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Diritto comunitario - Efficacia diretta - Preminenza - Azione promossa dinanzi al giudice nazionale per far reprimere una trasgressione del diritto comunitario risultante da una disposizione di diritto nazionale - Trasgressione non ancora accertata - Domanda di provvedimenti provvisori - Norma nazionale che vieta di accoglierla - Obblighi e poteri del giudice adito
( Trattato CEE, artt . 5 e 177 )
E' compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall' art . 5 del Trattato CEE, garantire la tutela giurisdizionale spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta .
E' incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto comunitario qualsiasi disposizione facente parte dell' ordinamento giuridico di uno Stato membro o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, la quale porti ad una riduzione della concreta efficacia del diritto comunitario per il fatto che sia negato al giudice, competente ad applicare questo diritto, il potere di fare, all' atto stesso di tale applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino, anche temporaneamente, alla piena efficacia delle norme comunitarie .
La piena efficacia del diritto comunitario sarebbe del pari ridotta se una norma di diritto nazionale potesse impedire al giudice chiamato a dirimere una controversia disciplinata dal diritto comunitario di concedere provvedimenti provvisori allo scopo di garantire la piena efficacia della pronuncia giurisdizionale sull' esistenza dei diritti invocati in forza del diritto comunitario . Ne consegue che in una situazione del genere il giudice è tenuto a disapplicare la norma di diritto nazionale che sola osti alla concessione di provvedimenti provvisori .
Questa interpretazione trova conferma nel sistema istituito dall' art . 177 del Trattato CEE, il cui effetto utile sarebbe ridotto se il giudice nazionale che sospende il procedimento in attesa della pronuncia della Corte sulla sua questione pregiudiziale non potesse concedere provvedimenti provvisori fino al momento in cui si pronuncia in esito alla soluzione fornita dalla Corte .