61989J0229

SENTENZA DELLA CORTE DEL 7 MAGGIO 1991. - COMMISSIONE DELLE COMUNITA EUROPEE CONTRO REGNO DEL BELGIO. - PARITA DI TRATTAMENTO TRA UOMO E DONNA IN MATERIA DI PREVIDENZA SOCIALE - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DELLE INDENNITA DI DISOCCUPAZIONE E DELLE INDENNITA DI INVALIDITA. - CAUSA C-229/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-02205


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


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Politica sociale - Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di previdenza sociale - Importo delle prestazioni di disoccupazione e d' invalidità che prendono in considerazione gli oneri familiari ed i redditi delle persone a carico - Ammissibilità - Presupposti

(Direttiva del Consiglio 79/7/CEE, art. 4, n. 1)

Massima


L' art. 4, n. 1, della direttiva 79/7/CEE dev' essere interpretato nel senso che un sistema di prestazioni di disoccupazione e d' invalidità nel quale l' importo della prestazione è fissato tenendo conto dell' esistenza di persone a carico dell' avente diritto e nel contempo degli eventuali redditi di questi ultimi è conforme a tale disposizione qualora tale sistema miri a garantire alle famiglie un reddito minimo sostitutivo e conceda a coloro che convivono con il coniuge o con figli senza reddito solo maggiorazioni che non superano l' importo degli oneri ragionevolmente imputabili alla presenza di tali persone.

Un sistema del genere risponde infatti ad una finalità legittima di politica sociale e pone in atto mezzi adeguati e a tal fine necessari, di modo che è giustificato da motivi estranei ad una discriminazione basata sul sesso.

Parti


Nella causa C-229/89,

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dalla sig.ra Marie Wolfcarius, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, assistita dall' avv. Francis Herbert, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Georgios Kremlis, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Regno del Belgio, rappresentato dal sig. Robert Hoebaer, direttore amministrativo presso il ministero degli Affari esteri, del Commercio con l' estero e della Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente, assistito dal sig. C. Deneve, direttore amministrativo presso il ministero dell' Occupazione e del Lavoro, e dal sig. M. Loix, viceconsigliere presso il ministero della Previdenza sociale, con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell' ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins,

convenuto,

avente ad oggetto un ricorso diretto a far dichiarare l' incompatibilità dei criteri di determinazione dell' importo delle prestazioni di disoccupazione e d' invalidità con la direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24),

LA CORTE,

composta dai signori O. Due, presidente, G.F. Mancini, T.F. O' Higgins, J.C. Moitinho de Almeida, G.C. Rodríguez Iglesias e M. Díez de Velasco, presidenti di sezione, Sir Gordon Slynn, C.N. Kakouris, R. Joliet, F.A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg e P.J.G. Kapteyn, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: J.A. Pompe, vicecancelliere

vista la relazione d' udienza,

sentite le difese orali delle parti all' udienza del 17 ottobre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 20 novembre 1990,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 18 luglio 1989, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell' art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far dichiarare che, non adottando entro il termine prescritto dall' art. 8, n. 1, della direttiva del Consiglio 19 dicembre 1978, 79/7/CEE, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale (GU 1979, L 6, pag. 24), tutti i provvedimenti necessari per assicurare l' esatta ed integrale attuazione della suddetta direttiva, e in particolare mantenendo in vigore un sistema di calcolo delle indennità di disoccupazione e di invalidità, sistema atto a provocare discriminazioni indirette, non giustificate obiettivamente, a detrimento degli aventi diritto di sesso femminile, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi incombentigli in forza del Trattato.

2 I sistemi belgi menzionati nell' atto introduttivo del ricorso sono stati definiti, rispettivamente, dal regio decreto 8 agosto 1986 (Moniteur belge del 27 agosto 1986, pag. 11825, che modifica l' art. 160 del regio decreto 20 dicembre 1963) e dal regio decreto 30 luglio 1986 (Moniteur belge del 2 agosto 1986, pag. 10854, che modifica gli artt. 226, secondo comma, e 227, n. 1, del regio decreto 4 novembre 1963).

3 A termini dell' art. 4, n. 1, della succitata direttiva 79/7, il principio della parità di trattamento "implica l' assenza di qualsiasi discriminazione direttamente o indirettamente fondata sul sesso, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia, specificamente per quanto riguarda (...) il calcolo delle prestazioni, comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni".

4 In forza dell' art. 8, n. 1, di detta direttiva, gli Stati membri dovevano adottare i provvedimenti necessari per conformarsi a tali disposizioni entro un termine di sei anni a decorrere dalla notifica, ossia entro il 22 dicembre 1984.

5 La normativa belga relativa alle prestazioni di disoccupazione, rimasta in vigore successivamente a tale data, riservava, quanto al calcolo di tali prestazioni, un trattamento preferenziale ai disoccupati che, nella loro qualità di capifamiglia, avessero a loro carico il coniuge, un convivente more uxorio, un genitore o un figlio senza redditi. Ritenendo che questa categoria fosse costituita in massima parte da uomini, il 2 giugno 1986 la Commissione emanava, ai sensi dell' art. 169 del Trattato, un parere motivato in cui dichiarava che il Regno del Belgio era venuto meno ai suoi obblighi mantenendo in vigore un sistema di calcolo dell' indennità di disoccupazione fonte di discriminazioni indirette, non giustificato obiettivamente, a detrimento degli aventi diritto di sesso femminile che, per lo più, rientrano nelle altre due categorie di disoccupati considerate dalla normativa belga, e cioè quella dei "non conviventi", cioè dei disoccupati senza conviventi, e quella dei "conviventi" che convivono con il coniuge, con un convivente more uxorio o con un figlio che disponga di redditi da lavoro o di altri redditi.

6 A seguito di tale parere motivato, la normativa censurata è stata modificata col citato regio decreto 8 agosto 1986 e col decreto ministeriale 23 gennaio 1987 (Moniteur belge dell' 11 febbraio 1987, pag. 1817). Il regime d' indennità è basato sulla suddivisione degli aventi diritto in tre categorie:

- lavoratori che convivono con il coniuge o con un convivente more uxorio, un genitore o un figlio che non dispone né di redditi da lavoro né di altri redditi (categoria 1);

- lavoratori non conviventi con altre persone (categoria 2);

- lavoratori conviventi con una persona che dispone di redditi da lavoro o di altri redditi (categoria 3).

7 L' importo delle indennità di tale regime viene calcolato in base al precedente reddito da lavoro, fino ad un tetto massimo e con aliquote diverse a seconda delle categorie. In primo luogo, tutti gli interessati ricevono un' indennità base pari al 35% del reddito precedente. Tuttavia, trascorsi diciotto mesi di disoccupazione più tre mesi per ogni anno di lavoro effettuato, gli aventi diritto della categoria 3 ricevono un' indennità forfettaria oltre ad un' eventuale integrazione nel caso in cui le indennità mensili cumulate delle persone conviventi non raggiungano un determinato ammontare. In secondo luogo, gli aventi diritto delle categorie 1 e 2 ricevono una maggiorazione del 5% del reddito precedente per perdita del reddito unico. In terzo luogo, un' integrazione di adeguamento pari al 20% del reddito precedente viene versata a tutti gli aventi diritto, ma è limitata al primo anno di disoccupazione per coloro che rientrano nelle categorie 2 e 3.

8 Per quanto riguarda l' assicurazione invalidità, il regime istituito dal regio decreto 30 luglio 1986 segue gli stessi principi dell' assicurazione disoccupazione, tanto per la ripartizione dei titolari d' indennità in tre categorie quanto per il sistema di calcolo dell' indennità il cui importo è proporzionale al reddito precedente fino a un tetto massimo. Tale importo è pari al 65% di tale reddito per la categoria 1, al 45% per la categoria 2 e al 40% per la categoria 3.

9 La Commissione ritiene, in primo luogo, che dalle nuove norme sia sostanzialmente risultato un cambiamento di denominazione di due delle tre categorie di disoccupati, e cioè che, a parte la categoria dei disoccupati detti "isolati", la cui denominazione non è stata modificata, le categorie dei "capifamiglia" e dei "conviventi" corrispondano alla categoria 1 e, rispettivamente, alla categoria 3, già menzionate.

10 La Commissione sostiene, in secondo luogo, che la normativa belga mantiene in vigore un regime d' indennità di disoccupazione analogo al precedente e che essa estende il sistema di calcolo al regime di assicurazione invalidità. A suo avviso, l' aliquota delle indennità di disoccupazione e delle indennità d' invalidità favorisce la categoria 1 e comporta quindi una discriminazione tra gli uomini, di cui tale categoria è per lo più composta, e le donne, da cui è principalmente formata la categoria 3; detta discriminazione è in contrasto con l' art. 4, n. 1, della citata direttiva del Consiglio 79/7.

11 Nei suoi pareri motivati 2 giugno 1986 e 20 giugno 1988, indi nell' atto introduttivo, la Commissione rileva l' esistenza di una discriminazione a favore degli uomini a causa del trattamento più favorevole di cui fruiscono i membri della categoria 1. Per contro, essa non mette in discussione la differenza di trattamento tra gli aventi diritto della categoria 2 e quelli della categoria 3 che risulterebbe dalla maggiorazione del 5% del reddito precedente per perdita di reddito unico concessa esclusivamente ai disoccupati delle categorie 1 e 2.

12 Per una più ampia illustrazione delle disposizioni della normativa nazionale vigente, degli importi degli assegni e delle indennità, dello svolgimento del procedimento nonché dei mezzi e degli argomenti delle parti, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

13 In via preliminare, va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, l' art. 4, n. 1, della citata direttiva 79/7, osta al trattamento meno favorevole di una categoria sociale quando risulti che essa è composta da un numero molto più alto di persone dell' uno o dell' altro sesso, a meno che la misura di cui trattasi non sia "giustificata da fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso" (sentenza 27 giugno 1990, Kowalska, punto 16 della motivazione, causa C-33/89, Racc. pag. I-2591).

14 Si deve pure ricordare che la Corte ha affermato, in particolare, che un sistema di prestazioni che contempli aumenti non direttamente fondati sul sesso degli aventi diritto, ma che tengono conto del loro stato matrimoniale e di famiglia, e da cui risulti che una percentuale nettamente inferiore di donne rispetto agli uomini può fruire di detti aumenti è in contrasto con l' art. 4, n. 1, della direttiva, qualora non sia giustificato da motivi tali da escludere la discriminazione fondata sul sesso (sentenza 11 giugno 1987, Teuling, punto 13 della motivazione, causa 30/85, Racc. pag. 2497).

15 Risulta dal fascicolo di causa che, secondo i dati statistici forniti dal governo belga, gli uomini disoccupati o invalidi sono notevolmente più numerosi nella citata categoria 1 e che, viceversa, le donne costituiscono la maggioranza delle persone che rientrano nella categoria 3.

16 Stando così le cose, un sistema di indennità di disoccupazione e di invalidità legato ai carichi familiari degli uni e, rispettivamente, all' esistenza di un reddito del coniuge per gli altri sarebbe in contrasto con l' art. 4, n. 1, della direttiva qualora il governo belga non potesse giustificarlo con motivi estranei ad una discriminazione basata sul sesso.

17 Secondo il governo belga, la differenza di ripartizione delle donne e degli uomini fra le tre categorie di aventi diritto è il riflesso di un fenomeno di società in cui il numero delle donne attive nel mondo del lavoro è inferiore a quello degli uomini.

18 Tali considerazioni, basate sulla situazione ineguale degli uomini e delle donne che prevale in seno alla popolazione attiva belga, non consentono tuttavia di evidenziare criteri obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione basata sul sesso.

19 Per contro, se il Regno del Belgio è in grado di provare che i mezzi prescelti rispondono ad uno scopo necessario per la sua politica sociale, sono idonei a raggiungere lo scopo da questa perseguito e sono necessari a tal fine, la semplice circostanza che una disposizione di legge favorisce un numero molto maggiore di lavoratori di sesso maschile non può essere considerata una trasgressione del principio di parità di trattamento (sentenza 13 luglio 1989, Rinner-Kuehn, punto 14 della motivazione, causa 171/88, Racc. pag. 2743).

20 Il Regno del Belgio sostiene, in proposito, che il suo sistema nazionale mira a riconoscere a ciascun individuo, entro i limiti imposti necessariamente dalle risorse di bilancio e senza limitazione di tempo, un reddito minimo sostitutivo, tenendo conto della situazione familiare dell' interessato, il quale può dover far fronte ad esigenze supplementari dovute a persone a carico o, al contrario, fruire del reddito del coniuge.

21 Si deve osservare che il riconoscimento di un siffatto reddito fa parte integrante della politica sociale degli Stati membri.

22 La normativa belga ha lo scopo di prendere in considerazione l' esistenza di esigenze diverse. In primo luogo, essa riconosce gli oneri più gravi che risultano dalla disoccupazione, per i nuclei familiari che dispongono di un unico reddito, e, in secondo luogo, essa prende in considerazione l' aiuto finanziario rappresentato per il disoccupato dai redditi del coniuge. D' altra parte, essa mira a favorire l' adeguamento degli interessati alla loro nuova situazione finanziaria, evitando un calo troppo brusco dei loro redditi nel corso del primo anno, consentendo al disoccupato che ha persone a carico di sostenere le spese di un nucleo familiare al di là di un periodo di diciotto mesi. Tali principi e tali finalità s' inseriscono nel quadro di una politica sociale che, allo stato attuale del diritto comunitario, spetta agli Stati membri, i quali dispongono di un margine di valutazione ragionevole per quel che riguarda la natura dei provvedimenti di protezione sociale e le modalità concrete della loro realizzazione (sentenza 12 luglio 1984, Hofmann, punto 27 della motivazione, causa 184/83, Racc. pag. 3047).

23 La fissazione di un massimale, nella presa in considerazione del reddito precedente, e l' esistenza di un importo massimo delle prestazioni che possono essere concesse, la fissazione di un forfait per i membri della categoria 3 dopo un certo periodo di disoccupazione e la concessione di una indennità integrativa, nel caso in cui le indennità mensili cumulate delle persone conviventi della categoria 3 non raggiungano un ammontare corrispondente all' importo massimo versato agli aventi diritto della categoria 1, costituiscono elementi che, fra gli altri, mirano a dare al reddito sostitutivo istituito in Belgio il carattere di un minimo sociale garantito alle famiglie. Dal fascicolo di causa risulta che le maggiorazioni concesse a coloro che coabitano con il coniuge o con figli senza reddito non superano l' importo degli oneri ragionevolmente imputabili alla presenza di tali persone.

24 Orbene, in ordine alla garanzia di un minimo di mezzi di sussistenza, la Corte ha già affermato che il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro, controllando le proprie spese previdenziali tenga conto delle esigenze degli aventi diritto con coniuge a carico o con reddito molto basso, oppure con un figlio a carico, esigenze relativamente maggiori di quelle delle persone sole. Infatti, la Corte ha dichiarato che la direttiva 79/7 non ostava ad una legge in forza della quale la garanzia, in precedenza data a tutti i lavoratori inabili al lavoro il cui reddito sia più o meno equivalente alla retribuzione minima legale, di fruire di una prestazione (netta) almeno pari alla retribuzione minima legale (netta) vale solo per chi abbia il coniuge a carico o con reddito molto basso, oppure un figlio a carico (sentenza 11 giugno 1987, già menzionata, punti 22 e 23 della motivazione).

25 Ne risulta che, se, per le esigenze della sua politica sociale, uno Stato membro può escludere dal beneficio di una prestazione i lavoratori senza conviventi, esso può, a maggior ragione, ridurre, in considerazione della mancanza di persone a carico, l' indennità loro versata.

26 Da tutte le considerazioni che precedono risulta che il governo belga ha dimostrato che il suo sistema di indennità di disoccupazione e d' invalidità risponde ad una finalità legittima di politica sociale, comporta maggiorazioni idonee a perseguire tale finalità e a tal fine necessarie e che è quindi giustificato da motivi estranei ad una discriminazione basata sul sesso.

27 Ne consegue che il ricorso della Commissione è infondato e deve quindi essere respinto.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

28 A termini dell' art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La ricorrente è rimasta soccombente e va quindi condannata alle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso della Commissione è respinto.

2) La Commissione è condannata alle spese.