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Massima

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1. Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimenti di imprese - Salvaguardia dei diritti dei lavoratori - Direttiva 77/187 - Trasmissione ipso iure di tutti i contratti o rapporti di lavoro al cessionario per il solo fatto del trasferimento

(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 3, n. 1)

2. Politica sociale - Ravvicinamento delle legislazioni - Trasferimenti di imprese - Salvaguardia dei diritti dei lavoratori - Direttiva 77/187 - Ambito d' applicazione - Trasferimento di un' impresa effettuato nell' ambito di un procedimento concorsuale volto alla sua liquidazione - Esclusione - Trasferimento che mira al proseguimento dell' attività dell' impresa - Inclusione

(Direttiva del Consiglio 77/187/CEE, art. 1, n. 1)

Massima

1. L' art. 3, n. 1, della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, va interpretato nel senso che tutti i contratti o rapporti di lavoro esistenti, alla data del trasferimento di un' impresa, tra il cedente e i lavoratori occupati nell' impresa si trasmettono ipso iure al cessionario per il solo fatto del trasferimento. Le norme della direttiva si impongono al cedente e al cessionario, ai rappresentanti dei lavoratori, che non possono derogarvi tramite accordi stipulati con il cedente o con il cessionario, ed ai lavoratori stessi, salvo, per quanto riguarda questi ultimi, la facoltà di decidere liberamente di non continuare il rapporto di lavoro con il nuovo datore di lavoro dopo il trasferimento.

2. L' art. 1, n. 1, della direttiva 77/187 non si applica ai trasferimenti di imprese operati nell' ambito di un procedimento concorsuale come quello previsto dalla normativa italiana sulla liquidazione coatta amministrativa, alla quale si richiama la legge 3 aprile 1979 in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Le stesse disposizioni della stessa direttiva si applicano invece allorché, nell' ambito di un complesso di leggi come quelle che disciplinano l' amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, il proseguimento dell' attività dell' impresa è stato deciso e finché quest' ultima decisione rimane in vigore.