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Massima

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Ricorso per carenza - Persone fisiche o giuridiche - Omissioni contro cui si può ricorrere - Omissione di avviare un procedimento per inadempimento - Irricevibilità

( Trattato CEE, artt . 169 e 175, terzo comma )

Massima

E irricevibile il ricorso per carenza presentato da una persona fisica o giuridica e inteso a far dichiarare che la Commissione, non avviando contro uno Stato membro un procedimento per inadempimento, si è astenuta dal pronunciarsi, in violazione del trattato .

Infatti, le persone fisiche o giuridiche possono adire la Corte, ai sensi dell' art . 175, terzo comma, del trattato solo al fine di far dichiarare la violazione del trattato consistente nell' omissione di emanare atti di cui esse siano i destinatari potenziali . Ora, nell' ambito del procedimento per inadempimento disciplinato dall' art . 169, i soli atti che la Commissione può essere indotta ad adottare sono indirizzati agli Stati membri .