61989J0309

SENTENZA DELLA CORTE DEL 18 MAGGIO 1994. - CODORNIU SA CONTRO CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA. - RICORSO D'ANNULLAMENTO - REGOLAMENTO - PERSONA FISICA O GIURIDICA - PRESUPPOSTI DI RICEVIBILITA DEL RICORSO - DESIGNAZIONE DEI VINI SPUMANTI - CONDIZIONI DI UTILIZZAZIONE DELLA DICITURA "CREMANT". - CAUSA C-309/89.

raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-01853
edizione speciale svedese pagina I-00141
edizione speciale finlandese pagina I-00177


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1. Ricorso d' annullamento ° Persone fisiche o giuridiche ° Atti che le riguardano direttamente e individualmente ° Regolamento che riserva l' utilizzazione della dicitura "crémant" a vini spumanti prodotti in due Stati membri determinati ° Proprietario di un marchio contenente detta menzione il quale la utilizza tradizionalmente per vini spumanti prodotti in un altro Stato membro

(Trattato CEE, art. 173, secondo comma)

2. Agricoltura ° Organizzazione comune dei mercati ° Discriminazione tra produttori o consumatori ° Designazione e presentazione dei vini ° Utilizzazione della dicitura "crémant" riservata a vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata elaborati secondo un metodo specifico in due Stati membri ° Utilizzazione vietata, in spregio a un uso tradizionale, per vini elaborati secondo lo stesso metodo in un altro Stato membro ° Illegittimità

[Trattato CEE, artt. 7, primo comma, e 40, n. 3, secondo comma; regolamenti (CEE) del Consiglio n. 3309/85, art. 6, n. 5 bis, lett. b), e n. 2045/89, art. 1, punto 2, lett. c)]

Massima


1. Benché sia vero che, in relazione ai criteri di cui all' art. 173, secondo comma, del Trattato, una disposizione regolamentare che riservi l' utilizzazione della dicitura "crémant" a vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata elaborati in condizioni specifiche in due Stati membri ha, per la sua natura e la sua portata, un carattere normativo, in quanto si applica alla generalità degli operatori economici interessati, non può per questo escludersi che essa possa concernere individualmente alcuni di loro. Pertanto un' impresa, con sede in un terzo Stato membro, che elabori e ponga in commercio vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata, la quale, molto tempo prima dell' adozione del regolamento, ha registrato presso tale Stato membro un marchio denominativo contenente detta menzione e ne ha fatto uso sia prima che dopo detta registrazione, si trova in particolari circostanze atte a distinguerla, in rapporto alla suddetta disposizione, dalla generalità degli altri operatori economici, in quanto la suddetta disposizione giunge al risultato di impedirle di far uso del suo marchio denominativo.

2. Il principio di non discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità, sancito dall' art. 40, n. 3, secondo comma, del Trattato, che comprende il divieto di discriminazione in base alla nazionalità di cui all' art. 7, primo comma, del Trattato, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differenziata e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Ne consegue che le condizioni di produzione o di consumo potrebbero essere differenziate solo in relazione a criteri di natura obiettiva che garantiscano una ripartizione proporzionale dei vantaggi e degli svantaggi per gli interessati, senza distinguere fra i territori degli Stati membri.

L' art. 1, punto 2, lett. c), del regolamento n. 2045/89, il quale inserisce un n. 5 bis, lett. b), nell' art. 6 del regolamento n. 3309/85, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati e che riserva l' utilizzazione della dicitura "crémant" a vini elaborati in due Stati membri e osta così all' uso della suddetta dicitura per designare vini spumanti elaborati nelle stesse condizioni in un terzo Stato membro e venduti con un marchio denominativo registrato in tale Stato, il quale contiene la medesima dicitura, tratta in modo differente situazioni analoghe. Ora, il fatto di riservare la suddetta dicitura ai vini elaborati in due Stati membri non può essere validamente giustificato né con riferimento ad un' utilizzazione tradizionale, poiché ciò ignora l' utilizzazione essa stessa tradizionale di detta dicitura nel terzo Stato per vini del medesimo tipo, né dall' indicazione di provenienza che sarebbe associata alla dicitura di cui trattasi, poiché quest' ultima è riservata essenzialmente in base al metodo di elaborazione del prodotto e non alla provenienza di quest' ultimo. Ne discende che detto trattamento differenziato non è oggettivamente giustificato e che la suddetta disposizione va di conseguenza annullata.

Parti


Nella causa C-309/89,

Codorniu SA, società di diritto spagnolo, con sede in San Sadurní de Noya (Spagna), con gli avv.ti Enric Picañol, Antonio Creus, Concepción Fernández e Mercedes Janssen, del foro di Barcellona, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt & Medernach, 8-10 rue Mathias Hardt,

ricorrente,

contro

Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dai signori Yves Cretien, consigliere giuridico, e Germán-Luis Ramos Ruano, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Bruno Eynard, direttore della direzione affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard Konrad Adenauer, Kirchberg,

convenuto,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor José Luis Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

interveniente,

avente ad oggetto l' annullamento dell' art. 1, punto 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1989, n. 2045, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3309/85 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 202, pag. 12), per la parte in cui inserisce un n. 5 bis, lett. b), nell' art. 6 di detto regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1985, n. 3309 (GU L 320, pag. 9),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida e M. Diez de Velasco, presidenti di sezione, C.N. Kakouris, F. Grévisse, M. Zuleeg, P.J.G. Kapteyn e J.L. Murray (relatore), giudici,

avvocato generale: C.O. Lenz

cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all' udienza del 22 settembre 1992,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 27 ottobre 1992,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 9 ottobre 1989, la Codorniu SA (in prosieguo: la "Codorniu") ha chiesto, a norma dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento dell' art. 1, punto 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1989, n. 2045, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3309/85 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati (GU L 202, pag. 12), nella parte in cui inserisce un n. 5 bis, lett. b), nell' art. 6 di detto regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1985, n. 3309 (GU L 320, pag. 9).

2 Il Consiglio ha adottato il suddetto regolamento n. 3309/85 in base all' art. 54, n. 1, del regolamento (CEE) del Consiglio 5 febbraio 1979, n. 337, relativo all' organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 54, pag. 1), il quale prevede l' adozione di norme concernenti la designazione e la presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo.

3 Il regolamento n. 3309/85 ha posto una distinzione tra le indicazioni obbligatorie necessarie per l' identificazione di un vino spumante e le indicazioni facoltative, intese a specificare le caratteristiche intrinseche di un prodotto o a individuarlo sufficientemente rispetto agli altri prodotti della stessa categoria presenti sul mercato. Benché in linea di principio la scelta delle indicazioni sia stata lasciata agli interessati, per mantenere una concorrenza leale sul mercato dei vini spumanti sono state emanate norme particolari per l' utilizzazione di alcune indicazioni facoltative di prestigio, che possono valorizzare il prodotto.

4 A norma dell' art. 6, n. 4, primo comma, del regolamento n. 3309/85, nella versione modificata dall' art. 1, punto 2, lett. b), del suddetto regolamento n. 2045/89, le diciture "fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale", "metodo tradizionale", "metodo classico" o "metodo tradizionale classico", nonché le diciture che risultano da una traduzione di questi termini, possono essere utilizzate solo per la designazione, in particolare, di vini spumanti di qualità prodotti in una regione determinata (in prosieguo: i "v.s.q.p.r.d."), i quali soddisfano le condizioni di cui al n. 4, secondo comma. A norma di detto secondo comma, un vino può essere designato mediante una delle diciture suddette solo se è stato trasformato in spumante mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia, è rimasto senza interruzione sulle fecce per almeno nove mesi nella stessa azienda sin dalla costituzione della partita ed è stato separato dalle fecce mediante sboccatura.

5 Il regolamento n. 2045/89 integra il regolamento n. 3309/85, essenzialmente per quanto concerne i v.s.q.p.r.d. di cui al regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 823, che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate (GU L 84, pag. 59).

6 Il primo 'considerando' del regolamento n. 2045/89 afferma che era necessario, per quanto riguarda le menzioni sull' etichetta, ampliare la scelta dell' elaboratore di vini spumanti di qualità ottenuti tramite fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale, per facilitare la vendita di alcuni vini di tal genere.

7 Secondo il terzo 'considerando' del regolamento n. 2045/89, era opportuno riservare la dicitura "crémant" a taluni v.s.q.p.r.d. elaborati in Francia e nel Lussemburgo, al fine di tutelare questa indicazione tradizionale utilizzata nei due predetti Stati membri per designare prodotti di provenienza ben determinata.

8 Conseguentemente, l' art. 1, punto 2, lett. c), del regolamento n. 2045/89 (in prosieguo: la "disposizione controversa") ha inserito, nell' art. 6 del regolamento n. 3309/85, un nuovo n. 5 bis, formulato nel modo seguente:

"Sono riservate per quanto riguarda i v.s.q.p.r.d. che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma:

(...)

b) la dicitura 'crémant' ai v.s.q.p.r.d. elaborati in Francia o nel Lussemburgo:

° ai quali lo Stato membro in cui è stata effettuata l' elaborazione ha attribuito questa dicitura, associandola al nome della regione determinata e

° che sono stati ottenuti rispettando regole particolari di elaborazione stabilite dallo Stato membro in questione.

Tuttavia, per cinque campagne viticole la dicitura 'crémant' in lingua francese o in traduzione può essere utilizzata per la designazione di altri vini spumanti che siano stati tradizionalmente designati in tal modo alla data del 1 settembre 1989".

9 A norma del suo art. 2, il regolamento n. 2045/89 è entrato in vigore il 1 settembre 1989.

10 La Codorniu è una società spagnola che elabora e pone in commercio v.s.q.p.r.d. Essa è titolare del marchio denominativo spagnolo "Gran Cremant de Codorniu", che essa utilizza dal 1924 per designare il suo v.s.q.p.r.d. La Codorniu è il principale produttore comunitario di v.s.q.p.r.d. nella designazione dei quali compare la dicitura "crémant". Anche altri produttori aventi sede in Spagna fanno uso della dicitura "Gran Cremant" per designare i loro v.s.q.p.r.d.

11 Giudicando illegittima la disposizione controversa, la Codorniu ha proposto il presente ricorso.

12 Il Consiglio ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 91, n. 1, primo comma, del regolamento di procedura della Corte. Con ordinanza 5 dicembre 1990, la Corte ha rinviato l' esame di tale eccezione al merito, ai sensi dell' art. 91, n. 4, primo comma, del regolamento di procedura.

13 Con ordinanza 31 gennaio 1990, la Corte ha dichiarato ammissibile l' intervento della Commissione delle Comunità europee a sostegno delle conclusioni della parte convenuta, conformemente all' art. 93, nn. 1 e 2, del regolamento di procedura.

Sulla ricevibilità

14 A sostegno della sua eccezione di irricevibilità, il Consiglio sostiene di non aver adottato la disposizione controversa in funzione di circostanze peculiari a un certo numero di produttori, bensì in funzione di una scelta di politica vitivinicola riguardante un prodotto determinato. La norma controversa riserva l' utilizzazione della dicitura "crémant" a v.s.q.p.r.d. elaborati in condizioni specifiche in taluni Stati membri. Essa costituisce pertanto una misura applicabile a una situazione determinata in modo oggettivo, la quale è produttiva di effetti giuridici nei confronti di categorie di persone individuate in modo generale e astratto.

15 Secondo il Consiglio, la Codorniu è interessata dalla disposizione controversa solo nella sua qualità di produttrice di v.s.q.p.r.d. i quali fanno uso della dicitura "crémant", così come qualunque altro produttore che si trovi in una situazione identica. Anche se nel momento in cui è stata adottata tale disposizione il numero o l' identità dei produttori di vini spumanti che fanno uso della dicitura "crémant" poteva teoricamente essere determinata, l' atto di cui trattasi conserva una natura regolamentare in quanto la sua applicazione si effettua in funzione di una situazione oggettiva di diritto o di fatto definita dall' atto, in relazione con la finalità di quest' ultimo.

16 Di contro la Codorniu sostiene che la disposizione controversa è in realtà una decisione adottata sotto la forma apparente di un regolamento. Essa non ha portata generale bensì colpisce una cerchia di produttori ben determinata e che non può essere modificata. Tali produttori sono quelli che, alla data del 1 settembre 1989, designavano tradizionalmente i loro vini spumanti mediante la dicitura "crémant". Per tale gruppo, la disposizione controversa è priva di portata generale ed essa avrà inoltre come conseguenza diretta quella di impedire alla Codorniu di utilizzare la dicitura "Gran Cremant", il che comporterà la perdita del 38% del suo volume d' affari. Tale danno ha come effetto quello di individuarla rispetto a qualunque altro operatore economico, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato. La Codorniu afferma che la Corte ha già ammesso la ricevibilità di un ricorso d' annullamento presentato da una persona fisica o giuridica contro un regolamento in circostanze analoghe (v. sentenza 16 maggio 1991, causa C-358/89, Extramet/Consiglio, Racc. pag. I-2501).

17 Occorre ricordare che l' art. 173, secondo comma, del Trattato assoggetta la proposizione di un ricorso d' annullamento di un regolamento da parte di una persona fisica o giuridica alla condizione che le disposizioni del regolamento oggetto del ricorso costituiscano in realtà una decisione, che la riguardi direttamente e individualmente.

18 Come già sentenziato dalla Corte, la portata generale, e di conseguenza la natura normativa di un atto, non è posta in discussione dalla possibilità di determinare con maggiore o minor precisione il numero o persino l' identità dei soggetti di diritto cui si applica in un dato momento, fintantoché è pacifico che tale applicazione si compie in forza di una situazione oggettiva di diritto o di fatto, definita dall' atto in relazione con la finalità di quest' ultimo (v., in ultimo, sentenza 29 giugno 1993, causa C-298/89, Gibilterra/Consiglio, Racc. pag. I-3605, punto 17).

19 Benché sia vero che, in relazione ai criteri di cui all' art. 173, secondo comma, del Trattato, la disposizione controversa ha, per sua natura e portata, un carattere normativo, in quanto si applica alla generalità degli operatori economici interessati, non può per questo escludersi che essa possa concernere individualmente alcuni di loro.

20 Una persona fisica o giuridica può sostenere che una disposizione la riguarda individualmente soltanto qualora detta disposizione controversa la tocchi a causa di determinate qualità personali, ovvero di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità (v. sentenza 15 luglio 1963, causa 25/62, Plaumann/Commissione, Racc. pag. 195).

21 Ebbene, occorre rilevare che la Codorniu ha registrato il marchio denominativo "Gran Cremant de Codorniu" in Spagna nel 1924 e che ha fatto uso tradizionalmente di tale marchio sia prima sia dopo tale registrazione. Riservando ai soli produttori francesi e lussemburghesi il diritto di far uso della dicitura "crémant", la disposizione controversa giunge al risultato di impedire alla Codorniu di far uso del suo marchio denominativo.

22 Ne consegue che la Codorniu ha dimostrato l' esistenza, in rapporto alla disposizione controversa, di particolari circostanze atte a distinguerla dalla generalità degli altri operatori economici.

23 Ne consegue che va respinta l' eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio.

Nel merito

24 A sostegno del suo ricorso la Codorniu fa riferimento a diversi mezzi di annullamento, fondati rispettivamente sulla violazione del Trattato, segnatamente degli artt. 7, primo comma, e 40, n. 3, secondo comma, da un lato, e degli artt. 3, lett. f), e 42, primo comma, dall' altro, nonché su una violazione dei principi di proporzionalità e di uguaglianza, sullo sviamento di potere e sulla violazione delle forme sostanziali.

25 Per quanto riguarda il primo mezzo, la Codorniu afferma che qualunque trattamento differenziato riservato a prodotti analoghi va fondato su criteri oggettivi. Ebbene, i v.s.q.p.r.d. i quali soddisfano le condizioni di cui all' art. 6, n. 4, del regolamento n. 3309/85 sarebbero prodotti analoghi. Ne discenderebbe che non potrebbe essere riservato alla Francia e al Lussemburgo in base a criteri oggettivi un diritto esclusivo di far uso della dicitura "crémant", mera indicazione facoltativa riguardante il metodo di elaborazione di un v.s.q.p.r.d. La disposizione controversa costituirebbe pertanto una discriminazione contraria agli artt. 7, primo comma, e 40, n. 3, secondo comma, del Trattato.

26 Va innanzi tutto osservato al riguardo che il principio di non discriminazione fra produttori o consumatori della Comunità, sancito dall' art. 40, n. 3, secondo comma, che comprende il divieto di discriminazione in base alla nazionalità di cui all' art. 7, primo comma, del Trattato, impone che situazioni analoghe non siano trattate in maniera differenziata e che situazioni diverse non siano trattate in maniera uguale a meno che un tale trattamento non sia obiettivamente giustificato. Ne consegue che le condizioni di produzione o di consumo potrebbero essere differenziate solo in relazione a criteri di natura obiettiva che garantiscano una ripartizione proporzionale dei vantaggi e degli svantaggi per gli interessati, senza distinguere fra i territori degli Stati membri (v., in particolare, sentenza 13 dicembre 1984, causa 106/83, Sermide, Racc. pag. 4209, punto 28).

27 La disposizione controversa prevede che la dicitura "crémant", in associazione al nome di una regione determinata, sia attribuita ai soli v.s.q.p.r.d. prodotti in Francia o nel Lussemburgo, i quali soddisfino le condizioni di cui all' art. 6, n. 4, secondo comma, del regolamento n. 3309/85 e che siano stati ottenuti rispettando regole particolari di elaborazione stabilite da questi due Stati membri.

28 Appare così evidente che la dicitura "crémant" non fa innanzi tutto riferimento alla provenienza, bensì al metodo di elaborazione di v.s.q.p.r.d., segnatamente quello di cui all' art. 6, n. 4, del regolamento n. 3309/85. Poiché i v.s.q.p.r.d. venduti con il marchio denominativo spagnolo "Gran Cremant de Codorniu" soddisfano le condizioni di cui alla disposizione controversa, ne consegue che detta disposizione tratta in modo differente situazioni analoghe.

29 Occorre pertanto verificare se un trattamento del genere sia stato oggettivamente giustificato.

30 Al riguardo, il fatto di riservare la dicitura "crémant" è motivato con riferimento allo scrupolo di tutelare un' indicazione utilizzata tradizionalmente in Francia e in Lussemburgo per designare prodotti di provenienza ben determinata.

31 E' pacifico che i primi provvedimenti nazionali che prevedevano, in Francia e in Lussemburgo, l' utilizzazione della dicitura "crémant" quale "indicazione tradizionale" sono stati adottati nel 1975. Ebbene, la Codorniu ha sfruttato, in quanto utilizzatore tradizionale, il suo marchio denominativo contenente i termini "Gran Cremant" per designare un v.s.q.p.r.d. almeno dal 1924.

32 Ciò posto, il fatto di riservare la dicitura "crémant" ai v.s.q.p.r.d. elaborati in Francia o in Lussemburgo non può essere validamente giustificato in base a un' utilizzazione tradizionale, poiché ciò ignora l' utilizzazione essa stessa tradizionale di detto marchio fatta dalla Codorniu.

33 La Commissione sostiene tuttavia che dal dettato della disposizione controversa, secondo la quale la dicitura "crémant" deve essere accompagnata dall' indicazione della regione di produzione, discende che la suddetta dicitura fa rinvio non tanto al metodo di elaborazione di un v.s.q.p.r.d., bensì piuttosto alla sua provenienza.

34 Occorre al riguardo constatare che la dicitura "crémant", in base alla disposizione controversa, è riservata essenzialmente in base al metodo di elaborazione del prodotto, dato che l' indicazione della regione di produzione serve solo a precisare la provenienza del v.s.q.p.r.d. La provenienza è pertanto estranea all' attribuzione della dicitura "crémant", la quale non è connessa a un collegamento geografico.

35 Il trattamento differenziato non è stato pertanto oggettivamente giustificato. Di conseguenza, la disposizione controversa va annullata.

36 In considerazione di quanto già esposto, non sembra necessario esaminare gli altri mezzi sollevati dalla Codorniu.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

37 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Consiglio dell' Unione europea è rimasto soccombente e va pertanto condannato alle spese. Conformemente all' art. 69, n. 4, primo comma, del medesimo regolamento, la Commissione delle Comunità europee, parte interveniente, sopporterà le proprie spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) L' art. 1, punto 2, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 19 giugno 1989, n. 2045, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3309/85 che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini spumanti e dei vini spumanti gassificati, è annullato nella parte in cui inserisce un n. 5 bis, lett. b), nell' art. 6 di detto regolamento (CEE) del Consiglio 18 novembre 1985, n. 3309.

2) Il Consiglio dell' Unione europea è condannato alle spese.

3) La Commissione delle Comunità europee sopporterà le proprie spese.