SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 17 DICEMBRE 1991. - SA HERCULES CHEMICALS NV CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCORDATA - RESPONSABILITA COLLETTIVA. - CAUSA T-7/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-01711
edizione speciale svedese pagina II-00083
edizione speciale finlandese pagina II-00079
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Concorrenza - Procedimento amministrativo - Accesso al fascicolo - Obbligo della Commissione a motivo delle norme da essa stessa formulate in una relazione sulla politica della concorrenza
2. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese - Nozione - Concorsi di volontà in merito al comportamento da adottare sul mercato
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
3. Concorrenza - Intese - Divieto - Intese che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale - Applicazione dell' art. 85 del Trattato
(Trattato CEE, art. 85)
4. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Nozione - Coordinamento e cooperazione incompatibili con l' obbligo incombente a ogni impresa di determinare autonomamente il proprio comportamento sul mercato - Riunioni tra concorrenti aventi come scopo lo scambio di informazioni determinanti per l' elaborazione della strategia commerciale dei partecipanti
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
5. Concorrenza - Intese - Infrazione complessa che presenta elementi da qualificare come accordi ed elementi propri della pratica concordata - Qualificazione unica come "accordo e pratica concordata" - Ammissibilità - Conseguenze relative agli elementi di prova da raccogliere
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
6. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri - Valutazione complessiva e non al livello del singolo partecipante
(Trattato CEE, art. 85, n. 1)
7. Atti delle istituzioni - Motivazione - Vidimazione dei pareri da fornirsi obbligatoriamente - Obbligo - Portata - Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza - Parere del consigliere-uditore - Parere da non fornirsi obbligatoriamente
(Trattato CEE, art. 190)
8. Concorrenza - Ammende - Ammontare - Fissazione - Criteri - Comportamento precedente dell' impresa
(Regolamento del Consiglio n. 17, art. 15, n. 2)
1. Dato che, andando al di là di quanto richiesto dal rispetto dei diritti della difesa, essa ha stabilito una procedura d' accesso al fascicolo nelle questioni di concorrenza e ne ha formulato e pubblicizzato le norme in una delle sue relazioni sulla politica della concorrenza, la Commissione non può discostarsi dalle norme che essa stessa si è imposta e ha così l' obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell' indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate.
2. Perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo. Tale ipotesi ricorre nel caso in cui tra diverse imprese si siano avuti concorsi di volontà volti al conseguimento di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.
3. L' art. 85 del Trattato si applica agli accordi tra imprese che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale.
4. I criteri del coordinamento e della collaborazione, che consentono di definire la nozione di pratica concordata, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato.
Costituisce pratica concordata la partecipazione a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita, nel corso delle quali talune imprese concorrenti si scambino informazioni sui prezzi che si propongono di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritengono necessarie o sui dati relativi alle loro vendite, poiché le informazioni in tal modo comunicate sono necessariamente tenute in considerazione dalle imprese partecipanti al fine di determinare il proprio comportamento sul mercato.
5. Poiché l' art. 85, n. 1, del Trattato non prevede qualifiche specifiche per un' infrazione complessa e tuttavia unica, essendo costituita da un' azione continuata, caratterizzata da un' unica finalità e composta ad un tempo da elementi che vanno qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate", tale infrazione può essere qualificata "accordo e pratica concordata" senza che sia richiesta simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata.
6. Si deve ritenere che un' impresa abbia partecipato a un accordo o a una pratica concordata in grado di pregiudicare il commercio fra Stati membri e che essa abbia in tal modo infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato, qualora il risultato del comportamento delle imprese partecipanti nel loro complesso potesse essere tale, a prescindere dagli effetti della partecipazione di ogni singola impresa.
7. Il fatto che una decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza non faccia nessun riferimento alla relazione del consigliere-uditore non costituisce violazione dell' art. 190 del Trattato, poiché la detta relazione, che nessuna disposizione prevede debba essere trasmessa al comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti o alla Commissione, non costituisce un parere da fornirsi obbligatoriamente a quest' ultima in quanto organo decisionale.
8. Quando si tratta di fissare l' ammontare dell' ammenda inflitta per una violazione delle norme del Trattato in materia di concorrenza, il fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un' impresa aveva violato le norme sulla concorrenza ed eventualmente le abbia inflitto una sanzione per questo motivo, può essere considerato come circostanza aggravante a carico della detta impresa, ma la mancanza di precedenti infrazioni costituisce una circostanza normale di cui la Commissione non è obbligata a tener conto come circostanza attenuante.
Nella causa T-7/89,
SA Hercules Chemicals NV, società di diritto belga, con sede in Beringen (Belgio), con l' avv. M. Siragusa, del foro di Roma, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Elvinger e Hoss, 15, Côte d' Eich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. McClellan, consigliere giuridico principale, e dalla sig.ra K. Banks, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149: Polipropilene, GU L 230, pag. 1),
IL TRIBUNALE (Prima Sezione),
composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,
avvocato generale: B. Vesterdorf
cancelliere: H. Jung
vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale svoltasi dal 10 al 15 dicembre 1990,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 luglio 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Antefatti
1 Questa causa verte su una decisione con cui la Commissione ha inflitto a quindici produttori di polipropilene un' ammenda per violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto che costituisce oggetto della decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione") è uno dei principali polimeri termoplastici grezzi. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori, che lo convertono in prodotti finiti o semifiniti. I maggiori produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consentono una vasta gamma di utilizzazioni finali. I principali tipi base di polipropilene sono la rafia, l' omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Le imprese destinatarie della decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico.
2 Il mercato del polipropilene dell' Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive impiantate in Europa. Prima del 1977 esso era rifornito da dieci imprese produttrici, vale a dire la Montedison (diventata la Montepolimeri SpA, a sua volta poi diventata la Montedipe SpA), la Hoechst AG, l' Imperial Chemical Industries plc e la Shell International Chemical Company Ltd (dette le "quattro grandi"), che disponevano complessivamente di una quota di mercato del 64%, l' Enichem Anic SpA in Italia, la Rhône-Poulenc SA in Francia, l' Alcudia in Spagna, la Chemische Werke Huels e la BASF AG in Germania nonché la Chemie Linz AG in Austria. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Montedison, si sono affacciati sul mercato dell' Europa occidentale, nel 1977, sette nuovi produttori: l' Amoco e la Hercules Chemicals NV in Belgio, la ATO Chimie SA e la Solvay & Cie SA in Francia, la SIR in Italia, la DSM NV nei Paesi Bassi e la Taqsa in Spagna. La Saga Petrokjemi AS & Co., produttore norvegese, ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978 e la Petrofina SA nel 1980. L' avvento dei nuovi produttori, che disponevano di una capacità nominale di circa 480 000 tonnellate, ha comportato un incremento sostanziale della capacità produttiva in Europa occidentale, alla quale, per vari anni, non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, che tuttavia sarebbe gradualmente aumentato tra il 1977 e il 1983, passando dal 60% al 90%. Secondo la decisione, a partire dal 1982 l' offerta e la domanda sono rimaste sostanzialmente in equilibrio. Tuttavia, durante la maggior parte del periodo di riferimento (1977-1983) il mercato del polipropilene sarebbe stato caratterizzato da una bassa redditività, ovvero da sostanziali perdite in ragione, segnatamente, degli elevati costi fissi e dell' aumento della materia prima, il propilene. Sempre secondo la decisione (punto 8), nel 1983 la Montepolimeri SpA deteneva il 18% del mercato europeo del polipropilene, la Imperial Chemical Industries plc, la Shell International Chemical Company Ltd e la Hoechst AG l' 11% ciascuna, la Hercules Chemicals NV poco meno del 6%, la ATO Chimie SA, la BASF AG, la DSM NV, la Chemische Werke Huels, la Chemie Linz AG, la Solvay & Cie SA e la Saga Petrokjemi AS & Co. dal 3% al 5% ciascuna e la Petrofina SA il 2% circa. Il polipropilene sarebbe stato oggetto di una vasta corrente di scambi tra gli Stati membri, poiché ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.
3 La Hercules Chemicals NV faceva parte dei nuovi produttori affacciatisi sul mercato nel 1977. La sua posizione sul mercato dell' Europa occidentale era quella di un produttore di media grandezza, che disponeva di una quota di mercato del 5%-6,8% circa. Tuttavia, la Hercules è il produttore più importante sul mercato americano.
4 In data 13 e 14 ottobre 1983 venivano effettuati da funzionari della Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), accertamenti simultanei presso le seguenti imprese che producono polipropilene e riforniscono il mercato comunitario:
- ATO Chimie SA, attualmente Atochem (in prosieguo: la "ATO"),
- BASF AG (in prosieguo: la "BASF"),
- DSM NV (in prosieguo: la "DSM"),
- Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la "Hercules"),
- Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst"),
- Chemische Werke Huels (in prosieguo: la "Huels"),
- Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l' "ICI"),
- Montepolimeri SpA, attualmente Montedipe (in prosieguo: la "Monte"),
- Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell"),
- Solvay & Cie SA (in prosieguo: la "Solvay"),
- BP Chimie (in prosieguo: la "BP").
Non venivano effettuati accertamenti presso la Rhône-Poulenc SA (in prosieguo: la "Rhône-Poulenc"), né presso l' Enichem Anic SpA.
5 In esito a tali accertamenti la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17 (in prosieguo: le "richieste di informazioni"), non solo alle imprese sopra elencate, ma anche alle seguenti imprese:
- Amoco,
- Chemie Linz AG (in prosieguo: la "Linz"),
- Saga Petrokjemi AS & Co., che fa attualmente parte della Statoil (in prosieguo: la "Statoil"),
- Petrofina SA (in prosieguo: la "Petrofina"),
- Enichem Anic SpA (in prosieguo: l' "Anic").
La Linz, impresa austriaca, contestava la competenza della Commissione e si rifiutava di ottemperare alla richiesta. Successivamente, a norma dell' art. 14, n. 2, del regolamento suddetto, i funzionari della Commissione effettuavano accertamenti presso l' Anic e la Saga Petrochemicals UK Ltd, controllata inglese della Saga, nonché presso alcuni agenti di vendita della Linz nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania. Non venivano inviate richieste d' informazioni alla Rhône-Poulenc.
6 Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all' art. 85 del Trattato CEE, avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato con regolarità prezzi-obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale dei volumi di vendita, allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Pertanto, il 30 aprile 1984 la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e nel maggio 1984 inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese summenzionate, ad eccezione dell' Anic e della Rhône-Poulenc. Tutte le imprese destinatarie rispondevano per iscritto.
7 Il 24 ottobre 1984 il consigliere-uditore designato dalla Commissione si incontrava con i legali delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti per concordare determinate modalità procedurali dell' audizione, prevista nell' ambito del procedimento amministrativo, che sarebbe cominciata il 12 novembre 1984. Nel corso della detta riunione la Commissione annunciava peraltro che, in considerazione degli argomenti dedotti dalle imprese nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, avrebbe fatto pervenire loro in tempi brevi altro materiale probatorio ad integrazione di quello di cui già disponevano relativamente all' attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Infatti, il 31 ottobre 1984 la Commissione trasmetteva ai legali delle imprese un fascicolo contenente copie delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai loro uffici vendite nonché tabelle riepilogative di tali documenti. Onde garantire la tutela di eventuali segreti aziendali, la Commissione vincolava la comunicazione al rispetto di talune condizioni; in particolare i documenti comunicati non dovevano essere trasmessi agli uffici commerciali delle imprese. I legali di varie imprese si rifiutavano di accettare tali condizioni e restituivano la documentazione prima dell' audizione.
8 Sulla base delle informazioni fornite nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione decideva di avviare il procedimento anche contro le imprese Anic e Rhône-Poulenc; a questo scopo, inviava loro, il 25 ottobre 1984, una comunicazione degli addebiti analoga a quella inviata alle altre quindici imprese.
9 Durante una prima serie di audizioni, svoltasi dal 12 al 20 novembre 1984, venivano sentite tutte le imprese, salvo la Shell (che si era rifiutata di partecipare a qualsiasi audizione), l' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc (che ritenevano di non aver avuto agio di preparare il loro fascicolo).
10 Nel corso di dette audizioni varie imprese si rifiutavano di discutere i punti sollevati nella documentazione loro inviata il 31 ottobre 1984, sostenendo che la Commissione aveva radicalmente cambiato l' orientamento della sua argomentazione e che quantomeno andava loro concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Altre imprese dichiaravano di non aver avuto tempo sufficiente per esaminare i documenti prima dell' audizione. Una lettera collettiva in questo senso veniva inviata alla Commissione il 28 novembre 1984 dai legali delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina e Solvay. Con lettera 4 dicembre 1984, la Huels dichiarava di aderire a questo punto di vista.
11 Di conseguenza, il 29 marzo 1985 la Commissione inviava alle imprese una nuova serie di documenti, riproducenti istruzioni sui prezzi impartite dalle imprese ai loro uffici vendite, corredati di tabelle relative ai prezzi, nonché un compendio delle risultanze probatorie relative a ciascuna iniziativa in materia di prezzi per la quale erano disponibili documenti. Le imprese venivano invitate a rispondere, sia per iscritto, sia durante una successiva serie di audizioni. La Commissione precisava di revocare le restrizioni inizialmente previste in merito alla comunicazione dei documenti agli uffici commerciali.
12 Con ulteriore lettera di pari data, la Commissione rispondeva all' affermazione dei legali, secondo cui essa non aveva qualificato giuridicamente con precisione l' asserita intesa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ed invitava i legali stessi a presentarle osservazioni scritte e orali.
13 Una seconda serie di audizioni si svolgeva dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985. L' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc presentavano le loro osservazioni e le altre imprese (salvo la Shell) commentavano i punti sollevati nelle due lettere della Commissione del 29 marzo 1985.
14 La bozza di processo verbale delle audizioni, corredata della documentazione utile, veniva trasmessa ai membri del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il "comitato consultivo") il 19 novembre 1985 e veniva inviata alle imprese il 25 novembre 1985. Il Comitato consultivo esprimeva il proprio parere nella sua 170ª riunione, il 5 e 6 dicembre 1985.
15 A conclusione di detto procedimento, la Commissione ha adottato la controversa decisione 23 aprile 1986, che contiene il seguente dispositivo:
"Articolo 1
Anic SpA, ATO Chemie SA (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI PLC, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l' art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:
- nel caso di Anic, all' incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all' inizio del 1983;
- nel caso di Rhône-Poulenc, dal novembre (all' incirca) del 1977 sino alla fine del 1980;
- nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983;
- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all' incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983;
- nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983;
ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:
a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;
b) stabilivano periodicamente prezzi 'obiettivo' (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;
c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di 'direzione contabile' , volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;
d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una 'quota' di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).
Articolo 2
Le imprese menzionate all' articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d' informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costi o di investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio d' informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.
Articolo 3
Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:
i) Anic SpA ammenda di 750 000 ECU, o 1 103 692 500 LIT;
ii) Atochem ammenda di 1 750 000 ECU, o 11 973 325 FF;
iii) BASF AG ammenda di 2 500 000 ECU, o 5 362 225 DM;
iv) DSM NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 HFL;
v) Hercules Chemicals NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 BFR;
vi) Hoechst AG ammenda di 9 000 000 ECU, o 19 304 010 DM;
vii) Huels AG ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM;
viii) ICI PLC ammenda di 10 000 000 ECU, o 6 447 970 UKL;
ix) Chemische Werke Linz ammenda di 1 000 000 ECU, o 1 471 590 000 LIT;
x) Montedipe ammenda di 11 000 000 ECU, o 16 187 490 000 LIT;
xi) Petrofina SA ammenda di 600 000 ECU, o 26 306 100 BFR;
xii) Rhône Poulenc SA ammenda di 500 000 ECU, o 3 420 950 FF;
xiii) Shell International Chemical Company Ltd ammenda di 9 000 000 ECU, o 5 803 173 UKL;
xiv) Solvay & Cie ammenda di 2 500 000 ECU, o 109 608 750 BFR;
xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokjemi), ammenda di 1 000 000 ECU, o 644 797 UKL.
Articoli 4 e 5
(omissis)".
16 L' 8 luglio 1986 veniva inviato alle imprese il verbale definitivo delle audizioni, contenente le correzioni, le integrazioni e le cancellazioni da loro richieste.
Procedimento
17 A seguito dei fatti sopra descritti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 31 luglio 1986, ha proposto il ricorso in esame, diretto all' annullamento della decisione. Tredici delle altre quattordici imprese destinatarie della decisione hanno proposto ricorsi analoghi (cause da T-1/89 a T-4/89, T-6/89 e da T-8/89 a T-15/89).
18 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte.
19 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato questa causa e le altre tredici al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: la "decisione del Consiglio 24 ottobre 1988").
20 A norma dell' art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il presidente del Tribunale ha designato un avvocato generale.
21 Con lettera 3 maggio 1990 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale, allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione della fase orale. La riunione ha avuto luogo il 28 giugno 1990.
22 Con lettera 9 luglio 1990 il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sull' eventuale riunione delle cause da T-1/89 a T-4/89 e da T-6/89 a T-15/89 ai fini della trattazione orale. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni su questo punto.
23 Con ordinanza 25 settembre 1990 il Tribunale ha disposto la riunione delle cause suddette, per connessione, ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, che allora si applicava mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.
24 Con ordinanza 15 novembre 1990 il Tribunale ha statuito sulle domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nelle cause T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89, accogliendole parzialmente.
25 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale il 9 ottobre e il 29 novembre 1990, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale e comunicati con lettere 19 luglio 1990 del cancelliere.
26 Viste le risposte fornite ai suoi quesiti e su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
27 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è svolta dal 10 al 15 dicembre 1990.
28 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 10 luglio 1991.
Conclusioni delle parti
29 La società Hercules Chemicals NV conclude che il Tribunale voglia:
1) statuire l' annullamento totale o parziale degli artt. 1 e 3 della decisione della Commissione 23 aprile 1986 (IV/31.149: Polipropilene) nella parte che concerne la Hercules;
2) in subordine, modificare l' art. 3 della decisione, nella parte che concerne la Hercules, onde annullare o procedere a una significativa riduzione dell' ammenda inflitta alla Hercules;
3) condannare la Commissione alle spese.
La Commissione, dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia:
- respingere il ricorso;
- condannare la ricorrente alle spese.
Nel merito
30 Occorre esaminare, in primo luogo, le censure della ricorrente relative alla violazione dei diritti della difesa, secondo le quali: 1) la Commissione avrebbe fondato la decisione su documenti privi di valore probatorio e 2) avrebbe omesso di trasmettere alla ricorrente taluni documenti presi in considerazione a suo carico nella decisione e avrebbe persino rifiutato di trasmettergliene altri, che la ricorrente le aveva richiesto; in secondo luogo, le censure relative all' accertamento dell' infrazione sotto il profilo: 1) della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione e 2) dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti, censure secondo cui la Commissione A) non avrebbe correttamente qualificato l' infrazione e non avrebbe correttamente valutato né B) l' effetto restrittivo sulla concorrenza né C) il pregiudizio per il commercio tra Stati membri e D) avrebbe imputato alla ricorrente una responsabilità collettiva; in terzo luogo, le censure basate sulla violazione del principio della parità di trattamento; in quarto luogo, le censure relative alla motivazione della decisione, in quanto essa: 1) sarebbe insufficiente e 2) non conterrebbe nessun richiamo alla relazione del consigliere-uditore; in quinto luogo, le censure relative alla determinazione dell' ammenda, la quale 1) sarebbe in parte prescritta e non sarebbe adeguata né 2) alla durata né 3) alla gravità dell' asserita infrazione.
Sui diritti della difesa
1. Valore probatorio di taluni documenti tenuti in considerazione nella decisione
31 La ricorrente sostiene che la Commissione si è basata su documenti che non provenivano dalla ricorrente e che non erano in possesso di quest' ultima, ad eccezione delle istruzioni in materia di prezzi fornite dalla Hercules (allegate alla lettera della Commissione del 29 marzo 1985; in prosieguo: l' "all. lettera 29 marzo 1985") e di qualche altro documento interno di scarso valore probatorio. Si tratterebbe di documenti talora illeggibili, dal senso oscuro e ambiguo, il cui autore sarebbe sconosciuto e che riportano voci talvolta di seconda o terza mano. Hercules asserisce che, ignorando la fonte di detti documenti, essa non è stata in grado d' indagare sulla loro validità o sulle circostanze in merito alle quali il suo nome vi era menzionato.
32 Essa sostiene che la Commissione, la quale, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 16 dicembre 1975, Suiker Unie/Commissione, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663, punti 164 e seguenti della motivazione), deve fondare le sue decisioni su mezzi ragionevoli dedotti da prove credibili, il cui contenuto sia degno di fede, non ha per di più compiuto indagini e non ha consentito un esame critico dei documenti da essa utilizzati, contrariamente a quanto avrebbe dovuto fare (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 396 e seguenti della motivazione). Tale esame sarebbe stato tanto più necessario posto che, date le circostanze, gli istigatori delle iniziative di cui trattasi, autori dei suddetti documenti, potrebbero aver avuto tutto l' interesse a fornire un' immagine sbagliata circa la posizione dei produttori assenti alla riunioni in oggetto, in modo da spingere quelli ivi presenti ad aderire alla loro posizione. Orbene, la Hercules sostiene di poter dimostrare, con l' ausilio di taluni esempi, che persino nel caso in cui i documenti potessero fornire la prova, nell' insieme, del tema generale delle discussioni svoltesi tra i produttori, non sarebbe possibile trarne conclusioni precise in merito al comportamento di questo o quel produttore, segnatamente in caso di sua assenza alle dette riunioni.
33 In sede di replica essa rileva che la Commissione non può trincerarsi dietro il fatto che in occasione delle audizioni svoltesi ai sensi dell' art. 19 del regolamento n. 17 le imprese coinvolte abbiano delegato persone che non erano testimoni diretti dei fatti incriminati dalla Commissione. Infatti secondo la Hercules spettava alla Commissione, se lo voleva, far uso dei suoi poteri per raccogliere la testimonianza di dette persone. Dal canto suo la Hercules avrebbe permesso agli ispettori della Commissione di interrogare i suoi dipendenti presenti alle riunioni.
34 Infine la ricorrente rileva che la Commissione ha interpretato i documenti in suo possesso in senso sistematicamente sfavorevole alla Hercules e che essa ha ignorato talune dichiarazioni, presenti in tali documenti, che avrebbero potuto esserle invece favorevoli.
35 Dal canto suo la Commissione sostiene che la Hercules tace in merito a documenti schiaccianti, alcuni dei quali sono stati reperiti nei suoi stabilimenti o trasmessi dalla società alla Commissione, come gli allegati 2, 23, 45 e 88 alla comunicazione generale degli addebiti (in prosieguo: la "com. gen., all."). La Commissione aggiunge che essa aveva motivo di ritenere le prove, in particolare i documenti provenienti dall' ICI, come chiare e degne di fede a causa del loro contenuto e della loro concordanza. Così, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), l' ICI avrebbe fornito precisazioni in merito alle sue note interne e, in particolare, alle modalità relative alla loro stesura nonché all' identità dei loro autori.
36 Essa peraltro sostiene che, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, la Hercules ha dichiarato che sembrava ragionevole ritenere esatti gli elenchi di riunioni citati dall' ICI nella sua risposta alla richiesta di informazioni. La Hercules avrebbe ugualmente torto nell' affermare che le dichiarazioni contenute nei documenti sono semplici voci di seconda o terza mano. Per la Commissione si tratta di documenti che provano con chiarezza, coerenza e continuità l' esistenza dell' intesa, e ciò, per un lungo lasso di tempo.
37 La Commissione ritiene che, dal momento in cui si ammette che i documenti sono complessivamente esatti e degni di fede, non se ne possa contestare la credibilità in relazione a taluni aspetti concernenti più specificamente alcuni produttori. La Commissione contesta invece alla Hercules di non aver precisato quali siano le prove che la Commissione non avrebbe dovuto ritenere "degne di fede" e rileva che la Hercules cita al riguardo un unico, specifico documento, cioè il resoconto di una riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40), ma fornendone un' interpretazione sbagliata e isolandolo dal suo contesto, che evidenzierebbe come la dichiarazione ivi menzionata sia stata seguita da istruzioni in materia di prezzi.
38 Peraltro, la Commissione ritiene che non possa sostenersi, in base alla sentenza 16 dicembre 1975, Suiker Unie (cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 164 della motivazione), che essa deve organizzare audizioni in merito alla credibilità delle dichiarazioni provenienti da terzi. Comunque sia, la Commissione sostiene di aver compiuto le necessarie indagini, per esempio di aver interrogato il dipendente della Hercules che partecipava alle riunioni (allegato 7 alla comunicazione specifica degli addebiti inviata alla Hercules; in prosieguo: la "com. Her."), e di aver verificato, durante il procedimento amministrativo, la credibilità delle prove da essa prese in considerazione.
39 Essa rileva anche che, in occasione delle audizioni, la Hercules avrebbe delegato a parteciparvi il suo direttore generale, preferendo forse non mandare una persona in grado di fornire una testimonianza diretta in relazione ai fatti oggetto degli addebiti formulati a carico delle imprese, contrariamente a quanto richiesto dal consigliere-uditore.
40 La Commissione sostiene infine di non aver gestito le prove in modo parziale e iniquo. Il fatto che essa abbia preferito questo o quel punto di vista dipenderebbe dal peso delle prove, che faceva pendere la bilancia da un lato piuttosto che dall' altro. Essa cita il punto 78, ultimo capoverso, della decisione per mostrare di aver modificato il suo modo di procedere quando il suo punto di vista iniziale non era sufficientemente corroborato da prove.
41 Il Tribunale rileva innanzitutto che l' identità degli autori della maggior parte dei resoconti delle riunioni provenienti dall' ICI è nota, poiché quest' ultima ne ha fornito le identità nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8).
42 Occorre poi osservare che il contenuto di detti resoconti è confermato da diversi documenti, quali i resoconti di riunioni redatti da un dirigente della ricorrente - è il caso di quello della riunione del 13 maggio 1982 (all. 3, com. Her.) che conferma il resoconto della stessa riunione redatto dall' ICI (com. gen., all. 24) -, alcune tabelle di dati riguardanti i volumi di vendita dei vari produttori, le istruzioni in materia di prezzi collimanti, sia per importo sia per data di entrata in vigore, con i prezzi-obiettivo menzionati nei detti resoconti di riunioni, le risposte di vari produttori alle richieste di informazioni loro inviate dalla Commissione. Inoltre alcuni documenti che confermano nel complesso il contenuto dei resoconti di riunioni provenienti dall' ICI sono stati proprio reperiti presso la ricorrente o dalla stessa forniti (com. gen., all. 2, 23, 45 e 88).
43 Di conseguenza, la Commissione ha potuto ritenere a ragione che i resoconti delle riunioni reperiti presso l' ICI riflettessero oggettivamente il contenuto delle riunioni, la presidenza delle quali era garantita da vari membri del personale dell' ICI, cosa che rendeva ancor più necessario per essi informare correttamente del contenuto delle riunioni quei membri del personale dell' ICI che non partecipavano all' una o all' altra di esse, redigendo resoconti di queste ultime.
44 Tocca pertanto alla ricorrente fornire una diversa spiegazione del contenuto delle riunioni alle quali ha partecipato producendo elementi precisi, quali le note redatte dai suoi dipendenti durante le riunioni alle quali essi partecipavano, oppure la testimonianza di quei suoi funzionari che hanno partecipato alle riunioni. Orbene, si deve constatare che la ricorrente non ha prodotto, né si è offerta di produrre, dinanzi al Tribunale elementi del genere.
45 Peraltro, la questione se i documenti presi in considerazione dalla Commissione a carico della ricorrente fossero in grado di provare non soltanto il contenuto generale delle discussioni svoltesi tra i produttori, ma anche l' esatto comportamento della ricorrente, o anche la questione se la Commissione abbia interpretato detti documenti in modo sistematicamente sfavorevole alla ricorrente confluiscono in quella se la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione nella decisione sia corroborata dagli elementi di prova da essa prodotti. Trattandosi di una questione di merito legata all' accertamento dell' infrazione, occorre esaminarla successivamente insieme alle altre questioni relative all' accertamento dell' infrazione.
2. Omessa comunicazione o diniego riguardante la comunicazione di taluni documenti
46 La ricorrente rileva che in seguito alla comunicazione degli addebiti la Commissione ha permesso ai destinatari di esaminare la documentazione riguardante la questione. Tuttavia, secondo la ricorrente, in detta documentazione non comparivano alcuni documenti ad essa favorevoli. Inutilmente essa avrebbe chiesto alla Commissione, con lettera del 30 agosto 1984, di poter accedere a tali documenti che avrebbero dovuto permetterle di accertare la posizione del suo dipendente, sig. B., alle riunioni. La Commissione, con lettera del 13 settembre 1984, in risposta a una richiesta della ricorrente inoltrata con lettera del 30 luglio 1984, le avrebbe ugualmente negato il diritto di esaminare le risposte degli altri produttori alla comunicazione degli addebiti, le quali avrebbero potuto contenere elementi favorevoli alla Hercules e che avrebbero potuto permetterle di prepararsi per le audizioni e di predisporre un eventuale ricorso.
47 La ricorrente contesta le motivazioni richiamate dalla Commissione a giustificazione di tale diniego, e cioè che essa aveva reso note negli allegati alla comunicazione degli addebiti tutte le informazioni necessarie e sufficienti per permettere alla Hercules di approntare la sua difesa, che essa aveva il dovere di tener conto di tutti gli elementi di prova, ivi compresi quelli favorevoli alla Hercules, e che, di conseguenza, quest' ultima non aveva bisogno di ottenere in esame la documentazione richiesta. La ricorrente ritiene che, in base alla giurisprudenza della Corte (sentenze 13 luglio 1966, Consten-Grundig/Commissione, cause riunite 56/64 e 58/64, Racc. pag. 457; 14 luglio 1972, ICI/Commissione, causa 48/69, Racc. pag. 619; 23 ottobre 1974, Transocean Marine Paint Association/Commissione, causa 17/74, Racc. pag. 1063; 13 febbraio 1979, Hoffman-La Roche/Commissione, causa 85/76, Racc. pag. 461), il rispetto dei diritti della difesa implichi che le imprese interessate siano informate delle circostanze di fatto essenziali sulle quali gli addebiti della Commissione sono fondati e siano messe in grado di far conoscere nei modi opportuni il loro punto di vista. Orbene, le accuse sarebbero fondate non soltanto sui documenti allegati alla comunicazione degli addebiti, ma anche su documenti che il funzionario che ha redatto tale comunicazione avrebbe deciso di tenere da parte. Così alla Hercules sarebbe stato impedito di provare che dalla presenza del suo dipendente, sig. B., a talune riunioni non era possibile dedurre la sua partecipazione a un' infrazione. Sarebbe pertanto necessario per la difesa sottolineare l' importanza di qualunque informazione, favorevole alla sua causa, in possesso della Commissione, e che però quest' ultima potrebbe aver dimenticato o sottovalutato.
48 La ricorrente inoltre sostiene che questa violazione dei diritti della difesa, commessa dalla Commissione durante la procedura amministrativa, non può essere sanata dalla produzione nel presente giudizio, pendente dinanzi al giudice comunitario, della documentazione di cui trattasi.
49 In sede di replica essa aggiunge che è infondata la censura, rivoltale dalla Commissione, di non essere stata in grado di indicare un solo documento a sostegno delle sue asserzioni, poiché le è stato naturalmente impossibile individuare documenti che le sono stati probabilmente celati. La Commissione non potrebbe nemmeno contestare alla Hercules di aver concluso che alcuni documenti favorevoli alla ricorrente erano stati eliminati dalla documentazione, poiché sarebbe stato agevole per la Commissione dissipare i dubbi al riguardo, consentendo alla Hercules di consultare i documenti relativi all' indagine non compresi nel fascicolo.
50 Per parte sua, la Commissione nota che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 17 gennaio 1984, VBVB e VBBB/Commissione, cause riunite 43/82 e 63/82, Racc. pag. 19, punto 25 della motivazione), la Commissione non ha l' obbligo di far conoscere alle parti i propri fascicoli. Essa aggiunge che comunque gli unici documenti che non ha messo a disposizione della ricorrente all' atto della procedura d' accesso al fascicolo sono, nella fattispecie, quelli che celavano veri e propri segreti aziendali, la sua documentazione interna e le risposte degli altri produttori alle sue comunicazioni degli addebiti. Così, essa nega di aver rifiutato di mettere a disposizione la documentazione non in accordo con la sua dimostrazione. Del resto, la Hercules non sarebbe in grado di indicare un solo documento a sostegno della sua asserzione secondo la quale la Commissione avrebbe scelto i documenti più favorevoli alla sua tesi e avrebbe omesso di utilizzare o diffondere gli altri. Essa inoltre ritiene di non essere obbligata a consentire la consultazione delle risposte degli altri produttori alle comunicazioni degli addebiti.
51 Il Tribunale rileva che il rispetto dei diritti della difesa esige che la ricorrente sia stata posta in grado di illustrare, nel modo da essa voluto, il suo punto di vista sul complesso delle accuse formulate a suo carico dalla Commissione nelle comunicazioni degli addebiti ad essa inviate nonché sugli elementi di prova destinati a corroborare tali accuse e menzionati dalla Commissione nelle sue comunicazioni degli addebiti, o a queste ultime allegati (sentenza della Corte 9 novembre 1983, Nederlandsche Banden-Industrie-Michelin/Commissione, causa 322/81, Racc. pag. 3461, punto 7 della motivazione).
52 Di contro, il rispetto dei diritti della difesa non comporta necessariamente che un' impresa implicata in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE possa esprimere pareri su tutti i documenti presenti nel fascicolo della Commissione, poiché non vi è alcuna norma che imponga alla Commissione l' obbligo di far conoscere alle parti interessate i propri fascicoli (sentenza della Corte 17 gennaio 1984, cause riunite 43/82 e 63/82, già citata, punto 25 della motivazione).
53 Tuttavia si deve rilevare che, determinando una procedura d' accesso al fascicolo nelle questioni in materia di concorrenza, la Commissione s' è autonomamente imposta talune norme che vanno al di là di quanto prescritto dalla Corte. Secondo dette norme, formulate nella Dodicesima Relazione sulla politica della concorrenza (pagg. 42 e 43):
"Essa ((la Commissione)) dà ormai alle imprese implicate in una procedura la facoltà di prendere visione dei fascicoli che le riguardano. Le imprese vengono informate del contenuto del fascicolo della Commissione con l' invio, contemporaneamente alla comunicazione degli addebiti o alla lettera di rigetto della denuncia, di un elenco di tutti i documenti che compongono il fascicolo, con l' indicazione dei documenti o di loro parti che sono accessibili alle imprese. Le imprese sono invitate ad esaminare in loco i documenti accessibili. Se un' impresa desidera esaminare soltanto alcuni documenti, la Commissione potrà inviarle una copia degli stessi. La Commissione considera come riservati e pertanto inaccessibili ad un' impresa determinata i seguenti documenti: i documenti, o loro parti, contenenti segreti professionali di altre imprese; i documenti interni della Commissione, come le note, i progetti o altri documenti di lavoro; ogni altra informazione riservata, come quelle che consentano di identificare i denuncianti che desiderino restare nell' anonimato, nonché le informazioni comunicate alla Commissione alla condizione che ne venga rispettata la riservatezza".
Occorre rilevare che la Commissione non può discostarsi dalle regole che essa si è in tal modo imposte (sentenze della Corte 5 giugno 1973, Commissione/Consiglio, causa 81/72, Racc. pag. 575, punto 9 della motivazione, e 30 gennaio 1974, Louwage/Commissione, causa 148/73, Racc. pag. 81).
54 Da quanto precede discende che la Commissione ha l' obbligo di rendere accessibile alle imprese implicate in un procedimento ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE tutta la documentazione a carico e a favore da essa raccolta nel corso dell' indagine, fatti salvi i segreti aziendali di altre imprese, i documenti interni della Commissione e altre informazioni riservate.
55 Il Tribunale ritiene che nella fattispecie non esista nessuna circostanza tale da provare che gli uffici della Commissione abbiano selezionato i documenti resi accessibili alla ricorrente al fine di impedirle di dimostrare che, a causa dello status rivestito dal suo dipendente in occasione delle riunioni dei produttori di polipropilene, essa non aveva partecipato all' infrazione. Infatti è giocoforza constatare che, di fronte alle contestazioni della Commissione, la ricorrente non ha addotto nessun indizio tale da provare la malafede degli uffici della Commissione, il che avrebbe ben potuto fare, dando concretezza in udienza ai sospetti da essa manifestati nella sua lettera del 30 agosto 1984, secondo i quali alcuni documenti reperiti presso di essa dalla Commissione non sarebbero stati ricompresi nel fascicolo che le è stato reso accessibile.
56 Per quanto riguarda in particolare il diniego della Commissione di dare accesso alla ricorrente alle risposte fornite dagli altri produttori alle comunicazioni degli addebiti, il Tribunale ritiene che non sia necessario valutare se detto diniego rappresenti una violazione dei diritti della difesa. Infatti, un simile esame sarebbe necessario solo se per il procedimento amministrativo esistesse la possibilità, in mancanza di tale diniego, di giungere ad un risultato diverso (sentenza della Corte 10 luglio 1980, Distillers Company/Commissione, causa 30/78, Racc. pag. 2229, punto 26 della motivazione, e sentenza del Tribunale 27 novembre 1990, Kobor/Commissione, causa T-7/90, Racc. pag. II-721, punto 30 della motivazione). Orbene, è giocoforza constatare che, nella fattispecie, non ricorre tale ipotesi. Infatti, in seguito alla riunione delle cause ai fini della fase orale dinanzi al Tribunale, la ricorrente ha avuto accesso alle risposte delle altre imprese alle comunicazioni degli addebiti ed essa non ha tratto da ciò nessun elemento in suo favore, di cui avrebbe potuto avvalersi in sede di fase orale. E' consentito dedurne che dette risposte non contenevano nessun elemento in suo favore e che pertanto il fatto che la ricorrente non abbia potuto avervi accesso nel corso della procedura amministrativa non può aver influito sul risultato cui è pervenuta la decisione.
57 Pertanto la censura dev' essere respinta.
Sull' accertamento dell' infrazione
58 Secondo la decisione (punto 80, primo capoverso), dal 1977 i produttori di polipropilene che riforniscono la Comunità hanno fatto parte di un complesso di progetti, accordi e provvedimenti decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari e di contatti continui. L' intento generale dei produttori (decisione, punto 80, secondo capoverso) era di raggiungere un accordo su materie specifiche.
59 Si deve pertanto accertare, anzitutto, se la Commissione abbia sufficientemente provato i fatti da essa ricostruiti per quanto riguarda A) i contatti tra i produttori e la riunione della "European Association for Textile Polyolefins" (in prosieguo: l' "EATP") del 22 novembre 1977, B) il sistema delle riunioni regolari di produttori di polipropilene, C) le iniziative in materia di prezzi, D) le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi ed E) la fissazione di obiettivi in termini di quantitativi e di quote, riproducendo a) l' atto impugnato e b) gli argomenti delle parti prima di c) valutarli; successivamente si deve sindacare l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE a tali fatti.
1. La ricostruzione dei fatti
A - I contatti tra produttori e la riunione dell' "EATP" del 22 novembre 1977
a) Atto impugnato
60 La decisione (punti 17, quarto capoverso, 78, terzo capoverso, e 104, secondo capoverso) contesta alla ricorrente di aver dichiarato, allo stesso modo che la Hoechst, l' ICI, la Linz, la Saga e la Solvay, di sostenere il progetto annunciato dalla Monte con un articolo apparso sulla stampa specializzata (European Chemical News; in prosieguo: l' "ECN") il 18 novembre 1977, di portare il prezzo della rafia a 1,30 marchi tedeschi (DM)/kg a partire dal 1 dicembre. Dalle varie dichiarazioni espresse al riguardo durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, quali riportate dal verbale, emergerebbe che il prezzo di 1,30 DM/kg definito dalla Monte era stato accettato dagli altri produttori come "obiettivo" generale del settore industriale in questione.
61 Secondo la decisione (punto 16, primo e secondo capoverso), questa dichiarazione di sostegno si inseriva nell' ambito di discussioni avviate tra i produttori per evitare una caduta sostanziale dei prezzi del polipropilene e le conseguenti perdite; discussioni in occasione delle quali i maggiori produttori, la Monte, la Hoechst, l' ICI e la Shell, sarebbero pervenuti ad un "accordo sui prezzi-base", destinato a entrare in vigore il 1 agosto 1977, e i cui elementi sarebbero stati comunicati agli altri produttori e segnatamente alla Hercules. Il direttore commerciale di quest' ultima avrebbe notato che i "prezzi-base" per le principali qualità erano basati su un prezzo di mercato della rafia di 1,25 DM/kg.
62 La decisione (punto 16, quinto e sesto capoverso) illustra inoltre che l' ICI e la Shell ammettono di aver avuto contatti con altri produttori sulle modalità di un' azione intesa a bloccare la caduta dei prezzi. Tuttavia, la Commissione riconosce che, fatta eccezione per le "quattro grandi" (la Hoechst, l' ICI, la Monte e la Shell), per la Hercules e per la Solvay non le è stato possibile accertare l' identità dei produttori coinvolti in tale periodo nelle discussioni, né ottenere particolari sul funzionamento dell' accordo sui "prezzi-base".
63 La decisione (punto 17, primo capoverso) afferma ancora che è all' incirca al momento dell' annuncio della Monte della sua intenzione di aumentare i suoi prezzi che cominciarono le riunioni regolari di produttori di polipropilene. Essa nota tuttavia che, secondo quanto la stessa ICI ha ammesso, si ebbero contatti tra i vari produttori prima di questa data, probabilmente per telefono, quando lo si reputò necessario.
b) Argomenti delle parti
64 La ricorrente sostiene che non esiste nessuna prova del fatto che essa abbia stabilito contatti regolari con i suoi concorrenti al di fuori di quelli intrattenuti con essi durante le riunioni di produttori. Così, la nota redatta in occasione di una chiamata telefonica (com. gen., all. 2), ricevuta probabilmente all' inizio del 1977 dal direttore commerciale della Hercules, su cui si basa la Commissione per affermare che i "grossi produttori" avevano raggiunto un accordo tra loro e che sarebbe stata trasmessa volontariamente dalla ricorrente alla Commissione, proverebbe al massimo - cosa che la Hercules non ha mai smentito - che essa ha ricevuto occasionalmente per telefono, per bocca di altri produttori, informazioni sul contenuto delle riunioni svoltesi tra loro. Ma né detta nota né nessun altro documento proverebbero che la Hercules ha assunto l' iniziativa in relazione a tali contatti: questo la ricorrente non l' avrebbe fatto mai.
65 Peraltro, la ricorrente rileva, da un lato, che la Commissione crede di poter dedurre da un documento, che non fa riferimento alla Hercules, che certi produttori si siano accordati in merito a un' iniziativa in materia di prezzi per il dicembre 1977 e, dall' altro, che la Commissione afferma che la Hercules ha partecipato a detto accordo unicamente sulla base del resoconto delle dichiarazioni rese dai dirigenti della ricorrente durante le riunioni dell' EATP del maggio e del novembre 1977 (com. gen., all. 5 e 6). Tuttavia, la ricorrente fa rilevare che le dichiarazioni di maggio precedono la prima prova in merito a qualunque accordo concluso tra i quattro grandi produttori e che il loro contenuto non aveva nulla di censurabile. Le dichiarazioni di novembre, che testimoniavano il sostegno offerto all' idea di un aumento dei prezzi del polipropilene conseguente al rincaro dei costi di produzione, non proverebbero assolutamente l' esistenza di una collusione illegale. Sarebbe peraltro inverosimile che una collusione del genere venga manifestata durante una riunione dell' EATP, in presenza dei clienti. Le dichiarazioni di novembre potrebbero rappresentare al massimo la normale reazione, in pubblico, di un produttore di fronte ai comportamenti notori dei suoi concorrenti, quale l' annuncio dato dalla Monte sull' ECN, relativo a un aumento dei suoi prezzi (com. gen., all. 3). Per la stessa ragione, quando la Hercules dichiara, durante una riunione dell' EATP nel maggio 1978 (com. gen., all. 7), che i prezzi non avevano ancora raggiunto un livello soddisfacente, una simile dichiarazione non potrebbe dimostrare la partecipazione della ricorrente ad accordi in materia di prezzi, tanto più che la Commissione sostiene che detti accordi sarebbero stati conclusi durante le riunioni di produttori alle quali non è provato che la Hercules abbia partecipato. Così, tutti gli elementi di prova a disposizione farebbero pensare che la Hercules, per tutto il 1977 e sino a un certo momento del 1979, si sia limitata a ricevere, per di più occasionalmente, le informazioni in merito alle discussioni presumibilmente svoltesi tra gli altri produttori.
66 La ricorrente inoltre sostiene che la Commissione non dispone per tale periodo di istruzioni concordanti in materia di prezzi provenienti dalla Hercules e che, di conseguenza, la sua situazione è identica a quella della BP, la quale ha anch' essa intrattenuto contatti con gli altri produttori, e a quella dell' Amoco che, oltre a detti contatti, ha anche preso la parola nella riunione dell' EATP del maggio 1978. Essa aggiunge inoltre che la Commissione ha ammesso di non poter dimostrare con certezza che la Hercules abbia partecipato in tale periodo a un accordo di fondo.
67 Dal canto suo, la Commissione basa le sue censure, da un lato, sulla conoscenza che la Hercules aveva della conclusione da parte delle "quattro grandi" dell' accordo sui prezzi-base, come dimostra il resoconto di un colloquio telefonico della Hercules, che risale alla metà del 1977 (com. gen., all. 2) e che illustra i contenuti di detto accordo, e, dall' altro, sulle dichiarazioni rese dalla Hercules durante tre riunioni dell' EATP nel maggio 1977 (com. gen., all. 5), nel novembre 1977 (com. gen., all. 6) e nel maggio 1978 (com. gen., all. 7). Durante la prima, essa dichiarava:
"Hercules is not happy with the current price levels, but feels it will be up to the traditional industry leaders to bring some order out of the present chaos".
(La Hercules non è contenta dell' attuale livello dei prezzi, ma ritiene che tocchi ai tradizionali leader del settore mettere un po' d' ordine nel caos presente).
Durante la seconda riunione, essa proclamava:
"Since the first alternative does not appear likely, I was happy to learn on Friday from Mrs T. of European Chemical News that Montedison had announced to her that they had made the first move in announcing the new European prices for their grades of polypropylene",
(Poiché la prima alternativa non appare probabile, fui contento di apprendere venerdì dalla sig.ra T. della European Chemical News che la Montedison le aveva dichiarato che avrebbe compiuto il primo passo, dando l' annuncio dei nuovi prezzi europei per i diversi tipi di polipropilene),
manifestando in tal modo il suo sostegno in favore di un' iniziativa della Monte riportata dalla stampa specializzata (com. gen., all. 3, dove si fa riferimento a un articolo precedente). E' verosimile che la Hercules sapesse che detta iniziativa era frutto di un accordo illecito (com. gen., all. 2). Durante la terza riunione essa affermava:
"Although prices for polypropylene have increased significantly since the fourth quarter of last year, they are not yet at a satisfactory level. It may not have been realistic to think that an increase to 1.30 DM/kg could have been reached in one step, but the need to get to this minimum level has not and will not diminish". PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0007.1
(Sebbene i prezzi del polipropilene siano aumentati in maniera significativa dal quarto trimestre dell' anno scorso, essi non si trovano ancora a un livello soddisfacente. Può non essere stato realistico ritenere che un aumento sino a 1,30 DM/kg potesse essere conseguito in una volta sola, tuttavia la necessità di arrivare a questo livello minimo non è venuta e non verrà meno).
68 Per quanto riguarda i contatti tenuti telefonicamente con altri produttori, la Commissione afferma che è la stessa Hercules ad aver dichiarato, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, che di quando in quando il sig. B. riceveva telefonate che lo tenevano al corrente delle riunioni cui non aveva assistito.
69 La Commissione precisa di essersi astenuta dal formulare qualsiasi considerazione in merito alla partecipazione della Hercules alle riunioni di produttori diverse da quelle dell' EATP prima del 1979. Al riguardo essa rileva con interesse quanto affermato dalla Hercules in sede di replica, laddove quest' ultima dichiara di aver ricevuto comunicazione dei risultati di riunioni svoltesi "durante il primo periodo, in cui il sig. B. inizialmente non ha assistito per nulla a dette riunioni, partecipandovi in seguito solo in modo molto sporadico". In tal modo, essa farebbe chiaramente riferimento al periodo corrispondente al 1978, lasciando trapelare che il sostegno agli aumenti di prezzo in occasione delle riunioni dell' EATP era quanto meno basato sulla conoscenza di una latente collusione e sull' intenzione di associarvisi.
70 Per quanto riguarda la discriminazione di cui sarebbe vittima in confronto all' Amoco e alla BP, la Commissione sostiene che il punto 78 della decisione afferma con chiarezza che se queste ultime non sono fra le destinatarie della decisione ciò si deve al fatto che, "considerato il complesso delle risultanze probatorie, non potesse dirsi raggiunta la prova di una loro partecipazione ad una violazione dell' articolo 85, paragrafo 1 del Trattato CEE".
c) Giudizio del Tribunale
71 Il Tribunale rileva che la ricorrente, sia nella sua risposta alla richiesta di informazioni (all. 1, com. Her.), sia nel suo ricorso, ha ammesso di aver ricevuto dagli altri produttori, in modo occasionale, per telefono, informazioni riguardanti discussioni o riunioni svoltesi tra loro, pur negando di aver preso l' iniziativa in merito a detti contatti. Bisogna inoltre rilevare che essa non ha delimitato cronologicamente la durata di questi contatti.
72 In considerazione dell' esistenza di tali contatti nel 1977 e 1978 e delle dichiarazioni rese dalla ricorrente durante la riunione dell' EATP del 27 maggio 1977, occorre esaminare la questione se le dichiarazioni rese dalla ricorrente durante la riunione del 22 novembre 1977 costituiscano manifestazione di un concorso di volontà con altri produttori in relazione a un prezzo-obiettivo di 1,30 DM/kg per il 1 dicembre 1977, la cui esistenza è confermata dalle dichiarazioni rese dalla ricorrente nella riunione dell' EATP del 26 maggio 1978.
73 Il Tribunale ritiene di dover rispondere in senso affermativo. Infatti, occorre rilevare che durante la riunione dell' EATP del 27 maggio 1977 (com. gen., all. 5) la ricorrente ha avanzato la proposta che i "leader" tradizionali del mercato (cioè le "quattro grandi") facessero ordine nel caos del mercato; verso la metà del 1977 (com. gen., all. 2) essa ha appreso per telefono che le "quattro grandi" avevano raggiunto un accordo su alcuni prezzi-base (cioè 1,25 DM/kg); durante la riunione dell' EATP del 22 novembre 1977 (com. gen., all. 6) essa ha pubblicamente espresso la sua soddisfazione per aver appreso dall' ECN che la Monte aveva compiuto il primo passo, annunciando nuovi prezzi del polipropilene per l' Europa (cioè 1,30 DM/kg), ben sapendo che un accordo su alcuni prezzi-base era stato raggiunto e che questo era avvenuto con la partecipazione della Monte; durante la riunione dell' EATP del 26 maggio 1978 (com. gen., all. 7) essa ha rilevato che i prezzi erano aumentati - ma in modo insufficiente - e che non era stato realistico credere che l' aumento potesse giungere in una sola tappa a 1,30 DM/kg.
74 Il Tribunale ritiene peraltro che il caso dell' Amoco si distingua da quello della ricorrente, in quanto non si dispone di prove riguardanti contatti di detta impresa con altri produttori di polipropilene prima della riunione dell' EATP del 26 maggio 1978 e in quanto essa non ha partecipato alle riunioni dell' EATP del 27 maggio 1977 e del 22 novembre 1977, nell' ultima delle quali apparve evidente un concorso di volontà tra diversi produttori di polipropilene. Quanto alla BP, occorre aggiungere che essa non ha partecipato a nessuna riunione.
75 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente era informata dei risultati delle discussioni sui prezzi e che essa era in contatto con altri produttori, segnatamente nel 1977 e 1978, quando se ne faceva sentire la necessità, e che le dichiarazioni della ricorrente, quali ricavabili dal resoconto della riunione dell' EATP del 22 novembre 1977, hanno rappresentato l' espressione di un concorso di volontà tra la ricorrente e altri produttori in relazione alla determinazione di un prezzo-obiettivo di 1,30 DM/kg.
B - Il sistema delle riunioni regolari
a) Atto impugnato
76 Secondo la decisione (punto 18, primo capoverso), nel 1978 ebbero luogo almeno sei riunioni tra alti dirigenti responsabili della direzione generale del settore del polipropilene di alcuni produttori ("dirigenti"). Questo sistema sarebbe andato ben presto evolvendosi con l' inserimento di una serie di riunioni di dirigenti minori dotati di competenze specifiche nel campo della commercializzazione ("esperti"; si fa riferimento alla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni a norma dell' art. 11 del regolamento n. 17, com. gen., all. 8). La decisione rileva che la ricorrente afferma di aver partecipato a queste riunioni solo saltuariamente fino al maggio 1982, ma ammette che in seguito la sua presenza è divenuta più frequente (punto 18, terzo capoverso).
77 Secondo la decisione (punto 78, decimo capoverso), la Hercules - l' unico produttore statunitense ad aver partecipato alle riunioni - ha sostenuto di avervi partecipato unicamente in qualità di "osservatore" e soltanto sporadicamente. La Hercules ammetterebbe di aver partecipato alle riunioni del maggio 1979 e di essere al corrente di quello che era successo alle riunioni alle quali il suo rappresentante era assente. Dalla metà del 1982 in poi, nonostante la minaccia di ritirarsi in seguito alle critiche formulate dai produttori tedeschi, il rappresentante della Hercules avrebbe presenziato a circa quindici riunioni plenarie sulle trenta di cui si è a conoscenza e, in particolare, a varie sessioni di "dirigenti". Dal verbale dell' ICI risulterebbe che il rappresentante della Hercules partecipò attivamente alle discussioni, tanto da proporre il sistema della "leadership contabile". Egli avrebbe partecipato anche a riunioni locali, perlomeno per il Benelux. Mentre il rappresentante della Hercules avrebbe ottenuto dati dettagliati sulle vendite mensili degli altri produttori, non risulterebbe che egli abbia comunicato a questi ultimi le cifre della Hercules.
78 La decisione afferma (punto 78, undicesimo capoverso) che la Hercules ha cercato di definire la presenza del suo rappresentante come una partecipazione ufficiosa di un dipendente relativamente meno qualificato, ma dai documenti interni di questa stessa società risulterebbe che egli vi aveva un posto di responsabilità come direttore commerciale nel settore del polipropilene e che sin dal 1977, quando fu concluso l' accordo sui "prezzi-base", e successivamente nel 1981, i suoi direttori erano in contatto con gli altri produttori per quanto attiene gli accordi sui prezzi. E' quindi escluso che ignorassero il vero scopo dei suoi viaggi d' affari, che essi stessi avevano autorizzato dal maggio 1979 in poi.
79 La decisione (punto 85, terzo capoverso) conclude che la Hercules non può sottrarsi alla propria responsabilità per l' infrazione sostenendo che la presenza del suo rappresentante era "non ufficiale" o che egli non dava certe informazioni agli altri produttori.
80 La decisione (punto 21) afferma che le riunioni regolari di produttori di polipropilene avevano per scopo, segnatamente, la definizione di prezzi-obiettivo e di quantitativi di vendita e il controllo del loro rispetto da parte dei produttori.
b) Argomenti delle parti
81 La ricorrente sostiene che dal fatto che uno dei suoi dipendenti, il sig. B., abbia partecipato a talune riunioni di produttori di polipropilene la Commissione non può dedurre che la Hercules abbia commesso un' infrazione, poiché la partecipazione di detto dipendente sarebbe stata sporadica, passiva, ignorata dai suoi superiori e ufficiosa e il suo livello non sarebbe stato tale da consentirgli di assumere impegni in rappresentanza dell' impresa.
82 Essa in primo luogo rileva che il suo dipendente ha partecipato a cinque riunioni sulle ventiquattro menzionate nella tabella 3 della decisione per il periodo precedente il maggio 1982, a sei riunioni di "dirigenti" su sedici e a nove riunioni di "esperti" su quindici tra il maggio 1982 e la fine dell' agosto 1983 e che egli non ha partecipato a nessuna delle tre riunioni svoltesi dopo il 23 agosto 1983. Essa inoltre rileva che il carattere sporadico della sua partecipazione alle riunioni è confermato dalle risposte dell' ICI (com. gen., all. 8) e della Monte alla richiesta di informazioni (allegato 3 alla comunicazione degli addebiti inviata alla Monte; in prosieguo: la "com. Monte").
83 In secondo luogo, la ricorrente sostiene che detta partecipazione sporadica alle riunioni è stata puramente passiva, come indicherebbe la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni e come avrebbe del resto riconosciuto la decisione (punto 78, decimo capoverso), secondo cui il dipendente della Hercules "non risulta che (...) abbia comunicato (...) le cifre della Hercules". Ciò sarebbe importantissimo in quanto la comunicazione delle cifre sarebbe stata indispensabile al funzionamento dell' intesa, poiché lo scambio di informazioni sulle vendite effettuate costituiva il mezzo grazie al quale i produttori pensavano di controllare l' esecuzione degli accordi conclusi.
84 In terzo luogo la ricorrente sostiene che la presenza del suo dipendente alle riunioni non aveva ricevuto l' approvazione dei suoi superiori, che non ne erano a conoscenza, e che essa era contraria alla linea di condotta della società. Al riguardo essa spiega che, se è vero che all' inizio del periodo incriminato dalla Commissione alcuni suoi dipendenti erano stati avvicinati da altri produttori e informati dell' esistenza di riunioni di produttori e di accordi in materia di prezzi, ciò non significa che i suoi dirigenti sapessero che uno dei suoi dipendenti partecipava a dette riunioni. Avendo appreso che tale dipendente raccoglieva informazioni analoghe a quelle ricevute da loro stessi e che era stato invitato alle riunioni, i suoi superiori gli avrebbero ricordato che il fatto di partecipare a incontri del genere era contrario alla linea di condotta della società. Secondo la ricorrente, non c' era motivo di credere che tali istruzioni non fossero state seguite. Tenendo conto del fatto che il dipendente di cui trattasi, per poter svolgere le sue mansioni, doveva compiere numerosi viaggi in un gran numero di città europee e che gli spostamenti da lui effettuati per tale ragione non avevano bisogno né di preventiva approvazione da parte dei suoi superiori né dal canto suo di spiegazioni, nulla - nemmeno i documenti giustificativi dei suoi spostamenti, destinati solo al rimborso delle sue spese di viaggio - poteva consentire ai suoi superiori, che ignoravano in quell' epoca luoghi e date delle riunioni, di scoprire che egli vi si recava, del resto sporadicamente. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione nel suo controricorso, detta conclusione non sarebbe contraddetta dalla relazione del consigliere della Hercules Incorporated (all. 6, com. Her.), che dice semplicemente che il ruolo del suo dipendente "poteva essere a conoscenza" dei suoi superiori, non che lo fosse effettivamente. Tale conclusione sarebbe confermata, al contrario, dal fatto che il 29 luglio 1981 il superiore di detto dipendente ha informato quest' ultimo del contenuto di una riunione che si era appena tenuta (all. 18, com. Her.), il che dimostrerebbe che non era a conoscenza della partecipazione del suo sottoposto. Secondo la ricorrente, il movente della partecipazione segreta del suo dipendente sarebbe stato quello di procacciarsi informazioni al fine di porsi in buona luce di fronte ai suoi superiori.
85 Ciò detto, la ricorrente riconosce che non è stata ancora risolta la questione se un' impresa possa essere ritenuta responsabile di violazioni delle norme comunitarie in materia di concorrenza qualora abbia preso le ragionevoli precauzioni per evitare di commettere una simile infrazione e, malgrado i suoi sforzi, un dipendente indisciplinato abbia preso iniziative in contrasto con gli ordini dei suoi superiori.
86 In quarto luogo, la ricorrente nota che il suo dipendente non era un vero e proprio partecipante alle riunioni, che egli vi presenziava solo come osservatore e che gli altri partecipanti alle riunioni erano al corrente di questo, poiché il dipendente faceva loro presente il suo status di osservatore ufficioso, come rivelerebbe il resoconto di una riunione del marzo 1983 (all. 11, com. Her.), in cui si legge: "B., marketing manager attends unofficially" (B., direttore commerciale, partecipava ufficiosamente). Detta partecipazione ufficiosa avrebbe suscitato irritazione nei produttori tedeschi e olandesi, come indicherebbero due resoconti, quello della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) e quello di un colloquio telefonico tra detto dipendente e un dipendente dell' ICI del 3 dicembre 1982 (com. gen., all. 88).
87 Essa infine sostiene che gli incarichi di responsabilità del suo dipendente in seno alla società gli impedivano di aderire ad accordi riguardanti prezzi-obiettivo o riduzioni della produzione o delle vendite. Infatti secondo la ricorrente questo dipendente, a dispetto della sua qualifica, non ricopriva un posto di dirigente nella società, non aveva incarichi direttivi e non aveva i poteri necessari per assumere impegni in rappresentanza della società. In particolare, non aveva nessuna autorità in materia di controllo della produzione o delle linee di condotta generali in materia di vendita e le sue decisioni riguardanti le istruzioni in materia di prezzi da impartire ai direttori commerciali locali erano soggette ad approvazione da parte dei suoi superiori.
88 Per parte sua, la Commissione sostiene di non aver ritenuto il ritmo di partecipazione alle riunioni un fattore di rilievo tutte le volte che essa è giunta alla conclusione che un' impresa aveva sottoscritto il piano comune finalizzato a regolare i prezzi e l' offerta (v. il punto 83, primo capoverso, della decisione). Nondimeno essa rileva che la Hercules, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, ha ammesso che il suo dipendente si recava "con grande frequenza" alle riunioni fra il febbraio 1982 e il marzo 1983. Inoltre, il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) ricomprende la Hercules tra i partecipanti abituali alle riunioni.
89 Essa contesta il carattere passivo della partecipazione della ricorrente alle riunioni, basandosi su due brevissime note, relative la prima a "B. - Account leadership" (B.: Leadership contabile) (all. 10, com. Her.), la seconda a "B.: originator of 'account leadership' concept (not working)" ((B.: fonte della nozione di "leadership contabile" (non funzionante) )) (all. 11, com. Her.), da cui essa ricava che il dipendente della ricorrente è stato l' ideatore del sistema di "leadership contabile". Essa fa anche riferimento al resoconto di una riunione del marzo 1982 (all. 43, com. Her.) da cui discenderebbe che il sig. B. aveva chiesto che fosse modificata la quota assegnatagli. Essa aggiunge che il fatto che il dipendente della Hercules non abbia comunicato i suoi dati in materia di vendite durante le riunioni è privo di importanza, in quanto egli sapeva che gli altri produttori erano in grado di ricavare tali dati attraverso quelli forniti dal sistema Fides per lo scambio di informazioni.
90 Per quanto riguarda l' asserito divieto di partecipazione alle riunioni impartito a detto dipendente, la Commissione sottolinea che almeno in due occasioni, nel 1977 (com. gen., all. 2) e il 29 luglio 1981 (all. 18, com. Her.), egli ha ricevuto da parte dei suoi superiori informazioni in merito agli accordi in materia di prezzi che erano stati conclusi. Le informazioni ricevute il 29 luglio 1981 a proposito della riunione del 28 luglio non inficierebbero per nulla la tesi della Commissione, poiché il dipendente della ricorrente non era presente a detta riunione. Non sarebbe pertanto per nulla plausibile sostenere che esistevano le condizioni per ritenere che quest' ultimo avesse compreso che la società disapprovava tali intese e gli vietava la partecipazione alle riunioni. Del resto, la Commissione fa notare che non è stata fornita nessuna prova documentaria di tale divieto. Non sarebbe verosimile nemmeno il fatto che i superiori del sig. B. abbiano ignorato la partecipazione di quest' ultimo alle riunioni. Del resto, un rapporto redatto da un consigliere della Hercules Incorporated nelle settimane successive alle ispezioni condotte dalla Commissione (all. 6, com. Her.) afferma espressamente che: "It appears that Mr. B.' s non-participant observer role may have been known to several of his immediate superiors" (Appare plausibile che il ruolo di partecipante in veste di osservatore del sig. B. fosse noto a numerosi suoi diretti superiori). La Commissione aggiunge che anche a supporre che le iniziative del sig. B. fossero sconosciute ai suoi superiori e costituissero un' infrazione disciplinare - quod non - ciò non consentirebbe alla Hercules di sfuggire alle sue specifiche responsabilità.
91 Essa ritiene inoltre che la partecipazione del dipendente della ricorrente alle riunioni non avesse un carattere diverso da quella degli altri produttori, come evidenzierebbero la sua partecipazione attiva alle discussioni e gli impegni da esso assunti in rappresentanza della società. Al riguardo, essa ricorda il ruolo che egli ha avuto nella realizzazione del sistema di "leadership contabile" nonché l' accettazione da parte sua, in occasione della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33, tabella 2) e di un colloquio telefonico del 3 dicembre 1982 (com. gen., all. 88), della quota assegnata alla ricorrente nonché della revisione di quest' ultima durante una riunione del marzo 1982.
92 La Commissione infine rileva che è inutile cercare di dimostrare che il dipendente della ricorrente non aveva poteri decisionali nella società, poiché il fatto che le istruzioni in materia di prezzi impartite dalla ricorrente dopo le riunioni riflettessero i prezzi-obiettivo convenuti durante le riunioni dimostrerebbe senz' ombra di dubbio il contrario.
c) Giudizio del Tribunale
93 Per quanto riguarda l' inizio della partecipazione della ricorrente alle riunioni di produttori, il Tribunale rileva che la comunicazione specifica degli addebiti inviata alla Hercules indica che: "Mr F.B., ..., attended a number of 'Bosses' and 'Experts' meetings from 1979..." ((Il sig. F.B. (...), ha assistito ad alcune riunioni di "dirigenti" e di "esperti" dal 1979 (...) )).
94 Secondo le risposte fornite dall' ICI, dalla Monte e dalla ricorrente alle richieste di informazioni (com. gen., all. 8; all. 3, com. Monte e all. 1, com. Her.), la Hercules ha partecipato irregolarmente alle riunioni nel 1979, 1980 e 1981. Essa ammette di aver partecipato a una o due riunioni nel 1979, a una riunione nel 1980 e a due riunioni nel 1981. Tuttavia, occorre rilevare che dal resoconto dell' interrogatorio del dipendente della Hercules, sig. B., condotto dagli agenti della Commissione (all. 7, com. Her., allegato A) si ricava che quest' ultimo ha affermato di aver forse partecipato ad altre due riunioni nel 1979, ad altre due riunioni nel 1980 e ad un' altra riunione nel 1981. Inoltre, dalla risposta della ricorrente alla comunicazione degli addebiti discende che quest' ultima ha partecipato frequentemente alle riunioni dal febbraio 1982 in poi, il che permette di ritenere che essa abbia partecipato alle riunioni svoltesi nel febbraio, marzo e aprile 1982 (ossia, cinque riunioni). Di conseguenza, la sua partecipazione alle riunioni durante detti anni non è stata così irregolare come sostiene poiché, secondo quanto da essa stessa affermato, è possibile che la ricorrente, prima del maggio 1982, abbia partecipato a quindici riunioni su ventinove (cioè le ventiquattro riunioni menzionate nella tabella 3 della decisione per il periodo di cui trattasi, più quelle svoltesi durante lo stesso periodo e menzionate nel resoconto dell' interrogatorio del sig. B., ma che non compaiono nella suddetta tabella) e non a cinque riunioni su ventiquattro.
95 Occorre ritenere che l' irregolarità riguardante la partecipazione della ricorrente alle riunioni svoltesi in tale periodo non costituisca l' unico elemento da tenere in considerazione per esaminare la sua partecipazione al sistema delle riunioni regolari di produttori di polipropilene, ma che si debbano anche tenere presenti i contatti che essa può aver intrattenuto con altri produttori. Al riguardo occorre rilevare che la ricorrente, nella sua risposta alla richiesta di informazioni (all. 1, com. Her.), ha sostenuto che:
"Mr B. was informed on a number of occasions that meetings were scheduled to occur and was invited to attend. It does not appear that Mr B. was informed in such conversations about any action which it was proposed to take at such meetings. Mr B. did not make any commitment with respect to prices, volumes, or related matters, and did not authorize anyone to represent or act on behalf of Hercules at such meetings. On a number of occasions, but not invariably, Mr B. was informed after meetings as to what had transpired. On such occasions Mr B. did not make any commitments or express any intention, to follow or support any price changes that may have been agreed upon at such meetings. On occasion, Mr B. may have made general statements indicating Hercules' desire for higher polypropylene prices".
(Il sig. B. fu informato in più occasioni che erano state programmate alcune riunioni e che lui era invitato a parteciparvi. Non sembra che il sig. B. sia stato informato durante tali conversazioni in merito a nessuna delle iniziative che durante tali riunioni si suggerì di intraprendere. Il sig. B. non ha assunto nessun impegno riguardante prezzi, volumi, o argomenti connessi, e non ha autorizzato nessuno a rappresentare o agire in nome della Hercules durante tali riunioni. Più volte, ma non costantemente, il sig. B. fu informato dopo le riunioni di quanto accaduto. In tali occasioni, il sig. B. non assunse nessun impegno né manifestò l' intenzione di seguire o sostenere nessuna modificazione dei prezzi decisa in tali riunioni. Il sig. B. può aver talvolta dichiarato genericamente che la Hercules auspicava che si raggiungessero prezzi più elevati per il polipropilene).
96 In considerazione di tali contatti, grazie ai quali il sig. B. poteva integrare le numerose informazioni raccolte durante le riunioni riguardo le strategie commerciali progettate dalle concorrenti della ricorrente, occorre rilevare che il carattere alquanto irregolare della partecipazione del dipendente della ricorrente alle riunioni, prima del maggio 1982, non è tale da smentire la sua partecipazione al sistema di riunioni regolari di produttori di polipropilene durante detto periodo.
97 Il Tribunale rileva che la partecipazione della ricorrente alle riunioni dal maggio 1982 alla fine dell' agosto 1983 è stata regolare, come indicato dalla sua risposta alla richiesta di informazioni, dalla sua risposta alla comunicazione degli addebiti nonché dai resoconti delle riunioni del 3 maggio e 1 giugno 1983 (com. gen., all. 38 e 40), il primo dei quali menziona "a fairly full attendance with only Hercules missing among usual participants" (partecipazione molto numerosa; fra i partecipanti consueti, solo la Hercules era assente) e il secondo dei quali contiene l' indicazione "usual participants except for Solvay + Hercules" (consueti partecipanti, ad eccezione della Solvay e della Hercules). Al riguardo, è importante rilevare che taluni resoconti di riunioni, come quello della riunione di dirigenti del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 30), segnalano la presenza della ricorrente, mentre dette riunioni non sono menzionate nella sua risposta alla richiesta di informazioni che, conseguentemente, dev' essere ritenuta incompleta.
98 Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia giustamente ritenuto, in base alla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, confermata dai resoconti di varie riunioni, che scopo di queste ultime fosse segnatamente quello di fissare obiettivi in materia di prezzi, da un lato, e di quantitativi di vendita, dall' altro. Nella detta risposta si leggono infatti i passi seguenti:
"' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule...";
e:
"A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings".
((I "prezzi-obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) )); e: (Alcune proposte relative al volume delle vendite dei singoli produttori sono state discusse nel corso delle riunioni).
99 Inoltre, la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, riferendo l' organizzazione di riunioni di "esperti" di marketing, oltre a quelle di "dirigenti", a partire dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979, rivela che le discussioni relative alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita diventavano sempre più concrete e precise, mentre nel 1978 i "dirigenti" si erano limitati a sviluppare proprio il concetto di prezzi-obiettivo.
100 Oltre ai passi precedenti, nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni si legge che: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" (Solo le riunioni di "dirigenti" e di "esperti" arrivavano a tenersi mensilmente). Giustamente la Commissione ha dedotto da tale risposta, nonché dall' identità della natura e dello scopo delle riunioni, che queste si inserivano in un sistema di riunioni regolari.
101 E' importante rilevare, peraltro, che l' asserito carattere passivo della partecipazione del dipendente della ricorrente alle riunioni è smentito da diversi elementi di prova. Si tratta innanzitutto di due note manoscritte, citate dalla Commissione, la seconda delle quali è datata marzo 1983 (all. 10 e 11, com. Her.), nelle quali si legge: "B.: Account leadership" (B.: Leadership contabile) e "B.: Originator of 'account leadership' concept (not working)" (B.: fonte della nozione di "leadership contabile" (non funzionante) )), da cui può dedursi che il sig. B. ha proposto il sistema di "leadership contabile". Si tratta poi del resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) e di quello relativo a un colloquio telefonico della ricorrente con un dipendente dell' ICI, svoltosi il giorno dopo (com. gen., all. 88), la cui lettura combinata dimostra che detto dipendente aveva comunicato all' ICI il parere dell' Amoco, della BP e della Hercules in relazione alle quote loro assegnate nella riunione del 2 dicembre 1982, e ciò malgrado il sig. B. non abbia fornito i dati sulle vendite della Hercules.
102 Le asserzioni della ricorrente, secondo le quali i superiori del sig. B. ignoravano la sua partecipazione alle riunioni e gli avrebbero fatto sapere che tale partecipazione era in contrasto con la linea di condotta della società, sono prive di credibilità alla luce dei seguenti elementi. La ricorrente non ha prodotto nessuna prova scritta del divieto di partecipare alle riunioni. I superiori di questo dipendente erano in contatto con altri partecipanti alle riunioni, come dimostra il fatto che nel giugno 1977 e il 29 luglio 1981 tali persone hanno comunicato al sig. B. sia il contenuto di un colloquio telefonico (com. gen., all. 2) sia l' esito di una riunione cui esso non aveva partecipato (all. 18, com. Her.). Il rapporto della Hercules Incorporated indica che il ruolo del sig. B. poteva essere noto a numerosi suoi diretti superiori (all. 6, com. Her.). Infine, il fatto che la ricorrente abbia affermato in udienza che le decisioni del sig. B. in merito alle istruzioni in materia di prezzi da impartire ai direttori commerciali locali erano soggette ad approvazione da parte dei suoi superiori rivela che egli era tenuto a giustificare le sue decisioni, illustrando ai suoi superiori i dati sui quali egli le basava e la fonte di questi ultimi.
103 Il Tribunale rileva inoltre che il carattere della partecipazione del dipendente della ricorrente alle riunioni, definito "unofficial" (ufficioso) dall' ICI nella predetta nota del marzo 1983, non era diverso da quello degli altri partecipanti, come dimostrano il ruolo attivo da esso svolto durante le discussioni e il fatto che le istruzioni in materia di prezzi impartite dalla ricorrente successivamente alle riunioni corrispondevano in misura notevole ai prezzi-obiettivo determinati durante queste ultime sia per il loro importo sia per la loro data di entrata in vigore. Occorre far rilevare che il fatto che l' ICI abbia definito "unofficial" la partecipazione del sig. B. alle riunioni non è tale da inficiare tali constatazioni, poiché tale definizione non consente di dimostrare che gli altri produttori sapessero che il dipendente della ricorrente fosse lì presente all' insaputa dei suoi superiori, o - per esser più precisi - contro la loro volontà, o che non avesse le competenze necessarie per trovarsi lì. Tale definizione dimostra soltanto che egli non desiderava che la sua partecipazione a queste riunioni fosse nota all' esterno.
104 Per quanto riguarda il livello delle funzioni svolte da detto dipendente in seno alla società ricorrente, è giocoforza constatare che la concordanza di numerose istruzioni in materia di prezzi impartite dalla ricorrente con gli esiti delle riunioni rivela che o il sig. B. aveva il potere di far ripercuotere direttamente sulla politica dei prezzi della ricorrente gli esiti delle riunioni cui assisteva - il che dimostrerebbe che aveva l' autorità necessaria per assumere impegni in rappresentanza della società - o, se tale non era il caso, egli aveva ricevuto un mandato in tal senso.
105 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione ha sufficientemente provato, in primo luogo, che la ricorrente ha preso parte al sistema delle riunioni regolari di produttori di polipropilene dall' inizio del 1979 sino almeno alla fine del mese di agosto 1983, cosa che essa ha giustamente inferito dalla partecipazione della ricorrente alle riunioni e dai contatti che quest' ultima aveva avuto in relazione a dette riunioni; in secondo luogo, che tali riunioni avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita; in terzo luogo, che la partecipazione della ricorrente a dette riunioni rivestiva l' importanza riconosciutale nella decisione.
C - Le iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
106 Secondo la decisione (punti 28-51) è stato attuato un sistema di prezzi-obiettivo mediante iniziative in materia di prezzi, sei delle quali hanno potuto essere identificate: la prima andava dal luglio al dicembre 1979, la seconda dal gennaio al maggio 1981, la terza dall' agosto al dicembre 1981, la quarta dal giugno al luglio 1982, la quinta dal settembre al novembre 1982 e la sesta dal luglio al novembre 1983.
107 A proposito della prima di dette iniziative in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 29) fa presente di non disporre di prove particolareggiate in merito a riunioni o iniziative in materia di prezzi nella prima metà del 1979. Tuttavia, da una nota su una riunione tenutasi il 26 e 27 settembre 1979 emergerebbe che era stata prevista un' iniziativa in materia di prezzi in base ad un prezzo della rafia di 1,90 DM/kg da applicare dal 1 luglio, e di 2,05 DM/kg dal 1 settembre.
108 Tuttavia, in ragione di difficoltà che ostavano all' aumento dei prezzi, i produttori, nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, avrebbero deciso di rinviare la data prevista per l' applicazione del prezzo-obiettivo di vari mesi, cioè al 1 dicembre 1979; il nuovo piano sarebbe consistito nel "mantenere" in ottobre i livelli raggiunti, con la possibilità di un incremento intermedio in novembre, che avrebbe portato i prezzi a 1,90 o 1,95 DM/kg (decisione, punto 31, primo e secondo capoverso).
109 Quanto alla seconda iniziativa in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 32), pur ammettendo che non è stato possibile disporre di verbali delle riunioni tenutesi nel 1980, afferma che in quell' anno i produttori si riunirono almeno sette volte (essa rinvia alla tabella 3 della decisione). All' inizio del 1980 la stampa specializzata avrebbe annunciato che i produttori erano favorevoli ad un forte aumento dei prezzi nel corso dell' anno. Ciò nondimeno i prezzi di mercato sarebbero calati in misura sostanziale, fino a 1,20 DM/kg, o anche meno, prima di stabilizzarsi verso il settembre 1980. Dalle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori (la DSM, la Hoechst, la Linz, la Monte, la Saga e l' ICI) risulterebbe che per ristabilire il livello dei prezzi vennero fissati per il periodo dicembre 1980 - gennaio 1981 i seguenti obiettivi: 1,50 DM/kg per la rafia, 1,70 DM/kg per l' omopolimero e 1,95-2,00 DM/kg per il copolimero. Un documento interno della Solvay conterrebbe una tabella che confronta i "prezzi raggiunti" nell' ottobre e nel novembre 1980 con i "prezzi di listino" del gennaio 1981, cioè 1,50/1,70/2,00 DM/kg. Inizialmente sarebbe stato previsto di applicare tali livelli dal 1 dicembre 1980 (si sarebbe tenuta una riunione a Zurigo dal 13 al 15 ottobre), ma l' attuazione di questa iniziativa sarebbe stata rinviata al 1 gennaio 1981.
110 Nella decisione (punto 33, terzo capoverso) si rileva poi che non si sa se la Hercules fosse presente alle riunioni del gennaio 1981, nel corso delle quali sarebbe stata riconosciuta la necessità di un aumento dei prezzi, fissato nel dicembre 1980 per il 1 febbraio 1981, sulla base di 1,75 DM/kg per la rafia, in due fasi: per febbraio l' obiettivo sarebbe rimasto a 1,75 DM/kg, mentre un obiettivo di 2,00 DM/kg sarebbe stato introdotto "senza eccezioni" dal 1 marzo. Sarebbe stata redatta una tabella dei prezzi-obiettivo nelle sei valute nazionali per sei principali tipi o qualità, prezzi che sarebbero dovuti entrare in vigore il 1 febbraio e il 1 marzo 1981. La decisione tuttavia rileva che la Hercules risulta presente alla precedente riunione, il 16 dicembre 1980.
111 Secondo la decisione (punto 34) non sembra però che il progetto di aumentare i prezzi a 2,00 DM/kg dal 1 marzo abbia avuto successo. I produttori avrebbero modificato le loro aspettative e sperato di raggiungere in marzo il livello di 1,75 DM/kg. Una riunione di "esperti" si sarebbe tenuta ad Amsterdam il 25 marzo 1981. Non ne sussisterebbe alcuna traccia, ma, subito dopo, almeno la BASF, la DSM, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero impartito istruzioni per aumentare i prezzi-obiettivo (o di "listino") ad un livello equivalente a 2,15 DM/kg per la rafia a partire dal 1 maggio. La Hoechst avrebbe impartito istruzioni identiche per il 1 maggio, con circa quattro settimane di ritardo rispetto agli altri. Alcuni produttori avrebbero lasciato ai loro uffici vendite un certo margine per l' applicazione di prezzi "minimi" o "estremi" un po' al di sotto degli obiettivi concordati. Nella prima parte del 1981 si sarebbe registrata una forte ascesa dei prezzi, ma, sebbene l' aumento del 1 maggio fosse attivamente incentivato dai produttori, la tendenza non si sarebbe mantenuta. Verso la metà dell' anno, allorché la domanda diminuì durante l' estate, i produttori avrebbero previsto una stabilizzazione dei livelli di prezzo o addirittura una tendenza al ribasso.
112 Per quanto concerne la terza iniziativa in materia di prezzi, si afferma nella decisione (punto 35) che la Shell e l' ICI avrebbero previsto una nuova iniziativa per settembre-ottobre 1981 già nel mese di giugno, quando si manifestò un rallentamento degli aumenti registrati nel primo trimestre. Il 15 giugno 1981 la Shell, l' ICI e la Monte si sarebbero incontrate per discutere le modalità di aumento dei prezzi sul mercato. Qualche giorno dopo la riunione sia l' ICI che la Shell avrebbero dato istruzioni ai rispettivi uffici vendite di preparare il mercato per un forte aumento in settembre, basato su un progetto di aumento del prezzo della rafia a 2,30 DM/kg. Il 17 luglio 1981 la Solvay avrebbe ricordato altresì al proprio ufficio vendite del Benelux di avvertire la clientela che i prezzi sarebbero notevolmente aumentati dal 1 settembre; l' entità dell' aumento avrebbe dovuto essere decisa l' ultima settimana di luglio, mentre sarebbe stata prevista una riunione di "esperti" per il 28 luglio 1981. Il piano originario, secondo il quale occorreva arrivare a 2,30 DM/kg nel settembre 1981, sarebbe stato modificato probabilmente in tale riunione ed il livello previsto per agosto sarebbe stato ridotto a 2,00 DM/kg per la rafia. Il prezzo di settembre avrebbe dovuto essere di 2,20 DM/kg. Una nota manoscritta reperita presso la Hercules e datata 29 luglio 1981 (giorno successivo alla riunione cui la Hercules sicuramente non ha partecipato) riporterebbe questi prezzi definendoli prezzi "ufficiali" per agosto e settembre e citerebbe, sia pur in termini vaghi, la fonte dell' informazione. Altre riunioni si sarebbero tenute a Ginevra il 4 agosto ed a Vienna il 21 agosto 1981. Dopo queste sessioni i produttori avrebbero impartito nuove istruzioni per aumentare il prezzo a 2,30 DM/kg il 1 ottobre. La BASF, la DSM, la Hoechst, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero dato istruzioni praticamente identiche perché questi prezzi fossero applicati in settembre e ottobre.
113 Secondo la decisione (punto 36), il nuovo piano avrebbe previsto di passare nel settembre-ottobre 1981 ad un "prezzo base" di 2,20-2,30 DM/kg per la rafia. Un documento della Shell indicherebbe che originariamente era stato ventilato un ulteriore incremento a 2,50 DM/kg per il 1 novembre, poi abbandonato. Dalle relazioni dei diversi produttori risulterebbe che in settembre i prezzi aumentarono e che l' azione al rialzo continuò fino all' ottobre 1981, raggiungendo prezzi di mercato effettivamente acquisiti di circa 2,00-2,10 DM/kg per la rafia. Una nota della Hercules indicherebbe che nel dicembre 1981 l' obiettivo di 2,30 DM/kg venne modificato e ridotto ad un più realistico livello di 2,15 DM/kg, ma riferisce che "la determinazione generale fece arrivare i prezzi a 2,05 DM, che fra tutti i livelli mai fissati fu quello che maggiormente si approssimò ai prezzi-obiettivo pubblicati (sic!)". Alla fine del 1981 la stampa specializzata avrebbe rilevato per il mercato del polipropilene prezzi da 1,95 a 2,10 DM/kg, per la rafia, circa 20 pfennig al di sotto degli obiettivi dei produttori. Le capacità sarebbero state utilizzate nella misura dell' 80%, livello giudicato "sano".
114 La quarta iniziativa in materia di prezzi, del giugno-luglio 1982, si sarebbe inserita nel contesto di un ritorno del mercato all' equilibrio fra l' offerta e la domanda. Tale iniziativa sarebbe stata decisa nella riunione di produttori del 13 maggio 1982, alla quale avrebbe partecipato la Hercules e nel corso della quale sarebbe stata elaborata una tabella dettagliata degli obiettivi da perseguire dal 1 giugno per vari tipi di polipropilene, in diverse valute nazionali (2,00 DM/kg per la rafia) (decisione, punti 37-39, primo capoverso).
115 Alla riunione del 13 maggio 1982 avrebbero fatto seguito istruzioni sui prezzi diramate dalle imprese ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell; i prezzi, con poche eccezioni insignificanti, corrispondevano ai prezzi-obiettivo definiti nella detta riunione (decisione, punto 39, secondo capoverso). Nella riunione del 9 giugno 1982 i produttori avrebbero riferito aumenti modesti.
116 Secondo la decisione (punto 40), la ricorrente avrebbe partecipato anche alla quinta iniziativa in materia di prezzi per il periodo settembre-novembre 1982 (decisa nella riunione del 20 e 21 luglio 1982, mirante a raggiungere il prezzo di 2,00 DM/kg il 1 settembre e di 2,10 DM/kg il 1 ottobre) in quanto sarebbe stata presente alla maggior parte, se non a tutte le riunioni svoltesi fra il luglio e il novembre 1982, nelle quali tale iniziativa fu progettata e controllata (decisione, punto 45). Nella riunione del 20 agosto 1982 l' aumento previsto per il 1 settembre sarebbe stato rinviato al 1 ottobre e questa decisione sarebbe stata confermata nella riunione del 2 settembre 1982 (decisione, punto 41).
117 A seguito delle riunioni del 20 agosto e del 2 settembre 1982 le imprese ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell avrebbero dato istruzioni in materia di prezzi conformi al prezzo-obiettivo fissato nelle dette riunioni (decisione, punto 43).
118 Secondo la decisione (punto 44), nella riunione del 21 settembre 1982, alla quale avrebbe partecipato la ricorrente, sarebbero state esaminate le misure prese per raggiungere l' obiettivo fissato in precedenza e le imprese, nel loro complesso, avrebbero espresso il loro assenso ad una proposta diretta ad aumentare il prezzo a 2,10 DM/kg per il periodo novembre-dicembre 1982. Tale aumento sarebbe stato confermato nella riunione del 6 ottobre 1982.
119 A seguito della riunione del 6 ottobre 1982, le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Shell e Saga avrebbero impartito istruzioni in materia di prezzi che applicavano l' aumento deciso (decisione, punto 44, secondo capoverso).
120 Al pari delle imprese ATO, BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Saga, la ricorrente avrebbe comunicato alla Commissione istruzioni in materia di prezzi impartite ai suoi uffici vendite locali, che non solo coinciderebbero fra loro quanto agli importi e alle scadenze, ma corrisponderebbero altresì alla tabella dei prezzi-obiettivo allegata al resoconto ICI della riunione degli "esperti" del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29) (decisione, punto 45, secondo capoverso).
121 Secondo la decisione (punto 46, secondo capoverso), la riunione del dicembre 1982 sarebbe sfociata in un accordo, diretto ad introdurre per la fine del gennaio 1983 il livello previsto per novembre-dicembre.
122 Secondo la decisione (punto 47), la ricorrente avrebbe infine partecipato alla sesta iniziativa in materia di prezzi del luglio -novembre 1983. Nella riunione del 3 maggio 1983 sarebbe stato infatti convenuto di applicare il prezzo-obiettivo di 2,00 DM/kg nel giugno 1983. Tuttavia, nella riunione del 20 maggio successivo tale obiettivo sarebbe stato rinviato a settembre e sarebbe stato fissato un obiettivo intermedio (1,85 DM/kg) per il 1 luglio. Successivamente, in una riunione del 1 giugno 1983, i produttori presenti avrebbero riaffermato il loro totale impegno per il livello 1,85 DM/kg. In tale occasione sarebbe stato convenuto che la Shell avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa sull' ECN.
123 Nella decisione (punto 49) si rileva che dopo la riunione del 20 maggio 1983 le imprese ICI, DSM, BASF, Hoechst, Linz, Shell, Hercules, ATO, Petrofina e Solvay diedero ai rispettivi uffici vendite l' istruzione di applicare dal 1 luglio una tabella di prezzi basata su 1,85 DM/kg per la rafia. Le istruzioni in materia di prezzi reperite presso la ATO e la Petrofina, anche se frammentarie, confermerebbero che le dette imprese aumentarono il livello dei loro prezzi, con un certo ritardo nel caso della Petrofina e della Solvay. Sarebbe così dimostrato che, ad eccezione della Huels, nel caso della quale la Commissione non ha reperito tracce di istruzioni per il luglio 1983, tutti i produttori che avevano partecipato alle riunioni o si erano impegnati ad applicare il nuovo prezzo-obiettivo di 1,85 DM/kg impartirono istruzioni in tal senso.
124 Si rileva peraltro nella decisione (punto 50) che il 16 giugno, il 6 e 21 luglio, il 10 e 23 agosto nonché il 5, 15 e 29 settembre 1983 si svolsero altre riunioni alle quali erano presenti tutti i produttori che partecipavano regolarmente a tali incontri. Verso la fine del luglio e l' inizio dell' agosto 1983 le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Solvay, Monte e Saga avrebbero inviato ai loro vari uffici vendite nazionali istruzioni da applicare a partire dal 1 settembre, basate sul prezzo di 2,00 DM/kg per la rafia. Una nota interna della Shell, datata 11 agosto, relativa ai prezzi di tale impresa nel Regno Unito, indicherebbe che la sua consociata del Regno Unito stava "promuovendo" prezzi base, che sarebbero entrati in vigore il 1 settembre, coincidenti con gli obiettivi stabiliti dagli altri produttori. Alla fine del mese, però, la Shell avrebbe impartito al suo ufficio vendite del Regno Unito l' istruzione di differire l' aumento integrale dei prezzi fino a che gli altri produttori non avessero fissato il livello base auspicato. Con qualche eccezione di scarso rilievo, tali istruzioni avrebbero coinciso per ciascun tipo e per ciascuna moneta nazionale.
125 Secondo la decisione (punto 50, ultimo capoverso), le istruzioni ottenute dai produttori mostrano che successivamente fu deciso di mantenere la dinamica del mese di settembre, con ulteriori aumenti, sulla base di 2,10 DM/kg per la rafia il 1 ottobre e di un incremento a 2,25 DM/kg il 1 novembre. Le imprese BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay avrebbero impartito ai rispettivi uffici vendite istruzioni per la fissazione di prezzi identici per ottobre e novembre, mentre la Hercules avrebbe fissato inizialmente prezzi leggermente inferiori (decisione, punto 51, primo capoverso).
126 Secondo la decisione (punto 105, quarto capoverso), qualunque sia la data dell' ultima riunione, l' infrazione è durata fino al novembre 1983 poiché l' accordo continuò a produrre i suoi effetti fino ad allora, essendo novembre l' ultimo mese per il quale risulta che furono concordati prezzi-obiettivo e impartite istruzioni in materia di prezzi.
127 La decisione dedica il punto 76, secondo capoverso, ad una replica puntuale alla Hercules, che aveva accusato la Commissione di aver considerato a torto le istruzioni sui prezzi fornite da vari produttori come contemporanee, mentre tali non erano. La decisione (punto 76, terzo capoverso) si rifiuta parimenti di riconoscere valore probatorio alla relazione esibita dalla Hercules per dimostrare che non esisteva generalmente un rapporto tra le proprie direttive in materia di prezzi e i prezzi-obiettivo fissati nelle riunioni.
128 Nella decisione si rileva inoltre (punto 77, primo capoverso) che alcuni produttori non hanno fornito alla Commissione l' intera serie delle istruzioni sui prezzi a partire dal 1979 in poi, come era stato richiesto. Pertanto per la Hercules è disponibile soltanto la documentazione relativa al 1982 e al 1983.
b) Argomenti delle parti
129 La ricorrente sostiene che la Commissione ha torto quando, in base a documenti provenienti da altri produttori, ricava la conclusione che la Hercules aveva dato il suo appoggio al sistema dei "prezzi-obiettivo". Infatti, persino quando il suo dipendente ha assistito ad alcune delle riunioni nelle quali si è discusso di tali prezzi, né i verbali di tali riunioni né nessun altra prova diretta evidenzierebbero che egli abbia dato il suo consenso in merito o che si sia impegnato ad applicarli. Gli elementi di prova disponibili, in particolare le testimonianze di altri produttori, secondo i quali il sig. B. non ha assunto nessun impegno, nonché la mancanza in capo a quest' ultimo del potere di assumere impegni in rappresentanza della società dimostrerebbero il contrario.
130 Essa sostiene che la Commissione ha errato nel basarsi sulla terminologia utilizzata nelle istruzioni interne dell' impresa in materia di prezzi, trattandosi in tal caso della terminologia normalmente impiegata sulla stampa specializzata.
131 La ricorrente accusa la Commissione di non aver tenuto conto dei risultati effettivamente conseguiti sul mercato dalle imprese incriminate e di fondare per intero la decisione su un' analisi delle istruzioni in materia di prezzi, destinate a rimanere all' interno delle imprese, e sull' ipotesi secondo la quale dette istruzioni falserebbero necessariamente la concorrenza. Orbene, questa analisi della Commissione sarebbe inesatta. Infatti, il sistema di prezzi della Hercules funzionava in modo tale da non potervi far ricorso nell' ambito di un accordo riguardante i prezzi con altri produttori. Da un lato, le direttive impartite ai direttori degli uffici vendite locali lasciavano a questi ultimi una grande libertà di discostarsi dai prezzi-obiettivo indicati. Per lunghi periodi del 1982 e del 1983 tali direttive avrebbero persino assunto la forma di prezzi-obiettivo di livello medio. In considerazione della flessibilità di detto sistema in materia di prezzi la tesi della Commissione, secondo la quale i prezzi convenuti costituivano un punto di partenza per le contrattazioni con i clienti, sarebbe inapplicabile alla Hercules. Dall' altro, le direttive generali avevano lo scopo di mantenere la produzione ai massimi livelli e, a tal fine, di incrementare al massimo le vendite anche a prezzo di una riduzione dei margini di guadagno. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0007.2
132 Essa afferma che tale politica di "massimo incremento" della produzione e delle vendite della Hercules rendeva impossibile la sua adesione al sistema convenuto dei "prezzi-obiettivo". I prezzi da essa effettivamente richiesti sul mercato non sarebbero stati corrispondenti agli "obiettivi" al cui perseguimento si supponeva che avesse aderito. Questo si ricaverebbe da uno studio condotto su 850 contrattazioni individuali realizzate dalla Hercules nel 1982 e 1983 in quattro paesi in cui essa aveva un rilevante volume d' affari (Repubblica federale di Germania, Regno Unito, Francia e Italia). La Commissione non avrebbe parimenti tenuto assolutamente conto della ricerca del professor Albach, dell' università di Bonn, né di una relazione su una revisione contabile compiuta dallo studio Coopers & Lybrand (in prosieguo: la "relazione Coopers & Lybrand"). Il solo fatto di porre a confronto i "prezzi-obiettivo" con i prezzi rilevati sulla stampa specializzata dal settembre 1981 al dicembre 1983 - ché a questo si sarebbe limitata la Commissione (tabella 9 della decisione) - non può rappresentare di per sé una prova evidente dell' esistenza di condizionamenti illeciti del mercato. Detto raffronto confermerebbe al contrario le dichiarazioni dei produttori, secondo cui i prezzi praticati erano nettamente inferiori ai presunti "prezzi-obiettivo" e variavano in modo ampio, in particolare riguardo ai tipi diversi dalla rafia, che erano di gran lunga quelli più venduti dalla Hercules.
133 La ricorrente sostiene di non aver fornito un' interpretazione parziale delle istruzioni in materia di prezzi, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione; sarebbe stata quest' ultima, semmai, a operare una scelta fra tali numerose istruzioni. Essa parimenti sostiene di non aver utilizzato dati "teorici" per i tipi diversi dalla rafia al posto degli "obiettivi" veri e propri, come asserito dalla Commissione. Infatti il raffronto da essa effettuato riguarderebbe ogni singola "cifra-obiettivo" per ogni singolo tipo di polipropilene in ognuna delle monete nazionali. Poiché il numero di "obiettivi" per i prodotti diversi dalla rafia era troppo ridotto, la Hercules avrebbe semplicemente calcolato "obiettivi teorici" supplementari a fini comparativi, ma avrebbe fatto ciò in modo assolutamente coerente. Essa afferma che è la Commissione, al contrario, ad aver utilizzato metodi viziati e poco affidabili nel tentativo di evidenziare la somiglianza e la simultaneità delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori e per porre in connessione queste ultime con le riunioni di produttori.
134 Al riguardo, essa sostiene che per l' iniziativa in materia di prezzi da agosto a dicembre 1981 la Commissione ha preso in considerazione come istruzione in materia di prezzi per la Hercules una mera nota interna di quest' ultima (all. 18, com. Her.).
135 La ricorrente sostiene che per l' iniziativa in materia di prezzi da giugno a luglio 1982 la Commissione non ha tenuto conto del fatto che dieci delle diciassette istruzioni in materia di prezzi impartite dalla ricorrente non corrispondono ai presunti prezzi-obiettivo determinati; che la Commissione ha ricompreso fra le istruzioni in materia di prezzi della ricorrente i prezzi di listino per confrontarli con i prezzi minimi di altri produttori, mentre essa avrebbe dovuto prendere in considerazione il prezzo minimo stabilito dalla ricorrente, che è inferiore a quello degli altri; e che essa non ha menzionato le istruzioni della ricorrente espresse in corone danesi (DKR), che erano inferiori ai prezzi-obiettivo in relazione all' omopolimero e al copolimero.
136 In merito all' iniziativa in materia di prezzi da settembre a novembre 1982, essa sostiene che la sua istruzione in materia di prezzi datata 26 luglio 1982 non può essere posta in relazione con la riunione del 2 settembre 1982, ad essa posteriore. Essa fa anche presente che la sua istruzione in materia di prezzi per l' ottobre 1982 è stata impartita il 20 ottobre, ossia molto tempo dopo l' entrata in vigore dei nuovi prezzi degli altri produttori e dopo che l' ECN aveva pubblicato i prezzi-obiettivo da conseguire. La ricorrente aggiunge che in questo caso la Commissione ha ancora una volta confuso i suoi prezzi di listino con i suoi prezzi minimi e non ha tenuto in considerazione altre istruzioni in materia di prezzi che la Hercules le aveva fornito e che non corroboravano la sua dimostrazione.
137 Circa l' iniziativa in materia di prezzi da luglio a novembre 1983 la ricorrente sostiene di aver impartito le sue relative istruzioni il 29 giugno 1983, ossia quattro settimane dopo la riunione durante la quale, secondo la Commissione, è stato determinato un prezzo-obiettivo e molto tempo dopo che gli altri produttori avevano impartito le loro istruzioni in materia di prezzi. Essa aggiunge che le sue istruzioni in materia di prezzi sono differenti da quelle degli altri e dai presunti prezzi-obiettivo determinati riguardo al settembre e ottobre 1983, dato che essa ha impartito dette istruzioni dopo gli altri produttori, in seguito ad un' analisi autonoma del loro comportamento sul mercato.
138 La ricorrente aggiunge che detta analisi è corroborata dal fatto che, perfino secondo il parere degli altri produttori, essa non cooperava alle iniziative in materia di prezzi e provocava disordine nel mercato facendo crollare i prezzi, come dimostrerebbe segnatamente il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33). Tale comportamento evidenzierebbe non solo che le istruzioni interne della Hercules non erano conformi agli "obiettivi", ma anche che dette istruzioni avevano comunque poco a che vedere con la maniera in cui i responsabili delle vendite operavano effettivamente.
139 Infine, la ricorrente sostiene che "l' art. 1, lett. d), della decisione, va interpretato nel senso che esso ha accertato, senza far riferimento ai risultati, che la Hercules ha accettato di impartire, e ha effettivamente impartito, istruzioni in materia di prezzi ai suoi uffici vendite, allo scopo di conseguire gli obiettivi".
140 Per parte sua, la Commissione afferma che essa ha già replicato alle tesi addotte con riferimento al presente titolo e che del resto la Hercules non dice nulla sul fatto che l' art. 1, lett. b), della decisione parli della determinazione dei "prezzi-obiettivo" e non della loro applicazione.
141 Secondo la Commissione l' unico argomento pertinente della Hercules in merito riguarderebbe l' elasticità del suo sistema di determinazione dei prezzi, ma la convenuta lo respinge, sottolineando che non ha mai asserito che si siano effettivamente fatturati prezzi uniformi e che la cosa importante, al contrario, è che dalla direzione generale siano state impartite istruzioni corrispondenti ai "prezzi -obiettivo", affinché servissero come base alle trattative negoziali con i clienti sui prezzi. La Commissione ritiene che, benché gli uffici vendite della ricorrente fossero effettivamente invitati ad attenersi a prezzi medi applicabili a diversi tipi di polipropilene, dette medie fossero calcolate in base ai "prezzi-obiettivo" e le istruzioni in materia di prezzi indicassero con precisione prezzi ordinari e prezzi-base.
142 La Commissione fa rilevare che, in mancanza di qualunque manifestazione di disaccordo della Hercules durante le riunioni, gli altri produttori non avrebbero tollerato la presenza del suo rappresentante se ci fosse stato motivo di dubitare del suo consenso in merito alla determinazione dei prezzi, che era lo scopo di tali riunioni.
143 Essa sottolinea poi l' univocità del telex inviato dalla Hercules ai suoi uffici vendite (all. Hercules E-I alla lettera della Commissione 29 marzo 1985), in cui si legge:
"Hence on for October exclusively quoting full list price without exception and lower our presence in the market".
(A partire da ottobre applicare esclusivamente e rigorosamente i prezzi di listino, senza eccezioni; diminuire la nostra presenza sul mercato).
"Book soonest possible business at regular accounts which currently are at or practically at list prices. Initiate soonest list price negotiations on regular accounts which current too far away from list price. Thereby assuming competition going at similar list price levels".
(Concludere al più presto possibile contratti con clienti regolari ai quali normalmente si applicano effettivamente o quasi i prezzi di listino. Avviare prontamente trattative negoziali sulla base dei prezzi di listino per quei clienti regolari con i quali attualmente si opera a livelli troppo distanti da quelli del listino. A questo proposito, tener presente che la concorrenza si posiziona su livelli di listino simili) (G 8, pagg. 1 e 2)
e
"Will not refuse further volume provided it is at above list prices ... In case of serious enquiry/biz opportunity from a typical historical prime customer where list for competitive reasons not obtainable we ready to discuss but don' t assume flexibility before-hand".
((Non si rifiuteranno volumi ulteriori, a condizione che siano al di sopra dei prezzi di listino (...). In caso di richiesta seria/possibilità di un affare con grossi clienti di vecchia data, dove per ragioni di concorrenza non è possibile ottenere il rispetto del listino, essere aperti al dialogo ma non assumere posizioni a priori arrendevoli)) (G 9).
La Commissione fa rilevare che questi telex sono stati entrambi inviati tra il 1982 e il 1983, nel periodo in cui, secondo la Hercules, il suo sistema di prezzi medi era operante. Sarebbe pertanto evidente che detto sistema non privava di significato i prezzi-obiettivo.
c) Giudizio del Tribunale
144 Il Tribunale rileva che dai resoconti delle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene emerge che i produttori ad esse partecipanti si accordarono sulle iniziative in materia di prezzi descritte nella decisione. Così, nel resoconto della riunione del 13 maggio 1982 si legge (com. gen., all. 24):
"everyone felt that there was a very good opportunity to get a price rise through before the holidays + after some debate settled on DM 2.00 from 1st June (UK 14th June). Individual country figures are shown in the attached table".
((tutti pensavano che vi fosse un' ottima occasione per ottenere un aumento dei prezzi prima delle vacanze + fissazione (previa discussione) a 2 DM a partire dal 1 giugno (14 giugno per il Regno Unito). Le cifre per ciascun paese sono indicate nella tabella allegata)).
145 Poiché è adeguatamente provato che essa ha partecipato alle dette riunioni, la ricorrente non può sostenere di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi decise, progettate e controllate in quella sede, senza fornire indizi idonei a corroborare tale asserzione. Infatti, in mancanza di tali indizi, non vi è alcun motivo di ritenere che la ricorrente, diversamente dagli altri partecipanti alle dette riunioni, non abbia aderito a tali iniziative.
146 Al riguardo occorre rilevare che la ricorrente non nega specificamente la sua partecipazione all' una o all' altra iniziativa in materia di prezzi, ma sostiene di non essersi mai impegnata a rispettare i prezzi-obiettivo, come sarebbe attestato, in primo luogo, dallo status del suo dipendente sia in sede di riunioni sia al suo interno e, in secondo luogo, dalla sua linea di condotta interna ed esterna in materia di prezzi, che sarebbe stata indipendente dagli asseriti prezzi-obiettivo e che non sarebbe stata influenzata da questi ultimi.
147 Nessuno di questi due argomenti può essere considerato un indizio che corrobori l' affermazione della ricorrente di non aver aderito alle iniziative concordate in materia di prezzi.
148 Circa il primo argomento, il Tribunale ricorda innanzitutto che, per le ragioni che l' hanno indotto a dichiarare che gli indizi dedotti dalla ricorrente in base allo status del sig. B. nella società non erano tali da dimostrare che essa non potesse essere accusata di aver partecipato alle riunioni, gli stessi indizi non sono nemmeno tali da dimostrare che la ricorrente non abbia aderito alle iniziative in materia di prezzi concordate durante tali riunioni.
149 Circa il secondo argomento, per la parte in cui si ricollega alla linea di condotta interna della Hercules in materia di prezzi - cioè alle sue relative istruzioni del 1982 e 1983 e al suo sistema di determinazione dei prezzi - occorre osservare che le critiche della ricorrente, formulate durante il procedimento amministrativo e da essa richiamate in sede di ricorso in merito alla somiglianza e simultaneità delle sue istruzioni in materia di prezzi in rapporto a quelle degli altri produttori e ai prezzi-obiettivo definiti durante le riunioni del 1982 e 1983, sono state parzialmente tenute in considerazione nella decisione. Infatti nella tabella 7 di quest' ultima si è ammessa l' esistenza sia delle convergenze sia delle divergenze tra tali istruzioni, da un lato, e le istruzioni degli altri produttori o i prezzi-obiettivo determinati durante le riunioni, dall' altro. Di conseguenza la Commissione ha descritto correttamente la posizione della ricorrente. Al riguardo bisogna aggiungere che la scelta compiuta dalla Commissione tra le diverse istruzioni in materia di prezzi della ricorrente non ha deformato la posizione reale di quest' ultima, bensì è inerente all' opera di sintesi compiuta nelle tabelle allegate alla decisione.
150 Così, la censura relativa all' analisi compiuta dalla Commissione in merito ai prezzi della ricorrente nel settembre 1981 è stata presa in considerazione nel punto 35, secondo capoverso, della decisione e nella sua tabella 7 F, che riporta espressamente che la Hercules non ha fornito alla Commissione istruzioni in materia di prezzi per tale periodo, ma che si dispone di una nota interna del 29 luglio 1981, che riporta i prezzi-obiettivo (all. 18, com. Her.).
151 Le censure della ricorrente relative all' iniziativa in materia di prezzi da settembre a novembre 1982 sono parimenti fuorvianti, poiché l' istruzione in materia di prezzi della ricorrente del 26 (in realtà 27) luglio 1982 (all. Hercules G2-G6, lettera 29 marzo 1985) non deve esser messa in relazione con la riunione del 2 settembre 1982, ma piuttosto con quella del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26), durante la quale era stato determinato il prezzo-obiettivo di 2,00 DM/kg per il 1 settembre, come indicato dalla Commissione in una nota riprodotta nella tabella 7 I.
152 Per il resto, il Tribunale ritiene che la ricorrente non possa avvalersi della pubblicazione dei prezzi sull' ECN per dare spiegazione delle sue istruzioni in materia di prezzi, in quanto dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) si ricava con chiarezza che, quando veniva decisa un' iniziativa in materia di prezzi, essa veniva annunciata sulla stampa specializzata. Infatti, in tale resoconto può leggersi che: "Shell was reported to have committed themselves to the move and would lead publicly in ECN" (Si riferì che la Shell si era impegnata a favore del piano e che avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa sull' ECN).
153 In relazione alle conseguenze che la ricorrente intende trarre dalla mancanza parziale di simultaneità delle sue istruzioni in materia di prezzi per il 1982 e il 1983, il Tribunale ritiene che nella fattispecie nemmeno la durata del termine che separa le istruzioni in materia di prezzi della ricorrente da quelle di altri produttori e dalla riunione durante la quale i prezzi-obiettivo sono stati determinati è tale da inficiare gli elementi di prova addotti dalla Commissione. Infatti la durata di tale termine non permette di ritenere che la ricorrente abbia impartito le sue istruzioni in base a valutazioni autonome del mercato, poiché essa aveva appreso durante le riunioni quali sarebbero stati i prezzi cui avrebbero mirato i suoi concorrenti.
154 Circa la somiglianza delle istruzioni in materia di prezzi impartite dalla ricorrente nel 1982 e 1983 con i prezzi-obiettivo e le istruzioni dei suoi concorrenti, il Tribunale rileva che il fatto che la ricorrente abbia attuato solo in parte le iniziative concordate in materia di prezzi non può smentire la circostanza che essa vi abbia aderito durante le riunioni, soprattutto nei casi in cui i resoconti di dette riunioni non evidenziano nessuna divergenza di vedute tra la ricorrente e gli altri partecipanti a queste ultime in merito a dette iniziative e quando l' attuazione solo parziale delle stesse ha suscitato critiche da parte di altri produttori, come dimostra il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), che attesta critiche formulate dai produttori tedeschi e olandesi nei confronti della ricorrente, critiche in merito alle quali quest' ultima sottolinea che la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) rileva che erano dovute alla sua politica dei prezzi.
155 Occorre osservare che nemmeno l' elasticità del sistema di determinazione dei prezzi della stessa ricorrente è tale da inficiare la ricostruzione della Commissione, in quanto, benché le istruzioni in materia di prezzi impartite agli uffici vendite lasciassero a questi ultimi una grande libertà che poteva arrivare persino a permettere loro di ritenere dette istruzioni prezzi-obiettivo medi mensili, resta nondimeno fermo che i prezzi-obiettivo determinati durante le riunioni servivano da base alle valutazioni degli uffici vendite o alla determinazione dei prezzi-obiettivo medi mensili e che in tal modo fungevano da base negoziale nei confronti dei clienti, come dimostra il testo dei telex citati dalla Commissione (all. Hercules E-I, lettera 29 marzo 1985), che risalgono al periodo in cui il sistema dei prezzi medi della ricorrente era operante. Peraltro, il fatto che la terminologia di detti telex corrisponda a quella utilizzata sulla stampa specializzata non è tale da inficiare tale constatazione.
156 Tale elasticità del suo sistema di determinazione dei prezzi è la ragione per cui la ricorrente non può accusare la Commissione di aver preso in considerazione nella sua analisi delle istruzioni in materia di prezzi della ricorrente ora i suoi prezzi di listino, ora i suoi prezzi minimi, persino se essa prendeva in considerazione per altri produttori solo i loro prezzi minimi, poiché detto sistema lasciava un importante margine di valutazione ai suoi uffici vendite.
157 Occorre inoltre rilevare che la ricorrente non può avvalersi del carattere puramente interno delle sue istruzioni in materia di prezzi poiché, benché queste ultime siano certamente di tale natura in quanto indirizzate dalla sede centrale agli uffici vendite, esse sono state nondimeno impartite per essere eseguite e, pertanto, per produrre direttamente o indirettamente effetti esterni, la qual cosa fa loro perdere ogni carattere interno.
158 Quanto al secondo argomento, laddove esso fa riferimento alla politica esterna dei prezzi della Hercules - cioè ai prezzi da essa praticati sul mercato -, occorre rilevare che nella decisione non si afferma affatto che la ricorrente abbia praticato prezzi sempre corrispondenti agli obiettivi concordati nelle riunioni, il che indica che l' atto impugnato non si basa nemmeno sull' attuazione, da parte della ricorrente, del risultato delle riunioni per provare la sua partecipazione alla fissazione dei detti prezzi-obiettivo. Orbene, un' eventuale divergenza tra i prezzi effettivamente conseguiti dalla ricorrente sul mercato e i prezzi-obiettivo determinati durante le riunioni, anche se fosse dimostrata in fatto, non sarebbe tale da inficiare la partecipazione della ricorrente alla fissazione di prezzi-obiettivo durante le riunioni, ma potrebbe al massimo mirare a dimostrare che la ricorrente non ha attuato il risultato di dette riunioni, come anche in questo caso dimostrato dalle critiche cui si è esposta la ricorrente durante le riunioni a causa della sua politica dei prezzi.
159 Di conseguenza la ricorrente non può trarre spunto nella fattispecie dalla sua politica dei prezzi, sia interna sia esterna, per dimostrare di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi decise, progettate e controllate durante le riunioni cui essa ha partecipato.
160 Aggiungasi che giustamente la Commissione ha desunto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8) - in cui si legge che: "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule..." (I "prezzi-obiettivo" proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato) - che tali iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi.
161 Da quanto esposto discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione e che tali iniziative si inserivano in un sistema.
D - Le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi
a) Atto impugnato
162 Nella decisione ((art. 1, lett. c)), e punto 27; v. anche il punto 42)) si fa carico alla ricorrente di aver concordato con gli altri produttori vari provvedimenti intesi a facilitare l' applicazione dei prezzi-obiettivo, come riduzioni temporanee della produzione, scambi d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, organizzazione di riunioni locali e, dalla fine del settembre 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzo a singoli clienti.
163 Per quanto riguarda il sistema di "gestione contabile", la cui forma successiva e più raffinata, risalente al dicembre 1982, è nota col nome di "leadership contabile", la ricorrente, come tutti i produttori, sarebbe stata designata come coordinatore o "leader" per almeno un cliente di primaria importanza, con l' incarico di coordinare segretamente i contatti dello stesso con i fornitori. Per l' attuazione di tale sistema sarebbero stati individuati in Belgio, in Italia, in Germania e nel Regno Unito taluni clienti e per ciascuno di essi sarebbe stato designato un "coordinatore". Nel dicembre 1982 sarebbe stata proposta una versione più generale del sistema, con la designazione di un "leader" incaricato di orientare, negoziare e organizzare gli aumenti di prezzo. Gli altri produttori, che mantenevano rapporti commerciali normali con i clienti, erano denominati "concorrenti" e collaboravano con il "leader contabile" nella fissazione dei prezzi per il cliente in questione. Per "proteggere" il "leader" e i "concorrenti", qualsiasi altro produttore contattato dal cliente sarebbe stato tenuto ad offrire prezzi superiori al prezzo-obiettivo fissato. Nonostante le asserzioni dell' ICI, secondo cui il sistema sarebbe fallito dopo solo pochi mesi di funzionamento parziale e inefficace, la decisione afferma che il resoconto completo di una riunione tenutasi il 3 maggio 1983 mostrerebbe come allora si siano svolte discussioni dettagliate a proposito di taluni clienti, dei prezzi che ciascun produttore applicava o doveva applicare loro nonché del volume delle forniture e degli ordini.
164 La decisione (punto 20) contesta alla Hercules anche di aver partecipato a riunioni locali, perlomeno per il Benelux (punto 78, decimo capoverso), indette per discutere l' attuazione, a livello nazionale, delle misure concordate durante le sessioni plenarie.
b) Argomenti delle parti
165 La ricorrente nega di aver partecipato a uno scambio di informazioni relativo alle sue forniture e rileva che ciò è stato espressamente ricordato dalla Commissione nel punto 78 della decisione. Essa rileva che il rifiuto ostinato della Hercules, nonché quello dell' Amoco e della BP, di fornire dati in relazione a talune parti del mercato che, sommate, costituivano una parte complessivamente rilevante del mercato CEE aveva dovuto inevitabilmente diminuire l' affidabilità che gli altri potevano attribuire ai risultati di simili scambi di informazioni, ormai solo parziali.
166 Essa sostiene che non esiste nessuna prova che la Hercules abbia accettato di ridurre la sua produzione o di effettuare vendite al di là dei confini della CEE o che essa abbia attuato misure del genere. Nella comunicazione degli addebiti la Commissione aveva rilevato che, durante una riunione del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 30), il rappresentante della ricorrente avrebbe accettato di sospendere l' attività produttiva dello stabilimento per dare sostegno a un' iniziativa in materia di prezzi. Orbene, tale asserzione sarebbe smentita, da un lato, dalle relazioni sulla gestione dello stabilimento e, dall' altro, dal fatto che il rappresentante della Hercules non aveva poteri di controllo sull' attività produttiva dello stabilimento. Inoltre, il resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24) non troverebbe conferma, sul punto, nel resoconto della stessa riunione, redatto dalla Hercules (all. 3, com. Her.).
167 La ricorrente sostiene peraltro che la sua produzione non è stata dirottata verso mercati d' oltremare, nonostante che i margini di profitto ricavati dalle vendite oltremare fossero superiori a quelli che potevano ottenersi dalle vendite all' interno della CEE nel periodo preso in considerazione dalla Commissione. Essa inoltre afferma che la quota di mercato della Hercules all' interno della Comunità è aumentata.
168 Essa afferma che la Commissione si basa su documenti di incerta natura, di fonte non conosciuta e poco affidabili per dimostrare la sua partecipazione al sistema di "leadership contabile". Di contro, essa rileva che nella sua risposta alla richiesta di informazioni l' ICI ha affermato che la Hercules era stata la causa del fallimento del sistema (com. gen., all. 8). La ricorrente inoltre rileva di non essere l' ideatrice del suddetto sistema, del quale si sarebbe parlato per la prima volta durante una riunione locale, come indicato dal suo dipendente nel corso della sua audizione (all. 7, com. Her.).
169 La ricorrente sottolinea di non aver partecipato per nulla all' elaborazione delle tabelle allegate ai resoconti delle riunioni del 2 settembre 1982 e del 3 maggio 1983 (com. gen., all. 29 e 38), come dimostrerebbe il fatto che essa non è citata come "leader contabile" dei suoi principali clienti nel Regno Unito e nella Repubblica federale di Germania. Al contrario, il fatto che essa compaia in dette tabelle come "leader contabile" di un altro cliente non dimostrerebbe nulla, in quanto tutti i produttori sapevano che essa era il suo principale fornitore.
170 La ricorrente sostiene inoltre che la presenza del suo dipendente alle riunioni locali è stata sporadica e limitata al Belgio e non permetterebbe alla Commissione di concludere che la Hercules abbia partecipato all' attuazione degli accordi che le sono contestati.
171 La ricorrente conclude che, considerato che è poco realistico immaginare che essa abbia partecipato a un accordo senza partecipare alle misure destinate ad agevolare la sua attuazione, ciò deve porre in dubbio la sua partecipazione all' accordo.
172 Dal canto suo la Commissione sottolinea che essa evidentemente non ha rilevato la partecipazione della Hercules a scambi relativi ai dati delle sue vendite, come chiaramente indicato nel punto 78, decimo capoverso, della decisione. Essa ritiene che la Hercules abbia partecipato a un' infrazione che comportava un accordo su diverse misure destinate ad agevolare il conseguimento dei prezzi-obiettivo, ma sostiene di non aver mai dato per accertato che dette misure siano state attuate.
173 Essa nega di aver affermato che la Hercules avesse acconsentito a ridurre la sua produzione e ancor meno di aver sostenuto che riduzioni del genere siano state rese effettivamente operative. Tuttavia i resoconti di talune riunioni, come quelle del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24) e del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 30), dimostrerebbero che questo era uno dei punti sui quali si era raggiunto un accordo generale e che la Hercules era pronta a ridurre la sua produzione o a dirottare le sue eccedenze verso i mercati d' oltremare.
174 Essa rileva che non sembra che la Hercules neghi che il sistema di "leadership contabile" sia stato oggetto di accordo, come rivelerebbero i resoconti delle riunioni del 2 settembre e 2 dicembre 1982 e della primavera 1983 (com. gen., all. 29, 33 e 37). Per quanto riguarda la natura della sua partecipazione a tale sistema, la sua risposta alla richiesta di informazioni, il resoconto dell' audizione del suo dipendente da parte degli agenti della Commissione nonché due note manoscritte (all. 1, 7, 10 e 11, com. Her.) rivelerebbero che il sig. B. è stato il primo a proporre tale sistema.
175 In merito alle riunioni locali, la Commissione rileva infine che il suo argomento principale è dedotto dal fatto che era stato concordato il loro svolgimento e che solo in subordine essa ha osservato che riunioni del genere si sono svolte e che la Hercules ha ammesso nella sua risposta alla richiesta di informazioni di avervi talvolta partecipato.
c) Giudizio del Tribunale
176 Il Tribunale considera che il punto 27 della decisione dev' essere interpretato alla luce del punto 26, secondo capoverso, nel senso che esso addebita a ciascun produttore non di essersi impegnato individualmente a prendere tutte le misure ivi menzionate, ma di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un complesso di misure, menzionate nella decisione, dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi - in particolare riducendo artificiosamente l' offerta di polipropilene - complesso la cui esecuzione, nelle varie misure che ne facevano parte, era ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica.
177 Si deve constatare che, partecipando alle riunioni durante le quali il predetto complesso di misure è stato adottato ((in particolare, quelle del 13 maggio, del 2 e 21 settembre 1982 (com. gen., all. 24, 29, 30) )), la ricorrente ha aderito ad esso, poiché non produce nessun indizio atto a dimostrare il contrario. A tal riguardo, l' adozione del sistema di "leadership contabile" risulta dal seguente brano del resoconto della riunione del 2 settembre 1982:
"about the dangers of everyone quoting exactly DM 2.00 A.' s point was accepted but rather than go below DM 2.00 it was suggested & generally agreed that others than the major producers at individual accounts should quote a few pfs higher. Whilst customer tourism was clearly to be avoided for the next month or two it was accepted that it would be very difficult for companies to refuse to quote at all when, as was likely, customers tried to avoid paying higher prices to the regular suppliers. In such cases producers would quote but at above the minimum levels for October".
(il punto di vista di A. circa i rischi che sussisterebbero se tutti praticassero esattamente il prezzo di 2.00 DM è stato accolto, ma piuttosto che scendere al di sotto di 2.00 DM è stato suggerito - e tutti sono stati d' accordo - che produttori diversi dai principali fornitori di un determinato cliente debbano praticare prezzi superiori di qualche pfennig nei confronti di singoli clienti. Mentre è chiaramente da evitare la ricerca di nuovi clienti per il mese o i due mesi successivi, si è riconosciuto che sarebbe molto difficile per le imprese rifiutarsi completamente di proporre un prezzo qualora, come è probabile, i clienti cerchino di evitare di pagare prezzi più alti ai fornitori abituali. In tali ipotesi, i produttori dovrebbero sì proporre prezzi, ma superiori ai livelli minimi di ottobre).
Del pari, alla riunione del 21 settembre 1982, alla quale partecipava la ricorrente, si dichiarò: "In support of the move, BASF, Hercules and Hoechst said they would be taking plant off line temporarily" (La BASF, la Hercules e la Hoechst hanno detto che esse sospenderanno temporaneamente l' attività del loro stabilimento, per sostenere l' azione) e alla riunione del 13 maggio 1982 la Fina affermò: "Plant will be shut down for 20 days in August" (Lo stabilimento verrà chiuso per 20 giorni in agosto).
178 In merito alla "leadership contabile", il Tribunale rileva che dai resoconti delle riunioni del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29), del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) e della primavera del 1983 (com. gen., all. 37), cui partecipava la ricorrente, discende che nel corso di queste ultime i produttori presenti hanno aderito a detto sistema.
179 Inoltre, da una nota reperita presso l' ICI e che la ricorrente fa risalire all' incirca al marzo 1983 (all. 11, com. Her.) si ricava che il dipendente della ricorrente era ritenuto "Originator of 'account leadership' concept (not working)" ((fonte della nozione di "leadership contabile" (non funzionante) )).
180 E' peraltro irrilevante il fatto che la ricorrente non sia stata indicata come "leader contabile" dei suoi clienti più importanti. Infatti la questione rilevante non è se il cliente sia importante dal punto di vista del fornitore, bensì se il fornitore - nella fattispecie, la Hercules - sia importante dal punto di vista del cliente. E' giocoforza rilevare che la ricorrente non ha né sostenuto né dimostrato di essere effettivamente il principale fornitore di detti "grossi clienti", in relazione ai quali essa non è stata designata "leader contabile".
181 Riguardo all' accusa relativa alla riduzione della produzione e al dirottamento della produzione verso i mercati d' oltremare il Tribunale rileva che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, il suo resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (all. 3, com. Her.) non inficia, bensì corrobora il resoconto dell' ICI in merito alla stessa riunione (com. gen., all. 24) circa il contenuto delle discussioni svoltesi sul punto, pur essendo vero che nel resoconto della Hercules non vengono riprese le dichiarazioni di quest' ultima. A tal proposito, nel resoconto dell' ICI si legge:
"Hercules - Export demand expected to continue strongly + would put any surplus overseas despite losing ground in W. Europe over last 2 months".
(Hercules - Si prevede che la domanda per l' esportazione rimarrà a livelli elevati + sarebbe disposta a collocare oltremare tutte le eccedenze malgrado abbia perso terreno in Europa occidentale negli ultimi 2 mesi).
182 Infine, il Tribunale rileva che la ricorrente non nega di aver partecipato a riunioni locali né che lo scopo di dette riunioni sia attestato dal resoconto della riunione del 12 agosto 1982 (com. gen., all. 27), che dimostra che dette riunioni erano destinate a garantire l' attuazione a livello locale di una particolare iniziativa in materia di prezzi.
183 Occorre aggiungere che dal punto 78, decimo capoverso, della decisione si ricava esplicitamente che quest' ultima non ha contestato alla ricorrente di aver operato scambi di informazioni in merito alle sue vendite.
184 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali si sono prodotti concorsi di volontà sulle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione.
E - Gli obiettivi in termini di quantitativi e di quote
a) Atto impugnato
185 Secondo la decisione (punto 31, terzo capoverso), "è stato riconosciuto che un sistema rigoroso di quote ((era)) essenziale" nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, nel cui resoconto si fa menzione di un piano proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno.
186 Si rileva inoltre nella decisione (punto 52) che prima dell' agosto 1982 erano già stati applicati vari sistemi di ripartizione del mercato. A ciascun produttore sarebbe stata assegnata una quota percentuale del volume complessivo previsto degli ordini, ma non vi sarebbero state limitazioni sistematiche anticipate della produzione globale, per cui le valutazioni del mercato globale sarebbero state riviste periodicamente e le vendite di ciascun produttore, espresse in tonnellate, sarebbero state modificate perché corrispondessero all' assegnazione percentuale.
187 Per il 1979 sarebbero stati fissati obiettivi in termini di volume (tonnellate), basati almeno in parte sulle vendite registrate nei tre anni precedenti. Talune tabelle reperite presso l' ICI riporterebbero gli "obiettivi riveduti" per ciascun produttore per il 1979, rispetto alle vendite effettive, in tonnellate, registrate in quel periodo nell' Europa occidentale (decisione, punto 54).
188 Alla fine del febbraio 1980 i produttori si sarebbero accordati su obiettivi in termini di volume per il 1980, espressi ancora in tonnellate, in base ad un mercato annuale previsto di 1 390 000 tonnellate. Secondo la decisione (punto 55), varie tabelle che indicavano gli "obiettivi concordati" per ogni produttore per il 1980 sarebbero state reperite presso la ATO e l' ICI. La suddetta stima iniziale del mercato globale si sarebbe rivelata troppo ottimistica, per cui sarebbe stato necessario modificare la quota di ciascun produttore per adeguarla a un consumo totale, per il 1980, di sole 1 200 000 tonnellate. Salvo che nel caso dell' ICI e della DSM, le vendite effettuate dai vari produttori sarebbero corrisposte grosso modo ai rispettivi obiettivi.
189 Secondo la decisione (punto 56), la ripartizione del mercato per il 1981 sarebbe stata oggetto di trattative lunghe e complesse. Nelle riunioni del gennaio 1981 sarebbe stato convenuto, come misura provvisoria, che per poter attuare l' iniziativa in materia di prezzi per il periodo febbraio-marzo ciascun produttore avrebbe ridotto le vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" del 1980. Nell' attesa di un sistema di carattere più permanente, ciascun produttore avrebbe comunicato ai partecipanti alla riunione il tonnellaggio che sperava di vendere nel 1981. Tuttavia, la somma di tali "aspirazioni" sarebbe stata ampiamente superiore alla domanda globale prevista. Malgrado varie formule di compromesso proposte dalla Shell e dall' ICI, per il 1981 non sarebbe stato concluso alcun accordo definitivo in materia di quote. Come rimedio provvisorio i produttori si sarebbero assegnati le rispettive quote teoriche dell' anno precedente ed avrebbero riferito ad ogni riunione mensile le vendite effettuate ogni mese. Di conseguenza, le vendite effettive sarebbero state controllate alla luce di una ripartizione teorica del mercato disponibile effettuata con riferimento alle quote del 1980 (decisione, punto 57).
190 Onde stabilire un sistema per il 1982, i produttori presentarono (decisione, punto 58) proposte complesse in materia di quote, nel tentativo di conciliare fattori divergenti, come i risultati precedenti, le aspirazioni in materia di mercato e le capacità produttive disponibili. Il mercato globale da suddividere sarebbe stato stimato in 1 450 000 tonnellate Taluni produttori avrebbero presentato piani particolareggiati per la ripartizione del mercato, mentre altri si sarebbero accontentati d' indicare le proprie aspirazioni in termini di tonnellate. Nella riunione del 10 marzo 1982 la Monte e l' ICI avrebbero tentato di promuovere un accordo, ma - si rileva nella decisione (punto 58, ultimo capoverso) -, come nel 1981, non si raggiunse alcun accordo definitivo e per il primo semestre ciascun produttore riferì nelle riunioni sulle proprie vendite mensili, che furono raffrontate alla sua quota percentuale dell' anno precedente. Secondo la decisione (punto 59), nella riunione dell' agosto 1982 proseguirono le trattative dirette ad un accordo sulle quote per il 1983 e l' ICI ebbe discussioni bilaterali con ciascun produttore in merito al nuovo sistema. Però, in attesa dell' istituzione di tale sistema di quote, i produttori sarebbero stati invitati a limitare nel secondo semestre 1982 le proprie vendite mensili alla medesima percentuale del mercato globale ottenuta da ciascuno di essi nel primo semestre. Così, nel 1982 le quote di mercato avrebbero raggiunto un certo equilibrio e sarebbero rimaste stabili rispetto agli anni precedenti per la maggior parte dei produttori.
191 Sempre secondo la decisione (punto 60), per il 1983 l' ICI avrebbe chiesto a ciascun produttore d' indicare la quota desiderata e di proporre le percentuali di mercato da assegnare a ciascuno degli altri. Così, le imprese Monte, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga e Solvay, nonché i produttori tedeschi tramite la BASF, avrebbero presentato proposte dettagliate. Dopodiché le varie proposte sarebbero state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, raffrontata poi con le aspirazioni di ciascun produttore. Tali operazioni avrebbero consentito all' ICI di suggerire orientamenti per un nuovo accordo-quadro per il 1983. Tali proposte sarebbero state discusse nelle riunioni del novembre e del dicembre 1982. Nella riunione del 2 dicembre 1982 sarebbe stata discussa una proposta limitata inizialmente al primo trimestre dell' anno. Dal resoconto della riunione redatto dall' ICI risulterebbe che la ATO, la DSM, la Hoechst, la Huels, l' ICI, la Monte e la Solvay, al pari della Hercules, ritennero "accettabile" la quota loro assegnata (decisione, punto 63). Tali informazioni sarebbero confermate dal resoconto del 3 dicembre 1982 di un colloquio telefonico dell' ICI con la Hercules.
192 Nella decisione (punto 63, terzo capoverso) si afferma che un documento reperito presso la Shell confermerebbe la conclusione di un accordo, in quanto questa impresa si sarebbe adoperata per non superare la propria quota. Detto documento confermerebbe inoltre che un sistema di controllo dei volumi continuò ad essere applicato nel secondo trimestre 1983 in quanto, per mantenere in quel periodo la quota di mercato della Shell prossima all' 11%, le società di vendite nazionali del gruppo Shell avrebbero ricevuto l' ordine di ridurre le vendite. L' esistenza di tale accordo sarebbe confermata dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983, che, pur non facendo menzione di quote, riferirebbe di uno scambio d' informazioni fra gli esperti sui quantitativi venduti da ciascun produttore nel mese precedente, il che attesterebbe l' applicazione di un sistema di quote (decisione, punto 64).
193 Secondo la decisione (punti 66, ultimo capoverso, 78, decimo capoverso, e 109, quinto capoverso), dai verbali delle riunioni svoltesi dal giugno 1982 in poi risulta che venne a consolidarsi la pratica secondo cui ogni produttore informava sistematicamente gli altri delle sue vendite del mese precedente per confrontarle con l' obiettivo fissatogli. Per l' Amoco, la BP e la Hercules era disponibile solo una stima globale. La BP e l' Amoco non avevano partecipato alle riunioni e sembra che la Hercules non abbia voluto comunicare cifre dettagliate. La Hercules avrebbe comunque avuto il vantaggio di conoscere i dati particolareggiati degli altri produttori; dalla sua documentazione interna risulterebbe infatti che era esattamente al corrente del volume delle consegne in ciascuno Stato membro e delle quote di mercato degli altri produttori nel 1981 e 1982.
b) Argomenti delle parti
194 La ricorrente fa innanzitutto rilevare che in un gran numero di documenti, quali resoconti di riunioni o tabelle di dati (com. gen., all. 25, 28, 31-33, 59, 65, 69, 70 e 87), il nome della Hercules compare unitamente a quelli dell' Amoco e/o della BP per quanto riguarda i dati sulle vendite e gli obiettivi assegnati. Essa ritiene che ciò provi che la Hercules non ha comunicato i dati relativi alle sue vendite, i quali, conseguentemente, dovettero esser valutati dagli altri produttori sulla base di stime.
195 Essa poi sostiene che la tabella intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori in Europa occidentale), che comprende una colonna "agreed targets 1979" (obiettivi concordati 1979) (com. gen., all. 55), contiene errori riguardanti la valutazione dei dati delle sue vendite, che essa è stata elaborata da un autore sconosciuto e che contiene indicazioni manoscritte che possono essere state aggiunte in un momento successivo. Lo stesso resoconto della riunione del gennaio 1981 (com. gen., all. 17) indicherebbe peraltro che i dati che vi compaiono per quanto riguarda la Hercules rappresentano proiezioni sviluppate da altri produttori.
196 Inoltre, la ricorrente sostiene che numerosi documenti non la riguardano, poiché si tratta di documenti interni ad altri produttori, che riportano perfino discussioni bilaterali cui essa è estranea (com. gen., all. 62, 63, 67, 68 e 93), o delle proposte in materia di quote provenienti da altri produttori (com. gen., all. 75 e 76).
197 Infine, essa sostiene che i dati riguardanti le sue vendite hanno sempre superato di gran lunga le pretese quote che, a dire della Commissione, le sarebbero state assegnate (com. gen., all. 28, 32, 33, 59 e 65).
198 In un ottica più generale, la ricorrente aggiunge che le accuse della Commissione verrebbero confutate dalla prova, addotta in precedenza, del rifiuto della Hercules di partecipare agli scambi di informazioni in merito ai dati delle sue vendite, poiché dette informazioni erano necessarie alla conclusione e attuazione degli accordi in materia di quote. La Commissione si baserebbe su documenti, che sembrano progetti o note di commento a programmi di ripartizione del mercato. Ma essa avrebbe trascurato il fatto che esistono testimonianze di valore indiscusso e prove scritte della mancata partecipazione della Hercules (com. gen., all. 8) e che, nei documenti sui quali essa si fonda, la ripartizione delle quote non è compiuta per la sola Hercules, ma per la Hercules e per l' Amoco e/o per la BP, società per le quali la Commissione ha del resto ammesso che non esistevano elementi sufficienti per contestare loro la violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
199 In udienza, la ricorrente ha anche sostenuto, in primo luogo, che il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) contiene, accanto alla menzione dell' Amoco, della Hercules e della BP, la menzione "corretto", la qual cosa vorrebbe dire che i produttori, ancora una volta, avevano informazioni erronee sulle potenzialità produttive di queste tre imprese; in secondo luogo, che l' allegato 43 alla comunicazione specifica degli addebiti inviata alla Hercules non permette di affermare che la Hercules nel marzo 1982 abbia fatto rivedere la quota assegnatale, in quanto la richiesta di modifica ivi riportata ((125 migliaia di tonnellate (kt) al posto di 100 kt)) riguarda non una quota, ma la capacità nominale della Hercules. Detta richiesta di modifica non avrebbe peraltro rappresentato per la Hercules un impegno ad aumentare o a ridurre la sua capacità, ma riguardava semplicemente un' informazione erronea che compariva già in altre due tabelle dell' 8 e 9 ottobre 1980 (com. gen., all. 57 e 58).
200 La Commissione dal canto suo sostiene che la Hercules ha partecipato con altri produttori a un accordo in forza del quale essi si sono ripartiti il mercato, in particolare attribuendone a ognuno una quota o un obiettivo in materia di vendite. Sarebbe di scarso rilievo il fatto che la Hercules abbia o meno comunicato i dati relativi alle sue vendite mensili, poiché essa avrebbe partecipato all' accordo complessivo, di cui tali dati costituiscono solo un aspetto. Il grado di partecipazione della Hercules a questo tipo di progetto complessivo è precisato nei punti 52, in fine, e 53, terzo capoverso, della decisione, secondo cui a ciascun produttore partecipante veniva assegnata una quota, od obiettivo, espressa in tonnellate o in percentuale. La Commissione rileva che, adottando il sistema delle quote, si doveva tener conto dei produttori che non avevano partecipato alle riunioni e, quindi, neanche alle discussioni particolareggiate.
201 La Commissione fa rilevare che nel 1979 - periodo in relazione al quale la Hercules avrebbe ammesso di aver partecipato alle riunioni - la ricorrente aveva una sua propria quota, come evidenzia la tabella intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori in Europa occidentale) (com. gen., all. 55).
202 Per quanto riguarda il periodo 1980-1982, essa rileva che i dati relativi alla Hercules sono stati accorpati a quelli della BP e/o dell' Amoco in diverse tabelle (com. gen., all. 17, 59, 62, 68 e 93).
203 La Commissione sottolinea poi che presso la Hercules sono stati reperiti gli stessi progetti della Monte riguardanti il sistema di quote per il 1982 già reperiti presso l' ICI. I rappresentanti della Hercules avrebbero asserito di non comprendere a cosa potesse far riferimento l' indicazione di una "quota" lì riportata (com. gen., all. 71).
204 In udienza, la Commissione ha fatto rilevare che la tabella 2, allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) e intitolata "1983 Quarter 1 Proposal" (Proposta per il 1 trimestre 1983), pur menzionando una quota di 53 kt comune all' Amoco, alla Hercules e alla BP, prevede anche una suddivisione 21/21/11. La Commissione ne deduce che durante le riunioni la Hercules badava a tutelare i propri interessi. Peraltro essa fa osservare che i dati riportati in detti documenti si ritrovano anche nel resoconto di un colloquio telefonico del 3 dicembre 1982 tra l' ICI e il dipendente della Hercules (com. gen., all. 88). Per quel che riguarda il resoconto di una riunione del marzo 1982 (all. 43, com. Her.), la Commissione ritiene che esso testimoni il ruolo attivo svolto dalla Hercules nell' elaborazione delle quote. Infatti esso dimostrerebbe che, al fine di ottenere quote più rilevanti, la Hercules ha fatto modificare la capacità nominale assegnatale, che doveva fungere da base per il calcolo delle quote.
205 La Commissione ritiene infine che il fatto che la Hercules non abbia comunicato agli altri produttori i suoi dati riguardanti la produzione o le vendite non la scagioni assolutamente, in quanto essa sapeva perfettamente che gli altri produttori erano in grado di calcolare tali dati (insieme a quelli dell' Amoco e della BP) sfruttando le informazioni Fides. Così, la Hercules avrebbe potuto conciliare l' inconciliabile, cioè non fornire informazioni, ben sapendo che ciò non avrebbe fatto sorgere ostacoli alla stima corretta di una quota realistica riguardo a essa. Inoltre, la Commissione rileva che quando la valutazione era sbagliata la Hercules la faceva correggere, com' è avvenuto nel marzo del 1982.
c) Giudizio del Tribunale
206 Occorre ricordare che dall' inizio del 1979 in poi la ricorrente ha partecipato al sistema di riunioni regolari di produttori di polipropilene, durante le quali si sono svolte discussioni relative ai volumi delle vendite di differenti produttori e si sono avuti scambi di informazioni in merito. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0007.3
207 Al riguardo, è importante rilevare subito che la decisione (punti 66, ultimo capoverso, 78, decimo capoverso, e 109, quinto capoverso) ha ammesso che la ricorrente non aveva fornito i dati relativi ai suoi volumi di vendita, ma che la Commissione constata contemporaneamente che la ricorrente, grazie alla sua partecipazione alle riunioni, disponeva di dati dettagliati sulle vendite mensili degli altri produttori.
208 Stando così le cose, occorre esaminare il grado di coinvolgimento della ricorrente nel sistema di fissazione di volumi di vendita, a partire da un' analisi del funzionamento di questo sistema nel suo complesso.
209 La terminologia usata nei vari documenti relativi al 1979 e al 1980 prodotti dalla Commissione ((come "revised target" (obiettivo modificato), "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati) )) consente di concludere che vi sono stati concorsi di volontà fra produttori.
210 Per quanto riguarda in particolare il 1979, si deve rilevare, in base al resoconto complessivo della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) ed alla tabella non datata, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori nell' Europa occidentale) - nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita espressi in migliaia di tonnellate degli anni 1976, 1977 e 1978 nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" (cifre effettive del 1979), "revised target" e "79" -, che in quella riunione si riconobbe la necessità di rendere il sistema di quote concordato per il 1979 più rigoroso negli ultimi tre mesi di quell' anno. Infatti, il termine "tight" (severo), letto congiuntamente alla limitazione all' 80% di 1/12 delle vendite annue previste, indica che il regime inizialmente contemplato per il 1979 doveva essere reso più rigoroso per l' ultimo trimestre. Questa interpretazione del resoconto è corroborata dalla tabella sopraccitata, la quale contiene, sotto il titolo "79" nell' ultima colonna a destra della colonna intitolata "revised target", cifre che devono corrispondere alle quote fissate inizialmente. Queste ultime devono essere state modificate in senso più rigoroso giacché erano state stabilite in base ad una stima troppo ottimistica del mercato, come si è verificato anche nel 1980. Questi rilievi non sono infirmati dal riferimento, contenuto nel punto 31, terzo capoverso, della decisione, ad un piano "proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno". Infatti, questo riferimento, letto congiuntamente al punto 54 della decisione, dev' essere inteso nel senso che per le vendite mensili dei primi otto mesi del 1979 erano già stati definiti inizialmente obiettivi quantitativi.
211 E' importante sottolineare che, durante l' audizione condotta dagli agenti della Commissione (all. 7, com. Her., all. A), il sig. B. ha dichiarato di aver forse partecipato, il 19 giugno 1979 a Zurigo, a una riunione. Orbene, nel resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) si legge che:
"Recognized that tight quota system (is) essential. Volume/go for 80 % scheme an((d)) for recent Zurich note".
(Ammessa la necessità di un sistema rigoroso di quote. Per quanto riguarda i volumi: assenso per il progetto dell' 80% e per la recente nota di Zurigo).
212 Per quanto riguarda il 1980, il Tribunale rileva che la fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di vendita per l' intero anno risulta dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso la ATO (com. gen., all. 60) e contenente una colonna "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980). Tali documenti sono confermati da una tabella datata 8 ottobre 1980 (com. gen., all. 57), nella quale si raffrontano due colonne, l' una relativa alla "1980 Nameplate Capacity" (capacità nominale) e l' altra alla "1980 Quota" per i vari produttori.
213 Per quanto concerne il 1981, il Tribunale rileva che si fa carico ai produttori di aver partecipato alle trattative dirette ad un accordo in materia di quote per tale anno e di avere, in quell' ambito, indicato le loro "aspirazioni"; in attesa di un accordo, di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre nel periodo febbraio-marzo 1981 le loro vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" concordato per il 1980 e di essersi assegnati, per il resto dell' anno, la stessa quota teorica dell' anno precedente; di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite; infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche assegnate.
214 L' esistenza di trattative fra i produttori intese all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione delle loro "aspirazioni" durante dette trattative sono attestate da vari elementi di prova, come talune tabelle riproducenti, per ciascun produttore, le cifre "actual" ed i "targets" per il 1979 e il 1980, nonché le "aspirations" (aspirazioni) per il 1981 (com. gen., all. 59 e 61); come una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 62) in cui figuravano, per ciascun produttore, la quota per il 1980, le proposte di altri produttori quanto alla quota da assegnargli per il 1981 e le sue "ambitions" (quote desiderate) per il 1981; e come una nota interna dell' ICI (com. gen., all. 63), che descrive l' evoluzione delle trattative e in cui si legge:
"Taking the various alternatives discussed at yesterday' s meeting we would prefer to limit the volume to be shared to no more than the market is expected to reach in 1981, say 1.35 million tonnes. Although there has been no further discussion with Shell, the four majors could set the lead by accepting a reduction in their 1980 target market share of about 0.35% provided the more ambitious smaller producers such as Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR also tempered their demands. Provided the majors are in agreement the anomalies could probably be best handled by individual discussions at Senior level, if possible before the meeting in Zurich".
(Fra le varie soluzioni discusse durante la riunione di ieri, preferiremmo che il quantitativo da dividere non superasse quello che si prevede che il mercato raggiunga nel 1981, ossia 1,35 milioni di tonnellate. Sebbene non vi siano state ulteriori discussioni con la Shell, le quattro grandi potrebbero dare l' esempio accettando una riduzione dello 0,35% circa della loro quota di mercato prevista come obiettivo per il 1980, purché i produttori minori più ambiziosi, come la Solvay, la Saga, la DSM, la Chemie Linz, l' Anic/SIR moderino anch' essi le loro pretese. Purché i maggiori produttori siano d' accordo, il miglior modo per trattare le anomalie sarebbe probabilmente quello di discuterle singolarmente a livello dirigenziale, se possibile prima della riunione di Zurigo).
Questo documento è accompagnato da una proposta di compromesso espressa in cifre, che raffronta i risultati di ognuno rispetto al 1980 ("% of 1980 target").
215 L' adozione di misure temporanee consistenti nella riduzione nel periodo febbraio-marzo 1981 delle vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo concordato l' anno precedente risulta dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981, nel quale si legge:
"In the meantime (febbraio-marzo) monthly volume would be restricted to 1/12 of 85% of the 1980 target with a freeze on customers".
((Nel frattempo (febbraio-marzo) si ridurrebbe il quantitativo mensile a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo 1980 con un congelamento dei clienti)).
216 Il fatto che i produttori si siano assegnati per il resto dell' anno la stessa quota teorica dell' anno precedente ed abbiano controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, che queste ultime rispettassero la detta quota è provato dalla combinata lettura di tre documenti. Si tratta innanzitutto di una tabella datata 21 dicembre 1981 (com. gen., all. 67), che riproduce per ciascun produttore le vendite ripartite mese per mese e le cui ultime tre colonne relative a novembre e dicembre nonché al totale annuo sono state aggiunte a mano. Si tratta poi di una tabella non datata, redatta in italiano, intitolata "Scarti per società" e reperita presso l' ICI (com. gen., all. 65), in cui sono poste a confronto, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-dicembre 1981, le cifre delle vendite "actual" con le cifre "theoretic" (teoriche). Si tratta infine di una tabella senza data, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 68), nella quale si raffrontano, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-novembre 1981, le cifre delle vendite e le quote di mercato con quelle del 1979 e del 1980 e si effettua una proiezione per la fine dell' anno.
217 Effettivamente, la prima tabella mostra come i produttori si siano scambiati i dati delle rispettive vendite mensili. Combinato con il raffronto tra tali dati e quelli relativi al 1980 - raffronto operato nelle altre due tabelle concernenti lo stesso periodo - tale scambio d' informazioni, trattandosi di dati che un operatore indipendente custodisce gelosamente come segreti aziendali, corrobora le conclusioni formulate nella decisione.
218 Per quanto riguarda il 1982, il Tribunale rileva che si rimprovera ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote per quell' anno; di aver espresso, in tale ambito, le proprie aspirazioni in termini di tonnellate; di aver comunicato nelle riunioni, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle loro vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell' anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale dell' intero mercato raggiunta nel primo semestre del 1982.
219 L' esistenza di trattative tra i produttori volte all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione, in tale ambito, delle loro aspirazioni sono attestate, in primo luogo, da un documento intitolato "Scheme for discussions 'quota system 1982' " (Schema per la discussione di un sistema di quote per il 1982) (com. gen., all. 69), nel quale sono indicati, per tutti i destinatari della decisione, tranne la Hercules, il tonnellaggio che ciascuno riteneva spettargli e inoltre, per taluni di essi (tutti tranne l' Anic, la Linz, la Petrofina, la Shell e la Solvay), il tonnellaggio che, a loro avviso, doveva essere attribuito agli altri produttori; in secondo luogo, da una nota dell' ICI intitolata "Polypropylene 1982, Guidelines" (Polipropilene 1982, linee direttrici) ((com. gen., all. 70, lett. a) )), nella quale l' ICI fa un' analisi delle trattative in corso; in terzo luogo, da una tabella datata 17 febbraio 1982 ((com. gen., all. 70, lett. b) )), in cui si confrontano varie proposte di ripartizione delle vendite, una delle quali, intitolata "ICI Original Scheme" (Schema originario ICI), costituisce oggetto, in un' altra tabella manoscritta, di leggere modifiche ad opera della Monte in una colonna intitolata "Milliavacca 27/1/82" (si tratta del nome di un dipendente della Monte) ((com. gen., all. 70, lett. c) )); in ultimo luogo da una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 71), che costituisce una proposta complessa (descritta nel punto 58, secondo capoverso, parte finale, della decisione).
220 Le misure adottate per il primo semestre risultano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), nel quale si legge in particolare:
"To support the move a number of other actions are needed a) limit sales volume to some agreed prop. of normal sales".
((Per sostenere l' azione sono necessarie talune altre misure a) limitare il volume delle vendite ad una determinata prop.(orzione) concordata delle vendite normali)).
L' attuazione di tali misure è attestata dal resoconto della riunione del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25), al quale è allegata una tabella che riproduce, per ciascun produttore, la cifra "actual" delle vendite del periodo gennaio-aprile 1982, confrontata con una cifra "theoretical based on 1981 av(erage) market share" (teorica calcolata in base alla quota media di mercato del 1981), nonché dal resoconto della riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26), relativamente al periodo gennaio-maggio 1982, e dal resoconto del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28), relativamente al periodo gennaio-luglio 1982.
221 Le misure prese per il secondo semestre sono provate dal resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 (com. gen., all. 31), nel quale si legge che: "In October this would also mean restraining sales to the Jan/June achieved market share of a market estimated at 100 kt" (In ottobre ciò significherebbe anche limitare le vendite alla parte di mercato ottenuta nel periodo gennaio-giugno su un mercato stimato in 100 kt) e che: "Performance against target in September was reviewed" (I risultati ottenuti rispetto all' obiettivo di settembre sono stati riesaminati). Al detto resoconto è allegata una tabella, intitolata "September provisional sales versus target ((based on Jan-June market share applied to demand est(imated) at 120 Kt))" ((Vendite previste per settembre rispetto all' obiettivo (calcolato in base alla quota di mercato gennaio-giugno applicata a una domanda valutata in 120 kt) )). Il mantenimento di tali misure è confermato dal resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), al quale è allegata una tabella in cui sono raffrontate, per il novembre 1982, le vendite "Actual" (effettive) con le cifre "Theoretical" (teoriche), calcolate a partire da "J-June % of 125 Kt" (percentuale g-giugno di 125 kt).
222 Il Tribunale rileva che, per quanto concerne il 1981 e i due semestri 1982, giustamente la Commissione ha desunto dal reciproco controllo, nel corso delle riunioni periodiche, sull' attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo anteriore, che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.
223 Quanto al 1983, il Tribunale innanzitutto rileva come dai documenti prodotti dalla Commissione (com. gen., all. 33 e 74-87) risulti che alla fine del 1982 e all' inizio del 1983 i produttori di polipropilene discussero di un sistema di quote relativo al 1983.
224 Quanto alla questione se tali trattative abbiano effettivamente avuto successo per quanto riguarda i primi due trimestri del 1983, come si afferma nella decisione (punti 63, terzo capoverso, e 64), il Tribunale rileva che dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40), cui la ricorrente non ha partecipato, emerge che dieci produttori hanno indicato in quella sede i dati relativi alle loro vendite di maggio. Inoltre, nel resoconto di una riunione interna del gruppo Shell del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 90) si legge:
"...and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed Shell target of 11%. Accordingly the following reduced sales targets were set and agreed by the integrated companies".
(( (...) e porterebbe a una quota di mercato prossima al 12%, che sarebbe di molto superiore all' obiettivo Shell concordato dell' 11%. Pertanto sono stati fissati e concordati dalle imprese del gruppo i seguenti, più limitati, obiettivi di vendita)).
Sono indicati i nuovi obiettivi, espressi in tonnellate, dopo di che si rileva:
"this would be 11.2 Pct of a market of 395 kt. The situation will be monitored carefully and any change from this agreed plan would need to be discussed beforehand with the other PIMS members".
(ciò rappresenterebbe l' 11,2% di un mercato di 395 kt. La situazione sarà attentamente seguita ed ogni modifica di questo piano concordato sarà previamente discussa con gli altri membri del PIMS).
225 Al riguardo, secondo il Tribunale, la Commissione ha giustamente desunto dalla lettura combinata di questi due documenti che le trattative tra i produttori avevano portato all' istituzione di un sistema di quote. Infatti la nota interna del gruppo Shell indica che questa impresa chiedeva alle proprie società nazionali di vendita di limitare le vendite, non per ottenere la diminuzione del volume complessivo delle vendite del gruppo Shell, ma per limitare all' 11% l' intera quota di mercato del gruppo. Tale limitazione, espressa in termini di quota di mercato, può spiegarsi solo nell' ambito di un sistema di quote. Inoltre, il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 costituisce un ulteriore indizio dell' esistenza di tale sistema, poiché uno scambio di informazioni relative alle vendite mensili dei vari produttori ha lo scopo primario di controllare il rispetto degli impegni assunti.
226 Si deve infine rilevare che la cifra dell' 11%, come quota di mercato della Shell, figura non solo nella nota interna della Shell, ma anche in altri due documenti, vale a dire una nota interna dell' ICI, in cui quest' ultima rileva che la Shell propone la cifra suddetta per sé, per la Hoechst e per l' ICI (com. gen., all. 87), e il resoconto, redatto dall' ICI, di una riunione del 29 novembre 1982 fra l' ICI e la Shell, nella quale venne richiamata la proposta precedente (com. gen., all. 99).
227 Va aggiunto che, siccome le varie misure di limitazione dei volumi delle vendite avevano lo stesso scopo - cioè ridurre la pressione esercitata sui prezzi dall' offerta esuberante -, giustamente la Commissione ha concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.
228 Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente a detto sistema, occorre rilevare che la ricorrente nega di avervi partecipato e che essa a tal riguardo fa riferimento, da un lato, ai punti 66, ultimo capoverso, 78, decimo capoverso, e 109, quinto capoverso, della decisione e, dall' altro, alla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), secondo la quale la Hercules "refused even to consider any quota system", "even when Hercules did attend meetings they would not report their figures" e "the sales volume (of Amoco/Hercules/BP) was calculated by deducting from known total sales for West Europe (derived from Fides data) the total sales made by other producers which had declared detail of their sales volume" (ha persino rifiutato di prendere in considerazione qualsiasi sistema di quote; persino quando la Hercules partecipava alle riunioni, i suoi rappresentanti non comunicavano i loro dati); e ((il volume delle vendite (di Amoco/Hercules/BP) veniva calcolato sottraendo dal totale conosciuto delle vendite per l' Europa occidentale (ricavato dai dati Fides) le vendite totali realizzate dagli altri produttori, che avevano dichiarato con precisione i loro volumi di vendita)). La ricorrente ritiene che tali elementi siano corroborati dagli errori presenti nella tabella intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori in Europa occidentale) (com. gen., all. 55) in relazione ai dati sulle sue vendite, dal fatto che il resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17) indica che i dati ivi riportati in relazione alla Hercules sono frutto di calcoli approssimativi, dal fatto che nei documenti i suoi dati compaiono unitamente a quelli dell' Amoco e della BP e, infine, dal fatto che essa ha sempre superato le sue presunte quote.
229 Il Tribunale rileva che la Commissione, senza contestare l' oggettività di dette circostanze, non le ha ritenute tali da inficiare la partecipazione della Hercules al sistema di quote, in considerazione segnatamente del fatto che la Hercules, durante una riunione del marzo 1982 (all. 43, com. Her.), ha fatto correggere i dati riguardanti la sua capacità nominale e del fatto che la tabella intitolata "1983 Quarter 1 Proposal" (Proposta per il 1 trimestre 1983), allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) cui partecipava la ricorrente, accanto ai nomi "Am./Herc./BP" riporta la menzione "seems O.K. to Herc. on 20/20/13 split. Subsequently amended to 21/21/11" (Hercules sembra d' accordo per una ripartizione 20/20/13. Corretta successivamente in 21/21/11). Quest' ultimo passo dimostrerebbe ancor più il ruolo attivo della Hercules nelle trattative riguardanti le quote, evidenziato nel resoconto di un colloquio telefonico tra il dipendente della ricorrente, indicato con le sue iniziali, e l' ICI del 3 dicembre 1982 (com. gen., all. 88):
"F.B. phoned to say he has spoken to Geneva and they are willing to play along with 21 kt for 1st quarter, so are Hercules provided BP accepts the balance proposed. As far as the total for the whole year is concerned, Amoco feel that their share is a bit low if their cop. line is included ... F.B. also narked by German Dutch attitude to his presence. Quite prepared to stay away unless he is accepted".
((F.B. ha telefonato per dire di aver parlato con Ginevra e che loro sono disposti ad adeguarsi alle 21 kt per il 1 trimestre, e così la Hercules, purché la BP accetti la suddivisione proposta. Circa il totale per l' intero anno, l' Amoco ritiene che la loro parte sia un po' bassa, se la si deve intendere come comprensiva del loro settore dei cop.(olimeri) (...). F.B. è inoltre infastidito dall' atteggiamento di tedeschi ed olandesi in merito alla sua presenza. E' praticamente disposto a non partecipare più, qualora non sia ben accetto)).
A detti elementi la Commissione aggiunge il reperimento presso la ricorrente di un progetto di ripartizione del mercato per il 1982, proveniente dalla Monte (com. gen., all. 71), in merito al quale la Hercules non è stata in grado di fornire chiarimenti.
230 Per quanto riguarda il periodo anteriore al marzo 1982, il Tribunale rileva, da un lato, che la ricorrente, partecipando al sistema delle riunioni regolari di produttori di polipropilene dal 1979, ha assistito alle trattative che hanno condotto alla fissazione di obiettivi in materia di volumi di vendita e, dall' altro, che essa ha avuto assegnata una quota, calcolata in base ai dati a disposizione tramite il sistema Fides, senza che ciò suscitasse la sua opposizione.
231 Riguardo al periodo successivo al marzo 1982, il Tribunale rileva che la ricorrente ha svolto un ruolo più attivo nelle discussioni in merito alle quote, pur non comparendo nel documento intitolato "Scheme for discussions 'quota system 1982' " (com. gen., all. 69). Infatti, presso i suoi stabilimenti sono stati reperiti progetti di ripartizione complessiva del mercato per il 1982, provenienti dalla Monte (com. gen., all. 71), che essa ha fatto modificare in una riunione del marzo 1982, per eliminare gli errori relativi alla sua capacità produttiva nominale, il che poteva avere un' utilità solo in vista dell' ottenimento di una quota più favorevole (all. 43, com. Her.); il Tribunale inoltre rileva che, nelle riunioni del 13 maggio e del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 24 e 30), essa ha fornito informazioni relative alla sua produzione futura e che, nella riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), cui partecipava, ha dato l' impressione di poter far presente il suo assenso in merito a una quota comune a essa stessa, alla BP e all' Amoco (l' estensore della nota indica "seems O.K."); esso infine osserva che il giorno dopo la riunione essa ha ripreso contatto con l' ICI per comunicare le reazioni della BP e dell' Amoco alla quota proposta nonché per confermare il suo assenso (com. gen., all. 88).
232 In considerazione di questi diversi elementi, occorre concludere che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente ha partecipato a un sistema di quote in quanto, benché essa non abbia forse accettato espressamente la quota assegnatale dagli altri produttori per il 1979 e il 1980 o la limitazione delle sue vendite mensili con riferimento a un periodo anteriore per il 1981 e il 1982, essa, da un lato, ha raccolto informazioni relative alle riduzioni di volume delle vendite che i suoi concorrenti reputavano necessarie, ai dati relativi alle vendite da loro realizzate e agli obiettivi in materia di volumi di vendita da loro assegnatisi e, dall' altro, con la sua presenza alle riunioni e con l' assenza di opposizioni da parte sua alla quota assegnatale, essa ha dato ai suoi concorrenti l' impressione di tenere in considerazione tali informazioni e detta quota per determinare la linea di condotta che intendeva tenere sul mercato, favorendo così il concorso di volontà realizzatosi tra i partecipanti alle riunioni. Inoltre la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la ricorrente ha partecipato attivamente alle trattative riguardanti le quote dal marzo 1982 in poi e che essa compare tra i produttori di polipropilene tra i quali è stato raggiunto un concorso di volontà vertente sulla fissazione di obiettivi in materia di volumi di vendita per la prima parte del 1983.
2. L' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE
A - Qualificazione giuridica
a) Atto impugnato
233 Secondo la decisione (punto 81, primo capoverso), il complesso di programmi e di accordi decisi nel contesto di un sistema di riunioni regolari ed istituzionalizzate ha costituito un unico "accordo" continuato ai sensi dell' art. 85, n. 1.
234 Nel caso di specie i produttori, sottoscrivendo un piano comune inteso a regolare i prezzi e l' offerta nel mercato del polipropilene, avrebbero partecipato ad un accordo-quadro generale che si sarebbe concretato in una serie di più particolareggiati sub-accordi, stipulati di volta in volta (decisione, punto 81, terzo capoverso).
235 La decisione (punto 82, primo capoverso) prosegue rilevando che nell' applicazione specifica del piano generale fu raggiunto un espresso accordo in molti campi, come le iniziative singole in materia di prezzi e i sistemi di quote annuali. In certi casi i produttori potrebbero, senza dubbio, perfino non aver raggiunto un accordo su un piano definitivo - per esempio le quote del 1981 e del 1982 -, ma il fatto che siano stati adottati provvedimenti di ripiego, tra cui lo scambio di informazioni e il controllo delle vendite mensili effettive in rapporto ai risultati ottenuti in un precedente periodo di riferimento, non soltanto presupporrebbe un accordo esplicito di istituire ed applicare siffatte misure, ma indicherebbe anche un accordo implicito inteso a salvaguardare per quanto possibile la posizione dei singoli produttori.
236 Per quanto riguarda specificamente l' iniziativa del dicembre 1977, si afferma nella decisione (punto 82, terzo capoverso) che nelle riunioni EATP produttori come la Hercules, la Hoechst, l' ICI, la Linz, la Rhône-Poulenc, la Saga e la Solvay dichiaravano, addirittura di fronte a clienti, di ritenere necessaria un' azione concertata per aumentare i prezzi. Al di fuori delle riunioni EATP vi sarebbero stati ulteriori contatti fra i produttori in materia di prezzi. In considerazione di questi contatti ammessi dagli stessi produttori, la Commissione ritiene che l' espediente, adottato da uno o più produttori, di lagnarsi dell' "insufficiente" livello di redditività e di suggerire un' azione comune, che gli altri dichiaravano di "appoggiare", sottendesse in realtà un accordo esistente in materia di prezzi. La Commissione aggiunge che, anche in mancanza di ulteriori contatti, tale espediente può nondimeno implicare l' esistenza di un consenso sufficiente a configurare un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1.
237 La conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione e il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo (decisione, punto 83, primo capoverso).
238 Secondo la decisione (punto 86, primo capoverso), la realizzazione dell' intesa, in base ad un piano comune dettagliato, ha costituito un "accordo" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
239 Sempre nella decisione (punto 86, secondo capoverso) si rileva poi che le nozioni di "accordi" e "pratiche concordate" sono distinte, ma possono verificarsi fattispecie in cui la collusione presenta elementi di entrambe queste forme di cooperazione illecita.
240 La "pratica concordata" costituirebbe una forma di cooperazione in cui le imprese, pur senza giungere alla stipulazione di un vero e proprio accordo, consapevolmente sostituiscono la reciproca collaborazione pratica ai rischi della concorrenza (decisione, punto 86, terzo capoverso).
241 Secondo la decisione (punto 87, primo capoverso), la creazione, nel Trattato, di una nozione separata di "pratica concordata" ha lo scopo di precludere l' evenienza di intese suscettibili di eludere l' applicazione dell' art. 85, n. 1, che, senza configurare un vero e proprio accordo, costituiscono in pratica una consapevole collaborazione a danno della concorrenza. Ciò avverrebbe, per esempio, quando ciascuna impresa informa in anticipo le altre della condotta che intende tenere, affinché regolino il loro comportamento sapendo che i concorrenti si comportano nello stesso modo (v. sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata).
242 Nella sentenza 16 dicembre 1975, (cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata), la Corte avrebbe affermato che i criteri del coordinamento e della collaborazione stabiliti dalla sua giurisprudenza non richiedono l' elaborazione di un vero e proprio "piano", ma vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta che egli intende seguire sul mercato comune. La suddetta esigenza di autonomia non escluderebbe il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, ma vieterebbe rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo di influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente effettivo o potenziale ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso o prevede di tenere egli stesso sul mercato (decisione, punto 87, secondo capoverso). Tale comportamento potrebbe ricadere sotto l' art. 85, n. 1, in quanto "pratica concordata", qualora le parti, anche se non hanno raggiunto previamente un accordo su un piano comune che ne definisca la posizione sul mercato, adottino o aderiscano a pratiche collusive che facilitino il coordinamento del loro comportamento commerciale (decisione, punto 87, terzo capoverso, prima frase).
243 Nella decisione (punto 87, terzo capoverso, terza frase) si considera inoltre che in un' intesa complessa può accadere che taluni produttori non approvino decisamente gli orientamenti concordati dagli altri, pur dichiarandosi disposti ad appoggiarli e comportandosi di conseguenza. Per certi aspetti, la cooperazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione dell' accordo generale presenterebbero pertanto le caratteristiche di una pratica concordata (decisione, punto 87, terzo capoverso, quinta frase).
244 Secondo la decisione (punto 87, quarto capoverso), non rileva dunque tanto la distinzione tra "pratica concordata" e "accordo" quanto quella tra forme di collusione che ricadono sotto l' art. 85, n. 1, e il semplice comportamento parallelo, privo di qualsiasi elemento di concertazione. Nella fattispecie sarebbe quindi del tutto irrilevante la precisa forma assunta dagli accordi collusivi.
245 Nella decisione (punto 88, primo e secondo capoverso) si constata che la maggioranza dei produttori ha sostenuto durante la procedura amministrativa che la loro condotta in relazione alle asserite iniziative in materia di prezzi non è riconducibile ad alcun "accordo" ai sensi dell' art. 85 (v. decisione, punto 82) e che essa non rientra neppure nella nozione di pratica concordata. Perché tale pratica si concreti (essi sostengono) è necessario un "atto manifesto" sul mercato, atto che a loro giudizio sarebbe mancato nella fattispecie, poiché mai vennero comunicati ai clienti listini o "prezzi-obiettivo". La decisione respinge questo argomento rilevando che nella fattispecie sussiste la prova di una pratica concordata, in quanto ai partecipanti fu chiesto di prendere certe misure per la realizzazione del loro obiettivo comune. Le varie iniziative in materia di prezzi risulterebbero dai verbali e non si potrebbe negare una corrispondenza dei comportamenti dei singoli produttori in ordine alla loro applicazione. Le iniziative prese dai produttori, sia singolarmente che collettivamente, risulterebbero dalle prove documentali quali verbali di riunione, note interne, istruzioni e circolari agli uffici vendite e lettere ai clienti. L' esistenza di listini "ufficiali" dei prezzi sarebbe del tutto irrilevante giacché le istruzioni in materia di prezzi non solo proverebbero senza possibilità di dubbio che ogni produttore agiva in vista dell' obiettivo comune, ma, dato il loro contenuto e scaglionamento nel tempo, rafforzerebbero altresì la prova della collusione.
b) Argomenti delle parti
246 La ricorrente sostiene di non aver partecipato né a un accordo né a una pratica concordata e si sofferma a dimostrare che, per quanto la riguarda, non si è in presenza degli elementi costitutivi sia dell' accordo, sia della pratica concordata.
247 Da un lato, essa sostiene di non aver partecipato a nessun accordo. A suo parere, affinché una parte assuma obblighi nell' ambito di un accordo, è necessario che essa abbia intenzione di vincolarsi, che essa esprima a tal fine il suo consenso, che sia qualificata a farlo e, infine, che si realizzi un consenso.
248 Dall' altro, la ricorrente sostiene inoltre di non aver aderito a pratiche concordate. Benché alcuni dipendenti della società abbiano avuto contatti con concorrenti, tali contatti non avrebbero avuto né lo scopo né l' effetto d' influenzare il comportamento di un concorrente sul mercato o di svelare il comportamento adottato dalla Hercules. Il comportamento di quest' ultima non sarebbe stato corrispondente ai criteri che individuano la pratica concordata, e cioè una "pratica", un coordinamento e una collaborazione (sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione), dato che il parallelismo di comportamenti non può da solo identificarsi con la pratica concordata (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 66 della motivazione).
249 Infine, secondo la ricorrente, affinché i termini "collaborazione" e "coordinamento" abbiano senso, essi devono dare l' idea di un certo grado di reciproca fiducia in qualche risultato, persino se tale fiducia non raggiunge la fase dell' "accordo" (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 118 della motivazione). Nella fattispecie, sarebbe chiaramente dimostrato che gli altri produttori non hanno mai nutrito simile fiducia, né avrebbero potuto ragionevolmente farlo, in considerazione della condotta del dipendente della Hercules durante le riunioni e del comportamento di quest' ultima sul mercato. Il comportamento degli altri produttori non avrebbe parimenti consentito di sperare nell' effettiva raggiungibilità degli obiettivi definiti nel corso delle discussioni. Di fronte a tale evidenza, che il sig. B. era in grado di percepire, quest' ultimo avrebbe perso tutte le speranze che gli altri produttori avrebbero coordinato il loro comportamento in rapporto al suo.
250 La Commissione fa rinvio a quanto da essa precedentemente esposto in merito alla partecipazione del dipendente della ricorrente alle riunioni. Circa la partecipazione della Hercules a una pratica concordata, essa aggiunge tuttavia che la ricorrente non potrebbe sfuggire alle sue responsabilità con riguardo a tutto il tempo per il quale le prove dimostrerebbero la partecipazione della Hercules a riunioni e ad altre discussioni che si sarebbero svolte in materia di prezzi e di quote - partecipazione che proverebbe il suo interesse e il suo contributo a tali discussioni -, anche sostenendo di non aver mai o solo raramente comunicato certe informazioni agli altri produttori o di non aver mai cercato di convincere espressamente i suoi concorrenti a comportarsi sul mercato in una certa maniera.
251 Per la Commissione vi è pratica concordata già quando vi è una concertazione avente lo scopo di limitare la reciproca autonomia delle imprese, a prescindere da comportamenti concreti sul mercato. Secondo la Commissione, la discussione verte in realtà sul significato della parola "pratica". Contrariamente a quanto sostiene la Hercules, "pratica" non avrebbe il significato ristretto di "comportamento sul mercato", ma potrebbe designare il semplice fatto di prendere contatto con altri operatori allo scopo di definire una reciproca limitazione d' autonomia.
252 La Commissione aggiunge che, se si ritenesse necessaria la contestuale sussistenza di entrambi gli elementi (concertazione e comportamento sul mercato) per configurare la pratica concordata, si escluderebbe dalla sfera d' applicazione dell' art. 85 tutta una gamma di pratiche aventi lo scopo, ma non necessariamente l' effetto, di falsare la concorrenza sul mercato comune. Si finirebbe così col neutralizzare parzialmente la portata dell' art. 85. Inoltre, secondo la Commissione, la tesi della ricorrente non è conforme alla giurisprudenza della Corte relativa alla nozione di pratica concordata (sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 66 della motivazione; 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 26 della motivazione, e 14 luglio 1981, Zuechner, causa 172/80, Racc. pag. 2021, punto 14 della motivazione). Contrariamente a quanto assume la ricorrente, questa giurisprudenza si riferirebbe, di volta in volta, a pratiche sul mercato non già come a un elemento costitutivo dell' infrazione, ma come a un elemento di fatto dal quale la concertazione può essere desunta. Secondo questa giurisprudenza non sarebbe necessario che sussista un comportamento effettivo sul mercato; sarebbe sufficiente un contatto fra operatori economici, caratteristico della loro rinuncia alla necessaria autonomia.
253 Per la Commissione, quindi, non occorre, perché sussista infrazione dell' art. 85, che le imprese abbiano attuato quanto concordato. Il comportamento vietato dall' art. 85, n. 1, è pienamente realizzato quando l' intenzione di sostituire una cooperazione ai rischi della concorrenza viene concretata in una concertazione, anche se successivamente non si verificano comportamenti sul mercato che possano essere accertati.
c) Giudizio del Tribunale
254 Si deve osservare che la Commissione ha qualificato ciascun elemento di fatto rilevato a carico della ricorrente come accordo o come pratica concordata ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Risulta infatti dalla lettura combinata dei punti 80, secondo capoverso, 81, terzo capoverso, e 82, primo capoverso, della decisione che la Commissione ha qualificato, in via principale, "accordo" ciascuno di tali vari elementi.
255 Del pari, dalla lettura combinata dei punti 86, secondo e terzo capoverso, 87, terzo capoverso, e 88 della decisione risulta che la Commissione ha qualificato, in subordine, "pratiche concordate" gli elementi dell' infrazione quando questi non consentivano di affermare che le parti avevano previamente raggiunto un accordo su un piano comune che ne definisse l' azione sul mercato, bensì che avevano adottato, o avevano aderito a, pratiche collusive che facilitassero il coordinamento della loro attività commerciale, ovvero quando tali elementi dell' infrazione non consentivano di stabilire, in ragione della complessità dell' intesa, che taluni produttori avevano espressamente approvato gli orientamenti concordati dagli altri, ma solo che essi si erano dichiarati disposti ad appoggiarli e si erano comportati di conseguenza. Così, la Commissione conclude nella decisione che, sotto taluni profili, la collaborazione e la collusione continuate dei produttori nell' applicazione di un accordo generale possono presentare le caratteristiche di una pratica concordata.
256 Il Tribunale rileva che dalla giurisprudenza della Corte risulta come, perché sussista un accordo ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, sia sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di comportarsi sul mercato in un determinato modo (v. sentenze 15 luglio 1970, ACF Chemiefarma/Commissione, causa 41/69, Racc. pag. 661, punto 112 della motivazione, e 29 ottobre 1980, Heintz van Landewyck/Commissione, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125, punto 86 della motivazione). Pertanto la Commissione poteva qualificare "accordi" ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE i concorsi di volontà fra la ricorrente ed altri produttori di polipropilene che essa ha adeguatamente provato e che vertevano su iniziative in materia di prezzi, su misure destinate ad agevolare l' attuazione di tali iniziative, su obiettivi in materia di quantitativi di vendita per la prima metà del 1983.
257 Inoltre, giustamente la Commissione, avendo sufficientemente provato che gli effetti delle iniziative in materia di prezzi si sono prodotti sino al novembre 1983, ha considerato che l' infrazione si sia protratta almeno sino a tale mese. Risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte che l' art. 85 si applica anche agli accordi che non sono più in vigore, ma che continuano a produrre effetti oltre la data dell' estinzione ufficiale (sentenza 3 luglio 1985, Binon, causa 243/83, Racc. pag. 2015, punto 17 della motivazione).
258 Per definire la nozione di pratica concordata occorre rifarsi alla giurisprudenza della Corte, da cui risulta che i criteri del coordinamento e della collaborazione, messi in evidenza dalla stessa giurisprudenza, vanno intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato CEE in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve autonomamente determinare la condotta ch' egli intende seguire sul mercato comune. Se è vero che non esclude il diritto degli operatori economici di reagire intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, la suddetta esigenza di autonomia vieta però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o indiretti aventi lo scopo o l' effetto d' influire sul comportamento tenuto sul mercato da un concorrente attuale o potenziale, ovvero di rivelare ad un concorrente il comportamento che l' interessato ha deciso, o prevede, di tenere egli stesso sul mercato (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 173 e 174 della motivazione).
259 Nella fattispecie la ricorrente ha partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, nel corso delle quali imprese concorrenti si scambiavano informazioni sui prezzi che auspicavano venissero praticati sul mercato, sui prezzi che si proponevano di praticare, sul loro limite minimo di redditività, sulle limitazioni dei quantitativi di vendita che ritenevano necessarie, sui dati relativi alle loro vendite o sull' identità dei loro clienti. In tal modo la ricorrente ha preso parte, con i suoi concorrenti, ad una concertazione avente lo scopo di influire sul rispettivo comportamento sul mercato e di manifestare il comportamento che ciascun produttore si proponeva di tenere esso stesso sul mercato.
260 Pertanto, la ricorrente non ha soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l' incertezza quanto al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma ha dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle dette riunioni per definire la condotta che essa intendeva seguire sul mercato. Del pari, i suoi concorrenti hanno dovuto necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, per definire la condotta che essi intendevano seguire sul mercato, delle informazioni loro rivelate dalla ricorrente circa il comportamento che aveva deciso, o prevedeva, di tenere essa stessa sul mercato.
261 Ne consegue che giustamente, consideratone lo scopo, la Commissione ha qualificato, in subordine, pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE le riunioni periodiche di produttori di polipropilene alle quali la ricorrente ha partecipato tra l' inizio del 1979 e l' agosto 1983, nonché la sua partecipazione alla fissazione di obiettivi in materia di volumi di vendite per il periodo 1979-1982.
262 Quanto al se la Commissione potesse ritenere sussistente un' infrazione unica, qualificata nell' art. 1 della decisione "accordo e pratica concordata", il Tribunale ricorda che le varie pratiche concordate rilevate e i vari accordi conclusi si inserivano, data l' identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche e di fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quote.
263 Si deve sottolineare che tali sistemi facevano parte di una serie di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un' unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, la ricorrente ha partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un' infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.
264 Va rilevato che la Commissione poteva, inoltre, qualificare tale infrazione unica come "accordo e pratica concordata", poiché era composta ad un tempo da elementi che andavano qualificati "accordi" e da elementi da qualificare "pratiche concordate". Infatti, trattandosi di un' infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla Commissione nell' art. 1 della decisione dev' essere intesa non come una qualifica che richieda simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali elementi di fatto possieda gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designa un tutto complesso di elementi di fatto, taluni dei quali sono stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, il quale non prevede qualifiche specifiche per questo tipo di infrazione complessa.
265 Di conseguenza, la censura della ricorrente dev' essere respinta.
B - Effetto restrittivo sulla concorrenza
a) Atto impugnato
266 Nella decisione (punto 90, primo e secondo capoverso) si rileva che, siccome l' oggetto dell' accordo è manifestamente anticoncorrenziale, non è strettamente necessario, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, dimostrare che anche l' effetto di tale accordo è pregiudizievole alla concorrenza. Nella fattispecie, però, le risultanze probatorie evidenzierebbero che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza.
b) Argomenti delle parti
267 La ricorrente sostiene che i fatti ad essa imputabili non potevano di per sé portare a una restrizione della concorrenza. Infatti la Commissione si sarebbe contentata di presumere una sostanziale alterazione della concorrenza senza tenere in considerazione le prove attestanti che le presunte iniziative in materia di prezzi non avrebbero mai avuto ripercussioni sul mercato e che, di conseguenza, gli effetti per i compratori sarebbero stati trascurabili o inesistenti. Inoltre, anche a supporre che ci siano state istruzioni parallele in materia di prezzi, non potrebbe ritenersi soddisfatta la condizione relativa all' incidenza sulla concorrenza, poiché non esiste un nesso causa-effetto tra le riunioni e le istruzioni parallele in materia di prezzi, da un lato, e una modificazione dei prezzi praticati, dall' altro (sentenze della Corte 30 giugno 1966, Maschinenbau Ulm, causa 56/65, Racc. pag. 261, e 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64, già citata).
268 La Commissione replica che la partecipazione della ricorrente all' infrazione ha effettivamente influenzato la concorrenza e, in particolare, i prezzi. Essa aggiunge che, del resto, ad essere davvero importanti non sono i comportamenti tenuti dalla Hercules, bensì quelli ascrivibili all' intesa nel suo complesso - ai quali la Hercules avrebbe aderito in modo non trascurabile -, i quali devono aver avuto un' incidenza significativa sulla concorrenza.
c) Giudizio del Tribunale
269 Il Tribunale rileva che l' argomento della ricorrente mira a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni regolari di produttori di polipropilene non giustificava il ricorso alle sanzioni previste dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, in quanto il suo comportamento concorrenziale sul mercato dimostrerebbe che tale partecipazione era priva sia di scopo che di effetti anticoncorrenziali.
270 L' art. 85, n. 1, del Trattato CEE vieta, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l' effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, ed in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.
271 Il Tribunale ricorda che dai giudizi da esso espressi sulla ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione risulta che le riunioni periodiche alle quali la ricorrente ha partecipato assieme a dei concorrenti avevano lo scopo di restringere la concorrenza all' interno del mercato comune, segnatamente mediante la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e che, di conseguenza, la partecipazione della ricorrente a tali riunioni non era priva di scopo anticoncorrenziale ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
272 Peraltro, occorre comunque respingere la tesi della ricorrente, volta a dimostrare che i suoi comportamenti non potevano influenzare il mercato, in quanto la questione rilevante non è quella se la partecipazione individuale della ricorrente sia stata in grado di influenzare il mercato, bensì se l' infrazione cui essa ha partecipato abbia potuto realizzare ciò. Al riguardo, bisogna rilevare che le imprese partecipanti all' infrazione accertata nella decisione rappresentano la quasi totalità di detto mercato, il che rende evidente che l' infrazione da esse commessa deve aver influenzato quest' ultimo.
273 Pertanto, la censura dev' essere respinta.
C - Pregiudizio per il commercio fra Stati membri
a) Atto impugnato
274 Si afferma nella decisione (punto 93, primo capoverso) che l' accordo tra i produttori era tale da esercitare un considerevole effetto sugli scambi fra gli Stati membri. PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0007.4
275 Nel caso in oggetto il carattere ampiamente diffuso dell' accordo collusivo, che riguardava praticamente tutto il commercio all' interno della CEE (nonché di altri paesi dell' Europa occidentale) per un prodotto industriale di grande importanza, non avrebbe potuto non provocare automaticamente un dirottamento degli scambi dai canali che si sarebbero sviluppati in mancanza di un simile accordo (decisione, punto 93, terzo capoverso). Secondo la decisione (punto 93, quarto capoverso), il fissare i prezzi a un livello artificiale, mediante un accordo, anziché lasciare al mercato la possibilità di trovare il proprio equilibrio, avrebbe sbilanciato la struttura della concorrenza all' interno della Comunità: le imprese sarebbero state esentate dalla necessità immediata di rispondere alle forze del mercato e di affrontare l' asserito problema degli eccessi di capacità.
276 Sempre secondo la decisione (punto 94), è inevitabile che la fissazione di prezzi-obiettivo per ciascuno Stato membro, discussi nei particolari perfino in riunioni nazionali quando era necessario tenere in una qualche considerazione le condizioni locali predominanti, abbia inciso in senso distorsivo sugli scambi commerciali e sugli effetti che le differenze di rendimento tra i vari produttori potevano avere sui prezzi. Il sistema di "guida contabile" (account leadership), in virtù del quale i clienti venivano indirizzati ai produttori particolarmente rinomati, avrebbe ulteriormente aggravato l' effetto degli accordi in materia di prezzi. La Commissione riconosce che, allorché stabilivano quote od obiettivi, i produttori non suddividevano le assegnazioni per Stato membro o per regione: senonché, l' esistenza stessa di una quota o di un obiettivo sarebbe tale da avere effetti restrittivi su quelle che potrebbero essere le opportunità di un produttore.
b) Argomenti delle parti
277 La ricorrente sostiene che i fatti ad essa imputabili non possono da soli avere influenzato il commercio tra Stati membri (sentenze della Corte 14 luglio 1972, causa 48/69, già citata, punto 64 della motivazione, e 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punti 172 e 173 della motivazione).
278 Al riguardo la Commissione fa rinvio a quanto da essa dichiarato nei punti 93 e 94 della decisione.
c) Giudizio del Tribunale
279 Si deve rilevare che, la Commissione non aveva l' obbligo di dimostrare che la partecipazione della ricorrente ad un accordo e ad una pratica concordata, contrariamente a quanto da essa affermato, aveva avuto un effetto sensibile sugli scambi fra Stati membri. Infatti, ciò che importa, ai fini dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, è solo che gli accordi e le pratiche concordate restrittivi della concorrenza possano pregiudicare il commercio fra Stati membri. A questo proposito si deve constatare che le restrizioni della concorrenza rilevate potevano sviare le correnti commerciali dall' orientamento che avrebbero avuto altrimenti (v. sentenza della Corte 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78, già citata, punto 172 della motivazione).
280 Ne consegue che la Commissione ha provato sufficientemente, nei punti 93 e 94 della decisione, che l' infrazione alla quale ha partecipato la ricorrente poteva pregiudicare il commercio fra Stati membri, e ciò senza che sia stato necessario dimostrare che la partecipazione individuale della ricorrente abbia influenzato gli scambi tra Stati membri.
281 Pertanto, la censura della ricorrente non può essere accolta.
D - Responsabilità collettiva
a) Atto impugnato
282 Nella decisione (punto 83, primo capoverso) si afferma che la conclusione dell' esistenza di un accordo continuo non sarebbe alterata dal fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione: ogni "iniziativa" richiedeva vari mesi per la sua programmazione e attuazione ed il fatto che un produttore risultasse assente in una determinata occasione sarebbe irrilevante ai fini della sua partecipazione all' accordo. Comunque, sarebbe stata prassi normale che gli assenti venissero informati di quanto era stato deciso nelle riunioni. Tutte le imprese destinatarie della presente decisione avrebbero partecipato all' ideazione di piani globali e a dibattiti particolareggiati: ai fini della loro responsabilità non sarebbe rilevante che siano state assenti in occasione di una singola sessione (o, nel caso della Shell, abbiano disertato tutte le sessioni plenarie).
283 Nella decisione (punto 83, secondo capoverso) si aggiunge che, nel caso in oggetto, il punto essenziale è che per un lungo periodo i produttori si sono concertati in vista di uno scopo comune: ciascuno di essi deve assumersi la propria responsabilità non soltanto per la funzione esercitata direttamente, ma anche per l' esecuzione dell' accordo nel suo complesso. Il grado della partecipazione di ciascun produttore andrebbe quindi stabilito con riferimento non già al periodo per il quale sono disponibili le sue istruzioni in materia di prezzi, ma all' intero periodo durante il quale egli avrebbe partecipato all' impresa comune.
284 Tale considerazione si applicherebbe anche all' Anic e alla Rhône-Poulenc, che hanno lasciato il settore del polipropilene prima della data delle indagini effettuate dalla Commissione. Non sarebbe stato possibile reperire, per nessuna di queste due imprese, istruzioni in materia di prezzi agli uffici vendite, ma vi sarebbero documenti che ne attesterebbero la presenza a riunioni e la partecipazione a progetti riguardanti obiettivi in materia di volumi e di quote. L' accordo andrebbe considerato nel suo complesso e risulterebbe provata la loro partecipazione anche se non sarebbero state reperite le loro istruzioni sui prezzi (decisione, punto 83, terzo capoverso).
b) Argomenti delle parti
285 La ricorrente sottolinea che le conclusioni che la Commissione ha dedotto dalle prove disponibili sono, in gran parte, scorrette. Infatti alla Commissione mancherebbero i presupposti per adottare un' impostazione che faccia ricorso alla "colpevolezza associativa" e dovrebbe pertanto dimostrare la partecipazione della Hercules a ognuna delle infrazioni denunciate nell' art. 1 della decisione, così come indicato dalla Corte nella sua sentenza ACNA, dove essa avrebbe dato atto del ruolo speciale svolto da questa impresa nell' intesa e, per tale ragione, ridotto l' ammenda inflittale (sentenza 14 luglio 1972, ACNA/Commissione, causa 57/69, Racc. pag. 933, punto 75 della motivazione). Peraltro, la Commissione non ha il potere di creare una nuova infrazione dell' art. 85, n. 1, consistente nella mera conoscenza delle infrazioni altrui. Essa dovrebbe pertanto provare la partecipazione concreta della Hercules, non semplicemente un mero "assenso passivo" alle infrazioni commesse da altri.
286 La Commissione replica che la decisione non contesta a ogni impresa la partecipazione a tutti gli elementi che costituiscono l' infrazione di cui al suo art. 1. La decisione dichiara che ciascuna impresa ha violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE partecipando ad un accordo e pratica concordata, a sostegno della quale i produttori hanno generalmente svolto le attività descritte nell' art. 1, come mostrerebbe una lettura corretta dell' art. 1 della decisione, condotta in combinazione con quella dei punti 81, terzo capoverso, e 83 della sua motivazione. L' intesa relativa al mercato del polipropilene dovrebbe infatti essere considerata un "accordo-quadro" complessivo, che presentava aspetti collaterali. Un' impresa non potrebbe pertanto scomporre gli accordi nei loro vari elementi per contestare la sua partecipazione all' uno o all' altro di essi.
287 Secondo la Commissione, le numerose prove dimostrano che le diverse attività avviate nell' ambito dell' intesa sono solo le sfaccettature della medesima realtà, collegate fra loro da una rete di riunioni sistematiche, regolari e frequenti, a livelli diversi. Dal momento che la Hercules era coinvolta nell' "accordo-quadro" essa non può sfuggire alle proprie responsabilità e, di conseguenza, sarebbe inutile per la ricorrente cercare di dimostrare di essere meno coinvolta di altri produttori per quanto riguarda questo o quell' altro aspetto dell' infrazione. Ogni partecipante dovrebbe pertanto assumersi le responsabilità discendenti non solo dal suo ruolo diretto, ma anche dall' attuazione complessiva dell' accordo. Il riferimento alla causa detta dei coloranti, fatto dalla Hercules, sarebbe irrilevante, poiché sussisterebbe una differenza tra non partecipare completamente a certe iniziative, com' è stato il caso dell' ACNA, e partecipare attivamente solo a taluni loro aspetti, come per la Hercules.
288 Infine, secondo la Commissione, la Hercules avrebbe torto nel sostenere di essere essenzialmente accusata di aver avuto conoscenza delle infrazioni di altri o di aver dato prova di "assenso passivo". Infatti, la Hercules ammetterebbe che uno dei suoi dipendenti ha partecipato a riunioni durante le quali si è discusso di prezzi e di quote. Essa inoltre ammetterebbe di aver ottenuto presso i suoi "concorrenti" informazioni importanti sul loro conto, mentre, a suo dire, essa ne avrebbe fornite poche, se non nessuna. La ricorrente avrebbe impartito istruzioni in materia di prezzi conformi agli esiti delle riunioni. Infine, nessuno degli argomenti per mezzo dei quali essa si è sforzata di dimostrare di essere stata meno utile di altre nel sistema delle quote potrebbe liberarla dalla sua parte di responsabilità riguardo al progetto complessivo, poiché il sistema delle quote aveva un mero carattere sussidiario di supporto dell' operazione condotta in materia di prezzi.
c) Giudizio del Tribunale
289 Dai giudizi espressi dal Tribunale in merito alla ricostruzione dei fatti e all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, operate dalla Commissione, discende che quest' ultima ha sufficientemente fornito la prova della presenza in capo alla ricorrente di tutti gli elementi costitutivi dell' infrazione contestatale nella decisione e che pertanto essa non le ha imputato la responsabilità del comportamento di altri produttori.
290 A tal riguardo, occorre precisare che il punto 83, secondo e terzo capoverso, della decisione non è in contraddizione con tale constatazione, poiché esso mira principalmente a giustificare l' accertamento dell' infrazione in capo a imprese per le quali la Commissione non ha reperito istruzioni in materia di prezzi per l' intera durata della loro partecipazione al sistema delle riunioni regolari.
291 Di conseguenza, la censura dev' essere respinta.
3. Conclusione
292 Da tutto quello che precede risulta che il complesso delle censure della ricorrente in merito alla ricostruzione dei fatti e all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, compiute dalla Commissione nell' atto impugnato, deve essere respinto.
Sul principio della parità di trattamento
293 La ricorrente sostiene che il semplice fatto della presenza occasionale di uno dei suoi dipendenti alle riunioni non è sufficiente a dimostrare che essa ha violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, quando l' Amoco e la BP, che pure sono state anch' esse in contatto con altri produttori, non sono state giudicate colpevoli dell' infrazione. Secondo la ricorrente, il rifiuto opposto con chiarezza da queste tre società all' idea di agevolare progetti di ripartizione del mercato doveva condurre la Commissione a concludere che nessuna delle tre aveva aderito o partecipato ad accordi in materia di prezzi.
294 La Commissione sostiene che il punto 78 della decisione indica chiaramente che la ragione per la quale l' Amoco e la BP non sono state incluse tra le destinatarie della decisione è stata che "considerato il complesso delle risultanze probatorie, non poteva ((può)) dirsi raggiunta la prova di una loro partecipazione ad una violazione dell' art. 85, paragrafo 1". Il fatto che non ci fosse nessuna prova relativa alla partecipazione di queste due imprese alle riunioni ha avuto naturalmente il suo peso, poiché rendeva più difficile dimostrare la loro partecipazione all' intesa. Secondo la Commissione, ciò di cui si accusa la Hercules non è solo di aver partecipato a riunioni o di aver ricevuto informazioni sulle riunioni alle quali non aveva partecipato, ma si tratta invece del suo comportamento complessivo, quale appare con chiarezza nelle numerose prove della sua partecipazione all' intesa (in particolare dall' emanazione di istruzioni in materia di prezzi che riprendevano i prezzi-obiettivo fissati durante le riunioni). Sarebbe pertanto del tutto inutile che la Hercules, al fine di ridurre al minimo le sue responsabilità, segnali le volte in cui il suo rappresentante non ha assistito alle riunioni, dato che la stessa Commissione non ha per nulla asserito che egli vi avesse preso parte.
295 Il Tribunale rileva che perché si abbia violazione del principio della parità di trattamento occorre che situazioni fra loro equiparabili siano state trattate in maniera differente. Orbene, nella fattispecie bisogna rilevare che la situazione della ricorrente è diversa da quelle dell' Amoco e della BP in quanto, al contrario di queste due imprese, la Hercules ha partecipato al sistema delle riunioni regolari nell' ambito del quale sono stati fissati prezzi-obiettivo e volumi di vendita da conseguire e numerose informazioni sono state scambiate tra concorrenti in merito al loro comportamento futuro. Conseguentemente non può esserci stata violazione del principio della parità di trattamento.
Sulla motivazione
1. Motivazione insufficiente
296 La ricorrente ricorda che qualunque decisione adottata in violazione dell' obbligo di motivazione, consacrato nell' art. 190 del Trattato CEE, dev' essere annullata. Orbene, la decisione controversa non sarebbe sufficientemente motivata per il fatto che la Commissione non avrebbe approfondito le sue ricerche e avrebbe fondato le sue conclusioni su prove insufficienti. In particolare, l' insufficienza della motivazione dipenderebbe dall' assenza di indagini sui fatti rilevanti e dal mancato accertamento delle ripercussioni che il presunto comportamento dei produttori dovrebbe aver avuto sul mercato; dipenderebbe inoltre dal rifiuto della Commissione di prendere in considerazione informazioni di primaria importanza e dal fatto che essa avrebbe, ingiustamente e incongruamente, operato una selezione delle prove che sembravano andare a sostegno del suo punto di vista.
297 La Commissione fa rilevare che, sul punto, il ricorso della Hercules non è sostenuto da nessuna argomentazione. I pochi esempi su cui la Hercules si fonda per concludere nel senso dell' incompletezza delle indagini della Commissione non sarebbero probanti.
298 Il Tribunale rileva che dalle sue valutazioni relative alla ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione al fine di accertare l' infrazione discende che quest' ultima ha correttamente indagato e accertato i fatti rilevanti, basandosi su prove sufficienti, e che essa ha sufficientemente motivato la decisione.
299 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
2. Omesso riferimento alla relazione del consigliere-uditore
300 La ricorrente sostiene inoltre che dalla decisione adottata dalla Commissione di istituire la funzione del consigliere-uditore nonché dal mandato conferito a quest' ultimo si ricava con chiarezza che, quando la Commissione formula la sua decisione, essa deve tenere in considerazione il parere del consigliere-uditore, pur non essendo obbligata ad adeguarvisi. Orbene, nella fattispecie la decisione non farebbe per nulla riferimento a detto parere, in violazione dell' art. 190 del Trattato CEE.
301 La Commissione sostiene che la relazione del consigliere-uditore non costituisce parere obbligatorio ai sensi dell' art. 190 del Trattato CEE, poiché detta norma riguarda solo i pareri prescritti dallo stesso Trattato o dal diritto derivato, emanato in forza del Trattato. Orbene, il parere del consigliere-uditore è previsto solo nel mandato della Commissione.
302 Il Tribunale rileva, in via preliminare, che le pertinenti disposizioni del mandato del consigliere-uditore, allegato alla Tredicesima Relazione sulla politica di concorrenza, sono le seguenti:
"Articolo 2
Compito del consigliere-uditore è di assicurare il corretto svolgimento dell' audizione e di contribuire in tal modo all' obiettività tanto dell' audizione stessa quanto dell' eventuale successiva decisione. Egli vigila in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, favorevoli o sfavorevoli che essi siano agli interessati, vengano presi in considerazione nell' elaborazione dei progetti di decisione della Commissione in materia di concorrenza. Nell' esercizio delle sue funzioni, egli vigila sul rispetto dei diritti della difesa, tenendo nel contempo conto della necessità di un' applicazione efficace delle regole di concorrenza, in conformità con i regolamenti in vigore e con i principi seguiti dalla Corte di giustizia.
Articolo 5
Il consigliere-uditore riferisce al direttore generale della concorrenza sullo svolgimento dell' audizione e sulle conclusioni cui è giunto. Egli formula le proprie osservazioni sul proseguimento della procedura. Queste osservazioni possono riguardare, fra l' altro, la necessità di ulteriori informazioni, la rinuncia a determinati addebiti o la comunicazione di nuovi addebiti.
Articolo 6
Nell' esercizio delle funzioni definite nel precedente articolo 2, il consigliere-uditore può, qualora lo ritenga opportuno, presentare direttamente le proprie osservazioni al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza quando a quest' ultimo viene sottoposto il progetto preliminare di decisione destinato al comitato consultivo in materia d' intese e posizioni dominanti.
Articolo 7
Ove necessario, il membro della Commissione incaricato delle questioni di concorrenza può decidere, su domanda del consigliere-uditore, di allegare il parere finale formulato da quest' ultimo al progetto di decisione trasmesso alla Commissione, in modo da garantire che quando si pronuncia in veste di organo decisionale in un caso individuale, essa sia pienamente informata di tutti gli elementi del caso".
303 Dai termini stessi del mandato del consigliere-uditore risulta che la sua relazione non deve obbligatoriamente essere comunicata né al comitato consultivo né alla Commissione. Nessuna disposizione, infatti, prevede la trasmissione della detta relazione al comitato consultivo. Anche se il consigliere-uditore deve riferire al direttore generale della concorrenza (art. 5) ed ha la facoltà, qualora lo ritenga opportuno, di presentare direttamente le sue osservazioni al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza (art. 6), il quale, a sua volta, può allegare, su domanda del consigliere-uditore, il parere finale di quest' ultimo al progetto di decisione trasmesso alla Commissione (art. 7), non v' è tuttavia alcuna disposizione che faccia obbligo al consigliere-uditore, al direttore generale della concorrenza o al membro della Commissione competente per le questioni di concorrenza di trasmettere alla Commissione la relazione del consigliere-uditore. Ne consegue che la predetta relazione non costituisce, a norma dell' art. 190 del Trattato CEE, un parere da fornirsi obbligatoriamente alla Commissione nel caso in cui essa adotti una decisione ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
304 Ciò posto, non è il caso di dar seguito all' istanza della ricorrente, formulata in sede di replica, con la quale si chiedeva al Tribunale di esaminare il contenuto della relazione del consigliere-uditore.
305 Pertanto, la censura di violazione dell' art. 190 del Trattato CEE dev' essere respinta.
Sull' ammenda
306 La ricorrente sostiene che nella decisione la Commissione ha violato l' art. 15 del regolamento n. 17, non tenendo nella giusta considerazione la durata e la gravità dell' infrazione contestatale.
1. La prescrizione
307 La ricorrente sostiene che occorre applicare la norma prevista dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1; in prosieguo: il "regolamento n. 2988/74"). La Commissione avrebbe ritenuto che si fosse in presenza di una sequenza ininterrotta di operazioni, a partire dall' accordo sui "prezzi-base" del 1977. Orbene, pur essendone stata informata, la Hercules non avrebbe partecipato a detto accordo e la sua condotta successiva non potrebbe essere considerata inclusa in una serie ininterrotta di operazioni, avviata nel 1977.
308 La Commissione ribadisce che ciò di cui si accusa la ricorrente è di aver partecipato a un accordo unico e continuato, il che osterebbe all' applicazione nella fattispecie delle norme in tema di prescrizione.
309 Il Tribunale rileva che secondo il dettato dell' art. 1, n. 2, del regolamento n. 2988/74 la prescrizione quinquennale del potere della Commissione di comminare ammende decorre solo dal giorno in cui è cessata l' infrazione permanente o continuata.
310 Nella fattispecie, dal giudizio formulato dal Tribunale in merito all' accertamento dell' infrazione discende che la ricorrente ha partecipato a un' infrazione unica, iniziata nel novembre 1977, momento in cui essa ha aderito a un accordo che fissava un prezzo-obiettivo per il 1 dicembre 1977, e che si è prolungata sino al novembre 1983. Al riguardo, occorre ricordare che la continuità dell' infrazione tra la conclusione di detto accordo e gli accordi e le pratiche concordate rilevate dal 1979 in poi è confermata dai contatti che la ricorrente ha avuto ininterrottamente con altri produttori a partire dal 1977.
311 Di conseguenza, la ricorrente non può invocare la prescrizione delle ammende.
2. La durata dell' infrazione
312 La ricorrente rileva che la durata dell' infrazione pare aver svolto un ruolo importante nella determinazione dell' importo dell' ammenda, malgrado la Commissione non abbia chiarito la maniera in cui ha calcolato le ammende. Orbene, nessuna infrazione potrebbe essere contestata alla Hercules prima del 1979.
313 La Commissione replica che essa ha sufficientemente dimostrato la durata dell' infrazione e che ha indicato nel punto 107, terzo capoverso, della decisione di aver ritenuto che gli elementi più gravi dell' infrazione siano sopraggiunti all' inizio del 1979 e che ha tenuto ciò in considerazione nel determinare l' importo dell' ammenda.
314 Il Tribunale ricorda di aver rilevato che la Commissione ha correttamente valutato la durata del periodo durante il quale la ricorrente ha infranto l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
315 Ne consegue che questa censura dev' essere respinta.
3. La gravità dell' infrazione
A - Il ruolo limitato della ricorrente
316 La ricorrente sostiene che l' ammenda inflittale è eccessiva in rapporto all' eventuale negligenza che possa essere stata dimostrata e che, di conseguenza, essa dev' essere annullata o sensibilmente ridotta, anche nel caso in cui l' art. 1 non fosse annullato, o lo fosse solo in parte.
317 In opposizione a quanto affermato dalla Commissione, la Hercules sostiene di non poter essere ritenuta responsabile, per procura, di tutte le operazioni dell' intesa. Per questa ragione la Commissione non potrebbe astenersi dal determinare se la Hercules abbia partecipato a specifici sub-accordi, poiché anche se questi ultimi fossero stati attuati nell' ambito di un obiettivo o di un accordo generali, contrari alle regole della concorrenza, ciascun partecipante dovrebbe essere giudicato e condannato in base alle azioni da lui commesse (sentenza della Corte 14 luglio 1972, causa 57/69, già citata, punto 75 della motivazione). Per la stessa ragione non si potrebbe accusare la Hercules di atti compiuti da altri produttori, anteriori alla data in cui risulterebbe dimostrata la partecipazione di un dipendente della Hercules agli accordi illeciti.
318 In merito alla gravità dell' infrazione, la ricorrente sostiene che la Commissione ha avuto torto nel non porre nessuna distinzione tra i produttori diversi dalle "quattro grandi". Posto che è impossibile ammettere che ogni produttore sia giuridicamente responsabile per tutti, la Commissione avrebbe dovuto esaminare l' attività di ogni impresa per poter valutare la rispettiva censurabilità, come indicato dalla Corte nella sua sentenza 16 dicembre 1975, Suiker Unie, punto 622 della motivazione (cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata).
319 La ricorrente crede che se la Commissione avesse proceduto in tal modo, avrebbe ridotto l' ammenda inflittale in rapporto a quella degli altri produttori, i quali - diversamente dalla ricorrente - avrebbero partecipato più frequentemente, più attivamente e per un periodo più lungo alle riunioni locali, avrebbero fornito ai loro concorrenti informazioni relative alle loro vendite e avrebbero sottoscritto il loro accordo sui "prezzi-obiettivo" o sulle quote di vendita.
320 La ricorrente rileva che il trattamento riservatole sarebbe particolarmente ingiusto se paragonato a quello riservato all' Amoco e alla BP, che hanno tenuto un comportamento analogo e che, nell' opinione degli altri produttori, erano collegate alla Hercules in quanto "non partecipanti".
321 Dal canto suo, la Commissione sostiene di aver già analizzato sufficientemente il ruolo svolto dalla ricorrente e di avere espressamente tenuto in considerazione il grado specifico di partecipazione di ciascuna impresa al fine di determinare, in base a criteri di proporzionalità (decisione, punto 109), l' importo dell' ammenda da infliggere a ognuna di esse. Essa aggiunge che la partecipazione della ricorrente all' intesa era sufficiente a giustificare l' ammenda inflittale. La Corte avrebbe infatti ammesso che qualunque partecipazione concreta a un' infrazione - perfino nel caso di un assenso passivo, agevolante l' infrazione - basti a giustificare un' ammenda (sentenze 1 febbraio 1978, Miller International Shallplatten/Commissione, causa 19/77, Racc. pag. 131, e 12 luglio 1979, BMW Belgium/Commissione, cause riunite 32/78 e da 36/78 a 82/78, Racc. pag. 2435).
322 La Commissione afferma di aver già replicato alla tesi della discriminazione nei confronti dell' Amoco e della BP.
323 Il Tribunale rileva, da un lato, che dal giudizio da esso formulato in merito all' accertamento dell' infrazione discende che la Commissione ha correttamente dimostrato il ruolo svolto dalla ricorrente nell' infrazione e, dall' altro, che la Commissione, nel punto 109 della decisione, ha ricordato di aver tenuto in considerazione detto ruolo nella determinazione dell' importo dell' ammenda.
324 Inoltre il Tribunale constata che i fatti accertati attestano, con la loro intrinseca gravità - in particolare la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita - che la ricorrente non ha agito per imprudenza né per negligenza, ma intenzionalmente.
325 Occorre peraltro ricordare che, dal momento che le posizioni della ricorrente, da un lato, e dell' Amoco e della BP, dall' altro, non sono paragonabili, non può sorgere un problema di discriminazione della ricorrente in rapporto a tali due imprese.
326 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
B - La presa in considerazione della situazione di crisi del mercato
327 La ricorrente sostiene che la mancata presa in considerazione della situazione reale del mercato e delle difficoltà economiche del settore del polipropilene non è conforme ad altre decisioni, recentemente adottate dalla Commissione, in cui l' importo delle ammende sarebbe stato sensibilmente inferiore (decisione 6 agosto 1984, Zinc Producer Group, GU L 220, pag. 27; decisione 23 novembre 1984, Prodotti del perossigeno, GU 1985, L 35, pag. 1).
328 La Commissione sostiene che, pur non avendo l' obbligo di tenere in considerazione le sfavorevoli condizioni economiche di un settore al momento della determinazione dell' importo delle ammende per violazione delle norme in materia di concorrenza, essa ha riconosciuto che per un periodo piuttosto lungo le imprese interessate hanno subito perdite sostanziali nelle loro operazioni relative al polipropilene e che essa ha attenuato l' importo delle ammende (decisione, punto 108).
329 Essa aggiunge che, nell' infliggere le ammende nel caso di specie, ha agito conformemente alla propria politica consolidata ed ai principi enunciati dalla Corte in materia. Essa sottolinea di aver adottato, a partire dal 1979, una politica volta a garantire l' osservanza delle norme in materia di concorrenza, caratterizzata da ammende più severe, specie per le violazioni ormai rientranti con certezza nel campo di applicazione del diritto della concorrenza e per le violazioni di particolare gravità, come quella di cui trattasi nel caso presente, in modo, segnatamente, da potenziare l' effetto dissuasivo delle sanzioni. Tale politica sarebbe stata approvata dalla Corte (sentenza 7 giugno 1983, Pioneer/Commissione, cause riunite da 100/80 a 103/80, Racc. pag. 1825, punti 106 e 109 della motivazione), la quale, inoltre, avrebbe ripetutamente riconosciuto che per stabilire la sanzione da applicare occorre tener conto di una serie complessa di fattori (sentenze 7 giugno 1983, cause riunite da 100/80 a 103/80, già citata, punto 120 della motivazione, e 8 novembre 1983, IAZ/Commissione, cause riunite da 96/82 a 102/82, 104/82, 105/82, 108/82 e 110/82, Racc. pag. 3369, punto 52 della motivazione).
330 La Commissione sarebbe particolarmente qualificata ad effettuare tale valutazione, che potrebbe essere sanzionata solo in caso di errore di fatto o di diritto. Inoltre la Corte avrebbe confermato che gli apprezzamenti della Commissione sulle sanzioni da infliggere possono variare da un caso all' altro, anche se le situazioni risultano simili (sentenze 12 luglio 1979, cause riunite 32/78 e da 36/78 a 82/78, già citata, punto 53 della motivazione, e 9 novembre 1983, causa 322/81, già citata, punti 111 e seguenti della motivazione).
331 Il Tribunale considera che per valutare la fondatezza di questa censura occorra prima analizzare il modo in cui la Commissione ha determinato l' ammontare dell' ammenda inflitta alla ricorrente.
332 Il Tribunale rileva che la Commissione ha definito, da una parte, i criteri per la fissazione del livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione (punto 108 della decisione) e, dall' altra, i criteri per l' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna delle dette imprese (punto 109 della decisione).
333 Il Tribunale ritiene che i criteri esposti nel punto 108 della decisione giustifichino ampiamente il livello generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione. A questo proposito si deve sottolineare particolarmente il carattere manifesto dell' infrazione dell' art. 85, n. 1 - segnatamente lett. a), b) e c) -, del Trattato CEE, carattere di cui erano consapevoli i produttori di polipropilene, i quali hanno agito con la massima segretezza.
334 Il Tribunale ritiene del pari che i quattro criteri menzionati nel punto 109 della decisione siano pertinenti e sufficienti per consentire un' equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna impresa.
335 In questo contesto si deve rilevare che la Commissione non era tenuta né ad individualizzare né a precisare il modo in cui aveva tenuto conto delle notevoli perdite che avrebbero subito i vari produttori nel settore del polipropilene, poiché si tratta di uno degli elementi, menzionati nel punto 108 della decisione, che hanno concorso alla determinazione del livello generale delle ammende, ritenuto giustificato dal Tribunale.
336 Peraltro, il fatto che in casi precedenti la Commissione abbia ritenuto che alla luce delle circostanze di fatto fosse opportuno tener conto dello stato di crisi in cui si trovava il settore economico coinvolto non può vincolarla a tener conto allo stesso modo di una situazione del genere nella presente ipotesi, posto che è sufficientemente dimostrato che le imprese destinatarie della decisione hanno commesso, deliberatamente e con la massima segretezza, un' infrazione particolarmente grave alle disposizioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
337 Ne consegue che la censura formulata dalla ricorrente non può essere accolta.
C - La presa in considerazione degli effetti dell' infrazione
338 La ricorrente sottolinea che l' infrazione non ha avuto effetti sul mercato. Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 16 dicembre 1975, cause riunite da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, già citata, punto 612 della motivazione), l' importo delle ammende dovrebbe essere connesso al contesto economico in cui si pone l' infrazione.
339 La Commissione replica, da un lato, che l' intesa ha avuto un effetto concreto sui prezzi e, dall' altro, che essa, per valutare l' importo delle ammende, ha tenuto in considerazione il fatto che in generale le iniziative non conseguirono appieno il loro obiettivo (decisione, punto 108). In tal modo, essa sarebbe del resto già andata oltre quanto era obbligata a fare, poiché l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE punisce non solo le intese il cui effetto è quello di ostacolare la concorrenza, ma anche quelle che hanno semplicemente un tale obiettivo.
340 Il Tribunale rileva che la Commissione ha fatto una distinzione fra due tipi di effetti dell' infrazione. Il primo consiste nel fatto che, dopo aver concordato prezzi-obiettivo nel corso delle riunioni, tutti i produttori hanno impartito istruzioni ai rispettivi uffici vendite perché applicassero tali livelli di prezzi e gli "obiettivi" sono così serviti come base per le trattative sui prezzi con la clientela. Ciò ha consentito alla Commissione di concludere che nella fattispecie le risultanze probatorie evidenziano che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza (decisione, punto 74, secondo capoverso, contenente un rinvio al punto 90). Il secondo consiste nel fatto che il confronto fra l' evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti e i prezzi-obiettivo stabiliti nel corso di una particolare iniziativa conferma i resoconti contenuti nella documentazione trovata presso l' ICI ed altri produttori sulle attuazioni delle iniziative in materia di prezzi (decisione, punto 74, sesto capoverso).
341 Va rilevato che il primo tipo di effetti è stato sufficientemente comprovato dalla Commissione sulla base delle numerose istruzioni in materia di prezzi impartite dai vari produttori, le quali concordano fra loro e con i prezzi-obiettivo stabiliti nel corso delle riunioni ed erano manifestamente destinate a servire da base per le trattative sui prezzi con i clienti.
342 Il fatto che le istruzioni in materia di prezzi della ricorrente non siano state sempre rigorosamente corrispondenti ai prezzi-obiettivo definiti durante le riunioni non è tale da inficiare questa constatazione, poiché gli effetti tenuti in considerazione dalla Commissione per determinare il livello generale delle ammende non sono quelli derivanti dal comportamento effettivo che una determinata impresa assume di aver adottato, ma piuttosto quelli derivanti dal complesso dell' infrazione cui l' impresa ha, insieme ad altre, partecipato.
343 Per quanto riguarda il secondo tipo di effetti, si deve rilevare, da un lato, che la Commissione non aveva motivo di dubitare dell' esattezza delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni (v. segnatamente i resoconti delle riunioni del 21 settembre, 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982, com. gen., all. 30-33), che dimostrano che i prezzi-obiettivo definiti durante le riunioni venivano in larga parte applicati sul mercato, e, dall' altro, che, anche ad ammettere che la relazione Coopers & Lybrand nonché le ricerche economiche commissionate da taluni produttori consentissero di dimostrare l' erroneità delle analisi compiute dagli stessi produttori durante le loro riunioni, tale constatazione non sarebbe tale da portare a una riduzione dell' ammenda, in quanto nel punto 108, ultimo trattino, della decisione la Commissione ha dichiarato di essersi basata, per mitigare le sanzioni, sul fatto che in generale le iniziative in materia di prezzi non avevano conseguito appieno il loro obiettivo e che, in ultima analisi, non venivano adottate misure coattive per assicurare l' osservanza delle quote o di altre decisioni.
344 Poiché i punti della motivazione della decisione relativi alla determinazione dell' importo delle ammende vanno letti alla luce degli altri punti della stessa motivazione, si deve ritenere che giustamente la Commissione ha preso interamente in considerazione gli effetti del primo tipo ed ha tenuto conto della limitatezza di quelli del secondo. A questo proposito va rilevato che la ricorrente non ha indicato in che misura sia stata insufficiente la presa in considerazione della limitatezza del secondo tipo di effetti per quanto riguarda la mitigazione delle ammende.
345 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.
D - La mancanza di precedenti infrazioni
346 La ricorrente fa rilevare di non essere mai stata coinvolta in nessun altro procedimento relativo a violazioni del diritto della concorrenza. Nella fattispecie, la vicenda di cui è causa consisterebbe al massimo nell' isolato e malaugurato caso di un dipendente, il quale, a fronte della linea di condotta della società, avrebbe commesso l' errore di partecipare ad alcune riunioni; il che sarebbe comprovato dai provvedimenti tempestivi ed energici adottati dalla Hercules per cooperare alle indagini ed evitare la realizzazione di infrazioni del genere.
347 La Commissione sostiene che la mancanza di precedenti infrazioni non può costituire un motivo tale da ridurre l' importo delle ammende, dato che la Hercules non può negare di essere stata consapevole dell' illiceità del suo comportamento. Ma sul punto la Commissione si rimette al Tribunale per eventuali inasprimenti delle ammende inflitte ai recidivi.
348 Il Tribunale ritiene che il fatto che la Commissione abbia già accertato, in passato, che un' impresa aveva violato le norme sulla concorrenza ed eventualmente le abbia inflitto una sanzione per questo motivo possa essere considerato come circostanza aggravante a carico della detta impresa, ma che la mancanza di precedenti infrazioni costituisca una circostanza normale di cui la Commissione non è obbligata a tener conto come circostanza attenuante, tanto più che nella fattispecie vi è stata un' infrazione particolarmente flagrante dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
349 Ne consegue che la censura dev' essere respinta
E - La considerazione di circostanze attenuanti
350 La ricorrente sostiene inoltre che la Commissione ha trascurato di tener conto di diverse circostanze attenuanti. Essa pone l' accento sul fatto che ha posto volontariamente termine all' infrazione. Al riguardo, essa contesta la supposizione della Commissione, secondo la quale, senza il suo intervento, l' infrazione sarebbe proseguita. Tale supposizione sarebbe errata, almeno nel caso della Hercules, poiché la partecipazione del suo dipendente alle riunioni o i contatti tra quest' ultimo ed altri produttori sarebbero provati solo e soltanto sino all' agosto 1983, cioè prima dell' intervento della Commissione.
351 Essa sostiene che i provvedimenti da essa immediatamente adottati per impedire che nuove deviazioni dalla linea di condotta della società, quali la partecipazione di un suo dipendente a riunioni di produttori, possano verificarsi ancora in futuro avrebbero meritato un incoraggiamento, nell' interesse stesso della politica comunitaria in materia di concorrenza, come è stato fatto dalla Commissione nella vicenda National Panasonic (decisione 7 dicembre 1982, National Panasonic, GU L 354, pag. 28). La Commissione avrebbe dovuto spiegare perché essa non ha tenuto in considerazione tali provvedimenti nella fattispecie.
352 La ricorrente sottolinea che la Commissione ha anche omesso di tenere in considerazione la disponibilità a cooperare, di cui la Hercules ha dato prova durante le indagini in misura superiore alla norma, ad esempio trasmettendo spontaneamente alla Commissione documenti decisivi (com. gen., all. 2 e all. 18, com. Her.). Tale onesto impegno a cooperare avrebbe meritato una ricompensa, piuttosto che essere denigrato. Essa rileva che l' affermazione della Commissione, secondo la quale quest' ultima avrebbe tenuto conto della cooperazione fornitale da alcuni produttori, è insufficiente, poiché la Commissione non ha precisato di quali produttori si trattasse né di come essa ne avesse tenuto conto.
353 Per parte sua, la Commissione nota innanzitutto che i punti 50 e 51 della decisione stabiliscono che la Hercules ha partecipato all' infrazione tra i mesi di giugno e novembre del 1983, mentre le ispezioni della Commissione si erano svolte il 13 e 14 ottobre di tale anno.
354 Per quanto riguarda l' adozione da parte della ricorrente di norme disciplinari interne in seguito alla scoperta dell' infrazione, la Commissione rileva che, secondo la giurisprudenza della Corte (sentenza 10 dicembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie/Commissione, cause riunite da 240/82 a 242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Racc. pag. 3831, punti 97 e 98 della motivazione), gli sforzi per la modificazione di un comportamento al fine di renderlo conforme al diritto della concorrenza non inciderebbero sulla giustificazione di un' ammenda concernente l' infrazione commessa. La Commissione nota inoltre che le norme di cui la Hercules s' era in precedenza dotata, e che avrebbero dovuto ostacolare le "operazioni inopportune" del suo dipendente, non hanno avuto l' effetto preventivato e non hanno impedito alla Hercules di partecipare a una violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.
355 Essa peraltro dichiara di aver tenuto in considerazione la cooperazione della Hercules alle indagini nel determinare l' importo dell' ammenda, ma aggiunge che constatare che essa ha preso tale iniziativa solo quando le indagini si trovavano già in una fase molto avanzata, dopo che la Commissione aveva già reperito alcune prove dell' infrazione, non vuol certo dire denigrare tale cooperazione. Una cooperazione ex post facto, qualunque possa essere, non potrebbe modificare in nulla la realtà dell' infrazione.
356 Il Tribunale constata in primo luogo che, contrariamente a quanto da essa affermato, la ricorrente è rimasta coinvolta nell' infrazione nell' agosto 1983, poiché il 30 settembre 1983 essa ha impartito ai suoi uffici vendite alcune istruzioni in materia di prezzi che dovevano entrare in vigore dal novembre 1983, cioè dopo l' intervento della Commissione, istruzioni identiche per la rafia (2,25 DM/kg) e l' omopolimero (2,35 DM/kg) a quelle impartite dalla BASF, dalla Huels, dall' ICI, dalla Linz, dalla Monte e dalla Solvay e a quelle impartite dalla Hoechst (per la sola rafia) (decisione, tabella 7 N). Ne consegue che la ricorrente non ha volontariamente posto termine all' infrazione nell' agosto 1983 e nemmeno prima dell' intervento della Commissione, poiché l' ultima istruzione in materia di prezzi impartita dalla ricorrente e incriminata dalla Commissione era in fase di esecuzione nel momento stesso in cui si svolsero gli accertamenti avviati da funzionari della Commissione il 13 e 14 ottobre 1983. Non si è pertanto in presenza di una circostanza attenuante di cui la Commissione avrebbe dovuto tener conto per determinare l' importo dell' ammenda da infliggere alla ricorrente.
357 Occorre rilevare, in secondo luogo, che, se è certo importante il fatto che la ricorrente abbia adottato provvedimenti volti a impedire che in futuro vengano commesse nuove infrazioni al diritto comunitario della concorrenza da parte di membri del suo personale, tale circostanza non muta in nulla la realtà dell' infrazione rilevata nella fattispecie. Dovendo tener conto di tale realtà, il Tribunale ricorda che esso ha dichiarato che i criteri enunciati nel punto 108 della decisione giustificano il livello generale delle ammende inflitte e che i criteri destinati a ripartire equamente l' importo delle ammende inflitte alle differenti imprese interessate, indicati nel punto 109 della decisione, sono sufficienti e pertinenti. Al riguardo, occorre di nuovo qui osservare come il fatto che, in una vicenda precedente, la Commissione abbia ritenuto, alla luce delle circostanze di fatto, che occorresse tener conto dei provvedimenti adottati dall' impresa interessata per impedire che fossero commesse in futuro altre violazioni del diritto comunitario della concorrenza non può costringere la Commissione a tener conto nello stesso modo di provvedimenti analoghi nella presente fattispecie, dato che quest' ultima ha sottolineato nella decisione (punto 108) che l' infrazione alle prescrizioni dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE era particolarmente grave ed era stata commessa deliberatamente e in condizioni di grande segretezza.
358 Il Tribunale considera, in terzo luogo, che la censura della ricorrente riguardante la mancata considerazione della sua cooperazione alle indagini non può essere accolta. Infatti, anche se fosse stato preferibile che si precisasse quali erano le imprese cui fa riferimento il punto 109, ultimo capoverso, della decisione, nel corso del presente giudizio la Commissione ha chiarito che detto capoverso riguarda soltanto la ricorrente e l' ICI. Né la ricorrente né nessun altra impresa fra quelle che hanno presentato ricorso avverso la decisione hanno contestato tale assunto.
359 Tuttavia da ciò non discende il fatto che la Commissione fosse obbligata a indicare con precisione in quale misura essa avesse tenuto in considerazione detto criterio supplementare di bilanciamento delle ammende inflitte alle diverse imprese per ridurre l' ammenda inflitta alle imprese che avevano cooperato alle sue indagini. Infatti tale criterio doveva essere preso in considerazione unitamente agli altri criteri di bilanciamento menzionati nel punto 109 della decisione. Orbene, la ricorrente non ha sostenuto che l' applicazione di detti criteri avrebbe portato a un risultato iniquo nei suoi confronti e, dal canto suo, il Tribunale constata che non è questo il caso.
360 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che l' ammenda inflitta alla ricorrente è adeguata alla durata e alla gravità dell' infrazione delle norme comunitarie sulla concorrenza accertata a suo carico.
Sulle spese
361 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, quest' ultima va condannata alle spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Prima Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.