61989J0287

SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 MAGGIO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - REGIME DEI PREZZI DI VENDITA AL MINUTO DEL TABACCO LAVORATO - ART. 30 DEL TRATTATO. - CAUSA C-287/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02233


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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1. Norme fiscali - Armonizzazione delle legislazioni - Imposte diverse dalle imposte sulla cifra d' affari gravanti sul consumo dei tabacchi manifatturati - Art. 5 della direttiva 72/464/CEE - Portata - Fissazione da parte delle pubbliche autorità di prezzi di vendita in violazione dell' art. 30 del Trattato - Inamissibilità

(Trattato CEE, art. 30; direttiva del Consiglio 72/464/CEE)

2. Libera circolazione delle merci - Restrizioni quantitative - Misure di effetto equivalente - Regime dei prezzi - Prezzi minimi di vendita al minuto dei tabacchi manifatturati imposti mediante strumenti fiscali senza considerare i prezzi di costo degli importatori - Inammissibilità

(Trattato CEE, art. 30)

Massima


1. Dal fatto che l' art. 5, n. 1, della direttiva 72/464 dispone che la libertà concessa ai fabbricanti ed importatori di tabacchi manifatturati di determinare liberamente i prezzi massimi al minuto dei loro prodotti non pregiudica l' applicazione delle legislazioni nazionali relative al controllo del livello dei prezzi imposti, non discende affatto che sia consentito agli Stati membri di fissare i prezzi dei tabacchi in violazione del principio della loro libera determinazione da parte del fabbricante o dell' importatore. Da un lato, infatti, l' espressione "controllo del livello dei prezzi" non può riguardare altro che le legislazioni nazionali di carattere generale, destinate a frenare l' aumento dei prezzi, e, dall' altro, l' espressione "rispetto dei prezzi imposti" va intesa come riferentesi ad un prezzo che, una volta determinato dal fabbricante o dall' importatore e approvato dalle pubbliche autorità, si impone in quanto prezzo massimo e deve essere rispettato come tale in tutte le fasi del circuito di distribuzione, fino alla vendita al consumatore.

Parimenti, l' art. 5, n. 2, della direttiva, che autorizza gli Stati membri a stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto per gruppi di tabacchi manifatturati, non ha né l' oggetto né l' effetto di consentire agli Stati membri di imporre agli operatori economici un prezzo minimo di vendita al minuto a condizioni che violino l' art. 30 del Trattato, atteso che tale norma mira unicamente ad agevolare la riscossione dell' imposta di consumo sui tabacchi.

2. Il fatto che uno Stato membro imponga ad un' impresa importatrice di tabacchi manifatturati prezzi minimi di vendita al minuto, attraverso il rifiuto di fornire etichette fiscali recanti l' indicazione di prezzi di vendita inferiori a quelli previsti dal listino nazionale, senza tener minimamente conto dei prezzi di costo dell' impresa e della possibilità per la medesima di ripercuotere il vantaggio concorrenziale che ne deriva sui propri prezzi di vendita, costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa all' importazione, vietata dall' art. 30 del Trattato.

Parti


Nella causa C-287/89,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Pieter Jan Kuijper, membro del servizio giuridico, in qualità d' agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal sig. Jan Devadder, consigliere aggiunto presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio estero e della Cooperazione per lo sviluppo, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

convenuto,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio, rifiutando di fornire ad un importatore di tabacchi manifatturati etichette fiscali recanti prezzi inferiori ai prezzi minimi previsti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art. 30 del Trattato CEE,

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.C. Rodríguez Iglesias e Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: J. Mischo

cancelliere: J.-G. Giraud

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese dei rappresentanti delle parti all' udienza del 28 febbraio 1991,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 14 marzo 1991,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 settembre 1989, la Commissione ha proposto, a norma dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che il Regno del Belgio rifiutando di fornire ad un importatore di tabacchi manifatturati etichette fiscali recanti prezzi inferiori a quelli minimi previsti, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art. 30 del Trattato CEE.

2 In Belgio i tabacchi manifatturati sono soggetti ad imposte di consumo la cui riscossione è operata mediante il sistema detto delle "etichette fiscali". Tali etichette, che vengono apposte sulle confezioni di vendita, indicano il prezzo di vendita al minuto. Un regolamento allegato ad un decreto ministeriale del 22 gennaio 1948 (Moniteur belge del 18 febbraio 1948, pag. 1275) fissa un listino contenente diverse classi di prezzi di vendita al minuto per i prodotti di cui trattasi e, in particolare, per i pacchetti di sigarette nonché il corrispondente importo delle imposte dovute dal produttore o dall' importatore.

3 Il 12 dicembre 1986 il ministro delle Finanze belga rifiutava di consegnare ad un importatore, la società Bene BV (in prosieguo: la "Bene"), etichette fiscali recanti l' indicazione di un prezzo di vendita inferiore alla classe più bassa del listino risultante dal citato decreto 22 gennaio 1948, come modificato dal decreto ministeriale 26 marzo 1986 (Moniteur belge del 23 marzo 1986, pag. 4111). Le classi più basse di tale listino prevedevano un prezzo di 59 BFR per i pacchetti da venti sigarette e di 67 BFR per i pacchetti da venticinque sigarette. La Bene aveva richiesto etichette recanti, rispettivamente, un prezzo di 48 BFR e uno di 58 BFR.

4 Ritenendo che le autorità belghe avessero violato le norme di cui all' art. 30 del Trattato, la Commissione proponeva il presente ricorso ex art. 169 del Trattato.

5 Per una più ampia illustrazione delle pertinenti norme nazionali, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

6 La Commissione sostiene che le autorità belghe, rifiutando di fornire alla Bene etichette fiscali recanti prezzi di vendita inferiori a quelli previsti nelle classi più basse del listino, avrebbero, di fatto, imposto alla detta impresa prezzi minimi di vendita al minuto. Questi ultimi sarebbero stati fissati ad un livello tale da non consentire alla Bene di ripercuotere sul prezzo di vendita il vantaggio concorrenziale derivante da un minor prezzo di costo. Conformemente ad una costante giurisprudenza della Corte, la fissazione di prezzi minimi in tali condizioni rappresenterebbe una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative all' importazione e sarebbe, pertanto, vietata dall' art. 30 del Trattato.

7 Il governo belga fa valere che la Commissione non fornisce alcun dato numerico atto a comprovare che l' applicazione del listino, sufficientemente ampio e diversificato per rispondere alle esigenze della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1972, 72/464/CEE, relativa alle imposte diverse dall' imposta sulla cifra d' affari che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati (GU L 303, pag. 1), ha prodotto un effetto perturbativo sul mercato, rendendo più difficile l' accesso al mercato nazionale. Secondo il convenuto, la Bene si è sempre rifiutata di fornire dettagli relativi ai propri costi di produzione ed ai prezzi delle proprie materie prime. Inoltre, considerato che il listino è regressivo in ragione del numero di sigarette contenute nella confezione offerta in vendita, la Bene ha potuto, di fatto, smerciare i propri prodotti ai prezzi voluti, vendendo i pacchetti da venti sigarette in confezioni da cento sigarette contenenti cinque pacchetti.

8 Prima di pronunciarsi sulla fondatezza dell' asserito inadempimento, occorre individuare gli obblighi che incombono agli Stati membri in materia di prezzi di vendita al minuto di tabacchi manifatturati.

9 Gli ostacoli alle importazioni fra Stati membri derivanti dalle imposte indirette sono considerati dall' art. 99 del Trattato che, nella redazione antecedente all' Atto unico europeo, impone alla Commissione di esaminare in qual modo sia possibile armonizzare, nell' interesse del mercato comune, le legislazioni degli Stati membri in materia, in collegamento con l' art. 100, concernente il ravvicinamento delle legislazioni (v. sentenza 16 novembre 1977, SA GB-Inno-BM, punto 50 della motivazione, causa 13/77, Racc. pag. 2115).

10 In base a tali disposizioni del Trattato il Consiglio ha emanato la menzionata direttiva 72/464.

11 La detta direttiva ha per oggetto la fissazione dei principi generali dell' armonizzazione della disciplina fiscale dei tabacchi che, a causa delle sue caratteristiche, produce l' effetto di ostacolare la libera circolazione dei tabacchi e la realizzazione di condizioni di concorrenza normali in tale particolare mercato, come viene riconosciuto dal secondo considerando del preambolo. Ai sensi di questo considerando, infatti, le imposte che gravano sul consumo dei tabacchi manifatturati "non hanno carattere di neutralità dal punto di vista della concorrenza e spesso costituiscono un serio ostacolo all' interpretazione dei mercati". Al fine di instaurare una "sana concorrenza" all' interno del mercato comune (primo considerando), di eliminare dai regimi attuali "i fattori suscettibili di ostacolare la libera circolazione e di falsare le condizioni di concorrenza tanto sul piano nazionale quanto sul piano comunitario (terzo considerando) e di realizzare "l' apertura dei mercati nazionali degli Stati membri" (quinto considerando), la direttiva indica, pertanto, quale base e principio informatore del sistema, un "regime di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi manifatturati" (ottavo considerando).

12 A tal fine (sentenza 21 giugno 1983, Commissione/Francia, punto 18 della motivazione, causa 90/82, Racc. pag. 2011) l' art. 5, n. 1, dispone quanto segue: "I fabbricanti e gli importatori determinano liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti. Tale disposizione non può peraltro pregiudicare l' applicazione delle legislazioni nazionali o relative al controllo del livello dei prezzi o al rispetto dei prezzi imposti".

13 Come risulta dalla menzionata sentenza della Corte 21 giugno 1983 (punti 22 e 23 della motivazione), l' espressione "controllo del livello dei prezzi" non può riguardare altro che le legislazioni nazionali di carattere generale, destinate a frenare l' aumento dei prezzi. Quanto all' espressione "rispetto dei prezzi imposti", essa va intesa come riferentesi ad un prezzo che, una volta determinato dal fabbricante o dall' importatore e approvato dalle pubbliche autorità, si impone in quanto prezzo massimo e deve essere rispettato come tale in tutte le fasi del circuito di distribuzione, fino alla vendita al consumatore (sentenza 16 novembre 1977, SA GB-Inno-BM, citata, punto 64 della motivazione). Da tale giurisprudenza emerge che le menzionate disposizioni della direttiva non consentono agli Stati membri di fissare i prezzi dei tabacchi manifatturati in violazione del principio della libera determinazione dei prezzi da parte del fabbricante o dell' importatore.

14 Se è pur vero che l' art. 5, n. 2, della direttiva 72/464 autorizza gli Stati membri a stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto per gruppi di tabacchi manifatturati, la portata di tali disposizioni è limitata. Esse mirano unicamente ad agevolare la riscossione dell' imposta di consumo ed impongono che ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato per corrispondere effettivamente alla varietà dei prodotti comunitari.

15 Esse non hanno invece né l' oggetto né l' effetto di consentire agli Stati membri di imporre agli importatori di tabacchi manifatturati un prezzo minimo di vendita al minuto a condizioni che violino l' art. 30 del Trattato.

16 Si deve ricordare, al riguardo, che il divieto, sancito dalle dette disposizioni, di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative riguarda, secondo una giurisprudenza costante della Corte, qualsiasi procedimento che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, le importazioni fra gli Stati membri (sentenza 11 luglio 1974, Dassonville, punto 5 della motivazione, causa 8/74, Racc. p. 837).

17 Per quanto riguarda l' applicazione di tali principi ad una normativa nazionale che preveda un prezzo minimo indistintamente applicabile ai prodotti nazionali e a quelli di importazione, la Corte ritiene che la fissazione di un prezzo minimo ad un livello tale da neutralizzare il vantaggio concorrenziale per l' importatore derivante da un minor prezzo di costo costituisce una misura di effetto equivalente ai sensi dell' art. 30 del Trattato (v. sentenze 24 gennaio 1978, Van Tiggele, punto 14 della motivazione, causa 82/77, Racc. pag. 25, e 29 gennaio 1985, Cullet, punto 23 della motivazione, causa 231/83, Racc. pag. 305).

18 Nella specie, risulta dai documenti prodotti che le autorità belghe hanno richiesto alla Bene, con lettera 1º agosto 1986, tutti gli elementi riguardanti i prezzi di vendita al minuto dei prodotti della medesima.

19 Con lettera 24 settembre 1986 la Bene ha presentato, in risposta a tale richiesta, un documento corredato di dati numerici elaborato da uno studio di periti contabili in cui si concludeva che l' impresa de qua non aveva posto in essere "manipolazioni dei prezzi dirette a realizzare una concorrenza sleale".

20 Il ministro delle Finanze, senza contestare i dati numerici né le conclusioni di tale documento, ha respinto, con lettera 12 dicembre 1986, la richiesta di etichette fiscali presentata dalla Bene, affermando che "gli attuali listini sono sufficientemente diversificati per permettere una sana concorrenza fra i diversi fabbricanti ed importatori".

21 Da tale ultima lettera emerge che le autorità belghe, in contrasto con l' obbligo loro incombente di rispettare l' art. 30 del Trattato, hanno puramente e semplicemente inteso applicare i prezzi più bassi del listino senza prendere minimamente in considerazione i prezzi di costo della Bene e la possibilità di quest' impresa di ripercuotere il vantaggio concorrenziale che ne deriva sui prezzi di vendita al minuto dei propri prodotti.

22 Ne risulta, per giunta, che le autorità belghe sono incorse anche in un errore di diritto, violando il principio sancito dal menzionato art. 5, n. 1, della direttiva 72/464, ai sensi del quale i fabbricanti e gli importatori determinano liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti.

23 Gli argomenti dedotti dal governo belga nelle proprie difese non possono essere accolti.

24 In primo luogo, contrariamente a quanto sostiene il convenuto, la Commissione non è affatto tenuta a produrre, per giustificare il proprio ricorso, dati numerici comprovanti l' esistenza di una perturbazione sul mercato. La presa in considerazione, alle condizioni in precedenza illustrate, dei prezzi più bassi del listino belga costituisce di per sé una misura atta ad ostacolare in potenza le importazioni, vietata dall' art. 30 del Trattato.

25 In secondo luogo, la circostanza che il listino nazionale sia ampio e diversificato non basta per dimostrare che i prezzi delle classi più basse del listino medesimo rispondono, in ogni caso, alle esigenze dell' art. 30 del Trattato.

26 In terzo luogo, anche ammettendo che la risposta fornita dalla Bene con la lettera 24 settembre 1986 sia stata incompleta, tale circostanza non era idonea a legittimare il rifiuto di fornire etichette fiscali in base ai motivi esposti dal ministro delle Finanze. Spettava a quest' ultimo richiedere ulteriori informazioni all' impresa ovvero dichiarare che le proposte della Bene erano contrarie alle esigenze di lealtà nei negozi commerciali.

27 Nessun motivo consentiva, infine, di subordinare l' applicazione dei prezzi richiesti dalla Bene ad una modifica delle condizioni di smercio e di presentazione dei prodotti dell' impresa medesima.

28 Dalle suesposte considerazioni risulta che il Regno del Belgio, rifiutando, con decisione 12 dicembre 1986, di fornire all' impresa Bene etichette fiscali recanti l' indicazione di prezzi di vendita dei tabacchi manifatturati inferiori a quelli previsti nel listino nazionale, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art. 30 del Trattato.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

29 A norma dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. Il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il Regno del Belgio, rifiutando, con decisione 12 dicembre 1986, di fornire all' impresa Bene etichette fiscali recanti l' indicazione di prezzi di vendita dei tabacchi manifatturati inferiori a quelli previsti nel listino nazionale, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti a norma dell' art. 30 del Trattato.

2) Il Regno del Belgio è condannato alle spese.