Causa C-104/89 DEP


J.M. Mulder e altri
contro
Consiglio dell'Unione europea
e
Commissione delle Comunità europee


«Liquidazione delle spese»

Ordinanza della Corte (Terza Sezione) 6 gennaio 2004
    

Massime dell'ordinanza

1..
Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Elementi da prendere in considerazione – Spese di avvocati afferenti alle trattative tra le parti a seguito di una sentenza interlocutoria – Inclusione – Presupposti

[Regolamento di procedura della Corte, artt. 73, lett. b), e 74]

2..
Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Intervento di una pluralità di avvocati – Inclusione – Presupposti – Spese di avvocati afferenti al coordinamento dei procedimenti in cause riunite – Esclusione

[Regolamento di procedura della Corte, art. 73, lett. b)]

3..
Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Spese dei consulenti esterni – Inclusione – Presupposti

[Regolamento di procedura della Corte, art. 73, lett. b)]

4..
Procedura – Spese – Liquidazione – Spese ripetibili – Interessi moratori o compensativi – Correzione dell'inflazione sulle spese nominali – Esclusione

[Regolamento di procedura della Corte, art. 73, lett. b)]

1.
La Corte non è autorizzata, nel contesto dell'art. 74 del suo regolamento di procedura, a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l'importo entro i cui limiti tali compensi possono essere ripetuti nei confronti della parte condannata alle spese. Sono considerate spese ripetibili ai sensi dell'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato. Ne deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, alle spese sostenute per la causa dinanzi alla Corte e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tal fine. Con il termine «causa», l'art. 73, lett. b), del detto regolamento indica solo la causa dinanzi alla Corte, cioè la fase contenziosa, eccettuata la fase che l'ha preceduta. Sono altresì da escludere in quanto non indispensabili alla causa, da un lato, le spese legali relative a periodi in cui non è stato segnalato alcun atto di causa e, dall'altro, quelle corrispondenti a trattative finalizzate a una conciliazione stragiudiziale e, infine, quelle che si riferiscono a un periodo successivo alla fase orale dinanzi alla Corte. Non si possono tuttavia escludere dalle spese indispensabili gli onorari relativi alle trattative condotte dalle parti per concordare gli importi dovuti come risarcimento quando la Corte stessa ha espressamente invitato le parti, nel dispositivo di una sentenza interlocutoria, a comunicarle, entro un determinato termine dalla data della pronuncia di tale sentenza, gli importi da pagare. Infine, poiché il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario, la Corte deve, nei limiti in cui le note degli onorari degli avvocati possono essere prese in considerazione, valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha presentato per le parti. v. punti 41-43, 45, 47-49, 51

2.
Al fine di determinare le spese ripetibili, sebbene, in linea di principio, sia ripetibile il compenso di un solo agente, consulente o avvocato, può verificarsi che, in base alle peculiarità di ciascuna causa, tra le quali la più importante è la complessità, possa essere considerato rientrare nella nozione di «spese indispensabili» ai sensi dell'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura della Corte il compenso di più avvocati. Tuttavia, sono escluse dalle spese ripetibili ai sensi dell'art. 73 del detto regolamento di procedura le spese legali relative al coordinamento del procedimento di cui trattasi con quello presentato da un ricorrente in una causa riunita. Siffatte spese non possono essere qualificate come spese sostenute per la causa quando il coordinamento non sia stato richiesto dalla Corte. v. punti 62, 64

3.
Al fine di determinare le spese ripetibili, le spese corrispondenti all'intervento dei consulenti esterni costituiscono «spese indispensabili» ai sensi dell'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura della Corte in quanto siano da ricollegarsi direttamente alle varie memorie prodotte dai ricorrenti. v. punto 78

4.
Nell'ambito del procedimento di liquidazione delle spese, il diritto dei ricorrenti al rimborso delle spese è costituito dall'ordinanza che le fissa. Di conseguenza, devono essere respinte le domande dirette alla concessione di interessi moratori o compensativi a decorrere da una data precedente la detta ordinanza. Per quanto riguarda la liquidazione delle spese ripetibili di un ricorso per risarcimento danni in cui la sentenza che ha fissato gli importi da versare a titolo di risarcimento dei ricorrenti è stata pronunciata solo successivamente ad una sentenza interlocutoria che ha condannato la Comunità europea al risarcimento del danno, una domanda diretta a correggere l'inflazione sulle spese nominali del procedimento relativamente al periodo precedente la sentenza definitiva dev'essere considerata come diretta alla concessione di interessi compensativi e va pertanto respinta. v. punto 86




ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
6 gennaio 2004 (1)


«Liquidazione delle spese»

Nella causa C-104/89 DEP,

J.M. Mulder e altri, con domicilio nei Paesi Bassi, rappresentati dal sig. Pijnacker Hordijk, advocaat,

ricorrenti,

contro

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dalla sig.ra A.-M. Colaert, in qualità di agente,eCommissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. T. van Rijn, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuti,

avente ad oggetto la liquidazione delle spese ripetibili in seguito alla sentenza della Corte 27 gennaio 2000, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-203),



LA CORTE (Terza Sezione),



composta dal sig. A. Rosas, presidente di sezione, dal sig. D. A. O. Edward e dalla sig.ra N. Colneric (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. A. Tizzano
cancelliere: sig. R. Grass

sentito l'avvocato generale, ha emesso la seguente



Ordinanza



Fatti della controversia e conclusioni delle parti

1
Con sentenza interlocutoria 19 maggio 1992, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-3061; in prosieguo: la sentenza interlocutoria), pronunciata nelle cause riunite Mulder e a./Consiglio e Commissione (causa C-104/89; in prosieguo: la sentenza Mulder II) e Heinemann/Consiglio e Commissione (causa C-37/90), la Corte condannava la Comunità europea a risarcire il danno subìto dai sigg. Mulder, Brinkhoff, Muskens e Twijnstra, ricorrenti nella presente causa, per effetto dell'applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio 31 marzo 1984, n. 857, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'art. 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 90, pag. 13), come integrato dal regolamento (CEE) della Commissione 16 maggio 1984, n. 1371, che fissa le modalità di applicazione del prelievo supplementare di cui all'art. 5 quater del regolamento n. 804/68 (GU L 132, pag. 11), nella parte in cui tali regolamenti non hanno previsto l'assegnazione di un quantitativo di riferimento ai produttori che, in esecuzione di un impegno assunto in base al regolamento (CEE) del Consiglio 17 maggio 1977, n. 1078, che istituisce un regime di premi per la non commercializzazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari e per la riconversione di mandrie bovine a orientamento lattiero (GU L 131, pag. 1), non hanno consegnato latte durante l'anno di riferimento preso in considerazione dallo Stato membro interessato.

2
Nella sentenza interlocutoria la Corte dichiarava altresì che gli importi degli indennizzi dovuti andavano maggiorati di interessi ─ al tasso annuo dell'8% nella causa Mulder II ─ a decorrere dalla data della pronuncia della detta sentenza. Per il resto, i ricorsi venivano respinti.

3
Poiché le trattative seguenti a tale sentenza interlocutoria finalizzate a concordare gli importi dovuti, come indicato dal punto 4 del dispositivo, non avevano avuto esito entro il termine assegnato di dodici mesi dalla data della pronuncia della detta sentenza, i ricorrenti nella causa Mulder II depositavano le rispettive richieste pecuniarie il 19 giugno 1993, mentre le richieste del Consiglio e della Commissione, comuni alle due diverse sentenze menzionate al punto 1 della presente ordinanza, venivano depositate, rispettivamente, il 3 e il 29 ottobre 1993.

4
Con lettera 20 giugno 1994, la Corte comunicava una serie di quesiti alle parti. La risposta dei ricorrenti nella causa Mulder II veniva depositata presso la cancelleria della Corte il 2 settembre 1994.

5
Il 20 maggio 1996 la Corte procedeva a un'audizione delle parti. Dato che, dopo tale audizione, talune circostanze di fatto restavano controverse, la Corte disponeva una perizia con ordinanza 12 luglio 1996. La relazione peritale veniva depositata presso la cancelleria della Corte il 27 febbraio 1997. Su invito della Corte, i ricorrenti comunicavano le loro osservazioni su tale relazione con memoria 4 giugno 1997.

6
Nella sentenza 27 gennaio 2000, cause riunite C-104/89 e C-37/90, Mulder e a./Consiglio e Commissione (Racc. pag. I-203; in prosieguo: la sentenza definitiva), la Corte fissava gli importi da pagare come indennizzo dei ricorrenti. La somma attribuita a ciascuno di loro veniva maggiorata d'interessi al tasso annuo dell'1,85% a decorrere da una data fissata fino a quella della pronuncia della sentenza interlocutoria. A decorrere da quest'ultima data, la detta somma produceva interessi moratori al tasso annuo dell'8% fino al pagamento effettivo della stessa. La Corte respingeva i ricorsi per il resto. Essa inoltre condannava il Consiglio e la Commissione a sopportare le proprie spese e, in solido, il 90% delle spese delle ricorrenti, eccetto quelle della perizia disposta dalla Corte.

7
Dopo aver comunicato alla Commissione, nel corso del 2000, una nota globale delle spese e i relativi allegati, i ricorrenti, con lettera 23 marzo 2001, fornivano alla Commissione e al Consiglio una spiegazione dettagliata di tali spese. Quest'ultima corrisponde a grandi linee al calcolo delle spese legali e degli esborsi redatto dalle ricorrenti. Il Consiglio e la Commissione rispondevano in modo circostanziato con lettera 18 marzo 2002 e proponevano ai ricorrenti il pagamento di una somma di EUR 124 437,29 per spese ripetibili.

8
In mancanza di accordo sugli importi proposti dal Consiglio e dalla Commissione, i ricorrenti chiedono alla Corte, con atto introduttivo depositato il 14 maggio 2002 a norma dell'art. 74, n. 1, del regolamento di procedura:

di stimare le spese nominali del procedimento dovute dal Consiglio e dalla Commissione a EUR 373 304,90 (ossia il 90% di EUR 408 591,90), o a un importo da fissare equamente dalla Corte;
di stimare le spese nominali del procedimento dovute dal Consiglio e dalla Commissione a EUR 373 304,90 (ossia il 90% di EUR 408 591,90), o a un importo da fissare equamente dalla Corte;

di determinare il fattore correttivo dell'inflazione da applicare, e
di determinare il fattore correttivo dell'inflazione da applicare, e

di condannare il Consiglio e la Commissione alle spese del presente procedimento nonché di fissare l'importo delle medesime.
di condannare il Consiglio e la Commissione alle spese del presente procedimento nonché di fissare l'importo delle medesime.

9
Il Consiglio e la Commissione, nella memoria comune depositata presso la cancelleria della Corte l'11 luglio 2002, ritengono che occorra fissare le spese ripetibili a EUR 124 437,29, ossia EUR 90 000 per le spese legali e EUR 34 437,29 per le spese relative ai consulenti che non sono avvocati (in prosieguo: i consulenti esterni).

Nel merito

Argomentazione delle parti

(...)Giudizio della Corte

41 In via preliminare, occorre rammentare che la Corte non è autorizzata, nel contesto dell'art. 74 del regolamento di procedura, a liquidare gli onorari dovuti dalle parti ai loro avvocati, bensì a determinare l'importo entro i cui limiti tali compensi possono essere ripetuti nei confronti della parte condannata alle spese (v., in particolare, ordinanza 30 novembre 1994, causa C-294/90 DEP, British Aerospace/Commissione, Racc. pag. I-5423, punto 10).42 A tenore dell'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura, sono considerate spese ripetibili (...) le spese indispensabili sostenute dalle parti per la causa, ed in particolare le spese di viaggio e di soggiorno ed il compenso all'agente, consulente o avvocato.43 Secondo la giurisprudenza costante ne deriva che le spese ripetibili sono limitate, da un lato, alle spese sostenute per la causa dinanzi alla Corte e, dall'altro, a quelle risultate indispensabili a tal fine (v. ordinanze 9 novembre 1995, causa C-89/85 DEP, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 14, e British Aerospace/Commissione, cit., punto 11).Sugli onorari degli avvocati

44 Ai fini del calcolo di tali onorari occorre di primo acchito non considerare taluni periodi.45 Secondo un'altrettanto costante giurisprudenza della Corte, con il termine causa l'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura indica solo la causa dinanzi alla Corte, cioè la fase contenziosa, eccettuata la fase che l'ha preceduta (v. ordinanze 15 marzo 1994, causa C-107/91 DEP, ENU/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 21, e British Aerospace/Commissione, cit., punto 12).(...)47 Sono altresì da escludere in quanto non indispensabili alla causa le spese legali relative a periodi in cui non è stato segnalato alcun atto di causa (...).48 Gli onorari dei legali per trattative finalizzate a trovare una risoluzione stragiudiziale e quelli che si riferiscono a un periodo successivo alla fase orale dinanzi alla Corte non possono essere qualificati come spese indispensabili sostenute per la causa (v., in tal senso, ordinanza 16 dicembre 1999, causa C-137/92 P-DEP, Hülls/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 19).49 Non si possono tuttavia escludere dalle spese indispensabili gli onorari relativi alle trattative condotte dalle parti per concordare gli importi dovuti come risarcimento quando la Corte stessa ha espressamente invitato le parti, nel dispositivo della sentenza interlocutoria, a comunicarle, entro un determinato termine dalla data della pronuncia di tale sentenza, gli importi da pagare. Infatti, quando, nell'interesse dell'economia processuale, la Corte non determina essa stessa gli importi dovuti, ma invita le parti a stabilirli di comune accordo, la parte vincitrice sarebbe svantaggiata se non si tenesse conto della rifusione delle spese occasionate dalle dette trattative. Quindi, nel caso di specie, gli onorari relativi a trattative finalizzate a concordare gli importi da pagare ai ricorrenti come indennizzo devono essere qualificati come spese indispensabili sostenute per la causa.50 Per contro, le spese che il Consiglio ha dichiarato per l'esame delle conclusioni dell'avvocato generale al fine di un'eventuale presa di posizione si riferiscono solo a un periodo successivo alla fase orale, che si è chiusa, dopo che le dette conclusioni sono state presentate, il 10 dicembre 1998. Siffatte spese non sono ripetibili. Pertanto, per il calcolo delle spese ripetibili dev'essere escluso il periodo successivo a tale data.51 Per quanto le parcelle possano essere prese in considerazione, occorre rammentare che il diritto comunitario non prevede disposizioni di natura tariffaria o relative al tempo di lavoro necessario. La Corte deve dunque valutare liberamente i dati della causa, tenendo conto dell'oggetto e della natura della controversia, della sua importanza sotto l'aspetto del diritto comunitario, nonché delle difficoltà della causa, dell'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare agli agenti o ai consulenti intervenuti e degli interessi economici che la lite ha presentato per le parti (v. ordinanze 28 giugno 2002, causa C-320/96 P-DEP, Métropole télévision, non pubblicata nella Raccolta, punto 21; British Aerospace/Commissione, cit., punto 13, 30 novembre 1994, causa C-222/92 DEP, SFEI e a./Commissione, Racc. pag. I-5431, punto 14; 4 febbraio 1993, causa C-191/86 DEP, Tokyo Electric/Consiglio, non pubblicata nella Raccolta, punto 8, e 26 novembre 1985, causa 318/82, Leuwarder Papierwarenfabriek/Commissione, Racc. pag. 3727, punto 3).52 L'importo delle spese ripetibili va valutato in base a questi criteri.53 Per quanto riguarda l'oggetto, la natura e l'importanza della causa Mulder II sotto l'aspetto del diritto comunitario, si deve rilevare che, come riconosciuto dal Consiglio e dalla Commissione, l'interesse di tale causa andava oltre l'interesse personale dei ricorrenti. Le dette istituzioni così riconoscono che si trattava di una causa pilota.54 Il ricorso, per quanto attiene al procedimento fino alla sentenza interlocutoria, non presentava alcuna particolarità. Invece, il procedimento volto a determinare le somme da versare ai ricorrenti come indennizzo si caratterizzava per la sua complessità. Infatti, oltre a richiedere un esame approfondito sia della complessa situazione economica di ciascuno dei quattro ricorrenti sia dell'evoluzione dei dati statistici relativi alla produzione lattiero-casearia tra il 1984 e il 1989, esso poneva anche problemi di diritto nuovi e significativi, concernenti i principi che regolano il calcolo del risarcimento del danno subìto dalla categoria dei produttori SLOM, quali i ricorrenti, e, segnatamente, il metodo di calcolo del loro lucro cessante.55 Occorre del pari valutare gli interessi economici che la controversia presentava per le parti. Per i ricorrenti si trattava di ottenere il risarcimento di un danno rilevante, costituito dalla perdita di reddito per un periodo di quattro anni, derivante dal fatto che non hanno potuto produrre latte in tale lasso di tempo. Il Consiglio e la Commissione non potevano ignorare che la causa avrebbe avuto ripercussioni, quanto agli importi da pagare, sulle cause simili non ancora risolte.56 Quanto alle difficoltà della causa e all'entità del lavoro che il procedimento contenzioso ha potuto procurare ai consulenti dei ricorrenti, va sottolineato il grado di complessità della causa Mulder II per quanto riguarda la valutazione del danno risarcibile. Si dovevano definire i criteri per calcolare i vari elementi del lucro cessante, quali fissati dalla sentenza interlocutoria, e, in particolare, quelli di cui tener conto per il calcolo dei redditi ipotetici. Vertendo prevalentemente su questi redditi, la causa doveva avvalersi di dati statistici medi, la scelta e il contenuto dei quali erano molto controversi. Proprio a causa dei calcoli basati su dati statistici ipotetici, la Corte ha dovuto disporre una perizia.57 Tale perizia ha di per sé comportato lavoro per i consulenti dei ricorrenti. Inoltre, l'offerta delle istituzioni di indennizzare i ricorrenti a norma del regolamento [(CEE) del Consiglio 22 luglio 1993], n. 2187, [che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6)], ha originato un surplus di lavoro per i detti consulenti.58 Lo stesso dicasi del fatto che il ricorso ha dovuto essere proposto contro il Consiglio e la Commissione, che si sono difesi separatamente.59 La necessità di condurre quattro procedimenti paralleli può aver incrementato notevolmente il lavoro svolto. E' vero che i problemi giuridici da risolvere erano essenzialmente gli stessi nei quattro procedimenti, bisogna tuttavia tener conto del carico derivante dalla necessità di effettuare un calcolo individuale dei danni subiti, carico che non riguardava solamente la fase successiva alla sentenza interlocutoria, ma anche la fase ad essa precedente.60 Tuttavia, per quel che riguarda il merito del ricorso che ha dato luogo alla sentenza interlocutoria, è pacifico che i consulenti dei ricorrenti conoscevano bene la problematica della controversia poiché erano già intervenuti nella causa all'origine della citata sentenza Mulder. Quanto al procedimento volto a stabilire gli importi dovuti come risarcimento danni, gli interventi sia scritti che orali dei detti consulenti si basavano in gran parte sui lavori del LEI e della GIBO.61 Le parcelle di cui si può tener conto includono gli onorari di due avvocati, Pijnacker Hordijk e Bronkhorst. (...)62 Sebbene, in linea di principio, sia ripetibile il compenso di un solo agente, consulente o avvocato, si può verificare che, in base alle peculiarità di ciascuna causa, tra le quali la più importante è la complessità, possa essere considerato rientrare nella nozione di spese indispensabili ai sensi dell'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura il compenso di più avvocati (v., in particolare, ordinanze ENU/Commissione, cit., punto 22, e Hüls/Commissione, cit., punto 26).63 In linea di massima ciò si verifica nel caso di specie. Tuttavia, va tenuto conto solo del numero totale delle ore di lavoro che possono considerarsi oggettivamente indispensabili per la causa dinanzi alla Corte.64 Quindi sono escluse dalle spese ripetibili le spese legali relative al coordinamento del procedimento di cui trattasi con quello presentato da un ricorrente in una causa riunita. Siffatte spese non possono essere qualificate come spese sostenute per la causa quando il coordinamento non sia richiesto dalla Corte (v. citate ordinanze Métropole télévision, punto 29, e Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, punto 16). Tale lavoro di coordinamento non può pertanto essere preso in considerazione nella valutazione delle ore di lavoro oggettivamente indispensabili per la causa.65 Inoltre, una valutazione del genere può includere solo ore di lavoro chiaramente imputabili alla causa Mulder II.(...)69 Date tali circostanze, tenuto conto di un totale di (...) ore di lavoro ripartite su vari periodi con tariffe orarie modificate nel corso dei medesimi, occorre fissare un importo di EUR 130 000 come spese legali.Sugli esborsi degli avvocati

70 Come spese d'ufficio, una somma forfettaria pari al 5% delle spese fissate al punto precedente può ritenersi non eccedente a quanto indispensabile per lo svolgimento della causa dinanzi alla Corte. Occorre dunque tener conto di una somma di EUR 6 500 a titolo di dette spese.71 I ricorrenti fanno altresì valere talune spese di viaggio e di soggiorno. Tuttavia, la domanda di liquidazione delle spese non consente di individuare quali costi corrispondessero a quali viaggi.(...)73 Considerata la complessità della causa, le spese occasionate da tali viaggi, tranne quello del primo trimestre del 1997, devono essere qualificate come indispensabili per la causa, pur essendosi spostati due avvocati, in occasione delle dette difese orali, per partecipare entrambi all'udienza.74 Per contro, spese di viaggio e di soggiorno imputate alle operazioni peritali (primo trimestre del 1997) non possono essere prese in considerazione in quanto la collaborazione con i periti non ha rispettato le modalità prescritte dall'ordinanza 12 luglio 1996, Mulder e a./Consiglio e Commissione (cause riunite C-104/89 e C-37/90, non pubblicata nella Raccolta), con cui la Corte ha disposto tale perizia. Infatti il punto IV del dispositivo di tale ordinanza autorizzava le parti solamente a chiedere alla Corte di comunicare agli esperti ulteriori documenti o parti di documenti con i relativi allegati.75 E' vero che i periti sono stati autorizzati a consultare le parti con decisione della Seconda Sezione adottata 13 novembre 1996 in occasione della sua riunione amministrativa. Tuttavia, un colloquio personale a Lussemburgo, nell'ambito di tali consulenze, non è stato richiesto dai periti né previsto dalla Corte e non era neanche indispensabile. A questo proposito va ricordato che, conformemente all'art. 49, n. 2, del regolamento di procedura, il perito è sottoposto, per la durata della perizia, al controllo del giudice relatore. La citata ordinanza Mulder e a./Consiglio e Commissione prevedeva che le parti comunicassero con il perito tramite la Corte. L'autorizzazione decisa alla riunione amministrativa del 13 novembre 1996 rispondeva alla richiesta del perito, formulata con lettera 31 ottobre 1996, di consultare le parti per avere precisazioni in merito alle fonti delle cifre prodotte nel corso del procedimento. Si deve infine precisare che la Corte, con decisione 13 novembre 1996, aveva vietato qualsiasi comunicazione di un progetto di perizia alle parti, dal momento che l'art. 49, n. 5, del regolamento di procedura prevede un dibattito sulla relazione peritale solo dopo la presentazione di quest'ultima alla Corte. Tale dibattito, nella fattispecie, si è svolto in occasione dell'udienza del 28 maggio 1998.76 In mancanza di informazioni precise sulle spese di viaggio e di soggiorno, l'importo delle medesime dev'essere fissato forfettariamente a EUR 1 000.77 Devono dunque considerarsi come esborsi degli avvocati EUR 7 500.Sulle spese dei consulenti esterni

78 Quanto alle spese dei consulenti esterni, cioè il LEI e la GIBO, si evince dal fascicolo che il loro intervento era indispensabile per effettuare con esattezza i vari calcoli degli indennizzi richiesti che figurano nelle successive memorie dei ricorrenti. In sostanza, dagli allegati alle memorie dei ricorrenti nella causa Mulder II risulta che il LEI ha fornito dati statistici, mentre la GIBO ha effettuato i calcoli dettagliati del danno asseritamente subìto da ciascun ricorrente. Le spese corrispondenti agli interventi di tali due organismi costituiscono dunque spese indispensabili ai sensi dell'art. 73, lett. b), del regolamento di procedura, in quanto sono da ricollegarsi direttamente alle varie memorie prodotte dai ricorrenti.79 Secondo questi ultimi, le spese dei consulenti esterni ammontavano a EUR 59 541. Tuttavia, tre fatture non possono essere imputate in modo sufficientemente chiaro alle memorie dei ricorrenti nella causa Mulder II. (...)82 Ne deriva che va considerata la somma di EUR 52 638,55 come spese di consulenza esterna.Sulle spese della fondazione SLOM

83 La partecipazione alle spese della fondazione SLOM non può essere presa in considerazione dal momento che quest'ultima era il mandante dell'avv. Pijnacker Hordijk e agiva in nome dei ricorrenti, visto che questi ultimi non sono stati essi stessi i destinatari delle parcelle e delle spese. L'aiuto che tale fondazione ha fornito all'avvocato equivale perciò all'aiuto che un ricorrente fornisce per la propria assistenza.Sulle spese a carico del Consiglio e della Commissione

84 Conformemente al dispositivo della sentenza definitiva, il Consiglio e la Commissione sopporteranno il 90% delle spese dei ricorrenti, eccettuate le spese della perizia disposta dalla Corte.85 Da quanto precede risulta che le istituzioni devono sopportare il 90% di EUR 190 138,55 (EUR 130 000 + EUR 7 500 + EUR 52 638,55), ossia un importo pari a EUR 171 124,65.Sulla domanda di correzione dell'inflazione

86 La domanda diretta a correggere l'inflazione relativamente al periodo precedente la sentenza definitiva dev'essere considerata come diretta alla concessione di interessi compensativi. Essa va dunque respinta. A questo proposito occorre constatare che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, una domanda di concessione di interessi moratori a decorrere da una data precedente l'ordinanza che fissa l'importo delle spese dev'essere respinta (ordinanze ENU/Commissione, cit., punto 26, e 6 novembre 1996, causa C-220/91 P-DEP, Preussag/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 11). Infatti, il titolo per il diritto dei ricorrenti al rimborso delle spese è costituito dall'ordinanza che le fissa (ordinanza 18 aprile 1975, causa 6/72, Europemballage e Continental Can/Commissione, Racc. pag. 495, punto 5). Tale motivazione relativa agli interessi moratori vale altresì in materia di interessi compensativi. Inoltre, il procedimento di liquidazione delle spese non si prefigge l'obiettivo di risarcire un danno qualsiasi, ma è diretto a determinare le spese ripetibili, mentre gli interessi compensatori tendono, nell'ambito di un ricorso per risarcimento danni, al risarcimento delle perdite causate dall'erosione monetaria.Sulle spese del presente procedimento

87 A differenza dell'art. 69, n. 1, del regolamento di procedura, che stabilisce di provvedere sulle spese con la sentenza o l'ordinanza che pone fine alla causa, una disposizione del genere non compare nell'art. 74 del detto regolamento. Questo perché la Corte, nel determinare le spese ripetibili, tiene conto di tutte le circostanze della causa fino al momento della pronuncia dell'ordinanza di liquidazione delle spese. Non vi è dunque motivo di provvedere separatamente sulle spese sostenute per la presente causa (v. citate ordinanze Europemballage e Continental Can/Commissione, punto 5; ENU/Commissione, punto 26, e Métropole télévision, punto 33).88 Visto l'esito della stessa, non occorre aumentare l'importo delle spese ripetibili aggiungendovi una somma relativa al presente procedimento di liquidazione delle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Terza Sezione)

così provvede:

L'importo complessivo delle spese che il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee devono rimborsare ai sigg. Mulder, Brinkhoff, Muskens e Twijnstra è fissato a EUR 171 124,65.

Lussemburgo, 6 gennaio 2004

Il cancelliere

Il presidente della Terza Sezione

R. Grass

A. Rosas


1
Lingua processuale: l'olandese.