61989A0003

SENTENZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO (PRIMA SEZIONE) DEL 24 OTTOBRE 1991. - ATOCHEM SA CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - CONCORRENZA - NOZIONI DI ACCORDO E DI PRATICA CONCORDATA - RESPONSABILITA COLLETTIVA. - CAUSA T-3/89

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina II-01177


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Concorrenza - Intese - Pratica concordata - Prova dell' infrazione - Onere della prova

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

2. Concorrenza - Intese - Accordi tra imprese e pratiche concordate - Nozione - Concorsi di volontà riguardanti il comportamento da adottare sul mercato

(Trattato CEE, art. 85, n. 1)

3. Atti delle istituzioni - Motivazione - Obbligo - Portata - Decisione emessa ai sensi delle norme in materia di concorrenza

(Trattato CEE, art. 190)

Massima


1. Quando la Commissione abbia raccolto elementi di prova sufficientemente precisi e concordanti tali da fondare il convincimento che il comportamento di più imprese può spiegarsi soltanto con l' esistenza di un' intesa o di una pratica concordata, tocca alle imprese interessate dimostrare che il loro comportamento è suscettibile di una spiegazione soddisfacente che escluda siffatta violazione degli obblighi loro imposti dall' art. 85, n. 1, del Trattato.

2. Danno luogo a un accordo e a una pratica concordata vietati dall' art. 85, n. 1, del Trattato, riunioni regolari di produttori durante le quali si realizzano concorsi di volontà riguardanti iniziative in materia di prezzi, provvedimenti destinati ad agevolare l' attuazione di dette iniziative nonché obiettivi in materia di volumi di vendita.

3. Benché a norma dell' art. 190 del Trattato la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è necessario, trattandosi di una decisione emanata ai sensi delle norme in materia di concorrenza, che essa discuta tutti i punti di fatto e di diritto sollevati da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo.

Parti


Nella causa T-3/89,

Atochem SA, società di diritto francese, con sede in Puteaux, Hauts-de-Seine (Francia), con gli avv.ti X. de Roux e Ch.-H. Léger, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Hoss ed Elvinger, 15, Côte d' Eich,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. A. McClellan, consigliere giuridico principale, in qualità d' agente, assistito inizialmente dal sig. L. Gyselen, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente, poi dall' avv. N. Coutrelis, del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Roberto Hayder, rappresentante del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto all' annullamento della decisione della Commissione 23 aprile 1986, relativa ad un procedimento ai sensi dell' art. 85 del Trattato CEE (IV/31.149: Polipropilene, GU L 230, pag. 1),

IL TRIBUNALE (Prima Sezione),

composto dai signori J.L. Cruz Vilaça, presidente, R. Schintgen, D.A.O. Edward, H. Kirschner e K. Lenaerts, giudici,

avvocato generale: B. Vesterdorf

cancelliere: H. Jung

vista la fase scritta del procedimento e a seguito della trattazione orale svoltasi dal 10 al 15 dicembre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 10 luglio 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


Antefatti

1 Questa causa verte su una decisione con cui la Commissione ha inflitto a quindici produttori di polipropilene un' ammenda per violazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE. Il prodotto che costituisce oggetto della decisione impugnata (in prosieguo: la "decisione") è uno dei principali polimeri termoplastici grezzi. Il polipropilene è venduto dai produttori ai trasformatori, che lo convertono in prodotti finiti o semifiniti. I maggiori produttori di polipropilene dispongono di una serie di oltre cento tipi diversi, che consentono una vasta gamma di utilizzazioni finali. I principali tipi base di polipropilene sono la rafia, l' omopolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero da stampaggio per iniezione, il copolimero ad elevato impatto e le pellicole. Le imprese destinatarie della decisione sono tutte aziende produttrici di primaria importanza nel settore petrolchimico.

2 Il mercato del polipropilene dell' Europa occidentale è rifornito quasi esclusivamente da unità produttive impiantate in Europa. Prima del 1977 esso era rifornito da dieci imprese produttrici, vale a dire Montedison (diventata Montepolimeri SpA, a sua volta poi diventata Montedipe SpA), Hoechst AG, Imperial Chemical Industries plc e Shell International Chemical Company Ltd (dette le "quattro grandi"), che disponevano complessivamente di una quota di mercato del 64%, Enichem Anic SpA in Italia, Rhône-Poulenc SA in Francia, Alcudia in Spagna, Chemische Werke Huels e BASF AG in Germania nonché Chemie Linz AG in Austria. A seguito della scadenza dei brevetti di controllo detenuti dalla Montedison, si sono affacciati sul mercato dell' Europa occidentale, nel 1977, sette nuovi produttori: Amoco e Hercules Chemicals NV in Belgio, ATO Chimie SA e Solvay & Cie SA in Francia, SIR in Italia, DSM NV nei Paesi Bassi e Taqsa in Spagna. La Saga Petrokjemi AS & Co., produttore norvegese, ha iniziato la propria attività verso la metà del 1978 e la Petrofina SA nel 1980. L' avvento dei nuovi produttori, che disponevano di una capacità nominale di circa 480 000 tonnellate, ha comportato un incremento sostanziale della capacità produttiva in Europa occidentale, alla quale, per vari anni, non ha fatto riscontro un corrispondente aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un basso tasso di utilizzazione delle capacità di produzione, che tuttavia sarebbe gradualmente aumentato tra il 1977 e il 1983, passando dal 60% al 90%. Secondo la decisione, a partire dal 1982 l' offerta e la domanda sono rimaste sostanzialmente in equilibrio. Tuttavia, durante la maggior parte del periodo di riferimento (1977-1983) il mercato del polipropilene sarebbe stato caratterizzato da una bassa redditività, ovvero da sostanziali perdite in ragione, segnatamente, degli elevati costi fissi e dell' aumento della materia prima, il propilene. Sempre secondo la decisione (punto 8) nel 1983 la Montepolimeri deteneva il 18% del mercato europeo del polipropilene, la Imperial Chemical Industries, la Shell International Chemical Company Ltd e la Hoechst AG l' 11% ciascuna, la Hercules Chemicals NV poco meno del 6%, la ATO Chimie SA, la BASF AG, la DSM NV, la Chemische Werke Huels, la Chemie Linz AG, la Solvay & Cie SA e la Saga Petrokjemi AS & Co. dal 3% al 5% ciascuna e la Petrofina SA il 2% circa. Il polipropilene sarebbe stato oggetto di una vasta corrente di scambi tra gli Stati membri, poiché ciascuno dei produttori allora stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli Stati membri.

3 La ATO Chimie SA fa parte dei sette nuovi produttori affacciatisi sul mercato nel 1977. La sua posizione sul mercato del polipropilene era quella di un piccolo produttore che disponeva di una quota di mercato del 3,1-3,2%.

4 In data 13 e 14 ottobre 1983 venivano effettuati da funzionari della Commissione, ai sensi dell' art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204, in prosieguo: il "regolamento n. 17"), accertamenti simultanei presso le seguenti imprese che producono polipropilene e riforniscono il mercato comunitario:

- ATO Chimie SA, attualmente Atochem (in prosieguo: la "ATO");

- BASF AG (in prosieguo: la "BASF");

- DSM NV (in prosieguo: la "DSM");

- Hercules Chemicals NV (in prosieguo: la "Hercules");

- Hoechst AG (in prosieguo: la "Hoechst");

- Chemische Werke Huels (in prosieguo: la "Huels");

- Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l' "ICI");

- Montepolimeri SpA, attualmente Montedipe (in prosieguo: la "Monte");

- Shell International Chemical Company Ltd (in prosieguo: la "Shell");

- Solvay & Cie SA (in prosieguo: la "Solvay");

- BP Chimie (in prosieguo: la "BP").

Non venivano effettuati accertamenti presso la Rhône-Poulenc SA (in prosieguo: la "Rhône-Poulenc"), né presso l' Enichem Anic SpA.

5 In esito a tali accertamenti la Commissione inviava richieste di informazioni, ai sensi dell' art. 11 del regolamento n. 17 (in prosieguo: le "richieste di informazioni"), non solo alle imprese sopra elencate, ma anche alle seguenti imprese:

- Amoco;

- Chemie Linz AG (in prosieguo: la "Linz");

- Saga Petrokjemi AS & Co., che fa attualmente parte della Statoil (in prosieguo: la "Statoil");

- Petrofina SA (in prosieguo: la "Petrofina");

- Enichem Anic SpA (in prosieguo: l' "Anic").

La Linz, impresa austriaca, contestava la competenza della Commissione e si rifiutava di ottemperare alla richiesta. Successivamente, a norma dell' art. 14, n. 2, del regolamento suddetto, i funzionari della Commissione effettuavano accertamenti presso l' Anic e la Saga Petrochemicals UK Ltd, controllata inglese della Saga, nonché presso alcuni agenti di vendita della Linz nel Regno Unito e in Germania. Non venivano inviate richieste d' informazioni alla Rhône-Poulenc.

6 Le prove documentali raccolte nel corso degli accertamenti e mediante le richieste di informazioni inducevano la Commissione a concludere che tra il 1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all' art. 85 del Trattato CEE, avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato con regolarità prezzi obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale dei volumi di vendita, allo scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali concordati. Pertanto, il 30 aprile 1984 la Commissione decideva di iniziare il procedimento previsto dall' art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e nel maggio 1984 inviava una comunicazione scritta degli addebiti alle imprese summenzionate, ad eccezione dell' Anic e della Rhône-Poulenc. Tutte le imprese destinatarie rispondevano per iscritto.

7 Il 24 ottobre 1984 il consigliere auditore designato dalla Commissione si incontrava con i legali delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti per concordare determinate modalità procedurali dell' audizione, prevista nell' ambito del procedimento amministrativo, che sarebbe cominciata il 12 novembre 1984. Nel corso della detta riunione la Commissione annunciava peraltro che, in considerazione degli argomenti dedotti dalle imprese nelle risposte alla comunicazione degli addebiti, avrebbe fatto pervenire loro in tempi brevi altro materiale probatorio ad integrazione di quello di cui già disponevano relativamente all' attuazione delle iniziative in materia di prezzi. Infatti, il 31 ottobre 1984 la Commissione trasmetteva ai legali delle imprese un fascicolo contenente copie delle istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai loro uffici vendite nonché tabelle riepilogative di tali documenti. Onde garantire la tutela di eventuali segreti aziendali, la Commissione vincolava la comunicazione al rispetto di talune condizioni; in particolare i documenti comunicati non dovevano venir trasmessi agli uffici commerciali delle imprese. I legali di varie imprese si rifiutavano di accettare tali condizioni e restituivano la documentazione prima dell' audizione.

8 Sulla base delle informazioni fornite nelle risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione decideva di avviare il procedimento anche contro le imprese Anic e Rhône-Poulenc; a questo scopo, inviava loro, il 25 ottobre 1984, una comunicazione degli addebiti analoga a quella inviata alle altre quindici imprese.

9 Durante una prima serie di audizioni, svoltasi dal 12 al 20 novembre 1984, venivano sentite tutte le imprese, salvo la Shell (che si era rifiutata di partecipare a qualsiasi audizione), l' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc (che ritenevano di non aver avuto agio di preparare il loro fascicolo).

10 Nel corso di dette audizioni varie imprese si rifiutavano di discutere i punti sollevati nella documentazione loro inviata il 31 ottobre 1984, sostenendo che la Commissione aveva radicalmente cambiato l' orientamento della sua argomentazione e che quantomeno andava loro concessa la possibilità di presentare osservazioni scritte. Altre imprese dichiaravano di non aver avuto tempo sufficiente per esaminare i documenti prima dell' audizione. Una lettera collettiva in questo senso veniva inviata alla Commissione il 28 novembre 1984 dai legali delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, ICI, Linz, Monte, Petrofina e Solvay. Con lettera 4 dicembre 1984, la Huels dichiarava di aderire a questo punto di vista.

11 Di conseguenza, il 29 marzo 1985 la Commissione inviava alle imprese una nuova serie di documenti, riproducenti istruzioni sui prezzi impartite dalle imprese ai loro uffici vendite, corredati di tabelle relative ai prezzi, nonché un compendio delle risultanze probatorie relative a ciascuna iniziativa in materia di prezzi per la quale erano disponibili documenti. Le imprese venivano invitate a rispondere, sia per iscritto, sia durante una successiva serie di audizioni. La Commissione precisava di revocare le restrizioni inizialmente previste in merito alla comunicazione dei documenti agli uffici commerciali.

12 Con ulteriore lettera di pari data, la Commissione rispondeva all' affermazione dei legali, secondo cui essa non aveva qualificato giuridicamente con precisione l' asserita intesa, ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato, ed invitava i legali stessi a presentarle osservazioni scritte e orali.

13 Una seconda serie di audizioni si svolgeva dall' 8 all' 11 luglio 1985 e il 25 luglio 1985. L' Anic, l' ICI e la Rhône-Poulenc presentavano le loro osservazioni e le altre imprese (salvo la Shell) commentavano i punti sollevati nelle due lettere della Commissione 29 marzo 1985.

14 La bozza di processo verbale delle audizioni, corredata della documentazione utile, veniva trasmessa ai membri del comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti (in prosieguo: il "comitato consultivo") il 19 novembre 1985 e veniva inviata alle imprese il 25 novembre 1985. Il comitato consultivo esprimeva il proprio parere nella sua 170a riunione, il 5 e 6 dicembre 1985.

15 A conclusione di detto procedimento, la Commissione ha adottato la controversa decisione 23 aprile 1986, che contiene il seguente dispositivo:

"Articolo 1

Anic SpA, ATO Chemie SA (ora Atochem), BASF AG, DSM NV, Hercules Chemicals NV, Hoechst AG, Chemische Werke Huels (ora Huels AG), ICI PLC, Chemische Werke Linz, Montepolimeri SpA (ora Montedipe), Petrofina SA, Rhône-Poulenc SA, Shell International Chemical Co. Ltd, Solvay & Cie e Saga Petrokjemi AG & Co. (ora parte della Statoil) hanno violato l' art. 85, paragrafo 1, del Trattato CEE, partecipando:

- nel caso di Anic, all' incirca dal novembre 1977 sino alla fine del 1982 o all' inizio del 1983;

- nel caso di Rhône-Poulenc, dal novembre (all' incirca) del 1977 sino alla fine del 1980;

- nel caso di Petrofina, dal 1980 sino almeno al novembre 1983;

- nel caso di Hoechst, ICI, Montepolimeri e Shell, dalla metà circa del 1977 ad almeno novembre 1983;

- nel caso di Hercules, Linz, Saga e Solvay, dal novembre (all' incirca) del 1977 ad almeno novembre 1983;

- nel caso di ATO, almeno dal 1978 ad almeno novembre 1983;

- nel caso di BASF, DSM e Huels, in un periodo incerto compreso tra il 1977 e il 1979, fino ad almeno novembre 1983,

ad un accordo e pratica concordata concluso alla metà del 1977, in base al quale i produttori fornitori di polipropilene nel territorio della CEE:

a) si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente (dall' inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per discutere e definire le proprie politiche commerciali;

b) stabilivano periodicamente prezzi 'obiettivo' (o minimi) per la vendita del prodotto in oggetto in ciascuno Stato membro della CEE;

c) concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l' attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della produzione, lo scambio d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, l' organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un sistema di 'direzione contabile' , volto ad applicare gli aumenti di prezzi a singoli clienti;

d) aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;

e) si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una 'quota' di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in mancanza di un accordo definitivo riguardante l' intero anno, chiedendo ai produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come base un periodo precedente (1981, 1982).

Articolo 2

Le imprese menzionate all' articolo 1 pongono immediatamente fine alle suddette infrazioni (se già non vi abbiano provveduto) e si astengono d' ora in poi, per quanto riguarda le attività che esse svolgono nel settore del polipropilene, da ogni accordo o pratica concordata che possa avere oggetto o effetto identico o analogo, compreso ogni scambio d' informazioni normalmente coperte dal segreto commerciale, mediante il quale i partecipanti possano conoscere direttamente o indirettamente dati concernenti la produzione, le forniture, l' entità delle scorte, i prezzi di vendita, i piani di costi o di investimenti di altri singoli produttori, nonché da ogni accordo o pratica concordata con cui essi siano in grado di controllare l' adesione a qualsiasi accordo espresso o tacito o a qualsiasi pratica concordata in materia di prezzi o di ripartizione dei mercati all' interno della CEE. Ogni sistema di scambio d' informazioni generali (ad esempio, Fides) al quale i produttori aderiscano deve essere gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consenta di individuare il comportamento dei singoli produttori; in particolare, le imprese si astengono dallo scambiarsi informazioni supplementari aventi rilevanza ai fini della concorrenza e non previste in tale sistema.

Articolo 3

Per l' infrazione di cui all' articolo 1, le seguenti ammende vengono inflitte alle imprese menzionate qui di seguito:

i) Anic SpA ammenda di 750 000 ECU, o 1 103 692 500 Lit;

ii) Atochem ammenda di 1 750 000 ECU, o 11 973 325 FF;

iii) BASF AG ammenda di 2 500 000 ECU, o 5 362 225 DM;

iv) DSM NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 6 657 640 FL;

v) Hercules Chemicals NV ammenda di 2 750 000 ECU, o 120 569 620 FB;

vi) Hoechst AG ammenda di 9 000 000 ECU, o 19 304 010 DM;

vii) Huels AG ammenda di 2 750 000 ECU, o 5 898 447,50 DM;

viii) ICI PLC ammenda di 10 000 000 ECU, o 6 447 970 UK ;

ix) Chemische Werke Linz ammenda di 1 000 000 ECU, o 1 471 590 000 Lit;

x) Montedipe ammenda di 11 000 000 ECU, o 16 187 490 000 Lit;

xi) Petrofina SA ammenda di 600 000 ECU, o 26 306 100 FB;

xii) Rhône Poulenc SA ammenda di 500 000 ECU, o 3 420 950 FF;

xiii) Shell International Chemical Company Ltd ammenda di 9 000 000 ECU, o 5 803 173 UK ;

xiv) Solvay & Cie ammenda di 2 500 000 ECU, o 109 608 750 FB;

xv) Statoil: Den Norske Stats Oljeselskap AS (che attualmente incorpora Saga Petrokjemi) ammenda di 1 000 000 ECU, o 644 797 UK .

Articoli 4 e 5

(omissis)".

16 L' 8 luglio 1986 veniva inviato alle imprese il verbale definitivo delle audizioni, contenente le correzioni, le integrazioni e le cancellazioni da loro richieste.

Procedimento

17 A seguito dei fatti sopra descritti, la ricorrente, con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 25 luglio 1986, ha proposto il ricorso in esame, diretto all' annullamento della decisione. Tredici delle altre quattordici imprese destinatarie della decisione hanno proposto ricorsi analoghi (cause T-1/89, T-2/89, T-4/89 e T-6/89 - T-15/89).

18 La fase scritta del procedimento si è svolta interamente dinanzi alla Corte.

19 Con ordinanza 15 novembre 1989 la Corte ha rinviato questa causa e le altre tredici al Tribunale, ai sensi dell' art. 14 della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, che istituisce il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (in prosieguo: la "decisione del Consiglio 24 ottobre 1988").

20 A norma dell' art. 2, n. 3, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988, il presidente del Tribunale ha designato un avvocato generale.

21 Con lettera 3 maggio 1990 il cancelliere del Tribunale ha invitato le parti ad una riunione informale, allo scopo di stabilire le modalità di organizzazione della fase orale. La riunione ha avuto luogo il 28 giugno 1990.

22 Con lettera 9 luglio 1990 il cancelliere del Tribunale ha chiesto alle parti di presentare le loro osservazioni sull' eventuale riunione delle cause T-1/89 - T-4/89 e T-6/89 - T-15/89 ai fini della trattazione orale. Nessuna delle parti ha formulato obiezioni su questo punto.

23 Con ordinanza 25 settembre 1990 il Tribunale ha disposto la riunione delle cause suddette, per connessione, ai fini della trattazione orale, a norma dell' art. 43 del regolamento di procedura della Corte, che allora si applicava mutatis mutandis al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell' art. 11, terzo comma, della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988.

24 Con ordinanza 15 novembre 1990 il Tribunale ha statuito sulle domande di trattamento riservato presentate dalle ricorrenti nelle cause T-2/89, T-3/89, T-9/89, T-11/89, T-12/89 e T-13/89, accogliendole parzialmente.

25 Con lettere pervenute nella cancelleria del Tribunale il 9 ottobre e il 29 novembre 1990, le parti hanno risposto ai quesiti loro posti dal Tribunale e comunicati con lettera 19 luglio 1990 del cancelliere.

26 Viste le risposte fornite ai suoi quesiti e su relazione del giudice relatore, sentito l' avvocato generale, il Tribunale ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

27 Le parti hanno svolto le loro difese orali ed hanno risposto ai quesiti del Tribunale all' udienza che si è svolta dal 10 al 15 dicembre 1990.

28 L' avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all' udienza del 10 luglio 1991.

Conclusioni delle parti

29 L' Atochem SA conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare che la società Atochem non ha violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE;

- annullare la decisione della Commissione 23 aprile 1986, per la parte in cui prende atto di un comportamento colpevole della ricorrente, condannandola a un' ammenda;

- ovemai il Tribunale ritenesse che il comportamento dell' Atochem ricada nella sfera di applicazione dell' art. 85, n. 1, e constatasse che, in mancanza di notificazione, l' art. 85, n. 3, sia ad essa inapplicabile, disporre tuttavia un' energica riduzione dell' ammenda inflitta, in considerazione dei fatti illustrati dalla ricorrente.

La Commissione, dal canto suo, conclude che il Tribunale voglia:

- respingere il ricorso;

- condannare la ricorrente alle spese.

Nel merito

30 Il Tribunale considera che occorra esaminare, in primo luogo, le censure della ricorrente che si riferiscono alla violazione dei diritti della difesa, in quanto la Commissione si sarebbe basata su elementi di prova privi di affidabilità; in secondo luogo, le censure della ricorrente riguardanti l' accertamento dell' infrazione sotto il profilo (1) della ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione e (2) dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE; in terzo luogo, le censure della ricorrente riguardanti la motivazione della decisione vertenti sul fatto che (1) essa è comune a più imprese e che (2) sarebbe insufficientemente motivata; e, in quarto luogo, le censure riguardanti la determinazione dell' ammenda, che non sarebbe adeguata alla gravità dell' asserita infrazione.

Sui diritti della difesa

31 La ricorrente sostiene che i documenti interni reperiti presso l' ICI, sui quali la Commissione si baserebbe per intero, sono privi di valore probatorio nei suoi confronti. Tali asseriti resoconti di riunioni di produttori di polipropilene sarebbero manoscritti difficilmente decifrabili, aventi il carattere di appunti personali di un autore del resto sconosciuto. Detti documenti non potrebbero essere assimilati a resoconti oggettivi di riunioni, che riferiscano sulle posizioni realmente assunte da chi ad esse ha partecipato. La decisione presa dalla Commissione di ritenere che tali documenti forniscano un resoconto esatto delle riunioni porrebbe i produttori nell' insostenibile posizione di dover fornire una prova negativa, cioè di dimostrare che certe discussioni non si sono svolte e che taluni accordi non sono stati conclusi.

32 La Commissione afferma di non avere nessun serio motivo per dubitare della veridicità dei documenti reperiti presso l' ICI. Inoltre, la Commissione constata che la ATO si limita a contestare altri documenti reperiti presso altri produttori, tra i quali la stessa ATO, tendenti a confermare i fatti annotati nei resoconti dell' ICI, malgrado la Commissione l' abbia sfidata a dimostrare il contrario.

33 La Commissione aggiunge che, per non far vacillare la sua tesi secondo cui essa sarebbe vittima di una specie di presunzione di colpevolezza, la ricorrente tace su talune prove fornite dalla Commissione e fa un' analisi incompleta, parziale ed errata della decisione.

34 La Commissione conclude che in forza della giurisprudenza della Corte (sentenza 28 marzo 1984, Compagnie royale asturienne des mines et Rheinzink/Commissione, cause riunite 29/83 e 30/83, Racc. pag. 1679, punto 16 della motivazione) spetta alla ATO "sostituire una diversa spiegazione dei fatti" a quella, la più coerente e verosimile possibile, fornita dalla Commissione in base ai numerosi elementi messi in luce da essa.

35 Il Tribunale rileva innanzitutto che è nota l' identità degli autori della maggior parte dei resoconti di riunioni provenienti dall' ICI, poiché quest' ultima ne ha fornito le generalità nella risposta alla richiesta di informazioni, allegata alla comunicazione generale degli addebiti come allegato B (in prosieguo: la "com. gen., all.").

36 Occorre poi osservare che il contenuto di tali resoconti è confermato da diversi documenti, come talune tabelle contenenti dati espressi in cifre riguardanti i volumi di vendita dei vari produttori - di cui talune sono state reperite presso la ricorrente - e come alcune istruzioni in materia di prezzi corrispondenti, per quanto concerne gli importi in esse indicati e il momento in cui sono entrate in uso, agli obiettivi in materia di prezzi menzionati nei suddetti resoconti di riunioni. Allo stesso modo, le risposte di vari produttori alle richieste di informazioni loro indirizzate dalla Commissione corroborano nel complesso il contenuto di detti resoconti.

37 Di conseguenza, la Commissione ha potuto ritenere che i resoconti di riunioni reperiti presso l' ICI riflettessero in modo assai oggettivo il contenuto delle riunioni presiedute da membri diversi del personale dell' ICI, il che accresceva la necessità per essi di informare correttamente in merito al contenuto delle riunioni quelli fra i membri del personale dell' ICI che non partecipavano all' una o all' altra riunione, redigendo alcuni resoconti di queste ultime.

38 Stando così le cose, spetta alla ricorrente fornire una diversa spiegazione del contenuto delle riunioni cui ha partecipato, presentando elementi precisi, come gli appunti da essa stessa presi durante le riunioni alle quali partecipava o la testimonianza dei membri del suo personale presenti alle riunioni. E' giocoforza constatare che la ricorrente non ha fornito, né offerto di fornire in giudizio simili elementi.

39 Peraltro, occorre rilevare che la questione se la Commissione si sia basata su una presunzione generale di colpevolezza si confonde con quella se la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione nella decisione sia suffragata dagli elementi probatori da essa forniti. Trattandosi di una questione di merito legata all' accertamento dell' infrazione, occorre esaminarla successivamente insieme alle altre questioni relative all' accertamento dell' infrazione.

Sull' accertamento dell' infrazione

40 Secondo la decisione (punto 80, primo capoverso), dal 1977 i produttori di polipropilene che riforniscono la Comunità hanno preso parte a un complesso di progetti, accordi e provvedimenti decisi nell' ambito di un sistema di riunioni regolari e di contatti continui. L' intento generale dei produttori (decisione, punto 80, secondo capoverso) era di raggiungere un accordo espresso su punti specifici.

41 Si deve pertanto accertare anzitutto se la Commissione abbia sufficientemente provato i fatti da essa ricostruiti relativamente (A) al sistema delle riunioni regolari, (B) alle iniziative in materia di prezzi, (C) alle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi e (D) alla fissazione di obiettivi in materia di quantitativi di produzione e di quote, esaminando (a) l' atto impugnato e (b) gli argomenti delle parti prima di (c) valutarli; successivamente si deve sindacare, in merito a tali fatti, l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

1. La ricostruzione dei fatti

A - Il sistema delle riunioni periodiche

a) Atto impugnato

42 La decisione (punto 18, primo e terzo capoverso) addebita alla ATO di aver partecipato al sistema di riunioni regolari di produttori di polipropilene partecipando regolarmente alle riunioni tenutesi dal 1978 fino, almeno, alla fine del settembre 1983 (punto 105, quarto capoverso). Essa si basa sulla risposta fornita dalla ATO alla richiesta di informazioni, nella quale quest' ultima avrebbe ammesso di aver partecipato alle riunioni dal 1978 (punto 78, quarto capoverso, nota 1).

43 Secondo la decisione (punto 21) le dette riunioni periodiche avevano lo scopo, in particolare, di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e di controllarne il rispetto da parte dei produttori.

b) Argomenti delle parti

44 La ricorrente non contesta il fatto di aver partecipato alle riunioni, ma ritiene che la sua partecipazione non avesse il peso attribuitogli dalla Commissione, in quanto essa era assolutamente priva di intenti anticoncorrenziali, cosa che sarebbe dimostrata dal suo comportamento concorrenziale sul mercato, sia in termini di prezzi, sia in termini di volumi di vendita. Essa sostiene che se essa ha partecipato alle riunioni incriminate ciò avveniva semplicemente per consentire uno scambio di informazioni al fine di avere una migliore conoscenza dello sviluppo prevedibile del mercato.

45 La Commissione, per parte sua, sostiene che è dimostrata la partecipazione della ricorrente a riunioni di produttori aventi scopo anticoncorrenziale.

46 Essa rileva che, per quanto riguarda lo scopo delle riunioni, la posizione della ATO è cambiata durante il procedimento. All' inizio la ricorrente avrebbe affermato che tali riunioni erano semplicemente finalizzate a scambi di informazioni statistiche o tecniche. In seguito essa avrebbe affermato che le discussioni vertevano sulla possibilità di determinare obiettivi in termini di quantitativi ottimali che non sarebbero mai stati conseguiti. Infine, nel suo atto introduttivo, la ricorrente sosterrebbe ormai che i produttori, senza nemmeno aver provato a mettersi d' accordo su alcunché, si sarebbero soltanto scambiati, reciprocamente e a titolo gratuito, informazioni riguardanti il loro comportamento futuro sul mercato. Secondo la Commissione, le espressioni presenti nei documenti probatori da essa raccolti sarebbero chiare e dimostrerebbero l' esistenza di un' intesa.

47 Per quanto concerne le considerazioni della ricorrente, secondo le quali essa non era assolutamente spinta a partecipare a dette riunioni da spirito anticoncorrenziale, il parere della Commissione è che esse siano prive di pertinenza, poiché il mero fatto che i prezzi e i quantitativi prevedibili e/o auspicati fossero oggetto di discussione tra concorrenti in occasione delle riunioni cui partecipava la ricorrente darebbe luogo per lo meno a una concertazione avente lo scopo di restringere la concorrenza.

c) Giudizio del Tribunale

48 Il Tribunale constata, da un lato, che la ricorrente ha dichiarato, sia nella sua risposta alla richiesta di informazioni (allegato 1 alla comunicazione specifica degli addebiti indirizzata alla ATO, in prosieguo: l' "all. com. spec. ATO"), sia nelle sue difese dinanzi al Tribunale, di aver "partecipato dal 1978 al 1983 ad alcune riunioni con altri produttori" e, dall' altro, che, nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), la ricorrente è stata inserita tra coloro che partecipavano regolarmente alle riunioni. Dall' insieme di tali elementi la Commissione ha giustamente dedotto che la ricorrente era presente alle riunioni che la decisione asserisce essersi svolte dal 1978 (v., in particolare, i punti 18 e 29 nonché la tabella 3).

49 Il Tribunale ritiene che giustamente la Commissione ha ritenuto, in base agli elementi forniti dall' ICI nella sua risposta alla richiesta di informazioni, confermati da numerosi resoconti di riunioni, che scopo di queste ultime fosse quello, in particolare, di fissare obiettivi in materia di prezzi, da un lato, e di quantitativi di vendita, dall' altro. Infatti, nella detta risposta si possono leggere i passi seguenti: "Generally speaking however, the concept of recommending 'Target prices' was developed during the early meetings which took place in 1978"; "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule...", nonché: "A number of proposals for the volume of individual producers were discussed at meetings" ((In linea generale, comunque, l' idea di raccomandare 'prezzi obiettivo' fu sviluppata durante le prime riunioni svoltesi nel 1978"; "I 'prezzi obiettivo' proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...); nonché: Alcune proposte relative al volume delle vendite dei singoli produttori sono state discusse nel corso delle riunioni)).

50 Per di più, la risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni, riferendo l' organizzazione di riunioni di "esperti" di marketing, oltre a quelle di "dirigenti", a partire dalla fine del 1978 o dall' inizio del 1979, rivela che le discussioni relative alla fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita diventavano sempre più concrete e precise, mentre nel 1978 i "dirigenti" si erano limitati a sviluppare il concetto dei prezzi obiettivo.

51 Oltre ai passi precedenti, nella risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni si legge che: "Only 'Bosses' and 'Experts' meetings came to be held on a monthly basis" (Solo le riunioni di 'dirigenti' e di 'esperti' si tenevano mensilmente). Giustamente la Commissione ha dedotto da tale risposta, nonché dall' identità della natura e dello scopo delle riunioni, che queste si inserivano in un sistema di riunioni periodiche.

52 Per quanto riguarda l' argomento della ricorrente mirante a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni era assolutamente priva di intenti anticoncorrenziali, occorre far notare che, essendo stato dimostrato che la ricorrente ha partecipato a dette riunioni e che queste ultime avevano come scopo, segnatamente, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, la ricorrente ha per lo meno dato ai suoi concorrenti l' impressione di partecipare alle riunioni con lo stesso spirito degli altri.

53 Stando così le cose, spetta alla ricorrente presentare indizi tali da provare che la sua partecipazione alle riunioni era assolutamente priva di intenti anticoncorrenziali, dimostrando che i suoi concorrenti sapevano che essa partecipava a dette riunioni con uno spirito differente dal loro.

54 A tal riguardo, occorre rilevare che le tesi della ricorrente, formulate in base al suo comportamento sul mercato e destinate a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni avrebbe avuto l' unico scopo di consentirle di informarsi in merito allo sviluppo prevedibile del mercato, non costituiscono indizi tali da provare la mancanza in capo ad essa di spirito anticoncorrenziale, in quanto la ricorrente non offre nessun elemento in grado di dimostrare che i suoi concorrenti sapevano che il suo comportamento sul mercato non dipendeva dal contenuto delle riunioni. Anche supponendo che i suoi concorrenti l' abbiano saputo, il mero fatto di cercare di ottenere da questi ultimi informazioni che un operatore indipendente tutela rigorosamente come segreti d' affari basta a rendere manifesta l' esistenza in capo ad essa di uno spirito anticoncorrenziale.

55 Dalle considerazioni che precedono risulta che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente ha partecipato con regolarità alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene tra il 1978 e il settembre del 1983, che tali riunioni avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita, che esse avevano carattere sistematico e che la partecipazione della ricorrente a dette riunioni non è stata priva di intenti anticoncorrenziali.

B - Le iniziative in materia di prezzi

a) Atto impugnato

56 Secondo la decisione (punti 28-51) è stato attuato un sistema di prezzi obiettivo mediante iniziative in materia di prezzi, sei delle quali hanno potuto essere identificate: la prima andava dal luglio al dicembre 1979, la seconda dal gennaio al maggio 1981, la terza dall' agosto al dicembre 1981, la quarta dal giugno al luglio 1982, la quinta dal settembre al novembre 1982 e la sesta dal luglio al novembre 1983.

57 A proposito della prima di dette iniziative in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 29) fa presente di non disporre di prove particolareggiate in merito a riunioni svoltesi o iniziative previste in materia di prezzi nella prima metà del 1979. Tuttavia, da una nota su una riunione tenutasi il 26 e 27 settembre 1979 emergerebbe che era stata prevista un' iniziativa in materia di prezzi in base ad un prezzo della rafia di 1,90 DM/kg da applicare dal 1 luglio e di 2,05 DM/kg dal 1 settembre. La Commissione disporrebbe delle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori, fra i quali la ATO, da cui risulterebbe che essi avevano ordinato ai loro uffici vendite di applicare il suddetto livello di prezzi o il suo equivalente in moneta nazionale a partire dal 1 settembre. Quasi tutte le istruzioni sarebbero state impartite prima che la stampa specializzata avesse annunciato l' aumento progettato (decisione, punto 30).

58 Tuttavia, in ragione di difficoltà che ostavano all' aumento dei prezzi, i produttori, nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, avrebbero deciso di rinviare la data prevista per l' applicazione del prezzo obiettivo di vari mesi, cioè al 1 dicembre 1979; il nuovo piano sarebbe consistito nel "mantenere" in ottobre i livelli raggiunti, con la possibilità di un incremento intermedio in novembre che avrebbe portato i prezzi a 1,90 o 1,95 DM/kg (decisione, punto 31, primo e secondo capoverso).

59 Quanto alla seconda iniziativa in materia di prezzi, la Commissione (decisione, punto 32), pur ammettendo che non è stato possibile disporre di verbali delle riunioni tenutesi nel 1980, afferma che in quell' anno i produttori si riunirono almeno sette volte (essa rinvia alla tabella 3 della decisione). All' inizio del 1980 la stampa specializzata avrebbe annunciato che i produttori erano favorevoli ad un forte aumento dei prezzi nel corso dell' anno. Ciò nondimeno i prezzi di mercato sarebbero calati in misura sostanziale, fino a 1,20 DM/kg, o anche meno, prima di stabilizzarsi verso settembre. Dalle istruzioni in materia di prezzi impartite da taluni produttori (DSM, Hoechst, Linz, Monte, Saga e ICI) risulterebbe che per ristabilire il livello dei prezzi vennero fissati per il periodo dicembre 1980 - gennaio 1981 i seguenti obiettivi: 1,50 DM/kg per la rafia, 1,70 DM/kg per l' omopolimero e 1,95-2,00 DM/kg per il copolimero. Un documento interno della Solvay conterrebbe una tabella che confronta i "prezzi raggiunti" nell' ottobre e nel novembre 1980 con i "prezzi di listino" del gennaio 1981, cioè 1,50/1,70/2,00 DM/kg. Inizialmente sarebbe stato previsto di applicare tali livelli dal 1 dicembre 1980 (si sarebbe tenuta una riunione a Zurigo dal 13 al 15 ottobre), ma l' attuazione di questa iniziativa sarebbe stata rinviata al 1 gennaio 1981.

60 Nella decisione (punto 33) si rileva poi la partecipazione della ATO a due riunioni del gennaio 1981, nel corso delle quali sarebbe stata riconosciuta la necessità di un aumento dei prezzi, fissato nel dicembre 1980 per il 1 febbraio 1981, sulla base di 1,75 DM/kg per la rafia, in due fasi: per febbraio l' obiettivo sarebbe rimasto a 1,75 DM/kg, mentre un obiettivo di 2,00 DM/kg sarebbe stato introdotto "senza eccezioni" dal 1 marzo. Sarebbe stata redatta una tabella dei prezzi obiettivo nelle sei valute nazionali per sei principali tipi o qualità, prezzi che avrebbero dovuto entrare in vigore il 1 febbraio e il 1 marzo 1981.

61 Secondo la decisione (punto 34) non sembra però che il progetto di aumentare i prezzi a 2,00 DM/kg dal 1 marzo abbia avuto successo. I produttori avrebbero modificato le loro aspettative e sperato di raggiungere in marzo il livello di 1,75 DM/kg. Una riunione di "esperti" si sarebbe tenuta ad Amsterdam il 25 marzo 1981. Non ne sussisterebbe alcuna traccia, ma, subito dopo, almeno la BASF, la DSM, l' ICI, la Monte e la Shell avrebbero impartito istruzioni per aumentare i prezzi obiettivo (o di "listino") ad un livello equivalente a 2,15 DM/kg per la rafia a partire dal 1 maggio. La Hoechst avrebbe impartito istruzioni identiche per il 1 maggio, con circa quattro settimane di ritardo rispetto agli altri. Alcuni produttori avrebbero lasciato ai loro uffici vendite un certo margine per l' applicazione di prezzi "minimi" o "estremi" un po' al di sotto degli obiettivi concordati. Nella prima parte del 1981 si sarebbe registrata una forte ascesa dei prezzi, ma, sebbene l' aumento del 1 maggio fosse attivamente incentivato dai produttori, la tendenza non si sarebbe mantenuta. Verso la metà dell' anno, allorché la domanda diminuì durante l' estate, i produttori avrebbero previsto una stabilizzazione dei livelli di prezzo o addirittura una tendenza al ribasso.

62 Per quanto concerne la terza iniziativa in materia di prezzi, si afferma nella decisione (punto 35) che Shell e ICI avevano previsto una nuova iniziativa per settembre/ottobre 1981 già nel mese di giugno, quando si manifestò un rallentamento degli aumenti registrati nel primo trimestre. Il 15 giugno 1981 Shell, ICI e Monte si sarebbero incontrate per discutere le modalità di aumento dei prezzi sul mercato. Qualche giorno dopo la riunione sia l' ICI che la Shell avrebbero dato istruzioni ai rispettivi uffici vendite di preparare il mercato ad un forte aumento in settembre, basato su un progetto di aumento del prezzo della rafia a 2,30 DM/kg. Il 17 luglio 1981 la Solvay avrebbe ricordato altresì al proprio ufficio vendite del Benelux di avvertire la clientela che i prezzi sarebbero notevolmente aumentati dal 1 settembre; l' esatta entità dell' aumento doveva essere decisa l' ultima settimana di luglio, mentre sarebbe stata prevista una riunione di "esperti" per il 28 luglio 1981. Il piano originario, secondo il quale occorreva arrivare a 2,30 DM/kg nel settembre 1981, sarebbe stato modificato probabilmente in tale riunione ed il livello previsto per agosto sarebbe stato ridotto a 2,00 DM/kg per la rafia. Il prezzo di settembre avrebbe dovuto essere di 2,20 DM/kg. Una nota manoscritta reperita presso la Hercules e datata 29 luglio 1981 (giorno successivo alla riunione cui la Hercules probabilmente non avrebbe partecipato) riporterebbe questi prezzi definendoli prezzi "ufficiali" per agosto e settembre e citerebbe, sia pur in termini vaghi, la fonte dell' informazione. Altre riunioni si sarebbero tenute a Ginevra il 4 agosto ed a Vienna il 21 agosto 1981. Dopo queste sessioni i produttori avrebbero impartito nuove istruzioni per aumentare il prezzo a 2,30 DM/kg il 1 ottobre. BASF, DSM, Hoechst, ICI, Monte e Shell avrebbero dato istruzioni praticamente identiche perché questi prezzi fossero applicati in settembre e ottobre.

63 Secondo la decisione (punto 36), il nuovo piano avrebbe previsto di passare nel settembre/ottobre 1981 ad un "prezzo base" di 2,20-2,30 DM/kg per la rafia. Un documento della Shell indicherebbe che originariamente era stato ventilato un ulteriore incremento a 2,50 DM/kg per il 1 novembre, poi abbandonato. Dalle relazioni dei diversi produttori risulterebbe che in settembre i prezzi aumentarono e che l' azione al rialzo continuò fino all' ottobre 1981, raggiungendo prezzi di mercato effettivamente acquisiti di circa 2,00-2,10 DM/kg per la rafia. Una nota della Hercules indicherebbe che nel dicembre 1981 l' obiettivo di 2,30 DM/kg venne modificato e ridotto ad un più realistico livello di 2,15 DM/kg, ma riferisce che "la determinazione generale fece arrivare i prezzi a 2,05 DM, che fra tutti i livelli mai fissati fu quello che maggiormente si approssimò ai prezzi obiettivo pubblicati (sic)". Alla fine del 1981 la stampa specializzata avrebbe rilevato per il mercato del polipropilene prezzi da 1,95 a 2,10 DM/kg, per la rafia, circa 20 pfennig al di sotto degli obiettivi dei produttori. Le capacità sarebbero state utilizzate nella misura dell' 80%, livello giudicato "sano".

64 La quarta iniziativa in materia di prezzi, da giugno a luglio 1982, si sarebbe inserita nel contesto di un ritorno del mercato all' equilibrio fra l' offerta e la domanda. Tale iniziativa sarebbe stata decisa nella riunione dei produttori del 13 maggio 1982, alla quale avrebbe partecipato la ATO e nel corso della quale sarebbe stata elaborata una tabella dettagliata degli obiettivi da perseguire dal 1 giugno per vari tipi di polipropilene, nelle diverse valute nazionali (2,00 DM/kg per la rafia; decisione, punti 37-39, primo capoverso).

65 Alla riunione del 13 maggio 1982 avrebbero fatto seguito istruzioni sui prezzi diramate dalle imprese ATO, BASF, Hoechst, Hercules, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell; i prezzi, con poche eccezioni insignificanti, corrispondevano ai prezzi obiettivo definiti nella detta riunione (decisione, punto 39, secondo capoverso). Nella riunione del 9 giugno 1982 i produttori avrebbero riferito aumenti modesti.

66 Secondo la decisione (punto 40) la ricorrente avrebbe partecipato anche alla quinta iniziativa in materia di prezzi per il periodo settembre/novembre 1982 (decisa nella riunione del 20 e 21 luglio 1982, mirante a raggiungere il prezzo di 2,00 DM/kg il 1 settembre e di 2,10 DM/kg il 1 ottobre), in quanto fu presente a quasi tutte, se non a tutte, le riunioni svoltesi fra il luglio e il novembre 1982, nelle quali tale iniziativa fu progettata e controllata (decisione, punto 45). Nella riunione del 20 agosto 1982 l' aumento previsto per il 1 settembre sarebbe stato rinviato al 1 ottobre e questa decisione sarebbe stata confermata nella riunione del 2 settembre 1982 (decisione, punto 41).

67 A seguito delle riunioni del 20 agosto e del 2 settembre 1982 le imprese ATO, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Shell avrebbero dato istruzioni in materia di prezzi conformi al prezzo obiettivo fissato nelle dette riunioni (decisione, punto 43).

68 Secondo la decisione (punto 44), nella riunione del 21 settembre 1982, alla quale avrebbe partecipato la ricorrente, vennero esaminate le misure prese per raggiungere l' obiettivo fissato in precedenza e le imprese, nel loro complesso, espressero il loro assenso ad una proposta diretta ad aumentare il prezzo a 2,10 DM/kg per il periodo novembre/dicembre 1982. Tale aumento sarebbe stato confermato nella riunione del 6 ottobre 1982.

69 A seguito della riunione del 6 ottobre 1982, le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte, Shell e Saga avrebbero impartito istruzioni in materia di prezzi che applicavano l' aumento deciso (decisione, punto 44, secondo capoverso).

70 Al pari delle imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Saga, la ricorrente avrebbe comunicato alla Commissione istruzioni in materia di prezzi impartite ai suoi uffici vendite locali, che non solo coinciderebbero fra loro quanto agli importi e alle scadenze, ma corrisponderebbero altresì alla tabella dei prezzi obiettivo allegata al resoconto ICI della riunione degli "esperti" del 2 settembre 1982 (decisione, punto 45, secondo capoverso).

71 La riunione del dicembre 1982 sfociò, secondo la decisione (punto 46, secondo capoverso), in un accordo diretto ad introdurre per la fine del gennaio 1983 il livello previsto per novembre/dicembre.

72 Secondo la decisione (punto 47), la ricorrente ha infine partecipato alla sesta iniziativa in materia di prezzi del luglio/novembre 1983. Nella riunione del 3 maggio 1983 si sarebbe convenuto di applicare il prezzo obiettivo di 2,00 DM/kg nel giugno 1983. Tuttavia, nella riunione del 20 maggio successivo tale obiettivo sarebbe stato rinviato a settembre e sarebbe stato fissato un obiettivo intermedio (1,85 DM/kg) per il 1 luglio. Successivamente, in una riunione del 1 giugno 1983 i produttori presenti, fra cui la ATO, avrebbero riaffermato il loro totale impegno per il livello 1,85 DM/kg. In tale occasione si sarebbe convenuto che la Shell avrebbe preso pubblicamente l' iniziativa in una rivista specializzata, l' European Chemical News (in prosieguo: l' "ECN").

73 Nella decisione (punto 49) si rileva che dopo la riunione del 20 maggio 1983 le imprese ICI, DSM, BASF, Hoechst, Linz, Shell, Hercules, ATO, Petrofina e Solvay diedero ai rispettivi uffici vendite l' istruzione di applicare dal 1 luglio una tabella di prezzi basata su 1,85 DM/kg per la rafia. Le relative istruzioni reperite presso la ATO e la Petrofina, anche se frammentarie, confermerebbero che le dette imprese aumentarono il livello dei loro prezzi, con un certo ritardo nel caso della Petrofina e della Solvay. Sarebbe così dimostrato che, ad eccezione della Huels, nel caso della quale la Commissione non ha reperito tracce di istruzioni per il luglio 1983, tutti i produttori che avevano partecipato alle riunioni o si erano impegnati ad applicare il nuovo prezzo obiettivo di 1,85 DM/kg impartirono istruzioni in tal senso.

74 Si rileva inoltre nella decisione (punto 50) che il 16 giugno, il 6 e il 21 luglio, il 10 e il 23 agosto nonché il 5, il 15 e il 29 settembre 1983 si svolsero altre riunioni alle quali erano presenti tutti i produttori che partecipavano regolarmente a tali incontri. Verso la fine del luglio e l' inizio dell' agosto 1983 le imprese BASF, DSM, Hercules, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Solvay, Monte e Saga avrebbero inviato ai loro vari uffici vendite nazionali istruzioni da applicare a partire dal 1 settembre, basate sul prezzo di 2,00 DM/kg per la rafia. Una nota interna della Shell, datata 11 agosto, relativa ai prezzi di tale impresa nel Regno Unito, indicherebbe che la sua consociata del Regno Unito stava "promuovendo" prezzi base, che sarebbero entrati in vigore il 1 settembre, coincidenti con gli obiettivi stabiliti dagli altri produttori. Alla fine del mese, però, la Shell avrebbe impartito al suo ufficio vendite del Regno Unito l' istruzione di differire l' aumento integrale dei prezzi fino a che gli altri produttori non avessero fissato il livello base auspicato. Con qualche eccezione di scarso rilievo, tali istruzioni avrebbero coinciso per ciascun tipo e per ciascuna moneta nazionale.

75 Secondo la decisione (punto 50, ultimo capoverso), le istruzioni ottenute dai produttori mostrano che successivamente fu deciso di mantenere la dinamica del mese di settembre, con ulteriori aumenti, sulla base di 2,10 DM/kg per la rafia il 1 ottobre e di un incremento a 2,25 DM/kg il 1 novembre. Le imprese BASF, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay avrebbero impartito ai rispettivi uffici vendite istruzioni per la fissazione di prezzi identici per ottobre e novembre, mentre la Hercules avrebbe fissato inizialmente prezzi leggermente inferiori (decisione, punto 51, primo capoverso).

76 Nella decisione (punto 51, secondo e terzo capoverso) si rileva poi che la ATO e la Petrofina furono presenti a tutte le riunioni di cui trattasi, ma esse sostengono che, se anche vi furono istruzioni in materia di prezzi per il periodo cui si riferiva l' iniziativa in materia di prezzi del luglio/novembre 1983, si trattava di istruzioni orali. Tuttavia, una nota interna della ATO datata 28 settembre 1983 conterrebbe una tabella, intitolata "Rappel du prix de cota (sic)" (Promemoria per i prezzi dei quantitativi), che indicava per vari paesi i prezzi per settembre e ottobre relativi ai tre tipi principali di polipropilene, prezzi coincidenti con quelli delle imprese BASF, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Linz, Monte e Solvay. Nel corso delle ispezioni effettuate presso la ATO nell' ottobre 1983 i rappresentanti dell' impresa avrebbero confermato che i detti prezzi erano stati comunicati agli uffici vendite.

77 Secondo la decisione (punto 105, quarto capoverso), qualunque sia la data dell' ultima riunione, l' infrazione è durata fino al novembre 1983, poiché l' accordo ha continuato a produrre i suoi effetti fino ad allora, essendo novembre l' ultimo mese per il quale risulta che furono concordati prezzi obiettivo e impartite istruzioni in materia di prezzi.

78 Nella decisione (punto 51, ultimo capoverso) si rileva infine che alla fine del 1983, secondo la stampa specializzata, i prezzi del polipropilene erano stati "consolidati", così da raggiungere per la rafia un prezzo di mercato da 2,08 a 2,15 DM/kg (rispetto all' obiettivo indicato di 2,25 DM/kg).

b) Argomenti delle parti PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0003.1

79 La ricorrente sostiene, in linea generale, che i prezzi obiettivo non erano traguardi che i produttori si proponevano di raggiungere, ma previsioni da loro elaborate in merito al livello dei prezzi che doveva determinarsi sul mercato alla data presa in considerazione, tenuto conto delle condizioni del mercato e dello sviluppo prevedibile del costo dei differenti fattori di produzione. Tali previsioni sarebbero state tanto più necessarie per i produttori che erano in condizioni di debolezza nei confronti dei loro clienti, poiché l' offerta superava la domanda. Secondo il parere della ricorrente, detti tentativi di previsione non sono assimilabili a una fissazione di prezzi. La ricorrente ne deduce di non aver mai assunto l' impegno di praticare un prezzo determinato e che le riunioni cui essa ha partecipato non hanno mai avuto, per lei, un tale scopo.

80 Essa rileva che tra il 1979 e il 1981 la decisione individua tre iniziative in materia di prezzi, ma che la ATO è chiamata in causa solo per una di queste, cioè l' iniziativa da luglio a dicembre 1979.

81 La ricorrente sostiene poi, per quanto riguarda tale iniziativa in materia di prezzi, che il 29 agosto 1979 essa ha deciso in modo assolutamente legittimo di aumentare i suoi prezzi dal 1 settembre 1979 sulla base di informazioni di pubblico dominio, apparse sulla stampa specializzata il 6 agosto 1979, secondo le quali i principali produttori, Monte e ICI, si preparavano ad aumentare i loro prezzi. Essa inoltre rileva che la Commissione non asserisce del resto che essa avrebbe partecipato a una qualsiasi riunione di produttori in tale periodo e che nella decisione (punto 29) ha riconosciuto di ignorare lo scopo delle riunioni tra produttori in detto periodo.

82 In merito all' iniziativa in materia di prezzi da giugno a luglio 1982, essa chiarisce che è stato sulla base di informazioni fornite dalla stampa specializzata il 24 maggio 1982 (allegato 5 al ricorso) che essa ha deciso di aumentare i suoi prezzi dal 1 giugno 1982, seguendo in tal modo un aumento dei prezzi attuato dai grandi produttori e tenendo conto dell' aumento dei prezzi della materia prima. Inoltre, i suoi prezzi sarebbero stati più elevati di quelli dei suoi concorrenti per l' omopolimero e il copolimero (allegato ATO F1 alla lettera della Commissione del 29 marzo 1985, in prosieguo: "all. ATO, lettera 29 marzo 1985").

83 Riguardo all' iniziativa in materia di prezzi da settembre a novembre 1982, secondo la ricorrente la Commissione incriminerebbe un telex inviato dalla ATO il 17 settembre 1982 al suo ufficio vendite in Germania (all. ATO G2, lettera 29 marzo 1985), mentre detto telex, lungi dal prevedere un aumento dei prezzi, conterrebbe un' istruzione con la quale si disponeva di far restare invariati i prezzi e di controllare lo sviluppo del mercato. Per di più, la Commissione considererebbe prezzi obiettivo per detto periodo un elenco ufficiale di prezzi del polipropilene proveniente dall' ICI (com. gen., all. 29), nessun elemento del quale segnalerebbe che esso sia stato oggetto di una qualsivoglia discussione tra produttori.

84 Per quanto concerne l' iniziativa in materia di prezzi da luglio a novembre 1983, la ricorrente sostiene che il telex da essa inviato il 14 giugno 1983 al suo agente nel Regno Unito (all. ATO H1, lettera 29 marzo 1985) non consente di trarre nessuna conclusione in favore dell' esistenza di un qualsivoglia accordo in materia di prezzi, in quanto detto telex indicherebbe il livello di prezzi auspicato per il luglio 1983, "salvo tendenza del mercato al ribasso", e in quanto le istruzioni in materia di prezzi delle varie imprese sarebbero state scaglionate dal 17 maggio al 26 luglio 1983. Essa sostiene che dette istruzioni possono ben derivare anche da una valutazione comune operata dai vari produttori sulla tendenza allora prevalente sul mercato. Per quanto riguarda la fase finale di detta iniziativa, la Commissione si baserebbe sull' identità dei prezzi della ATO e di quelli del mercato il 28 settembre 1983, mentre tali prezzi erano già stati resi pubblici da altri produttori nel luglio/agosto 1983.

85 La Commissione per parte sua ritiene che qualificando i prezzi denominati "obiettivi" come semplici previsioni individuali la ricorrente compia un esercizio meramente semantico, volto a giustificare a posteriori un comportamento contrario all' art. 85 del Trattato CEE. Essa sostiene che, come indicato dalla ATO, poiché i produttori erano in condizioni di debolezza nei confronti dei loro clienti, essi hanno cercato di controllare e aumentare il livello dei prezzi, costituendo un fronte compatto al cospetto dei loro clienti. Ciò non avrebbe certo soppresso ogni possibilità di trattativa individuale con i clienti, ma queste ultime si sarebbero svolte sulla base di prezzi concordati in occasione delle riunioni di produttori.

86 La Commissione sostiene che l' istruzione in materia di prezzi comunicata dalla ATO il 29 agosto 1979 (all. ATO A1, lettera 29 marzo 1985) dimostra la sua partecipazione alla prima iniziativa in materia di prezzi. Essa riconosce che detta istruzione in materia di prezzi è stata comunicata dopo l' uscita sull' ECN, il 30 luglio e il 6 agosto 1979 (allegato 4 agli atti introduttivi), dell' annuncio di un aumento dei prezzi da parte della Monte, ma essa considera ciò privo di importanza, in quanto altri produttori avevano comunicato le loro istruzioni in materia di prezzi prima dell' annuncio della Monte, il che dimostrerebbe l' esistenza di una preventiva concertazione che dev' essere stata definita durante una delle riunioni svoltesi in quel periodo e alle quali partecipava la ricorrente.

87 Essa aggiunge che è dimostrato che i produttori di polipropilene, ivi compresa la ATO, si riunivano regolarmente in quel periodo e che le riunioni vertevano di già sulla determinazione di prezzi obiettivo, come avrebbe indicato l' ICI nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8).

88 La Commissione fa osservare che il resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) indica che 2,05 DM/kg "remains the target" (resta l' obiettivo) ed essa ne deduce che l' obiettivo era quindi già stato precedentemente fissato. Essa sostiene in conclusione che l' aumento simultaneo dei prezzi del luglio/agosto 1979 trae origine da una concertazione tra i produttori.

89 Essa aggiunge che, benché non disponga di prove circa il fatto che la ATO abbia partecipato all' attuazione della seconda e terza iniziativa in materia di prezzi, nondimeno è a conoscenza del fatto che la ATO fosse presente alle riunioni durante le quali furono concordate dette iniziative.

90 Riguardo alla quarta iniziativa in materia di prezzi, da giugno a luglio 1982, la Commissione sostiene che il resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24) mostra che il prezzo obiettivo di 2,00 DM/kg per il 1 giugno 1982 è stato deciso in tale riunione, cioè prima della pubblicazione di detto prezzo sull' ECN il 24 maggio 1982, e che, pertanto, ha poca importanza il fatto che l' istruzione in materia di prezzi della ATO sia stata comunicata il 27 maggio 1982, vale a dire dopo l' uscita dell' ECN.

91 In merito alla quinta iniziativa in materia di prezzi, da settembre a novembre 1982, essa fa osservare, da un lato, che il telex del 17 settembre 1982, citato dalla ATO, era stato preceduto da un altro telex inviato alcuni giorni prima, il 7 settembre 1982 (all. ATO G1, lettera 29 marzo 1985), in seguito a una riunione di produttori svoltasi il 2 settembre 1982, e, dall' altro, che i prezzi fissati in detto telex coincidevano con quelli dell' elenco compilato dall' ICI dopo tale riunione (com. gen., all. 29).

92 Per quanto riguarda la sesta iniziativa in materia di prezzi, da luglio a novembre 1983, la Commissione sottolinea che il resoconto della riunione del 3 maggio 1983 (com. gen., all. 38) dimostra, da un lato, che si è convenuto che i produttori praticassero i prezzi più alti autorizzati dalle autorità francesi di controllo in materia di prezzi, mentre la ATO faceva presente a tal riguardo che sarebbe stato possibile ottenere un' autorizzazione ad aumentare i prezzi del 4%, e, dall' altro, che era stato concordato un prezzo obiettivo di 2,00 DM/kg per il giugno 1983.

93 Essa aggiunge che una nota interna dell' ICI, preceduta da una riunione di produttori il 20 maggio 1983 (com. gen., all. 39), indica che l' ICI avrebbe tentato di raggiungere il prezzo di 2,00 DM/kg a settembre, ma che sarebbe stato manifestamente impossibile far questo tutto in una volta, cosicché essa avrebbe dovuto compiere dei passi intermedi non oltre il mese di giugno. In occasione della riunione del 1 giugno 1983 detti passi intermedi sarebbero stati approvati e dal resoconto di questa riunione (com. gen., all. 40) discenderebbe che questi ultimi erano stati concordati tra i produttori e che la Shell li avrebbe promossi annunciando al pubblico, sull' ECN, un aumento. Da questi vari elementi la Commissione deduce che sembra ragionevole credere che tale accordo sia stato raggiunto durante la riunione del 20 maggio 1983. La Commissione sottolinea che i prezzi comunicati dalla ATO ai suoi agenti britannici nel suo telex del 14 giugno 1983 sono simili a quelli dei suoi concorrenti.

94 La Commissione infine sostiene che la nota interna della ATO del 28 settembre 1983, intitolata "Rappel du prix du cota (sic)", indicava per quattro paesi, per il periodo ottobre/novembre 1983 e per le principali qualità di polipropilene, prezzi coincidenti con quelli dei suoi concorrenti e che nel corso dell' ispezione effettuata nell' ottobre del 1983 i rappresentanti dell' impresa hanno confermato che questi prezzi erano stati comunicati agli uffici vendite.

c) Giudizio del Tribunale

95 In merito alla natura dei prezzi obiettivo, che la ricorrente qualifica "previsioni", il Tribunale constata che quest' ultima non è stata in grado di rispondere in udienza a un quesito del Tribunale, mirante ad accertare per quali ragioni le suddette "previsioni" formulate dai produttori presentassero sistematicamente aumenti di prezzo in rapporto al livello raggiunto sul mercato al momento della previsione mentre, in una situazione in cui l' offerta superava la domanda, i produttori erano in una condizione di debolezza nei confronti dei loro clienti - il che non è stato contestato dalla ricorrente - e avrebbero quindi potuto prevedere diminuzioni di prezzo.

96 Stando così le cose, i prezzi obiettivo definiti durante le riunioni non erano mere previsioni sul livello dei prezzi che doveva determinarsi a una certa data, bensì la fissazione del livello dei prezzi che i produttori avrebbero cercato di realizzare insieme durante un certo periodo ((decisione, punto 21, lett. a) )) e che dovevano loro servire come base comune per le trattative di prezzo con i rispettivi clienti (decisione, punto 74, secondo capoverso, in fine).

97 Il Tribunale rileva come dai resoconti delle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene emerga che i produttori ad esse partecipanti si accordarono sulle iniziative di prezzi descritte nella decisione. Così, nel resoconto della riunione del 13 maggio 1982 si legge (com. gen., all. 24):

"everyone felt that there was a very good opportunity to get a price rise through before the holidays + after some debate settled on DM 2.00 from 1st June (UK 14th June). Individual country figures are shown in the attached table".

((tutti pensavano che vi fosse un' ottima occasione per ottenere un aumento dei prezzi prima delle vacanze + fissazione (previa discussione) in 2 DM a partire dal 1 giugno (14 giugno per il Regno Unito). Le cifre per ciascun paese sono indicate nella tabella allegata)).

98 Poiché è adeguatamente provato che essa ha partecipato alle dette riunioni, la ricorrente non può sostenere di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi decise, programmate e controllate in quella sede senza fornire indizi idonei a corroborare tale asserzione. Infatti, in mancanza di tali indizi, non vi è alcun motivo di ritenere che la ricorrente, diversamente dagli altri partecipanti alle dette riunioni, non abbia aderito a tali iniziative.

99 A tal riguardo, occorre rilevare che la ricorrente ha fatto riferimento a due argomenti tendenti a dimostrare in linea generale che lei non avrebbe aderito alle iniziative concordate in materia di prezzi in occasione delle riunioni regolari di produttori di polipropilene. Essa ha in primo luogo sostenuto che la sua partecipazione alle riunioni era priva di intenti anticoncorrenziali e, in secondo luogo, che non ha minimamente tenuto presenti i risultati delle riunioni per determinare il suo comportamento sul mercato in materia di prezzi.

100 Nessuno di questi due argomenti può essere considerato indizio atto a corroborare l' assunto dell' estraneità della ricorrente alle iniziative concordate in materia di prezzi. Infatti, il Tribunale ricorda che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che la partecipazione della ricorrente alle riunioni non era priva di intenti anticoncorrenziali, di modo che il primo argomento sostenuto dalla ricorrente non trova riscontro nei fatti. Per quanto riguarda il secondo argomento, occorre innanzitutto osservare che, quand' anche poggiasse su fatti, non sarebbe in grado di costituire una prova contro la partecipazione della ricorrente alla fissazione di prezzi obiettivo durante le riunioni, ma tenderebbe al massimo a dimostrare che la ricorrente non ha attuato quanto deciso in dette riunioni. Peraltro, nella decisione non si afferma affatto che la ricorrente abbia praticato prezzi sempre corrispondenti agli obiettivi concordati nelle riunioni, il che indica che l' atto impugnato non si basa nemmeno sull' attuazione, da parte della ricorrente, del risultato delle riunioni per provare la sua partecipazione alla fissazione dei detti obiettivi in materia di prezzi.

101 Occorre poi esaminare gli indizi specifici presentati dalla ricorrente per dimostrare che essa non avrebbe partecipato alle varie iniziative in materia di prezzi.

102 Per quanto riguarda la partecipazione della ricorrente all' iniziativa in materia di prezzi da luglio a dicembre 1979, occorre, da un lato, rilevare che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, la decisione (punto 29) sostiene proprio che nella prima metà del 1979 si sono svolte riunioni di produttori e, dall' altro, ricordare che il Tribunale ha constatato che la Commissione ha sufficientemente dimostrato la partecipazione della ricorrente a dette riunioni. Per di più, dalle istruzioni concordanti in materia di prezzi fornite dalla ricorrente, nonché dalla BASF, Hoechst, ICI, Linz e Shell discende che l' iniziativa mirante al raggiungimento di 2,05 DM/kg il 1 settembre 1979 era stata decisa e annunciata alla fine di luglio. L' esistenza di tale iniziativa e il suo rinvio al 1 dicembre 1979 sono dimostrati dal resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12), nel quale può leggersi: "2.05 remains the target. Clearly 2.05 not achievable in Oct., not in Nov. Plan now is 2.05 on 1/12" (2,05 rimane l' obiettivo. Chiaramente non si può raggiungere 2,05 in ottobre, né in novembre. Il progetto è adesso 2,05 il 1 dicembre).

103 Ne consegue che la Commissione ha sufficientemente dimostrato che l' aumento dei prezzi del settembre 1979 non era la conseguenza di una certa "price leadership" di un produttore, cui la ricorrente si adeguava autonomamente, bensì il risultato della fissazione di prezzi obiettivo da parte della ricorrente e di altri produttori per il periodo luglio-dicembre 1979.

104 Peraltro, il Tribunale constata che la ricorrente, partecipando alle riunioni durante il 1980 e a quelle del gennaio 1981, nel corso delle quali è stata decisa, organizzata e controllata l' iniziativa in materia di prezzi dall' inizio del 1981, ha partecipato a detta iniziativa.

105 Parimenti, il Tribunale constata che la ricorrente, partecipando alle riunioni nel corso delle quali è stata decisa, organizzata e controllata l' iniziativa in materia di prezzi da agosto a dicembre 1981, ha partecipato a detta iniziativa.

106 In merito all' iniziativa in materia di prezzi da giugno a luglio 1982, il Tribunale constata che dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24) discende che detta iniziativa è stata decisa durante tale riunione, alla quale partecipava la ricorrente. E' pertanto privo di importanza il fatto che la ricorrente abbia fornito le sue istruzioni in materia di prezzi, conseguenti a tale riunione, solo dopo che l' iniziativa in materia di prezzi era stata resa pubblica sull' ECN.

107 Riguardo all' iniziativa da settembre a novembre 1982, il Tribunale rileva che il telex incriminato nell' ambito di detta iniziativa è quello del 7 settembre 1982 (all. ATO G1, lettera 29 marzo 1985), di cui quello del 17 settembre successivo (all. ATO G2, lettera 29 marzo 1985) costituisce una mera conferma; telex che indica un prezzo corrispondente a quello contenuto in una nota dell' ICI allegata al resoconto della riunione del 2 settembre 1982 (com. gen., all. 29), cui partecipava la ricorrente. Pertanto, si è autorizzati a ritenere che questo telex costituisse l' attuazione dell' iniziativa in materia di prezzi concordata dalla ricorrente e da altri produttori.

108 Dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40), cui ha partecipato la ricorrente - resoconto corroborato da una nota interna redatta dall' ICI il 23 maggio 1983, in seguito a una riunione svoltasi il 20 maggio 1983 (com. gen., all. 39) -, discende che un' iniziativa in materia di prezzi è stata concordata durante tali riunioni per il mese di settembre 1983 e che la ricorrente ne ha informato i suoi uffici vendite nel Regno Unito il 14 giugno 1983 (all. ATO H1, lettera 29 marzo 1985).

109 L' argomento della ricorrente dedotto dall' identità delle costrizioni gravanti sui vari produttori non permette di spiegare l' identità delle loro istruzioni in materia di prezzi, espresse in varie valute nazionali, in quanto l' identità delle costrizioni era limitata a taluni fattori produttivi, come il prezzo delle materie prime, ma non riguardava le spese generali, gli oneri salariali o gli oneri tributari, il che comportava notevoli differenze nei margini di redditività dei vari produttori. Ciò è attestato, ad esempio, dal resoconto della riunione della "European Association for Textile Polyolefins" del 22 novembre 1977 (com. gen., all. 6), alla quale non ha partecipato la ricorrente, secondo il quale la Hoechst, per raggiungere il margine di redditività, auspicava un prezzo di 1,85 DM/kg, l' ICI di 1,60 DM/kg, la Rhône-Poulenc di 3,50 FF/kg e la Shell di 1,50 DM/kg.

110 Per quanto riguarda la fase conclusiva dell' iniziativa in materia di prezzi luglio/novembre 1983, il Tribunale ritiene che la ricorrente non possa avvalersi dell' annuncio riguardante i prezzi, pubblicato sull' ECN, per spiegare l' identità dei suoi prezzi e di quelli dei suoi concorrenti il 28 settembre 1983, in quanto dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 si ricava chiaramente che in quel periodo, quando veniva decisa un' iniziativa in materia di prezzi, essa veniva annunciata attraverso la stampa specializzata. Infatti, in tale resoconto può leggersi che: "Shell was reported to have committed themselves to the move and would lead publicly in ECN" (Si disse che la Shell si fosse impegnata in tale iniziativa e che l' avrebbe pubblicamente promossa sull' ECN).

111 Occorre ancora rilevare che la concordanza tra le istruzioni in materia di prezzi fornite da produttori differenti consente di dimostrare che dette iniziative in materia di prezzi sono state attuate dai produttori.

112 Aggiungasi che giustamente la Commissione ha desunto dalla risposta dell' ICI alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in cui si legge: "' Target prices' for the basic grade of each principal category of polypropylene as proposed by producers from time to time since 1 January 1979 are set forth in Schedule ..." ((I 'prezzi obiettivo' proposti periodicamente dai produttori dal 1 gennaio 1979 per la qualità base di ciascuna delle principali categorie di polipropilene figurano nell' allegato (...) )), che tali iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi.

113 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente faceva parte dei produttori di polipropilene fra i quali si sono prodotti concorsi di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione, e che queste ultime si inserivano in un sistema.

C - Le misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative

in materia di prezzi

a) Atto impugnato

114 Nella decisione ((art. 1, lett. c), e punto 27; v. anche il punto 42)) si fa carico alla ricorrente di aver concordato con gli altri produttori vari provvedimenti intesi a facilitare l' applicazione dei prezzi obiettivo, come riduzioni temporanee della produzione, scambi d' informazioni particolareggiate sulle proprie forniture, organizzazione di riunioni locali e, dalla fine del settembre 1982, un sistema di "direzione contabile" volto ad applicare gli aumenti di prezzo a singoli clienti.

115 Per quanto riguarda il sistema di "gestione contabile", la cui forma successiva e più raffinata, risalente al dicembre 1982, è nota col nome di "leadership contabile", la ricorrente, come tutti i produttori, sarebbe stata designata come coordinatore o "leader" per almeno un cliente di primaria importanza, con l' incarico di coordinare segretamente i contatti dello stesso con i fornitori. Per l' attuazione di tale sistema sarebbero stati individuati in Belgio, Italia, Germania e Regno Unito taluni clienti e per ciascuno di essi sarebbe stato designato un "coordinatore". Nel dicembre 1982 sarebbe stata proposta una versione più generale del sistema, con la designazione di un "leader" incaricato di orientare, negoziare e organizzare gli aumenti di prezzo. Gli altri produttori, che mantenevano rapporti commerciali normali con i clienti, erano denominati "concorrenti" e collaboravano con il "leader contabile" nella fissazione dei prezzi per il cliente in questione. Per "proteggere" il "leader" e i "concorrenti", qualsiasi altro produttore contattato dal cliente era tenuto ad offrire prezzi superiori al prezzo obiettivo fissato. Nonostante le asserzioni dell' ICI, secondo cui il sistema fallì dopo appena pochi mesi di funzionamento parziale e inefficace, la decisione afferma che il resoconto completo di una riunione tenutasi il 3 maggio 1983 mostra come allora si siano svolte discussioni dettagliate a proposito di taluni clienti, dei prezzi che ciascun produttore applicava o doveva applicare ad essi nonché del volume delle forniture e degli ordini.

116 Nella decisione (punto 20) si rimprovera inoltre alla ATO di aver partecipato a riunioni locali aventi ad oggetto l' attuazione a livello nazionale degli accordi conclusi nel corso delle riunioni plenarie.

b) Argomenti delle parti

117 La ricorrente nega di aver adottato misure destinate ad assicurare il rispetto dei prezzi obiettivo per la semplice ragione che essa non aveva una linea di condotta in comune con gli altri produttori in materia di prezzi. Essa del resto sottolinea che la Commissione nella sua decisione si limita a redigere un elenco di accuse rivolte contro produttori non identificati in merito al loro comportamento in momenti in generale non ben precisati. Comunque, nessuna prova della partecipazione della ATO a tali maneggi sarebbe fornita dalla Commissione.

118 Essa nega di aver ordinato ai suoi uffici vendite di rinunciare a determinati volumi di vendita piuttosto che cedere sui prezzi, di aver esercitato pressioni su altri produttori affinché adottassero un' asserita linea comune di condotta in materia di prezzi, di aver dirottato alcune forniture verso i mercati d' oltremare o di avere scambiato informazioni in merito a chiusure di impianti.

119 Riguardo alla rinuncia a determinati volumi di vendita, la ricorrente sostiene che, in presenza di un intero mercato con prezzi in ribasso, ogni venditore è posto dinanzi all' alternativa di tener fermi i suoi prezzi, sacrificando i quantitativi delle vendite, o di tener fermi questi ultimi, sacrificando i prezzi, e che la Commissione non può scorgere nella scelta di una di tali strategie la conseguenza della partecipazione a un' intesa.

120 Quanto alla sua asserita partecipazione a un sistema di "direzione contabile" o di "leadership contabile", la ricorrente obietta che gli addebiti della Commissione a tal riguardo sono infondati perché, da un lato, essa non avrebbe potuto essere designata "leader contabile" della società Bihr, che non era più sua cliente da anni e con la quale conseguentemente non aveva nessun mezzo per negoziare i prezzi, e, dall' altro, il resoconto della riunione della primavera del 1983 (com. gen., all. 37), cui fa riferimento la Commissione per contestare alla ATO la sua partecipazione a un sistema di "leadership contabile" in Italia, non sarebbe probante poiché esso dà soltanto conto a posteriori di due vendite isolate.

121 La Commissione per parte sua sostiene che la ricorrente ha ammesso, durante la riunione del 2 settembre 1982, che per raggiungere i prezzi obiettivo concordati occorreva rinunciare a determinati volumi di vendita. Essa fa riferimento a tal riguardo al resoconto di detta riunione (com. gen., all. 29), in cui si dice;

"The ground rules were restated and the meaning of commitment to the proposals clarified. It was made clear that companies should be prepared to lose business rather than break the prices."

(Le regole fondamentali sono state ridefinite ed è stato chiarito il significato dell' adesione alle proposte. E' stato chiarito che le imprese dovrebbero essere pronte a perdere alcuni affari piuttosto che a far crollare i prezzi).

122 Secondo la Commissione, il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) dimostrerebbe la partecipazione della ATO al sistema di "leadership contabile", facendola figurare accanto alla Shell come "leader contabile" presso la società Bihr. La Commissione spiega il fatto che il nome della ATO compaia tra parentesi, sostenendo che il ruolo della ATO era probabilmente quello di assistere la Shell grazie alle sue conoscenze specifiche della struttura del mercato francese e della regolamentazione francese dei prezzi. Ciò sarebbe confermato dal resoconto della riunione del 3 maggio 1983, redatto dall' ICI (com. gen., all. 38), che menziona il ruolo della ATO per mostrare le possibilità di funzionamento del sistema di "leadership contabile" nell' ambito del sistema francese di controllo dei prezzi.

123 La Commissione ritiene inoltre che il resoconto di una riunione svoltasi nella primavera del 1983 (com. gen., all. 37) dimostra la partecipazione della ATO al sistema di "leadership contabile" e la sua collaborazione a quest' ultimo in Italia. Alla ATO sarebbero stati assegnati determinati quantitativi da fornire a due clienti, di cui la Monte era stata nominata "leader contabile", a un prezzo determinato per il mese di aprile. Essa avrebbe in tal modo agito da "concorrente" nei confronti di tali due imprese.

124 Infine, essa sostiene che un sistema di "leadership contabile" come quello concepito dai produttori di polipropilene poteva operare efficacemente solo a condizione che tutti vi cooperassero.

c) Giudizio del Tribunale

125 Il Tribunale considera che il punto 27 della decisione dev' essere interpretato, alla luce del punto 26, secondo capoverso, nel senso che esso addebita a ciascun produttore non di essersi impegnato individualmente a prendere tutte le misure ivi menzionate, ma di avere, in momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un complesso di misure, menzionate nella decisione, dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi - segnatamente, riducendo artificiosamente l' offerta di polipropilene -, complesso la cui esecuzione, nelle varie misure che ne facevano parte, era ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione della loro situazione specifica.

126 Si deve constatare che, partecipando alle riunioni durante le quali il predetto complesso di misure è stato adottato ((in particolare quelle del 13 maggio, del 2 e del 21 settembre 1982 (com. gen., all. 24, 29, 30) )), la ricorrente ha aderito ad esso, poiché non produce nessun indizio atto a dimostrare il contrario. A tal riguardo, l' adozione del sistema di "leadership contabile" risulta dal seguente brano del resoconto della riunione del 2 settembre 1982:

"about the dangers of everyone quoting exactly DM 2.00 A.' s point was accepted but rather than go below DM 2.00 it was suggested & generally agreed that others than the major producers at individual accounts should quote a few pfs higher. Whilst customer tourism was clearly to be avoided for the next month or two it was accepted that it would be very difficult for companies to refuse to quote at all when, as was likely, customers tried to avoid paying higher prices to the regular suppliers. In such cases producers would quote but at above the minimum levels for October".

(il punto di vista di A. circa i rischi che sussisterebbero se tutti praticassero esattamente il prezzo di 2,00 DM è stato accolto, ma piuttosto che scendere al di sotto di 2,00 DM è stato suggerito - e tutti sono stati d' accordo - che produttori diversi dai principali fornitori di un determinato cliente dovrebbero praticare prezzi superiori di qualche pfennig nei confronti di singoli clienti. Mentre era chiaramente da evitare la ricerca di nuovi clienti per il mese o i due mesi successivi, si è riconosciuto che sarebbe molto difficile per le imprese rifiutarsi completamente di proporre un prezzo qualora, come è probabile, i clienti cercassero di evitare di pagare prezzi più alti ai fornitori abituali. In tali ipotesi, i produttori dovrebbero sì proporre prezzi, ma superiori ai livelli minimi di ottobre).

Del pari, alla riunione del 21 settembre 1982, alla quale partecipava la ricorrente, si dichiarò: "In support of the move, BASF, Hercules and Hoechst said they would be taking plant off line temporarily" (BASF, Hercules e Hoechst hanno detto che avrebbero temporaneamente sospeso l' attività del loro stabilimento, per sostenere l' azione) e alla riunione del 13 maggio 1982 la Fina affermò: "Plant will be shut down for 20 days in August" (Lo stabilimento verrà chiuso per 20 giorni in agosto).

127 Per quanto riguarda la "leadership contabile", il Tribunale constata, da un canto, che la ATO è menzionata nella tabella 3 allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), alla quale essa partecipava in qualità di "leader contabile" della società Bihr accanto alla Shell, benché il suo nome compaia tra parentesi, e, dall' altro, che il suo nome compare nei due resoconti di riunioni della primavera 1983 (com. gen., all. 37 e 38), il cui contenuto indica che esse erano dedicate segnatamente all' esame del sistema di "leadership contabile".

128 Dalla partecipazione della ATO a queste riunioni e dalla menzione, nei resoconti di queste ultime, accanto al suo nome, dei nomi di altre imprese o di quantitativi venduti risulta che la ricorrente ha svolto un ruolo attivo nel sistema di "leadership contabile", senza che sia necessario precisare se ha preso parte a tale sistema in qualità di "leader contabile", di "concorrente", di "fornitore" o semplicemente fornendo indicazioni relative alle sue vendite o al sistema francese di controllo dei prezzi.

129 Il Tribunale peraltro constata che la ricorrente non nega di aver preso parte a riunioni locali per il mercato francese e che lo scopo di dette riunioni è attestato dal resoconto della riunione del 12 agosto 1982 (com. gen., all. 27), che mostra che tali riunioni erano destinate ad assicurare a livello locale l' attuazione di una specifica iniziativa in materia di prezzi.

130 Da quanto precede discende che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali si sono prodotti concorsi di volontà sulle misure destinate ad agevolare l' attuazione delle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione.

D - Gli obiettivi in termini di quantitativi e di quote

a) Atto impugnato

131 Secondo la decisione (punto 31, terzo capoverso), "è stato riconosciuto che un sistema rigoroso di quote ((sarebbe stato)) essenziale" nella riunione del 26 e 27 settembre 1979, nel cui resoconto si fa menzione di un piano proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno.

132 Si rileva inoltre nella decisione (punto 52) che prima dell' agosto 1982 erano già stati applicati vari sistemi di ripartizione del mercato. A ciascun produttore sarebbe stata assegnata una quota percentuale del volume complessivo previsto degli ordini, ma non vi sarebbero state limitazioni sistematiche anticipate della produzione globale, per cui le valutazioni del mercato globale sarebbero state riviste periodicamente e le vendite di ciascun produttore, espresse in tonnellate, sarebbero state modificate perché corrispondessero all' assegnazione percentuale.

133 Per il 1979 sarebbero stati fissati obiettivi in termini di volume (tonnellate), basati almeno in parte sulle vendite registrate nei tre anni precedenti. Talune tabelle reperite presso l' ICI riporterebbero gli "obiettivi riveduti" per ciascun produttore per il 1979, rispetto alle vendite effettive, in tonnellate, registrate in quel periodo nell' Europa occidentale. L' esistenza di un sistema di ripartizione del mercato per il 1979 sarebbe confermata da documenti trovati presso la ATO, che indicherebbero gli obiettivi dei quattro produttori francesi (ATO, Rhône-Poulenc, Solvay e Hoechst France) per ciascun mercato nazionale (decisione, punto 54).

134 Alla fine del febbraio 1980 i produttori si sarebbero accordati su obiettivi di volume per il 1980, espressi ancora in tonnellate, in base ad un mercato annuale previsto di 1 390 000 tonnellate. Secondo la decisione (punto 55), varie tabelle che indicavano gli "obiettivi concordati" per ogni produttore per il 1980 furono reperite presso la ATO e l' ICI. La suddetta stima iniziale di un mercato globale si sarebbe rivelata troppo ottimistica, per cui sarebbe stato necessario modificare la quota di ciascun produttore per adeguarla a un consumo totale, per il 1980, di sole 1 200 000 tonnellate. Salvo che nel caso dell' ICI e della DSM, le vendite effettuate dai vari produttori sarebbero corrisposte grosso modo ai rispettivi obiettivi.

135 Secondo la decisione (punto 56), la ripartizione del mercato per il 1981 fu oggetto di trattative lunghe e complesse. Nelle riunioni del gennaio 1981 sarebbe stato convenuto, come misura provvisoria, che per poter attuare l' iniziativa in materia di prezzi per il periodo febbraio/marzo, ciascun produttore avrebbe ridotto le vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" del 1980. Nell' attesa di un sistema di carattere più permanente, ciascun produttore avrebbe comunicato ai partecipanti alla riunione il tonnellaggio che sperava di vendere nel 1981. Tuttavia, la somma di tali "aspirazioni" sarebbe stata ampiamente superiore alla domanda globale prevista. Malgrado varie formule di compromesso proposte dalla Shell e dall' ICI, per il 1981 non sarebbe stato concluso alcun accordo definitivo in materia di quote. Come rimedio provvisorio i produttori si sarebbero assegnati le rispettive quote teoriche dell' anno precedente ed avrebbero riferito ad ogni riunione mensile le vendite effettuate ogni mese. Di conseguenza, le vendite effettive sarebbero state controllate alla luce di una ripartizione teorica del mercato disponibile effettuata con riferimento alle quote del 1980 (decisione, punto 57).

136 Onde stabilire un sistema per il 1982, i produttori presentarono (decisione, punto 58) proposte complesse in materia di quote, nel tentativo di conciliare fattori divergenti, come i risultati precedenti, le aspirazioni in materia di mercato e le capacità produttive disponibili. Il mercato globale da suddividere sarebbe stato stimato in 1 450 000 tonnellate. Taluni produttori avrebbero presentato piani particolareggiati per la ripartizione del mercato, mentre altri si sarebbero accontentati d' indicare le proprie aspirazioni in termini di tonnellate. Nella riunione del 10 marzo 1982 la Monte e l' ICI avrebbero tentato di promuovere un accordo, ma - si rileva nella decisione (punto 58, ultimo capoverso) -, come nel 1981, non si raggiunse nessun accordo definitivo e per il primo semestre ciascun produttore riferì nelle riunioni sulle proprie vendite mensili, che furono raffrontate alla sua quota percentuale dell' anno precedente. Secondo la decisione (punto 59), nella riunione dell' agosto 1982 proseguirono le trattative dirette ad un accordo sulle quote per il 1983 e l' ICI ebbe discussioni bilaterali con ciascun produttore in merito al nuovo sistema. Però, in attesa dell' istituzione di tale sistema di quote, i produttori sarebbero stati invitati a limitare nel secondo semestre 1982 le proprie vendite mensili alla medesima percentuale del mercato globale ottenuta da ciascuno di essi nel primo semestre. Così, nel 1982 le quote di mercato dei produttori di medie dimensioni, come la ATO, avrebbero raggiunto un certo equilibrio (definito dalla ATO come "quasi consenso") e sarebbero rimaste stabili rispetto agli anni precedenti per la maggior parte dei produttori.

137 Sempre secondo la decisione (punto 60), per il 1983 l' ICI chiese a ciascun produttore d' indicare la quota desiderata e di proporre le percentuali di mercato da assegnare a ciascuno degli altri. Le imprese Monte, Anic, ATO, DSM, Linz, Saga e Solvay, nonché i produttori tedeschi tramite la BASF, avrebbero presentato proposte dettagliate. Le varie proposte sarebbero state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, raffrontata poi con le aspirazioni di ciascun produttore. Tali operazioni avrebbero consentito all' ICI di suggerire orientamenti per un nuovo accordo quadro per il 1983. Tali proposte sarebbero state discusse nelle riunioni del novembre e del dicembre 1982. Nella riunione del 2 dicembre 1982 sarebbe stata discussa una proposta limitata inizialmente al primo trimestre dell' anno. Dal resoconto della riunione redatto dall' ICI risulterebbe che ATO, DSM, Hoechst, Huels, ICI, Monte e Solvay, al pari della Hercules, ritennero "accettabile" la quota loro assegnata (decisione, punto 63). Tali informazioni sarebbero confermate dal resoconto del 3 dicembre 1982 di un colloquio telefonico dell' ICI con la Hercules.

138 Nella decisione (punto 63, terzo capoverso) si afferma che un documento reperito presso la Shell conferma la conclusione di un accordo, in quanto questa impresa si sarebbe adoperata per non superare la propria quota. Il detto documento confermerebbe inoltre che un sistema di controllo dei volumi continuò ad essere applicato nel secondo trimestre 1983, poiché, per mantenere in quel periodo la quota di mercato della Shell prossima all' 11%, le società di vendite nazionali del gruppo Shell ricevettero l' ordine di ridurre le vendite. L' esistenza di tale accordo sarebbe confermata dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983, che, pur non facendo menzione di quote, riferisce di uno scambio d' informazioni fra gli esperti sui quantitativi venduti da ciascun produttore nel mese precedente, il che attesterebbe l' applicazione di un sistema di quote (decisione, punto 64).

b) Argomenti delle parti

139 La ricorrente preliminarmente sostiene che la sua partecipazione ad accordi in materia di quote è smentita dall' aumento rapido e costante della sua quota di mercato, che sarebbe passata dal 3,27% del 1979 al 3,35% del 1980, al 3,36% del 1981, al 3,51% del 1982 e al 3,59% del 1983, dalla saturazione della sua capacità produttiva e dal fatto che i suoi risultati effettivi sarebbero stati sempre largamente superiori alle asserite quote.

140 Essa sostiene che la Commissione, per provare la sua partecipazione a un sistema di quote, si basa su tabelle di cui non si conoscono né l' autore, né i criteri di elaborazione, né la fonte dei dati in esse presenti. La Commissione non può affermare che tali tabelle rappresentino accordi per la ripartizione del mercato senza fornire la prova del fatto che l' insieme dei produttori abbia raggiunto un accordo al fine di fissare entro determinati limiti la quota di mercato di ciascuno. Comunque, non sarebbe stato possibile fissare tali limiti nelle tabelle incriminate poiché il totale della somma degli obiettivi propri di ciascuno non corrisponde al mercato reale, bensì a un mercato ideale, che dovrebbe soddisfare i desideri di tutti. In realtà, la ricorrente sostiene che la Commissione ha confuso una mera operazione statistica di rilevamento dello sviluppo del mercato, compiuta presso l' ICI, con la prova di un' intesa in materia di quote.

141 In particolare, per quanto riguarda il 1979 è opinione della ricorrente che, da un lato, la tabella reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55) - la quale riporta, accanto ai volumi di vendita dei vari produttori per il periodo 1976-1979, alcuni "revised targets" (obiettivi modificati) per il 1979 - e, dall' altro, l' indicazione in un documento reperito presso la ATO (all. lettera 3 aprile 1985) degli obiettivi che i produttori francesi si erano prefissati non costituirebbero per nulla una prova dell' effettiva ripartizione di un mercato, dato che non si sa nulla dell' autore nonché dell' origine dei dati e dell' uso cui era destinato il primo di detti documenti, mentre il secondo documento costituirebbe soltanto un confronto tra gli obiettivi che per il 1979 ciascun produttore francese prefissava per se stesso.

142 Per il 1980, essa sostiene che le tabelle prodotte dalla Commissione sono contraddittorie, poiché indicano valori differenti. Ciò non potrebbe spiegarsi con un coordinamento delle proposte iniziali, poiché un accordo di ripartizione potrebbe sussistere solo nell' ipotesi di un mercato definito a priori. Orbene, nella fattispecie la somma dei dati di ciascun produttore varierebbe per ciascuna ipotesi. Questo è il motivo per cui dette tabelle rappresenterebbero soltanto un confronto tra gli obiettivi individuali di ogni produttore.

143 Per il 1981, la ricorrente mette in rilievo che la Commissione ha ammesso, per quanto riguarda tale anno, la mancanza di un accordo definitivo in materia di quote, ma che essa sostiene che per tale anno i produttori avrebbero comunicato i dati rappresentanti le loro "aspirazioni", la somma dei quali era largamente superiore alla domanda globale prevista. La Commissione, deducendo dal fatto che l' ICI poneva a confronto le vendite realizzate da ogni produttore nel 1981 con la sua quota di mercato per il 1980 l' esistenza di un provvedimento concreto a tenore del quale ogni produttore avrebbe assunto come quota una percentuale della sua quota di mercato dell' anno precedente, confonderebbe una semplice operazione di rilevamento degli sviluppi del mercato con la prova di un' intesa in materia di quote.

144 La ricorrente sottolinea in particolare che per il 1982 la stessa Commissione ammette la mancanza di un accordo in materia di quote e ripete che i dati che i produttori si comunicavano corrispondevano semplicemente ai loro propri obiettivi di vendita.

145 Essa sostiene che per il 1983 i documenti presi in considerazione a suo carico dalla Commissione non sono probanti. Infatti, l' esistenza di un documento presso un terzo (com. gen., all. 85), frutto di un' elaborazione al computer di dati dei quali la ATO afferma di non conoscere né l' esistenza né la fonte, non permetterebbe di affermare che la ricorrente e altri produttori hanno fatto giungere all' ICI proposte in materia di quote per produttore. La ATO nega di aver formulato proposte del genere. Inoltre, essa sostiene che il nesso posto dalla Commissione tra il dato che compare in relazione al nome della ATO nel documento prodotto dall' elaboratore elettronico, di cui si è detto, e quello che compare in una nota manoscritta non datata e di difficile lettura, reperita presso la ATO (all. 17, com. spec. ATO), è gratuito.

146 La ricorrente ritiene che la menzione del nome della ATO in una nota interna dell' ICI, datata 8 dicembre 1982 (com. gen., all. 77), il cui autore valuta la possibilità che la ATO accetti una quota assegnata per un trimestre del 1983, non costituisca la prova di un accordo della ATO su una quota.

147 Essa sostiene infine che il documento interno della Shell (com. gen., all. 90), sul quale si fonda la Commissione per dimostrare che un accordo in materia di quote è stato concluso per il secondo trimestre del 1983, non menziona il nome della ATO e non permette quindi di dimostrare la sua partecipazione a un sistema di quote per tale periodo. Peraltro, la ricorrente sostiene che la Commissione non può dedurre dall' esistenza di uno scambio di informazioni tra produttori sulle vendite da essi realizzate, scambi attestati dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40), che veniva applicato un sistema di quote.

148 La Commissione dal canto suo ritiene che la crescita della ATO, se di crescita può parlarsi, non sia tale da inficiare la sua conclusione, che detta impresa partecipava all' intesa mirante a un' equa ripartizione del mercato tra i produttori. Tutt' al più, ma non necessariamente, una simile crescita indicherebbe che la ATO non si sarebbe impegnata in pieno nell' attuazione di detta intesa. Orbene, a costituire l' infrazione non sarebbe il raggiungimento effettivo di questa o quella quota, ma la partecipazione alla concertazione riguardante la ripartizione del mercato. Comunque, secondo i dati a disposizione della Commissione, tra il 1979 e il 1983 la quota di mercato della ATO sarebbe rimasta più o meno stabile, oscillando secondo gli anni tra il 3,14% e il 3,20%.

149 Essa afferma che solo a sostegno di un' illustrazione incompleta e parziale dei documenti di prova relativi all' assegnazione di quote la ATO può sostenere che detti documenti contengono in realtà solo gli obiettivi propri di ciascun produttore, corrispondenti non al mercato reale ma a un mercato ideale dove i desideri di ognuno sarebbero soddisfatti. Del resto, non si capirebbe perché un produttore, dopo aver fissato il suo obiettivo in materia di vendite per questo o quell' esercizio, senta il bisogno di informarne "gratuitamente" i suoi concorrenti.

150 La Commissione poi sostiene che la partecipazione della ricorrente alla fissazione di quote per gli anni 1979 e 1980 e di provvedimenti provvisori per il 1981 risulta dalla menzione del suo nome in numerose tabelle di dati espressi in cifre, che riportano per i vari produttori volumi di vendita precedenti e quote. Tra tali documenti la Commissione ne pone in particolare evidenza cinque.

151 Il primo è una tabella priva di data, intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite di produttori in Europa occidentale), reperita presso l' ICI (com. gen., all. 55), che riporta per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale i dati in materia di vendite, espressi in migliaia di tonnellate (kt), per il 1976, 1977 e 1978, nonché taluni dati menzionati sotto le rubriche "1979 actual" (dati effettivi per il 1979) e "revised target" (obiettivo modificato). Alla ATO sarebbe stato lì attribuito un "revised target" di 38,3 migliaia di tonnellate. Secondo la Commissione, tale documento prova la partecipazione della ATO a un progetto di ripartizione del mercato per il 1979, poiché esso definirebbe per ogni produttore le quote per tale anno.

152 Il secondo è il resoconto della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) che dimostrerebbe che durante detta riunione sarebbe stato raggiunto un accordo sull' 80% delle quote inizialmente previste nel primo documento.

153 Il terzo documento è costituito da una serie di tabelle reperite presso la ATO (all. lettera 3 aprile 1985), che riporta per i quattro produttori francesi (ATO, Rhône-Poulenc, Solvay e Hoechst France) i dati numerici riguardanti le loro vendite, nei vari Stati dell' Europa occidentale, per ognuno degli ultimi quattro mesi del 1979. Su alcune di tali tabelle si trova un raffronto tra i risultati ottenuti, espressi in cifre, e le quote: "85% delle quote" o "84,7% delle quote". Tale documento proverebbe la partecipazione della ATO non soltanto a un progetto di ripartizione del mercato per il 1979, ma anche al controllo dell' esecuzione di tale progetto tra i quattro produttori francesi.

154 Tali elementi sarebbero corroborati da un quarto documento, cioè una tabella reperita al tempo stesso presso la ATO e l' ICI (com. gen., all. 59 e 61), che raffronta, per tutti i produttori, le loro vendite espresse in tonnellate e in quote di mercato, sotto le seguenti rubriche: "1979 actual", "1980 target" (obiettivo 1980), "(1980) actual" e "1981 aspirations" (aspirazioni 1981). La Commissione sostiene che nella sua risposta alla richiesta di informazioni (com. gen., all. 8), in relazione a tale documento, l' ICI ha dichiarato che: "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori).

155 Secondo la Commissione, tali documenti dimostrano che i produttori sono arrivati a mettersi d' accordo in merito ai volumi di vendita di ciascuno, utilizzando come base negoziale un certo numero di dati rispecchianti le ambizioni di ognuno. La variazione nei volumi, espressi in tonnellate, assegnati ai diversi produttori deriverebbe dal fatto che, a causa di una valutazione inizialmente troppo ottimista dell' importanza del mercato, è stato necessario adeguare tali volumi, corrispondenti alle quote convenute sotto forma di quote di mercato in funzione della nuova valutazione del mercato globale. Tale conclusione sarebbe corroborata da un ultimo documento, cioè il resoconto di due riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), secondo il quale "compared with target tonnages based on a 1,2 million tonne market in Western Europe in 1980 individual companies performances were reported as follows: ... ATO: Target (kt) 37,2/Actual (kt) 38,2" ((raffrontati con gli obiettivi in termini di volume calcolati sulla base di un mercato, quello dell' Europa occidentale, pari a 1,2 milioni di tonnellate nel 1980, i risultati di ogni singola impresa sono stati riferiti nei seguenti termini: (...) ATO: obiettivo 37,2 kt/effettivi 38,2 kt) )). PER LA CONTINUAZIONE DEI MOTIVI VEDI SOTTO NUMERO : 689A0003.2

156 La Commissione riconosce che per il 1981 non è stato possibile concludere nessun accordo in materia di quote. Tuttavia, essa ritiene che siano stati adottati alcuni provvedimenti provvisori. Così, la Commissione sostiene che dal resoconto delle suddette riunioni del gennaio 1981 risulta che i produttori raffrontavano i loro risultati effettivi con gli obiettivi stabiliti, e da una tabella reperita presso l' ICI (com. gen., all. 65), ma la cui fonte è un produttore italiano, può dedursi che i produttori raffrontavano le loro vendite per il 1981 con quelle dell' anno precedente. Essa ne ricava che per il 1981, in mancanza di un accordo generale sulla ripartizione dei volumi di vendita per tale anno, sono stati adottati taluni provvedimenti provvisori.

157 La Commissione sostiene che per il 1982 diversi documenti provenienti dalla Monte e dall' ICI (com. gen., all. 69-71) attestano che proposte in materia di quote sono state formulate da questi produttori, ma senza esiti positivi.

158 Essa sostiene che dalle tabelle allegate ai resoconti delle riunioni del 9 giugno 1982 e del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 25 e 28) discende che durante il primo semestre del 1982 i produttori raffrontavano le loro vendite mensili con quelle realizzate nel 1981. Per quanto riguarda il secondo semestre, essa aggiunge che dal secondo di tali resoconti si ricava che i produttori sono stati invitati a contenere le loro vendite mensili entro i limiti di quelle del primo semestre. Dalle tabelle allegate ai resoconti delle riunioni del 6 ottobre, 2 novembre e 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 31-33) discenderebbe che i produttori hanno raffrontato le vendite del secondo semestre con quelle del primo.

159 La Commissione prosegue affermando che essa dispone delle aspirazioni e delle proposte espresse dai vari produttori, per loro stessi e per gli altri produttori, su richiesta dell' ICI e a quest' ultima comunicate (com. gen., all. 74-76 e 78-84) al fine di raggiungere un accordo in materia di quote per il 1983. Secondo la Commissione, tali proposte sono state immesse in un elaboratore elettronico per ottenere una media, poi raffrontata con le aspirazioni di ciascun produttore. Il documento frutto di tale operazione sarebbe stato oggetto di commento in una nota interna dell' ICI, intitolata "Polypropylene Framework" (Schema per il polipropilene; com. gen., all. 87), in cui, in particolare, le aspirazioni della ATO sarebbero state giudicate totalmente "irragionevoli". I dati in merito alle aspirazioni della ATO si troverebbero non soltanto nel documento elaborato al computer ma anche in una nota manoscritta della ATO (all. 17, com. spec. ATO). A tali documenti la Commissione aggiunge una nota interna dell' ICI intitolata "Polypropylene framework 1983" (Schema per il polipropilene 1983; com. gen., all. 86) in cui quest' ultima descrive nelle grandi linee un futuro accordo sulle quote.

160 Essa afferma che il resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33) mostra che gli esperti hanno esaminato una proposta in materia di quote limitata al primo trimestre del 1983. Inoltre una nota interna dell' ICI, datata 8 dicembre 1982 (com. gen., all. 77), indicherebbe che la ATO (così come altre) trovava "accettabile" la quota assegnatale, malgrado il fatto che la giudicasse troppo bassa e che si sarebbe dichiarata contraria a tale quota trimestrale se essa avesse costituito la base per un accordo valido per tutto l' anno.

161 Infine, la Commissione sostiene che dal documento interno reperito presso la Shell (com. gen., all. 90) discende che è stato raggiunto un accordo in materia di quote per il secondo trimestre del 1983. Infatti, secondo detto documento, la Shell aveva ordinato alle sue società di vendita nazionali di ridurre le loro vendite per rispettare la quota assegnatale. A ciò la Commissione aggiunge che il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) mostra che durante detta riunione si sono svolti scambi di informazioni sui volumi di vendita relativi al mese di maggio.

c) Giudizio del Tribunale

162 Occorre ricordare che dal 1978 la ricorrente ha partecipato regolarmente alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene durante le quali si sono svolte discussioni riguardanti i volumi di vendita dei vari produttori e si sono scambiate informazioni al riguardo.

163 Si deve rilevare, parallelamente alla partecipazione della ATO alle riunioni, che il suo nome figura in varie tabelle che, come risulta chiaramente dal loro contenuto, erano destinate a definire obiettivi in materia di quantitativi di vendita (com. gen., all. 55 e seguenti). Orbene la maggior parte delle ricorrenti ha ammesso, nella risposta a un quesito scritto posto dal Tribunale, che non sarebbe stato possibile redigere le tabelle reperite presso l' ICI, la ATO e la Hercules in base alle statistiche del sistema di scambio di dati Fides. L' ICI ha peraltro dichiarato a proposito di una delle dette tabelle, nella risposta alla richiesta d' informazioni (com. gen., all. 8), che "the source of information for actual historic figures in this table would have been the producers themselves" (a fornire le cifre della tabella che corrispondono a cifre già realizzate devono essere stati gli stessi produttori). Pertanto, la Commissione poteva a buon diritto considerare che il contenuto di tali tabelle era stato fornito dalla ATO nell' ambito delle riunioni cui essa partecipava.

164 La terminologia usata nei vari documenti relativi al 1979 e 1980, prodotti dalla Commissione ((come "revised target" (obiettivo modificato), "opening suggestions" (suggerimenti iniziali), "proposed adjustments" (modifiche proposte), "agreed targets" (obiettivi concordati) )), consente di concludere che vi è stato concorso di volontà fra produttori.

165 Per quanto riguarda in particolare il 1979, si deve rilevare, in base al resoconto complessivo della riunione del 26 e 27 settembre 1979 (com. gen., all. 12) ed alla tabella non datata, reperita presso l' ICI, intitolata "Producers' Sales to West Europe" (Vendite dei produttori nell' Europa occidentale) - nella quale sono riprodotti, per tutti i produttori di polipropilene dell' Europa occidentale, i dati di vendita espressi in migliaia di tonnellate degli anni 1976, 1977 e 1978 nonché cifre menzionate nelle rubriche "1979 actual" (cifre effettive del 1979), "revised target" e "79" - che in quella riunione si riconobbe la necessità di rendere il sistema di quote concordato per il 1979 più rigoroso negli ultimi tre mesi di quell' anno. Infatti, il termine "tight" (severo), letto congiuntamente alla limitazione all' 80% di 1/12 delle vendite annue previste, indica che il regime inizialmente contemplato per il 1979 doveva essere reso più rigoroso per l' ultimo trimestre. Questa interpretazione del resoconto è corroborata dalla tabella sopra citata, la quale contiene, sotto il titolo "79" nell' ultima colonna a destra della colonna intitolata "revised target", cifre che devono corrispondere alle quote fissate inizialmente. Queste ultime devono essere state modificate in senso più rigoroso giacché erano state stabilite in base ad una stima troppo ottimistica del mercato, come si è verificato anche nel 1980. Questi rilievi non sono infirmati dal riferimento, contenuto nel punto 31, terzo capoverso, della decisione, ad un piano "proposto o concordato a Zurigo per limitare le vendite mensili all' 80% della media dei primi otto mesi dell' anno". Infatti, questo riferimento, letto congiuntamente al punto 54 della decisione, dev' essere inteso nel senso che per le vendite mensili dei primi otto mesi del 1979 erano già stati definiti inizialmente obiettivi quantitativi.

166 Inoltre, i produttori francesi, tra i quali la ricorrente, mese per mese si sono sistematicamente scambiati i loro dati di vendita durante gli ultimi quattro mesi del 1979 e li hanno raffrontati con "quote" (all. lettera 3 aprile 1985). Se ne può dedurre che i produttori francesi hanno per lo meno tentato di verificare il rispetto degli obiettivi concordati.

167 Per quanto riguarda il 1980, il Tribunale rileva che la fissazione di obiettivi in termini di quantitativi di vendita per l' intero anno risulta dalla tabella datata 26 febbraio 1980, reperita presso la ATO (com. gen., all. 60) e contenente una colonna "agreed targets 1980" (obiettivi concordati 1980), nonché dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981 (com. gen., all. 17), durante le quali dei produttori, fra cui la ricorrente, confrontarono i quantitativi effettivamente venduti ("Actual kt") con gli obiettivi fissati ("Target kt"). Inoltre tali documenti sono confermati da una tabella datata 8 ottobre 1980 (com. gen., all. 57), nella quale si raffrontano due colonne, l' una relativa alla "1980 Nameplate Capacity" (capacità nominale) e l' altra alla "1980 Quota" per i vari produttori.

168 Per quanto concerne il 1981, il Tribunale rileva che si fa carico ai produttori di aver partecipato alle trattative dirette ad un accordo in materia di quote per tale anno ed avere, in quell' ambito, indicato le loro "aspirazioni"; in attesa di un accordo, di aver convenuto, come misura temporanea, di ridurre nel periodo febbraio-marzo 1981 le loro vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' "obiettivo" concordato per il 1980 e di essersi assegnati, per il resto dell' anno, la stessa quota teorica dell' anno precedente; di aver reso note ogni mese, durante le riunioni, le rispettive vendite; infine, di aver controllato se le loro vendite rispettassero le quote teoriche assegnate.

169 L' esistenza di trattative fra i produttori intese all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione delle "aspirazioni" dei produttori durante le dette trattative sono attestate da vari elementi di prova, come talune tabelle riproducenti, per ciascun produttore, le cifre "actual" ed i "targets" per il 1979 e il 1980, nonché le sue "aspirations" per il 1981 (com. gen., all. 59 e 61), come una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 62) in cui figuravano, per ciascun produttore, la quota per il 1980, le proposte di altri produttori quanto alla quota da assegnargli per il 1981 e le sue "aspirazioni" per il 1981 e come una nota interna dell' ICI (com. gen., all. 63), che descrive l' evoluzione delle trattative e in cui si legge:

"Taking the various alternatives discussed at yesterday' s meeting we would prefer to limit the volume to be shared to no more than the market is expected to reach in 1981, say 1.35 million tonnes. Although there has been no further discussion with Shell, the four majors could set the lead by accepting a reduction in their 1980 target market share of about 0.35% provided the more ambitious smaller producers such as Solvay, Saga, DSM, Chemie Linz, Anic/SIR also tempered their demands. Provided the majors are in agreement the anomalies could probably be best handled by individual discussions at Senior level, if possible before the meeting in Zurich".

(Fra le varie soluzioni discusse durante la riunione di ieri, preferiremmo che il volume da dividere non superi quello che si prevede che il mercato raggiunga nel 1981, ossia 1,35 milioni di tonnellate. Sebbene non vi siano state ulteriori discussioni con la Shell, i quattro maggiori produttori potrebbero dare l' esempio accettando una riduzione dello 0,35% circa della quota di mercato prevista come obiettivo per il 1980, purché i produttori minori più ambiziosi, come la Solvay, la Saga, la DSM, la Chemie Linz, l' Anic/SIR moderino anch' essi le loro esigenze. Purché i maggiori produttori siano d' accordo, il miglior modo per trattare le anomalie sarebbe probabilmente quello di discuterle singolarmente a livello dirigenziale, se possibile prima della riunione di Zurigo).

Questo documento è accompagnato da una proposta di compromesso espressa in cifre, che raffronta i risultati del compromesso per ciascun produttore rispetto al 1980 ("% of 1980 target").

170 L' adozione di misure temporanee consistenti nella riduzione nel periodo febbraio-marzo 1981 delle vendite mensili a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo concordato l' anno precedente risulta dal resoconto delle riunioni del gennaio 1981, nel quale si legge:

"In the meantime (février-mars) monthly volume would be restricted to 1/12 of 85% of the 1980 target with a freeze on customers."

((Nel frattempo (febbraio-marzo) il volume mensile sarebbe ridotto a 1/12 dell' 85% dell' obiettivo 1980 con un congelamento dei clienti)).

171 Il fatto che i produttori si siano assegnati per il resto dell' anno la stessa quota teorica dell' anno precedente ed abbiano controllato, scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, se queste ultime rispettassero la detta quota è provato dalla combinazione di tre documenti. Si tratta innanzitutto di una tabella datata 21 dicembre 1981 (com. gen., all. 67), che riproduce per ciascun produttore le vendite ripartite mese per mese e le cui ultime tre colonne relative a novembre e dicembre nonché al totale annuo sono state aggiunte a mano. Si tratta poi di una tabella non datata, redatta in italiano, intitolata "Scarti per società" e reperita presso l' ICI (com. gen., all. 65), in cui sono poste a confronto, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-dicembre 1981, le cifre delle vendite "actual" con le cifre "theoretic" (teoriche). Si tratta infine di una tabella senza data, reperita presso l' ICI (com. gen., all. 68), nella quale si raffrontano, per ciascun produttore e per il periodo gennaio-novembre 1981, le cifre delle vendite e le quote di mercato con quelle del 1979 e del 1980 e si effettua una proiezione per la fine dell' anno.

172 Effettivamente, la prima tabella mostra come i produttori si siano scambiati i dati delle rispettive vendite mensili. Essendo combinato con il raffronto tra tali dati e quelli relativi al 1980 - raffronto operato nelle altre due tabelle concernenti lo stesso periodo - tale scambio d' informazioni, trattandosi di dati che un operatore indipendente tratta con rigorosa riservatezza come segreti d' affari, corrobora le conclusioni formulate nella decisione.

173 La partecipazione della ricorrente a queste varie attività risulta sia dalla sua presenza alle riunioni nelle quali si sono svolte le azioni di cui trattasi, segnatamente alle riunioni del gennaio 1981, sia dalla menzione del suo nome nei vari documenti sopra citati. In questi ultimi figurano peraltro dei dati che, secondo quanto l' ICI ha dichiarato, come si è detto, nella risposta ad un quesito scritto del Tribunale - alla quale altre ricorrenti fanno riferimento nelle loro risposte -, non potevano essere determinati in base alle statistiche del sistema Fides.

174 Per quanto riguarda il 1982, il Tribunale rileva che si rimprovera ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo in materia di quote per quell' anno; di aver espresso, in tale ambito, le proprie aspirazioni in termini di tonnellate; di aver comunicato nelle riunioni, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi alle loro vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale realizzata nell' anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre, per limitare le loro vendite mensili alla percentuale del mercato globale ottenuta nel primo semestre del 1982.

175 L' esistenza di trattative tra i produttori volte all' istituzione di un sistema di quote e la comunicazione, in tale ambito, delle loro aspirazioni sono attestate, in primo luogo, da un documento intitolato "Scheme for discussions 'quota system 1982' " (Schema per la discussione di un sistema di quote per il 1982; com. gen., all. 69), nel quale sono indicati, per tutti i destinatari della decisione, tranne la Hercules, il tonnellaggio che ciascuno riteneva spettargli e, inoltre, per taluni di essi (tutti tranne Anic, Linz, Petrofina, Shell e Solvay), il tonnellaggio che a loro avviso doveva essere attribuito agli altri produttori; in secondo luogo, da una nota dell' ICI intitolata "Polypropylene 1982, Guidelines" ((Polipropilene 1982, linee direttrici; com. gen., all. 70, a) )), nella quale l' ICI fa un' analisi delle trattative in corso; in terzo luogo, da una tabella datata 17 febbraio 1982 ((com. gen., all. 70, b) )) in cui si confrontano varie proposte di ripartizione delle vendite, una delle quali, intitolata "ICI Original Scheme" (Schema originario ICI), costituisce oggetto in un' altra tabella, manoscritta, di leggere modifiche ad opera della Monte in una colonna intitolata "Milliavacca 27/1/82" ((si tratta del nome di un impiegato della Monte; com. gen., all. 70, c) )); in ultimo luogo, da una tabella redatta in italiano (com. gen., all. 71), che costituisce una proposta complessa (descritta nel punto 58, secondo capoverso, parte finale, della decisione).

176 Le misure adottate per il primo semestre risultano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982 (com. gen., all. 24), nel quale si legge in particolare:

"To support the move a number of other actions are needed a) limit sales volume to some agreed prop. of normal sales."

((Per sostenere l' azione sono necessarie talune altre misure a) limitare il volume delle vendite ad una determinata prop.(orzione) concordata delle vendite normali)).

L' attuazione di tali misure è attestata dal resoconto della riunione del 9 giugno 1982 (com. gen., all. 25), al quale è allegata una tabella che riproduce, per ciascun produttore, la cifra "actual" delle vendite del periodo gennaio-aprile 1982 confrontata con una cifra "theoretical based on 1981 av(erage) market share" (teorica calcolata in base alla quota media di mercato del 1981), nonché dal resoconto della riunione del 20 e 21 luglio 1982 (com. gen., all. 26) relativamente al periodo gennaio/maggio 1982 e dal resoconto del 20 agosto 1982 (com. gen., all. 28) relativamente al periodo gennaio/luglio 1982.

177 Le misure prese per il secondo semestre sono provate dal resoconto della riunione del 6 ottobre 1982 (com. gen., all. 31), nel quale si legge che: "In October this would also mean restraining sales to the Jan/June achieved market share of a market estimated at 100 kt" (In ottobre, ciò significherebbe anche limitare le vendite alla parte di mercato ottenuta nel periodo gennaio-giugno su un mercato stimato in 100 kt) e che: "Performance against target in September was reviewed" (I risultati ottenuti rispetto all' obiettivo di settembre sono stati riesaminati). Al detto resoconto è allegata una tabella intitolata "September provisional sales versus target (based on Jan-June market share applied to demand est(imated) at 120 Kt)" ((Vendite previste per settembre rispetto all' obiettivo (calcolato in base alla quota di mercato gennaio/giugno applicata a una domanda valutata in 120 kt) )). Il mantenimento di tali misure è confermato dal resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 (com. gen., all. 33), al quale è allegata una tabella in cui sono raffrontate, per il novembre 1982, le vendite "Actual" con le cifre "Theoretical", calcolate a partire da "J-June % of 125 Kt" (percentuale g-giugno di 125 kt).

178 Il Tribunale rileva che, per quanto concerne il 1981 e i due semestri 1982, giustamente la Commissione ha desunto dal reciproco controllo, effettuata nel corso delle riunioni periodiche, sull' attuazione di un sistema di limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo anteriore, che tale sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.

179 Quanto al 1983, il Tribunale rileva come dai documenti prodotti dalla Commissione (com. gen., all. 33, 77, 85 e 87) risulti che alla fine del 1982 e all' inizio del 1983 i produttori di polipropilene discussero di un sistema di quote relativo al 1983, che la ricorrente partecipò alle riunioni in cui il sistema fu discusso e fornì in quella sede dati relativi alla sue vendite, che nella tabella allegata al resoconto della riunione del 2 dicembre 1982 figura, a fianco della quota indicata in corrispondenza del nome della ricorrente, la menzione "accettabile" e, infine, che l' ICI osservò in una nota interna (com. gen., all. 77) che la ricorrente "feels that the proposed figure is too low. If the intention is to drift from the first quarter into an agreement for the whole year, ATO would not accept" (ritiene la cifra proposta troppo bassa. Se l' intenzione è quella di passare dal primo trimestre ad un accordo per l' intero anno, la ATO non accetterebbe).

180 Ne consegue che la ricorrente ha partecipato alle trattative intese all' istituzione di un sistema di quote per il 1983.

181 Quanto alla questione se tali trattative abbiano effettivamente avuto successo per quanto riguarda i primi due trimestri del 1983, come si afferma nella decisione (punti 63, terzo capoverso, e 64), il Tribunale rileva che dal resoconto della riunione del 1 giugno 1983 (com. gen., all. 40) emerge che la ricorrente ha indicato in quella sede i dati relativi alle sue vendite di maggio, al pari di altre nove imprese. Inoltre, nel resoconto di una riunione interna del gruppo Shell del 17 marzo 1983 (com. gen., all. 90) si legge:

"... and would lead to a market share of approaching 12% and well above the agreed Shell target of 11%. Accordingly the following reduced sales targets were set and agreed by the integrated companies".

(( (...) e porterebbe a una quota di mercato prossima al 12%, che sarebbe di molto superiore all' obiettivo Shell concordato dell' 11%. Pertanto sono stati fissati e concordati dalle imprese del gruppo i seguenti, più limitati, obiettivi di vendita)).

Sono indicati i nuovi obiettivi, espressi in tonnellate, dopo di che si rileva:

"this would be 11.2 Pct of a market of 395 kt. The situation will be monitored carefully and any change from this agreed plan would need to be discussed beforehand with the other PIMS members".

(ciò rappresenterebbe l' 11,2% di un mercato di 395 kt. La situazione sarà attentamente seguita ed ogni modifica di questo piano concordato sarà previamente discussa con gli altri membri del PIMS).

182 Secondo il Tribunale, giustamente la Commissione ha desunto dalla combinazione di questi due documenti che le trattative tra i produttori portarono all' istituzione di un sistema di quote. Infatti la nota interna del gruppo Shell indica che questa impresa chiedeva alle proprie società nazionali di vendita di limitare le vendite non per ottenere la diminuzione del volume complessivo delle vendite del gruppo Shell, ma per limitare all' 11% la quota globale di mercato del gruppo. Tale limitazione espressa in termini di quota di mercato può spiegarsi solo nell' ambito di un sistema di quote. Inoltre, il resoconto della riunione del 1 giugno 1983 costituisce un ulteriore indizio dell' esistenza di detto sistema, poiché uno scambio di informazioni relative alle vendite mensili dei vari produttori ha lo scopo primario di controllare il rispetto degli impegni assunti.

183 Si deve infine rilevare che la cifra dell' 11%, come quota di mercato della Shell, figura non solo nella nota interna della Shell, ma anche in altri due documenti, vale a dire una nota interna dell' ICI, in cui quest' ultima rileva che la Shell propone la cifra suddetta per sé, per la Hoechst e per l' ICI (com. gen., all. 87), e il resoconto, redatto dall' ICI, di una riunione del 29 novembre 1982 fra l' ICI e la Shell, nella quale fu richiamata la proposta precedente (com. gen., all. 99).

184 Va aggiunto che, siccome le varie misure di limitazione dei volumi delle vendite avevano lo stesso scopo - cioè ridurre la pressione esercitata sui prezzi dall' offerta esuberante -, giustamente la Commissione ha concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.

185 Gli argomenti addotti dalla ricorrente non sono tali da inficiare la ricostruzione dei fatti operata dalla Commissione.

186 In primo luogo, infatti, l' argomento della ricorrente relativo all' aumento della sua quota di mercato, alla saturazione della sua capacità produttiva e al superamento delle asserite quote non permette di inficiare le affermazioni contenute nella decisione secondo le quali si è raggiunto un accordo relativo a quote di vendita (mentre non si è sostenuto che tali accordi siano stati rispettati). Peraltro, le quote convenute erano quote di vendita e non quote di produzione. E' per questo motivo che la saturazione della capacità produttiva della ricorrente non è argomento pertinente.

187 In secondo luogo, per quanto riguarda le fluttuazioni dei dati riportati nelle varie tabelle relative al 1980, è importante osservare che esse sono trascurabili e che non inficiano l' esistenza di un sistema di quote. L' adattamento dei quantitativi in termini di tonnellate corrispondenti alle quote di mercato assegnate ai diversi produttori in funzione degli sviluppi del mercato totale dev' essere considerato una normale operazione nell' ambito di un sistema di quote, quando i partecipanti a tale sistema errano nella valutazione della domanda totale, come è stato il caso nella fattispecie per il 1980.

188 In terzo luogo, non è necessario che l' autore e il metodo di formulazione di ogni documento siano stati, rispettivamente, identificati e descritti affinché la Commissione possa prendere in considerazione taluni documenti a carico di una data impresa, quanto meno quando questi ultimi si inseriscono nel contesto di riunioni in relazione alle quali è dimostrato che avevano in particolare come scopo quello di definire obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita.

189 In quarto luogo, l' affermazione della ricorrente, secondo cui la Commissione, analizzando i documenti probatori, avrebbe confuso una semplice operazione statistica di rilevamento degli sviluppi del mercato con la prova di un' intesa, non poggia su nessun argomento né su circostanze di fatto e inoltre manca di credibilità.

190 In quinto luogo, infine, il fatto che in talune tabelle il totale delle quote di mercato o di quelle assegnate ai vari produttori superi il 100% o la valutazione del mercato globale non priva tali tabelle del loro valore probatorio. Infatti, tale superamento non si riscontra nelle tabelle che, a parere della Commissione, mostrano la manifestazione di un concorso di volontà ("revised" o "agreed target"; com. gen., all. 55 e 60) e il fatto che esso appaia nelle tabelle che costituiscono fasi intermedie del negoziato è perfettamente normale, poiché i produttori in tale sede esprimevano le loro "aspirazioni".

191 Alla luce delle considerazioni fin qui svolte, occorre concludere che la Commissione ha sufficientemente provato che la ricorrente figurava tra i produttori di polipropilene tra i quali sono intervenuti concorsi di volontà in merito agli obiettivi in materia di volumi di vendita per il 1979, il 1980 e la prima metà del 1983 e alla limitazione delle loro vendite mensili con riferimento a un periodo anteriore per il 1981 e il 1982, menzionati nella decisione e che si inserivano in un sistema di quote.

2. L' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE

A - Atto impugnato

192 La decisione (punto 89, primo capoverso) ricorda che l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE cita espressamente come restrittivi della concorrenza gli accordi che direttamente o indirettamente stabiliscono prezzi di vendita o ripartiscono i mercati tra i produttori. Orbene, tali sarebbero appunto le caratteristiche essenziali degli accordi in esame.

193 Secondo la decisione (punto 89, secondo, terzo e quarto capoverso), lo scopo fondamentale dell' istituzione di un sistema di riunioni periodiche e della continua collusione tra i produttori sarebbe stato quello di realizzare incrementi di prezzi mediante un complesso di accordi generali e particolari. Progettando un' azione comune in materia di prezzi, consistente nel determinare, per ogni tipo e moneta nazionale, prezzi obiettivo da applicare a partire da una data concordata, i produttori avrebbero cercato di eliminare gli eventuali rischi di qualsiasi tentativo di aumento unilaterale. Così, l' obiettivo finale dei vari sistemi di quote e degli altri meccanismi intesi a conciliare le disparità di interessi tra i produttori già affermati sul mercato e i nuovi arrivati sarebbe stato quello di creare condizioni artificiali di stabilità, favorevoli agli aumenti dei prezzi.

194 Nel perseguire tali obiettivi, i produttori avrebbero mirato ad organizzare il mercato del polipropilene su una base che sostituisse al libero gioco delle forze concorrenziali una collusione istituzionalizzata e sistematica tra i produttori: il risultato era un' intesa (decisione, punto 89, quinto capoverso).

195 Nella decisione (punto 90, primo e secondo capoverso) si rileva che, siccome l' oggetto dell' accordo è manifestamente anticoncorrenziale, non è strettamente necessario, ai fini dell' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, dimostrare che anche l' effetto di tale accordo è pregiudizievole alla concorrenza. Nella fattispecie, però, le risultanze probatorie evidenzierebbero che l' accordo ha prodotto veramente un effetto sostanziale sulle condizioni di concorrenza.

196 Secondo la decisione (punto 90, terzo e quarto capoverso), l' accordo conseguito nelle riunioni su prezzi obiettivo per ciascuna qualità e in ciascuna valuta nazionale sarebbe stato attuato dai produttori impartendo istruzioni in materia di prezzi ai propri uffici vendite o agenti nazionali, che a loro volta dovevano informare i clienti in merito ai nuovi livelli di prezzo. In tal modo, ai clienti sarebbe stato applicato un prezzo base uniforme in ciascuna moneta per ciascuna qualità. Vero è che singoli clienti beneficiavano di speciali condizioni o sconti, che alcuni produttori rinviavano l' applicazione dell' aumento previsto o facevano concessioni e che alcuni produttori, per certi tipi e in certi paesi, fissavano perfino prezzi effettivi lievemente inferiori agli obiettivi, sia pur nei limiti di un' azione generale condotta da tutti gli altri. Resterebbe peraltro il fatto che la fissazione di un particolare livello di prezzo e la sua successiva presentazione sul mercato come "prezzo di listino" o "prezzo ufficiale" significavano che per ciò stesso le opportunità dei clienti di negoziare con i produttori venivano già limitate e che i clienti venivano privati di molti dei vantaggi di cui altrimenti avrebbero beneficiato grazie al libero gioco delle forze concorrenziali.

197 La decisione (punto 90, ultimo capoverso) sottolinea che le prove documentali, compresi i rapporti sulla situazione di mercato degli stessi produttori, dimostrano l' esistenza sul mercato di iniziative concertate in materia di prezzi coinvolgenti tutti i produttori e lo stretto rapporto intercorrente tra queste iniziative e il sistema di riunioni regolari.

198 La decisione (punto 91, primo capoverso) riconosce che il livello di prezzi raggiunto era generalmente inferiore agli "obiettivi" e che le iniziative in materia di prezzi tendevano a perdere il proprio dinamismo, concludendosi talvolta con un netto calo dei prezzi in questione; tuttavia essa rileva che i grafici ai quali gli stessi produttori si richiamavano mostrano nel corso degli anni uno stretto parallelismo tra l' andamento dei prezzi obiettivo e la dinamica dei prezzi praticati. Nel periodo durante il quale furono attuate le iniziative conosciute in materia di prezzi, i prezzi raggiunti ogni mese si sarebbero accostati all' obiettivo concordato. In caso di un improvviso "collasso" (ad esempio, a causa di un calo dei prezzi del propilene), questo sarebbe stato bloccato fissando un nuovo obiettivo molto inferiore, ristabilendo così la tendenza al rialzo. Questa tattica avrebbe ottenuto un particolare successo nel periodo luglio/novembre 1983.

199 Secondo la decisione (punto 91, secondo capoverso), negli anni in cui era in funzione un sistema le forniture della maggior parte dei produttori non si sarebbero in genere discostate nettamente dalle quote o obiettivi assegnati.

200 La decisione (punto 91, terzo capoverso) replica alla ricorrente, che ha richiamato l' attenzione sugli scarti esistenti tra i suoi obiettivi originari in termini quantitativi e le sue forniture effettive in un determinato anno (in particolare nel 1980), sostenendo che tale fenomeno smentisce l' esistenza di un sistema di quote, che nel corso di tale anno gli obiettivi in termini di quantitativi vennero riveduti di continuo e che la divisione concordata del mercato era stata intesa da tutti i partecipanti in termini di quote di mercato. Così, se da un lato la ricorrente ha fatto presente l' aumento progressivo del quantitativo venduto ogni anno nell' Europa occidentale (da 39 000 tonnellate nel 1979 a 45 000 tonnellate nel 1982), dall' altro la quota di mercato da essa realizzata si sarebbe mantenuta in realtà sempre costante (fra il 3,1% e il 3,2%), corrispondendo quasi esattamente all' obiettivo percentuale assegnato a quest' impresa per ciascun anno. Parimenti, le modifiche della quota di mercato di taluni produttori dal 1977 in poi non dimostrerebbero l' esistenza di una concorrenza priva di qualunque restrizione, in quanto quote od obiettivi sarebbero stati concordati in modo da tener conto delle ambizioni dei nuovi arrivati e in quanto le imprese di maggiore importanza avrebbero accettato una certa riduzione delle rispettive quote di mercato nell' intento di incrementare i livelli dei prezzi (decisione, punto 91, ultimo capoverso).

201 La decisione (punto 92, primo capoverso) conclude che il fatto che la monopolizzazione del mercato fosse incompleta e non escludesse interamente l' azione di forze concorrenziali non osta all' applicazione dell' art. 85 del Trattato CEE: a causa del numero elevato di produttori e della disparità dei loro interessi commerciali nonché della mancanza di misure coattive da applicare nel caso di mancata osservanza, da parte di un produttore, delle disposizioni concordate, un' intesa non sarebbe stata in grado di controllare totalmente le attività dei partecipanti. Inoltre la decisione (punto 92, ultimo capoverso) respinge l' argomento delle imprese, secondo cui in mancanza degli accordi gli sviluppi del mercato sarebbero stati i medesimi, affermando che ciò che sarebbe potuto succedere è una questione puramente teorica, ma è significativo che i produttori stessi avrebbero riconosciuto l' efficacia delle loro riunioni quando, nel maggio 1982, respinsero il suggerimento di non tenerne più, in quanto ritennero preferibile, in una situazione di equilibrio tra offerta e domanda, prendere misure attive per un rialzo dei prezzi, anziché rimettersi a tal fine al gioco del mercato.

202 Peraltro, nella decisione (punto 73) si sostiene che in ogni caso la Commissione non ha mai inteso affermare che con il sistema delle riunioni periodiche si siano potute controllare in tutto e per tutto le operazioni e le vendite dei produttori o che tale sistema sia stato l' unico fattore a incidere sui prezzi del polipropilene. Le prove su cui si basa la Commissione dimostrerebbero infatti che i produttori hanno riconosciuto che sul mercato incidevano fattori - quali le fluttuazioni della domanda o gli aumenti di prezzo delle materie prime - che sfuggivano al loro controllo. Per decidere l' entità, i tempi di attuazione, le modalità e le prospettive di successo di un' iniziativa programmata in materia di prezzi, i produttori hanno dovuto tener conto di tali fattori di mercato. Tuttavia uno degli scopi principali delle riunioni sarebbe stato quello di cercare di coordinare le reazioni dei produttori a questi fattori. Può anche darsi che i prezzi siano stati determinati in gran parte dalle condizioni dell' offerta e della domanda, ma dalle prove documentali risulterebbe che attraverso i loro sistemi di controllo dei volumi o delle quote i produttori cercavano di alterare tali condizioni.

B - Argomenti delle parti

203 La ricorrente sostiene che l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE vieta le "intese e pratiche concordate" non soltanto quando pregiudicano il commercio tra Stati membri, ma anche quando hanno un oggetto o un effetto anticoncorrenziale. Essa afferma che nessuno di questi due elementi sarebbe presente nel caso della ATO, in quanto l' indipendenza della sua politica commerciale escluderebbe che il suo comportamento abbia potuto avere lo scopo di pregiudicare la libera concorrenza.

204 Secondo la ricorrente, la Commissione non sarebbe nemmeno stata in grado di dimostrare l' esistenza di un effetto sul mercato, dato che la sua dimostrazione consisterebbe unicamente in affermazioni di principio (decisione, punti 90-92), mentre la Commissione riconoscerebbe in un' altra parte della sua decisione (punto 73) che le condizioni dell' offerta e della domanda hanno potuto determinare il prezzo. Così, si contesterebbe ai produttori di aver "tentato di alterare" tali condizioni attraverso i loro sistemi di controllo dei volumi o delle quote.

205 La ricorrente sostiene che l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE non potrebbe trovare applicazione nei suoi confronti poiché, anche supponendo che si sia verificato un simile tentativo di alterazione, quest' ultimo non avrebbe sortito effetti sul mercato e poiché la ATO non vi avrebbe partecipato e non si sarebbe assoggettata a controlli in materia di volumi né a sistemi di quote o di determinazione di prezzi.

206 La ricorrente sostiene che la Commissione si trova in presenza di una contraddizione che le è impossibile risolvere. Infatti, la Commissione riterrebbe di aver trovato nei documenti in suo possesso, in particolare negli scritti di uno dei partecipanti, la prova incontestabile dell' esistenza dell' accordo, per di più nella forma da essa illustrata, ma tale descrizione teorica non corrisponderebbe per nulla a quanto effettivamente rilevato in merito sia al comportamento della ricorrente, sia al funzionamento del mercato del polipropilene.

207 Per parte sua, la Commissione fa riferimento ai punti della decisione summenzionati dalla ricorrente per replicare alle affermazioni secondo cui, da un lato, non ci sarebbero stati effetti sul mercato e, dall' altro, tale assenza di effetti osterebbe all' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

C - Giudizio del Tribunale

208 Il Tribunale constata che l' argomento della ricorrente tende unicamente a dimostrare che la sua partecipazione alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene non ricadeva nel divieto posto dall' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, in quanto il suo comportamento concorrenziale sul mercato dimostrerebbe che tale partecipazione era priva sia di scopi sia di effetti anticoncorrenziali.

209 L' art. 85, n. 1, del Trattato CEE vieta, in quanto incompatibili con il mercato comune, tutti gli accordi tra imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri e che abbiano lo scopo o l' effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all' interno del mercato comune, in particolare quelli consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d' acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione e nel ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento.

210 Il Tribunale ricorda che dai giudizi da esso espressi sulla ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione risulta che le riunioni periodiche alle quali la ricorrente ha partecipato assieme a dei concorrenti avevano lo scopo di restringere la concorrenza all' interno del mercato comune, segnatamente mediante la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi di vendita e che, di conseguenza, la partecipazione della ricorrente a tali riunioni non era priva di scopo anticoncorrenziale ai sensi dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE.

211 Ne discende che la Commissione ha giustamente ritenuto che la ricorrente, partecipando alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene tra il 1978 e il settembre 1983, si sia associata ai produttori di polipropilene tra i quali sono intervenuti concorsi di volontà riguardanti iniziative in materia di prezzi, provvedimenti destinati a facilitare l' attuazione di tali iniziative e degli obiettivi in materia di volumi di vendita per il 1979, il 1980 e la prima metà del 1983 nonché, per il 1981 e il 1982, provvedimenti di limitazione delle vendite mensili facendo riferimento a un periodo precedente, e che essa ha in tal modo violato l' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, partecipando a un accordo e a una pratica concordata.

212 Da tutto quanto precede discende che il complesso delle censure della ricorrente riguardanti la ricostruzione dei fatti e l' applicazione dell' art. 85, n. 1, del Trattato CEE, operate dalla Commissione nell' atto impugnato, deve essere respinto.

Sulla motivazione

1. Adozione di un' unica decisione

213 La ricorrente sostiene che la Commissione non ha fornito in modo corretto la prova della partecipazione della ATO a un' intesa. Infatti, sarebbe di volta in volta difficile, pericoloso e artificioso porre tutte le imprese sull' unico piano dell' intesa "orizzontale", a causa delle differenti condizioni economiche dei destinatari della decisione. Eppure, ciò è proprio quello che avrebbe fatto la Commissione, incriminando i produttori di polipropilene per il comportamento in termini spesso molto generali che, nel complesso, estendono alla totalità o alla grande maggioranza di essi censure fondate sul comportamento di alcuni. Detto metodo di descrizione globale degli intrighi contestati ai produttori di polipropilene renderebbe difficile la determinazione precisa dei fatti e degli atti imputati a ognuno di essi, sulla cui base la Commissione ha determinato il rispettivo grado di responsabilità. La decisione non sarebbe così sufficientemente attenta alla posizione delle singole imprese e sarebbe eccessivamente generica, come sarebbe del resto dimostrato dallo scarso numero di passi della stessa nei quali il comportamento proprio della ATO è oggetto di specifica censura, nonché dall' assenza di risposte specifiche agli argomenti della ATO.

214 Essa ancora contesta alla Commissione il fatto di fondarsi su una presunzione generale di colpevolezza. La decisione interpreterebbe sistematicamente i fatti e i documenti nel senso dell' esistenza di un' intesa, senza mai tenere in considerazione che gli stessi fatti possono spiegarsi in forza di altre ragioni. Così, la ATO si troverebbe avvolta in una rete di prove a sostegno della quale ogni produttore sarebbe considerato complice dei comportamenti tenuti da altri produttori, comportamenti che - per quanto anodini siano - sono pur essi sistematicamente interpretati in senso anticoncorrenziale.

215 La Commissione dal canto suo ritiene che i passi della decisione riguardanti la ricorrente siano sufficientemente tanto precisi da consentirle di comprendere la portata delle censure rivoltele. La Commissione aggiunge che la decisione si basa non soltanto sulla comunicazione generale degli addebiti, ma anche sulle comunicazioni specifiche indirizzate alle varie imprese, delle quali una riguarda esclusivamente la ricorrente. Peraltro, la Commissione sottolinea che la ricorrente compare più volte nella decisione e nelle tabelle a questa allegate.

216 Il Tribunale ritiene che le valutazioni da esso espresse in merito all' accertamento dell' infrazione dimostrino che la ricorrente, come il Tribunale, ha potuto isolare con sufficiente precisione le censure formulate nei suoi confronti.

217 Occorre parimenti sottolineare che l' unicità della decisione non ha l' effetto di estendere alla ricorrente censure basate sul comportamento di altri produttori poiché la Commissione ha sufficientemente provato il complesso delle censure prese in considerazione avverso la ricorrente nella decisione.

218 Infine, occorre rilevare che dalle valutazioni del Tribunale in merito all' accertamento dell' infrazione discende che quest' ultima costituisce un' intesa "orizzontale" cui hanno partecipato i vari produttori di polipropilene, ciascuno con le sue proprie caratteristiche economiche, e che la ricorrente non ha indicato in cosa tali caratteristiche ostavano a che la Commissione ponesse i vari produttori sull' unico piano dell' intesa "orizzontale".

219 Da quanto precede discende che la censura non può essere accolta.

2. Motivazione insufficiente

220 La ricorrente sostiene che la decisione non le consente di determinare in che misura la Commissione abbia tenuto conto delle spiegazioni che la ATO le aveva fornito in risposta alle comunicazioni degli addebiti indirizzatele. Infatti, nella decisione la Commissione richiamerebbe la maggior parte di tali addebiti senza fare nessun riferimento agli elementi ad essa comunicati dalla ricorrente, se non per respingerli: in particolare, quelli riguardanti la sua crescita sul mercato fino al livello di saturazione dei suoi impianti e quelli che dimostrano che essa si era limitata a seguire le indicazioni del mercato, dato che le sue istruzioni in materia di prezzi erano successive alla divulgazione di notizie sulla stampa specializzata.

221 La Commissione, dal canto suo, sostiene di aver rigettato tutti gli argomenti della ricorrente che meritavano di essere respinti.

222 Il Tribunale ricorda che, secondo la costante giurisprudenza della Corte (v. segnatamente sentenze 29 ottobre 1980, Van Landewyck/Commissione, cause riunite 209/78-215/78 e 218/78, Racc. pag. 3125, punto 66 della motivazione, e 10 dicembre 1985, Stichting Sigarettenindustrie/Commissione, cause riunite 240/82-242/82, 261/82, 262/82, 268/82 e 269/82, Racc. pag. 3831, punto 88 della motivazione), benché a norma dell' art. 190 del Trattato CEE la Commissione debba motivare le proprie decisioni, menzionando gli elementi di fatto e di diritto dai quali dipende la giustificazione giuridica del provvedimento, nonché le considerazioni che l' hanno indotta ad adottarlo, non è prescritto che essa discuta tutti i punti di diritto e di fatto addotti da ciascun interessato durante il procedimento amministrativo. Ne consegue che la Commissione non è tenuta a rispondere su quei punti che le appaiono del tutto irrilevanti.

223 A tal proposito, occorre rilevare che al primo argomento invocato dalla ricorrente si è già risposto al punto 91, terzo capoverso, della decisione. Detta risposta era specificamente rivolta alla ricorrente, dato che riguarda espressamente l' aumento delle sue vendite. Come il Tribunale ha constatato in sede di valutazione dell' accertamento dell' infrazione, tale primo argomento è privo di pertinenza per quanto riguarda la saturazione degli impianti. Quanto al secondo argomento, esso è stato preso in considerazione nella decisione (punto 30) senza essere accolto. Inoltre, dalle valutazioni del Tribunale in merito all' accertamento dell' infrazione discende che detto argomento è privo di fondamento.

224 Ne consegue che la censura dev' essere respinta.

Sull' ammenda

225 La ricorrente sostiene che, per quanto essa possa essersi mostrata imprudente partecipando alle riunioni di produttori di polipropilene e non sottolineando a sufficienza le sue riserve in rapporto agli argomenti trattati in tali riunioni, tale eventuale imprudenza non sarebbe tale da giustificare la pesantissima ammenda inflittale dalla Commissione. Essa rileva di aver ritenuto tali riunioni un mezzo per ricavare informazioni su un mercato per lei ancora da scoprire. A tal riguardo, aggiunge che la circolazione delle informazioni è una delle condizioni della concorrenza.

226 La Commissione reputa che la gravità dell' infrazione da essa provata giustifichi ampiamente l' ammenda inflitta alla ricorrente e che l' argomento di quest' ultima, secondo cui la circolazione delle informazioni ha una benefica influenza sulla concorrenza, sia inaccettabile, in quanto la concorrenza esige la trasparenza del mercato al cospetto di tutti gli operatori economici, tanto dal lato dell' offerta quanto da quello della domanda, mentre lo scambio di informazioni incriminato era limitato ai soli offerenti.

227 Il Tribunale rileva che i fatti dimostrati - segnatamente, la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di volumi di vendita - rivelano per la loro gravità intrinseca che la ricorrente non ha agito con imprudenza e nemmeno con negligenza, ma deliberatamente. A tal riguardo, si deve sottolineare particolarmente il carattere manifesto dell' infrazione all' art. 85, n. 1, e in particolare lett. a), b) e c), del Trattato CEE, di cui i produttori di polipropilene erano a conoscenza.

228 Peraltro, occorre respingere categoricamente l' argomento della ricorrente riguardante la circolazione delle informazioni, da un lato, per i motivi esposti dalla Commissione, e, dall' altro, perché, se dovesse essere accolto, esso arriverebbe a svuotare di qualunque efficacia pratica le disposizioni del Trattato riguardanti la concorrenza.

229 Da tutto quanto precede consegue che l' ammenda inflitta alla ricorrente è adeguata alla durata e alla gravità dell' accertata violazione delle norme comunitarie sulla concorrenza.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

230 A tenore dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente e la Commissione ha chiesto la condanna della ricorrente alle spese, quest' ultima va condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Prima Sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) La ricorrente è condannata alle spese.