SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 20 GIUGNO 1991. - CARGILL BV CONTRO COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE. - RICORSO PER L'ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 18 MAGGIO 1989, N. 1358, CHE MODIFICA CON EFFETTO RETROATTIVO L'ALLEGATO DEL REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE 21 MARZO 1985, N. 735, CHE FISSA L'IMPORTO DELL'AIUTO ALLA TRASFORMAZIONE DEI SEMI OLEOSI. - CAUSA C-248/89.
raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02987
Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1. Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Grassi - Integrazione per i semi oleosi - Fissazione ad un livello troppo elevato per essere stato applicato un tasso erroneo di conversione dell' ECU - Correzione con effetto retroattivo da parte della Commissione - Ammissibilità
((Regolamento (CEE) del Consiglio n. 1594/83, art. 8, come modificato dal regolamento (CEE) n. 935/86))
2. Atti delle istituzioni - Atti illegittimi - Revoca - Presupposti
1. L' art. 8 del regolamento n. 1594/83, relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi, come modificato dal regolamento n. 935/86, che autorizza la sospensione della prefissazione dell' aiuto corrispondente a certificati chiesti e non ancora rilasciati, in particolare quando c' è un errore materiale nel calcolo dell' importo dell' integrazione resa pubblica, non ha per effetto di vietare che la Commissione possa correggere con effetto retroattivo un errore relativo al tasso di conversione, nella moneta del paese di trasformazione, dell' integrazione espressa in ECU, che abbia provocato un' indicazione inesatta dell' importo di quest' ultima.
2. Se bisogna riconoscere ad ogni istituzione comunitaria, che accerti l' illegittimità di un atto da essa appena adottato, il diritto di revocarlo con effetto retroattivo entro un termine ragionevole, tale diritto trova un limite nella necessità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell' atto, che ha potuto fare affidamento sulla legittimità di quest' ultimo.
Alla luce di queste esigenze, non v' è motivo di censurare la revoca di un atto viziato da un errore manifesto, che non era potuto sfuggire agli operatori economici interessati, revoca alla quale si è provveduto meno di tre mesi dopo che una sentenza della Corte ne aveva fatto risultare la necessità.
Nella causa C-248/89,
Cargill BV, società di diritto olandese con sede ad Amsterdam, con gli avv.ti H.J. Bronkhorst, del foro dell' Aia, e E.H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell' avv. J. Loesch, 8, rue Zithe,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R.C. Fischer, consigliere giuridico, e P. Hetsch, membro del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Guido Berardis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,
convenuta,
avente ad oggetto l' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 18 maggio 1989, n. 1358, che modifica il regolamento (CEE) n. 735/85, che fissa l' importo dell' integrazione nel settore dei semi oleosi (GU L 135, pag. 22),
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, T.F. O' Higgins, M. Díez de Velasco, C.N. Kakouris e F.A. Schockweiler, giudici,
avvocato generale: J. Mischo
cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere
vista la relazione d' udienza,
sentite le osservazioni orali delle parti all' udienza del 7 febbraio 1991,
sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 21 marzo 1991,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 Con atto depositato in cancelleria il 7 agosto 1989, la Cargill BV, società di diritto olandese con sede ad Amsterdam (in prosieguo: la "Cargill"), ha chiesto, ai sensi dell' art. 173, secondo comma, del Trattato CEE, l' annullamento del regolamento (CEE) della Commissione 18 maggio 1989, n. 1358, che modifica il regolamento (CEE) della Commissione 21 marzo 1985, n. 735, che fissa l' importo dell' integrazione nel settore dei semi oleosi (GU L 135, pag. 22).
2 Ai sensi dell' art. 27 del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all' attuazione di un' organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (GU 1966, n. 172, pag. 3025), in virtù del quale è prevista un' integrazione per i semi oleosi raccolti e trasformati nella Comunità, la Commissione, con il regolamento (CEE) 21 marzo 1985, n. 735, che fissa l' importo dell' integrazione nel settore dei semi oleosi (GU L 80, pag. 18), ha fissato gli importi dell' integrazione ed i relativi corsi dell' ECU, applicabili a decorrere dal 22 marzo 1985.
3 Il 22 marzo 1985, la Cargill acquistava 10 000 tonnellate di semi di girasole in Francia e, lo stesso giorno, presentava all' ente di intervento olandese competente alcune domande di prefissazione dell' integrazione. Ai sensi dell' art. 5, secondo comma, del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1983, n. 1594, relativo all' integrazione concessa per i semi oleosi (GU L 163, pag. 44), i certificati relativi all' integrazione richiesta avrebbero dovuto essere rilasciati al più tardi entro il pomeriggio del 23 marzo 1985.
4 Ora, avendo constatato un errore nel regolamento n. 735/85, soprammenzionato, per quanto riguarda i tassi di cambio da utilizzare per la conversione delle integrazioni finali nella moneta dello Stato membro di trasformazione quando tale Stato non è quello di produzione, errore che comportava la concessione di un' integrazione più elevata di quella prevista dall' art. 27 del regolamento n. 136/66, soprammenzionato, la Commissione, sulla base dell' art. 8 del regolamento n. 1594/83, soprammenzionato, ha sospeso, con il regolamento (CEE) 22 marzo 1985, n. 756 (GU L 81, pag. 38), la prefissazione dell' integrazione relativa ai semi di girasole per i certificati la cui domanda era stata presentata il 22 marzo 1985.
5 Lo stesso giorno, la Commissione adottava il regolamento (CEE) n. 755/85 (GU L 81, pag. 36), con il quale rideterminava, con effetto a decorrere dal giorno successivo, l' importo esatto dell' integrazione.
6 Con decisione 25 marzo 1985, il Produktschap, ente di intervento olandese, respingeva le domande di certificati con prefissazione presentate dalla Cargill, basandosi sulla sospensione della prefissazione.
7 Essendo stato presentato un ricorso contro tale decisione, il giudice nazionale adito ha sottoposto alla Corte due questioni pregiudiziali sulla validità del regolamento n. 756/85 nonché sulle conseguenze della sua eventuale invalidità.
8 Con sentenza 28 febbraio 1989 (causa 201/87, Racc. pag. 489), la Corte ha dichiarato: "Il regolamento della Commissione n. 756/85 è invalido alla luce dell' art. 8, n. 1, del regolamento del Consiglio n. 1594/83. Fino a che l' invalidità del regolamento della Commissione n. 735/85 non sia stata accertata, l' invalidità del regolamento della Commissione n. 756/85 implica l' obbligo per il Produktschap di rilasciare retroattivamente alla Cargill i certificati con prefissazione richiesti il 22 marzo 1985 e di versare alla stessa l' integrazione nell' importo stabilito dal regolamento della Commissione n. 735/85".
9 A seguito di tale sentenza, la Commissione ha adottato il regolamento n. 1358/89. Tale regolamento, oggetto del presente ricorso, corregge con effetto retroattivo i corsi dell' ECU contenuti nell' allegato III del regolamento n. 735/85, applicabili alle domande di prefissazione presentate il 22 marzo 1985.
10 Per una più ampia esposizione dell' ambito normativo e degli antefatti della controversia, dello svolgimento del procedimento, nonché dei mezzi e argomenti delle parti, si rinvia alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo saranno ripresi qui di seguito solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.
11 A sostegno del suo ricorso la Cargill deduce tre mezzi basati rispettivamente sulla violazione dell' art. 8 del regolamento n. 1594/83, sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento nonché sull' esistenza di uno sviamento di potere.
Sulla violazione dell' art. 8 del regolamento n. 1594/83
12 Secondo la ricorrente, dall' art. 8 del regolamento n. 1594/83, come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio 25 marzo 1986, n. 935 (GU L 87, pag. 5, e rettifica comparsa sulla GU 1988, L 181, pag. 51), risulta che la sola misura, che la Commissione può adottare quando commette un errore di calcolo nella fissazione degli importi dell' integrazione di cui trattasi, è la sospensione della prefissazione e che la Commissione non è in alcun caso competente ad adeguare o modificare questi importi.
13 L' art. 8, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1594/83, nella sua versione derivante dal regolamento n. 935/86, in vigore al momento dell' adozione del regolamento n. 1358/89, prevede che:
"1. In caso di situazione anormale e qualora tale situazione provochi o rischi di provocare perturbazioni sul mercato comunitario dei semi oleosi, può essere decisa la sospensione della fissazione anticipata dell' integrazione per tutto il periodo necessario a ripristinare l' equilibrio del mercato.
2. La sospensione di cui al paragrafo 1 può applicarsi anche alle parti del certificato di cui all' art. 4 relative alla 'fissazione anticipata' , che siano richieste ma non ancora rilasciate, nel caso in cui:
a) vi sia un errore materiale nell' importo dell' integrazione pubblicata,
b) taluni fattori possono creare una distorsione monetaria fra gli Stati membri,
e allorché questi casi possono creare una discriminazione fra le parti interessate".
14 In base a queste disposizioni, a talune condizioni, la prefissazione corrispondente a certificati chiesti e non ancora rilasciati può essere sospesa. Tuttavia, tale articolo non ha per effetto di vietare che un errore sia corretto con effetto retroattivo.
15 Ne deriva che il solo fatto che la Commissione corregga un errore relativo al tasso di conversione, nella moneta del paese di trasformazione, dell' integrazione prevista all' art. 27 del regolamento n. 136/66, non costituisce una violazione dell' art. 8 del regolamento n. 1594/83.
16 Di conseguenza, va respinto il mezzo relativo ad una violazione dell' art. 8 del regolamento n. 1594/83.
Sulla violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento
17 Con tale mezzo, la ricorrente sostiene che, poiché il meccanismo della prefissazione mira a creare una certezza giuridica per gli operatori economici, la cui espressione più chiara è l' elencazione molto restrittiva, da parte dell' art. 8 del regolamento n. 1594/83, delle possibilità di sospendere la prefissazione dell' integrazione o di modificarne gli importi, la modifica con effetto retroattivo di questi importi, che risulta dal regolamento impugnato, costituisce, in considerazione della sentenza della Corte nella causa 201/87, soprammenzionata, una violazione particolarmente grave dei principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto.
18 Occorre anzitutto ricordare che ai sensi dell' art. 27, n. 1, del regolamento n. 136/66, soprammenzionato,
"quando il prezzo indicativo valido per una specie di semi è superiore al prezzo del mercato mondiale determinato per questa specie, in conformità alle disposizioni dell' art. 29, viene concessa un' integrazione per i semi di detta specie raccolti e trasformati nella Comunità; con riserva delle eccezioni (...) tale integrazione è pari alla differenza tra questi prezzi".
Occorre dedurne che le integrazioni concesse in base a tale norma diventano illegittime quando il loro importo effettivo supera la differenza tra il prezzo indicativo ed il prezzo mondiale per una specie determinata.
19 Occorre anche segnalare che, per quanto riguarda il tasso di conversione dell' ECU in franchi francesi, è pacifico che il regolamento n. 735/85 contenesse un errore di più del 10% rispetto al corso pubblicato il 21 e il 22 marzo nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e che tale errore ha esso stesso provocato una fissazione erronea dell' importo dell' integrazione finale, viziando così di illegittimità detto regolamento.
20 Anche se occorre riconoscere ad ogni istituzione comunitaria, che accerta l' illegittimità dell' atto che ha appena adottato, il diritto di revocarlo entro un termine ragionevole con effetto retroattivo, tale diritto può trovare un limite nella necessità di rispettare il legittimo affidamento del beneficiario dell' atto che ha potuto fare affidamento sulla legittimità di quest' ultimo (v. sentenza 3 marzo 1982, Alpha Steel, Racc. pag. 749).
21 Di conseguenza, occorre esaminare se, nella fattispecie, la Commissione abbia soddisfatto tali requisiti.
22 Circa il modo in cui la Commissione ha adempiuto il suo obbligo di far sì che fosse rispettato l' eventuale affidamento che gli interessati avessero potuto accordare alla legittimità del regolamento n. 735/85, va rilevato che l' errore contenuto in tale atto era talmente manifesto che diversi operatori economici si sono rivolti già il 22 marzo 1985, cioè il giorno stesso della sua pubblicazione, alla Commissione per avvertirla e informarsi delle misure che essa intendeva adottare. In tale contesto, un operatore economico diligente non poteva far affidamento sulla legittimità di un atto contenente un tale errore.
23 Occorre poi ricordare che il regolamento impugnato è stato adottato meno di tre mesi dopo che dalla sentenza pronunciata nella causa 201/87 fosse risultata la necessità di adottare un provvedimento di revoca di un atto manifestamente illegittimo e sulla validità del quale la Corte non aveva avuto l' opportunità di pronunciarsi. Occorre concluderne che l' adozione del regolamento impugnato è avvenuta entro un termine ragionevole.
24 Di conseguenza, va respinto il mezzo basato sulla violazione dei principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento.
Sullo sviamento di potere
25 Secondo la ricorrente, adottando il regolamento impugnato, la Commissione cerca di raggiungere effetti giuridici analoghi a quelli che derivano dal regolamento n. 765/85, soprammenzionato, che è già stato dichiarato invalido dalla sentenza della Corte nella causa 201/87, e di eliminare in tal modo l' effetto utile di tale sentenza.
26 Va ricordato a tal riguardo che una giurisprudenza costante della Corte (v., in ultimo luogo, sentenza 13 novembre 1990, Fedesa, causa C-331/88, Racc. pag. I-4023) definisce lo sviamento di potere come l' adozione, da parte di un' istituzione comunitaria, di un atto allo scopo esclusivo, o quanto meno determinante, di raggiungere fini diversi da quelli dichiarati o di eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato per far fronte alle circostanze del caso di specie.
27 Per quanto riguarda l' identità tra il fine perseguito e il fine addotto, va sottolineato che nulla nel fascicolo consente di affermare che, adottando il regolamento impugnato, la Commissione abbia perseguito un fine diverso da quello indicato nei suoi 'considerando' , cioè il ristabilimento dei tassi corretti di conversione applicabili alle domande presentate il 23 marzo 1985, al fine di evitare che taluni operatori potessero ottenere un' integrazione ingiustificata.
28 Per quanto riguarda il requisito di non eludere una procedura appositamente prevista dal Trattato, va fatto presente che, anche se è vero che adottando il regolamento impugnato la Commissione abbia perseguito lo stesso scopo che aveva voluto raggiungere mediante la sospensione della prefissazione, non ne deriva tuttavia che così facendo detta istituzione abbia voluto privare dell' effetto utile la sentenza pronunciata dalla Corte nella causa 201/87, soprammenzionata.
29 E' certo infatti che, in tale sentenza, la Corte si è pronunciata solo sulla legittimità della misura di sospensione, pur lasciando aperta la questione dell' eventuale invalidità del regolamento n. 735/85. Pertanto la Commissione era legittimata, dal momento che rispettava i principi di legittimo affidamento e di certezza del diritto, ad adottare un provvedimento di revoca relativo ad un atto estraneo alla procedura avviata dinanzi alla Corte.
30 Di conseguenza, va respinto il mezzo relativo ad uno sviamento di potere.
31 Non essendo stato accolto nessuno dei mezzi dedotti dalla ricorrente, il ricorso deve essere respinto.
Sulle spese
32 Ai sensi dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. La società ricorrente è risultata soccombente nei suoi mezzi e va quindi condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il ricorso è respinto.
2) La ricorrente è condannata alle spese.