Causa C-104/89 DEP
J.M. Mulder e altri
contro
Consiglio dell'Unione europea
e
Commissione delle Comunità europee
«Liquidazione delle spese»
|
| Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 6 gennaio 2004 |
|
|
|
|
|
|
|
Massime dell'ordinanza
- 1..
- Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese di avvocati afferenti alle trattative tra le parti a seguito di una sentenza interlocutoria – Inclusione – Presupposti
[Regolamento di procedura della Corte, artt. 73, lett. b), e 74]
- 2..
- Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di una pluralità di avvocati – Inclusione – Presupposti – Spese di avvocati afferenti al coordinamento dei procedimenti in cause riunite – Esclusione
[Regolamento di procedura della Corte, art. 73, lett. b)]
- 3..
- Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese dei consulenti esterni – Inclusione – Presupposti
[Regolamento di procedura della Corte, art. 73, lett. b)]
- 4..
- Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Interessi moratori o compensativi – Correzione dell'inflazione sulle spese nominali – Esclusione
[Regolamento di procedura della Corte, art. 73, lett. b)]
- 1.
La Corte non è autorizzata, nel contesto dell'art. 74 del suo regolamento di procedura, a liquidare gli onorari dovuti dalle
parti ai loro avvocati, bensì a determinare l'importo entro i cui limiti tali compensi possono essere ripetuti nei confronti
della parte condannata alle spese. Sono considerate spese ripetibili ai sensi dell'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura
le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso
all'agente, consulente o avvocato. Ne deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, alle spese sostenute per la
causa dinanzi alla Corte e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tal fine. Con il termine «causa», l'art. 73, lett. b), del detto regolamento indica solo la causa dinanzi alla Corte, cioè la fase contenziosa,
eccettuata la fase che l'ha preceduta. Sono altresì da escludere in quanto non indispensabili alla causa, da un lato, le spese
legali relative a periodi in cui non è stato segnalato alcun atto di causa e, dall'altro, quelle corrispondenti a trattative
finalizzate a una conciliazione stragiudiziale e, infine, quelle che si riferiscono a un periodo successivo alla fase orale
dinanzi alla Corte. Non si possono tuttavia escludere dalle spese indispensabili gli onorari relativi alle trattative condotte dalle parti per
concordare gli importi dovuti come risarcimento quando la Corte stessa ha espressamente invitato le parti, nel dispositivo
di una sentenza interlocutoria, a comunicarle, entro un determinato termine dalla data della pronuncia di tale sentenza, gli
importi da pagare. Infine, poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario,
la Corte deve, nei limiti in cui le note degli onorari degli avvocati possono essere prese in considerazione, valutare liberamente
i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del
diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto
procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha presentato per le parti. v. punti 41-43, 45, 47-49, 51
- 2.
Al fine di determinare le spese ripetibili, sebbene, in linea di principio, sia ripetibile il compenso di un solo agente,
consulente o avvocato, può verificarsi che, in base alle peculiarità di ciascuna causa, tra le quali la più importante è la
complessità, possa essere considerato rientrare nella nozione di «spese indispensabili» ai sensi dell'art. 73, lett. b), del
regolamento di procedura della Corte il compenso di più avvocati. Tuttavia, sono escluse dalle spese ripetibili ai sensi dell'art. 73 del detto regolamento di procedura le spese legali relative
al coordinamento del procedimento di cui trattasi con quello presentato da un ricorrente in una causa riunita. Siffatte spese
non possono essere qualificate come spese sostenute per la causa quando il coordinamento non sia stato richiesto dalla Corte.
v. punti 62, 64
- 3.
Al fine di determinare le spese ripetibili, le spese corrispondenti all'intervento dei consulenti esterni costituiscono «spese
indispensabili» ai sensi dell'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura della Corte in quanto siano da ricollegarsi
direttamente alle varie memorie prodotte dai ricorrenti. v. punto 78
- 4.
Nell'ambito del procedimento di liquidazione delle spese, il diritto dei ricorrenti al rimborso delle spese è costituito dall'ordinanza
che le fissa. Di conseguenza, devono essere respinte le domande dirette alla concessione di interessi moratori o compensativi
a decorrere da una data precedente la detta ordinanza. Per quanto riguarda la liquidazione delle spese ripetibili di un ricorso per risarcimento danni in cui la sentenza che ha
fissato gli importi da versare a titolo di risarcimento dei ricorrenti è stata pronunciata solo successivamente ad una sentenza
interlocutoria che ha condannato la Comunità europea al risarcimento del danno, una domanda diretta a correggere l'inflazione
sulle spese nominali del procedimento relativamente al periodo precedente la sentenza definitiva dev'essere considerata come
diretta alla concessione di interessi compensativi e va pertanto respinta. v. punto 86