Parole chiave
Massima

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Libera circolazione delle persone - Libertà di stabilimento - Avvocati - Accesso alla professione - Obbligo degli Stati membri di esaminare la corrispondenza tra i diplomi e le qualifiche richiesti dal diritto nazionale e quelli ottenuti nello Stato membro di provenienza - Obbligo di decidere con decisione motivata impugnabile in via giurisdizionale

(Trattato CEE, art. 52)

Massima

L' art. 52 del Trattato CEE va interpretato nel senso che le autorità nazionali di uno Stato membro, cui è stata presentata una domanda di autorizzazione all' esercizio della professione di avvocato da parte di un cittadino comunitario già ammesso ad esercitare la medesima professione nel suo paese d' origine e che svolge l' attività di consulente legale in detto Stato membro, sono tenute a valutare in quale misura le conoscenze e le qualifiche attestate dal diploma conseguito dall' interessato nel suo paese d' origine corrispondano a quelle richieste nella normativa dello Stato ospitante. Tale valutazione deve essere effettuata secondo un procedimento che sia conforme ai requisiti posti dal diritto comunitario a proposito della tutela effettiva dei diritti fondamentali conferiti dal Trattato ai cittadini della Comunità. Ne consegue che ogni decisione deve essere soggetta ad un gravame di natura giurisdizionale che consente di verificarne la legittimità rispetto al diritto comunitario e che l' interessato deve poter venire a conoscenza dei motivi che stanno alla base della decisione adottata nei suoi confronti.

Qualora la corrispondenza tra detti diplomi sia solo parziale, le autorità nazionali considerate hanno il diritto di pretendere che l' interessato dimostri di aver maturato le conoscenze e le qualifiche mancanti. A questo proposito, spetta a dette autorità nazionali valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante, nel contesto di un ciclo di studi ovvero anche di un' esperienza pratica, siano valide ai fini dell' accertamento del possesso delle conoscenze mancanti.

Se la normativa dello Stato membro ospitante richiede il compimento di un tirocinio professionale o un' esperienza professionale, spetta a queste stesse autorità nazionali valutare se un' esperienza professionale, acquisita nello Stato membro di provenienza ovvero anche nello Stato membro ospitante, possa essere ritenuta soddisfare in tutto o in parte detto requisito.