Parole chiave
Massima

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1. Norme fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte diverse dalle imposte sulla cifra d' affari gravanti sul consumo dei tabacchi manifatturati - Art. 5 della direttiva 72/464/CEE - Portata - Fissazione da parte delle pubbliche autorità di prezzi di vendita in violazione dell' art. 30 del Trattato - Inamissibilità

(Trattato CEE, art. 30; direttiva del Consiglio 72/464/CEE)

2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Regime dei prezzi - Prezzi minimi di vendita al minuto dei tabacchi manifatturati imposti mediante strumenti fiscali senza considerare i prezzi di costo degli importatori - Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 30)

Massima

1. Dal fatto che l' art. 5, n. 1, della direttiva 72/464 dispone che la libertà concessa ai fabbricanti ed importatori di tabacchi manifatturati di determinare liberamente i prezzi massimi al minuto dei loro prodotti non pregiudica l' applicazione delle legislazioni nazionali relative al controllo del livello dei prezzi imposti, non discende affatto che sia consentito agli Stati membri di fissare i prezzi dei tabacchi in violazione del principio della loro libera determinazione da parte del fabbricante o dell' importatore. Da un lato, infatti, l' espressione "controllo del livello dei prezzi" non può riguardare altro che le legislazioni nazionali di carattere generale, destinate a frenare l' aumento dei prezzi, e, dall' altro, l' espressione "rispetto dei prezzi imposti" va intesa come riferentesi ad un prezzo che, una volta determinato dal fabbricante o dall' importatore e approvato dalle pubbliche autorità, si impone in quanto prezzo massimo e deve essere rispettato come tale in tutte le fasi del circuito di distribuzione, fino alla vendita al consumatore.

Parimenti, l' art. 5, n. 2, della direttiva, che autorizza gli Stati membri a stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto per gruppi di tabacchi manifatturati, non ha né l' oggetto né l' effetto di consentire agli Stati membri di imporre agli operatori economici un prezzo minimo di vendita al minuto a condizioni che violino l' art. 30 del Trattato, atteso che tale norma mira unicamente ad agevolare la riscossione dell' imposta di consumo sui tabacchi.

2. Il fatto che uno Stato membro imponga ad un' impresa importatrice di tabacchi manifatturati prezzi minimi di vendita al minuto, attraverso il rifiuto di fornire etichette fiscali recanti l' indicazione di prezzi di vendita inferiori a quelli previsti dal listino nazionale, senza tener minimamente conto dei prezzi di costo dell' impresa e della possibilità per la medesima di ripercuotere il vantaggio concorrenziale che ne deriva sui propri prezzi di vendita, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione, vietata dall' art. 30 del Trattato.