61989J0227

SENTENZA DELLA CORTE (SESTA SEZIONE) DEL 7 FEBBRAIO 1991. - LUDWIG ROENFELDT CONTRO BUNDESVERSICHERUNGSANSTALT FUER ANGESTELLTE. - DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE: SOZIALGERICHT STUTTGART - GERMANIA. - PREVIDENZA SOCIALE - REGOLAMENTO N. 1408/71 - DIRITTI ALLA PENSIONE ACQUISITI IN UNO STATO MEMBRO ANTERIORMENTE ALLA SUA ADESIONE ALLE COMUNITA. - CAUSA C-227/89.

raccolta della giurisprudenza 1991 pagina I-00323
edizione speciale svedese pagina I-00009
edizione speciale finlandese pagina I-00019


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

Previdenza sociale dei lavoratori migranti - Normativa comunitaria - Sostituzione alle convenzioni concluse fra Stati membri in materia di previdenza sociale - Limite - Mantenimento dei vantaggi in precedenza garantiti dall' azione congiunta del diritto nazionale e delle convenzioni

(Trattato CEE, artt. 48, n. 2, e 51; regolamento (CEE) del Consiglio n. 1408/71, artt. 6 e 7)

Massima


Gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato vanno interpretati nel senso che ostano a che un lavoratore, il quale abbia esercitato il suo diritto di libera circolazione, perda vantaggi previdenziali a causa dell' inapplicabilità di convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale, per effetto dell' entrata in vigore del regolamento del Consiglio n. 1408/71.

Infatti, se è vero che la sostituzione del regolamento n. 1408/71 alle disposizioni delle convenzioni previdenziali stipulate fra Stati membri ha una portata tassativa, essa non può indurre a misconoscere lo scopo degli articoli dal 48 al 51 del Trattato, cosa che avverrebbe se i lavoratori che hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione dovessero perdere vantaggi previdenziali loro garantiti in precedenza sia dalla sola normativa nazionale sia dall' azione congiunta della normativa nazionale e delle convenzioni internazionali vigenti fra due o più Stati membri in materia di previdenza sociale.

Parti


Nel procedimento C-227/89,

avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, dal Sozialgericht di Stoccarda nella causa dinanzi ad esso pendente tra

Ludwig Roenfeldt, residente in Stoccarda,

e

Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte, con sede in Berlino,

domanda vertente sull' interpretazione del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2),

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori G.F. Mancini, presidente di sezione, T.F. O' Higgins, M. Díez de Velasco, C.N. Kakouris e F A. Schockweiler, giudici,

avvocato generale: M. Darmon

cancelliere: V. Di Bucci, amministratore

viste le osservazioni scritte presentate:

- per il sig. Roenfeldt, attore nella causa principale, dall' avv. A. Klinger, del foro di Stoccarda,

- per la Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte, convenuta nella causa principale, dal sig. T. Herrmann, Leitender Verwaltungsdirektor, in qualità d' agente,

- per il Consiglio delle Comunità europee, dalla sig.ra M. Arpio, amministratrice presso il servizio giuridico, in qualità d' agente,

- per la Commissione delle Comunità europee, dalla sig.na K. Banks, membro del servizio giuridico, assistita dal sig. B. Schulte del Max-Planck-Institut fuer auslaendisches und internationales Sozialrecht, in qualità d' agenti,

vista la relazione d' udienza,

sentite le osservazioni orali della Bundesversicherungsanstalt, rappresentata dal sig. Holger Moebius, Verwaltungsoberrat, in qualità d' agente, del Consiglio, rappresentato dal sig. R. Frohn, membro del servizio giuridico, e dalla sig.ra M. Arpio, nonché della Commissione, rappresentata dal sig. B. Schulte, all' udienza del 25 ottobre 1990,

sentite le conclusioni dell' avvocato generale presentate all' udienza del 12 dicembre 1990,

ha pronunciato la presente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanza 9 febbraio 1989, giunta alla Corte il 18 luglio successivo, il Sozialgericht di Stoccarda ha posto, a norma dell' art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull' interpretazione delle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), e degli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato CEE.

2 Detta questione è sorta nell' ambito di una controversia tra il sig. Roenfeldt e la Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte (cassa federale di previdenza per gli impiegati) sul calcolo della sua pensione di vecchiaia.

3 Il sig. Roenfeldt, cittadino tedesco residente nella Repubblica federale di Germania, ha versato contributi in forza dell' assicurazione tedesca di pensione per la vecchiaia dal 1941 al 1957. In seguito ha lavorato in Danimarca fino al 1971 ed ha versato in questo periodo contributi al regime previdenziale danese. Dopo questa data ha lavorato in Germania ed è stato perciò assoggettato al sistema nazionale di assicurazione sociale obbligatoria.

4 Risulta dagli atti che l' età della pensione non è identica in Danimarca e in Germania. In Danimarca essa è fissata a 67 anni, in Germania a 65 anni, con possibilità di prepensionamento a 63 anni. Infatti, a norma dell' art. 25 dell' Angestelltenversicherungsgesetz (legge sull' assicurazione sociale per gli impiegati):

"1) una pensione di vecchiaia viene concessa, su richiesta dell' interessato che ha compiuto il 63º anno (...), se è stato compiuto il periodo minimo di assicurazione di cui all' art. 7, primo comma.

(...)

7) (...) il periodo minimo di assicurazione corrisponde a 35 annualità assicurative, nelle quali deve figurare almeno un periodo assicurativo di 180 mesi di calendario".

5 Poco prima di compiere i 63 anni, il sig. Roenfeldt ha avviato le pratiche necessarie per poter ottenere il prepensionamento, come previsto dalla legislazione tedesca. La domanda non è però stata accolta in quanto, secondo la Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte, i contributi versati in Danimarca non potevano entrare in linea di conto per calcolare le spettanze di pensione dell' interessato in Germania prima che costui avesse raggiunto il limite d' età previsto in generale dalla legge danese, vale a dire i 67 anni.

6 Il sig. Roenfeldt ha impugnato la decisione dinanzi al Sozialgericht di Stoccarda osservando che i periodi contributivi maturati in Danimarca dovevano venire presi in considerazione nel calcolo delle spettanze di pensione in Germania, indipendentemente dall' età pensionabile stabilita dalla normativa danese. A sostegno di questo argomento, egli si è richiamato alla convenzione di previdenza sociale stipulata tra la Repubblica federale di Germania e il Regno di Danimarca il 14 agosto 1953, secondo la quale occorre tener conto dei periodi assicurativi maturati in Danimarca non solo per accertare il compimento del periodo minimo di assicurazione, ma anche per il calcolo della pensione di vecchiaia tedesca.

7 L' ente previdenziale ha sostenuto, dal canto suo, che i periodi assicurativi maturati in Danimarca potevano essere presi in considerazione solo per accertare il compimento del periodo minimo di assicurazione e l' esistenza dei presupposti per la concessione della pensione. Esso ha aggiunto che l' attore non poteva invocare la citata convenzione tra la Germania e la Danimarca in quanto i regolamenti comunitari in materia di previdenza sociale erano subentrati alle convenzioni stipulate tra gli Stati membri.

8 Nell' ordinanza di rinvio il Sozialgericht esprime anzitutto dubbi circa la validità, sotto il profilo del diritto comunitario, delle disposizioni degli Stati membri che stabiliscono limiti d' età diversi per l' accesso alle prestazioni pensionistiche previste dalla legge.

9 Per dissipare questi dubbi il giudice nazionale ha ritenuto opportuno sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale che segue:

"Se il combinato disposto del regolamento (CEE) n. 1408/71 e dell' art. 25 dell' Angestelltenversicherungsgesetz (legge sull' assicurazione sociale per gli impiegati) sia compatibile con l' art. 48, n. 2, e con l' art. 51 del Trattato CEE".

10 Per una più ampia esposizione degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni scritte presentate alla Corte si fa richiamo alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono riportati in prosieguo solo nei limiti necessari a comprendere il ragionamento della Corte.

11 Si deve ricordare in primo luogo che non spetta alla Corte, nell' ambito dell' art. 177 del Trattato, pronunciarsi sulla compatibilità delle norme di una legge nazionale con il Trattato. La Corte è invece competente a fornire al giudice nazionale tutti gli elementi interpretativi scaturenti dal diritto comunitario che possono consentirgli di valutare questa compatibilità per pronunciarsi sulla causa di cui è investito.

12 Quanto ai dubbi espressi dal giudice a quo circa la compatibilità col diritto comunitario delle disposizioni nazionali che fissano limiti d' età diversi per il pensionamento, bisogna osservare che, secondo una costante giurisprudenza (v., in particolare, sentenza 15 luglio 1988, Borowitz, punto 23 della motivazione, causa 21/87, Racc. pag. 3715), il regolamento n. 1408/71 non istituisce un regime comune di previdenza sociale, ma lascia sussistere i vari regimi nazionali. Come ha ripetutamente precisato la Corte (v., in particolare, sentenza 15 gennaio 1986, Pinna, punto 20 della motivazione, causa 41/84, Racc. pag. 1), l' art. 51 lascia in vita le differenze tra i regimi previdenziali di ciascuno Stato membro e quindi le disparità tra la disciplina delle persone che vi sono occupate. Le differenze sostanziali e procedurali tra i regimi previdenziali degli Stati membri non vengono quindi scalfite dall' art. 51 del Trattato.

13 Quanto alla presa in considerazione dei periodi assicurativi maturati dai lavoratori in altri Stati membri, è vero che, secondo gli artt. 16 e 17 della convenzione sulla previdenza sociale stipulata tra la Repubblica federale di Germania e il Regno di Danimarca il 14 agosto 1953, i tedeschi che hanno soggiornato in Danimarca e maturato periodi assicurativi in Germania si vedono riconoscere, nel calcolo delle spettanze di pensione di vecchiaia in Germania, i periodi di soggiorno maturati in Danimarca fino ad un massimo di 15 anni.

14 Emerge tuttavia dall' art. 6 del già citato regolamento n. 1408/71 che quest' ultimo è subentrato, nell' ambito della sua sfera d' applicazione ratione personae e ratione materiae e fatte salve le disposizioni degli artt. 7, 8 e 46, n. 4, a qualsiasi convenzione previdenziale stipulata tra due o più Stati membri. Poiché dette disposizioni dell' accordo tra Germania e Danimarca non sono oggetto di riserva espressa, non possono più applicarsi a prestazioni erogate dopo l' entrata in vigore in Danimarca del regolamento n. 1408/71. Queste disposizioni della convenzione tra Germania e Danimarca sono quindi state sostituite, a decorrere dal 1º aprile 1973, da norme del diritto comunitario comprese nel regolamento summenzionato.

15 Si deve perciò accertare se e come il diritto comunitario contempli la presa in considerazione di periodi assicurativi maturati in Danimarca e di contributi versati in questo paese prima che vi entrasse in vigore il regolamento n. 1408/71 dopo l' adesione della Danimarca alle Comunità, sotto il profilo del riconoscimento di un diritto alla pensione di vecchiaia in un altro Stato membro.

16 A questo proposito si deve ricordare anzitutto che, a norma dell' art. 94, n. 2, del già citato regolamento n. 1408/71, "ogni periodo di assicurazione e, eventualmente, ogni periodo di occupazione o di residenza compiuto sotto la legislazione di uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono presi in considerazione per la determinazione dei diritti acquisiti in conformità delle disposizioni del presente regolamento". Ne consegue che nella causa principale è necessario, per determinare le spettanze di pensione in Germania, tenere conto anche dei periodi assicurativi maturati sotto il regime danese prima dell' entrata in vigore in Danimarca del regolamento summenzionato.

17 Si deve inoltre ricordare che l' art. 45 del regolamento n. 1408/71 prescrive che l' ente competente di uno Stato membro, la cui normativa subordina l' acquisto, la conservazione o il recupero del diritto a prestazioni alla maturazione di periodi assicurativi, deve tener conto dei periodi assicurativi maturati sotto il regime di qualsiasi Stato membro alla stessa stregua dei periodi maturati sotto il regime che essa applica.

18 Si deve aggiungere tuttavia, per quel che riguarda il calcolo dell' importo della pensione, che l' art. 46 dello stesso regolamento stabilisce invece che ciascun ente competente fissa, in base alle disposizioni della normativa che applica, l' importo della prestazione corrispondente alla durata totale dei periodi assicurativi di cui si deve tener conto in forza di detta normativa.

19 Di conseguenza, il regolamento n. 1408/71, già ricordato, non stabilisce che i periodi contributivi maturati in uno o più Stati membri diversi debbano venire sommati, per aumentare l' importo della pensione, ai periodi contributivi maturati nello Stato membro nel quale la pensione viene richiesta. E' quindi solo per far sorgere la spettanza di pensione che i periodi assicurativi maturati in vari Stati membri vengono cumulati.

20 Ne consegue quindi che, a differenza di quanto era previsto dalla convenzione tedesco-danese già ricordata, i periodi assicurativi maturati in Danimarca non possono venir presi in considerazione in virtù del citato regolamento n. 1408/71 per calcolare l' importo della pensione, in quanto quest' ultimo viene fissato in rapporto ai periodi maturati sotto il regime della legislazione tedesca. Così stando le cose risulta incontestabile che l' attore perde vantaggi sociali ai quali avrebbe avuto diritto in base alla convenzione bilaterale stipulata tra i due Stati in questione.

21 Su questo sfondo la questione sollevata dal Sozialgericht di Stoccarda va intesa nel senso che mira ad accertare se la perdita di vantaggi previdenziali che scaturisce, a danno dei lavoratori interessati, dalla inapplicabilità delle convenzioni stipulate tra gli Stati membri, per effetto dell' entrata in vigore del regolamento n. 1408/71, è compatibile con gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato.

22 Si deve ricordare che, nella sentenza 7 giugno 1973, Walder, punti 6 e 7 della motivazione (causa 32/72, Racc. pag. 599), relativa all' interpretazione degli artt. 6 e 7 del regolamento n. 1408/71, la Corte ha sottolineato che dette disposizioni mettevano chiaramente in luce che la sostituzione del regolamento alle disposizioni delle convenzioni previdenziali stipulate tra Stati membri ha una portata tassativa e non ammette alcuna deroga salvo i casi espressamente ricordati dal regolamento.

23 Rimane ancora da accertare se siffatta sostituzione, allorché sfocia nel collocare i lavoratori, per quanto riguarda taluni loro diritti, in una situazione meno favorevole di quella di cui godevano nel regime precedente, sia compatibile con il principio della libera circolazione dei lavoratori enunciato agli artt. 48 e 51 del Trattato.

24 Occorre sottolineare a questo proposito che le disposizioni del regolamento n. 1408/71, adottate in applicazione dell' art. 51 del Trattato, vanno interpretate alla luce dello scopo di detto articolo che è quello di contribuire alla realizzazione più ampia possibile della libera circolazione dei lavoratori migranti, principio che rappresenta uno dei fondamenti della Comunità.

25 L' art. 51 prescrive in effetti al Consiglio di adottare nella sfera della previdenza sociale i provvedimenti necessari per l' instaurazione della libera circolazione dei lavoratori, garantendo, per il conferimento e la conservazione del diritto alle prestazioni e per il calcolo delle stesse, il cumulo di tutti i periodi presi in considerazione dalle varie normative nazionali.

26 A questo scopo si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte (v., in particolare, sentenze 24 ottobre 1975, Petroni, punto 13 della motivazione, causa 24/75, Racc. pag. 1149; 23 febbraio 1986, De Jong, punto 15 della motivazione, causa 254/84, Racc. pag. 671, e 14 dicembre 1989, Dammer, punto 21 della motivazione, causa 168/88, Racc. pag. 4553), lo scopo degli artt. 48-51 del Trattato non potrebbe essere perseguito se, per il fatto dell' esercizio del loro diritto di libera circolazione, i lavoratori dovessero perdere vantaggi previdenziali loro garantiti, in ogni caso, dalla sola normativa di uno Stato membro. Nella sentenza 9 luglio 1980, Gravina, punto 7 della motivazione (causa 807/79, Racc. pag. 2205), la Corte ne ha desunto che l' applicazione della disciplina comunitaria non poteva implicare una diminuzione delle prestazioni concesse in forza della legislazione di un solo Stato membro.

27 Questa giurisprudenza va intesa nel senso che, come prestazioni concesse in virtù della legislazione di uno Stato membro si devono intendere tanto le prestazioni contemplate dal solo diritto nazionale, elaborato dai legislatori nazionali, quanto le prestazioni che derivano dalle disposizioni delle convenzioni internazionali in materia previdenziale, stipulate tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale, che creano per il lavoratore interessato, una situazione più favorevole di quella che scaturisce dalla disciplina comunitaria.

28 Un' interpretazione diversa della giurisprudenza summenzionata, che mirasse a non prendere in considerazione le disposizioni delle convenzioni stipulate dagli Stati membri e che comportano per il lavoratore vantaggi superiori a quelli che scaturiscono dalla normativa comunitaria, comporterebbe una limitazione sostanziale della portata delle finalità dell' art. 51, in quanto il lavoratore che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione si troverebbe collocato in una situazione meno favorevole rispetto a quella di cui avrebbe fruito se non si fosse avvalso di detto diritto.

29 Consegue dalle considerazioni che precedono che si deve risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato vanno interpretati nel senso che ostano a che un lavoratore perda vantaggi previdenziali a causa dell' inapplicabilità di convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale, per effetto dell' entrata in vigore del regolamento del Consiglio n. 1408/71.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

30 Le spese sostenute dal Consiglio e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non sono ripetibili. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinnanzi al giudice di merito cui spetta quindi pronunciarsi sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE (Sesta Sezione),

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Sozialgericht di Stoccarda con ordinanza 9 febbraio 1989, dichiara:

"Consegue dalle considerazioni che precedono che si deve risolvere la questione pregiudiziale dichiarando che gli artt. 48, n. 2, e 51 del Trattato vanno interpretati nel senso che ostano a che un lavoratore perda vantaggi previdenziali a causa dell' inapplicabilità di convenzioni vigenti tra due o più Stati membri ed integrate al loro diritto nazionale, per effetto dell' entrata in vigore del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all' applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all' interno della Comunità".