4

222 In merito alla nuova politica dei prezzi che la ricorrente avrebbe adottato dal gennaio 1983 in poi, consistente nel cercare di ottenere quantitativi di vendita supplementari stabilendo i prezzi per i suoi principali clienti in relazione ai prezzi ad essi fatturati durante un periodo anteriore a condizione che costoro confermassero o aumentassero il volume dei loro ordinativi, politica che sarebbe attestata da due note interne della Shell UK del 26 gennaio 1983 e del 16 marzo 1983 (appendici 18 e 19 alla risposta della SC alla comunicazione degli addebiti), il Tribunale ritiene che le due note prodotte dalla ricorrente, benché evidenzino la volontà di condurre una politica incentrata sui quantitativi di vendita, non forniscono nessuna indicazione in merito alla fissazione di prezzi in relazione a un periodo anteriore. Di conseguenza, l' argomento della ricorrente dev' essere respinto.

223 In merito alla tesi della ricorrente che mira a dimostrare che essa non poteva essere la "leader contabile" del suo cliente BIHR in Francia e alla sua contestazione avente ad oggetto il valore probatorio della lettura combinata della nota interna della Shell del 17 marzo 1983 (all. 41, com. SC) e del resoconto di una riunione della primavera del 1983 (com. gen., all. 37), il Tribunale ritiene che la tesi della ricorrente, nel suo complesso, tende a dimostrare che le sarebbe stato impossibile svolgere il ruolo di "leader contabile" della BIHR. In primo luogo, perché sarebbe stato eccessivamente rischioso per lei aumentare per prima i suoi prezzi nei confronti di detto cliente, da cui dipendeva in larghissima misura. In secondo luogo, poiché i prezzi fatturati a tale cliente (la BIHR) erano fissati in funzione dei prezzi medi da questo pagati agli altri suoi fornitori nel trimestre precedente. Occorre rilevare che detta tesi potrebbe essere accolta nell' ambito di un mercato in cui la concorrenza non fosse soggetta a restrizioni. Orbene, il Tribunale ricorda che i produttori di polipropilene stabilivano prezzi-obiettivo e che essi avevano adottato un sistema di "leadership contabile", il cui effetto era quello di tutelare il fornitore principale di un cliente quando egli aumentava i prezzi nei confronti di detto cliente. Peraltro, il sistema di fissazione di prezzi applicato nei confronti della BIHR sfociava di conseguenza in un risultato identico a quello di un sistema di "leadership contabile", in forza di un accordo per cui gli altri fornitori di tale cliente avrebbero richiesto prezzi corrispondenti o superiori al prezzo-obiettivo perseguito. Così, i prezzi pagati da tale cliente alla ricorrente subivano aumenti in forza dell' aumento dei prezzi richiesti dai suoi concorrenti. Di conseguenza, non c' è motivo di ritenere che la ricorrente non sia stata designata "leader contabile" della BIHR.

224 Infine, il Tribunale ritiene che la parziale erroneità delle informazioni contenute nel resoconto di una riunione della primavera del 1983 (com. gen., all. 37) per quanto riguarda in particolare i prezzi praticati dalla ricorrente nei confronti di taluni clienti non vada spiegata col fatto che tali informazioni non sarebbero state fornite dalla ricorrente, bensì col fatto che quest' ultima, essendo stata oggetto di frequenti critiche da parte dei suoi concorrenti a causa della politica dei prezzi da essa adottata, segnatamente nei confronti di certi clienti per i quali essa era stata designata "leader contabile" (v. il resoconto della riunione interna della Shell del 14 marzo 1983, all. 42, com. SC), ha cercato di dare ai suoi concorrenti l' impressione di praticare prezzi più vicini agli obiettivi concordati e pertanto superiori a quelli da essa in realtà praticati.

225 Per quanto riguarda le quote, il Tribunale rileva che per il 1982 si contesta ai produttori il fatto di aver partecipato a trattative volte al raggiungimento di un accordo in materia di quote per tale anno; di avere, in tale ambito, comunicato le loro aspirazioni in materia di tonnellate; di avere, in mancanza di un accordo definitivo, comunicato durante le riunioni i dati riguardanti le loro vendite mensili durante il primo semestre, raffrontandole alla percentuale conseguita durante l' anno precedente, e di essersi sforzati, nel secondo semestre, di limitare le loro vendite mensili alla quota dell' intero mercato conseguita durante il primo semestre di detto anno.

226 L' esistenza di trattative tra i produttori volte all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione, in tale ambito, delle loro aspirazioni sono attestate, in primo luogo, da un documento intitolato "Scheme for discussions 'quota system 1982' " (Schema per la discussione di un sistema di quote per il 1982; com. gen., all. 69), nel quale sono indicati, per tutti i destinatari della decisione, tranne la Hercules, il tonnellaggio che ciascuno riteneva spettargli e inoltre, per taluni di essi (tutti tranne la Anic, la Linz, la Petrofina, la Shell e la Solvay), il tonnellaggio che, a loro avviso, doveva essere attribuito agli altri produttori; in secondo luogo, da una nota dell' ICI intitolata "Polypropylene 1982, Guidelines" (Polipropilene 1982, linee direttrici; com. gen., all. 70, a), nella quale l' ICI fa un' analisi delle trattative in corso; in terzo luogo, da una tabella datata 17 febbraio 1982 (com. gen., all. 70, b), in cui si confrontano varie proposte di ripartizione delle vendite, una delle quali, intitolata "ICI Original Scheme" ("Schema originario ICI"), costituisce oggetto, in un' altra tabella manoscritta, di leggere modifiche ad opera della Monte in una colonna intitolata "Milliavacca 27/1/82" (si tratta del nome di un dipendente della Monte; com. gen., all. 70, c); in ultimo luogo, da una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 71), che costituisce una proposta complessa (descritta nel punto 58, secondo capoverso, parte finale, della decisione).

227 Le misure adottate per il primo semestre risultano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), nel quale si legge in particolare:

"To support the move a number of other actions are needed a) limit sales volume to some agreed prop. of normal sales".

((Per sostenere l' azione sono necessarie talune altre misure a) limitare il volume delle vendite ad una determinata prop.(orzione) concordata delle vendite normali) )).

L' attuazione di tali misure è attestata dal resoconto della riunione del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25), al quale è allegata una tabella che riproduce, per ciascun produttore, la cifra "actual" delle vendite del periodo gennaio-aprile 1982, confrontata con una cifra "theoretical based on 1981 av(erage) market share" (teorica calcolata in base alla quota media di mercato del 1981), nonché dal resoconto della riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26) relativamente al periodo gennaio-maggio 1982 e dal resoconto del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28) relativamente al periodo gennaio-luglio 1982. Al riguardo, il carattere teorico della quota - utile come termine di riferimento per il raffronto con le vendite mensili realizzate - discende dal fatto che non è stato possibile concordare nessuna quota per l' intero 1981, ma ciò non priva di valore detto raffronto, in quanto lo si consideri un metodo di vigilanza sulla limitazione delle vendite mensili con riferimento all' anno precedente.

228 Le misure prese per il secondo semestre sono provate dal resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 (com. gen., all. 31), nel quale si legge che: "In October this would also mean restraining sales to the Jan/June achieved market share of a market estimated at 100 kt" (In ottobre ciò significherebbe anche limitare le vendite alla parte di mercato ottenuta nel periodo gennaio-giugno su un mercato stimato in 100 kt) e che: "Performance against target in September was reviewed" (I risultati ottenuti rispetto all' obiettivo di settembre sono stati riesaminati). A detto resoconto è allegata una tabella, intitolata "September provisional sales versus target (based on Jan-June market share applied to demand est(imated) at 120 Kt)" ((Vendite previste per settembre rispetto all' obiettivo (calcolato in base alla quota di mercato gennaio-giugno con riferimento a una domanda valutata in 120 kt) )). Il mantenimento di tali misure è confermato dal resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), al quale è allegata una tabella in cui sono raffrontate, per il novembre 1982, le vendite "Actual" (effettive) con le cifre "Theoretical" (teoriche), calcolate a partire da "J-June % of 125 Kt" (percentuale g-giugno di 125 kt).

229 Il Tribunale ritiene che il coinvolgimento della ricorrente in detto sistema di quote si ricava dai contatti frequenti che essa ha avuto con i partecipanti alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", in particolare tramite la partecipazione di società operative del gruppo Shell a numerosissime riunioni locali, di cui i rari resoconti disponibili mostrano che esse erano incentrate sul controllo dei quantitativi di vendita dei vari produttori nei differenti Stati membri, e che detto coinvolgimento si ricava anche dalla sua partecipazione a riunioni bilaterali con altri produttori. Al riguardo, è importante rilevare che, durante una riunione bilaterale svoltasi con l' ICI il 26 novembre 1982, è stato rilevato che il rappresentante della ricorrente "was quick to pick up that in October only Shell' s market share was in line with their Jan-June performance" (ha fatto subito notare che in ottobre solo la quota di mercato della Shell era stata conforme ai loro risultati di gennaio-giugno; com. gen., all. 99).

230 A tali elementi occorre aggiungere il fatto che i dati della ricorrente compaiono nei resoconti delle riunioni che avevano lo scopo di controllare l' attuazione del sistema delle quote (v. i resoconti delle riunioni del 10 marzo, 9 giugno, 12 agosto, 20 agosto e 2 novembre 1982, rispettivamente com. gen., all. 23, 25, 26, 28 e 32). Il valore probatorio di questi dati è corroborato dal fatto che, nei resoconti delle riunioni del 12 agosto, 6 ottobre e 2 dicembre (com. gen., all. 27, 31 e 33), i dati della ricorrente sono sostituiti dalle lettere "N.A." (per "not available": non disponibile), il che dimostra che gli altri produttori non erano in grado di valutare i dati della ricorrente in base alle statistiche del sistema Fides quando quest' ultima non glieli forniva. Inoltre, occorre ricordare che i dati riguardanti la ricorrente sono stati forniti dalla stessa (v. i precedenti punti 114 e 115).

231 A questi vari elementi di prova occorre aggiungere il fatto che, nella riunione del 13 maggio 1982, si è parlato della riapertura di stabilimenti della Shell; che nella riunione del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25) si è discusso della necessità di ricondurre la Shell nell' ambito dell' intesa; che nel resoconto della riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26) si rileva che occorre prendere contatto con i produttori assenti e che in quello della riunione del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 30) si dice:

"pressure was needed on Shell Italy to restrain themselves to the agreed levels for October. SCIT + SCUK were reported to be fully supportive + good meeting had been held by ICI, DSM with Shell Netherlands. It was reported that SCIT had agreed to attend a 'big four' meeting subsequently fixed for 13 October".

(è stato necessario esercitare pressioni su Shell Italia per costringerla ad attenersi ai livelli concordati per ottobre. Di SCIT + SCUK si è detto che sono del tutto favorevoli + si è tenuto un incontro positivo tra ICI e DSM con Shell Paesi Bassi. Si è detto che SCIT aveva accettato di partecipare a una riunione delle "quattro grandi" successivamente fissata per il 13 ottobre).

232 Il Tribunale rileva che giustamente la Commissione ha desunto dal reciproco controllo nel corso delle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", reso possibile dalla ricorrente col fornire i dati delle sue vendite, dell' attuazione durante il 1982 di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento a un periodo anteriore, che tale sistema era stato adottato dai produttori di polipropilene.

233 Da quanto esposto discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi del giugno-luglio 1982 e del settembre-novembre 1982, sulle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle suddette iniziative e sulla limitazione delle loro vendite mensili, compiuta facendo riferimento a un periodo anteriore.

C.4 - L' anno 1983

a) Atto impugnato

234 Secondo la decisione (punto 47), la ricorrente avrebbe partecipato all' iniziativa in materia di prezzi del luglio-novembre 1983. Nella riunione del 3 maggio 1983 sarebbe stato infatti convenuto di applicare il prezzo-obiettivo di 2,00 DM/kg nel giugno 1983. Tuttavia, nella riunione del 20 maggio successivo, tale obiettivo sarebbe stato rinviato a settembre e sarebbe stato fissato un obiettivo intermedio (1,85 DM/kg) per il 1 luglio. Successivamente, in una riunione del 1 giugno 1983, i produttori presenti avrebbero riaffermato il loro totale impegno per il livello 1,85 DM/kg. In tale occasione la Shell si sarebbe "impegnata a compiere l' aumento e a prendere pubblicamente l' iniziativa sull' ECN". La decisione rileva inoltre che si precisò che la Hercules era "molto favorevole" ed avrebbe annunciato i nuovi prezzi in giugno. Tutti i presenti avrebbero avvertito il personale di vendita affinché si informassero i clienti dell' aumento proposto.

235 Nella decisione (punto 48) si sostiene che, facendo eco alla menzione della Shell come "capofila" pubblica dell' iniziativa, sull' ECN del 13 giugno 1983 apparve un articolo nel quale si riferiva che i produttori desideravano prezzi maggiori e che la Shell progettava un aumento fino ad un minimo di 1,90 DM/kg per il 1 luglio ed un ulteriore aumento in settembre. L' articolo avrebbe pure affermato che anche l' ICI e la Monte avrebbero applicato tali aumenti. Nella decisione si rileva che dall' ottobre 1982 la Shell aveva partecipato quasi ogni mese alle cosiddette "riunioni preliminari" delle "quattro grandi". L' articolo dell' ECN avrebbe segnalato che il mercato era "sempre più chiuso" e in una nota di stile telegrafico dell' ICI verso la fine di maggio si leggerebbe: "Volume di giugno - riduzione 122,5; mercato di giugno presunto a 130 + probabile"; la nota poi continuerebbe: "Shell guiderà l' iniziativa. Articolo ECN fra due settimane. ICI informata".

236 Nella decisione (punto 49) si rileva che dopo la riunione del 20 maggio 1983 le imprese ICI, DSM, BASF, Hoechst, Linz, Shell, Hercules, ATO, Petrofina e Solvay diedero ai rispettivi uffici vendite l' istruzione di applicare dal 1 luglio una tabella di prezzi basata su 1,85 DM/kg per la rafia. Da documenti della Shell relativi al Regno Unito e alla Francia risulterebbe che questa società era al corrente dei livelli concordati di prezzo da applicare dal 1 luglio e stava basando proprio su tali prezzi la sua politica di vendite. In un documento della Shell intitolato "PP W Europe-Pricing" (formazione dei prezzi del PP in Europa occidentale) si farebbe riferimento specifico ad un "prezzo-obiettivo per luglio" di 1,85 DM/kg o 480 UKL/t. In una relazione della Shell sulla situazione del mercato del 14 giugno 1983 si leggerebbe tra l' altro che "nell' Europa occidentale le società integrate di Shell detengono quote di mercato che contribuiscono alla stabilità dei prezzi (queste quote sono però in regresso nei Paesi Bassi e nel Regno Unito)". La decisione aggiunge che le istruzioni in materia di prezzi reperite presso la ATO e la Petrofina, anche se frammentarie, confermerebbero che dette imprese aumentarono il livello dei loro prezzi, con un certo ritardo nel caso della Petrofina e della Solvay. Sarebbe così dimostrato che, ad eccezione della Huels, nel cui caso la Commissione non ha reperito tracce di istruzioni per il luglio 1983, tutti i produttori che avevano partecipato alle riunioni o si erano impegnati ad applicare il nuovo prezzo-obiettivo di 1,85 DM/kg impartirono istruzioni in tal senso.

237 Si rileva peraltro nella decisione (punto 50) che il 16 giugno, il 6 e il 21 luglio, il 10 e il 23 agosto nonché il 5, il 15 e il 29 settembre 1983 si svolsero altre riunioni alle quali erano presenti tutti i produttori che partecipavano regolarmente a tali incontri. Verso la fine del luglio e l' inizio dell' agosto 1983 le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Solvay, Monte e Saga avrebbero inviato ai loro vari uffici vendite nazionali istruzioni da applicare a partire dal 1 settembre, basate sul prezzo di 2,00 DM/kg per la rafia. Una nota interna della Shell, datata 11 agosto, relativa ai prezzi di tale impresa nel Regno Unito, indicherebbe che la sua consociata del Regno Unito stava "promuovendo" prezzi base, che sarebbero entrati in vigore il 1 settembre, coincidenti con gli obiettivi stabiliti dagli altri produttori. Alla fine del mese, però, la Shell avrebbe impartito al suo ufficio vendite del Regno Unito l' istruzione di differire l' aumento integrale dei prezzi fino a che gli altri produttori non avessero fissato il livello base auspicato. Con qualche eccezione di scarso rilievo, tali istruzioni avrebbero coinciso per ciascun tipo e per ciascuna moneta nazionale.

238 Secondo la decisione (punto 50, ultimo capoverso), le istruzioni ottenute dai produttori mostrano che successivamente fu deciso di mantenere la dinamica del mese di settembre, con ulteriori aumenti, sulla base di 2,10 DM/kg per la rafia il 1 ottobre e di un incremento a 2,25 DM/kg il 1 novembre. Le imprese BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay avrebbero impartito ai rispettivi uffici vendite istruzioni per la fissazione di prezzi identici per ottobre e novembre, mentre la Hercules avrebbe fissato inizialmente prezzi leggermente inferiori (decisione, punto 51, primo capoverso).

239 Nella decisione (punto 51, terzo capoverso) si rileva che una nota interna recuperata presso la ATO, datata 28 settembre 1983, contiene una tabella, intitolata "Rappel du prix de cota (sic)", indicante per vari paesi i prezzi per settembre e ottobre relativi ai tre tipi principali di polipropilene, prezzi coincidenti con quelli delle imprese BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay. Nel corso delle ispezioni effettuate presso la ATO nell' ottobre 1983 i rappresentanti dell' impresa avrebbero confermato che detti prezzi erano stati comunicati agli uffici vendite.

240 Secondo la decisione (punto 105, quarto capoverso), qualunque sia la data dell' ultima riunione, l' infrazione è durata fino al novembre 1983 poiché l' accordo continuò a produrre i suoi effetti fino ad allora, essendo novembre l' ultimo mese per il quale risulta che furono concordati prezzi-obiettivo e impartite istruzioni in materia di prezzi.

241 Nella decisione (punto 51, ultimo capoverso) si rileva da ultimo che alla fine del 1983, secondo la stampa specializzata, i prezzi del polipropilene erano stati consolidati, così da raggiungere per la rafia un prezzo di mercato da 2,08 a 2,15 DM/kg (rispetto all' obiettivo indicato di 2,25 DM/kg).

242 Sempre secondo la decisione (punto 60), per il 1983 l' ICI avrebbe chiesto a ciascun produttore d' indicare la quota desiderata e di proporre le percentuali di mercato da assegnare a ciascuno degli altri. Le imprese Monte, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga e Solvay, nonché i produttori tedeschi tramite la BASF, avrebbero presentato proposte dettagliate. Le varie proposte sarebbero state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, raffrontata poi con le aspirazioni di ciascun produttore. Tali operazioni avrebbero consentito all' ICI di suggerire orientamenti per un nuovo accordo-quadro per il 1983. Secondo l' ICI, sarebbe apparso essenziale per il successo del nuovissimo progetto che le "quattro grandi" si presentassero come un fronte compatto di fronte agli altri produttori. A parere della Shell - parere comunicato all' ICI - la Shell, l' ICI e la Hoechst avrebbero dovuto avere una quota dell' 11% ciascuna. La proposta dell' ICI per il 1983 avrebbe assegnato il 19,8% ai produttori italiani, il 10,9% alla Hoechst e alla Shell e l' 11,1% alla stessa ICI (decisione, punto 62). Tali proposte sarebbero state discusse nelle riunioni del novembre e del dicembre 1982. Nella riunione del 2 dicembre 1982 sarebbe stata discussa una proposta limitata inizialmente al primo trimestre dell' anno. Dal resoconto della riunione redatto dall' ICI risulterebbe che la ATO, la DSM, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Monte e la Solvay, al pari della Hercules, avrebbero ritenuto "accettabile" la quota loro assegnata (decisione, punto 63). Tali informazioni sarebbero confermate dal resoconto del 3 dicembre 1982 di un colloquio telefonico dell' ICI con la Hercules. Il verbale dell' ICI non riporterebbe la reazione della Shell alla proposta, ma quest' ultima sarebbe stata presente, il 20 dicembre 1982, a una riunione dei "quattro grandi" e in una nota informativa non datata dell' ICI, destinata ad una riunione con la Shell, che avrebbe dovuto svolgersi all' incirca nel maggio 1983, si leggerebbe che la Shell "aveva accettato per l' Europa occidentale quote di 39,5 Kt/tr. per il primo e secondo trimestre 1983".

243 Nella decisione (punto 63, terzo capoverso) si afferma che un documento reperito presso la Shell confermerebbe la conclusione di un accordo, in quanto questa impresa si sarebbe adoperata per non superare la propria quota. Detto documento confermerebbe inoltre che un sistema di controllo dei volumi continuò ad essere applicato nel secondo trimestre 1983 in quanto, per mantenere in quel periodo la quota di mercato della Shell prossima all' 11%, le società di vendite nazionali del gruppo Shell avrebbero ricevuto l' ordine di ridurre le vendite. L' esistenza di tale accordo sarebbe confermata dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983, che, pur non facendo menzione di quote, riferirebbe di uno scambio d' informazioni fra gli esperti sui quantitativi venduti da ciascun produttore nel mese precedente, il che attesterebbe l' applicazione di un sistema di quote (decisione, punto 64).

244 La decisione (punto 65) fa rilevare che, pur non essendo mai stato instaurato un sistema di sanzioni per il superamento delle quote, il sistema secondo cui ciascun produttore riferiva nelle riunioni sui quantitativi venduti nel mese precedente, con il rischio di trovarsi di fronte a critiche da parte degli altri produttori qualora fosse stato ritenuto inadempiente, costituiva uno stimolo a rispettare l' obiettivo assegnato.

b) Argomenti delle parti

245 Secondo la ricorrente, la decisione contesta alle società del gruppo Shell non solo di aver partecipato a un' iniziativa in materia di prezzi nel luglio 1983 ma anche di essere state la fonte di tale iniziativa. Ebbene, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti la ricorrente avrebbe già risposto che tale contestazione non poggia su nessuna prova oggettiva. Benché sia vero che il 19 maggio si è svolta una riunione delle "quattro grandi" (com. gen., all. 101), la ricorrente aveva già stabilito il suo prezzo-obiettivo prima di detta riunione; inoltre, durante tale riunione, essa non si è impegnata a prendere l' iniziativa in tal senso e del resto non era in grado allora di farlo, poiché non ne aveva ancora discusso con le società operative (con le quali si sarebbe incontrata solo nel corso del mese di giugno, cioè dopo la data della riunione dei produttori). Essa non avrebbe partecipato alla riunione di produttori del 1 giugno 1983, durante la quale l' iniziativa in materia di prezzi incriminata dalla Commissione sarebbe stata decisa e il resoconto di detta riunione (com. gen., all. 40) non può riportare correttamente la sua posizione, dato che quest' ultima è stata riferita in modo inesatto da un altro produttore. Vero è che un resoconto dell' ICI menziona il sostegno della ricorrente a detta iniziativa (com. gen., all. 40), ma esso sarebbe contraddetto da un' altra nota dell' ICI, che riferisce in merito alle discussioni svoltesi tra le "quattro grandi" il 19 maggio (com. gen., all. 101) ma che la Commissione avrebbe ignorato, in quanto confutante la sua tesi. Peraltro, l' articolo sul prezzo del polipropilene (com. gen., all. 41) che la ricorrente pensava di proporre autonomamente all' ECN sarebbe stato un articolo di taglio generale, in cui la Shell non aveva intenzione di fare riferimenti a un prezzo specifico. E' innegabile che, alla fine, a richiesta dell' ECN, esso avrebbe contenuto indicazioni più precise, ma il prezzo-obiettivo che la Shell si prefiggeva di raggiungere sarebbe stato più elevato di quello che si sostiene sia stato concordato tra i produttori.

246 Peraltro, la ricorrente sostiene di aver dato dimostrazione del suo comportamento indipendente in materia di prezzi.

247 Per quanto riguarda le quote, la ricorrente sostiene che le riduzioni in termini di quantitativi decise nel 1983 sono state il risultato non di accordi fra produttori, ma di una decisione autonoma delle società del gruppo Shell, avente lo scopo di aumentare i prezzi. E così essa replica alla Commissione, la quale afferma che se la Shell avesse realmente seguito una linea di condotta indipendente mirante alla riduzione delle sue vendite, i suoi obiettivi in materia di vendite sarebbero stati fissati non in quote di mercato (v. all. da 50 a 54, com. SC), ma in tonnellate, che, se i suoi obiettivi fossero stati determinati in valore assoluto, in caso di contrazione del totale della domanda rispetto alle previsioni, essa sarebbe stata spinta ad aumentare la sua quota di mercato, rischiando di avviare una guerra sui prezzi con gli altri produttori. Essa invita la Commissione a fornire la prova, tramite testimonianza di un esperto in economia indipendente, della fondatezza della "teoria" economica illustrata nella sua memoria difensiva. Essa aggiunge che il fatto che essa abbia sperato - senza darlo per scontato - che gli altri produttori avrebbero come lei adottato una linea di condotta mirante alla stabilità delle quote di mercato non può voler dire che essa facesse parte di un' intesa.

248 Essa sostiene che non si è mai discusso di quote durante riunioni "preliminari" o riunioni locali cui la ricorrente o altre società del gruppo Shell possano aver partecipato. Sarebbe infondato quanto asserito dalla Commissione in base a una nota dell' ICI (com. gen., all. 87), e cioè che la ricorrente avrebbe dichiarato all' ICI che, secondo lei, la Shell, l' ICI e la Hoechst avrebbero dovuto avere ciascuna una quota dell' 11% per il 1983. In realtà, nessuna società del gruppo Shell avrebbe rivelato a nessuno un tale desiderio e un' analisi attenta di questa nota dell' ICI evidenzierebbe che detto desiderio è stato attribuito alla Shell da un altro produttore, come rivelerebbe il fatto che la cifra assegnata alla Shell è incasellata. Stesso discorso per una tabella dell' ICI riguardante le aspirazioni di ciascun produttore per il 1983 (com. gen., all. 84), dove comparirebbe un punto interrogativo accanto alla cifra attribuita alla Shell. Peraltro, in un manoscritto dell' ICI riguardante lo stesso periodo (com. gen., all. 99) la Commissione avrebbe confuso "have" con "L.", dipendente della SCITCO.

249 La ricorrente rileva che sarebbe stato necessario fissare le quote solo in caso di adozione di un sistema di compensazione. Ebbene, siccome le società del gruppo Shell avevano rifiutato di partecipare a un sistema del genere, sarebbe stato impossibile adottare quest' ultimo.

250 Secondo la ricorrente la Commissione persiste nell' errore e continua a considerare gli obiettivi interni in materia di quantitativi delle società del gruppo Shell come quote concordate collettivamente con gli altri produttori. All' epoca dei fatti le società del gruppo Shell si erano autonomamente prefissate come obiettivo l' 11% del mercato dell' Europa occidentale. I progetti e preventivi corrispondenti, per il primo trimestre del 1983, sarebbero stati determinati prima che venissero conosciuti gli obiettivi in materia di vendita assegnati alle società del gruppo Shell durante le riunioni, ed essi sarebbero stati successivamente confermati.

251 Per quanto riguarda il secondo trimestre del 1983, essa sostiene che è vero che all' interno del gruppo Shell era stata prevista una riduzione delle vendite (com. gen., all. 90 e 94; all. 53 e 54, com. SC), ma che ciò era avvenuto per rispettare l' obiettivo in termini di quantitativi autonomamente concordato nell' ambito del gruppo e non per rispettare quote concordate, secondo quanto si sostiene, con altri produttori.

252 La Commissione replica che è irrilevante se la Shell si fosse già prefissata un prezzo-obiettivo prima della riunione del 19 maggio 1983, poiché sarebbe dimostrato che, alla fine di detta riunione, le "quattro grandi" avrebbero concordato una strategia comune, come dimostrerebbe la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8). In occasione della riunione dei produttori del 1 giugno 1983, questi ultimi sarebbero stati informati in merito ai propositi della Shell e, in particolare, dell' articolo che quest' ultima pensava di pubblicare sull' ECN per annunciare i suoi propositi in materia di aumenti di prezzo (com. gen., all. 40). Il fatto che l' obiettivo annunciato dalla Shell nell' articolo sia un po' più elevato del prezzo-obiettivo convenuto alla fine della riunione del 1 giugno dev' essere interpretato, secondo la Commissione, tenendo conto del fatto che l' annuncio di un prezzo un po' più alto di quello sperato rientra in una prassi commerciale consueta.

253 La Commissione peraltro rileva che non si può escludere l' eventualità di contatti tra la Shell e le società operative anteriormente al 1 giugno e che comunque queste ultime erano favorevoli a un aumento dei prezzi, a condizione che ciò non si traducesse in una contrazione dei quantitativi di vendita (all. 15, risposta SC alla comunicazione degli addebiti).

254 La Commissione sottolinea che, ad onta del suo scetticismo nei confronti del sistema delle quote (com. gen., all. 64), la ricorrente ha partecipato alle riunioni preliminari delle "quattro grandi" e che alcune società operative del gruppo Shell hanno partecipato a riunioni locali (com. gen., all. 10; all. 18, com. SC) in alcuni paesi. Ebbene, numerosi documenti (com. gen., all. 8, 64, da 95 a 97 e da 99 a 101) proverebbero che durante tali riunioni le discussioni vertevano su argomenti inscindibilmente connessi alle quote. Nel 1983 essa avrebbe dichiarato all' ICI (com. gen., all. 87 e 99) di contentarsi di una quota di mercato dell' 11%-12% ed avrebbe proposto per tale anno l' assegnazione di una quota dell' 11% all' ICI, alla Shell e alla Hoechst (com. gen., all. 87). Detta proposta non sarebbe stata formulata nell' ambito di un sistema di compensazione bensì in quello di un "accordo-quadro" sulle quote per il 1983. La Commissione rileva che la ricorrente afferma che il sistema di compensazione è fallito a causa del rifiuto della Shell di parteciparvi, il che dimostrerebbe che l' intesa non avrebbe potuto operare senza la partecipazione della Shell. La Commissione sostiene che nel manoscritto (com. gen., all. 99) si trova scritto "L." e non "have" per ragioni grammaticali e perché il contenuto del documento è simile a quello di un altro documento (com. gen., all. 87), dove il nome di L. compare inequivocabilmente. La ricorrente avrebbe convinto le società operative ad accettare e applicare questa strategia di limitazione dei quantitativi (com. gen., all. 90 e 94, all. 53 e 54, com. SC). Benché avesse appreso per certo che si trattava di un' intesa (com. gen., all. 37), essa avrebbe quanto meno fornito informazioni agli altri partecipanti a quest' ultima e ne avrebbe essa stessa ottenute. Infine, essa sarebbe venuta a conoscenza della valutazione formulata dagli "esperti" sul mercato per il primo e il secondo trimestre del 1983 e avrebbe adeguato i suoi obiettivi in funzione della quota assegnatale.

c) Giudizio del Tribunale

255 Il Tribunale ricorda che la partecipazione della ricorrente alle iniziative in materia di prezzi e al sistema delle quote per il 1983 deve essere esaminata alla luce dei contatti da essa avuti con i partecipanti alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti" e, in particolare, alla luce della partecipazione frequente di società operative del gruppo Shell alle riunioni locali e dell' assidua presenza della ricorrente alle riunioni delle "quattro grandi", volte a preparare le riunioni di "dirigenti" e di "esperti".

256 Per quanto riguarda l' iniziativa in materia di prezzi del luglio-novembre 1983, il Tribunale rileva che il prezzo-obiettivo di 1,85 DM/kg per il 1 luglio 1983 non è stato fissato durante la riunione del 1 giugno 1983, ma che esso è stato soltanto confermato in tale riunione, come mostra il resoconto di quest' ultima secondo il quale "Those present reaffirmed complete commitment to the 1.85 move to be achieved by 1st July. Shell was reported to have committed themselves to the move and would lead publicly in ECN" (i presenti riaffermarono il loro totale impegno per il livello 1,85, da raggiungere per il 1 luglio. Venne riferito che Shell si era impegnata al riguardo e avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa sull' ECN; com. gen., all. 40). Tale prezzo-obiettivo è stato concordato durante la riunione delle "quattro grandi" del 19 maggio 1983, come evidenzia la combinata lettura del resoconto di quest' ultima e del resoconto della riunione del 1 giugno 1983. Nel resoconto della riunione del 19 maggio 1983 infatti si legge: "Shell to lead - ECN 2 weeks. ICI informed/S. Shell B. (L.' s boss) - commitment - but not absolute" (Shell guiderà l' iniziativa. Articolo ECN fra due settimane. ICI informata/S. Shell B. (superiore di L.) - impegno - ma non pieno; com. gen., all. 101). Il suddetto obiettivo è stato successivamente proposto in occasione della riunione di "dirigenti" del 20 maggio 1983, durante la quale è stato adottato da tutti i produttori. In seguito a detta riunione un memorandum della Shell France del 25 maggio 1983 (all. SC C1, lettera 29 marzo 1985) ha riportato prezzi identici ai prezzi-obiettivo fissati durante la riunione del 20 maggio e alle istruzioni in materia di prezzi impartite il giorno stesso dalla DSM, due giorni prima dall' ICI e due giorni dopo dalla BASF, e ciò per la rafia, l' omopolimero e il copolimero. Anche un memorandum della Shell UK del 24 giugno 1983 (all. SC C2, lettera 29 marzo 1985) contiene prezzi identici, salvo per quanto riguarda il copolimero, per il quale è indicato un prezzo di 550 UKL/t, mentre gli altri produttori parlano di un prezzo di 560 UKL/t. Il Tribunale ritiene che il fatto che solo nel memorandum del 24 giugno 1983 il prezzo del copolimero fosse leggermente inferiore a quello richiesto dagli altri produttori non è tale da inficiare la partecipazione della ricorrente a detta iniziativa, in quanto tale riduzione dell' obiettivo per questo prodotto si verifica ancora una volta nella settimana precedente la data d' attuazione dell' aumento stabilito. Inoltre, il fatto che il prezzo annunciato sul numero dell' ECN del 13 giugno 1983 sia leggermente superiore al prezzo-obiettivo convenuto (1,90 DM/kg al posto di 1,85 DM/kg) è conseguenza dell' intenzione, identica a quella manifestata dalla Shell nella sua nota del 24 giugno 1983, di annunciare ai clienti aumenti più consistenti di quelli realmente previsti.

257 Da quanto esposto discende che la ricorrente non ha prodotto elementi tali da inficiare la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione nei punti da 47 a 49 della decisione.

258 Per quanto riguarda il problema se sia stata la ricorrente a promuovere detta iniziative in materia di prezzi, il Tribunale ricorda che una lettura combinata del resoconto della riunione delle "quattro grandi" del 19 maggio 1983 (com. gen., all. 101) e di quello della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) permette di ritenere che le "quattro grandi" siano state le promotrici dell' iniziativa in materia di prezzi del luglio 1983 e che sia stato concordato tra loro che sarebbe stata la Shell a prendere pubblicamente tale iniziativa mediante un articolo da pubblicare sull' ECN. Occorre sottolineare che il fatto che le parole "L. in principle only" (L. soltanto di principio) compaiono nel resoconto della riunione del 19 maggio 1983 non è tale da inficiare detta constatazione, in quanto è a esso allegata una nota in cui si legge: "B. (L.' s boss) - commitment - but not absolute" (B. (superiore di L.) - impegno - ma non pieno), il che significa che la ricorrente s' è impegnata, ma che aveva bisogno di riprendere i contatti con le società operative del gruppo Shell per poter manifestare il suo accordo definitivo. Al riguardo, le istruzioni in materia di prezzi impartite dalla ricorrente e l' articolo apparso sull' ECN dimostrano che quest' ultima ha ottenuto nel frattempo l' assenso da parte di tali società operative, anche se essa sostiene il contrario senza fornirne la prova. L' affermazione della ricorrente, secondo cui l' articolo che essa aveva pensato originariamente di pubblicare sull' ECN avrebbe dovuto essere di taglio generale, senza contenere riferimenti a un prezzo specifico, è irrilevante, dato che l' articolo effettivamente apparso fa riferimento a un prezzo specifico.

259 Ne consegue che la ricorrente ha guidato l' iniziativa in materia di prezzi del luglio 1983 con le altre tre grandi.

260 Per quel che riguarda la partecipazione della ricorrente all' azione diretta al conseguimento di un prezzo-obiettivo per il mese di settembre 1983, il Tribunale rileva che la Commissione l' ha giustamente dedotta dalla concordanza dei prezzi contenuti nel memorandum della Shell UK dell' 11 agosto 1983 (all. SC I, lettera 29 marzo 1985) con le istruzioni in materia di prezzi impartite da altri produttori per il 1 settembre 1983. Infatti detto memorandum è stato redatto il giorno successivo a una riunione di "esperti", mentre nella settimana precedente erano state impartite istruzioni concordanti da parte della BASF, della Hercules, dell' ICI, della Linz e della Saga. E' importante rilevare che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, detto memorandum prevede per il 1 settembre un prezzo identico a quello della maggioranza dei produttori (la Shell confonde il suo prezzo per agosto con quello per settembre). Il fatto che il 31 agosto, cioè il giorno precedente quello della loro applicazione, la Shell UK abbia rivisto tali istruzioni non consente di inficiare la sua partecipazione a detta iniziativa per le ragioni già esposte.

261 In merito alla conclusione di detta iniziativa in materia di prezzi, il Tribunale rileva che dalla lettura combinata della tabella 7M, del punto 50 e del dispositivo della decisione risulta che si contesta alla ricorrente il fatto di aver partecipato a tale iniziativa nei mesi di ottobre e novembre 1983. Infatti occorre tener presente che la ricorrente compare tra i produttori presso i quali sono state reperite istruzioni in materia di prezzi, le quali rivelano che era stato deciso di continuare sulla scia dei brillanti risultati del mese di settembre, con nuove fasi, sulla base di 2,10 DM/kg per la rafia il 1 ottobre e di un aumento a 2,25 DM/kg il 1 novembre, poiché il suo nome compare nella tabella 7M della decisione, la quale raffronta le istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori per il mese di ottobre. Tale interpretazione del punto 50, ultimo capoverso, della decisione è corroborata dal dispositivo di quest' ultima, dove si enuncia che la Shell ha violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sino ad almeno il novembre 1983, dato che l' unico comportamento contestato alle imprese destinatarie della decisione per i mesi di ottobre e novembre è la loro partecipazione a detta iniziativa in materia di prezzi.

262 Il Tribunale rileva che l' unico elemento di prova fornito dalla Commissione per dimostrare la partecipazione della ricorrente a detta iniziativa è un memorandum della Shell UK del 21 settembre 1983, menzionato nella tabella 7M della decisione. In tale tabella questa istruzione in materia di prezzi è posta a confronto con le istruzioni in materia di prezzi impartite da altri produttori o per il 1 ottobre (la BASF, la Hoechst, la Huels e l' ICI) o per ottobre, senza ulteriori precisazioni (la ATO, la Hercules, la Linz, la Monte e la Solvay). Nella colonna dedicata alla ricorrente compaiono due prezzi, il secondo corrispondente esattamente al prezzo richiesto dagli altri produttori, il primo notevolmente inferiore, senza ulteriori spiegazioni. Ebbene, dalla lettura di tale documento si evince che il primo prezzo rappresenta un' istruzione in materia di prezzi per il 1 ottobre, mentre il secondo, l' unico corrispondente al prezzo richiesto dagli altri produttori per il mese di ottobre 1983, va applicato il 31 ottobre. Di conseguenza, occorre ritenere che la decisione fornisca un' idea ingannevole di concordanza tra l' istruzione in materia di prezzi della ricorrente e quelle impartite da altri produttori. Inoltre il Tribunale rileva che, nella tabella 7N, che riporta le istruzioni in materia di prezzi dei vari produttori, che dovevano diventare operative o il 1 novembre (la BASF, la Hoechst, la Huels) o durante il mese di novembre (la Hercules, l' ICI, la Linz, la Monte e la Solvay), la Commissione non ha ripreso nessuna istruzione in materia di prezzi proveniente dalla ricorrente, mentre la parte dell' istruzione in materia di prezzi della ricorrente che doveva diventare operativa il 31 ottobre avrebbe dovuto essere confrontata con le istruzioni analoghe impartite dagli altri produttori per il 1 novembre. Ebbene, tale confronto evidenzia che i prezzi richiesti dalla ricorrente per il 31 ottobre sono notevolmente inferiori a quelli richiesti dagli altri produttori per il 1 novembre 1983. Di conseguenza, non menzionando nella tabella 7N l' istruzione in materia di prezzi della ricorrente del 21 settembre 1983 la Commissione ha omesso di evidenziare le divergenze esistenti tra le istruzioni in materia di prezzi della ricorrente e quelle degli altri produttori.

263 Ne consegue che la Commissione non ha sufficientemente dimostrato la partecipazione della ricorrente all' iniziativa in materia di prezzi del luglio-novembre 1983 durante i mesi di ottobre e novembre.

264 E' peraltro importante ricordare che la Commissione ha sufficientemente dimostrato la partecipazione della ricorrente al sistema di "leadership contabile" durante gli ultimi mesi del 1982 e la prima metà del 1983.

265 Per quanto riguarda le quote, il Tribunale rileva che dai documenti prodotti dalla Commissione (com. gen., all. 33, 85 e 87) risulta che, alla fine del 1982 e all' inizio del 1983, i produttori di polipropilene hanno discusso in merito a un regime di quote riguardante il 1983 e che in tale ambito la ricorrente ha fornito dati relativi alle sue vendite e che essa ha così partecipato alle trattative organizzate al fine di giungere alla realizzazione di un regime di quote per il 1983.

266 Quanto alla questione se tali trattative abbiano effettivamente avuto successo per quanto riguarda i primi due trimestri del 1983, come si afferma nella decisione (punti 63, terzo capoverso, e 64), il Tribunale rileva che dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40), cui la ricorrente non ha partecipato, emerge che dieci produttori hanno indicato in quella sede i dati relativi alle loro vendite di maggio. Inoltre, nel resoconto di una riunione interna del gruppo Shell del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 90) si legge:

"(...) and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed Shell target of 11%. Accordingly the following reduced sales targets were set and agreed by the integrated companies".

(( (...) e porterebbe a una quota di mercato prossima al 12%, che sarebbe di molto superiore all' obiettivo Shell concordato dell' 11%. Pertanto sono stati fissati e concordati dalle imprese del gruppo i seguenti, più limitati, obiettivi di vendita)).

Sono indicati i nuovi obiettivi, espressi in tonnellate, dopo di che si rileva:

"this would be 11.2 Pct of a market of 395 kt. The situation will be monitored carefully and any change from this agreed plan would need to be discussed beforehand with the other PIMS members".

(ciò rappresenterebbe l' 11,2% di un mercato di 395 kt. La situazione sarà attentamente seguita ed ogni modifica di questo piano concordato sarà previamente discussa con gli altri membri del PIMS).

267 Al riguardo, secondo il Tribunale, la Commissione ha giustamente desunto dalla lettura combinata di questi due documenti che le trattative tra i produttori portarono all' istituzione di un sistema di quote. Infatti la nota interna del gruppo Shell indica che questa impresa chiedeva alle proprie società nazionali di vendita di limitare le vendite, non per ottenere la diminuzione del volume complessivo delle vendite del gruppo Shell, ma per limitare all' 11% l' intera quota di mercato del gruppo. Tale limitazione, espressa in termini di quota di mercato, può spiegarsi solo nell' ambito di un sistema di quote. Inoltre, il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 costituisce un ulteriore indizio dell' esistenza di tale sistema, poiché uno scambio di informazioni relative alle vendite mensili dei vari produttori ha lo scopo primario di controllare il rispetto degli impegni assunti.

268 Si deve infine rilevare che la cifra dell' 11%, come quota di mercato della Shell, figura non solo nella nota interna della Shell, ma anche in altri due documenti, vale a dire una nota interna dell' ICI, in cui quest' ultima rileva che la Shell propone la cifra suddetta per sé, per la Hoechst e per l' ICI (com. gen., all. 87), e il resoconto, redatto dall' ICI, di una riunione del 29 novembre 1982 fra l' ICI e la Shell, nella quale fu richiamata la proposta precedente (com. gen., all. 99).

269 Da quanto esposto discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato, salvo per quanto riguarda i mesi di ottobre e novembre 1983, che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sull' iniziativa in materia di prezzi del luglio-novembre 1983, sulle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi e sugli obiettivi in materia di quantitativi di vendita per i due primi trimestri del 1983.

D - Giudizio riguardante gli argomenti generali

270 La ricorrente sostiene, in linea generale, che la Commissione non può respingere gli argomenti riguardanti questa o quell' altra azione specifica, richiamandosi a un asserito accordo-quadro, poiché si tratterebbe proprio di dimostrare l' esistenza di tale accordo-quadro, dimostrando la partecipazione delle società del gruppo Shell ad azioni specifiche. In sede di replica essa sottolinea che la Commissione non fornisce nessun sostegno alla sua conclusione, secondo la quale le società operative del gruppo Shell avrebbero accettato e applicato i prezzi proposti o avrebbero partecipato a un sistema di quote, la cui esistenza non sarebbe provata né direttamente né indirettamente, ma al quale la Commissione avrebbe dovuto far ricorso per tentare di ovviare alla debolezza delle prove a sua disposizione per quanto riguarda le varie infrazioni lamentate.

271 Così, la ricorrente sostiene che, affermando che tutti i produttori hanno invitato i loro uffici vendita a conseguire i prezzi-obiettivo convenuti durante le riunioni (decisione, punto 74), la Commissione mostra di ignorare la struttura del gruppo Shell. La ricorrente sostiene che le società operative del gruppo le quali producono o forniscono polipropilene nella CEE dispongono di una forte autonomia e che la Shell svolge nei loro riguardi compiti di consulenza e di indirizzo, non avendo però nessun potere coercitivo nei loro confronti; che le opinioni della Shell e delle società operative possono essere differenti, dato che, ad esempio, queste ultime possono preferire il mantenimento dei loro livelli di produzione a scapito dei prezzi, e che tali elementi hanno avuto conseguenze sui rapporti della Shell con gli altri produttori di polipropilene. La Shell non era in grado di imporre alle società operative del suo gruppo l' applicazione di un qualsiasi prezzo-obiettivo e si trovava nell' impossibilità di assumere impegni per conto delle suddette società.

272 Inoltre essa sostiene che la Commissione, quando illustra le iniziative in materia di prezzi, tratta il caso della Shell come se tutte le società operative del gruppo avessero accettato e applicato i prezzi convenuti e avessero impartito istruzioni in materia di prezzi in tal senso, mentre in quasi tutti i casi essa farebbe riferimento soltanto alle comunicazioni che la Shell UK, od occasionalmente la Shell, hanno inviato ai loro addetti alle vendite. Non se ne potrebbe dedurre, se non al prezzo di generalizzazioni eccessive, che tutte le società operative del gruppo Shell abbiano agito allo stesso modo.

273 La ricorrente aggiunge che, poiché la decisione rimprovera ai produttori il fatto che essi "aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi", la Commissione non può sostenere nel suo controricorso che è sufficiente che la Shell abbia comunicato alcuni prezzi alle società operative, persino qualora tali società non abbiano accettato né applicato le istruzioni loro impartite. Simile affermazione sarebbe in contrasto con l' art. 1, lett. d), della decisione, che afferma "(...) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi".

274 La ricorrente sostiene anche che la differenza tra i prezzi da essa praticati sul mercato e gli asseriti prezzi-obiettivo dimostra che il suo comportamento è stato deciso in modo del tutto autonomo.

275 La ricorrente ricorda di avere contestato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, le affermazioni della Commissione in base alle quali le società del gruppo Shell partecipavano agli accordi in materia di quote, sostenendo in particolare che dette società fissavano autonomamente i loro obiettivi in materia di quantitativi, che la determinazione dei loro preventivi e dei loro programmi in materia di produzione e vendita precedeva generalmente le riunioni e non era successivamente ridiscussa a seguito dei risultati di dette riunioni, persino quando la quota di mercato assegnata alla Shell dagli altri produttori era superiore alla quota-obiettivo che la stessa Shell si era assegnata, che i dati preventivati dalle società e i quantitativi di vendita raggiunti differivano notevolmente da quelli assegnati alla Shell dagli altri produttori e, infine, che le società del gruppo Shell non avevano partecipato alle riunioni e che la Shell non conosceva le quote assegnate agli altri produttori e non aveva scambi di informazioni con loro. Così, secondo la ricorrente, le società del gruppo Shell seguivano una loro strategia, definita in modo del tutto autonomo, in merito al volume delle loro vendite. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0011.5

276 La Commissione innanzitutto replica di non contestare alla Shell il fatto di aver svolto tutte le attività descritte nell' art. 1, lett. da a) ad e), della decisione. Al contrario, essa afferma che la Shell è stata coinvolta nell' accordo complessivo in applicazione del quale i produttori si sarebbero dedicati alle suddette attività e che pertanto essa non può sfuggire alle sue responsabilità dimostrando di essere stata meno entusiasta o di aver cooperato di meno riguardo a questa o quell' altra azione o di non aver assistito ad alcuni tipi di riunioni (decisione, punti 81 e 83).

277 Secondo la Commissione non sarebbe importante sapere se la Shell fosse in grado di "costringere" le società operative o se la ricorrente fornisse loro "solo consigli" che esse difficilmente avrebbero potuto ignorare. La struttura decentrata del gruppo Shell non avrebbe assolutamente rappresentato un ostacolo per la conclusione e l' attuazione dell' intesa, come dimostrerebbe un documento che descrive i vincoli di mandato che uniscono la Shell alle società operative del suo gruppo (com. gen., all. 96). Sostenere, come fa la ricorrente, che la Commissione ha mostrato di ignorare la struttura del gruppo Shell significherebbe conferire eccessiva importanza a talune espressioni, isolate dal loro contesto. In realtà, i documenti forniti dalla Commissione dimostrerebbero che la ricorrente adeguava la sua politica dei prezzi agli obiettivi determinati durante le riunioni, da essa perfettamente conosciuti grazie ai suoi contatti con l' ICI, e che essa impartiva direttive in tal senso alle sue società operative, che non potevano considerarle assolutamente inesistenti.

278 La Commissione sottolinea che il fatto che l' una o l' altra società del gruppo Shell abbia infine deciso di applicare un prezzo inferiore non può voler dire che la Shell non avesse cominciato con l' accettare il prezzo-obiettivo, poiché il mancato rispetto di quest' ultimo si potrebbe interpretare come un raggiro. La Commissione sostiene al riguardo, in linea generale, che essa non cerca di dimostrare che i prezzi-obiettivo arrivavano a imporsi sempre sul mercato o erano sempre accettati dalle società operative, ma semplicemente che essi erano determinati e applicati di concerto, come indicato nell' art. 1, lett. d), della decisione, che contesta ai produttori di aver aumentato simultaneamente i prezzi, "in quanto obiettivi". Dando ascolto alla ricorrente, l' autonomia degli uffici vendita, potendo perfino generare differenze nei prezzi praticati, priverebbe di qualunque rilevanza, in relazione al diritto della concorrenza, gli accordi conclusi tra gli organi centrali di imprese diverse.

279 La Commissione sostiene che la Shell ha impartito alle società operative direttive nel senso di una limitazione delle loro vendite e ammette che ha poca importanza il fatto che tale limitazione sia stata espressa in volumi o in quote di mercato. Ciò proverebbe che la ricorrente aveva la certezza o, quanto meno, poteva dare per scontato - e non soltanto sperare - che gli altri produttori avrebbero operato identicamente nel senso di una limitazione delle vendite, tanto più che la stessa Shell affermerebbe che le sue società operative incentravano la loro azione più sui quantitativi che sui prezzi.

280 Il Tribunale ritiene che la struttura del gruppo Shell e il posto della ricorrente in quest' ultima non abbiano costituito un ostacolo alla sua partecipazione alle iniziative in materia di prezzi, al sistema di "leadership contabile" e al sistema delle quote. Infatti, da un' analisi della struttura del gruppo Shell discende che la ricorrente si assume essenzialmente due compiti: da un lato, quello di presiedere le riunioni del PSBU (Polyolefins Strategic Business Unit: Gruppo di lavoro per le strategie commerciali per le poliolefine), che riunisce, oltre alla ricorrente, le società operative del gruppo Shell (all. 5, pag. 3) e che è responsabile dell' elaborazione della strategia (di lungo termine) nell' ambito della quale le società operative del gruppo definiscono la loro specifica strategia sotto la propria responsabilità; dall' altro, quello di svolgere attività di consulenza a favore delle società operative in relazione alla situazione del mercato.

281 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che la ricorrente interveniva sia nell' elaborazione della linea di condotta di lungo periodo delle società operative che nella loro strategia per il breve. Benché sia vero che la ricorrente non poteva imporre decisioni riguardanti l' uno o l' altro ambito, resta il fatto che, dati gli interessi nel complesso convergenti delle diverse società operative del gruppo e gli interessi convergenti del gruppo Shell e degli altri produttori - e cioè, ottenere un aumento del livello generale dei prezzi, a rischio di fare talune concessioni a livello di quantitativi di vendita -, non c' era bisogno che la ricorrente disponesse di poteri coercitivi nei riguardi delle società operative per poter imporre le sue opinioni a queste ultime; tanto più che dette società operative sapevano che i "consigli" a loro rivolti dalla ricorrente si basavano su obiettivi concordati dai produttori di polipropilene. Nella sua risposta alla richiesta di informazioni la ricorrente ha infatti dichiarato:

"ICI often communicated to SCITCO 'target prices' for certain polypropylene grades in the local currencies of the Western European market. It was understood by SCITCO that such 'target prices' were those which had been prepared at 'bosses' or 'experts' meetings - SCITCO do not know which".

(ICI comunicava spesso a SCITCO "prezzi-obiettivo" per taluni tipi di polipropilene nelle valute nazionali del mercato europeo occidentale. SCITCO ha interpretato la cosa nel senso che tali "prezzi-obiettivo" erano quelli elaborati durante le riunioni di "dirigenti" o di "esperti" - SCITCO non sapeva quali).

Inoltre, le società operative del gruppo Shell partecipavano a riunioni locali con i rappresentanti degli altri produttori, riunioni dedicate all' attuazione dei prezzi-obiettivo concordati.

282 Questa analisi è corroborata, e non inficiata, dalle difficoltà che la ricorrente può avere incontrato occasionalmente quando si trattava di discutere di un sistema di compensazione che comportasse necessariamente concessioni rilevanti da parte delle società operative del gruppo Shell. Dovendo fronteggiare simili difficoltà nell' ottobre del 1982, la ricorrente ne ha discusso con i suoi concorrenti, indicando la maniera con cui essa intendeva risolverle. Così, in una nota dell' ICI, datata 18 ottobre 1982 e intitolata "Polypropylene Compensation Scheme" (Sistema di compensazione per il polipropilene; com. gen., all. 96), si legge che:

"L. of SCITCO said that he & his colleagues were under pressure to improve margins on PP and that he would be willing to attend meetings of the big four but not wider gatherings. The problems of the Shell organisation were discussed and whilst the local companies were autonomous L. requested that approaches should be channelled through SCITCO. He had not been able to meet with J., V. L., etc. before this meeting but had agreement to talk about a compensation scheme. L. would be meeting with J. & others on 20/10/82 (...).

L. raised the problem of not having any centralised profit centre but after discussion accepted that it was really up to Shell to agree internally who would draw or conversely provide any compensation".

((L. di SCITCO ha detto che lui e i suoi colleghi erano soggetti a pressioni nel senso di un incremento dei margini relativi al polipropilene e che egli sarebbe stato disposto a partecipare a riunioni delle "quattro grandi", ma non a incontri più allargati. I problemi organizzativi di Shell sono stati discussi e, sebbene le società locali siano autonome, L. ha chiesto che le proposte vengano canalizzate attraverso SCITCO. Egli non aveva potuto incontrare J., V. L., ecc. prima di questa riunione, ma era autorizzato a discutere di sistemi di compensazione. L. si incontrerà con J. e gli altri il 20 ottobre 1982 (...).

L. ha posto il problema di non disporre di un' unità centrale cui faccia capo l' intera gestione degli utili, ma al termine di una discussione ha ammesso che spetta davvero alla Shell decidere sul piano interno chi debba ricevere o, viceversa, fornire compensazioni)).

Al riguardo è importante rilevare che la riunione del 20 ottobre 1982 si è svolta effettivamente, benché non ne sia stato prodotto il resoconto, poiché il verbale della riunione del 7 settembre 1982 è stato in tal sede approvato, come attesta la data "20/10/1982" presente su quest' ultimo.

283 Da quanto esposto discende che l' organizzazione interna del gruppo Shell non ha rappresentato un ostacolo alla partecipazione della ricorrente alle iniziative in materia di prezzi, al sistema di "leadership contabile" e a quello delle quote.

284 Per quanto riguarda i prezzi praticati dalla ricorrente sul mercato, occorre rilevare che la decisione non afferma assolutamente che la ricorrente abbia praticato prezzi sempre corrispondenti ai prezzi-obiettivo fissati dai produttori, la qual cosa mostra che l' atto impugnato non si fonda nemmeno sull' attuazione di detti obiettivi sul mercato da parte della ricorrente per dimostrare la sua partecipazione alle iniziative in materia di prezzi.

285 Il Tribunale rileva che la ricorrente ha affermato, senza fornirne la prova, che le società del gruppo Shell definivano in piena autonomia la loro linea di condotta in materia di quantitativi di vendita. Infatti dalla suesposta ricostruzione dei fatti si ricava che la ricorrente conosceva le quote assegnate agli altri produttori, scambiava informazioni con questi ultimi e aveva con loro contatti regolari vertenti, in particolare, sulla determinazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita. Il fatto che le vendite della ricorrente non siano state sempre corrispondenti alle quote assegnatele è irrilevante, poiché l' atto impugnato non si fonda sull' effettiva attuazione del sistema delle quote da parte della ricorrente sul mercato per dimostrare la sua partecipazione al sistema. In quest' ottica, il Tribunale peraltro rileva che la ricorrente afferma, senza provarlo, che la determinazione, da parte delle società del gruppo Shell, dei loro preventivi e dei loro programmi in materia di produzione e vendita precedeva generalmente le riunioni e non veniva successivamente ridiscussa in base al risultato di dette riunioni, persino quando la quota di mercato assegnata alla Shell dagli altri produttori era superiore alla quota-obiettivo fissata dalla Shell per se stessa. Infatti, poiché per il 1979 e il 1980 la Commissione non è stata in grado di precisare quando sia stato adottato un sistema di quote, la ricorrente non può sostenere che le società del gruppo Shell abbiano definito i loro programmi e i loro preventivi prima delle riunioni durante le quali sono stati conclusi accordi in materia di quote. Per il 1981 e il 1982 la Commissione non sostiene che sia stato adottato un sistema di quote riguardante l' anno nel suo complesso, bensì soltanto che si è raggiunto un accordo su un sistema mensile provvisorio. Per il 1983 l' argomento della ricorrente poggia sulla premessa erronea che la cifra dell' 11% come quota di mercato per la Shell, che compare nella nota interna della Shell del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 90), sia stata determinata da quest' ultima in piena autonomia. Ebbene, il Tribunale ricorda di aver constatato che i fatti si erano svolti diversamente.

286 Da tutto quanto precede discende, in primo luogo, che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente figurava tra i produttori tra i quali sono intervenuti concorsi di volontà relativi ai prezzi-base e alle diverse iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione, ad eccezione della fase iniziale di quella del gennaio-maggio 1981 e della fine dell' iniziativa del luglio-novembre 1983.

287 Aggiungasi che giustamente la Commissione ha desunto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni - in cui si legge che: "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule..." (I "prezzi-obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato) - che tali iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi.

288 Ne discende, in secondo luogo, che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente figurava tra i produttori tra i quali si sono prodotti concorsi di volontà sulle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione.

289 In terzo luogo, ne discende che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sugli obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, il 1980 e la prima metà del 1983 e sulla limitazione delle loro vendite mensili, con riferimento ad un periodo precedente, per il 1981 e per il 1982, menzionati nella decisione.

290 Va aggiunto che, data l' identità degli scopi delle varie misure di limitazione dei quantitativi di vendita - vale a dire la riduzione della pressione esercitata sui prezzi dall' offerta esuberante - giustamente la Commissione ha concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.

291 Occorre inoltre osservare che la Commissione, a sostegno della suesposta ricostruzione, non ha avuto bisogno di far ricorso né al documento reperito presso la Solvay, datato 6 settembre 1977, menzionato nel punto 16, penultimo capoverso, della decisione, né a quelli reperiti presso la ATO, menzionati nel punto 15, lett. h), della decisione, che non erano stati trasmessi alla ricorrente dalla Commissione.

2. L' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE

a) Atto impugnato

292 Secondo la decisione (art. 1 del dispositivo) la ricorrente ha violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, partecipando, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983, ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE: a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali; b) stabilivano periodicamente prezzi "obiettivo" (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE; c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di "direzione contabile", volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti; d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi; e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una "quota" di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).

b) Argomenti delle parti

293 La ricorrente nega di aver commesso le varie violazioni menzionate nell' art. 1, lett. da a) ad e), della decisione, e ritiene che la Commissione non abbia il diritto, richiamandosi all' asserita unicità dell' infrazione, di omettere la dimostrazione della partecipazione della Shell a ogni singola infrazione. Essa sostiene al riguardo che la nozione di accordo-quadro non può essere di nessun aiuto alla Commissione, in quanto essa non disporrebbe di nessuna prova in merito alla conclusione di un simile accordo, distinto dalle singole violazioni di cui essa sostiene l' esistenza.

294 Essa conclude che, anche ad ammettere che sia stata fornita la dimostrazione della ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione, tale ricostruzione non consente assolutamente di concludere a favore dell' esistenza di una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

295 Dal canto suo, la Commissione ricorda di non accusare la Shell di essersi dedicata a tutte le attività descritte nell' art. 1, lett. a) ad e), della decisione, bensì di essere stata coinvolta nell' accordo complessivo in forza del quale i produttori si sarebbero dedicati alle summenzionate attività. Queste ultime non dovrebbero essere considerate come una serie di infrazioni particolari, ma come elementi collegati ad un' infrazione permanente. Tutte le prove dovrebbero pertanto essere considerate come un insieme che dimostri la partecipazione della Shell a un accordo complessivo.

296 La Commissione infine rileva che, anche ad ammettere che la ricorrente non abbia dato interamente il suo assenso a detto accordo in tutti i suoi aspetti, essa si è tenuta in stretto contatto con gli altri grandi produttori per un lungo periodo, ha dato nel complesso il suo sostegno ai vari programmi, arrivando persino a formulare precise proposte, e ha agito di conseguenza, rispondendo così in maniera sovrabbondante ai criteri di coordinamento e collaborazione, enunciati dalla Corte nella sentenza 16 dicembre 1975, Suiker Unie/Commissione, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663, punto 173 della motivazione), criteri che devono essere soddisfatti affinché si abbia una pratica concordata.

c) Giudizio del Tribunale

297 Si deve osservare che la Commissione ha qualificato ciascun elemento di fatto rilevato a carico della ricorrente come accordo o come pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Risulta infatti dalla lettura combinata dei punti 80, secondo capoverso, 81, terzo capoverso, e 82, primo capoverso, della decisione che la Commissione ha qualificato, in via principale, "accordo" ciascuno di tali vari elementi.

298 Del pari, dalla lettura combinata dei punti 86, secondo e terzo capoverso, 87, terzo capoverso, e 88 della decisione risulta che la Commissione ha qualificato, in subordine, "pratiche concordate" gli elementi dell' infrazione quando questi non consentivano di affermare che le parti avevano previamente raggiunto un accordo su un piano comune che ne definisse l' azione sul mercato, bensì che avevano adottato, o avevano aderito a, pratiche collusive che facilitassero il coordinamento della loro attività commerciale, ovvero quando tali elementi dell' infrazione non consentivano di stabilire, in ragione della complessità dell' intesa, che taluni produttori avevano espressamente approvato gli orientamenti concordati dagli altri, ma solo che essi si erano dichiarati disposti ad appoggiarli e si erano comportati di conseguenza. Così, la Commissione conclude nella decisione che, sotto taluni profili, la collaborazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione di un accordo generale possono presentare le caratteristiche di una pratica concordata.

299 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come, perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sia sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. sentenze 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma/Commissione, causa 41/69, Racc. pag. 661, punto 112 della motivazione, e 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 86 della motivazione). Pertanto la Commissione poteva qualificare "accordi" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE i concorsi di volontà fra la ricorrente ed altri produttori di polipropilene che essa ha adeguatamente provato e che vertevano su prezzi-base nel 1977, su iniziative in materia di prezzi, su misure destinate ad agevolare l' attuazione di tali iniziative, su obiettivi in materia di quantitativi di vendita per il 1979, per il 1980 e per la prima metà del 1983, nonché su misure di limitazione delle vendite mensili, con riferimento a un periodo precedente, per il 1981 e il 1982.

300 Per definire la nozione di pratica concordata occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che i criteri del coordinamento e della collaborazione, messi in evidenza dalla stessa giurisprudenza, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione).

301 Nella fattispecie la ricorrente si è tenuta in contatto con altri produttori e ha partecipato alle riunioni delle "quattro grandi" -mentre le sue società operative hanno partecipato a riunioni locali - aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita; contatti e riunioni nel corso dei quali imprese concorrenti si scambiavano informazioni sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, sui prezzi che si proponevano di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritenevano necessarie, sui dati relativi alle loro vendite o sull' identità dei loro clienti. In tal modo la ricorrente ha preso parte, con i suoi concorrenti, ad una concertazione avente lo scopo di influire sul rispettivo comportamento sul mercato e di manifestare il comportamento che ciascun produttore si proponeva di tenere esso stesso sul mercato.

302 Pertanto, la ricorrente non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l' incertezza quanto al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso di dette riunioni per definire la condotta che intendeva seguire sul mercato. Del pari, i suoi concorrenti hanno dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, per definire la condotta che intendevano seguire sul mercato, delle informazioni loro rivelate dalla ricorrente circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva, di tenere essa stessa sul mercato.

303 Ne consegue che giustamente, consideratone lo scopo, la Commissione ha qualificato, in subordine, pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, i contatti e le riunioni con altri produttori di polipropilene alle quali la ricorrente ha partecipato tra il 1977 e il settembre 1983.

304 Quanto al problema se la Commissione potesse ritenere sussistente un' infrazione unica il Tribunale ricorda che le varie pratiche concordate rilevate e i vari accordi conclusi si inserivano, data l' identità dei loro scopi, in sistemi di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote.

305 Si deve sottolineare che tali sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un' unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, la ricorrente ha partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un' infrazione unica dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.

306 Di conseguenza, la censura della ricorrente dev' essere respinta.

3. Conclusione

307 Da quanto esposto discende in primo luogo che, poiché non è stata sufficientemente dimostrata la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione nei confronti della ricorrente per il periodo successivo al settembre 1983, l' art. 1 della decisione dev' essere annullato nella parte in cui dichiara che la ricorrente ha partecipato all' infrazione in detto periodo; in secondo luogo che, poiché non è stata sufficientemente dimostrata la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione nei confronti della ricorrente per quanto riguarda la sua partecipazione alla prima fase dell' iniziativa in materia di prezzi del gennaio-maggio 1981, l' art. 1 della decisione dev' essere annullato nella parte in cui - letto in connessione con la motivazione della decisione - dichiara che la ricorrente ha partecipato a detta iniziativa in materia di prezzi. Per il resto, le censure della ricorrente in merito alla ricostruzione dei fatti e all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, operate dalla Commissione nell' atto impugnato, devono essere respinte.

Sull' imputabilità dell' infrazione alla ricorrente (SICC)

A - Atto impugnato

308 Nella decisione (punto 102) si dichiara che, nel gruppo Shell, l' impresa responsabile del coordinamento e della pianificazione strategica nel settore della termoplastica è la compagnia di "servizio" Shell International Chemical Company. Sarebbe stata quest' impresa a partecipare alle riunioni con le altre imprese principali e a fungere da canale di comunicazione tra l' intesa e le varie compagnie Shell (di produzione e di vendita) operanti nella CEE, le quali, dal canto loro, avrebbero partecipato alle riunioni nazionali o locali. Considerata la sua responsabilità globale per la pianificazione e il coordinamento delle attività delle compagnie del gruppo Shell nel settore del polipropilene, la Commissione ritiene che la Shell International Chemical Company sia l' appropriata destinataria della decisione.

B - Argomenti delle parti

309 La ricorrente sostiene che la Commissione è in errore nell' imputarle l' infrazione. Infatti la Shell, destinataria della decisione, all' interno del suo gruppo non è né un produttore né un fornitore di polipropilene sul mercato comunitario, bensì una delle compagnie di servizio del gruppo omonimo, la quale, da un lato, svolge opera di consulenza per le società operanti in Europa occidentale in merito alle operazioni commerciali di breve periodo e, dall' altro, si occupa del commercio internazionale. Poiché la ricorrente non è un produttore che possa determinare i prezzi e i quantitativi di vendita del polipropilene, la Commissione non potrebbe imputarle la responsabilità dell' infrazione descritta nella decisione. Essa aggiunge che, a causa della marcata autonomia di cui disponevano le società operative del gruppo Shell, la ricorrente non era in grado di imporre loro una qualunque decisione o di assumere per loro conto un qualunque impegno.

310 La Commissione replica che la Shell era la rappresentante del gruppo omonimo a livello internazionale e che proprio essa ha partecipato alle riunioni delle "quattro grandi" e mantenuto i contatti con l' ICI. Un suo alto dirigente avrebbe inoltre presieduto i suoi gruppi interni di lavoro per il coordinamento della linea di azione del gruppo nel settore del polipropilene. Ciò posto sarebbe irrilevante accertare se la Shell avesse poteri coercitivi nei confronti delle società operative oppure si limitasse a fornire consulenze, delle quali sarebbe stato difficile non tener conto.

C - Giudizio del Tribunale

311 Il Tribunale rileva che l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, vietando alle imprese, in particolare, di stipulare accordi o di partecipare a pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l' effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, si rivolge ad entità economiche, ognuna delle quali costituita da un' organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un' infrazione della stessa disposizione.

312 Nella fattispecie, il Tribunale rileva che la Shell e le società operative del suo gruppo, che producono e pongono in commercio prodotti chimici, costituiscono un' unica organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali, finalizzata stabilmente al perseguimento, in particolare, del fine di produrre e vendere polipropilene allo scopo di conseguire i più alti profitti, persino a scapito, eventualmente, delle singole quote di profitto dei suoi vari componenti. In tale organizzazione ogni società svolge un ruolo determinato. Le società operative producono o vendono polipropilene, mentre la ricorrente esercita un ruolo d' impulso e di coordinamento tra le diverse società operative del gruppo. Di conseguenza, la Shell e le suddette società del suo gruppo costituiscono un' unica impresa.

313 Il ruolo della ricorrente in tale impresa è attestato da almeno cinque documenti. Il primo è datato 15 febbraio 1982 ed è intitolato "Market quality PP" (livello qualitativo del mercato del PP) (com. gen., all. 94), il secondo è un resoconto di un colloquio telefonico tra il rappresentante della ricorrente e l' ICI, datato 9 e 10 settembre 1982 (com. gen., all. 95), il terzo è un documento intitolato "Polypropylene compensation scheme" (Sistema di compensazione per il polipropilene), datato 18 ottobre 1982 (com. gen., all. 96), il quarto è il resoconto di un colloquio telefonico tra un dipendente della ricorrente e l' ICI, datato 8 novembre 1982 (com. gen., all. 97), e il quinto è il resoconto di una riunione bilaterale, svoltasi il 26 novembre 1982, tra dipendenti della ricorrente e dell' ICI (com. gen., all. 99). Nel primo si legge:

"Integrated companies (SCUK, SNC, SC) plus SCITCO have met in group chaired by CITP, and agreed:

a) Will meet regularly (approx. quarterly) to review current state of market & formulate marketing/pricing policies for Shell PP in Europe;

b) CITP/2 will collect & disseminate market intelligence (Demand, Competition, prices) approximately monthly;

c) SCITCO will NOT participate in any poly-competitor meetings, but will try to keep informed of their activities & ambitions through CITP bi-lateral contacts;

(...)

ALSO SCITCO/CITP/2 is taking the following actions to try & improve European PP market quality:

e) continental liaison with Shell QUIMICLY POLIBRAZIL to (...) move exportation surplus PP in (...) through Shell MKT2 (...) in LATIN AMERICA & S.E. ASIA: and prevent its export to W. Europe (...)".

((Alcune società del gruppo (SCUK, SNC, SC) più SCITCO si sono riunite sotto la direzione di CITP e hanno concordato:

a) di incontrarsi regolarmente (all' incirca ogni trimestre) per esaminare lo stato attuale del mercato ed elaborare strategie commerciali e politiche dei prezzi per il PP Shell in Europa;

b) che CITP/2 raccolga e diffonda all' incirca ogni mese informazioni riguardanti il mercato (domanda, concorrenza, prezzi);

c) che SCITCO NON partecipi a incontri con numerosi concorrenti, ma cerchi di tenersi informata sulle loro attività e aspirazioni attraverso contatti bilaterali a livello di CITP;

(...)

ANCHE SCITCO/CITP/2 sta avviando le seguenti iniziative per cercare di migliorare il livello qualitativo del mercato europeo del PP:

e) collegamento su scala continentale con Shell QUIMICLY POLIBRAZIL per (...) indirizzare le esportazioni delle eccedenze di PP (...) tramite Shell MKT2 (...) verso l' AMERICA LATINA e il S.E. ASIATICO: e impedire che vengano esportate in Europa occidentale (...) )),

nel secondo, la ricorrente ha affermato:

"I spoke with L. again today to give him the elements of the proposed scheme. His reaction was to say that he felt the group should meet to talk the scheme through & that he would be willing to join in. Particular points raised were:

1) The group as a whole should agree the point at which they would react i.e. if x% market share was lost the scheme would be abandoned.

2) Any target for Shell might have to be broken down territorially to make it organisationally operable (...)"

((Oggi ho ancora parlato con L. per comunicargli i dati del sistema proposto. Egli ha reagito dicendo che pensava che il gruppo si sarebbe dovuto riunire per discutere a fondo sul sistema e che egli era disposto a farne parte. Si è detto in particolare:

1) L' intero gruppo dovrebbe concordare il momento in cui reagire, cioè persa la quota x% del mercato, non si dovrebbe più rispettare il sistema.

2) Qualunque obiettivo per Shell dovrebbe essere ripartito per aree, al fine di renderlo attuabile dal punto di vista organizzativo (...) )),

nel terzo, si afferma che:

"L. of SCITCO said that he & his colleagues were under pressure to improve margins on PP and that he would be willing to attend meetings of the big four but not wider gatherings. The problems of the Shell organisation were discussed and whilst the local companies were autonomous L. requested that approaches should be channelled through SCITCO. He had not been able to meet with J., V.L., etc. before this meeting but had agreement to talk about a compensation scheme. L. would be meeting with J. & others on 20/10/82

(...)

L. raised the problem of not having any centralised profit centre but after discussion accepted that it was really up to Shell to agree internally who would draw or conversely provide any compensation"

((L. di SCITCO ha detto che lui e i suoi colleghi erano soggetti a pressioni nel senso di un incremento dei margini relativi al polipropilene e che egli sarebbe stato disposto a partecipare a riunioni delle "quattro grandi", ma non a incontri più allargati. I problemi organizzativi di Shell sono stati discussi e, sebbene le società locali siano autonome, L. ha chiesto che le proposte vengano canalizzate attraverso SCITCO. Egli non aveva potuto incontrare J., V.L., ecc. prima di questa riunione, ma era autorizzato a discutere di sistemi di compensazione. L. si incontrerà con J. e gli altri il 20 ottobre 1982

(...)

L. ha posto il problema di non disporre di un' unità centrale cui faccia capo l' intera gestione degli utili, ma al termine di una discussione ha ammesso che spetta davvero alla Shell decidere sul piano interno chi debba ricevere o, viceversa, fornire compensazioni)) ),

nel quarto si legge:

"P. said L. would be back in the office on Mon. 15th November. In the meantime he passed on the following information on the reaction of the various Shell units to the proposed compensation arrangements"

(P. ha detto che L. dovrebbe ritornare in ufficio lunedì, 15 novembre. Nel frattempo, è passato a parlare delle informazioni seguenti, riguardanti la reazione delle varie società del gruppo Shell agli accordi suggeriti in tema di compensazione),

e nel quinto si dice:

"John L. was very interested in the new organisation within P&P Divis(ion) & in particular the responsibilities on polyolefins (...) Compensation will be discussed with the local Shell companies at a meeting with J.E.L. (dipendente della ricorrente) on 30 November. I said the scheme was not dead by any means & that it was Shell who were holding things up. J.E L. was quick to pick up that in October only Shell' s market share was in line with their Jan-June performance".

((John L. era molto interessato alla nuova organizzazione nell' ambito della divisione P&P, in particolare riguardo alle responsabilità per le poliolefine (...) Le compensazioni verranno discusse con le società locali della Shell in un incontro con J.E.L. (dipendente della ricorrente) il 30 novembre. Io ho detto che il sistema non era stato assolutamente abbandonato e che era Shell che stava bloccando la situazione. J.E.L. ha fatto subito notare che in ottobre solo la quota di mercato della Shell era stata conforme ai loro risultati di gennaio-giugno) )).

314 L' unitarietà dell' organizzazione di numerosi elementi personali, materiali e immateriali è anche corroborata dal fatto che, in tutta la documentazione prodotta dalla Commissione, i dati sulle vendite richiamati in relazione alla ricorrente fanno riferimento al complesso delle società del gruppo Shell.

315 Pertanto, la Commissione ha potuto giustamente ritenere che la ricorrente fosse responsabile del coordinamento dell' azione del gruppo Shell nell' ambito dell' infrazione, imputandole di conseguenza la responsabilità della violazione commessa.

316 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere respinta.

Sulla motivazione

317 La ricorrente sostiene che essa ha dato dimostrazione del suo comportamento indipendente in materia di prezzi e che la Commissione non ha spiegato perché essa abbia respinto tale dimostrazione, salvo il richiamo al carattere circostanziato della decisione.

318 La Commissione, dal canto suo, ritiene di aver indicato con sufficiente precisione nella decisione gli elementi su cui si basava per concludere nel senso della partecipazione della Shell a un accordo in materia di prezzi. Essa ritiene che non fosse obbligata a confutare le tesi cui si è richiamata la ricorrente per dimostrare l' asserita autonomia della sua politica dei prezzi.

319 Il Tribunale rileva che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. segnatamente le sentenze 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 66 della motivazione, e 10 dicembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie/Commissione, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Racc. pag. 3831, punto 88 della motivazione), benché a norma dell' art. 190 del Trattato CEE la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta a rispondere su quei punti che le appaiano del tutto irrilevanti.

320 Al riguardo, occorre rilevare che la Commissione ha replicato alle tesi della ricorrente riguardanti il prezzo da essa effettivamente praticato sul mercato nei punti da 74 a 76 della decisione.

321 Ne consegue che la censura non può essere accolta.

Sull' ammenda

322 La ricorrente sostiene che nella decisione la Commissione ha violato l' art. 15 del regolamento n. 17 non tenendo in giusto conto la durata e la gravità dell' infrazione contestatale.

1. La prescrizione

323 In sede di replica la ricorrente sostiene che, mancando un collegamento tra l' accordo sui prezzi-base concluso nel 1977 e le riunioni successive, le infrazioni che si sostengono commesse nel 1977 rientrerebbero comunque nella prescrizione quinquennale prevista dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1; in prosieguo: il "reg. n. 2988/74").

324 La Commissione sostiene che la prescrizione cui fa richiamo la ricorrente costituisce un nuovo mezzo ai sensi dell' art. 42 del regolamento di procedura della Corte, valido mutatis mutandis per i procedimenti dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, e che tale mezzo è pertanto irricevibile. Per il resto, essa rileva che ci si trova in presenza di un' infrazione continuata, i cui termini prescrittivi iniziano a decorrere solo dal giorno in cui si conclude l' infrazione.

325 Il Tribunale rileva che secondo il dettato dell' art. 1, n. 2, del reg. n. 2988/74, la prescrizione quinquennale del potere della Commissione di comminare ammende decorre solo dal giorno in cui è cessata l' infrazione permanente o continuata.

326 Nella fattispecie, dai giudizi espressi dal Tribunale relativamente all' accertamento dell' infrazione risulta che la ricorrente ha partecipato ininterrottamente a un' infrazione unica e continuata a partire dalla metà circa del 1977 sino al settembre 1983.

327 Di conseguenza, la ricorrente non può avvalersi della prescrizione delle ammende.

2. La durata dell' infrazione

328 La ricorrente ricorda che la Commissione è in errore nel far risalire l' inizio della sua partecipazione all' infrazione alla conclusione, verso la metà del 1977, di un accordo sui prezzi-base o alle discussioni sui prezzi che si svolgevano in quel periodo.

329 La Commissione ricorda che la ricorrente ha partecipato all' accordo sui prezzi-base del 1977. Essa tuttavia aggiunge di aver ritenuto, per fissare l' importo dell' ammenda, che "mentre l' infrazione risale alla metà del 1977, il meccanismo che l' ha resa operante non sia stato definitivamente messo a punto se non all' inizio del 1979" (decisione, punto 105, ultimo capoverso).

330 Il Tribunale rileva che dai giudizi da esso espressi in merito all' accertamento dell' infrazione discende che l' infrazione contestata alla ricorrente è durata meno di quanto dichiarato nella decisione, poiché la violazione si è conclusa alla fine del settembre 1983 e non nel novembre 1983.

331 Ne consegue che, a questo titolo, l' importo dell' ammenda inflitta alla ricorrente dev' essere ridotta.

3. La gravità dell' infrazione

A - Il ruolo svolto dalla ricorrente

332 La ricorrente ricorda che la Commissione ha enormemente sopravvalutato il ruolo svolto dalla ricorrente nell' ambito dell' infrazione, poiché la Commissione avrebbe torto nel sostenere che, essendo la Shell una delle "quattro grandi", essa costituiva il fulcro degli accordi controversi, che queste ultime assumevano a turno la guida delle iniziative in materia di prezzi e che così la Shell era necessariamente una delle "leader" nell' elaborazione ed esecuzione degli accordi illeciti.

333 In merito al punto 68 della decisione, che menziona un' asserita "posizione comune" che sarebbe stata concordata dalle "quattro grandi", essa richiama l' attenzione sul fatto che la nota dell' ICI su cui si basa la Commissione (com. gen., all. 64) non forniva essa stessa nessuna indicazione sulla posizione di cui trattasi e che, nella sua risposta alla richiesta di informazioni richiamata nel punto 68 della decisione, l' ICI ha spiegato, in merito al contenuto di detta posizione, che "le quattro grandi erano d' accordo nel ritenere che, se avessero voluto aumentare i prezzi, avrebbero dovuto, quali imprese guida, dirigere con fermezza l' iniziativa, a scapito persino dei loro stessi quantitativi di vendita". La ricorrente ritiene che tale analisi poggiasse sul convincimento che un sistema di compensazione concordato tra questi quattro produttori avrebbe loro permesso di prendere più facilmente in considerazione la possibilità di prezzi-obiettivo vincolanti. La ricorrente ha rifiutato di partecipare a qualunque sistema di compensazione (cosa del resto non contestata dalla Commissione) o a qualunque accordo che l' ICI abbia elaborato (o avesse intenzione di elaborare). Essa aggiunge che le sue dichiarazioni sulla rivista ECN, secondo le quali le società del gruppo Shell prevedevano un aumento dei prezzi, si sarebbero basate su una valutazione autonoma della situazione del mercato e non su un accordo, di qualunque tipo, con l' ICI, la Monte e la Hoechst.

334 Essa afferma che, per sostenere nonostante tutto che le "quattro grandi" cercavano di concordare una posizione comune e di costituire un fronte unitario, la Commissione si baserebbe su un documento dell' ICI (com. gen., all. 87) che non sarebbe una nota riguardante una riunione preliminare bensì una nota che riporta discussioni infruttuose svoltesi nell' ottobre 1982 in merito al sistema di compensazione delle quote. La Commissione si baserebbe anche su una nota della Shell del 20 ottobre 1982 (com. gen., all. 100 e all. 30, com. SC), ma fornendone un' interpretazione scorretta (tale nota si sarebbe limitata a illustrare il funzionamento delle leggi di mercato, dicendo che il fatto che le "quattro grandi" si dividessero il 51% del mercato avrebbe dovuto consentire un' azione diretta alla stabilità dei prezzi); la Commissione non avrebbe fatto riferimento a detto documento nella comunicazione degli addebiti a sostegno dell' affermazione secondo cui la ricorrente faceva parte dei "leader" dell' "intesa", e nemmeno per dar fondamento all' accusa meno grave, secondo la quale la Shell avrebbe concluso un accordo in materia di prezzi e/o di quote con gli altri tre cosiddetti "leader" alla fine del 1982. La comunicazione degli addebiti farebbe riferimento a detto documento solo per dimostrare che, mentre le società del gruppo Shell non erano disposte a perdere quote più consistenti di mercato seguendo in modo irragionevole un' energica politica dei prezzi, esse "erano al corrente di prezzi-obiettivo e avevano definito (secondo quanto asserito) la loro linea di condotta commerciale al fine di tener conto di questi ultimi". In merito sia al documento dell' ICI sia alla nota della Shell del 20 ottobre 1982, è opinione della ricorrente che la Commissione affermerebbe non di averne dedotto l' adozione di un' impostazione comune da parte delle "quattro grandi", bensì soltanto la loro consapevolezza del fatto che, se fosse stato possibile adottare una simile impostazione, ciò si sarebbe rivelato utile. Infine, la Commissione si baserebbe su note, che si sostiene riguardino le riunioni preliminari (com. gen., all. 64, 100, 101), le quali, secondo la ricorrente, sono prive di valore probatorio e sono inficiate da altri documenti.

335 Essa sostiene che le società del gruppo Shell, lungi dall' offrire la loro collaborazione per l' orchestrazione delle iniziative dell' asserita intesa, sono rimaste del tutto ai margini di tutti gli accordi illeciti che possano essere esistiti. Le società del gruppo Shell, non avendo partecipato alle riunioni di "dirigenti" e di "esperti", non avrebbero partecipato attivamente agli sforzi volti a realizzare aumenti di prezzo concordati e ad attuare limitazioni concordate dei quantitativi. Esse non avrebbero operato in veste di "leader contabili" e avrebbero svolto un ruolo meramente marginale, cosa di cui la Commissione non avrebbe tenuto conto nella fissazione dell' ammenda. La ricorrente rileva che, nelle osservazioni presentate dinanzi al Tribunale, la Commissione afferma di non contestare alla Shell la partecipazione a tutte le infrazioni elencate nell' art. 1, lett. da a) ad e), della decisione, e sostiene che la Commissione non ha il diritto di mutare in sede processuale le accuse contestate nel dispositivo della decisione, soprattutto quando queste ultime sono state determinanti nella fissazione dell' importo dell' ammenda.

336 Essa conclude che non sarebbe stato possibile infliggerle un' ammenda più elevata nemmeno se avesse partecipato a tutte le infrazioni descritte nella decisione.

337 Replica la Commissione che le prove documentali dimostrano che gli accordi la cui attuazione è cominciata verso la metà del 1977 erano orchestrati dalle "quattro grandi", che l' una o l' altra di esse s' è sempre ritrovata alla guida di un' operazione di rincaro (per la Shell ciò sarebbe avvenuto nel febbraio 1981 e nel luglio 1983) e che, dal settembre 1982, le "quattro grandi" si sono incontrate in occasione di riunioni preliminari svoltesi il giorno prima delle riunioni di "dirigenti".

338 La Commissione ricorda che la ricorrente ha partecipato a tutte le riunioni preliminari di cui la Commissione ha avuto notizia e che la posizione comune adottata dalle "quattro grandi" al fine di aumentare i prezzi era collegata a tali riunioni, durante le quali si svolgevano discussioni di assoluta concretezza. Essa ne trae pertanto la conclusione che la Shell ha partecipato alle attività che costituivano il nocciolo dell' infrazione.

339 Secondo la Commissione è difficile interpretare documenti del tipo dei resoconti di colloqui telefonici tra la Shell e l' ICI (com. gen., all. 95) in un modo che non sia il vedervi un' indicazione dell' esistenza di un accordo in base al quale le "quattro grandi" assumevano una responsabilità particolare sul mercato; ciò sarebbe anche conforme alla posizione dell' ICI, che non avrebbe potuto continuare a organizzare un' intesa senza la partecipazione della Shell.

340 Il Tribunale ricorda che la partecipazione della ricorrente alle riunioni preliminari delle "quattro grandi" costituisce uno degli elementi in considerazione dei quali occorre valutare il ruolo svolto dalla ricorrente nell' ambito dell' infrazione.

341 Al riguardo è opportuno ricordare che da una nota relativa alla riunione dei rappresentanti dell' ICI, della Shell e della Monte, del 15 giugno 1981 (com. gen., all. 64b), si ricava che detti produttori esaminavano insieme alcune soluzioni per fronteggiare le difficoltà incontrate sul mercato. Lo stesso dicasi per una nota, redatta da un dipendente dell' ICI, intitolata "Sharing the pain" (dividersi i sacrifici) e risalente all' inizio della seconda metà del 1982 (com. gen., all. 98), la quale precisa che l' instaurazione di un sistema di compensazioni per la riduzione dei quantitativi di vendita "might provide useful elements for the understanding between the 'Big Four' " (potrebbe fornire elementi utili per l' accordo tra le "quattro grandi"). Nella sua risposta alla richiesta di chiarimenti (com. gen., all. 8) l' ICI ha dichiarato che:

"The 'understanding' between the 'Big Four' was recognition that if the prices were to be increased then the 'Big Four' producers would have to give a strong lead, even at the expense of their own sales volume. It was thought that a 'Compensation Arrangement' between these four producers might have made it easier for them to contemplate the possibility of a commitment on 'Target Prices' ".

(L' "accordo" tra le "quattro grandi" è consistito nel riconoscimento del fatto che, se si fosse dovuto procedere a un aumento dei prezzi, le "quattro grandi" avrebbero dovuto guidare con fermezza l' iniziativa, anche a scapito dei loro quantitativi di vendita. Si è ritenuto che un "accordo sulle compensazioni" tra questi quattro produttori avrebbe loro consentito di tener conto più agevolmente della possibile assunzione di impegni in termini di "prezzi-obiettivo").

Tali elementi dimostrano che le "quattro grandi" erano consapevoli del ruolo particolare che esse dovevano svolgere nell' ambito delle iniziative finalizzate all' aumento dei prezzi. Sempre in tal senso, una nota interna della Shell datata ottobre 1982 (com. gen., all. 94) fa riferimento alle iniziative in materia di prezzi delle "quattro grandi".

342 Il Tribunale rileva che dai suesposti elementi nonché dal giudizio da esso formulato in merito all' accertamento dell' infrazione discende che, salvo per quanto riguarda la prima fase dell' iniziativa in materia di prezzi del gennaio-maggio 1981, la Commissione ha correttamente dimostrato il ruolo svolto dalla ricorrente nell' infrazione e che, nel punto 109, primo capoverso, della decisione, ha ricordato di aver tenuto in considerazione detto ruolo nella determinazione dell' importo dell' ammenda.

343 Inoltre il Tribunale constata che i fatti accertati attestano, con la loro intrinseca gravità - in particolare la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita - che la ricorrente non ha agito per imprudenza né per negligenza, ma intenzionalmente.

344 Ne consegue che l' ammenda dev' essere ridotta per la parte in cui essa ha tenuto in considerazione la partecipazione della ricorrente alla prima fase dell' iniziativa in materia di prezzi del gennaio-maggio 1981 e che, per il resto, la censura dev' essere respinta.

B - L' insufficiente considerazione del contesto economico di crisi

345 La ricorrente sostiene che, per determinare l' importo dell' ammenda, la Commissione ha tenuto conto in modo insufficiente e non verificabile delle notevoli perdite subite dai produttori. Inoltre essa avrebbe omesso di considerare che i produttori non avevano nessun motivo per sperare che il normale operare delle leggi della concorrenza portasse a un equilibrio concorrenziale normale sul mercato in tempi ragionevoli. Al riguardo la ricorrente si dichiara insoddisfatta della risposta della Commissione, secondo la quale il fatto di tener conto di detti elementi finirebbe per incoraggiare le violazioni del diritto, poiché, stando al dire della ricorrente, un' obiezione del genere può essere formulata in relazione a tutti gli elementi che possano richiamarsi a titolo di circostanza attenuante.

346 La Commissione replica che, al fine di moderare l' importo delle ammende, essa ha ammesso che le imprese interessate hanno subito perdite notevoli nelle attività riguardanti il settore del polipropilene per un lunghissimo periodo, benché essa ritenga che non si debba tener conto delle condizioni economiche sfavorevoli di un settore al momento di fissare l' importo delle ammende per una violazione delle norme in materia di concorrenza. Per quanto riguarda la mancanza di motivi che potessero indurre i produttori a sperare che i normali meccanismi della concorrenza riportassero un equilibrio concorrenziale sul mercato in tempi ragionevoli, essa sostiene che il bisogno di razionalizzare il mercato e l' impossibilità di farlo immediatamente non possono giustificare le violazioni del diritto della concorrenza. Infatti, in caso contrario, grande sarebbe per le imprese la tentazione di reagire alle situazioni difficili con misure anticoncorrenziali, e ciò proprio nel momento in cui sarebbe più che mai necessario che fossero i meccanismi concorrenziali a razionalizzare il mercato.

347 Il Tribunale ritiene che, per valutare la fondatezza di questa censura, occorra prima analizzare il modo in cui la Commissione ha determinato l' ammontare dell' ammenda inflitta alla ricorrente.

348 Il Tribunale rileva che la Commissione ha definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione (punto 108 della decisione) e, dall' altra, i criteri per l' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna di dette imprese (punto 109 della decisione).

349 Il Tribunale ritiene che i criteri esposti nel punto 108 della decisione giustifichino ampiamente il livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione. A questo proposito si deve sottolineare particolarmente il carattere manifesto dell' infrazione dell' art. 85, n. 1 - segnatamente lett. a), b) e c) -, del Trattato CEE, carattere di cui erano consapevoli i produttori di polipropilene, i quali hanno agito con la massima segretezza.

350 Il Tribunale ritiene del pari che i quattro criteri menzionati nel punto 109 della decisione sono pertinenti e sufficienti per consentire un' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa.

351 In questo contesto si deve rilevare che la Commissione non era tenuta né ad individualizzare né a precisare il modo in cui aveva tenuto conto delle notevoli perdite che avrebbero subito i vari produttori nel settore del polipropilene, poiché si tratta di uno degli elementi, menzionati nel punto 108 della decisione, che hanno concorso alla determinazione del livello generale delle ammende, ritenuto giustificato dal Tribunale. Nel punto 108, ultimo trattino, della decisione, la Commissione ha esplicitamente affermato di aver tenuto conto del fatto che le imprese hanno subito perdite sostanziali nelle loro operazioni relative al polipropilene per un periodo lunghissimo, il che dimostra non solo che la Commissione ha tenuto conto delle perdite, ma anche che, di conseguenza, essa ha considerato le condizioni economiche sfavorevoli del settore per determinare, tenendo presenti anche gli altri criteri menzionati nel punto 108, il livello generale delle ammende.

352 Ne consegue che la censura formulata dalla ricorrente non può essere accolta.

C - La presa in considerazione degli effetti dell' infrazione

353 La ricorrente sostiene che, anche ammettendo che alcuni produttori abbiano tentato di ottenere dai loro clienti prezzi equivalenti ai prezzi-obiettivo, ciò non dimostra che i prezzi stabiliti siano stati notevolmente differenti proprio a causa di tali tentativi. In realtà, per quanto riguarda il periodo 1977-1984, sia il livello dei prezzi che il volume delle vendite sarebbero stati determinati dalle forze del mercato.

354 In sede di risposta alla comunicazione degli addebiti essa afferma di aver prodotto elementi a conferma del fatto che i prezzi si situavano effettivamente a livelli competitivi. Dagli studi e dai raffronti compiuti dalla Shell si ricaverebbe che i prezzi ottenuti dalle società del gruppo Shell sul mercato comunitario sono stati inferiori, in modo uniforme, ai prezzi-obiettivo, che essi erano sempre prossimi ai prezzi mondiali derivanti dai meccanismi concorrenziali, che i prezzi ottenuti dalle società del gruppo Shell in Europa occidentale erano in media più bassi dei prezzi stabiliti per le loro esportazioni e, infine, che i prezzi medi ottenuti negli Stati Uniti a partire dall' inizio del 1977 sino a tutto il 1982 erano praticamente identici a quelli medi ottenuti dalla Shell UK.

355 La ricorrente sostiene che la Commissione non ha sollevato contestazioni in merito a tali elementi in nessuna fase del procedimento amministrativo e nemmeno nella decisione (né del resto nelle osservazioni presentate al Tribunale); però, non ha assolutamente tenuto conto delle implicazioni conseguenti ai fatti dimostrati. Ciò malgrado, essa sosterrebbe nella decisione che gli asseriti accordi illeciti hanno avuto un "effetto sostanziale" (punto 90). Essa non specificherebbe che cosa debba intendersi per "sostanziale", ma la stampa avrebbe riportato alcuni giudizi formulati dalla Commissione, secondo i quali l' aumento dei prezzi conseguente all' intesa sarebbe stato considerevole (dal 15% al 40%, secondo i periodi). La ricorrente ne deduce che o la Commissione è giunta a tale conclusione trascurando le prove in contrario della Shell e senza basarsi essa stessa sulla benché minima prova, o la Commissione si è basata su circostanze ed elementi non indicati nella decisione.

356 La ricorrente ritiene che sarebbe ancor più importante chiarire tale problema, visto che la Commissione, sulla base di uno studio illustrato nella Tredicesima Relazione della Commissione sulla politica di concorrenza, giungeva alla conclusione che l' industria delle materie termoplastiche (fra le quali il polipropilene) era soggetta a una concorrenza intensa e si caratterizzava in particolare per un eccesso di capacità produttive "che determina una vivace concorrenza nei prezzi". La ricorrente chiede pertanto al Tribunale di disporre provvedimenti istruttori affinché la Commissione indichi i motivi per i quali ha respinto gli elementi di prova forniti dalla ricorrente e produca essa stessa i documenti sui quali si è basata per determinare gli effetti dell' intesa. Se detti motivi e documenti risultassero inadeguati - com' è opinione della ricorrente - il Tribunale potrebbe eventualmente disporre una perizia tecnica.

357 La ricorrente sostiene che, poiché l' intesa non ha avuto nessun effetto, i consumatori non hanno sofferto nessun danno. Inoltre, la Commissione avrebbe mancato di tenere in considerazione gli sforzi considerevoli compiuti dai produttori per diminuire i loro costi e i progressi tecnologici conseguiti nel periodo di durata dell' intesa.

358 La Commissione replica che i punti da 90 a 92 della decisione sono sufficientemente chiari riguardo agli effetti dell' intesa sul mercato e che essa non era obbligata a rispondere a tutti gli argomenti formulati da ciascuna impresa. Gli elementi sui quali essa si è basata sarebbero presenti nella decisione. Come la Corte avrebbe riconosciuto nella sua ordinanza 11 dicembre 1986, ICI/Commissione (causa 212/86 R, non pubblicata nella Raccolta), la Commissione non avrebbe preso in considerazione altri elementi. Di conseguenza, non sarebbero necessari provvedimenti istruttori o perizie tecniche.

359 La Commissione ritiene che i prezzi-obiettivo concordati tra i produttori siano serviti da base negoziale nei confronti dei clienti e che sia possibile rilevare uno schema regolare di progressione rigorosamente parallela tra prezzi-obiettivo e prezzi effettivi (decisione, tabella 9). Pur essendo vero che si sono avuti scostamenti tra i prezzi-obiettivo e i prezzi effettivi a causa delle condizioni del mercato (pressioni dei clienti, aumento del prezzo della materia prima, normative nazionali in materia di prezzi, ecc.), si dovrebbe nondimeno riconoscere che i produttori sono arrivati in certo modo a livellare le fluttuazioni dei prezzi che si sarebbero avute in mancanza di intesa e a consolidare un certo livello dei prezzi, che si avvicinava quasi sempre ai prezzi-obiettivo convenuti. Allo stesso modo, le forniture della maggioranza dei produttori negli anni durante i quali è stato in vigore un sistema mirante a rendere stabili le rispettive quote di mercato sono state generalmente pari alle quote assegnate o agli obiettivi concordati.

360 Essa conclude che l' intesa non è stata priva di effetti sul mercato, ma dichiara tuttavia di aver tenuto conto, nella valutazione delle ammende, del fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non conseguirono appieno il loro obiettivo (decisione, punto 108). Così facendo, essa sarebbe andata del resto al di là di quanto fosse tenuta a fare.

361 Il Tribunale rileva che la Commissione ha fatto una distinzione fra due tipi di effetti dell' infrazione. Il primo consiste nel fatto che, dopo aver concordato prezzi-obiettivo nel corso delle riunioni, tutti i produttori hanno impartito istruzioni ai rispettivi uffici vendite perché applicassero tali livelli di prezzi e gli "obiettivi" sono così serviti come base per le trattative sui prezzi con la clientela. Ciò ha consentito alla Commissione di concludere che nella fattispecie le risultanze probatorie evidenziano che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza (decisione, punto 74, secondo capoverso, contenente un rinvio al punto 90). Il secondo consiste nel fatto che il confronto fra l' evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti e i prezzi-obiettivo stabiliti nel corso di una particolare iniziativa conferma i resoconti contenuti nella documentazione trovata presso l' ICI ed altri produttori sull' attuazione delle iniziative in materia di prezzi (decisione, punto 74, sesto capoverso).

362 Va rilevato che il primo tipo di effetti è stato sufficientemente comprovato dalla Commissione sulla base delle numerose istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori, le quali concordano fra loro e con i prezzi-obiettivo stabiliti nel corso delle riunioni, ed erano manifestamente destinate a servire da base per le trattative sui prezzi con i clienti.

363 Per quanto riguarda il secondo tipo di effetti, si deve rilevare, da un lato, che la Commissione non aveva motivo di dubitare dell' esattezza delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni (v. segnatamente i resoconti delle riunioni del 21 settembre, 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982, com. gen., all. da 30 a 33), che dimostrano che i prezzi-obiettivo definiti durante le riunioni venivano in larga parte applicati sul mercato e, dall' altro, che anche ad ammettere che la relazione Coopers & Lybrand, nonché le ricerche economiche commissionate da taluni produttori consentissero di dimostrare l' erroneità delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni, tale constatazione non sarebbe tale da portare a una riduzione dell' ammenda, in quanto nel punto 108, ultimo trattino, della decisione, la Commissione ha dichiarato di essersi basata, per mitigare le sanzioni, sul fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non avevano conseguito appieno il loro obiettivo e che, in ultima analisi, non venivano adottate misure coattive per assicurare l' osservanza delle quote o di altre decisioni.

364 Poiché i punti della motivazione della decisione relativi alla determinazione dell' importo delle ammende vanno letti alla luce degli altri punti della stessa motivazione, si deve ritenere che giustamente la Commissione ha preso interamente in considerazione gli effetti del primo tipo ed ha tenuto conto della limitatezza di quelli del secondo. A questo proposito va rilevato che la ricorrente non ha indicato in che misura sia stata insufficiente la presa in considerazione della limitatezza del secondo tipo di effetti per quanto riguarda la mitigazione delle ammende.

365 Il Tribunale peraltro rileva che le dichiarazioni rilasciate durante la conferenza stampa successiva all' adozione della decisione, secondo le quali gli effetti dell' infrazione sarebbero consistiti in un aumento del livello generale dei prezzi compreso fra il 15% e il 40%, non debbono essere prese in considerazione in relazione alla presente questione, in quanto sono in contraddizione con la motivazione della decisione stessa. Pertanto esse potrebbero venire utilizzate solo al fine di fornire la prova del fatto che la decisione poggerebbe in realtà su motivazioni diverse da quelle in essa indicate, il che costituirebbe un caso di sviamento di potere (v. l' ordinanza della Corte 11 dicembre 1986, già citata, causa 212/86 R, punti da 11 a 16). Orbene il Tribunale, in forza della sua competenza giurisdizionale, ha ritenuto che il livello generale delle ammende fosse giustificato in considerazione della motivazione della decisione (punto 108, letto in connessione con la motivazione complessiva della decisione). Di conseguenza, nel caso di specie non può parlarsi di sviamento di potere.

366 Ne consegue che la censura della ricorrente dev' essere respinta.

D - La mancanza di precedenti infrazioni

367 La ricorrente contesta alla Commissione il fatto di non aver tenuto conto della circostanza che, in passato, la Shell, contrariamente ad altri produttori, non è mai stata accusata di nessuna violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza.

368 La Commissione sottolinea che non era giuridicamente obbligata a imporre ammende più onerose alle imprese contro le quali si era già proceduto in passato per violazione delle norme di concorrenza.

369 Il Tribunale ritiene che il fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un' impresa aveva violato le norme sulla concorrenza ed eventualmente le abbia inflitto una sanzione per questo motivo, può essere considerato come circostanza aggravante a carico della detta impresa, ma che la mancanza di precedenti infrazioni costituisce una circostanza normale di cui la Commissione non è obbligata a tener conto come circostanza attenuante, tanto più che nella fattispecie vi è stata un' infrazione particolarmente flagrante dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

370 Ne consegue che la censura dev' essere respinta

371 Da quanto complessivamente suesposto discende che l' ammenda inflitta alla ricorrente dev' essere ridotta del 10%, da un lato a causa della durata inferiore della violazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza rilevata nei confronti della ricorrente e, dall' altro, a causa della minore gravità di quest' ultima, dovuta al fatto che la ricorrente non ha partecipato alla prima fase dell' iniziativa in materia di prezzi del gennaio-maggio 1981.

Sulla riapertura della fase orale

372 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 6 marzo 1992, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di riaprire la fase orale e di disporre mezzi istruttori, in ragione delle dichiarazioni fatte dalla Commissione all' udienza svoltasi per le cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-102/89 e T-104/89 e nella conferenza stampa tenuta dalla Commissione il 28 febbario 1992 dopo la pronuncia della sentenza nelle suddette cause riunite.

373 Dopo aver sentito nuovamente l' avvocato generale, il Tribunale ritiene che non vi sia motivo di disporre, ai sensi dell' art. 62 del suo regolamento di procedura, la riapertura della fase orale o di assumere i mezzi istruttori chiesti dalla ricorrente.

374 Si deve rilevare che la sentenza pronunciata nelle cause suddette (sentenza 27 febbraio 1992, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-102/89 e T-104/89, BASF e altri/Commissione, Racc. pag. II-315) non giustifica di per sé la riapertura della fase orale nella causa presente. Infatti, il Tribunale osserva che un atto notificato e pubblicato deve presumersi valido. Tocca pertanto a colui che fa valere il difetto di validità formale o l' inesistenza di un atto fornire al Tribunale ragioni che lo inducano a non tener conto dell' apparenza di validità dell' atto formalmente notificato e pubblicato. Nella fattispecie le ricorrenti nella presente causa non hanno fornito alcun indizio che possa far pensare che l' atto notificato e pubblicato non fosse stato approvato o adottato collegialmente dai membri della Commissione. In particolare, diversamente che nelle cause PVC (sentenza 27 febbraio 1992, già citata, cause riunite T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-102/89 e T-104/89, punti 32 e seguenti della motivazione), le ricorrenti non hanno fornito, nella fattispecie, alcun indizio che mostri che il principio dell' intangibilità dell' atto adottato sia stato violato da una modifica del testo della decisione dopo la riunione del collegio dei commissari nel corso della quale questa è stata adottata.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

375 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, ai sensi del n. 3 dello stesso articolo, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi il Tribunale può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese. Poiché il ricorso è stato accolto in parte e poiché le parti hanno concluso ciascuna per la condanna dell' altra alle spese, la ricorrente sopporterà, oltre alle proprie, i due terzi delle spese sostenute dalla Commissione, che a sua volta ne sopporterà l' altro terzo.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) L' art. 1 della decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149: Polipropilene; GU L 230, pag. 1), è annullato nella parte in cui dichiara che la Shell ha partecipato all' infrazione

- dopo il mese di settembre 1983;

- nella prima fase dell' iniziativa in materia di prezzi del gennaio-maggio 1981.

2) L' ammenda inflitta alla ricorrente nell' art. 3 della suddetta decisione è fissata in 8 100 000 ECU, ossia 5 222 855,7 UKL.

3) Per il resto, il ricorso è respinto.

4) La ricorrente sopporterà le proprie spese e i due terzi delle spese della Commissione. La Commissione sopporterà l' altro terzo delle proprie spese.