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Trasporti - Trasporti su strada - Servizi regolari specializzati effettuati con autobus fra Stati membri - Esame delle domande d' istituzione - Elementi da prendere in considerazione - Potere discrezionale della Commissione - Sindacato giurisdizionale
(Regolamento del Consiglio n. 517/72, artt. 8 e 14)
A norma dell' art. 8 del regolamento (CEE) n. 517/72, l' esame di una domanda per l' istituzione di un servizio regolare specializzato effettuato con autobus fra gli Stati membri richiede l' analisi di una situazione economica complessa. Devono essere quindi presi in considerazione, dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo, i servizi esistenti, le necessità di trasporto attuali e prevedibili come, se del caso, la possibilità per i vettori che già svolgono la loro attività nelle zone interessate di organizzare un servizio equivalente.
Ne consegue che la Commissione, quando deve adottare una decisione ex art. 14 del regolamento n. 517/72, fruisce di un ampio potere discrezionale circa la sussistenza dei presupposti che giustificano l' autorizzazione data allo Stato membro di consentire l' istituzione di un servizio regolare specializzato. In presenza di siffatto potere, la Corte deve limitarsi ad esaminare se il suo esercizio non sia viziato da errore manifesto, da sviamento di potere o, inoltre, se la Commissione non abbia manifestamente superato i limiti del suo potere discrezionale.